32.2008.223
Rendita rifiutata perché l'assicurato non presenta un grado d'invalidità pensionabile. Conferma della valutazione psichiatrica; rinvio per accertare il peggioramento delle patologie somatiche
15 giugno 2009Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.223
Data decisione, Autorità:
15.06.2009, TCA
Titolo:
Rendita rifiutata perché l'assicurato non presenta un grado d'invalidità pensionabile. Conferma della valutazione psichiatrica; rinvio per accertare il peggioramento delle patologie somatiche
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.223
BS/sc
Lugano
15 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 27 ottobre 2008 emanate
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1970, precedentemente attivo quale operaio edile, nell’ottobre 2006
ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno
alla salute, una problematica alla spalla destra e “fobia del cantiere” (doc.
AI 1).
Dopo
aver eseguito gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisioni 27 ottobre
2008 (preavvisate il 23 gennaio 2008) l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il
diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2006, ridotta una mezza rendita
per il periodo 1° novembre 2006 - 31 marzo 2007 in quanto il grado d’invalidità
successivo (20%) non raggiunge il grado d’invalidità pensionabile.
Dal
punto di vista medico, l’amministrazione ha evidenziato:
"
(...)
Dal febbraio 2005 (inizio dell'anno di attesa) la sua
capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
La documentazione medico-specialistica acquisita
all'incarto, ed in particolare la valutazione peritale effettuata dal Servizio
accertamento medico Al (SAM) di Bellinzona, oggettiva dapprima la completa
incapacità lavorativa, dall'agosto 2006 un'incapacità del 50%, mentre dal
gennaio 2007 è esigibile a tempo pieno ma con una riduzione di rendimento del
20% l'attività svolta fino all'insorgenza del danno alla salute. Considerato
che a causa del danno alla salute la capacità di guadagno non è incrementabile
in altre professioni, le percentuali d'incapacità nella sua professione
equivalgono al grado d'invalidità.
Dal punto di vista medico-teorico sono esclusi
provvedimenti professionali, tuttavia, su richiesta scritta è possibile
accordare un periodo di aiuto al collocamento.
Per quanto concerne le osservazioni al progetto di
decisione del 23.01.2008, presentate in data 03.03.2008, completate l'11.03.2008
mediante l'inoltro del rapporto medico 03.03.2008 stilato dal __________ di __________,
rispettivamente il 06.04.2008 con copia della cartella clinica del __________,
nonché del referto 26.03.2008 RM della colonna lombare, trattandosi di elementi
strettamente di natura medica, gli atti dell'incarto sono stati ulteriormente
sottoposti ed esaminati da parte del __________, specialista FMH in medicina
interna e attivo presso il nostro Servizio medico regionale (SMR).
Con relazione del 18.04.2008, il citato specialista,
dopo aver nuovamente preso atto del rapporto SAM (Servizio di accertamento
medico dell'AI) rassegnato il 21.06.2007 e delle ivi esposte valutazioni
specialistiche, non ha potuto altro che riconvalidare le conclusioni peritali,
nonché le limitazioni funzionali e l'esigibilità professionale, ritenendole ben
redatte sia nella forma che nella qualità.
L'attuale documentazione, inoltrata dopo il progetto di
decisione, a livello neurochirurgico non permette per contro di variare le
limitazioni locomotorie già conosciute. Anche le osservazioni poste dal parte
del Servizio psico-sociale, non quantificano in cosa sarebbe variato,
rispettivamente peggiorato, lo stato clinico dell'assicurato. D'altra parte,
eventuali misure psicoterapeutiche non sono evidentemente di competenza dell'AI;
se l'assicurato si trovasse in tale necessità, evidentemente i costi dovrebbero
essere / posti a carico nell'ambito della copertura Lamal. (...)" (Doc. AI
46-2)
1.2. Avverso
la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato RA 1 ha inoltrato il
presente tempestivo ricorso postulandone l’annullamento ed il diritto a
percepire una rendita intera dal 1° novembre 2006. In subordine egli ha chiesto
di essere posto al beneficio di misure di riqualificazione professionale.
