32.2008.226
Assicurata gerente e gestore indipendente di un esercizio pubblico. Metodo straordinario
6 luglio 2009Italiano41 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.226
Data decisione, Autorità:
06.07.2009, TCA
Titolo:
Assicurata gerente e gestore indipendente di un esercizio pubblico. Metodo straordinario
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
METODO STRAORDINARIO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 3 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 26 cpv. 1 OAI
art. 26bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.226
lr
Lugano
6 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Laura Rossi,
giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione del 3 novembre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 -
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1954, attiva
quale gerente e titolare del __________ denominato __________, __________,
(doc. AI 12/1-2), nel mese di aprile 2006 ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti, indicando quale danno alla salute “(…) reazione
depressiva cronicizzata in sindrome da disattamento e etilismo cronico (…)”
(doc. AI 8/1-2).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici e economici del caso, con
decisione 3 novembre 2008 (doc. AI 29/1-2), preavvisata il 13 agosto 2008 (doc.
AI 25/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto
di rendita dal 1° gennaio 2006 argomentando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in
particolar modo dalla perizia specialistica effettuata in data 12.12.2006 dalla
Dr.ssa __________, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice,
le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno medico –
teorica quantificabile nella misura massima del 50% dal gennaio 2005.
Tuttavia il nostro servizio di ispettorato esterno,
mediante inchiesta effettuata in data 28.11.2007 ed utilizzando il metodo
straordinario (vale a dire identificando, per ogni mansione che compone la sua
attività di esercente, una percentuale d’incapacità e la relativa perdita di
guadagno), ha reputato il suo grado AI in una percentuale massima pari al 41%.
Il calcolo di cui sopra è riportato qui di seguito.
Campi di attività
Ponderzione senza danno
Incapacità al lavoro nei campi di attività
Base salariale
mensile x 12*
Redito-annuo senza danno
Perdita di guadagno
Cucina
30%
20%
3'637
13'093
2'618
Servizio bar
40%
50%
3'637
17'457
8'728
Pulizia locali
20%
50%
3'680
8'832
4'416
Contabilità - ordina-zioni
10%
50%
4'797
5'756
2'878
Totale
100%
45'138
18'640
[*: secondo l'inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari]
Dal raffronto del reddito annuo che avrebbe potuto
raggiungere senza il danno alla salute, ossia Fr. 45'138, con la relativa
perdita di guadagno, vale a dire Fr. 18'640 annui, si ottiene un grado di
invalidità pari al 41%.
Decidiamo pertanto:
Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal
01.01.2006, ossia trascorso l’anno d’attesa dall’insorgere del danno alla
salute, lei ha diritto al ¼ di rendita AI. (…)”
1.3. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale ha contestato il provvedimento amministrativo e
chiesto il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno il 50%, motivando,
tra l’altro, come segue:
"
(…)
Infatti, la diminuzione della capacità lavorativa è
pari ad almeno la metà del mio precedente potenziale di attività. Non sono
ancora in possesso della tassazione fiscale 2007; già da parecchio tempo posso
compensare questa carenza di capacità produttiva unicamente con l’aiuto che mia
sorella mi presta regolarmente nella gestione dell’esercizio pubblico. (…)”
1.4. Nella risposta di causa dell’8 gennaio 2009 (doc. VI) l’Ufficio
AI, confermando il contenuto della decisione impugnata ha chiesto la reiezione
del gravame precisando:
"
(…)
Con domanda 18.4.2006 l’assicurata,
esercente, ha fatto richiesta di prestazioni AI per incapacità lavorativa al
50% per depressione e disturbi allo stato fisico in generale.
In esito all’istruttoria medica ed economica
del caso, segnatamente dell’inchiesta economica per attività con decisione
3.11.2008 l’Ufficio AI ha potuto definire un’invalidità del 41%. Con il ricorso
l’assicurata contesta tale grado di invalidità indicando di essere incapace al
lavoro al 50%.
Occorre osservare che l’invalidità non
corrisponde automaticamente all’incapaci-tà lavorativa bensì alla conseguente
perdita di guadagno. L’UAI ha applicato il metodo straordinario per la determinazione
del grado d’invalidità in quanto l’assicurata svolgeva un’attività indipendente
(cfr. DTF 128 V 29). L’invalidità è in tal caso determinata in funzione della capacità
lavorativa residua per i singoli aspetti dell’attività svolta. Occorre valutare
in che modo la capacità lavorativa residua può essere valorizzata al meglio.
