32.2008.211
Assicurato abile al lavoro all'80% in qualsiasi tipo di attività a partire dal 1° agosto 2007 come stabilito dal SMR, con diritto pertanto a una rendita AI limitata nel tempo
16 luglio 2009Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.211
Data decisione, Autorità:
16.07.2009, TCA
Titolo:
Assicurato abile al lavoro all'80% in qualsiasi tipo di attività a partire dal 1° agosto 2007 come stabilito dal SMR, con diritto pertanto a una rendita AI limitata nel tempo
ANNO DI CARENZA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA LIMITATA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 29 cpv. 1 let. b LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
art. 88 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.211
LR/rg
Lugano
16 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Laura Rossi, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 13 ottobre 2008 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
settembre del 2006 RI 1, nato nel 1952, di professione
cuoco, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando di
essere inabile al lavoro dal giugno 2005 a motivo di una sindrome ansioso
depressiva reattiva (doc. AI 1/1-8 e 6/1-3). Esperiti gli accertamenti del caso,
con progetto di decisione del 24 giugno 2008 (doc. AI 58/ 1-3), l’Ufficio AI ha
accolto la domanda nel senso che ha attribuito all’assi-curato una rendita di
un quarto con un grado del 41% dal 1° settembre 2006 ed una mezza rendita con
un grado del 50% dal 1° dicembre 2006 al 31 luglio 2007, ovverosia 3 mesi dopo
l’attestazione della capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività,
adducendo:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Dalla
documentazione medica raccolta agli atti ed in particolare il rapporto stilato
dal medico del Servizio regionale AI (SMR) risulta che il signor RI 1 ha presentato
in qualsiasi tipo di attività lavorativa, un’incapacità medico–teorica del 50%
dal 25 giugno 2005 al 10 aprile 2007 (data della visita peritale). In seguito
l’incapacità lavorativa, sempre per qualsiasi tipo di attività, è stata
determinata nella misura del 20%.
Il
datore di lavoro, interpellato in merito, ha invece potuto indicare che
l’assicurato ha presentato le seguenti assenze dovute a malattia:
100%
dal 25.6.2005 al 13.9.2005
50%
dal 14.9.2005 al 28.5.2006
30%
dal 29.5.2006 al 31.7.2006
0%
dall’1.8.2006 al 13.9.2006
100%
dal 14.9.2006
Nei
periodi di presenza il datore di lavoro ha potuto confermare che il rendimento
dell’assicurato (e quindi il suo stipendio) era pari all’attività
effettivamente svolta.
Alla
luce di queste considerazioni il dossier è stato sottoposto per competenza al
Servizio integrazione dell’Ufficio AI. Inizialmente è stato effettuato un
accertamento professionale presso la __________; purtroppo il signor RI 1 non è
stato assunto per motivi comunque estranei al danno alla salute.
Il
dossier è stato quindi valutato dalla consulente in integrazione professionale
AI, la quale ha potuto determinare che nel caso in questione l’incapacità
lavorativa del 20% corrisponde pure al grado d’invalidità (reddito senza
invalidità per l’anno 2006: CHF 62'540.--, reddito da invalido, sempre per
l’anno 2006: CHF 50'032.--).
Le
osservazioni inoltrate dal Dr. __________ in data 10 aprile 2008 sono state
sottoposte sia al medico SMR che al servizio integrazione, i quali hanno avuto
modo di confermare le precedenti valutazioni.
Alla
luce di queste considerazioni mediche ed economiche, è lecito affermare che il
diritto alla rendita soggiace all’applicazione delle disposizioni di cui alle
cifre marginali 20023 e seguenti della Circolare sull’invalidità e la grande
invalidità, le quali prevedono che il termine d’attesa è reputato iniziato dal
momento in cui si constata un’incapacità al lavoro indiscutibile. Di regola una
riduzione del 20% della capacità di lavoro è già da considerare significativa.
In
questo senso è giustificato riconoscere un diritto a un quarto di rendita AI
con un grado del 41% dal 1° settembre 2006 (media d’incapacità annua) ed una mezza
rendita AI con un grado del 50 % dal 1° dicembre 2006 (art. 88a, cpv. 2 OA) al
31 luglio 2007, ovverosia 3 mesi dopo l’attestazione della capacità lavorativa
dell’80% in qualsiasi attività. (...)"
