32.2008.21
Richiesta di prestazioni AI respinta in assenza di un danno alla salute invalidante accerttao in seguito all'allestimento di una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM
20 gennaio 2009Italiano47 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.21
Data decisione, Autorità:
20.01.2009, TCA
Titolo:
Richiesta di prestazioni AI respinta in assenza di un danno alla salute invalidante accerttao in seguito all'allestimento di una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM
AFFEZIONE PSICHICA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 29 cpv. 1 let. b LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.21
cs
Lugano
20 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 gennaio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A.
Con decisione del 14 gennaio 2008 a RI 1, nata
nel __________, di professione commerciante, esperta nella vendita di gioielli
artigianali di pietra e titolare del negozio __________ di __________, è stata
assegnata una mezza rendita d’invalidità per il periodo dal 1.12.2005 (ossia
trascorso l’anno di attesa dall’insorgere del danno alla salute; cfr. art. 29
cpv. 1 lett. b LAI) al 30 giugno 2007 (tre mesi dopo il miglioramento dello
stato di salute – art. 88a cpv. 1 OAI), in seguito all’incapacità lavorativa
causata da un incidente stradale avvenuto il 15 dicembre 2004 con meccanismo di
accelerazione-decelerazione cervicale.
B. Avverso
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è
tempestivamente insorta, chiedendo l’annullamento della decisione querelata,
l’allestimento di una perizia medica neutra presso uno specialista (psichiatra)
che sarà designato dal Tribunale e l’assegnazione di una rendita al 50% dal
1.12.2005 a tempo indeterminato. L’insorgente, che richiama gli atti medici dai
dr. med. __________ e __________, rammenta di essere stata vittima di un
incidente d’auto il 15 febbraio 2004 in seguito al quale ha cominciato ad evidenziare
dei disturbi persistenti di natura reumatologica. Essa contesta le conclusioni
cui è giunta la perizia pluridisciplinare del SAM che valuta l’interessata
abile completamente nella sua attività svolta così come in tutte le attività
precedenti dopo il 30 giugno 2007. A comprova delle sue affermazioni allega un
certificato del dr. med. __________, specialista in psichiatria, che ha
evidenziato la presenza di una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F
41-2) ed una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 54.4).
C. Con
risposta del 3 marzo 2008, al quale ha allegato le annotazioni del medico SMR,
dr. med. __________, l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV + Bis).
D. Il
31 marzo 2008 l’insorgente ha prodotto un ulteriore certificato del dr. med. __________
(doc. VIII e H), sul quale ha preso posizione la dr.ssa med. __________, medico
SMR (doc. X/Bis).
in
diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00).
Nel merito
2. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto ad una
rendita AI anche dopo il 30 giugno 2007.
3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Va
qui rilevato che con la 5.a revisione della LAI (RU 2007 5148), è entrato in
vigore l’art. 7 cpv. 2 LPGA, per il quale per valutare la presenza di un’incapacità al
guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute.
Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obiettivamente superabile.
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (al cpv. 2 dal
1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita
intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi
almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un
quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido).
4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra
i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti
dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da
dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per
le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati;
cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori
psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla
salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano
psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei
criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa,
rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000
pag. 155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha evidenziato
che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo
di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta
di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure
la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto
dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in
modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato
sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il
contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich
zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische
Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio
approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora,
il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I
336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.:
pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per
l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di
fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici.
Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i
disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e
allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi
sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme
qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò
significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale
affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli
sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)).
Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in
considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro
intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I
criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la
presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua
intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni
senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una
perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la
constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate
secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della
persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener
conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un
processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un
sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino
da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I
873/05)
In
una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso
e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione
del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito
in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di
regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità
lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta
ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica
importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione)
e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott.
J.________ (DTF 132 V 165 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid.
1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358).
(...)"
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
6. Nel
caso concreto dopo aver preso atto della richiesta di prestazioni AI del 28
febbraio 2006 (doc. AI-1) ed aver richiamato dall’assicuratore infortuni
l’intero incarto concernente l’insorgente, nonché gli atti medici dei curanti,
l’UAI ha deciso di sottoporre l’interessata ad una perizia pluridisciplinare ad
opera del SAM.