Con l’inchiesta a domicilio l’operatrice sociale ha constatato, discusso con
l’interessata e valutato l’attività della ricorrente. Sulla scorta della
propria specifica esperienza e competenza ha conferma-to l’incapacità
lavorativa indicata nel 50% dal profilo medico teorico, salvo, dopo opportuna
valutazione della situazione concreta, applicare un’incapacità del 20%
relativamente all’attività di cucina dove la limitazione è risultata inferiore
alla luce di una sostanziale continuità rispetto al periodo precedente la
malattia. Dal raffronto della perdita economica per le singole attività è
scaturita l’invalidità globale del 41%. In sostanza il ricorso non porta motivi
concreti che giustificano un grado d’invalidità diverso dalla decisione
impugnata.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto
lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e,
conseguentemente, respingere il ricorso. (…)”
1.5. Con scritto 23 gennaio 2009 (doc. VIII) l’assicurata ha
ribadito le proprie tesi ricorsuali, precisando che la decisione contestata si
fonda su una documentazione medica risalente al 2006, mentre l’indagine del
Servizio ispettorato dell’Ufficio AI è stata esperita nel 2007. La ricorrente
postula il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno il 50%, chiede di
essere sottoposta a un nuovo esame medico-peritale e evidenzia come la perizia
medica è stata eseguita su incarico dell’assicurazione malattia.
1.6. Tale
scritto è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VIII), con la facoltà di
presentare eventuali osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni.
in
diritto
In
ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI
ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita dal 1° gennaio
2006. L’assicurata, contesta la valutazione medica e economica, postula il
riconoscimento del diritto ad una mezza rendita e chiede l’assunzione di ulteriori
prove.
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento
dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1°
gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità
di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l’assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'eserci-
zio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza
emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera
precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una
valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V
313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a
esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia
eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento.
In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto
dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5 . Va poi
ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo
dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità
può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non
esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il
metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.
74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Va
infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo
straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti
di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che
l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di
attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni
di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale
impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità
funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare
uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile
conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente
sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio
legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in
particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004
nella causa T., I 540/02).
Infine,
secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile
solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un
danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che
il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato
di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03,
consid. 3.2)
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nella fattispecie ricevuta la domanda di prestazioni,
l’ammini-strazione, dopo aver acquisito agli atti l’incarto della cassa malati
ed aver esperito una serie di accertamenti di natura economica, ha incaricato
la dr.ssa __________, FMH psichiatria e psicoterapia, di compiere un
accertamento medico ambulatoriale, la quale nella sua perizia 28 febbraio 2007,
posta la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva (F 41.2 dell’ICD 10),
disturbo di personalità misto immaturo, dipendente e ansioso (F 61.0 dell’ICD
10) e etilismo cronico (Z 72.1 dell’ICD 10)”, ha concluso per un’incapacità
lavorativa al 50% dal febbraio 2005 alla data della perizia. La specialista ha
precisato quanto segue:
“(…)
5. Valutazione e prognosi
L’assicurata non è più riuscita a riprendere l’attività
professionale oltre il 50%, a causa di un’evoluzione ansioso-depressiva,
concretizzatasi da allora.
Questa
evoluzione è la conseguenza di un disturbo di personalità, che compromette
l’equilibrio psico-emotivo dell’assicurata e l’adattamento psico–sociale e
questo da diversi anni, progressivamente peggiorando nel tempo.
Il
progressivo e insidioso scivolamento nella dipendenza dall’alcool, negata dalla
paziente, contribuisce alla perdita di autostima ed al controllo narcisistico
ed emotivo attuale.
La
scarsa motivazione a curarsi sul piano specialistico ha contribuito alla cronicizzazione
del problema. L’assicurata disconosce l’utilità di un approccio
psicoterapeutico/ psichiatrico dei suoi problemi, si vergogna di sé, si vive
come fallita in tutto.
