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32.2008.214

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9 settembre 2009Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual

caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF

110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., p. 95ss). Il TFA ha pure

stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex tunc della rendita va

stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111

V 197).

2.5. L'art. 25

LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1).

Il

diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (cpv. 2).

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.6. Nella

presente evenienza, alla base della soppressione della rendita di invalidità

con effetto retroattivo al 1° marzo 2004, stabilita con decisione del 6 ottobre

2005 (cfr. doc. 39-1) e confermata con decisione su opposizione del 17 ottobre

2008 (cfr. doc. A1), vi è il fatto che l’assicurato, a partire dal mese di

novembre 2003, ha iniziato un’attività lavorativa, a tempo parziale, presso un

garage di automobili; poi, a seguito del licenziamento, si è iscritto in

disoccupazione, fino al mese di gennaio 2005, allorquando è stato assunto, al

50%, presso un’impresa di costruzioni.

L’UAI,

dopo avere effettuato il raffronto dei redditi tra quanto l’assicurato avrebbe

potuto percepire da valido nella sua precedente attività e quanto

effettivamente percepito, da invalido, in queste attività a tempo parziale, ha

stabilito un grado di invalidità inferiore al 40%, che non dà diritto ad una

rendita.

Sebbene

non lo abbia indicato esplicitamente, l’amministrazione ritiene dunque che, nel

caso di specie, siano soddisfatte le condizioni per procedere a una revisione ex

art. 17 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 41 vLAI) della rendita di invalidità.

Ora, così

come già indicato al considerando 2.4., presupposto per procedere alla

revisione di una rendita di invalidità è che le circostanze, legate allo stato

di salute e/o economiche, che stavano alla base della decisione iniziale di

rendita, siano nel frattempo notevolmente mutate. Determinante, in questo

senso, è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento

in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.

Ciò è

quanto il TCA è chiamato ad appurare.

2.7. A seguito

della domanda di prestazioni AI inoltrata nel settembre 2002, l’UAI ha

effettuato una serie di accertamenti.

In

particolare è stata esperita, in data 23 aprile 2003, una perizia specialistica

a cura del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Lo

specialista, poste le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di media gravità con sintomi “biologici” (ICD10-F33.10) in parziale

remissione; disturbo di personalità paranoide (ICD10-F60.0)”, ha considerato

l’assicurato inabile al lavoro al 50%, con una prognosi che “sarà determinata

dal tempo” (doc. 15-5).

Nelle sue

annotazioni del 23 maggio 2003, il dr. __________ del SMR, dopo avere

evidenziato che dalla perizia psichiatrica risulta giustificata un’inabilità

lavorativa dell’assicurato del 50%, ha considerato che i disturbi fossero

presenti dall’aprile 2001, proponendo la concessione di una mezza rendita (doc.

16-1).

Con

decisione del 14 agosto 2003, l’UAI ha quindi assegnato all’insorgente una

mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° marzo 2002 (cfr. doc. 17-1,

19-1).

2.8. Al

precedente considerando sono state esposte le circostanze che hanno

giustificato, nel 2003, la concessione all’assicurato di una mezza rendita dal

marzo 2002.

Si tratta

ora di esaminare la situazione al momento in cui è stata emanata la decisione

su opposizione impugnata (il potere cognitivo della presente Corte è

limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione

deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata

emessa; cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

L’UAI ha avviato,

d’ufficio, una nuova procedura di revisione della rendita nell’aprile 2005.

Nel questionario per la

revisione della rendita, compilato in data 18 maggio 2005, l’assicurato ha

indicato che il suo stato di salute è rimasto invariato e che egli è senza

attività lucrativa (cfr. doc. 23-1, sottolineatura della redattrice).

Per contro, dallo scritto

del 17 maggio 2005 dell’Agenzia comunale AVS di __________, è emerso che

l’assicurato è attivo in qualità di impiegato di ufficio, al 50%, dal 1°

marzo 2002, presso un’impresa di costruzioni (cfr. doc. 25-2, sottolineatura

della redattrice).

L’amministrazione, venuta

a conoscenza della ripresa di un’attività lavorativa, con scritto del 4 luglio 2005, ha chiesto all’assicurato di fornire delle precisazioni riguardo alle attività lavorative da

lui svolte (cfr. doc. 30-1).

Con scritto del 19 luglio

2005, l’assicurato ha risposto:

"

In riferimento alla vostra richiesta inerente la

revisione della rendita Al, vi vengo a fornire la documentazione allegata:

Dal mese di marzo 03.03 al 15.11.03 ho usufruito,

data la concessione Al al 50%, dell'indennità Cassa disoccupazione __________,

vedi allegati per un importo totale di Chf. 7'479.10.

Dal 15.11.03 a fine maggio 04 ho svolto

l'attività quale consulente di vendita, e mansioni d'ufficio al 50% c/o Garage __________

a __________, per un importo totale di Chf. 17'521.55, inoltre da questo

importo ho dovuto assumermi le spese di carburante di rappresentanza che valuto

a ca Chf. 600.-- mensili.

Dal mese di giugno al 31 luglio 04 sono stato

inabile al lavoro causa malattia, vedi certificato medico, e non ho percepito

nulla dall'assicurazione della ditta __________ perché era un aggravamento

della malattia per la quale percepisco I'Al e pertanto l'assicurazione non mi ha

versato nulla, vedi copia __________.

