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Decisione

32.2008.187

L'UAI ha correttamente respinto la richiesta dell'A. non essendo il grado d'invalidità pensionabile. Istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio accolta

28 maggio 2009Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi della sensibilità alle mani,

dipendenti dalle posizioni e notturni, corrispondono a mio avviso probabilmente

a una sindrome del tunnel carpale bilaterale di tipo "funzionale"

senza deficit neurologici. Farà stato a riguardo la valutazione neurologica

prevista.

I disturbi della sensibilità agli arti inferiori

potrebbero essere spiegati da un'incipiente polineuropatia vista una

sensibilità vibratoria nettamente diminuita.

È nota anamnesticamente una gotta attualmente

trattata con allopurinolo e colchicina in riserva. Al momento della mia visita

non vi erano tofi o manifestazioni infiammatorie di questa artropatia

microcristallina.

3. INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE SE POSSIBILE LE ORE AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL

RENDIMENTO SUL LAVORO).

In un'attività mediamente pesante a pesante come

quella di operaio nella metallurgia l'assicurato può essere ritenuto inabile al

lavoro nella misura del 50 %.

4. DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO

DI SALUTE DELL'ASSICURATO/A DAL SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO

ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE

AGLI ATTI E LA PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE.

Da un punto di vista soggettivo la situazione

tende a peggiorare progressivamente negli ultimi anni. Da un punto di vista

oggettivo la situazione appare piuttosto migliorata vista là completa

regressione dell'ernia discale di medie dimensioni a livello C41C5 messa in

evidenza dalla IRM del 19.10.2004. Per quanto riguarda la prognosi non sono da

prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine.

5. COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA?

QUALI SONO LE

LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE?

La capacità lavorativa è ridotta a causa della

problematica cervicale degenerativa ma anche della probabile sindrome del

tunnel tarpale bilaterale, premesso che questa diagnosi possa essere confermata

nell'ambito della valutazione neurologica prevista. Tenendo conto del fatto che

la sindrome del tunnel carpale verrà valutata separatamente nell'ambito del

consulto neurologico, per la valutazione della capacità lavorativa reumatologica

non si tiene conto di questa problematica.

6. POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE PER MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA

DELL'A.? CHE EFFETTI AVREBBERO QUESTI PROVVEDIMENTI SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA?

Non vi sono possibilità terapeutiche per

migliorare la capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico. Andrà

valutata l'eventualità di una decompressione del nervo mediano ma, come detto

in precedenza, non si tiene conto di questa problematica per la valutazione

reumatologica.

7. RITIENE POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE

PROFESSIONALE PRESSO QUEST'A.? DESCRIVERE LE RISORSE DI CUI L'ASSICURATO ANCORA

DISPONE.

Dal punto di vista reumatologico è possibile

effettuare provvedimenti di integrazione professionale.

8. RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE

ATTIVITÀ?

SE SÌ, DESCRIVERE

1 LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITA LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ ADATTA (OREIDIE O RIDUZIONE DEL

RENDIMENTO).

L'assicurato è in grado di svolgere un'attività

mediamente pesante che possa implicare anche compiti pesanti a tempo pieno e

con un rendimento ridotto nella misura del 50 %. In un'attività leggera, che

possa saltuariamente implicare anche compiti mediamente pesanti, l'assicurato è

abile al lavoro a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura del

25%.

Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):

a) Sollevamento e trasporto dl carichi:

La capacità funzionale residua per il

sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri è normale, per carichi

leggeri è normale, per carichi medi è lievemente ridotta, per carichi pesanti è

ridotta e per carichi molto pesanti è molto ridotta. La capacità funzionale per

il sollevamento e trasporto di carichi sopra il piano delle spalle con pesi

inferiori a 5 kg è ridotta, con pesi superiori a 5 kg è molto ridotta.

b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,

pulsantiere:

La capacità funzionale per la manipolazione di

oggetti leggeri e lavori di precisione è normale dal punto di vista

reumatologico. Andrà valutato il ruolo della sindrome del tunnel carpale da un

punto di vista neurologico. La capacità funzionale per lavori medi è lievemente

ridotta, per lavori pesanti è ridotta, per lavori molto pesanti è molto

ridotta. La rotazione della mano è normale.

c) Posizioni dl lavoro o dinamiche

particolari:

La capacità funzionale per posizioni di lavoro a

braccia elevate è lievemente ridotta, con rotazione del tronco è lievemente

ridotta, seduta e piegata in avanti è lievemente ridotta, eretta e piegata in

avanti è lievemente ridotta, inginocchiata è normale e con ginocchia in

flessione è normale.

d) Mantenere posizioni statiche:

La capacità funzionale per mantenere la posizione

statica seduta è normale, per mantenere la posizione eretta è normale.

e) Spostarsi, camminare:

La capacità funzionale per spostamenti su

qualunque tragitto e terreno nonché per salire o scendere le scale è normale.

