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Decisione

32.2008.224

Il TCA ritiene che lo stato di salute dell'assicurato necessiti di ulteriori approfondimenti,sia dal profilo somatico,che da quello psichiatrico. Rinvio atti a UAI affinché faccia allestire una perizi

18 giugno 2009Italiano76 min

Source ti.ch

Fatti

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser,

Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea

di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")

oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle

regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi

profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del

21 aprile 2004 in re P., I

870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80

segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme

douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui

lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen

sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que

deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence

d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur

plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état

psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant

simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit

psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que

les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale

dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements

thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et

de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de

la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes

douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas

de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine

intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble

somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls

deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la

reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc

pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme

douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur

G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état

dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre

l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il

en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers

juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui

n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21

juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision

du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables

en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second

rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,

l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Nella

presente fattispecie l’UAI, al fine di accertare in maniera approfondita lo

stato di salute dell’assicurato, ha fatto esperire, conformemente a quanto

stabilito dal TCA nella sentenza 32.2006.125 del 17 luglio 2007, una perizia

psichiatrica, affidata al dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia e __________.

Il dr. __________,

nel suo referto peritale del 22 novembre 2007, dopo avere illustrato

l’anamnesi, i dati soggettivi dell’assicurato e le constatazioni obiettive, ha

posto la diagnosi di “distimia (ICD10-F34.1)”, considerando che “la diagnosi

sopra esposta riconosce i problemi dell’assicurato; tuttavia gli stessi, di

entità lieve, non incidono in misura importante sulla capacità lavorativa dello

stesso. Questo, a maggior ragione, se si tiene presente che alcuni dati riportati

dall’assicurato stesso ci permettono di giudicarlo capace, dal punto di vista

medico-psichiatrico, di produrre un ragionevole sforzo di volontà, seppur con

qualche disagio, per superare i limiti presenti. Alla luce di queste

considerazioni, ritengo che un’incapacità lavorativa nella misura del 20%, come

precedentemente stimato dal dr. __________ nella perizia SAM, consideri in

misura corretta i limiti presenti” (doc. 59-10).

Il dr. __________ ha aggiunto che “si può

ritenere che dal momento della precedente perizia SAM, in modo continuativo

sino ad oggi, l’abilità lavorativa sia da ritenersi limitata nella misura del

20%” (doc. 59-10).

Il dr. __________, infine, ha espresso le

seguenti considerazioni:

"

(...)

Personalmente non divergo dal giudizio di depressione

formulato dai medici curanti. Tuttavia penso di avere sufficientemente

argomentato le ragioni per cui tale depressione non può essere considerata né

grave, né moderata, ma deve

essere considerata lieve, con andamento cronico e quindi tale da giustificare

la diagnosi di distimia.

Il dr. __________ nella sua perizia SAM, parlava di "sindrome

psico astenica associata alla fibromialgia" che, tradotto in termini più pratici, significa una sensazione di

stanchezza psichica associata al problema reumatologico della fibromialgia.

Condivido anche questa formulazione del Dr. __________, poiché in tutte le

depressioni c'è una "psicoastenia".

Per parte mia ho però provveduto ad approfondire l'aspetto delle risorse

energetiche dell'A, della capacità di superare i suoi limiti e delle forze

residue mobilizzabili, insieme con le connessioni tra il sintomo stanchezza e

la fibromialgia.

Per quanto riguarda poi la seconda diagnosi

effettuata dal dr. __________, di disturbo di personalità anancastico, devo

dire che tale diagnosi non risulta

giustificabile sulla base degli elementi oggettivi che possiamo apprezzare.

D'altra parte tale diagnosi non viene formulata

neppure dai curanti e in ogni caso questo stile caratteriale descritto dal dr. __________,

non rientra tra i fattori oggettivi che limitano eventualmente una CL

lavorativa. Infatti uno stile caratteriale, per definizione, é presente sin da

quando si struttura la personalità dell'individuo in adolescenza; la

personalità di questo individuo non ha mai limitato la sua capacità lavorativa.

Un'ultima considerazione é necessaria rispetto

all'eventuale peggioramento della sintomatologia depressiva negli anni

intercorsi dalla perizia SAM alla valutazione attuale. Va detto che questo

peggioramento non risulta, al momento della mia consultazione e non é nemmeno

documentabile indirettamente dalle scelte terapeutiche farmacologiche fatte. Infatti, in caso di

fibromialgia, situazioni di

stress psichico possono peggiorare i

dolori. Per limitare le situazioni di stress psichico, é possibile quindi

intensificare una presa in carico psicoterapeutica, così come è stato ragionevolmente fatto dalla

psicologa curante. Tuttavia, se vi fossero stati episodi preoccupanti di

depressione grave ricorrente, ritengo che le scelte farmacologiche del passato

sarebbero state differenti. Infatti, una depressione grave implica delle

strategie terapeutiche di tutt'altro tenore rispetto a quelle che sono state messe in atto. Si pensi che l'A ha assunto

un farmaco come il Remeron a dosaggio base, per diversi

anni. Il Remeron é stato poi sostituito, senza essere

provato al dosaggio massimo contro la depressione, con un nuovo farmaco antidepressivo, il Cymbalta, che

risulta essere efficace nella riduzione della percezione del dolore. Gli

orientamenti e le scelte terapeutiche quindi, ci fanno dedurre indirettamente

che si é andati verso la direzione di attenuare le ripercussioni dei dolori

fibromialgici. Non si sono fatte scelte, basate sulle evidenze scientifiche,

volte a curare un quadro di grave o moderata depressione.

Per concludere: la valutazione dello status del

pzt da me effettuata, le scelte terapeutiche messe in atto negli anni

precedenti e la capacità del pzt di impegnarsi ancora in differenti settori

dell'esistenza, propendono tutti per confermare una limitazione lieve della sua

funzionalità. Si ammette che esista un disagio, ma si sostiene anche che,

attraverso un ragionevole sforzo di volontà, superata l'amarezza e la delusione

per un eventuale rifiuto di rendita, l'A abbia ancora la possibilità di

mobilizzare le sue risorse residue, non essendo più ancorato ad una prospettiva

di riconoscimento istituzionale."

(Doc. 59/10-11)

L’UAI, inoltre, vista l’esistenza di patologie

anche somatiche (di natura reumatologica-neurologica-pneumologica), indagate in

precedenza dai medici del SAM nella perizia del 2 agosto 2005 (cfr. doc.

23/1-19), ha chiesto al medico curante, dr. __________, spec. FMH in medicina

generale, di fornire le seguenti precisazioni:

"

(...)

- Dal lato pneumologico è stato effettuato

un tentativo di terapia con apparecchiatura C-PAP ed in caso affermativo qual è

il risultato?

- Dal lato neurologico, la situazione è

stabile dal punto di vista funzionale?

- Dal lato reumatologico, vi sono

modifiche per quanto riguarda le diagnosi e le limitazioni funzionali?" (Doc. 57-3)

Con scritto del 29 ottobre 2007, il dr. __________

ha risposto:

"

1. La sindrome dell'apnea notturna

leggera/media diagnosticata,

nell'ambito della

perizia pluridiscipllnare, dal Collega __________ in giugno 2005, si è

risolta in senso positivo spontaneamente. Infatti il paziente, dopo aver

perso 8 Kg (attualmente pesa 73,6 Kg) non ha più presentato problemi di

apnea notturna e non necessita pertanto trattamenti terapeutici.

