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Decisione

32.2008.216

Assicurato ha chiesto una rendita intera in luogo dei tre quarti riconosciuti dall'Ufficio AI. Conferma della valutazione medica pluridisciplinare, in particolare per quanto riguarda l'aspetto psichia

17 giugno 2009Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.6. Nel

caso in esame, l'Ufficio AI ha disposto una valutazione medica presso il SAM

(Servizio medico di accertamento dell’AI). Dal referto 28 novembre 2007 (doc.

AI 61) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi,

riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto

capo a tre consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________),

reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________). Sulla base delle

risultanze dei singoli consulti, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la

degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

grado medio, con sindrome biologica (ICD 10- F33.1) con aspetti istrionici e

vittimistici.

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10- F

45.4).

Gonalgia a destra in stato dopo trauma con contusione e

distorsione del ginocchio destro avvenuto il 30.03.2004.

Stato dopo intervento artroscopico con meniscectomia

parziale per una lacerazione al corno posteriore del menisco mediale il

27.05.2004.

Stato dopo reintervento chirurgico artroscopico con

artrolisi anteromediale per una piccola rilacerazione dell'interlinea del corno

anteriore e del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro in

data 30.08.2004.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Dolori al ginocchio destro non spiegabili con patologia

neurologica.

Sospetta discreta lesione del ramo superficiale del

nervo radiale sinistro all'avambraccio distale.

Ganglio dorsale a livello della mano destra.

Ipertensione arteriosa trattata. (...)" (Doc. AI

61/17-18)

Tenuto

conto delle valutazioni specialistiche, nonché dei propri accertamenti, i

periti hanno evidenziato che le patologie psichiatrica e neurologica concorrono

a ridurre la capacità lavorativa dell’assicurato. Essi hanno poi concluso che

l’interes-sato è da ritenere inabile al 60% nella sua abituale attività lavorativa

(50% di inabilità per motivi psichici e 30% per motivi reumatologici). In

attività adeguate l’incapacità lavorativa medico-teorica è stata valutata nella

misura del 50% esclusivamente a causa della patologia psichiatrica (doc. AI

61-22/23).

Riguardo

alla situazione valetudinaria precedente, sulla base della documentazione

LAINF, il SAM ha definito una totale incapacità lavorativa dal 30 marzo 2004

sino al momento della perizia (doc. AI 61-22).

L’insorgente

contesta la valutazione della residua capacità lavorativa, in particolare

l’inabilità al lavoro per motivi psichici.

2.7. Va qui rilevato che, conformemente la

giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), un rapporto medico abbia

valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa

i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti

i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei

suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 31; Pratique VSI

2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre

1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986

p. 189).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

In

merito al SAM, secondo il l'Alta Corte questo

servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un

vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare

considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non

pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique

VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8. Nella

fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la valutazione effettuata dal SAM, che ha debitamente tenuto conto delle

patologie di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica

e priva di contraddizioni circa l’incapacità lavorativa, quantificata nella misura

del 60%, nella precedente professione, e del 50% in attività adeguate.

L’assicurato

rileva che dalla lettura del rapporto del dr. __________, valutazione

psichiatrica eseguita nell’ambito della perizia SAM, non risultano i motivi per

cui al momento della visita l’abilità al lavoro risultava maggiore in rapporto

alla situazione precedente, evidenziando:

"

(...)

Ma in realtà dalla lettura del medesimo non risulta

alcun aspetto che motivi la modifica della situazione al momento della visita.

In altri termini non risulta in alcun modo il motivo, tantomeno tale motivo è

esplicitato, per il quale RI 1 sarebbe nel frattempo abile al lavoro in misura

del 50% e non del 100%. Si badi che non ci si avvale del fatto che il medico

afferma che il cambiamento è intervenuto ex abrupto e neppure per il fatto che

è successo proprio in occasione della visita.

Sappiamo con pertinenza che si tratta di una finzione

alfine di dare una risposta di natura assicurativa. Il fatto è che non si intravedono

le motivazioni né diagnostiche, né anamnestiche, né oggettive che deporrebbero

per una modificata situazione. Nel caso particolare difetta quindi per intero

la giustificazione medica ad una conclusione che non può essere fatta propria

fideisticamente. (...)"

(Doc. I, pag. 4)

Ora, dagli atti si evince che

con rapporti 10 aprile 2006 e 21 marzo 2007 all’assicuratore indennità perdita

di guadagno per malattia (atti “cassa malati”: doc. AI 1-3 e 2.3), lo

psichiatra curante (dr. __________) aveva posto la diagnosi di sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD 10 – F45.4) con disturbo da

disadattamento, reazione ansioso-depressiva (ICD 10 – F 43.22), attestando una

completa incapacità lavorativa sia nella sua attività attuale che in altre

attività esigibili dal punto di vista medico-teorico.

