32.2008.208
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17 giugno 2009Italiano43 min
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Numero d'incarto:
32.2008.208
Data decisione, Autorità:
17.06.2009, TCA
Titolo:
Soppressione della rendita di invalidità decisa dall'UAI in sede di revisione non può essere confermata dal TCA, ritenuto che le patologie dell'interessata necessitano di essere ulteriormente approfondite tramite una perizia pluridisciplinare a livello universitario
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.208
cr/DC/sc
Lugano
17 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 novembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 ottobre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1974, di formazione impiegata d’ufficio, con decisione del 25 agosto 1999,
è stata posta al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° marzo
1996 (dopo la decorrenza dell’anno d’attesa), ma con pagamento solo a partire
dal 1° novembre 1996 a causa
della presentazione tardiva della richiesta di prestazioni AI (cfr. doc.
47/2-3).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
L’Ufficio
AI ha poi confermato l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità, al
termine delle procedure di revisione avviate nel mese di maggio 2000 (cfr.
comunicazione del 12 gennaio 2001, doc. 72-1), nel mese di gennaio 2002 (cfr.
comunicazione del 5 aprile 2002, doc. 85-1) e nel mese di aprile 2005 (cfr.
comunicazione del 12 luglio 2005, doc. 98-1).
1.2. Al termine
della procedura di revisione avviata d’ufficio nel mese di marzo 2007 (cfr.
doc. 104-1), dopo avere ordinato l’esecuzione di una perizia reumatologica a
cura del dr. __________, con progetto di decisione del 18 giugno 2008 (cfr.
doc. 121-1), poi confermato con decisione del 3 ottobre 2008 (cfr. doc. A), l’Ufficio
AI ha soppresso il diritto alla rendita di invalidità, visto il miglioramento
delle condizioni di salute dell’interessata, la quale è da considerare abile al
lavoro al 70% nella professione appresa di segretaria e, dal raffronto dei
redditi, emerge un grado di invalidità del 27%.
1.3. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha
presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, in via principale, che
venga ripristinata da parte dell’UAI l’attribuzione di una rendita intera di
invalidità o, in via subordinata, che l’incarto venga rinviato
all’amministrazione affinché ordini una perizia pluridisciplinare volta ad
accertare l’effettivo stato di salute dell’interessata.
La
rappresentante dell’assicurata ha innanzitutto criticato il fatto che l’UAI
abbia fatto esperire una perizia, da parte di un reumatologo, in Canton Ticino,
anziché rivolgersi, come avvenuto negli anni precedenti, ad un esperto di
chirurgia della colonna vertebrale quale il Prof. dr. __________, “che si è da
sempre occupato delle problematiche dell’assicurata e che ha proceduto ad
intervenire chirurgicamente sulla medesima” e alle cui conclusioni
l’amministrazione, fino al momento di emanazione della decisione impugnata,
aveva sempre fatto affidamento.
La
rappresentante dell’interessata ha quindi contestato l’agire
dell’amministrazione, la quale, a fronte di un rapporto da parte del Prof. dr. __________,
attestante una capacità lavorativa “solo” del 25%, ha considerato che tale
rapporto fosse stato allestito frettolosamente, ritenendo maggiormente
attendibile la valutazione espressa dal dr. __________, reumatologo che, in
quanto tale, “non può correttamente giudicare le patologie accusate
dall’assicurata”.
Posto
tale principio, la rappresentante dell’assicurata ha rilevato che, “a titolo
abbondanziale, per poter contestare anche in sede ticinese, sempre da un
reumatologo, le risultanze cui è per contro giunto il sanitario interpellato
dall’UAI, abbiamo provveduto a far allestire un nuovo rapporto da parte del dr.
__________”, il quale ha ritenuto di non potere condividere le conclusioni del
suo collega, dr. __________.
La
rappresentante dell’assicurata ha inoltre preannunciato la trasmissione di un
rapporto medico aggiornato da parte del dr. __________.
Quanto al
fatto che l’assicurata svolga uno sport, la rappresentante ha osservato che il
dr. __________, interpellato al riguardo dall’UAI, ha indicato che “per le
problematiche dell’assicurata non si può parlare di violazione dell’obbligo di
ridurre il danno”. L’avv. __________ ha spiegato come l’assicurata “da tempo
stia espletando unicamente l’attività di aiuto-allenatrice di hockey e
raramente partecipi per pochi minuti al gioco”, senza che ciò abbia peggiorato
il suo stato di salute.