Considerandi

2.

Dal lato neurologico, particolarmente per quanto concerne

la leggera sindrome del tunnel carpale a dx, non vi è stato nessun

cambiamento. Non ho ritenuto necessario procedere ad un ulteriore controllo

neurologico.

3.

La situazione reumatologica è precaria. Nel 2005/2006 sono

stati eseguiti diversi tentativi medicamentosi per migliorare il dolore cronico

con Triptizol, Remeron, Sirdalud, Cimbalta, fisioterapia, ecc. A causa di una

spiccata insonnia si è passati addirittura a Entumin 40 mg.

Tutti i tentativi

non hanno migliorato la situazione e per questo motivo, a partire da maggio

2007, ho prescritto Morfina sotto forma transdermale (Durogestic 12). Attualmente il paziente è sotto terapia con 25 pg

ogni 3 giorni.

Grazie a questa

terapia la sindrome del dolore cronico è rimasta stabile come 3 anni fa. Il

peggioramento avvenuto durante i mesi invernali, grazie a questa terapia, è

stato controllato.

Nel periodo di

osservazione trascorso dopo la perizia multidisciplinare, vi è da segnalare un

leggero peggioramento del dolore cronico da valutare di grado leggero/medio.

Faccio notare che

sul posto di lavoro sono stati effettuati dei cambiamenti. Il paziente esegue

un lavoro più leggero e grazie alla terapia medicamentosa ed alla

collaborazione del datore di lavoro, il paziente è potuto rimanere integrato

nella misura del 50%. Un aumento della capacità lavorativa non è più possibile

neanche cambiando lavoro in quanto posti di lavoro con meno carico fisico non

esistono." (Doc. 57-1, sottolineature della redattrice)

Nelle sue annotazioni del 26 novembre 2007, il

dr. __________, spec. FMH in medicina interna (sul

diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,

cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

(...)

Conformemente alle nostre richieste del

17.10

, in data 17.11 2007 si è proceduto alla Perizia psichiatrica dell'A

presso il Centro peritale, Dr. __________, il quale ha ritenuto:

Diagnosi:

- Distimia

Conseguenze sulla capacità di lavoro:

Sulla base dell'anamnesi, dell'evoluzione e della

visita oggettiva, il perito conclude che il livello di depressione dell'A. sia

costante ma lieve.

Si ritiene che una IL nella misura del 20 %, come

precedentemente stimato dal Dr. __________ nella perizia SAM (giugno 2005),

consideri in misura corretta i limiti presenti.

Vi è una riduzione del rendimento nella misura

del 20%. L'attività presente è ancora praticabile nella misura del 80%.

Si può ritenere che dal momento della precedente

perizia SAM, in modo continuativo sino ad oggi, l'abilità lavorativa sia da

ritenersi limitata nella misura del 20%.

Conseguenze sulla capacità d'integrazione:

Provvedimenti d'integrazione non entrano in

considerazione.

L’A. è in grado di svolgere qualsiasi attività

nell'ambito della propria formazione.

IL del 20% per qualsiasi

attività. L'A. è in grado di fornire una buona

prestazione lavorativa, attraverso uno sforzo di volontà, per tutta la mattinata. Si può ammettere che, con una presenza

nell'arco di 8 ore sul posto di lavoro, tale livello di prestazione, a causa

del deficit energetico e di alcuni problemi di concentrazione, seppur minimi,

produca un rendimento ridotto nella misura sopra esposta.

La CL medico-teorica globale dell'A. deve ugualmente prendere in considerazione il lato

somatico, rappresentato dalla:

- Sindrome fibromialgica

- Iniziale artrosi a livello dell'articolazione tibio-tarsica

sinistra d'origine secondaria in stato dopo artroscopia nel 1990 e nel 1991 per

sinovite nell'ambito di una sospetta problematica infiammatoria.

Questa affezioni fisiche sono state valutate

all'occasione della perizia SAM di giugno 2005 e tenute responsabili di una

limitazione della capacità lavorativa che raggiunge al massimo il 30%

nell'attività abituale e del 20% in attività adeguate, a causa della patologia

psichiatrica.

Nel suo scritto del 29.10.2007, il Dr. __________ segnala un leggero peggioramento del dolore cronico da valutare di

grado leggero/medio, ma senza fornire dati oggettivi riguardanti lo stato

clinico o nuovi accertamenti specialistici.

Grazie alla terapia, la sindrome del dolore

cronico è rimasta stabile come 3 anni fa. Il peggioramento avvenuto durante i

mesi invernali, grazie alla terapia, è stato controllato.

L’A. è stato reintegrato nella misura del 50%, un aumento della CL non è più

possibile neanche cambiando lavoro in quanto posti di lavoro con meno carico

fisico non esistono.

Valutazione

L'assenza di un posto di lavoro adeguato non

giustifica la riduzione dell'attività ad un 50%.

Il presunto leggero peggioramento avvenuto

durante i mesi invernali, grazie alla terapia prescritta, è stato controllato.

La sindrome del dolore cronico è rimasta stabile come 3 anni fa.

Rimangono dunque valide le nostre prese di

posizione anteriori (vedi annotazioni del 19.09.2005)."

(Doc. 60/1-2)

A seguito delle contestazioni del patrocinatore

dell’assicurato in merito alla mancata effettuazione, da parte dell’UAI, di un

aggiornamento delle patologie somatiche dell’interessato, nelle annotazioni del

28.

maggio 2008, il dr. __________ ha rilevato:

"

AUDIZIONE - Trattasi di osservazioni al progetto di decisione

In data 21.05.2008, il rappresentante legale

dell'A. inoltra le sue osservazioni al progetto di decisione dell'UAI del

21.04.2008

Il legale contesta il fatto che dal lato medico

non si sia operato un aggiornamento degli atti dal profilo delle affezioni

pneumologica-neurologica-reumatologica, riferendosi a quanto sancito dal TCA

nella sentenza del 17.07.2007.

----------------------------------------------------------­

Il nostro modo di procedere ha pienamente tenuto

conto delle indicazioni del TCA nella sua sentenza del 23.07.2007, nella quale

il TCA rimandava gli atti all'amministrazione

" affinché esamini in modo

approfondito le conseguenze sulla residua capacità lavorativa in relazione alle

affezioni psichiatriche. In esito a tale accertamento, l'Ufficio AI procederà

ad una valutazione globale dell'incapacità lavorativa, tenendo conto delle

valutazioni peritali pneumologica-neurologica-reumatologica effettuate nell'ambito della perizia

SAM del 2 agosto 2005."

Conformemente a quanto richiesto dal TCA, è stata

effettuata una perizia psichiatrica e sono state prese in considerazioni le

conclusioni della perizia SAM per quanto riguarda la patologia somatica. Sulla

base di questi accertamenti, sono state definite le conclusioni esposte nelle

nostre Annotazioni del 26.11.2007.

Valutazione

Le conclusioni delle nostre annotazioni del

26.11

, rispettano perfettamente quanto sancito dal TCA. Si confermano

dunque le nostre prese di posizione anteriori."

