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Decisione

32.2008.206

Nuova richiesta di prestazioni AI. Esame dei certificati medici.Per il medico curante,la situazione clinica era invariata ed addirittura la patologia discale era regredita.Solo dal profilo soggettivo

15 giugno 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 13 giugno 2005

(doc. B) l'Ufficio

assicurazione invalidità ha concesso all'assicurata il diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° marzo 2005, presentando un grado d'incapacità lavorativa del 50% nella sua

professione ed una capacità di guadagno del 50% non incrementabile in altre

professioni.

Questa decisione è cresciuta incontestata in

giudicato.

C. Il

14 agosto 2006 (doc. AI 28) il medico curante dell'assicurata ha chiesto il riesame della decisione adducendo un

peggioramento della sintomatologia. L'Ufficio AI ha quindi proceduto ad un accertamento medico della sua

situazione presso il dr. med. __________, FMH in reumatologia (doc. C, doc. AI 42).

Sentito poi il medico

SMR (doc. AI 44), il 6 giugno 2007 (doc. E) l'Amministrazione ha respinto la richiesta di aumento della rendita d'invalidità, non avendo fornito nuovi

elementi medici oggettivi atti a mettere in dubbio la correttezza del referto

peritale.

D. L'11 agosto 2008 (doc. AI 57) l'assicurata ha presentato una nuova domanda

di prestazioni, affermando di avere sempre dolori cervicali, alla testa ed alla

spalla destra.

Il 30 settembre 2008

(doc. G) l'Ufficio AI ha

emanato una decisione con cui non è entrato in materia sulla nuova richiesta di

prestazioni, a motivo che la documentazione medica prodotta non ha messo in

luce elementi clinici atti a suffragare un peggioramento oggettivo delle

condizioni di salute.

E. Con

ricorso del 3 novembre 2008 (doc. I) l'interessata, patrocinato dall'avv. RA 1, ha osservato che il suo problema medico si è aggravato

negli ultimi anni, tanto da renderle assolutamente impossibile l'esercizio di una qualunque attività

lucrativa, come attestato dai certificati medici prodotti. Pertanto, ha chiesto

di far allestire una perizia superpartes pluridisciplinare (ossa, muscoli,

nervi) da specialisti che possano sia comprendere l'origine dei mali avvertiti sia determinare se vi sono cure adeguate;

in caso contrario, se e in quale misura la ricorrente è invalida e inabile al

lavoro.

L'Ufficio AI ha sottoposto al medico SMR i

certificati medici prodotti dalla ricorrente e basandosi sulle sue

considerazioni (doc. VIbis) si è riconfermato nella decisione impugnata (doc. VI).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003).

Considerandi

2.

Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre qui rilevare

che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che

esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che nel

caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

nel

merito

3.

Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).

Se tale condizione non

è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando

una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è obbligata

ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198

consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag

Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance

invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

Se l'amministrazione

entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto

di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di

invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF

109.

V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla

revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungs-anpassung als

Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision

von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire

sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non

tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28

cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,

posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione

invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,

rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.

38.

consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.

4).

Nella sentenza

pubblicata in DTF 130 V 64, l'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui

l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile.

Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)

l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato

un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid.

5.2

).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione

ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la

nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in

materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b;

DTF 116 V 265, consid. 2a; RCC 1991 pag. 269, consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va

applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e del nuovo

tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell'8 marzo

2006).

4.

In

concreto, l'assicurata sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto

accertato in occasione della procedura sfociata nella decisione del 6 giugno

2007.

(doc. E), abbia subìto un peggioramento, perciò ha

inoltrato una nuova richiesta di prestazioni.

A sostegno della

fondatezza delle sue affermazioni, con il ricorso l'assicurata ha trasmesso al TCA i certificati allestiti il 18 marzo 2008 (doc. L/5), il 1° aprile

2008.

(doc. L/4), il 1° (doc. L/1) ed il 2 ottobre 2008 (doc. L/1) dal dr. med. __________,

nonché l'8 settembre 2008 (doc.

