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Decisione

32.2008.200

A ragione l'Ufficio AI ha negato all'A. il diritto ad una rendita perché non ha fornito le informazioni di cui abbisognava l'amministrazione per adempiere ai suoi compiti legali. Oggetto della decisio

6 luglio 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

32.2008.200

Data decisione, Autorità:

06.07.2009, TCA

Titolo:

A ragione l'Ufficio AI ha negato all'A. il diritto ad una rendita perché non ha fornito le informazioni di cui abbisognava l'amministrazione per adempiere ai suoi compiti legali. Oggetto della decisione

DIRITTO ALLA RENDITA

OBBLIGO DI COLLABORARE

art. 4 LAI

art. 7b LAI

art. 16 LPGA

art. 28 cpv. 2 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2008.200

FS/gm

Lugano

6 luglio 2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2008

di

RI 1

contro

la decisione del 3 ottobre 2008 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1971, nel mese di luglio 2007 ha inoltrato una richiesta di prestazioni

AI per adulti (doc. AI 52/1-7).

1.2. Con

decisione 3 ottobre 2008 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta

di prestazioni in quanto l’assicurata non ha trasmesso la documentazione richiesta

(doc. AI 70/1-2).

1.3. Contro

questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il

quale, in particolare, ha rilevato:

"

(...)

In data 30 giugno

2008 l'Ufficio Al, non riuscendo ad ottenere le informazioni dai mie due datori

di lavoro precedenti (società che sono fallite), mi ha invitata a fornire

diversi giustificativi ed informazioni su quest'ultimi (allegato N. 5).

Mi sono pertanto messa alla ricerca di eventuali copie

dei giustificativi richiesti. Purtroppo a causa di un precedente trasloco

diversa documentazione personale è andata smarrita. Ho cercato a mia volta di

risalire agli ex datori di lavoro __________. Le due società sono fallite e non

ho potuto recuperare alcun dato. Tengo a precisare che lavorando al 100% come

gerente del __________ ho dovuto occuparmi di tali ricerche nei pochi momenti

di tempo libero, nei quali dovevo anche riuscire a seguire le sedute di

fisioterapia e i controlli medici. Oltre a ciò, nel mese di luglio 2008 sono

stata vittima di una ricaduta dell'infortunio che mi ha costretta a sospendere

per alcuni giorni il lavoro e intensificare la fisioterapia e i controlli. In

data 25 agosto 2008 l'Ufficio AI mi ha sollecitato per raccomandata l'invio

delle informazioni e dei giustificativi (allegato N. 6).

Purtroppo anche il __________ stava per cessare

l'attività, cosa poi avvenuta in data 20.10.2008. Nei due mesi precedenti alla

chiusura, oltre ai problemi fisici permanenti, quale gerente e amministratrice

della Società, sono stata costretta a frequenti ore straordinarie per poter

procedere alla ricerca di un nuovo proprietario, svolgere le pratiche

burocratiche per la cessione del locale e la chiusura della società, con tutti

gli oneri che ne conseguono. Non ho avuto il tempo per effettuare ulteriori

ricerche degli atti richiestimi dall'Ufficio AI.

Finalmente in data 8 ottobre 2008, con l'aiuto del __________,

ho trasmesso le informazioni richieste all'Ufficio AI (allegati N. 7, 8, 9).

L'Ufficio AI il 3 ottobre 2008 ha emanato una decisione

di rifiuto delle prestazioni per mancata collaborazione (allegato N. 10).

Questa decisione di rifiuto comporta per me una perdita

finanziaria notevole (20% del salario per tutto il periodo d'inabilità

lavorativa) che mi metterebbe in seria difficoltà economica. Per tutto il

periodo dell'infortunio ho percepito unicamente l'indennità giornaliera LAINF

di Fr. 3'200.00 mensili (80% di Fr. 4'000.00, salario lordo AVS). Inoltre la

lesione permanente alla caviglia destra potrebbe comportare delle nuove

ricadute con conseguenti inabilità lavorative. Qualora lo stato di salute

dovesse peggiorare non è da escludere la necessità di beneficiare di una

reintegrazione/riqualifica professionale oppure di una rendita Al.