In
particolare l’insorgente rileva:
"
(...)
Il ricorrente fa tuttavia valere che, d'una parte, vi
sono notevoli limitazioni funzionali a livello somatico, segnatamente in sede
lombare dove oltre alle già documentate patologie in sede da L2 a S 1 sono
insorte anche protrusioni a livello L2-3 con conseguente limitazione della
capacità lavorativa, e che dall'altra i problemi di natura psichica non sono
per nulla migliorati nell'autunno 2006. A sostegno di questa sua affermazione
produce certificato medico Dr.med. __________ del 18 novembre 2008 e rinvia ai
certificati medici del __________ di __________ del 18 settembre 2006 e 29
febbraio 2008, agli atti dell'intimata. È pertanto giocoforza ammettere il
diritto alla rendita intera d'invalidità anche a decorrere da novembre 2006,
illimitata nel tempo.
Il ricorrente chiede inoltre vengano esaminate le
condizioni per il riconoscimento di misure di riqualificazione professionale
come auspicato dal Dr. __________ nel suo ultimo rapporto. (...)" (doc. I,
pag. 2)
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermata la perizia SAM, ha invece chiesto
il rinvio degli atti per accertare eventuali peggioramenti dello stato di
salute (d’ordine somatico) successivi alla valutazione pluridisciplinare.
1.4. Interpellato
dal TCA, con scritto 7 gennaio 2009 l’insorgente ha comunicato di mantenere il
ricorso, facendo presente che in caso di rinvio gli accertamenti da eseguire
dovrebbero riguardare gli sviluppi della problematica psichiatrica dal 2006 in
avanti (VI).
Il
14 gennaio 2009 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso ulteriore documentazione
medica (X).
Con
osservazioni 30 gennaio 2009 l’Ufficio AI ha sostenuto che i nuovi atti, sottoposti
all’esame da parte del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), non sono
rilevanti ai fini della presente causa.
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(nascita del diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio
2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue
che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido
sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 pag. 182, 1990 pag. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique
VSI 2000 pag. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola –
non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 pag. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA
del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella
causa T., I 299/03).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.5. Nel
caso in esame, l'Ufficio AI ha disposto una valutazione medica presso il SAM
(Servizio medico di accertamento dell’AI). Dal referto 21 giugno 2007 (doc. AI
24) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate
le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro
consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________), reumatologica
(dr. __________), neurologica (dr. __________) e ORL (dr. __________). Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti, nonché dei rilevamenti eseguiti durante
la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (...)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Lieve periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica
residua ds. dopo distorsione alla spalla ds. (11.02.2005).
Sindrome lombospondilogena cronica in presenza di
modiche alterazioni degenerative.
Modiche alterazioni degenerative cervicali.
Stato dopo neuronite vestibolare dell'orecchio ds.
(2003).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Difficoltà alla mobilizzazione della spalla ds. e
dolori non spiegabili con patologia neurologica, in particolare assenza di
segni per una lesione del plesso brachiale o del nervo radiale e soprascapolare
a ds..
Disturbo di personalità misti (ICD10- F61.1) emotivamente
instabile, dipendente ed immaturo.
Importante obesità (BMI 39 kg/m2). (...)" (Doc. AI
24-25)
Tenuto
conto delle valutazioni specialistiche, nonché dei propri accertamenti, i
periti hanno evidenziato che solo le patologie reumatologiche limitano la capacità
lavorativa dell’assicu-rato. Essi hanno poi concluso che l’interessato può svolgere
all’80% l’attività di gruista ed operaio nell’edilizia. In altre attività
pesanti e mediamente pesanti l’inabilità (rendimento ridotto in un tempo pieno
lavorativo) è stata quantificata nella misura del 20% (doc. AI 24-32).
Riguardo
alla situazione valetudinaria precedente, sulla base della documentazione
LAINF, il SAM ha definito una totale incapacità lavorativa dal 1° febbraio
2005, ridotta al 50% dal luglio 2006 (doc. AI 24-32).
