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Decisione

32.2008.223

Rendita rifiutata perché l'assicurato non presenta un grado d'invalidità pensionabile. Conferma della valutazione psichiatrica; rinvio per accertare il peggioramento delle patologie somatiche

15 giugno 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.5. Nel

caso in esame, l'Ufficio AI ha disposto una valutazione medica presso il SAM

(Servizio medico di accertamento dell’AI). Dal referto 21 giugno 2007 (doc. AI

24) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate

le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro

consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________), reumatologica

(dr. __________), neurologica (dr. __________) e ORL (dr. __________). Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti, nonché dei rilevamenti eseguiti durante

la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (...)

5.1 Diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa:

Lieve periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica

residua ds. dopo distorsione alla spalla ds. (11.02.2005).

Sindrome lombospondilogena cronica in presenza di

modiche alterazioni degenerative.

Modiche alterazioni degenerative cervicali.

Stato dopo neuronite vestibolare dell'orecchio ds.

(2003).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Difficoltà alla mobilizzazione della spalla ds. e

dolori non spiegabili con patologia neurologica, in particolare assenza di

segni per una lesione del plesso brachiale o del nervo radiale e soprascapolare

a ds..

Disturbo di personalità misti (ICD10- F61.1) emotivamente

instabile, dipendente ed immaturo.

Importante obesità (BMI 39 kg/m2). (...)" (Doc. AI

24-25)

Tenuto

conto delle valutazioni specialistiche, nonché dei propri accertamenti, i

periti hanno evidenziato che solo le patologie reumatologiche limitano la capacità

lavorativa dell’assicu-rato. Essi hanno poi concluso che l’interessato può svolgere

all’80% l’attività di gruista ed operaio nell’edilizia. In altre attività

pesanti e mediamente pesanti l’inabilità (rendimento ridotto in un tempo pieno

lavorativo) è stata quantificata nella misura del 20% (doc. AI 24-32).

Riguardo

alla situazione valetudinaria precedente, sulla base della documentazione

LAINF, il SAM ha definito una totale incapacità lavorativa dal 1° febbraio

2005, ridotta al 50% dal luglio 2006 (doc. AI 24-32).

L’insorgente

contesta la valutazione della capacità lavorativa, in particolare ritiene esservi

una limitazione dal punto di vista psichiatrico.

2.6. Va qui rilevato che, conformemente la

giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), affinché un rapporto medico

abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena

conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle

correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V

160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108, 1997 pag. 123; STFA

18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.;

STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.;

SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

In

merito al SAM, secondo il l'Alta Corte questo

servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un

vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare

considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non

pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique

VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 pag. 109;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht,

1997, pag. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 e S., U 330/01).

2.7. Nella

fattispecie concreta, questo TCA concorda con l’Ufficio AI con

la necessità di accertare un eventuale peggioramento successivo alla perizia

SAM, in particolare dopo la valutazione reumatologica del 29 maggio 2007 del

dr. __________.

In

effetti, sulla base del certificato 18 novembre 2008 del dr. __________ prodotto

con il ricorso, nella nota 12 dicembre 2008 il SMR (Servizio medico regionale

dell’AI) ha rilevato:

"

(...)

Valutazione:

il referto della RM di marzo 2008 di discopatia cronica

L2-S1 risulta essere ben compatibile con la diagnosi clinica si sindrome

lombospondilogena cronica, diagnosi formulata in occasione della perizia SAM.

Unicamente a partire da agosto/settembre (il dr. __________

parla di "a distanza di mesi dalla RM" e la TAC viene eseguita in

settembre) insorge una problematica probabilmente di tipo radicolare, problematica

non ancora stabilizzata e dove non tutte le opzioni terapeutiche sono state

messe in pratica.

Conclusione:

possibile peggioramento stato di salute da agosto /

settembre 2008 con ripercussioni sulla CL residua. Per il periodo precedente

rimangono tuttora valide le conclusioni del SAM basate su accertamento

multidisciplinare." (Doc. IV/1)

2.8. Non

necessita invece di alcun ulteriore accertamento l’a-spetto extra-somatico.

Nell’ambito

della valutazione pluridisciplinare SAM l’assicura-to è stato visitato dal dr. __________.

Nel rapporto 19 maggio 2007 il citato specialista in psichiatrica e

psicoterapia, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi ed alla descrizione

dello status psichico, ha diagnosticato un disturbo di personalità misto (ICD

10 – F.601.1). Dichiaratosi concorde con la valutazione psichiatrica 3 marzo

2006 eseguita dal dr. __________ per conto dell’assicurazione malattia (cfr.

atti cassa malati; doc. AI 1-5), il perito ha riscontrato nell’assicurato un disturbo

di personalità misto che “comporta in lui una reazione tendenziosa a mettere

in atto una serie di comportamento pseudoregressivi. È probabile che in termini

teorici la manifestazione fobica, ansiosa e somatoforme sia una manifestazione

clinica che risponda ad un bisogno primario di accadimento che l’assicurato non

ha mai colmato” (doc. AI 24-43).

Il

dr. __________ ha inoltre precisato:

"

(...)

