32.2008.200
A ragione l'Ufficio AI ha negato all'A. il diritto ad una rendita perché non ha fornito le informazioni di cui abbisognava l'amministrazione per adempiere ai suoi compiti legali. Oggetto della decisio
6 luglio 2009Italiano22 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2008.200
Data decisione, Autorità:
06.07.2009, TCA
Titolo:
A ragione l'Ufficio AI ha negato all'A. il diritto ad una rendita perché non ha fornito le informazioni di cui abbisognava l'amministrazione per adempiere ai suoi compiti legali. Oggetto della decisione
DIRITTO ALLA RENDITA
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 7b LAI
art. 16 LPGA
art. 28 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.200
FS/gm
Lugano
6 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2008
di
RI 1
contro
la decisione del 3 ottobre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1971, nel mese di luglio 2007 ha inoltrato una richiesta di prestazioni
AI per adulti (doc. AI 52/1-7).
1.2. Con
decisione 3 ottobre 2008 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta
di prestazioni in quanto l’assicurata non ha trasmesso la documentazione richiesta
(doc. AI 70/1-2).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale, in particolare, ha rilevato:
"
(...)
In data 30 giugno
2008 l'Ufficio Al, non riuscendo ad ottenere le informazioni dai mie due datori
di lavoro precedenti (società che sono fallite), mi ha invitata a fornire
diversi giustificativi ed informazioni su quest'ultimi (allegato N. 5).
Mi sono pertanto messa alla ricerca di eventuali copie
dei giustificativi richiesti. Purtroppo a causa di un precedente trasloco
diversa documentazione personale è andata smarrita. Ho cercato a mia volta di
risalire agli ex datori di lavoro __________. Le due società sono fallite e non
ho potuto recuperare alcun dato. Tengo a precisare che lavorando al 100% come
gerente del __________ ho dovuto occuparmi di tali ricerche nei pochi momenti
di tempo libero, nei quali dovevo anche riuscire a seguire le sedute di
fisioterapia e i controlli medici. Oltre a ciò, nel mese di luglio 2008 sono
stata vittima di una ricaduta dell'infortunio che mi ha costretta a sospendere
per alcuni giorni il lavoro e intensificare la fisioterapia e i controlli. In
data 25 agosto 2008 l'Ufficio AI mi ha sollecitato per raccomandata l'invio
delle informazioni e dei giustificativi (allegato N. 6).
Purtroppo anche il __________ stava per cessare
l'attività, cosa poi avvenuta in data 20.10.2008. Nei due mesi precedenti alla
chiusura, oltre ai problemi fisici permanenti, quale gerente e amministratrice
della Società, sono stata costretta a frequenti ore straordinarie per poter
procedere alla ricerca di un nuovo proprietario, svolgere le pratiche
burocratiche per la cessione del locale e la chiusura della società, con tutti
gli oneri che ne conseguono. Non ho avuto il tempo per effettuare ulteriori
ricerche degli atti richiestimi dall'Ufficio AI.
Finalmente in data 8 ottobre 2008, con l'aiuto del __________,
ho trasmesso le informazioni richieste all'Ufficio AI (allegati N. 7, 8, 9).
L'Ufficio AI il 3 ottobre 2008 ha emanato una decisione
di rifiuto delle prestazioni per mancata collaborazione (allegato N. 10).
Questa decisione di rifiuto comporta per me una perdita
finanziaria notevole (20% del salario per tutto il periodo d'inabilità
lavorativa) che mi metterebbe in seria difficoltà economica. Per tutto il
periodo dell'infortunio ho percepito unicamente l'indennità giornaliera LAINF
di Fr. 3'200.00 mensili (80% di Fr. 4'000.00, salario lordo AVS). Inoltre la
lesione permanente alla caviglia destra potrebbe comportare delle nuove
ricadute con conseguenti inabilità lavorative. Qualora lo stato di salute
dovesse peggiorare non è da escludere la necessità di beneficiare di una
reintegrazione/riqualifica professionale oppure di una rendita Al.