(Doc. 68-1)

2.6

In sede

ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione di rifiuto delle

prestazioni dell’UAI, ribadendo che l’amministrazione ha omesso di valutare

l’evoluzione della patologie somatiche, dopo la perizia del SAM del 2005,

limitandosi ad esperire una nuova perizia di natura esclusivamente psichiatrica

e confermando poi, senza procedere ad un apprezzamento globale, la valutazione

dell’incapacità lavorativa già espressa dai medici del SAM nel 2005.

Al

riguardo, nelle annotazioni del 27 gennaio 2009, il dr. __________, spec. FMH

in medicina generale e la dr.ssa __________, psichiatra, del SMR, hanno

osservato:

"

Assicurato nato nel 1962, elettromeccanico

presso le __________ di __________, inattivo al 50% dal 2003.

Perizia SAM 6.2005:

Diagnosi:

stile caratteriale di tipo nevrotico, caratterizzato

da una prevalente matrice ossessiva F 60.4

sofferenza psicoastenica associata a sindrome del

dolore cronico a carattere fibromialgico

sindrome fibromialgica

iniziale artrosi a livello dell'articolazione

tibiotarsica sinistra d'origine secondaria in stato dopo artroscopia nel 1990 e

nel 1991 per sinovite nell'ambito di una sospetta problematica infiammatoria

d. collaterali:

-

stato

dopo distorsioni ripetute a livello delle caviglie soprattutto sul lato destro

- lieve

sindrome del tunnel carpale a destra

-

possibile

sindrome di apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado da leggero a moderato

- cefalee

di origine tensiva

- stato

dopo incidente con lesione occhio destro

Conclusioni:

- lato reumatologico: impedimento al massimo del 30%, attività adatta

al danno alla salute

- impedimento psichiatrico valutato essere del 20%

- assenza di impedimento neurologico

- patologia pneumologica non limitante

- SAM conclude per impedimento globale del 30%

In sede di opposizione viene criticata la

valutazione psichiatrica in ambito SAM. Con decisione su opposizione viene

confermata la precedente decisione di rifiuto.

Ricorso:

sentenza del TCA del 17.7.2007: ricorso accolto,

rinvio degli atti per rivalutazione della problematica psichiatrica.

Perizia psichiatrica dr. __________ del

22.11

:

Diagnosi: distimia F 34.1

Viene riconfermato un impedimento dal lato

psichiatrico del 20% (rendimento ridotto) Situazione invariata rispetto alla

perizia SAM.

Decisione del 22.10.2008: nessun diritto a rendita d'invalidità in presenza di

grado Al del 30%.

Valutazione:

la valutazione peritale psichiatrica del dr. __________

in pratica conferma un impedimento dal lato psichiatrico invariato rispetto alla

valutazione in ambito SAM. Dal lato somatico il curante dr. __________ conferma

una situazione somatica in pratica pure invariata rispetto al momento della

valutazione SAM.

In assenza d'una modifica dello stato di salute e

dei relativi impedimenti le conclusioni del SAM vanno quindi confermati, ossia

un impedimento del 30% nell'attività abituale, attività che risulta pure adatta

al danno alla salute.

Come confermato dal SAM con scritto del 23.1.2009

la valutazione dell’impedimento globale era basata su collegiale discussione.

In considerazione d'un impedimento funzionale psichiatrico invariato l'allora

giudizio è tuttora valido.

n.b.: non si riesce invece a condividere la

valutazione d'un impedimento unicamente del 20% in attività adatta, indicazione

riscontrata nell'incarto, indicazione in contrasto con le conclusioni del SAM." (Doc. VIII/1)

I medici del SMR hanno pure trasmesso al TCA lo

scritto del 23 gennaio 2009 della dr.ssa __________ della Direzione medica del

SAM, indirizzato al dr. __________ del SMR, del seguente tenore:

"

Con riferimento al vostro scritto del 15.01 u.s.

riguardo all'assicurato a margine le comunichiamo che ogni perizia SAM viene

conclusa dopo collegiale discussione tra i periti SAM, minimo due periti, che

firmano la perizia, se non, per i casi più elaborati, tra tutti i periti.

Per quanto riguarda il caso in questione, riteniamo

di non poter prendere posizione in merito, considerando che:

● la perizia SAM è datata 2.08.2005,

● la perizia psichiatrica del Centro

peritale è datata 22.11.2007,

la vostra lettera con la richiesta di verifica è datata di 15.01.2009.

Non possiamo - a oltre 3 anni dalla perizia

SAM, senza aver rivisto il paziente ed aver preso visione degli atti recenti -

esprimerci riguardo alla valutazione globale del suo stato di salute.

Siamo sempre a disposizione per rivedere in

tempi brevi l'A. per una valutazione complessiva del caso." (Doc. VIII/2, sottolineature della redattrice)

L’assicurato, a comprova della necessità di

procedere ad una valutazione globale delle sue condizioni di salute, ha

trasmesso al TCA i seguenti referti medici:

-

certificato dell’11 febbraio 2009 del dr. __________,

indirizzato al patrocinatore dell’interessato, del seguente tenore:

" (...)

Dopo attento esame

della risposta fornita da parte dell'AI ritengo assolutamente necessaria una

replica da parte del medico curante che viene nuovamente citato da parte del medico dell'AI in data

27.01.2009

Testualmente cito:

..."Dal lato

somatico il curante Dr. __________ conferma una situazione somatica in pratica

pure invariata rispetto al momento della valutazione SAM"...

Ritengo che i medici

si basino sul mio rapporto del 29.10.2007 (del quale allego una copia per

sicurezza) e si permettono di dare un'interpretazione assolutamente ridicola.

La situazione di

un paziente che a partire dal 2006 è regolarmente sotto terapia con cerotti di

morfina per poter recarsi al lavoro al 50% non è sicuramente da considerare

come situazione invariata rispetto al momento della valutazione presso il SAM. Un'osservazione di questo genere è sicuramente un'offesa nei

confronti del paziente come pure priva di comprensione dal lato medico/umano.

Non solo io ma anche

i miei Colleghi medici dell'AI siamo ben al corrente degli effetti secondari

dei cerotti che nel paziente si manifestano in modo abbastanza pronunciato.

Ad esempio vi è la stanchezza aumentata, il peggioramento della sindrome

delle apnee notturne (al momento in fase di accertamento presso il Collega Dr. __________),

un aumento dell'atteggiamento depressivo (vedi relazione Dr. __________).

Concludo ribadendo

che la situazione non è assolutamente da ritenere invariata rispetto al momento

della valutazione presso il SAM ma è, al contrario, senza ombra di dubbio

peggiorata notevolmente con conseguente necessità di nuove terapie per

permettere al Signor RI 1 di mantenere la residuale capacità lavorativa che

svolge con grande fatica."

(Doc. B/1, sottolineature della redattrice)

-

certificato del 10 febbraio 2009 del dr. __________,

medico psichiatra Capo-Servizio del __________ di __________, indirizzato al

patrocinatore dell’interessato, del seguente tenore:

" Il suo patrocinato mi invita ad inviarle un breve rapporto sulla sua

situazione clinica attuale, cosa che mi affretto a redigerle nella speranza di

utilità nella pendente controversia con l'Assicurazione invalidità in virtù di

un 50% d'incapacità lavorativa, presente da anni, solo in parte riconosciuta.