1.2. Con due decisioni del 13 ottobre 2008 (doc. AI 66/9-12) l’amministrazione
ha confermato il progetto di decisione.
1.3.
Con tempestivo ricorso al TCA, l’assicurato,
assistito dal consulente RA 1, ha contestato il provvedimento amministrativo
chiedendo l’annullamento delle due decisioni, l’estromissione dagli atti del
rapporto medico SMR (che non farebbe riferimento né alla data della visita, né
alla data della sua stesura), nonché il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché
esperisca nuovi accertamenti e provveda all’emissione di una nuova decisione.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI,
confermando il contenuto delle decisioni impugnate, ha chiesto la reiezione del
gravame, precisando:
" (…)
Il
ricorrente contesta in sostanza il rapporto medico del 22 maggio 2007 della psichiatra
__________, allestito in base all’esame clinico avvenuto in data 10 aprile 2007
presso il Servizio Medico Regionale, su cui si fondano le decisioni avversate.
L’assicurato sostiene che detto rapporto, censurando dapprima dal punto di
vista formale, non indicherebbe nessuna data. Per tentare di oggettivare questa
critica, l’interessato ha in realtà presentato, anche qui, una copia incompleta
del documento in parola. In effetti, sulla prima pagina dello stesso – non
allegata al gravame (cfr. doc. D) ma conformemente agli atti (vedi
doc. 21-1 incarto AI) – è stato regolarmente indicato e vi si ritrova
puntualmente sia il momento dell’esame, che la data di stesura del rapporto.
Pure
infondata, come si vedrà, è la censura secondo cui il citato esame sarebbe da
ritenersi superato nel tempo e dagli avvenimenti clinici riguardanti il
ricorrente.
L’assicurato
asserisce poi a torto che il rapporto in esame non spiegherebbe le cause del
suo accertato miglioramento. A prescindere dal fatto che nel testo medesimo è
ben spiegato come “la remissione dell’episodio depressivo ha portato a un
miglioramento dello stato di salute”, i medici __________ e __________,
nelle annotazioni del medico 02 dicembre 2008 allegate, illustrano chiaramente
che “il miglioramento segnalato sul rapporto medico del 22.05.2007 si basava
sulla constatazione oggettiva avvenuta durante la visita. L’esame psichiatrico
evidenziato non mostrava un numero di criteri sufficienti di gravità tale da
permettere di porre una diagnosi di episodio depressivo in atto. L’umore era
tendenzialmente nella norma, non vi erano segni per una perdita d’interesse o
di piacere per le attività che sono normalmente piacevoli (ad. es. frequenta
gli amici al bar, il gruppo di preghiera, i lavori nell’orto), assenti i
disturbi della concentrazione, dell’attenzione e del pensiero, l’istinto vitale
era conservato, assenza di segni di rallentamento (eloquio spontaneo e rapido,
continui cambi di postura).
Il riconoscimento di un`IL era quindi attribuibile ai limiti
rappresentati del disturbo di personalità sottostante”.
La
riduzione dell’incapacità lavorativa del ricorrente, fissata al 20% a partire
dall’aprile 2007 (momento dell’esame presso il SMR – mentre il periodo precedente,
dal giugno del 2005, è stata riconosciuta pari al 50%) va dunque ribadita.
Secondo
l’interessato questo miglioramento della sua capacità al lavoro non sarebbe
giustificato. A sostegno della sua tesi egli ha prodotto il certificato
d’inabilità lavorativa del 05 novembre 2008 del Dr. __________ (doc. E).
Tuttavia
come correttamente evidenziato dai medici AI, tale attestato “riporta un’IL
del 50% a partire dal 10.04.2007 fino al 31.12.2008 e continua ma non fornisce
elementi clinici che permettono di valutare il quadro clinico alla base di tale
inabilità” (vedi annotazioni del medico allegate). Oltre alla non
conformità ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza, non si può senz’altro
omettere di sottolineare la significativa incongruenza di detto certificato con
quello dell’8 aprile 2008 del medesimo Dr. __________ (doc. 52 incarto AI), in
cui il medico curante attestava per lo stesso periodo (a partire dal 01 aprile
2008) un’incapacità lavorativa dell’assicurato completamente differente. E’
quindi evidente l’impossibilità di prendere anche solo in considerazione il
citato nuovo documento. (…).” (doc. IV bis)
1.5. Con risposta di causa l’Ufficio AI ha
allegato le annotazioni SMR del 2 dicembre 2008 (doc. IV bis) che unitamente
alla risposta di causa sono state notificate all’assicurato con possibilità di
presentare osservazioni scritte nel termine di 10 giorni.
In ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2
LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5° revisione
della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto
materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti quei dispositivi in vigore al momento
in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4
consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente
determinante (momento della nascita dell’eventuale diritto alla prestazione) è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5° revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito faranno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è la questione a sapere
se a ragione l’Ufficio AI con i provvedimenti contestati ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre 2006 e ad
una mezza rendita dal 1. dicembre 2006 al 31 luglio 2007, sopprimendola dal 1° agosto
2007 avendo accertato un grado d’invalidità del 20%.
L’assicurato, come accennato, postula l’annullamento
delle due decisioni, l’estromissione dagli atti di causa del rapporto medico
allestito dal SMR, nonché il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché esperisca
nuovi accertamenti e provveda all’emis-sione di una nuova decisione, tenuto
conto del fatto che il dr. __________ con certificato del 5 novembre 2008 ha dichiarato che l’assicurato è inabile
al lavoro nella misura del 50%, e meglio a far tempo dal 10 aprile 2007 sino
alla data di presentazione del ricorso.
2.4.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli
art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l’incapacità di guadagno presunta
permanente e di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli
elementi fondamentali dell’in-validità, secondo la sufferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all’assicurazione invalidità
(Scartazzini, Les rapport de casualité dans le droit suisse de sécurité
sociale, tesi 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de
l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò
il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA I
600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003 nella
causa R. pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid.
3.1 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11, I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1,;
cfr. anche STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2).
2.5.
Per costante giurisprudenza quando
l’amministrazione con unica decisione attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 7 LPGA (DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV nr. 13;
STFA I 689/04 del dicembre 2005, I 38/05 del 9 ottobre 2005, SFTA I 12/04 del
14 aprile 2005, SFTA I 528/04 del 24 febbraio 2005; STFA I 299/03 del 29 giugno
2004).
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite
sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.6. Nell’evenienza concreta, nel rapporto
medico del 22 maggio 2008 (doc. AI 21/ 1-5), la dr.ssa __________, medico SMR -
posto che “(…) si valuta pertanto una compromissione medico-teorica della
capacità lavorativa nella misura parziale del 50% (rendimento normale) a
partire da giugno 2005 fino all’aprile 2007 determinata dalla presenza del
disturbo depressivo di grado medio associato al disturbo di personalità;
successivamente la remissione dell’episodio depressivo ha portato un miglioramento
dello stato di salute (…)”-, ha concluso che “(…) il limite attuale nelle attività
esigibili a livello psichiatrico è correlato alla struttura di personalità che
dopo l’episodio depressivo è andata incontro ad un irrigidimento con conseguente
peggioramento, quantificabile in un’incapacità lavorativa del 20% (…)”.
In data 10 aprile 2008, nel suo certificato (doc. AI 66/ 22) il dr. __________,
FMH psichiatra e psicoterapia, non ha dimostrato né documentato un
peggioramento della situazione dell’assi-curato, limitandosi ad esprimere una
valutazione diversa circa la capacità lavorativa e concludendo in modo generico:
“(…) riconfermo che il paziente presenta un disturbo affettivo – depressivo
soltanto in parte rientrato su un disturbo di personalità che ha determinato
nel corso del tempo una possibilità di riavvio lavorativo non remunerato,
limitandosi il vostro ufficio ad un programma di tre mesi in un progetto di
occupazione e riavviamento al lavoro che si è dimostrato disastroso. (…). A mio
modo di vedere ed anche a modo di vedere del collega neurologo dr. __________,
che ho richiesto di una valutazione neuro-psicologica sul caso è evidente che
le uniche attività esigibili del paziente siano in un ambiente protetto di tipo
ergo-socio-terapeutico e quindi non remunerative. (…)”.
