32.2008.206
Nuova richiesta di prestazioni AI. Esame dei certificati medici.Per il medico curante,la situazione clinica era invariata ed addirittura la patologia discale era regredita.Solo dal profilo soggettivo
15 giugno 2009Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2008.206
Data decisione, Autorità:
15.06.2009, TCA
Titolo:
Nuova richiesta di prestazioni AI. Esame dei certificati medici.Per il medico curante,la situazione clinica era invariata ed addirittura la patologia discale era regredita.Solo dal profilo soggettivo era molto peggiorata,ma ciò non basta per modificare la decisione dell'UAI.OK non entrata in materia
NON ENTRATA IN MATERIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.206
TB
Lugano
15 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 settembre 2008
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. RI
1, 1953, di professione operaia, il 13 luglio 2004 (doc. AI 8) ha formulato
domanda di prestazioni dall'assicurazione
invalidità per dolori cervicali e lombari presenti da anni.
B. Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 13 giugno 2005
(doc. B) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha concesso all'assicurata il diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° marzo 2005, presentando un grado d'incapacità lavorativa del 50% nella sua
professione ed una capacità di guadagno del 50% non incrementabile in altre
professioni.
Questa decisione è cresciuta incontestata in
giudicato.
C. Il
14 agosto 2006 (doc. AI 28) il medico curante dell'assicurata ha chiesto il riesame della decisione adducendo un
peggioramento della sintomatologia. L'Ufficio AI ha quindi proceduto ad un accertamento medico della sua
situazione presso il dr. med. __________, FMH in reumatologia (doc. C, doc. AI 42).
Sentito poi il medico
SMR (doc. AI 44), il 6 giugno 2007 (doc. E) l'Amministrazione ha respinto la richiesta di aumento della rendita d'invalidità, non avendo fornito nuovi
elementi medici oggettivi atti a mettere in dubbio la correttezza del referto
peritale.
D. L'11 agosto 2008 (doc. AI 57) l'assicurata ha presentato una nuova domanda
di prestazioni, affermando di avere sempre dolori cervicali, alla testa ed alla
spalla destra.
Il 30 settembre 2008
(doc. G) l'Ufficio AI ha
emanato una decisione con cui non è entrato in materia sulla nuova richiesta di
prestazioni, a motivo che la documentazione medica prodotta non ha messo in
luce elementi clinici atti a suffragare un peggioramento oggettivo delle
condizioni di salute.
E. Con
ricorso del 3 novembre 2008 (doc. I) l'interessata, patrocinato dall'avv. RA 1, ha osservato che il suo problema medico si è aggravato
negli ultimi anni, tanto da renderle assolutamente impossibile l'esercizio di una qualunque attività
lucrativa, come attestato dai certificati medici prodotti. Pertanto, ha chiesto
di far allestire una perizia superpartes pluridisciplinare (ossa, muscoli,
nervi) da specialisti che possano sia comprendere l'origine dei mali avvertiti sia determinare se vi sono cure adeguate;
in caso contrario, se e in quale misura la ricorrente è invalida e inabile al
lavoro.
L'Ufficio AI ha sottoposto al medico SMR i
certificati medici prodotti dalla ricorrente e basandosi sulle sue
considerazioni (doc. VIbis) si è riconfermato nella decisione impugnata (doc. VI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
Considerandi
2.
Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel
caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel
merito
3.
Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Se tale condizione non
è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è obbligata
ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198
consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag
Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di
invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF
109.
V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungs-anpassung als
Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision
von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire
sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non
tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28
cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione
invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,
rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.
38.
consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
Nella sentenza
pubblicata in DTF 130 V 64, l'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui
l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile.
Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid.
5.2
).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b;
DTF 116 V 265, consid. 2a; RCC 1991 pag. 269, consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va
applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e del nuovo
tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell'8 marzo
2006).
4.
In
concreto, l'assicurata sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto
accertato in occasione della procedura sfociata nella decisione del 6 giugno
2007.
(doc. E), abbia subìto un peggioramento, perciò ha
inoltrato una nuova richiesta di prestazioni.
