32.2008.205
Sussidio assistenza minori grandi invalidi. Anno di attesa
5 agosto 2009Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.205
Data decisione, Autorità:
05.08.2009, TCA
Titolo:
Sussidio assistenza minori grandi invalidi. Anno di attesa
ANNO DI CARENZA
MINORE ETÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
SUSSIDIO
art. 28 cpv. 1 let. b LAI
art. 42 LAI
art. 42bis LAI
art. 69 cpv. 1 LAI
art. 9 LPGA
art. 13 LPGA
art. 35 cpv. 1 OAI
art. 37 OAI
art. 38 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.205
LR/RG
Lugano
5 agosto 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Laura Rossi,
giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 6 ottobre 2008 emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 2005, dal 7 aprile 2008 beneficia di provvedimenti sanitari (ergoterapia
ambulatoriale) per la cura dell’infermità congenita OIC 390 (paralisi celebrali
congenite) (doc. AI 9/1-2); dall’ottobre 2008 essa beneficia anche di provvedimenti
sanitari per la cura dell’infermità congenita OIC 445 (sordità congenita
totale) (doc. AI 24/1-2).
Il
26 maggio 2008 l’assicurata, rappresentata dal padre RA 1, ha presentato una
richiesta di sussidio d’assistenza per minorenni grandi invalidi.
1.2. Esperita la relativa inchiesta a domicilio, con decisione 6
ottobre 2008 (doc. AI 37/1-2), preavvisata il 27 agosto 2008 (doc. AI 32/1-2),
l’Ufficio AI ha respinto la domanda.
Secondo
l’amministrazione, la grande invalidità di RI 1 sussiste dal 1. agosto 2008 e
di conseguenza non risulta ancora essere trascorso l’anno di attesa previsto
dalla legge per l’ottenimento del sussidio.
1.3. Contro la decisione l’assicurata, per il tramite del padre,
si aggrava al TCA. Nel gravame contesta le fonti normative cui fa riferimento
l’amministrazione nella propria decisione, evi-denzia che l’invalidità di cui è
affetta è presente dalla nascita. Postula quindi la concessione del sussidio d’assistenza
per minorenni grandi invalidi a partire dal giorno dalla nascita, ossia dal 14
agosto 2005, in via subordinata
dal 16 ottobre 2008, ovvero dopo un anno dall’inizio del trattamento logo-pedico.
Produce inoltre una serie di documenti, (doc. A-R) di cui si dirà, se necessario,
nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione
del ricorso e la conferma della decisione impugnata, osservando, fra l’altro,
quanto segue:
"
(…)
Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di attribuzione di un sussidio di assistenza per grandi invalidi, ritenuto
che la grande invalidità deve durare da almeno un anno e che alla luce degli
accertamenti avvenuti con l’istruttoria la grande invalidità dell’assicurata
esiste dall’1.8.2008.
Con il ricorso l’assicurata sostiene che la sua grande
invalidità è data dalla nascita essendo riconosciuta l’infermità congenita ai
sensi dell’OIC n. 445 (sordità congenita totale) e n. 390 (paralisi celebrali
congenite).
Giusta l’art. 42 LAI l’assicurato grande invalido (art.
9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a
un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l’articolo 42 bis. Si distingue
tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. È considerato grande
invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in
modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà
quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto
ad almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell’organiz-zazione della realtà quotidiana è
considerato grave invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art. 42 bis capoverso
5. L’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al
più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto
al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o
in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a
partire dal compimento del primo anno di età, dall’art. 29 capoverso 1.
Secondo la circolare sull’invalidità e la grande
invalidità il diritto all’assegno per grandi invalidi inizia a decorrere allo
spirare dell’anno d’attesa in analogia all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Secondo l’art. 42 bis cpv. 3 per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui
si possa prevedere che vi sarà una grande invalidità durante più di dodici
mesi.
Secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI nella valutazione della
grande invalidità per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno di
aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto
a un minorenne non invalido della stessa età.
Nel caso in esame con l’inchiesta AGI del 9.7.2008
l’amministrazione, per il tramite dell’assistente sociale, ha accertato un
maggior bisogno di aiuto rispetto ad un coetaneo per vestirsi/svestirsi,
mangiare e andare in bagno da agosto 2008.
Alla luce degli atti, degli accertamenti e delle norme
indicate, la decisione ha correttamente rilevato, l’assenza, al momento della
decisione, delle condizioni per la prestazione richiesta.
