Lexipedia

Decisione

32.2008.229

Rinvio atti all'UAI per un ulteriore approfondimento a livello psichiatrico inteso a delucidare sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa dell'assicurata

22 giugno 2009Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori dorsali siano ora praticamente costanti, solo parzialmente dipendenti

dall'attività svolta. Malgrado l'esecuzione regolare di trattamenti

fisioterapici, nonché di ginnastica mirata per la schiena sia a secco che in

acqua, non vi è stato nel corso dell'ultimo anno alcun significativo

miglioramento della sintomatologia algica. Sottolineo inoltre come ormai dal

mese di settembre 2006 abbia definitivamente cessato la sua attività lavorativa

nel negozio di moda da lei gestito per molti anni, motivo per il quale non vi è

neppure più stata alcuna particolare sollecitazione fisica.

Clinicamente ho trovato un'assicurata in buone

condizioni generali, di costituzione leggermente adiposa, ben collaborante ma

evidentemente depressa. Non ho riscontrato un quadro clinico fibromialgico, si

evocano però dolori abbastanza diffusi alla palpazione dell'intera muscolatura

paravertebrale. I movimenti della colonna cervicale e lombare sono leggermente

limitati e dolenti in tutte le direzioni, senza evocazione di alcun dolore

irradiante nelle braccia o nelle gambe. Nessun segno clinico per una

radicolopatia acuta (vi sono però dei leggeri residui deficits L5 al piede sx).

Iniziale poliartrosi alle mani con partecipazione soprattutto delle

articolazioni IFD, nonché dell'articolazione TMC a sx più che a dx (rizartrosi). Nessun segno clinico

per un'artropatia infiammatoria.

Le indagini radiologiche dell'intera colonna

vertebrale già eseguita nel corso degli ultimi anni hanno potuto evidenziare

delle marcate alterazioni degenerative soprattutto a livello C5-C6 e C6-C7,

nonché a livello L2-L3 ed L4-L5, senza comunque delle chiare compressioni delle

strutture neurali.

I dolori attualmente lamentati dalla signora RI 1

possono a mio parere solo parzialmente venire spiegati dalle descritte

alterazioni degenerative, tutto sommato compatibili con la sua età. Non ho

attualmente riscontrato alcun segno clinico per una radicolopatia cervicale o

lombare (gli esami neuroradiologici eseguiti l'anno scorso non avevano

d'altronde evidenziato alcuna chiara compressione delle strutture neurali).

Malgrado una certa diffusione dei dolori a livello dorsale di carattere

chiaramente muscolare, non ho riscontrato un quadro clinico fibromialgico. Ho

comunque il sospetto che gli attuali dolori alla colonna vertebrale siano fortemente

influenzati dallo sviluppo depressivo intervenuto a seguito della morte del

figlio nel novembre 2006. I dolori non hanno infatti al momento un chiaro

carattere meccanico, né tanto meno un carattere infiammatorio.

L'assicurata d'altronde continua ad eseguire

regolarmente dei trattamenti fisioterapici ambulatoriali per la sua colonna

vertebrale, accompagnati pure dallo svolgimento abbastanza regolare di una

corretta ginnastica medica per il tronco eseguita in parte a secco ed in parte

in acqua. Non vedo perciò delle ulteriori possibilità terapeutiche per poter

influenzare ulteriormente i suoi dolori.

Per quanto concerne la valutazione della sua

capacità lavorativa, per l'attività precedentemente svolta quale gerente di un

negozio di moda, che richiede comunque dei discreti sforzi per la colonna

vertebrale (caricare e scaricare merce, attività inoltre da svolgere per la

maggior parte della giornata in piedi), sussiste a mio parere una limitazione

della capacità lavorativa pari a circa il 40%. Per un'attività fisicamente

leggera, senza alcun significativo carico per la colonna vertebrale

(sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di

estensione e flessione del tronco, lavori prolungati in posizione

inergonomica), sussiste invece una solo leggera limitazione della capacità

lavorativa valutabile attorno ad un 20%. Quale casalinga vi è pure una parziale

limitazione della capacità lavorativa valutabile attorno ad un 30%.

