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Decisione

32.2008.21

Richiesta di prestazioni AI respinta in assenza di un danno alla salute invalidante accerttao in seguito all'allestimento di una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM

20 gennaio 2009Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00).

Nel merito

2. Oggetto

della vertenza è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto ad una

rendita AI anche dopo il 30 giugno 2007.

3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Va

qui rilevato che con la 5.a revisione della LAI (RU 2007 5148), è entrato in

vigore l’art. 7 cpv. 2 LPGA, per il quale per valutare la presenza di un’incapacità al

guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute.

Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è

obiettivamente superabile.

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (al cpv. 2 dal

1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita

intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi

almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un

quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile

da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il

reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido (reddito da valido).

4. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra

i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10

consid. 3b)

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti

dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da

dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per

le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).

Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto

tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare

luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate

da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati;

cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori

psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla

salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai

principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei

criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa,

rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000

pag. 155 consid. 2c)."

Anche

in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha evidenziato

che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo

di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta

di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure

la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1)

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la

liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto

dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso

di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché

di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in

modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato

sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il

contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische

Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio

approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora,

il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I

336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.:

pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per

l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di

fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici.

Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i

disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e

allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi

sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme

qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò

significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale

affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli

sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)).

Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in

considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro

intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I

criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la

presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua

intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni

senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una

perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la

constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate

secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della

persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener

conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un

processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un

sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella

malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si

deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto

a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino

da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I

873/05)

In

una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso

e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione

del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito

in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di

regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità

lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta

ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica

importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione)

e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott.

J.________ (DTF 132 V 165 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid.

1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358).

(...)"

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

6. Nel

caso concreto dopo aver preso atto della richiesta di prestazioni AI del 28

febbraio 2006 (doc. AI-1) ed aver richiamato dall’assicuratore infortuni

l’intero incarto concernente l’insorgente, nonché gli atti medici dei curanti,

l’UAI ha deciso di sottoporre l’interessata ad una perizia pluridisciplinare ad

opera del SAM.

La

ricorrente è stata a disposizione del SAM il 27 e 28 febbraio 2007, nonché il

1° e 6 marzo 2007 ed è stata visitata da 4 specialisti, e meglio il dr. med. __________

(consulto psichiatrico), il dr. med. __________ (consulto neurologico), il dr.

med. __________ (consulto reumatologico) e il dr. med. __________ (consulto

pneumolo-gico).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti non hanno posto alcuna

diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa. Essi hanno per contro

rilevato la presenza di diverse patologie senza tuttavia alcuna influenza sulla

capacità lavorativa dell’assicurata. In particolare la diagnosi comprende lo

stato da whiplash cronico stadio I-II dopo trauma di accelerazione e

decelerazione il 15.12.2004, anamnesticamente esiti da distrofia di crescita di

Scheuermann a livello dorsale, sindrome cervicocefalica con associate minime

difficoltà di concentrazione e asma bronchiale con componente allergica

(poliallergia di grado leggero).

Dalla

perizia emerge in particolare che il consulente dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha potuto appurare l’assenza di

qualsiasi patologia psichiatrica. Egli ritiene di essere in presenza di un’assicurata

con una tendenza a mettere in atto meccanismi di somatizzazione di conflitti,

sia attraverso meccanismi conversivi, sia di rimozione. Tuttavia, l’attuale

sintomatologia non presenta criteri per porre una diagnosi psichiatrica nel

senso nosologico. Non ritiene pertanto che vi sia una incapacità lavorativa per

ragioni psichiatriche.

