32.2008.204
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24 giugno 2009Italiano63 min
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Numero d'incarto:
32.2008.204
Data decisione, Autorità:
24.06.2009, TCA
Titolo:
L'UAI ha correttamente negato il diritto a provvedimenti professionali a un assicurato con un grado d'invalidità del 20% essendoci sul mercato del lavoro attività direttamente accessibili e confacenti con il suo danno alla salute. AG accolta
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 3 LAG
art. 14 cpv. 1 LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 3 let. b LAI
art. 15 LAI
art. 16 LAI
art. 17 LAI
art. 18 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.204
LG/DC/sc
Lugano
24 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione del 29 settembre 2008
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1972, da ultimo attivo in qualità di montatore di impianti per piscine, ha presentato
in data 5 giugno 2007 una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per
adulti (provvedimenti professionali) per le conseguenze di un infortunio
avvenuto il 25 dicembre 2002 (doc. AI 1-1-/6).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
psichiatrica a cura del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (doc. AI
19-1) e una perizia reumatologica ad opera del Dr. __________ (doc. AI 22-1),
l’UAI con progetto di decisione del 21 maggio 2008 ha respinto la richiesta di
prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità del 6% (doc. AI
27-1).
1.3. A seguito
delle osservazioni del 23 giugno 2008 del rappresentante dell’assicurato al
progetto di decisione (doc. AI 31-1), l’UAI ha predisposto l’esecuzione di una
perizia oftalmologica allestita dalla Dr.ssa __________ (doc. AI 39-1).
Esperito
tale accertamento medico l’UAI, con decisione del 29 settembre 2008, ha respinto la richiesta di
prestazioni dell’assicurato (doc. AI 41-1).
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato, in prima persona, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando il riconoscimento di provvedimenti professionali
dell’AI.
Sostanzialmente
il ricorrente ha contestato le valutazioni mediche del Centro Peritale per le
Assicurazioni Sociali (Dr. __________) e del Dr. __________, nonché il confronto
dei redditi eseguito dall’UAI.
Il
ricorrente ha inoltre postulato il richiamo della sua cartella clinica presso il
Dr. __________, la Dr.ssa __________ e la Dr.ssa __________, nonché
l’esecuzione di una perizia medica pluridisciplinare (doc. I).
A
sostegno delle proprie argomentazioni egli ha prodotto lo scritto del 16
dicembre 2004 della Dr.ssa __________ (doc. B) e il referto del 2 luglio 2003
del Dr. __________ __________ (doc. C).
RI 1 ha inoltre
postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria (doc. I).
1.5. L’UAI, in
risposta, fondandosi sulle perizie specialistiche del Centro Peritale per le
Assicurazioni Sociali, del Dr. __________ e della Dr.ssa __________, ha
riconfermato la propria decisione sia dal profilo medico che economico (doc.
IV).
1.6. In data 2
marzo 2009 il ricorrente ha chiesto a questa Corte di richiedere la sua
cartella clinica presso la Dr.ssa __________ (doc. VI).
Sollecitata
a tal proposito dallo scrivente Tribunale (doc. VIII), la Dr.ssa __________ ha risposto
di non essere più in possesso di tale documento (doc. IX).
Il doc.
IX è stato trasmesso al ricorrente per osservazioni scritte (doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato
il diritto a provvedimenti professionali.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti
pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da
lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata
alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V
352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo
somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere
confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra
Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata
nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza
8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella
raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi
è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la
diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere
che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo
gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)).
Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in
considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro
intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I
criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la
presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua
intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni
senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una
perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la
constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate
secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della
persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener
conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un
processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un
sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività
risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella
causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia
depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara)
tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65
consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Per chiarire la situazione
dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Centro peritale per le assicurazioni
sociali (Dr. __________), il mandato di esperire una perizia psichiatrica, al
Dr. __________ l’incarico di effettuare una valutazione reumatologica, mentre
la Dr.ssa __________ è stata incaricata di svolgere una perizia oftalmologica.