La condizione

psicofisica del signor RI 1 è nota e fa capo ad una fibromialgia più evidente

all'arto superiore destro ed a una costellazione di

algie multiple confluenti nella diagnosi di dolore

cronico, diagnosi confermata da più parti e per ultimo dal Servizio di riabilitazione

del dolore cronico di __________, nella degenza in tale Clinica del paziente

dal 13.04 al 10.05.2008.

Similmente confermata

dal __________, consulente di tale Clinica, è anche la nostra diagnosi di

disturbo affettivo concomitante individuato in una sindrome ansioso-depressiva F41.2 ICD-10. Il paziente

assume una quantità non indifferente di analgesici anche a componente oppioide

con conseguente diminuzione ponderale e inappetenza ed è in cura con

miorilassanti ed antidepressivi. Segue un trattamento psicologico presso il

nostro Servizio ed è qui in controllo psichiatrico.

Nell'ultimo incontro

di valutazione psichiatrica del 5.2.2009 ho riscontrato, come annunciatomi dal

curante Dr. __________ allarmato dalla consorte del paziente, un peggioramento

dello stato dell'umore con sua evidente flessione, associata a rabbia, a

sentimento d'inutilità, ad esaurimento delle risorse e delle capacità di

reagire, scoramento, tendenza al pianto, apatia, abulia ed adinamia,

persistendo le preoccupazioni per le eventuali conseguenze di tale stato sul

posto di lavoro. Ho mutato quindi la terapia antidepressiva che necessiterà

di un periodo di tempo adeguato per essere efficace.

Quanto sopra a

conferma della limitazione della capacità lavorativa indicata al 50%." (Doc. B3, sottolineature della redattrice)

Nelle loro annotazioni del 19 febbraio 2009, il

dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:

"

(...)

Vedi nota del 27.1.2009

Nuova documentazione medica presentata:

rapporto dr. __________, medico curante, del

11.2

:

- viene

indicato genericamente un peggioramento delle condizioni generali

dell'assicurato non in ultimo a causa del trattamento analgesico transdermale

(oppioidi)

- non vengono forniti ulteriori elementi

clinici

rapporto dr. __________ del 10.2.2009:

-

viene indicato un peggioramento riscontrato in

occasione della valutazione del 5.2.2009

-

viene indicato che si è proceduto alla modifica del

trattamento medicamentoso psichiatrico

Valutazione:

l'attuale documentazione evidenzia un attuale

possibile peggioramento reattivo dal punto di vista psichiatrico, peggioramento

posteriore la decisione impugnata. Dal lato somatico non vengono invece

riportati elementi in favore d'un sostanziale peggioramento dello stato di

salute. Un trattamento transdermale con oppioidi specie dopo un breve periodo

di adattamento è ben compatibile con un'attività lavorativa regolare come

stabilito in occasione della perizia SAM." (Doc.

XVI/bis)

2.7

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109.

consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu

de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique

et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254)).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.8

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto i disturbi che affliggono l’assicurato non sono

stati sufficientemente chiariti.

2.8.1

Dal profilo

psichiatrico, l’assicurato è stato valutato, conformemente a quanto stabilito

dal TCA (cfr. STCA 32.06.125 del 17 luglio 2007), dal Centro peritale per le

assicurazioni sociali. Nel referto del 22 novembre 2007, il dr. __________,

posta la diagnosi di “distimia (ICD10-F34.1)”, ha considerato l’interessato

inabile al lavoro al 20% per qualsiasi attività (cfr. doc. 59-10).

Al

riguardo, il TCA rileva innanzitutto che, a proposito della distimia, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 il Tribunale federale

ha affermato:

" (…)

4.2

In questo contesto,

il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un

disturbo psichico non deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa

invalidante. Ciò vale in particolare nel caso – come quello di specie – in

cui la diagnosi pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.

4.3

Secondo il sistema di classificazione ICD-10

convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica

dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi

non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal

riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di

affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio –

a seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del

24.

agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I

488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su

osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione

giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo

caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre

diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I

653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico

evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione

dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla

salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06])."

(sottolineature della redattrice)

Nella sentenza cantonale

del 10 marzo 2008 (inc. 32.2007.158), il TCA aveva rammentato le

caratteristiche della distimia, e meglio:

"

F34.1 Distimia

Si tratta di una depressione cronica del tono

dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente

grave, o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da

giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media

gravità o lieve (F33.-).

● Nevrosi depressiva

● Disturbo di personalità depressivo

Depressione nevrotica

Depressione ansiosa persistente

Esclude:

depressione ansiosa (lieve o non persistente)

(F41.2)

Note diagnostiche

Sebbene gli attuali sintomi non giustifichino una

diagnosi di sindrome depressiva, una diagnosi di distimia può essere ancora

posta se ciò si è verificato in passato, particolarmente dall'esordio della

malattia. Il bilancio tra le singole fasi di depressione lieve e i periodi intervallari

di relativa normalità è molto variabile. La distimia ha molto in comune con i

concetti di nevrosi depressiva e di depressione nevrotica.

DCR-10

A. Vi

deve essere un periodo di almeno due anni in umore depresso costante o

costantemente ricorrente. I periodi intervallari di umore normale durano

raramente più di qualche settimana e non vi sono episodi ipomaniacali.

B. Nessuno,

o molto pochi, degli episodi depressivi, durante tale periodo di almeno due

anni, sono di gravità o durata tale da soddisfare i criteri per la sindrome depressiva

ricorrente lieve (F.33.0).

C. Durante

almeno alcuni dei periodi depressivi, debbono essere presenti almeno tre degli

aspetti seguenti:

(1) energia o attività ridotta

(2) insonnia

(3) perdita di fiducia in se stesso o

sentimenti di inadeguatezza

(4) difficoltà di concentrazione

(5) pianto frequente

(6) perdita

di interesse o di piacere nell'attività sessuale e in altre attività piacevoli

(7) sentimenti di disperazione o di

sconforto

(8) vissuto

di incapacità di far fronte alle ordinarie responsabilità della vita quotidiana

(9) pessimismo circa il futuro o

rimuginazioni sul passato

(10) isolamento sociale

(11) produzione verbale ridotta.

Note diagnostiche

Se lo si considera, si può specificare se

l'esordio è stato precoce (nella tarda adolescenza o nella terza decade di

vita) o tardivo (abitualmente tra i 30 o i 50 anni, dopo un episodio

affettivo)."

(cfr. "ICD-10. Classificazione delle

sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano

2003, pag. 136-137).”

Questo Tribunale, in una

sentenza 32.2006.7 del 31 gennaio 2007 a proposito di un’assicurata che

soffriva anche di una sindrome somatoforme dolorosa, ha stabilito che la

diagnosi di distimia non può fare concludere per l'esistenza di una comorbidità

psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata, tanto più se si considera

che la giurisprudenza federale ha già stabilito che uno stato depressivo medio

o leggero (a differenza di quello grave) non può essere ritenuto una

comorbidità psichiatrica visto che gli stati depressivi costituiscono delle

manifestazioni d'accompagnamento del disturbo da dolore somatoforme (cfr. STFA

del 16 novembre 2005 nella causa C., I 567/04; DTF 130 V 358 consid. 3.3.1.).

