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Decisione

32.2008.230

Patologie dell'assicurata necessitano di ulteriori approfondimenti. Rinvio atti all'UAI affinché ordini una perizia pluridisciplinare

18 giugno 2009Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno osservato che la patologia

predominante è quella psichiatrica, caratterizzata da angoscia e da un

comportamento passivo dell’interessata, mentre le patologie neurologica ed

internistica non concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell’assicurata.

I medici del SAM hanno rilevato che la capacità

lavorativa è ridotta nella misura del 40% dal 21 giugno 2005 (doc. 29-12).

Nel

rapporto medico del 6 dicembre 2007, la dr.ssa __________ del SMR, medico generico

(sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), posta la

diagnosi principale di “sindrome depressiva ricorrente non specificata, da

lieve a media gravità”, dopo avere indicato i limiti funzionali dell’interessata

– indicando che la patologia citata rende l’assicurata incostante ed imprecisa

con aumentata affaticabilità nell’esecuzione delle mansioni (doc. 31-2) - ha

osservato:

"

(...)

Raccomandazioni,

proposte SMR

● Non è indicato nessun provvedimento d'integrazione professionale

data la sintomatologia attuale con chiare tendenze pseudoregressive.

● È indicato ed esigibile un adeguato trattamento psicoterapico e

psicofarmacologico sia con gli antidepressivi che delle benzodiazepine (in

ambito ospedaliero). Con questi trattamenti la prognosi potrebbe essere,

teoricamente, ancora positiva.

● Si deve però tenere presente quanto segue. L'assicurata ha

presentato una reazione di disadattamento nell'ambito di un lutto (perdita del

padre). Essendo passati più di due anni, la sindrome depressiva è ora da

considerare quale sindrome depressiva ricorrente atipica (più che una reazione

depressiva prolungata). Un cambiamento dello stato di salute in futuro è da

ritenersi quindi poco probabile (in particolare nel caso in cui la paziente non

si sottoponga a cure adeguate).

● L'assicurata

presenta una IL di grado 40% in qualsiasi attività."

(Doc. 31-2)

L’assicurata ha contestato il progetto di rifiuto

delle prestazioni dell’UAI, trasmettendo il referto del 21 ottobre 2008 del suo

curante, dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

In tale scritto, il dr. __________ ha così

risposto alle domande postegli dal patrocinatore dell’interessata:

"

(...)

1. Anamnesi

Si tratta di una 46enne, portoghese, coniugata, 2

figli di età 21 ed 11 anni.

Il marito 49enne, operaio

presso l'edilizia, attualmente già da qualche tempo è

in disoccupazione, fra l'altro il figlio minore viene descritto come iperattivo,

ha dei problemi a scuola, mentre il figlio maggiore, recentemente, in seguito

ad un incidente stradale, ha avuto dei problemi dovuti all'infortunio e danni

economici importanti.

Considerandi

2.

Da quando ha in cura la paziente? E' in

sua cura a tutt'oggi?

La paziente è seguita presso il mio studio medico

dal 21.06.2005, in seguito alla segnalazione da parte del medico curante Dr.

med. __________, per una sindrome da attacchi di panico ed una depressione

ansiosa.

3.

Con riferimento alla problematica che ci occupa, quali sono i

disturbi attualmente lamentati dalla Signora RI 1? Reperto oggettivo e

soggettivo.

La paziente presenta un importante stato

ansioso-depressivo con delle oscillazioni del tono dell'umore, in passato

ha presentato anche dei periodi di relativo benessere, ragion per la quale

bisogna regolare in modo continuo il dosaggio dei suoi psicofarmaci, visto che presentava

due anni fa circa 2-3 attacchi di panico al giorno, attualmente in misura molto

ridotta.

Essa si lamenta inoltre di dolori vari, alla

schiena, alle spalle, forte mal di testa, che probabilmente sono dolori dovuti

a tensione endopsichica sottoforma di somatizzazioni.

4.

Diagnosi

- Sindrome da attacchi di panico

(ICD-10 F41.0).

- Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità

media con sindrome biologica (ICD-10 F33.11).

5.

Quale è la gravità della patologia?

Si tratta di una depressione oramai

ricorrente, oltre che una sindrome da attacchi di panico.