A sostegno della
fondatezza delle sue affermazioni, con il ricorso l'assicurata ha trasmesso al TCA i certificati allestiti il 18 marzo 2008 (doc. L/5), il 1° aprile
2008.
(doc. L/4), il 1° (doc. L/1) ed il 2 ottobre 2008 (doc. L/1) dal dr. med. __________,
nonché l'8 settembre 2008 (doc.
L/2) dall'__________.
5.
Il
TCA rileva innanzitutto che all'epoca del rifiuto dell'aumento del grado di
invalidità (6 giugno 2007), l'Amministrazione ha ritenuto che le osservazioni
formulate dal dr. med. __________ (doc. AI 51), medico curante dell'interessata,
erano generiche e quindi non atte a fornire nuovi elementi tali da mettere in
dubbio il parere del medico a cui è stato affidato l'accertamento dell'assicurata.
Questa decisione, è opportuno ribadirlo, è cresciuta incontestata in giudicato.
Pertanto, va considerato che la ricorrente ha accettato la summenzionata
interpretazione che l'Ufficio AI ha dato al referto del 30 gennaio 2007 (doc.
AI 42) allestito dal perito dr. med. __________ (abilità del 50% nella
precedente attività).
Con la presentazione della nuova
richiesta di prestazioni dell'11 agosto 2008 (doc. AI 57), l'interessata ha
specificato di avere sempre dolori cervicali, alla testa ed alla spalla destra,
ciò che le comportava di bloccarsi spesso. Non risulta, tuttavia, che abbia presentato
documentazione medica.
Ritenendo dunque che l'assicurata non
ha credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione le
circostanze oggettive abbiano subìto una modifica rilevante, con decisione del
30.
settembre 2008 (doc. G) l'Ufficio AI non è entrato in materia sulla nuova
richiesta di prestazioni, confermando quindi implicitamente il precedente grado
AI del 50%.
Occorre pertanto partire da questi dati
medici e compararli con quelli intervenuti posteriormente alla decisione di
rifiuto di aumento del grado d'invalidità, ossia successivi al 6 giugno 2007,
ma antecedenti all'emanazione della decisione di non entrata in materia, dunque
il 30 settembre 2008.
6.
Il
certificato del 18 marzo 2008 (doc. L/5) del dr. med. __________, specialista
FMH in neurochirurgia, recita quanto segue:
"
La paziente riferisce di soffrire di cervicalgie ormai da molti anni con
un'esacerbazione importante nel 2005 con dolori a quell'epoca anche al braccio
dx. A quanto pare nel 2005 era stata confermata una discopatia C5/6, ma senza
irritazioni radicolari mentre una precedente RM del 2001 evidenziava un'ernia
C5/6 a dx.
A quanto pare la situazione è
ulteriormente peggiorata con dolori all'emicranio dx, dolori al muscolo
trapezio ed a volte lungo il braccio fino alla mano. Dolori intermittenti.
La paziente è disoccupata da anni.
Esame clinico: mobilità della
testa molto ridotta e dolente in ogni posizione in fase terminale. Palpazione
dolente del trapezio e leggermente del sovraspinato. L'esame neurologico delle
estremità superiori risulta comunque normale.
La RM del 2005 conferma in effetti una
discopatia C5/6 ora senza ernia ed una protrusione a base larga C4/5 che si
estende più verso dx, ma senza compressioni radicolari.
Date le circostanze ho proposto una
nuova RM che avrà luogo prossimamente.".
Lo stesso medico curante, nel referto
del 1° aprile 2008 (doc. L/4) ha evidenziato che la situazione era invariata,
perciò l'assicurata continuava ad accusare dolori cervicali irradianti lungo la
muscolatura del cinto cervico-scapolare. La nuova risonanza magnetica
confermava un'incipiente discopatia C4/5 e C5/6 con una perdita di lordosi ed
in parte inversione della lordosi. Compressioni radicolari non erano presenti.
Date queste circostanze, il medico ha prescritto un'attività di rinforzo muscolare
alfine di migliorare lo stato muscolare. Era inoltre prevista un'infiltrazione
di Kenacort a livello C4/5, mentre un intervento cervicale non era a quel
momento opportuno.