Andrà valutato l'eventuale ruolo di una polineuropatia dal punto di vista

neurologico.

f) Diversi:

L'impiego delle 2 mani è normale.

Nota: sulla base

di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua

equivale all'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto

ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta

al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri

6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti >

45 Kg."

(Doc. AI 44-28+29+30)

Il

Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, nel rapporto del

6 agosto 2007 ha posto la

seguente valutazione:

"

(...)

L'attuale stato neurologico è risultato del tutto

nella norma e in particolare non vi è nessun segno clinico per una compressione

radicolare a livello cervicale inclusa la radice C6 a sinistra, sia il riflesso

bicipitale che brachio-radiale si presentano piuttosto vivaci senza asimmetria,

nessun deficit sensitivo o della forza specifico. Clinicamente assenti anche

segni di una compressione midollare. Infine da segnalare che non vi sono segni

di una neuropatia periferica o apparenti deficit cognitivi. Al momento attuale

non posso quindi porre la diagnosi di una malattia neurologica e di conseguenza

dal lato puramente neurologico non vi sono delle compromissioni della capacità

lavorativa né nella professione abituale né in altre professioni. Le cervicalgie

con la loro eventuale influenza sulla capacità lavorativa saranno valutate

nella consulenza reumatologica." (Doc. AI 44-33)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 18 settembre 2007 i medici del SAM, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome cervicospondilogena

cronica: - ernia discale C4/C5 (IRM 19.10.2004); - regredita al controllo del

6.12.2005; - avanzata osteocondrosi C5/C6 con restringimento di origine ossea e

discale del recesso laterale di sinistra senza neuro compressione”.

Quale

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto

quella di “Passività esistenziale nell’ambito di ferita del narcisismo.

Probabile sindrome del tunnel carpale bilaterale. Gotta: - podagra e

oligoartriti anamnestiche intermittenti da alcuni anni; - terapia con

allopurinolo e colchicina in riserva. Tabagismo. Dislipidemia mista. Aumento

delle y-GT probabilmente di origine nutrizionale”. (doc. AI 44-1/14)

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% nell’attività finora

svolta di operaio metallurgico, mentre in un’attività lavorativa che possa

implicare compiti mediamente pesanti l’assicurato è ritenuto abile al 75% (doc.

AI 44-18).

2.5. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto

sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di

una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique

VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.6.1. Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame

psichiatrico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel

referto del 16 luglio 2007 ha

diagnosticato una “passività esistenziale nell’ambito di ferita del

narcisismo”.

A mente

dello specialista RI 1 è abile, dal profilo psichiatrico, in misura completa.

Egli mostra un’”incrinatura al suo sentimento di personalità che si è venuta

a creare dopo la separazione dalla moglie, evento che sente di aver subito e

che non è riuscito evidentemente a metabolizzare bene”.

Lo

psichiatra ha inoltre precisato che al di là di una certa velatura melanconica

l’insorgente non mostra disturbi psicopatologici rilevanti

(doc. AI 44-23).

Queste

conclusioni specialistiche, che del resto non sono state contestate attraverso

dei referti medico-specialistici attestanti delle patologie reumatologiche

maggiormente invalidanti, possono essere fatte proprie dal TCA.

Tale non

può essere la certificazione del mese di febbraio 2007 del Dr. med. __________,

spec. FMH in medicina interna, il quale si è limitato ad indicare nella

diagnosi (pto. 7) una sindrome ansioso depressiva e successivamente (pto. 8) la

persistenza di “segni di moderata depressione” (doc. AI 33-9).

Questo

referto, steso peraltro da un medico non specialista in psichiatria, stringato,

generico, privo di una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione

riconosciuta, senza una valutazione delle patologie dell’interessato e

del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della

patologia e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie

quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto

medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e non è

atto a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il perito

interpellato dall’amministrazione.

Va poi

aggiunto che il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 25

gennaio 2007 aveva riferito la necessità di una valutazione psichiatrica per

definire se i sintomi di specie “sono riferibili ad una patologia

psichiatrica maggiore o se siano invece di ordine sociale (conflittualità

famigliare)” (doc. AI 28-1).

La

perizia del Dr. __________ ha chiarito dunque che non si tratta di una

patologia psichiatrica maggiore, ma di una problematica di ordine sociale /

familiare. Il perito ha infatti chiaramente illustrato come l’incrinatura del

sentimento di personalità dell’assicurato “si è venuta a creare dopo la

separazione dalla moglie” (doc. AI 44-23).