L’aspetto psichiatrico è
stato indagato dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e
direttore del Centro peritale per le assicurazioni sociali, che nel proprio
referto del 31 gennaio 2008, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, i
dati soggettivi e l’esame psichico, ha posto quale diagnosi senza ripercussioni
sulla capacità di lavoro quella di “verosimile disturbo somatoforme da dolore
persistente”.
Lo
specialista ha poi fatto la seguente valutazione e prognosi:
"
(...)
VALUTAZIONE E PROGNOSI
Siamo confrontati con un A che presenta una
storia, dal punto di vista lavorativo, costellata da continui cambiamenti. Questo
aspetto, può essere verosimilmente ricondotto ad una certa impulsività, come
tratto di carattere dell'A, che egli stesso conferma nella descrizione di sé
stesso. Ad ogni modo, questa impulsività non si configura in maniera
patologica, ma rappresenta solamente una tendenza del carattere, non
sufficiente per diagnosticare un disturbo della personalità vero e proprio. Per
quanto riguarda i dolori, essi sarebbero insorti a partire dall'aggressione del
dicembre 2002, in avanti. Negli atti medici, sono documentate anche delle alterazioni a livello osteoarticolare, che non mi
permettono di esprimermi con certezza a favore di una diagnosi di disturbo
somatoforme, in quanto non mi é chiaro quanto esattamente queste alterazioni
possano giustificare i dolori presentati. In più, anche in presenza di un
disturbo somatoforme certo, non sarebbe poi facile distinguere il livello reale
dei dolori, dalla tendenza ad amplificare espressa da questo paziente. Ad ogni
modo, chiarire esattamente la natura dei dolori rispetto alla loro 'quota' di
origine .psicosomatica non è indispensabile in questo caso. Infatti, il dato
rilevante e dirimente, ai fini del giudizio sulla CL, è comunque la presenza di
una forza di volontà integra, che permetterebbe, attraverso un ragionevole
sforzo, di superare i limiti derivanti dai dolori somatoformi.
Un'altra riflessione
importante è che nell'attualità l'A non presenta nessuna comorbidità con altre patologie psichiche
maggiori e quindi nessun elemento psicopatologico che possa ridurre la sua forza
di volontà. Questo risulta confermato se si pensa alla descrizione della "giornata tipo", da cui emerge il mantenimento degli hobby, ivi compresi quelli che
comportano una certa mobilità fisica, e la conservazione di una rete sociale
integra.
Per quanto riguarda gli aspetti psichici, l'A
ritiene di non avere bisogno dell'aiuto di uno psichiatra e questa affermazione
é globalmente condivisibile, nel senso che non si ravvisano patologie tali per
cui sia assolutamente necessaria una presa in carico psichiatrica. Anche
l'abuso di alcol viene negato nell'attualità, limitandosi I'A, ad una birra
ogni tanto ma solo quando é in compagnia. Alla consultazione si presenta lucido
e non si sente nessun fetore alcolico, per cui non vi sono motivi per dubitare
delle affermazioni dell'A in tal senso. Una eventuale presa in carico di tipo
psicoterapico, potrebbe risultare utile per attenuare i livelli di
preoccupazione connessi ai fattori esterni stressanti attuali ed indagare il
nesso tra somatizzazione e psiche. Tuttavia dubito che l'A, vista la propria
scarsa consapevolezza circa eventuali componenti psichiche conflittuali, abbia
la motivazione di impegnarsi in un percorso psicoterapeutico, anche alla luce
degli antecedenti e della scarsa fiducia verso gli operatori della salute
mentale.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. Menomazioni
qualitative e quantitative dovute ai disturbi constatati
Non vi sono menomazioni della CL dal punto
di vista psichiatrico.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
Nulla.
2.2 L'attività attuale è ancora
praticabile?
L'attività attuale é
ancora praticabile in misura completa, dal punto di vista psichico.
2.3 E' constatabile una diminuzione della
capacità di lavoro?
Non dal punto di vista psichico.
2.4 Da quando esiste una limitazione della capacità dl lavoro
provata a livello medico-teorico di almeno il 20%?
Nulla.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA'
D'INTEGRAZIONE
1. E' possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne
sono in corso? Ne sono previsti?
