32.2008.189
Non entrata in materia su una nuova richiesta di prestazioni AI poiché l'assicurato non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante
18 maggio 2009Italiano26 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2008.189
Data decisione, Autorità:
18.05.2009, TCA
Titolo:
Non entrata in materia su una nuova richiesta di prestazioni AI poiché l'assicurato non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
NON ENTRATA IN MATERIA
REVISIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.189
cs
Lugano
18 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2008
di
RI 1
contro
la decisione del 22 settembre 2008
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. Con
due distinte decisioni del 21 novembre 2007 l’UAI del __________, dopo aver
fatto allestire una perizia multidisciplinare ad opera del SAM di Bellinzona,
ha respinto la richiesta di prestazioni AI (rendita, rispettivamente
provvedimenti professionali) inoltrata il 18 novembre 2005 da RI 1, nato il 29
dicembre 1970 (doc. AI 43-1 e 44-1). Le decisioni non sono state impugnate
(doc. AI 46-9 e doc. I).
B. Il
16 aprile 2008 l’interessato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni
(doc. AI 46-1), all’UAI del Canton Ticino, nel frattempo divenuto competente in
seguito al cambiamento di domicilio di RI 1.
C. Con
decisione del 22 settembre 2008, preavvisata dal progetto del 25 luglio 2008,
l’amministrazione ha deciso la non entrata in materia sulla nuova richiesta di
prestazioni (doc. A1).
D. RI
1 ha presentato tempestivo ricorso contro la predetta decisione (doc. I).
Dopo aver riassunto i fatti, l’interessato rileva che la gravità
della situazione non sarebbe stata presa in considerazione nella perizia SAM in
quanto “al momento della stessa era ancora previsto un intervento chirurgico
che avrebbe dovuto risolvere o migliorare i gravi dolori che mi impediscono una
vita normale.” L’assicurato sostiene che la dr.ssa med. __________ ha “intenzionalmente
omesso di valutare i dolori, motivando che sarebbe stato meglio operare la
perizia a seguito dell’intervento chirurgico.” Il ricorrente rileva che la
mancanza di un intervento chirurgico è “un cambiamento sull’aspettativa di
guarigione, rispettivamente della possibilità di reintegrazione professionale.”
e che non è stato eseguito a causa del peggioramento dello stato della schiena rendendo
impossibile l’esecuzione delle protesi discali previste e qualsiasi altro
intervento. Egli ritiene anche che la perizia psichiatrica è inattendibile,
poiché frutto di un colloquio durato solo 5 minuti e che nel frattempo lo stato
psichico è peggiorato. L’insorgente critica la perizia del SAM ritenendo che
gli specialisti siano di parte.
E. Con
risposta del 13 novembre 2008 l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
F. Il
6 dicembre 2008 l’insorgente ha presentato ulteriori osservazioni e ha chiesto
l’allestimento di una nuova perizia (doc. VI).
in
diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00).
Nel merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1°
gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
3. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità
o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel
momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o
allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare
una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o
dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se è fatta domanda
di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di
grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda
dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità
ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (STF dell’11 settembre 2008
nella causa C.L.,9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3;
DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller,
Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevi-sion in der
Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;
Valterio, Droit et pratique de l’assu-rance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270). Come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71),
anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il
punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza
anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo
temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di
un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento
pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF
133 V 108). Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile
un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5). Se infine l'assicurato
interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina
solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se
invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si
pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se
la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC
1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]).
4. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettiva-mente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
5. Nel
Considerandi
caso di specie, dopo la richiesta di prestazioni AI, sfociata, viste le
risultanze della perizia SAM del 5 settembre 2007 (doc. AI 37-1), nel rifiuto
di versare prestazioni AI tramite due distinte decisioni del 21 novembre 2007
(doc. AI 44-1 e 45-1), il ricorrente ha inoltrato una nuova domanda di
prestazioni facendo valere un peggioramento dello stato di salute.
Occorre
innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05
del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento
temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado
di invalidità suscet-tivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione
è costitui-to, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta
in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel
caso concreto si tratta quindi delle decisioni del 21 novembre 2007 (doc. AI 45-1
e 46-1) con le quali all’assicurato è stato negato sia il diritto ad una
rendita AI che il diritto a provvedimenti professionali.
Queste
decisioni sono state prese fondandosi su una perizia del SAM del 5 settembre
2007.
(doc. AI 37-1), dove era stata posta la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di sindrome lombospondilogena cronica con grossa ernia
discale L4-L5 mediolaterale ds., lussata verso caudale (RM lombare del
13.04
), sindrome radicolare algica lievemente deficitaria L5 a sin.,
bulging discale L3-L4 e L5-S1, sindrome dorsospondiloge-na cronica con assenza
di anomalie di rilievo a livello clinico e neuroradiologico, sindrome
cervicospondilogena cronica con esame clinico normale, modiche alterazioni
degenerative in radio-logia convenzionale, sindrome somatoforme da dolore
persisten-te ICD 10-F45.4, disturbo di personalità misto ICD10-F60.1
(narcisistico, dipendente) e la diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa di guarigione di epatite cronica C del genotipo 1 dopo 12 mesi di
terapia con interferone e ribavirina (trattamento da gennaio 2006 a gennaio
2007) con viremia assente dopo 6 mesi dalla fine della terapia (Sustained
virological response), funzione epatica normale, biopsia epatica dal 2005,
prima della terapia anti-virale, con segni di epatite cronica con attività
infiammatoria moderata e leggera fibrosi (Score Metavir A2F1 febbraio 2005),
dislipidemia mista.
