32.2008.188
Seconda domanda di prestazioni. Conferma della valutazione psichiatrica eseguita da un perito esterno all'AI
1 aprile 2009Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.188
Data decisione, Autorità:
01.04.2009, TCA
Titolo:
Seconda domanda di prestazioni. Conferma della valutazione psichiatrica eseguita da un perito esterno all'AI
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.188
BS/td
Lugano
1 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'8 settembre 2008
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1952, nel marzo 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti indicando, quale danno alla salute, una problematica cardiaca, reumatologica
ed epatica (doc. AI 21-1).
Nell’ambito
gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia
multidisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), il
quale, con rapporto 15 febbraio 2006 (doc. AI 39-1), ha ritenuto l’assicurato
inabile al 100% in qualsiasi attività lucrativa dal marzo 2004, ma
completamente abile dall’aprile 2005 in attività adeguate. Tenuto conto della residua
capacità lavorativa, dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisioni
9 marzo 2007 (preavvisate l’8 agosto 2006), l’amministrazione ha riconosciuto
il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2005 (un anno dopo l’anno di attesa
ex art. 29 LAI) sino al 30 giugno 2005, ossia il terzo mese dal miglioramento
dell’incapacità lavorativa che ha portato all’attribuzione di un grado
d’invalidità non pensionabile del 21,5%. Le decisioni sono cresciute in
giudicato (doc. AI 63).
1.2. Nel
gennaio 2008 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni,
indicando una patologia di natura extra-somatica (doc. AI 64-1).
Disposta
una perizia psichiatrica, eseguita dal __________ – che ha escluso limitazioni
della capacità lavorativa -, con decisione 8 settembre 2008 (preavvisata il 23 aprile 2008),
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non essendo intervenuto
alcun rilevante peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (doc. AI
84-1).
1.3. Avverso
la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato dalla __________, ha inoltrato
il presente tempestivo ricorso al TCA e postulato il riconoscimento di una rendita
d’invalidità con un grado del 100% dal 1° marzo 2007 (3 mesi dopo il
peggioramento).
Fondandosi
sulla valutazione 10 ottobre 2008 del proprio psichiatra curante (dr. __________),
l’insorgente ha sostenuto un rilevante peggioramento della patologia
extrasomatica giustificante il diritto all’erogazione di una rendita intera.
1.4. Con
risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto per esame al proprio
servizio medico (SMR) il succitato rapporto del dr. __________, ha confermato
la validità della perizia del __________. Ribadendo l’assenza di un peggioramento
delle condizioni somatiche e psichiche dell’insorgente, l’amministrazione ha chiesto
la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.
1.5. Il
22 dicembre 2008 l’insorgente ha ribadito la propria tesi ricorsuale (XI).
1.6. Il
14 gennaio 2009 il TCA ha trasmesso al __________ il rapporto 10 ottobre 2008
del dr. __________ per una presa di posizione (XII).
La
risposta del dr. __________ (15 gennaio 2009) è stata intimata alle parti per
osservazioni (XIII).
Le
osservazioni dell’AI datano 3 febbraio 2009 (XIX), mentre quelle
dell’insorgente 19 febbraio 2009 ed alle quali è stato allegata la presa di posizione
17 febbraio 2009 del dr. __________ __________ (XIX).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
Pacifico
è che dal punto di vista somatico, rispetto alla prima decisione, l’assicurato
non presenta un rilevante peggioramento delle condizioni di salute.
Controversa
è invece la questione relativa all’aspetto psichiatrico.
Secondo
l’insorgente, con riferimento alla valutazione 10 ottobre 2008 del dr. __________,
la patologia psichica è peggiorata a tal punto da pregiudicare completamente la
residua capacità lavorativa.
L’Ufficio
AI ha invece sostenuto, sulla base della perizia __________, che la patologia
extra somatica è rimasta invariata, ciò che non permette di riconoscere un
grado d’invalidità pensionabile.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a
se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI).
Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, p. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité,
Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
2.6. Nel caso in esame, nell’ambito della prima domanda AI, l’Ufficio AI
ha disposto una valutazione medica presso il SAM. Dal referto 15 febbraio 2006
(doc. Al 39-1) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente
l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive,
hanno diagnosticato le seguenti patologie:
" Malattia coronarica trivasale con/su
• pregresso infarto
miocardico in sede inf., 16.04.2004;
• pregressa angioplastica sulla coronaria ds. con posa di tre stent,
16.04.2004;
• pregresso quadruplo by pass aortocoronarico (27.08.2004; LIMA su
RIVA, vena saphena su RIVP, arteria radiale a partire dalla vena sul I
diagonale e ramo posterolaterale della circonflessa);
• pregressa PTCA con posa di due stent medicati sul by pass arterioso
radiale e sul tronco principale (14.03.2005);
• FRCV: sovrappeso, sospetta dislipidemia ed iperglicemia, familiarità.
