32.2008.187
L'UAI ha correttamente respinto la richiesta dell'A. non essendo il grado d'invalidità pensionabile. Istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio accolta
28 maggio 2009Italiano53 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2008.187
Data decisione, Autorità:
28.05.2009, TCA
Titolo:
L'UAI ha correttamente respinto la richiesta dell'A. non essendo il grado d'invalidità pensionabile. Istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio accolta
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 3 LAG
art. 14 cpv. 1 LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.187
LG/DC/sc
Lugano
28 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 10 settembre 2008
emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1947, precedentemente attivo in qualità di operaio-fornaiolo presso la __________,
__________, ha presentato in data 16 febbraio 2006 una richiesta di prestazioni
AI per adulti (rendita) segnalando di essere affetto da “ernie discali
cervicali” (doc. AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite una perizia
pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione
invalidità (SAM), l’UAI, con decisione del 10 settembre 2008 (doc. AI 66-1),
preavvisata con progetto del 18 giugno 2008 (doc. AI 60-1), ha respinto la
richiesta dell’assicurato non essendo il grado d’invalidità pensionabile.
L’Ufficio
AI, relativamente alla richiesta di gratuito patrocinio postulata dal
ricorrente in sede amministrativa, ne ha postulato la reiezione non risultando,
nella fattispecie, indispensabile l’intervento di un avvocato.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA chiedendo il riconoscimento di tre quarti di rendita a
far tempo dal mese di settembre 2005 (doc. I).
Sostanzialmente
il ricorrente ha contestato l’operato dell’amministrazione e gli accertamenti
medici svolti, laddove non approfondiscono la “sindrome da tunnel carpale
bilaterale di tipo ‘funzionale’ senza deficit neurologici” che influenzerebbe –
a suo dire – la capacità lavorativa di un manovale, e giungono alla conclusione
che l’insorgente sarebbe abile al lavoro al 75%, in un’attività lavorativa che
può implicare anche compiti mediamente pesanti (doc. I).
Viene
inoltre criticata la valutazione psichiatrica svolta dal Dr. __________ che non
avrebbe considerato la sindrome ansiosa depressiva di cui soffre il ricorrente
(doc. I).
Nell’allegato
ricorsuale l’insorgente ha poi contestato il confronto dei redditi operato
dall’amministrazione, in particolare l’importo del reddito da invalido calcolato
e le deduzioni sociali applicate dall’UAI (doc. I).
Il
rappresentante del ricorrente ha infine postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, richiamata la perizia pluridisciplinare del SAM, ha ribadito la
correttezza del provvedimento adottato dal profilo medico. Per contro, per
quanto riguarda l’aspetto economico, l’amministrazione ha confermato la
decisione impugnata sulla scorta della valutazione svolta dalla consulente in
integrazione professionale (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare
la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF
130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.4. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una
perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la
patologia psichiatrica (Dr. __________), quella reumatologica (Dr. __________)
e quella neurologica (Dr. __________).
Il Dr.
med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 16
luglio 2007, dopo aver riassunto l’anamnesi del paziente e descritto l’esame
psichico, ha posto la diagnosi di “passività esistenziale nell’ambito di ferita
del narcisismo” e ritenuto l’assicurato abile al lavoro in misura completa, in
quanto lo stato psichico dell’assicurato non ha presentato scossoni degni di
nota negli ultimi anni (doc. AI 44-23).
Il Dr.
med. __________, spec. FMH in reumatologia, nel suo referto peritale del 17
luglio 2007, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, lo status e la
radiologia, ha posto la seguente diagnosi:
"
(...)
1. DIAGNOSI DAL SUO PUNTO DI VISTA
SPECIALISTICO.
