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Decisione

32.2008.227

Ricorso irricevibile in quanto tardivo

13 febbraio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Finché la parte non revochi la

procura l’assicuratore comunica con il rappresentante (cpv. 3) (sul punto RCC 1991

pag. 393; RAMI 1997 pag. 444, 1996 pag. 329; DTF 99 V 182). Il concetto di comunicazione

di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser,

ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una decisione avviene

quindi in forma corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto

che la procura non gli è stata revocata (STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I

565/02]);

- il

termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del

Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine

scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o

dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente

la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15

agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in

relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid.

3a);

- gli

atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa,

a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una

decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato –

rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in

cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12,

113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV pag. 444);

- se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V

37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.

9, pag. 479);

- nel

caso in esame il ricorso 3 dicembre 2008 – consegnato all’ufficio postale il 4

dicembre 2008 (cfr. busta d’impostazio-ne) – avverso la decisione del 26 settembre

2008 è per ammissione dell’insorgente medesimo tardivo;

- quale

giustificazione del ritardo, l’assicurato ha fatto presente di aver ricevuto la

decisione impugnata dall’avv. __________ solo il 13 ottobre 2008, periodo in

cui era assente e non poteva pertanto agire. L’avv. __________ lo ha pure

sconsigliato di interporre ricorso ed egli, confuso, non sapeva più cosa fare;

- per

l'art. 41 LPGA, applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di

cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro

dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa,

il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

Per impedimento non colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque

essere valutate oggettivamente. In definitiva, al

richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265;

STFA 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41; idem, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, 1999, pag. 170s.; Kölz/Häner, Ver-waltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, N. 151). La

giurisprudenza ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente,

in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere,

la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta

però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999

n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA 2 luglio 2003

nella causa D., K 34/03).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce

un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire

criteri restrittivi (STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03);

- in

casu, la circostanza di aver ricevuto solo il 13 ottobre 2008 la decisione 26

settembre 2006 notificata rettamente al proprio legale, non costituisce

(valido) motivo d’impedimento ai sensi della succitata giurisprudenza. Infatti,

da una parte, avendo inoltrato la domanda di condono il 21 giugno 2007,

l’assicurato doveva aspettarsi una decisione nel merito. D’al-tra parte,

ritenuto anche che il 13 ottobre 2008 non era ancora scaduto il termine di

ricorso, l’assicurato avrebbe potuto indicare al proprio legale –

indipendentemente dal fatto che lui lo avesse ritenuto inopportuno – di

impugnare comunque la decisione 26 settembre 2008;

- ne

consegue che il ricorso 3 dicembre 2008 deve essere dichiarato irricevibile in

quanto tardivo;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il

ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.

Considerandi

2.

- Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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