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Decisione

32.2008.189

Non entrata in materia su una nuova richiesta di prestazioni AI poiché l'assicurato non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante

18 maggio 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00).

Nel merito

2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1°

gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000 p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una

sentenza del 14 luglio

2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

3. Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di

una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità

o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel

momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o

allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare

una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o

dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se è fatta domanda

di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di

grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

OAI). Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda

dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità

ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è

soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (STF dell’11 settembre 2008

nella causa C.L.,9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3;

DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller,

Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevi-sion in der

Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;

Valterio, Droit et pratique de l’assu-rance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pag. 270). Come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71),

anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il

punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza

anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo

temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di

un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento

pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF

133 V 108). Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile

un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere

applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di

revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid. 5.2.5). Se infine l'assicurato

interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina

solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se

invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si

pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se

la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC

1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]).

4. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettiva-mente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

5. Nel

Considerandi

caso di specie, dopo la richiesta di prestazioni AI, sfociata, viste le

risultanze della perizia SAM del 5 settembre 2007 (doc. AI 37-1), nel rifiuto

di versare prestazioni AI tramite due distinte decisioni del 21 novembre 2007

(doc. AI 44-1 e 45-1), il ricorrente ha inoltrato una nuova domanda di

prestazioni facendo valere un peggioramento dello stato di salute.

Occorre

innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05

del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento

temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado

di invalidità suscet-tivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione

è costitui-to, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta

in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel

caso concreto si tratta quindi delle decisioni del 21 novembre 2007 (doc. AI 45-1

e 46-1) con le quali all’assicurato è stato negato sia il diritto ad una

rendita AI che il diritto a provvedimenti professionali.

Queste

decisioni sono state prese fondandosi su una perizia del SAM del 5 settembre

2007.

(doc. AI 37-1), dove era stata posta la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di sindrome lombospondilogena cronica con grossa ernia

discale L4-L5 mediolaterale ds., lussata verso caudale (RM lombare del

13.04

), sindrome radicolare algica lievemente deficitaria L5 a sin.,

bulging discale L3-L4 e L5-S1, sindrome dorsospondiloge-na cronica con assenza

di anomalie di rilievo a livello clinico e neuroradiologico, sindrome

cervicospondilogena cronica con esame clinico normale, modiche alterazioni

degenerative in radio-logia convenzionale, sindrome somatoforme da dolore

persisten-te ICD 10-F45.4, disturbo di personalità misto ICD10-F60.1

(narcisistico, dipendente) e la diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa di guarigione di epatite cronica C del genotipo 1 dopo 12 mesi di

terapia con interferone e ribavirina (trattamento da gennaio 2006 a gennaio

2007) con viremia assente dopo 6 mesi dalla fine della terapia (Sustained

virological response), funzione epatica normale, biopsia epatica dal 2005,

prima della terapia anti-virale, con segni di epatite cronica con attività

infiammatoria moderata e leggera fibrosi (Score Metavir A2F1 febbraio 2005),

dislipidemia mista.

Il

grado di capacità lavorativa medico-teorico globale è stato valutato nella

misura dell’80% nelle attività finora svolte (doc. AI 37-29) ed i periti hanno

aggiunto che questa capacità “potrà aumentare anche senza l’intervento

chirurgico una volta regredita completamente la lieve sindrome deficitaria

algica L5”.

Per

quanto concerne l’aspetto psichico, il dr. med. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia, ha ritenuto un grado d’incapacità lavorativa del 10% (doc. AI

37-27).

Va

qui evidenziato che, nella misura in cui l’insorgente contesta le risultanze

della perizia SAM del 5 settembre 2007, le sue censure sono irricevibili

giacché non ha interposto alcun ricorso contro le decisioni emesse il 21

novembre 2007 dove l’ammini-strazione si è chinata sul contenuto della citata

perizia. Ne segue che le critiche all’operato del dr. med. __________, della

dr.ssa med. __________ e degli altri periti non possono essere vagliate da

questo Tribunale.

Oggetto

del contendere è infatti unicamente la questione di sapere se lo stato di

salute del ricorrente, rispetto alle ultime due decisioni del 21 novembre 2007 cresciute

incontestate in giudicato, ha subito un peggioramento tale da incidere sul

grado d’invalidità.