Dal mese di agosto 04 a gennaio 05 ho di nuovo usufruito dell'indennità di disoccupazione __________, vedi allegati, per

un importo di Chf. 7'519.60.

I dati relativi ai conteggi paga della ditta __________

per cui ho esercitato dal 12.01.05 al 31.05.05 sono già in Vs possesso (vedi

questionario del datore di lavoro).

Il mio lavoro consisteva in div. mansioni

d'ufficio, quali offerte, liquidazioni, fatturazioni, corrispondenza, telefoni,

archivio.

Per lo spostamento principalmente con I'amico di

mia madre, e occasionalmente anche da terze persone, questo mi comportava una

spesa di ca Chf. 800.-- mensili, tra vitto e carburante pagato alle persone che

mi accompagnavano.

Le date per le visite effettuate presso il Servizio

Psico Sociale non le ricordo, ma sono poche in quanto ho sempre continuato la

cura, la quale non peggiorava o migliorava il mio stato di salute."

(Doc. 32-1)

L’UAI ha inoltre chiesto alla

ditta __________ di compilare il relativo questionario per il datore di lavoro.

Si è così scoperto che

l’assicurato ha lavorato dal 12 gennaio 2005 al 31 maggio 2005, con ultimo

giorno effettivo il 13 maggio 2005, in qualità di impiegato di ufficio, al 50%,

presso la ditta __________ di __________, percependo fr. 3’500 mensili (cfr.

doc. 29-1). Egli è stato licenziato dal datore di lavoro, nonostante le buone

prestazioni fornite, a causa del fatto che “non si sono realizzati quegli

sviluppi che avevamo prospettato al momento della stipulazione del contratto e

di conseguenza l’onere finanziario derivante dal suo impiego non è più per

noi sopportabile” (doc. 29-4, sottolineatura della redattrice).

Chiamata

dall’UAI a fornire maggiori informazioni al riguardo, con scritto dell’11

ottobre 2005, la ditta __________ ha risposto:

"

Richiamata la vostra richiesta del 04.07 u.s. e

scusandoci per il ritardo, rispondiamo di seguito alle vostre domande:

Pur non essendo tenuti a svelare dati di strategia

aziendale, rispondiamo ugualmente al vostro primo quesito, informandovi che in

virtù di buone relazioni con committenti con i quali avevamo già operato nel

2004 e per promesse di futura buona collaborazione, si prospettava un

importante incremento dell'attività per il corrente anno. Avevamo perciò deciso

di organizzare un ufficio amministrativo adeguato e individuato nel signor RI 1

la persona adatta allo scopo.

Purtroppo, dopo un

buon avvio, non si sono realizzate appieno le prospettive aspettate, a causa di

una sfrenata concorrenza portataci da una ditta svizzero-tedesca, arrivata sul

mercato con prezzi stracciatissimi.

Da ciò

l'impossibilità di tenere in piedi l'assetto amministrativo programmato, con il

conseguente licenziamento del sig. RI 1.

Per conoscenza personale del nostro amministratore,

abbiamo ritenuto il signor RI 1 come persona capace e rispondente alle nostre

esigenze. L'unico punto debole era la sua insufficiente conoscenza della

contabilità, ma confidavamo che si sarebbe potuto adeguare in tempo

abbastanza breve alle nostre esigenze.

Avevamo fissato un

salario di fr. 3'500.- lordi mensili pur sapendo che il rendimento iniziale

sarebbe stato inferiore. Volevamo con ciò tener conto dei disagi dovuti alla

lunga trasferta e nel contempo favorire un inserimento prospettato a tempo

pieno, il che avrebbe man

mano permesso di adeguare la remunerazione fino ad un normale salario mensile

di ca. fr. 6'000.---per un lavoro a tempo pieno.

Purtroppo la

situazione descritta più sopra ha vanificato tutti i nostri sforzi e reso

insostenibili tutte le nostre

buone intenzioni.

● Non siamo in grado di rispondere alla vostra ultima domanda in

quanto il signor RI 1 godeva della più ampia autonomia in punto all'orario di

lavoro, e non siamo a conoscenza di assenze prolungate.

Circa i conteggi paga, ci consta che gli stessi vi sono già stati rimessi

precedentemente." (Doc. 40/1-2, sottolineature della redattrice)

L’assicurato, in

precedenza, era pure stato attivo presso il Garage __________ di __________.

Dal questionario per il datore di lavoro risulta che l’interessato ha lavorato

presso tale garage, in qualità di venditore, dal 17 novembre 2003 al 31 luglio

2004, percependo fr. 3’100 mensili (doc. 49-1).

Il rapporto di lavoro è

cessato, come comunicato con scritto del 22 giugno 2004 dallo stesso datore di

lavoro, “vista la mancanza di risultati concreti nella vendita delle auto”

(doc. 45-7).

Rispondendo ad una

richiesta di precisazioni da parte dell’assicurato, __________, con scritto del

3 novembre 2005, ha osservato:

"

Posso solo confermare

che:

1-

Hai lavorato presso il mio garage da novembre 03 a luglio 04 su tutto l'arco della giornata.

2-

Il salario di un venditore d'auto è di circa 1’800.-/2’000.- al quale si

aggiungono le provvigioni.

Essendo il garage di dimensioni ridotte, ci eravamo accordati su un fisso di 2’700.- netti, che copriva anche le

spese.

