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Decisione

32.2008.228

Assicurato indipendente. L'UAI non avrebbe dovuto procedere al confronto dei redditi secondo il metodo ordinario (variazione della cifra d'affari aziendale), ma applicare il metodo straordinario (conf

28 settembre 2009Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XIII, XIV + bis sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA

I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA

H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99

del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se l’UAI ha correttamente attribuito

all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità dal 1° giugno 2006 e tre

quarti di rendita dal 1° settembre 2006.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa

graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio

2008.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo

straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105

V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.

456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata

considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento

sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto

invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;

SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale

può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della

medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si

volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo

cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in

base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;

VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in

re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo

giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone

con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno

dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in

maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel

caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello

conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che

riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi

fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione

congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni

sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.4. Per quanto

attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico

e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA

e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser,

op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114

V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande

invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione

in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003,

inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,

recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del

22 ottobre 2001 in re W., I

224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate

quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa

dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione

che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i

dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è

stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. La nozione

di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia

LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della

stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore

sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale

ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con

riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto

unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali.

Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi

assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno

(DTF 131 V 120).

Ciononostante,

il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado

d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri

accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

In tal

senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr.

anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che

quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di

principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in

ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può

essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione

diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF

131 V 123).

In una

decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore

infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto

che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico

che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione

invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione

dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia

tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato

relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha

ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte

dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro assicuratore

(DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre

pure la sentenza U 148/06 del

28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

Il TFA ha

infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a

una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI

riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e

la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica

effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il

medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento

alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28

agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

2.7. Per quanto

riguarda i postumi della patologia infortunistica il Dr. __________, spec. FMH

in chirurgia e medico circondariale supplente della __________, nella visita

medica di chiusura del 12 febbraio 2003 ha posto la seguente diagnosi:

"

(...)

D I A G N O S I

- Disturbi funzionali alle ginocchia

anzitutto sotto carico.

-

Stato dopo primo infortunio del ginocchio sinistro il 31.7.1989 con rottura

del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale.

-

Stato dopo artroscopia diagnostica il 22.8.1989 con in seguito trattamento

conservativo.

- Rendita Suva del 10% dall'1.3.1990.

-

Stato dopo artroscopia diagnostica e resezione artroscopica di una rottura

longitudinale del menisco laterale sinistro il 6.6.1995.

-

Stato dopo plastica del legamento crociato anteriore sinistro il 12.1.1996.

-

Stato dopo asportazione del materiale di osteosintesi il 6.12.1996.

- Stato dopo trauma distorsivo del

ginocchio destro l'11.4.2000.

-

Stato dopo artroscopia del ginocchio destro con diagnosi di rottura completa

del legamento crociato anteriore e piccola rottura del corno posteriore del

menisco esterno.

-

Stato dopo plastica del legamento crociato anteriore il 19.5.2000.

-

Stato dopo asportazione del materiale d'osteosintesi il 20.4.2001.

-

Stato dopo annuncio di una ricaduta per disturbi al ginocchio destro l'1.1.2002

CONCLUSIONI

Attualmente l'assicurato accusa ancora fastidio

alle ginocchia, soprattutto al sinistro quando deve portare pesi e lavorare

sulle impalcature.

Oggettivamente

ottimo risultato dopo plastica del legamento crociato anteriore bilaterale e

buona stabilità e mobilità. Nessun segno di condropatia patellare.

ESIGIBILITÀ DEL LAVORO

Il paziente può continuare a lavorare come

montatore di celle frigorifere, rispet­tivamente operaio d"isolazione in

genere e isolazioni anti incendio.

Il paziente può spesso sollevare e portare pesi

fino a 5 kg fino all'altezza

dei fianchi, talvolta portare pesi da 5 fino a 10 kg fino all'altezza dei fianchi e di

rado portare pesi superiori ai 10 fino a 45 kg fino all'altezza dei fianchi.

Il paziente può ancora spesso sollevare pesi

sopra l'altezza del petto fino a 5 kg e talvolta anche sollevare pesi sopra l'altezza del petto sopra 5 kg.

Il paziente può molto spesso maneggiare attrezzi

di leggera entità, spesso di media entità, di rado di pesante entità, ma non

più di molto pesante entità.