L'A domanda una
riformazione professionale in qualità di disegnatore edile, per poter diventare
responsabile di cantiere. Le risorse psichiche dell'A sono integre,
ravvisandosi solo una verosimile tendenza alla somatizzazione. Pertanto egli
può scegliere e seguire autonomamente qualsiasi percorso di formazione ritenga
opportuno.
2. E' possibile migliorare la capacità dl lavoro sul posto di
lavoro attuale?
Nulla.
3. L'assicurato/a è in grado di svolgere
altre attività?
Non vi é limitazione
per motivi psichici allo svolgimento di qualsivoglia attività.
4. E' constatabile una riduzione della capacità di lavoro per
altre attività?
No." (Doc. AI
19/5-6)
L’aspetto
reumatologico è stato indagato dal Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e
medicina interna, che nel rapporto peritale del 25 febbraio 2008, dopo aver
illustrato l’anamnesi, i dati soggettivi dell’assicurato e le constatazioni
oggettive ha posto la seguente diagnosi:
"
(...)
4. Diagnosi
Sindrome cervicovertebrale cronica e
lombospondilogena cronica a sinistra in
-
Spondilolistesi di primo grado di L5 su SI su spondilolisi di L5, minima
retrolistesi di L4 su L5
-
Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi
della lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale)
- Decondizionamento muscolare
Periartropatia omeroscapolare a sinistra in
- Esiti da probabile lussazione
acromeoclaveare a sinistra
Gonalgie mediali a sinistra di non chiara
eziologia in
- Genua vara
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute,
un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua
descritta nell'allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 %, a partire dal 6.5.2003.
Nella sua ultima attività principale come
montatore d'impianti per piscine, addetto al trattamento delle acque, giudico
l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma
con una diminuzione del rendimento del 30 %, sempre a partire dal 6.5.2003.
Come contabile, attività per la quale
l'assicurato ha ottenuto il certificato cantonale, lo giudico abile al lavoro
nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 %, a condizione che
sul posto di lavoro, possa alternare le posizioni corporee, questo a decorrere
dal 6.5.2003. (...)" (Doc. AI 22-7)
Infine,
l’aspetto oftalmologico è stato valutato dalla Dr.ssa __________, la quale nel
rapporto del 15 settembre 2008 ha posto la diagnosi di “Stato dopo grossa emorragia sottoretinica
centrale parafoveolare di eziologia non chiara (ottobre 2004) OS”.
La
specialista ha fornito poi la seguente valutazione:
"
(...)
CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO
1.
A livello psicologico e mentale: dal punto di
vista oftalmologico nessuno.
A livello fisico il paziente nota dei dolori
retro-orbitali a sinistra quando abbassa il capo. In ambito sociale nessuno.
2.
Il paziente è inabile al lavoro per problemi
ortopedici dal 2003. Dal punto di vista oftalmologico il paziente può
senz'altro, essere attivo al 100% nella sua attività precedente come custode.
2.4
Otto ore al giorno.
2.5
No.
2.7
Dal punto di vista oftalmologico non esiste una
limitazione della capacità lavorativa.
CONSEGUENZA SULLLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE
Dal punto di vista oftalmologico non è necessario
effettuare provvedimenti di integrazione.
3.
Dal punto di vista oftalmologico il paziente è in
grado di svolgere altre attività.
3.1
Nessuna.
3.3
Dal punto di vista oftalmologico nessuna
diminuzione della capacità lavorativa.
Ringraziandovi, egregi signori, per la fiducia
accordatami, vi invio i miei più cordiali e collegiali saluti." (Doc. AI 39/2-3)
2.7. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni
peritali del Dr. __________, del Dr. __________ e della Dr.ssa __________, da
considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati.
L’assicurato
è stato sottoposto, in data 31 gennaio 2008, ad un accurato esame psichiatrico,
grazie al consulto specialistico del Dr. __________, dal quale è emerso che
l’assicurato non soffre di patologie con ripercussioni sulla capacità di
lavoro, ma unicamente di un “verosimile disturbo somatoforme da dolore
persistente”. A mente dello specialista non vi sono menomazioni della
capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico. Le risorse psichiche
dell’insorgente sono integre, se si fa eccezione per una verosimile tendenza
alla somatizzazione e pertanto egli “può scegliere e seguire autonomamente
qualsiasi percorso di formazione che ritenga opportuno” (doc. AI 19-6).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
L’assicurato
è stato pure sottoposto, il 25 febbraio 2008, ad un accurato esame
reumatologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, dal quale è
emerso che egli è affetto da una “sindrome cervicovertebrale cronica e
lombospondilogena cronica a sinistra in - spondilolistesi di primo grado di L5
su S1 su spondilo lisi di L5, minima retrolistesi di L4 su L5 . disturbi
statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi della lombare,
scoliosi sinistro convessa dorsale) - decondiziona-mento muscolare.
