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Decisione

32.2008.197

Problematica psichiatrica dell'assicurato non è stata sufficientemente chiarita. Atti rinviati a UAI al fine di predisporre una perizia specialistica presso il CPAS

25 maggio 2009Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I certificati del Dr.

__________ e dello scrivente, erano attestati medici dei medici curanti mentre

quelli della Dr.ssa __________ erano attestati medici come perita

dell'assicurazione.

Nella sua descrizione

dei documenti clinici in suo possesso, il Dr. __________ non descrive in

maniera cronologica la documentazione clinica. In effetti, anticipa la

certificazione dell'11.08 dello scrivente a quella del 13.10 della Dr.ssa __________.

Concretamente ciò che

scriveva la Dr.ssa __________ era da ricondurre alla valutazione del 13.10.07,

anche se questa andava contro le valutazioni dei medici della Clinica __________

e del suo medico curante.

La valutazione più

recente che il Dr. __________ quindi aveva a disposizione era quella della mia

certificazione dell’11.01.08. Certificazione ove vi era la descrizione della

sintomatologia clinica specifica del signor RI 1 e

dell'inabilità lavorativa completa di cui egli era portatore.

Nei dati soggettivi

della sua perizia, il Dr. __________ descriveva anche una parte oggettiva, a

sua detta, quando si legge "accenna anche a dei momenti di panico

quando si è trovato in un ascensore che si era bloccato (è tuttavia riuscito a

salire nel mio studio al quinto piano, utilizzando l'ascensore senza alcun

problema)".

In questa riflessione

si evince come il perito, verosimilmente, non ha la certezza dell'affidabilità

del racconto del signor RI 1. Ma nello scritto stesso vi è la contraddizione

del perito. In effetti il signor RI 1 aveva raccontato dei momenti di panico in

un ascensore bloccato, non che non riusciva a prendere l'ascensore.

Pertanto, considerato

che il signor RI 1 non soffre di un disturbo di attacco di panico o di fobia

dell'ascensore, la riflessione del perito diventa inconseguente.

Il Dr. __________

nella sua valutazione peritale scrive "dichiara che sarebbe disposto ad

andare "di corsa" a lavorare se qualcuno gli offrisse un lavoro

qualsiasi come operaio manovale". A pagina 5, nell'esame clinico, fra

le altre cose, si può leggere "personalità semplice e poco

differenziata, con tratti ansiosi-evitanti".

Proprio la

presenza di questi tratti di personalità spiega perché il signor RI 1, di

fronte al Dr. __________, non è riuscito ad esprimere effettivamente la sua

sofferenza e la sua angoscia.

In effetti una

personalità semplice con tratti ansiosi ed evitanti ha come caratteristica

psicopatologica una bassissima capacità assertiva, soprattutto quando è

confrontato con le autorità. Ricordo che il medico

perito assicurativo viene vissuto da questo tipo di personalità come

un'autorità con capacità decisionali sulla propria vita.

Pertanto è alquanto

improbabile che una personalità come quella del signor RI 1 avesse potuto

opporsi all'induzione del perito che lavorare è la cosa più opportuna da farsi.

Il signor RI 1 ha

avuto infatti un vissuto dell'incontro peritale particolarmente frustrante.

Ricordo inoltre che una personalità semplice e poco differenziata, con anche

difficoltà nella conoscenza e nell'espressività della lingua italiana, viene

facilmente annullata all'interno di una dinamica peritale, a meno che

intenzionalmente non cerchi di amplificare i suoi sintomi.

Il sig. RI 1 non

avendo una personalità manipolatoria, né essendo affetto da un disturbo

fittizio, né tantomeno da una simulazione o da una nevrosi da rendita non ha

cercato di esagerare i suoi sintomi, anzi li ha contratti e sviliti.

Nella perizia del Dr.

__________ a pagina 4 si legge "è sposato dal 1954 ...".

Sicuramente si tratta di un errore di trascrizione o di una disattenzione,

poiché il signor RI 1 è nato nel 1947. Pertanto è impossibile che egli possa

essersi sposato nel 1954. Si tratterà quindi di una distrazione, ma è

altrettanto vero che all'interno di una valutazione peritale è auspicabile che

ciò non avvenga.

Nella valutazione

peritale "conclusione ed esigibilità" il Dr. __________

scriveva "in base alle risultanze del mio esame clinico odierno, dopo

aver valutato attentamente tutti gli atti clinici a disposizione, ho constatato

che al momento attuale non sussistono i sintomi psicopatologici di rilevanza

clinica che in qualche modo potrebbero interferire sulla sua capacità

lavorativa sul suo funzionamento sociale, valutato anche il senso di

abbattimento e di preoccupazione riscontrato durante l'esame clinico, può

essere inquadrata a livello diagnostico in una sintomatologia

ansiosa-depressiva lieve, corrispondente a modalità reattive adeguate, ma non attribuibile ad

un'evoluzione psichica patologica

...".

Il Dr. __________

parla quindi di esame clinico odierno e di momento attuale per arrivare alle

conclusioni. Considerata quindi la presenza di una personalità semplice e

poco differenziata, con elementi ansiosi ed evitanti, è verosimilmente

ipotizzabile che il signor RI 1 abbia cercato di presentare la parte più

positiva della sua persona.

In effetti è ciò che

succedeva nei primissimi incontri ambulatoriali, quando egli si presentava nel

mio studio.

Solamente

l'instaurarsi di una dinamica di alleanza terapeutica ha permesso al signor RI

1 di potersi esprimersi e di poter esternare tutta la sofferenza di cui egli è

portatore.

È dunque verosimile

che il perito abbia osservato una parte della realtà psichica del signor RI 1.

Egli quindi è

arrivato alla conclusione di una sintomatologia ansiosa-depressiva lieve che

non trova conferma nella clinica del signor RI 1, né precedente alla

valutazione peritale, né successiva alla stessa. In effetti nella valutazione

peritale precedente a quella del Dr. __________ sia i medici della Clinica __________,

sia lo scrivente, avevano posto diagnosi di sindrome depressiva di entità

media-grave. Successivamente alla valutazione peritale del Dr. __________

tutti i miei certificati hanno messo in evidenza la presenza di una sindrome depressiva

persistente grave con un disturbo non organico del ritmo sonno-veglia. Anche

la Clinica __________, ove egli è stato ricoverato dal 05.09 al 02.10.2008 poneva la diagnosi di: Sindrome

depressiva persistente con un disturbo non organico del ritmo sonno veglia. Nello stesso rapporto medico del

02.10.2008, i medici della Clinica

__________ scrivevano "da segnalare che durante la degenza il paziente

è stato sorpreso durante un episodio di sonnambulismo. A più riprese ha poi lamentato

amnesie, incubi notturni e abbiamo riscontrato uno stato di disorientamento al risveglio. Possiamo

ipotizzare che la difficoltà che il paziente si è trovato a dover affrontare negli ultimi anni abbiano

riattivato una problematica infantile di pavor nocturnus. Pertanto ci troviamo

confrontati con un'importante regressione o angoscia primaria che, nonostante

le terapie intraprese, non sono a tutt'oggi state superate.

D'altronde a

livello farmacologico risulta estremamente difficile trovare una combinazione

adatta in questo caso. La terapia attuale è alquanto complessa".

Pertanto, anche i

medici della Clinica __________, che non avevano mai conosciuto il signor RI 1

in precedenza e che quindi non sono di parte, hanno messo in evidenza la

gravità del quadro clinico del paziente stesso. Nelle loro conclusioni essi si

rifanno dunque anche a una tematica storica, ovvero la presenza di questa

psicopatologia già negli ultimi anni.

Queste riflessioni

coerenti e medicalmente sostenibili, contraddicono anche l'ultima frase del Dr.

__________ della sua perizia quando scrive "ribadisco infine che la

ripresa di un'attività lavorativa è indicata anche dal punto di vista

terapeutico (più che la somministrazione di farmaci!)".

È evidente come il

perito esprima una sua valutazione molto soggettiva ove si evince una

relativizzazione e superficializzazione della gravità della psicopatologia del

signor RI 1. Pertanto è evidente come vi sia una chiara scissione di

valutazione da parte del medico perito assicurativo e dello scrivente, ma anche

della Clinica __________.