A
proposito delle assenze dal lavoro (l’assicurata lavora 10.5 ore alla
settimana), la rappresentante ha indicato che queste vengono compensate
lavorando nei giorni in cui l’assicurata si sente meglio.
Infine,
la rappresentante dell’interessata ha contestato il reddito da valido preso in
considerazione dall’amministrazione nel raffronto dei redditi. Secondo l’avv. __________,
infatti, l’UAI avrebbe dovuto calcolare il reddito da valido tenendo conto del
fatto che l’assicurata ha conseguito la formazione di impiegata di ufficio e
che quindi, senza il danno alla salute, avrebbe cercato una occupazione in tale
settore e non considerare quanto ella avrebbe potuto guadagnare in qualità di
venditrice, attività quest’ultima che le era stata proposta dall’Ufficio di
collocamento, ma che in realtà ella non ha mai iniziato, a causa dell’insorgere
del danno alla salute (I).
1.4. L’UAI, in
risposta - dopo avere ribadito la correttezza sia della perizia del dr. __________,
sia del calcolo dei redditi operato dall’amministrazione, indicando che
l’assicurata non raggiungerebbe un grado di invalidità pensionabile nemmeno
tenendo conto, quale reddito da valido, di quanto avrebbe potuto conseguire
quale impiegata di ufficio - ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (VI).
1.5. In data 31
marzo 2009, la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA nuova
documentazione medica e uno scritto del datore di lavoro, che illustra gli
accordi presi al fine di ovviare alle assenze dell’assicurata nei giorni in cui
non si sente bene.
L’avv. __________
ha per contro comunicato di non potere fornire alcun rapporto medico da parte
del Prof. dr. __________, in quanto il medesimo, come appreso di recente, da
circa cinque anni non allestisce più perizie (X).
1.6. Con
osservazioni del 17 aprile 2009, l’amministrazione ha rilevato che la
documentazione medica presentata dall’assicurata non apporta nuovi elementi in
grado di mettere in dubbio la valutazione del dr. __________, riconfermando
quindi quanto indicato nella risposta di causa (XII).
Questa
presa di posizione dell’UAI è stata trasmessa all’assicurata (XIII), per
conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in
via di revisione, la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Nell’evenienza
concreta, l'assicurata aveva inizialmente beneficiato di una rendita intera
d’invalidità (grado del 100%) dal 1° marzo 1996, ma con pagamento dal 1°
novembre 1996, a causa della
presentazione tardiva della domanda (cfr. decisione dell’Ufficio AI del 25
agosto 1999 e del 25 ottobre 1999, doc. 47 e 54), vista la sua incapacità
lavorativa del 70%, come stabilito nella perizia eseguita il 9 aprile 1999 dal
Prof. dr. __________ della __________ di __________ (doc. 36/1-6) e nel suo complemento
del 15 luglio 1999 (doc. 44-1).RI 1
Il
diritto ad una rendita intera di invalidità era poi stato confermato
dall’amministrazione in esito alle procedure di revisione susseguitesi nel
tempo, dal 2000 al 2005 (cfr. doc. 72-1; doc. 85-1; doc. 98-1), in base alle
attestazioni di una incapacità lavorativa del 75% indicata sia dal Prof. dr. __________,
che dal dr. __________.
Dopo un
nuovo intervento effettuato il 20 gennaio 2000 (cfr. doc. 56-1), con scritto
del 27 settembre 2000 il Prof. dr. __________ aveva infatti ritenuto
l’assicurata inabile al lavoro al 75% (cfr. doc. 69-1). Anche il dr. __________,
in data 11 febbraio 2002, aveva considerato l’assicurata inabile al lavoro
almeno al 75% (cfr. doc. 82-1).
Ancora,
il Prof. dr. __________, con scritto del 22 giugno 2005, aveva confermato la
presenza di una situazione stabile (cfr. doc. 97-1).
2.5. Nel marzo
2007, l’Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione.
Nel
rapporto di decorso compilato il 27 aprile 2007, il dr. __________, spec. FMH
in medicina interna, ha attestato la presenza di uno stato di salute
stazionario (doc. 106-3).
Nelle sue annotazioni del 6 settembre 2007, il dr.
__________ del SMR, laureato in medicina e chirurgia
(sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha ritenuto necessario un aggiornamento dello stato di salute dell’assicurata,
proponendo l’esperimento di una perizia specialistica presso il dr. __________
(doc. 110-1).
