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Decisione

32.2008.19

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20 marzo 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

32.2008.19

Data decisione, Autorità:

20.03.2008, TCA

Titolo:

Visti i miglioramenti dopo il grave infortunio del luglio 2005 (all'età di 4 anni), considerata l'evoluzione positiva tuttora in corso e ritenuto che senza cura si comprometterebbe la capacità lavorativa futura, a torto l'Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti pedagogico-terapeutici

PROVVEDIMENTO SANITARIO

art. 5 cpv. 2 LAI

art. 12 LAI

art. 13 LAI

art. 8 cpv. 2 LPGA

art. 2 cpv. 1 OAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2008.19

FS

Lugano

20 marzo 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2008

di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione su opposizione del 7 gennaio

2008 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

che - con

decisione 17 febbraio 2006 (doc. AI 13/1-2), confermata con decisione su

opposizione 7 gennaio 2008 (doc. AI 76/1-5), l’Ufficio AI ha respinto la

domanda 18 gennaio 2006 (doc. AI 14/1) con la quale l’assicurata ha chiesto la

garanzia per provvedimenti sanitari di tipo pedagogico-terapeutici applicati

ambulatorialmente al Centro o all’esterno e alle visite mediche eseguite presso

l’Istituto __________ di __________;

- con

il presente tempestivo ricorso l’assicurata, rappresentata da sua madre e

dall’avv. RA 2, ha postulato il riconoscimento delle garanzie per i

provvedimenti sanitari richiesti;

- con

la risposta di causa l'Ufficio AI, dando atto della fondatezza delle censure ricorsali

e fondandosi sulle annotazioni 21 febbraio 2008 del medico SMR, propone la

riforma della decisione impugnata nel senso di riconoscere all’assicurata la

garanzia per i provvedimenti sanitari richiesti;

- con

scritto 27 febbraio 2008 il rappresentante della ricorrente ha comunicato al

TCA che, vista la posizione di adesione dell’Ufficio AI, non ha osservazioni da

formulare e resta in attesa di una decisione;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007;

- l’oggetto

del contendere è limitato alla questione a sapere se all’assicurata va o meno

riconosciuta la garanzia per i provvedimenti sanitari richiesti ai sensi

dell’art. 12 LAI.

E’

infatti pacifico e incontestato che l’assicurata non soffre di una infermità congenita

(cfr. doc. AI 61/9) e che pertanto non trova applicazione l’art. 13 LAI che

regola il diritto a provvedimenti sanitari in questa evenienza;

- quale

misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai

provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma

direttamente all’integrazione nella vita professionale o a favorire lo

svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e

sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni

consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.

Nel

suo nuovo tenore in vigore dal 1. gennaio 2008 l’art. 12 cpv. 1 LAI stabilisce

che tale diritto è riconosciuto sino all’eta di 20 anni compiuti.

In

particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,

fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi

d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio – caratterizzati da

una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle

capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità

di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete oppure preservare tale

capacità da una diminuzione importante. I provvedimenti devono

essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e

permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e adeguato (art. 2 cpv. 1

OAI).

L’art.

12 LAI persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da quello

delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa distinzione

si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli esiti infortunistici

appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza tener conto della durata

dell'affezione (Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 93;

DTF 104 V 81 consid. 1).

La

legge, con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i

provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere.

Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari,

volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da ritenere

cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali. La

giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile al

danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto, ogni

provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non può,

di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità,

nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole alla

reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della reintegrazione

non costituisce di per sé un criterio decisivo, in quanto praticamente ogni

provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo degli effetti

favorevoli sulla vita attiva (STFA del 10 novembre 2006 nella causa concernente

R., I 436/05, consid. 3.1; STFA del 9 febbraio 2004 nella causa T., I 761/03,

consid. 4; STFA del 4 luglio 2003 nella causa R., I 842/02, consid. 1; DTF 120

V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 e 149, 104

V 82, 102 V 42);

- secondo

l’art. 5 cpv. 2 LAI le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano

un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell’art. 8 cpv. 2

LPGA.