2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324;
RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p.
128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di
precisare che:
" (…)
Tra
i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica
non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa
W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con
riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista
in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006,
consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante
è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell’in-carto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è ne l’origine del
mezzo di prova ne è la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_ 828/2007 del 23 APRILE 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 del 25 febbraio 2003 , DTF 125 V 352 consid.3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique
VSI 3/1997 p. 139, bensì il suo contenuto (DTF 12 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell’ipotesi in cui sono
state eseguite da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena
se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V161, DTF 104 V 212, 1986 PAG.
189; Locher, op.cit., p. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 p. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10), la
Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze
di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur
le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale
de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et
l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF
123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne
signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et
médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre
une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)"
(cfr.
STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On
ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,
il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante
des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au
regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique
et un mandat d'expertise (ATF
124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert. (…)." (cfr.
STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid.
2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, pp. 628-629, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le
considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105 ss),
in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo
una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA del 27 settembre
2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici, questo Tribunale, non intravede ragioni che gli impediscono
di far proprie le conclusioni cui è giunta la dr.ssa __________ del SMR, la
quale ha compiutamente valutato lo stato di salute del-l’assicurato, giungendo
alla conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità
lavorativa dell’80% (diminuzione della redditività) in qualsiasi attività.
La
chiara e approfondita valutazione medica compiuta della dr.ssa __________ non è
stata validamente smentita da altri certificati da parte dei medici specialisti
attestanti nuove patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.
In
particolare, il dr. __________, nelle sue osservazioni del 10 aprile 2008, le
quali sono state sottoposte sia al medico SMR, sia al servizio d’integrazione, non
ha attestato né documentato un peggioramento della situazione, limitandosi
semplicemente ad asserire che le uniche attività esigibili dal paziente sono
quelle esercitabili in un ambiente protetto di tipo ergo-socio-terapico e
quindi non remunerative.
Non
è possibile concludere diversamente neppure avuto riguardo della valutazione
neurologica del dr. __________, FMH Neurologia (doc. AI 66/23), nella quale lo
specialista riporta la diagnosi di una probabile personalità borderline senza
descriverne il quadro. Nelle annotazioni del medico (doc. IV bis) allegate alla
risposta di causa i medici AI evidenziano che il disturbo della personalità
borderline si caratterizza secondo la classificazione ICD 10 per la presenza
oltre che di un’im-pulsività nell’agire, di un’affettività imprevedibile, di
un’insta-bilità nelle relazioni interpersonali anche per ricorrenti minacce o
atti autolesionistici, sentimenti cronici di vuoto, eccessivi sforzi ad evitare
gli abbandoni, disturbi relativi all’immagine di sé.
Anche
con l’ulteriore certificato medico del 5 novembre 2008 (doc. E), il dr. __________
si è limitato a confermare un’inabilità al lavoro del 50% dal 10 aprile 2007
fino al 31 dicembre 2008 e continua, senza fornire elementi che permettono di
valutare il quadro clinico alla base di tale inabilità e per i quali si ponesse
la necessità di esperire ulteriori accertamenti medici.
A
titolo puramente abbondanziale giova ancora evidenziare che il succitato
certificato risulta incongruente con il precedente dell’8 aprile 2008 del
medesimo sanitario (doc. AI 52), dove veniva attestata per lo stesso periodo,
ovvero a partire dal 1° aprile 2008, un’incapacità lavorativa del 100%.
Rispecchiando
il rapporto SMR del 22 maggio 2007 tutti i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza, allo stesso va riconosciuto pieno
valore probante. Questo Tribunale ritiene quindi che la refertazione medica
agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l’incapacità dell’assicurato
sino all’emanazione del querelato provvedimento, senza che - contrariamente a
quanto sostenuto nel gravame - si rilevi necessario l’esperimento di ulteriori
accertamenti medici. Pertanto, richiamato l’obbligo che incombe all’assicurato
di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze
ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
Zurigo 1997, p. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante,
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dal 25 giugno 2005 al 10
aprile 2007 egli presentava un’incapacità medico-teorica del 50%,
rispettivamente da maggio 2007 e sino al momento dell'emanazione del querelato
provvedimento una capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività.