Necessita di una cura psicoterapeutica in modo

regolare e l'assunzione di farmaci che bisogna modificare il dosaggio, in

particolar modo le Benzodiazepine secondo l'evoluzione della sua patologia,

dunque chiede un'attenta sorveglianza della sua psicofarmacoterapia.

6.

Qual è stata l'evoluzione della situazione psichica (e della conseguente

inabilità lavorativa, rispettivamente il tasso d'invalidità) della Signora RI 1

dal momento in cui lei la ha avuta in cura fino ad oggi? Motivi la risposta.

La paziente all'inizio

della sua presa a carico, presentava come già accennato vari attacchi di panico

durante il giorno, tanto è vero che la prima volta l'avevo vista d'urgenza

durante il suo ricovero presso il pronto soccorso dell'Ospedale __________ di __________.

In seguito alla

cura psicofarmacoterapeutica e psicoterapica di sostegno, è migliorata, tanto è

vero che attualmente presenta i suddetti attacchi in modo molto minore.

Per quel che riguarda

la sua depressione oramai cronica, all'inizio veniva presentata sotto forma di

una reazione depressiva attualmente cronicizzata, per fortuna non in modo

grave.

7.

Quali cure psichiatriche sta seguendo

l'assicurata?

Essa è stata al

beneficio di una psicofarmacoterapia e colloqui di sostegno, all'inizio in modo

più regolare ed attualmente con intervalli mensili.

8.

Quale è la proiezione futura prevedibile?

Ho proposto oramai

già da diversi mesi, una sua ripresa dell'attività lavorativa nella misura del

50%.

Abbiamo deciso con

l'assicurata per una sua ripresa lavorativa nella misura del 50% dall'inizio

del 2008, quindi praticamente presenta un'inabilità lavorativa nella misura del

50% dal gennaio del 2008 a tuttora.

Sicuramente, uno dei

nostri obbiettivi è la sua ripresa lavorativa in modo regolare per il futuro

almeno nella misura del 50% come ausiliaria, donna delle pulizie e come

casalinga nella misura del 60%.

9.

E' d'accordo con il parere e la valutazione del Dr. __________

e con la perizia SAM in generale? In caso negativo per quale motivo?

Per quel che riguarda

l'anamnesi e la storia della patologia dell'assicurata sono d'accordo, ma non

sono d'accordo con il collega per l'inabilità lavorativa che egli propone nella

misura del 40% a partire dal 2005 e neanche come casalinga al 30%.

Come già accennato,

in seguito al miglioramento che la paziente ha presentato, la sua inabilità

lavorativa attualmente, dal gennaio 2008, è nella misura del 50%, ma purtroppo

il Dr. med. __________ non si è neanche informato per aggiornarsi sulla sua

capacità lavorativa attuale dell'assicurata, visto che non sono stato assolutamente informato per quel che

riguarda la loro decisione e neanche il Dr. med. __________, medico di

famiglia.

Per quel che riguarda

il suo ricovero ospedaliero, sono d'accordo ma la paziente aveva presentato

delle ostilità a riguardo, ragion per la quale è stata sempre rimandata la

suddetta decisione.

Infatti, vi è anche

una compliance medicamentosa ridotta da parte dell'assicurata che in questi

casi avviene spesso e sicuramente un ricovero ospedaliero potrebbe aiutare a

migliorare la sua situazione, ma la paziente dovrebbe essere convinta.

10.

E' valutabile l'esigibilità di

una ripresa lavorativa? In che misura? In caso negativo, per quale motivo?

Perché la prognosi è sfavorevole?

Vedi sopra.

Come già accennato

essa ha presentato un leggero miglioramento negli ultimi mesi, ragion per la

quale è già abile al lavoro nella misura del 50%, ma per il resto sarà molto

difficile con una prognosi a lungo termine difficile da determinare.

11.

Dica se ha

ulteriori osservazioni da aggiungere?

No." (Doc. 55/3-5, sottolineature

della redattrice)

Nelle annotazioni del 6 novembre 2008, il dr. __________,

psichiatra del SMR, ha osservato:

"

Dal lato psichiatrico, il rapporto del Dr. __________

del 21.10.2008 non presenta elementi suggestivi di una modificazione dello

stato di salute psichico dell'A.a nè in miglioramento nè in peggioramento

rispetto alla Perizia SAM del 19.04.2007." (Doc. 57-1)

2.5

In corso di

causa, contestando la decisione di rifiuto delle prestazioni dell’UAI,

l’assicurata ha trasmesso al TCA il seguente referto medico, datato 19 febbraio

2009, del suo curante, dr. __________, spec. FMH in medicina interna, in

risposta alle domande del patrocinatore dell’interessata:

"

(...)