La
ricorrente è stata a disposizione del SAM il 27 e 28 febbraio 2007, nonché il
1° e 6 marzo 2007 ed è stata visitata da 4 specialisti, e meglio il dr. med. __________
(consulto psichiatrico), il dr. med. __________ (consulto neurologico), il dr.
med. __________ (consulto reumatologico) e il dr. med. __________ (consulto
pneumolo-gico).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti non hanno posto alcuna
diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa. Essi hanno per contro
rilevato la presenza di diverse patologie senza tuttavia alcuna influenza sulla
capacità lavorativa dell’assicurata. In particolare la diagnosi comprende lo
stato da whiplash cronico stadio I-II dopo trauma di accelerazione e
decelerazione il 15.12.2004, anamnesticamente esiti da distrofia di crescita di
Scheuermann a livello dorsale, sindrome cervicocefalica con associate minime
difficoltà di concentrazione e asma bronchiale con componente allergica
(poliallergia di grado leggero).
Dalla
perizia emerge in particolare che il consulente dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha potuto appurare l’assenza di
qualsiasi patologia psichiatrica. Egli ritiene di essere in presenza di un’assicurata
con una tendenza a mettere in atto meccanismi di somatizzazione di conflitti,
sia attraverso meccanismi conversivi, sia di rimozione. Tuttavia, l’attuale
sintomatologia non presenta criteri per porre una diagnosi psichiatrica nel
senso nosologico. Non ritiene pertanto che vi sia una incapacità lavorativa per
ragioni psichiatriche.
Va
qui rilevato che il dr. med. __________, anch’egli specialista in psichiatria e
psicoterapia, incaricato dall’assicuratore LAINF di allestire una perizia in
seguito all’incidente del 14 dicembre 2004, il 29 luglio 2006 aveva affermato:
“nessuna diagnosi psichiatrica; non risultano disturbi depressivi e non
presenti i criteri, ben definiti, per una delle sindromi somatoformi
contemplate sotto ICD 10:F 45.0-45.9.” (doc. AI 25-16) ed aveva aggiunto
che “rispetto all’incidente risulta avere sviluppato una sintomatologia
algica discreta alla quale inizialmente la paz. medesima ha dato poca
importanza e non ha chiesto certificati medici di inabilità lavorativa. Si ha
quasi l’impressione che ci sia una componente iatrogena nello sviluppo di una
sintomatologia descritta sia come neurovegetativa sia di somatizzazione. Dal
contatto diretto non risultano né sintomi depressivi né ansiosi né una
compromissione del funzionamento sociale e familiare.” e che “nonostante
sia tutt’ora dichiarata abile al lavoro soltanto al 50%, riesce a gestire da
sola la sua gioielleria.” (doc. AI 25-18). Egli ha pure rilevato che “sul
piano psichico si descrive sana (anzi esprime la sua sorpresa per la visita dal
sottoscritto e per la prossima visita alla clinica __________ per un test
neuropsicologico)” (doc. AI 25-17).
Dal
punto di vista reumatologico, la valutazione del dr. med. __________, FMH in
reumatologia, coincide con quella del dr. med. __________ FMH medicina interna
e reumatologia e curante dell’insorgente. Lo specialista ha evidenziato un
quadro clinico caratterizzato da dolori ed un senso di disagio che riguardano
la colonna cervicale, la testa, la regione facciale, tutto il cinto scapolare,
l’arto superiore destro e tutta la colonna vertebrale. Recentemente i dolori
coinvolgono anche l’anca sinistra e la parete toracica. Il quadro clinico è
però dominato da una mancanza di energia vitale, da un’affaticabilità
aumentata, difficoltà di concentrazione e sintomi neurovegetativi. L’esame
neurologico è normale. Lo specialista ha indicato che, in accordo con il dr. __________,
la tipologia del disagio della ricorrente con astenia, insonnia, disturbi della
concentrazione in primo piano, poi cefalee, vertigini non sistemizzate e altri
disturbi di tipo neurovegetativo appare ben compatibile con una sindrome
somatoforme. L’interessata presenta inoltre una tendenza alla firbomialgia
anche se attualmente l’assenza di dolori generalizzati e la presenza di solo 9
su 18 punti eccessivamente dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4 kg non
permette di ritenere questa diagnosi secondo i criteri di classificazione ACR
1990. Lo specialista ritiene l’interessata totalmente abile al lavoro nella sua
attività di negoziante ed è in grado di svolgere un’attività leggera, variata
ed adatta, come quella attuale, a tempo pieno e con pieno rendimento.