L'Ufficio AI con la sua decisione del 3.10.2008 non ha
tenuto conto del fatto che a causa di forza maggiore non sono riuscita a
raccogliere le informazioni ed i giustificativi richiesti (fallimento degli ex
datori di lavoro, necessità di cure mediche da parte mia, notevoli impegni
professionali). Non ha neppure considerato la mia precaria situazione
finanziaria e le conseguenze future che un rifiuto delle prestazioni
comporterebbe per me. Ha pertanto contravvenuto a quanto previsto dall'art. 7b,
cpv. 3, della LAI. Così facendo ha statuito senza tener conto di tutte le
circostanze del caso.
Mi preme inoltre osservare che l'Ufficio Al ha
l'obbligo di procedere d'ufficio a tutti gli accertamenti necessari. Per un
semplice assicurato non è facile occuparsi di tutta la burocrazia e aver
accesso alle informazioni facilmente ed in breve tempo. L'Ufficio Al invece
avrebbe potuto chiedere una copia delle mie tassazioni all'Ufficio imposte, un
estratto dei salari dichiarati in passato all'Ufficio AVS, ulteriori atti __________.
Invece ha emanato velocemente una decisione di rifiuto senza neppure valutare
se gli atti in suo possesso gli permettessero già di valutare il mio diritto
alle prestazioni. In parole povere non ha statuito sugli atti ma ha rifiutato
il caso.
(…)" (doc. AI 76/3-5)
1.4. Con
la risposta di causa – precisato che la decisione impugnata “(…) non statuisce -
nonostante le spiegazioni non del tutto esatte presenti nel testo - la non entrata
nel merito della richiesta di prestazioni, bensì il rifiuto di
quest’ultime, come correttamente indicato nel titolo “nessuna assunzione di
rendita”. (…)” (I) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e osservato:
"
(...)
Considerata l’impossibilità di pretendere la
compilazione dei citati formulari, con scritto 30 giugno 2008 (doc. 66
incarto AI) l'amministrazione ha quindi proceduto a richiedere direttamente
all'assicurata d'illustrare per iscritto e in forma precisa quali erano state
le sue attività lavorative a partire dall'anno 2005, dovendo allegare i
relativi giustificativi e specificare una serie di indicazioni.
Orbene, tali elementi, al contrario dei
precedenti, non sono mai stati forniti dalla ricorrente, la quale si è
unicamente limitata ad inoltrare la lettera 09/15 ottobre 2008 (doc. 73 incarto
AI) e per di più soltanto una volta emessa, ormai trascorsi diversi mesi, la
decisione avversata (del 03 ottobre 2008 - doc. 70 incarto AI).
Va puntualizzato che anche in questo caso l'interessata
è stata richiamata in due occasioni (in data 29 luglio 2007 e 22 agosto
2008) e, con diffida 25 agosto 2008 (doc. 69 incarto AI), le è poi stato
comminato un ultimo termine di 10 giorni per procedere come richiesto e ciò, va
sottolineato, malgrado non vi sia nessun obbligo in tal senso da parte
dell'UAI.
In effetti, giusta l'art. 7b cpv. 2 lett. b LAI
sul quale si fonda la decisione avversata (vedi anche testo della stessa), lo
scrivente Ufficio potrebbe rifiutare le prestazioni senza neppure sollecitare
l'interessato e persino statuire - come ha poi fatto - senza preventivamente
emettere un progetto di decisione.
La citata norma prescrive infatti inequivocabilmente
che se, come è incontestabilmente stato il caso nella fattispecie, un
assicurato non fornisce all'ufficio Al le informazioni di cui questo abbisogna
per adempiere i suoi compiti legali, "le prestazioni possono essere
ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione".
Si ribadisce dunque l'assoluta correttezza della
decisione avversata, non avendo peraltro ancor oggi l'assicurata fornito le
informazioni ottenibili di fatto solo da lei (ad esempio gli orari di lavoro
che aveva presso i differenti datori di lavoro, le mansioni che ha avuto - cfr.
doc. 66 incarto AI) e necessarie all'amministrazione.