L’insorgente
contesta la valutazione della capacità lavorativa, in particolare ritiene esservi
una limitazione dal punto di vista psichiatrico.
2.6. Va qui rilevato che, conformemente la
giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V
160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108, 1997 pag. 123; STFA
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.;
STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
In
merito al SAM, secondo il l'Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique
VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht,
1997, pag. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 e S., U 330/01).
2.7. Nella
fattispecie concreta, questo TCA concorda con l’Ufficio AI con
la necessità di accertare un eventuale peggioramento successivo alla perizia
SAM, in particolare dopo la valutazione reumatologica del 29 maggio 2007 del
dr. __________.
In
effetti, sulla base del certificato 18 novembre 2008 del dr. __________ prodotto
con il ricorso, nella nota 12 dicembre 2008 il SMR (Servizio medico regionale
dell’AI) ha rilevato:
"
(...)
Valutazione:
il referto della RM di marzo 2008 di discopatia cronica
L2-S1 risulta essere ben compatibile con la diagnosi clinica si sindrome
lombospondilogena cronica, diagnosi formulata in occasione della perizia SAM.
Unicamente a partire da agosto/settembre (il dr. __________
parla di "a distanza di mesi dalla RM" e la TAC viene eseguita in
settembre) insorge una problematica probabilmente di tipo radicolare, problematica
non ancora stabilizzata e dove non tutte le opzioni terapeutiche sono state
messe in pratica.
Conclusione:
possibile peggioramento stato di salute da agosto /
settembre 2008 con ripercussioni sulla CL residua. Per il periodo precedente
rimangono tuttora valide le conclusioni del SAM basate su accertamento
multidisciplinare." (Doc. IV/1)
2.8. Non
necessita invece di alcun ulteriore accertamento l’a-spetto extra-somatico.
Nell’ambito
della valutazione pluridisciplinare SAM l’assicura-to è stato visitato dal dr. __________.
Nel rapporto 19 maggio 2007 il citato specialista in psichiatrica e
psicoterapia, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi ed alla descrizione
dello status psichico, ha diagnosticato un disturbo di personalità misto (ICD
10 – F.601.1). Dichiaratosi concorde con la valutazione psichiatrica 3 marzo
2006 eseguita dal dr. __________ per conto dell’assicurazione malattia (cfr.
atti cassa malati; doc. AI 1-5), il perito ha riscontrato nell’assicurato un disturbo
di personalità misto che “comporta in lui una reazione tendenziosa a mettere
in atto una serie di comportamento pseudoregressivi. È probabile che in termini
teorici la manifestazione fobica, ansiosa e somatoforme sia una manifestazione
clinica che risponda ad un bisogno primario di accadimento che l’assicurato non
ha mai colmato” (doc. AI 24-43).
Il
dr. __________ ha inoltre precisato:
"
(...)
Al momento attuale la sintomatologia apparsa è ambigua
e poco chiara in quanto, da un lato l'assicurato dichiara di aver paura di
eseguire qualsiasi tipo di lavoro, ma subito dopo dice di volersi mettere in
proprio e lavorare senza padrone, con orari liberi e flessibili. Per questo
motivo va considerata l'ipotesi di una fenomenologia pseudoregressiva che non
riunisce le condizioni né i criteri necessari per essere considerata una entità
nosologica ben precisa. Inoltre va detto che se fosse stata riconosciuta una
sindrome fobica, nella giurisprudenza non
assume un valore di malattia invalidante. (...)"
(Doc. AI 24-44)
Con
le osservazioni 7 gennaio 2009 l’insorgente, opponendosi al rinvio degli atti
unicamente per gli accertamenti di natura somatica, ha infatti contestato un miglioramento
della patologia psichica. In particolare egli ha fatto riferimento ai rapporti
18 settembre 2006 e 29 febbraio 2008 del __________ (__________) di __________.