L'Ufficio AI con la sua decisione del 3.10.2008 non ha

tenuto conto del fatto che a causa di forza maggiore non sono riuscita a

raccogliere le informazioni ed i giustificativi richiesti (fallimento degli ex

datori di lavoro, necessità di cure mediche da parte mia, notevoli impegni

professionali). Non ha neppure considerato la mia precaria situazione

finanziaria e le conseguenze future che un rifiuto delle prestazioni

comporterebbe per me. Ha pertanto contravvenuto a quanto previsto dall'art. 7b,

cpv. 3, della LAI. Così facendo ha statuito senza tener conto di tutte le

circostanze del caso.

Mi preme inoltre osservare che l'Ufficio Al ha

l'obbligo di procedere d'ufficio a tutti gli accertamenti necessari. Per un

semplice assicurato non è facile occuparsi di tutta la burocrazia e aver

accesso alle informazioni facilmente ed in breve tempo. L'Ufficio Al invece

avrebbe potuto chiedere una copia delle mie tassazioni all'Ufficio imposte, un

estratto dei salari dichiarati in passato all'Ufficio AVS, ulteriori atti __________.

Invece ha emanato velocemente una decisione di rifiuto senza neppure valutare

se gli atti in suo possesso gli permettessero già di valutare il mio diritto

alle prestazioni. In parole povere non ha statuito sugli atti ma ha rifiutato

il caso.

(…)" (doc. AI 76/3-5)

1.4. Con

la risposta di causa – precisato che la decisione impugnata “(…) non statuisce -

nonostante le spiegazioni non del tutto esatte presenti nel testo - la non entrata

nel merito della richiesta di prestazioni, bensì il rifiuto di

quest’ultime, come correttamente indicato nel titolo “nessuna assunzione di

rendita”. (…)” (I) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e osservato:

"

(...)

Considerata l’impossibilità di pretendere la

compilazione dei citati formulari, con scritto 30 giugno 2008 (doc. 66

incarto AI) l'amministrazione ha quindi proceduto a richiedere direttamente

all'assicurata d'illustrare per iscritto e in forma precisa quali erano state

le sue attività lavorative a partire dall'anno 2005, dovendo allegare i

relativi giustificativi e specificare una serie di indicazioni.

Orbene, tali elementi, al contrario dei

precedenti, non sono mai stati forniti dalla ricorrente, la quale si è

unicamente limitata ad inoltrare la lettera 09/15 ottobre 2008 (doc. 73 incarto

AI) e per di più soltanto una volta emessa, ormai trascorsi diversi mesi, la

decisione avversata (del 03 ottobre 2008 - doc. 70 incarto AI).

Va puntualizzato che anche in questo caso l'interessata

è stata richiamata in due occasioni (in data 29 luglio 2007 e 22 agosto

2008) e, con diffida 25 agosto 2008 (doc. 69 incarto AI), le è poi stato

comminato un ultimo termine di 10 giorni per procedere come richiesto e ciò, va

sottolineato, malgrado non vi sia nessun obbligo in tal senso da parte

dell'UAI.

In effetti, giusta l'art. 7b cpv. 2 lett. b LAI

sul quale si fonda la decisione avversata (vedi anche testo della stessa), lo

scrivente Ufficio potrebbe rifiutare le prestazioni senza neppure sollecitare

l'interessato e persino statuire - come ha poi fatto - senza preventivamente

emettere un progetto di decisione.

La citata norma prescrive infatti inequivocabilmente

che se, come è incontestabilmente stato il caso nella fattispecie, un

assicurato non fornisce all'ufficio Al le informazioni di cui questo abbisogna

per adempiere i suoi compiti legali, "le prestazioni possono essere

ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione".

Si ribadisce dunque l'assoluta correttezza della

decisione avversata, non avendo peraltro ancor oggi l'assicurata fornito le

informazioni ottenibili di fatto solo da lei (ad esempio gli orari di lavoro

che aveva presso i differenti datori di lavoro, le mansioni che ha avuto - cfr.

doc. 66 incarto AI) e necessarie all'amministrazione.