Va

qui rilevato che il dr. med. __________, anch’egli specialista in psichiatria e

psicoterapia, incaricato dall’assicuratore LAINF di allestire una perizia in

seguito all’incidente del 14 dicembre 2004, il 29 luglio 2006 aveva affermato:

“nessuna diagnosi psichiatrica; non risultano disturbi depressivi e non

presenti i criteri, ben definiti, per una delle sindromi somatoformi

contemplate sotto ICD 10:F 45.0-45.9.” (doc. AI 25-16) ed aveva aggiunto

che “rispetto all’incidente risulta avere sviluppato una sintomatologia

algica discreta alla quale inizialmente la paz. medesima ha dato poca

importanza e non ha chiesto certificati medici di inabilità lavorativa. Si ha

quasi l’impressione che ci sia una componente iatrogena nello sviluppo di una

sintomatologia descritta sia come neurovegetativa sia di somatizzazione. Dal

contatto diretto non risultano né sintomi depressivi né ansiosi né una

compromissione del funzionamento sociale e familiare.” e che “nonostante

sia tutt’ora dichiarata abile al lavoro soltanto al 50%, riesce a gestire da

sola la sua gioielleria.” (doc. AI 25-18). Egli ha pure rilevato che “sul

piano psichico si descrive sana (anzi esprime la sua sorpresa per la visita dal

sottoscritto e per la prossima visita alla clinica __________ per un test

neuropsicologico)” (doc. AI 25-17).

Dal

punto di vista reumatologico, la valutazione del dr. med. __________, FMH in

reumatologia, coincide con quella del dr. med. __________ FMH medicina interna

e reumatologia e curante dell’insorgente. Lo specialista ha evidenziato un

quadro clinico caratterizzato da dolori ed un senso di disagio che riguardano

la colonna cervicale, la testa, la regione facciale, tutto il cinto scapolare,

l’arto superiore destro e tutta la colonna vertebrale. Recentemente i dolori

coinvolgono anche l’anca sinistra e la parete toracica. Il quadro clinico è

però dominato da una mancanza di energia vitale, da un’affaticabilità

aumentata, difficoltà di concentrazione e sintomi neurovegetativi. L’esame

neurologico è normale. Lo specialista ha indicato che, in accordo con il dr. __________,

la tipologia del disagio della ricorrente con astenia, insonnia, disturbi della

concentrazione in primo piano, poi cefalee, vertigini non sistemizzate e altri

disturbi di tipo neurovegetativo appare ben compatibile con una sindrome

somatoforme. L’interessata presenta inoltre una tendenza alla firbomialgia

anche se attualmente l’assenza di dolori generalizzati e la presenza di solo 9

su 18 punti eccessivamente dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4 kg non

permette di ritenere questa diagnosi secondo i criteri di classificazione ACR

1990. Lo specialista ritiene l’interessata totalmente abile al lavoro nella sua

attività di negoziante ed è in grado di svolgere un’attività leggera, variata

ed adatta, come quella attuale, a tempo pieno e con pieno rendimento.

Anche

il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, nell’ambito del consulto

neurologico, conclude per la piena abilità lavorativa della ricorrente nella

sua precedente attività lavorativa. Allo stato neurologico non emerge infatti

alcunché di patologico. Nella valutazione neuropsicologica l’interessata

raggiunge risultati nettamente nella norma per quanto riguarda le varie

funzioni cognitive, con risultato discordante riguardo la concentrazione e

l’attenzione sostenuta, presentando in un test un risultato nella norma, mentre

in un altro test vi è un rallentamento senza imprecisioni. Nell’insieme la

valutazione neuropsicologica evidenzia minime difficoltà di attenzione e

concentrazione, le quali vanno piuttosto interpretate nell’ambito di una

sintomatologia algica senza evidenza di un danno cerebrale organico. Per quanto

riguarda le cefalee e le cervicalgie, non vi sono segni clinici di una

radiculopatia cervicale. Le cefalee descritte dall’assicurata non sono

inquadrabili come cefalee d’entità a sé stanti, ma sono parte integrante delle

cervicalgie alle quali si associano nell’ambito di una sindrome

cervicocefalica. In conclusione lo specialista ritiene che i deficit di

concentrazione sono minimi, non costanti, legati alla sintomatologia

cervicocefalica, la cui influenza sulla capacità lavorativa sarà determinata

dalla valutazione reumatologica.

