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Decisione

32.2008.210

Assegnato il diritto ad un quarto di rendita, assicurato chiede mezza rendita. Decisione AI confermata dal TCA

13 luglio 2009Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique

VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607;

STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra

i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali

criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da

dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per

le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario

alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità

lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo

somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto

in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti

medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile

dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua

sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società

(DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127

V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in

casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una

comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza

qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un

ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia

(cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante

gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte,

la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da

dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In

tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico,

porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Anche

in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I

702/03), il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di

precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali

(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la

liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario

tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)

l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole

dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi

dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI

2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata

in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,

in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

2.4. Nell’evenienza

concreta dalle carte processuali emerge che l’as-sicurato, precedentemente

attivo come piastrellista, è stato posto al beneficio di provvedimenti professionali

che ne hanno permesso la riformazione quale impiegato di commercio (doc. AI

108).

Mediante

una perizia pluridisciplinare del 6 ottobre 2004 i sanitari del SAM hanno posto

quali diagnosi “Sindrome da disadattamento con reazione misto ansioso-depressiva,

fibriomalgia, sindrome lombovertebrale”, concludendo per una capacità

lavorativa nell’attività di impiegato di commercio dell’80% (doc. AI 70).

Nel

suo rapporto intermedio di sorveglianza la consulente IP ha proposto il prolungamento

della garanzia di copertura dei costi di formazione professionale; prolungo che

è stato concesso all’assicurato mediante decisione del 20 luglio 2005 (doc. AI

86 e 87).

Nel

rapporto di fine sorveglianza del 9 luglio 2007 la consulente professionale concludeva

quanto segue:

" (...)

Rapporto di fine sorveglianza

Come

potete leggere dagli allegati risulta che l'assicurato ha concluso con successo

la sua riqualifica di impiegato di commercio presso la FTIA, con una media

nelle materie scolastiche del 4.8 ed in quelle professionali del 5.1.

Malgrado

quanto sopra però bisogna notare che, a causa delle numerose ed irregolari

assenze dovute a danno alla salute e della conseguente impossibilità di

affidargli mansioni urgenti da eseguire a breve termine, il rendimento

lavorativo effettivo globale dell'assicurato è del 60% (ricordo che la

valutazione di presenza lavorativa medico teorica è dell'80%).

Per quanto concerne il calcolo dei redditi, risulta

quanto segue:

RH 2005: secondo CCL

quale piastrellista, 62'712.-- frs. annui.

RI 2005: secondo indicazioni SIC come impiegato di commercio

37enne e ad inizio carriera al 60%, 36'894.- frs annui.

CGR: 58%

La

FTIA ha deciso inoltre di assumerlo al 60% con una paga mensile di frs 2010.-.

L'assunzione

è, per ora, determinata ad un periodo di 4 mesi, ma non è escluso che il

rapporto di lavori diventi a tempo indeterminato (vedi allegato).

Ritengo

quindi che la formazione intrapresa è stata portata a termine con relativo successo

e propongo l'assegnazione di una rendita 1/4." (Doc. AI 108/1-2)

Di

conseguenza l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 16 ottobre 2007, ha assegnato

all’assicurato un quarto di rendita di invalidità per un grado di invalidità

del 41% (doc. AI 113 e sopra consid. 1.1).

Il

dr. __________ del SMR, dopo avere esaminato i rapporti dei medici del Servizio

Psicosociale, del dr. __________, psichiatra, e della dr.ssa __________,

generalista curante dell’assicurato, prodotti dall’assicurato a complemento

dello scritto 7 novembre 2007 avverso la proposta di concessione del quarto di rendita

di invalidità (cfr. consid. 1.2.), ha ritenuto necessaria una valutazione

peritale specialistica psichiatrica e reumatologica per determinare le effettive

condizioni dell’assicurato (cfr. doc. 119).