Con il gravame, l'interessata tenta ora di motivare le

sue mancanze, asserendo che "a causa di un precedente trasloco diversa

documentazione personale è andata smarrita" e insistendo nel sostenere che

la sua nuova attività lavorativa al 100% non le lasciava nessun spazio per

occuparsi di altre cose, a parte per la fisioterapia e i controlli medici ( "non

ho avuto il tempo").

Senza entrare nel merito di tali, alquanto

inconsistenti, giustificazioni, basta mettere in evidenza come, comunque sia,

la ricorrente non abbia mai trasmesso neppure la parziale documentazione che

ammette essere in suo possesso, né tanto meno ha comunicato in qualche modo la

sua difficoltà nel dar seguito a quanto richiesto (è difficile credere che in

tre mesi essa non abbia avuto la possibilità di scrivere due righe o perlomeno

fare una telefonata).

La ricorrente si appella al cpv. 3 dell'art. 7b LAI,

che tuttavia non le è di aiuto non essendo assolutamente stato violato con la

decisione in esame. In casu si è in effetti tenuto conto di tutte le circostanze

particolari come previsto dal citato dispositivo, segnatamente della colpa

dell'assicurata che, come visto, è chiara e importante (non si può certamente

parlare di forza maggiore come fatto nel gravame). La situazione finanziaria

dell'interessata inoltre non può essere definita precaria, visto che, come

dichiarato dalla stessa ricorrente, essa ha sempre percepito l'indennità

giornaliera LAINF pari all'80% del suo salario precedente.

Si ribadisce quindi nuovamente la piena valenza e

fondatezza di quanto deciso.

Si ricorda ancora che l'art. 28 cpv. 2 LPGA prescrive

chiaramente come colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti

e per stabilire le prestazioni assicurative, ciò che nel caso concreto non è

sicuramente avvenuto, in particolare per tutti quei dati altrimenti non

ottenibili per l'amministrazione, che, come visto sopra, ancor oggi l'assicurata

non ha fornito.

(…)" (IV)

1.5. Con

scritto 23 dicembre 2008 l’assicurata ha chiesto di “(…) tenere in considerazione

la documentazione prodotta seppur tardivamente. (…)” (VI).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.

SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA

del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella

causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;

STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002

pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26

ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se la decisione 3 ottobre 2008 – con la quale all’assicurata

è stato negato il diritto a una rendita – è conforme o meno alla legislazione

federale.

E’

infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413,

consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274,

consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

Al

riguardo va rilevato che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una

decisione costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa

contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella

susseguente procedura di ricorso di diritto amministrativo e, in assenza di una

concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione

coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa

(DTF 130 V 389).

Visto

che la decisione stabilisce “(…) nessuna assunzione di rendita (…)” (doc. AI

70/1) e ritenuto che con la risposta di causa l’Ufficio AI ha precisato che,

con la decisione impugnata, ha rifiutato il diritto ad una rendita e non si è

limitato – come erroneamente indicato – a non entrare nel merito della domanda,

questo Tribunale deve concludere che oggetto della decisione è il rifiuto di

prestazioni.

Nel

merito

2.3. In

lite è quindi la questione di sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato

all’assicurata il diritto a una rendita perché non ha fornito le informazioni di

cui abbisogna l’amministrazione per adempiere ai suoi compiti legali.

L’insorgente

postula l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’Ufficio AI

affinché “(…) valuti le informazioni che ho nel frattempo inviato, raccolga eventuali

ulteriori atti necessari, statuisca in merito alle prestazioni legali che mi

spettano.” (doc. AI 76/5).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i

due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione

è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare

se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata

una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. L’art.

28 cpv. 2 LPGA stabilisce che colui che rivendica prestazioni assicurative deve

fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti

e per stabilire le prestazioni assicurative.

Secondo

l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni

possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se

l’assicurato non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo

abbisogna per adempiere ai suoi compiti legali.

Il

cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare

prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in

particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria

dell’assicurato.

