32.2008.234
Revisione. Sulla sola base degli atti non é possibile concludere per un miglioramento dello stato di salute tale da giustificare un'abilità lavorativa del 100%. Rinvio atti per perizia pluridisciplina
31 marzo 2009Italiano47 min
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Numero d'incarto:
32.2008.234
Data decisione, Autorità:
31.03.2009, TCA
Titolo:
Revisione. Sulla sola base degli atti non é possibile concludere per un miglioramento dello stato di salute tale da giustificare un'abilità lavorativa del 100%. Rinvio atti per perizia pluridisciplinare
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
REVISIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.234
FS/td
Lugano
31 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 novembre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. L’Ufficio
AI, con decisioni 29 agosto e 27 ottobre 2003 – dopo che le precedenti
domande di prestazioni AI inoltrate nei mesi di agosto 1977 e luglio 1979 erano
state respinte con decisioni 29 maggio 1979 e 18 gennaio 1980 (doc. AI 209/1).
La decisione 19 gennaio 1980 é stata confermata da questo Tribunale con STCA
del 7 luglio 1980 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 65/1-6) –, viste le
risultanze della perizia 11 marzo 1983 del Servizio accertamento medico dell’AI
(SAM) (doc. AI 85/1, 86/2-11 e 87/1), ha riconosciuto all’assicurato il diritto
ad una rendita intera dal 1. luglio 1982 al 30 giugno 1983 (doc. AI 89/1-2) e
ad una mezza rendita dal 1. luglio al 30 settembre 1983 (doc. AI 90/1-2).
1.2. Il
20 dicembre 1983 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni per
adulti (doc. AI 93/1-4) respinta dall’Ufficio AI con decisione 9 gennaio 1984
(doc. AI 209/2).
Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un ricorso (doc. AI 96/1-4) che questo
Tribunale, con STCA del 5 ottobre 1984 cresciuta incontestata in giudicato
(doc. AI 99/1-8), ha accolto rinviando gli atti all'amministrazione affinché,
esperiti i necessari accertamenti medici, si pronunciasse nuovamente sul grado
d’invalidità.
1.3. L’Ufficio
AI, con decisione 14 novembre 1985 (doc. AI 114/1-3) – viste le risultanze
della perizia psichiatrica 30 maggio 1985 (doc. AI 105/1-7) a cura del dr. __________,
Capo __________ di __________, e della perizia 13 settembre 1985 del SAM (doc.
AI 108/1-12, 109/1-5 e 110/1-3) –, ha riconosciuto all’assicurato il
diritto ad una mezza rendita dal 1. ottobre 1983.
1.4. L’Ufficio
AI, nell’ambito della revisione intrapresa nel mese di ottobre 1988 (doc. AI
120/1-2 e 121/1-2) – dopo aver ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI
127/1-2) e una a cura del dr. __________ (doc. AI 129/1-2), viste le risultanze
della perizia psichiatrica 5 febbraio 1990 (doc. AI 61/1-4) e ritenuto che i due
medici hanno concluso per una incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi
attività per motivi psichiatrici (doc. AI 209/3) –, con decisione 5 dicembre
1990, ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera (grado
d’invalidità dell’80%) dal 1. novembre 1990 (doc. AI 137/1-3).
1.5. L’Ufficio
AI, nell’ambito delle revisioni intraprese nel giugno 1991 (doc. AI 141/1-2 e
143/1-2), nel marzo 1995 (doc. AI 151/1-2 e 153/1-2), nel luglio 1999 (doc. AI
171/1-2 e 172/1-2) e nell’ottobre 2005 (doc. AI 186/1-2 e 187/1-2), ha sempre
confermato il diritto ad una rendita intera con un grado d’inva-lidità dell’80%
(doc. AI 149/1, 156/1, 177/1, 184/1 e 191/1-2).
1.6. L’amministrazione,
a seguito dell’indicazione di un possibile abuso, ha poi predisposto degli
accertamenti medici a cura della dr.ssa __________, Spec. in psichiatria, e del
dr. __________, medico internista reumatologo, entrambi medici SMR (doc. AI
197/1).
L’Ufficio
AI – viste le risultanze del rapporto medico 10 marzo 2008 (doc. AI
208/1-9), delle annotazioni 7 aprile 2008 (doc. AI 210/1), della nota 23 aprile
2008 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 213/1-3), della nota
28 aprile 2008 dell’avv. __________ (doc. AI 214/1-3) e della annotazione 11 novembre
2008 della dr.ssa __________ (doc. AI 230/1-2) –, con decisione 12
novembre 2008 (doc. AI 231/1-4), preavvisata con progetto 28 aprile 2008 (doc.
AI 215/1-4), ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dalla fine
del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo
ad un eventuale ricorso.
1.7. Contro
questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica – ha
chiesto di annullare la decisione impugnata e di confermare il diritto alla rendita
intera con un grado d’invalidità dell’80%.
Con
istanza 16 dicembre 2008 l’avv. RA 1 ha inoltre chiesto di porre il suo assistito
al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
1.8. Con
la risposta l’Ufficio AI, con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito,
ha chiesto di respingere il ricorso.