Anche
il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, nell’ambito del consulto
neurologico, conclude per la piena abilità lavorativa della ricorrente nella
sua precedente attività lavorativa. Allo stato neurologico non emerge infatti
alcunché di patologico. Nella valutazione neuropsicologica l’interessata
raggiunge risultati nettamente nella norma per quanto riguarda le varie
funzioni cognitive, con risultato discordante riguardo la concentrazione e
l’attenzione sostenuta, presentando in un test un risultato nella norma, mentre
in un altro test vi è un rallentamento senza imprecisioni. Nell’insieme la
valutazione neuropsicologica evidenzia minime difficoltà di attenzione e
concentrazione, le quali vanno piuttosto interpretate nell’ambito di una
sintomatologia algica senza evidenza di un danno cerebrale organico. Per quanto
riguarda le cefalee e le cervicalgie, non vi sono segni clinici di una
radiculopatia cervicale. Le cefalee descritte dall’assicurata non sono
inquadrabili come cefalee d’entità a sé stanti, ma sono parte integrante delle
cervicalgie alle quali si associano nell’ambito di una sindrome
cervicocefalica. In conclusione lo specialista ritiene che i deficit di
concentrazione sono minimi, non costanti, legati alla sintomatologia
cervicocefalica, la cui influenza sulla capacità lavorativa sarà determinata
dalla valutazione reumatologica.
Infine,
nell’ambito del consulto pneumologico, il dr. med. __________, specialista FMH
in malattie polmonari e __________ __________ di __________, ha rilevato che
fin dall’infanzia l’interessata soffre di un’asma bronchiale, con
manifestazioni saltuarie più marcate a partire dalla giovinezza. Negli ultimi 6
anni è avvenuta una riapparizione di asma con componente allergica marcata,
cosicché è stata introdotta una terapia con corticosteroidi topici e
broncodilatatori Retard, che tuttavia l’interessata assume con reticenza,
avendo paura degli effetti collaterali. Questo spiega i disturbi asmatici
costanti, soprattutto serali e durante la notte, e ciò malgrado l’utilizzo della
terapia, che tuttavia talvolta viene assunta in maniera sottodosata. Attualmente
sulla base dei dati anamnestici clinici e funzionali l’asma dell’assicurata può
essere definita come asma bronchiale di tipo leggero, da intermittente a
persistente. La presenza di sintomi persistenti è dovuta alla terapia
insufficiente, in particolare all’utilizzo solo sporadico e sottodosato della
terapia con corticosteroidi topici. Pertanto l’assicurata è stata istruita in
maniera adeguata. Per quanto riguarda l’aspetto valetudinario, tenuto conto che
si tratta di un’asma bronchiale di grado leggero, senza limitazioni funzionali
né episodi di esacerbazione marcata, e tenendo conto pure dell’osservazione
dell’interessata che ritiene che l’asma non è un fattore limitante nella vita
di tutti i giorni, il dr. med. __________ ha ritenuto che non esistono elementi
per suffragare un grado d’incapacità lavorativa persistente, rispettivamente di
invalidità.
Alla
luce dei consulti specialistici i periti dell’AI hanno considerato la
ricorrente totalmente abile al lavoro nell’attività finora esercitata ed in
tutte le attività precedenti e non hanno ravvisato patologie tali da
influenzare la capacità lavorativa dell’insorgente. Gli specialisti hanno
evidenziato come dal punto di vista psichiatrico, pneumologico, reumatologico e
neurologico, l’assicurata non mostra una limitazione della capacità lavorativa.
Non è neppure possibile attestare un’incapacità lavorativa di lunga durata nel
passato, fatta eccezione per il periodo relativo allo stato di isterectomia. La
prognosi è da considerare buona.
Sulla
base della sopra citata perizia, il dr. med. __________, medico SMR, ha
affermato:
Considerandi
" Venditrice in proprio di pietre e gioielli
Attualmente riesce a lavorare al 40-50% in base alla documentazio-ne.