Con il gravame, l'interessata tenta ora di motivare le
sue mancanze, asserendo che "a causa di un precedente trasloco diversa
documentazione personale è andata smarrita" e insistendo nel sostenere che
la sua nuova attività lavorativa al 100% non le lasciava nessun spazio per
occuparsi di altre cose, a parte per la fisioterapia e i controlli medici ( "non
ho avuto il tempo").
Senza entrare nel merito di tali, alquanto
inconsistenti, giustificazioni, basta mettere in evidenza come, comunque sia,
la ricorrente non abbia mai trasmesso neppure la parziale documentazione che
ammette essere in suo possesso, né tanto meno ha comunicato in qualche modo la
sua difficoltà nel dar seguito a quanto richiesto (è difficile credere che in
tre mesi essa non abbia avuto la possibilità di scrivere due righe o perlomeno
fare una telefonata).
La ricorrente si appella al cpv. 3 dell'art. 7b LAI,
che tuttavia non le è di aiuto non essendo assolutamente stato violato con la
decisione in esame. In casu si è in effetti tenuto conto di tutte le circostanze
particolari come previsto dal citato dispositivo, segnatamente della colpa
dell'assicurata che, come visto, è chiara e importante (non si può certamente
parlare di forza maggiore come fatto nel gravame). La situazione finanziaria
dell'interessata inoltre non può essere definita precaria, visto che, come
dichiarato dalla stessa ricorrente, essa ha sempre percepito l'indennità
giornaliera LAINF pari all'80% del suo salario precedente.
Si ribadisce quindi nuovamente la piena valenza e
fondatezza di quanto deciso.
Si ricorda ancora che l'art. 28 cpv. 2 LPGA prescrive
chiaramente come colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti
e per stabilire le prestazioni assicurative, ciò che nel caso concreto non è
sicuramente avvenuto, in particolare per tutti quei dati altrimenti non
ottenibili per l'amministrazione, che, come visto sopra, ancor oggi l'assicurata
non ha fornito.
(…)" (IV)
1.5. Con
scritto 23 dicembre 2008 l’assicurata ha chiesto di “(…) tenere in considerazione
la documentazione prodotta seppur tardivamente. (…)” (VI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 3 ottobre 2008 – con la quale all’assicurata
è stato negato il diritto a una rendita – è conforme o meno alla legislazione
federale.
E’
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413,
consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274,
consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
Al
riguardo va rilevato che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una
decisione costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa
contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella
susseguente procedura di ricorso di diritto amministrativo e, in assenza di una
concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione
coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa
(DTF 130 V 389).
Visto
che la decisione stabilisce “(…) nessuna assunzione di rendita (…)” (doc. AI
70/1) e ritenuto che con la risposta di causa l’Ufficio AI ha precisato che,
con la decisione impugnata, ha rifiutato il diritto ad una rendita e non si è
limitato – come erroneamente indicato – a non entrare nel merito della domanda,
questo Tribunale deve concludere che oggetto della decisione è il rifiuto di
prestazioni.
Nel
merito
2.3. In
lite è quindi la questione di sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto a una rendita perché non ha fornito le informazioni di
cui abbisogna l’amministrazione per adempiere ai suoi compiti legali.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’Ufficio AI
affinché “(…) valuti le informazioni che ho nel frattempo inviato, raccolga eventuali
ulteriori atti necessari, statuisca in merito alle prestazioni legali che mi
spettano.” (doc. AI 76/5).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. L’art.
28 cpv. 2 LPGA stabilisce che colui che rivendica prestazioni assicurative deve
fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti
e per stabilire le prestazioni assicurative.
Secondo
l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni
possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se
l’assicurato non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo
abbisogna per adempiere ai suoi compiti legali.
Il
cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare
prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in
particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria
dell’assicurato.
Al
riguardo, nel Messaggio concernente la modifica della legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) (FF N. 30 del 2 agosto 2005 pagg. 3989-4130) – che tra le
misure per raggiungere gli obiettivi previsti dalla revisione enuncia il “(…)
freno all’aumento del numero di nuove rendite AI (…) e, in particolare, sotto
il punto “(…) rafforzamento dell’obbligo di collaborare (…)” evidenzia che “(…)
per sottolineare maggiormente l’importanza dell’integrazione occorre concretizzare
l’obbligo di ridurre i danni e di collaborare. Adesso la legge disciplinerà
espressamente i vari obblighi che ogni assicurato deve adempiere e le possibili
sanzioni qualora essi venissero violati. (…)” (FF N. 30 del 2 agosto 2005, pagg.
