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Decisione

32.2008.226

Assicurata gerente e gestore indipendente di un esercizio pubblico. Metodo straordinario

6 luglio 2009Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi sull’attività attuale dell’assicurato?

2.2 L’attività attuale è

ancora praticabile?

2.3 Se, si, in quale

misura (ore al giorno)?

2.4 è constatabile una

diminuzione della capacità di lavoro?

2.5 Se si, in che

misura?

2.6 Da

quando esiste una limitazione dalla capacità di lavoro provata a livello medico

di almeno il 20%?

2.7 Quale

è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Come ho già descritto sopra,

lo stato ansioso-depressivo condiziona l’emotività della paziente, rendendo

difficile il contatto con gli altri e compromettendo le relazioni sociali.

Lavorando l’assicurata come gerente di un bar, lo stato disforico contribuisce

a conflittualizzare con il prossimo (il cliente del bar) perdendolo e

compromettendo il rendimento della sua attività. Inoltre, il consumo di alcool in

questa situazione non fa che aumentare peggiorando il tutto.

Questa limitazione al 50%

persiste dal febbraio 2005 in maniera continua.

3 L’ambiente

di lavoro dell’assicurato e il grado di sopportare disturbi psichici?

L’assicurata lavora come

esercente di un bar a __________ e riesce a reggere la presenza degli altri

nella misura del 50%, come da me già descritto sopra.

C. CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE

1 È

possibile effettuare provvedimenti di integrazione? Ve ne sono in corso?

Ne sono previsti?

1.1 Se

si, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione, in special modo per

quanto riguarda

. l’abitudine al

processo lavorativo

.

l’esercizio di capacità sociali di base

.

l’utilizzazione delle risorse disponibili

1.2 Se

no, la preghiamo di darcene ragione

Considerandi

2.

È

possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

2.1

Se

si con quali ragionevoli provvedimenti (per esempio provvedimenti medici)

2.2

Secondo

lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

3.

L’assicurato

è in grado di svolgere altre attività?

3.1

Se

si quali esigenze deve rispondere posto di lavoro vedi che cosa bisogna tenere

soprattutto conto nel caso di una tratti vita (esigenze confronti delle persone

cui fa riferimento, clima di lavoro ecc)?

3.2

In

che misura si possono svolgere attività consone alla menomazione (ora al

giorno)?

3.3

È

constatabile una riduzione della capacità di lavoro?

3.4

Se

si in che misura?

3.5

Qualora

non siano possibili altre attività: per quali mtovivi?

La presa a carico

specialistica non è desiderata dall’assicurata e di conseguenza la prognosi di

un tale approccio resta sfavorevole.

Non ritengo possibile

migliorare le condizioni psico-emotive della paziente e la sua capacità lavorativa

con i provvedimenti di integrazione. (…)”

2.8

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'ap-prezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1

et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)"

(cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571.

seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9

2.9.1

Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, non ha

motivo di mettere in dubbio la valutazione effettuata dalla dr.ssa __________, FMH

psicologa e psichiatra, da considerare dettagliata approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali.

In effetti, appurato che l’assicurata

soffre di uno stato ansioso-depressivo, il quale ne condiziona l’emotività,

rendendo difficile il contatto con gli altri e compromettendo le relazioni

sociali, la dr.ssa __________ ha considerato il fatto che lavorando l’interessata

come gerente di un bar lo stato disforico contribuisce a conflittualizzare con

il prossimo perdendolo e compromettendo il rendimento della sua attività.

Inoltre, il consumo di alcool in questa situazione non fa che aumentare

peggiorando il tutto. La limitazione della sua capacità lavora-tiva al 50%

persiste dal febbraio 2005 in

maniera continua.

2.9.2

Per

la determinazione del grado d’invalidità l’amministrazio-ne ha applicato il

metodo straordinario in considerazione del fatto che l’assicurata svolge

un’attività indipendente.

Come

emerge dal rapporto d’inchiesta economica l’ammini-strazione ha anche tenuto

conto della circostanza che la malattia dell’assicurata non trova immediato

riscontro nella propria situazione economica e non ha inciso direttamente e negativamente

sull’andamento del ristorante, che non subisce variazioni rilevanti da anni;

non vi sarebbe stato infatti un aumento di personale, se non nell’ingaggio

della sorella che, tuttavia, non può essere sottoposto a verifica, o in altri

eventi di carattere economico. Il fatto poi che la signora non tenga una

contabilità dettagliata farebbe sì che un’analisi meramente economica della

situazione si rivela inaffidabile. Da qui la necessità, per l’amministrazione,

di procedere al confronto delle attività e all’applicazione del metodo straordinario

non essendo possibile determinare concretamente, sulla base della documentazione

agli atti e delle notifiche di tassazione, il reddito che l’assicurata avrebbe

potuto conseguire senza il danno alla salute (doc. AI 24/1-5).

Nel

citato rapporto d’inchiesta l’incaricata, riguardo all’attività svolta

dall’assicurata prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato

quanto segue:

" (…)

PRIMA DEL DANNO

Prima del 2005 apriva alle 6:30 e

rimaneva sino alle 15:30. Alle 11:00 iniziava la cameriera che rimaneva sino

alle 20:00 e di qui riprendeva l’assicurata o un’amica (talvolta) sino all’1

del mattino. L’amica dava una mano quando non si sentiva bene altrimenti se la

cavava da sola. La birreria offre un servizio cucina solo per il pranzo.

DOPO IL DANNO

Sino al mese di ottobre è stato il compagno (__________)

ad occuparsi dell’apertura e rimanere nel locale sino alle 10:00, sostituito

poi dall’assicurata sino alle 13.30. Ora invece sono la sorella dell’assicurata

o l’assicurata stessa che se ne fanno carico, a dipendenza di come si sente la

signora. Ritorna ancora alla sera e si occupa della chiusura ma solo quando

l’ambiente è tranquillo.

La sorella (__________) è presente molte ore al giorno

e disponibile tutte le volte che l’assicurata ha bisogno. Le viene in aiuto

anche quando la cameriera è assente negli orari serali. Si occupa del servizio

al bar e della pulizia dei locali, attività di cui la signora RI 1 non riesce

più a farsi carico. L’impegno nella pulizia viene valutato in 2 ore e 15 minuti

circa e consiste nel rigoverno dei pavimenti con scopa e straccio e dei servizi.

L’assicurata attende alle pulizie più leggere, come la pulizia del banco, dei

tavoli e altre semplici attività.

La birreria dispone di un terrazzato di 20-30 mq con

pergola ed alcuni tavoli; è stato il compagno sino a un mese fa, ad occuparsi

della pulizia dello spazio nonché della potatura di piante e siepe.

L’assicurata ammette di occuparsi tuttora della

preparazione dei pasti, lasciando alla sorella e alla cameriera il servizio al

bar; nell’incontro del 28 novembre riferisce di farsene carico ancora personalmente

anche perché non vi è alcuno in grado di sostituirla.

Prepara un piatto caldo a pranzo mentre la sera, se qualcuno

lo desidera serve un menu a base di affettato e cibi freddi. In genere il

numero di clienti varia dalle 7 alle 10 persone al giorno.

Negli ultimi anni, spiega la signora, la clientela è

diminuita, complici peraltro diversi fattori e non solo la malattia; a questo

proposito cita l’assenza di posteggi e la legge sul fumo, tanto che molti non

giocano più a carte alla sera appunto perché non possono fumare.

Magazzino: consta di alimenti e merci che non hanno

scadenza, come liquori e bibite, che peraltro vengono sempre portate a

domicilio.

2006.

2005.

2004.