Il
grado di capacità lavorativa medico-teorico globale è stato valutato nella
misura dell’80% nelle attività finora svolte (doc. AI 37-29) ed i periti hanno
aggiunto che questa capacità “potrà aumentare anche senza l’intervento
chirurgico una volta regredita completamente la lieve sindrome deficitaria
algica L5”.
Per
quanto concerne l’aspetto psichico, il dr. med. __________, FMH in psichiatria
e psicoterapia, ha ritenuto un grado d’incapacità lavorativa del 10% (doc. AI
37-27).
Va
qui evidenziato che, nella misura in cui l’insorgente contesta le risultanze
della perizia SAM del 5 settembre 2007, le sue censure sono irricevibili
giacché non ha interposto alcun ricorso contro le decisioni emesse il 21
novembre 2007 dove l’ammini-strazione si è chinata sul contenuto della citata
perizia. Ne segue che le critiche all’operato del dr. med. __________, della
dr.ssa med. __________ e degli altri periti non possono essere vagliate da
questo Tribunale.
Oggetto
del contendere è infatti unicamente la questione di sapere se lo stato di
salute del ricorrente, rispetto alle ultime due decisioni del 21 novembre 2007 cresciute
incontestate in giudicato, ha subito un peggioramento tale da incidere sul
grado d’invalidità.
Abbondanzialmente
va tuttavia rilevato che da un attento esame degli atti medici, questo
Tribunale constata che la perizia SAM del 5 settembre 2007, dettagliata,
approfondita e scevra di contraddizioni, rispetta pienamente tutti i parametri
giurispruden-ziali ricordati al considerando che precede per ritenere la forza
probante di un atto medico e avrebbe pertanto resistito alle critiche del
ricorrente.
I
periti, sulla base di 4 consulti (reumatologico, neurologico, psichiatrico,
gastroenterologico) si sono infatti espressi sulle patologie lamentate
dall’assicurato, hanno esaminato accurata-mente tutta la documentazione messa a
loro disposizione, hanno richiamato alcuni atti medici (doc. AI 37-6) ed hanno
valutato l’abilità lavorativa dell’insorgente sulla base di approfondite visite
del 18, 20, 25 e 25 giugno, nonché 13 luglio 2007 (doc. AI 37-1).
6.
Va
pertanto esaminato se l’insorgente ha reso verosimile un peggioramento del suo
stato di salute.
A
comprova dell’asserita modifica del suo stato valetudinario, in particolare
della patologia psichica, l’interessato ha allegato un attestato del dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, del 10 settembre 2008 da cui emerge che:
" “conosco il signor RI 1 dal giugno 2006, egli però
non è mai stato mio paziente. Ho avuto modo di incontrarlo a più riprese
poiché, dal dicembre 2003, sono lo psichiatra/psicoterapeuta della moglie.
Ho dunque una conoscenza indiretta della situazione del signor RI 1
Egli mi ha sottoposto per un parere informale la perizia redatta dal Dr. __________
e datata 21.6.2007.
Al di là delle critiche che il signor RI 1 muove al mio collega (in
particolare quella di averlo visto solo 5 minuti, mentre il Dr. __________
parla di oltre un’ora di colloquio), ritengo che il Dr. __________ abbia
rilevato bene gli elementi pisco-patologici rilevanti nella situazione del
signor RI 1, senza però valutare correttamente la loro portata sulla sua
capacità lavorativa.
Al riguardo mi sono consultato con il collega Dr. __________, che
aveva seguito direttamente il signor RI 1 durante la sua degenza __________
(10.6.-17.8.06). Come me, anche lui ritiene che l’influenza della patologia
psichiatrica (e, nella misura in cui di ciò si può parlare, psico-somatica)
incida sulla capacità lavorativa in misura, all’incirca, del 50%.
Non ci stupisce perciò che il signor RI 1 si trovi in disaccordo con
le conclusioni della perizia del Dr. __________ con la decisione presa
dall’Ufficio AI del __________ e, ora, con la Vostra decisione di non entrata
in materia.
Ritengo che una più accurata e approfondita rivalutazione del caso sia
opportuna.” (doc. AI 59-1)
Sulla
base di queste valutazioni il medico SMR, dr. med. __________ __________, ha
affermato che “alla luce del rapporto medico del Dr. __________, si evince
l’insufficienza di oggettivi elementi medici che giustificano un avvenuto
peggioramento dello stato di salute dell’A. rispetto alla valutazione
pluridisciplinare SAM del 05.09.2007. Non entrata in materia.” (doc. AI
61-1)
Questo
Tribunale non può che condividere le conclusioni del medico SMR. Il dr. med. __________,
il quale afferma del resto di conoscere l’insorgente solo indirettamente, non
ha oggettivato una modifica dello stato di salute del ricorrente
dall’emanazione delle decisioni del 21 novembre 2007, ma mette in dubbio le
conclusioni della perizia SAM del 5 settembre 2007 per quanto concerne la
capacità lavorativa del ricorrente in ambito psichiatrico, valutandola nel 50%.