Nel suo rapporto peritale del 29 ottobre 2007, il
dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha posto la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. sindrome
cervico-toraco-vertebrale cronica in esito da spondilodesi dorsale da C1 a C3
il 12 settembre 1996, su frattura del dente e frattura di tipo Hagman il 12
marzo 1995; esito da asportazione del materiale di osteosintesi e
decompressione del forame intervertebrale C3/C4 a destra il 20 gennaio 2000;
cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo; 2. iperlordosi lombare; 3.
sindrome miofasciale gluteale a sinistra; 4. decondizionamento muscolare; 5.
esito da osteosintesi del femore destro con chiodo endomidollare e 2 viti
d’arresto il 13 marzo 1995, asportazione del materiale di osteosintesi nel
febbraio 1997” (doc. 112-7+8).
Quanto
alla capacità lavorativa, il dr. il dr. __________ ha considerato l'assicurata
abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una
diminuzione del rendimento del 20%, nella sua attuale attività di funzionaria
amministrativa in una biblioteca, visto che si tratta di un lavoro statico, da
svolgere prevalentemente da seduta, mentre ha giudicato l'interessata abile al
lavoro sull'arco di una giornata lavorativa completa, ma con una diminuzione
del rendimento del 30% nell'attività di segretaria, avendo in tale impiego
minori occasioni di alternare le posizioni corporee rispetto all'attività in
biblioteca (cfr. doc. 1126). Il dr. __________ ha invece ritenuto l'assicurata
abile al lavoro al 100%, con un rendimento massimo del 100% in attività
adeguate alle sue condizioni di salute, rispettose dei suoi limiti funzionali
(cfr. doc. 112-6).
Il dr. __________
ha così motivato il suo apprezzamento:
"
(...)
L'assicurata, alla quale l'assicurazione
invalidità ha riconosciuto, con decisione del 6.8.1999, un'inabilità lavorativa
al 100%, dal 12.3.1996, dal 12.11.2001 ha iniziato un'attività lavorativa a
tempo parziale durante 12.6 ore alla settimana, per una biblioteca, attività
svolta prevalentemente da seduta, senza necessità di sollevamento pesi; durante
il periodo invernale è inoltre attiva per l'hockey club __________, come
aiuto-allenatrice, partecipando ogni tanto al gioco; l'aumento delle attività
esercitate, la capacità funzionale residua descritta dal medico curante e dal
sottoscritto in allegato, segnalano un cambiamento favorevole della capacità
lavorativa dell'assicurata.
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute,
un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua
descritta nell'allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo
del 100%.
Nell'ultima attività principale come funzionaria
amministrativa, in una biblioteca, giudico l'assicurata abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del
rendimento del 20%, essendo questo un lavoro piuttosto statico, svolto
prevalentemetne da seduta.
Come segretaria, giudico l'assicurata abile al
lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del
rendimento del 30%, avendo meno occasioni di alternare le posizioni corporee,
rispetto all'attività attualmente esercitata.
La data a partire da quando v'è stato
l'incremento della capacità lavorativa, non può essere stabilita sulla base
degli atti a nostra disposizione; l'aumento della capacità lavorativa è
applicabile da subito." (Doc. 112/6-7)
__________In data 4 dicembre 2007, il Prof. dr. __________
ha trasmesso all’UAI copia dello scritto inviato al dr. __________, nel quale,
poste le diagnosi di “st. n. Fraktur im occipitozervicalen Übergang; Chronisches Zervicalsyndrom”, ha
osservato:
"
(...)
Beurteilung und Procedere
Die Patientin ist mit 25%iger Arbeitsfähigkeit
gut positioniert, dies kann sie auch mit den Schmerzen einigermassen vereinbaren. Daneben ist es möglich
gewisse Betreuung von Kindern in unregelmässiger Frequenz durchzuführen. Insgesamt
hat sich die Patientin recht gut mit der Situation abgefunden.
Bezüglich der sacralen Problematik hat sich
Physiotherapie bewährt und wir empfehlen die Durchführung eines weiteren Zyklus
in dieser Hinsicht.