Periartropatia omeroscapolare a sinistra in - esiti da probabile lussazione
acromeoclaveare a sinistra. Gonalgie mediali a sinistra di non chiara eziologia
in - genua vara” (doc. AI 22-7).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa l’assicurato è ritenuto abile al 70% dal
6 marzo 2003 nella precedente attività di montatore di impianti per piscine,
mentre in attività adeguate, come del resto nell’attività di contabile, l’assicurato
è ritenuto abile in misura completa dal medesimo periodo (doc. AI 22-7).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
Il
ricorrente ha prodotto il referto del 2 luglio 2003 del Dr. __________ della __________
che tuttavia non consente a questa Corte una diversa valutazione della
fattispecie. Tale documento, risalente peraltro al lontano 2003, anticipa
quella che sarà poi la diagnosi del Dr. __________ circa le patologie reumatologiche
dell’assicurato (cfr. doc. AI 22-1; doc. C).
Va poi
rilevato che già il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie
reumatiche, l’11 giugno 2007 aveva diagnosticato la sindrome lombovertebrale
cronica su spondilosi L5-S1 indicando una limitazione della capacità lavorativa
nella precedente attività operaio-montatore di piscine del 30%, mentre per
l’attività di contabile egli aveva concluso per una piena abilità (cfr. doc. AI
7-1/5; doc. 22-7).
Infine, l’insorgente
è stato sottoposto, il 15 settembre 2008, ad un accurato esame oftalmologico,
grazie al consulto della Dr.ssa __________, dal quale è emerso che egli,
affetto da uno “stato dopo grossa emorragia sottoretinica centrale
parafoveolare di eziologia non chiara (ottobre 2004) OS”, non presenta nessuna
ripercussione sulla sua capacità lavorativa (doc. AI 39-1).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi neppure da tale valutazione peritale, che non è
del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
Il
referto del 16 dicembre 2004 della Dr.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia
e oftalmochirurgia, oltre ad essere antecedente di quasi 4 anni alla perizia
della Dr.ssa __________, fornisce sostanzialmente la medesima diagnosi e non dà
alcuna indicazione sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato, se non
per quanto riguarda gli sforzi fisici, da evitare (cfr. doc. AI 39-1; doc. B)
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 6 marzo 2008 (doc. AI
23-1) ha ripreso le diagnosi e le valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________
e in quelle del 25 settembre 2008 (doc. AI 40-1) ha fatto sue le conclusioni della
Dr.ssa __________.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
In
conclusione, rispecchiando le perizie del Dr. __________, del Dr. __________ e
della Dr.ssa __________, i criteri di affidabilità e completezza richiesti
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alle stesse può essere fatto
riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato è inabile al lavoro al 30% nella sua precedente professione di montatore
di impianti per piscine, ma è da considerare abile al lavoro al 100% in
attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.9. La
consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto dell’11 aprile 2008,
per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato ha indicato quanto
segue: (Doc. AI 24/2-3)
"
(...)
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Le possibilità di
reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili
dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle
residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo
dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul
mercato nei vari settori economici.
Partendo dalle limitazioni
medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica
del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti
riduttive) in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia
ancora apprezzabilmente esteso.
Il settore secondario
può essere ritenuto praticabile nell' ambito industriale. Si dovrebbe
trattare di lavori d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo
del funzionamento e della qualità, sorveglianza, riparazioni, imballaggio,
etichettatura nel campo dell'industria tessile, delle calzature o del cuoio,
dell'industria farmaceutica o chimica oppure nei settori abbigliamento o
nella produzione di materie plastiche o di elettricità. Per quanto riguarda
la necessità di alternare la postura i medesimi DL, conoscendo il problema,
organizzano il ciclo produttivo in modo tale d'acconsentire ai loro
dipendenti d'alzarsi per brevi periodi ad es. per consegnare i prodotto
finiti ad altre postazioni di trasformazione o prelevare il materiale da
altre postazioni. Rammento che in queste attività, dopo circa un'ora e mezza
di lavoro, sono previste pause contrattuali di 10-15 minuti.