3-

Durante il mese di maggio, ci fu un episodio che degradò il nostro rapporto

di lavoro (quando telefonasti a mia moglie perchè eri senza benzina dopo mezzanotte).

4-

Nel mese di giugno nell'acquisto di una __________ a __________ ci fu un

comportamento scorretto da parte tua che avrebbe danneggiato il garage.

Accortomi della differenza di prezzo, l'acquisto non si è fatto. Ho perso

fiducia definitivamente e visto le tue vendite ho deciso di licenziarti.

5-

Da quel giorno hai cercato di ottenere delle prestazioni dell'assicurazione

malattia, dichiarandoti inabile al lavoro al 100%. Ho perfino scritto al medico

per segnalare il caso. Stessa puntualizzazione con l'assicurazione __________.

6-

Non essendo riuscito ad annullare la disdetta del rapporto di lavoro con dei certificati medici antidatati,

hai tentato di ottenere una liquidazione con un procedimento che mi ha

costretto a ricorrere ad un legale per farti cambiare idee.

7- Hai cercato invano di ottenere una rendita

presso la __________.

8- In data 20.08.2004 ti sei dichiarato abile

al lavoro al 100%!!!!!!!!!!

Secondo me dovresti cercarti un lavoro e

guadagnarti la pagnotta invece di arrampicarti sui vetri per ottenere da parte

mia o di enti assicurativi il mantenimento." (Doc.

43-1, sottolineatura della redattrice)

Nella

presente evenienza l’UAI ha deciso, da una parte, che RI 1, dal mese di

novembre 2003, non presentava più un grado di invalidità pensionabile, visto

che aveva cominciato un’attività lavorativa presso il Garage __________,

percependo un salario che non gli dava più diritto ad una rendita.

Dall’altra,

che la mezza rendita erogatagli dal marzo 2002 era soppressa con effetto

retroattivo al marzo 2004, poiché l’assicurato non aveva segnalato

immediatamente all’Ufficio AI che aveva ripreso, a tempo parziale, un’attività

lucrativa (cfr. doc. A1).

RI 1, dal

canto suo, sostiene di non avere violato l’obbligo di informare e che, in ogni

caso, egli ha comunque diritto ad una mezza rendita di invalidità, poiché dal

raffronto dei redditi, tenendo conto di un reddito da invalido privo delle

spese che egli ha dovuto sopportare nell’esercizio della sua attività, emerge

comunque un grado di invalidità pensionabile (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

2.9. Il TCA

constata innanzitutto che, dal profilo medico, lo stato di salute dell’assicurato,

inizialmente stazionario, è poi migliorato, al punto che egli ha modificato la

propria iscrizione alla disoccupazione, dichiarandosi alla ricerca di

un’occupazione al 100%, grado di abilità lavorativa attestato dal dr. __________.

Nel rapporto

di decorso del 14 giugno 2005, infatti, il dr. __________ del Servizio

psicosociale di __________ ha indicato che lo stato di salute dell’interessato

è “stazionario”, ritenendo l’assicurato inabile al lavoro al 50% dal 2001 (cfr.

doc. 27-1).

In seguito,

tuttavia, con scritto del 28 novembre 2005, il dr. __________ ha indicato che:

"

Certifichiamo che il signor RI 1, in cura presso

il nostro servizio, risulta abile al lavoro nella misura del 100% a partire

dal 24 novembre 2005.” (Doc. 2-14 inc. disoccupazione, sottolineatura della redattrice)

Sulla

base di tale certificazione, l’assicurato - che in precedenza era iscritto in

disoccupazione, a partire dal 1° giugno 2005, alla ricerca di un posto di

lavoro nella misura del 50%, come emerge dalla “domanda di indennità di

disoccupazione” del 23 maggio 2005 (cfr. doc. 1-3 inc. disoccupazione) e

dall’“intervista iniziale” dell’URC sottoscritta dall’assicurato il 30 maggio

2005 (cfr. doc. 24-6) – è stato indicato dal consulente dell’URC come persona

alla ricerca di un impiego nella misura del 100%, a partire dal 1° dicembre

2005, come risulta dalla “modifica di iscrizione per la persona in cerca di

impiego” del 30 novembre 2005 (cfr. doc. 2-3 inc. disoccupazione, sottolineatura della redattrice).

Con

scritto del 3 ottobre 2006 indirizzato all’UAI, il dr. __________ ha poi

confermato il miglioramento delle condizioni di salute dell’interessato,

osservando:

"

(...)

Le diagnosi per cui il

signor RI 1 era in nostra cura erano anche le medesime ma di intensità inferiore

al passato (ultima revisione maggio 2005) così da rendere possibile la

risposta specialistica alla sua richiesta di certificato di abilità lavorativa

totale eventualmente da sottoporre a successiva rivalutazione.

Considerandi

II signor RI 1 stesso afferma di avervi

telefonato per spiegarvi le sue necessità di fronte alla soppressione della

rendita. Al di là dell'equivalenza (errata, ne abbiamo parlato) rispetto al

risultato che in ogni caso lo privava della rendita, la richiesta di poter

provare a reinserirsi nel mercato del lavoro tramite la disoccupazione."