In una sentenza I 488/04

del 31 gennaio 2006 il Tribunale federale ha confermato la decisione dei primi

giudici, i quali, scostandosi dalle conclusioni alle quali erano giunti i

medici incaricati di esperire una perizia pluridisciplinare, avevano ritenuto

un’assicurata totalmente abile al lavoro in attività adeguate. La nostra Massima Istanza ha considerato corretto distanziarsi dalla perizia pluridisciplinare

- che giungeva alla conclusione che l’assicurata, affetta da una sindrome del

dolore somatoforme e da una distimia, fosse inabile al lavoro al 50% - dato che

non vi erano elementi sufficienti per ammettere che l’interessata presentasse

un’invalidità, da un punto di vista psichico, ai sensi della LAI.

L’Alta Corte ha infatti

ribadito che la diagnosi di distimia non è sufficiente per fare concludere per

l'esistenza di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e

durata, tale da rendere inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa

residua sul mercato del lavoro.

Non erano inoltre

presenti, a mente del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), gli altri criteri

richiesti dalla giurisprudenza per ritenere, eccezionalmente, che la sindrome

del dolore somatoforme avesse carattere invalidante.

In un’altra sentenza I 834/04 e I 46/05 del 19 aprile 2006 l’Alta

Corte, contrariamente a quanto deciso dai primi giudici – che sulla base del

parere del SMR avevano considerato un’assicurata, a causa dei suoi disturbi

psichici, abile al lavoro all’80% in attività adeguate - ha ritenuto che la

distimia che affliggeva l’assicurata non costituiva una patologia psichiatrica

sufficiente per comportare una diminuzione della capacità lavorativa residua.

In una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 il TFA ha confermato

la decisione dei primi giudici, che avevano ritenuto un’assicurata pienamente

abile al lavoro, dato che le sue affezioni psichiche (sindrome somatoforme

dolorosa e distimia a debutto tardivo) non avevano alcuna ripercussione sulla

capacità lavorativa.

In una sentenza I 649/06

del 13 marzo 2007, il Tribunale federale ha sottolineato di avere già evidenziato,

a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde

ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente

grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di

media gravità o lieve - pur potendo dare luogo ad una diminuzione del

rendimento, non è, in quanto tale, invalidante.

L’Alta Corte si è così

espressa:

"

3.3

3.3.1

Die Vorinstanz hat das Gutachten der MEDAS

vom 16. Dezember 2004 und die sich darauf beziehende Stellungnahme des

Regionalen Ärztlichen Dienstes der Invalidenversicherung vom 17. Januar 2005

gewürdigt und das Vorhandensein eines invalidisierenden Gesundheitsschadens

verneint. Sie ist insoweit von den Schlussfolgerungen der Expertise abgewichen.

Im gesamten Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren gilt der

Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Obgleich also keine Bindung an förmliche

Beweisregeln besteht, hat die Praxis mit Bezug auf bestimmte Formen

medizinischer Berichte und Gutachten Richtlinien für die Beweiswürdigung

aufgestellt (BGE 125 V 351 E. 3 S. 352). Dazu gehört, dass

von einem Gutachten, welches alle Anforderungen hinsichtlich der

Beurteilungsgrundlagen und der Begründung erfüllt und das deshalb als schlüssig

und somit beweiswertig einzustufen ist, nur abgewichen werden darf, wenn

besondere Gründe dies rechtfertigen. Das kantonale Gericht hat in diesem

Zusammenhang zutreffend ausgeführt, dass eine psychische Störung nicht ohne

weiteres eine (invalidisierende) Arbeitsunfähigkeit bewirken muss. Dies gilt

insbesondere dann, wenn – wie vorliegend - einzig eine definitionsgemäss

leichtgradige Beeinträchtigung diagnostiziert wird (zu den körperlichen Leiden

der Versicherten vgl. E. 3.3.2 hiernach). Nach der im gebräuchlichen

Klassifikationssystem ICD-10 enthaltenen Umschreibung ist Dysthymie eine

chronische depressive Verstimmung, die weder schwer noch hinsichtlich einzelner

Episoden anhaltend genug ist, um die Kriterien einer schweren, mittelgradigen

oder leichten rezidivierenden depressiven Störung zu erfüllen (Ziff. F34.1).

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch verschiedentlich angenommen,

eine Dysthymie sei den jeweiligen Umständen nach nicht invalidisierend (Urteile

I 938/05 vom 24. August 2006, E. 4.1 und E. 5; I 834/04

vom 19. April 2006, E. 4.1; I 488/04 vom 31. Januar 2006,

E. 3.3). Diese Schlussfolgerung, die sich auf medizinische Empirie

abstützt (vgl. die Hinweise in den soeben zitierten Urteilen) und damit eine

Rechtsfrage darstellt (E. 3.2 hiervor), ist freilich nicht absolut zu

setzen; eine dysthyme Störung kann die Arbeitsfähigkeit im Einzelfall erheblich

beeinträchtigen, wenn sie zusammen mit anderen Befunden - wie etwa einer ernsthaften

Persönlichkeitsstörung - auftritt (Urteil I 653/04 vom 19. April 2006,

E. 3). Findet sich im Psychostatus indes nur eine Dysthymie, so kann das

wohl eine Einbusse an Leistungsfähigkeit mit sich bringen, kommt aber für sich

allein nicht einem Gesundheitsschaden im Sinne des Gesetzes gleich. In diesem

Sinne hat die Vorinstanz zu Recht festgestellt, dass die Expertise der MEDAS

zwar an sich uneingeschränkt beweistauglich ist, die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit

jedoch nicht mit dem für die Belange der Invalidenversicherung massgeblichen

Beweisgegenstand übereinstimmt. Mit anderen Worten haben die Sachverständigen

ihrer Beurteilung auch Elemente zugrunde gelegt, die nicht einem pathologischen

Substrat im engeren, rechtserheblichen Sinn zuzurechnen sind. Die Einschränkung

der Leistungsfähigkeit ist vielmehr offenkundig direkte Folge psychosozialer Faktoren.

Diese wirken sich allenfalls mittelbar invaliditätsbegründend aus, wenn und

insoweit sie zu einer eigentlichen Beeinträchtigung der psychischen Integrität

führen, welche ihrerseits eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit bewirkt, wenn

sie einen verselbständigten Gesundheitsschaden aufrechterhalten oder den

Wirkungsgrad seiner - unabhängig von den invaliditätsfremden Elementen

bestehenden - Folgen verschlimmern (vgl. BGE 127 V 294 E. 5a S. 299;

Thomas Locher, Die invaliditätsfremden Faktoren in der rechtlichen Anerkennung

von Arbeitsunfähigkeit und Invalidität, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,

St. Gallen 2003, S. 253).

Aus dem Gutachten ergibt sich, dass die

Beschwerdeführerin nach jahrelanger Mehrfachbeanspruchung als Mutter, Haus- und

Berufsfrau ausgebrannt und erschöpft wirke. Dieser Befund, dem nicht die

Eigenschaft eines Gesundheitsschadens im Rechtssinn zukommt, ist offenkundig hauptverantwortlich

für die Entstehung der attestierten Leistungseinschränkung.”

In una sentenza I 76/07 del 24 gennaio 2008 il TF ha negato che lo

stato depressivo di un’assicurata, affetta da distimia, costituisca una

comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata. L’Alta Corte

ha pure escluso che la fibromialgia presentata dall’assicurata abbia carattere invalidante,

difettando gli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per ritenere,

eccezionalmente, inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua

sul mercato del lavoro.