In sede

ricorsuale l’assicurato ha indicato che dal profilo psichiatrico è stato in

cura presso il Dr. __________ per una profonda crisi depressiva (doc. I, pag.

3). Tuttavia, agli atti non vi è alcuna certificazione o rapporto medico

stilato da questo specialista e nell’anamnesi del SAM viene unicamente indicato

che dal 2005 l’assicurato è stato seguito dal Dr. __________ che ha proposto la

riflessologia e un trattamento di base di __________ e Demetrin. (doc. AI

44-9).

Il Dr. __________

nel proprio rapporto del 17 luglio 2007 ha poi riferito che il paziente non si

è più recato dal Dr. __________ dall’anno scorso (2006).

2.6.2. Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame reumatologico

ad opera del Dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nel

rapporto peritale del 17 luglio 2007 ha diagnosticato una “Sindrome cervicospondilogena cronica, - ernia

discale C41C5 (IRM 19.10.2004) regredita al controllo del 6.12.2005, avanzata

osteocondrosi C51C6 con restringimento di origine ossea e discale del recesso

laterale di sinistra senza neuro compressione, probabile sindrome del tunnel

carpale bilaterale, sospetta incipiente polineuropatia agli arti inferiori, gotta:

- podagra e oligoartriti anamnestiche intermittenti da alcuni anni, - terapia

con allopurinolo e colchicina in riserva; sindrome depressiva reattiva

anamnestica, tabagismo." (Doc. AI 44-28)

Lo

specialista ha indicato che il problema principale dell’assicurato è la sindrome

cervicospondilogena cronica in presenza di avanzate alterazioni degenerative.

Egli ha valutato l’assicurato inabile al lavoro al 50% nella precedente

attività (operaio nella metallurgia), mentre in un’attività leggera l’inabilità

è del 25% (doc. AI 44-29/30).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da

tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Per

quanto riguarda la censura ricorsuale secondo cui non è stata approfondita

dagli specialisti la sindrome da tunnel carpale bilaterale, questa Corte non

può condividere tali critiche per le ragioni che seguono.

Il quadro

valetudinario del paziente è sostanzialmente contraddistinto dalla sindrome

cervicospondilogena cronica degenerativa che limita la sua capacità lavorativa.

Questa – a detta del perito – è altresì limitata dalla sindrome del tunnel

carpale bilaterale, “…premesso che questa diagnosi possa essere

confermata nell’ambito della valutazione neurologica…” (doc. AI

44-29, la sottolineatura è del redattore).

Il Dr. __________

nella propria valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato non ha

dunque tenuto conto della sindrome da tunnel carpale avendo rinviato la

valutazione su tale tematica all’indagine neurologica (consid. 2.6.3).

2.6.3. A questo

proposito, nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un

accurato esame neurologico ad opera del Dr. med. __________, spec. FMH in

neurologia, il quale nel rapporto peritale del 6 agosto 2007 ha evidenziato come dal punto di vista

neurologico i parametri sono del tutto nella norma e in particolare “…non vi

è nessun segno clinico per una compressione radicolare a livello cervicale

inclusa la radice C6 a sinistra”.

Il medico

ha aggiunto che dal punto di vista clinico sono assenti segni di compressione

Considerandi

midollare, né di una neuropatia periferica o deficit cognitivi. Dal profilo

neurologico il Dr. __________ ha escluso una malattia neurologica e di

conseguenza non vi sono – a suo dire – compromissioni della capacità lavorativa

né nella professione abituale, né in altre professioni (doc. AI 44-33).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da

tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è inabile al lavoro al 50% nella sua precedente professione di

operaio metallurgico, ma è da considerare abile al lavoro al 75% in attività

adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali.

La

consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 7 maggio

2008, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato nel rispetto

dei limiti indicati dal Dr. __________ ha indicato quelle di operaio addetto

alla logistica nell’industria tessile, microelettronica, farmaceutica; addetto

alla manutenzione e alla sorveglianza di stabili pubblici e privati

commerciali; addetto alla sorveglianza di parcheggi; autista addetto alla

fornitura di beni voluttuari e non; operaio addetto alla cernita, al controllo

di qualità, alla spedizione e all’etichettatura nell’industria tessile,

alimentare, farmaceutica, elettronica, della plastica e orologeria (doc. AI 56-2)

2.7

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2005. L’amministrazione,

per contro, ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2005,

al 2006 e al 2007 (doc. AI 56-3/4).

2.7.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 58’899.-- nel 2004, secondo

quanto dichiarato dal precedente datore di lavoro, __________, (doc. AI 8-1).