Fragilizzazione
sul piano narcisistico dal tipo di vita, dalla solitudine effettiva e
fallimento della vita privata, vive la necessità di curarsi dal punto di vista
psicoterapeutico, come un ulteriore aggravamento della ferita narcisista ed ha
continuato a dissimulare le sue difficoltà nel corso degli anni, evitando di confrontarsi
con le stesse, arrivando alla cronicizzazione attuale. Per queste ragioni ritengo
impossibile il mutamento sostanziale attraverso la psicoterapia come ipotizzato
dalla dr.ssa __________ nella conclusione testica. La dr.ssa __________, in
sostanza conferma la mia diagnosi di disturbo ansioso-depressivo in personalità
nevrotico dipendente.
La prognosi è riservata per
quanto alla ripresa della capacità lavorativa al 100% vista la cronicizzazione
degli aspetti depressivo-disforici.
Visto quanto da me sopra
descritto non ritengo possibile migliorare l’evoluzione del quadro
psico-patologico con cure specialistiche di tipo psicoterapeutico.
Persiste dunque l’incapacità
lavorativa al 50% il quadro psico-patologico appare cronicizzato, viste le
scarse risorse emotive, nel senso di possibilità di miglioramento.
B. CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1 Menomazione (qualitative e quantitative)
dovute ai disturbi constatati
1.1
a livello psicologico e
mentale
Vedasi punto: Lamentele
soggettive e status psichico.
1.2
a livello fisico
Non c’è nessuna menomazione.
1.3
nell’ambito sociale
Nessuna
menomazione.
2 Conseguenze dei
disturbi sull’attività attuale
2.1 come si ripercuotono
Fatti
i disturbi sull’attività attuale dell’assicurato?
2.2 L’attività attuale è
ancora praticabile?
2.3 Se, si, in quale
misura (ore al giorno)?
2.4 è constatabile una
diminuzione della capacità di lavoro?
2.5 Se si, in che
misura?
2.6 Da
quando esiste una limitazione dalla capacità di lavoro provata a livello medico
di almeno il 20%?
2.7 Quale
è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Come ho già descritto sopra,
lo stato ansioso-depressivo condiziona l’emotività della paziente, rendendo
difficile il contatto con gli altri e compromettendo le relazioni sociali.
Lavorando l’assicurata come gerente di un bar, lo stato disforico contribuisce
a conflittualizzare con il prossimo (il cliente del bar) perdendolo e
compromettendo il rendimento della sua attività. Inoltre, il consumo di alcool in
questa situazione non fa che aumentare peggiorando il tutto.
Questa limitazione al 50%
persiste dal febbraio 2005 in maniera continua.
3 L’ambiente
di lavoro dell’assicurato e il grado di sopportare disturbi psichici?
L’assicurata lavora come
esercente di un bar a __________ e riesce a reggere la presenza degli altri
nella misura del 50%, come da me già descritto sopra.
C. CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE
1 È
possibile effettuare provvedimenti di integrazione? Ve ne sono in corso?
Ne sono previsti?
1.1 Se
si, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione, in special modo per
quanto riguarda
. l’abitudine al
processo lavorativo
.
l’esercizio di capacità sociali di base
.
l’utilizzazione delle risorse disponibili
1.2 Se
no, la preghiamo di darcene ragione
Considerandi
2.
È
possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
2.1
Se
si con quali ragionevoli provvedimenti (per esempio provvedimenti medici)
2.2
Secondo
lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?
3.
L’assicurato
è in grado di svolgere altre attività?
3.1
Se
si quali esigenze deve rispondere posto di lavoro vedi che cosa bisogna tenere
soprattutto conto nel caso di una tratti vita (esigenze confronti delle persone
cui fa riferimento, clima di lavoro ecc)?
3.2
In
che misura si possono svolgere attività consone alla menomazione (ora al
giorno)?
3.3
È
constatabile una riduzione della capacità di lavoro?
3.4
Se
si in che misura?
3.5
Qualora
non siano possibili altre attività: per quali mtovivi?
La presa a carico
specialistica non è desiderata dall’assicurata e di conseguenza la prognosi di
un tale approccio resta sfavorevole.
Non ritengo possibile
migliorare le condizioni psico-emotive della paziente e la sua capacità lavorativa
con i provvedimenti di integrazione. (…)”
2.8
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,
nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001.
pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'ap-prezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1
et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)"
(cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571.
seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9
2.9.1
Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, non ha
motivo di mettere in dubbio la valutazione effettuata dalla dr.ssa __________, FMH
psicologa e psichiatra, da considerare dettagliata approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali.
