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Decisione

32.2008.208

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 giugno 2009Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

" (…) On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de

leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler

qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Nel caso di

specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto le patologie dell’assicurata non sono state

chiarite in modo soddisfacente.

L’assicurata

è stata sottoposta ad un esame reumatologico da parte del dr. __________, dal

quale è emerso che, vista la ripresa, seppur a tempo parziale (di 10 ore alla

settimana, n.d.r.), di un’attività lavorativa e alla luce della capacità

funzionale residua descritta sia dal curante, che dallo stesso perito, vi è

stato “un cambiamento favorevole della capacità lavorativa dell’assicurata”, di

modo che ella va considerata abile al lavoro al 100%, ma con una riduzione del rendimento

del 30% come segretaria e con una riduzione del rendimento del 20% quale

bibliotecaria, ma abile al lavoro al 100% in attività adatte (cfr. doc. 112-6).

L’assicurata

ha contestato che vi sia effettivamente stato un miglioramento delle sue

condizioni di salute, alla luce dei certificati medici del Prof. dr. __________,

del dr. __________ e del dr. __________ (cfr. doc. I).

Il TCA, per i motivi di seguito esposti, non può

condividere, in assenza di ulteriori approfonditi accertamenti medici, il

parere dell’UAI riguardo ad un miglioramento delle condizioni di salute

dell’interessata tale da giustificare la soppressione delle prestazioni.

2.8.1. Innanzitutto,

occorre rilevare che nel suo scritto del 4 dicembre 2007, il Prof. dr. __________

ha considerato la situazione a livello delle vertebre cervicali stabile,

ritenendo quindi che l’assicurata continui ad essere abile al lavoro al 25%

(cfr. doc. 113/1-2, il corsivo è della redattrice).

Il TCA

sottolinea, a tale proposito, che come correttamente rilevato dalla rappresentante

dell’assicurata, questa valutazione del Prof. dr. __________, specialista in

chirurgia della colonna vertebrale, che ha operato l’assicurata a due

riprese (nel settembre 1996 e nel gennaio 2000), non può essere superata dalla

valutazione del dr. __________, specialista in reumatologia. Alla luce delle

patologie dell’interessata, l’UAI - che in passato aveva sempre considerato

attendibile l’apprezzamento del Prof. dr. __________, tanto da determinare il

diritto alla rendita intera dell’assicurata basandosi proprio sulla sua

valutazione - avrebbe dovuto sottoporre l’assicurata non solo ad un

esame specialistico reumatologico presso il dr. __________, ma anche e

soprattutto predisporre l’esecuzione di una visita peritale specialistica

neurochirurgica-ortopedica al fine di stabilire esattamente le patologie

dell’interessata e il loro influsso sulla attuale capacità lavorativa residua.

Considerandi

Del resto, oltre ad essere

stata sottoposta dall’UAI, in passato, a indagini da parte dello specialista

della chirurgia della colonna Prof. dr. __________, l’assicurata è stata

sottoposta anche in ambito infortunistico ad una valutazione peritale specialistica

a cura del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia (cfr. doc. 1-52 e

doc. 1-5 inc. LAINF).

Già solo per questa

ragione gli atti devono quindi essere rinviati all’UAI affinché esegua

ulteriori accertamenti medici specialistici da parte di esperti della materia

in questione.

2.8.2

Inoltre, il

TCA rileva che la valutazione peritale del dr. __________ è stata contestata

dal dr. __________, anch’egli specialista in reumatologia, il quale, nel suo

referto dell’11 agosto 2008, redatto quale perito di parte, dopo avere indicato

di avere visitato l’interessata nel novembre 2007 e poi il 10 marzo 2008 e il 4

agosto 2008, ha constatato che

l’assicurata presenta delle importanti limitazioni dei movimenti della

colonna cervicale, oltre alla presenza di una scoliosi toracolombare e dolori

in sede lombosacrale.

Sulla base di queste constatazioni, il dr. __________

ha ritenuto che, contrariamente a quanto considerato dal dr. __________,

“le descritte limitazioni funzionali della colonna cervicale, accompagnate da

cronici dolori cervico-scapolari e cervico-cefalici, siano all’origine di una maggiore

limitazione della sua capacità lavorativa, di almeno il 50%, limitazione che

vale anche per attività fisicamente leggere come quella di segretaria o di

bibliotecaria” (doc. 124-5, il corsivo è della redattrice).

Alla luce di queste motivate obiezioni sollevate

dal perito di parte, dr. __________, in merito alla perizia del dr. __________,

questo Tribunale non può ritenere sufficientemente attendibile la perizia

reumatologica del dr. __________, che necessita quindi di ulteriori

approfondimenti.

È vero che i medici del SMR hanno confermato la

validità della valutazione peritale esperita dal dr. __________, ritenendo che

la documentazione del dr. __________ non apporti nuovi elementi clinici

rilevanti, in grado di influire sulla valutazione dello stato di salute e della

capacità lavorativa.

Nelle sue annotazioni del 19 settembre 2008, il

dr. __________ del SMR, infatti, nonostante le considerazioni del dr. __________,

ha ritenuto di confermare “il cambiamento favorevole della capacità lavorativa

dell’assicurata, così come attestato dalla perizia reumatologica del dr. __________

del 29 ottobre 2007” (doc.

132-1). A giustificazione di questa presa di posizione, il dr. __________ ha

indicato che “l’occupazione attuale a tempo parziale (12.6 ore/settimana),

svolta da diversi anni senza problematiche evidenti, alla quale si aggiunge la

partecipazione attiva presso l’Hockey club __________ sia in funzione di

aiuto-allenatrice, sia come a volte giocatrice, supportano le conclusioni

espresse nella recente perizia specificatamente per quanto riguarda i risultati

ottenuti in termini di riduzione del dolore (Ibrufen solo al bisogno) e di

miglioramento della funzionalità articolare (possibilità di praticare l’hockey

su ghiaccio)”.

Al riguardo il TCA rileva tuttavia che non

essendo specialista in reumatologia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del

certificato specialistico del dr. __________, a fronte della valutazione

peritale del dr. __________, non era di competenza del dr. __________.

Più in generale è necessario che, ogniqualvolta

deve esaminare un rapporto medico stilato da uno specialista in un determinato

ambito, il SMR faccia capo ad un medico in possesso di una specializzazione

nella materia specifica oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I

142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

Quanto alla considerazione del dr. __________ a

proposito del fatto che “le risorse certificate dal medico curante, dr. __________,

nel suo rapporto del 20 aprile 2007, appaiono non conferire limitazioni

funzionali organiche particolari nello svolgimento dell’ultima attività svolta

come segretaria/bibliotecaria” (doc. 132-1), il TCA rileva che, nonostante le

indicazioni fornite riguardo ai limiti funzionali dell’assicurata, nel rapporto

citato il dr. __________ ha comunque indicato che lo stato di salute

dell’interessata era “stazionario” (cfr. doc. 106-3, il corsivo è della

redattrice).

Tale stazionarietà è poi stata nuovamente

ribadita dal dr. __________ nello scritto del 20 febbraio 2009 (cfr. doc. C, il

corsivo è della redattrice).

Anche questo aspetto merita quindi ulteriori

approfondimenti.

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza

esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________, da una parte e

del dr. __________ e del dr. __________, dall’altra, non è possibile, senza

procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità

che lo stato valetudinario dell’assicurata, anche dal profilo reumatologico,

sia stato sufficientemente approfondito, così da concludere che sia migliorato

a tale punto da giustificare una capacità lavorativa completa, con una

riduzione del rendimento del 30% quale segretaria e del 20% come bibliotecaria,

a partire dal mese di ottobre 2007, come indicato dal perito reumatologo.

D’altra parte, il TCA non

può ignorare quanto pertinentemente sostenuto dal dr. __________ soprattutto a

proposito dell’attività sportiva fisicamente impegnativa come quella svolta

dall’assicurata (hockey su ghiaccio; vedi al riguardo anche le

risposte del Prof. __________ al consid. 2.5)

Anche

questo aspetto dovrà evidentemente essere considerato dallo specialista che

effettuerà la perizia.

2.8.3

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare a

livello universitario, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia

le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.

Questa

soluzione si giustifica tanto se si considera che l’assicurata beneficia di una

rendita intera da tredici anni (dal 1° marzo 1996, cfr. doc. 47/2-3) e

che tale prestazione è stata confermata in sede di revisione nel 2000, nel 2002

e nel 2005 (cfr. consid. 1.1. e consid. 2.4.).

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurata.

La richiesta dell’assicurata di procedere ad una

perizia pluridisciplinare (I) è quindi superata dal rinvio degli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti pluridisciplinari.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 3 ottobre 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8.3..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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