L/2) dall'__________.

5.

Il

TCA rileva innanzitutto che all'epoca del rifiuto dell'aumento del grado di

invalidità (6 giugno 2007), l'Amministrazione ha ritenuto che le osservazioni

formulate dal dr. med. __________ (doc. AI 51), medico curante dell'interessata,

erano generiche e quindi non atte a fornire nuovi elementi tali da mettere in

dubbio il parere del medico a cui è stato affidato l'accertamento dell'assicurata.

Questa decisione, è opportuno ribadirlo, è cresciuta incontestata in giudicato.

Pertanto, va considerato che la ricorrente ha accettato la summenzionata

interpretazione che l'Ufficio AI ha dato al referto del 30 gennaio 2007 (doc.

AI 42) allestito dal perito dr. med. __________ (abilità del 50% nella

precedente attività).

Con la presentazione della nuova

richiesta di prestazioni dell'11 agosto 2008 (doc. AI 57), l'interessata ha

specificato di avere sempre dolori cervicali, alla testa ed alla spalla destra,

ciò che le comportava di bloccarsi spesso. Non risulta, tuttavia, che abbia presentato

documentazione medica.

Ritenendo dunque che l'assicurata non

ha credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione le

circostanze oggettive abbiano subìto una modifica rilevante, con decisione del

30.

settembre 2008 (doc. G) l'Ufficio AI non è entrato in materia sulla nuova

richiesta di prestazioni, confermando quindi implicitamente il precedente grado

AI del 50%.

Occorre pertanto partire da questi dati

medici e compararli con quelli intervenuti posteriormente alla decisione di

rifiuto di aumento del grado d'invalidità, ossia successivi al 6 giugno 2007,

ma antecedenti all'emanazione della decisione di non entrata in materia, dunque

il 30 settembre 2008.

6.

Il

certificato del 18 marzo 2008 (doc. L/5) del dr. med. __________, specialista

FMH in neurochirurgia, recita quanto segue:

"

La paziente riferisce di soffrire di cervicalgie ormai da molti anni con

un'esacerbazione importante nel 2005 con dolori a quell'epoca anche al braccio

dx. A quanto pare nel 2005 era stata confermata una discopatia C5/6, ma senza

irritazioni radicolari mentre una precedente RM del 2001 evidenziava un'ernia

C5/6 a dx.

A quanto pare la situazione è

ulteriormente peggiorata con dolori all'emicranio dx, dolori al muscolo

trapezio ed a volte lungo il braccio fino alla mano. Dolori intermittenti.

La paziente è disoccupata da anni.

Esame clinico: mobilità della

testa molto ridotta e dolente in ogni posizione in fase terminale. Palpazione

dolente del trapezio e leggermente del sovraspinato. L'esame neurologico delle

estremità superiori risulta comunque normale.

La RM del 2005 conferma in effetti una

discopatia C5/6 ora senza ernia ed una protrusione a base larga C4/5 che si

estende più verso dx, ma senza compressioni radicolari.

Date le circostanze ho proposto una

nuova RM che avrà luogo prossimamente.".

Lo stesso medico curante, nel referto

del 1° aprile 2008 (doc. L/4) ha evidenziato che la situazione era invariata,

perciò l'assicurata continuava ad accusare dolori cervicali irradianti lungo la

muscolatura del cinto cervico-scapolare. La nuova risonanza magnetica

confermava un'incipiente discopatia C4/5 e C5/6 con una perdita di lordosi ed

in parte inversione della lordosi. Compressioni radicolari non erano presenti.

Date queste circostanze, il medico ha prescritto un'attività di rinforzo muscolare

alfine di migliorare lo stato muscolare. Era inoltre prevista un'infiltrazione

di Kenacort a livello C4/5, mentre un intervento cervicale non era a quel

momento opportuno.

