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Decisione

32.2008.221

Viste le risultanze della perizia del SAM a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurata il diritto a un quarto di rendita

11 agosto 2009Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le risposte peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Ci permettiamo di inviare una copia della perizia al

medico curante dr. __________, affinché sia al corrente delle conclusioni SAM.

(…)" (doc. AI 27/13-15)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali e ritenuti i rapporti finali 26 ottobre 2005

e 13 giugno 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 79/1-3

e 126/1) –, con decisione su opposizione 21 ottobre 2008 (doc. AI 130/1-9), ha

confermato il diritto dell’assicurata ad un quarto di rendita dal 1. dicembre

2001.

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità lavorativa del 50% quale baby-sitter e del 70% in

un’attività di impiegata d’ufficio – segretaria rispettosa delle limitazioni

funzionali poste, dal dicembre 2000.

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare non è del resto stata

validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti

attestanti nuove patologie e/o un peggioramento duraturo delle sintomatologie.

In

particolare, il dr. __________, FMH in medicina generale (al quale

l’amministrazione, con scritto 16 agosto 2004, aveva già trasmesso la perizia

del SAM e la relativa proposta del medico SMR, cfr. doc. AI 41/1), nel rapporto

23 ottobre 2005 (doc. AI 86/1-2), chiamato a esprimersi circa l’evoluzione dello

stato di salute a partire dal febbraio 2004 (doc. AI 67/1), non ha attestato né

documentato un peggioramento duraturo della situazione valetudinaria

intervenuto dopo la perizia del SAM. Il dr. __________ – fatto salvo

l’infortunio del 13 agosto 2005 e posta la seguente diagnosi aggiuntiva “(…)

st. da trauma di contusione/distorsione della colonna cervicale e contusione

polso sin. (13.08.05) caso chiuso il 12.09.05 (…)” (doc. AI 86/1) – non ha

infatti posto delle diagnosi che non erano già state considerate dai periti del

SAM, non si è discostato dalle risultanze di tale reperto e si è limitato ad

esprimere una valutazione diversa circa gli effetti delle note patologie sulla

capacità lavorativa: “(…) rispetto a febbraio 2004 i disturbi alla mano sin.

sono praticamente rimasti invariati […] L’attività lavorativa come impiegata

d’ufficio viene quantificata in misura del 50% e non può essere, a mio avviso,

ulteriormente aumentata, mentre l’attività in qualità di baby-sitter viene

quantificata in misura del 75%. (…)” (doc. AI 86/2).

Nel

certificato medico 29 maggio 2007 il dr. __________ non ha poi posto delle

nuove diagnosi e ha confermato la sua diversa valutazione adducendo che “(…) il

tentativo di re-inserimento professionale quale segretaria-ricezionista ha

portato ad un’abilità lavorativa massima possibile del 50% nella professione

attuale. Oggettivamente e soggettivamente non è possibile aumentare

ulteriormente l’abilità lavorativa in questa professione. (…)” (doc. AI 124/2)

Anche

nel rapporto 20 novembre 2008 il dr. __________ non ha addotto nulla di nuovo

limitandosi a sostenere, in modo del tutto generico, che “(…) dal punto di

vista lavorativo nella nuova professione la P. riesce con fatica a

svolgere le mansioni nella misura massima del 50% inteso come tutta la giornata

lavorativa. […] La P. è a beneficio unicamente di un quarto di rendita

AI, quando il danno residuo e definitivo è a mio avviso del 50%. (…)” (doc.

A38). Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 4 dicembre

2008, ha osservato che: “(…) non risulta una modifica dello stato di salute –

ritiene la situazione in pratica cronicizzata – ritiene un danno residuo del

50% (…)”(IV/1).