Clinica __________

che in modo autonomo e indipendente sottolinea la psicopatologia del signor RI

1 come importante e che necessita una complessa farmacoterapia, a causa della

gravità del disturbo depressivo, nonché dei disturbi

del ritmo sonno-veglia e dei disturbi cognitivi.

Status

psicopatologico:

Si tratta di un

soggetto che apparentemente dimostra la sua età. Orientato nei quattro domini.

Presenta evidenti alterazioni delle capacità evocative. L'eloquio è ridotto,

rallentato, mai spontaneo. Il flusso del pensiero risulta a tratti rallentato,

con dei momenti di inibizione. Il contenuto del pensiero è incentrato sui

propri disturbi. La tematizzazione degli stessi è difficoltosa. Spesso presenta

ruminazioni del pensiero. Presenta una timia ridotta con anedonia, apatia,

inquietudine endopsichica, irritabilità. Dal lato affettivo emerge un marcato

impoverimento con ritiro sociale, ideazione di inutilità e di fallimento.

Conclusioni:

Pertanto dal lato

medico-psichiatrico ci troviamo confrontati con un soggetto che soffre di una grave

psicopatologia: Sindrome depressiva persistente con un disturbo non organico

del ritmo sonno veglia.

Pur essendo a

beneficio di una complessa farmacoterapia egli non riesce a trovare un

equilibrio timico adeguato.

Egli spesso presenta

dei disturbi del sonno marcati, con incubi notturni, sonnambulismo e astenia e

fatica mattutina. In effetti egli presenta una riduzione delle capacità di

concentrazione, di attenzione e di vigilanza.

Elementi che

controindicano qualsiasi tipo di attività lavorativa, anche nelle mansioni più

semplici. Inoltre la presenza degli stati di ansia

e dei disturbi emozionali che lo portano a reagire in un modo amplificato a

qualsiasi tipo di stress o di frustrazione diventano elementi fortemente

frenanti a qualsiasi tipo di introduzione lavorativa lucrativa.

Durante la giornata

spesso necessita di momenti ove si riposa per recuperare un minimo di

tranquillità timica.

Egli pertanto rimane

inabile a lavoro al 100% e questo per un periodo di tempo indeterminato." (Doc. C1, sottolineature della redattrice)

-

certificato del 4 novembre 2008 del dr. __________,

attestante l’inabilità lavorativa dell’assicurato, al 100%, dal 22 ottobre 2008

al 30 novembre 2008 (doc. C2);

-

richiesta di consulenza infermieristica per

pazienti diabetici del 4 novembre 2008 dell’Ospedale regionale di __________

(doc. C3);

-

decisione del 20 ottobre 2008 __________, sede

di __________, che accoglie la domanda di assegno ordinario di invalidità

presentata dall’assicurato il 14 febbraio 2008 (doc. C4).

Nelle loro annotazioni del 16 dicembre 2008, il

dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:

"

Vedi nota riassuntiva del 17.11.2008

Attuale nuova documentazione:

- lettera

dr. __________ del 11.11.2008 nella quale viene in particolare criticata la

perizia del dr. __________ e viene confermata l'inabilità lavorativa completa

per sindrome depressiva persistente con un disturbo non organico del ritmo

sonno veglia.

-

Certificato medico del dr. __________ attestante una IL del 100% dal

22.10.2008 al 30.11.2008

-

Richiesta di consulenza infermieristica per pazienti diabetici del 4.11.2008

Valutazione: non possiamo che confermare la

presa di posizione del 17.11.2008. L'attuale documentazione medica non

apporta nuovi elementi di rilievo." (Doc. XII/1, sottolineatura della

redattrice)

La rappresentante dell’interessato ha poi

trasmesso al TCA un nuovo referto del dr. __________, datato 4 febbraio 2009,

del seguente tenore:

"

(...)

Rispetto alla presa di posizione della __________

del 14 gennaio 2009, susseguente alla visita specialistica del 09.12.2008 da

parte del Dr. __________, mi permetto di entrare in un confronto critico con il

rapporto medico che lo stesso Dr. __________ aveva stilato il 04.03.2008.

Presuppongo, non avendo avuto accesso all'ultimo rapporto medico che egli ha

redatto, che egli abbia confermato il suo scritto precedente.