4032-4033) –, si legge che:
"
(…)
Il capoverso 2 enumera gli obblighi la cui
violazione può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza
che debba essere avviata una procedura d’avvertimento e impartito un termine di
riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati
nell’articolo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto
vigente, come l’obbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati
anche l’ottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente
prestazioni dell’AI.
Il capoverso 3 descrive, come nell’assicurazione
militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono
essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado
della colpa e della situazione finanziaria dell’assi-curato.
(…)" (FF N 30 del 2 agosto 2005, pag. 4090)
2.6. Nell’evenienza
concreta dagli atti di causa risulta che il 30 giugno 2008 l’Ufficio AI ha
scritto all’assicurata una lettera del seguente tenore:
"
(…)
dai nostri accertamenti risulta che a far capo dal
17.03.2006 si è annunciata all'assicurazione
__________, collettiva del datore di lavoro __________ in via __________.
Questo datore di lavoro non risponde al nostro questionario in quanto ha
cessato l'attività (fallito). Il __________ di __________ non compila anch'esso
il questionario in quanto probabilmente anch'esso ha cessato l'attività. Il __________
sempre in via __________ a __________ ci informa che non ha mai iniziato a
lavorare presso la loro società in quanto era già in malattia.
Su tali presupposti necessitiamo che ci illustri per
iscritto e in forma precisa, quali sono state le sue attività lavorative a
decorrere dall'anno 2005 ad oggi, allegando i relativi giustificativi
(certificati di salari, contratti di lavoro ecc.) specificando per ogni datore
di lavoro i periodi esatti in cui ha lavorato, i redditi percepiti, gli orari
di lavoro, le mansioni che ha avuto, i periodi e le percentuali di malattia riscontrati.
(…)" (doc. AI 66/1)
Con
raccomandata 25 agosto 2008 (doc. AI 69/1-2) l’Ufficio AI ha comunicato
all’assicurata che:
"
(…)
per l’istruzione della pratica assicurativa con lettera
del 30 giugno 2008 le abbiamo richiesto:
"dai nostri accertamenti
risulta che a far capo dal 17.03.2006 si è annunciata all'assicurazione __________,
collettiva del datore di lavoro __________ in via __________.
Questo datore di lavoro non
risponde al nostro questionario in quanto ha cessato l'attività (fallito). Il __________
di __________ non compila anch'esso il questionario in quanto probabilmente anch'esso ha
cessato l'attività. Il __________ sempre
in via __________ a __________ ci informa che non ha mai iniziato a lavorare
presso la loro società in quanto era già in
malattia.
Su tali presupposti necessitiamo
che ci illustri per iscritto e in forma precisa, quali sono state le sue attività
lavorative a decorrere dall'anno 2005 ad oggi, allegando i relativi giustificativi (certificati di salari,
contratti di lavoro ecc.) specificando per ogni
datore di lavoro i periodi esatti in cui ha lavorato, i redditi percepiti, gli
orari di lavoro, le mansioni che ha
avuto, i periodi e le percentuali di malattia riscontrati. Nonostante ripetuti richiami dobbiamo constatare
che la nostra lettera è tuttora inevasa."
Conformemente all'art. 28 della
Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
l'assicurato e i suoi congiunti devono collaborare gratuitamente all'esecuzione
delle varie leggi d'assicurazione sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le
prestazioni assicurative.
Se l'assicurato senza validi motivi si rifiuta di
fornire le informazioni necessarie per l'accertamento
al diritto alle prestazioni l'Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti all'incarto.
Ciò può comportare il rifiuto o la soppressione delle prestazioni (art. 21,
cpv. 4, LPGA).
Con questa comminatoria le
assegniamo un ultimo termine di 10 giorni per produrre la documentazione o
fornire le informazioni richieste; caso contrario la pratica sarà stralciata dai
ruoli, rispettivamente la prestazione sarà soppressa. Se intende rinunciare alle prestazioni, deve inviare all'Ufficio Al una dichiarazione scritta, senza riserve, entro lo stesso
termine.