Infine,

nell’ambito del consulto pneumologico, il dr. med. __________, specialista FMH

in malattie polmonari e __________ __________ di __________, ha rilevato che

fin dall’infanzia l’interessata soffre di un’asma bronchiale, con

manifestazioni saltuarie più marcate a partire dalla giovinezza. Negli ultimi 6

anni è avvenuta una riapparizione di asma con componente allergica marcata,

cosicché è stata introdotta una terapia con corticosteroidi topici e

broncodilatatori Retard, che tuttavia l’interessata assume con reticenza,

avendo paura degli effetti collaterali. Questo spiega i disturbi asmatici

costanti, soprattutto serali e durante la notte, e ciò malgrado l’utilizzo della

terapia, che tuttavia talvolta viene assunta in maniera sottodosata. Attualmente

sulla base dei dati anamnestici clinici e funzionali l’asma dell’assicurata può

essere definita come asma bronchiale di tipo leggero, da intermittente a

persistente. La presenza di sintomi persistenti è dovuta alla terapia

insufficiente, in particolare all’utilizzo solo sporadico e sottodosato della

terapia con corticosteroidi topici. Pertanto l’assicurata è stata istruita in

maniera adeguata. Per quanto riguarda l’aspetto valetudinario, tenuto conto che

si tratta di un’asma bronchiale di grado leggero, senza limitazioni funzionali

né episodi di esacerbazione marcata, e tenendo conto pure dell’osservazione

dell’interessata che ritiene che l’asma non è un fattore limitante nella vita

di tutti i giorni, il dr. med. __________ ha ritenuto che non esistono elementi

per suffragare un grado d’incapacità lavorativa persistente, rispettivamente di

invalidità.

Alla

luce dei consulti specialistici i periti dell’AI hanno considerato la

ricorrente totalmente abile al lavoro nell’attività finora esercitata ed in

tutte le attività precedenti e non hanno ravvisato patologie tali da

influenzare la capacità lavorativa dell’insorgente. Gli specialisti hanno

evidenziato come dal punto di vista psichiatrico, pneumologico, reumatologico e

neurologico, l’assicurata non mostra una limitazione della capacità lavorativa.

Non è neppure possibile attestare un’incapacità lavorativa di lunga durata nel

passato, fatta eccezione per il periodo relativo allo stato di isterectomia. La

prognosi è da considerare buona.

Sulla

base della sopra citata perizia, il dr. med. __________, medico SMR, ha

affermato:

Considerandi

" Venditrice in proprio di pietre e gioielli

Attualmente riesce a lavorare al 40-50% in base alla documentazio-ne.

Caso LAINF con IL 100% dal 15.12.2004, IL 50% dal 7.2005.

Ricordo che psichiatra dr. __________ 7.2006 certifica assenza di

patologia psichiatrica.

Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli status specialistici

con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni sulle esigibilità

residuali citate nel SAM 3.2007 (reumatologico, psichiatrico, neurologico e

pneumologico) e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti

i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale

un SAM

Personalmente propongo:

fino al SAM IL determinata dal medico curante dr. __________ (IL 50%)

a partire dalla data del SAM non si attesta una limitazione

dell’abilità lavorativa e quindi vi è una IL 0% dal 4.2007 per ogni tipo di

attività.” (doc. AI 33-1)

Il

21.

agosto 2007 l’interessata è stata visitata presso il suo negozio da un

funzionario dell’ispettorato AI, il quale ha evidenziato:

" (…)

I problemi di salute della signora sono in relazione all’incidente

della circolazione del 15.12.2004 nel quale ha riportato un colpo di frusta.

In occasione della perizia SAM esperita tra il 27.02 ed il 06.03.2007,

non sono più state riscontrate patologie a carattere invalidante. Per le

incapacità lavorative medico teoriche precedenti si fa riferimento al curante

(inabilità al 50%).

