32.2008.229
Rinvio atti all'UAI per un ulteriore approfondimento a livello psichiatrico inteso a delucidare sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa dell'assicurata
22 giugno 2009Italiano33 min
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Numero d'incarto:
32.2008.229
Data decisione, Autorità:
22.06.2009, TCA
Titolo:
Rinvio atti all'UAI per un ulteriore approfondimento a livello psichiatrico inteso a delucidare sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa dell'assicurata
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.229
LG/DC/sc
Lugano
22 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione del 13 novembre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1949, da ultimo attiva in qualità di titolare e gerente di un negozio di
abbigliamento a __________, in data 18 luglio 2006 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per uno stato dopo un’”operazione
di ernia discale – spondilartrosi vertebrale cervicale dorsale e lombare”
(doc. AI 1-1/7).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
reumatologica a cura del Dr. __________, l’UAI con decisione del 13 novembre
2008 (doc. AI 36-1), preavvisata con progetto del 28 luglio 2008 (doc. AI
31-1), ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita di invalidità a far
tempo dal 1° maggio 2006 (grado del 40%), argomentando:
"
Dal maggio 2005 (inizio dell'anno di attesa) la
sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
Dall'esame della documentazione medica agli atti,
risulta una inabilità lavorativa completa in qualsiasi attività dal giugno 2005
fino al settembre 2005. Dall'ottobre 2005 l'inabilità è del 40% nell'abituale
attività, e dall'agosto 2007 presenta una capacità lavorativa dell'80% in
attività adeguate allo stato di salute, rispettose dei seguenti limiti funzionali:
- evitare
di caricare e scaricare pacchi di merce troppo pesanti, alternando
frequentemente la posizione, restando in parte seduta e in parte in piedi.
La pratica è stata pertanto sottoposta al vaglio
del nostro Servizio in integrazione professionale, per una valutazione dal
profilo economico professionale.
Dall'esame del dossier risulta che dal 30
settembre 2006 abbia cessato la sua attività di titolare e gerente di un
negozio di abbigliamento, a causa del danno alla salute di cui lei è portatrice.
In una nuova professione riteniamo che incontrerebbe troppe difficoltà, nel
libero mercato del lavoro. Le possibilità di una nuova assunzione appaiono del
tutto teoriche ed irrealistiche; reputiamo quindi che lei sia da ritenere non
integrabile, da quando ha abbandonato l'attività in proprio. Quest'ultima
attività è per contro da ritenersi medicalmente esigibile." (Doc. A2)
1.3. Contro
questa decisione la ricorrente ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità del 50%.
In
sostanza RI 1 ha contestato la valutazione medica operata dall’amministrazione
che avrebbe sottovalutato la sua reale situazione psicofisica (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, fondandosi sulla perizia medica del Dr. __________ ha riconfermato il
proprio provvedimento postulando la reiezione integrale del ricorso (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a statuire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurata un quarto di rendita dal 1° maggio 2006.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA,
nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la
graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico
applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),
eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel
caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da
porre a confronto sia escluso (DTF 128 V 29; Pratique VSI 1998 p. 121; pag.
255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF
104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss
consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 128 V 31).
Secondo
giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo
eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile
(STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Per
dei casi in cui, invece del metodo straordinario è stato applicato il normale
confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato
il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Dr. Med. __________,
spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, il mandato di esperire una
perizia reumatologica.
Lo
specialista, nel referto del 3 settembre 2007, dopo aver illustrato l’anamnesi
della paziente, i dati soggettivi e le constatazioni obiettive, lo status
neurologico e la documentazione radiologica ha posto la seguente diagnosi con
ripercussioni sulla capacità di lavoro:
"
(...)
4. DIAGNOSI:
4.1. Diagnosi con ripercussioni sulla
capacità di lavoro:
1. Sindrome panvertebrale cronica su:
1.1. Alterazioni
degenerative multisegmentali, soprattutto a livello C5-C6 e C6-C7, nonché L2-L3 ed L4-L5.
1.2. Stato
dopo intervento per ernia discale L4-L5 a dx il 24.06.2005 (fecit dr. __________).
1.3. Possibile
componente somatoforme con tendenza alla cronicizzazione dei dolori a causa
della diagnosi 3.
2.