Sindrome cervicospondilogena cronica
-
ernia discale C41C5 (IRM 19.10.2004) regredita al controllo del 6.12.2005
-
avanzata osteocondrosi C51C6 con restringimento di
origine ossea e discale del recesso laterale di sinistra senza
neurocompressione
Probabile sindrome del tunnel carpale bilaterale
Sospetta incipiente polineuropatia agli arti
inferiori
Gotta
-
podagra e oligoartriti anamnestiche intermittenti da alcuni anni
- terapia con
allopurinolo e colchicina in riserva
Sindrome depressiva reattiva anamnestica
Tabagismo. (...)"
(Doc. AI 44-28)
Lo
specialista è poi giunto alle seguenti conclusioni:
"
(...)
2. DISCUSSIONE
Il problema principale del paziente da un punto
di vista soggettivo e oggettivo è una sindrome cervicospondilogena cronica in
presenza di avanzate alterazioni degenerative. La mobilità è fortemente ridotta
soprattutto per la rotazione a sinistra. In accordo con la valutazione del
Prof. __________ e del Dr. __________, non ho evidenza per una compressione
radicolare o per una mielocompressione. Le indagini neuroradiologiche a
disposizione mostravano nel 2004 un'ernia discale C4/C5 nel frattempo del
tutto regredita e mostrano attualmente una stenosi di origine ossea e discale
del recesso laterale di sinistra a livello C5/C6 invariata rispetto al controllo precedente.
Fatti
I disturbi della sensibilità alle mani,
dipendenti dalle posizioni e notturni, corrispondono a mio avviso probabilmente
a una sindrome del tunnel carpale bilaterale di tipo "funzionale"
senza deficit neurologici. Farà stato a riguardo la valutazione neurologica
prevista.
I disturbi della sensibilità agli arti inferiori
potrebbero essere spiegati da un'incipiente polineuropatia vista una
sensibilità vibratoria nettamente diminuita.
È nota anamnesticamente una gotta attualmente
trattata con allopurinolo e colchicina in riserva. Al momento della mia visita
non vi erano tofi o manifestazioni infiammatorie di questa artropatia
microcristallina.
3. INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE SE POSSIBILE LE ORE AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL
RENDIMENTO SUL LAVORO).
In un'attività mediamente pesante a pesante come
quella di operaio nella metallurgia l'assicurato può essere ritenuto inabile al
lavoro nella misura del 50 %.
4. DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO
DI SALUTE DELL'ASSICURATO/A DAL SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO
ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE
AGLI ATTI E LA PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE.
Da un punto di vista soggettivo la situazione
tende a peggiorare progressivamente negli ultimi anni. Da un punto di vista
oggettivo la situazione appare piuttosto migliorata vista là completa
regressione dell'ernia discale di medie dimensioni a livello C41C5 messa in
evidenza dalla IRM del 19.10.2004. Per quanto riguarda la prognosi non sono da
prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine.
5. COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA?
QUALI SONO LE
LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE?
La capacità lavorativa è ridotta a causa della
problematica cervicale degenerativa ma anche della probabile sindrome del
tunnel tarpale bilaterale, premesso che questa diagnosi possa essere confermata
nell'ambito della valutazione neurologica prevista. Tenendo conto del fatto che
la sindrome del tunnel carpale verrà valutata separatamente nell'ambito del
consulto neurologico, per la valutazione della capacità lavorativa reumatologica
non si tiene conto di questa problematica.
6. POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE PER MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA
DELL'A.? CHE EFFETTI AVREBBERO QUESTI PROVVEDIMENTI SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA?
Non vi sono possibilità terapeutiche per
migliorare la capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico. Andrà
valutata l'eventualità di una decompressione del nervo mediano ma, come detto
in precedenza, non si tiene conto di questa problematica per la valutazione
reumatologica.
7. RITIENE POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE
PROFESSIONALE PRESSO QUEST'A.? DESCRIVERE LE RISORSE DI CUI L'ASSICURATO ANCORA
DISPONE.
Dal punto di vista reumatologico è possibile
effettuare provvedimenti di integrazione professionale.
8. RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE
ATTIVITÀ?
SE SÌ, DESCRIVERE
1 LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITA LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ ADATTA (OREIDIE O RIDUZIONE DEL
RENDIMENTO).