(Doc. 60-1, sottolineatura della redattrice)

Ora,

posto che lo stato di salute dell’assicurato, a partire dalla fine del mese di

novembre 2005, è migliorato, al punto da consentirgli di ricercare, come attestato

dal curante, un’occupazione al 100% nella sua professione (cfr. al riguardo

l’iscrizione in disoccupazione, dalla quale risulta, tra le attività ricercate,

proprio quella di venditore di automobili, doc. AI 24-12 e doc. 2-3 inc.

disoccupazione), è a giusta ragione che l’UAI, nella decisione impugnata, ha

soppresso il diritto ad una rendita, non presentando più l’interessato un grado

di invalidità pensionabile.

2.10

Visto tuttavia

che, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, la

soppressione di una rendita può intervenire anche retroattivamente dalla data

in cui avvenne la modificazione determinante, segnatamente se l’assicurato ha

violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI, il TCA deve stabilire se, tenuto conto dell’inizio

di una attività lucrativa nel periodo precedente al mese di novembre 2005 –

quando il suo stato di salute era stazionario - dal profilo economico,

il grado di invalidità dell’insorgente si è modificato già prima del novembre

2005, al punto da giustificare la soppressione della rendita.

Se così fosse, questo

Tribunale dovrà anche verificare se l’assicurato è incorso in una violazione

dell’obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, nel qual caso la

soppressione delle prestazioni può effettivamente avere luogo con effetto

retroattivo.

Occorre

quindi esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

2.10.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano, nel 2000, quale venditore di

automobili, in fr. 52’439.- (cfr. doc. 38-2), conformemente a quanto indicato

dallo stesso datore di lavoro, ditta __________ (cfr. doc. 6/1-7). L’UAI ha poi

aggiornato tale reddito, ottenendo un importo pari a fr. 55'742.66 per il 2004

(cfr. doc. 38-3) e a fr. 56’109.79 per il 2005 (cfr. doc. 38-1).

2.10.2

Quanto al reddito

da invalido, occorre innanzitutto ricordare che, conformemente alla

giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio

2008, il reddito da invalido è

determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,

a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

A

quest’ultimo proposito va infatti rilevato che per determinare il reddito da

invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi

l’assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è

determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo

rendimento (DTF 104 V 90; si veda in proposito il tenore dell’art. 25 cpv. 1

lett. b OAI secondo cui sono considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16

LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi

disposti dalla LAVS, esclusi tuttavia i componenti del salario per i quali il

lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa

della limitata capacità al lavoro).

Le

attestazioni in tal senso fornite dal datore di lavoro non sono da considerare

come semplici affermazioni, la cui esattezza sarebbe ancora da dimostrare (RCC

1970.

pag. 338 consid. 2). La prova dell’esistenza di un salario sociale è

tuttavia sottoposta a requisiti severi, dovendo partire dal presupposto che i

salari pagati equivalgono ad una prestazione lavorativa effettiva (DTF 117 V 8

consid. 2c/aa pag. 18 e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 154/95 del 15 febbraio

1996).

Nell’ambito

dell’apprezzamento delle citate dichiarazioni si deve pure considerare che i

datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un

salario sociale. Rapporti di parentela tra datore di lavoro e assicurato oppure

una lunga durata del rapporto di lavoro possono essere ritenuti indizi di una

prestazione sociale volontaria (RCC 1980 pag. 322 consid. 2b; RCC 1970 pag.

336).

Qualora

difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con

riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla

salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista

intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla

media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e

ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in

conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag.

476.

con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente

giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici

regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido

dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR

2007.

UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

2.10.3

In concreto,

l’assicurato, ha iniziato un’attività lavorativa, a tempo parziale, presso il

Garage __________ di __________ a partire dal 17 novembre 2003, durata fino al

31.

luglio 2004, percependo un salario mensile lordo di fr. 3'100, come indicato

dallo stesso datore di lavoro (cfr. doc. 49-1).

A mente

del TCA, l’assicurato, nonostante il danno alla salute, ha sfruttato appieno la

sua capacità lavorativa residua (del 50%) lavorando in qualità di venditore, al

50%, presso il Garage __________.

Il salario percepito concretamente per quella

attività non costituiva un salario sociale, ma corrispondeva all’effettivo

rendimento dell’interessato, tanto è vero che lo stesso datore di lavoro, nel

formulario per il datore di lavoro, ha indicato che anche senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe percepito lo stesso stipendio (cfr. doc. 49-2).

Appare pertanto corretta l’affermazione

dell’amministrazione, riportata nello scritto del 30 giugno 2009 di risposta

alla richiesta di precisazioni da parte del TCA, secondo la quale:

"

È utile innanzitutto evidenziare che lo stralcio

riportato della decisione su opposizione del 17 ottobre 2008 trattasi di

considerazione sviluppata nell’ambito della questione a sapere se si fosse in

presenza di un cosiddetto “salario sociale” o meno. Al proposito si ricorda che

nella fattispecie si è potuto chiaramente escludere – mai peraltro è stato

contestato – l’esistenza di un salario sproporzionato rispetto alla

contropartita fornita dall’assicurato.” (Doc. XIV)

2.10.4

Inoltre, nello

scritto del 3 novembre 2005 indirizzato all’assicurato, il signor __________ ha

osservato che “il salario di un venditore di auto è di circa fr. 1’800-2'000,

al quale si aggiungono le provvigioni. Essendo il garage di dimensioni ridotte,

ci eravamo accordati su un fisso di fr. 2'700 netti, che copriva anche le

spese” (cfr. doc. 43-1).