Il

cpv. 2 dell’art. 8 LPGA stabilisce che gli assicurati minorenni senza attività

lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale

o psichica che probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o

parziale;

Secondo

la giurisprudenza, in questa ipotesi i provvedimenti sanitari possono essere

particolarmente utili per favorire l'integrazione professionale e quindi essere

assunti dall'AI, malgrado l'affezione abbia ancora carattere labile. Ciò è in

particolare il caso se, senza questi provvedimenti la cura risulterebbe

difettosa o subentrerebbe uno stato stabilizzato, in seguito al quale la

capacità lavorativa o la formazione professionale risulterebbero danneggiate

(Meyer-Blaser, “Bundesgesetz über die Invalidenversicherung”, Ed. Schulthess Poligraphisches

Verlag, Zurigo 1997, pag. 84 e giurisprudenza citata). Occorre comunque

rilevare che questi provvedimenti non esonerano di primo acchito

l’assicurazione malattia, la quale prende a carico dei provvedimenti sanitari

di durata illimitata che servono per la cura dell’affezione e che non hanno un

carattere preponderatamente integrativo ai sensi della LAI (Pratique VSI 2000

consid. 4b pag. 69). Vengono quindi ad esempio posti a carico dell'AI i

trattamenti psichiatrici relativi ad una malattia psichica che evolverà con

grande verosimiglianza in uno stato patologico stabile difficilmente correggibile,

che danneggerà in maniera rilevante la formazione e la capacità lavorativa

dell'assicurato (DTF 105 V 19; 100 V 41). L’assicurazione invalidità non si fa

invece carico della psicoterapia per malattie e anomalie la cui prognosi è

incerta ed il trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata

illimitata, anche se si tratta di minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique

VSI 2000 pag. 65, disturbo ipercinetico: Pratique VSI 2003 pag. 104);

Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale),

in una sentenza del 10 novembre 2006 concernente R., I 436/05, circa il diritto

a provvedimenti sanitari nel caso di assicurati minorenni ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2 Per quanto riguarda gli assicurati minorenni che

non svolgono attività lucrativa il Tribunale federale delle assicurazioni ha

già avuto modo di rilevare che, conformemente all'art. 5 cpv. 2 LAI, per valutare

il diritto a provvedimenti sanitari non è rilevante il momento in cui la misura

viene eseguita, bensì l'istante in cui il giovane entrerà a far parte della

vita attiva (DTF 100 V 103). Secondo giurisprudenza - purché si possa prevedere

il necessario successo integrativo (DTF 100 V 43 consid. 2a, 99 consid. 3; cfr.

pure la sentenza del 29 settembre 2005 in re O., I 426/04) – provvedimenti sanitari

dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono

essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così

assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione,

dall'assicurazione per l'invalidità, se, senza queste misure - che possono

essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad. es.

fisioterapia, ergoterapia), ma comunque non illimitate (RCC 1984 pag. 523) -,

si otterrebbe una guarigione incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile,

difficilmente correggibile, pregiudicante la formazione professionale o/e la

capacità di guadagno (DTF 132 V 21 consid. 4.2 con riferimenti, 105 V 20; VSI

2003 pag. 105 consid. 2 [sentenza del 10 dicembre 2001 in re G., I 340/00]).

Dev'essere, in altre parole, impedita la sopravvenienza di un difetto stabile.

Sono per contro esclusi i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere

di uno stato stabilizzato con l'ausilio di trattamenti e terapie di durata indeterminata

(sentenza citata del 23 settembre 2004 in re Z., consid. 2.1). (…)”

(cfr. STFA del 10 novembre 2006 nella causa concernente

R., I 436/05)

L’Alta

Corte, chiamata a pronunciarsi nel caso in cui a un minorenne era stato

riconosciuto il diritto a provvedimenti sanitari fondandosi sull’art. 12 LAI,

nella STF del 31 gennaio 2007 nella causa concernente P. (I 741/06), ha, tra

l’altro, ribadito che:

"

(…)

3.2 Nach Art. 12 IVG und Art. 2 Abs. 1 IVV besteht ein

Anspruch auf Übernahme medizinischer Massnahmen durch die

Invalidenversicherung, wenn durch diese Vorkehr stabile oder wenigstens relativ

stabilisierte Folgezustände von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall - im

Einzelnen: Beeinträchtigungen der Körperbewegung, der Sinneswahrnehmung oder

der Kontaktfähigkeit – behoben oder gemildert werden, um die Erwerbsfähigkeit

dauernd und wesentlich zu verbessern oder vor wesentlicher Beeinträchtigung zu

bewahren (BGE 120 V 279 Erw.

3a; AHI 2003 S. 104 Erw. 2; SVR 1995 IV Nr. 34 S. 89 f. Erw. 1a).

