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Decisione

32.2008.217

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b;

DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra

menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio

2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8

marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

2.3. Il

TCA rileva che l’UAI, in data 25 luglio 2005, ha assunto i costi di una

riformazione professionale quale impiegato di vendita che ha preso fine il 31

agosto 2007 con l’ottenimento, da parte dell’assicurato, dell’attestato

federale di capacità.

Con

decisione del 20 settembre 2007 l’amministrazione ha notificato all’assicurato

la chiusura del caso (doc. AI 191-1).

La nuova

richiesta di prestazioni dell’insorgente è pervenuta all’UAI prima con lettera

datata 19 giugno 2008 (doc. AI 197-1) e successivamente per il tramite del

formulario ufficiale del 21 agosto 2008 (doc. AI 196-1).

Nello

scritto del 19 giugno 2008 RI 1 ha indicato nello “stato depressivo avanzato”

il motivo della richiesta di prestazioni AI.

L’UAI,

nel progetto di decisione del 2 settembre 2008, ha notificato all’assicurato la

non entrata in materia nella nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 198-1).

Con

lettera del 24 settembre 2008 l’insorgente ha contestato il progetto di

decisione dell’amministrazione indicando che i dolori successivi all’incidente

stradale si sono incentivati, persistendo inoltre lo stato depressivo avanzato

(doc. AI 200-1).

Nel

medesimo scritto l’assicurato ha precisato:

“Le

rendo noto che prossimamente eseguirò dei nuovi consulti medici che sosterranno

la mia nuova situazione” (doc. AI 200-1).

Frattanto,

il rappresentante dell’assicurato, in data 14 ottobre 2008 (doc. AI 202-1),

chiedeva via fax all’UAI, allegando la procura, la consegna dell’intero incarto

riguardante RI 1. Il 16 ottobre 2008 l’UAI consegnava in visione gli atti alla rappresentante

di quest’ultimo (doc. I).

Con

decisione del 17 ottobre 2008 l’UAI ha confermato il progetto di decisione del

2 settembre 2008 di non entrata in materia della richiesta di prestazioni (doc.

AI 208).

Questa Corte

non può confermare l’operato dell’amministrazione per le ragioni che seguono.

Va

evidenziato che le precedenti domande di prestazioni inoltrate dall’assicurato

si riferivano alle sequele dell’infortunio del 1992 (domanda del 1997, doc. AI

4-1 e del 2000, doc. AI 21-1) e per le conseguenze di un ulteriore infortunio

nel 2000 (domanda del 2001, doc. AI 27-1 e prima domanda del 2003, doc. AI 44-5).

La seconda domanda del 2003 era volta all’ottenimento di

provvedimenti professionali poi concretizzatisi nell’assunzione da parte

dell’UAI dei costi di un accertamento professionale presso il Centro __________

di __________ (doc. AI 69-1 e doc. AI 82-1) e nell’assunzione dei costi di una

riformazione professionale quale impiegato di vendita (doc. AI 112-1, doc. AI

191-1).

Per

contro, la richiesta di prestazioni del 21 agosto 2008, oggetto della presente

vertenza, è stata inoltrata a causa di “uno stato depressivo avanzato” e

non per le sequele degli infortuni del 1992 e del 2000 occorsi all’assicurato, né

tantomeno per l’ottenimento di provvedimenti professionali, ma per l’attribuzione

di una rendita.

A

prescindere dalla questione sollevata dalla rappresentante del ricorrente se la

domanda del 21 agosto 2008 vada considerata come prima domanda di rendita o

come una revisione della precedente richiesta inoltrata dall’assicurato

(provvedimenti professionali) e conclusasi con l’ottenimento da parte di RI 1

dell’attestato federale di capacità quale impiegato di vendita, va sottolineato

che nelle osservazioni del 24 settembre 2008 l’assicurato aveva chiaramente

indicato che la patologia psichiatrica di cui soffriva lo avrebbe “prossimamente”

condotto ad eseguire dei consulti medici (doc. AI 200-1).

Consulto

avvenuto ancora nel mese di settembre 2008 presso la Dr.ssa __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel referto del 10 novembre 2008 ha riferito di aver in cura il

paziente dal 20 settembre 2008, a conferma di quanto aveva dichiarato

l’assicurato nella missiva del 24 settembre 2008 (cfr. doc. AI 200-1), e

diagnosticato “un episodio depressivo di media gravità (ICD10 F32.1)”

che “dal punto di vista psichiatrico limita parzialmente la capacità

lavorativa almeno del 50%” (doc. D).

Ne

discende che in applicazione della giurisprudenza sopra citata (consid. 2.2.)

l’amministrazione avrebbe dovuto impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l’avvertenza che in caso contrario non sarebbe entrata nel merito

della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Ciò

che nella fattispecie non è avvenuto.

Il modo

di procedere dell’amministrazione non è condivisibile a maggior ragione se si

considera che il giorno prima della notifica della decisione impugnata (era il

16 ottobre 2008) la rappresentante dell’assicurato aveva fatto richiesta all’UAI

dell’intero incarto riguardante RI 1 verosimilmente per produrre la nuova

documentazione medica di cui disponeva (cfr. doc. AI 202.1)

Di

conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione, affinché entri nel merito della nuova domanda di

prestazioni ed esamini in quale misura la nuova patologia psichiatrica

segnalata dall’assicurato incida sulla sua capacità di guadagno e sul suo

diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.

2.4. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale rifonderà fr. 1'000.- all’assicurato, a titolo di

ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso é accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come

indicato al consid. 2.3.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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