Il caso a livello assicurativo è stato assunto dalla __________ che ha

riconosciuto le proprie prestazioni IG dall’incidente sino al momento in cui è

venuta a conoscenza delle conclusioni SAM, in ragione di una incapacità

lavorativa del 50% appunto.

Per quanto riguarda il livello lavorativo pratico, la signora RI 1

riferisce che dopo l’evento 12-2004 ha modificato gli orari di presenza in

negozio. Apre più tardi, alle ore 10.30 e resta impegnata sino a mezzogiorno.

In seguito riprende alle 15.00 sino alle 18.00. Tiene inoltre chiuso il lunedì

per riposarsi. A livello lavorativo pratico non vi sono degli impedimenti sul

lavoro, se non secondo quanto fatto valere, per l’esposizione e ritiro degli

stands esterni, mansione che segnala quale pesante in ragione dei disturbi che

avrebbe ancora a livello cervicale. Verrebbe quindi aiutata solo in questa

mansione dal suo amico (disoccupato). Nell’ambito del commercio dalla data

dell’infortunio ad oggi non si è comunque fatta sostituire da nessuno. Ha

semplicemente ridotto l’orario d’apertura e nei giorni in cui non si sente in

forma gli capita di terminare prima il lavoro oppure tiene chiuso. In sostanza

si tratta di una presenza al 50% circa.

Segnala tuttora la presenza di disturbi a livello cervicale, talvolta

sensazioni tipo nausea, di essere divenuta sensibile ai rumori, ecc. Inoltre

problemi di asma per i quali la mattina fa ricorso a spray specifico.

La richiedente è a conoscenza delle conclusioni peritali del SAM. In

ragione dei disturbi fatti valere, riferisce che l’attività continua tuttora

nella forma descritta, quindi ridotta.

Al di là delle lamentele fatte valere dalla stessa, tenuto conto di

quanto emerso a livello medico peritale e della tipologia del commercio, che

dal profilo fisico non richiede sforzi energetici particolari (merce costituita

da piccoli oggetti, di poco peso) ed attività che permette di intercalare la

posizione seduta con quella eretta, si ritiene che a livello pratico le

limitazioni lavorative, pur volendo considerare la necessità ogni tanto di

dover terminare prima il lavoro o la presenza saltuariamente di qualche giorno

in indisposizione ed il minimo apporto del compagno, non superino il 10%.

(…) In generale negli ultimi anni vi è stata una progressiva erosione

della cifra d’affari rispettivamente degli utili, sino alla perdita del 2006.”

(doc. AI 43-2)

Sulla

base di queste valutazioni l’UAI ha emesso la decisione impugnata con la quale

ha assegnato alla ricorrente una mezza rendita dal 1° dicembre 2005 al 30

giugno 2007.

In sede

di ricorso la ricorrente ha prodotto un’attestazione del 24 ottobre 2007 del

dr. med. __________, il quale ha affermato:

" (…) le comunico che i disturbi persistenti accusati

dalla paziente sono discrepanti con i reperti oggettivabili dal punto di vista

prettamente somatico-reumatologico.

Persiste una discreta sindrome cervicocefalalgica accompagnata da

fenomeni extrareumatologici come affaticamento, capogiri, nausea e difficoltà

di concentrazione, aspetti a volte riscontrati in sindromi dopo trauma di

accelerazione/decelerazione cervicale.

Se fosse desiderata una rivalutazione a scopo tecnico-assicurativo,

questa potrebbe essere effettuata in ambito peritale pluridisciplinare in un

centro specializzato.” (doc. B)

L’interessata

ha pure trasmesso un attestato del dr. med. __________, specialista FMH

psichiatria e psicoterapia, il quale, in data 4 febbraio 2008, ha affermato:

" Con la presente attesto che la signora RI 1 nata il

__________ e residente a __________ è seguita presso il mio studio dal

06.08.2007

Essa presenta una diagnosi di:

-

Sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2)

-

Sindrome

somatiforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4)