Iniziale poliartrosi alle mani; in modo particolare rizartosi a sx ed
artrosi di Heberden al II° dito d'entrambe le mani.
3. Sindrome ansio-depressiva reattiva. (...)" (Doc. AI 18-7)
Lo
specialista ha poi espresso la seguente valutazione e prognosi:
"
(...)
5. VALUTAZIONE E PROGNOSI:
Si tratta di un'assicurata quasi 58enne che nei
primi mesi del 2005 aveva presentato una lombosciatalgia acuta a dx, dovuta ad
un'ernia discale L4-L5 con compressione della radice L5 di dx, la quale aveva
necessitato di un intervento di decompressione (intervento poi eseguito nel
mese di giugno dal dr. __________). Malgrado le molteplici terapie eseguite nei
mesi successivi l'assicurata ha però sempre continuato a lamentare dolori
lombosciatalgici. Nel corso degli ultimi mesi si sono inoltre aggravati dolori
anche a livello cervicale, già presenti negli anni passati ma ora notevolmente
aumentati, con irradiazioni verso la spalla ed il braccio dx. La paziente
stessa sottolinea comunque come questi dolori siano peggiorati soprattutto a
seguito del grave lutto che ha colpito la famiglia, causato dall'improvvisa
morte del figlio 30enne in un incidente della circolazione nel mese di novembre
dell'anno scorso. Da allora necessita pure di un sostegno medicamentoso
antidepressivo, mentre non è mai stata in cura psicologica o psichiatrica.
L'assicurata afferma come
Fatti
i dolori dorsali siano ora praticamente costanti, solo parzialmente dipendenti
dall'attività svolta. Malgrado l'esecuzione regolare di trattamenti
fisioterapici, nonché di ginnastica mirata per la schiena sia a secco che in
acqua, non vi è stato nel corso dell'ultimo anno alcun significativo
miglioramento della sintomatologia algica. Sottolineo inoltre come ormai dal
mese di settembre 2006 abbia definitivamente cessato la sua attività lavorativa
nel negozio di moda da lei gestito per molti anni, motivo per il quale non vi è
neppure più stata alcuna particolare sollecitazione fisica.
Clinicamente ho trovato un'assicurata in buone
condizioni generali, di costituzione leggermente adiposa, ben collaborante ma
evidentemente depressa. Non ho riscontrato un quadro clinico fibromialgico, si
evocano però dolori abbastanza diffusi alla palpazione dell'intera muscolatura
paravertebrale. I movimenti della colonna cervicale e lombare sono leggermente
limitati e dolenti in tutte le direzioni, senza evocazione di alcun dolore
irradiante nelle braccia o nelle gambe. Nessun segno clinico per una
radicolopatia acuta (vi sono però dei leggeri residui deficits L5 al piede sx).
Iniziale poliartrosi alle mani con partecipazione soprattutto delle
articolazioni IFD, nonché dell'articolazione TMC a sx più che a dx (rizartrosi). Nessun segno clinico
per un'artropatia infiammatoria.
Le indagini radiologiche dell'intera colonna
vertebrale già eseguita nel corso degli ultimi anni hanno potuto evidenziare
delle marcate alterazioni degenerative soprattutto a livello C5-C6 e C6-C7,
nonché a livello L2-L3 ed L4-L5, senza comunque delle chiare compressioni delle
strutture neurali.
I dolori attualmente lamentati dalla signora RI 1
possono a mio parere solo parzialmente venire spiegati dalle descritte
alterazioni degenerative, tutto sommato compatibili con la sua età. Non ho
attualmente riscontrato alcun segno clinico per una radicolopatia cervicale o
lombare (gli esami neuroradiologici eseguiti l'anno scorso non avevano
d'altronde evidenziato alcuna chiara compressione delle strutture neurali).
Malgrado una certa diffusione dei dolori a livello dorsale di carattere
chiaramente muscolare, non ho riscontrato un quadro clinico fibromialgico. Ho
comunque il sospetto che gli attuali dolori alla colonna vertebrale siano fortemente
influenzati dallo sviluppo depressivo intervenuto a seguito della morte del
figlio nel novembre 2006. I dolori non hanno infatti al momento un chiaro
carattere meccanico, né tanto meno un carattere infiammatorio.
