32.2008.19
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20 marzo 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2008.19
Data decisione, Autorità:
20.03.2008, TCA
Titolo:
Visti i miglioramenti dopo il grave infortunio del luglio 2005 (all'età di 4 anni), considerata l'evoluzione positiva tuttora in corso e ritenuto che senza cura si comprometterebbe la capacità lavorativa futura, a torto l'Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti pedagogico-terapeutici
PROVVEDIMENTO SANITARIO
art. 5 cpv. 2 LAI
art. 12 LAI
art. 13 LAI
art. 8 cpv. 2 LPGA
art. 2 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.19
FS
Lugano
20 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 7 gennaio
2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 17 febbraio 2006 (doc. AI 13/1-2), confermata con decisione su
opposizione 7 gennaio 2008 (doc. AI 76/1-5), l’Ufficio AI ha respinto la
domanda 18 gennaio 2006 (doc. AI 14/1) con la quale l’assicurata ha chiesto la
garanzia per provvedimenti sanitari di tipo pedagogico-terapeutici applicati
ambulatorialmente al Centro o all’esterno e alle visite mediche eseguite presso
l’Istituto __________ di __________;
- con
il presente tempestivo ricorso l’assicurata, rappresentata da sua madre e
dall’avv. RA 2, ha postulato il riconoscimento delle garanzie per i
provvedimenti sanitari richiesti;
- con
la risposta di causa l'Ufficio AI, dando atto della fondatezza delle censure ricorsali
e fondandosi sulle annotazioni 21 febbraio 2008 del medico SMR, propone la
riforma della decisione impugnata nel senso di riconoscere all’assicurata la
garanzia per i provvedimenti sanitari richiesti;
- con
scritto 27 febbraio 2008 il rappresentante della ricorrente ha comunicato al
TCA che, vista la posizione di adesione dell’Ufficio AI, non ha osservazioni da
formulare e resta in attesa di una decisione;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007;
- l’oggetto
del contendere è limitato alla questione a sapere se all’assicurata va o meno
riconosciuta la garanzia per i provvedimenti sanitari richiesti ai sensi
dell’art. 12 LAI.
E’
infatti pacifico e incontestato che l’assicurata non soffre di una infermità congenita
(cfr. doc. AI 61/9) e che pertanto non trova applicazione l’art. 13 LAI che
regola il diritto a provvedimenti sanitari in questa evenienza;
- quale
misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai
provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma
direttamente all’integrazione nella vita professionale o a favorire lo
svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e
sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni
consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1. gennaio 2008 l’art. 12 cpv. 1 LAI stabilisce
che tale diritto è riconosciuto sino all’eta di 20 anni compiuti.
In
particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,
fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi
d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio – caratterizzati da
una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle
capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità
di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete oppure preservare tale
capacità da una diminuzione importante. I provvedimenti devono
essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e
permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e adeguato (art. 2 cpv. 1
OAI).
L’art.
12 LAI persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da quello
delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa distinzione
si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli esiti infortunistici
appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza tener conto della durata
dell'affezione (Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 93;
DTF 104 V 81 consid. 1).
La
legge, con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i
provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere.
Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari,
volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da ritenere
cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali. La
giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile al
danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto, ogni
provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non può,
di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità,
nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole alla
reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della reintegrazione
non costituisce di per sé un criterio decisivo, in quanto praticamente ogni
provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo degli effetti
favorevoli sulla vita attiva (STFA del 10 novembre 2006 nella causa concernente
R., I 436/05, consid. 3.1; STFA del 9 febbraio 2004 nella causa T., I 761/03,
consid. 4; STFA del 4 luglio 2003 nella causa R., I 842/02, consid. 1; DTF 120
V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 e 149, 104
V 82, 102 V 42);
- secondo
l’art. 5 cpv. 2 LAI le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano
un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell’art. 8 cpv. 2
LPGA.