Al contrario, in una sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006 il TFA,

diversamente da quanto deciso dai primi giudici, ha ritenuto invalidante la

diagnosi di distimia posta dal perito psichiatra, in quanto associata ad altri

disturbi gravi della personalità. Dalla perizia psichiatrica era infatti emerso

che l’assicurato era affetto dalle seguenti patologie:

"

(…) l'assuré présente une dysthymie (F 34.1),

une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec antécédents

dyssociaux (F 60.30) et utilisation d'alcool nocive pour la santé (F 10.1). Il

conclut que l'ensemble du tableau clinique peut être considéré comme une

affection psychique partiellement invalidante. En ce qui

concerne la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée du point

de vue orthopédique, il estime que les troubles psychiques énoncés ainsi que

des perturbations visibles de ses capacités d'attention lors de l'examen

clinique justifient une incapacité de travail de 40%."

Queste conclusioni del perito erano state contestate dal medico

SMR, il quale aveva ritenuto che i disturbi psichici dell’assicurato non

avessero carattere invalidante.

Al riguardo, la nostra Massima Istanza si è così espressa:

"

(…)

3.

Selon le rapport d'expertise du docteur

V.________, le recourant souffre d'une dysthymie (F 34.1); en outre, il

présente une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec

antécédents dyssociaux (F 60.30) et utilisation d'alcool nocive pour la santé

(F 10.1). L'expert explique que la personnalité de l'assuré est avant tout

marquée par une forte impulsivité, une tendance colérique et une recherche

excessive de sensations avec une intolérance à l'ennui, permettant de parler

d'organisation de la personnalité de type psychopatique, mais sur des

fondements fragiles, laissant transparaître des angoisses plus

archaïques, de nature psychotique.

Il note encore que la perception du réel est en

général préservée, sauf lors d'épisodes de stress, où l'expertisé peut

momentanément perdre le contact avec la réalité. La recherche excessive des sensations et

le manque de tolérance à l'ennui expliqueraient pourquoi l'assuré supporte mal

l'inactivité et qu'il se laisse aller à une consommation alcoolique régulière à

la limite de l'alcoolisme chronique. Sa personnalité aurait pu s'organiser sur

un mode antisocial s'il n'avait pas bénéficié d'un cadre rassurant en Suisse,

constitué tant par l'influence positive de son épouse que par un ancrage

professionnel solide dans une activité de peintre en bâtiment qui lui

convenait. Ce contexte structurant a permis, selon l'expert, de mettre en

veilleuse la structure psychopatique sous-jacente. Les manifestations du

trouble de la personnalité se sont cependant réactivées lorsque l'équilibre

social s'est modifié, à la suite des accidents et de la perte de gain

consécutive dans la profession exercée jusque-là et dans une moindre mesure, la

maladie physique de son épouse.

Les premiers juges ont considéré que ni le

diagnostic de dysthymie, dont ils mettent en doute la présence de symptômes

chez le recourant, ni celui de personnalité émotionnellement labile de type impulsif

avec antécédents dyssociaux, ne constituent en soi une affection invalidante.

Comme le relève cependant à juste titre le recourant, l'expert explique que

l'état dysthymique a une influence significative sur la capacité de travail

parce qu'il est associé à un trouble sévère de la personnalité. C'est donc bien la conjonction de ces

troubles psychiques qui entraîne, du point de vue médico-psychiatrique, une

incapacité de travail de 40 % dans toute activité lucrative que l'on pourrait

exiger du recourant d'un point de vue orthopédique.

Sur ce point, les conclusions de l'expert ne sont

infirmées par aucune des pièces médicales versées au dossier; en particulier,

l'appréciation psychologique du docteur B.________, laquelle est antérieure à

celle de l'expert V.________, n'est pas apte à mettre en doute la pertinence de

ses déductions. Au contraire, celles-ci corroborent l'avis du docteur

H.________, lequel avait déjà évoqué une aggravation de la situation par un

état anxio-dépressif (cf. rapport du 9 juin 2001). Par ailleurs, l'expert ne

fonde pas l'incapacité de travail de l'assuré sur des facteurs étrangers à

l'invalidité. Pour le reste, le rapport d'expertise ne contient pas de

contradictions. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'écarter des

conclusions du docteur V.________ dans la mesure où celui-ci attribue au

recourant une incapacité de travail de 40 % en raison de troubles

psychiques."

In un’altra sentenza 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008 l’Alta

Corte, nel caso di un’assicurata affetta da una sindrome somatoforme dolorosa e

da una distimia, ha stabilito che la distimia, da sola, provocava una

incapacità lavorativa del 30%.

La nostra Massima Istanza ha infatti rilevato:

"

(…)

3.

3.1

Das kantonale Gericht hat aufgrund einer

umfassenden Würdigung der medizinischen Akten, namentlich des Gutachtens der

MEDAS vom 13. Februar 2004 und dessen Ergänzung vom 23. September 2005, in tatsächlicher Hinsicht für das

Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass die Beschwerdeführerin aus allein

psychischen Gründen in ihrer Arbeitsfähigkeit um 30 % eingeschränkt ist.

Dies ist eine auf Beweiswürdigung beruhende Sachverhaltsfeststellung, welche

nur in den Schranken von Art. 97 und 105 BGG überprüft werden kann (BGE 132

V 393 E. 3.2 S. 397 ff.).

3.2

Zu Unrecht wird in der Beschwerde geltend

gemacht, die Vorinstanz habe sich nur mit dem Zeitraum ab der Begutachtung

durch die MEDAS befasst, wird doch im angefochtenen Entscheid die gesamte

Aktenlage ab August 2000 gewürdigt. Nicht gefolgt werden kann auch dem Einwand,

die Annahme einer Arbeitsunfähigkeit von 30 % sei offensichtlich unrichtig

und der Sachverhalt insoweit unvollständig festgestellt worden, als das Ausmass

der sich aus der somatoformen Schmerzstörung ergebenden Arbeitsunfähigkeit

nicht gutachterlich abgeklärt worden sei. Im Gutachten der MEDAS vom

13.

Februar 2004 wurde zwar als einzige Diagnose mit Auswirkungen auf die

Arbeitsfähigkeit eine somatoforme Störung (ICD-10 F45.9) mit Anteilen einer

somatoformen Schmerzstörung und einer dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörung

festgestellt; die Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit wurde aber ausschliesslich

gestützt auf ein dysphorisches, leicht depressives Bild mit 30 % angegeben

(vgl. Teilgutachten des Dr. med. M.________, Spezialarzt FMH für

Psychiatrie und Psychotherapie, vom 10. Dezember 2003). Auf Anfrage der IV-Stelle

erläuterte Dr. med. M.________ in seinem Schreiben vom 31. Mai 2004, dass

er im von ihm erstellten psychiatrischen Teilgutachten vom 10. Dezember

2003.

dem Umstand Rechnung getragen habe, dass eine einzig auf psychosozialen

Belastungsfaktoren beruhende somatoforme Schmerzstörung keinen invalidisierenden

Gesundheitsschaden darstelle; beeinträchtigt werde die Arbeitsfähigkeit der

Versicherten aber durch ein dysphorisches Stimmungsbild im Sinne einer anhaltenden

affektiven Störung (Dysthymia ICD-10 F34.1).