Bis auf Weiteres wird sich wohl eine Änderung
dieses chronifizierten Zustandes nicht einstellen. Es ist allerdings zu
Hinterfragen ob nach 10 Jahren seit den letzten Abklärungen eine erneute diagnostische Runde gerechtfertigt erscheint" (Doc. 113-2)
Nel rapporto medico del 16 aprile 2008, il dr. __________
del SMR, spec. FMH in medicina generale, posta la diagnosi principale di
“sindrome cervico-toraco-vertebrale cronica su esiti di spondilodesi dorsale C1
a C3 il 12 settembre 1996 su frattura del dente e frattura di tipo Hagmann il
12 marzo 1995”, ha considerato
l’assicurata inabile al lavoro al 30% (intesa come riduzione del rendimento)
quale segretaria e al 20% (sempre intesa come riduzione del rendimento), quale
bibliotecaria, dal 29 ottobre 2007, ma abile al lavoro al 100% in attività
adeguate, sempre dal 29 ottobre 2007, osservando:
"
(...)
Trattasi di terza revisione di rendita AI (grado
AI 70%).
Nel corso della terza revisione, la perizia
reumatologica del Dr. __________, reumatologo, ridisegna la CL evidenziando un
cambiamento favorevole della medesima in misura di quanto sopra riportato.
Non aggiunge molto di più il rapporto medico del
Prof. __________ del 4 dicembre 2007, che sulla CL conclude frettolosamente che
un'attività al 25% sarebbe l'occupazione ideale per lo stato clinico della paziente
che di per sè non contraddice il minuzioso rapporto del nostro Perito."
(Doc. 115-3)
Contestando il progetto di decisione con il quale
l’UAI ha stabilito la soppressione della rendita, l’assicurata ha trasmesso
all’amministrazione un certificato medico dell’11 agosto 2008 del dr. __________,
spec. FMH in medicina interna / malattie reumatiche, del seguente tenore:
"
Con questo breve scritto
desidero supportare il ricorso che la summenzionata assicurata desidera
interporre alla vostra decisione del 18.06.2008, con la quale le avete
comunicato di voler negarle iI diritto ad una rendita di invalidità, avendo
calcolato il suo grado di invalidità pari al 27%. Ricordo come alla signora RI
1 fosse già stata riconosciuta una rendita Al al 100% dal 12.03.1996, ridotta
poi al 65% a partire dal 2000 (n.d.r. al 75%, cfr. doc. 84-1), quando ha potuto
riprendere a lavorare al 25% quale bibliotecaria presso I'__________ di __________
con un pensum di circa 12 ore settimanali.
Ho avuto occasione di visitare una prima volta la
signora RI 1 nel novembre 2007, quando mi era stata inviata per valutazione
reumatologica dal suo medico curante, dr. __________. L'ho pure ricontrollata
il 10.03.2008 e quindi il 04.08.2008.
L'assicurata continua a lamentare importanti
dolori cervico-scapolari, accompagnati da frequenti cefalee. Riferisce come
nell'ultimo anno siano proprio state le cefalee a disturbarla maggiormente ed a
limitarla nello svolgimento delle sue attività. Inoltre dolori di una certa
importanza pure a livello toracoscapolare sx. Afferma di aver comunque imparato
a convivere con i suoi cronici dolori. Proprio per cercare di combatterli e di
affrontare più positivamente la sua vita, ha voluto riprendere a lavorare,
anche se solo con un orario parziale. Cerca inoltre, nel limite del possibile,
di praticare quelle attività fisicosportive che maggiormente le piacciono e le
danno gioia di vivere. Penso in modo particolare alla pratica dell'hockey su
ghiaccio; conferma come questa attività sia per lei molto importante soprattutto
sotto l'aspetto psichico, anche se è sempre ad origine di importanti dolori
quando la pratica.
Clinicamente ho potuto rilevare un'importante
limitazione dei movimenti della colonna cervicale, con un'evidente contrattura
della muscolatura cervico-scapolare, assai dolente alla palpazione a sx più che
a dx. È inoltre presente una scoliosi toracolombare sinistroconvessa con
abbassamento del bacino a sx, nonché leggeri dolori a livello lombosacrale.
Non vi è invece assolutamente un quadro di carattere fibromialgico.