Visto quanto sopra, si chiede a che codesto lodevole
Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente,
respingere il ricorso. (…)”
(doc. VII).
1.5. Il 7 dicembre 2008 il rappresentante
dell’assicurata ha prodotto uno scritto con cui postula l’assunzione di ulteriori
prove e produce ulteriori documenti (doc. IX, B 1-5).
1.6. Invitata dal TCA a prendere posizione sulla
nuova documen-tazione, con scritto del 12 gennaio 2009 l’amministrazione si è
riconfermata nella sua posizione.
1.7. Con
scritto 23 giugno 2009 (doc. XV) il rappresentante dell’assicurata ha chiesto se
il “deposito”, come da lui po-stulato con scritto del 7 dicembre 2008, delle decisioni
AI in materia di sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi, emesse dal
1° gennaio 2004 al 30 novembre 2008, è stato eseguito.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
In
merito
2.2.
Oggetto
del contendere è il diritto dell’assicurata
ad un sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi.
Con la decisione contestata l’Ufficio AI ha sì accertato un maggior
bisogno di aiuto dell’assicurata rispetto a un coetaneo per vestirsi/svestirsi,
mangiare e andare al bagno, ma ciò solamente a far tempo dal 1. agosto 2008.
2.3. Secondo l’art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta
nell’art. 42 vLAI (SVR 2005 IV Nr. 4) – è consi-derato grande invalido colui,
che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto
di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della
vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato
può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza
dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,
per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che
rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello
stato psichico dell’assicurato (cd. aiuto indiretto; sul punto DTF 121 V 91,
107 V 149).
Secondo giurisprudenza sono determinanti i seguenti sei atti
ordinari: vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere
all’igiene personale, andare al gabinetto, spostar-si (dentro o fuori
casa)/stabilire contatti (DTF 127 V 97, 125 V 303). Per atti che permettono di
stabilire dei contatti sociali con l’ambiente la giurisprudenza ha precisato
che bisogna intendere il comportamento normale all’interno della società così
come richiesto dall’esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V
127).
L’art.
42 LAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 applicabile alla fattispecie
in esame, stabilisce che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art.
13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un
assegno per grandi invalidi (cpv. 1); che si distingue tra grande invalidità di
grado elevato, medio o lieve (cpv. 2); che è considerato grande invalido anche
chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente
di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana (chi soffre
unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di
rendita, mentre chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo
permanente nell’organizza-zione della realtà quotidiana è considerato grande
invalido di grado lieve) (cpv. 3).
L’art. 42bis LAI prevede particolari condizioni per grandi invalidi
minorenni.
L’art. 42 cpv. 4 LAI
prevede che l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla
nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso
del diritto al godi-mento anticipato della rendita secondo l’art. 40 cpv. 1
LAVS o in cui raggiunge l’età del pensionamento.
Il
diritto all’assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui sono
adempiute le premesse di questo diritto (art. 35 cpv. 1 OAI).
Nell’ipotesi
in cui vi sia un regolare e notevole bisogno di aiuto da parte di terzi, se è
dimostrato che la grande invalidità sia permanente e irreversibile, si applicano
per analogia le disposizioni normative sancite dall’art. 29 cpv. 1 lett. a vLAI
in questo caso il diritto alle prestazioni nasce al verificarsi delle
condizioni. Per il resto, se la grande invalidità sussiste da almeno un anno
senza interruzioni e si presume debba sussistere anche in futuro (art. 29 cpv.
1 lett. b vLAI), in questo caso il diritto nasce allo scadere di un periodo
d’attesa di un anno. Durante questo anno la grande invalidità deve sussistere senza
notevoli interruzioni e dopo la scadenza del termine deve ancora perdurare un’invalidità
permanente dello stesso grado. Le regole concernenti la nascita del diritto
alla rendita si applicano, come accennato, per analogia anche per stabilire l’inizio
del diritto a un assegno per grandi invalidi AI, fatte salve le regole
speciali per gli assicurati di età inferiore a un anno e per gli assicurati che
hanno bisogno di essere accompagnati nell’organizzazione della realtà
quotidiana (sul punto DTF 111 V 266 consid. 2,105 V 66 consid.
2; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 270; cifra marg. 8090 CIGI).
