32.2008.190
Ricorso tardivo. Negata la restituzione dei termini
5 novembre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2008.190
Data decisione, Autorità:
05.11.2008, TCA
Titolo:
Ricorso tardivo. Negata la restituzione dei termini
RICORSO
art. 58 LPGA
art. 59 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.190
BS
Lugano
5 novembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 settembre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in
diritto
che - con
decisione 3 settembre 2008, preavvisata il 27 giugno 2008, l'Ufficio AI ha
negato la garanzia per provvedimenti sanitari per la cura dell’opacità della cornea
a favore di RI 1 (nata nel __________), trattandosi di un’affezione acquisita
(conseguenza di una cheratite virale) e non di un’infermità congenita;
- contro
la succitata decisione l’assicurata, per il tramite di sua madre, ha introdotto
al TCA un atto di ricorso datato 18 ottobre 2008, facendo presente che, sulla
base del certificato 15 ottobre 2008 dell’__________ di __________,
l’infiammazione all’occhio sinistro è dovuta ad un graffio interno della
cornea;
- su
richiesta del TCA, il 23 ottobre 2008 la madre della ricorrente ha prodotto la
decisione contestata;
- ai
sensi dell’art. 4 cpv. 1 della LPTCA del 23 giugno 2008, entrata in vigore il
1° ottobre 2008, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente
ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- in
deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le
decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60
cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
Considerandi
notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato
(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- il
termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o
dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente
la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15
agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in
relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid.
3a);
- dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione
all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante
la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la
scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STFA 2 novembre 2006
nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);
- gli
atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di
questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA).
Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è
sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid.
1);
- se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V
37.
consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.
9, p. 479);
- nel
caso in esame il ricorso 18 ottobre 2008 - consegnato all’ufficio postale il 20
ottobre 2008 (cfr. busta d’impostazio-ne) – avverso la decisione del 3
settembre 2008 è per ammissione dell’insorgente medesima tardivo;
- quale
giustificazione del ritardo, la madre dell’assicurata ha fatto presente di aver
ricevuto “solo in data odierna (18 ottobre 2008; n.d.r.) … dall’__________
di __________, il certificato da me richiestogli già da tempo”;
- per
l'art. 41 LPGA, applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di
cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro
dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa,
il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque
essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere
essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265; STFA 21 novembre 2001
nella causa Fondazione X., I 393/01; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art.
41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pp. 170s.; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, N. 151). La
giurisprudenza ammette che il decesso, una grave malattia contratta
improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine
sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non
colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire
entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure
STFA 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03);
-
in casu, la circostanza di aver ricevuto (tardivamente) il chiesto
certificato medico non costituisce (valido) motivo d’impedimento ai sensi della
succitata giurisprudenza. L’as- sicurata lo avrebbe infatti potuto inviare successivamente
al ricorso che doveva essere inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della
decisione contestata;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.
2.- Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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