Al contrario di quanto affermato dal collega __________
in occasione della sua perizia reumatologica del 29.10.2007, sono dell'idea che
le descritte limitazioni funzionali della colonna cervicale, accompagnate dai
cronici dolori cervico-scapolari e cervico-cefalici, siano ad origine di una
maggiore limitazione della sua capacità lavorativa di almeno il 50%,
limitazione che vale anche per attività fisicamente leggere come quella di
segretaria o di bibliotecaria. Ciò è ben motivato
dall'impossibilità di restare a lungo davanti ad uno schermo e dalla necessità
di muoversi frequentemente, almeno ogni 10-15 minuti. Le frequenti cefalee, ben
motivate dalle descritte problematiche cervicali, sono pure un motivo di
limitazione della sua capacità lavorativa. Non credo che misure
medicamentose o fisiatriche, potranno migliorare sensibilmente la sua capacità
lavorativa, tanto da permetterle di riprendere a lavorare a tempo pieno come
valutato dal dr. __________.
Ci troviamo di fronte ad una giovane con cronici
dolori, sicuramente ben spiegati dall'esito del grave politrauma avuto nel
maggio 1995 e dalle conseguenti lesioni/fratture. Il decorso di questo
grave trauma è stato tutto sommato ancora favorevole, lasciando però delle evidenti
limitazioni funzionali, soprattutto a livello cervicale. Queste sono ora ad
origine di una limitazione della sua capacità lavorativa come sopra descritto." (Doc. 124/4-5, sottolineature della redattrice)
In data 28 agosto 2008, il dr. __________ del SMR
ha interpellato il Prof. dr. __________, informandolo del fatto che
l’assicurata “è attiva da anni come aiuto-allenatrice di hockey su ghiaccio ed
inoltre come giocatrice in prima lega”, chiedendogli di indicare se tale
informazione “modifica in qualche misura le considerazioni espresse nel suo
rapporto del 4 dicembre 2007” e
se “il fatto di giocare a hockey su ghiaccio non viola inoltre l’obbligo di
ridurre il danno” (cfr. doc. 127-1).
Con scritto del 3 settembre 2008, il Prof. dr. __________
ha risposto:
"
Besten Dank für Ihre Anfrage bez. der
Schadenminderungs- bzw. Sorgfaltspflicht der oben genannten Patientin.
Sie wurde 1996 von dorsal
mittels einer Spondylodese wegen Fraktur therapiert. Die Spondylodese reichte
von C1-C3. Sie musste revidiert und eine Foramenentlastung durchgeführt werden,
dies im Jahre 2000. Anschliessend wechseln der Verlauf, grundsätzlich aber
günstige Situation mit Restbeschwerden.
Aus mechanischer bzw. biomechanischer Sicht
stellt eine zweisegmentige Fusion im HWS-Bereich eine stabile Situation dar, die grundsätzlich keine
körperliche Beeinträchtigung nach sich zieht.
Ob nun Eishockey mit den rauen Umgangsmethoden
eine Sorgfaltspflicht verletzt oder nicht ist wohl mehr in das Gebiet der
Ermessensfrage einzureihen denn aufgrund einer
evidenzbasierten Medizin Abzustützen. Sicher wird eine solche Sportart in einer
vergleichbaren Situation nicht empfohlen, kann
aber kaum auch verboten werden. In diesem Sinne erachte ich das
Eishockeyspielen sowie die Ausbildung von Eishockeyspielerinnen nicht als
Schadenminderungspflicht." (Doc. 131-1)
Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 19 settembre 2008, ha osservato:
"
Anche dopo la lettura delle osservazioni esposte
dal reumatologo dr. __________, si riconferma il cambiamento favorevole della
capacità lavorativa dell'Assicurata così come attestato dalla perizia
reumatologica del dr. __________ del 29 ottobre 2007.
L'occupazione attuale a tempo parziale (12.6
h/sett), svolta da diversi anni senza problematiche evidenti alla quale si
aggiunge la partecipazione attiva presso l'hockey club __________ sia in
funzione di aiuto-allenatrice sia come a volte giocatrice, supportano le
conclusioni espresse nella recente perizia specificamente per quanto riguarda i
risultati ottenuti in termini di riduzione del dolore (Ibrufen solo al bisogno)
e di miglioramento della funzionalità articolare (possibilità di praticare
l'hockey su ghiaccio).
Inoltre le risorse certificate dal medico curante
dr. __________ nel suo rapporto del 20 aprile 2007 appaiono non conferire limitazioni
funzionali organiche particolari nello svolgimento dell'ultima attività svolta
come segretaria/bibliotecaria.