(…)" (doc. AI 69/1-2)
L’assicurata
– dopo che con decisione 3 ottobre 2008 l’Ufficio AI le ha negato il diritto a
una rendita (doc. AI 70/1-2) – con lettera 9 ottobre 2008 ha così risposto
all’amministrazione:
"
(…)
mi scuso per il
ritardo con il quale rispondo al suo scritto del 25 agosto 2008 dovuto a causa di forza maggiore.
Purtroppo le società __________ e
__________ sono fallite. Ho cercato senza successo di farmi rilasciare una copia dei contratti
di lavoro e dei certificati di salario.
Visto quanto precede le indico le attività da me
esercitate dal 2005 fino al 17 marzo 2006,
data in cui ho avuto l'infortunio.
01.01.2005-31.08.2005
Gerente presso il __________ di __________
Fr. 3'200.00 lordi mensili
01.09.2005-28.02.2006
Nessuna attività. Vacanza in __________
01.03.2006-17.03.2006
Gerente presso il __________
Fr. 4'000.00 lordi mensili..
17.03.2006-16.01.2008
Infortunio c/o __________
17.01.2008-20.10.2008
Gerente presso il __________ a __________
Fr. 4'000.00 lordi mensili
Come le ho già precisato, non mi è stato possibile
raccogliere alcun documento relativo alle attività svolte in precedenza.
(…)" (doc. AI 73/1)
2.7. Viste
le risultanze sopra esposte questo Tribunale deve concludere che – essendo i
dati circa i salari percepiti prima e dopo il danno alla salute fondamentali
per potersi esprimere in merito al diritto a prestazioni (cfr. consid. 2.4) –,
omettendo di trasmettere la documentazione richiestale (certificati di salario,
contratti di lavoro ecc.), l’assicurata non ha fornito all’Uf-ficio AI le
informazioni che abbisognava per adempiere ai suoi compiti legali.
In
particolare il TCA rileva che rivolgendosi all’Ufficio di tassazione e alla
Cassa di compensazione l’assicurata avrebbe potuto agevolmente produrre almeno
parte della documentazione richiesta e che l’argomentazione addotta solo con il
ricorso: “(…) purtroppo a causa di un precedente trasloco diversa documentazione
personale è andata smarrita. (…)” (doc. AI 76/3) non giustifica tale suo agire.
D’altra
parte, anche se ne ha avuto la possibilità – la cancelleria del TCA, rispondendo
allo scritto con il quale chiedeva di tenere in considerazione la documentazione
prodotta tardivamente, ha comunicato all’assicurata che “(…) la informiamo che
potrà inviare al Tribunale, in qualsiasi momento, tutta la documentazione che
ritiene importante. (…)” (VII) –, la ricorrente non ha prodotto nessuna
documentazione anche in sede di procedura ricorsuale.
Di
conseguenza l’amministrazione poteva rifiutare il diritto a prestazioni ai
sensi dell’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI.
Va
qui inoltre rilevato che con la lettera raccomandata del 25 agosto 2008 (doc.
AI 69/1-2), anche se l’art. 7b cpv. 2 lett. d prevede espressamente una deroga
a tale disposto, l’Ufficio AI ha proceduto conformemente all’art. 21 cpv. 4
LPGA, assegnando segnatamente un termine per la produzione della necessaria documentazione
con relativa comminatoria.
Visto
poi che la recrudescenza dei dolori intervenuta nel mese di luglio 2008 le ha
impedito solo per alcuni giorni di svolgere la sua attività a tempo pieno
presso il __________ (doc. 165/1-3 e 167/1-5 dell’incarto Lainf) e ricordata la
colpa nel non fornire la documentazione richiestale che, lo si ribadisce,
avrebbe potuto produrre anche davanti a questa Corte, questo Tribunale ritiene
che il rifiuto di prestazioni rispetta anche quanto disposto dall’art. 7b cpv.
3 LAI.
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque
confermata e il ricorso respinto.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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