2003B

2001-2002

Reddito aziendale

Fr. 48'000.-

Fr. 48'000.-*

Fr. 45'000.-

Fr. 36'000.-

Fr. 48'000.-

Sostanza aziendale

Fr. 12'196.-

Fr. 12'359.-

Fr. 12'290.-

Swidlos- provvigioni

Fr. 11'382.-

Fr. 12'290.-

Salari lordi

Fr. 31'717.-

Fr. 25'981.-

A due mesi dalla prima inchiesta – in occasione della quale

ho chiesto alla signora RI 1 copia dell’ultima dichiarazione che a quel

momento, tuttavia, non era ancora pronta – ho incontrato nuovamente la signora

per procedere al confronto delle attività ed avere dati fiscali recenti.

Secondo la notifica di tassazione, la cui copia allego

all’incarto, la situazione economica non è cambiata. In questa occasione la

signora dichiara infatti di non tenere una vera e propria contabilità e

rivolgersi ad un’amica unicamente per la preparazione della dichiarazione fiscale.

In sua compagnia incontra il tassatore, signor __________,

che viene informato sull’andamento del ristorante e delle spese sostenute.

Queste ultime non hanno subito cambiamenti di rilievo, sia per quel concerne

l’affitto dei locali (rimasto di fr. 4000.- mensili), che l’assunzione di

personale (dispone di una solo cameriera, oltre alla sorella che non viene

remunerata). Per questo motivo il reddito proveniente dall’attività non ha

subito variazioni rispetto alla tassazione del 2005, sulla quale aveva già presentato

reclamo.

OSSERVAZIONI

Sono anni che l’andamento del ristorante non subisce

variazioni rilevanti. Anche la malattia dell’assicurata non trova immediato

riscontro in un aumento del personale (se non nell’ingaggio della sorella che

tuttora, non può essere sottoposta a verifca) o in altri eventi di carattere

economico. Il fatto poi che la signora non tenga una contabilità dettagliata fa

sì che un’analisi meramente economica della situazione si riveli inaffidabile.

Di qui la necessità di procedere al confronto delle attività

e all’applicazione del metodo straordinario.

3.

MANO D’OPERA

Sino al marzo-aprile 2007 ha lavorato __________ poi

sostituita da __________, che inizia alle 11:00 e termina alle 19:00. L’una ha

sostituito l’altra senza che sia aumentato l’impegno lavorativo.

La sorella, come detto in altri punti, non viene

remunerata; mentre prima del 2005, tuttavia, le dava una mano due giorni la

settimana, ora garantisce una presenza regolare e giornaliera.

________________________________________________

5.

CONFRONTO FRA ATTIVITÀ

h/giorni/settimane/orario

medio senza

danno

Orario

medio con danno alla salute

Campi

di attività senza danno alla salute

Ponde-

razione Senza danno

Tasso

d'inca-

pacità

Inc.

di lavoro ponde-rante

Limitazioni.

Esecuzione

dei lavori da parte di terzi

Cucina

30%

20%

6%

Secondo

quanto dichiarato, l'assicurata continua ad occuparsi della cucina anche se

con meno cura rispetto a prima. Sostituzioni occasionali.

Si

prende atto di un dato di realtà e si applica una percentuale diversa

rispetto a quella medico-teorica.

Servizio

al bar

40%

50%

20%

Si

riprende la percentuale medica, che fornisce indicazioni sull'esigibilità

dell'attività. Viene sostituita in parte dalla sorella, che ha aumentano

l'impegno dopo il danno alla salute.

Pulizia

locali

20%

50%

10%

Solo

attività leggere. Si applica l'incapcità medico-teorica.

Ordinazioni/

contabilità

10%

50%

5%

Le

dichiarazioni dell'assicurata concordano con la valutazione peritale.

Totale

100%

41%

Cucina: prima

di ammalarsi si dedicava alla cucina anche il giorno prima rispetto alla

presentazione di un piatto, che richiedeva appunto una lunga preparazione (nel

caso del brasato, per esempio); ora vi presenta meno cura, nonostante continui

a farsi carico dell’attività e venga sostituita solo occasionalmente.

Pulizia dei locali: prima era di suo compito, mentre ora se ne occupa la sorella.

L’assicurata descrive un impegno modesto e minimo in questa attività, che

limita al rigoverno dei tavoli e bancone.