Adeguando

tale importo al 2005, si ottiene un reddito da valido di fr. 59'487.99 (+1% per il 2005, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari

reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

2.7.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente,

va ricordato che lo stesso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,

a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.

4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'812.59 oppure di fr. 57'751.08 per

l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).

L’assicurato,

quale operaio metallurgico, avrebbe guadagnato nel 2005 fr. 59'487.99 / anno

per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.). Tale reddito si situa,

per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per

un’attività equivalente (cioè fr. 60'330.77, cfr. Tabella TA1 p.to 27,28 “Prod.

e fabbric. di prodotti in metallo”, livello di qualifica 4, fr. 4’777.-- X 12 mesi = 57’324.--

riportato su 41.7 = fr. 59'760.27 e aggiornato al 2005).

Se si

riducesse il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza

di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra

menzionata, della stessa percentuale, ossia dell’1,39 %, si otterrebbe un

importo di fr. 56'948.34.

Operando

tale riduzione, il reddito statistico da considerare ammonterebbe, pertanto a

fr. 56'948.34 (fr. 57'751.08 ridotti dell’1,39%).

Il TCA

rileva comunque che, come vedremo (cfr. consid. 2.7.4.), il risultato finale

non cambierebbe se si volesse utilizzare, quale reddito da invalido, l’importo

di fr. 57'751.08, senza apportare la riduzione dell’1,39% (in quanto ritenuta

troppo esigua).

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.6.3.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 75%, il

reddito statistico citato va ridotto del 25% e ammonta a fr. 43'313.31 (fr. 57'751.08 ridotti del 25%).

2.7.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als

Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen

Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark

nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das

Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so

dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von

teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000

S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen

der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist

(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.7.4

In concreto,

nel rapporto del 7 maggio 2008, la consulente IP ha applicato una riduzione del

10% per le leggere limitazioni funzionali e per l’età relativamente avanzata

con modesta pratica in attività leggere e industriali (doc. AI 56-3).

La

percentuale globale del 10% stabilita dalla consulente può essere confermata

dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2005, partendo da un

salario da invalido di fr. 43'313.31, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 75% e ammettendo la

riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 38'981.97

confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo

anno di fr. 59'487.99 (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 34,47%

arrotondato al 34% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.

41), percentuale che non dà diritto ad una rendita

d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

Il

risultato non cambierebbe anche volendo applicare, come indicato dall’UAI (doc.

AI 60-3) i dati del 2006 e del 2007.

Procedendo

al raffronto dei redditi con riferimento al 2006 emerge un tasso di invalidità

del 33,69% (reddito da valido: 60'201.84; reddito da invalido: 39'442.75) arrotondato

al 34% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Procedendo

invece al raffronto dei redditi con riferimento al 2007 emerge un tasso di

invalidità del 32,61% (reddito da valido: 61'165.06; reddito da invalido: 40'087.84.--)

arrotondato al 33% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.

41).

Come già anticipato al

consid. 2.7.2., il risultato non cambierebbe anche volendo considerare, quale

reddito da invalido, l’importo di fr. 56'984.34, cui apportare

una riduzione del 25% per motivi medici e una del 10% per le circostanze personali,

per un reddito ipotetico di fr. 38'464.42. Confrontando questo dato con

l’importo di fr. 59'487.99 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe

conseguito da valido nell’anno 2005 (cfr. consid. 2.7.1.), emerge un’incapacità

di guadagno del 35,34% arrotondato

al 35% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non consente

comunque l’attribuzione di una rendita, conformemente a quanto stabilito

dall’UAI.

Nessun

cambiamento anche volendo applicare i dati del 2006 e del 2007.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi con riferimento al 2006 emerge un tasso di

invalidità del 35,35% (reddito da valido: 60'201.84; reddito da invalido: 38'919.08)

arrotondato al 35% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Procedendo

invece al raffronto dei redditi con riferimento al 2007 emerge un tasso di

invalidità del 35,32% (reddito da valido: 61'165.06; reddito da invalido: 39'555.60)

arrotondato al 35% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.

41).

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita

d’invalidità la sua decisione formale del 10 settembre 2008 merita quindi

conferma.

2.8

L’assicurato

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti

“per quanto attiene alle affezioni alle mani e di natura psichiatrica” (doc.

I).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.10.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle

procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per

le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In

altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito

a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie

concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa

inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.10

Il ricorrente

ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Dalle

tavole processuali si evince che il ricorrente, separato, vive grazie all’aiuto

dell’assistenza pubblica (cfr. doc. IX 2).

In tali

circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

L’assicurato non possiede

inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale

appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di

fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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