Infezione cronica con HCV (genotipo 2).
Sindrome lombovertebrale con/su
• episodi a carattere
spondilogeno a livello dell'arto inf. ds.;
• discopatia
soprattutto L4-5;
• protrusione discale mediana ed alterazioni degenerative plurisegmentali
L2-5;
• osteocondrosi e
spondilosi in parte iperostotica.
Episodio depressivo di grado lieve con sindrome biologica." (Doc.
AI 39)
Sino
al marzo 2004 l’assicurato è stato ritenuto inabile in qualsiasi attività lavorativa.
Dal mese di aprile 2005 egli è stato considerato totalmente abile al lavoro
unicamente in attività adeguate al suo stato di salute, attività per le quali
egli doveva rispettare le seguenti limitazioni funzionali: non alzare pesi
superiori al 10 kg, avere la possibilità di alternare la posizione di lavoro
(seduta/in piedi/deambulare), non rimanere in posizioni statiche con la parte
superiore del corpo leggermente piegata in avanti, non usare macchinari
pericolosi, deve trattarsi di un lavoro non troppo stressante dal profilo
psichico.
Dal
lato psichiatrico l’inabilità lavorativa è stata valutata in misura non
superiore al 10%, con evoluzione piuttosto positiva e con prognosi a
medio-lungo termine favorevole. In caso di peggioramento il perito aveva
auspicato una presa a carico di tipo psichiatrico con dei colloqui di sostegno
e l’introduzione di un farmaco antidepressivo-ansiolitico adeguato alla sua situazione
psico-fisica (cfr. perizia 30 gennaio 2006 dr. ____________________, doc. AI
39-15).
2.7. A
seguito della seconda domanda di prestazioni, con lo scopo di accertare lo
stato di salute psichico dell’assicurato (nel rapporto 14 marzo 2008 lo
psichiatra curante aveva attestato un disturbo depressivo, la totale perdita
dell’iniziativa con conseguenze sulla sfera affettiva e cognitiva; doc. AI
68-2), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia specialistica presso lo CPAS.
Con
rapporto 24 luglio 2008 il dr. __________, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi
e visita dell’assicurato e diagnosticato una distimia (ICD 10 F 34.1), senza
ripercussione sulla capacità lavorativa, ha concluso:
"
Dall'anamnesi si evince
che il soggetto in esame presenta una condizione di lieve depressione, protratta
nel tempo, e legata a fattori di vita stressanti. La malattia psichiatrica
risulta ufficialmente di insorgenza abbastanza recente, anche se é verosimile
che una tendenza depressiva vi fosse già dal momento del primo infarto in
avanti. La diagnosi di distimia sembra pertanto quella che consente di inquadrare
meglio questa situazione. Gli aspetti depressivi emergono: nella riduzione
delle frequentazioni sociali, nel vissuto di rabbia persistente, nella delusione
verso l'esistenza, con crisi di sconforto e minor spinta volitiva, ridotto
interesse verso la vita e pessimismo rispetto al futuro.
Questa diagnosi tuttavia non ha ripercussioni sulla
capacità lavorativa. La condizione dell'A. infatti, può essere correttamente interpretabile
come una vera e propria crisi in termini esistenziali. L'A. ha sempre svolto un
lavoro fisicamente pesante e, con l'insorgenza dei problemi all'udito e della
cardiopatia, ha cominciato a sentirsi una persona fragile. La forza fisica
sulla quale egli aveva scommesso, per inserirsi nel mondo del lavoro e nella
società, lo ha improvvisamente abbandonato. Egli si ritrova ora in una
condizione di empasse, non avendo un livello culturale sufficiente per svolgere
tipologie di lavoro meno fisiche e più qualificate. La mancanza di un lavoro
rappresenta anche la perdita di un ruolo sociale e familiare e la crisi di una
persona che incontra difficoltà ad occupare le giornate, non avendo mai
coltivato interessi extra lavorativi. Il bilancio di questi fatti converge su
un intenso senso di rabbia e delusione e lo alimenta continuamente. La
convinzione che nessuno mai lo assumerà, in queste sue condizioni di salute,
moltiplica il pessimismo per il futuro.
Da quanto sopra si capisce che la ripresa di un lavoro
servirebbe a dare nuova dignità a questo individuo, risolvendo numerose sue
preoccupazioni e mitigando la sua rabbia. Pertanto è assai verosimile che,
trovando un nuovo lavoro idoneo alla sua condizione fisica, l'A. possa ritrovare
una centralità sociale e familiare, migliorando anche psicologicamente."
