Lexipedia

Decisione

32.2008.203

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 giugno 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XXI e XXII+ bis sono stati trasmessi per conoscenza al ricorrente (doc. XXIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Il

TCA è chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno ritenuto RI 1

grande invalido di grado medio.

Secondo

l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.

DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla

salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza

personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha

precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come

aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento

degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo

sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza

l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121

V 91; 107 V 149);

Gli atti

ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117

V 146 consid. 2.):

-

vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

-

provvedere all'igiene personale

- andare

al gabinetto

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti

che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la

giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

L’art. 42

LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora

abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),

hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

La grande

invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

È

considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a

casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica

ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere

accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è

considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

L'accompagnamento

è un nuovo concetto introdotto con la quarta revisione della LAI, in vigore dal

1° gennaio 2004, allo scopo di evitare che determinati assicurati, in

particolare affetti da malattie psichiche e mentali leggere, restino

abbandonati a se stessi (cfr. DTF 133 V 572; FF 2001 2891 seg.).

L’art 37

OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se

l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita

dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari

della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza

personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado

medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente

nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

Infine, la grande

invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a)

è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi

per compiere almeno due atti ordinari della vita,

b) necessita di una sorveglianza

personale permanente,

c)

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità,

d)

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole,

e)

è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

L'art. 38 OAI

("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")

stabilisce che:

Esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi

dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in

un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non

può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

b. non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

Chi

soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a

un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

È

considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni

menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività

di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela

conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).

Ai

sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di

grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve

al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34

capoversi 3 e 5 LAVS.

In una

sentenza pubblicata in DTF 133 V 569 il Tribunale federale ha stabilito che è

conforme alla volontà del legislatore che i beneficiari di rendita AVS, che non

avevano bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

prima del raggiungimento dell'età AVS, rimangano esclusi dal diritto

all'assegno per grandi invalidi per questo motivo. Il Consiglio federale non ha

violato nè il principio costituzionale della parità di trattamento, nè il

divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) e neppure la legge (art.

43bis cpv. 5 LAVS) nella misura in cui ai fini della valutazione

della grande invalidità non ha tenuto conto all'art. 66bis cpv. 1

OAVS della necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana in ambito AVS.

In

un'altra sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 26 il Tribunale federale ha

stabilito che il diritto all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana non può essere limitato alle persone che presentano un danno alla

salute psichica o mentale; ne hanno diritto anche persone che sono impedite per

altre ragioni (ad esempio di persone cieche o che lamentano una grave debolezza

visiva).

2.3. Nella

presente fattispecie l’inchiesta a domicilio effettuata il 3 giugno 2008, ma

datata 30 maggio 2008, dall’assistente sociale __________ ha, in particolare,

permesso di constatare quanto segue:

"

(...)

3. Informazioni sulla grande

invalidità

Svolgo il colloquio a domicilio con il signor RI

1 alla presenza della sorella e del figlio.

L’assicurato lamenta un peggioramento progressivo

del già precario stato di salute: a dicembre 2007 ha subito l’amputazione del I dito

piede sinistro ed in marzo 2008 l’amputazione del II dito, è subentrato un

ulteriore abbassamento del campo visivo ed una maggiore instabilità

d’equilibrio.

Esaminando, insieme all’assicurato e ai suoi

familiari, gli atti ordinari della vita emerge una situazione simile a quella

riscontrata il 16 aprile 2004. La dipendenza da terzi nel: vestirsi-svestirsi,

mangiare, igiene personale e negli spostamenti è pertanto riconfermata per le

ragioni esposte nel precedente rapporto.

Negli atti di “alzarsi-sedersi e coricarsi” e

“andare alla toilette” l’assicurato non necessita del regolare aiuto di terzi

come richiesto dalla legge.

3.1.7 A

causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es. ridotta acuità visiva) o di

una grave infermità fisica, la persona assicurata ha bisogno dell'aiuto di

terzi per mantenere i contatti sociali.