In effetti, appurato che l’assicurata
soffre di uno stato ansioso-depressivo, il quale ne condiziona l’emotività,
rendendo difficile il contatto con gli altri e compromettendo le relazioni
sociali, la dr.ssa __________ ha considerato il fatto che lavorando l’interessata
come gerente di un bar lo stato disforico contribuisce a conflittualizzare con
il prossimo perdendolo e compromettendo il rendimento della sua attività.
Inoltre, il consumo di alcool in questa situazione non fa che aumentare
peggiorando il tutto. La limitazione della sua capacità lavora-tiva al 50%
persiste dal febbraio 2005 in
maniera continua.
2.9.2
Per
la determinazione del grado d’invalidità l’amministrazio-ne ha applicato il
metodo straordinario in considerazione del fatto che l’assicurata svolge
un’attività indipendente.
Come
emerge dal rapporto d’inchiesta economica l’ammini-strazione ha anche tenuto
conto della circostanza che la malattia dell’assicurata non trova immediato
riscontro nella propria situazione economica e non ha inciso direttamente e negativamente
sull’andamento del ristorante, che non subisce variazioni rilevanti da anni;
non vi sarebbe stato infatti un aumento di personale, se non nell’ingaggio
della sorella che, tuttavia, non può essere sottoposto a verifica, o in altri
eventi di carattere economico. Il fatto poi che la signora non tenga una
contabilità dettagliata farebbe sì che un’analisi meramente economica della
situazione si rivela inaffidabile. Da qui la necessità, per l’amministrazione,
di procedere al confronto delle attività e all’applicazione del metodo straordinario
non essendo possibile determinare concretamente, sulla base della documentazione
agli atti e delle notifiche di tassazione, il reddito che l’assicurata avrebbe
potuto conseguire senza il danno alla salute (doc. AI 24/1-5).
Nel
citato rapporto d’inchiesta l’incaricata, riguardo all’attività svolta
dall’assicurata prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato
quanto segue:
" (…)
PRIMA DEL DANNO
Prima del 2005 apriva alle 6:30 e
rimaneva sino alle 15:30. Alle 11:00 iniziava la cameriera che rimaneva sino
alle 20:00 e di qui riprendeva l’assicurata o un’amica (talvolta) sino all’1
del mattino. L’amica dava una mano quando non si sentiva bene altrimenti se la
cavava da sola. La birreria offre un servizio cucina solo per il pranzo.
DOPO IL DANNO
Sino al mese di ottobre è stato il compagno (__________)
ad occuparsi dell’apertura e rimanere nel locale sino alle 10:00, sostituito
poi dall’assicurata sino alle 13.30. Ora invece sono la sorella dell’assicurata
o l’assicurata stessa che se ne fanno carico, a dipendenza di come si sente la
signora. Ritorna ancora alla sera e si occupa della chiusura ma solo quando
l’ambiente è tranquillo.
La sorella (__________) è presente molte ore al giorno
e disponibile tutte le volte che l’assicurata ha bisogno. Le viene in aiuto
anche quando la cameriera è assente negli orari serali. Si occupa del servizio
al bar e della pulizia dei locali, attività di cui la signora RI 1 non riesce
più a farsi carico. L’impegno nella pulizia viene valutato in 2 ore e 15 minuti
circa e consiste nel rigoverno dei pavimenti con scopa e straccio e dei servizi.
L’assicurata attende alle pulizie più leggere, come la pulizia del banco, dei
tavoli e altre semplici attività.
La birreria dispone di un terrazzato di 20-30 mq con
pergola ed alcuni tavoli; è stato il compagno sino a un mese fa, ad occuparsi
della pulizia dello spazio nonché della potatura di piante e siepe.
L’assicurata ammette di occuparsi tuttora della
preparazione dei pasti, lasciando alla sorella e alla cameriera il servizio al
bar; nell’incontro del 28 novembre riferisce di farsene carico ancora personalmente
anche perché non vi è alcuno in grado di sostituirla.
Prepara un piatto caldo a pranzo mentre la sera, se qualcuno
lo desidera serve un menu a base di affettato e cibi freddi. In genere il
numero di clienti varia dalle 7 alle 10 persone al giorno.