Il dr. med. __________ ha ricordato nel

certificato del 1° ottobre 2008 (doc. L/3) che conosce l'interessata dal 2002

per una sintomatologia cervicale e lombare, dato che a quell'epoca presentava

incipienti processi degenerativi C4/5 e C5/6 con un'ernia laterale a destra

C5/6. A livello lombare c'era un'incipiente discopatia senza però conflitti

radicolari. La situazione dal punto di vista clinico e soggettivo era progressivamente

peggiorata, con dolori decisamente più importanti sia cervicali sia lombari.

Tuttavia, le ultime risonanze confermavano una regressione della patologia

discale, quindi dell'erniazione C5/6 ora completamente scomparsa, ma

persistenza di una discopatia incipiente in C4/5 e C5/6. Non erano dunque

presenti conflitti radicolari ed anche a livello lombare la situazione era rimasta

stabile con discopatie L4/5 e L5/S1, ma in assenza di conflitti radicolari.

Date queste circostanze, il neurochirurgo non ha ritenuto opportuno procedere

con un intervento chirurgico nemmeno a livello cervicale, dove un'infiltrazione

di Kenacort non ha portato ad un miglioramento di rilievo. Ha concluso che bisognava

attendere e procedere con una terapia conservativa.

Il certificato medico del 2 ottobre

2008.

(doc. L/1) riassume così la situazione:

"

La soprannominata paziente è sofferente di una sindrome cervicale e

lombare con irradiazione in parte alle spalle ed alle gambe ormai da molti

anni. La situazione è soggettivamente molto peggiorata mentre dal punto di

vista clinico gli esami sono più o meno invariati. Gli esami neuroradiologici

riconfermano dal 2002 ad oggi delle discopatie cervicali e lombari in assenza

però di conflitti radicolari. Evidentemente queste incipienti discopatie

possono causare dolori veramente importanti.

Comunque in considerazione del fatto

che dei conflitti radicolari non sono presenti, un procedere chirurgico al

momento non può essere preso in considerazione. Sarà necessario quindi

continuare con delle terapie conservative. A medio/lungo termine comunque non

potrà essere escluso un eventuale ulteriore peggioramento clinico.".

L'insorgente ha inoltre prodotto il

rapporto dell'8 settembre 2008 (doc. L/2) relativo alla MRI della colonna

lombare eseguita il 5 settembre precedente, da cui è emerso che v'è stato un

miglioramento della situazione rispetto all'esame precedente del 31 marzo 2004

con: ora soltanto una minima protrusione circolare L4/L5 senza alcun effetto

stenosante sulle strutture nervose, una minima ernia paramediana destra di

vecchia data di L5/S1 che era però così piccola che non portava nemmeno ad una

distensione del legamento longitudinale posteriore e che non comprometteva le

strutture nervose, ed una spondilartrosi leggera L4/L5 e minimamente

ipertrofica L5/S1.

7.

Analizzando

ora lo stato di salute della ricorrente basandosi sui predetti certificati

medici allestiti dal medico curante, questo Tribunale rileva che tutti i pareri

del neurochirurgo dr. med. __________ danno un chiaro quadro delle condizioni

di salute dell'insorgente e pertanto vanno posti alla base del presente giudizio.

Essi confermano i precedenti

accertamenti esperiti dal dr. med. __________, non avendo riscontrato un

significativo peggioramento oggettivo delle condizioni di salute dell'assicurata.

Infatti, il medico curante ha sottolineato che dal profilo clinico gli

esami sono "più o meno invariati". Non v'erano conflitti

radicolari.

È solo dal profilo soggettivo, e

da quello soltanto, che la situazione era invece di gran lunga peggiorata. È

infatti normale che le incipienti discopatie C4/5 e C5/6 possano causare dei

dolori di elevata intensità.

Tuttavia, come emerge dai referti

medici prodotti dalla ricorrente stessa, la MRI esperita il 5 settembre 2008 ha

addirittura evidenziato un miglioramento della situazione rispetto al

precedente esame eseguito il 31 marzo 2004. In effetti, v'è stata una regressione

della patologia discale, con l'erniazione C5/6 completamente scomparsa.

