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Decisione

32.2008.211

Assicurato abile al lavoro all'80% in qualsiasi tipo di attività a partire dal 1° agosto 2007 come stabilito dal SMR, con diritto pertanto a una rendita AI limitata nel tempo

16 luglio 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite

sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.6. Nell’evenienza concreta, nel rapporto

medico del 22 maggio 2008 (doc. AI 21/ 1-5), la dr.ssa __________, medico SMR -

posto che “(…) si valuta pertanto una compromissione medico-teorica della

capacità lavorativa nella misura parziale del 50% (rendimento normale) a

partire da giugno 2005 fino all’aprile 2007 determinata dalla presenza del

disturbo depressivo di grado medio associato al disturbo di personalità;

successivamente la remissione dell’episodio depressivo ha portato un miglioramento

dello stato di salute (…)”-, ha concluso che “(…) il limite attuale nelle attività

esigibili a livello psichiatrico è correlato alla struttura di personalità che

dopo l’episodio depressivo è andata incontro ad un irrigidimento con conseguente

peggioramento, quantificabile in un’incapacità lavorativa del 20% (…)”.

In data 10 aprile 2008, nel suo certificato (doc. AI 66/ 22) il dr. __________,

FMH psichiatra e psicoterapia, non ha dimostrato né documentato un

peggioramento della situazione dell’assi-curato, limitandosi ad esprimere una

valutazione diversa circa la capacità lavorativa e concludendo in modo generico:

“(…) riconfermo che il paziente presenta un disturbo affettivo – depressivo

soltanto in parte rientrato su un disturbo di personalità che ha determinato

nel corso del tempo una possibilità di riavvio lavorativo non remunerato,

limitandosi il vostro ufficio ad un programma di tre mesi in un progetto di

occupazione e riavviamento al lavoro che si è dimostrato disastroso. (…). A mio

modo di vedere ed anche a modo di vedere del collega neurologo dr. __________,

che ho richiesto di una valutazione neuro-psicologica sul caso è evidente che

le uniche attività esigibili del paziente siano in un ambiente protetto di tipo

ergo-socio-terapeutico e quindi non remunerative. (…)”.

2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324;

RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p.

128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di

precisare che:

" (…)

Tra

i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica

non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa

W., I 166/03, consid. 3.2)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con

riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista

in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006,

consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante

è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell’in-carto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è ne l’origine del

mezzo di prova ne è la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_ 828/2007 del 23 APRILE 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 del 25 febbraio 2003 , DTF 125 V 352 consid.3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique

VSI 3/1997 p. 139, bensì il suo contenuto (DTF 12 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della

procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell’ipotesi in cui sono

state eseguite da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena

se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V161, DTF 104 V 212, 1986 PAG.

189; Locher, op.cit., p. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 p. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10), la

Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze

di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur

le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale

de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et

l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF

123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne

signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et

médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)"

(cfr.

STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante

des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au

regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique

et un mandat d'expertise (ATF

124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert. (…)." (cfr.

STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid.

2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, pp. 628-629, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le

considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105 ss),

in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo

una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA del 27 settembre

2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, questo Tribunale, non intravede ragioni che gli impediscono

di far proprie le conclusioni cui è giunta la dr.ssa __________ del SMR, la

quale ha compiutamente valutato lo stato di salute del-l’assicurato, giungendo

alla conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità

lavorativa dell’80% (diminuzione della redditività) in qualsiasi attività.

La

chiara e approfondita valutazione medica compiuta della dr.ssa __________ non è

stata validamente smentita da altri certificati da parte dei medici specialisti

attestanti nuove patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.

In

particolare, il dr. __________, nelle sue osservazioni del 10 aprile 2008, le

quali sono state sottoposte sia al medico SMR, sia al servizio d’integrazione, non

ha attestato né documentato un peggioramento della situazione, limitandosi

semplicemente ad asserire che le uniche attività esigibili dal paziente sono

quelle esercitabili in un ambiente protetto di tipo ergo-socio-terapico e

quindi non remunerative.

Non

è possibile concludere diversamente neppure avuto riguardo della valutazione

neurologica del dr. __________, FMH Neurologia (doc. AI 66/23), nella quale lo

specialista riporta la diagnosi di una probabile personalità borderline senza

descriverne il quadro. Nelle annotazioni del medico (doc. IV bis) allegate alla

risposta di causa i medici AI evidenziano che il disturbo della personalità

borderline si caratterizza secondo la classificazione ICD 10 per la presenza

oltre che di un’im-pulsività nell’agire, di un’affettività imprevedibile, di

un’insta-bilità nelle relazioni interpersonali anche per ricorrenti minacce o

atti autolesionistici, sentimenti cronici di vuoto, eccessivi sforzi ad evitare

gli abbandoni, disturbi relativi all’immagine di sé.

Anche

con l’ulteriore certificato medico del 5 novembre 2008 (doc. E), il dr. __________

si è limitato a confermare un’inabilità al lavoro del 50% dal 10 aprile 2007

fino al 31 dicembre 2008 e continua, senza fornire elementi che permettono di

valutare il quadro clinico alla base di tale inabilità e per i quali si ponesse

la necessità di esperire ulteriori accertamenti medici.