La paziente usufruisce di una psicoterapia individuale regolare e una

farmacoterapia. Malgrado un ottima “compliance” al trattamento una ripresa

lavorativa completa è da escludere in considerazione del quadro psicopatologico

e della cristallizzazione della sintomatologia algica.” (doc. G)

Il

28.

febbraio 2008 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione

affermando:

" L’attuale documentazione in pratica conferma

l’assenza d’una patologia somatica di tipo invalidante. Per quanto concerne il

lato psichiatrico le 2 valutazioni peritali finora eseguite (dr. __________ e

dr. __________) non hanno permesso di evidenziare la presenza di una patologia

psichiatrica significativa. L’attuale certificato del dr. __________ elenca 2

patologie psichiatriche senza però fornire nessun dato clinico che possa

confortare la diagnostica o che possa rendere verosimile una modifica

sostanziale dello stato di salute rispetto al momento della valutazione SAM.

Conclusione: assenza di nuovi elementi medici di rilievo” (doc.

IV/Bis)

L’interessata

ha prodotto un ulteriore certificato medico del dr. med. __________, il quale,

in data 20 marzo 2008, ha affermato:

" (…)

Malgrado un’ottima adesione alle proposte terapeutiche, il quadro

psicopatologico resta sostanzialmente invariato.

La paziente menziona una sintomatologia ansioso-depressiva

caratterizzata da crisi di pianto, apatia, anedonia, disfunzionamen-to dei

ritmi circandiani e disturbi neurovegetativi (palpitazione, traspirazione,

capogiri, ecc.).

Per quanto riguarda la sindrome somatiforme da dolore persistente è

caratterizzata da algie intense di tipo cervico-cefaliche e alla colonna

vertebrale.

Tali elementi risultano fortemente invalidanti per prospettare un

impiego lavorativo oltre il 50%.” (doc. H)

Il

15.

aprile 2008, la dr.ssa __________, psichiatra, medico SMR, ha affermato:

" L’A. è stata peritata dal punto di vista

psichiatrico dal Dr. med. __________ (29.07.2006) per la __________ e dal Dr __________

(01.03.2007) per il SAM di __________.

Il Dr med __________ nel suo rapporto scrive che non risultano

disturbi depressivi e non sono presenti criteri ben definiti per una delle

sindromi somatoformi contemplate sotto ICD 10: F 45.0-45.9.

Il Dr med __________ nella sua valutazione riporta un’assenza di

disturbi cognitivi, a carico della volontà o della motivazione. Riscontra un

contenuto del pensiero incentrato su temi legati alla sintomatologia

somatoforme. Lo psichiatra conclude con l’assenza di un disturbo psichiatrico

anche se sono presenti alcuni sintomi (pochi momenti in cui si apprezza una

lieve deflessione dell’umore che nell’insieme viene giudicato eutimico, un

lieve stato di ansia libera), che tuttavia non sono sufficienti a giustificare

una diagnosi psichiatrica secondo la classificazione ICD o DSM.

L’A ha prodotto un certificato datato 04.02.2008 del Dr med __________

psichiatra che l’ha in cura dal 06.08.2007 (fino ad allora non vi era mai stata

una presa a carico specialistica). Riporta diagnosi la presenza di una sindrome

mista ansioso-depressiva (IDC 10 F 14.2) e di una sindrome somatoforme da

dolore persistente (ICD 10 F 45.5).

Secondo la classificazione ICD la sindrome ansioso-depressiva viene

definita come una “… categoria che deve essere utilizzata quando i sintomi

dell’ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti ma né gli uni

né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati

separatamente.” Risulta dunque un disturbo ansioso di lieve entità e pertanto

non invalidante. Il Dr med __________ nell’attestato del 20.03.2008 riporta un

quadro psicopatologico invariato e si limita a descrivere la sintomatologia

soggettiva dell’A (“La paziente menziona una sintomatologia ansioso-depressiva

caratterizzata da crisi di pianto, apatia, anedonia, disfunzionamento dei ritmi

cardiani e disturbi neurovegetativi…”). Non viene dunque aggiunto nessun

elemento medico-oggettivo che possa modificare la precedente valutazione del

danno alla salute dell’A.” (doc. X/Bis)

7.