Il paziente può spesso svolgere lavori seduto e

inclinato in avanti, spesso lavori in piedi e inclinato in avanti e talvolta

lavori inginocchiato o con la flessione delle ginocchia.

Il paziente può molto spesso camminare fino a 5 metri, spesso camminare oltre 5 metri, a

volte camminare per lunghi tragitti e di rado camminare su terreno ac­cidentato.

Il paziente può spesso salire le scale e talvolta

salire scale a pioli.

Il caso, per quanto concerne le 2 ginocchia,

attualmente è stabile. Con la visita odierna si procede alla chiusura del caso.

Il servizio competente sarà più preciso in merito." (doc. AI 1/20-21)

Nella

decisione del 30 settembre 2003 la __________ ha accordato una rendita globale

del 30% a seguito dell’accordo del 15 settembre 2003, dal seguente tenore:

Accordo tra la __________ e il signor RI 1

A seguito dei due casi __________ 10.11026.00.8 e

10.12039.89.8 IR, la __________ verserà una rendita d’invalidità globale del

30%, che sostituirà quella precedente.

La nuova rendita verrà calcolata su di un

guadagno annuale di fr. 80600.--.

Soldi da versare sul conto indicato sull’annesso

form. 2439.

Chiedo che la nuova rendita parta da quando ho

lasciato la ditta __________ e da quando ho iniziato l’attività indipendente,

vale a dire dal 1.10.2001.” (doc. AI 1-11)

Per

quanto attiene alla patologia oncologica l’UAI ha fatto riferimento al rapporto

del 12 giugno 2007 del Dr. __________ __________ dell’Istituto Oncologico della

Svizzera Italiana che ha diagnosticato un””astrocitoma WHO II in biopsia

della regione frontale destra. Seconda lesione espansiva frontale sinistra. Biopsia

stereotassica della regione frontale destra il 10.03.2006. Epilessia

sintomatica attualmente controllata con Carbamazepina” (doc. AI 21-6).

Lo specialista ha indicato un’inabilità lavorativa del 100% dal

marzo 2006 e del 50% dal 18 luglio 2007 al 28 febbraio 2008 (doc. AI 21-1).

Egli ha precisato:

"

La prognosi oncologica è aperta in quanto è

possibile sia una progressione sintomatica nel corso dei prossimi 7-10 anni,

sia una trasformazione maligna. Il paziente è comunque per il momento da

considerare idoneo al lavoro in misura limitata. È consigliata la ripresa

progressiva, inizialmente al 50%, dell’attività lavorativa abituale. Viste le

attitudini professionali e il ruolo del paziente (titolare di impresa) è

difficile considerare in questa fase un adeguamento professionale. Si dovrà

osservare l’evoluzione dopo la ripresa parziale del lavoro. Il caso andrà

rivalutato tra 6-12 mesi.”

(doc. AI 21-7)

Nel

rapporto del 18 marzo 2008 il Dr. __________ ha ripreso la medesima diagnosi e

definito stabile la situazione clinica e radiologica (doc. AI 50-7/8).

L’UAI ha

inoltre fatto riferimento al rapporto del Dr. __________ __________, medicina

generale FMH, che in data 13 maggio 2008 ha posto la diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa di ”astrocitoma who II della regione frontale dx

con seconda lesione espansiva frontale sinistra, epilessia” ponendo

un’inabilità lavorativa del 100% dal 3 marzo 2006 al 13 maggio 2007, del 75%

dal 14 maggio 2007 al 3 settembre 2007 e del 50% dal 4 settembre 2007 (doc. AI

50-1).

Nelle

annotazioni del 15 luglio 2008 (doc. AI 52-1) l’UAI ha inoltre ripreso il

rapporto del 18 giugno 2007 del Dr. med. __________ __________, spec. FMH in

neurologia, che ha diagnosticato una “leggera e intermittente disritmia

lenta frontotemporale a predominanza emisferica ds senza carattere irritativo”.

Secondo lo specialista “in assenza di crisi dal luglio 2006, considerati i

tassi ematici nei margini terapeutici e la stabilità del quadro radiologico il

P. può essere nuovamente considerato abile alla guida di un’automobile”

(doc. AI 50-6).