Il Dr. __________ nella sua valutazione peritale

scriveva "dichiara che sarebbe disposto ad andare "di corsa"

a lavorare se qualcuno gli offrisse un lavoro qualsiasi come operaio

manovale". A pagina 5, nell'esame clinico, fra le altre cose, si può

leggere "personalità semplice e poco differenziata, con tratti

ansiosi-evitanti".

Proprio la presenza di questi tratti di

personalità spiega perché il signor RI 1, di fronte al Dr. __________, non è

riuscito ad esprimere effettivamente la sua sofferenza e la sua angoscia.

In effetti una personalità semplice con tratti

ansiosi ed evitanti ha come caratteristica psicopatologica una bassissima

capacità assertiva, soprattutto quando è confrontato con le autorità.

Ricordo che il medico perito assicurativo viene

vissuto da questo tipo di personalità come un'autorità con capacità decisionali

sulla propria vita.

Pertanto è alquanto improbabile che una

personalità come quella del signor RI 1 avesse potuto opporsi all'induzione del

perito che lavorare è la cosa più opportuna da farsi.

Ricordo inoltre che una personalità semplice e

poco differenziata, con anche difficoltà nella conoscenza e nell'espressività

della lingua italiana, viene facilmente annullata all'interno di una dinamica

peritale, a meno che intenzionalmente non cerchi di amplificare i suoi sintomi.

Il sig. RI 1, non avendo una personalità

manipolatoria, né essendo affetto da un disturbo fittizio, né tanto meno da una

simulazione o da una nevrosi da rendita, non ha cercato di esagerare i suoi sintomi,

anzi li ha contratti e sviliti.

Nella valutazione peritale del 04.03.2008

"conclusione ed esigibilità" il Dr. __________ scriveva "in

base alle risultanze del mio esame clinico odierno, dopo aver valutato

attentamente tutti gli atti clinici a disposizione, ho constatato che al

momento attuale non sussistono i sintomi psicopatologici di rilevanza clinica

che in qualche modo potrebbero interferire sulla sua capacità lavorativa sul

suo funzionamento sociale, valutato anche il senso di abbattimento e di

preoccupazione riscontrato durante l'esame clinico, può essere inquadrata a

livello diagnostico in una sintomatologia ansiosa-depressiva lieve,

corrispondente a modalità reattive adeguate, ma non attribuibile ad

un'evoluzione psichica patologica ...".

Il Dr. __________ parla quindi di esame clinico

odierno e di momento attuale per arrivare alle conclusioni. Considerata quindi

la presenza di una personalità semplice e poco differenziata, con elementi

ansiosi ed evitanti, è verosimilmente ipotizzabile che il signor RI 1 abbia

cercato di presentare la parte più positiva della sua persona.

In effetti è ciò che succedeva nei primissimi

incontri ambulatoriali, quando egli si presentava nel mio studio.

Solamente l'instaurarsi di una dinamica di

alleanza terapeutica ha permesso al signor RI 1 di potersi esprimersi e di

poter esternare tutta la sofferenza di cui egli è portatore.

È dunque verosimile che il perito abbia osservato

una parte della realtà psichica del signor RI 1.

Egli quindi è arrivato alla conclusione di una

sintomatologia ansiosa-depressiva lieve che non trova conferma nella clinica

del signor RI 1, né precedente alla valutazione peritale, né successiva alla

stessa. In effetti nella valutazione peritale precedente a quella del Dr. __________

sia i medici della Clinica __________, sia lo scrivente, avevano posto diagnosi

di sindrome depressiva di entità media-grave. Successivamente alla valutazione

peritale del Dr. __________ tutti i miei certificati hanno messo in evidenza la

presenza di una sindrome depressiva persistente grave con un disturbo non

organico del ritmo sonno-veglia. Anche la Clinica __________, ove egli è stato

ricoverato dal 05.09 al 02.10.2008 poneva la diagnosi di: Sindrome

depressiva persistente con un disturbo non organico del ritmo sonno veglia.