Il
cpv. 2 dell’art. 8 LPGA stabilisce che gli assicurati minorenni senza attività
lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale
o psichica che probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o
parziale;
Secondo
la giurisprudenza, in questa ipotesi i provvedimenti sanitari possono essere
particolarmente utili per favorire l'integrazione professionale e quindi essere
assunti dall'AI, malgrado l'affezione abbia ancora carattere labile. Ciò è in
particolare il caso se, senza questi provvedimenti la cura risulterebbe
difettosa o subentrerebbe uno stato stabilizzato, in seguito al quale la
capacità lavorativa o la formazione professionale risulterebbero danneggiate
(Meyer-Blaser, “Bundesgesetz über die Invalidenversicherung”, Ed. Schulthess Poligraphisches
Verlag, Zurigo 1997, pag. 84 e giurisprudenza citata). Occorre comunque
rilevare che questi provvedimenti non esonerano di primo acchito
l’assicurazione malattia, la quale prende a carico dei provvedimenti sanitari
di durata illimitata che servono per la cura dell’affezione e che non hanno un
carattere preponderatamente integrativo ai sensi della LAI (Pratique VSI 2000
consid. 4b pag. 69). Vengono quindi ad esempio posti a carico dell'AI i
trattamenti psichiatrici relativi ad una malattia psichica che evolverà con
grande verosimiglianza in uno stato patologico stabile difficilmente correggibile,
che danneggerà in maniera rilevante la formazione e la capacità lavorativa
dell'assicurato (DTF 105 V 19; 100 V 41). L’assicurazione invalidità non si fa
invece carico della psicoterapia per malattie e anomalie la cui prognosi è
incerta ed il trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata
illimitata, anche se si tratta di minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique
VSI 2000 pag. 65, disturbo ipercinetico: Pratique VSI 2003 pag. 104);
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale),
in una sentenza del 10 novembre 2006 concernente R., I 436/05, circa il diritto
a provvedimenti sanitari nel caso di assicurati minorenni ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
3.2 Per quanto riguarda gli assicurati minorenni che
non svolgono attività lucrativa il Tribunale federale delle assicurazioni ha
già avuto modo di rilevare che, conformemente all'art. 5 cpv. 2 LAI, per valutare
il diritto a provvedimenti sanitari non è rilevante il momento in cui la misura
viene eseguita, bensì l'istante in cui il giovane entrerà a far parte della
vita attiva (DTF 100 V 103). Secondo giurisprudenza - purché si possa prevedere
il necessario successo integrativo (DTF 100 V 43 consid. 2a, 99 consid. 3; cfr.
pure la sentenza del 29 settembre 2005 in re O., I 426/04) – provvedimenti sanitari
dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono
essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così
assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione,
dall'assicurazione per l'invalidità, se, senza queste misure - che possono
essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad. es.
fisioterapia, ergoterapia), ma comunque non illimitate (RCC 1984 pag. 523) -,
si otterrebbe una guarigione incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile,
difficilmente correggibile, pregiudicante la formazione professionale o/e la
capacità di guadagno (DTF 132 V 21 consid. 4.2 con riferimenti, 105 V 20; VSI
2003 pag. 105 consid. 2 [sentenza del 10 dicembre 2001 in re G., I 340/00]).
Dev'essere, in altre parole, impedita la sopravvenienza di un difetto stabile.
Sono per contro esclusi i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere
di uno stato stabilizzato con l'ausilio di trattamenti e terapie di durata indeterminata
(sentenza citata del 23 settembre 2004 in re Z., consid. 2.1). (…)”
(cfr. STFA del 10 novembre 2006 nella causa concernente
R., I 436/05)
L’Alta
Corte, chiamata a pronunciarsi nel caso in cui a un minorenne era stato
riconosciuto il diritto a provvedimenti sanitari fondandosi sull’art. 12 LAI,
nella STF del 31 gennaio 2007 nella causa concernente P. (I 741/06), ha, tra
l’altro, ribadito che:
"
(…)
3.2 Nach Art. 12 IVG und Art. 2 Abs. 1 IVV besteht ein
Anspruch auf Übernahme medizinischer Massnahmen durch die
Invalidenversicherung, wenn durch diese Vorkehr stabile oder wenigstens relativ
stabilisierte Folgezustände von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall - im
Einzelnen: Beeinträchtigungen der Körperbewegung, der Sinneswahrnehmung oder
der Kontaktfähigkeit – behoben oder gemildert werden, um die Erwerbsfähigkeit
dauernd und wesentlich zu verbessern oder vor wesentlicher Beeinträchtigung zu
bewahren (BGE 120 V 279 Erw.
3a; AHI 2003 S. 104 Erw. 2; SVR 1995 IV Nr. 34 S. 89 f. Erw. 1a).