Caso LAINF con IL 100% dal 15.12.2004, IL 50% dal 7.2005.
Ricordo che psichiatra dr. __________ 7.2006 certifica assenza di
patologia psichiatrica.
Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli status specialistici
con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni sulle esigibilità
residuali citate nel SAM 3.2007 (reumatologico, psichiatrico, neurologico e
pneumologico) e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti
i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale
un SAM
Personalmente propongo:
fino al SAM IL determinata dal medico curante dr. __________ (IL 50%)
a partire dalla data del SAM non si attesta una limitazione
dell’abilità lavorativa e quindi vi è una IL 0% dal 4.2007 per ogni tipo di
attività.” (doc. AI 33-1)
Il
21.
agosto 2007 l’interessata è stata visitata presso il suo negozio da un
funzionario dell’ispettorato AI, il quale ha evidenziato:
" (…)
I problemi di salute della signora sono in relazione all’incidente
della circolazione del 15.12.2004 nel quale ha riportato un colpo di frusta.
In occasione della perizia SAM esperita tra il 27.02 ed il 06.03.2007,
non sono più state riscontrate patologie a carattere invalidante. Per le
incapacità lavorative medico teoriche precedenti si fa riferimento al curante
(inabilità al 50%).
Il caso a livello assicurativo è stato assunto dalla __________ che ha
riconosciuto le proprie prestazioni IG dall’incidente sino al momento in cui è
venuta a conoscenza delle conclusioni SAM, in ragione di una incapacità
lavorativa del 50% appunto.
Per quanto riguarda il livello lavorativo pratico, la signora RI 1
riferisce che dopo l’evento 12-2004 ha modificato gli orari di presenza in
negozio. Apre più tardi, alle ore 10.30 e resta impegnata sino a mezzogiorno.
In seguito riprende alle 15.00 sino alle 18.00. Tiene inoltre chiuso il lunedì
per riposarsi. A livello lavorativo pratico non vi sono degli impedimenti sul
lavoro, se non secondo quanto fatto valere, per l’esposizione e ritiro degli
stands esterni, mansione che segnala quale pesante in ragione dei disturbi che
avrebbe ancora a livello cervicale. Verrebbe quindi aiutata solo in questa
mansione dal suo amico (disoccupato). Nell’ambito del commercio dalla data
dell’infortunio ad oggi non si è comunque fatta sostituire da nessuno. Ha
semplicemente ridotto l’orario d’apertura e nei giorni in cui non si sente in
forma gli capita di terminare prima il lavoro oppure tiene chiuso. In sostanza
si tratta di una presenza al 50% circa.
Segnala tuttora la presenza di disturbi a livello cervicale, talvolta
sensazioni tipo nausea, di essere divenuta sensibile ai rumori, ecc. Inoltre
problemi di asma per i quali la mattina fa ricorso a spray specifico.
La richiedente è a conoscenza delle conclusioni peritali del SAM. In
ragione dei disturbi fatti valere, riferisce che l’attività continua tuttora
nella forma descritta, quindi ridotta.
Al di là delle lamentele fatte valere dalla stessa, tenuto conto di
quanto emerso a livello medico peritale e della tipologia del commercio, che
dal profilo fisico non richiede sforzi energetici particolari (merce costituita
da piccoli oggetti, di poco peso) ed attività che permette di intercalare la
posizione seduta con quella eretta, si ritiene che a livello pratico le
limitazioni lavorative, pur volendo considerare la necessità ogni tanto di
dover terminare prima il lavoro o la presenza saltuariamente di qualche giorno
in indisposizione ed il minimo apporto del compagno, non superino il 10%.
(…) In generale negli ultimi anni vi è stata una progressiva erosione
della cifra d’affari rispettivamente degli utili, sino alla perdita del 2006.”
(doc. AI 43-2)
Sulla
base di queste valutazioni l’UAI ha emesso la decisione impugnata con la quale
ha assegnato alla ricorrente una mezza rendita dal 1° dicembre 2005 al 30
giugno 2007.
In sede
di ricorso la ricorrente ha prodotto un’attestazione del 24 ottobre 2007 del
dr. med. __________, il quale ha affermato:
" (…) le comunico che i disturbi persistenti accusati
dalla paziente sono discrepanti con i reperti oggettivabili dal punto di vista
prettamente somatico-reumatologico.
