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Decisione

32.2008.218

L'UAI ha correttamente attribuito all'A. un quarto di rendita dal 1.7.2005 al 30.9.2005, una rendita intera dal 1.10.2005 al 30.6.2006 e, dopo il confronto dei redditi, un quarto di rendita dal 1.1.20

31 agosto 2009Italiano93 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XXIII e XXIV sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XXV, XXVI).

in

diritto

In ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa

graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio

2008.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce

una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime

per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.4. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado

d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,

per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,

d’ufficio o su richiesta."

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

" (...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif

que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux

traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise

lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen

suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de

leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces

conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des

autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une

personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales

recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale

différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifeste­ment

erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati

così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2.

A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante

nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una

perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le

ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza

del 12 marzo 2004 in re N., I

683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale

[ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora

recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è

tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura

della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165;

VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid.

4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte

ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso

la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri

qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo

l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")

oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle

regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi

profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del

21 aprile 2004 in re P., I

870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80

segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131

V 49 l'Alta Corte, dopo avere

confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra

Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata

nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti

medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con

i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico,

e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi

sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme

qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

"

(...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo

che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da

dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. L’UAI, al

fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato,

ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.

In tale

ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr.ssa __________),

quella reumatologica (Dr. __________) e quella neurologica (Dr. __________).

Per

quanto riguarda la patologia neurologica il Dr. med. __________, spec. FMH in

neurologia, nel proprio referto del 15 gennaio 2008, dopo aver illustrato

l’anamnesi del paziente e lo stato neurologico ha esposto le seguenti

considerazioni:

" (...)

CONCLUSIONI E VALUTAZIONE:

Dal punto di vista neurologico questo paziente

presenta dal 1980 una lesione completa del nervo ulnare destro all'avambraccio.

Ciò provoca un deficit completo motorio a tutta la muscolatura interossea alla mano destra come pure dell'ipothenar

oltre ad un deficit di sensibilità pure completo nel territorio del nervo

ulnare destro. La funzione dei muscoli all'avambraccio innervati del nervo

ulnare, cioè dei muscoli flessore profondo IV e V delle dita e flessore del

carpo ulnare, è per contro normale, pure normale la funzione della muscolatura

concernente i muscoli mediano e radiale a destra. Al braccio sinistro e agli

arti inferiori non vi sono deficit imputabili a lesioni neurologiche.

Una lesione completa distale del nervo ulnare

causa in generale un'inabilità lavorativa teorica del 15% (secondo M. Mumenthaler e al.: Lesioni dei nervi periferici e

sindromi radicolari, 2007, tabella 8.1). Se questo vale in generale si può

ritenere che per l'attività di cuoco l'inabilità lavorativa possa essere

maggiore. D'altro canto si deve osservare che in questo caso l'A. è riuscito a

lavorare malgrado questa lesione completa, dal 1980 fino al 2004 pur con una

certa limitazione anamnestica del rendimento proprio in qualità di cuoco e

aiuto cuoco. L'inabilità lavorativa si è poi instaurata in seguito

all'insorgere di dolori alla mano destra post traumatici dopo una contusione

nel 2004 ed un trauma con frattura del metacarpo IV e V nel 2005. Non ritengo

che la sintomatologia dolorosa descritta agli atti dopo questi traumi possa essere imputata alla lesione neurogena.

In effetti anche all'esame odierno il paziente

non dimostra assolutamente un'importante dolenza nella regione deficitaria alla

mano destra, dove d'altronde la sensibilità algotattile è completamente abolita

nel territorio del nervo ulnare. Il fatto che il paziente sia comunque riuscito

a lavorare per così tanti anni in qualità di cuoco pur con una certa riduzione

del rendimento, fa pensare che anche tuttora, almeno per quel che riguarda gli

aspetti strettamente neurologici potrebbe essere almeno in gran parte

proponibile un'attività di questo tipo. Non mi sembra inoltre che vi sia una

sintomatologia algica alla mano destra di tale importanza da diminuire

ulteriormente la capacità lavorativa in questo caso. È verosimile che possa però incontrare, vista la costellazione della

mano destra, difficoltà a trovare un impiego sul mercato libero del lavoro

poiché effettivamente si può ritenere una certa riduzione del rendimento.

Sarebbe perciò favorevole un impiego presso un'istituzione pubblica o comunque

con molti impiegati, dove l'A. possa essere attivo nell'ambito di un team che

gli permetta di evitare attività che necessitino una funzione completa della

mano destra. Sarebbe naturalmente ancor più favorevole che potesse essere

impiegato in un ambito dove l'utilizzo delle mani non sia fondamentale, a

differenza di quanto esige l'attività di cuoco. Tutto sommato ritengo che in

qualità di cuoco vi sia una riduzione del rendimento valutabile al 30%, almeno

rispettando le condizioni più sopra citate mentre per qualunque attività che

non esiga una funzione completa della mano destra la diminuzione del rendimento

sia, secondo quanto più sopra riportato del 15% in generale. Non vi sono

possibilità di migliorare la situazione della mano destra dell'A.

Posso così rispondere alle vostre domande secondo

il questionario base:

1. Diagnosi

dal suo punto di vista specialistico.

Stato da lesione

traumatica completa del nervo ulnare destro all'avambraccio distale.

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa

nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore

al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

Dal punto di vista

neurologico vi è una diminuzione della capacità lavorativa in qualità di cuoco

di circa il 30%, in generale altrimenti, per un'attività che non necessiti un

utilizzo maggiore della mano destra, ritengo che vi sia un'inabilità massima

del 15%

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute

dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle

problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio-lungo termine.