Nel

completo e dettagliato rapporto 23 settembre 2007 il dr. __________, al capitolo

status psichico, ha riscontrato nel paziente manifestazioni teatrali nella deambulazione

e della mimica, un tono dell’umore orientato verso il polo negativo, una quota

d’angoscia media con continue fluttuazioni, ansia libera, flusso del pensiero

fluido, funzioni cognitive alterate in modo moderato. Lo specialista in

psichiatrica non ha riscontrato la presenza di idee di tipo ossessivo, autocolpevolezza,

suicidali, autolesionistiche e deliranti; non ha individuato turbe dispercettive.

Le funzioni sono risultate in parte conservate, l’appetito è conservato e la libido

è diminuita dagli antidepressivi. Da ultimo il perito ha accertato che le funzioni

volitive appaiono moderatamente compromesse, evidenziando una discrepanza

parziale tra quando dichiarato dall’assicurato (di essere demotivato, apatico e

abulico) con l’impressione clinica diretta costata durante il colloquio. Circa

la valutazione oggettiva, il dr. __________ ha spiegato che "va messa la diagnosi di disturbo da

disadattamento che però è la risultante di un insieme di elementi, citati sopra

(aspetti personologici e sociali), che incidono sul quadro clinico attuale.

Siccome si tratta di un quadro psicopatologico che permane da più di due anni la diagnosi va cambiata in sindrome

depressiva ricorrente".

In

merito alla sindrome depressiva il perito ha specificato:

"

(...)

La sindrome depressiva ha le caratteristiche di gravità

di grado medio in quanto ancora sono conservate le funzioni cognitive,

parzialmente quelle volitive e quelle fisiologiche. Si ha l'impressione che

l'assicurato abbia messo in atto dei meccanismi pseudoregressivi, nell'ambito

di un comportamento e di un'ideazione di tipo rivendicativa e vittimistica.

Questa affermazione va sostenuta dal fatto che egli spesso dichiara di essere

fuori casa, in macchina e quindi ancora mantiene delle capacità di guida, delle

capacità sociali e di contatto interpersonale, oltre ad un più che moderato

livello delle funzioni volitive. La libido è conservata in quanto egli si

lamenta di non essere "potente" per colpa dei medicamenti. L'appetito

è conservato. (...)" (Doc. AI 61/38-39).

Come

evidenziato nella nota 30 dicembre 2008 del SMR (doc. IX/1) in merito al

decorso della psicopatologia va detto che nel rapporto 21 marzo 2007 il dr. __________

aveva evidenziato che” le condizioni seppur migliorate permangono critiche a

causa del contenzioso con la __________” e che i problemi “… si sono

verificati a causa delle circostanze psicosociali concomitanti alla perdita del

posto di lavoro” (incarto “cassa malati” doc. AI 2.3). Se da un lato il

contenzioso con la __________ si è concluso negativamente per l’assicurato (il

ricorso è stato respinto con STCA 19 novembre 2007 [inc. 35.2007.28], sentenza confermata

dal TF con giudizio del 29 ottobre 2008 [8C_820/2007]), dall’altro va ricordato che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

(cfr. STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile

2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si

riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Fondandosi

sulle precedenti certificazioni dello psichiatra curante, il perito ha valutato

una totale inabilità al lavoro dal 6 aprile 2005 (va

ricordato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità

lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data

particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante; su questo

punto vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität”

in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozial- versicherung, Band 45, St.

Gallen 1999), fino alla perizia, momento in cui è stata

valutata un’incapacità lavorativa del 50%.

In

queste circostanze, dunque, il perito ha motivato con convincimento il cambiamento

della situazione, dal punto di vista psichico, rispetto alle certificazione dello

psichiatra curante.

Pertanto,

sulla base dell'affidabile e concludente perizia del SAM,

alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere

dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati,

115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188

consid. 2b), che l’assicurato, sino al momento della decisione contestata (per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità

delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la

decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto

amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presenta una capacità

lavorativa del 40% nella propria attività, ma del 50% in altre attività

adeguate.

2.9. Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua

capacità lavorativa in attività adeguate leggere del 50%, mediante rapporto 2 giugno

2008 la consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei dati medici

presenti nell’inserto, ha rettamente ritenuto esigibili attività che non richiedono

una preparazione professionale specifica, che possono essere esercitate dopo

una semplice introduzione al posto di lavoro e dopo un breve rodaggio. A titolo

d’esempio essa ha menzionato lavori di controllo/sorveglianza, confezione,

stampa ecc. (doc. AI 70-2).

Per

la determinazione del grado d’invalidità, il consulente ha utilizzato il metodo

ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito

senza il danno alla salute presso il precedente datore di lavoro (reddito da

valido) con quello da attività adeguata, desunto dai salari statistici (reddito da invalido).

2.9.1. Riguardo

al reddito da valido, la consulente __________ ha preso in considerazione

un salario di fr. 78'531.-- (doc. AI 70-2). Il ricorrente, facendo riferimento

al guadagno assicurato per la determinazione dell’indennità giornaliera LAINF,

sostiene di aver percepito prima dell’infortunio fr. 86'610 (salario fisso,

indennità per attività sotterranea, varie indennità, senza assegni familiari).

Con rapporto 21 gennaio 2009 la consulente __________ ha corretto il salario da

valido come segue:

"

(...)

Nel precedente rapporto CIP la collega __________ aveva

considerato una salario da valido di Fr. 78'531.-- per l'anno 2005. Va però

considerato che sulla base del conteggio salariale allegato dal DL e sulla base

del CL da giugno 2003 a dicembre 2003 l'A. ha percepito un salario annuo di Fr.

47'806.--. Trasformando tale importo su 12 mensilità si determina un salario

annuo di FR. 81'953.-- per l'anno 2003. Aggiornando tale dato sulla base degli

aumenti salariali previsto nel contratto collettivo nell'ambito dell'edilizia

per il 2007 si determina un salario da valido di Fr. 86'034.--.

(...)" (Doc. IX/2)

2.9.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti

in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il

reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel

caso di specie, nel citato rapporto del 2009 la consulente ha utilizzato i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica relativi ad una professione che presuppone qualifiche inferiori

(categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002 UV 15, p. 47ss.), aggiornando i dati al 2007.

Secondo

tali dati, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr.

4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11

x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 5’012.04 oppure di fr. 60'144.48 per

l'intero anno (fr. 5’012.04 x 12).

Quanto

alla riduzione, la consulente, dando seguito alla richiesta del ricorrente, ha

riconosciuto un 5% per anafalbetismo (oltre alle circostanze per lungo periodo

di inattività e cambi attività) da aggiungere al 5% per attività leggera già riconosciuto

il 2 giugno 2008. Per costante giurisprudenza, il giudice non può, come nel

caso concreto, scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Tenuto

inoltre conto di una residua capacità lavorativa del 50%, il reddito da invalido

è stato fissato in fr. 27'065 (50% [90% di fr. 60145.--]). Dal raffronto dei redditi

(86’034 – 27'065 x 100 : 86’034) è scaturito un grado d’invalidità del 68,54%, arrotondato

al 69% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), che dà il diritto a tre quarti di rendita.

Allo

stesso risultato si giunge volendo aggiungere al reddito da valido anche i fr.

1'440 annui (cfr. certificati salariali doc. XIV/B3-B6) di provento da attività

accessoria ([86'034 + 1’440] – 27'056 x 100 : [86'034 + 1’440] = 69,06%) ed aggiornando

entrambi i redditi al 2008, momento della decisione contestata (adeguamento del

2%, pari alla percentuale dei salari in termini nominali riscontrata nei primi

quattro trimestri del 2008 desunti dalla relativa tabella dell’Ufficio federale

di statistica).

In

queste circostanze, dunque, la decisione contestata merita conferma ed il ricorso

va respinto.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.11).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il

quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi

patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA

mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

In

concreto, dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria, risulta

che l’assicurato è coniugato ed ha due figli minorenni. Sua moglie non lavora.

L’istante percepisce, quale unico reddito, fr. 2'300.- di rendita AI (rendite

per figli incluse). Con tale reddito egli non riesce a coprire l’importo base

mensile per coniugi pari a fr. 1'550.-- (importo stabilito per il calcolo del

minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità

di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso) e

l’affitto di fr. 1'750.--.

Ne

consegue l'indigenza del ricorrente. Ritenuto che anche le altre due condizioni

poste da legge e giurisprudenza appaiono nella specie adempiute, l'istanza tendente

alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta, riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse

più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura

davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S.,

K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02,

consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a,

parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Visto

quanto precede, l’assicurato è pure per il momento esonerato dal pagamento

delle spese processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza

di assistenza giudiziaria è accolta.

3.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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