Persiste una discreta sindrome cervicocefalalgica accompagnata da
fenomeni extrareumatologici come affaticamento, capogiri, nausea e difficoltà
di concentrazione, aspetti a volte riscontrati in sindromi dopo trauma di
accelerazione/decelerazione cervicale.
Se fosse desiderata una rivalutazione a scopo tecnico-assicurativo,
questa potrebbe essere effettuata in ambito peritale pluridisciplinare in un
centro specializzato.” (doc. B)
L’interessata
ha pure trasmesso un attestato del dr. med. __________, specialista FMH
psichiatria e psicoterapia, il quale, in data 4 febbraio 2008, ha affermato:
" Con la presente attesto che la signora RI 1 nata il
__________ e residente a __________ è seguita presso il mio studio dal
06.08.2007
Essa presenta una diagnosi di:
-
Sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2)
-
Sindrome
somatiforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4)
La paziente usufruisce di una psicoterapia individuale regolare e una
farmacoterapia. Malgrado un ottima “compliance” al trattamento una ripresa
lavorativa completa è da escludere in considerazione del quadro psicopatologico
e della cristallizzazione della sintomatologia algica.” (doc. G)
Il
28.
febbraio 2008 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione
affermando:
" L’attuale documentazione in pratica conferma
l’assenza d’una patologia somatica di tipo invalidante. Per quanto concerne il
lato psichiatrico le 2 valutazioni peritali finora eseguite (dr. __________ e
dr. __________) non hanno permesso di evidenziare la presenza di una patologia
psichiatrica significativa. L’attuale certificato del dr. __________ elenca 2
patologie psichiatriche senza però fornire nessun dato clinico che possa
confortare la diagnostica o che possa rendere verosimile una modifica
sostanziale dello stato di salute rispetto al momento della valutazione SAM.
Conclusione: assenza di nuovi elementi medici di rilievo” (doc.
IV/Bis)
L’interessata
ha prodotto un ulteriore certificato medico del dr. med. __________, il quale,
in data 20 marzo 2008, ha affermato:
" (…)
Malgrado un’ottima adesione alle proposte terapeutiche, il quadro
psicopatologico resta sostanzialmente invariato.
La paziente menziona una sintomatologia ansioso-depressiva
caratterizzata da crisi di pianto, apatia, anedonia, disfunzionamen-to dei
ritmi circandiani e disturbi neurovegetativi (palpitazione, traspirazione,
capogiri, ecc.).
Per quanto riguarda la sindrome somatiforme da dolore persistente è
caratterizzata da algie intense di tipo cervico-cefaliche e alla colonna
vertebrale.
Tali elementi risultano fortemente invalidanti per prospettare un
impiego lavorativo oltre il 50%.” (doc. H)
Il
15.
aprile 2008, la dr.ssa __________, psichiatra, medico SMR, ha affermato:
" L’A. è stata peritata dal punto di vista
psichiatrico dal Dr. med. __________ (29.07.2006) per la __________ e dal Dr __________
(01.03.2007) per il SAM di __________.
Il Dr med __________ nel suo rapporto scrive che non risultano
disturbi depressivi e non sono presenti criteri ben definiti per una delle
sindromi somatoformi contemplate sotto ICD 10: F 45.0-45.9.
Il Dr med __________ nella sua valutazione riporta un’assenza di
disturbi cognitivi, a carico della volontà o della motivazione. Riscontra un
contenuto del pensiero incentrato su temi legati alla sintomatologia
somatoforme. Lo psichiatra conclude con l’assenza di un disturbo psichiatrico
anche se sono presenti alcuni sintomi (pochi momenti in cui si apprezza una
lieve deflessione dell’umore che nell’insieme viene giudicato eutimico, un
lieve stato di ansia libera), che tuttavia non sono sufficienti a giustificare
una diagnosi psichiatrica secondo la classificazione ICD o DSM.
L’A ha prodotto un certificato datato 04.02.2008 del Dr med __________
psichiatra che l’ha in cura dal 06.08.2007 (fino ad allora non vi era mai stata
una presa a carico specialistica). Riporta diagnosi la presenza di una sindrome
mista ansioso-depressiva (IDC 10 F 14.2) e di una sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD 10 F 45.5).