Ci sembra così corretto in virtù del
miglioramento progressivo intercorso, modificare la capacità lavorativa
dell'Assicurata nei limiti posti dal dr. __________." (Doc. 132-1)
2.6. In corso di causa, l’assicurata
ha trasmesso al TCA ulteriori certificati medici e meglio:
-
scritto del 20 febbraio 2009 del dr. __________, spec. FMH in medicina
interna, del seguente tenore:
" Così
come richiesto dalla paziente, certifico che il suo stato di salute è, tutto
sommato, stazionario rispetto al mio rapporto medico all'AI del 11.2.02.
La paziente si
lamenta infatti ancora di dolori e contratture muscolari nella regione
cervicale e al cinto scapolare, a volte accompagnati da cefalea tensionale.
La terapia consiste tuttora
in ginnastica, esercizi di rilassamento muscolare e AINS." (Doc. C, sottolineature della redattrice)
-
copia delle radiografie del 4 dicembre 2007 effettuate alla __________
(doc. D);
-
scritto del 2 marzo 2009 del signor __________, Direttore dell’__________
e della signora __________, bibliotecaria dell’__________, in cui si legge:
" La signora RI 1 svolge l'attività di aiuto bibliotecaria presso la
Biblioteca delI'__________ di __________ dal 2002. Si tratta di leggeri lavori
di biblioteca (fotocopie, catalogazione libri, segretariato in genere).
Purtroppo è accaduto spesso che, nei giorni stabiliti in cui doveva lavorare,
non ha potuto presenziare a causa dei forti mal di testa e a causa dei dolori
alla schiena che l'hanno costretta a restare a casa.
In accordo con la
bibliotecaria, signora __________, per poter portare a termine i lavori
assegnati e per parzialmente ovviare ad una questione economica già precaria,
la signora RI 1 ha in genere recuperato la mezza giornata di lavoro persa in un
altro giorno dove si sentiva meglio.
Per questi motivi, le
assenze dei giorni lavorativi stabiliti non risultano sul foglio di presenza
che la signora RI 1 ci consegna tutti i mesi.
Aggiungiamo comunque
che la signora RI 1 s'impegna a venire a lavorare in biblioteca anche nei
giorni in cui non sta bene sforzandosi non poco per poter portare a termine i
compiti assegnatile." (Doc. E)
-
copia “storico cliente” della Farmacia __________ di __________, a
conferma della frequenza con la quale l’assicurata è costretta ad assumere dei
medicamenti contro i dolori (cfr. doc. F);
-
scritto del 20 marzo 2009 del signor __________, osteopatia membro FSO,
del seguente tenore:
" La
paziente menzionata sopra é stata visitata per la prima volta nel mio studio in
data 19.12.2008 su consiglio della sua fisioterapista (__________, __________).
È così iniziato un trattamento durato 13 sedute fino ad oggi. La paziente si
lamentava di frequenti cefalee muscolo-tensive accompagnate da nausea e dolori
sotto-occipitali nonché di dolori interscapolari con predominanza periscapolare
sinistra.
Dopo i primi test di
mobilità della zona cervicale nonché la palpazione dei muscoli paravertebrali
della stessa regione è apparso
semplice trovare conferma di quanto testimoniato.
La diminuzione
globale di mobilità del rachide cervicale può essere osservata facilmente ed é
stata messa in evidenza con test di mobilità passivi della colonna cervicale. Mentre la palpazione dei muscoli, in special modo alla base
dell'osso occipitale e in prossimità della cicatrice (risultato degli
interventi che la paziente ha subito in un primo tempo per stabilizzare la
frattura della seconda vertebra cervicale ed in un secondo tempo per rimuovere
il materiale d'artrodesi a destra nella stessa regione) ha messo in evidenza
delle importanti tensioni e ha risvegliato durante le prime sedute forti
dolori.
Durante il
trattamento, la mobilità del rachide cervicale é migliorata in modo sensibile
in parallelo alla progressiva diminuzione delle tensioni muscolari. Non é
però stata ritrovata ad oggi una mobilità normale e neppure una diminuzione
ottimale dei dolori tanto cervico-occipitali (le cefalee, meno frequenti, sono ancora presenti) che
medio-dorsali a sinistra. Per quanto riguarda il
rachide cervicale, il motivo penso vada ricercato nell'alterazione organica
della regione oggi dolente, che é seguita al grave incidente della circolazione
accorso alla paziente 14 anni fa." (Doc. G,
sottolineature della redattrice)
2.7. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
" (…) On
ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,
il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de
leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Nel caso di
specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato
dell’amministrazione, in quanto le patologie dell’assicurata non sono state
chiarite in modo soddisfacente.
L’assicurata
è stata sottoposta ad un esame reumatologico da parte del dr. __________, dal
quale è emerso che, vista la ripresa, seppur a tempo parziale (di 10 ore alla
settimana, n.d.r.), di un’attività lavorativa e alla luce della capacità
funzionale residua descritta sia dal curante, che dallo stesso perito, vi è
stato “un cambiamento favorevole della capacità lavorativa dell’assicurata”, di
modo che ella va considerata abile al lavoro al 100%, ma con una riduzione del rendimento
del 30% come segretaria e con una riduzione del rendimento del 20% quale
bibliotecaria, ma abile al lavoro al 100% in attività adatte (cfr. doc. 112-6).
L’assicurata
ha contestato che vi sia effettivamente stato un miglioramento delle sue
condizioni di salute, alla luce dei certificati medici del Prof. dr. __________,
del dr. __________ e del dr. __________ (cfr. doc. I).
Il TCA, per i motivi di seguito esposti, non può
condividere, in assenza di ulteriori approfonditi accertamenti medici, il
parere dell’UAI riguardo ad un miglioramento delle condizioni di salute
dell’interessata tale da giustificare la soppressione delle prestazioni.
2.8.1. Innanzitutto,
occorre rilevare che nel suo scritto del 4 dicembre 2007, il Prof. dr. __________
ha considerato la situazione a livello delle vertebre cervicali stabile,
ritenendo quindi che l’assicurata continui ad essere abile al lavoro al 25%
(cfr. doc. 113/1-2, il corsivo è della redattrice).
Il TCA
sottolinea, a tale proposito, che come correttamente rilevato dalla rappresentante
dell’assicurata, questa valutazione del Prof. dr. __________, specialista in
chirurgia della colonna vertebrale, che ha operato l’assicurata a due
riprese (nel settembre 1996 e nel gennaio 2000), non può essere superata dalla
valutazione del dr. __________, specialista in reumatologia. Alla luce delle
patologie dell’interessata, l’UAI - che in passato aveva sempre considerato
attendibile l’apprezzamento del Prof. dr. __________, tanto da determinare il
diritto alla rendita intera dell’assicurata basandosi proprio sulla sua
valutazione - avrebbe dovuto sottoporre l’assicurata non solo ad un
esame specialistico reumatologico presso il dr. __________, ma anche e
soprattutto predisporre l’esecuzione di una visita peritale specialistica
neurochirurgica-ortopedica al fine di stabilire esattamente le patologie
dell’interessata e il loro influsso sulla attuale capacità lavorativa residua.
Considerandi
Del resto, oltre ad essere
stata sottoposta dall’UAI, in passato, a indagini da parte dello specialista
della chirurgia della colonna Prof. dr. __________, l’assicurata è stata
sottoposta anche in ambito infortunistico ad una valutazione peritale specialistica
a cura del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia (cfr. doc. 1-52 e
doc. 1-5 inc. LAINF).
Già solo per questa
ragione gli atti devono quindi essere rinviati all’UAI affinché esegua
ulteriori accertamenti medici specialistici da parte di esperti della materia
in questione.
2.8.2
Inoltre, il
TCA rileva che la valutazione peritale del dr. __________ è stata contestata
dal dr. __________, anch’egli specialista in reumatologia, il quale, nel suo
referto dell’11 agosto 2008, redatto quale perito di parte, dopo avere indicato
di avere visitato l’interessata nel novembre 2007 e poi il 10 marzo 2008 e il 4
agosto 2008, ha constatato che
l’assicurata presenta delle importanti limitazioni dei movimenti della
colonna cervicale, oltre alla presenza di una scoliosi toracolombare e dolori
in sede lombosacrale.
Sulla base di queste constatazioni, il dr. __________
ha ritenuto che, contrariamente a quanto considerato dal dr. __________,
“le descritte limitazioni funzionali della colonna cervicale, accompagnate da
cronici dolori cervico-scapolari e cervico-cefalici, siano all’origine di una maggiore
limitazione della sua capacità lavorativa, di almeno il 50%, limitazione che
vale anche per attività fisicamente leggere come quella di segretaria o di
bibliotecaria” (doc. 124-5, il corsivo è della redattrice).
Alla luce di queste motivate obiezioni sollevate
dal perito di parte, dr. __________, in merito alla perizia del dr. __________,
questo Tribunale non può ritenere sufficientemente attendibile la perizia
reumatologica del dr. __________, che necessita quindi di ulteriori
approfondimenti.
È vero che i medici del SMR hanno confermato la
validità della valutazione peritale esperita dal dr. __________, ritenendo che
la documentazione del dr. __________ non apporti nuovi elementi clinici
rilevanti, in grado di influire sulla valutazione dello stato di salute e della
capacità lavorativa.
Nelle sue annotazioni del 19 settembre 2008, il
dr. __________ del SMR, infatti, nonostante le considerazioni del dr. __________,
ha ritenuto di confermare “il cambiamento favorevole della capacità lavorativa
dell’assicurata, così come attestato dalla perizia reumatologica del dr. __________
del 29 ottobre 2007” (doc.
132-1). A giustificazione di questa presa di posizione, il dr. __________ ha
indicato che “l’occupazione attuale a tempo parziale (12.6 ore/settimana),
svolta da diversi anni senza problematiche evidenti, alla quale si aggiunge la
partecipazione attiva presso l’Hockey club __________ sia in funzione di
aiuto-allenatrice, sia come a volte giocatrice, supportano le conclusioni
espresse nella recente perizia specificatamente per quanto riguarda i risultati
ottenuti in termini di riduzione del dolore (Ibrufen solo al bisogno) e di
miglioramento della funzionalità articolare (possibilità di praticare l’hockey
su ghiaccio)”.
Al riguardo il TCA rileva tuttavia che non
essendo specialista in reumatologia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del
certificato specialistico del dr. __________, a fronte della valutazione
peritale del dr. __________, non era di competenza del dr. __________.
Più in generale è necessario che, ogniqualvolta
deve esaminare un rapporto medico stilato da uno specialista in un determinato
ambito, il SMR faccia capo ad un medico in possesso di una specializzazione
nella materia specifica oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I
142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Quanto alla considerazione del dr. __________ a
proposito del fatto che “le risorse certificate dal medico curante, dr. __________,
nel suo rapporto del 20 aprile 2007, appaiono non conferire limitazioni
funzionali organiche particolari nello svolgimento dell’ultima attività svolta
come segretaria/bibliotecaria” (doc. 132-1), il TCA rileva che, nonostante le
indicazioni fornite riguardo ai limiti funzionali dell’assicurata, nel rapporto
citato il dr. __________ ha comunque indicato che lo stato di salute
dell’interessata era “stazionario” (cfr. doc. 106-3, il corsivo è della
redattrice).
Tale stazionarietà è poi stata nuovamente
ribadita dal dr. __________ nello scritto del 20 febbraio 2009 (cfr. doc. C, il
corsivo è della redattrice).
Anche questo aspetto merita quindi ulteriori
approfondimenti.
Alla luce
di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza
esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________, da una parte e
del dr. __________ e del dr. __________, dall’altra, non è possibile, senza
procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità
che lo stato valetudinario dell’assicurata, anche dal profilo reumatologico,
sia stato sufficientemente approfondito, così da concludere che sia migliorato
a tale punto da giustificare una capacità lavorativa completa, con una
riduzione del rendimento del 30% quale segretaria e del 20% come bibliotecaria,
a partire dal mese di ottobre 2007, come indicato dal perito reumatologo.
D’altra parte, il TCA non
può ignorare quanto pertinentemente sostenuto dal dr. __________ soprattutto a
proposito dell’attività sportiva fisicamente impegnativa come quella svolta
dall’assicurata (hockey su ghiaccio; vedi al riguardo anche le
risposte del Prof. __________ al consid. 2.5)
Anche
questo aspetto dovrà evidentemente essere considerato dallo specialista che
effettuerà la perizia.
2.8.3
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente
accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare a
livello universitario, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia
le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Questa
soluzione si giustifica tanto se si considera che l’assicurata beneficia di una
rendita intera da tredici anni (dal 1° marzo 1996, cfr. doc. 47/2-3) e
che tale prestazione è stata confermata in sede di revisione nel 2000, nel 2002
e nel 2005 (cfr. consid. 1.1. e consid. 2.4.).
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurata.
La richiesta dell’assicurata di procedere ad una
perizia pluridisciplinare (I) è quindi superata dal rinvio degli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti pluridisciplinari.
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 3 ottobre 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.8.3..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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