Al

riguardo, nel Messaggio concernente la modifica della legge federale

sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) (FF N. 30 del 2 agosto 2005 pagg. 3989-4130) – che tra le

misure per raggiungere gli obiettivi previsti dalla revisione enuncia il “(…)

freno all’aumento del numero di nuove rendite AI (…) e, in particolare, sotto

il punto “(…) rafforzamento dell’obbligo di collaborare (…)” evidenzia che “(…)

per sottolineare maggiormente l’importanza dell’integrazione occorre concretizzare

l’obbligo di ridurre i danni e di collaborare. Adesso la legge disciplinerà

espressamente i vari obblighi che ogni assicurato deve adempiere e le possibili

sanzioni qualora essi venissero violati. (…)” (FF N. 30 del 2 agosto 2005, pagg.

4032-4033) –, si legge che:

"

(…)

Il capoverso 2 enumera gli obblighi la cui

violazione può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza

che debba essere avviata una procedura d’avvertimento e impartito un termine di

riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati

nell’articolo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto

vigente, come l’obbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati

anche l’ottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente

prestazioni dell’AI.

Il capoverso 3 descrive, come nell’assicurazione

militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono

essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado

della colpa e della situazione finanziaria dell’assi-curato.

(…)" (FF N 30 del 2 agosto 2005, pag. 4090)

2.6. Nell’evenienza

concreta dagli atti di causa risulta che il 30 giugno 2008 l’Ufficio AI ha

scritto all’assicurata una lettera del seguente tenore:

"

(…)

dai nostri accertamenti risulta che a far capo dal

17.03.2006 si è annunciata all'assicurazione

__________, collettiva del datore di lavoro __________ in via __________.

Questo datore di lavoro non risponde al nostro questionario in quanto ha

cessato l'attività (fallito). Il __________ di __________ non compila anch'esso

il questionario in quanto probabilmente anch'esso ha cessato l'attività. Il __________

sempre in via __________ a __________ ci informa che non ha mai iniziato a

lavorare presso la loro società in quanto era già in malattia.

Su tali presupposti necessitiamo che ci illustri per

iscritto e in forma precisa, quali sono state le sue attività lavorative a

decorrere dall'anno 2005 ad oggi, allegando i relativi giustificativi

(certificati di salari, contratti di lavoro ecc.) specificando per ogni datore

di lavoro i periodi esatti in cui ha lavorato, i redditi percepiti, gli orari

di lavoro, le mansioni che ha avuto, i periodi e le percentuali di malattia riscontrati.

(…)" (doc. AI 66/1)

Con

raccomandata 25 agosto 2008 (doc. AI 69/1-2) l’Ufficio AI ha comunicato

all’assicurata che:

"

(…)

per l’istruzione della pratica assicurativa con lettera

del 30 giugno 2008 le abbiamo richiesto:

"dai nostri accertamenti

risulta che a far capo dal 17.03.2006 si è annunciata all'assicurazione __________,

collettiva del datore di lavoro __________ in via __________.

Questo datore di lavoro non

risponde al nostro questionario in quanto ha cessato l'attività (fallito). Il __________

di __________ non compila anch'esso il questionario in quanto probabilmente anch'esso ha

cessato l'attività. Il __________ sempre

in via __________ a __________ ci informa che non ha mai iniziato a lavorare

presso la loro società in quanto era già in

malattia.

Su tali presupposti necessitiamo

che ci illustri per iscritto e in forma precisa, quali sono state le sue attività

lavorative a decorrere dall'anno 2005 ad oggi, allegando i relativi giustificativi (certificati di salari,

contratti di lavoro ecc.) specificando per ogni

datore di lavoro i periodi esatti in cui ha lavorato, i redditi percepiti, gli

orari di lavoro, le mansioni che ha

avuto, i periodi e le percentuali di malattia riscontrati. Nonostante ripetuti richiami dobbiamo constatare

che la nostra lettera è tuttora inevasa."

Conformemente all'art. 28 della

Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

l'assicurato e i suoi congiunti devono collaborare gratuitamente all'esecuzione

delle varie leggi d'assicurazione sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le

prestazioni assicurative.

Se l'assicurato senza validi motivi si rifiuta di

fornire le informazioni necessarie per l'accertamento

al diritto alle prestazioni l'Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti all'incarto.

Ciò può comportare il rifiuto o la soppressione delle prestazioni (art. 21,

cpv. 4, LPGA).