Contabilità e ordinazioni: pur avendo un magazzino, acquista lei stessa le merci

con scadenza o altri beni di prima necessità; fa portare a domicilio, invece,

liquori e bevande. Si tratta comunque di commissioni che effettua una volta

alla settimana e di cui si fa carico tuttora personalmente.

Fatica per conto a tenere la contabilità quando prima

era puntuale e organizzata; a questo proposito spiega come avesse l’abitudine

di tenere sotto controllo sia le entrate che le uscite e di fare previsioni

sull’andamento del ristorante, quando ora non riesce nemmeno a tenere i conti

della giornata.

Campi d'attività

Ponde-razione

senza danno

Incapacità

al lavoro nei campi d'attività

* Base salariale

mensile x 12

Reddito annuale

senza danno

Perdita di

guadagno

Cucina

30%

20%

1) 3'637

13'093

2'618

Servizio

bar

40%

50%

1) 3'637

17'457

8'728

Pulizia

locali

20%

50%

2) 3'680

8'832

4'416

Contab/ord.

10%

50%

3) 4'797

5'756

2'878

Totale

100%

45'138

18'640

1)

secondo l’Inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari, n. 37, livello 4 donne

2)

n. 35, livello 4, donne

3)

n. 23, livello 4, donne

Reddito in assenza del danno alla salute: fr. 45'138.-

Perdita di guadagno: fr. 18'640.-

Nel raffronto tra la perdita di guadagno e il reddito

“da valida” ne risulta una perdita economica del 41%.

VALUTAZIONE E PROPOSTA

L’applicazione del metodo straordinario ha portato a

una perdita economica del 41% propongo pertanto di procedere all’assegnazione

di un quarto di rendita.

Nella valutazione si è tenuto conto delle risultanze

peritali, ma non di meno della situazione reale così come descritta

dall’assicurata. Va detto infatti che l’andamento del ristorante, nelle entrate

e nelle uscite, è rimasto sostanzialmente lo stesso, nonostante la malattia si

sia aggravata due anni orsono. L’assicurata non ha aumentato il personale né

l’impiego della cameriera; ha invece incaricato la sorella, che peraltro non

remunera, di aiutarla con regolarità. Per quanto la situazione oggi appare

credibile, non è dato sapere quante siano effettivamente le ore che la sorella,

che non svolge altre attività ed ha ampia disponibilità di tempo, effettui

realmente presso il ristorante.

Considerato infine come l’assicurata continui a farsi

carico della preparazione dei pasti e sia in grado di garantire una certa

presenza in birreria, ritengo che, pur nel rispetto delle risultanze peritali,

la percentuale d’incapacità debba rispecchiare la situazione nella sua peculiarità.

(…)”

Dopo aver constatato

che, a seguito del danno alla salute, l’assicurata ha modificato soprattutto la

sua attività di servizio bar, che lascia svolgere alla sorella e alla

cameriera, l’ispettorato AI, come visto, ha proceduto alla valutazione della capacità

di guadagno comparando le diverse mansioni costitutive la professione di

esercente di un bar ristorante prima e dopo il danno alla salute, giungendo alla

conclusione di una perdita economica del 41%.

L’assicurata

ha contestato questo modo di procedere, facendo presente che, prima del danno

alla salute essa si occupava dell’apertura del locale alle 6:30 del mattino e rimaneva

sino alle 15.30. Alle 11:00 iniziava la cameriera che rimaneva sino alle 20:00

e qui riprendeva l’assicurata sino all’una del mattino. Dopo l’insorgenza del

danno alla salute l’assicurata ha evidenziato che la sorella __________, è presente

tutti i giorni presso l’esercizio pubblico mediamente per 5-7 ore al giorno

(doc. VIII). Evidenzia quindi che nell’attività di cucina l’incapacità

lavorativa è di almeno il 50%, e che non è più neppure in grado di eseguire

correttamente la contabilità e i conteggi. La ricorrente asserisce che rettificando

il grado di invalidità di queste due attività ne risulterebbe un grado di

invalidità complessivo del 56%.

Orbene, questo

Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta

economica del 5 dicembre 2007 (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF

9C_35/ 2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197).

