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Decisione

32.2008.188

Seconda domanda di prestazioni. Conferma della valutazione psichiatrica eseguita da un perito esterno all'AI

1 aprile 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b).".

Nel

caso in esame, va qui ricordato che il dr. __________ ha fatto presente che “la

ripresa di un lavoro servirebbe a dare nuova dignità a questo individuo, risolvendo

numerose sue preoccupazioni e mitigando la sua rabbia “ (doc. AI 81-7), motivo

per cui viene a cadere un eventuale aspetto invalidante della problematica

psichica. Non va poi dimenticato che nella perizia del __________ è stato

rilevato che l’assicurato “tende a teatralizzare ed amplificare molto il suo

stato di sofferenza. Questo dato va posto in relazione con il basso livello culturale

e rappresenta di chiedere aiuto insieme al desiderio di essere ben compreso

nella sua sofferenza” (doc. AI 81-6).

Non

da ultimo va rilevata, nel rapporto 10 ottobre 2008 del dr. __________,

l’assenza di una diagnosi fondata sui criteri diagnostici ufficiali

internazionali ICD 10. Al riguardo, il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4

luglio 2007, I 384/06).

In

conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente valutazione

del __________, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7),

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere

Considerandi

dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati,

115.

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188

consid. 2b), che l’assicurato, sino al momento della decisione contestata (per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la

legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento

in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), rispetto alla

precedente decisione non presenta un peggioramento della componente psichica.

Visto

quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di una perizia giudiziaria, come

postulato dall’insorgente. Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274;

si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V

344.

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.

28.

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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