Secondo la classificazione ICD la sindrome ansioso-depressiva viene
definita come una “… categoria che deve essere utilizzata quando i sintomi
dell’ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti ma né gli uni
né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati
separatamente.” Risulta dunque un disturbo ansioso di lieve entità e pertanto
non invalidante. Il Dr med __________ nell’attestato del 20.03.2008 riporta un
quadro psicopatologico invariato e si limita a descrivere la sintomatologia
soggettiva dell’A (“La paziente menziona una sintomatologia ansioso-depressiva
caratterizzata da crisi di pianto, apatia, anedonia, disfunzionamento dei ritmi
cardiani e disturbi neurovegetativi…”). Non viene dunque aggiunto nessun
elemento medico-oggettivo che possa modificare la precedente valutazione del
danno alla salute dell’A.” (doc. X/Bis)
7.
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002.
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C.,
I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
8.
Questo
TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia
pluridisciplinare del SAM del 9 maggio 2007.
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I
periti, sulla base dei 4 consulti (psichiatrico, reumatologico, neurologico e
pneumologico), sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurata è
completamente abile al lavoro nella sua precedente attività e in qualsiasi
professione preceden-temente esercitata.
Gli
specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,
professionale, patologica e sistemica della ricorrente, le affezioni attuali e
le costatazioni obiettive, dopo approfonditi esami medici, hanno accertato l’assenza
di diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa dell’interessata.
I periti e i 4 consulenti si sono espressi su tutte le patologie
lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc.
AI 29-4) ed hanno valutato l’abilità lavorativa della paziente sulla base delle
indicazioni risultanti dalle visite effettuate il 27 e 28 febbraio 2007, nonché
il 1° ed il 6 marzo 2007 (doc. AI 29-1).
9.
L’insorgente in sede di ricorso contesta in particolare le risultanze
relative alla patologia reumatologica e psichiatrica, allegando certificati
medici del dr. med. __________ (reumatologo) e del dr. med. __________
(psichiatra).
Per
quanto concerne l’aspetto reumatologico, l’interessata ha prodotto un attestato
del dr. med. __________ del 24 ottobre 2007 da cui risulta tuttavia unicamente
che i disturbi presentati sono discrepanti rispetto ai reperti oggettivabili
dal punto di vista prettamente somatico-reumatologico e dove lo specialista ribadisce
la presenza di una sindrome cervicocefalalgica accompagnata da fenomeni
extrareumatologici come affatica-mento, capogiri, nausea e difficoltà di
concentrazione (doc. B). Il reumatologo non si è tuttavia espresso circa la
presenza di un’incapacità lavorativa in relazione con le patologie da lui
citate che sono del resto quelle già indicate in precedenza e prese in
considerazione dal perito. Il dr. med. __________, nel suo consulto per il SAM,
ha infatti affermato che “la mia valutazione coincide con quella del collega
__________, __________.”
Inoltre
il nuovo certificato medico non indica un peggioramento dello stato di salute
della ricorrente rispetto a quanto stabilito con la perizia con la quale del
resto il curante non si confronta.
Anche
il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver visionato la nuova attestazione ed
in particolare l’affermazione secondo la quale “i disturbi persistenti
accusati dalla paziente sono discrepanti con i reperti oggettivabili dal punto
di vista prettamente somatico-reumatologico” ha evidenziato come “l’attuale
documentazione in pratica conferma l’assenza di una patologia somatica di tipo
invalidante.” (doc. IV/Bis).
Non
vi è pertanto una valutazione medica atta a sovvertire le conclusioni cui sono
giunti i periti dell’AI per quanto concerne la patologia reumatologica.
Resta da
esaminare l’aspetto psichiatrico.
L’interessata
è stata esaminata da due periti, il dr. med. __________, il 18 luglio 2006, su
richiesta dell’assicuratore contro gli infortuni e il dr. med. __________, il 28
febbraio 2007, su incarico del SAM, entrambi specialisti in psichiatria e
psicoterapia.
Entrambi,
dopo un’approfondita visita medica, sono giunti alla medesima conclusione, e
meglio all’assenza di qualsiasi patologia psichiatrica invalidante.
