32.2008.217
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18 giugno 2009Italiano15 min
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Numero d'incarto:
32.2008.217
Data decisione, Autorità:
18.06.2009, TCA
Titolo:
Decisione di non entrata in materia annullata e atti rinviati all'UAI, affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini in quale misura la nuova patologia psichiatrica segnalata dall'assicurato incida sulla sua capacità di guadagno e sul suo diritto a prestazioni dell'AI
AFFEZIONE PSICHICA
NON ENTRATA IN MATERIA
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.217
LG/DC/sc
Lugano
18 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 ottobre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1966, in data 18 giugno 1997 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti (avviamento ad altra professione / rendita) per le
conseguenze di un infortunio risalente al 1992 (doc. AI 4-1/5).
Con
decisione del 27 aprile 1998, cresciuta in giudicato, l’UAI ha respinto la
richiesta di prestazioni non essendo emerse affezioni di carattere
infortunistico o extra infortunistico giustificanti una riduzione della
capacità lavorativa dell’assicurato (doc. AI 18-1).
1.2. L’assicurato
ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni nel febbraio 2000, per il
tramite di uno scritto del Dr. __________ datato 28 gennaio 2000 (doc. AI 21-1,
22-1).
L’UAI ha
respinto la domanda con decisione del 20 aprile 2000, cresciuta in giudicato, non
essendo stata oggettivata alcuna evoluzione peggiorativa dello stato di salute
(doc. AI 24-1).
1.3. Con domanda
del 31 luglio 2001 l’assicurato ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti (avviamento ad altra professione) per le conseguenze di un
infortunio avvenuto nel maggio del 2000, mentre tagliava l’erba in giardino
(doc. AI 27-1/5).
Con
decisione del 7 gennaio 2002, cresciuta in giudicato, l’UAI ha respinto la
richiesta di provvedimenti professionali dell’assicurato, in quanto gli esiti
dell’infortunio del maggio 2000 hanno determinato unicamente un’incapacità lavorativa
temporanea. Dal 20 novembre 2000 e poi dal 9 gennaio 2001 RI 1 è stato
nuovamente considerato totalmente abile al lavoro (doc. AI 35-1).
1.4. Per il
tramite del Dr. __________, in data 18 novembre 2002 (doc. AI 37-1),
l’assicurato ha chiesto una rivalutazione dello stato di salute, poi
formalizzata con l’invio del formulario ufficiale del 17 febbraio 2003 (doc. AI
44-1), allegando il rapporto del Dr. __________ del 16 aprile 2002 (doc. AI
36-1).
L’8
agosto 2003 l’assicurato ha informato l’UAI della sua volontà di chiudere il
caso essendo stato assunto presso la __________ di __________ in qualità di web
designer (doc. AI 51-1).
Con
comunicazione del 14 agosto 2003 l’UAI ha confermato all’assicurato il ritiro
della domanda e lo stralcio della stessa (doc. AI 52-1).
1.5. Con domanda
del 26 agosto 2003 RI 1 ha postulato la riapertura del caso e rinnovato la
richiesta di provvedimenti professionali (doc. AI 53-1)
Con
comunicazione datata 26 gennaio 2004 l’UAI ha assunto i costi di un
accertamento professionale presso il __________ di __________, al fine di accertare
la capacità lavorativa e reintegrativa dell’assicurato (doc. AI 69-1).
Accertamento che si è protratto sino al 31 agosto 2005 (doc. AI 82-1).
Con
decisione del 25 luglio 2005, cresciuta in giudicato, l’UAI ha assunto i costi
di una riformazione professionale quale impiegato di vendita (doc. AI 112-1)
conclusasi in data 31 agosto 2007 con l’ottenimento dell’attestato federale di
capacità (cfr. decisione del 20 settembre 2007, cresciuta in giudicato, doc. AI
191-1).
1.6. Con lettera
del 19 giugno 2008, poi formalizzata mediante modulo ufficiale del 21 agosto
2008 (doc. AI 196-1), RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI
per adulti segnalando di essere in “uno stato depressivo avanzato” (doc.
AI 197-1)
1.7. L’UAI con
decisione del 17 ottobre 2008 (doc. AI 208-1), preavvisata con progetto del 2
settembre 2008 (doc. AI 198-1), non è entrato nel merito della nuova richiesta
di prestazioni non avendo l’assicurato “credibilmente dimostrato che dopo
l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito
una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni” (doc. AI
198-1).