Per
l’art. 37 OAI la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato
è totalmente grande invalido e ciò è il caso quando necessita dell’aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo
stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1). La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur
munito di mezzi ausiliari, necessita a) di aiuto regolare e notevole di terzi
per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b) di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c) di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2). La grande invalidità
è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, a) è costretto
a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere
almeno due atti ordinari della vita, b) necessita di una sorveglianza personale
permanente, c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente
impegnative, richieste dalla sua infermità, d) a causa di un grave danno agli
organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti
sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo
regolare e considerevole, e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento
costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38
OAI (cpv. 3).
2.4. Nella
presente fattispecie l’inchiesta a domicilio effettuata il 9 luglio 2008
dall’assistente sociale __________ (doc. 30/1-7 AI) ha in particolare permesso
di evidenziare quanto segue:
"
(…)
3. Indicazioni concernenti la grande
invalidità e il bisogno di assistenza
___________________________________________________________
Al colloquio erano presanti entrambi i genitori, la
piccola RI 1 e la sorella maggiore 16enne. I signori __________ mi riferiscono
dell’estenuante peregrinare alfine di chiarire la natura delle difficoltà di RI
1. Dopo diagnosi contraddittorie solo nel mese di aprile scorso è stato
stabilito, presso l’ospedale universitario di __________, che la piccola ha una
sordità bilaterale sensoriale di alto grado e ritardo dello sviluppo della
parola. Il signor RA 1 esprime il suo disappunto riguardo questa situazione e
le sue difficoltà nel riuscire a trovare persone competenti in grado di aiutare
RI 1. Egli ha contatti con un centro di ricerca a __________ dove si sperimenta
l’uso di cellule staminali nella cura della sordità centro che collabora con la
“__________” esistente presso il __________ di __________. Auspica che anche il
nostro ufficio sia propenso a sostenere la ricerca innovativa in questo
settore. L’esame della connessina 26 è risultato negativo. Si pensa ora a un’infezione
da citomegalovirus.
Dal mese di maggio scorso RI 1 ha due protesi
acustiche. Non è ancora stato stabilito come e quando riesce a sentire. La
piccola si fa ad ogni modo capire dai propri famigliari.
3.1.1. Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mezzi
ausiliari
___________________________________________
A dire dei genitori non c’è una vera e propria
collaborazione da parte di RI 1 mentre la si veste. Talvolta allunga il braccio
ma più spesso non presta attenzione.
Gioca con le scarpe, se le infila ma al contrario.
RI 1 compie tre anni a metà agosto. Un coetaneo sa
vestirsi e svestirsi da solo ed infilare gli indumenti e le scarpe per il verso
giusto. RI 1 non ha ancora raggiunto questa autonomia. L’atto va pertanto
conteggiato dal mese di agosto 2008.
Tempo supplementare giornaliero 20
minuti
3.1.2 Alzarsi, sedersi, coricarsi
_____________________
I genitori affermano che negli ultimi sei mesi hanno
notato un miglioramento dell’equilibrio. RI 1 si alza, si siede e si corica in
tutta autonomia. Viene accompagnata a letto come ogni altro bambino della sua
età.
L’atto non va conteggiato.
Tempo supplementare giornaliero -
-
3.1.3 Mangiare
(portare il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca,
necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in purea o per sonda, escluse
le diete)
________________________________________________________________
RI 1 usa il cucchiaino per mangiare ma parte del cibo
cade prima di riuscire a raggiungere la bocca. Con la forchetta incontra
maggiori difficoltà nell’infilzare gli alimenti e si stanca. Dev’essere quindi
spesso imboccata altrimenti non mangerebbe a sufficienza. Per le difficoltà
presenti nell’area della bocca la piccola non mastica, non allunga la lingua,
non lecca, per esempio, il gelato e perde la saliva.
A tre anni un bambino ha bisogno raramente di aiuto per
mangiare cibi sminuzzati mentre RI 1 richiede tuttora maggiore aiuto per
terminare il proprio pasto. L’atto va conteggiato a contare dal mese di agosto
2008.
Tempo supplementare giornaliero 1
ora
3.1.4 Igiene personale (lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia, ev.
radersi)
___________________________________________________________
RI 1 non sa sfregasi le manine, gioca con lo spazzolino
mordendo ma non compie movimento ripetitivo per lavarsi i denti. Deve essere
sempre aiutata, lavata e asciugata. Ama molto stare nell’acqua e gioca
volentieri nel bagno.
Anche un coetaneo necessita dell’aiuto del genitore per
effettuare le operazioni qui considerata anche se in misura inferiore rispetto
a quanto necessita RI 1. È però ancora prematuro conteggiare l’atto.