Negli ultimi anni, spiega la signora, la clientela è
diminuita, complici peraltro diversi fattori e non solo la malattia; a questo
proposito cita l’assenza di posteggi e la legge sul fumo, tanto che molti non
giocano più a carte alla sera appunto perché non possono fumare.
Magazzino: consta di alimenti e merci che non hanno
scadenza, come liquori e bibite, che peraltro vengono sempre portate a
domicilio.
2006.
2005.
2004.
2003B
2001-2002
Reddito aziendale
Fr. 48'000.-
Fr. 48'000.-*
Fr. 45'000.-
Fr. 36'000.-
Fr. 48'000.-
Sostanza aziendale
Fr. 12'196.-
Fr. 12'359.-
Fr. 12'290.-
Swidlos- provvigioni
Fr. 11'382.-
Fr. 12'290.-
Salari lordi
Fr. 31'717.-
Fr. 25'981.-
A due mesi dalla prima inchiesta – in occasione della quale
ho chiesto alla signora RI 1 copia dell’ultima dichiarazione che a quel
momento, tuttavia, non era ancora pronta – ho incontrato nuovamente la signora
per procedere al confronto delle attività ed avere dati fiscali recenti.
Secondo la notifica di tassazione, la cui copia allego
all’incarto, la situazione economica non è cambiata. In questa occasione la
signora dichiara infatti di non tenere una vera e propria contabilità e
rivolgersi ad un’amica unicamente per la preparazione della dichiarazione fiscale.
In sua compagnia incontra il tassatore, signor __________,
che viene informato sull’andamento del ristorante e delle spese sostenute.
Queste ultime non hanno subito cambiamenti di rilievo, sia per quel concerne
l’affitto dei locali (rimasto di fr. 4000.- mensili), che l’assunzione di
personale (dispone di una solo cameriera, oltre alla sorella che non viene
remunerata). Per questo motivo il reddito proveniente dall’attività non ha
subito variazioni rispetto alla tassazione del 2005, sulla quale aveva già presentato
reclamo.
OSSERVAZIONI
Sono anni che l’andamento del ristorante non subisce
variazioni rilevanti. Anche la malattia dell’assicurata non trova immediato
riscontro in un aumento del personale (se non nell’ingaggio della sorella che
tuttora, non può essere sottoposta a verifca) o in altri eventi di carattere
economico. Il fatto poi che la signora non tenga una contabilità dettagliata fa
sì che un’analisi meramente economica della situazione si riveli inaffidabile.
Di qui la necessità di procedere al confronto delle attività
e all’applicazione del metodo straordinario.
3.
MANO D’OPERA
Sino al marzo-aprile 2007 ha lavorato __________ poi
sostituita da __________, che inizia alle 11:00 e termina alle 19:00. L’una ha
sostituito l’altra senza che sia aumentato l’impegno lavorativo.
La sorella, come detto in altri punti, non viene
remunerata; mentre prima del 2005, tuttavia, le dava una mano due giorni la
settimana, ora garantisce una presenza regolare e giornaliera.
________________________________________________
5.
CONFRONTO FRA ATTIVITÀ
h/giorni/settimane/orario
medio senza
danno
Orario
medio con danno alla salute
Campi
di attività senza danno alla salute
Ponde-
razione Senza danno
Tasso
d'inca-
pacità
Inc.
di lavoro ponde-rante
Limitazioni.
Esecuzione
dei lavori da parte di terzi
Cucina
30%
20%
6%
Secondo
quanto dichiarato, l'assicurata continua ad occuparsi della cucina anche se
con meno cura rispetto a prima. Sostituzioni occasionali.
Si
prende atto di un dato di realtà e si applica una percentuale diversa
rispetto a quella medico-teorica.
Servizio
al bar
40%
50%
20%
Si
riprende la percentuale medica, che fornisce indicazioni sull'esigibilità
dell'attività. Viene sostituita in parte dalla sorella, che ha aumentano
l'impegno dopo il danno alla salute.
Pulizia
locali
20%
50%
10%
Solo
attività leggere. Si applica l'incapcità medico-teorica.
Ordinazioni/
contabilità
10%
50%
5%
Le
dichiarazioni dell'assicurata concordano con la valutazione peritale.