2.8. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

Considerandi

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni

logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329

e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux

des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

effettuata dal SMR, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Per

quanto riguarda i postumi infortunistici l’Ufficio AI ha correttamente

preso in considerazione la quota del 30% definita nell’accordo del 15 settembre

2003.

con l’assicuratore infortuni ed erogata a far tempo dal 1° ottobre 2001 (cfr.

doc. 1-11).

Questa

Corte non intravvede infatti motivi pertinenti per scostarsi dalla percentuale

di invalidità fissata nella transazione del 15 settembre 2003 e determinare dunque

un diverso grado d'invalidità.

Ciò a

maggior ragione se si considera che agli atti non emerge una modifica

sostanziale dello stato di salute del ricorrente per quanto concerne i postumi

infortunistici.

Successivamente

alla visita di chiusura del 12 febbraio 2003 del Dr. __________, medico di

circondario supplente __________, i medici curanti di RI 1 non hanno infatti più

diagnosticato disturbi in relazione con gli eventi presi a carico dall’assicuratore

infortuni. Lo stesso ricorrente nel proprio allegato, in merito ai disturbi

accusati al ginocchio sinistro, ha affermato che “è tutt’altro che scontato

che questa patologia sia una conseguenza dell’infortunio oggetto di rendita __________…”

(doc. I).

A tal

proposito l’assicurato ha prodotto il referto del Dr. __________ __________,

spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, che in data 22 settembre 2008 ha attestato che il paziente “…è

stato regolarmente seguito per una problematica post traumatica del ginocchio

sinistro con attualmente lento aggravamento con dolori di tipo meccanico e

meteodipendenti che necessitano ogni tanto un’infiltrazione di cortisone e

infiammatori” (doc. B)

Il medico

del SMR, Dr. __________, ha riferito che tale documentazione non permette di

oggettivare o rendere verosimile una sostanziale modifica della situazione

postraumatica presente a livello delle ginocchia (doc. VI 1).

Questa

Corte ritiene dunque che dalla documentazione medica agli atti non sia oggettivabile

né un peggioramento della problematica post-traumatica, né una nuova patologia

ortopedica.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Per

quanto riguarda la patologia oncologica il Dr. __________ __________ __________

ha diagnosticato in data 18 marzo 2008 un “astrocitoma WHO II in biopsia

della regione frontale destra. Seconda lesione espansiva frontale sinistra.

Biopsia stereotassica della regione frontale destra il 10.03.2006. Epilessia

sintomatica attualmente controllata con Carbamazepina” (doc. AI 50-7).

Secondo il

medico vi è una stabilità clinica e radiologica: “ a due anni dalla biopsia

la risonanza magnetica è stabile. Non vi sono prese di contrasto e la

dimensione degli astrocitomi frontali rimane invariata” (doc. AI 50-7). Il

Dr. __________ ha concluso il referto indicando che i disturbi accusati

dall’assicurato (cefalee, alterazioni del sonno, con sensazione di soffocamento

e risveglio angosciato) “…sono rimasti eventi isolati a fronte dell’evoluzione

favorevole dal punto di vista obiettivo e radiologico”, tant’è che non vi è

un’indicazione a intraprendere un trattamento (doc. AI 50-8).

Anche il

Dr. __________, nel rapporto del 15 maggio 2008, dopo aver posto una diagnosi

sovrapponibile a quella del Dr. __________ ha confermato la stabilità del

quadro valetudinario: “attualmente stato neurologico normale” (doc. AI

50-3). Per quanto riguarda la prognosi viene definita incerta, ma attualmente

stabile, senza segni di peggioramento durante gli ultimi due anni (doc. AI

50-3).

Dal punto

di vista neurologico il Dr. __________ ha confermato un quadro valetudinario

sostanzialmente stabile: “in assenza di crisi dal luglio 2006, considerati i

tassi ematici nei margini terapeutici e la stabilità del quadro radiologico

il P. può essere nuovamente considerato abile alla guida di un’automobile”

(doc. AI 50-6, la sottolineatura è del redattore).

Nelle

annotazioni del 15 luglio 2008 il medico del SMR, Dr. __________, ha ripreso integralmente

le conclusioni del Dr. __________, del Dr. __________ e del Dr. __________ (doc.

AI 52-1).