● A causa

del ridotto campo visivo, il signor RI 1 necessita l’aiuto

dei familiari per mantenere i contatti sociali

3.2 La

persona assicurata necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare

e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento

per compiere attività della vita quotidiana a intrattenere contatti fuori casa,

presenza regolare di una terza persona per evitare l'isolamento permanente)

● -.-

3.3 La

persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle cure di base oppure di

trattamenti?

L’importante cura medicamentosa è gestita dalla

sorella e dal figlio

3.4 La

persona assicurata necessita di una sorveglianza personale?

Il signor RI 1 necessita di sorveglianza

personale a causa del compromesso stato di salute: oltre alle limitazioni

visive, l’assicurato è esposto ad un elevato rischio di cadute a causa

dell’equilibrio instabile.

3.5 La persona assicurata dispone di

mezzi ausiliari?

No.

3.6 L'uso

di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire a diminuire la grande invalidità?

La persona assicurata dipende da terzi per

compiere 4 atti ordinari della vita:

- vestirsi/svestirsi

- mangiare

- lavarsi

- spostarsi

Necessita inoltre di una sorveglianza personale

continua.

Sono assolte le condizioni per la riconferma

dell’assegno per grandi invalidi di grado:

- medio" (Doc. AI 101-3+4)

2.4. Il

Dr. __________, capo servizio di nefrologia dell’Ospedale Regionale di __________,

in sede di osservazioni al progetto di decisione, ha prodotto lo scritto del 4

settembre 2008 nel quale specifica quanto segue:

"

Progetto di decisione: nessun aumento

dell'assegno per grandi invalidi

Egregi Signori,

Vi invio la Presente per precisare alcuni punti della

valutazione dei caso del paziente sovramenzionato.

Nel vostro documento del 19.8.2008 avete

riconosciuto la dipendenza da terze persone per compiere 4 atti ordinari della

vita (vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi e spostarsi). Per contro, negli atti

di alzarsi, sedersi e andare alla toilette non vi è un regolare aiuto ai sensi

della legge Al.

Vorrei sottolineare che il paziente, ora

praticamente cieco, ha altri disturbi che aggravano le conseguenze di questo

handicap e che forse non figurano in modo evidente ma che sono rilevanti per la

sua precaria autonomia.

• In primo luogo bisogna

menzionare una grave polineuropatia sensitivo‑motoria assono‑mielinica

a predominanza assonale, molto pronunciato agli arti inferiori ma che coinvolge

Considerandi

anche gli arti superiori, sviluppatasi nell'ambito del diabete mellito diagnosticato

all'età di 11 anni. Un paziente cieco si tiene in equilibrio soprattutto grazie

alla sensibilità profonda a livello delle articolazioni. Nella polineuropatia è

compromessa fortemente la sensibilità profonda.

• Nell'ambito di una

vasculopatia generalizzata e di una polineuropatia diabetica, il paziente ha

già perso per amputazione due dita dei piedi, il che non contribuisce ad un

buon controllo dell'equilibrio.

• Il paziente presenta inoltre

uno stato dopo ictus cerebri con emisindrome faciobrachiale destra nel 2002,

tutt'ora lievemente visibile a livello dei viso.

• In seguito al trapianto

il paziente ha sempre sofferto, come spesso succede in pazienti diabetici con

una disregolazione del sistema nervoso autonomo e quindi dei vasomotori

(disregolazione del tono dei vasi), di disturbi ortostatici anche molto

pronunciati con scarsa risposta al medicamento Gutron (Midodrin) anche a

dosaggi alti. Questi disturbi hanno spesso reso molto difficile al paziente

l'atto di alzarsi in piedi. I disturbi di solito erano più pronunciati quando

il peso corporeo era molto basso. Nel sig. __________ abbiamo visto più volte

un'oscillazione del peso corporeo tra 55 e 72 kg. Nella metà del tempo, dopo il trapianto,

i disturbi ortostatici erano, malgrado l'assunzione di parecchie pastiglie di

Gutron al giorno, molto incisivi non solo per la mobilizzazione ma anche per la

qualità di vita. Finché il paziente vedeva ancora qualcosa i cali pressori

hanno sempre inciso molto anche sul visus oltre ad indurre vertigini.