L'assicurato è in grado di svolgere un'attività
mediamente pesante che possa implicare anche compiti pesanti a tempo pieno e
con un rendimento ridotto nella misura del 50 %. In un'attività leggera, che
possa saltuariamente implicare anche compiti mediamente pesanti, l'assicurato è
abile al lavoro a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura del
25%.
Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):
a) Sollevamento e trasporto dl carichi:
La capacità funzionale residua per il
sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri è normale, per carichi
leggeri è normale, per carichi medi è lievemente ridotta, per carichi pesanti è
ridotta e per carichi molto pesanti è molto ridotta. La capacità funzionale per
il sollevamento e trasporto di carichi sopra il piano delle spalle con pesi
inferiori a 5 kg è ridotta, con pesi superiori a 5 kg è molto ridotta.
b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,
pulsantiere:
La capacità funzionale per la manipolazione di
oggetti leggeri e lavori di precisione è normale dal punto di vista
reumatologico. Andrà valutato il ruolo della sindrome del tunnel carpale da un
punto di vista neurologico. La capacità funzionale per lavori medi è lievemente
ridotta, per lavori pesanti è ridotta, per lavori molto pesanti è molto
ridotta. La rotazione della mano è normale.
c) Posizioni dl lavoro o dinamiche
particolari:
La capacità funzionale per posizioni di lavoro a
braccia elevate è lievemente ridotta, con rotazione del tronco è lievemente
ridotta, seduta e piegata in avanti è lievemente ridotta, eretta e piegata in
avanti è lievemente ridotta, inginocchiata è normale e con ginocchia in
flessione è normale.
d) Mantenere posizioni statiche:
La capacità funzionale per mantenere la posizione
statica seduta è normale, per mantenere la posizione eretta è normale.
e) Spostarsi, camminare:
La capacità funzionale per spostamenti su
qualunque tragitto e terreno nonché per salire o scendere le scale è normale.
Andrà valutato l'eventuale ruolo di una polineuropatia dal punto di vista
neurologico.
f) Diversi:
L'impiego delle 2 mani è normale.
Nota: sulla base
di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua
equivale all'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto
ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta
al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri
6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti >
45 Kg."
(Doc. AI 44-28+29+30)
Il
Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, nel rapporto del
6 agosto 2007 ha posto la
seguente valutazione:
"
(...)
L'attuale stato neurologico è risultato del tutto
nella norma e in particolare non vi è nessun segno clinico per una compressione
radicolare a livello cervicale inclusa la radice C6 a sinistra, sia il riflesso
bicipitale che brachio-radiale si presentano piuttosto vivaci senza asimmetria,
nessun deficit sensitivo o della forza specifico. Clinicamente assenti anche
segni di una compressione midollare. Infine da segnalare che non vi sono segni
di una neuropatia periferica o apparenti deficit cognitivi. Al momento attuale
non posso quindi porre la diagnosi di una malattia neurologica e di conseguenza
dal lato puramente neurologico non vi sono delle compromissioni della capacità
lavorativa né nella professione abituale né in altre professioni. Le cervicalgie
con la loro eventuale influenza sulla capacità lavorativa saranno valutate
nella consulenza reumatologica." (Doc. AI 44-33)
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 18 settembre 2007 i medici del SAM, sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome cervicospondilogena
cronica: - ernia discale C4/C5 (IRM 19.10.2004); - regredita al controllo del
6.12.2005; - avanzata osteocondrosi C5/C6 con restringimento di origine ossea e
discale del recesso laterale di sinistra senza neuro compressione”.
Quale
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto
quella di “Passività esistenziale nell’ambito di ferita del narcisismo.
Probabile sindrome del tunnel carpale bilaterale. Gotta: - podagra e
oligoartriti anamnestiche intermittenti da alcuni anni; - terapia con
allopurinolo e colchicina in riserva. Tabagismo. Dislipidemia mista. Aumento
delle y-GT probabilmente di origine nutrizionale”. (doc. AI 44-1/14)
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% nell’attività finora
svolta di operaio metallurgico, mentre in un’attività lavorativa che possa
implicare compiti mediamente pesanti l’assicurato è ritenuto abile al 75% (doc.