Il TCA

non ha dunque motivo per distanziarsi dalla valutazione del SMR, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurato ha prodotto la

lettera del 2 aprile 2009 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, nel quale il medico ha riferito di aver seguito RI 1 dal 20

febbraio 2009 al 16 marzo 2009 in collaborazione con la psicologca signora __________ __________. Il

Dr. __________ ha poi precisato quanto segue:

"

(…)

Il signor RI 1 ha presentato uno stato ansioso

legato alle sue difficoltà di salute e precisamente alla sua diagnosi

oncologica. Egli riferisce difficoltà nella gestione del suo lavoro e nella

progettualità per il futuro immediato.

Si è cercato di sostenere la fiducia nelle sue

risorse per affrontare il domani con più serenità appoggiandosi anche sulle

relazioni intra-familiari.

Abbiamo concluso i colloqui con il suo accordo,

rimanendo a sua disposizione per un eventuale sostegno in futuro” (doc. XII

bis).

Il

rapporto medico del Dr. __________ non giustifica un diverso apprezzamento

della capacità lavorativa residua dell’assicurato. Esso si limita in sostanza a

dichiarare succintamente che il paziente è stato in cura per un breve periodo

(dal 20 febbraio al 16 marzo 2009, dunque più di tre mesi dopo la decisione

impugnata) per uno “stato ansioso” senza tuttavia fornire indicazioni

circa la capacità lavorativa dell’assicurato.

A mente

del TCA questo certificato, successivo alla decisione impugnata, stringato,

generico, privo di diagnosi secondo una classificazione riconosciuta, senza

una valutazione delle patologie dell’interessato e del loro influsso sulla

capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia, indicare una

prognosi e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie

quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto

medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.9.) e non è

atto a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il medico SMR Dr. __________,

ritenendo assente una patologia psichiatrica prolungata di rilievo (doc. XIV

bis); (al riguardo, cfr. STF 9C

376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte ha considerato

ininfluente un certificato medico stilato dallo psichiatra curante, il quale

riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento specialistico per un

episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su

un’eventuale incidenza (presente e/o passata) invalidante dei disturbi

psichici).

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

il ricorrente è inabile al lavoro al 100% dal 3 marzo 2006 al 13 maggio 2007,

al 75% dal 14 maggio 2007 al 3 settembre 2007 e al 50% dal 4 settembre 2007, sia

nella sua attività di montatore frigorista che in ogni altra attività (doc. AI

36-1, 38-1).

2.10

Al fine di stabilire il grado d’invalidità

dell’assicurato, titolare di una ditta individuale attiva dal 2001

nel settore del montaggio di celle frigorifere, vetrine frigorifere, pannelli

isolanti ed isolazioni, rampe idrauliche, portoni industriali, sezioni di

capannoni (doc. AI 49-1), l’amministrazione ha confrontato il reddito aziendale

conseguito prima e dopo il danno alla salute, giungendo alla conclusione che

dopo l’insorgenza del danno alla salute la cifra d’affari si era dimezzata.

Il

TCA non può condividere tale modo di procedere per le ragioni che

seguono.

Dal

profilo economico l’amministrazione ha affidato all’ispettore competente

l’incarico di eseguire un’inchiesta per indipendenti.

Nel

rapporto del 7 aprile 2008 l’ispettore incaricato ha indicato:

"

L'interessato è stato incontrato al suo

domicilio in data 05.03.2008. Per quanto riguarda il curriculum

scolastico-lavorativo, si rimanda per brevità a quello trasmessoci dallo stesso

in aprile 2007. Professionalmente è stato attivo da ultimo durante 20 anni, per

la __________ quale operaio addetto al montaggio di impianti frigoriferi,

vetrine e celle, prima di mettersi in proprio a far capo dal 2001. Era stato

licenziato per mancanza d'intesa con la nuova direzione aziendale. Quale

indipendente ha sempre lavorato da solo, senza dipendenti ma ricorrendo alla

collaborazione occasionale di altri ex-operai della citata azienda che lavorano

anch'essi per conto proprio. La collaborazione concerne l'esecuzione di lavori

impegnativi, di una certa importanza. Chi prende il lavoro ricorre poi

all'aiuto esterno. Il signor RI 1 risulta iscritto a RC dall'ottobre 2001 con

ditta individuale, attiva nel settore del montaggio di celle frigorifere,

vetrine frigorifere, pannelli isolanti ed insolazioni, rampe idrauliche,

portoni industriali, sezionali di capannoni. Effettua inoltre un servizio

riparazioni. La ditta ha sede nella propria abitazione a RI 1. Dispone di un

magazzino in affitto presso la ditta __________, rispettivamente di un furgone

per i trasporti ed una vettura caravan. A livello di acquisizione del materiale

collabora principalmente con ditte quali la __________ __________ (portoni

industriali + rampe idrauliche ),con la __________ (pannelli prefabbricati ) e

con la tedesca __________ per le celle frigo.