Tuttavia,
come già evidenziato in precedenza, il ricorrente, nella presente procedura, deve
rendere verosimile un peggioramento del suo stato di salute dal 21 novembre
2007.
e non contestare le conclusioni della perizia SAM oggetto di decisioni
ormai cresciute incontestate in giudicato.
Se
l’insorgente non fosse stato d’accordo con il contenuto di tale perizia,
avrebbe semmai dovuto inoltrare ricorso alle competenti autorità __________.
Non avendolo fatto deve ora sopportarne le conseguenze.
Le
affermazioni del dr. med. __________ non possono pertanto essere d’aiuto al
ricorrente poiché si tratta di una diversa valutazione della capacità
lavorativa rispetto alle conclusioni di una perizia posta a fondamento di due
decisioni rimaste incontestate. Anche quanto riportato a proposito dell’altro
specialista, Dr. __________, non porta ad una modifica della decisione
impugnata, poiché, oltre ad essere un giudizio riportato indirettamente da un
altro specialista, si riferisce comunque ad un periodo antecedente
l’allestimento della perizia (10 giugno – 17 agosto 2006).
Del
resto, in sede di osservazioni al progetto di decisione, il 22 agosto 2008,
l’insorgente, nell’indicare che la depressione è peggiorata ha affermato che “solo
da Agosto 2008 ho ripreso una terapia psichiatrica presso la dottoressa __________.”
(doc. AI 58-2). Ora, oltre al fatto che l’interessato in sede di ricorso e di
osservazioni non ha più accennato a questa circostanze e neppure ha allegato un
certificato medico della citata dottoressa, va comunque rilevato che secondo
costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121
V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Ritenuto
che solo da agosto 2008 l’interessato ha ricominciato una terapia psichiatrica,
quando l’amministrazione ha emanato la propria decisione (22 settembre
2008) – momento che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali – il termine di tre mesi di cui all’art. 88a cpv. 2 OAI non era comunque scaduto (cfr. anche sentenza
32.2007.323
del 4 febbraio 2009).
Neppure
lo scritto del 9 settembre 2008 del Dr. med. __________, viceprimario di
neurochirurgia all’__________, oggettiva un peggioramento dello stato di salute
del ricorrente. Infatti lo specialista ha chiesto informazioni circa la pratica
AI, rammentando che l’assicurato “potrebbe essere candidato per una
chirurgia spinale, ma tenuto conto del contesto medico e sociale del paziente è
indicato esplorare dapprima le possibilità di riconversione professionale”
(doc. AI 62-1).
Del
resto l’intervento chirurgico era già stato preso in considerazione dai periti
del SAM nella valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente (doc. AI
37-2) e gli specialisti avevano precisato che fino al momento dell’operazione,
la capacità lavorativa dell’assicurato sarebbe stata dell’80% e solo in seguito
all’intervento vi sarebbe stata una possibile modifica della capacità
lavorativa (doc. AI 37-28). Ora, come ammesso anche dal medesimo ricorrente, l’operazione
non è ancora avvenuta (doc. AI 58-1: “l’operazione che era
prevista per le ernie dal dr. __________ è stata annullata”, cfr. anche
doc. I: “dicembre 2007 A seguito dell’esame del SAM dal quale risulta un
notevole peggioramento, viene annullata l’operazione in quanto non più
fattibile”).
Alla
luce delle attestazioni mediche prodotte, questo Tribunale rileva che il
ricorrente non ha comprovato alcun peggioramento del suo stato di salute
rispetto allo stato di fatto presente al momento dell’emissione delle decisioni
del 21 novembre 2007 e che non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha
subito una modifica rilevante.
Per
cui la conclusione cui è giunto il medico SMR, dr. med. __________, deve essere
confermata.
Va
a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una
decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il
valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario proce-dere
ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait
certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175)
- et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas
encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui
du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional
de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué
par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,
aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico
SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei
rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid.
3.
; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), richiamato inoltre
l’obbligo che incombe all’assicurato di comprovare l’asserito peggioramento
dello stato di salute, è
da ritenere dimostrato che non vi è stato alcuna modifica rilevante dello stato
valetudinario dell’insorgente. In queste condizioni, viste le chiare risultanze
mediche, la richiesta di allestire una nuova perizia va respinta (cfr. a questo
proposito la sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurispru-denza, qualora l’istruttoria
da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2a ed., pag.
274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II
469.
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
conclusione, a giusta ragione, in assenza di documenti atti ad attestare un
peggioramento dello stato di salute, l’UAI non è entrato in materia sulla nuova
richiesta di prestazioni.
7.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Le
spese di CHF 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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