Tempo supplementare giornaliero -
-
3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene personale/controllo la pulizia
andare al gabinetto in modo inusuale)
___________________________________________________________
RI 1 necessita del pannolino giorno e notte mentre un
coetaneo, generalmente, solo durante la notte.
L’atto va conteggiato solo a partire dal mese di agosto
2008.
Tempo supplementare giornaliero 10
minuti
3.1.6 Spostarsi in casa e fuori casa (comprese le
scale), mantenere i contatti sociali
___________________________________________________________
I signori __________ notano dei miglioramenti nel
mantenimento dell’equilibrio e una maggiore abilità nell’arrampicarsi. RI 1
appare anche spericolata e si diverte molto al parco giochi. Non riesce ad
andare in bicicletta. La piccola non pronuncia parole.
Tempo supplementare non computabile per il supplemento
per cure intensive
Totale tempo supplementare necessario al compimento
degli atti ordinari della vita
1
ora e 30 minuti
3.2 Indicazioni concernenti l’aiuto per le cure
___________________________________
3.2.1 La persona assicurata ha bisogno di un aiuto
duraturo per le cure di base? (per es. esercizi di movimento, cambiamento delle
fasciature, profilassi del decubito) – Specificare il tipo di cure, da quando
necessita di cure nella misura indicata e chi la presta
No
Tempo supplementare giornaliero -
-
3.2.2 La persona assicurata ha bisogno di un aiuto
duraturo per sottoporsi a cure? Misure diagnostiche (per es. misurare la
pressione, il tasso di zucchero nel sangue e nell’urina)
No
Tempo supplementare giornaliero -
-
3.3 La persona assicurata ha bisogno di essere
accompagnata per andare dal medico o sottoporsi ad una terapia?
___________________________________________________________
Dal mese di settembre seguirà quattro sedute
settimanali di logopedia durante le ore di asilo. La signora RI 1 lavora a metà
tempo presso l’__________ e potrà seguire più da vicino la bambina.
Tempo supplementare giornaliero -
-
Totale tempo supplementare giornaliero per cure e
accompagnamento alle visite mediche e terapeutiche
- -
3.4 Indicazioni concernenti la sorveglianza
personale
___________________________________________________________
3.4.1 La persona assicurata ha bisogno di sorveglianza
particolare?
Nella stessa misura di un coetaneo
Tempo supplementare giornaliero per la sorveglianza
permanente o intensa
3.5 La persona assicurata fa uso di mezzi
ausiliari?
___________________________________________________________
Due protesi acustiche
L’uso di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire a
diminuire la grande invalidità
È possibile
Riassunto
Tempo supplementare giornaliero
ore e ore e minuti
necessario al compimento degli atti ordinari della
vita
1 ora 1 ora e 30 minuti
per le cure e l’accompagnamento a visite mediche e
alle terapie
- -
per la sorveglianza personale permanente o intensa
- -
Totale
1 ora 1 ora e 30 minuti
4. Proposta di decisione
___________________________________________________________
Necessità di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per
compiere tre atti ordinari della vita:
vestirsi/svestirsi
mangiare
andare alla toilette
a contare dal mese di agosto 2008
Necessita di una sorveglianza personale: non in misura
maggiore rispetto ad un coetaneo.
Richiesta inoltrata nel mese di maggio 2008.
Non sono assolte le condizioni per il versamento di un
assegno per minorenni grandi invalidi esiguo poiché non è trascorso l’anno di
attesa dall’inizio del maggior bisogno di aiuto rispetto ad un coetaneo
valutato secondo l’allegato III dalla Circolare sull’invalidità e la grande
invalidità.
Il calcolo del tempo supplementare non raggiunge le
quattro ore necessarie per ottenere il diritto al supplemento per cure
intensive.
Ho informato i genitori riguardo la necessità di
inoltrare una nuova richiesta nel mese di luglio 2009 per la valutazione del
diritto. (…)”
2.5. Va qui rilevato che in una sentenza pubblicata in DTF 128 V
93 l’Alta Corte ha stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’uf-ficio AI
acquista valore probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla
fedefacenza dei rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti
determinanti fattori.
Innanzitutto,
secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava di
un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a domicilio)
deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona
bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.
Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute
dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte
nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,
dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza
da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite
in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore
probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in
presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in
considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta
possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in
causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4). Gli stessi parametri,
rispettivamente i requisiti affinché una valutazione dell’assistente sociale
acquisti forza probatoria piena, valgono anche in caso di un’inchiesta a do-micilio
volta ad accertare i presupposti per l’eventuale assegno per grandi invalidi ed
il sussidio per cure a domicilio (DTF 130 V 61 consid. 6.1 e 6.2, sentenza
emessa sulla base del vecchio diritto).
2.6.
Dopo attento esame, questo TCA non può
confermare le conclusioni a cui è giunta l’assistente sociale circa l’inizio della
grande invalidità dell’assicurata. Essa ritiene, senza fornire valide
motivazioni, che la grande invalidità dell’assicurata sussista dal 1° agosto
2008, quando si consideri che l’in-chiesta a domicilio é stata eseguita il 9
luglio 2008. Ma ciò che non permette di ritenere concludente ai fini del
giudizio l’assunto dell’assistente è in particolare il fatto che esso non trova
conferma alcuna nella refertazione medica agli atti, dalla quale emerge che:
-
il medico curante dell’assicurata, dr. __________,
FMH pediatria, nell’ottobre del 2007 ha riscontrato un ritardo nel linguaggio e per questa ragione ha
deciso di sottoporre la paziente ad una serie di accertamenti;
-
il 5 ottobre 2007 il dr. __________, FMH
malattie orecchio naso gola, ha sottoposto l’assicurata all’esame ORL e ha
diagnosticato un ritardo selettivo della parola; tuttavia le condizioni in cui
è avvenuto l’esame non erano ideali e di conseguenza i risultati ottenuti non
permettevano di giungere a una valutazione definitiva dello stato uditivo della
paziente (doc. AI 16/9);
-
il 21 febbraio 2008 il dr. __________, FMH
pediatria e spec. neuropediatria, ha evidenziato il sospetto che nella paziente
non vi sia solo un ritardo sensoriale del linguaggio, ma che si tratti piuttosto
di un ritardo globale anche se modico (doc. AI 6/5-4);
-
il 1° aprile 2008 l’assicurata è stata
sottoposta a una visita specialistica della dr.ssa __________, presso UniversitätsSpital
__________. Dal suo rapporto medico si evince che l’assicurata è affetta da
sordità bilaterale sensoriale di alto grado e ritardo dello sviluppo della
parola. La specialista, infine, ha poi osservato che, secondo i dati forniti
dal medico curante è stata eseguita un’audiometria di screening in età
neonatologica risultata normale. La specialista infine, non asserisce che
l’assicurata è affetta da sordità congenita; tuttavia dal succitato rapporto
medico si evince chiaramente che in data 1° aprile 2008 l’assicurata era già affetta
della patologia invalidante summenzionata (doc. AI 17/1-2);
-
in data 26 agosto 2008 l’assicurata è stata
sottoposta a una risonanza magnetica presso il Kinderspital __________, come
meglio risulta dal certificato medico del Prof. dr. med. __________ e del dr. __________
(doc. AI 39/59-61) del 4 settembre 2008. Gli specialisti
hanno posto la diagnosi di “(…) Perisylvisches Syndrom
und grenzwertige Mikrozephalie bei Gyrierungsströrung und Sensorineurale
Schwerhörigkeit unklarer Genese mit - Sprach-entwicklungsströrung, - Hörgerätversorgung
seit Mai 08 bei differentialdiagnostisch pränataler CMV-Infektion (…)“.
Nella
richiesta di sussidio del maggio 2008 (doc. AI 22/1-5), i genitori
dell’assicurata, ritenendo la figlia affetta da sordità congenita, sostengono
che il bisogno di cure nella misura indicata nella domanda di sussidio sussiste
dal 2005, ossia dalla nascita.
In simili circostanze, stante l’impossibilità di addivenire, sulla
base della documentazione contenuta nel fascicolo, ad un chiaro e convincente
giudizio circa il momento dell’insorgenza della grande invalidità
dell’assicurata, si giustifica l’annulla-mento della decisione impugnata e la
retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché, dopo esperimento dei necessari
ulteriori accertamenti medici ed eventualmente tramite un complemento d’inchiesta
da parte dell’assistente sociale, statuisca nuovamente sulla domanda di
sussidio.
2.7. La domanda di assunzione di ulteriori prove e le altre richieste
postulate in sede ricorsuale non vengono esaminate in quanto superate dal
rinvio degli atti all’amministrazione per l’espletamento di nuovi accertamenti.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito
della vertenza le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
Fatti
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 6 ottobre 2008 è annullata.
§§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perché
proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le
spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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