Totale
100%
41%
Cucina: prima
di ammalarsi si dedicava alla cucina anche il giorno prima rispetto alla
presentazione di un piatto, che richiedeva appunto una lunga preparazione (nel
caso del brasato, per esempio); ora vi presenta meno cura, nonostante continui
a farsi carico dell’attività e venga sostituita solo occasionalmente.
Pulizia dei locali: prima era di suo compito, mentre ora se ne occupa la sorella.
L’assicurata descrive un impegno modesto e minimo in questa attività, che
limita al rigoverno dei tavoli e bancone.
Contabilità e ordinazioni: pur avendo un magazzino, acquista lei stessa le merci
con scadenza o altri beni di prima necessità; fa portare a domicilio, invece,
liquori e bevande. Si tratta comunque di commissioni che effettua una volta
alla settimana e di cui si fa carico tuttora personalmente.
Fatica per conto a tenere la contabilità quando prima
era puntuale e organizzata; a questo proposito spiega come avesse l’abitudine
di tenere sotto controllo sia le entrate che le uscite e di fare previsioni
sull’andamento del ristorante, quando ora non riesce nemmeno a tenere i conti
della giornata.
Campi d'attività
Ponde-razione
senza danno
Incapacità
al lavoro nei campi d'attività
* Base salariale
mensile x 12
Reddito annuale
senza danno
Perdita di
guadagno
Cucina
30%
20%
1) 3'637
13'093
2'618
Servizio
bar
40%
50%
1) 3'637
17'457
8'728
Pulizia
locali
20%
50%
2) 3'680
8'832
4'416
Contab/ord.
10%
50%
3) 4'797
5'756
2'878
Totale
100%
45'138
18'640
1)
secondo l’Inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari, n. 37, livello 4 donne
2)
n. 35, livello 4, donne
3)
n. 23, livello 4, donne
Reddito in assenza del danno alla salute: fr. 45'138.-
Perdita di guadagno: fr. 18'640.-
Nel raffronto tra la perdita di guadagno e il reddito
“da valida” ne risulta una perdita economica del 41%.
VALUTAZIONE E PROPOSTA
L’applicazione del metodo straordinario ha portato a
una perdita economica del 41% propongo pertanto di procedere all’assegnazione
di un quarto di rendita.
Nella valutazione si è tenuto conto delle risultanze
peritali, ma non di meno della situazione reale così come descritta
dall’assicurata. Va detto infatti che l’andamento del ristorante, nelle entrate
e nelle uscite, è rimasto sostanzialmente lo stesso, nonostante la malattia si
sia aggravata due anni orsono. L’assicurata non ha aumentato il personale né
l’impiego della cameriera; ha invece incaricato la sorella, che peraltro non
remunera, di aiutarla con regolarità. Per quanto la situazione oggi appare
credibile, non è dato sapere quante siano effettivamente le ore che la sorella,
che non svolge altre attività ed ha ampia disponibilità di tempo, effettui
realmente presso il ristorante.
Considerato infine come l’assicurata continui a farsi
carico della preparazione dei pasti e sia in grado di garantire una certa
presenza in birreria, ritengo che, pur nel rispetto delle risultanze peritali,
la percentuale d’incapacità debba rispecchiare la situazione nella sua peculiarità.
(…)”
Dopo aver constatato
che, a seguito del danno alla salute, l’assicurata ha modificato soprattutto la
sua attività di servizio bar, che lascia svolgere alla sorella e alla
cameriera, l’ispettorato AI, come visto, ha proceduto alla valutazione della capacità
di guadagno comparando le diverse mansioni costitutive la professione di
esercente di un bar ristorante prima e dopo il danno alla salute, giungendo alla
conclusione di una perdita economica del 41%.
L’assicurata
ha contestato questo modo di procedere, facendo presente che, prima del danno
alla salute essa si occupava dell’apertura del locale alle 6:30 del mattino e rimaneva
sino alle 15.30. Alle 11:00 iniziava la cameriera che rimaneva sino alle 20:00
e qui riprendeva l’assicurata sino all’una del mattino. Dopo l’insorgenza del
danno alla salute l’assicurata ha evidenziato che la sorella __________, è presente
tutti i giorni presso l’esercizio pubblico mediamente per 5-7 ore al giorno
(doc. VIII). Evidenzia quindi che nell’attività di cucina l’incapacità
lavorativa è di almeno il 50%, e che non è più neppure in grado di eseguire
correttamente la contabilità e i conteggi. La ricorrente asserisce che rettificando
il grado di invalidità di queste due attività ne risulterebbe un grado di
invalidità complessivo del 56%.