Vedi anamnesi.

4.

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

La diminuzione della

capacità lavorativa è giustificata dai deficit motori alla mano destra che,

almeno per l'attività di cuoco riducono effettivamente il rendimento del

paziente in misura di circa il 30%. Si deve tener presente che è riuscito a

lavorare con questi deficit dal 1980 al 2004.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità

lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità

lavorativa?

Nessuna

proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione

professionale presso quest'A.? Descrivere le risorse di

cui l'assicurato/a ancora dispone.

Ritengo che possano

essere utili provvedimenti d'integrazione professionale che tengano presente

dei deficit motori alla mano destra.

7.

Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre

attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in

tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

Le limitazioni

generali dovute alla lesione del nervo ulnare destro sono valutabili al 15%,

sconsigliabili sono attività necessitanti un utilizzo regolare e massiccio

della mano destra, attività di precisione con la mano destra sono da escludere

a priori, attività manuali più grossolane limitate in misura variabile a

dipendenza dell'attività scelta e ciò dovrebbe essere valutato direttamente

all'eventuale posto di lavoro." (Doc. AI

102/27-29)

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica la Dr.ssa __________, medico

chirurgo, specialista in psichiatria, nel rapporto del 18 gennaio 2008, dopo

aver esposto l’anamnesi personale e patologica, i dati soggettivi

dell’assicurato, la farmacoterapia e lo status psichico, ha posto la diagnosi

di “Sindrome mista ansioso depressiva ICD 10, F 41,2; sindrome da dolore

cronico ICD 10, F

45,4; Disturbo di personalità aspecifico ICD 10, F 60,9”.

La

specialista ha quindi esposto le seguenti considerazioni:

" (...)

5.

CONCLUSIONI:

Confermo l'impressione di drammatizzazione già

rilevata dal Dr. med. __________ nel 2006.

Complessivamente poco credibile l'impianto

proposto dal soggetto: persiste una sindrome mista ansiosodepressiva che per le

qualità tipiche non produce percentuale rilevante di inabilità lavorativa.

Questa poggia le sue basi sindromiche su di un sottostante disturbo di

personalità a tinte istrioniche-nevrotiche che a tratti possono apparire alla

stregua di una disturbo da simulazione proprio per la forza con cui chiede di essere

visto e quantificato.

Ritengo di confermare quanto detto dal Dr med __________

nel 2006: il quadro da dolore cronico che egli pure manifesta a mio avviso si

inserisce all'interno di un disturbo di personalità di base teso alla

drammatizzazione e alla richiesta di cura e accudimento che per essere porta

all'altro va costantemente suffragata dai fatti. Allora lamentazioni e sintomi

che reiteratamente presenta e descrive il tutto in un atteggiamento di

compiacenza che rende le cose ancora meno credibili.

La percentuale di inabilità resta per me la

stessa perché ritengo. che il collega __________ abbia semplicemente omesso le

diagnosi che pure invece a mio avviso descrive (il dolore denunciato è detto in

modo chiaro ed ha già allora carattere cronico, lo stile di interazione e la

modalità complessiva è già allora di DDP) motivo per cui non ritengo necessario

aumentare la percentuale di inabilità pur nell'evidenziare diagnosi più

numerose che nella precedente relazione.

Inabile per motivi psichiatrici per l'ultima

attività lavorativa svolta e tutte le altre teoricamente esigibili al 20%.:

abile all'80%.

6.

Influenza della diagnosi psichiatrica sulla capacità di lavoro

nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a?

Vedi conclusioni

7.

Evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal punto di

vista psichiatrico e prognosi a medio-lungo termine.

Complessivamente stabile, prognosi allo

stato attuale incerta.

8.

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Egli appare

autocentrato e tutto preso dal disturbo che patisce. Poco capace di uscire da

tale circolo vizioso e quindi poco capace di modularsi, di reagire, di

coordinare un comportamento finalizzato ad altro obiettivo, poco collaborante,

difettoso sul piano pratico per il difetto fisico pure evidente alla mano.

9.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità

lavorativa?

Si consiglia ulteriore

aggiustamento della terapia farmacologia, con inserimento di maggiori contenuti

di antidepressivi e probabilmente neurolettici atipici (Risperidone).

Auspicabile un lavoro psicologico con tempi meno diradati.

10.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione

professionale presso questo assicurato? Descrivere le residue risorse

Non ritengo utile né

necessario al momento in questo assicurato alcun provvedimento del genere.

11.

Ritiene che l'assicurato sia capace di svolgere altre attività?

Se sì, descrivere i limiti funzionari della capacità lavorativa in tale

attività adatta (ore/die o ho riduzione del rendimento)

Ritengo che il

soggetto sia in grado di svolgere tutte le altre attività teoricamente

esigibili, compatibili con livello culturale, età, quadro fisico e attitudini

personali nella stessa percentuale già detta.

12.

In che misura può svolgere attività di

casalinga/o?

Capace nella stessa

percentuale già detta, per i motivi ampiamente descritti in precedenza."

(Doc. AI 102/32-33)

Per

quanto riguarda la patologia reumatologica il Dr. med. __________, spec. FMH in

reumatologia, nel rapporto peritale del 17 gennaio 2008, dopo aver illustrato

l’anamnesi del paziente, le limitazioni soggettive, lo status e la radiologia

ha posto la seguente diagnosi:

" (...)

1.

DIAGNOSI DAL SUO PUNTO Di VISTA

SPECIALISTICO.

Sindrome algica residua in stato dopo frattura

del calcaneo sinistra il 28.01.07 con appiattimento dell'angolo di Böhler e

diminuzione della mobilità articolare a livello dell'articolazione tibiotarsica

e talocalcaneare

Stato dopo lesione completa del nervo ulnare

all'altezza del polso a destra nel 1980 con conseguente "griffe"

cubitale e severa atrofia della muscolatura innervata del nervo ulnare

Cervicalgie comuni.

Lombalgie comuni

Stato dopo frattura dei metacarpi IV e V a destra

nel giugno 2005.

Stato dopo operazione per tuberculoma polmonare a

destra nel 1985. (...)" (Doc. AI 102-38)

Il

Dr. __________ ha quindi espresso le seguenti considerazioni:

" (...)

2.

DISCUSSIONE

L'assicurato presenta una sindrome algica residua

al piede sinistro dopo frattura intrarticolare del calcagno avvenuta un anno fa

con appiattimento dell'angolo di Böhler e diminuzione della mobilità delle due

articolazioni coinvolte. L'entità della sindrome algica e le importanti

ripercussioni funzionali che ne derivano (uso di stampelle e massiccia zoppia

nonostante l'uso di scarpe Künzli che permettono il rotolamento scaricando il

peso del calcagno) è eccessivo e riflette probabilmente un processo di cronificazione

del dolore. Gli atti riportano la presenza di una sindrome somatoforme. Farà

stato a riguardo la valutazione psichiatrica prevista per la perizia

multidisciplinare in corso.

L'assicurato mostra una lesione da taglio

completa del nervo ulnare a livello del polso a destra con conseguente griffe

cubitale, paresi completa e atrofia della muscolatura innervata dal nervo

ulnare della mano destra. Si tratta di una lesione di vecchia data che non ha

impedito all'assicurato di svolgere il proprio lavoro di cuoco fino al 2004.

Gli atti riportano la presenza di dolori neuropatici che sarebbero insorti nel

2004.

Si parla di possibili neuromi pericicatriziali.

Dal mio punto di vista è poco comprensibile come

dolori neuropatici possano insorgere 25 anni dopo una lesione nervosa.

Nel 2005 il paziente ha subito inoltre una

frattura del IV e V metatarso della stessa mano, guarita correttamente senza

complicazioni.

Vi è pure un quadro clinico di cervicalgia e

lombalgie comuni. L'esame clinico non mette in evidenza anomalie di rilievo.

Dolori panvertebrali di carattere comune sono

molto frequenti in pazienti con sindromi algiche croniche.

3.

INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

NELL'ATTIVITÀ DA ULTIMO SVOLTA DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE SE POSSIBILE LE ORE

AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO SUL LAVORO).

Dal punto di vista reumatologico teorico, come

cuoco, l'assicurato è abile al lavoro nella misura del 50%.

Vi è una discordanza tra questa valutazione

medico-teorica e il test EFL, svolto prima della frattura del calcagno. In base

a questo test funzionale, l'assicurato non raggiungerebbe la capacità

funzionale richiesta per il lavoro di cuoco. Questo risultato deve a mio avviso

essere relativizzato di fronte al dato di fatto che l'assicurato ha svolto quel

lavoro per anni nonostante la lesione del nervo ulnare che risale a 26 anni

prima del test EFL.

4.

DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELL'ASSICURATO/A

DAL SUO PUNTO DI VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE AGLI

ATTI E LA PROGNOSI A MEDIO-LUNGO TERMINE.

La situazione è rimasta invariata per quanto

riguarda la mano destra per molti anni peggiorando temporaneamente a causa

della frattura dei metacarpi avvenuta nel 2005. La frattura è poi guarita senza

conseguenze e la situazione può quindi essere ritenuta ulteriormente stabile

ca. 3 mesi dopo. Per quanto riguarda il piede sinistro, la situazione è stabile

da ca. 6 mesi. Non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio termine.

5.

COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA?

QUALI SONO LE LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE?

La capacità lavorativa è diminuita dai problemi

alla mano destra e al piede sinistro.

6.

POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE PER MIGLIORARE LA CAPACITÀ LAVORATIVA

DELL'A.? CHE EFFETTI AVREBBERO QUESTI PROVVEDIMENTI SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA?

Non vi sono possibilità terapeutiche per

migliorare la capacità lavorativa. Un intervento a livello della mano destra e

del piede sinistro non va a mio avviso considerato tenendo conto a priori delle

scarse possibilità di migliorare la situazione e tenendo conto in particolare

della presenza di una sindrome del dolore cronico pressoché generalizzata.

7.

RITIENE POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE

PROFESSIONALE PRESSO QUEST'A.? DESCRIVERE LE RISORSE DI CUI L'ASSICURATO ANCORA

DISPONE.

8.

RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE

ATTIVITÀ?

SE SÌ, DESCRIVERE

I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITÀ LAVORATIVA DI TALE ATTIVITÀ ADATTA (ORE/DIE O

RIDUZIONE DEL RENDIMENTO).

Dal punto di vista reumatologico teorico

l'assicurato è in grado di svolgere un lavoro leggero e adatto, che non

richieda movimenti fini e precisione con la mano destra dominante, che eviti

lunghi o regolari spostamenti a piedi, che permetta il rispetto delle regole di

ergonomia della schiena e brevi pause al bisogno a tempo pieno e con un

rendimento ridotto nella misura del 30%.

Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):

a) Sollevamento e trasporto di carichi:

La capacità funzionale residua per il

sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri è lievemente ridotta, per

carichi medi è molto ridotta, per carichi pesanti è esigua e per carichi molto

pesanti è nulla. La capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle

con pesi inferiori a 5 kg è ridotta, con pesi superiori a 5 kg molto ridotta.

b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,

pulsantiere:

La capacità funzionale per la manipolazione di

oggetti leggeri e lavori di precisione con la mano sinistra è normale, con la

destra è molto ridotta, per lavori medi a sinistra è normale e a destra è

esigua. Per lavori pesanti a sinistra normale e a destra nulla. La rotazione

della mano sinistra è normale, a destra lievemente ridotta.

c) Posizioni di lavoro o dinamiche

particolari:

La capacità funzionale per posizioni di lavoro a

braccia elevate è lievemente ridotta, con rotazione del tronco è lievemente

ridotta, seduta e piegata in avanti è lievemente ridotta, eretta e piegata in

avanti è lievemente ridotta, inginocchiata è lievemente ridotta a causa dei

problemi ai piedi e con ginocchia in flessione è normale.

d) Mantenere posizioni statiche:

La capacità funzionale per mantenere la posizione

seduta è normale, per mantenere la posizione eretta è ridotta a causa dei

problemi al piede.

e) Spostarsi, camminare:

La capacità funzionale per spostamenti fino a 50

m è ridotta, oltre 50 m è molto ridotta, per lunghi tragitti esigua, su terreno

accidentato molto ridotta, per salire e scendere le scale è molto ridotta. Lavori

su ponteggi e scale a pioli non sono esigibili.

f) Diversi:

L'impiego delle 2 mani è possibile solo in parte

a destra, normalmente a sinistra. Lavori in equilibrio non sono esigibili.

Nota: sulla base

di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua

equivale all'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto

ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta

al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso tino a 5 kg, leggeri

6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45

Kg."

(Doc. AI 102/39-41)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale dell’11 marzo 2008 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome algica residua in stato dopo

frattura del calcaneo sinistra il 28.01.07 con appiattimento dell’angolo di

Böhler e diminuzione della mobilità articolare a livello dell’articolazione

tibio – tarsica e talocalcaneare. ▪Stato dopo lesione completa del nervo ulnare all’altezza del polso a

destra nel 1980 con conseguente “griffe” cubitale e severa atrofia della

muscolatura innervata dal nervo ulnare. ▪Sindrome mista ansioso depressiva (ICD10 F41.2). ▪Sindrome da dolore cronico (ICD10

F45.4). ▪Disturbo di

personalità aspecifico (ICD10 F60.9)” (doc. AI 102-16).

Quale

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto

quella di “Cervicalgie comuni. Lombalgie comuni. Stato dopo frattura dei

metacarpi IV e V a destra nel giugno 2005. Stato dopo operazione per

tubercoloma polmonare a destra nel 1985. Dislipidemia mista” (doc. AI 102-16).

Quanto

alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al

lavoro nella misura del 40% nell’attività finora svolta di cuoco, mentre in

un’attività lavorativa leggera e adatta, in cui non siano richiesti movimenti

fini di precisione con la mano destra dominante, in cui l’assicurato possa

evitare lunghi e regolari spostamenti a piedi, che gli permetta il rispetto

delle regole di ergonomia della schiena e brevi pause al bisogno e in cui non

debba utilizzare parecchio la mano destra, l’abilità lavorativa è del 70% (doc.

AI 102-24).

2.8

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni

logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329

e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo

(Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.9.1

La patologia

neurologica è stata indagata dal Dr. med. __________, spec. FMH in

neurologia, che nel proprio referto del 15 gennaio 2008 ha diagnosticato una lesione traumatica

completa del nervo ulnare destro all’avambraccio distale che nell’attività di

cuoco causa un’inabilità lavorativa del 30%, mentre in qualunque attività che

non esiga una funzione completa della mano destra l’incapacità lavorativa è fissata

al 15% (doc. AI 102-28).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

2.9.2

La patologia

reumatologica è stata valutata dal Dr. med. __________, spec. FMH in

reumatologia che nel proprio rapporto peritale del 17 gennaio 2008 ha posto la diagnosi di “Sindrome

algica residua in stato dopo frattura del calcaneo sinistra il 28.01.07 con

appiattimento dell'angolo di Böhler e diminuzione della mobilità articolare a

livello dell'articolazione tibiotarsica e talocalcaneare. Stato dopo lesione

completa del nervo ulnare all'altezza del polso a destra nel 1980 con

conseguente "griffe" cubitale e severa atrofia della muscolatura

innervata del nervo ulnare. Cervicalgie comuni. Lombalgie comuni. Stato dopo

frattura dei metacarpi IV e V a destra nel giugno 2005. Stato dopo operazione

per tuberculoma polmonare a destra nel 1985” (doc. AI 102-38).

Secondo

lo specialista interpellato dall’amministrazione l’assicurato è abile al lavoro

al 50% nella precedente attività di cuoco, per contro in un lavoro leggero e

adatto, che non richieda movimenti fini e di precisione con la mano destra

dominante, che eviti lunghi o regolari spostamenti a piedi, che permetta il

rispetto delle regole di ergonomia della schiena e brevi pause al bisogno la

capacità lavorativa è del 70% (doc. AI 102-40).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato

Tale non

può essere la certificazione del 6 luglio 2007 del Dr. __________, capo-clinica

del servizio di ortopedia dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI 80-5),

che è antecedente di più di 6 mesi alla valutazione del Dr. __________ e si

limita alla valutazione della patologia del piede sinistro indicando come

impossibile un’attività fisica in una posizione eretta prolungata (un’attività

intellettuale viene invece esclusa tuttavia per ragioni di formazione

scolastica del paziente).

Va detto

che anche il Dr. __________ nella descrizione della capacità funzionale residua

aveva indicato che questa era ridotta a causa dei problemi al piede (cfr. doc.

AI 102-40) e che la situazione era tuttavia stabile da circa 6 mesi (doc. AI

102-39).

Anche lo

scritto del 7 aprile 2006 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna non

permette a questa Corte una diversa valutazione della capacità lavorativa

dell’assicurato.

La

valutazione del Dr. __________, peraltro non specialista in reumatologia, è in

primo luogo antecedente di quasi due anni a quella del Dr. __________ e nella

stessa viene confermata la diagnosi di lesione completa del nervo ulnare (cfr.

doc. AI 80-8, doc. AI 102-38).

Il Dr. __________

ha poi espresso il proprio scetticismo circa un possibile miglioramento

sostanziale della capacità professionale del paziente, se non per attività

leggere, e indicato di non credere ancora possibile l’esercizio della

professione di cuoco. Mentre che per attività leggere egli ha indicato

un’importante limitazione della mobilità fine delle dita che rende difficile

l’esecuzione di lavori leggeri (doc. AI 93-6).

Il Dr. __________

nel proprio referto del 17 gennaio 2008 ha chiaramente indicato anch’egli che

non vi sono possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa di RI

1.

Per contro, nell’attività di cuoco lo specialista ha fissato un’abilità

lavorativa del 50%. Va nuovamente rilevato che lo specialista interpellato

dall’amministrazione ha ritenuto stabile la situazione da circa 6 mesi (doc. AI

102-39).

In merito

alla manipolazione di oggetti anche il Dr. __________ ha confermato che la

capacità funzionale per la manipolazione di oggetti leggeri e lavori di

precisione con la mano destra è molto ridotta e per lavori pesanti è nulla

(doc. AI 102-40).

Per

quanto riguarda infine la valutazione della capacità funzionale (EFL) svolta il

16/17 ottobre 2006 alla Clinica __________ di __________ (rapporto del 17

novembre 2006) e citata dal ricorrente laddove indica la non esigibilità

dell’attività professionale di cuoco, va detto che la valutazione risale al

mese di ottobre 2006 e dunque antecedente di più di un anno alla perizia del

Dr. __________ (gennaio 2008).

Inoltre

nella valutazione del Dr. __________ vengono indicate difficoltà soprattutto

nel sollevamento di pesi dalla terra alla vita sopra i 15 kg, nello spostamento / trasporto

orizzontale di pesi sopra 20 kg

e nel forte rallentamento a tagliare la merce (doc. AI 60-2).

Limitazioni

che anche l’esame della capacità funzionale residua del Dr. __________ aveva

evidenziato: per il sollevamento e trasporto di carichi medi (11-25 kg) è molto ridotta, per carichi pesanti

(26-45 kh) è esigua e per carichi molto pesanti (>45 kg) è nulla. Per lavori sopra il piano

delle spalle con pesi superiori a 5 kg è invece molto ridotta (doc. AI 102-40).

l

rapporti del 14 maggio 2008 e del 7 gennaio 2009 del Dr. __________ non hanno

fornito a questa Corte alcun nuovo elemento che permetta di inficiare le conclusioni

a cui sono giunti i periti del SAM. Il medico infatti si è limitato ad

esprimersi sugli aspetti economici piuttosto che medici della decisione

impugnata (applicazione dei valori statistici e collocabilità sul mercato del

lavoro). Anzi, lo stesso medico curante ha evidenziato che “…il motivo della

divergenza non sia tanto sulle patologie lamentate dal paziente bensì sulla

possibile reintegrazione e possibili lavori che possa eseguire con le patologie

date” (doc. B).

Alla luce

di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio

(consid. 2.8) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal

profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato

dal Dr. __________.

2.9.3

La patologia

psichiatrica è infine stata oggetto di approfondimento da parte della

Dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, che nel

rapporto del 18 gennaio 2008 ha

posto la diagnosi di “sindrome mista ansioso depressiva ICD 10, F 41,2. Sindrome da dolore cronico ICD 10, F 45,4 e disturbo di personalità

aspecifico ICD 10, F 60,9”.

Nelle

proprie conclusioni la specialista ha confermato l’impressione di

“drammatizzazione” già rilevata dal Dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 2006

(questi rilevava “una chiara tendenza del soggetto ad esprimere la sua

sofferenza con una modalità dimostrativa e pseudo regressiva”, doc. AI

63-5) e la discordanza fra le constatazioni oggettive e le lamentele soggettive

dell’assicurato (cfr. doc. AI 63-5; 102-32).

La

diagnosi della Dr.ssa __________ si sovrappone parzialmente a quella che il Dr.

__________ ha posto nel referto del 30 novembre 2006 quando ha indicato una “Sindrome

ansioso depressiva (ICD 10 – F41.2)”. Tuttavia, la specialista ha anche precisato

di non aumentare la percentuale di inabilità malgrado la sua diagnosi di più

patologie, in quanto a suo dire “…il collega __________ ha

semplicemente omesso le diagnosi che pure invece a mio avviso descrive”

(doc. AI 102-32).

Per quanto riguarda la

valutazione della capacità lavorativa il Dr. __________ aveva indicato

un’inabilità del 20% nell’attività di cuoco, mentre in attività leggere l’abilità

era del 90% (doc. AI 63-7/8). Per contro, la Dr.ssa __________ ha fissato un

grado di capacità lavorativa dell’80% sia per la precedente attività di cuoco

che in altre attività.

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è

del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato.

Tale non

può essere il certificato del 16 maggio 2008 del Dr. med. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia, nel quale malgrado venga indicato che il

paziente sia in uno “stato di profonda disperazione, angoscia; non ha più

futuro né possibilità di migliorare la sua compromessa situazione clinica,

psicopatologica, somatica e psicosociale” e lo stesso sia da ritenere

inabile in misura completa (doc. AI 106-1), esso è del tutto generico oltre che privo di una

diagnosi specifica.

Il medico

curante non presenta una valutazione delle patologie dell’interessato e

del loro influsso sulla capacità lavorativa, non espone il decorso della

patologia, non indica una prognosi e non fornisce una descrizione dei

trattamenti intrapresi.

Giova

ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

(...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Tutto ben considerato, dunque,

a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni della

Dr.ssa __________, alle quali deve essere attribuita, secondo

la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.8.), forza probatoria

piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

Quanto

infine alla critica mossa dall’assicurato in merito al mancato cumulo da parte

dei periti del SAM del grado di inabilità lavorativa della patologia

reumatologica e neurologica con quella psichiatrica, va qui ricordato che

secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare

le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che

scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ciò che nella causa in esame è stato fatto.

In una sentenza

I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Nel

referto peritale dell’11 marzo 2008 la Dr.ssa __________ e il Dr. __________

hanno evidenziato che predominante è la patologia reumatologica caratterizzata

dalla sindrome algica dopo la frattura del calcaneo e dalla lesione completa

del nervo ulnare del polso destro.

Dal punto

di vista neurologico per la problematica al polso destro l’assicurato è

ritenuto inabile al 30%, a causa dei deficit motori alla mano destra. A mente

dei periti, essendo tale problematica stata considerata sia dal neurologo che

dal reumatologo le percentuali di incapacità lavorativa non vanno sommate.

Anche il

ricorrente nelle proprie allegazioni di causa ha riconosciuto tale circostanza:

“Pur

non misconoscendo l’assunto stante il quale le patologie di natura

reumatologica e neurologica non vanno di principio sommate, in quanto le stesse

considerano gli stessi limiti dovuti alla lesione del nervo ulnare…” (doc.

I).

Contestata

è, per contro, la mancata cumulabilità delle patologie neurologiche e reumatologiche

con quelle psichiatriche.

I periti

del SAM hanno evidenziato che è presente un’incapacità lavorativa del 20% per

la patologia psichiatrica dovuta alla sindrome mista ansioso depressiva e a una

sindrome da dolore cronico che “va inglobata e non sommata in quanto tutte

le valutazioni prendono in considerazione il sintomo principale dell’A., cioè

il dolore cronico” (doc. AI 102-23, la sottolineatura è del redattore).

I medici

del SAM hanno dunque valutato globalmente la limitazione della capacità

lavorativa a partire dal 1° luglio 2007 nella misura del 40% nell’attività

precedentemente svolta di cuoco. Per contro, in un’attività leggera e adatta,

l’assicurato è considerato abile nella misura del 70%, sempre dal mese di

luglio 2007 (doc. AI 102-23/24).

Questa

Corte, in data 18 giugno 2009 ha interpellato la Dr.ssa __________ in merito ai motivi illustrati

dai periti del SAM per non cumulare, neppure in maniera parziale, le patologie

reumatologiche e neurologiche con quelle in ambito psichiatrico. Alla perita è

stato inoltre sottoposto il referto del 16 maggio 2008 del Dr. __________ (doc.

XIX).

La

Dr.ssa __________ ha fornito la seguente precisazione:

" (…)

-

Entrando in merito a un’espressività agita sul

piano somatico, mi pare coerente ritenere di non sommare le percentuali dei

diversi periti visto che tutte e tre si muovono di fatto su temi somatici. Mi

pare che una sommazione rischi di “amplificare” il senso del limite manifestato

dal soggetto.

-

Non mi pare peraltro che si sia operato un

semplice inglobamento delle altre due conclusioni peritali, nel quadro

psichiatrico, piuttosto si è operata una valutazione pluridisciplinare volta

proprio a definire una percentuale di IL del soggetto che considerasse il

quadro nella sua qualità espressiva complessiva, non parcellizzata ma neanche

semplicemente sommata operazione che finirebbe con il produrre un falsato

aggravamento del quadro oggettivo.

-

Ricordo peraltro che, visto che la mia personale

percentuale di IL era pari al 20%, possiamo concludere che i colleghi del SAM

non abbiano proceduto a una semplice sommazione. Rivedendo i termini di

sommazione e inglobamento anche sul vocabolario si evince che inglobare è

mettere insieme non in termini numerici semplici ma come considerazione più

generale, nel senso di un’espressività complessiva, nel senso di

organizzare-armonizzare i dati. L’inglobare quindi è operazione che mette

insieme non per pura sommazione ma per valutazione attenta e complessiva

dell’effetto sortito.

-

Ritengo che la frase da Voi estrapolata nella

relazione dei Dr. __________ e __________ “anche in questo caso la

IL va inglobata e non sommata…”, vada intesa appunto nel senso di una perizia

pluridisciplinare che per definizione tenta di valutare da diversi punti di

vista un certo oggetto di analisi e di definire il quadro stesso considerando

tutti i punti di vista e non nel senso – che forse è quello proposto/ipotizzato

dal rappresentate dell’assicurato – di implicitamente considerato già

all’interno /già valutato / dato per già assunto/non ulteriormente riconsiderato.

In tal senso di fatto si sarebbe rischiato di perdere dei dati ma, ripeto, non

mi pare questa l’operazione messa in campo dal Servizio Accertamento Medico.

-

A volte i quadri producono un effetto sommatorio

per la presenza di patologie multiple che agiscono sulle competenze dei

soggetti con effetto sinergico (es. diabete mellito-retinopatia-neuropatia

periferica) nell’espressione di quadri di comorbilità; altre volte il quadro

pure osservato ed osservabile in diversi ambiti di espressività, non produce

effetto cumulativo. Mi pare sia questo il caso del signor RI 1.

-

In merito alle conclusioni del Dr. __________,

ritengo che per comprendere le divergenze di posizione tra il collega e la

scrivente e il Dr. __________ che hanno incontrato il signor RI 1 in veste di

periti, sia fondamentale ricordare il diverso ruolo che ci siamo trovati a

svolgere rispetto al soggetto in oggetto: essere clinici e terapeuti presuppone

una mediazione e una soggettività espressa nel rapporto di cura che il ruolo di

perito non può manifestare. Il ruolo del perito è inerente un piano oggettivo e

oggettivabile. Non attiene a ciò che sarebbe auspicabile per il soggetto in

termini anche di aspettative personali ma, attiene alla legge e alla sua

articolazione nella realtà.

In dettaglio per rispondere ai Vostri quesiti:

-

si ritengo di condividere i motivi illustrati

dai colleghi SAM rispetto alla non cumulabilità delle percentuali di IL dei

diversi periti (non cumulabilità delle patologie)

-

no, non ritengo opportuno cumulare i gradi di IL

dei diversi periti. Ritengo, come già detto, invece procedura condivisibile

quella messa in campo dai colleghi del SAM di “mettere insieme” in termini

di significato e peso nell’espressività del difetto di capacità lavorativa del

soggetto. Questo mi pare opportunamente espresso nel termine “inglobare”

nell’accezione di cui ho già detto in passaggi precedenti del presente scritto”

(doc. XXI, la sottolineatura è del redattore).

La

risposta della Dr.ssa __________ ha dunque permesso di chiarire la questione

controversa (cfr. STF 9C_2003/2008 del 26 marzo 2009).

Il

TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM, che

si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è abile nella misura del 40% nell’attività precedentemente svolta

di cuoco. Per contro, in un’attività leggera e adatta, l’assicurato è

considerato abile al 70%.

La

consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 1° luglio

2008, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato tenuto conto

delle limitazioni espresse in sede medica e del profilo socio-professionale, ha

indicato che l’assicurato può svolgere attività leggere e non qualificate sia

nel settore secondario che terziario quali l’operaio generico con mansioni di

controllo, di sorveglianza, di assemblaggio (non attività di precisione),

l’aiuto magazziniere (merce leggera e/o ausilio del muletto), l’aiuto venditore

(chiosco, negozio do-it), l’autista-fattorino (fiori, farmaci ecc.) (doc. AI

110-2).

Per

quanto riguarda l’argomentazione secondo cui il ricorrente, in considerazione

della sua età, della scarsa preparazione professionale e della scarsa

conoscenza della lingua italiana, non troverebbe un’attività adeguata sul

mercato del lavoro (doc. I, XIII, B) è utile rilevare che l’Alta Corte in una

sentenza U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, relativamente al mercato del

lavoro equilibrato, ha osservato:

" Il concetto

d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili

dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più

nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto

ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse

o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332

consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori

non qualificati - come nel caso di specie - è in generale limitato a dei lavori

di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a).

Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui

aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49

consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).”

(STFA succitata, consid. 4.5.)

Il

TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

35, ha

precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto

deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire

un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.

Nel

caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita

intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi

all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo

medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali

presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa

non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.

Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di

reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati

dall'assicurato (si tratterebbe di un’attività in cui non siano richiesti

movimenti fini di precisione con la mano destra dominante, in cui l’assicurato

possa evitare lunghi o regolari spostamenti a piedi, che gli permetta il

rispetto delle regole di ergonomia della schiena e brevi pause al bisogno;

circa la possibilità di reperire un’attività con delle simili caratteristiche sul

mercato del lavoro, cfr. STFA inedita del 12.11.1996 nella causa I.; STCA

35.1997.23

dell’11.9.2000 confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell’8.5.2002,

STFA U 240/99 del 7.8.2001, parz. pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25.2.2003, nonché STFA I 27/06 e U 18/06 del

24.8

) e con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche

o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (RCC 1991, p. 332 consid.

3c).

Da notare

che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un

certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche

un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e

precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali

richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).

D’altro

canto, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro

svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In

effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni

sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del

10.

settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p.

96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né

assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a

rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332

consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la

disoccupazione.

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato

generale del lavoro esistono delle attività che l’assicurato sarebbe in grado

di esercitare nella misura del 70%, nonostante il danno alla salute.

È

peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI

1998.

p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Ad

esempio, trattandosi di un assicurato giudicato in grado di esercitare, nella

misura del 70%, delle attività sostitutive “che permettano una libera scelta

della posizione, rispettivamente un cambiamento regolare della stessa, che non

comportino movimenti frequenti oppure posizioni prolungate di flessione o

torsione del tronco, che consentano di effettuare regolarmente

spostamenti/trasferte anche prolungate a piedi in condizioni favorevoli, che

non implichino il trasporto/sollevamento di pesi (superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino

l’esposizione a vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o

frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il TF ha

ribadito che, in casi con limitazioni funzionali analoghe, citiamo: “… esiste un

mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa

residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 247; VSI

1998.

pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si

tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui

vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di

posizione (sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980

pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).“ (STF

9C_635/2007del 21 agosto 2008 consid. 3.3 - il corsivo é del redattore).

2.10

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Per

quanto riguarda i periodi di inabilità lavorativa che emergono dalla

documentazione agli atti e dalla perizia SAM e presi in considerazione

dall’UAI, il TCA si limita qui ad osservare che, ritenuto il calcolo della media

retrospettiva a ragione l’Ufficio AI ha

riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1° luglio

2005.

al 30 settembre 2005 e ad una rendita intera dal 1° ottobre 2005 al 30

giugno 2006 (dopo tre mesi, rispettivamente dall’avvenuto aggravamento e dal

successivo miglioramento – art. 88 OAI).

Per il

periodo d’incapacità lavorativa a decorrere dal 28 gennaio 2007 (data del nuovo

evento infortunistico) l’amministrazione ha proceduto, per contro, al confronto

dei redditi per determinare il diritto a prestazioni da parte dell’assicurato.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008.

2.10.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2007 in fr. 62’101.--, importo che

aggiornato al 2008 è pari a fr. 63'343.02.

2.10.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella

Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel

corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'921.28

mensili oppure a fr. 59'055.36 per l'intero anno (fr. 4'921.28 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2008 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

7/8-2009, p. 91) un reddito mensile di fr. 5'102.95 oppure di fr. 61'235.44 per

l'intero anno (fr. 5'102.95 x 12).

L’assicurato,

quale cuoco, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 63'343.02 / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.10.1.). Tale reddito si situa sopra

la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 46'728.90,

cfr. Tabella TA1 p.to 55 “Alberghi e ristoranti”, livello di qualifica

4, fr. 3’611.-- X 12 mesi = 43’332.-- riportato su 41.6 = fr. 45'065.28 e aggiornato

al 2008).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

Ritenuto che, come visto in

precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività

adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il reddito statistico citato va

ridotto del 30% e ammonta a fr. 42'864.80 (fr. 61'235.44

ridotti del 30%).

2.10.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

" 2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts

Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit

als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis

intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h.

wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5

bis 10 kg repetitiv und

vereinzelt über 15 kg, ohne

Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der

Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe

ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der

Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo

dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione

del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori

di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.10.4

In concreto,

nel rapporto del 1° luglio 2008, la consulente IP ha applicato una riduzione

del 22% per attività leggera, per la necessità di cambio posturale e

conseguente riduzione di rendimento, per la problematica relativa all’arto

dominante (braccio dx), per il fatto di poter lavorare solo a tempo parziale

nonché per la necessità di cambio d’attività (l’assicurato ha lavorato per

oltre 20 anni nel settore della ristorazione) e conseguente possibile

difficoltà ad adattarsi ad un nuovo contesto lavorativo (doc. AI 110-2).

Questa

Corte, in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto

(limitazione addebitale al danno alla salute, grado d’occupazione, nazionalità,

necessità di cambio d’attività) ritiene più corretto applicare una riduzione

globale del 25% (cfr. STF 8C_604/2007 del 7 aprile 2008).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un

salario da invalido di fr. 42'864.80, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e ammettendo la

riduzione del 25%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 32'148.6

confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo

anno di fr. 63'343.02 (consid. 2.10.1) emerge un tasso d’invalidità del 49,2%

arrotondato al 49% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.

41), percentuale che dà diritto ad ¼ di rendita

d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata.

2.11

L’assicurato

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di un nuovo accertamento

peritale e di un accertamento finalizzato alla verifica di una possibile

reintegrazione professionale (doc. I, XIII e XXIV).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.12

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto

di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta

a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.13.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

" (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"

2.13

Il ricorrente

ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

fattispecie, dalle carte processuali risulta che il ricorrente,

coniugato con __________, dipendente presso il ristorante __________, dispone,

quali entrate, di una rendita d’invalidità (1/4) di fr. 407.-- mensili, oltre

che lo stipendio della moglie, di fr. 3'290.85 netti mensili.

Il reddito della famiglia

dell’assicurato, composta da lui e dalla moglie, ammonta dunque a fr. 3'697.85

(doc. V + bis).

L’assicurato non ha

dichiarato alcuna sostanza.

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato

l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'550.--, stabilito per il

calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,

quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora

in uso.

Questi

importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,

gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum

d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in

BlSchK 2001, p. 19).

Al

minimo esecutivo va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%,

secondo la giurisprudenza citata.

In

casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 1'550.-- il supplemento del

15%, vi sono poi da computare i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie di fr. 284.50 (marito), fr. 251.60 (moglie) e la pigione

dell’appartamento a Bellinzona di fr. 1'000.--. Si ottiene così un importo di

fr. 3'318.60.

Disponendo dunque di un’eccedenza, il requisito dell’indigenza non è

dato. Non dovendo di conseguenza essere esaminati gli altri requisiti, l’istanza

di assistenza giudiziaria dev’essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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