Nella perizia del 31 marzo 2008 il dr. __________ del SAM, specialista

FMH in chirurgia ortopedica, alla luce anche del consulto peritale di natura

psichiatrica stilato dal dr. __________, ha posto le seguenti diagnosi:__________

concludendo

quindi come segue:

" (...)

VALUTAZIONE E PROGNOSI

Aspetti somatici

(…)

Il

quadro clinico complessivo attinente al rachide cervicale, al cinto scapolare e

al rachide toracale non presenta attualmente nessuna potenziale valenza

invalidante, in particolare nell'attività svolta quale impiegato di commercio.

Il

carattere dei disturbi accusati alle anche, soprattutto la loro modalità di

apparizione nell'esecuzione di movimenti combinati potrebbe far pensare ad una

problematica d'impingement rispettivamente a un disturbo del labbro

acetabolare.

In

relazione con il reperto clinico oggettivato non ritengo personalmente esservi

per il momento l'indicazione a ulteriori misure diagnostiche semi-invasive

(eventuale artro-RM1) l'intensità dei disturbi non essendo ancora tale da

indurre a considerare eventualmente delle misure terapeutiche cruenti.

In

funzione del decorso possono per contro entrare in linea di conto delle misure

fisioterapiche focali ad obiettivo primariamente antalgico / antiflogistico.

Nell'attività

svolta attualmente di impiegato di commercio, i disturbi alle anche non

presentano nessuna potenziale valenza invalidante.

Aspetti psichiatrici

Sindrome

depressiva di lieve-media entità sviluppatasi a seguito della sintomatologia

algica lombare insorta nel 1998. Decorso fluttuante con momenti di

miglioramento e progressivo aggravamento, dal 2003 con influsso sulla capacità

lavorativa.

Quadro

psicopatologico attuale di gravità lieve-media.

Viene

constatato un peggioramento rispetto alla valutazione effettuata dal Dr. __________

nell'ambito della perizia SAM risalente al 2004.

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro?

Menomazioni dovute ai disturbi constatati?

Dal

punto di vista ortopedico il Signor RI 1 presenta primariamente una ridotta caricabilità

del rachide nel suo insieme.

Le

limitazioni funzionali psichiatriche risultano essere di tipo misto. Presenza

di un quadro clinico che compromette l'affettività con livello d'angoscia

fluttuante e rimuginazione di pensieri a contenuto depressivo. Presenza inoltre

di una sintomatologia algica che comporta una discontinuità ed una mancanza di

resistenza al lavoro.

Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale?

Dal

punto di vista ortopedico i limiti funzionali riscontrati non giustificano

nessuna inabilità lavorativa quale impiegato di commercio.

Dal

punto di vista psichiatrico esso presenta un'incapacità lavorativa nella misura

del 45%

C. È possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Dal

punto di vista ortopedico l'attività attualmente svolta dal Signor RI 1,

risultato di una reintegrazione professionale già avvenuta, risulta essere

molto ben adattata alle limitazioni funzionali riscontrate.

Dal

punto di vista medico non si giustifica quindi l'esecuzione di ulteriori/nuovi

provvedimenti d'integrazione.

Dal

punto di vista psichiatrico anche nello svolgimento di altre attività adatte

permane un'incapacità lavorativa nella misura del 45%.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro

attuale?

Ammesso

che non sia già stato effettuato, tenuto conto della sensibilità della FTIA

verso questi aspetti specifici, potrebbero se del caso entrare in linea di

conto un chiarimento ed eventualmente un adattamento ergonomico del posto di

lavoro.

L'organizzazione

del decorso delle mansioni svolte dovrebbe inoltre permettere al Signor RI 1 di

alternare regolarmente la propria posizione introducendo ad intervalli regolari

degli spostamenti oppure delle attività da svolgersi in posizione eretta.

Da

preconizzarsi inoltre la prosecuzione delle misure attive individuali rivolte

al controllo posturale, al rinforzo muscolare ed alla stabilizzazione del

tronco nel suo insieme con intensità lentamente progredente in funzione del

decorso.