• Da ultimo bisogna

menzionare che ora, da quando il paziente è cieco, il bastone è di poco aiuto

visto i disturbi di sensibilità pure a livello delle estremità superiori, in

special modo a livello delle mani (polineuropatia sensitivo‑motoria,

neuropatia da grave compressione del nervo uInare e moderata sindrome dei

tunnel carpale).

Il paziente abitualmente riesce, ora con tanta

fatica, ad alzarsi e sedersi. Ho ricevuto tante telefonate in occasione delle

quali il paziente lamentava diarrea acquosa a causa della quale aveva i

pantaloni tutti bagnati e che spesso non ce la fa, da solo, ad arrivare in

tempo alla toilette. Umiliazioni dei genere davanti ai figli hanno sempre

ulteriormente aggravato la depressione reattiva praticamente sempre presente, e

per la quale è in trattamento psichiatrico. Il paziente purtroppo soffre motto

frequentemente di diarrea acquosa, da una parte dovuta alla grave

polineuropatia dìabetica che coinvolge il sistema nervoso autonomo e perciò la

regolazione della motilità intestinale (e quindi della flora intestinale), e

dall'altra dovuta alla potente terapia immunosoppressiva necessaria in uno

stato dopo trapianto combinato di rene e pancreas ed in speciaI modo, come è

noto, al micofenolat mofetil che viene sempre somministrato in questi casi, (è

già stato sostituito il micofenolat mofetil (CellCept) con micofenolat

(Myfortic) per tentare di attenuare questi disturbi).

È vero che il disturbo non è regolare ma è

sicuramente molto presente e influisce negativamente sull'autonomia del

paziente.

Il paziente si impegna con tanta energia per

mantenere quel poco di autonomia che può avere. È riuscito a creare una rete di

persone che lo aiutano e lo sostengono. Oltre ai due figli che vivono in casa

con lui, vi è la sorella che lo sostiene e lo aiuta in tutto, un'altra signora

che gli dà una mano per i lavori domestici e che lo accompagna dove necessita

(a pagamento) e la madre che ha già una certa età.

Penso che questa rete, in fondo realizzata dal

paziente stesso, non sia molto solida: come detto la madre ha una certa età, il

figlio maggiore (18 anni) è più affidabile ma in questi giorni finirà la sua

formazione di cuoco e possibilmente dovrà e vorrà anche andare via dalla valle

nel prossimo futuro per fare esperienze professionali. Il figlio minore

frequenta ancora le scuole dell'obbligo, per cui non si può pretendere da lui

una presa a carico totale nei confronti del padre.

Questo scritto ha lo scopo di fornirvi abbastanza

punti per riconsiderare la Vostra decisione riguardante la dipendenza da terzi dei signor RI 1.

Bisogna anche tenere conto che la situazione è ulteriormente peggiorata dal

momento della Vostra valutazione.

Per ulteriori informazioni sono sempre a

disposizione” (doc. AI )

Il Dr. __________ del SMR,

nelle annotazioni del 24 settembre 2008 ha rilevato che nessun nuovo elemento

medico è stato apportato e ha riconfermato che la dipendenza da terzi si

conferma essere per 4 atti: vestirsi/svestirsi; mangiare; lavarsi e spostarsi.

Egli quindi conferma la grande invalidità di grado medio (doc. AI 107-1)

2.5

Da un

attento esame degli atti all’inserto, a mente di questa Corte, la fattispecie

non risulta essere stata sufficientemente indagata dall’amministrazione.

Nell’inchiesta

a domicilio effettuata il 3 giugno 2008 (doc. AI 101-1) l’assistente sociale,

dopo aver esaminato assieme all’assicurato e ai suoi familiari, gli atti

ordinari della vita, ha riferito che la situazione è da ritenere simile a

quella riscontrata nell’inchiesta svolta il 16 aprile 2004 (doc. AI 80-1).

Ella ha

quindi riconfermato, per le ragioni esposte nel precedente rapporto, la

dipendenza da terzi nel: vestirsi-svestirsi, mangiare, igiene personale e negli

spostamenti, mentre negli atti di “alzarsi-sedersi e coricarsi” e “andare alla

toilette” – sempre secondo l’assistente sociale – l’assicurato non necessita

del regolare aiuto di terzi (doc. AI 101-3).