L'assicurata d'altronde continua ad eseguire
regolarmente dei trattamenti fisioterapici ambulatoriali per la sua colonna
vertebrale, accompagnati pure dallo svolgimento abbastanza regolare di una
corretta ginnastica medica per il tronco eseguita in parte a secco ed in parte
in acqua. Non vedo perciò delle ulteriori possibilità terapeutiche per poter
influenzare ulteriormente i suoi dolori.
Per quanto concerne la valutazione della sua
capacità lavorativa, per l'attività precedentemente svolta quale gerente di un
negozio di moda, che richiede comunque dei discreti sforzi per la colonna
vertebrale (caricare e scaricare merce, attività inoltre da svolgere per la
maggior parte della giornata in piedi), sussiste a mio parere una limitazione
della capacità lavorativa pari a circa il 40%. Per un'attività fisicamente
leggera, senza alcun significativo carico per la colonna vertebrale
(sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di
estensione e flessione del tronco, lavori prolungati in posizione
inergonomica), sussiste invece una solo leggera limitazione della capacità
lavorativa valutabile attorno ad un 20%. Quale casalinga vi è pure una parziale
limitazione della capacità lavorativa valutabile attorno ad un 30%.
La prognosi valetudinaria è comunque abbastanza
sfavorevole, anche perché da parte dell'assicurata non vi è al momento alcuna
motivazione a riprendere a svolgere una qualsiasi attività lavorativa (ha
definitivamente cessato la sua attività di commerciante ed alla sua età non
credo abbia alcuna intenzione di ricominciare un nuovo lavoro). Ho inoltre il
forte sospetto che la sindrome depressiva, reattiva alla morte del figlio,
influisca sensibilmente sul suo generale stato psico-fisico, rendendo assai
improbabile il suo reinserimento nel mondo del lavoro.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ Di LAVORO
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi
constatati
A livello psicologico e mentale, come ho
già accennato sopra, la signora RI 1 presenta un'evidente sindrome depressiva,
attualmente in cura con 20mg di Cipralex giornalieri, scatenata dalla morte del
figlio nel novembre 2006.
A livello fisico l'assicurata presenta
delle patologie degenerative alla colonna cervicale e lombare, che possono
almeno in parte giustificare una limitazione della sua capacità lavorativa.
Nell'ambito sociale, ad eccezione del problema famigliare sopra descritto, non mi
sembra di aver riscontrato dei problemi significativi tali da influenzare la
sua capacità lavorativa.
Considerandi
2.
Con sequenze dei disturbi
sull'attività attuale
I problemi di natura degenerativa alla colonna
vertebrale ritengo possano giustificare una limitazione della sua capacità
lavorativa quale gerente di un negozio di moda nella misura di circa il 40%
(lavoro durante circa 5-6 ore al giorno). Nello svolgimento del suo lavoro
dovrebbe evitare di caricare e scaricare pacchi di merce troppo pesanti, lavoro
per il quale dovrebbe farsi aiutare da una dipendente. Dovrebbe inoltre cercare
di alternare frequentemente la sua posizione, restando in parte seduta ed in
parte in piedi. Questa limitazione della capacità lavorativa sussiste dal mese
di ottobre 2005 (da inizio maggio vi era invece stata un'incapacità lavorativa
al 100% dovuta alla lombosciatalgia dx, che aveva poi necessitato di un
intervento di decompressione della V° radice nel mese di giugno).
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1.
È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne
sono In corso?....?
In considerazione dell'intera situazione
socio-famigliare e dell'età non credo che misure di riqualifica o
reintegrazione professionale entrino in considerazione per questa assicurata
58enne.
2.
È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di
lavoro attuale?
Molto probabilmente non sarà più possibile
migliorare la sua residua capacità lavorativa per il lavoro svolto fino al mese
di settembre 2006 (gerente di un negozio di moda), in assenza di un
miglioramento dopo le molteplici terapie ambulatoriali eseguite nel corso
dell'ultimo anno.
3.
L'assicurata è in grado di svolgere
altre attività:
Come già affermato nel punto A.5. ritengo che
l'assicurata, sotto l'aspetto medico-teorico, sia da ritenere ancora abile allo
svolgimento di una lavoro fisicamente medio-leggero nella misura di almeno
l'80%. Si dovrebbe trattare di lavori che non richiedano sforzi eccessivi per
la colonna vertebrale (vedi sopra) e che le permettano di cambiare
frequentemente di posizione. Potrebbe ad esempio lavorare quale commessa presso
un negozio di biancheria, di gioielleria/bigiotteria, ecc. Come già affermato
non mi sembra comunque di aver riscontrato nell'assicurata alcuna motivazione a
riprendere a svolgere un'attività lucrativa.