Dal

punto di vista psichiatrico il quadro psico-patologico risulta essere ben

seguito da un punto di vista specialistico.

L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

In

considerazione dei limiti funzionali riscontrati dal punto di vista ortopedico

il Signor RI 1 potrebbe svolgere con un rendimento praticamente completo altre

attività leggere con le caratteristiche di quella appresa con la riformazione

nel frattempo conclusa.

Dal

punto di vista psichiatrico anche nello svolgimento di ulteriori attività

adatte permane un'inabilità lavorativa nella misura del 45%.

L'incapacità

lavorativa del 45% per la patologia psichiatrica è presente dal mese di ottobre

2007, in precedenza l'incapacità lavorativa psichiatrica è stata del 20%, come

da valutazione SAM del 2004." (Doc. AI 129/8-10)

Nel suo rapporto medico del 14 aprile 2008 il medico SMR dr. __________

ha così concluso:

" (...)

Diagnosi principale

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

lieve-moderato

Sindrome somatoforme da dolore persistente

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL

Sindrome lombovertebrale rispettivamente lombospondilogena,

focalizzata clinicamente piuttosto all'altezza del segmento lombosacrale, in presenza

di alterazioni degenerative plurisegmentali

Sindrome cervico-brachiale dx clinicamente con zona

d'irritazione medio cervicale attualmente senza indizi per una componente irritativa

o deficitaria

Sospetto clinico di potenziale d'impigement rispettivamente

disturbo del labbro aceta bolare anca dx più che a sx

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi sen-za influsso sulla

CL

Limiti funzionali

Somatici: ridotta caricabilità del rachide nel suo insieme

che richiede un adattamento ergonomico del posto di lavoro, alternando regolarmente

la propria posizione introducendo ad intervalli regolari degli spostamenti

oppure delle attività da svolgersi in posizione eretta. (vedi valutazione EFL

in allegato alla perizia)

Psichiatrici: quadro clinico che compromette

l'affettività con livello d'angoscia fluttuante e rimarginazione di pensieri

a contenuto depressivo, associato alla presenza di una sintomatologia algica

che comporta una discontinuità ed una mancanza di resistenza al lavoro.

IL in %

Attività abituale

Attività adeguata

Inizio IL dura

tura Mese/anno

IL 45% da ottobre 2007

Inizio-possibilità

integrazione

(mese/anno)

IL 45% da

ottobre 2007

Raccomandazioni, proposte SMR

Della perizia bidisciplinare eseguita in data

31.03.2008 c/o Clinica di __________ si evince che:

Aspetti somatici:

- sindrome lombo vertebrale rispettivamente lombospondilogena

focalizzata in sede lombare inferiore e all'altezza del segmento lombosacrale

con episodi anamnestici recidivanti di bloccaggio. Attualmente assenza di

contratture muscolari e di un'insufficienza muscolare evidente, nonché

mancanza di indizi evocatori di una componente radicolare irritativa o

deficitaria di rilievo. L'orientamento delle faccette articolari lombosacrali

su di un piano sagittale (RX) rappresenta un elemento potenzialmente

suscettibile di favorire uno scompenso in presenza di una insufficienza

muscolare.

- Il disturbo focalizzato nella regione del collo del

piede e verso l'alluce dx rispecchia il territorio di distribuzione L5,

mentre il carattere urente del dolore risentito alla gamba sx fa pensare ad

una irritazione laterale, in sede foraminale/extra-foraminale.

- La cervico-brachialgia dxAnon presenta attualmente

nessuna potenziale valenza invalidante, in particolare nell'attività abituale

dell'A. in questione.

- Il carattere dei disturbi accusati alle anche fa

pensare ad una problematica d'impigement rispettivamente a un disturbo del

labbro aceta bolare, non presentando comunque nessuna potenziale valenza

invalidante nell'attività abituale dell'A. in questione.

- Pertanto, dal punto di vista ortopedico l'A.

presenta primariamente una ridotta caricabilità del rachide nel suo insieme e

i limiti funzionali riscontrati (vedi EFL) non giustificano nessuna IL

nell'attività abituale, come neanche l'esecuzione di ulteriori/nuovi

provvedimenti d'integrazione.

