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Decisione

32.2008.190

Ricorso tardivo. Negata la restituzione dei termini

5 novembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

32.2008.190

Data decisione, Autorità:

05.11.2008, TCA

Titolo:

Ricorso tardivo. Negata la restituzione dei termini

RICORSO

art. 58 LPGA

art. 59 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2008.190

BS

Lugano

5 novembre 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2008

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 3 settembre 2008 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in fatto e in

diritto

che - con

decisione 3 settembre 2008, preavvisata il 27 giugno 2008, l'Ufficio AI ha

negato la garanzia per provvedimenti sanitari per la cura dell’opacità della cornea

a favore di RI 1 (nata nel __________), trattandosi di un’affezione acquisita

(conseguenza di una cheratite virale) e non di un’infermità congenita;

- contro

la succitata decisione l’assicurata, per il tramite di sua madre, ha introdotto

al TCA un atto di ricorso datato 18 ottobre 2008, facendo presente che, sulla

base del certificato 15 ottobre 2008 dell’__________ di __________,

l’infiammazione all’occhio sinistro è dovuta ad un graffio interno della

cornea;

- su

richiesta del TCA, il 23 ottobre 2008 la madre della ricorrente ha prodotto la

decisione contestata;

- ai

sensi dell’art. 4 cpv. 1 della LPTCA del 23 giugno 2008, entrata in vigore il

1° ottobre 2008, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente

ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

- in

deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le

decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al

Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60

cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

Considerandi

notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato

(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

- il

termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del

Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine

scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o

dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente

la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15

agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in

relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid.

3a);

- dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione

all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante

la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la

scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STFA 2 novembre 2006

nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische

Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);

- gli

atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di

questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o

consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA).

Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto

notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è

sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid.

1);

- se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V

37.

consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.

9, p. 479);

- nel

caso in esame il ricorso 18 ottobre 2008 - consegnato all’ufficio postale il 20

ottobre 2008 (cfr. busta d’impostazio-ne) – avverso la decisione del 3

settembre 2008 è per ammissione dell’insorgente medesima tardivo;

- quale

giustificazione del ritardo, la madre dell’assicurata ha fatto presente di aver

ricevuto “solo in data odierna (18 ottobre 2008; n.d.r.) … dall’__________

di __________, il certificato da me richiestogli già da tempo”;

- per

l'art. 41 LPGA, applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di

cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro

dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa,

il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque

essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere

essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265; STFA 21 novembre 2001

nella causa Fondazione X., I 393/01; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art.

41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pp. 170s.; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, N. 151). La

giurisprudenza ammette che il decesso, una grave malattia contratta

improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine

sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non

colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire

entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure

STFA 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03);

-

in casu, la circostanza di aver ricevuto (tardivamente) il chiesto

certificato medico non costituisce (valido) motivo d’impedimento ai sensi della

succitata giurisprudenza. L’as- sicurata lo avrebbe infatti potuto inviare successivamente

al ricorso che doveva essere inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della

decisione contestata;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.

2.- Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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