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C.,

I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

8.

Questo

TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia

pluridisciplinare del SAM del 9 maggio 2007.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, sulla base dei 4 consulti (psichiatrico, reumatologico, neurologico e

pneumologico), sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurata è

completamente abile al lavoro nella sua precedente attività e in qualsiasi

professione preceden-temente esercitata.

Gli

specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,

professionale, patologica e sistemica della ricorrente, le affezioni attuali e

le costatazioni obiettive, dopo approfonditi esami medici, hanno accertato l’assenza

di diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa dell’interessata.

I periti e i 4 consulenti si sono espressi su tutte le patologie

lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc.

AI 29-4) ed hanno valutato l’abilità lavorativa della paziente sulla base delle

indicazioni risultanti dalle visite effettuate il 27 e 28 febbraio 2007, nonché

il 1° ed il 6 marzo 2007 (doc. AI 29-1).

9.

L’insorgente in sede di ricorso contesta in particolare le risultanze

relative alla patologia reumatologica e psichiatrica, allegando certificati

medici del dr. med. __________ (reumatologo) e del dr. med. __________

(psichiatra).

Per

quanto concerne l’aspetto reumatologico, l’interessata ha prodotto un attestato

del dr. med. __________ del 24 ottobre 2007 da cui risulta tuttavia unicamente

che i disturbi presentati sono discrepanti rispetto ai reperti oggettivabili

dal punto di vista prettamente somatico-reumatologico e dove lo specialista ribadisce

la presenza di una sindrome cervicocefalalgica accompagnata da fenomeni

extrareumatologici come affatica-mento, capogiri, nausea e difficoltà di

concentrazione (doc. B). Il reumatologo non si è tuttavia espresso circa la

presenza di un’incapacità lavorativa in relazione con le patologie da lui

citate che sono del resto quelle già indicate in precedenza e prese in

considerazione dal perito. Il dr. med. __________, nel suo consulto per il SAM,

ha infatti affermato che “la mia valutazione coincide con quella del collega

__________, __________.”

Inoltre

il nuovo certificato medico non indica un peggioramento dello stato di salute

della ricorrente rispetto a quanto stabilito con la perizia con la quale del

resto il curante non si confronta.

Anche

il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver visionato la nuova attestazione ed

in particolare l’affermazione secondo la quale “i disturbi persistenti

accusati dalla paziente sono discrepanti con i reperti oggettivabili dal punto

di vista prettamente somatico-reumatologico” ha evidenziato come “l’attuale

documentazione in pratica conferma l’assenza di una patologia somatica di tipo

invalidante.” (doc. IV/Bis).

Non

vi è pertanto una valutazione medica atta a sovvertire le conclusioni cui sono

giunti i periti dell’AI per quanto concerne la patologia reumatologica.

Resta da

esaminare l’aspetto psichiatrico.

L’interessata

è stata esaminata da due periti, il dr. med. __________, il 18 luglio 2006, su

richiesta dell’assicuratore contro gli infortuni e il dr. med. __________, il 28

febbraio 2007, su incarico del SAM, entrambi specialisti in psichiatria e

psicoterapia.

Entrambi,

dopo un’approfondita visita medica, sono giunti alla medesima conclusione, e

meglio all’assenza di qualsiasi patologia psichiatrica invalidante.

Il

dr. med. __________ ha evidenziato che “non risultano disturbi depressivi e

non presenti i criteri, ben definiti, per una delle sindromi somatoformi

contemplate sotto ICD 10:F 45.0-45.9.” (doc. AI 25-16) ed ha aggiunto che “Dal

contatto diretto non risultano né sintomi depressivi né ansiosi né una

compromissione del funzionamento sociale e familiare.” e che “nonostante

sia tutt’ora dichiarata abile al lavoro soltanto al 50%, riesce a gestire da

sola la sua gioielleria.” (doc. AI 25-18).