Aspetti psichiatrici:

- Sindrome depressiva di lieve-media entità sviluppatasi

a seguito della sintomatologia algica lombare insorta nel 1998, con decorso

fluttuante e momenti di miglioramento e progressivo aggravamento, dal 2003

con influsso sulla CL.

- Attualmente il quadro psicopatologico si presenta

di gravità lieve media

- Viene constatato un peggioramento rispetto alla

valutazione effettuata dallo psichiatra Dr. __________ nell'ambito della

perizia SAM risalente al 2004.

- Le limitazioni funzionali psichiatriche risultano

essere di tipo misto (vedi sopra)

- Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una

IL nella misura del 45%in ogni attività lavorativa a partire da ottobre 2007

(in precedenza l'IL psichiatrica è stata del 20% come valutazione SAM del

2004)

(Doc.

AI 130/1-2)

Di

conseguenza, con il provvedimento contestato l’amministra-zione ha confermato

l’attribuzione del quarto di rendita di invalidità per un grado di invalidità

del 46% cui l’Ufficio AI è giunto procedendo al seguente calcolo:

" La perizia disciplinare attesta una IL del 45% nella

professione appresa di impiegato di commercio.

Abbiamo

conseguentemente adeguato il reddito ipotetico stabilito dalla CIP all'incapacità

lavorativa definita in sede medica, ossia calcolato un reddito ipotetico del

55% anziché del 60%.

(Fr.

36'894/60 x 100) = 61'490.- reddito quale impiegato di commercio al 100%.

Fr.

61'490 x 55% = Fr. 33'820.­

Calcolo

grado di invalidità:

Fr.

62'712.-33'820./62712.- = 46%." (Doc. AI 132-1)

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni

logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329

e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

Considerandi

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)."

Va

ancora ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25

aprile 2007).

Infine

è utile rilevare che, affinché un esame medico in

ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi

scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune

sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed.

CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.6

Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza

in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene

che le conclusioni esposte nella perizia bidisciplinare del SAM del 31 marzo

2008, secondo cui l’assicurato presentava una capacità lavorativa del 55%

nell’attività appresa di impiegato di commercio così come in altre attività

leggere e adatte, possano validamente costituire da supporto probatorio al

giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori

atti istruttori.

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (STFA dell'11

dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa

V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1

p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H

299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

rapporto peritale (cfr. doc. 129-1 segg.) non contiene, in effetti,

contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

gli possa essere riconosciuto piena forza probante: in particolare, i periti

hanno tenuto conto delle singole patologie invalidanti di cui l’assicurato è

affetto e hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso, e meglio

fondandosi sullo studio del dossier dell’insorgente, su visite del paziente e sulle

risultanze degli esami esperiti.

Si

deve pertanto concludere che l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 55%

nella professione appresa di impiegato di commercio o in altra attività leggera

adatta.

Del

resto tale conclusione non è contestata dal ricorrente il quale anzi ammette

nel suo ricorso espressamente di condividere tale valutazione (cfr. I e sopra

consid. 1.4).

2.7

Si

tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

In effetti, il ricorrente censura l’operato dell’amministrazione laddove nel

calcolo del discapito economico avrebbe omesso di considerare un’adeguata

riduzione del salario da invalido “causa cambio di professione in attività

non qualificata con orario di lavoro notevolmente inferiore al tempo pieno”

(cfr. I e sopra consid. 1.3).

Dagli atti emerge che appurata un’abilità lavorativa medico teorica

del 55%, sulla base della perizia stesa dal dr. __________, l’amministrazione

ha operato il confronto dei redditi procedendo come segue:

" La perizia disciplinare attesta una IL del 45% nella

professione appresa di impiegato di commercio.

Abbiamo

conseguentemente adeguato il reddito ipotetico stabilito dalla CIP all'incapacità

lavorativa definita in sede medica, ossia calcolato un reddito ipotetico del

55% anziché del 60%.