Orbene, questo
Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta
economica del 5 dicembre 2007 (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF
9C_35/ 2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197).
Nella
ripartizione delle mansioni e i relativi impedimenti calcolati dall’ispettorato
AI è stato tenuto conto dell’entità dell’azienda della ricorrente e del fatto
che essa non ha più assunto nuovo personale, ad eccezione della sorella che, tuttavia,
non viene remunerata. L’inchiesta economica ha quindi evidenziato come la ricorrente
abbia sottolineato che negli ultimi anni la clientela è diminuita, complici per
altro fattori diversi e non solo la malattia, segnatamente l’assenza dei posteggi
e l’introduzione della legge sul divieto di fumo nei locali pubblici.
Non vi è
motivo, a mente del TCA, per scostarsi né dalla ripartizione delle mansioni, né
dalla percentuale di impedimen-
ti stabilita
dall’amministrazione.
Come emerge
dall’inchiesta economica, l’assicurata è ancora in grado di occuparsi convenientemente
della parte relativa alla cucina; infatti ha ammesso che continua a farsi
carico della stessa e solo occasionalmente viene sostituita. Le limitazioni
pratiche per la succitata attività sono quindi state quantificate nel 20%.
Quanto invece
alla parte relativa all’attività di servizio bar l’assicurata viene sostituita
dalla sorella; le limitazioni pratiche inerenti la mansione summenzionata sono quindi
state quantificate nel 50%. Nella mansione di pulizia dei locali, il funzionario
incarito, tenendo conto delle argomentazioni dell’assicurata, ha valutato
l’impegno in termini temporali in 2 ore e 15 minuti, in considerazione del
fatto che l’interessata svolge le pulizie più leggere, quali la pulizia del
banco, dei tavoli e altre semplici attività, e ha riconosciuto per questa attività
un impedimento parziale del 50%.
Infine, per
quanto concerne le mansioni di contabilità e ordinazioni il funzionario
incaricato ha riconosciuto all’assicurata un impedimento parziale del 50% in
considerazione del fatto che la stessa provvede all’acquisto di merci con scadenza
o altri beni di prima necessità; fa portare a domicilio, invece, liquori e
bevande. Si tratta comunque di commissioni che effettua una volta alla settimana
e di cui si fa carico tuttora personalmente.
Tenuto conto
di quanto sopra, l’Ufficio AI ha proceduto a calcolare l’invalidità, conformemente
al metodo straordinario, giungendo ad un grado di invalidità del 41%.
La presa in
considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività
lucrativa dell’assicurata, tenuto conto dei “salari di riferimento del ramo”, è
conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (DTF 128 V
33consid. 4c; cfr. anche STCA 26 gennaio 2006 nella causa D, inc. 32.2005.71;
no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).
Al riguardo occorre
solo evidenziare che il consulente che ha esperito l’indagine economica ha
utilizzato le tabelle TA7 del 2004 anziché le tabelle TA1 del 2006. Tuttavia da
un calcolo effettuato sulla scorta dei valori salariali enumerati nelle tabelle
TA1 del 2006 si raggiunge un grado di invalidità comunque inferiore al 50%, che
in ogni caso non permetterebbe alla ricorrente di acquisire il diritto ad una
mezza rendita. Ne consegue che non si giustifica un rinvio degli atti
all’amministrazione affinché esperisca ulteriori accertamenti in merito.
Stante un
grado d’invalidità del 41% l’assicurata ha diritto ad un quarto di rendita. Con
ogni verosimiglianza il tasso di inabilità non supera nella fattispecie il 50%
anche volendo considerare l’evoluzione dei redditi sino al 2008, anno in cui è
stata resa la decisione impugnata.
2.10
L’assicurata,
chiede al TCA l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici e l’audizione testimoniale
della sorella.
Al proposito si osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47
n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF
122.
II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede
il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV
no. 10 p. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c con riferimenti).
In
concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.8 e 2.9), la documentazione agli atti
è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta
probatoria deve essere disattesa.
Ne consegue la conferma della decisione contestata e la
reiezione del ricorso.
2.11
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio
2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--,
sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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