Sino al 2005 ha inoltre collaborato con la __________

per la manutenzione e riparazione dei congelatori dei suoi clienti.

L'attività viene svolta a livello di tutto il

Ticino, rispettivamente anche nella Svizzera interna (ca. 20 %). A dipendenza

dell'importanza dei lavori, talvolta rimaneva via da casa anche l'intera

settimana. In questi casi si collabora con aziende del luogo per lavori

speciali. Per il lato amministrativo (5 %) viene seguito dalla figlia. Le

chiusure contabili vengono invece effettuate dalla __________ __________.

L'attività è praticamene quasi tutta esterna, legata al montaggio. Le

riparazioni sono limitate. Per l'impiantistica di raffreddamento fa capo ad

interventi esterni.

I problemi di salute del richiedente sono in

relazione alla presenza di:

- astrocitoma Who Il in biopsia della

regione frontale dx;

- seconda lesione espansiva frontale dx;

- il 10.03.2006 biopsia stereotassica della

regione frontale dx;

- epilessia sintomatica attualmente

controllata con Carbamazepina.

Va inoltre segnalato che il signor RI 1, in

relazione a postumi infortunistici ad entrambe le ginocchia, è al beneficio di

una rendita __________ del 30 %. Per un infortunio professionale del 1989 era

stato posto al beneficio di una rendita del 10 %, poi adeguata dal 01.10.2001

dopo l'infortunio del 2000.

La rendita è stata calcolata tenendo conto di un

guadagno annuo ipotetico quale montatore, pari a fr. 80'600.--.

Dall'autunno 2007 ha disturbi più accentuati al

ginocchio sinistro, che da ca. un mese a questa parte si è poi gonfiato. Ha

dovuto ricorrere alle cure dell'ortopedico Dr. __________ per togliere l'acqua

in due occasioni. L'ultima la settimana scorsa. Ha inoltre beneficiato di

iniezioni a base di cortisone. Visita di controllo prevista per il 17.03.08. La

ricaduta è stata annunciata alla __________ dal Medico via fax nel gennaio 08.

Per il lato infortunistico le limitazioni

lavorative, vengono riferite nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in

posizione accovacciata od inginocchiata, nel lavorare / salire / scendere da scale

a pioli, scalette o su ponteggi, nel sollevare/spostare pesi (taluni pannelli

possono raggiungere pesi tra gli 80 ed i 100 kg ), in un'attività che richiede

comunque anche il sottoporsi a sforzi fisici importanti.

La rendita __________ tiene conto appunto di un

diminuito rendimento lavorativo, riferito a queste limitazioni.

Per quanto riguarda l'affezione primaria, insorta

nel marzo 2006, il caso è stato annunciato alla __________, che ha riconosciuto

le prestazioni IG come segue:

100.

% dal 03.03.2006 al 13.05.2007;

75.

% dal 14.05.2007 al 02.09.2007;

50.

% dal 03.09.2007 sino ad oggi.

Il danno alla salute ha quindi comportato un

prolungato periodo di completa incapacità lavorativa. Solo a decorrere dal

12.05.2007

il signor RI 1 ha potuto incominciare a fare qualcosa, ricorrendo al

servizio di colleghi per recarsi sul posto di lavoro. A causa del problema

"epilessia" ha infatti dovuto rinunciare al permesso di guida sino a

fine agosto 2007. All'inizio si è trattato di incominciare a riabituarsi al

lavoro. Sol a partire da settembre 2007 l'impegno lavorativo ha potuto essere

ripreso in misura maggiore, con presenza di ca. il 50 %. Ha dovuto comunque

rinunciare alle commesse fuori Cantone per ragioni legate innanzitutto alla

distanza, quindi alla guida. Accusa affaticamento, insorgenza di cefalee,

diminuita resistenza allo sforzo, diminuita capacità di concentrazione, oltre

alle limitazioni fisiche sopra citate. Non riesce più ad assumersi le

responsabilità come in precedenza, - vedi discussioni con clienti, altre

maestranze, organizzazione del lavoro, ecc -.