(Fr.

36'894/60 x 100) = 61'490.- reddito quale impiegato di commercio al 100%.

Fr.

61'490 x 55% = Fr. 33'820.­

Calcolo

grado di invalidità:

Fr.

62'712.-33'820./62’712.- = 46%." (Doc. AI 132-1)

I

salari posti come base del raffronto sono stati stabiliti dalla consulente IP

nel suo rapporto del 9 luglio 2007 considerando un salario annuo quale

piastrellista secondo CCL di fr. 62'712 nel 2005, da un lato, e un salario “secondo

indicazioni SIC” di fr. 61'490 annui (sempre nel 2005) quale impiegato di

commercio, dall’altro (cfr. doc. AI 108 e sopra al consid. 2.4).

Ora,

alla luce della giurisprudenza citata di seguito, questo Tribunale deve

rivedere come segue il calcolo del grado di invalidità.

2.8

La

giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. sopra consid.

2.

). Il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,

ritiene pertanto in concreto determinante il 2007.

Per

calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23.

maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di

norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il

danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente

attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti

salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid.

3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a

dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I

56/02).

Nella

fattispecie, per quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che

l’amministrazione, nella decisione formale del 13 ottobre 2008, ha considerato,

a questo titolo, un importo pari a fr. 62’712.-- (cfr. doc. 108) corrispondente

al salario di un piastrellista secondo il CCL per l’anno 2005.

L’assicurato

non ha contestato tale salario e questa Corte può senz’altro aderire a tale

ammontare. Rivalutato secondo l’indice di aumento dei salari nominali, tale salario

corrisponde a fr. 64'480 nel 2007.

2.9

Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn")

(DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nella

specie, utilizzando quindi i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurato, svolgendo nel 2006 una

professione nell’ambito del Settore dei servizi (nella cui categoria deve

essere inclusa l’attività di impiegato di commercio) che presuppone delle conoscenze

professionali (considerato come l’assicurato, al termine della riformazione professionale

finanziata dall’AI, ha conseguito nel giugno 2007 il certificato di impiegato

di commercio, ramo “servizi e amministrazione”, cfr. doc. 96) nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel

settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’522.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,

12-2008, pag. 94), esso ammonta a fr. 5'742.90 mensili oppure a fr. 68'914.55.--

per l'intero anno (fr. 5'742.90 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima

è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Rivalutato

al 2007 secondo l’indice di aumento dei salari normali, corrisponde a fr. 70'112.15.

2.10

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazio-ne addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La

nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di

reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali

derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare

soltanto a tempo parziale (5%):

" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung

der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu

vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund

der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst

werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern

über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I

640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte

vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche

Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden,

nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus,

"dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige

verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit

Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und

dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen

hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch

erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im

massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu

berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie

Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale

Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V

79.

Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des

Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten

zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung

und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt

hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger

Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die

abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend

(vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den

Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die

IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der

Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird

auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch

teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der

Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um

vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen

ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine

halbe Invalidenrente führt." (STFA

succitata)

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04,

consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio

di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da

un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen

keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass

er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust,

Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung,

die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere

applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato

alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi

non sempre coerente.

A

titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I

594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al

momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di

riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato

equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi

che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per

conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid.

4.3

, la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito

statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato

completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi,

“en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de

l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In

un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 -

concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio -

l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del

resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la

giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile

agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno

un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p.

105.

consid. 2b).

Al

fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la

necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità

di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7,

405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid.

4.2

), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a

direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA

del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema

si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale,

assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene

di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad

ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale

corrisponde una decurtazione del 5%.

Per

quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla

limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso

concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano

l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque

giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo

senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in

cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione

(15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività

leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in

cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I

632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni

di salute).

La

presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione

massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa

S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella

già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato

una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla

salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA

succitata, consid. 2.11.)