Aufgrund dieser Präzisierungen des Gutachters im

Schreiben vom 31. Mai 2004 steht fest, dass - entgegen der Auffassung der

Beschwerdeführerin und anders als im angefochtenen Entscheid wiedergegeben -

aus der somatoformen Störung (F45.9) keine Beeinträchtigung der

Arbeitsfähigkeit resultiert; die von der Beschwerdeführerin erhobene Rüge, der

Sachverhalt sei diesbezüglich unvollständig festgestellt worden, stösst damit

ins Leere. Gestützt auf die überzeugenden Aussagen des Dr. med. M.________ im

Teilgutachten vom 10. Dezember 2003 und im Schreiben vom 31. Mai 2004 ist

vielmehr davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin aufgrund der

diagnostizierten Dysthymia (ICD-10 F34.1) in ihrer Arbeitsfähigkeit um 30 %

eingeschränkt ist.

Dass die Vorinstanz bei dieser Sachlage auf die

Durchführung weiterer medizinischer Abklärungen verzichtet hat, lässt sich

nicht beanstanden."

In

concreto, il dr. __________, dopo aver effettuato un’approfondita visita medica,

ha evidenziato la presenza di una distimia e di una depressione, i cui sintomi

tuttavia non sono così significativi da soddisfare i criteri per una sindrome

depressiva di gravità media o grave, ma solo lieve, con andamento cronico (doc.

59-10). Lo specialista ha quindi ritenuto che, a causa di tali patologie,

l’assicurato sia da considerare inabile al lavoro al 20%.

Il TCA non ha motivi per

ritenere non corretta questa valutazione, del 22 novembre 2007, del dr. __________.

Va tuttavia segnalato che,

con scritto del 10 febbraio 2009, lo psichiatra curante, dr. __________, ha

rilevato che, nel corso dell’ultima visita del 5 febbraio 2009, ha riscontrato “un peggioramento dello stato dell’umore con sua evidente flessione,

associata a rabbia, a sentimento di inutilità, ad esaurimento delle risorse e

delle capacità di reagire, scoramento, tendenza al pianto, apatia, abulia ed

adinamia, persistendo le preoccupazioni per le eventuali conseguenze di tale

stato sul posto di lavoro”, motivo per il quale il curante ha deciso di mutare

la terapia antidepressiva (doc. B3, il corsivo è della redattrice).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 22 ottobre 2008 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il referto del dr. __________, del 10 febbraio

2009.

(doc. B3), è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso

in considerazione, dato che il dr. __________, pur osservando di avere

riscontrato la presenza di un peggioramento dello stato dell’interessato

durante la visita del 5 febbraio 2009, ha altresì

indicato che l’assicurato è stato degente dal 13 aprile 2008 al 10 maggio

2008.

presso la Clinica di __________ e che il __________, consulente di

tale clinica, ha confermato “la nostra diagnosi di disturbo affettivo

concomitante, individuato in una sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)”,

che secondo il curante rende l’assicurato inabile al lavoro al 50% (doc. B3, il corsivo è della redattrice).

In

assenza di ulteriori approfondimenti, il TCA non è in grado di stabilire se il

peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, constatato dal

curante durante la visita del 5 febbraio 2009 e riconosciuto dai medici del SMR

(cfr. doc. XVI/bis), sia intervenuto già in precedenza, dopo la perizia del dr.

__________ del 22 novembre 2007 (cfr. doc. 59), magari già in occasione del

ricovero presso la Clinica di __________.

Pertanto,

potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute

dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è

rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in

evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la

decisione del 16 luglio 2008 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Al riguardo, il TCA non può condividere il parere

del dr. __________ e della dr.ssa __________ del SMR, laddove ritengono che

questo possibile peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato sia

insorto posteriormente alla decisione impugnata (cfr. doc. XVI/bis).

Dato

che il dr. __________ ha messo in rilievo che in occasione del ricovero dal 13

aprile 2008 al 10 maggio 2008 presso la Clinica di __________, il __________ ha

confermato la diagnosi di disturbo affettivo concomitante, individuato in una

sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) (doc. B3),

non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti specialistici,

concludere con sufficiente tranquillità che il peggioramento dello stato di

salute dell’interessato, dal profilo psichiatrico, si sia realizzato dopo

l’emissione della decisione impugnata.

A mente

del TCA, dunque, il peggioramento dello stato di salute dell’interessato dovrà

essere valutato a livello specialistico.

Già solo

per questo motivo, gli atti vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia

allestire una perizia psichiatrica al fine di chiarire sia l'aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

2.8.2

Dal profilo somatico, l’UAI,

basandosi sulle annotazioni del 26 novembre 2007 del dr. __________ del SMR –

il quale, dopo avere richiesto al curante, dr. __________, un aggiornamento

delle condizioni di salute dell’interessato e avere constatato che “il presunto

leggero peggioramento avvenuto durante i mesi invernali, grazie alla terapia

prescritta, è stato controllato. La sindrome del dolore cronico è rimasta

stabile come 3 anni fa” – ha concluso che “rimangono dunque valide le nostre

prese di posizione anteriori (vedi annotazioni del 19 settembre 2005)” (cfr.

doc. 60-2).

Nella

perizia del 2 agosto 2005, i medici del SAM avevano ritenuto che, dal profilo

somatico (pneumologico-neurologico-reumatologico), l’assicurato fosse inabile

al 30% nella sua professione, da considerare adeguata in quanto egli non doveva

sollevare pesi, non doveva fare sforzi e non doveva lavorare in posizioni

inergonomiche (cfr. doc. 23-17).

Queste

considerazioni erano poi state condivise dal dr. __________ del SMR, il quale,

nel suo rapporto medico del 19 settembre 2005 - dopo avere ricordato che dalla

perizia del SAM era emerso che l’assicurato non presentava delle patologie

invalidanti dal profilo neurologico e pneumologico, mentre era da ritenere

inabile al lavoro al 30% dal profilo reumatologico - aveva ritenuto

l’assicurato abile al lavoro al 70% nella sua attività (cfr. doc. 26-2).

A fronte delle critiche dell’assicurato, esposte in

sede di osservazioni, circa il mancato aggiornamento delle affezioni

pneumologica-neurologica-reumatologica, il dr. __________, nelle annotazioni

del 28 maggio 2008, ha ribadito

che “il nostro modo di procedere ha pienamente tenuto conto delle indicazioni

del TCA nella sua sentenza del 17 luglio 2007, nella quale il TCA rimandava gli

atti all’amministrazione “affinché esamini in modo approfondito le conseguenze

sulla residua capacità lavorativa in relazione alle affezioni psichiatriche. In

esito a tale accertamento, l’Ufficio AI procederà ad una valutazione globale

dell’incapacità lavorativa, tenendo conto delle valutazioni peritali

pneumologica-neurologica-reumatologica effettuate nell’ambito della perizia SAM

del 2 agosto 2005”” (cfr. doc.

68-1).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA non può, per i motivi di seguito esposti, condividere il

modo di agire dell’amministrazione.

Questo

Tribunale rileva che, correttamente, nell’ambito della nuova procedura

amministrativa successiva alla sentenza del TCA del 17 luglio 2007, il dr. __________

del SMR, nelle sue annotazioni del 17 ottobre 2007, ha indicato di dover richiedere al

dr. __________ un aggiornamento, dal profilo somatico, delle condizioni di

salute dell’interessato (cfr. doc. 54-1, il corsivo è della redattrice).