1.

Sin dall'età di 20 anni la paziente presenta delle cefalee andate diventando

sempre più frequenti (2-3 episodi settimanali). Si tratta molto verosimilmente

di una cefalea ormai divenuta cronica e invalidante. Si tratta molto

verosimilmente di una cefalea primaria anche se non può essere esclusa una

emicrania senza aura.

Nel 2003 ha dovuto

essere sottoposta a resezione di due cisti da echinococco in sede epatica. Da

allora la paziente continua a presentare una sintomatologia dolorosa a livello

dell'ipocondrio destro. Da più anni lamenta pure uno stato

ansioso-depressivo per il quale si è resa necessaria una presa a carico

psichiatrica specialistica associata a una terapia anti-depressiva e

ansiolitica. Più recentemente la paziente ha sviluppato una sintomatologia

dolorosa lombosciatalgica sinistra così come delle cervico-brachialgie a

sinistra.

2.

Dal 17.05.1993, la paziente è tuttora in

cura.

3.

La paziente lamenta attualmente soprattutto la persistenza di frequenti

cefalee, sintomatologia dolorosa a livello dell'ipocondrio destro, lombosciatalgia

sinistra e cervico-brachialgia sinistra. E' pure presente un chiaro stato

depressivo. Oggettivamente è presente una sintomatologia dolorosa alle

inserzioni tendinee e muscolari paralombari con Lasègue positivo a sinistra a

circa 45°. Dolenzia alle inserzioni tendinee e muscolari paracervicali

soprattutto a sinistra. Dolenzia alla palpazione dell'addome in regione

ipocondrio sinistro.

4.

Cefalee croniche probabilmente primarie.

Stato depressivo.

Sintomatologia

dolorosa all'ipocondrio destro in stato dopo resezione di due cisti da

echinococco.

Lombosciatalgia sinistra.

Cervico-brachialgia sinistra.

5.

Le cefalee, spesso intense e soprattutto frequenti (2-3 crisi alla settimana)

rappresentano sicuramente una patologia molto invalidante. Attualmente la

sintomatologia lombosciatalgica sinistra e cervico-brachiale sinistra è pure

importante e comporta sicuramente anche un grado di invalidità. Lascio allo

Psichiatra esprimersi circa le ripercussioni dal punto di vista psichiatrico.

6.

La mia impressione è che dal punto di vista psicologico la paziente presenti

un progressivo peggioramento. Lascio tuttavia allo Psichiatra curante

esprimersi in questo campo.

7.

Terapia antalgica-antinfiammatoria con Tilur 2 volte 1 al giorno, cure

fisioterapiche. Nisulid per le cefalee.

Terapia antidepressiva e ansiolitica.

9.

Ritengo che non sia stata presa in giusta considerazione la sintomatologia

dolorosa risentita dalla paziente e in particolare le cefalee che sono molto

intense e molto frequenti. Attualmente inoltre vi è pure la

sintomatologia dolorosa lombosciatalgica sinistra e cervico-brachiale sinistra

non presente al momento della valutazione.

10.

Ved 9.

11.

In considerazione delle cefalee, dello stato

psichico, dei problemi ortopedici-reumatologici, la paziente a mio modo di

vedere deve essere considerata inabile al lavoro nella misura del 70%.

12.

Dal 1993 a ora porta a prevedere un'evoluzione

piuttosto sfavorevole." (doc. VIII/bis, sottolineature della

redattrice)

Nelle sue annotazioni del 5 marzo 2009, il dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

"

Assicurata nata nel 1962, donna di pulizia,

peritata in ambito SAM 3.2007

Diagnosi: sindrome depressiva ricorrente non specificata, da

lieve a media gravità F33.9

d. collat.: cefalea tensionale

stato dopo doppia

cistectomia (echinococco epatico) ipercolesterolemia

impedimento valutato essere del 40% dal lato

psichiatrico

viene calcolato un grado AI di 31% dopo confronto

redditi

il 21.10.2008 viene presentato rapporto dr. __________:

vengono poste le diagnosi di:

- sindrome da

attacchi di panico F41.0

- sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media con sindrome biologica

F33.11

- depressione ormai cronica

- attacchi di panico presenti in modo molto

minore

- viene attestata una IL del 50%

Valutazione del rapporto da parte del dr. __________,

psichiatra SMR: stato di salute invariato rispetto

alla valutazione SAM

Decisione UAI del 19.11.2008: nessun diritto a rendita

Ricorso:

- viene

presentato rapporto dr. __________ del 19.2.2009:

-

viene messo l'accento sulla presenza d'una

cefalea che assieme alla problematica psichiatrica e alla sintomatologia

dolorosa cronica compromettono la capacità lavorativa nella misura del 70%

Valutazione:

-

l'attuale documentazione non rende verosimile una

modifica dello stato di salute dell'assicurata rispetto al momento della

valutazione SAM.

-

Per quanto concerne il lato psichiatrico rimando

alla presa di posizione del dr. __________ in merito al rapporto dr. __________

del 21.10.2008.

In conclusione si

confermano le conclusioni espresse da parte del SAM." (Doc. X/1)

2.6

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124

I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43

consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254)).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Nel caso di

specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato

dell’amministrazione.

Le

patologie dell’interessata non sono infatti state chiarite in modo

soddisfacente.

2.7.1

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un esame psichiatrico da

parte del dr. __________, dal quale è emerso che ella, vista la sua patologia

di “sindrome depressiva ricorrente non specificata, da lieve a media gravità”,

è abile al lavoro al 60% sia nella sua precedente attività di ausiliaria di

pulizie, sia in altre attività (cfr. doc. 29-17+18).

Queste considerazioni del dr. __________ sono

state contestate dallo psichiatra curante dell’assicurata, dr. __________, il

quale, nel suo referto del 21 ottobre 2008, ha ritenuto che l’assicurata, affetta

da “sindrome da attacchi di panico; sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di gravità media con sindrome biologica”, sia da considerare abile al

lavoro al 50% dall’inizio del 2008 (cfr. doc. 55-5).

Le critiche dello psichiatra curante non sono

state ritenute dal SMR sufficienti per mettere in dubbio il referto peritale

del dr. __________ (cfr. doc. 57-1).

Nelle annotazioni del 6 novembre 2008, il dr. __________

ha osservato che dal referto dello psichiatra curante non emerge né un

miglioramento, né un peggioramento delle condizioni psichiatriche rispetto al

momento della valutazione peritale del SAM (cfr. doc. 57-1).

Il TCA non può fare proprie queste considerazioni

del SMR.

Al riguardo va innanzitutto sottolineato che,

come rilevato dal patrocinatore, le diagnosi poste dal perito, dr. __________,

divergono rispetto a quelle indicate dallo psichiatra curante, dr. __________.

In particolare, il dr. __________ non ha

indicato, tra le diagnosi, quella di sindrome da attacchi di panico, che

è invece stata posta dallo psichiatra curante, segnalando che in passato le

crisi erano numerose, mentre ora, grazie alle cure, si sono ridotte (cfr. doc.

55-4, il corsivo è della redattrice).

Il perito non solo non ha spiegato i motivi per i

quali non ha considerato sussistere questa diagnosi, ma nemmeno ha indicato che

l’assicurata abbia sofferto, in passato, di una sindrome da attacchi di panico.

Al riguardo, il TCA constata che già nel rapporto

medico indirizzato all’AI del 10 marzo 2006, il dr. __________ aveva posto la

diagnosi di “sindrome da attacchi di panico (ICD10-F41.0) con ansia parossistica

di entità media da circa due anni, considerando l’assicurata totalmente

inabile al lavoro dal 21 giugno 2005 (cfr. doc. 12-1, il corsivo è della

redattrice).

Ciononostante, nella perizia del dr. __________

non viene neppure menzionato questo tipo di disturbo, senza alcun tipo di

motivazione.

Inoltre, anche il grado di inabilità lavorativa

diverge: secondo il perito è del 40% dal 2005, mentre secondo il curante

è del 50% dal mese di gennaio 2008.