2.11

In

concreto, l’Ufficio AI non ha applicato al reddito da invalido alcuna riduzione

percentuale ritenendo che le limitazioni fisiche e psichiche - che per il

ricorrente giustificano una ulteriore riduzione del 15% almeno - sono state già

considerate nella valutazione medica peritale dell’incapacità lavorativa.

Va

qui rilevato che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi

dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80

consid. 5b/dd e 6).

Egli

può tuttavia farlo in presenza di validi motivi.

Ad

esempio, in una sentenza 8C_675/2008 del 22 ottobre 2008, il Tribunale federale

ha confermato, visti i validi motivi addotti dall’istanza cantonale, l’aumento

della percentuale di riduzione del salario statistico decisa dal primo giudice

per tenere adeguatamente conto delle circostanze specifiche del caso concreto,

osservando:

" 2.

2.1

Die Frage, ob die von der IV-Stelle angenommene, bloss 50%ige Einschränkung der

Arbeitsfähigkeit angesichts der zahlreichen somatischen Befunde (beidseitige

Knie- und Rückenbeschwerden, dilatative Kardiomyopathie [Herzmuskelerkrankung],

Amaurose links), deren Berücksichtigung bei der Beurteilung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit

nur teilweise gesichert ist, den konkreten Verhältnissen gerecht zu werden

vermag, liess das kantonale Gericht in seinem Entscheid vom 5. August 2008

trotz erheblichen Zweifeln offen. Zur Zusprechung einer ganzen Invalidenrente

und damit zur Gutheissung des von ihm zu prüfenden Rechtsmittels gelangte es bereits,

weil es der Auffassung war, im Rahmen eines Einkommensvergleichs sei bei der

Bestimmung des Invalideneinkommens ein höherer als der von der Verwaltung

angenommene behinderungsbedingte Abzug von den in der LSE statistisch ausgewiesenen

Löhnen zuzubilligen. Dabei hat es in seinem Entscheid dargelegt, die IV-Stelle

habe einzig wegen dem unabdingbaren Erfordernis einer körperlich leichten,

wechselseitigen Tätigkeit einen Abzug von 15 % gewährt; wegen der

vielschichtigen Polymorbidität müsse aber mit einem weit unterdurchschnittlichen

Einkommen gerechnet werden, weshalb sich der nach der Rechtsprechung maximal

zulässige behinderungsbedingte Abzug von 25 % (BGE 126

V 75 E. 5b/cc S. 80) rechtfertige.

2.2

Die Vorinstanz hat damit entgegen der Argumentation in der Beschwerdeschrift

ihr Ermessen nicht missbraucht, sondern sogar triftige Gründe für ihre von der

Ansicht der Verwaltung abweichende Ermessensausübung angeführt. Angesichts der

dem Bundesgericht bezüglich der Höhe eines behinderungsbedingten Abzuges zustehenden

Überprüfungsbefugnis besteht kein Anlass zu einer Korrektur des angefochtenen

Entscheids.”

Nel caso di specie, questo Tribunale rileva innanzitutto che a dipendenza

del danno alla salute, l'assicurato è stato sì giudicato in grado di esercitare

l’attività sostitutiva imparata, quale impiegato di commercio, ma unicamente

nella misura del 55%. Gli specialisti hanno infatti evidenziato che dal punto

di vista ortopedico il signor RI 1 presenta primariamente una ridotta caricabilità

del rachide nel suo insieme. Dal punto di vista psichiatrico esistono invece

delle limitazioni funzionali che risiedono nel fatto che l’assicurato presenta “un

quadro clinico che compromette l'affettività con livello d'angoscia fluttuante

e rimuginazione di pensieri a contenuto depressivo” oltre che “una

sintomatologia algica che comporta una discontinuità ed una mancanza di resistenza

al lavoro” (doc. AI 129). Dal punto di vista ortopedico la capacità

lavorativa è stata giudicata integra pur essendo stato precisato che l’attività

lavorativa da svolgere deve permettere all’assicurato di alternare regolarmente

la posizione, introducendo ad intervalli regolari degli spostamenti oppure

delle attività da svolgersi in posizione eretta.