In questo senso va confermato il rapporto medico (doc. AI 66/19-20)
nel quale la dr.ssa __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa del 20%
nella sua attività abituale dal mese di maggio 2007.
2.10. Quanto alla richiesta del ricorrente di estromettere dagli
atti il rapporto allestito dal SMR in quanto non fa riferimento né alla data
della visita, né alla data della sua stesura, dalla documentazione agli atti
risulta invece che siano stati puntualmente indicati sia il momento dell’esame
che la data di stesura (doc. AI 21/1).
2.11. Tenuto
conto che l’assicurato presenta, secondo la dr.ssa __________, un’incapacità
medico-teorica del 50% dal 25 giugno 2005 al 10 aprile 2007 (data della visita
peritale) è giustificato riconoscere una rendita temporanea. In seguito
l’incapacità lavorativa, sempre per qualsiasi tipo di attività, è stata determinata
in misura del 20%.
In
effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in
casu in base alla perizia – da imporre un cambiamento di professione, di regola
il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa
medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità
di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168 p. 100; DTF 114 V 313,
consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella
causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella
causa G).
2.12. Per
quanto concerne la valutazione economica, aspetto, questo, peraltro non contestato
dall’assicurato, il TCA osserva, come già evidenziato nei considerandi precedenti,
che, nella fattispecie concreta, in base al rapporto medico allestito dalla
dr.ssa __________, l’insorgente presenta un’incapacità medico-teorica del 50%
dal 25 giugno 2005 al 10 aprile 2007 (data della visita peritale); tuttavia
l’amministrazione gli ha riconosciuto il diritto a una rendita limitata solo a far
tempo dal 1° settembre 2006, non ritenendo scaduto l’anno di attesa nel giugno
2006.
L’amministrazione
ha motivato la succitata decisione adducendo:
“(…)
Dal lato
medico si ricorda che è stata attestata in’incapacità del 50% dal 25 giugno
2005 al 10 aprile 2007 (momento della visita peritale SMR) ed in seguito una CL
dell’80% in qualsiasi attività.
Ne
risulta in sostanza che alla scadenza dell’anno di attesa (giugno 2006)
l’assicurato lavorava effettivamente al 70%, con rispettivo rendimento – cf. questionario
rendita AI.
Solo in
seguito, calcolando la media retrospettiva, l’assicurato può beneficiare di una
rendita AI (cf. tabella allegata).
Dal mio
punto di vista il signor RI 1 deve essere posto al beneficio di un quarto di
rendita AI di grado 41% dal 1. settembre 2006 e di una mezza rendita AI (grado
50%) dal dicembre 2006 (dopo 3 mesi) al 31 dicembre 2007 (3 mesi dopo la perizia
SMR con prestazione di CL 80% in qualsiasi attività). (…)” (doc. AI 57).
Alla luce delle chiare e concludenti risultanze mediche (cfr.
doc. AI 21/1-5), non è verosimile ritenere che, conformemente a quanto
attestato dal datore di lavoro, vi sia effettivamente stata una ripresa della
capacità al lavoro al 70% dal 29 maggio 2006 al 31 luglio 2006.
Ne
consegue che il ricorso va parzialmente accolto.
All’assicurato
va quindi riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° giugno 2006 (un
anno dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa del 50% attestata dal 25 giugno
2005, cfr. art. 29 cpv.1 lett. b LAI) al 31 luglio 2007 (tre mesi dopo
l’attestazione della capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività, cfr.
art. 88a cpv. 2 OAI).
2.13. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico del ricorrente e di fr.
50.-- a carico dell’Ufficio AI.
Parzialmente
vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un consulente, ha diritto ad
un’indennità per parziali ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Le
decisioni impugnate sono annullate.
§§ A RI 1 è riconosciuto il
diritto ad una mezza rendita dal 1. giugno 2006 al 31 luglio 2007.
Considerandi
2.
Le
spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente in ragione di fr. 150.--
e dell’Ufficio AI in ragione di fr. 50.--.
L’Ufficio
AI verserà inoltre all’assicurato fr. 200.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili parziali.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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