Il dr. med. __________ ha ricordato nel
certificato del 1° ottobre 2008 (doc. L/3) che conosce l'interessata dal 2002
per una sintomatologia cervicale e lombare, dato che a quell'epoca presentava
incipienti processi degenerativi C4/5 e C5/6 con un'ernia laterale a destra
C5/6. A livello lombare c'era un'incipiente discopatia senza però conflitti
radicolari. La situazione dal punto di vista clinico e soggettivo era progressivamente
peggiorata, con dolori decisamente più importanti sia cervicali sia lombari.
Tuttavia, le ultime risonanze confermavano una regressione della patologia
discale, quindi dell'erniazione C5/6 ora completamente scomparsa, ma
persistenza di una discopatia incipiente in C4/5 e C5/6. Non erano dunque
presenti conflitti radicolari ed anche a livello lombare la situazione era rimasta
stabile con discopatie L4/5 e L5/S1, ma in assenza di conflitti radicolari.
Date queste circostanze, il neurochirurgo non ha ritenuto opportuno procedere
con un intervento chirurgico nemmeno a livello cervicale, dove un'infiltrazione
di Kenacort non ha portato ad un miglioramento di rilievo. Ha concluso che bisognava
attendere e procedere con una terapia conservativa.
Il certificato medico del 2 ottobre
2008.
(doc. L/1) riassume così la situazione:
"
La soprannominata paziente è sofferente di una sindrome cervicale e
lombare con irradiazione in parte alle spalle ed alle gambe ormai da molti
anni. La situazione è soggettivamente molto peggiorata mentre dal punto di
vista clinico gli esami sono più o meno invariati. Gli esami neuroradiologici
riconfermano dal 2002 ad oggi delle discopatie cervicali e lombari in assenza
però di conflitti radicolari. Evidentemente queste incipienti discopatie
possono causare dolori veramente importanti.
Comunque in considerazione del fatto
che dei conflitti radicolari non sono presenti, un procedere chirurgico al
momento non può essere preso in considerazione. Sarà necessario quindi
continuare con delle terapie conservative. A medio/lungo termine comunque non
potrà essere escluso un eventuale ulteriore peggioramento clinico.".
L'insorgente ha inoltre prodotto il
rapporto dell'8 settembre 2008 (doc. L/2) relativo alla MRI della colonna
lombare eseguita il 5 settembre precedente, da cui è emerso che v'è stato un
miglioramento della situazione rispetto all'esame precedente del 31 marzo 2004
con: ora soltanto una minima protrusione circolare L4/L5 senza alcun effetto
stenosante sulle strutture nervose, una minima ernia paramediana destra di
vecchia data di L5/S1 che era però così piccola che non portava nemmeno ad una
distensione del legamento longitudinale posteriore e che non comprometteva le
strutture nervose, ed una spondilartrosi leggera L4/L5 e minimamente
ipertrofica L5/S1.
7.
Analizzando
ora lo stato di salute della ricorrente basandosi sui predetti certificati
medici allestiti dal medico curante, questo Tribunale rileva che tutti i pareri
del neurochirurgo dr. med. __________ danno un chiaro quadro delle condizioni
di salute dell'insorgente e pertanto vanno posti alla base del presente giudizio.
Essi confermano i precedenti
accertamenti esperiti dal dr. med. __________, non avendo riscontrato un
significativo peggioramento oggettivo delle condizioni di salute dell'assicurata.
Infatti, il medico curante ha sottolineato che dal profilo clinico gli
esami sono "più o meno invariati". Non v'erano conflitti
radicolari.
È solo dal profilo soggettivo, e
da quello soltanto, che la situazione era invece di gran lunga peggiorata. È
infatti normale che le incipienti discopatie C4/5 e C5/6 possano causare dei
dolori di elevata intensità.
Tuttavia, come emerge dai referti
medici prodotti dalla ricorrente stessa, la MRI esperita il 5 settembre 2008 ha
addirittura evidenziato un miglioramento della situazione rispetto al
precedente esame eseguito il 31 marzo 2004. In effetti, v'è stata una regressione
della patologia discale, con l'erniazione C5/6 completamente scomparsa.