Da

parte sua il dr. med. __________ ha sottolineato come fino al momento della

visita l’interessata, dal punto di vista psichiatrico o psicologico, non è mai

stata in trattamento di nessun genere, ma ha solo assunto per due settimane un

medicamento prescritto dal dr. med. __________, poi interrotto perché era

troppo sonnolente. Lo specialista ha evidenziato come l’interessata “presenta

da un punto di vista personologico una tendenza a mettere in atto dei

meccanismi di somatizzazione dei conflitti, sia attraverso meccanismi

conversivi sia di rimozione. Tuttavia l’attuale sintomatologia non presenta i

criteri per porre una diagnosi psichiatrica nel senso nosologico. Si tratta

quindi di un quadro clinico che non ha alcuna incidenza sulla capacità

lavorativa dell’assicurata.” (doc. AI 29-23).

Queste

valutazioni sono state confermate dai periti del SAM.

Nelle

more processuali la ricorrente ha prodotto due certificati del dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, dopo aver rilevato di

avere in cura l’interessata dal 6 agosto 2007 ha posto la diagnosi di sindrome

mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2) e sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD 10 F 45.4) ed ha affermato che la ricorrente usufruisce di una

psicoterapia regolare e di una farmacoterapia e che malgrado un’ottima

compliance al trattamento una ripresa completa è da escludere in considerazione

del quadro psicopatologico e della cristallizzazione della sintomatologia

algica (doc. G) ed ha indicato come queste patologie risultano “fortemente

invalidanti per prospettare un impiego lavorativo oltre il 50%.” (doc. H).

Sulle

affermazioni del dr. med. __________ ha preso posizione il medico SMR dell’AI, la

psichiatra __________, la quale dopo aver riesaminato l’intera fattispecie e

meglio le perizie del dr. med. __________ e del dr. med. __________, nonché i

certificati del dr. med. __________, ha evidenziato come la sindrome

ansioso-depressiva sia un disturbo di lieve entità e pertanto non invalidante.

Per

quanto concerne invece la presenza del disturbo somatoforme da dolore

persistente va rammentato che questa malattia non è di regola atta a

determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa

suscettiva di cagionare un’invalidità ai sensi dell’art. 4 LAI e che le

condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono date in

assenza di una comorbidità psichiatrica importante (sentenza 9C_35/2007 del 4

aprile 2008 consid. 3.2; DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2; DTF 131 V 49

consid. 1.2 pag. 50; DTF 130 V 352 consid. 2.2.3).

Ora,

come visto, in concreto la sindrome ansioso-depressiva, di regola, è un

disturbo di lieve entità e pertanto non invalidante e del resto non era

presente fino al marzo del 2007, quando l’interessata è stata sottoposta alla

perizia del SAM.

Non

è pertanto possibile ritenere la presenza di una comorbidità

psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata né degli altri criteri

qualificanti posti dalla giurisprudenza, che eccezionalmen-te possono rendere

inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa dell’assicurato

sul mercato del lavoro in presenza di una sindrome somatoforme da dolore

persistente.

Va

infatti ricordato che secondo la giurisprudenza federale in presenza di

un disturbo del dolore somatoforme si deve presumere che tale affezione o gli

effetti della stesso possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente

esigibili (cfr. DTF 131 V 49).

In

concreto, dagli atti medici prodotti dalle parti, non emerge che le condizioni

poste dalla giurisprudenza per ritenere la sindrome somatoforme da dolore

persistente invalidante, siano date, ritenuto in particolare che comunque fino

al marzo del 2007 per l’interessata non era stata diagnosticata alcuna patologia

psichiatrica invalidante dai due periti che l’hanno visitata. In concreto si

nota l’assenza di criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa

quali la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua

gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso

per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi

di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e

la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate

secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della

persona assicurata.