Il
dr. med. __________ ha evidenziato che “non risultano disturbi depressivi e
non presenti i criteri, ben definiti, per una delle sindromi somatoformi
contemplate sotto ICD 10:F 45.0-45.9.” (doc. AI 25-16) ed ha aggiunto che “Dal
contatto diretto non risultano né sintomi depressivi né ansiosi né una
compromissione del funzionamento sociale e familiare.” e che “nonostante
sia tutt’ora dichiarata abile al lavoro soltanto al 50%, riesce a gestire da
sola la sua gioielleria.” (doc. AI 25-18).
Da
parte sua il dr. med. __________ ha sottolineato come fino al momento della
visita l’interessata, dal punto di vista psichiatrico o psicologico, non è mai
stata in trattamento di nessun genere, ma ha solo assunto per due settimane un
medicamento prescritto dal dr. med. __________, poi interrotto perché era
troppo sonnolente. Lo specialista ha evidenziato come l’interessata “presenta
da un punto di vista personologico una tendenza a mettere in atto dei
meccanismi di somatizzazione dei conflitti, sia attraverso meccanismi
conversivi sia di rimozione. Tuttavia l’attuale sintomatologia non presenta i
criteri per porre una diagnosi psichiatrica nel senso nosologico. Si tratta
quindi di un quadro clinico che non ha alcuna incidenza sulla capacità
lavorativa dell’assicurata.” (doc. AI 29-23).
Queste
valutazioni sono state confermate dai periti del SAM.
Nelle
more processuali la ricorrente ha prodotto due certificati del dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, dopo aver rilevato di
avere in cura l’interessata dal 6 agosto 2007 ha posto la diagnosi di sindrome
mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2) e sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD 10 F 45.4) ed ha affermato che la ricorrente usufruisce di una
psicoterapia regolare e di una farmacoterapia e che malgrado un’ottima
compliance al trattamento una ripresa completa è da escludere in considerazione
del quadro psicopatologico e della cristallizzazione della sintomatologia
algica (doc. G) ed ha indicato come queste patologie risultano “fortemente
invalidanti per prospettare un impiego lavorativo oltre il 50%.” (doc. H).
Sulle
affermazioni del dr. med. __________ ha preso posizione il medico SMR dell’AI, la
psichiatra __________, la quale dopo aver riesaminato l’intera fattispecie e
meglio le perizie del dr. med. __________ e del dr. med. __________, nonché i
certificati del dr. med. __________, ha evidenziato come la sindrome
ansioso-depressiva sia un disturbo di lieve entità e pertanto non invalidante.
Per
quanto concerne invece la presenza del disturbo somatoforme da dolore
persistente va rammentato che questa malattia non è di regola atta a
determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa
suscettiva di cagionare un’invalidità ai sensi dell’art. 4 LAI e che le
condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono date in
assenza di una comorbidità psichiatrica importante (sentenza 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 3.2; DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2; DTF 131 V 49
consid. 1.2 pag. 50; DTF 130 V 352 consid. 2.2.3).
Ora,
come visto, in concreto la sindrome ansioso-depressiva, di regola, è un
disturbo di lieve entità e pertanto non invalidante e del resto non era
presente fino al marzo del 2007, quando l’interessata è stata sottoposta alla
perizia del SAM.
Non
è pertanto possibile ritenere la presenza di una comorbidità
psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata né degli altri criteri
qualificanti posti dalla giurisprudenza, che eccezionalmen-te possono rendere
inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa dell’assicurato
sul mercato del lavoro in presenza di una sindrome somatoforme da dolore
persistente.
Va
infatti ricordato che secondo la giurisprudenza federale in presenza di
un disturbo del dolore somatoforme si deve presumere che tale affezione o gli
effetti della stesso possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente
esigibili (cfr. DTF 131 V 49).
In
concreto, dagli atti medici prodotti dalle parti, non emerge che le condizioni
poste dalla giurisprudenza per ritenere la sindrome somatoforme da dolore
persistente invalidante, siano date, ritenuto in particolare che comunque fino
al marzo del 2007 per l’interessata non era stata diagnosticata alcuna patologia
psichiatrica invalidante dai due periti che l’hanno visitata. In concreto si
nota l’assenza di criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa
quali la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua
gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso
per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi
di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e
la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate
secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della
persona assicurata.