Dall'estate 2007 usufruisce della collaborazione

di un operaio, nella persona del signor __________ - meccanico elettronico -

attivo quale indipendente. Stanno affinando la collaborazione. Lo sta

introducendo nel settore, in modo da fargli assumere gradualmente maggiori

competenze organizzative. L'interessato le ritiene infatti motivo di stress, di

affaticamento. La concentrazione viene meno, va un po' in panico, e questo a

suo dire avrebbe influenza sulle possibili crisi epilettiche (ultimo disturbo

epilettico in dicembre). In ottica futura potrebbe quindi limitarsi a

collaborare con lo stesso solo da profilo esecutivo. L'impegno attuale viene

riferito per i lavori meno pesanti. Fa un po' da aiuto al __________. Il carico

lavorativo viene segnalato irregolare, a dipendenza della distanza dei

cantieri, e dei lavori da eseguire. Se deve effettuare trasferte lunghe, cerca

di impegnarsi sull'arco della giornata, anche se non riesce a produrre come in

precedenza, per poi recuperare le energie il giorno seguente. Oltre a

presentare un minor rendimento lavorativo, in media riferisce di perdere un

paio di giornate la settimana, vuoi perché non si sente, ha cefalee (non

sopporta p. es le giornate ventose), stanchezza, quindi per le necessità di

recupero o eventualmente per controlli medici. (10 c.m RSM a Lugano , ed il 14

consultazione presso l'oncologo Dr. __________).

Se i lavori sono in zona si impegna solo a metà

giornata, potendo rientrare a casa per riposarsi.

In sostanza ci si trova confrontati quindi con un

danno alla salute, infortunistico dapprima ed oncologico poi, che influisce in

modo significativo sulla capacità di guadagno del richiedente, che non, ha

potuto sviluppare adeguatamente la sua attività indipendente, intrapresa da

pochi anni.

Per il lato economico si rimanda alla tabella

riassuntiva allegata, per il periodo 2002 -2007.

La cifra d'affari dopo l'insorgenza del danno

alla salute si è dimezzata e l'interessato ha dovuto far capo ad un maggiore

aiuto di terzi. Senza le indennità assicurative il risultato d'esercizio

sarebbe stato passivo. Per l'anno 2007 la situazione è verosimilmente

confermabile sin d'ora in questo senso.

Misure d'ordine professionale non entrano in

considerazione. L'interessato risulta infatti inabile al 50 % in qualsiasi

attività e sfrutta già convenientemente la sua residua capacità lavorativa, che

quale indipendente può essere gestita in modo ottimale, a dipendenza di come si

sente, in presenza inoltre di un reddito elevato prima dell'insorgenza del

danno alla salute infortunistico (aggiornato a fr. 87'934.- per il 2008).

Nella valutazione del diritto alla rendita,

bisognerà tener conto della media retrospettiva, visto il grado __________ del

30.

% riconosciuto dal 01.10.2001.

Dal profilo lavorativo pratico, gli impedimenti

globali, tenuto conto delle conseguenze dell'infortunio e del lato malattia,

possono essere riassunte come segue:

Mansioni

Quota parte

Impedimenti

Invalidità

Limitazione dovuta

all'infortunio

30.

%

30.

%

Attività indipendente

residue

70.

%

50.

%

35.

%

Totale

100.

%

65.

%

In considerazione degli aspetti medici e di

quanto emerso in sede d'inchiesta, si propone quindi il riconoscimento del

diritto ad un ¾ di rendita, con una revisione ad un anno in modo da avere un

aggiornamento del lato economico con i risultati del corrente anno."

(doc. AI 49/1-3)

2.11

La circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI),

alla cifra marginale 3112, stabilisce che l'invalidità di una persona che

esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile,

con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un

accertamento diretto affidabile dei due redditi – p. es. a causa della

situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo

straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p.

228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone

che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si

accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona

assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in

che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito

delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del

guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel

ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per

poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base

alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con

e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere

considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività

(RCC 1979 p. 230).