Nel
primo rapporto il dr. __________ del __________ aveva attestato un’incapacità
del 100% dal gennaio 2006, preceduta da altre incapacità lavorative. Tuttavia
egli aveva evidenziato un’evo-luzione positiva. Infatti grazie alle sedute di
terapia comportamentale basate sulla desensibilizzazione, l’assicurato aveva
ritrovato la fiducia necessaria per riprendere il lavoro, poiché lo stato
d’ansia era notevolmente diminuito (doc. AI 11-2).
Nel
rapporto 29 febbraio 2008 il __________ di __________ ha evidenziato:
"
La presente per
comunicarvi le nostre osservazioni riguardo il paziente sopra citato. Il signor
RI 1 è stato seguito presso il nostro Servizio __________ nel 1998 e quindi
dopo un periodo di interruzione dal 2006 nell'ambito di disturbi afferenti alla
sfera nevrotica.
Il paziente ha intrapreso un percorso psicoterapeutico
volto a valutare la possibilità di reinserimento nella propria professione;
tale progetto si è arenato nel corso dell'anno 2006 dopo aver richiesto ai
vostri uffici provvedimenti atti a garantire le coperture assicurative
necessarie per proseguire la terapia di desensibilizzazione. Non avendo ottenuto
risposte rispetto tale richiesta il paziente non ha potuto beneficiare della
continuazione di tale terapia per l'impossibilità di avere parte attiva nel
cantiere e si è constatata la permanenza del disturbo fobico lamentato.
Permane al momento attuale una fobia specifica relativa
alle situazioni lavorative che l'hanno visto protagonista e di conseguenza un'inabilità
lavorativa completa nelle stesse professioni svolte in passato." (Doc. AI
37-5)
Con
le citate osservazioni l’insorgente ha prodotto un ulteriore certificato 3
marzo 2008 del __________.
Come
rettamente rilevato nella nota 28 gennaio 2009 del SMR, il certificato 3 marzo
2008 (dello stesso ed identico tenore di quello datato 29 febbraio 2008) non
permette di costatare una modifica della situazione valetudinaria rispetto alla
perizia SAM, avendo esso descritto quanto già accertato in sede di valutazione
multidisciplinare. Il SMR ha inoltre evidenziato che “l’affermazione che l’assicurato
non abbia potuto seguire una psicoterapia a causa del rifiuto da parte dell’AI
di assumersi i costi risulta inadeguata. Una presa a carico da parte di un
servizio psicosociale sicuramente non risulta ostacolata da problemi finanziari”
(XI bis), terapia che in passato si è rilevata positiva. Fatto sta che le fobie
riscontrate nell’assicurato non sono state pertinentemente considerate invalidanti
dal dr. __________. La richiesta di erogazione di un rendita intera da ottobre/novembre
2006 per motivi psichici non può pertanto essere accolta.
2.9. In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata va
annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché proceda al suddetto
accertamento reumatologico al fine di chiarire se l’eventuale peggioramento
segnalato dal dr. __________ abbia ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’insorgente
nella propria professione come in altre attività adeguate.
In
esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto della valutazione del dr. __________,
l’amministrazione si determinerà nuovamente sul grado d’invalidità
dell’assicurato, rispettivamente sull’entità della rendita successivamente il
1° marzo 2007.
In
merito alla richiesta di riqualifica professionale, proposta dal dr. __________
e ribadita (seppur in subordine) dall’insorgente, va detto che nel rapporto 19
novembre 2007 il consulente in integrazione professionale non si è esplicitamente
espresso. Rilevato che, secondo la perizia SAM, dal punto di vista
medico-teorico è stato escluso qualsiasi provvedimento professionale, egli ha
unicamente ipotizzato un aiuto al collocamento (doc. AI 30-3). Vista la
relativa giovane età dell’assicu-rato, tenendo conto del suo curriculum scolastico
(scuole dell’obbligo) e professionale, occorre che l’aspetto di un’even- tuale
riqualifica sia affrontato dal consulente. Ciò verrà eseguito nell’ambito del
rinvio degli atti.
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di
fr. 50.-- che vanno a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 27 ottobre
2008, laddove riferita al periodo successivo al 1° aprile 2007, è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9 e renda
una nuova decisione.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a
carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico del ricorrente. L’Ufficio AI
verserà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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