A

titolo puramente abbondanziale giova ancora evidenziare che il succitato

certificato risulta incongruente con il precedente dell’8 aprile 2008 del

medesimo sanitario (doc. AI 52), dove veniva attestata per lo stesso periodo,

ovvero a partire dal 1° aprile 2008, un’incapacità lavorativa del 100%.

Rispecchiando

il rapporto SMR del 22 maggio 2007 tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza, allo stesso va riconosciuto pieno

valore probante. Questo Tribunale ritiene quindi che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l’incapacità dell’assicurato

sino all’emanazione del querelato provvedimento, senza che - contrariamente a

quanto sostenuto nel gravame - si rilevi necessario l’esperimento di ulteriori

accertamenti medici. Pertanto, richiamato l’obbligo che incombe all’assicurato

di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze

ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,

Zurigo 1997, p. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante,

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dal 25 giugno 2005 al 10

aprile 2007 egli presentava un’incapacità medico-teorica del 50%,

rispettivamente da maggio 2007 e sino al momento dell'emanazione del querelato

provvedimento una capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività.

In questo senso va confermato il rapporto medico (doc. AI 66/19-20)

nel quale la dr.ssa __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa del 20%

nella sua attività abituale dal mese di maggio 2007.

2.10. Quanto alla richiesta del ricorrente di estromettere dagli

atti il rapporto allestito dal SMR in quanto non fa riferimento né alla data

della visita, né alla data della sua stesura, dalla documentazione agli atti

risulta invece che siano stati puntualmente indicati sia il momento dell’esame

che la data di stesura (doc. AI 21/1).

2.11. Tenuto

conto che l’assicurato presenta, secondo la dr.ssa __________, un’incapacità

medico-teorica del 50% dal 25 giugno 2005 al 10 aprile 2007 (data della visita

peritale) è giustificato riconoscere una rendita temporanea. In seguito

l’incapacità lavorativa, sempre per qualsiasi tipo di attività, è stata determinata

in misura del 20%.

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu in base alla perizia – da imporre un cambiamento di professione, di regola

il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori

all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che

esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa

medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità

di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168 p. 100; DTF 114 V 313,

consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella

causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella

causa G).

2.12. Per

quanto concerne la valutazione economica, aspetto, questo, peraltro non contestato

dall’assicurato, il TCA osserva, come già evidenziato nei considerandi precedenti,

che, nella fattispecie concreta, in base al rapporto medico allestito dalla

dr.ssa __________, l’insorgente presenta un’incapacità medico-teorica del 50%

dal 25 giugno 2005 al 10 aprile 2007 (data della visita peritale); tuttavia

l’amministrazione gli ha riconosciuto il diritto a una rendita limitata solo a far

tempo dal 1° settembre 2006, non ritenendo scaduto l’anno di attesa nel giugno

2006.

L’amministrazione

ha motivato la succitata decisione adducendo:

“(…)

Dal lato

medico si ricorda che è stata attestata in’incapacità del 50% dal 25 giugno

2005 al 10 aprile 2007 (momento della visita peritale SMR) ed in seguito una CL

dell’80% in qualsiasi attività.

Ne

risulta in sostanza che alla scadenza dell’anno di attesa (giugno 2006)

l’assicurato lavorava effettivamente al 70%, con rispettivo rendimento – cf. questionario

rendita AI.

Solo in

seguito, calcolando la media retrospettiva, l’assicurato può beneficiare di una

rendita AI (cf. tabella allegata).

Dal mio

punto di vista il signor RI 1 deve essere posto al beneficio di un quarto di

rendita AI di grado 41% dal 1. settembre 2006 e di una mezza rendita AI (grado

50%) dal dicembre 2006 (dopo 3 mesi) al 31 dicembre 2007 (3 mesi dopo la perizia

SMR con prestazione di CL 80% in qualsiasi attività). (…)” (doc. AI 57).

Alla luce delle chiare e concludenti risultanze mediche (cfr.

doc. AI 21/1-5), non è verosimile ritenere che, conformemente a quanto

attestato dal datore di lavoro, vi sia effettivamente stata una ripresa della

capacità al lavoro al 70% dal 29 maggio 2006 al 31 luglio 2006.

Ne

consegue che il ricorso va parzialmente accolto.

All’assicurato

va quindi riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° giugno 2006 (un

anno dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa del 50% attestata dal 25 giugno

2005, cfr. art. 29 cpv.1 lett. b LAI) al 31 luglio 2007 (tre mesi dopo

l’attestazione della capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività, cfr.

art. 88a cpv. 2 OAI).

2.13. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico del ricorrente e di fr.

50.-- a carico dell’Ufficio AI.

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un consulente, ha diritto ad

un’indennità per parziali ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ Le

decisioni impugnate sono annullate.

§§ A RI 1 è riconosciuto il

diritto ad una mezza rendita dal 1. giugno 2006 al 31 luglio 2007.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente in ragione di fr. 150.--

e dell’Ufficio AI in ragione di fr. 50.--.

L’Ufficio

AI verserà inoltre all’assicurato fr. 200.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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