Nello stesso rapporto medico del 02.10.2008 i medici della Clinica __________

scrivevano "da segnalare che durante la degenza il paziente è sfato

sorpreso durante un episodio di sonnambulismo. A più riprese ha poi lamentato

amnesie, incubi notturni e abbiamo riscontrato uno stato di disorientamento al

risveglio. Possiamo ipotizzare che la difficoltà che il paziente si è trovato a

dover affrontare negli ultimi anni abbiano riattivato una problematica infantile

di pavor nocturnus. Pertanto ci troviamo confrontati con un'importante regressione,

o angoscia primaria che, nonostante le terapie intraprese, non sono a tutt'oggi state superate.

D'altronde a livello farmacologico risulta

estremamente difficile trovare una combinazione adatta in questo caso. La

terapia attuale è alquanto complessa".

Pertanto, anche i medici della Clinica __________,

che non avevano mai conosciuto il signor RI 1 in precedenza e che quindi non

sono di parte, hanno messo in evidenza la gravità del quadro clinico del

paziente stesso. Nelle loro conclusioni essi si rifanno dunque anche a una

tematica storica, ovvero la presenza di questa psicopatologia già negli ultimi

anni.

Queste riflessioni coerenti e medicalmente

sostenibili, contraddicono anche l'ultima frase del Dr. __________ della sua

perizia quando scrive "ribadisco infine che la ripresa di un'attività

lavorativa è indicata anche dal punto di vista terapeutico (più che la

somministrazione di farmaci!)".

È evidente come il perito esprima una sua

valutazione molto soggettiva ove si evince una relativizzazione e

superficializzazione della gravità della psicopatologia del signor RI 1. Pertanto

è evidente come vi sia una chiara scissione di valutazione da parte del medico

perito assicurativo e dello scrivente, ma anche della Clinica __________.

Clinica __________ che in modo autonomo e indipendente sottolinea la

Considerandi

psicopatologia del signor RI 1 come importante e che necessita una complessa

farmacoterapia, a causa della gravità del disturbo depressivo, nonché dei

disturbi del ritmo sonno-veglia e dei disturbi cognitivi.

Il signor RI 1 è stato valutato dal Dr. __________,

Capo-Servizio dell'__________ di __________ il 16.12.2008. II Dr. __________

nel suo rapporto medico del 19 dicembre 2008 scriveva:

"Diagnosi: malesseri di origine

indeterminata. In questa diagnosi descrittiva intendo ricordare la complessità

nella quale si inseriscono i disturbi sviluppati dal signor RI 1 nell'ambito di

un'intricata situazione psicosociale, la quale è venuta a crearsi dopo il suo

licenziamento ... menzionerei per cominciare lo stato depressivo

(talvolta correlato da talune idee suicidali!), la precarietà finanziaria rivelatami

(in filigrana) dal paziente e i complessi disturbi del sonno (con

frammentazione dello stesso, risvegli anomali associati a sentimenti angosciosi

ed impellente, consecutivo, desiderio di uscire all'esterno, del proprio

domicilio, per delle gite a piedi, sorta d'equivalente di una

"dromomania", o ancora in automobile!). Queste "fughe

notturne" risultano probabilmente da meccanismi psichici... . Esiste

poi in effetti il problema legato a questo sonnambulismo ... possibile che il

paziente sia vittima di vere e proprie scorribande sonnambule poiché osservato

dalla signora __________ ... il paziente riferisce ancora dei sogni a contenuto

angoscioso relativamente stereotipati con consecutivi risvegli ed eventualmente

... desiderio di abbandonare la camera ... . ... ho comunque l'impressione

che la maggior parte dei disturbi possa essere collocato nell'ambito della

psicopatologia ... ". Pertanto il Dr. __________

sottolineava in un modo marcato

la grave psicopatologia di cui soffre il signor RI 1.

Pertanto dal lato medico-psichiatrico ci

troviamo confrontati con un soggetto che soffre di una grave psicopatologia: Sindrome

depressiva persistente con un disturbo non organico del ritmo sonno veglia.

Pur essendo a beneficio di una complessa

farmacoterapia egli non riesce a trovare un equilibrio timico adeguato.

Egli spesso presenta dei disturbi del sonno

marcati, con incubi notturni, sonnambulismo e astenia e fatica mattutina. In

effetti egli presenta una riduzione delle capacità di concentrazione, di

attenzione e di vigilanza.