In considerazione dell'importante sindrome
ansio-depressiva, ritengo che prima di valutare definitivamente la sua residua
capacità lavorativa, bisognerebbe sottoporla ad una perizia psichiatrica.
Sperando di essere stato sufficientemente
esaustivo nella mia valutazione per permettervi di prendere la corretta
decisione, colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali e
collegiali saluti."
(Doc. AI 18/8-11)
2.6
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in
quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.
Per
quanto riguarda la patologia reumatologica il Dr. __________ nel proprio
referto ha indicato che l’assicurata presenta dal profilo fisico delle
patologie degenerative della colonna cervicale e lombare che possono, almeno in
parte, giustificare una limitazione della sua capacità lavorativa che lo
specialista ha quantificato nella misura del 40% quale gerente di un negozio di
moda. Per contro, in un lavoro fisicamente medio-leggero (lavori che non
richiedono sforzi eccessivi per la colonna vertebrale e che le permettono di
cambiare frequentemente di posizione) la capacità lavorativa è dell’80% (doc.
AI 18-11).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita, in sede ricorsuale,
da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente
invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata.
Tale non
può essere la valutazione medico-funzionale datata 21 agosto 2006 / 20
settembre 2006 della Clinica __________ di __________ e, dunque, antecedente di
un anno alla perizia del Dr. __________, nella quale viene posta
sostanzialmente la medesima diagnosi del perito, mentre la valutazione della
capacità lavorativa è solo leggermente differente rispetto a quanto indicato
dal perito interpellato dall’amministrazione. L’esigibilità della precedente
attività professionale è di mezza giornata, rispetto al 60% di abilità indicata
dal Dr. __________.
Per
contro in un’attività da leggera a medio pesante l’abilità indicata nell’esame
EFL è di mezza giornata, mentre il perito ha fissato un grado dell’80% (cfr.
doc. AI 18-10/11; A5)
Va qui
ricordato che se, da una parte, la procedura
davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Per
quanto riguarda invece la patologia psichiatrica, nella perizia del Dr. __________
viene evidenziato che “a livello psicologico e mentale (…) la Signora RI 1
presenta un’evidente sindrome depressiva attualmente in cura con 20mg di
Cipralex giornalieri, scatenata dalla morte del figlio nel novembre 2006” (doc. AI 18-10,
la sottolineatura è del redattore). Il medico ha inoltre indicato di avere il
forte sospetto che “la sindrome depressiva, reattiva alla morte del figlio,
influisca sensibilmente sul suo generale stato psico-fisico, rendendo assai
improbabile il suo reinserimento nel mondo del lavoro” (doc. AI 18-10).
L’Ufficio
AI, in data 20 settembre 2007, ha quindi sottoposto il quesito circa la necessità di una perizia
psichiatrica al medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 19-1), il quale nel
rapporto medico del 23 ottobre 2007 ha diagnosticato, oltre alla patologia reumatologica, anche la
sindrome ansioso-depressiva reattiva, senza tuttavia indicare la necessità di
ulteriori approfondimenti psichiatrici (doc. AI 22-1).
La
ricorrente nelle osservazioni al progetto di decisione del 28 luglio 2008 aveva
evidenziato il mancato approfondimento della patologia psichiatrica da parte
dell’amministrazione, la quale tuttavia anche nella decisione impugnata in
questa sede ha ripreso unicamente le limitazioni derivanti dalla patologia
reumatologica ignorando del tutto quella psichiatrica.
Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, non è
possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con
sufficiente tranquillità che la ricorrente presenta dall’ottobre 2005 un’inabilità
al 40% nell’abituale attività, mentre dall’agosto 2007 una capacità lavorativa
dell’80%, senza procedere ad ulteriori accertamenti di natura psichiatrica
relativi al periodo successivo al novembre 2006 (morte del figlio).
2.8
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso
all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a
livello psichiatrico, presso il Centro di accertamento peritale, inteso a
delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla
capacità lavorativa della ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata (per l'aspetto economico
cfr. consid. 1.2).
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 13 novembre 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.8.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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