Abbondanzialmente

va tuttavia rilevato che da un attento esame degli atti medici, questo

Tribunale constata che la perizia SAM del 5 settembre 2007, dettagliata,

approfondita e scevra di contraddizioni, rispetta pienamente tutti i parametri

giurispruden-ziali ricordati al considerando che precede per ritenere la forza

probante di un atto medico e avrebbe pertanto resistito alle critiche del

ricorrente.

I

periti, sulla base di 4 consulti (reumatologico, neurologico, psichiatrico,

gastroenterologico) si sono infatti espressi sulle patologie lamentate

dall’assicurato, hanno esaminato accurata-mente tutta la documentazione messa a

loro disposizione, hanno richiamato alcuni atti medici (doc. AI 37-6) ed hanno

valutato l’abilità lavorativa dell’insorgente sulla base di approfondite visite

del 18, 20, 25 e 25 giugno, nonché 13 luglio 2007 (doc. AI 37-1).

6.

Va

pertanto esaminato se l’insorgente ha reso verosimile un peggioramento del suo

stato di salute.

A

comprova dell’asserita modifica del suo stato valetudinario, in particolare

della patologia psichica, l’interessato ha allegato un attestato del dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, del 10 settembre 2008 da cui emerge che:

" “conosco il signor RI 1 dal giugno 2006, egli però

non è mai stato mio paziente. Ho avuto modo di incontrarlo a più riprese

poiché, dal dicembre 2003, sono lo psichiatra/psicoterapeuta della moglie.

Ho dunque una conoscenza indiretta della situazione del signor RI 1

Egli mi ha sottoposto per un parere informale la perizia redatta dal Dr. __________

e datata 21.6.2007.

Al di là delle critiche che il signor RI 1 muove al mio collega (in

particolare quella di averlo visto solo 5 minuti, mentre il Dr. __________

parla di oltre un’ora di colloquio), ritengo che il Dr. __________ abbia

rilevato bene gli elementi pisco-patologici rilevanti nella situazione del

signor RI 1, senza però valutare correttamente la loro portata sulla sua

capacità lavorativa.

Al riguardo mi sono consultato con il collega Dr. __________, che

aveva seguito direttamente il signor RI 1 durante la sua degenza __________

(10.6.-17.8.06). Come me, anche lui ritiene che l’influenza della patologia

psichiatrica (e, nella misura in cui di ciò si può parlare, psico-somatica)

incida sulla capacità lavorativa in misura, all’incirca, del 50%.

Non ci stupisce perciò che il signor RI 1 si trovi in disaccordo con

le conclusioni della perizia del Dr. __________ con la decisione presa

dall’Ufficio AI del __________ e, ora, con la Vostra decisione di non entrata

in materia.

Ritengo che una più accurata e approfondita rivalutazione del caso sia

opportuna.” (doc. AI 59-1)

Sulla

base di queste valutazioni il medico SMR, dr. med. __________ __________, ha

affermato che “alla luce del rapporto medico del Dr. __________, si evince

l’insufficienza di oggettivi elementi medici che giustificano un avvenuto

peggioramento dello stato di salute dell’A. rispetto alla valutazione

pluridisciplinare SAM del 05.09.2007. Non entrata in materia.” (doc. AI

61-1)

Questo

Tribunale non può che condividere le conclusioni del medico SMR. Il dr. med. __________,

il quale afferma del resto di conoscere l’insorgente solo indirettamente, non

ha oggettivato una modifica dello stato di salute del ricorrente

dall’emanazione delle decisioni del 21 novembre 2007, ma mette in dubbio le

conclusioni della perizia SAM del 5 settembre 2007 per quanto concerne la

capacità lavorativa del ricorrente in ambito psichiatrico, valutandola nel 50%.

Tuttavia,

come già evidenziato in precedenza, il ricorrente, nella presente procedura, deve

rendere verosimile un peggioramento del suo stato di salute dal 21 novembre

2007.

e non contestare le conclusioni della perizia SAM oggetto di decisioni

ormai cresciute incontestate in giudicato.