Anche a livello lombare la situazione è
rimasta stabile con le discopatie L4/5 e L5/S1: la minima protrusione circolare
L4/5 non aveva alcun effetto stenosante sulle strutture nervose; la spondilartrosi
era leggera.
Inoltre, l'ernia paramediana destra
L5/S1 era così piccola che non comprometteva le strutture nervose, era
minimamente ipertrofica.
Prima ancora di inoltrare la nuova
richiesta di prestazioni, il 1° aprile 2008 il medico curante aveva addirittura
attestato che la situazione era invariata, perciò l'assicurata continuava ad
accusare dolori cervicali irradianti lungo la muscolatura del cinto cervico-scapolare.
Stante questi certificati, peraltro
prodotti dall'interessata stessa, è indubbio che la sua situazione clinica,
quindi oggettiva non è peggiorata nel lasso di tempo intercorso
tra l'emanazione della decisione del 6 giugno 2007 e quella del 30 settembre
2008.
Peraltro, la stessa ricorrente è giunta
a questa conclusione, affermando che "è conscia della difficoltà di
dimostrazione dei propri dolori, soprattutto in considerazione dei pareri
medici che attesterebbero se non un miglioramento per lo meno un mantenimento
del quadro clinico della sua colonna vertebrale." (doc. I punto 6).
Anche il medico curante ha affermato
che la situazione è soggettivamente molto peggiorata (doc. L/1). Tuttavia,
dato che tale problematica non ha alcun riscontro oggettivo, nel senso
che non ha influito sulla capacità di lavoro e quindi anche sulla capacità di
guadagno dell'insorgente, ai fini della determinazione del diritto alla rendita
AI, pur con tutta la comprensione nei confronti dell'assicurata che soffre per
affezioni cervicali e lombari, i disturbi soggettivi non sono atti a modificare
la decisione dell'UAI.
Questo Tribunale osserva che il dr. med. __________ ha esposto la valutazione delle
condizioni di salute dell'assicurata dal profilo oggettivo e soggettivo, ma
egli non si è
pronunciato sull'abilità
lavorativa della ricorrente né
nell'attività di operaia né in
altre attività che potrebbero eventualmente essere adatte in funzione della sua
capacità lavorativa residua, determinandone un grado per ogni situazione.
Oltre a ciò, il neurochirurgo non ha
nemmeno sostenuto che "il problema medico relativo alla ricorrente si è
aggravato negli ultimi anni, tanto da renderle assolutamente impossibile l'esercizio
di una qualunque attività lucrativa." (doc. I punto 4). Tale asserzione
è stata infatti espressa soltanto dal patrocinatore dell'assicurata, ma, come
visto, non ha trovato alcun riscontro oggettivo nei referti medici che egli
stesso ha prodotto in sede ricorsuale.
Inoltre, l'affermazione secondo cui
"nulla sembrerebbe confermare l'insorgere di nuove
alterazioni alla colonna vertebrale della ricorrente, ma – e su questo punto i
medici rimangono silenti probabilmente perché non hanno esteso i loro esami oltre
ai problemi della colonna vertebrale – nulla potrebbe escludere l'esistenza
di patologie legate al sistema nervoso o al sistema muscolare." (doc.
I punto 6), non può condurre all'erezione di una perizia
pluridisciplinare da parte dell'Amministrazione e/o ordinata da questo
Tribunale come perizia superpartes.
In virtù della regola secondo
cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle
assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare, quest'obbligo non può per l'appunto tradursi in una mera richiesta della
ricorrente di un nuovo accertamento medico. Non è dunque sufficiente lasciare
all'autorità giudiziaria rispettivamente all'Amministrazione l'onere di attuare
un nuovo esame medico, quando alla base della richiesta di nuovi accertamenti - peraltro formulata
dall'assicurata stessa - vi sono (solo) affermazioni di carattere
soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute.
Non va infatti
dimenticato che questa richiesta non è nemmeno suffragata da indizi medici oggettivi
che suggeriscono di indagare in altri campi – né tanto meno in quelli indicati
di ossa-muscoli-nervi – l'esistenza di patologie che impediscano all'assicurata di svolgere delle attività lucrative.
