32.2008.227
Ricorso irricevibile in quanto tardivo
13 febbraio 2009Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.227
Data decisione, Autorità:
13.02.2009, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile in quanto tardivo
IRRICEVIBILITÀ
art. 69 cpv. 1 let. a LAI
art. 37 LPGA
art. 38 LPGA
art. 39 LPGA
art. 40 LPGA
art. 41 LPGA
art. 60 LPGA
art. 4 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.227
FS
Lugano
13 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione del 26 settembre 2008
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 26 settembre 2008, l'Ufficio AI ha respinto la domanda 21 giugno 2007
con la quale RI 1 ha chiesto il condono dell’importo di fr. 17'633.--, chiestogli
in restituzione con decisione del 31 maggio 2007;
- dopo
aver introdotto il ricorso 3 dicembre 2008 (redatto in lingua tedesca), invitato
dal TCA – che aveva nel frattempo accertato che la decisione impugnata è stata
recapitata al suo legale – a presentare le proprie osservazioni in merito alla
tempestività del gravame, l’assicurato ha rilevato che: “(…) si é vero che non
ho rispettato il termine per fare un ricorso di 30 gg. Il problema è stato che
anch’io avevo ricevuto la notifica del mio legale Dott. __________ in ritardo
(13 ottobre 2008). Un periodo in cui sono stato assente e non potevo agire. Al
momento in cui avevo letto la notifica, il detto termine era già scaduto. Il
legale non ha consigliato di andare in ricorso, e non sapevo più cosa fare –
ero confuso di tutte queste cose legali che non capisco in ogni caso. Quando ho
ricevuto la nuova fattura dell’Ufficio AI sono andato da __________ a __________
sperando di poter risolvere la causa in un colloquio personale con la gente
competente di decidere. Potevo parlare con avv. __________ che mi consigliava
di “scrivere due righe al tribunale e fare ricorso”. Arrivato a casa ho subito
scritto la lettera a voi 13.12.08, ndr. recte: 3.12.2008, cfr. I) (…)” IX);
- ai
sensi dell’art. 4 cpv. 1 della LPTCA del 23 giugno 2008, entrata in vigore il
1° ottobre 2008, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente
ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- in
deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le
decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60
cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato
(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- un
invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella
postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui
avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,
che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo
periodo (STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94
consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi
postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2008);
- giusta
l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente,
o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo
escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi
Fatti
i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Finché la parte non revochi la
procura l’assicuratore comunica con il rappresentante (cpv. 3) (sul punto RCC 1991
pag. 393; RAMI 1997 pag. 444, 1996 pag. 329; DTF 99 V 182). Il concetto di comunicazione
di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una decisione avviene
quindi in forma corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto
che la procura non gli è stata revocata (STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I
565/02]);
- il
termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o
dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente
la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15
agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in
relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid.
3a);
- gli
atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa,
a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una
decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato –
rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in
cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12,
113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV pag. 444);
- se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V
37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.
9, pag. 479);
- nel
caso in esame il ricorso 3 dicembre 2008 – consegnato all’ufficio postale il 4
dicembre 2008 (cfr. busta d’impostazio-ne) – avverso la decisione del 26 settembre
2008 è per ammissione dell’insorgente medesimo tardivo;
- quale
giustificazione del ritardo, l’assicurato ha fatto presente di aver ricevuto la
decisione impugnata dall’avv. __________ solo il 13 ottobre 2008, periodo in
cui era assente e non poteva pertanto agire. L’avv. __________ lo ha pure
sconsigliato di interporre ricorso ed egli, confuso, non sapeva più cosa fare;
- per
l'art. 41 LPGA, applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di
cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro
dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa,
il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque
essere valutate oggettivamente. In definitiva, al
richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265;
STFA 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, 1999, pag. 170s.; Kölz/Häner, Ver-waltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, N. 151). La
giurisprudenza ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente,
in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere,
la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta
però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999
n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA 2 luglio 2003
nella causa D., K 34/03).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce
un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire
criteri restrittivi (STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03);
- in
casu, la circostanza di aver ricevuto solo il 13 ottobre 2008 la decisione 26
settembre 2006 notificata rettamente al proprio legale, non costituisce
(valido) motivo d’impedimento ai sensi della succitata giurisprudenza. Infatti,
da una parte, avendo inoltrato la domanda di condono il 21 giugno 2007,
l’assicurato doveva aspettarsi una decisione nel merito. D’al-tra parte,
ritenuto anche che il 13 ottobre 2008 non era ancora scaduto il termine di
ricorso, l’assicurato avrebbe potuto indicare al proprio legale –
indipendentemente dal fatto che lui lo avesse ritenuto inopportuno – di
impugnare comunque la decisione 26 settembre 2008;
- ne
consegue che il ricorso 3 dicembre 2008 deve essere dichiarato irricevibile in
quanto tardivo;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il
ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.
Considerandi
2.
- Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster