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Decisione

32.2008.199

Le patologie dell'interessata non sono state sufficientemente approfondite da parte dell'amministrazione. Rinvio atti a UAI affinché ordini l'esecuzione di una perizia bidisciplinare

25 giugno 2009Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment

que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables

ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment

pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto i disturbi che affliggono l’assicurata non sono

stati sufficientemente chiariti.

L’UAI,

basandosi sulle conclusioni peritali in ambito reumatologico alle quali

è giunto il dr. __________ del SMR (cfr. doc. 92/1-3), ha ritenuto che lo stato

di salute dell’interessata non abbia subito delle modifiche rispetto a quanto

già valutato dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nella sua

perizia del 24 marzo 2004 (cfr. doc. 30/1-5).

Ora, chiamato a

pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che, per quanto riguarda l’aspetto

reumatologico, non vi è motivo per discostarsi dalla valutazione peritale

del dr. __________, il quale ha accuratamente valutato le patologie

dell’interessata, giungendo alla conclusione che “la valutazione odierna

permette di evidenziare un quadro clinico riferibile all’arto superiore destro

e sinistro invariato dal marzo 2004 ad oggi” (cfr. doc. 92-3,

sottolineatura della redattrice).

A tale perizia, che non

evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti

di fatto errati, può, a mente di questa Corte, senz’altro essere attribuita

forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.).

Del resto, le conclusioni

peritali del dr. __________ non sono state smentite in sede ricorsuale

attraverso dei referti specialistici attestanti delle patologie reumatologiche

maggiormente invalidanti.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

Considerandi

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

D’altra parte, tuttavia,

il TCA, alla luce della documentazione medica specialistica prodotta

dall’assicurata da parte di specialisti in chirurgia della mano e in

chirurgia ortopedica, non può considerare sufficiente, al fine di una

accurata valutazione dello stato di salute dell’interessata e dell’influsso

delle patologie della stessa sulla sua capacità lavorativa residua, il giudizio

espresso unicamente da parte di uno specialista in reumatologia.

A mente di questo

Tribunale, infatti, vista l’esistenza di problematiche in ambito di chirurgia

della mano e ortopedico-chirurgiche, appare indispensabile lo svolgimento di

una perizia bidisciplinare (cfr. STF 9C_583/2008 del 15 gennaio 2009;

9C_844/2007 del 29 agosto 2008;9C_427/2007 del 5 febbraio 2008) nei due

settori citati, che tenga conto di tutte le patologie dell’interessata e valuti

globalmente l’influsso dei disturbi dell’assicurata sulla sua capacità

lavorativa residua.

Va infatti sottolineato che già nelle sue annotazioni del 16 ottobre 2007, il dr. __________ del SMR, a fronte del referto del

13.

agosto 2007 del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e in

ortopedia – il quale ha constatato la presenza di una sindrome

cervico-vertebrale e cervico-brachiale a destra, con una mobilità limitata

della media e bassa cervicale senza deficit neurologico periferico ma con un

dolore spiccato C5/C6, nonché una incipiente degenerazione a questo livello

documentata radiologicamente (cfr. doc. 81-2) – ha ritenuto di non essere in

grado di valutare se

effettivamente vi è un’incapacità lavorativa dell’interessata, come affermato

dal curante, dr. __________, proponendo di richiedere ulteriori chiarimenti al dr.

__________ (doc. 84-2, sottolineatura della redattrice)

A fronte tuttavia dello scritto del 4 febbraio

2008, con il quale il dr. __________ non forniva i chiarimenti richiesti,

ma si limitava ad indicare all’UAI di volersi rivolgere per ulteriori informazioni al dr. __________ (cfr. doc. 87-1,

sottolineatura della redattrice), il dr. __________ - dopo avere osservato che

“il dr. __________ non chiarisce l'attuale stato di salute dell'assicurata

avendola visitata l'ultima volta nell'agosto 2007 e pertanto non si esprime

sull'attuale capacità lavorativa” - nelle sue annotazioni del 4 giugno 2008,

anziché predisporre una valutazione peritale anche di natura ortopedica,

si è limitato ad indicare di ritenere “necessaria una nuova valutazione reumatologica

da effettuarsi presso il SMR (Dr. __________)” (doc. 89-1, sottolineature della

redattrice).

Il TCA non può considerare corretto tale modo di

agire dell’amministrazione.

Già solo per questo motivo si giustifica quindi

il rinvio degli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.