Vom strikten Erfordernis der Korrektur stabiler

Funktionsausfälle oder Defekte ist im Falle von Minderjährigen gegebenenfalls

abzusehen (vgl. Art. 5 Abs. 2 IVG und Art. 8 Abs. 2 ATSG). Hier können

medizinische Vorkehren schon dann überwiegend der beruflichen Eingliederung

dienen und trotz des einstweilen noch labilen Charakters des Leidens von der

Invalidenversicherung übernommen werden, wenn ohne diese Vorkehren eine Heilung

mit Defekt oder ein anderer stabilisierter Zustand einträte, welcher die Berufsbildung

oder die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich beeinträchtigen würde. Die

entsprechenden Kosten werden bei Minderjährigen also von der

Invalidenversicherung getragen, wenn das Leiden mit hinreichender

Wahrscheinlichkeit zu einem schwer korrigierbaren, die spätere Ausbildung und

Erwerbsfähigkeit erheblich behindernden stabilen pathologischen Zustand führen

würde (BGE 131 V 21 Erw. 4.2 mit Hinweisen). (…)“

(STF del 31 gennaio 2007 nella causa concernente P., [I

741/06]);

- nel

caso concreto il dr. __________, medico SMR, nella annotazioni 21 febbraio 2008

ha osservato che "(...) l’assicurata dopo l’infortunio gravissimo ha

presentato una evoluzione progressiva favorevole, evoluzione tuttora in corso.

Nel presente caso il danno alla salute cagionerà probabilmente un’incapacità di

guadagno (almeno parziale) ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LPGA vista la gravità

del danno iniziale. Quindi l’assicurata è da considerare invalida. Anche se nel

presente caso l’affezio-ne, che in caso di non cura porterebbe ad uno stato che

comprometterebbe in pratica sicuramente la capacità lavorativa futura, ha

ancora carattere labile, provvedimenti sanitari (sec. Art. 12 LAI) a scopo

preponderantemente integrativo possono essere utili per favorire la futura

formazione professionale e la futura capacità lavorativa. Chiaramente i provvedimenti

non possono essere di durata illimitata. In questo senso ritengo indicato che

si riconoscano i provvedimenti sanitari sec. Art. 12. Questi provvedimenti

devono essere di tipo preponderantemente integrativo, di durata limitata e

devono far parte di un chiaro progetto di trattamento. Il diritto deve essere

rivalutato a scadenze regolare". (doc. IV/Bis).

- ritenute

le osservazioni del dr. __________ appena riprodotte, vista la documentazione

medica prodotta dal dr. __________, FMH in pediatria, Spec. Neuropediatria

(doc. AI 60/1-5) e dal dr. __________, FMH in pediatria (doc. AI 61/1-38) e

considerata la giurisprudenza federale sopra evocata, questo Tribunale deve

concludere che a torto l’Ufficio AI ha negato all’assicurata la garanzia per provvedimenti sanitari di tipo pedagogico-terapeutici applicati

ambulatorialmente al Centro o all’esterno e alle visite mediche eseguite presso

l’Istituto __________ di __________.

Infatti,

ritenuti i miglioramenti attestati dagli specialisti che si sono occupati

dell’assicurata dopo il grave infortunio occorsole nel mese di luglio 2005 quando

non aveva ancora 4 anni, vista l’evoluzione positiva tuttora in corso e

considerato che il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 3 luglio 2007

(doc. AI 48/1-2), aveva, in particolare, già rilevato che “(…) la lesione, come

documentato, ha avuto e continua ad avere effetto favorevole, non vi è mai

stata interruzione della terapia. Senza la terapia o con l’interruzione della

stessa la bambina non sarebbe in grado di riprendere l’attività scolastica, sebbene

adeguata ai deficit ancora presenti. (…)” (doc. AI 48/1), bisogna concludere

che i provvedimenti sanitari richiesti, necessari al fine di non pregiudicare

una sua possibile reintegrazione, devono essere assunti dall’Ufficio AI.

Di

conseguenza – impregiudicato il diritto dell’Ufficio AI di rivalutare a

scadenze regolari il diritto ai provvedimenti sanitari e il progetto di

trattamento – la decisione impugnata va annullata e riformata nel senso che

all’assicurata va riconosciuta la garanzia per provvedimenti

sanitari di tipo pedagogico-terapeutici applicati ambulatorialmente al Centro o

all’esterno e alle visite mediche eseguite presso l’Istituto __________ di __________;

- stante l’esito della procedura si giustifica l’assegnazione a fa-vore

dell’insorgente, patrocinata dall’avv. RA 2, di un'indennità per ripetibili di

fr. 1’500.--;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata

e riformata nel senso che all’assicurata va riconosciuta la garanzia per provvedimenti sanitari di tipo pedagogico-terapeutici applicati

ambulatorialmente al Centro o all’esterno e alle visite mediche eseguite presso

l’Istituto __________ di __________.

Considerandi

2.

Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà

inoltre all’insorgente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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