Se

l’insorgente non fosse stato d’accordo con il contenuto di tale perizia,

avrebbe semmai dovuto inoltrare ricorso alle competenti autorità __________.

Non avendolo fatto deve ora sopportarne le conseguenze.

Le

affermazioni del dr. med. __________ non possono pertanto essere d’aiuto al

ricorrente poiché si tratta di una diversa valutazione della capacità

lavorativa rispetto alle conclusioni di una perizia posta a fondamento di due

decisioni rimaste incontestate. Anche quanto riportato a proposito dell’altro

specialista, Dr. __________, non porta ad una modifica della decisione

impugnata, poiché, oltre ad essere un giudizio riportato indirettamente da un

altro specialista, si riferisce comunque ad un periodo antecedente

l’allestimento della perizia (10 giugno – 17 agosto 2006).

Del

resto, in sede di osservazioni al progetto di decisione, il 22 agosto 2008,

l’insorgente, nell’indicare che la depressione è peggiorata ha affermato che “solo

da Agosto 2008 ho ripreso una terapia psichiatrica presso la dottoressa __________.”

(doc. AI 58-2). Ora, oltre al fatto che l’interessato in sede di ricorso e di

osservazioni non ha più accennato a questa circostanze e neppure ha allegato un

certificato medico della citata dottoressa, va comunque rilevato che secondo

costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

Ritenuto

che solo da agosto 2008 l’interessato ha ricominciato una terapia psichiatrica,

quando l’amministrazione ha emanato la propria decisione (22 settembre

2008) – momento che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali – il termine di tre mesi di cui all’art. 88a cpv. 2 OAI non era comunque scaduto (cfr. anche sentenza

32.2007.323

del 4 febbraio 2009).

Neppure

lo scritto del 9 settembre 2008 del Dr. med. __________, viceprimario di

neurochirurgia all’__________, oggettiva un peggioramento dello stato di salute

del ricorrente. Infatti lo specialista ha chiesto informazioni circa la pratica

AI, rammentando che l’assicurato “potrebbe essere candidato per una

chirurgia spinale, ma tenuto conto del contesto medico e sociale del paziente è

indicato esplorare dapprima le possibilità di riconversione professionale”

(doc. AI 62-1).

Del

resto l’intervento chirurgico era già stato preso in considerazione dai periti

del SAM nella valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente (doc. AI

37-2) e gli specialisti avevano precisato che fino al momento dell’operazione,

la capacità lavorativa dell’assicurato sarebbe stata dell’80% e solo in seguito

all’intervento vi sarebbe stata una possibile modifica della capacità

lavorativa (doc. AI 37-28). Ora, come ammesso anche dal medesimo ricorrente, l’operazione

non è ancora avvenuta (doc. AI 58-1: “l’operazione che era

prevista per le ernie dal dr. __________ è stata annullata”, cfr. anche

doc. I: “dicembre 2007 A seguito dell’esame del SAM dal quale risulta un

notevole peggioramento, viene annullata l’operazione in quanto non più

fattibile”).

Alla

luce delle attestazioni mediche prodotte, questo Tribunale rileva che il

ricorrente non ha comprovato alcun peggioramento del suo stato di salute

rispetto allo stato di fatto presente al momento dell’emissione delle decisioni

del 21 novembre 2007 e che non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha

subito una modifica rilevante.

Per

cui la conclusione cui è giunto il medico SMR, dr. med. __________, deve essere

confermata.

Va

a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una

decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario proce-dere

ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait

certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175)

- et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas

encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico

SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei

rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid.

3.

; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), richiamato inoltre

l’obbligo che incombe all’assicurato di comprovare l’asserito peggioramento

dello stato di salute, è

da ritenere dimostrato che non vi è stato alcuna modifica rilevante dello stato

valetudinario dell’insorgente. In queste condizioni, viste le chiare risultanze

mediche, la richiesta di allestire una nuova perizia va respinta (cfr. a questo

proposito la sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurispru-denza, qualora l’istruttoria

da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2a ed., pag.

274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

conclusione, a giusta ragione, in assenza di documenti atti ad attestare un

peggioramento dello stato di salute, l’UAI non è entrato in materia sulla nuova

richiesta di prestazioni.

7.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Le

spese di CHF 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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