L’assicurato ha contestato l’importo di fr. 3'100

mensili ritenuto dall’amministrazione, dato che, a suo avviso, da tale cifra

vanno ancora dedotti circa fr. 800-900 mensili di spese, che erano a suo

carico.

2.10.4.1

Al riguardo, è

opportuno ricordare che per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS,

è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di

risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate

sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese

(art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9

OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese

sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono

considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il

salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di

queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal

luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a

domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel

salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i

salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali

risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte

se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è

invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente

dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche

se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3;

RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557

consid. 2).

Configurano spese generali rimborsabili le

spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), le spese di rappresentanza e

quelle per la clientela (STFA H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD

II-2006 n. 46 pag. 214; STFA H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1, concernente la ricorrente); le spese

per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di

servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività

lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro,

se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese

supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a

causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio

per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di

perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o

materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale

del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N.

3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in

der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 164-166).

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo

delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

Per

costante giurisprudenza del TFA, si può ammettere l'esistenza di spese generali

ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale

obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (STF

9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2, concernente la ricorrente; STFA

1965.

pag. 233; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).

Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o

per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state

effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b;

Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati,

siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H 257/03, consid.

4.3

). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo

corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate

(STF 9C_412/2007, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli

interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio

esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC

1960.

pag. 34; STFA H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono

essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile derogare solo nei

casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo

certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal

caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà

stimarne l'ammontare fissando

un importo forfetario (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA H 57/04, consid.

7.

; STFA H 257/03, consid. 4.3.2; N. 3005 e N. 3011 DSD), tenuto conto delle

spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono

usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag.

101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi

pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

Questa modalità di calcolo viene in particolare

applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per

la stampa e musicisti (citate STFA H 57/04 e STFA H 257/03; Käser, op.

cit., pag. 166).

L'amministrazione non può quindi limitarsi a

constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile

l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le

necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive

difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355,

RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è sufficiente invitare il

contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili

(RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co.

N.J.).

Alla luce del principio inquisitorio a cui è

tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della

documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata

STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).

Se le spese generali non vengono indicate

separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese

generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante

deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

-

si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per

ogni periodo di pagamento del salario;

-

non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del

versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).

Se le spese effettivamente sostenute vengono

indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il

salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è

applicabile (RCC 1990 pag. 41, N. 3008 DSD).

Se l'indennità per le spese generali viene

versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve

corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata

alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi

sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011.1 DSD).

2.10.4.2

Visto che, in

sede di risposta di causa, l’amministrazione non si era espressa su questo tema,

il TCA ha chiesto all’UAI di prendere motivatamente posizione in merito alle

critiche dell’assicurato, anche alla luce dell’art. 9 OAVS (doc. XIII).

Con scritto del 30 giugno 2009, l’amministrazione

ha risposto:

"

(…)

Per quanto concerne quindi il salario mensile

lordo di CHF 3'100.- percepito dal ricorrente presso il Garage __________ di __________

e in particolare riguardo alla tesi dell’interessato relativa alle spese che

egli avrebbe sostenuto nello svolgere la sua attività, per prima cosa si

sottolinea come detti pretesi costi non siano assolutamente sostanziati né

tantomeno in qualche modo comprovati. Da notare che questi non sono neppure

quantificati in maniera precisa (CHF 800.- / 900.-) e non va sottaciuto il

fatto che l’assicurato ne abbia addirittura aumentato a posteriori l’importo –

di 1/3 – rispetto a quanto sostenuto nello scritto 19 luglio 2005 (CHF 600.-).

In relazione all’art. 9 OAVS si rammenta che,

conformemente alla costante giurisprudenza del TF, il datore di lavoro o il

salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese

fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265

consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310; RCC 1979 pag. 79).

Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma di importi forfetari

deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente

risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono

tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente

dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34;

STFA dell’11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte

devono essere concrete e non generiche.

Si rileva poi che anche se l’assicurato avesse

effettivamente sopportato delle spese – mai peraltro concesse dal datore di

lavoro al contrario di quanto asserito nel gravame – queste non andrebbero,

comunque sia, a mutare l’importo di fr. 3'100.- considerato quale reddito

mensile da invalido nella decisione del 6 ottobre 2005. In effetti, come ammesso dallo stesso ricorrente, tale retribuzione non includeva un rimborso

spese – l’indennità per eventuali costi andava pertanto rivendicata in aggiunta

al datore di lavoro (cfr. art. 327a CO, segnatamente il cpv. 3) – e vale dunque

quale salario determinante. A comprova di ciò vi è anche il fatto che su

tale intero importo l’interessato, senza mai nulla contestare, ha regolarmente

pagato i contributi sociali, come risulta chiaramente dai certificati di

salario presenti nell’incarto “cassa malati” (qui si riproducono quelli per i

mesi di gennaio-maggio 2004) e confermato dall’estratto annesso – da cui si

evince inoltre che anche nel 2006 l’assicurato ha lavorato, presso il garage __________

di __________ – dei contributi AVS del ricorrente (CHF 21'700.- per i 7 mesi

che l’interessato ha lavorato nell’anno 2004 corrispondono ai citati CHF

3'100.- mensili). Il tutto è infine pure confermato dai conteggi della cassa

disoccupazione presenti nell’incarto AI (qui allegati quelli dei mesi

agosto-ottobre 2004), in cui il salario determinante preso in considerazione è

sempre pari a CHF 3'100.-.” (Doc. XIV, sottolineature della redattrice)

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste

considerazioni dell’UAI.