1.9. Con
lettera 15 gennaio 2009 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA la presa di posizione
del suo assistito.
1.10. Con
osservazioni 30 gennaio 2009 l’Ufficio AI si è confermato nella propria risposta
di causa.
1.11. Con
fax 17 marzo 2009 l’ufficio AI ha trasmesso al TCA il fax ricevuto lo stesso
giorno nel quale l’assicurato, in particolare, ha concluso che “(…) ora voglio
fare uno sciopero della fame e se non si muove qualcuno userò il gesto estremo.
Mi sento solo e disperato abbandonato in mezzo ad una strada. Non ho
alternative. (…)” (XI).
Con
fax 18 marzo 2009 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA una fattura della cassa
malati trasmessagli dall’assicurato (XII).
Con
lettera 18 marzo 2008 l’avv. RA 1 ha sollecitato una decisione (XIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.
SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 12 novembre 2008, con la quale
l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1.
gennaio 2009, è conforme o meno alla legislazione federale.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione,
a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia
eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007),
l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità
di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e
la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto
primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed,
infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi
alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA
inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re
P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155
consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).
2.5. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.6. Nel
caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni 28 dicembre 1983 (doc. AI 93/1-4),
sfociata nella decisione 14 novembre 1985, con la quale all’assicurato è stato
confermato il diritto alla mezza rendita dal 1. ottobre 1983 (doc. AI 114/1-3);
la revisione intrapresa nel mese di ottobre 1988, sfociata nella decisione 5 dicembre
1990, con la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto ad una rendita
intera (grado d’inva-lidità 80%) dal 1. novembre 1990 (doc. AI 137/1-3 e consid.
1.4) e la conferma di questa valutazione nell’ambito delle successive revisioni
intraprese negli anni 1991, 1995, 1999 e 2005 (cfr. consid. 1.5) – l’Ufficio AI,
nell’ambito degli accertamenti esperiti a seguito di una segnalazione di possibile
abuso (doc. AI 197/1) – viste le risultanze del rapporto medico 10 marzo 2008 (doc. AI
208/1-9), delle annotazioni 7 aprile 2008 (doc. AI 210/1), della nota 23 aprile
2008 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 213/1-3), della nota
28 aprile 2008 dell’avv. __________ (doc. AI 214/1-3) e della annotazione 11
novembre 2008 della dr.ssa __________ (doc. AI 230/1-2) –, ha soppresso
il diritto alla rendita intera precedentemente erogata (doc. AI 231/1-4).
La
dr.ssa __________, Spec. in psichiatria, e il dr. __________, medico internista
reumatologo, entrambi medici SMR, nel rapporto 10 marzo 2008 (doc. AI 208/1-9) – posta la
diagnosi di “(…) stato dopo discectomia L5-S1 per ernia discale (1995) – stato
dopo intervento per protesi anca destra e sinistra (1994) – disturbo
somatoforme indifferenziato (ICD 10 F 45.1) – disturbo di personalità misto
(borderline, paranoide) (ICD 10 F 61.0) (…)” (doc. AI 208/7) – hanno espresso
la seguente valutazione:
"
(...)
trattasi di un A di 57 anni a beneficio di una rendita
Al (grado di invalidità 80%). L'A a livello psichiatrico presenta un'infanzia
caratterizzata dalla mancanza di legami affettivi stabili che portano allo sviluppo
di sentimenti di abbandono e a difficoltà nello sviluppo intellettivo tanto da
essere diagnosticato un ritardo mentale congenito, smentito da una successiva
valutazione. L'anamnesi, la storia clinica e i documenti a disposizione mettono
in evidenza la presenza di un disturbo di personalità misto che ha permesso
all'A comunque di terminare gli studi acquisendo un attestato federale come venditore
e di lavorare. La perdita della propria integrità fisica ha portato ad un'amplificazione
del disturbo di personalità e ad un aumento dell'impulsività, dell'imprevedibilità
e dell'asocialità come descritto nelle valutazioni peritali psichiatriche
eseguite nel 1985 e 1990. Nel corso degli anni l’A ha mostrato un miglioramento
per quanto riguarda la dimensione della impulsività e dell'instabilità anche a
livello affettivo e il disturbo di personalità è diventato meno evidente man
mano che l’A è diventato più adulto, probabilmente anche grazie al percorso
psicoterapeutico intrapreso anni fa. Nonostante la separazione dalla terza
moglie mantiene con lei una stabilità affettiva; infatti continua a
frequentarla (a tal proposito dice che sono buoni amici), si occupa delle sue
questioni amministrative, legali, passa intere giornate a casa della moglie a seguire
Fatti
i lavori, interagisce con gli artigiani e gli operai del cantiere a suo nome.
Descrive dei rapporti stabili anche con i figli. Inoltre l’A è riuscito a
creare degli interessi in particolare l'attività radioamatoriale che coltiva
ormai da quasi 20 anni.