1.8. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, __________, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio degli atti all’UAI, affinché entri in materia
sulla domanda di prestazioni del mese di giugno 2008 (doc. I).
La
rappresentante del ricorrente ha contestato la decisione dell’amministrazione che
non avrebbe tenuto conto del peggioramento dello status clinico
dell’assicurato, in particolare con la comparsa di una patologia psichiatrica
ben definita (sindrome depressiva, episodio di media gravità) tra il mese di
luglio 2007 e l’agosto 2008, annunciata all’UAI con lo scritto del 24 settembre
2008 (doc. I).
A
sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto il certificato
medico del 10 novembre 2008 della Dr.ssa __________ (doc. D).
1.9. L’UAI, in
risposta, ha confermato il proprio provvedimento ribadendo che l’assicurato non
ha addotto o provato un aggravamento del suo stato di salute e del grado
d’invalidità (doc. IV).
1.10. Con scritto
del 12 gennaio 2009 la rappresentante del ricorrente si è riconfermata nelle
proprie allegazioni indicando che l’assicurato aveva già annunciato un
peggioramento del suo stato di salute in data 19 giugno 2008. Inoltre nelle
osservazioni del 24 settembre 2008 egli aveva comunicato all’UAI che
prossimamente si sarebbe sottoposto a nuovi consulti medici (doc. VI).
Secondo
il ricorrente l’emanazione della decisione formale senza aver dato
all’assicurato la possibilità di comprovare il peggioramento dello stato di
salute è da considersi un procedere arbitrario (doc. VI).
1.11. Con
osservazioni del 19 gennaio 2009 l’UAI ha ribadito che nella fattispecie non
sono “stati forniti né risultavano attendibili dagli atti elementi concreti
che permettessero di ritenere attendibile un peggioramento (per l’aspetto
psichico) dello stato di salute” (doc. VIII).
1.12. Con scritto
del 5 febbraio 2009 la RA 1 ha contestato le osservazioni dell’UAI
sottolineando che l’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI non trova applicazione quando – come
nella fattispecie – in precedenza è stata riconosciuta una prestazione limitata
nel tempo (il diritto ad un provvedimento di reinserimento professionale).
Secondariamente
il ricorrente ha contestato l’applicazione delle regole che disciplinano la
procedura di una nuova domanda di rendita, in quanto in casu nel 2003
l’assicurato richiedeva unicamente un avviamento ad altra professione e non
l’erogazione di una rendita d’invalidità come postulato nella richiesta del
2008. La decisione impugnata, nella misura in cui nega il diritto ad una
rendita, è nulla essendo carente di motivazione e priva di un apprezzamento
medico ed economico.
Infine,
anche volendo applicare gli artt. 87 cpv. 3 e 4 OAI la non entrata in materia
rappresenterebbe un eccessivo formalismo ed una violazione dell’art. 27 LPGA
(doc. X).
Il doc. X
è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a non
entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurato.
Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von
Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P.
pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è
dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato
abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la
revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che
nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova
domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non
rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi
Fatti
di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b;
DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra
menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8
marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
2.3. Il
TCA rileva che l’UAI, in data 25 luglio 2005, ha assunto i costi di una
riformazione professionale quale impiegato di vendita che ha preso fine il 31
agosto 2007 con l’ottenimento, da parte dell’assicurato, dell’attestato
federale di capacità.
Con
decisione del 20 settembre 2007 l’amministrazione ha notificato all’assicurato
la chiusura del caso (doc. AI 191-1).
La nuova
richiesta di prestazioni dell’insorgente è pervenuta all’UAI prima con lettera
datata 19 giugno 2008 (doc. AI 197-1) e successivamente per il tramite del
formulario ufficiale del 21 agosto 2008 (doc. AI 196-1).
Nello
scritto del 19 giugno 2008 RI 1 ha indicato nello “stato depressivo avanzato”
il motivo della richiesta di prestazioni AI.
L’UAI,
nel progetto di decisione del 2 settembre 2008, ha notificato all’assicurato la
non entrata in materia nella nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 198-1).
Con
lettera del 24 settembre 2008 l’insorgente ha contestato il progetto di
decisione dell’amministrazione indicando che i dolori successivi all’incidente
stradale si sono incentivati, persistendo inoltre lo stato depressivo avanzato
(doc. AI 200-1).
Nel
medesimo scritto l’assicurato ha precisato:
“Le
rendo noto che prossimamente eseguirò dei nuovi consulti medici che sosterranno
la mia nuova situazione” (doc. AI 200-1).
Frattanto,
il rappresentante dell’assicurato, in data 14 ottobre 2008 (doc. AI 202-1),
chiedeva via fax all’UAI, allegando la procura, la consegna dell’intero incarto
riguardante RI 1. Il 16 ottobre 2008 l’UAI consegnava in visione gli atti alla rappresentante
di quest’ultimo (doc. I).
Con
decisione del 17 ottobre 2008 l’UAI ha confermato il progetto di decisione del
2 settembre 2008 di non entrata in materia della richiesta di prestazioni (doc.
AI 208).
Questa Corte
non può confermare l’operato dell’amministrazione per le ragioni che seguono.
Va
evidenziato che le precedenti domande di prestazioni inoltrate dall’assicurato
si riferivano alle sequele dell’infortunio del 1992 (domanda del 1997, doc. AI
4-1 e del 2000, doc. AI 21-1) e per le conseguenze di un ulteriore infortunio
nel 2000 (domanda del 2001, doc. AI 27-1 e prima domanda del 2003, doc. AI 44-5).
La seconda domanda del 2003 era volta all’ottenimento di
provvedimenti professionali poi concretizzatisi nell’assunzione da parte
dell’UAI dei costi di un accertamento professionale presso il Centro __________
di __________ (doc. AI 69-1 e doc. AI 82-1) e nell’assunzione dei costi di una
riformazione professionale quale impiegato di vendita (doc. AI 112-1, doc. AI
191-1).
Per
contro, la richiesta di prestazioni del 21 agosto 2008, oggetto della presente
vertenza, è stata inoltrata a causa di “uno stato depressivo avanzato” e
non per le sequele degli infortuni del 1992 e del 2000 occorsi all’assicurato, né
tantomeno per l’ottenimento di provvedimenti professionali, ma per l’attribuzione
di una rendita.
A
prescindere dalla questione sollevata dalla rappresentante del ricorrente se la
domanda del 21 agosto 2008 vada considerata come prima domanda di rendita o
come una revisione della precedente richiesta inoltrata dall’assicurato
(provvedimenti professionali) e conclusasi con l’ottenimento da parte di RI 1
dell’attestato federale di capacità quale impiegato di vendita, va sottolineato
che nelle osservazioni del 24 settembre 2008 l’assicurato aveva chiaramente
indicato che la patologia psichiatrica di cui soffriva lo avrebbe “prossimamente”
condotto ad eseguire dei consulti medici (doc. AI 200-1).
Consulto
avvenuto ancora nel mese di settembre 2008 presso la Dr.ssa __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel referto del 10 novembre 2008 ha riferito di aver in cura il
paziente dal 20 settembre 2008, a conferma di quanto aveva dichiarato
l’assicurato nella missiva del 24 settembre 2008 (cfr. doc. AI 200-1), e
diagnosticato “un episodio depressivo di media gravità (ICD10 F32.1)”
che “dal punto di vista psichiatrico limita parzialmente la capacità
lavorativa almeno del 50%” (doc. D).
Ne
discende che in applicazione della giurisprudenza sopra citata (consid. 2.2.)
l’amministrazione avrebbe dovuto impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non sarebbe entrata nel merito
della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Ciò
che nella fattispecie non è avvenuto.
Il modo
di procedere dell’amministrazione non è condivisibile a maggior ragione se si
considera che il giorno prima della notifica della decisione impugnata (era il
16 ottobre 2008) la rappresentante dell’assicurato aveva fatto richiesta all’UAI
dell’intero incarto riguardante RI 1 verosimilmente per produrre la nuova
documentazione medica di cui disponeva (cfr. doc. AI 202.1)
Di
conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione, affinché entri nel merito della nuova domanda di
prestazioni ed esamini in quale misura la nuova patologia psichiatrica
segnalata dall’assicurato incida sulla sua capacità di guadagno e sul suo
diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale rifonderà fr. 1'000.- all’assicurato, a titolo di
ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso é accolto.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come
indicato al consid. 2.3.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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