Va infatti sottolineato che, come indicato

dall’amministrazione nello scritto di risposta alla richiesta di precisazioni

del TCA e contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, da una parte,

l’assicurato non ha fornito la prova che le spese fatte valere siano state

effettivamente sostenute e, dall’altra, egli ha pagato i contributi sociali

sull’importo di fr. 3'100 mensili, senza contestare tale ammontare (cfr. doc.

XIV e allegati).

Pertanto, alla luce delle motivate spiegazioni

fornite dall’amministrazione, il TCA non può che ritenere corretto prendere in

considerazione, quale reddito da invalido, con riferimento al 2004, l’importo effettivamente percepito dall’assicurato quale venditore a

tempo parziale presso il Garage __________, pari a 3'100 mensili, ossia fr. 37'200.-- annui (2004) (cfr. certificato di salario, doc. 49/1-3), così

come calcolato dall’UAI.

Inoltre, come correttamente indicato

dall’amministrazione (cfr. doc. A1), l’occupazione presso tale garage si è

interrotta non per motivi di salute dell’interessato, bensì per altre ragioni

(interruzione del rapporto di fiducia, cfr. doc. 43-1).

Confrontando

quindi il reddito da invalido di fr. 37’200.-- con

l'importo di fr. 55’743.--, corrispondente

al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido

nell'anno 2004 (cfr. consid. 2.10.1.), emerge un’incapacità

al guadagno pari a 33.3 ([fr. 55’743 – fr. 37’200] x 100 : fr. 55'743), arrotondato al 33% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che

non dà diritto ad una rendita di invalidità, come ritenuto dall’amministrazione.

2.10.5

Dopo essere

stato licenziato dal Garage __________, per motivi estranei ai problemi di

salute (cfr. doc. 43-1, sottolineatura della redattrice), l’assicurato si è

iscritto alla disoccupazione, dal mese di agosto 2004 al mese di gennaio 2005

(allorquando ha intrapreso una nuova occupazione presso la ditta __________),

con un guadagno assicurato di fr. 3'100.-- mensili (cfr. doc. 32/1-5).

In

seguito, l’assicurato ha ripreso un’attività lavorativa, sempre al 50%, presso

la ditta __________, in qualità di impiegato di ufficio, durata dal 12 gennaio

2005.

al 31 maggio 2005. Lo stipendio dell’assicurato era, come indicato dallo

stesso datore di lavoro, pari a fr. 3'500.-- mensili (cfr. doc. 29/1-3).

Chiamato dall’UAI a

fornire delle precisazioni riguardo al salario percepito dall’interessato, il

datore di lavoro ha precisato che lo stesso era stato fissato a fr. 3'500.--

lordi mensili “pur sapendo che il rendimento iniziale sarebbe stato

inferiore. Volevamo con ciò tenere conto dei disagi dovuti alla lunga

trasferta e nel contempo favorire un inserimento prospettato a tempo pieno, il che

avrebbe man mano permesso di adeguare la remunerazione fino ad un normale

salario mensile di circa fr. 6'000.-- per un lavoro a tempo pieno”, cosa che

poi non si era potuta realizzare a causa di problemi insorti a seguito della

concorrenza messa in campo da un’altra ditta, che aveva reso impossibile tenere

in piedi l’assetto amministrativo programmato, portando la ditta a decidere il

licenziamento dell’interessato (doc. 40-1, sottolineatura della redattrice).

Nella decisione impugnata,

l’UAI ha ritenuto che lo stipendio di fr. 3'500 corrisposto all’assicurato non

costituisse un salario sociale, indicando che “si conferma nuovamente un

salario corrispondente al rendimento (o per lo meno accettato dal datore di

lavoro quale giusto date le circostanze)” (doc. A1).

2.10.5.1

A quest’ultimo

proposito va rilevato che, per determinare il reddito da invalido, decisivo è

il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi l’assicurato riceve un

salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la

parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento (DTF 104 V

90; si veda in proposito il tenore dell’art. 25 cpv. 1 lett. b OAI secondo cui

sono considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16 LPGA i redditi annui

presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS,

esclusi tuttavia i componenti del salario per i quali il lavoratore non può

fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata

capacità al lavoro).

Le

attestazioni in tal senso fornite dal datore di lavoro non sono da considerare

come semplici affermazioni, la cui esattezza sarebbe ancora da dimostrare (RCC

1970.

pag. 338 consid. 2). La prova dell’esistenza di un salario sociale è

tuttavia sottoposta a requisiti severi, dovendo partire dal presupposto che i

salari pagati equivalgono ad una prestazione lavorativa effettiva (DTF 117 V 8

consid. 2c/aa pag. 18 e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 154/95 del 15 febbraio

1996).

Nell’ambito

dell’apprezzamento delle citate dichiarazioni si deve pure considerare che i

datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un

salario sociale. Rapporti di parentela tra datore di lavoro e assicurato oppure

una lunga durata del rapporto di lavoro possono essere ritenuti indizi di una

prestazione sociale volontaria (RCC 1980 pag. 322 consid. 2b; RCC 1970 pag.