Al momento attuale la sintomatologia apparsa è ambigua

e poco chiara in quanto, da un lato l'assicurato dichiara di aver paura di

eseguire qualsiasi tipo di lavoro, ma subito dopo dice di volersi mettere in

proprio e lavorare senza padrone, con orari liberi e flessibili. Per questo

motivo va considerata l'ipotesi di una fenomenologia pseudoregressiva che non

riunisce le condizioni né i criteri necessari per essere considerata una entità

nosologica ben precisa. Inoltre va detto che se fosse stata riconosciuta una

sindrome fobica, nella giurisprudenza non

assume un valore di malattia invalidante. (...)"

(Doc. AI 24-44)

Con

le osservazioni 7 gennaio 2009 l’insorgente, opponendosi al rinvio degli atti

unicamente per gli accertamenti di natura somatica, ha infatti contestato un miglioramento

della patologia psichica. In particolare egli ha fatto riferimento ai rapporti

18 settembre 2006 e 29 febbraio 2008 del __________ (__________) di __________.

Nel

primo rapporto il dr. __________ del __________ aveva attestato un’incapacità

del 100% dal gennaio 2006, preceduta da altre incapacità lavorative. Tuttavia

egli aveva evidenziato un’evo-luzione positiva. Infatti grazie alle sedute di

terapia comportamentale basate sulla desensibilizzazione, l’assicurato aveva

ritrovato la fiducia necessaria per riprendere il lavoro, poiché lo stato

d’ansia era notevolmente diminuito (doc. AI 11-2).

Nel

rapporto 29 febbraio 2008 il __________ di __________ ha evidenziato:

"

La presente per

comunicarvi le nostre osservazioni riguardo il paziente sopra citato. Il signor

RI 1 è stato seguito presso il nostro Servizio __________ nel 1998 e quindi

dopo un periodo di interruzione dal 2006 nell'ambito di disturbi afferenti alla

sfera nevrotica.

Il paziente ha intrapreso un percorso psicoterapeutico

volto a valutare la possibilità di reinserimento nella propria professione;

tale progetto si è arenato nel corso dell'anno 2006 dopo aver richiesto ai

vostri uffici provvedimenti atti a garantire le coperture assicurative

necessarie per proseguire la terapia di desensibilizzazione. Non avendo ottenuto

risposte rispetto tale richiesta il paziente non ha potuto beneficiare della

continuazione di tale terapia per l'impossibilità di avere parte attiva nel

cantiere e si è constatata la permanenza del disturbo fobico lamentato.

Permane al momento attuale una fobia specifica relativa

alle situazioni lavorative che l'hanno visto protagonista e di conseguenza un'inabilità

lavorativa completa nelle stesse professioni svolte in passato." (Doc. AI

37-5)

Con

le citate osservazioni l’insorgente ha prodotto un ulteriore certificato 3

marzo 2008 del __________.

Come

rettamente rilevato nella nota 28 gennaio 2009 del SMR, il certificato 3 marzo

2008 (dello stesso ed identico tenore di quello datato 29 febbraio 2008) non

permette di costatare una modifica della situazione valetudinaria rispetto alla

perizia SAM, avendo esso descritto quanto già accertato in sede di valutazione

multidisciplinare. Il SMR ha inoltre evidenziato che “l’affermazione che l’assicurato

non abbia potuto seguire una psicoterapia a causa del rifiuto da parte dell’AI

di assumersi i costi risulta inadeguata. Una presa a carico da parte di un

servizio psicosociale sicuramente non risulta ostacolata da problemi finanziari”

(XI bis), terapia che in passato si è rilevata positiva. Fatto sta che le fobie

riscontrate nell’assicurato non sono state pertinentemente considerate invalidanti

dal dr. __________. La richiesta di erogazione di un rendita intera da ottobre/novembre

2006 per motivi psichici non può pertanto essere accolta.

2.9. In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata va

annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché proceda al suddetto

accertamento reumatologico al fine di chiarire se l’eventuale peggioramento

segnalato dal dr. __________ abbia ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’insorgente

nella propria professione come in altre attività adeguate.

In

esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto della valutazione del dr. __________,

l’amministrazione si determinerà nuovamente sul grado d’invalidità

dell’assicurato, rispettivamente sull’entità della rendita successivamente il

1° marzo 2007.

In

merito alla richiesta di riqualifica professionale, proposta dal dr. __________

e ribadita (seppur in subordine) dall’insorgente, va detto che nel rapporto 19

novembre 2007 il consulente in integrazione professionale non si è esplicitamente

espresso. Rilevato che, secondo la perizia SAM, dal punto di vista

medico-teorico è stato escluso qualsiasi provvedimento professionale, egli ha

unicamente ipotizzato un aiuto al collocamento (doc. AI 30-3). Vista la

relativa giovane età dell’assicu-rato, tenendo conto del suo curriculum scolastico

(scuole dell’obbligo) e professionale, occorre che l’aspetto di un’even- tuale

riqualifica sia affrontato dal consulente. Ciò verrà eseguito nell’ambito del

rinvio degli atti.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 50.-- che vanno a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 27 ottobre

2008, laddove riferita al periodo successivo al 1° aprile 2007, è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9 e renda

una nuova decisione.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a

carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico del ricorrente. L’Ufficio AI

verserà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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