Vom strikten Erfordernis der Korrektur stabiler
Funktionsausfälle oder Defekte ist im Falle von Minderjährigen gegebenenfalls
abzusehen (vgl. Art. 5 Abs. 2 IVG und Art. 8 Abs. 2 ATSG). Hier können
medizinische Vorkehren schon dann überwiegend der beruflichen Eingliederung
dienen und trotz des einstweilen noch labilen Charakters des Leidens von der
Invalidenversicherung übernommen werden, wenn ohne diese Vorkehren eine Heilung
mit Defekt oder ein anderer stabilisierter Zustand einträte, welcher die Berufsbildung
oder die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich beeinträchtigen würde. Die
entsprechenden Kosten werden bei Minderjährigen also von der
Invalidenversicherung getragen, wenn das Leiden mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit zu einem schwer korrigierbaren, die spätere Ausbildung und
Erwerbsfähigkeit erheblich behindernden stabilen pathologischen Zustand führen
würde (BGE 131 V 21 Erw. 4.2 mit Hinweisen). (…)“
(STF del 31 gennaio 2007 nella causa concernente P., [I
741/06]);
- nel
caso concreto il dr. __________, medico SMR, nella annotazioni 21 febbraio 2008
ha osservato che "(...) l’assicurata dopo l’infortunio gravissimo ha
presentato una evoluzione progressiva favorevole, evoluzione tuttora in corso.
Nel presente caso il danno alla salute cagionerà probabilmente un’incapacità di
guadagno (almeno parziale) ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LPGA vista la gravità
del danno iniziale. Quindi l’assicurata è da considerare invalida. Anche se nel
presente caso l’affezio-ne, che in caso di non cura porterebbe ad uno stato che
comprometterebbe in pratica sicuramente la capacità lavorativa futura, ha
ancora carattere labile, provvedimenti sanitari (sec. Art. 12 LAI) a scopo
preponderantemente integrativo possono essere utili per favorire la futura
formazione professionale e la futura capacità lavorativa. Chiaramente i provvedimenti
non possono essere di durata illimitata. In questo senso ritengo indicato che
si riconoscano i provvedimenti sanitari sec. Art. 12. Questi provvedimenti
devono essere di tipo preponderantemente integrativo, di durata limitata e
devono far parte di un chiaro progetto di trattamento. Il diritto deve essere
rivalutato a scadenze regolare". (doc. IV/Bis).
- ritenute
le osservazioni del dr. __________ appena riprodotte, vista la documentazione
medica prodotta dal dr. __________, FMH in pediatria, Spec. Neuropediatria
(doc. AI 60/1-5) e dal dr. __________, FMH in pediatria (doc. AI 61/1-38) e
considerata la giurisprudenza federale sopra evocata, questo Tribunale deve
concludere che a torto l’Ufficio AI ha negato all’assicurata la garanzia per provvedimenti sanitari di tipo pedagogico-terapeutici applicati
ambulatorialmente al Centro o all’esterno e alle visite mediche eseguite presso
l’Istituto __________ di __________.
Infatti,
ritenuti i miglioramenti attestati dagli specialisti che si sono occupati
dell’assicurata dopo il grave infortunio occorsole nel mese di luglio 2005 quando
non aveva ancora 4 anni, vista l’evoluzione positiva tuttora in corso e
considerato che il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 3 luglio 2007
(doc. AI 48/1-2), aveva, in particolare, già rilevato che “(…) la lesione, come
documentato, ha avuto e continua ad avere effetto favorevole, non vi è mai
stata interruzione della terapia. Senza la terapia o con l’interruzione della
stessa la bambina non sarebbe in grado di riprendere l’attività scolastica, sebbene
adeguata ai deficit ancora presenti. (…)” (doc. AI 48/1), bisogna concludere
che i provvedimenti sanitari richiesti, necessari al fine di non pregiudicare
una sua possibile reintegrazione, devono essere assunti dall’Ufficio AI.
Di
conseguenza – impregiudicato il diritto dell’Ufficio AI di rivalutare a
scadenze regolari il diritto ai provvedimenti sanitari e il progetto di
trattamento – la decisione impugnata va annullata e riformata nel senso che
all’assicurata va riconosciuta la garanzia per provvedimenti
sanitari di tipo pedagogico-terapeutici applicati ambulatorialmente al Centro o
all’esterno e alle visite mediche eseguite presso l’Istituto __________ di __________;
- stante l’esito della procedura si giustifica l’assegnazione a fa-vore
dell’insorgente, patrocinata dall’avv. RA 2, di un'indennità per ripetibili di
fr. 1’500.--;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata
e riformata nel senso che all’assicurata va riconosciuta la garanzia per provvedimenti sanitari di tipo pedagogico-terapeutici applicati
ambulatorialmente al Centro o all’esterno e alle visite mediche eseguite presso
l’Istituto __________ di __________.
Considerandi
2.
Le
spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà
inoltre all’insorgente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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