336).

Qualora

difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con

riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla

salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista

intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media

del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e

ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in

conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag.

476.

con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente

giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici

regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido

dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR

2007.

UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

2.10.5.2

Il TCA,

alla luce delle risposte fornite dal precedente datore di lavoro

dell’interessato e, contrariamente a quanto considerato dall’amministrazione,

ritiene che lo stipendio di fr. 3'500.-- mensili conseguito

dall’assicurato, per un impiego al 50%, costituisse in effetti, almeno in

parte, un salario sociale e non può pertanto tenerne conto.

Lo stesso datore di lavoro, difatti, ha

espressamente indicato di avere corrisposto un simile salario pur

sapendo che il rendimento iniziale dell’assicurato sarebbe stato inferiore (doc. 40-1, sottolineatura della redattrice).

Inoltre, il TCA rileva che l’assicurato - il

quale aveva dapprima iniziato un apprendistato come meccanico d’auto,

interrotto all’ultimo anno – in seguito ha sempre svolto l’attività di

venditore di automobili e non era quindi in possesso di tutte le conoscenze

necessarie per svolgere l’attività di impiegato d’ufficio, come rilevato, del

resto, dallo stesso datore di lavoro, il quale ha osservato che “per conoscenza

personale del nostro amministratore, abbiamo ritenuto il signor RI 1 come

persona capace e rispondente alle nostre esigenze. L’unico punto debole era

la sua insufficiente conoscenza della contabilità, ma confidavamo che si

sarebbe potuto adeguare in tempo abbastanza breve alle nostre esigenze” (doc.

40-1, sottolineatura della redattrice).

Infine, va rilevato che l’attività di impiegato

di ufficio è durata solo qualche mese, dal 12 gennaio 2005 al 31 maggio 2005

(cfr. doc. 1-6 inc. disoccupazione).

Alla luce di queste considerazioni, il TCA non è in grado di

stabilire quale fosse l’ammontare del reddito da invalido dell’assicurato nel

periodo compreso fra il mese di gennaio 2005 (quando egli ha iniziato la sua

attività presso la ditta __________) e la fine del mese di novembre 2005

(allorquando l’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua

professione di venditore di automobili, cfr. consid. 2.9.).

Tale

questione non merita tuttavia ulteriori accertamenti, ritenuto che la

precedente attività presso il Garage __________ di __________, nella quale

l’assicurato sfruttava appieno la propria capacità lavorativa residua, è

cessata non a causa delle patologie dell’interessato, bensì per motivi estranei

al danno alla salute, segnatamente perché, come indicato dallo stesso ex datore

di lavoro, “nel mese di giugno nell’acquisto di una __________ a __________ ci

fu un comportamento scorretto da parte tua che avrebbe danneggiato il garage.

Accortomi della differenza di prezzo, l’acquisto non si è fatto. Ho perso

fiducia definitivamente e viste le tue vendite ho deciso di licenziarti” (cfr.

doc. 43-1).

Senza il "comportamento

scorretto" dell’assicurato, dunque, egli avrebbe continuato a lavorare

presso il Garage __________. Egli ha così dimostrato di essere in grado, dal

profilo delle condizioni di salute, di conseguire un reddito di fr. 37'200.--

(cfr. consid. 2.10.4), tale da non consentirgli di beneficiare di una rendita

di invalidità.

2.11

Va ricordato

(cfr. consid. 2.4.) che giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI la soppressione di una rendita può intervenire anche

retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante,

segnatamente se l’assicurato ha violato l’obbligo di informare, impostogli

ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i

terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio

AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle

prestazioni.

La norma

relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata

sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma

dell’ordinanza venisse abrogata (cfr. STFA I 622/05 del 14 agosto 2006 consid.

2).

Inoltre

va evidenziato che se la persona assicurata non adempie l’obbligo di informare,

deve restituire le prestazioni dell’AI indebitamente percepite (art. 25 LPGA;

consid. 2.5.; Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, emessa

dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2004, p.to 5026).

A

proposito dell’obbligo di informare, l’assicurato, in sede di opposizione, ha

indicato di non avere informato tempestivamente l’amministrazione della ripresa

di un’attività lavorativa, poiché si trattava di tentativi “di durata relativamente

breve e con parametri di guadagno ininfluenti circa il mantenimento del diritto

ad una rendita del 50%” (cfr. doc. 45-2).

Anche in

sede ricorsuale, egli ha ribadito di avere concluso, in due occasioni, dei

contratti di lavoro a tempo parziale – poi terminati a distanza di pochi mesi

per motivi non imputabili all’assicurato - ciò che, a suo avviso, non poteva

comportare una modifica del diritto ad una mezza rendita di invalidità (doc. I).

In

concreto, dall’analisi della documentazione agli atti, risulta che l’assicurato

non ha mai fornito tempestivamente e spontaneamente all’UAI informazioni circa

l’inizio nel 2003 della sua attività di lavorativa quale venditore di auto.