Elementi che controindicano qualsiasi tipo di

attività lavorativa, anche nelle mansioni più semplici. Inoltre la presenza

degli stati di ansia e dei disturbi emozionali che lo portano a reagire in un

modo amplificato a qualsiasi tipo di stress o di frustrazione diventano

elementi fortemente frenanti a qualsiasi tipo di introduzione lavorativa

lucrativa.

Durante la giornata spesso necessita di momenti

ove si riposa per recuperare un minimo di tranquillità timica.

Egli pertanto rimane inabile a lavoro al 100% e

questo per un periodo di tempo indeterminato." (Doc. XVIII/bis, sottolineature

della redattrice)

Nelle annotazioni mediche del 27 febbraio 2009,

il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno nuovamente osservato:

"

Come già indicato nella presa di posizione

del 17.11.2008 riteniamo necessario che si proceda a perizia psichiatrica da

parte del centro peritale." (Doc. XX/bis sottolineature della redattrice)

La rappresentante dell’assicurato ha pure

trasmesso al TCA il rapporto medico del 24 febbraio 2009 del dr. __________,

del seguente tenore:

"

In riferimento alla Sua richiesta dell'11

febbraio 2009, ricevuta il 12 febbraio, mi pregio di comunicarLe le mie

annotazioni mediche relative all'ultimo rapporto peritale redatto dal Dr. __________

del 29 dicembre 2008. Il rapporto attuale completa quello del 4 febbraio 2009.

Nella sua valutazione peritale il Dr. __________

alla pagina 4 scrive che "nel colloquio che avevo avuto con lo

psichiatra curante Dr. __________ non erano peraltro emersi degli elementi

nuovi, tali da invalidare le mie conclusioni". La frase scritta dal

Dr. __________ non corrisponde a quanto realmente discusso, poiché sottolineai

a più riprese la gravità della psicopatologia del signor RI 1, gravità che non

fu considerata dal perito. Nell'esame clinico che il Dr. __________

descrive a pagina 6 della sua valutazione peritale egli scrive "...

atteggiamento collaborante, non evidenzia particolari segni di disagio, di

irrequietezza. Appare piuttosto timido ed insicuro, rallentato (molto

probabilmente per l'effetto degli psicofarmaci) ... marcati tratti

ansiosi-evitanti...". Nell'esame clinico del Dr. __________ emergono

quindi delle contraddizioni quando scrive che non vi sono segni di disagio e

di irrequietezza e subito dopo parla di un paziente timido ed insicuro con

marcati tratti ansiosi-evitanti. Pertanto si evince la presenza di chiari

segni di disagio, di inquietudine e di angoscia. Il Dr. __________ pone ancora

una volta diagnosi di: Lieve sintomatologia ansioso-depressiva reattiva con somatizzazioni diffuse e disturbo del sonno. Confermo ulteriormente che tale diagnosi non corrisponde allo

stato clinico del signor RI 1. È una diagnosi dal punto di vista psichiatrico

inesatta. Di conseguenza anche tutta la valutazione conclusiva e l'esigibilità

di cui il Dr. __________ discute viene inficiata da questa diagnosi non

corrispondente alla psicopatologia del signor RI 1.

Egli infatti scrive alla pagina 7 "un

simile disturbo dell'adattamento di tipo ansioso-depressivo può limitare per un

periodo circoscritto la resistenza per quanto riguarda il compimento e il tempo

dedicato al lavoro, come peraltro lo indicano le direttive medico-assicurative

riconosciute in Svizzera, ma non indicano necessariamente un disturbo psichico

invalidante di lunga durata". In effetti non è un disturbo

dell'adattamento ma è una Sindrome depressiva persistente marcata con un disturbo

nel ritmo sonno-veglia. Pertanto si giustificano tutte le limitazioni

dell'attività lavorativa per il signor RI 1, che è inabile al lavoro in misura

completa. Egli continua "le cure farmacologiche o le

ospedalizzazioni non portano quasi mai (come nel caso di un disturbo

dell'adattamento) a dei miglioramenti significativi, come lo confermano i

risultati terapeutici nel caso presente! Come avevo già osservato nel mio

ultimo rapporto, andrebbe ridiscussa tutta l'impostazione terapeutica in corso,

visto anche l'impressionante carico farmacologico con cui il paziente è stato

dimesso recentemente dalla Clinica __________". Il perito poggia tutta

la sua disanima su una diagnosi erronea, per cui fa delle affermazioni

che non sono corrispondenti alla realtà della situazione psicopatologica del

signor RI 1. Proprio perché la patologia di cui soffre il signor RI 1 è una

depressione persistente, quindi anche difficile da curare, che le cure

farmacologiche e le ospedalizzazioni non hanno ancora dato il risultato sperato.