La prognosi valetudinaria è comunque abbastanza

sfavorevole, anche perché da parte dell'assicurata non vi è al momento alcuna

motivazione a riprendere a svolgere una qualsiasi attività lavorativa (ha

definitivamente cessato la sua attività di commerciante ed alla sua età non

credo abbia alcuna intenzione di ricominciare un nuovo lavoro). Ho inoltre il

forte sospetto che la sindrome depressiva, reattiva alla morte del figlio,

influisca sensibilmente sul suo generale stato psico-fisico, rendendo assai

improbabile il suo reinserimento nel mondo del lavoro.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ Di LAVORO

1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi

constatati

A livello psicologico e mentale, come ho

già accennato sopra, la signora RI 1 presenta un'evidente sindrome depressiva,

attualmente in cura con 20mg di Cipralex giornalieri, scatenata dalla morte del

figlio nel novembre 2006.

A livello fisico l'assicurata presenta

delle patologie degenerative alla colonna cervicale e lombare, che possono

almeno in parte giustificare una limitazione della sua capacità lavorativa.

Nell'ambito sociale, ad eccezione del problema famigliare sopra descritto, non mi

sembra di aver riscontrato dei problemi significativi tali da influenzare la

sua capacità lavorativa.

Considerandi

2.

Con sequenze dei disturbi

sull'attività attuale

I problemi di natura degenerativa alla colonna

vertebrale ritengo possano giustificare una limitazione della sua capacità

lavorativa quale gerente di un negozio di moda nella misura di circa il 40%

(lavoro durante circa 5-6 ore al giorno). Nello svolgimento del suo lavoro

dovrebbe evitare di caricare e scaricare pacchi di merce troppo pesanti, lavoro

per il quale dovrebbe farsi aiutare da una dipendente. Dovrebbe inoltre cercare

di alternare frequentemente la sua posizione, restando in parte seduta ed in

parte in piedi. Questa limitazione della capacità lavorativa sussiste dal mese

di ottobre 2005 (da inizio maggio vi era invece stata un'incapacità lavorativa

al 100% dovuta alla lombosciatalgia dx, che aveva poi necessitato di un

intervento di decompressione della V° radice nel mese di giugno).

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1.

È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne

sono In corso?....?

In considerazione dell'intera situazione

socio-famigliare e dell'età non credo che misure di riqualifica o

reintegrazione professionale entrino in considerazione per questa assicurata

58enne.

2.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di

lavoro attuale?

Molto probabilmente non sarà più possibile

migliorare la sua residua capacità lavorativa per il lavoro svolto fino al mese

di settembre 2006 (gerente di un negozio di moda), in assenza di un

miglioramento dopo le molteplici terapie ambulatoriali eseguite nel corso

dell'ultimo anno.

3.

L'assicurata è in grado di svolgere

altre attività:

Come già affermato nel punto A.5. ritengo che

l'assicurata, sotto l'aspetto medico-teorico, sia da ritenere ancora abile allo

svolgimento di una lavoro fisicamente medio-leggero nella misura di almeno

l'80%. Si dovrebbe trattare di lavori che non richiedano sforzi eccessivi per

la colonna vertebrale (vedi sopra) e che le permettano di cambiare

frequentemente di posizione. Potrebbe ad esempio lavorare quale commessa presso

un negozio di biancheria, di gioielleria/bigiotteria, ecc. Come già affermato

non mi sembra comunque di aver riscontrato nell'assicurata alcuna motivazione a

riprendere a svolgere un'attività lucrativa.

In considerazione dell'importante sindrome

ansio-depressiva, ritengo che prima di valutare definitivamente la sua residua

capacità lavorativa, bisognerebbe sottoporla ad una perizia psichiatrica.