Inoltre, il TCA evidenzia che l’assicurata ha

trasmesso all’amministrazione anche un referto dell’8 agosto 2008 del dr. __________,

specialista in chirurgia della mano - il quale aveva operato

l’assicurata nell’ottobre 2002 – nel quale ha rilevato che l’interessata “ha

ancora una brachialgia a destra, localizzata in modo particolare nella regione

del supinatore”, senza poi esprimersi chiaramente in merito alla capacità

lavorativa residua, ma limitandosi ad osservare che “per quel che riguarda la

presa di posizione dell’assicurazione invalidità, il tutto è discretamente

complesso, poiché la paziente venne dichiarata abile al lavoro ma solo in

maniera limitata ad attività adeguate; per attività più pesanti è stata resa

inabile al 100%” (doc. 94-1, sottolineature della redattrice).

Da notare che nel suo scritto del 24 luglio 2007

(cfr. doc. 78-1) e in quello del 21 ottobre 2008 (cfr. doc. D), il dr. __________,

poste le diagnosi di “brachialgia destra, sindrome

spalla-mano in esiti di decompressione del N. mediano nel canale carpale destro

e denervazione del gomito destro il 04.10.2002; tendomiopatia a spalla e gomito

sinistri; artrosi acromio-clavicolare a destra”, ha

segnalato la persistenza e l’aumento dei dolori alla spalla-gomito-mano a

destra.

L’assicurata ha poi trasmesso al TCA uno scritto

del 23 gennaio 2009 del dr. __________, specialista in chirurgia e in

chirurgia della mano, il quale, all’esame clinico, ha potuto constatare la

presenza di una sindrome irritativa, di una tendovaginite crepitante e di

una mobilizzazione dolente del polso e una dolenza del nervo interosseo

posteriore e della regione degli epicondili (cfr. doc. XI/1, sottolineatura

della redattrice).

Il dr. __________ non si è tuttavia espresso in

merito alla eventuale influenza di questi disturbi sulla capacità lavorativa

residua dell’interessata, limitandosi a consigliare l'esecuzione di una RMN

cervicale, vista l’apparizione di un disturbo parestetico anche sulla

sinistra, osservando che “iI disturbo parestetico potrebbe comunque

iscriversi nel quadro della sindrome mano-spalla" (doc. XI/1,

sottolineatura della redattrice)

Dal

referto relativo all’esame di RMN alla colonna cervicale e del plesso brachiale

effettuato in data 24 febbraio 2009 è poi emersa la presenza di “segni per

osteoporosi con aspetto biconcavo dei somi vertebrali specialmente cervicali”

e di un’ernia paramediana sinistra a livello C5-C6 e di due tenui focalità

interforaminali dal lato destro a carico delle radici C6 e C7 destra, dalle

quali “potrebbe risultare una irritazione radicolare” (doc. XI/2,

sottolineature della redattrice).

In

assenza di ulteriori approfondimenti, non è tuttavia dato sapere se la presenza

di questi disturbi abbia o meno un’influenza sulla capacità lavorativa residua

dell’assicurata.

Si impongono quindi ulteriori accertamenti

specialistici anche da questo profilo.

Inoltre, va rilevato che anche la dr.ssa __________,

nel suo scritto del 30 marzo 2009, ha osservato che “è difficile comprendere la reale entità della

sintomatologia dell’interessata” (doc. XI/4, sottolineature della

redattrice).

Alla luce di quanto sopra

esposto, il TCA non può, in assenza di ulteriori approfondimenti, condividere

il parere del dr. __________ del SMR (peraltro non specialista

in materia, cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I

142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007), il quale,

a fronte della documentazione medica appena citata, nelle annotazioni del 23

aprile 2009 ha rilevato che “l’attuale documentazione conferma l’assenza di una

modifica oggettivabile dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla

situazione presente in occasione della precedente decisione cresciuta in

giudicato” (doc. XIII/bis).

Questo Tribunale, visto quanto sopra esposto, pur considerando la

perizia del dr. __________ completa e rispettosa dei crismi posti dalla

giurisprudenza per ritenerla fedefacente, ma sottolineando come la stessa si

esprima sulla capacità di lavoro dell’assicurata solo in ambito reumatologico,

non può concludere con la necessaria tranquillità che, nel caso di specie, non

vi sia stato alcun peggioramento delle condizioni dell’interessata, con

influsso sulla capacità lavorativa, dal punto di vista ortopedico-chirurgico e

in ambito di chirurgia della mano.

In queste condizioni, il TCA ritiene necessario l’allestimento di

una perizia specialistica anche in questi ambiti (cfr. anche, per quanto

concerne l’allestimento di una perizia e/o di accertamenti supplementari:

sentenza 8C-32/2007 del 7 maggio 2008, consid. 5.3, sentenza 8C-535/2007 del 25

aprile 2008, consid. 7.2).

Al riguardo,

va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di

inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In una

sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il

giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

In questo senso il ricorso

va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione per l’allestimento di una perizia bidisciplinare nei due

settori indicati in precedenza, che chiarisca sia l'aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurata.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 25 settembre 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8..

2. Le spese,

per fr. 200.--, sono poste a carico dell’UAI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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