Nella

ripartizione delle mansioni e i relativi impedimenti calcolati dall’ispettorato

AI è stato tenuto conto dell’entità dell’azienda della ricorrente e del fatto

che essa non ha più assunto nuovo personale, ad eccezione della sorella che, tuttavia,

non viene remunerata. L’inchiesta economica ha quindi evidenziato come la ricorrente

abbia sottolineato che negli ultimi anni la clientela è diminuita, complici per

altro fattori diversi e non solo la malattia, segnatamente l’assenza dei posteggi

e l’introduzione della legge sul divieto di fumo nei locali pubblici.

Non vi è

motivo, a mente del TCA, per scostarsi né dalla ripartizione delle mansioni, né

dalla percentuale di impedimen-

ti stabilita

dall’amministrazione.

Come emerge

dall’inchiesta economica, l’assicurata è ancora in grado di occuparsi convenientemente

della parte relativa alla cucina; infatti ha ammesso che continua a farsi

carico della stessa e solo occasionalmente viene sostituita. Le limitazioni

pratiche per la succitata attività sono quindi state quantificate nel 20%.

Quanto invece

alla parte relativa all’attività di servizio bar l’assicurata viene sostituita

dalla sorella; le limitazioni pratiche inerenti la mansione summenzionata sono quindi

state quantificate nel 50%. Nella mansione di pulizia dei locali, il funzionario

incarito, tenendo conto delle argomentazioni dell’assicurata, ha valutato

l’impegno in termini temporali in 2 ore e 15 minuti, in considerazione del

fatto che l’interessata svolge le pulizie più leggere, quali la pulizia del

banco, dei tavoli e altre semplici attività, e ha riconosciuto per questa attività

un impedimento parziale del 50%.

Infine, per

quanto concerne le mansioni di contabilità e ordinazioni il funzionario

incaricato ha riconosciuto all’assicurata un impedimento parziale del 50% in

considerazione del fatto che la stessa provvede all’acquisto di merci con scadenza

o altri beni di prima necessità; fa portare a domicilio, invece, liquori e

bevande. Si tratta comunque di commissioni che effettua una volta alla settimana

e di cui si fa carico tuttora personalmente.

Tenuto conto

di quanto sopra, l’Ufficio AI ha proceduto a calcolare l’invalidità, conformemente

al metodo straordinario, giungendo ad un grado di invalidità del 41%.

La presa in

considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività

lucrativa dell’assicurata, tenuto conto dei “salari di riferimento del ramo”, è

conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (DTF 128 V

33consid. 4c; cfr. anche STCA 26 gennaio 2006 nella causa D, inc. 32.2005.71;

no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).

Al riguardo occorre

solo evidenziare che il consulente che ha esperito l’indagine economica ha

utilizzato le tabelle TA7 del 2004 anziché le tabelle TA1 del 2006. Tuttavia da

un calcolo effettuato sulla scorta dei valori salariali enumerati nelle tabelle

TA1 del 2006 si raggiunge un grado di invalidità comunque inferiore al 50%, che

in ogni caso non permetterebbe alla ricorrente di acquisire il diritto ad una

mezza rendita. Ne consegue che non si giustifica un rinvio degli atti

all’amministrazione affinché esperisca ulteriori accertamenti in merito.

Stante un

grado d’invalidità del 41% l’assicurata ha diritto ad un quarto di rendita. Con

ogni verosimiglianza il tasso di inabilità non supera nella fattispecie il 50%

anche volendo considerare l’evoluzione dei redditi sino al 2008, anno in cui è

stata resa la decisione impugnata.

2.10

L’assicurata,

chiede al TCA l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici e l’audizione testimoniale

della sorella.

Al proposito si osserva che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122.

II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede

il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

no. 10 p. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c con riferimenti).

In

concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.8 e 2.9), la documentazione agli atti

è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta

probatoria deve essere disattesa.

Ne consegue la conferma della decisione contestata e la

reiezione del ricorso.

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio

2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--,

sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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