AI 44-18).
2.5. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto
sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di
una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique
VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.6.1. Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame
psichiatrico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel
referto del 16 luglio 2007 ha
diagnosticato una “passività esistenziale nell’ambito di ferita del
narcisismo”.
A mente
dello specialista RI 1 è abile, dal profilo psichiatrico, in misura completa.
Egli mostra un’”incrinatura al suo sentimento di personalità che si è venuta
a creare dopo la separazione dalla moglie, evento che sente di aver subito e
che non è riuscito evidentemente a metabolizzare bene”.
Lo
psichiatra ha inoltre precisato che al di là di una certa velatura melanconica
l’insorgente non mostra disturbi psicopatologici rilevanti
(doc. AI 44-23).
Queste
conclusioni specialistiche, che del resto non sono state contestate attraverso
dei referti medico-specialistici attestanti delle patologie reumatologiche
maggiormente invalidanti, possono essere fatte proprie dal TCA.
Tale non
può essere la certificazione del mese di febbraio 2007 del Dr. med. __________,
spec. FMH in medicina interna, il quale si è limitato ad indicare nella
diagnosi (pto. 7) una sindrome ansioso depressiva e successivamente (pto. 8) la
persistenza di “segni di moderata depressione” (doc. AI 33-9).
Questo
referto, steso peraltro da un medico non specialista in psichiatria, stringato,
generico, privo di una diagnosi psichiatrica secondo una classificazione
riconosciuta, senza una valutazione delle patologie dell’interessato e
del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della
patologia e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie
quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto
medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e non è
atto a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il perito
interpellato dall’amministrazione.
Va poi
aggiunto che il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 25
gennaio 2007 aveva riferito la necessità di una valutazione psichiatrica per
definire se i sintomi di specie “sono riferibili ad una patologia
psichiatrica maggiore o se siano invece di ordine sociale (conflittualità
famigliare)” (doc. AI 28-1).
La
perizia del Dr. __________ ha chiarito dunque che non si tratta di una
patologia psichiatrica maggiore, ma di una problematica di ordine sociale /
familiare. Il perito ha infatti chiaramente illustrato come l’incrinatura del
sentimento di personalità dell’assicurato “si è venuta a creare dopo la
separazione dalla moglie” (doc. AI 44-23).
In sede
ricorsuale l’assicurato ha indicato che dal profilo psichiatrico è stato in
cura presso il Dr. __________ per una profonda crisi depressiva (doc. I, pag.
3). Tuttavia, agli atti non vi è alcuna certificazione o rapporto medico
stilato da questo specialista e nell’anamnesi del SAM viene unicamente indicato
che dal 2005 l’assicurato è stato seguito dal Dr. __________ che ha proposto la
riflessologia e un trattamento di base di __________ e Demetrin. (doc. AI
44-9).
Il Dr. __________
nel proprio rapporto del 17 luglio 2007 ha poi riferito che il paziente non si
è più recato dal Dr. __________ dall’anno scorso (2006).
2.6.2. Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame reumatologico
ad opera del Dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nel
rapporto peritale del 17 luglio 2007 ha diagnosticato una “Sindrome cervicospondilogena cronica, - ernia
discale C41C5 (IRM 19.10.2004) regredita al controllo del 6.12.2005, avanzata
osteocondrosi C51C6 con restringimento di origine ossea e discale del recesso
laterale di sinistra senza neuro compressione, probabile sindrome del tunnel
carpale bilaterale, sospetta incipiente polineuropatia agli arti inferiori, gotta:
- podagra e oligoartriti anamnestiche intermittenti da alcuni anni, - terapia
con allopurinolo e colchicina in riserva; sindrome depressiva reattiva
anamnestica, tabagismo." (Doc. AI 44-28)
Lo
specialista ha indicato che il problema principale dell’assicurato è la sindrome
cervicospondilogena cronica in presenza di avanzate alterazioni degenerative.
