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Decisione

32.2008.233

Perizia del SAM. Casalinga. Metodo misto

16 luglio 2009Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti del SAM – sulla base di tre consulti specialistici di natura

psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e

otorinolaringoiatrica (dr. __________) – hanno compiutamente valutato le

differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una

conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità

lavorativa del 50% come ausiliaria di pulizie e in altre attività adeguate dal

14 febbraio 2007.

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie e/o un peggioramento della situazione valetudinaria.

In

particolare non è possibile concludere differentemente in base al rapporto medico

17 luglio 2008 nel quale la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

non pone delle diagnosi nuove, non contesta puntualmente la perizia del SAM e,

in modo del tutto generico, conclude che “(…) visto il decorso clinico oggettivato

in questi mesi verso la resistenza e la cronicità dei disturbi non ritengo che

la paziente possa svolgere alcuna attività lavorativa: non è infatti in grado

di dare coerenza e continuità a causa dello stato depressivo presentato in

nessuna attività. Appare “sconcertata”, poco progettuale, astenica e facilmente

esauribile; ha difficoltà anche nelle relazioni interpersonali. Ritengo

pertanto la paziente inabile al 100% e ritengo che la stessa debba essere messa

al beneficio di una rendita intera d’invalidità.” (doc. AI 25/3)

Al

riguardo il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle

rispettive annotazioni 4 settembre e 3 ottobre 2008, hanno, in particolare,

osservato che “(…) le conclusioni del SAM di sei mesi fa hanno calibrato inequivocabilmente

le limitazioni funzionali scaturite dalle varie comorbidità presenti

nell’Assicurata; in particolar modo la componente psichiatrica detta

l’incapacità lavorativa del 50% nell’attività abituale, per cui è stata

assolutamente presa in considerazione dal SAM stesso, sulle cui considerazioni

finali mi riallineo.” (doc. AI 28/1) e che “(…) la Dr.ssa __________ non

aggiunge elementi clinici che possano modificare la valutazione SAM che deve

essere confermata; anzi la psichiatra curante sostiene che tuttora si è di fronte

ad un quadro clinico stazionario (quindi sovrapponibile a quello presente al momento

della perizia del SAM del 25.03.2008).” (doc. AI 29/1).

Nemmeno

è possibile concludere per un peggioramento della situazione valetudinaria

anche avuto riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta nella

procedura ricorsuale.

Al

riguardo va qui rilevato che il dr. __________, FMH in medicina interna, nel

certificato medico 11 febbraio 2009, pur non essendo specialista né in reumatologia

nè in psichiatria, si è limitato ad attestare che “(…) sulla base dei dati anamnestici,

clinici e degli esami recenti e allegati si ritiene la paziente inabile al

lavoro per qualsiasi attività almeno nella misura del 50% dal punto di vista reumatologico

in analogia alle conclusioni specialistiche in ambito psichiatrico. (…)”

(VIII/1).

Dal

canto loro i medici __________, __________ e __________, che hanno descritto i

risultati della scintigrafia ossea trifasica, della infiltrazione peri-neurale

e della MR rachide lombare nativo, non si sono espressi sulla capacità lavorativa

(VIII/2-4).

Anche

il dr. __________, nelle annotazioni 23 febbraio 2009, ha concluso che “(…) la scintigrafia

ossea eseguita conferma l’assenza di processi osteo-articolari infiammatori

(salvo problema dentale da sanare), il quadro scintigrafo è ben compatibile con

la nota diagnosi di fibromialgia e di incipienti alterazioni degenerative. La

risonanza della colonna lombare non permette di oggettivare la presenza di

ernie discali ma mostra unicamente una protrusione discale L4/5 con leggera

deviazione della radice di L4 a sinistra. Da notare che questo spostamento

rimane privo di correlato clinico, infatti l’assicurata presenta principalmente

disturbi a livello dell’arto inferiore di destra (vedi perizia dr. __________).

La parziale risposta dell’infiltrazione si spiega con l’artrosi

interfaccettaria posteriore e l’ipertrofia dei legamenti gialli. In

conclusione non risulta dai referti presentati una sostanziale modifica dello

stato di salute dell’assicurata rispetto alla perizia SAM.” (X/Bis).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

Alla

luce di quanto sopra esposto, sulla base delle conclusioni a cui è giunto il

dr. __________, fondandosi sulla perizia pluridisciplinare 28 marzo 2008 del

SAM che ha vagliato accuratamente lo stato di salute dell’interessata, e

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbst-verantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversi-cherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche

Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 51

consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati), che l'assicurata, a far tempo dal mese di

febbraio 2007, presenta una capacità lavorativa del 50% sia nella sua attività

professionale abituale che in attività lavorative adeguate.

2.10. Essendo

quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa

del 50% tanto nella sua che in attività adeguata, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico

(DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.10.1. Per

quel che concerne la valutazione della capacità dell’assi-curata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchie-sta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica (doc. AI 21/1-7).

Questo

Tribunale rileva che, sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio

dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,

l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 25% (doc. AI

21/6).

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire

talune mansioni domestiche.

Questo

Tribunale – considerato che l’insorgente non ha formulato alcuna contestazione

e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di

mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi

sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui

compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291

consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA 22

agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I 102/00) – ritiene che alla

valutazione dell’assistente sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in

particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e

l’esigibilità di ogni singola mansione.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia

domestica.

Conforme

alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del

resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti

all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione

dell’e-conomia domestica da parte dei familiari.

2.10.2. Ai

fini della valutazione economica, nel rapporto finale 21 maggio 2008 (doc. AI

19/1-4), il consulente in integrazione professionale, tenuto conto delle

valutazione mediche suindicate e dei seguenti limiti funzionali “(…) facile

affaticabilità, mancanza d’iniziativa, deficit capacità cognitive e relazionali

(…)” (doc. AI 19/1), ha correttamente e incontestatamente concluso che “(…) non

effettuo nessuna riduzione in quanto le limitazioni funzionali sono già

considerate nella IL del 50% (…)” e indicato che “(…) dal confronto dei redditi

si evince che il minor grado d’impedimento l’A. lo raggiunge nella sua attività

abituale. (…)” (doc. AI 19/3).

Di

conseguenza, visto che senza il danno alla salute l’assicu-rata era occupata

quale ausiliaria di lavanderia nella misura del 90% (doc. AI 5/3) e che in

questa attività ella è ancora abile al lavoro al 50% (per il calcolo del grado

d’invalidità è dunque possibile procedere ad un confronto percentuale) – il Tribunale

federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto

considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella

sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di

invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una

sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al

50% nella sua professione – vi è da concludere

che per la parte di salariata il grado d’invalidità è

del 45% (90% x 50% = 45%).

2.10.3. Poste

infine le quote parti tra attività salariata (90%) e casalinga (10%) e ritenuta

la limitazione del 25% quale casalinga (cfr. consid. 2.10.1) e il grado

d’invalidità del 45% quale salariata (cfr. consid. 2.10.2), il grado

d’invalidità globale è del 48% (45% + [10 x 25%] = 47.5% arrotondato al 48%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Di

conseguenza è a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il

diritto ad un quarto di rendita (cfr. consid. 2.3).

2.11. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va

quindi confermata.

2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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