Da notare, al riguardo, che in precedenza, nel

referto del 10 marzo 2006, il dr. __________ aveva ritenuto l’assicurata

totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 12-1), segnalando un decorso piuttosto

favorevole, con una prognosi a breve-medio termine favorevole e l’auspicio di una

ripresa di un’abilità lavorativa completa (doc. 12-2). Nel successivo referto

del 21 ottobre 2008, il dr. __________ ha poi constatato un miglioramento

delle condizioni psichiche dell’interessata, con una diminuzione degli

attacchi di panico, ritenendola abile al lavoro al 50% a partire da gennaio

2008.

(cfr. doc. 55-5, il corsivo è della redattrice).

Nonostante queste divergenze, nelle sue

annotazioni del 6 novembre 2008, il dr. __________ del SMR ha considerato che

dal referto dello psichiatra curante non risultano elementi che indichino una

modifica dello stato di salute psichico dell’interessata rispetto alla perizia

del SAM (cfr. doc. 57-1).

Queste affermazioni del medico SMR non trovano,

come visto, conferma negli atti.

Vista la discordanza esistente tra la valutazione

del perito e quella dello psichiatra curante, dr. __________, in merito alle

patologie che affliggono l’assicurata e all’influsso che queste hanno sulla sua

capacità lavorativa residua, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere

ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal

punto di vista psichiatrico, l’assicurata sia abile al lavoro al 60% sia nella

sua professione, che in altre attività adeguate.

Si impongono dunque nuovi accertamenti psichiatrici.

Già solo per questa

ragione gli atti devono quindi essere rinviati all’UAI affinché esegua

ulteriori accertamenti medici specialistici.

2.7.2

Dal profilo

somatico, l’assicurata è stata sottoposta ad un esame peritale neurologico da

parte del dr. __________, il quale ha escluso l’esistenza di patologie

invalidanti, ritenendo l’assicurata, dal punto di vista neurologico, pienamente

abile al lavoro (doc. 29-20).

Il TCA non ha motivo per ritenere, per lo meno

fino al momento dell’esame peritale del marzo 2007, inaffidabile questa

valutazione peritale del dr. __________.

Il dr. __________, nel suo referto del 19

febbraio 2009, ha indicato che

l’assicurata presenta delle cefalee croniche, probabilmente primarie, spesso

intense e soprattutto frequenti, che “rappresentano sicuramente una

patologia molto invalidante” (doc. VIII/bis, il corsivo è della redattrice).

A questo proposito, il TCA sottolinea che nel suo

referto peritale il dr. __________, specialista in neurologia, dopo un accurato

esame dell’interessata, ha evidenziato che “all’esame neurologico non vi

sono deficit che facciano sospettare una rilevante lesione da parte del sistema

nervoso centrale o periferico”, motivo per il quale egli ha diagnosticato

la presenza, “con buona certezza, di cefalee tensionali”, di entità

tale da non determinare una incapacità lavorativa anche solo parziale (doc.

29-20, il corsivo è della redattrice).

Poiché la decisione impugnata è del 19

novembre 2008, mentre la perizia neurologica del dr. __________ risale al 22

marzo 2007, il TCA non è in grado di verificare se, nel frattempo, dopo la

visita peritale, lo stato neurologico dell’interessata abbia subito delle

variazioni, in grado di influire sulla sua capacità lavorativa residua. In

particolare, senza prima procedere ad ulteriori accertamenti, non è possibile

stabilire se le cefalee croniche dell’interessata possano essere peggiorate al

punto da rappresentare una patologia “molto invalidante”, come indicato dal dr.

__________.

Anche questo aspetto dovrà quindi essere

approfondito.

Il TCA rileva inoltre che il dr. __________ ha

sottolineato che le cefalee dell’interessata sono verosimilmente “da

interpretare quale fenomeno associato alla più importante sintomatologia

depressiva” (doc. 29-20, il corsivo è della redattrice), motivo per il

quale esse dovranno comunque essere oggetto di ulteriore verifica nell’ambito

dei nuovi accertamenti psichiatrici che dovranno essere svolti dall’UAI.

2.7.3

Infine, dal

profilo internistico, i medici del SAM hanno considerato l’interessata

totalmente abile al lavoro.

L’assicurata

ha contestato questa valutazione dei medici del SAM, trasmettendo, a comprova

dei suoi disturbi invalidanti, uno scritto del suo curante, dr. __________, il

quale ha attestato la presenza, oltre che delle cefalee e di uno stato

depressivo, anche di problemi ortopedici-reumatologici, che rendono

l’assicurata globalmente inabile al lavoro nella misura del 70%.