Egli ha valutato l’assicurato inabile al lavoro al 50% nella precedente
attività (operaio nella metallurgia), mentre in un’attività leggera l’inabilità
è del 25% (doc. AI 44-29/30).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da
tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Per
quanto riguarda la censura ricorsuale secondo cui non è stata approfondita
dagli specialisti la sindrome da tunnel carpale bilaterale, questa Corte non
può condividere tali critiche per le ragioni che seguono.
Il quadro
valetudinario del paziente è sostanzialmente contraddistinto dalla sindrome
cervicospondilogena cronica degenerativa che limita la sua capacità lavorativa.
Questa – a detta del perito – è altresì limitata dalla sindrome del tunnel
carpale bilaterale, “…premesso che questa diagnosi possa essere
confermata nell’ambito della valutazione neurologica…” (doc. AI
44-29, la sottolineatura è del redattore).
Il Dr. __________
nella propria valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato non ha
dunque tenuto conto della sindrome da tunnel carpale avendo rinviato la
valutazione su tale tematica all’indagine neurologica (consid. 2.6.3).
2.6.3. A questo
proposito, nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un
accurato esame neurologico ad opera del Dr. med. __________, spec. FMH in
neurologia, il quale nel rapporto peritale del 6 agosto 2007 ha evidenziato come dal punto di vista
neurologico i parametri sono del tutto nella norma e in particolare “…non vi
è nessun segno clinico per una compressione radicolare a livello cervicale
inclusa la radice C6 a sinistra”.
Il medico
ha aggiunto che dal punto di vista clinico sono assenti segni di compressione
Considerandi
midollare, né di una neuropatia periferica o deficit cognitivi. Dal profilo
neurologico il Dr. __________ ha escluso una malattia neurologica e di
conseguenza non vi sono – a suo dire – compromissioni della capacità lavorativa
né nella professione abituale, né in altre professioni (doc. AI 44-33).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da
tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può
essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato è inabile al lavoro al 50% nella sua precedente professione di
operaio metallurgico, ma è da considerare abile al lavoro al 75% in attività
adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali.
La
consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 7 maggio
2008, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato nel rispetto
dei limiti indicati dal Dr. __________ ha indicato quelle di operaio addetto
alla logistica nell’industria tessile, microelettronica, farmaceutica; addetto
alla manutenzione e alla sorveglianza di stabili pubblici e privati
commerciali; addetto alla sorveglianza di parcheggi; autista addetto alla
fornitura di beni voluttuari e non; operaio addetto alla cernita, al controllo
di qualità, alla spedizione e all’etichettatura nell’industria tessile,
alimentare, farmaceutica, elettronica, della plastica e orologeria (doc. AI 56-2)
2.7
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2005. L’amministrazione,
per contro, ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2005,
al 2006 e al 2007 (doc. AI 56-3/4).
2.7.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 58’899.-- nel 2004, secondo
quanto dichiarato dal precedente datore di lavoro, __________, (doc. AI 8-1).
Adeguando
tale importo al 2005, si ottiene un reddito da valido di fr. 59'487.99 (+1% per il 2005, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari
reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).
2.7.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente,
va ricordato che lo stesso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,
a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.
4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'812.59 oppure di fr. 57'751.08 per
l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).
L’assicurato,
quale operaio metallurgico, avrebbe guadagnato nel 2005 fr. 59'487.99 / anno
per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.). Tale reddito si situa,
per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per
un’attività equivalente (cioè fr. 60'330.77, cfr. Tabella TA1 p.to 27,28 “Prod.
e fabbric. di prodotti in metallo”, livello di qualifica 4, fr. 4’777.-- X 12 mesi = 57’324.--
riportato su 41.7 = fr. 59'760.27 e aggiornato al 2005).