In

effetti, l’amministrazione ha ricevuto la comunicazione che l’assicurato fosse

attivo professionalmente da parte dell’Agenzia comunale AVS, che nel formulario

del 17 maggio 2005 ha indicato che l’interessato esercitava un’attività

lucrativa, al 50%, in qualità di impiegato di ufficio, presso l’impresa di

costruzioni __________ di __________ (cfr. doc. 25-2).

Solo in

seguito e su richiesta dell’UAI stesso (cfr. doc. 30-1), il ricorrente ha dato

all’amministrazione indicazioni riguardo alle attività lavorative da lui svolte

dal 15 novembre 2003 in poi (cfr. doc. 32-1).

Il TCA

evidenzia, tuttavia, che l’assicurato era al corrente dell’obbligo che gli

incombeva di informare, tempestivamente, l’amministrazione in caso di inizio di

una nuova attività lavorativa.

Come

correttamente rilevato dall’amministrazione nella decisione impugnata, nella

decisione del 14 agosto 2003, con la quale gli era stato attribuito il diritto

ad una mezza rendita di invalidità, alla voce “indicazioni importanti”, sono

riportate le seguenti informazioni:

"

Informazioni importanti

Obbligo di informare

Ogni modifica

delle condizioni personali ed economiche che può influenzare il diritto

alla prestazione, deve essere comunicata all’Ufficio Invalidità

tempestivamente.

Ciò è necessario in particolare nei seguenti

casi:

▪ cambiamento di indirizzo

▪ cambiamento dello stato di salute

▪ soggiorno all’estero della durata

superiore a 3 mesi

▪ nascite,

decesso e cambiamento dello stato civile (matrimonio/divorzio) come pure

▪ cambiamento nella necessità di

assistenza

▪ interruzione

o conclusione di una formazione per persone in età superiore ai 18 anni

▪ cambiamento

delle entrate o delle condizioni patrimoniali, per es. inizio o cessazione di

un’attività lucrativa

▪ espiazione di una pena o misura

penale

(doc. 17-2, le sottolineature sono della

redattrice)

Alla luce di queste chiare indicazioni,

l’assicurato non può quindi sostenere di non essere stato a conoscenza del

fatto di dovere comunicare all’amministrazione l’inizio di una eventuale

attività lucrativa.

Inoltre,

il TCA constata che nel “Questionario per la revisione della rendita”, intrapresa

d’ufficio dall’UAI, sottoscritto dall’assicurato in data 18 maggio 2005, RI 1

ha indicato di essere “senza attività lucrativa”, senza poi, di

conseguenza, rispondere alle altre domande inerenti lo svolgimento di attività

lavorative, anche a tempo parziale (cfr. doc. 23/1-2, sottolineatura della

redattrice).

In

proposito, questa Corte sottolinea che, al contrario di quanto indicato, in

realtà, a quel momento, l’assicurato lavorava presso la ditta __________ di __________.

Come emerge dal “Questionario per il datore di lavoro” compilato in data 23

giugno 2006, difatti, l’assicurato è stato alle dipendenze di questo datore di

lavoro dal 12 gennaio 2005 al 31 maggio 2005, in qualità di impiegato di ufficio, al 50% (cfr. doc. 29-1).

Pertanto,

alla luce dell’obbligo di informare, riportato quale indicazione importante

nella decisione di attribuzione di una mezza rendita di invalidità,

specificando, in particolare, che l’assicurato è tenuto a tempestivamente

comunicare all’UAI ogni modifica anche delle condizioni economiche, come

ad esempio nel caso espressamente indicato di cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali a seguito

dell’inizio di un’attività lucrativa, l’assicurato

non può sostenere che non sapeva di dovere comunicare l’inizio di un’attività

lavorativa, a tempo parziale, dato che ciò non avrebbe a suo parere influito

sul diritto ad una mezza rendita di invalidità.

Inoltre e

a maggior ragione, egli non poteva indicare nel questionario per la revisione

del diritto alla rendita di essere senza attività lucrativa, quando invece era

attivo quale impiegato di ufficio, a tempo parziale, anche se nel frattempo aveva

ricevuto la disdetta del contratto di lavoro, con effetto a partire dal 1°

giugno 2005 (cfr. doc. 29-4).

Nel caso in esame, dunque,

è ravvisabile perlomeno una lieve negligenza da parte dell’assicurato, la quale

è sufficiente per ammettere una violazione dell’obbligo di informare ai sensi

dell’art. 77 OAI (cfr. consid. 2.4.).

In casu, quindi,

contrariamente a quanto invocato dal ricorrente (cfr. doc. I), la soppressione

della rendita può avere luogo con effetto retroattivo.

L’UAI ha dunque, a ragione,

soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto retroattivo a partire dal 1°

marzo 2004 (ossia tre mesi dopo il ripristino della capacità lavorativa nel

novembre 2003, cfr. doc. 32-1 e doc. 49-1) e stabilito (cfr. art. 88a cpv. 1 e

88bis cpv. 2 lett. b OAI) che le prestazioni percepite dal 1° marzo 2004 al 31

ottobre 2005 vanno restituite.

La

decisione del 17 ottobre 2008 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato.

2.13

Gli atti

vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la

presente sentenza esamini e si pronunci in merito alla domanda di condono

formulata dall’assicurato (cfr. doc. I; consid. 2.2.; art. 25 LPGA).

Per

costante giurisprudenza, infatti, si giustifica pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. Gli atti

vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la

presente sentenza, decida in merito alla domanda di condono dell’assicurato.

3. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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