Va

qui ricordato che il dr. __________, nel rapporto medico 9 marzo 2003 (doc. AI

18/1-3) – poste le diagnosi note e attestati i seguenti gradi di incapacità

lavorativa nella sua attività abituale: 100% dal 15.11.00 al 31.05.01, 50% dal

01.06.01 al 17.06.02, 100% dal 18.06.02 al 31.08.02, 50% dal 01.09.02 al

30.09.02 e 75% dal 01.10.02 –, alla domanda volta a sapere se fosse possibile esercitare un’altra

attività da quando e in quale misura, aveva risposto “(…) sì, dal 01.01.03

circa, attività con uso prevalente della mano ds (non predominante) ev. con

sostegno ma senza sforzo della mano sin. Per es. attività al telefono, sorveglianza,

controllo ecc., in misura completa (…)” (doc. AI 18/3, punto 2.2).

Il

dr. __________, FMH in chirurgia della mano, chiamato a esprimersi circa

l’evoluzione dello stato di salute a partire dal febbraio 2004 (doc. AI 66/1),

nel rapporto 16 agosto 2005 ha attestato che “(…) l’evoluzione della patologia

dal febbraio 2004 ad oggi, per quel che riguarda la mano sinistra, non è cambiata.

L’unica cosa che è cambiata è che due giorni fa (13.08.05), ha avuto un incidente

d’automobile con colpo di frusta e contusione al polso a sinistra. L’evoluzione

per quel che riguarda al polso a sinistra sarà da essere valutata dopo circa 4

settimane dall’incidente. (…)” (doc. AI 69/1).

Lo

stesso sanitario, dopo che in precedenza aveva indicato:

● nel reperto 8 febbraio 2002 indirizzato al dr. __________ che “(…)

per quel che riguarda l’incapacità lavorativa lascio a te valutare. In tutti i

casi il 50% a partire da adesso è difficile da essere sostenuto. (…)” (doc. AI

94/10);

● nel rapporto medico 27 giugno 2003 un’incapacità lavorativa del 50%

dal 20 agosto 2001 (doc. AI 20/04);

nei

rapporti 14 luglio 2006 (doc. A34), 12 gennaio 2007 (doc. AI 104/1) e 18 novembre

2008 (doc. A39) non si è espresso sulla capacità lavorativa. Circa il rapporto

del 18 novembre 2008, il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 4 dicembre

2008, ha osservato: “(…) situazione algica presente da 6 anni e senza influsso

positivo delle varie terapie (…)”(IV/1).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, nella relazione 11 gennaio 2006 (doc.

AI 94/4-6), poste le diagnosi note, ha concluso che:

"

(...)

Discussione:

Si tratta di una paziente, attualmente di professione

impiegata a tempo parziale, mancina, che presenta dunque una sindrome

iperalgica cicatriziale con sindrome algo-parestetica cronica interessante la

zona dell'aspetto radiale del polso sinistro e le dita I-II della mano sinistra

in esiti di due interventi chirurgici (vedi sopra).

La sindrome algica determina una rilevante impotenza

funzionale distale all'arto superiore sinistro, in particolare per l'utilizzo

delle dita I-II. I dolori sono accentuati dallo sforzo fisico, anche di lieve

entità, alla digitopressione ed anche allo sfioramento in corrispondenza

dell'aspetto distale della cicatrice al polso sinistro. La paziente attualmente

sta lavorando nella misura del 50 % come impiegata con un lavoro da ritenere

congruo al suo stato di salute, molto variato, e che in particolare non la costringe

a sollevare o trasportare pesi, a passare molte ore al PC. Anche tuttavia con

questa tipologia di lavoro vi è una limitazione che può essere qualificabile al

50 % circa. Un breve periodo di lavoro di 10-15 giorni, nel quale la paziente

ha dovuto intensificare la sua attività, nel corso del mese di giugno 2005, ha determinato un netto peggioramento della sindrome

algica interessante il polso e la mano sinistra. La situazione appare

chiaramente cronicizzata con un decorso più o meno stazionario, salvo i periodi

sopra descritti dove vi è stata una chiara accentuazione della sintomatologia

algica (mese di giugno 2005, agosto-ottobre 2005) in seguito agli eventi sopra

descritti (intensificazione del lavoro, trauma assiale mano sinistra in seguito

ad incidente della circolazione del 13.08.2005). (…)." (doc. AI 94/6)

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 23 febbraio 2006

(doc. AI 97/1), ha osservato:

"

(...)