Sperando di essere stato sufficientemente

esaustivo nella mia valutazione per permettervi di prendere la corretta

decisione, colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali e

collegiali saluti."

(Doc. AI 18/8-11)

2.6

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux

des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in

quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.

Per

quanto riguarda la patologia reumatologica il Dr. __________ nel proprio

referto ha indicato che l’assicurata presenta dal profilo fisico delle

patologie degenerative della colonna cervicale e lombare che possono, almeno in

parte, giustificare una limitazione della sua capacità lavorativa che lo

specialista ha quantificato nella misura del 40% quale gerente di un negozio di

moda. Per contro, in un lavoro fisicamente medio-leggero (lavori che non

richiedono sforzi eccessivi per la colonna vertebrale e che le permettono di

cambiare frequentemente di posizione) la capacità lavorativa è dell’80% (doc.

AI 18-11).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita, in sede ricorsuale,

da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente

invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

Tale non

può essere la valutazione medico-funzionale datata 21 agosto 2006 / 20

settembre 2006 della Clinica __________ di __________ e, dunque, antecedente di

un anno alla perizia del Dr. __________, nella quale viene posta

sostanzialmente la medesima diagnosi del perito, mentre la valutazione della

capacità lavorativa è solo leggermente differente rispetto a quanto indicato

dal perito interpellato dall’amministrazione. L’esigibilità della precedente

attività professionale è di mezza giornata, rispetto al 60% di abilità indicata

dal Dr. __________.

Per

contro in un’attività da leggera a medio pesante l’abilità indicata nell’esame

EFL è di mezza giornata, mentre il perito ha fissato un grado dell’80% (cfr.

doc. AI 18-10/11; A5)

Va qui

ricordato che se, da una parte, la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Per

quanto riguarda invece la patologia psichiatrica, nella perizia del Dr. __________

viene evidenziato che “a livello psicologico e mentale (…) la Signora RI 1

presenta un’evidente sindrome depressiva attualmente in cura con 20mg di

Cipralex giornalieri, scatenata dalla morte del figlio nel novembre 2006” (doc. AI 18-10,

la sottolineatura è del redattore). Il medico ha inoltre indicato di avere il

forte sospetto che “la sindrome depressiva, reattiva alla morte del figlio,

influisca sensibilmente sul suo generale stato psico-fisico, rendendo assai

improbabile il suo reinserimento nel mondo del lavoro” (doc. AI 18-10).

L’Ufficio

AI, in data 20 settembre 2007, ha quindi sottoposto il quesito circa la necessità di una perizia

psichiatrica al medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 19-1), il quale nel

rapporto medico del 23 ottobre 2007 ha diagnosticato, oltre alla patologia reumatologica, anche la

sindrome ansioso-depressiva reattiva, senza tuttavia indicare la necessità di

ulteriori approfondimenti psichiatrici (doc. AI 22-1).

La

ricorrente nelle osservazioni al progetto di decisione del 28 luglio 2008 aveva

evidenziato il mancato approfondimento della patologia psichiatrica da parte

dell’amministrazione, la quale tuttavia anche nella decisione impugnata in

questa sede ha ripreso unicamente le limitazioni derivanti dalla patologia

reumatologica ignorando del tutto quella psichiatrica.

Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, non è

possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con

sufficiente tranquillità che la ricorrente presenta dall’ottobre 2005 un’inabilità

al 40% nell’abituale attività, mentre dall’agosto 2007 una capacità lavorativa

dell’80%, senza procedere ad ulteriori accertamenti di natura psichiatrica

relativi al periodo successivo al novembre 2006 (morte del figlio).

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a

livello psichiatrico, presso il Centro di accertamento peritale, inteso a

delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa della ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata (per l'aspetto economico

cfr. consid. 1.2).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 13 novembre 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster