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32.2008.209

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9 giugno 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.6. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico

di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986

pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003), precisa:

"

Per mansioni consuete di

una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica

s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli

nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei

religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato

è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.7. Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile

l’art. 28a cpv. 3 LAI (simile all’art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al

31.12.2007) secondo cui

"

Se l’assicurato esercita

un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda

del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16

LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge

e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado

d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in

DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF

I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria

Considerandi

giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi

reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete

nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento

delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti

nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a

determinate condizioni.

2.8

Nella

presente fattispecie, giustamente l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente

quale persona esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale e, di conseguenza,

determinato il grado d’invalidità secondo il metodo misto, con una ripartizione

del 50% in attività salariata e 50% in attività domestica. Questa ripartizione

trova fra l’altro conferma nell’inchiesta economica per le persone che si

occupano nell’economia domestica eseguita il 13 giugno 2008 (doc. AI 21),

inchiesta che non è stata del resto contestata. Altrettanto incontestata è la

succitata ripartizione tra attività salariata e domestica. Contestato è invece

l’inizio del miglioramento della capacità lavorativa in attività salariata.

2.9

Nel

rapporto 19 ottobre 2007 il dr. __________, dopo aver esaurientemente esposto

l’anamnesi, proceduto ad una valutazione oggettiva, ha diagnosticato una

sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.23)

e disturbi di personalità emotivamente instabile (ICD-10 F 60.3). Rilevato come

la problematica psichiatrica abbia avuto inizio nel 2001 con un episodio

reattivo di depressione, al quale ne è susseguito un altro nel maggio 2006, il

perito ha sostenuto che dal punto di vista psichico la peritanda possiede le

risorse per intraprendere un’attività a tempo pieno. Egli ha comunque escluso

che essa possa ritornare a lavorare presso __________ come impiegata di vendita

a causa dei precedenti conflitti sul lavoro. Il dr. __________ ha evidenziato

alcune resistenze che “potrebbero essere previste sulla base della

caratteropatia sopra riportata ma non vanno considerate quale fattore realmente

limitante. Questo è confermato da un funzionamento globale buono in tutti gli

ambiti (vedi punto 1.3)” (doc. AI 13-7). Il dr. __________ ha concluso rilevando

che l’assicurata deve continuare ad essere sostenuta dal __________ __________

e necessita di un sostegno psicologico per la riuscita della ripresa lavorativa

(doc. AI 13-9).

L’insorgente

contesta che già in occasione della perizia sussisteva un miglioramento della

capacità lavorativa. Al riguardo fa riferimento al rapporto 20 agosto 2008 del

medico curante, dr. __________, il quale sostiene che essa continua a presentare

un importante stato ansioso-depressivo e che è in cura in regime di day-hospital

presso il dr. __________ (doc. AI 25.1). Il 25 agosto 2008 il dr. __________ ha

certificato che l’assicurata è inabile al 100% dal maggio 2006 e dall’11 luglio

2006.

è in cura presso il day-hospital (doc. AI 28-4). Nel successivo scritto 8

settembre 2008 lo psichiatra curante ha precisato:

"

(...)

Con la presente confermiamo i certificati medici di

inabilità lavorativa al 100% fino al 30.09.2008 e una ripresa lavorativa al 50%

dal 01.10.2008, con la prospettiva nelle settimane successive di accompagnare

la paziente a un'attività lavorativa completa.

I certificati psichiatrici si giustificano con un

quadro psicopatologico caratterizzato ancora da sintomatologia ansioso depressiva,

nel quadro di un disturbo di personalità di tipo borderline." (Doc. AI

30-1)

Orbene,

questo TCA non ha motivo di discostarsi dalla perizia del dr. __________.

In

primo luogo va fatto presente che, come risulta dal rapporto 19 ottobre 2007,

il perito aveva preso contatto, seppur in forma telefonica, con il dr. __________

che gli aveva confermato un decorso favorevole della patologia precisando di aver

proposto alla paziente una ripresa dell’attività lavorativa (cfr. pag. 6 della

perizia; doc. AI 13-6). In tale senso va anche quanto attestato dallo

psichiatrica curante il 9 ottobre 2007 alla __________, in cui egli aveva

risposto affermativamente alla possibilità, in un prossimo futuro, di un aumento

della capacità lavorativa (“Penso di sì poiché la signora RI 1 è una donna

attiva e desiderosa di riacquistare una posizione professionale e anche sociale”;

risposta no. 3 doc. AI 20-6), anche se non è stato in grado di quantificare

l’inizio di una ripresa lavorativa (cfr. risposta no. 4, doc. AI 20-6).

Inoltre,

questo TCA concorda con quanto sostenuto nella nota 1° dicembre 2008 dal SMR,

ossia che i certificati prodotti non rendono verosimile una modifica della

stato di salute rispetto a quanto costatato in occasione della perizia e che

l’entità limitata della patologia è indirettamente confermata dall’esito

dell’inchiesta domiciliare (VI bis). Riguardo a quest’ultimo punto, va fatto

presente che durante la visita del 13 giugno 2008 l’assistente sociale ha

potuto costatare che “ l’assicurata frequenta tuttora, una volta la

settimana, la clinica di giorno del dr. __________ “ __________”, dove segue terapie

rilassanti. Gli incontri con il medico psichiatra, inizialmente previsti una

volta al mese, sono oggi pianificati in funzione delle necessità del momento”

(sottolineatura del redattore; doc. AI 21-1).

Pertanto,

sulla base dell'affidabile e concludente perizia del dr. __________, alla quale

va dato valore probatorio pieno, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata

di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che già al

momento della valutazione peritale l’insorgente presentava, almeno dal punto di

vista teorico, la capacità di riprendere un’attività nella sua precedente occupazione

ed in attività adeguate, tuttavia non presso il medesimo datore di lavoro.

Ritenuto

un grado d’impedimento del

12,5% quale casalinga, così come emerso dall’inchiesta economica del 13 giugno

2008, non contestata dall’insorgente (al riguardo, il TFA ha

già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni -

non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate

dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati,

il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste; AHI-Praxis 1997 p. 291

consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22

agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I 102/00), nonché della ripartizione

del 50% tra quota parte salariata e casalinga, l’assicurata non presenta un grado

d’invalidità pensionabile.

Pertanto,

sino al 31 gennaio 2008, tre mesi dopo il miglioramento della situazione

valetudinaria (art. 88 a cpv. 1 OAI), l’assicurata ha diritto ad una mezza

rendita d’invalidità.

La

decisione contestata va quindi confermata, mentre il ricorso va respinto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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