Relazione medica Dr. __________ sulla consultazione del

10 gennaio 2006: L'anamnesi è riportata in dettaglio. Si riferisce un

peggioramento transitorio della sintomatologia dolorosa nel giugno 2005 in relazione con lavoro intenso. Un infortunio ha pure

causato un periodo limitato d'inabilità lavorativa.

Il Dr. __________ descrive un peggioramento dello stato

di salute per il peggioramento della sintomatologia algica alla mano sinistra

(dominante) in seguito all'aumento del lavoro sopra 50%. Rispetto allo stato

clinico riferito dal Dr. __________ (nell'ambito della perizia SAM del 17

febbraio 2004), il Dr. __________ descrive una limitazione funzionale (però non

qualificata) della mobilità del pollice ed anche delle dita, particolarmente

della funzione a pinzetta delle dita I e II. Tuttavia non sono descritte

atrofie muscolari.

Per quanto riguarda l'esigibilità, a termine della

perizia SAM si riteneva proponibile un'attività rispettosa delle limitazione in

misura del 70% (orario di lavoro ridotto, a pieno rendimento), mentre che il SAM

riteneva realizzabile piuttosto un lavoro a rendimento che ad orario ridotto.

Infatti nel rapporto finale del CIP del 26 ottobre 2005 ci si aspetta pure una

minor rapidità dei movimenti e di conseguenza dell'efficienza. L'osservazione

pratica ha pure permesso di constatare che si nota un calo del rendimento, se

l'attività si protrae oltre ½ giornata. Di questa circostanza si tiene conto

nel cacolo dei redditi considerando una capacità lavorativa del 70% ed una

riduzione del rendimento del 20%.

Riassumendo non vi sono particolari nuovi aspetti alla

luce della documentazione. La capacità lavorativa residuale ed il minor rendimento

specie dopo ½ giornata di lavoro sono già presi in considerazione. Un

peggioramento di lunga durata non è documentato dopo la perizia SAM.

(…)." (doc. AI 97/1)

Va

qui segnalato che la nostra Massima Istanza ha ripetuta-mente stabilito che le

certificazioni del medico curante – anche se specialista (cfr. STFA U 202/01

del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) – hanno un valore di prova ridotto, ciò in

ragio-ne del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U

422, pag. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161;

RCC 1988 pag. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, pag. 269s.).

L’Alta Corte, in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008, per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler cu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre 2008 nella causa

N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Il

dr. __________, capo servizio del Centro per la Terapia del Dolore

dell’Ospedale Regionale di __________, nel rapporto 19 novembre 2008 indirizzato

al dr. __________, non si è espresso sulla capacità lavorativa e ha osservato

che “(…) i dolori sono refrattari alla terapia medicamentosa (antiepilettici,

antidepressivi, creme a base di anestetici locali e Capsaicina). Per questo motivo

sono stati eseguiti due cicli di radiofrequenza pulsata sul nervo radiale. La paziente

ha riferito una diminuzione della sensazione di aghi e spilli con un beneficio

che è durato dai 2 ai 3 mesi. Per questo motivo si è concordato di continuare

con la terapia ad intervalli regolari di 3-4 mesi allo scopodi lenire i dolori

della paziente. (…)” (doc. A40).

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 4 dicembre 2008, ha

osservato che “(…) viene indicato che il trattamento con radiofrequenza porta a

dei benefici della durata di 2-3 mesi (…)” (IV/1).