Una semplice
indicazione di procedere a degli accertamenti medici non è dunque sufficiente
per essere accolta.
8.
Tutto
ben considerato, i certificati medici versati agli atti dalla ricorrente non
mettono in discussione le valutazioni del perito.
Il Servizio medico
regionale dell'AI, quantomeno fino alla data determinante della decisione su
opposizione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), ha ammesso l'inabilità
parziale dell'assicurata nell'attività di operaia presso il precedente datore di
lavoro per problemi lombari e cervicali. Il suo giudizio, come visto, non è
stato validamente contraddetto dalle valutazioni prodotte dall'assicurata che, anzi, confermano le conclusioni del dr. med. __________, ammettendo
che non v'è stato un
peggioramento oggettivo.
Va rammentato che,
nell'ambito dell'art. 87 OAI, è sufficiente rendere
verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali – “Glaubhaftmachen im Sinne
des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis
nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit
Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind
vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern
1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525
Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit
der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung
eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten
rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch
wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender
Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen
lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten
Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob
die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und
dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen
stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3)“ (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1c/aa).
Esaminati dunque i certificati medici
prodotti, questo Tribunale deve concludere che la
ricorrente non ha reso verosimile che la sua incapacità lavorativa si è
modificata in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art.
87.
cpv. 3 e 4 OAI, nel senso di un ulteriore - e verosimilmente duraturo -
peggioramento intervenuto tra la decisione di rifiuto di aumento del grado d'invalidità
e la decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni.
Il suo stato di salute è infatti rimasto
stabile, potendo ella continuare ad esercitare la sua professione di operaia al
50%.
La documentazione agli atti contenendo le
necessarie indicazioni ai fini decisionali, non giustifica, come richiede l'insorgente,
un complemento istruttorio a carico dell'Amministrazione.
Alla luce di quanto
precede, è a giusta ragione che l'Ufficio AI non è entrato in materia
sulla nuova domanda di prestazioni presentata dall'assicurata l'11 agosto 2008.
La decisione impugnata va confermata ed
il ricorso respinto.
9.
Contestualmente
al ricorso, l'assicurata ha
formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Di principio, anche se
un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.
6).
Il diritto
all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e
garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le
stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;
DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad
art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.
6.
cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale,
la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza
giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale disposto mantiene
il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).
I tre presupposti
cumulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto
al vecchio diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004, U 102/04,
consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., ad art. 61, N. 88
segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv.
2.
Lag) e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr.
anche art. 14 cpv. 1 Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12
febbraio 2007; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF
124.
I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid.
3a, 181 consid. 3a).
I criteri posti nella
legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni
sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA del 28 novembre
2000, I 396/99).
Per quanto concerne la
procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2
LPTCA – applicabile alla
fattispecie in virtù della norma transitoria prevista nella nuova LPTCA (art. 32), in vigore dal 1° ottobre
2008.
– sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del
gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e
sull'assistenza giudiziaria (Lag).
In particolare, il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio
2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi
citata; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi
di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto,
alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari
certificati medici allestiti dallo stesso medico curante della ricorrente che,
come evidenziato, ha espressamente indicato che dal profilo clinico gli esami erano
più o meno invariati.
Formulando ugualmente
ricorso con l'aiuto di un
legale, ma non apportando novità particolari atte a contrastare la presa di posizione
dell'Amministrazione che si è basata
sulle conclusioni del perito a cui si è rivolta, il suo comportamento è stato alquanto
azzardato. E ciò, in particolare, alla luce del contenuto dei referti medici allegati
al ricorso, che non hanno portato alcunché di nuovo nel suo quadro clinico confermando
addirittura un miglioramento, né tanto meno si sono - soprattutto - espressi
sul grado di inabilità lavorativa della ricorrente, la quale, quindi, con
queste basi non aveva sin da subito alcuna chance di successo.
Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.
10.
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in
vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese; l'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.-
sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le
spese cifrate in CHF 200.- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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