Dal punto

di vista psichiatrico invece anche nello svolgimento di attività adatte

l’abilità lavorativa è stata quantificata nella misura del 55% (cfr. doc. AI

129-10 e sopra consid. 2.4).

Ora,

secondo occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 pubblicata in plädoyer

1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha avuto modo di confermare la necessità di

procedere ad una riduzione del reddito da invalido nel caso in cui l’assicurato

sia in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale. Tale

riduzione deve essere stabilita in maniera precisa. In quel caso, relativo a un

assicurato ancora abile al lavoro soltanto in misura del 50%, la riduzione del

reddito è stata quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai primi

giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%).

Per quel che riguarda la percentuale di

riduzione per gli impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7

aprile 2008, il Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha

ritenuto corretta la riduzione percentuale del 10% del reddito statistico

stabilita dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali

derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista medico

era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute.

L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di

una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché

del 10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata, dato che

l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente datore di

lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non

costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido

dell’interessato sul mercato del lavoro.

Nel

caso concreto, tutto ben considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza

appena citata, alla luce delle circostanze del caso specifico, segnatamente

anche delle limitazioni da osservare da RI 1 nello svolgimento dell’attività

lucrativa a causa del danno alla salute (secondo la perizia la ridotta

caricabilità del rachide nel suo insieme richiede un adattamento ergonomico del

posto di lavoro, alternando regolarmente la posizione e introducendo ad

intervalli regolari degli spostamenti; inoltre le problematiche psichiatriche comportano

una discontinuità ed una mancanza di resistenza al lavoro; cfr. doc. 129 e

sopra consid. 2.4) e del fatto che l'assicurato può lavorare solo a tempo

parziale, il TCA ritiene giustificata una riduzione del 10%. (cfr. anche Ufficio

federale di statistica, Enquête suisse sur la structure des salaires - Panorama

salarial 2006, Neuchâtel 2008, pag. 16 T2*).

Partendo

quindi, da un salario da invalido di fr. 70'112.15 (cfr. consid.

2.

) e ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico dell’55% (cfr. consid. 2.6), ammettendo una

riduzione del 10%, il reddito ipotetico da

invalido dell’insorgente nel 2007 ammonta quindi a fr. 34'705.50 ( 38’561.68 –

(38'561.68 - x 10 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l'importo di fr. 64'480.-- corrispondente al reddito che l’insorgente

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2007 (cfr. consid. 2.8), emerge

un’incapacità al guadagno pari a 46,17%.

A

titolo abbondanziale va detto che tale risultato muterebbe in misura non

rilevante ai fini del riconoscimento di una maggiore prestazione di invalidità

applicando una riduzione sul salario statistico teorico nella

misura percentuale postulata dal ricorrente del 15%.

In

effetti, anche volendo per ipotesi riconoscere una siffatta riduzione percentuale

sul salario teorico statistico, il salario ipotetico da invalido nel 2007, di

fr. 70'112.15, ritenuta

un’esigibilità del 55% e applicando una riduzione del 15%, risulterebbe essere

pari a fr. 32'777.43.

Confrontando

questo dato con l'importo di fr. 64'480 corrispondente al reddito che l’insorgente

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2007, emergerebbe un’incapacità al guadagno

pari al 49.16% circa arrotondato al 49% (secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) ([fr. 64’480 – fr. 32'683.40] x 100 : fr. 64’480). Tasso di invalidità che ancora non apre

il diritto ad una mezza rendita di invalidità.

Merita

pertanto conferma la decisione contestata che ha attribuito

all’insorgente il diritto ad un quarto di rendita di invalidità dal 1. luglio

2007.

Il ricorso va di conseguenza respinto.

Si

ribadisce tuttavia ancora che il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento in lite, il quale, sia nuovamente rilevato,

delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 200.--vanno a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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