Non
va poi dimenticato che in presenza di una componente psichiatrica, si deve
tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da
un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un
sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Ora, nel caso di specie i due periti che hanno visitato
l’interessata a distanza di pochi mesi (18 luglio 2006 e 28 febbraio 2007) non
hanno evidenziato alcuna diagnosi psichiatrica. Il dr. med. __________ ha
evidenziato l’assenza di qualsiasi presa a carico psichiatrica prima della sua
perizia ed anche il dr. med. __________ ha precisato che “alla visita
psichiatrica la paz. anamnesticamente, non presenta difficoltà
psicologiche/psichiatriche di alcun genere.” (doc. AI 25-18). Non può
pertanto essere data la presenza di una situazione cristallizzata al momento
dell’emissione della decisione impugnata. Non va poi dimenticato come la dr.ssa
__________, SMR, ha evidenziato che il dr. med. __________, anche nel
certificato del 20 marzo 2008 si limita a descrivere la sintomatologia
soggettiva dell’assicurata (“La paziente menziona una sintomatologia
ansioso-depressiva caratterizzata da crisi di pianto, apatia, anedonia, disfunzionamento
dei ritmi circadiani e disturbi neurovegetativi…”), ma non aggiunge nessun
elemento medico-oggettivo che possa modificare la precedente valutazio-ne del
danno alla salute dell’interessata (doc. X/Bis).
Inoltre
lo specialista non indica un peggioramento dello stato di
salute della ricorrente rispetto a quanto stabilito con la perizia con la quale
del resto non si confronta.
Va
infine rilevato che dalla visita presso il negozio dell’insorgente effettuata
il 20 agosto 2007 non emerge che l’interessata abbia fatto presente di essere
in cura psichiatrica dal 6 agosto 2007 (doc. AI 43-2).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, richiamata la giurisprudenza
in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non
intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni dei periti
del SAM e della successiva presa di posizione della dr.ssa __________, medico
SMR, la quale ha valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli
atti ed è giunta alla conclusione, logica e priva di contraddizioni, che neppure
i nuovi certificati medici del dr. med. __________ sono atti a modificare la
precedente valutazione del danno alla salute dell’insorgente.
Va
ribadito che fondandosi sulla più volte citata perizia tutti i medici del SMR
intervenuti hanno concluso per un grado di capacità lavorativa totale per la
professione svolta (cfr., sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la
sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del
13.
giugno 2008, consid. 3.2; cfr. anche la sentenza 8C_407/2007 dell’8
settembre 2008 in ambito di assicurazione contro gli infortuni, dove al consid.
3.
il Tribunale federale ha confermato un giudizio di questo TCA dove è stato
ritenuto maggiormente attendibile il parere espresso dal medico di fiducia
dell’assicuratore resistente).
Va
a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una
decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il
valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
" (…)
3.2
L'on
ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un
Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis
que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123
V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti
e dei medici SMR, è da
ritenere dimostrato che l’interessata è completamente abile al lavoro. In
queste condizioni non risulta necessario procedere con l’allestimento di
un’ulteriore perizia psichiatrica, come richiesto dall’insorgente, così come
all’assunzione di ulteriori prove (ad esempio il richiamo dai dr. med. __________
e __________ dell’incarto completo).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da
effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere
sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4
vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
Va
infine rammentato che secondo costante giurisprudenza
del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione
effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata,
ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366
consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
L’insorgente
è pertanto resa attenta che se ritiene che il suo stato di salute sia
peggiorato dopo l’emanazione della decisione impugnata può inoltrare una nuova
richiesta che sarà oggetto di altro procedimento.
In
queste condizioni, ritenuto che dalle visite peritali tenutesi nel febbraio e
marzo 2007 è risultata una completa capacità lavorativa in qualsiasi attività, è
a giusta ragione che l’UAI ha assegnato la rendita al 50% fino al 30 giugno
2007, ossia tre mesi dopo il miglioramento, in applicazione dell’art. 88a cpv.
1.
OAI.
10.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza alla luce dell'esame imposto e degli esiti degli
accertamenti dell'UAI, le spese vengono cifrate in CHF 300.-- poste a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di CHF 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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