Se si
riducesse il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza
di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra
menzionata, della stessa percentuale, ossia dell’1,39 %, si otterrebbe un
importo di fr. 56'948.34.
Operando
tale riduzione, il reddito statistico da considerare ammonterebbe, pertanto a
fr. 56'948.34 (fr. 57'751.08 ridotti dell’1,39%).
Il TCA
rileva comunque che, come vedremo (cfr. consid. 2.7.4.), il risultato finale
non cambierebbe se si volesse utilizzare, quale reddito da invalido, l’importo
di fr. 57'751.08, senza apportare la riduzione dell’1,39% (in quanto ritenuta
troppo esigua).
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.6.3.), da un punto di vista medico, l’assicurato può
esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 75%, il
reddito statistico citato va ridotto del 25% e ammonta a fr. 43'313.31 (fr. 57'751.08 ridotti del 25%).
2.7.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als
Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen
Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark
nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das
Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so
dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von
teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000
S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen
der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.7.4
In concreto,
nel rapporto del 7 maggio 2008, la consulente IP ha applicato una riduzione del
10% per le leggere limitazioni funzionali e per l’età relativamente avanzata
con modesta pratica in attività leggere e industriali (doc. AI 56-3).
La
percentuale globale del 10% stabilita dalla consulente può essere confermata
dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2005, partendo da un
salario da invalido di fr. 43'313.31, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 75% e ammettendo la
riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 38'981.97
confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo
anno di fr. 59'487.99 (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 34,47%
arrotondato al 34% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.
41), percentuale che non dà diritto ad una rendita
d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Il
risultato non cambierebbe anche volendo applicare, come indicato dall’UAI (doc.
AI 60-3) i dati del 2006 e del 2007.
Procedendo
al raffronto dei redditi con riferimento al 2006 emerge un tasso di invalidità
del 33,69% (reddito da valido: 60'201.84; reddito da invalido: 39'442.75) arrotondato
al 34% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Procedendo
invece al raffronto dei redditi con riferimento al 2007 emerge un tasso di
invalidità del 32,61% (reddito da valido: 61'165.06; reddito da invalido: 40'087.84.--)
arrotondato al 33% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.
41).
Come già anticipato al
consid. 2.7.2., il risultato non cambierebbe anche volendo considerare, quale
reddito da invalido, l’importo di fr. 56'984.34, cui apportare
una riduzione del 25% per motivi medici e una del 10% per le circostanze personali,
per un reddito ipotetico di fr. 38'464.42. Confrontando questo dato con
l’importo di fr. 59'487.99 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe
conseguito da valido nell’anno 2005 (cfr. consid. 2.7.1.), emerge un’incapacità
di guadagno del 35,34% arrotondato
al 35% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non consente
comunque l’attribuzione di una rendita, conformemente a quanto stabilito
dall’UAI.
Nessun
cambiamento anche volendo applicare i dati del 2006 e del 2007.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi con riferimento al 2006 emerge un tasso di
invalidità del 35,35% (reddito da valido: 60'201.84; reddito da invalido: 38'919.08)
arrotondato al 35% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Procedendo
invece al raffronto dei redditi con riferimento al 2007 emerge un tasso di
invalidità del 35,32% (reddito da valido: 61'165.06; reddito da invalido: 39'555.60)
arrotondato al 35% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.
41).
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita
d’invalidità la sua decisione formale del 10 settembre 2008 merita quindi
conferma.
2.8
L’assicurato
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti
“per quanto attiene alle affezioni alle mani e di natura psichiatrica” (doc.
I).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.10.).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere
gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati
interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle
procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per
le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In
altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito
a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie
concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa
inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di
politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore
litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di
spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.10
Il ricorrente
ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio (I).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Dalle
tavole processuali si evince che il ricorrente, separato, vive grazie all’aiuto
dell’assistenza pubblica (cfr. doc. IX 2).
In tali
circostanze l’indigenza deve essere ammessa.
L’assicurato non possiede
inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale
appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di
fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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