Nemmeno

è possibile concludere per un peggioramento della situazione valetudinaria per

il solo fatto che – dopo aver tentato un reinserimento professionale al 100% (doc. AI

107/2 e A2) allorquando il SAM l’aveva giudicata abile al lavoro al 70% in

un’attività adeguata – la dr.ssa __________, del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale

di __________, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 29 dicembre

2006 al 2 gennaio 2007 per sospetta tendinite (doc. AI 103/1) e perché – dopo aver

iniziato a lavorare al 70% con possibile riduzione del rendimento dal 1.

febbraio 2007 (cfr. doc. AI 108/1-2 e A7) –, con effetto dal 1.

maggio 2007, l’assicurata ha sottoscritto un contratto di lavoro quale ricezionista

al 50% presso la __________ di __________ (doc. AI 123/1).

Rispecchiando

la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alla stessa può dunque esser fatto

riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie

invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale

ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551

e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizeri-schen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome

dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142

consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino

al momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurata presentava

una capacità lavorativa del 50% quale baby-sitter e del 70% in un’attività di impiegata

d’ufficio – segretaria rispettosa delle limitazioni funzionali poste.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il

presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)

2.9. Quanto

alla valutazione economica il TCA rileva quanto segue.

L’Ufficio

AI – viste le risposte fornite dall’assicurata nella lettera del 10

novembre 2002 (doc. AI 14/1) e conformemente alla giurisprudenza secondo la

quale, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata

alle dichiarazioni della prima ora (SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, pag.

546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, pag. 363

consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994

pag. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 217, n. 546) – ha considerato quale

reddito da valido il salario percepito quale baby sitter indipendente

aggiornato al 2005 e riportato ad un’attività al 100% (doc. AI 79/1-3, 80/1,

81/1 e 130/1-9).

L’assicurata

sostiene invece che quale reddito da valido venga considerato quello

conseguibile quale impiegata a tempo pieno.

Questo

Tribunale – considerato che nel 1976 ha conseguito l’attestato federale di

capacità quale impiegata di commercio, che prima di iniziare la sua attivita di

baby sitter in proprio nel 1997 ha svolto diverse attività quale impiegata dal

1976 fino al 1986 (anno in cui ha avuto il primo figlio), che dal 1989 (anno di

nascita del terzo figlio) ha gestito un negozio di alimentari poi fallito nel

1990, che da allora ha lavorato quale cameriera in un bar prima di ritornare ad

essere casalinga durante una convivenza durata dal 1994 al 1998 (cfr. doc. AI

27/5 e 79/1) e ritenuto che nell’anamnesi personale-sociale della perizia del

SAM è riportato che “(…) a riguardo del proprio futuro professionale, questo

dipende molto dal decorso della propria malattia: se guarisse le piacerebbe

cercare un altro impiego, magari nel ramo commerciale. Attualmente, comunque,

non vi sono progetti concreti. (…)” (doc. AI 27/5) – ritiene che sulla sola

base degli atti non è possibile escludere con la sufficiente tranquillità che,

senza il danno alla salute, l’assi-curata avrebbe svolto un’attività quale

impiegata.

In

ogni caso, anche volendo ritenere che senza il danno alla salute l’assicurata

avrebbe svolto l’attività di impiegata, ad essa andrebbe riconosciuto comunque il

diritto ad un quarto di rendita. Infatti, sulla base di un confronto

percentuale – il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto

considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella

sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità

del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza

8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella

sua professione –, considerata una capacità lavorativa del 70% in un’attività di impiegata

d’ufficio – segretaria (cfr. consid. 2.8) e volendo anche, per ipotesi di

lavoro, ritenere le limitazioni evidenziate dalla consulente in integrazione

professionale viste le risultanze emerse dai periodi di riallenamento al lavoro

(doc. AI 79/2), il grado d’invalidità ammonterebbe al 44%.

Pertanto

– ricordato che quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti)

– questo

Tribunale ritiene che, senza che sia necessario procedere alla chiesta

audizione dei medici che si sono occupati del suo caso, la pronunzia impugnata

merita conferma.

Il

ricorso va di conseguenza respinto.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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