Innanzitutto,

come visto in precedenza (consid. 2.3.), secondo la giurisprudenza, nel caso di

un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato

prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni

affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende

dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di

un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione

concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti

estranei all’invalidità.

Di

conseguenza l’Alta Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

Se

tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la

ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo

dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più

possibile (RAMI 1995 p. 106ss).

Per

questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un

indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo

straordinario.

Inoltre,

è opportuno ricordare che

l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di

carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110

V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la

valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori

medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92

in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì

rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno

(RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

Nel caso in esame, per

quanto riguarda il reddito da invalido, l’amministrazione si è limitata

a riprendere le considerazioni dell’ispettore, il quale nell’inchiesta del 7

aprile 2008 non ha applicato il metodo straordinario ma ha approssimativamente

indicato che la cifra d’affari dopo l’insorgenza del danno alla salute “si è

dimezzata e l’interessato ha dovuto far capo ad un maggiore aiuto di

terzi” (doc. AI 49-2).

L’ispettore

ha quindi rinviato alla tabella riassuntiva per il periodo 2002-2007 (doc. AI

48-1) e preso in considerazione una perdita economica del 50% per determinare

il grado d’invalidità complessiva per la quota parte di attività indipendente

residua (70%).

Questa

Corte rileva innanzitutto che l’Ufficio AI ha ripreso i risultati d’esercizio del

2002.

di fr. 27'729.--; del 2003 di fr. 54'685.--; del 2004

di fr. 43'879.--; del 2005 di fr. 29'949.-- del 2006 di fr.

19'894 e del 2007 di fr. 33'992.-- (doc. AI 48-1) e dopo aver

confrontato la media del periodo 2002-2007 con il salario da valido di fr. 80'600.--, aggiornato al 2008, ha sbrigativamente concluso per un dimezzamento della cifra d’affari (50%).

A

prescindere dal fatto che la media aritmetica del periodo 2002-2007 messa a

confronto con il reddito da valido del 2008 non conduce alla percentuale

indicata dall’amministrazione, bensì al 56,5%, nella fattispecie l’amministrazione

non avrebbe dovuto procedere al confronto dei redditi secondo il metodo

ordinario, ma applicare il metodo straordinario.

Il reddito realizzato dall’assicurato tra il 2002 e il 2007 messo

a confronto con il reddito da valido di fr. 80'600.--, non conduce infatti a conclusioni affidabili. La

cifra di affari dell’azienda, peraltro assai altalenante, è infatti influenzata

da troppi fattori estranei all’invalidità come la situazione congiunturale e

concorrenziale. L’ispettore ha riferito che l’assicurato collabora anche con

aziende nella Svizzera interna e “a dipendenza dell’importanza dei lavori,

talvolta rimaneva via da casa anche per l’intera settimana” (doc. AI 49-1).

Inoltre, pur lavorando da solo RI 1 fa capo alla collaborazione

occasionale di altri ex-operai per l’esecuzione di lavori impegnativi di una

certa importanza, mentre per la parte amministrativa vi è la collaborazione

della figlia (doc. AI 49-1). Agli atti non vi sono elementi che permettano di

valutare il genere e l’ampiezza di tali collaborazioni e quanto esse possano

influire sull’oscillazione dei redditi.

Non è possibile dunque fare affidamento alle variazioni della cifra

di affari aziendale per determinare il grado d’invalidità dell’assicurato.

L’UAI avrebbe dovuto procedere ad un confronto

delle attività, accertando quali attività e in che misura l’assicurato

potrebbe esercitarle con e senza danno alla salute. In seguito andava

effettuata la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario

di riferimento valevole nel ramo, ottenendo così un reddito d'invalido e uno di

persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cfr.

consid. 2.11.).

La presa in considerazione

dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa

indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del

ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa

(cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 26 gennaio 2006 nella causa D,

inc. 32.2005.71; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita

dall’UFAS).

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e

gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda agli accertamenti

economici richiesti ed emani una nuova decisione.

2.12

L’assicurato

ha chiesto al TCA l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (doc. I).

Al

proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto la documentazione agli atti, per quanto riguarda l’aspetto medico, è

sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta

probatoria deve essere disattesa.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Inoltre

l'assicurato, patrocinato da un

legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a

titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.11..

2. Le

spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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