Anche a livello lombare la situazione è

rimasta stabile con le discopatie L4/5 e L5/S1: la minima protrusione circolare

L4/5 non aveva alcun effetto stenosante sulle strutture nervose; la spondilartrosi

era leggera.

Inoltre, l'ernia paramediana destra

L5/S1 era così piccola che non comprometteva le strutture nervose, era

minimamente ipertrofica.

Prima ancora di inoltrare la nuova

richiesta di prestazioni, il 1° aprile 2008 il medico curante aveva addirittura

attestato che la situazione era invariata, perciò l'assicurata continuava ad

accusare dolori cervicali irradianti lungo la muscolatura del cinto cervico-scapolare.

Stante questi certificati, peraltro

prodotti dall'interessata stessa, è indubbio che la sua situazione clinica,

quindi oggettiva non è peggiorata nel lasso di tempo intercorso

tra l'emanazione della decisione del 6 giugno 2007 e quella del 30 settembre

2008.

Peraltro, la stessa ricorrente è giunta

a questa conclusione, affermando che "è conscia della difficoltà di

dimostrazione dei propri dolori, soprattutto in considerazione dei pareri

medici che attesterebbero se non un miglioramento per lo meno un mantenimento

del quadro clinico della sua colonna vertebrale." (doc. I punto 6).

Anche il medico curante ha affermato

che la situazione è soggettivamente molto peggiorata (doc. L/1). Tuttavia,

dato che tale problematica non ha alcun riscontro oggettivo, nel senso

che non ha influito sulla capacità di lavoro e quindi anche sulla capacità di

guadagno dell'insorgente, ai fini della determinazione del diritto alla rendita

AI, pur con tutta la comprensione nei confronti dell'assicurata che soffre per

affezioni cervicali e lombari, i disturbi soggettivi non sono atti a modificare

la decisione dell'UAI.

Questo Tribunale osserva che il dr. med. __________ ha esposto la valutazione delle

condizioni di salute dell'assicurata dal profilo oggettivo e soggettivo, ma

egli non si è

pronunciato sull'abilità

lavorativa della ricorrente né

nell'attività di operaia né in

altre attività che potrebbero eventualmente essere adatte in funzione della sua

capacità lavorativa residua, determinandone un grado per ogni situazione.

Oltre a ciò, il neurochirurgo non ha

nemmeno sostenuto che "il problema medico relativo alla ricorrente si è

aggravato negli ultimi anni, tanto da renderle assolutamente impossibile l'esercizio

di una qualunque attività lucrativa." (doc. I punto 4). Tale asserzione

è stata infatti espressa soltanto dal patrocinatore dell'assicurata, ma, come

visto, non ha trovato alcun riscontro oggettivo nei referti medici che egli

stesso ha prodotto in sede ricorsuale.

Inoltre, l'affermazione secondo cui

"nulla sembrerebbe confermare l'insorgere di nuove

alterazioni alla colonna vertebrale della ricorrente, ma – e su questo punto i

medici rimangono silenti probabilmente perché non hanno esteso i loro esami oltre

ai problemi della colonna vertebrale – nulla potrebbe escludere l'esistenza

di patologie legate al sistema nervoso o al sistema muscolare." (doc.

I punto 6), non può condurre all'erezione di una perizia

pluridisciplinare da parte dell'Amministrazione e/o ordinata da questo

Tribunale come perizia superpartes.

In virtù della regola secondo

cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può per l'appunto tradursi in una mera richiesta della

ricorrente di un nuovo accertamento medico. Non è dunque sufficiente lasciare

all'autorità giudiziaria rispettivamente all'Amministrazione l'onere di attuare

un nuovo esame medico, quando alla base della richiesta di nuovi accertamenti - peraltro formulata

dall'assicurata stessa - vi sono (solo) affermazioni di carattere

soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute.

Non va infatti

dimenticato che questa richiesta non è nemmeno suffragata da indizi medici oggettivi

che suggeriscono di indagare in altri campi – né tanto meno in quelli indicati

di ossa-muscoli-nervi – l'esistenza di patologie che impediscano all'assicurata di svolgere delle attività lucrative.

Una semplice

indicazione di procedere a degli accertamenti medici non è dunque sufficiente

per essere accolta.

8.

Tutto

ben considerato, i certificati medici versati agli atti dalla ricorrente non

mettono in discussione le valutazioni del perito.

Il Servizio medico

regionale dell'AI, quantomeno fino alla data determinante della decisione su

opposizione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), ha ammesso l'inabilità

parziale dell'assicurata nell'attività di operaia presso il precedente datore di

lavoro per problemi lombari e cervicali. Il suo giudizio, come visto, non è

stato validamente contraddetto dalle valutazioni prodotte dall'assicurata che, anzi, confermano le conclusioni del dr. med. __________, ammettendo

che non v'è stato un

peggioramento oggettivo.

Va rammentato che,

nell'ambito dell'art. 87 OAI, è sufficiente rendere

verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante

valida nell’ambito delle assicurazioni sociali – “Glaubhaftmachen im Sinne

des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis

nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden

Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit

Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind

vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern

1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525

Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit

der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung

eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten

rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch

wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender

Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen

lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten

Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob

die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und

dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen

stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3)“ (SVR 2002 IV Nr. 10

consid. 1c/aa).

Esaminati dunque i certificati medici

prodotti, questo Tribunale deve concludere che la

ricorrente non ha reso verosimile che la sua incapacità lavorativa si è

modificata in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art.

87.

cpv. 3 e 4 OAI, nel senso di un ulteriore - e verosimilmente duraturo -

peggioramento intervenuto tra la decisione di rifiuto di aumento del grado d'invalidità

e la decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni.

Il suo stato di salute è infatti rimasto

stabile, potendo ella continuare ad esercitare la sua professione di operaia al

50%.

La documentazione agli atti contenendo le

necessarie indicazioni ai fini decisionali, non giustifica, come richiede l'insorgente,

un complemento istruttorio a carico dell'Amministrazione.

Alla luce di quanto

precede, è a giusta ragione che l'Ufficio AI non è entrato in materia

sulla nuova domanda di prestazioni presentata dall'assicurata l'11 agosto 2008.

La decisione impugnata va confermata ed

il ricorso respinto.

9.

Contestualmente

al ricorso, l'assicurata ha

formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Di principio, anche se

un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

Il diritto

all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e

garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le

stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;

DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad

art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.

6.

cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale,

la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza

giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale disposto mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).

I tre presupposti

cumulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto

al vecchio diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004, U 102/04,

consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., ad art. 61, N. 88

segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv.

2.

Lag) e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr.

anche art. 14 cpv. 1 Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12

febbraio 2007; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF

124.

I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid.

3a, 181 consid. 3a).

I criteri posti nella

legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni

sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA del 28 novembre

2000, I 396/99).

Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2

LPTCA – applicabile alla

fattispecie in virtù della norma transitoria prevista nella nuova LPTCA (art. 32), in vigore dal 1° ottobre

2008.

– sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del

gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e

sull'assistenza giudiziaria (Lag).

In particolare, il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio

2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi

citata; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi

di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto,

alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari

certificati medici allestiti dallo stesso medico curante della ricorrente che,

come evidenziato, ha espressamente indicato che dal profilo clinico gli esami erano

più o meno invariati.

Formulando ugualmente

ricorso con l'aiuto di un

legale, ma non apportando novità particolari atte a contrastare la presa di posizione

dell'Amministrazione che si è basata

sulle conclusioni del perito a cui si è rivolta, il suo comportamento è stato alquanto

azzardato. E ciò, in particolare, alla luce del contenuto dei referti medici allegati

al ricorso, che non hanno portato alcunché di nuovo nel suo quadro clinico confermando

addirittura un miglioramento, né tanto meno si sono - soprattutto - espressi

sul grado di inabilità lavorativa della ricorrente, la quale, quindi, con

queste basi non aveva sin da subito alcuna chance di successo.

Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.

10.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in

vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese; l'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.-

sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le

spese cifrate in CHF 200.- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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