Ricordo che la letteratura scientifica afferma che circa un terzo delle

depressioni persistenti sono resistenti alle cure farmacologiche e alle cure

ospedaliere. Pertanto ci troviamo confrontati con una psicopatologia ancora più

complessa di quella di una Sindrome depressiva ricorrente. Il perito

attraverso le sue riflessioni, paradossalmente, giustifica e spiega, attraverso

l'insuccesso delle cure farmacologiche e delle ospedalizzazioni, la diagnosi di

Sindrome depressiva persistente marcata. Pertanto non bisogna

ridiscutere l'impostazione terapeutica, ma il perito dovrebbe ridiscutere

completamente la sua impostazione di valutazione della psicopatologia del

signor RI 1. Sempre alla pagina 7 il perito scrive "... in base ad un

caso clinico come quello diagnosticato dallo stesso psichiatra curante

(disturbo dell'adattamento) ... ". Tutti i miei ultimi rapporti

clinici parlano di una Sindrome depressiva persistente e non di un disturbo

dell'adattamento. Le diagnosi di Sindrome da disadattamento con reazione

ansioso e depressiva risalgono al 2007 e parte al 2008. Dopo il trascorrere

dei due anni necessari per correggere la diagnosi, seguendo l'ICD-10, questa

è stata modificata evolvendosi in una Sindrome depressiva persistente.

Pertanto il rapporto peritale del Dr. __________, non corrisponde assolutamente

alla psicopatologia di cui soffre il signor RI 1, così come anche le sue

conclusioni sono figlie dell'errore diagnostico iniziale. Il signor RI 1

quindi è inabile al lavoro in misura completa al 100% a causa della grave Sindrome

depressiva persistente, con i disturbi del sonno, di cui soffre."

(Doc. XXII/bis, sottolineature della redattrice)

2.6

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante.

A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un

mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254)).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Nel caso di

specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto la problematica psichiatrica non è stata chiarita

in modo soddisfacente.

Il TCA

sottolinea, del resto, che gli stessi medici del SMR, dr. __________ e dr.ssa __________,

hanno a più riprese attestato la necessità di procedere ad una valutazione

psichiatrica peritale delle condizioni di salute dell’interessato da parte del

Centro peritale per le assicurazioni sociali (cfr. doc. IX/bis, doc. XII/1 e doc. XX/bis, il corsivo

è della redattrice).

Nelle

annotazioni mediche del 17 novembre 2008, il dr. __________ e la dr.ssa __________

del SMR hanno infatti rilevato che “dal rapporto di degenza della Clinica __________

(degenza precedente la decisione impugnata) risulta un probabile

peggioramento dello stato psichico dell’assicurato rispetto alle precedenti

valutazioni peritali”, considerando quindi “indicata una rivalutazione

del caso con esecuzione di una visita specialistica psichiatrica” (doc.

IX/bis, il corsivo è della redattrice).

La

necessità di una nuova valutazione psichiatrica peritale, da affidare al Centro

peritale, è stata ribadita dai medici del SMR nelle annotazioni del 16 dicembre

2008.

(cfr. doc. XII/1) e in quelle del 27 febbraio 2009 (cfr. doc. XX/bis).

Il TCA,

alla luce dei numerosi referti specialistici prodotti dall’assicurato, con

riferimento in particolar modo alle attestazioni del dr. __________ e a quella

del dr. __________ della Clinica Fondazione __________, non può che condividere

queste considerazioni dei medici del SMR.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica, ad opera del

Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurato.

La richiesta dell’assicurato di procedere ad una

perizia “neutra” (I) è quindi superata dal rinvio degli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti psichiatrici.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 23 settembre 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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