Con questa comminatoria le

assegniamo un ultimo termine di 10 giorni per produrre la documentazione o

fornire le informazioni richieste; caso contrario la pratica sarà stralciata dai

ruoli, rispettivamente la prestazione sarà soppressa. Se intende rinunciare alle prestazioni, deve inviare all'Ufficio Al una dichiarazione scritta, senza riserve, entro lo stesso

termine.

(…)" (doc. AI 69/1-2)

L’assicurata

– dopo che con decisione 3 ottobre 2008 l’Ufficio AI le ha negato il diritto a

una rendita (doc. AI 70/1-2) – con lettera 9 ottobre 2008 ha così risposto

all’amministrazione:

"

(…)

mi scuso per il

ritardo con il quale rispondo al suo scritto del 25 agosto 2008 dovuto a causa di forza maggiore.

Purtroppo le società __________ e

__________ sono fallite. Ho cercato senza successo di farmi rilasciare una copia dei contratti

di lavoro e dei certificati di salario.

Visto quanto precede le indico le attività da me

esercitate dal 2005 fino al 17 marzo 2006,

data in cui ho avuto l'infortunio.

01.01.2005-31.08.2005

Gerente presso il __________ di __________

Fr. 3'200.00 lordi mensili

01.09.2005-28.02.2006

Nessuna attività. Vacanza in __________

01.03.2006-17.03.2006

Gerente presso il __________

Fr. 4'000.00 lordi mensili..

17.03.2006-16.01.2008

Infortunio c/o __________

17.01.2008-20.10.2008

Gerente presso il __________ a __________

Fr. 4'000.00 lordi mensili

Come le ho già precisato, non mi è stato possibile

raccogliere alcun documento relativo alle attività svolte in precedenza.

(…)" (doc. AI 73/1)

2.7. Viste

le risultanze sopra esposte questo Tribunale deve concludere che – essendo i

dati circa i salari percepiti prima e dopo il danno alla salute fondamentali

per potersi esprimere in merito al diritto a prestazioni (cfr. consid. 2.4) –,

omettendo di trasmettere la documentazione richiestale (certificati di salario,

contratti di lavoro ecc.), l’assicurata non ha fornito all’Uf-ficio AI le

informazioni che abbisognava per adempiere ai suoi compiti legali.

In

particolare il TCA rileva che rivolgendosi all’Ufficio di tassazione e alla

Cassa di compensazione l’assicurata avrebbe potuto agevolmente produrre almeno

parte della documentazione richiesta e che l’argomentazione addotta solo con il

ricorso: “(…) purtroppo a causa di un precedente trasloco diversa documentazione

personale è andata smarrita. (…)” (doc. AI 76/3) non giustifica tale suo agire.

D’altra

parte, anche se ne ha avuto la possibilità – la cancelleria del TCA, rispondendo

allo scritto con il quale chiedeva di tenere in considerazione la documentazione

prodotta tardivamente, ha comunicato all’assicurata che “(…) la informiamo che

potrà inviare al Tribunale, in qualsiasi momento, tutta la documentazione che

ritiene importante. (…)” (VII) –, la ricorrente non ha prodotto nessuna

documentazione anche in sede di procedura ricorsuale.

Di

conseguenza l’amministrazione poteva rifiutare il diritto a prestazioni ai

sensi dell’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI.

Va

qui inoltre rilevato che con la lettera raccomandata del 25 agosto 2008 (doc.

AI 69/1-2), anche se l’art. 7b cpv. 2 lett. d prevede espressamente una deroga

a tale disposto, l’Ufficio AI ha proceduto conformemente all’art. 21 cpv. 4

LPGA, assegnando segnatamente un termine per la produzione della necessaria documentazione

con relativa comminatoria.

Visto

poi che la recrudescenza dei dolori intervenuta nel mese di luglio 2008 le ha

impedito solo per alcuni giorni di svolgere la sua attività a tempo pieno

presso il __________ (doc. 165/1-3 e 167/1-5 dell’incarto Lainf) e ricordata la

colpa nel non fornire la documentazione richiestale che, lo si ribadisce,

avrebbe potuto produrre anche davanti a questa Corte, questo Tribunale ritiene

che il rifiuto di prestazioni rispetta anche quanto disposto dall’art. 7b cpv.

3 LAI.

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque

confermata e il ricorso respinto.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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