Questa

valutazione del curante non è stata ritenuta dall’UAI sufficiente per mettere

in dubbio la perizia dei medici del SAM. Nelle sue annotazioni mediche del 5

marzo 2009, infatti, il dr. __________ del SMR ha rilevato che lo scritto del

curante “non rende verosimile una modifica dello stato di salute

dell’assicurata rispetto al momento della valutazione del SAM” (cfr. doc. X/1).

Il TCA

non può fare proprie queste considerazioni del medico del SMR.

Nel suo

scritto del 19 febbraio 2009, infatti, il dr. __________, oltre ad indicare,

quali diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, le cefalee e la

sintomatologia depressiva - oggetto di disamina da parte dei medici del SAM - ha

pure constatato la presenza di una sintomatologia dolorosa lombosciatalgica

sinistra e di cervico-brachialgie a sinistra, oltre a una sintomatologia

dolorosa a livello dell’ipocondrio destro, constatabili oggettivamente

(cfr. doc. VIII/bis, il corsivo è della redattrice).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 19 novembre 2008 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il referto del dr. __________ del 19 febbraio

2009.

(doc. VIII/1) è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso

in considerazione, dato che il dr. __________ ha messo in evidenza l’esistenza

di una sintomatologia a livello dell’ipocondrio destro insorta dopo

l’intervento di resezione di due cisti da echinococco in sede epatica nel

2003.

e di una patologia reumatologica-ortopedica con influsso sulla

capacità lavorativa insorta “più recentemente” rispetto alla sindrome

depressiva presente “da più anni”, senza tuttavia specificare a partire da

quando. Il dr. __________ ha, comunque, espressamente

indicato che la sintomatologia dolorosa lombosciatalgica sinistra e

cervico-brachiale sinistra – a suo avviso importanti e con influsso sulla

capacità lavorativa dell’interessata – non erano presenti al momento della

valutazione peritale del SAM (doc. VIII/bis, il corsivo è della redattrice).

In

assenza di ulteriori chiarimenti al riguardo e visto il lungo tempo trascorso

prima dell’emissione della decisione impugnata, il TCA non può, tuttavia,

escludere che tali sintomatologie siano insorte dopo la perizia del SAM

dell’aprile 2007, ma prima dell’emissione della decisione impugnata del 19

novembre 2008.

Pertanto,

potendo il referto del dr. __________ permettere di accertare lo stato di

salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è

rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in

evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la

decisione del 16 luglio 2008 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Vista la presenza, secondo il medico curante, di

una sintomatologia dolorosa lombosciatalgica sinistra e di cervico-brachialgie

a sinistra, oltre che di una sintomatologia dolorosa a livello dell’ipocondrio

destro, che non sono state considerate in ambito peritale, il TCA ritiene opportuno,

prima di potersi esprimere compiutamente in merito alla capacità lavorativa

residua dell’interessata, procedere ad ulteriori approfondimenti specialistici

anche in questi ambiti.

Tanto più che, nel suo referto, il dr. __________

ha sottolineato che “oggettivamente è presente

una sintomatologia dolorosa alle inserzioni tendinee e muscolari paralombari

con Lasègue positivo a sinistra a circa 45°. Dolenzia alle inserzioni tendinee

e muscolari paracervicali soprattutto a sinistra. Dolenzia alla palpazione

dell'addome in regione ipocondrio sinistro” (doc. VIII/bis, il corsivo è della

redattrice).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza

esistente tra le valutazioni specialistiche dei medici del SAM, da una parte e

del dr. __________, dall’altra, non è possibile, senza procedere ad ulteriori

accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato

valetudinario dell’assicurata, anche dal profilo reumatologico-ortopedico-internistico,

sia tale da giustificare una capacità lavorativa completa, come indicato dai

medici del SAM.

2.7.4

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio

i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo

Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine

di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa della ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurata.

La richiesta dell’assicurata di procedere ad una

perizia giudiziaria pluridisciplinare, oltre che all’audizione del dr. __________

(VIII), è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi

accertamenti sia dal profilo somatico, che da quello psichiatrico.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente in causa, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 19 novembre 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7.4..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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