Dopo avere ricevuto dal dr. __________ le

indicazioni richieste, il dr. __________ ha poi considerato che il presunto

leggero peggioramento dello stato di salute indicato dal dr. __________ non

modificava le precedenti conclusioni alle quali erano giunti i medici del SAM

nella perizia del 2005 (cfr. doc. 60-2).

Il TCA non può far proprie queste considerazioni

del medico del SMR.

Va infatti rilevato che, nel suo scritto del 29

ottobre 2007, il dr. __________ ha, da un canto, rilevato che la sindrome delle

apnee notturne leggera/media diagnosticata “si è risolta in senso positivo

spontaneamente” e che “dal profilo neurologico, particolarmente per quanto

concerne la leggera sindrome del tunnel carpale a destra, non vi è stato

nessun cambiamento”; d’altro canto, tuttavia, il dr. __________ ha evidenziato

che “la situazione reumatologica è precaria” (cfr. doc. 57-1, il corsivo

è della redattrice).

Il dr. __________ ha aggiunto che nel corso del

2005/2006 sono stati eseguiti diversi tentativi medicamentosi per migliorare il

dolore cronico, ma che “tutti i tentativi intrapresi non hanno migliorato la

situazione”, tanto da spingere il curante, a partire da maggio 2007 (e

ancora attualmente), a prescrivere un trattamento farmacologico a base di

Morfina sotto forma transdermale, che ha permesso di far rimanere stabile la

sindrome del dolore cronico, controllando il peggioramento intervenuto durante

i mesi invernali (cfr. doc. 57-1, il corsivo è della redattrice).

Secondo questo Tribunale, contrariamente a quanto

ritenuto dal medico SMR, il fatto che il curante abbia dovuto introdurre un

nuovo trattamento farmacologico al fine di tenere sotto controllo il

peggioramento delle condizioni dell’assicurato e di non fare precipitare la

situazione reumatologica, definita come “precaria”, non può equivalere alla

constatazione di uno stato di salute, dal profilo reumatologico, stazionario.

Questa conclusione appare tanto più corretta alla

luce dello scritto dell’11 febbraio 2009, nel quale il dr. __________ ha

sottolineato che “la situazione di un paziente che a partire dal 2006 è

regolarmente sotto terapia con cerotti di Morfina per potersi recare al lavoro

al 50% non è sicuramente da considerare come situazione invariata rispetto

al momento della valutazione presso il SAM”, aggiungendo che

“un’osservazione di questo genere è sicuramente un’offesa nei confronti del

paziente come pure priva di comprensione dal lato medico/umano” (cfr.

doc. B1, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________ ha poi ribadito che “la

situazione non è assolutamente da ritenere invariata rispetto al momento della

valutazione presso il SAM ma è, al contrario, senza ombra di dubbio peggiorata

notevolmente con conseguente necessità di nuove terapie per permettere al

signor RI 1 di mantenere la residuale capacità lavorativa che svolge con grande

fatica” (doc. B1, il corsivo è della redattrice).

Questi

aspetti necessitano dunque di ulteriori approfondimenti specialistici.

Il dr. __________

ha pure segnalato un peggioramento della sindrome delle apnee notturne, che

sarebbe in fase di accertamento presso il dr. __________. Anche questo aspetto

necessita quindi di essere ulteriormente approfondito.

Il TCA

non può, pertanto, condividere l’opinione espressa a proposito del referto del

dr. __________ da parte del dr. __________ e della dr.ssa __________, i quali,

nelle annotazioni del 19 febbraio 2009, hanno considerato che “dal lato

somatico non vengono invece riportati elementi in favore di un sostanziale

peggioramento dello stato di salute” (doc. XVI/bis).

Vista la discordanza esistente tra la valutazione

dei medici del SMR e quella del curante, dr. __________, in merito alle

patologie che affliggono l’assicurato e all’influsso che queste hanno sulla sua

capacità lavorativa residua, secondo questo Tribunale non è possibile, senza

procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità

che, dal punto di vista somatico, RI 1 sia abile al lavoro al 70% sia nella sua

professione, che in altre attività adeguate.

Si impongono dunque, anche dal profilo somatico,

nuovi accertamenti pluridisciplinari, al fine di stabilire le patologie che

affliggono l’assicurato e l’influsso che le stesse hanno sulla sua capacità

lavorativa residua.

2.8.3

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine

di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa del ricorrente.

Tale

soluzione si giustifica tanto più, ritenuto che nello scritto del 23 gennaio

2009, la dr.ssa __________ del SAM - chiamata dall’UAI ad esprimersi in merito

alla valutazione globale dello stato di salute dell’interessato - ha

sottolineato di non potere “a oltre 3 anni dalla perizia SAM, senza aver

rivisto il paziente ed aver preso visione degli atti recenti, esprimerci

riguardo alla valutazione globale del suo stato di salute”, aggiungendo di

restare a disposizione per rivedere in tempi brevi l’assicurato per una

valutazione complessiva del caso (doc. VIII/2).

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurato.

In tale contesto, il TCA ritiene che

l’amministrazione dovrà anche appurare se è ragionevolmente esigibile - come

ritenuto dai medici del SMR (cfr. doc. XVI/bis) - pretendere che l’assicurato,

per poter svolgere la sua professione a tempo parziale presso le __________,

debba fare ricorso all’assunzione regolare, da anni, di massicce dosi di farmaci

antalgici e, in particolare, di Morfina, come segnalato dai curanti.

Il dr. __________, nel suo scritto del 10

febbraio 2009, ha infatti sottolineato

che l’assicurato “assume una quantità non indifferente di analgesici anche a

componente oppioide con conseguente diminuzione ponderale e inappetenza ed è in

cura con miorilassanti e antidepressivi” (cfr. doc. B3, il corsivo è della

redattrice).

Il dr. __________, da parte sua, nello scritto

dell’11 febbraio 2009, ha

evidenziato che “non solo io, ma anche i miei colleghi medici dell’AI siamo ben

al corrente degli effetti secondari dei cerotti che nel paziente si manifestano

in modo abbastanza pronunciato. Ad esempio vi è la stanchezza aumentata, il

peggioramento della sindrome delle apnee notturne (al momento in fase di

accertamento presso il collega dr. __________), un aumento dell’atteggiamento

depressivo (vedi relazione dr. __________)” (doc. B1, il corsivo è della

redattrice).

Al riguardo, nelle annotazioni del 19 febbraio

2009, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato che “un

trattamento transdermale con oppioidi, specie dopo un breve periodo di

adattamento, è ben compatibile con un’attività lavorativa regolare come

stabilito in occasione della perizia SAM” (doc. XVI/bis).

L’UAI dovrà verificare se l’assunzione

continuativa di questi medicamenti non è ragionevolmente esigibile

dall’assicurato, in quanto eccedente il normale obbligo di ridurre il danno

(cfr. al riguardo STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009; STFA I 442/2005 del 13 aprile 2006, pag. 3 e

giurisprudenza ivi citata), come indicato dal patrocinatore in sede ricorsuale.

Se così fosse, l’amministrazione dovrà valutare

se l’interessato dispone e, in che misura, di una capacità lavorativa residua,

sfruttabile in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

La richiesta dell’assicurato di procedere ad una

perizia giudiziaria pluridisciplinare (doc. I) è quindi superata dal rinvio

degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti pluridisciplinari.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 22 ottobre 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8.3..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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