Non

va poi dimenticato che in presenza di una componente psichiatrica, si deve

tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da

un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un

sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella

malattia). Ora, nel caso di specie i due periti che hanno visitato

l’interessata a distanza di pochi mesi (18 luglio 2006 e 28 febbraio 2007) non

hanno evidenziato alcuna diagnosi psichiatrica. Il dr. med. __________ ha

evidenziato l’assenza di qualsiasi presa a carico psichiatrica prima della sua

perizia ed anche il dr. med. __________ ha precisato che “alla visita

psichiatrica la paz. anamnesticamente, non presenta difficoltà

psicologiche/psichiatriche di alcun genere.” (doc. AI 25-18). Non può

pertanto essere data la presenza di una situazione cristallizzata al momento

dell’emissione della decisione impugnata. Non va poi dimenticato come la dr.ssa

__________, SMR, ha evidenziato che il dr. med. __________, anche nel

certificato del 20 marzo 2008 si limita a descrivere la sintomatologia

soggettiva dell’assicurata (“La paziente menziona una sintomatologia

ansioso-depressiva caratterizzata da crisi di pianto, apatia, anedonia, disfunzionamento

dei ritmi circadiani e disturbi neurovegetativi…”), ma non aggiunge nessun

elemento medico-oggettivo che possa modificare la precedente valutazio-ne del

danno alla salute dell’interessata (doc. X/Bis).

Inoltre

lo specialista non indica un peggioramento dello stato di

salute della ricorrente rispetto a quanto stabilito con la perizia con la quale

del resto non si confronta.

Va

infine rilevato che dalla visita presso il negozio dell’insorgente effettuata

il 20 agosto 2007 non emerge che l’interessata abbia fatto presente di essere

in cura psichiatrica dal 6 agosto 2007 (doc. AI 43-2).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, richiamata la giurisprudenza

in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non

intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni dei periti

del SAM e della successiva presa di posizione della dr.ssa __________, medico

SMR, la quale ha valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli

atti ed è giunta alla conclusione, logica e priva di contraddizioni, che neppure

i nuovi certificati medici del dr. med. __________ sono atti a modificare la

precedente valutazione del danno alla salute dell’insorgente.

Va

ribadito che fondandosi sulla più volte citata perizia tutti i medici del SMR

intervenuti hanno concluso per un grado di capacità lavorativa totale per la

professione svolta (cfr., sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la

sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del

13.

giugno 2008, consid. 3.2; cfr. anche la sentenza 8C_407/2007 dell’8

settembre 2008 in ambito di assicurazione contro gli infortuni, dove al consid.

3.

il Tribunale federale ha confermato un giudizio di questo TCA dove è stato

ritenuto maggiormente attendibile il parere espresso dal medico di fiducia

dell’assicuratore resistente).

Va

a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una

decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

" (…)

3.2

L'on

ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un

Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis

que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123

V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti

e dei medici SMR, è da

ritenere dimostrato che l’interessata è completamente abile al lavoro. In

queste condizioni non risulta necessario procedere con l’allestimento di

un’ulteriore perizia psichiatrica, come richiesto dall’insorgente, così come

all’assunzione di ulteriori prove (ad esempio il richiamo dai dr. med. __________

e __________ dell’incarto completo).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da

effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

Va

infine rammentato che secondo costante giurisprudenza

del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione

effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata,

ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366

consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

L’insorgente

è pertanto resa attenta che se ritiene che il suo stato di salute sia

peggiorato dopo l’emanazione della decisione impugnata può inoltrare una nuova

richiesta che sarà oggetto di altro procedimento.

In

queste condizioni, ritenuto che dalle visite peritali tenutesi nel febbraio e

marzo 2007 è risultata una completa capacità lavorativa in qualsiasi attività, è

a giusta ragione che l’UAI ha assegnato la rendita al 50% fino al 30 giugno

2007, ossia tre mesi dopo il miglioramento, in applicazione dell’art. 88a cpv.

1.

OAI.

10.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza alla luce dell'esame imposto e degli esiti degli

accertamenti dell'UAI, le spese vengono cifrate in CHF 300.-- poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di CHF 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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