L’UAI ha

quindi ripreso le conclusioni dell’inchiesta a domicilio svolta il 3 giugno 2008,

oltre che la valutazione medica del SMR del 24 settembre 2008 (doc. AI 107-1),

per motivare la propria decisione del 3 ottobre 2008 e respingere la richiesta

di aumento dell’assegno per grandi invalidi (doc. AI 108-3).

Questa

Corte non può condividere tale procedere per le ragioni che seguono.

L’assicurato

soffre di “Polimorbidità importanti con stato dopo trapianto renale e

pancreatico” evidenziate nel rapporto medico del 4 luglio 2005 (doc. AI

89-3) del Dr. __________, capo servizio di nefrologia dell’Ospedale Regionale

di __________

Nello

scritto del 30 gennaio 2008 il Dr. __________ ha informato l’UAI circa un

peggioramento del grado di dipendenza dell’assicurato. In particolare, il

medico ha riferito che le complicazioni del diabete mellito, non risolte dal

trapianto, sono ancora presenti e di grave entità, e che il paziente ha dovuto

subire nel dicembre del 2007 un’amputazione del I dito del piede sinistro per

un’osteomielite.

Secondo

il Dr. __________ “lo stato dopo amputazione, unito alla grave

polineuropatia periferica e alla marcata ipovisione, hanno reso maggiormente

difficoltosi gli spostamenti, che richiedono una grande attenzione. Ogni

piccolo nuovo trauma potrebbe per il paziente essere inizio di gravi

complicazioni”.

Anche dal

profilo oftalmologico, dopo la visita presso il Dr. __________, l’insorgente ha

subìto un peggioramento con un’importante riduzione visiva dall’unico occhio (doc.

AI 95-2).

In

conclusione il medico curante già nel gennaio 2008 aveva ritenuto RI 1 “fortemente

dipendente per tutti gli aspetti della vita quotidiana” (doc. AI

95-2, la sottolineatura è del redattore).

Il medico

del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 12 marzo 2008, ha ripreso integralmente le

indicazioni del Dr. __________ e oggettivato un peggioramento dello stato di

salute del ricorrente con un conseguente aumento della dipendenza da terze

persone per lo svolgimento della vita quotidiana con la necessità di aiuto

notevole e regolare (doc. AI 97-1).

Nell’inchiesta

a domicilio del 3 giugno 2008 l’assistente sociale ha preso in considerazione

il peggioramento dello status clinico dell’assicurato, in particolare tenendo

conto dell’intervento di amputazione del I dito del piede sinistro, dell’amputazione

del II dito nel marzo 2008, oltre che dell’abbassamento del campo visivo e di

una maggiore instabilità d’equilibrio (doc. AI 101-3).

Tuttavia,

con scritto del 31 luglio 2008 il Dr. __________, spec. FMH in oftalmologia e

oftalmochirurgia, ha informato l’UAI di un ulteriore peggioramento della

capacità visiva dell’assicurato e della necessità di considerarlo da questo

profilo un grande invalido di grado elevato (doc. AI 103-1).

Nelle

osservazioni del 4 settembre 2008 al progetto di decisione dell’UAI anche il

Dr. __________ ha evidenziato che l’assicurato, praticamente cieco, ha altri

disturbi che aggravano in modo rilevante la sua autonomia. Egli, quindi, ha

evidenziato la “grave polineuropatia sensitivo-motoria assono-mielinica a

predominanza assonale” sviluppatasi nell’ambito del diabete mellito, “la

vascolopatia generalizzata e una polineuropatia diabetica”, uno “stato dopo

ictus cerebri con emisindrome faciobrachiale destra”, a seguito del trapianto

subito. Inoltre, l’insorgente ha sempre sofferto di disturbi ortostatici che rendono

difficile l’atto di alzarsi in piedi. Infine, il medico curante ha indicato che

“ora, da quando il paziente è cieco”, vi sono disturbi a livello delle

estremità superiori per i quali il bastone è di poco aiuto (doc. AI 105-2).

Il

Dr. __________ ha quindi rilevato che l’assicurato riesce “ora con tanta

fatica” ad alzarsi e sedersi (doc. AI 105-2).

A seguito

della nuova documentazione medica l’UAI ha sottoposto le osservazioni del

medico curante al Dr. __________, del SMR, che si è limitato ad osservare che “non

vengono apportati nuovi elementi medici” atti a riconsiderare la decisione

dell’amministrazione (doc. AI 107-1).

In sede

ricorsuale l’assicurato ha prodotto lo scritto del 28 gennaio 2009 del Dr. __________

che informava il rappresentante di RI 1 dell’avvenuto ricovero di quest’ultimo

all’Ospedale Regionale di __________ dal 13 ottobre al 23 ottobre 2008, dal 6

novembre al 4 dicembre 2008, dall’11 dicembre 2008 al 9 gennaio 2009 e dal 15

gennaio al 19 gennaio 2009 (doc. XII1).

I

primi tre ricoveri sono stati resi necessari per la cura di un “malum

perforans” a livello del piede sinistro, migliorato dopo le cure

ospedaliere, ma il rapido peggioramento al rientro a domicilio

ha richiesto ulteriori ospedalizzazioni per evitare la perdita dell’arto

inferiore (doc. XII1)

Il medico

ha poi riferito che l’ospedalizzazione del 15 gennaio 2009 era dovuta a un

rapido peggioramento dello stato psico-fisico dovuta ad una sensazione di

abbandono per l’impossibilità dell’assicurato di gestire la vita quotidiana e

un ulteriore peggioramento del visus (doc. XII1).

L’assicurato

è stato, altresì, costretto ad assumere un aiuto domiciliare a far tempo dal 1°

novembre 2008 (si veda a tal proposito il certificato medico del 22 settembre

2008.

della Dr.ssa __________ dell’Ospedale Regionale di __________ (cfr. doc. C,

XII2)).

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto, il referto del Dr. __________ datato 28 gennaio 2009 pur essendo

posteriore alla decisione impugnata (del 3 ottobre 2008), fa riferimento ad una

situazione clinica dell’assicurato constatata già precedentemente al provvedimento

dell’amministrazione. Il medico infatti si esprime “per completare” lo scritto

del 4 settembre 2009 e soffermandosi poi sui ricoveri avvenuti nei mesi di

ottobre, novembre e dicembre 2008.

Ritenuto

come la grande invalidità sia reputata di grado elevato quando l’assicurato necessita

dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti

ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una

sorveglianza personale, visto come dalla documentazione medica del Dr. __________

(cfr. doc. AI 95-2; 105-1, XII1) e del Dr. __________ (cfr. doc. AI 103-1)

emerga un significativo peggioramento del quadro valetudinario di RI 1 successivo

al mese di giugno 2008 che influisce negativamente sulla sua autonomia, si

pensi in particolare al calo dell’acuità visiva e alle difficoltà motorie, il

TCA ritiene l’accertamento dei fatti incompleto per considerare l’assicurato un

grande invalido di grado medio.

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, non è possibile, senza

procedere ad ulteriori accertamenti medici, concludere con sufficiente tranquillità

che lo stato di salute dell’assicurato non ha subìto un peggioramento rispetto

a quanto constatato in occasione dell’inchiesta a domicilio effettuata il 3

giugno 2008.

2.6

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali

(e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto ulteriori approfondimenti medici, al fine di stabilire

se vi è realmente stato un peggioramento del quadro clinico dell’assicurato e

successivamente svolga una nuova inchiesta a domicilio volta a verificare la

necessità dell’aiuto permanente di terzi per compiere gli atti ordinari della

vita o di una sorveglianza personale.

Quindi,

in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto all’assegno dell’assicurato.

La

richiesta dell’assicurato di procedere ad una “perizia medica sul suo stato”

(doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi

accertamenti.

2.7

In data 26

novembre 2008 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (IV).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili

rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile

2003.

nella causa C., U 164/02 e STFA

del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura

di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 3 ottobre 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.6..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria del 26 novembre 2008.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster