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Decisione

32.2008.22

Compensazione delle indennità giornaliere per malattia secondo la LCA con rendite AI retroattive

4 marzo 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi __________ sono separati legalmente dal 01.12.2005”. Infatti, con

sentenza 14 novembre 2007 il Pretore di __________, accertato che i coniugi __________

vivono separatamente dal 1° dicembre 2005, ha fra l’altro ordinato il

versamento diretto alla madre delle rendite completive per i due figli (cfr.

atti CC __________ richiamati dal TCA). Nei documenti trasmessi dalla cassa di

compensazione è inoltre contenuto il conteggio della sovrassicurazione (doc.

A3).

Occorre

comunque precisare che contestazioni in merito all’ammontare delle indennità

giornaliere per malattia, rispettivamente il calcolo della sovrassicurazione

(cfr. ricorso e replica 8 febbraio 2008) non sono oggetto di questa vertenza. Trattandosi

infatti di una copertura assicurativa ai sensi della LCA spetta all’assicurato

adire l’autorità competente (cfr. STFA 26 settembre 2007 nella causa S., I

256/06, consid. 6), ossia la scrivente Corte mediante petizione (art. 85 cpv. 2

LCA in relazione all’art. 75 LCAM).

In

queste circostanze, dunque, il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis

OAI (cfr. art. 23. 2 delle CGA e dichiarazione di compensazione 4 marzo 2007) è

dato e quindi la compensazione effettuata dall’Ufficio AI merita conferma.

2.5. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il

quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi

patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA

mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Occorre

qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4). Non essendo il ricorrente patrocinato da un

avvocato, l’assistenza giudiziaria va quindi limitata all’eventuale esonero

delle spese di procedura.

Nel

caso in esame, il ricorso non presentava sin dall'inizio il requisito della probabilità

di esito favorevole, ossia, conformemente alla giurisprudenza, la possibilità

di vincere la causa era così esigua che una persona ragionevole e di condizione

agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe

(fra le tante: STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78;

DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di

procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157,

pag. 491-492, n. 1).

Infatti,

nonostante la succitata chiara disposizione contrattuale e la dichiarazione 4

marzo 2007 in parola, l’assicurato ha contestato il diritto di compensazione che

spettava alla __________

Mancando

il presupposto della possibilità di esito favorevole, non occorre pertanto

esaminare se le altre condizioni per l’assistenza giudiziaria sono date.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria limitatamente all’esonero

delle spese processuali è respinta.

3.

Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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