Anche nel settore
terziario esistono diverse attività che risultano
essere adeguate: fattorino, portiere/custode, aiuto magazziniere (con l'ausilio del muletto),
cassiere/venditore non qualificato, collaboratore in alberghi e ristoranti,
bidello . Un'ulteriore attività che ritengo esigibile è quella di
sorvegliante (controllo di edifici, del traffico in stazionamento, sostegno
delle polizie comunali) oppure addetto alla centrale d'allarme. Anche
l'attività svolta come "serviceman" (portare le auto al collaudo,
trasporto /recupero di autovetture in panne in un garage, ricezione dei
clienti, rispondere al telefono,...) potrebbe essere esigibile.
Va inoltre considerato
che l'assicurato è in possesso di un diploma cantonale di contabile, attività
che risulta essere pienamente esigibile ed adeguata.
2.10. Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2003. L’amministrazione
ha, per contro, applicato i dati del 2006.
A tal
proposito va rammentato che la giurisprudenza federale ha posto il principio
secondo cui per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita. Lo stesso TFA ha però pure precisato
che prima che l’amministrazione si determini sul diritto alla rendita, è tenuta
a verificare se nel periodo successivo all’inizio della rendita, e sino al
momento dell’emanazione della decisione, sono eventualmente intervenuti dei
cambiamenti nei dati ipotetici di
riferimento, suscettibili di incidere sul diritto a questa prestazione (cfr.
DTF 128 V 174 consid. 4a e 129 V 222 consid. 4.2).
Questa
Corte ha dunque eseguito il confronto dei redditi anche con riferimento al 2006
(cfr. consid. 2.9.3).
2.10.1. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del
principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nel caso
di specie, l’assicurato dopo le scuole dell’obbligo ha svolto l’apprendistato
di elettrauto meccanico, senza però concludere la formazione. In seguito egli
ha svolto numerose attività lavorative (muratore, operaio, assistente in una
casa per anziani e montatore di impianti per piscine) alternate a periodi di
disoccupazione e ad una formazione (scuola serale) di contabile (certificato
cantonale di contabilità). Tra il 2000 e il 2003 l’assicurato ha svolto
un’attività quale socio gerente della __________ nel ramo della costruzione di
piscine e trattamento delle acque che è terminata nell’agosto del 2003.
In
seguito l’assicurato ha fatto capo nuovamente alle prestazioni
dell’assicurazione disoccupazione (doc. AI 10-3;24-2).
A mente
di questa Corte ritenuto come dall’ultima attività svolta di montatore di
Considerandi
impianti per piscine, prima come dipendente e poi come socio gerente della __________,
non sia possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che il
ricorrente avrebbe potuto conseguire senza invalidità, vuoi per il lungo tempo
trascorso e l’irregolarità dell’attività svolta (a causa di problemi economici
e famigliari), vuoi per l’assenza di dati precisi nell’incarto, il reddito da
valido va determinato sulla base di dati statistici come fatto
dall’amministrazione.
Applicando
i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2002,
categoria 4, attività semplici e ripetitive p.to 15-37 “Attività
manifatturiere” si ottiene un importo mensile di fr. 4’800.-- e di fr.
57’600.-- all’anno che aggiornato al 2003 e
riportato
su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 12-2008, p. 94), ammonta a fr. 5'074.05 mensili
oppure a fr. 60'888.67 per l'intero anno (fr. 5'074.05 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Applicando
i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2006,
categoria 4, attività semplici e ripetitive p.to 15-37 “Attività manifatturiere”
si ottiene un importo mensile di fr. 5’003.-- e di fr. 60’036.-- all’anno che riportato
su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 12-2008, p. 94), ammonta a fr. 5'288.64 mensili
oppure a fr. 62'587.53 per l'intero anno (fr. 5'215.62 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
2.10.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal
ricorrente, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso
concreto, applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2002 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'557.-.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2008, p. 94), esso ammonta a fr.
4'750.67 mensili oppure a fr. 57'008.07 per l'intero anno (fr. 4'750.67 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2003 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie
économique, 4-2009, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'817.97 oppure di fr. 57'815.67
per l'intero anno (fr. 4'817.97 x 12).
Applicando
invece i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2008, p. 94), esso ammonta a fr.
4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11
x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle
varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)."
Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben
festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von
teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000
S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen
der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.10.3
In concreto,
nel rapporto dell’11 aprile 2008, la consulente IP ha applicato una riduzione
del 5% per attività leggera e del 10% in considerazione degli altri limiti
funzionali (possibile riduzione di rendimento) (doc. AI 24-3).
La
percentuale globale del 15% stabilita dalla consulente può essere confermata
dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2003, partendo da un
salario da invalido di fr. 57'815.67
e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 49'143.32 confrontando ora questo dato
con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 60'888.67
(consid. 2.9.1) emerge un tasso d’invalidità del 19,2%
arrotondato al 19% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.
41), percentuale che non dà diritto a prestazioni
dell’assicurazione invalidità.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un
salario da invalido di fr. 59'197.32 e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 50'317.72 confrontando ora questo dato
con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 62'587.53
(consid. 2.9.1) emerge un tasso d’invalidità del 19,6%
arrotondato al 20% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.
41).
2.11
Va infine
osservato che essendo nel 2006 il grado di invalidità dell’insorgente almeno
pari al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
La
Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP)
prevede:
"
(…)
2.
Conditions
Les conditions suivantes doivent être remplies de
façon cumulative:
–
On doit être en présence d’une invalidité imminente
ou déjà survenue qui empêche la personne assurée d’exercer sa profession
antérieure ou de poursuivre l’activité lucrative qu’elle exerçait ou le travail
qu’elle effectuait dans son domaine d’activités.
–
La personne assurée doit être susceptible d’être
réadaptée, c’est-à-dire qu’elle doit être objectivement et subjectivement en
état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle.
–
La formation doit être adaptée au handicap et
correspondre aux capacités de la personne assurée. Elle doit en outre être
simple et adéquate et procurer une capacité de gain approximativement
équivalente à celle de l’activité antérieure. Les frais d’une formation qui
n’offre aucune perspective d’une future mise en valeur économique du travail ne
sont pas pris en charge."
Alla
cifra 4013 la circolare prevede inoltre che:
"
Le reclassement n’est pas nécessaire, du point de
vue de l’invalidité, si la personne assurée a été réadaptée de manière
suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans formation
supplémentaire, un poste de travail approprié et dont on peut attendre d’elle
qu’elle l’accepte.”
Nel caso di specie la consulente in integrazione professionale, nel
rapporto dell’11 aprile 2008, ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi di natura professionale.
Ella ha osservato che: “La presenza sul
mercato del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il
danno alla salute, induce a concludere che il signor RI 1 sia direttamente
integrabile nel ciclo produttivo tramite i normali canali di collocamento” (doc.
AI 24-4).
Pertanto
nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a una
riformazione professionale, la decisione del 29 settembre 2008 merita piena
conferma in questa sede.
2.12
L’assicurato
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia
multidisciplinare e il richiamo della sua cartella medica presso il Dr. __________,
la Dr.ssa __________ e la Dr.ssa __________ (doc. I).
In
quest’ultimo caso il TCA ha provveduto, in data 28 maggio 2009, a richiedere la cartella clinica
dell’assicurato alla Dr.ssa __________ tuttavia senza esito favorevole (doc.
VIII e IX) ”
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale con il ricorso ha tuttavia chiesto di poter
beneficiare dell'assistenza giudiziaria. Non essendo il ricorrente stato
patrocinato da un avvocato, tale istanza è limitata all’eventuale esonero delle
tasse e spese di giustizia.
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Dalle
tavole processuali si evince che il ricorrente, coniugato, vive grazie
all’aiuto dell’assistenza pubblica (cfr. doc. D).
In tali
circostanze l’indigenza deve essere ammessa.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione
dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, l'esonero delle spese
processuali va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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