(Doc. AI 81)
Di
conseguenza, in merito alla residua capacità di lavoro, il CPAS ha ritenuto:
"
Descrizione di
risorse e deficit
Come detto, siamo di fronte ad una persona che sta
attraversando una fase di vita critica, avendo peraltro poche risorse
intellettuali per farvi fronte. Questo fatto rientra tra le normali condizioni
di disadattamento socio-lavorativo e non configura un'importante patologia
psichiatrica. Pertanto le risorse psichiche di questo individuo non sono
significativamente intaccate da un processo di malattia e vanno ritenute
integre. Si tenga presente però il basso livello culturale e la scarsa motivazione
a cercare un posto di lavoro, sostenuta dall'idea che a questa età e in queste
condizioni di salute, l'A. non sia più collocabile.
Capacità di lavoro nell'attività attuale o da ultimo
svolta
Non vi sono limitazioni per ragioni psichiatriche. Le limitazioni fisiche
sono state descritte da chi di competenza.
Periodi di inabilità lavorativa accertabili
Non per ragioni psichiatriche." (Doc. AI 81)
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica della
residua capacità lavorativa, facendo in particolare riferimento al rapporto 10
ottobre 2008 del suo psichiatra curante, dr. __________. Quale diagnosi quest’ultimo
ha evidenziato una sindrome mista ansioso depressiva (con episodio attuale di
grave entità, con importanti somatizzazione d’ansia, presenza di sintomi
psicotici ed ideazioni suicidali), un disturbo misto di personalità ed un disturbo
dell’adattamento. In sintesi, dopo aver evidenziato gli episodi che hanno
minato la situazione psicologica del suo paziente (decessi di familiari,
esperienza lavorativa traumatica, patologia coronaria), lo psichiatra curante
ha rilevato: "il funzionamento cognitivo del sig. RI 1 appare
perturbato, come dimostrano le difficoltà di attenzione e concentrazione, i
sentimenti di estraneità. Vi è totale assenza di iniziativa, motivazione o
interesse, progettualità; mentre i sentimenti di ingiustizia, torto subito, di irrimediabile
fallimento personale sono totalmente pervasivi. Purtroppo tale quadro ha
mostrato nell'ultimo periodo un ulteriore peggioramento nel suo decorso, dal momento
che il periziando mostra sintomi psicotici, disturbi del pensiero formale,
pensieri "strani", di tipo ossessivo, persecutorio, suicidale e
delirante. Le sue ideazioni velatamente suicidali e la comparsa di una
sintomatologia delirante rendono la situazione psicopatologica del periziando
estremamente grave e il rischio di passaggi all'atto non trascurabile. Le stesse
decisioni dell'Istituto Assicurazioni Invalidità costituiscono per il sig. RI
1RI 1 un'ulteriore fronte di amarezza e delusione: "dopo aver buttato la
salute per il lavoro, ora mi hanno lasciato in mezzo a una strada, senza
niente". Il mancato riconoscimento della sua sofferenza costituisce
un ulteriore vero e proprio lutto simbolico, che scatena nel paziente uno scompenso
grave, con elementi psicotici."
Il
dr. __________ ha di conseguenza posto in rilievo la gravità e la cronicità
della situazione psicopatologica dell’assicurato, l’incapacità lavorativa totale
per ragioni psichiatriche, psicosomatiche e somatopsichiche e la necessità di
continuare un trattamento.
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 31; Pratique VSI
2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono
a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre
1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986
p. 189).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
2.9. Ritornando
alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per
mettere in dubbio la valutazione effettuata dal __________, che ha debitamente
tenuto conto della patologia psichiatrica dell’assicurato, giungendo ad una
conclusione logica e priva di contraddizioni circa la piena capacità lavorativa
in qualsiasi attività. In questo contesto le refertazioni dello psichiatra
curante non risultano essere convincenti.
Innanzitutto
questo TCA concorda con la nota 25 novembre 2008 del SMR (doc.XI) in cui si
evidenzia che la diagnosi di disturbo della personalità (posta nel rapporto 10
ottobre 2008 dal dr. __________) non è mai stata evidenziata né nella perizia
del dr. __________ né in quella del dr. __________. Il SMR ha inoltre
evidenziato che “secondo i criteri generali descritti dal DSM i disturbi
della personalità sono un modello abituale di esperienza interiore e di comportamento
che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo. Inoltre
il modello di disturbo di personalità è stabile e di lunga durata e
l’esordio può essere fatto risalire almeno dall’adolescenza ed alla prima età
adulta”, concludendo correttamente che “dalle perizie citate non emergono
elementi che possano sostenere una tale diagnosi” (sottolineatura del redattore,
IX). Del resto, lo stesso dr. __________, nel rapporto 3 marzo 2008 (sette mesi
prima del referto qui esaminato), non ha parlato di disturbo della personalità
ma di disturbo depressivo (doc. AI 68-1).
Per
quel che concerne il disturbo depressivo, rispettivamente le ripercussioni sulla
capacità lavorativa, va innanzitutto evidenziato che nel già citato rapporto 3
marzo 2008 lo psichiatra curante ha valutato una totale incapacità lavorativa
dal 16 marzo 2004, mentre nella perizia psichiatrica 30 gennaio 2006 (resa
nell’ambito della perizia SAM 15 febbraio 2006, sulla quale l’Ufficio AI ha
fondato la prima decisione), il dr. __________ aveva diagnosticato un episodio
depressivo lieve con sindrome biologica (ICD-10 F32.01), con un’inabilità lavorativa
massima del 10% e con un’evoluzione positiva (doc. AI 39-15).
Nella
perizia del CPAS il dr. __________ ha dettagliatamente spiegato gli aspetti
depressivi che non hanno ripercussioni sulla capacità lavorativa, trattandosi
sostanzialmente di una vera e propria crisi in termini esistenziali, in
particolare dovuta alla perdita del posto di lavoro (inteso come ruolo sociale).
Del resto, senza voler sminuire la problematica dell’insorgente, la scarsa
incisività effettiva della depressione è dimostrata dal fatto che il dr. __________
ha definito la terapia farmacologia seguita come blanda. Ora, nel rapporto 10
ottobre 2008 il dr. __________ ha riferito della presenza di sintomi psicotici
ed ideazioni suicidali, sviluppati nell’ultimo periodo, in particolare a causa
del mancato riconoscimento delle sua sofferenza (cfr. pag. 8). Legittimamente
il succitato perito, nelle osservazioni 15 gennaio 2009 si è chiesto “come è
possibile che un paziente che fino al giorno delle perizia aveva una blanda
terapia antidepressiva, dopo una decisione (di rifiuto della rendita, ndr)
sviluppi addirittura una psicosi”?. Certo che l’assicurato può aver inteso
la contestata decisione di rifiuto quale mancato riconoscimento della sua
sofferenza, ma che questo abbia scatenato un peggioramento della sua problematica
psicopatologica appare poco convincente. Lo stesso dr. __________ nelle
osservazioni 17 febbraio 2009 ha evidenziato che “ è assolutamente
innegabile il fatto che, in una struttura di personalità “normale” una psicosi
non si sviluppi da un giorno all’altro e né tantomeno a causa di uno stress”,
sostenendo che l’assicurato presenta “una “psicosi ordinaria” in cui tutto
ciò che nasconde una struttura nevrotica nasconde in realtà una struttura psicotica
a livello non ancora conclamato”.
Va
poi ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da
un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito
che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato
di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128). Al riguardo, l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.
In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui
ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di
guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
Fatti
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b).".
Nel
caso in esame, va qui ricordato che il dr. __________ ha fatto presente che “la
ripresa di un lavoro servirebbe a dare nuova dignità a questo individuo, risolvendo
numerose sue preoccupazioni e mitigando la sua rabbia “ (doc. AI 81-7), motivo
per cui viene a cadere un eventuale aspetto invalidante della problematica
psichica. Non va poi dimenticato che nella perizia del __________ è stato
rilevato che l’assicurato “tende a teatralizzare ed amplificare molto il suo
stato di sofferenza. Questo dato va posto in relazione con il basso livello culturale
e rappresenta di chiedere aiuto insieme al desiderio di essere ben compreso
nella sua sofferenza” (doc. AI 81-6).
Non
da ultimo va rilevata, nel rapporto 10 ottobre 2008 del dr. __________,
l’assenza di una diagnosi fondata sui criteri diagnostici ufficiali
internazionali ICD 10. Al riguardo, il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4
luglio 2007, I 384/06).
In
conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente valutazione
del __________, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7),
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117
V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere
Considerandi
dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati,
115.
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188
consid. 2b), che l’assicurato, sino al momento della decisione contestata (per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e
che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), rispetto alla
precedente decisione non presenta un peggioramento della componente psichica.
Visto
quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si
renda quindi necessario l'esperimento di una perizia giudiziaria, come
postulato dall’insorgente. Al
riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274;
si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V
344.
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.
28.
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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