L'A mantiene da anni una terapia medicamentosa blanda e
ha avuto un solo ricovero in ambiente psichiatrico nel 2004 a causa di una
sindrome di somatizzazione nell'ambito di un disturbo ansioso-depressivo. In
quella occasione veniva registrata la presenza di ansia ed irritabilità
probabilmente accentuata anche dal disturbo ansioso-depressivo presente.
Nell'attualità si esclude la presenza di un disturbo affettivo maggiore o di
psicosi. Per quanto riguarda i limiti funzionali a livello psichiatrico può
svolgere mansioni semplici, preferibilmente da solo, in ambienti che non
richiedano eccessive sollecitazioni emotive, in un clima sereno, in cui le
competenze siano ben chiare e distinte. È da tenere comunque presente che l'A
non esercita più un'attività lucrativa dal 1990 e quindi appare adeguato un
reinserimento in modo progressivo.
Dal punto di vista somatico si presenta, in ottime
condizioni generali. Assicurato con diabete mellito, esiti di trauma oculare
con ipovisus destro, esiti di timpano-plastica bilaterale con successivo riscontro
di ipoacusia percettiva bilaterale. L'assicurato ha subito interventi sulle anche
per protesi coxo-femorale bilaterale. Inoltre l'assicurato è stato operato per
discectomia L5-S1 su ernia del disco (1995).
L'esame reumatologico e funzionale odierno ha permesso
di stabilire una conservata capacità funzionale complessiva.
L'assicurato durante la raccolta anamnestica mantiene
la posizione seduta senza difficoltà per 35min..
Durante la raccolta anamnestica, descrive nel dettaglio
le difficoltà della vita quotidiana.
Riferisce in maniera precisa di dover sollevare gli
arti inferiori con le proprie braccia per potersi accomodare sul sedile
dell'automobile oppure nella vasca da bagno.
Riferisce di sollevare con fatica un sacchetto della
spesa definito molto leggero. Inoltre, descrive le attività della vita
quotidiana come molto compromesse per l'impossibilità nel sollevare pesi, impossibilità
nel gestire completamente ed in maniera autonoma la casa.
Riferisce di poter passare l'aspirapolvere ma solo per
brevi periodi e con una prolunga per mantenere la stazione eretta, riferisce di
trasportare la spesa soltanto con l'utilizzo di carrellino, riferisce di necessitare
una continua movimentazione del rachide con frequenti cambi di posizione,
descrivendo di poter guardare la TV per non più di 10 min. nella stessa
posizione.
L'assicurato descrive la sua giornata come occupata
quasi completamente (riferisce 20h su 24) nella sorveglianza dei lavori di
costruzione della casa della compagna e del restante tempo nell'attività di
radio-amatore.
I cambi posturali e la richiesta di passaggio dalla
sedia e all'impiedi e poi sul lettino della visita non mettono in evidenza
nessuna difficoltà di tipo funzionale.
I limiti comunque identificati a tutela della patologia
al rachide e alle anche sono:
può sollevare abitualmente fino a 20 kg e solo
saltuariamente massimo 25 kg. Deve evitare situazioni di precario equilibrio.
L'esame funzionale e reumatologico odierno dimostrano
una notevole discrepanza tra quanto dichiarato in modo preciso dall'assicurato
e quanto ad oggi oggettivabile durante la visita.
L'assicurato ad oggi presenta una capacità lavorativa
del 100% in attività che rispettino i limiti sopra elencati.
La valutazione del dossier clinico permette di
stabilire che la condizione funziona e sembra essere stabile fin dal 1995, cioè
dopo l'esito dell'intervento chirurgico di discectomia su La/S1.
L'assicurato non necessita di presidi ortopedici.
(…)." (doc. AI 208/7-9)
Il
dr. __________, nelle annotazioni 7 aprile 2008, ha precisato che “(…) l’A. risulta
stabile nella sua capacità funzionale in riferimento all’intervento di protesizzazione
delle anche. La precisazione nello descrivere il tempo di posizione statica seduto
non significa che l’A. presenta limiti nelle posizioni statiche. Le problematiche
riferibili allo stato dopo timpano plastica con ipoacusia e la protesi oculare
destra non determinano nuove limitazioni. L’A. risulta invariato nel tempo dal
punto di vista delle patologie ORL. Risulta quindi invariato nel tempo rispetto
alle perizie ORL presenti nel dossier, inoltre come indicato nel mio rapporto medico,
nell’anamnesi sistemica l’A. dichiara di portare l’apparecchio acustico “solo
raramente”. (…)” (doc. AI 210/1).
Viste
le risultanze appena esposte e considerate le note 23 aprile 2003 dei consulenti
in integrazione professionale (doc. AI 213/1-3) e 28 aprile 2008 dell’avv. __________
(doc. AI 214/1-3), con progetto di decisione 28 aprile 2008, l’Ufficio AI ha
preannunciato all’assicurato la soppressione del diritto alla rendita intera
con effetto dalla fine del mese che segue l’inti-mazione della decisione (doc.
AI 215/1-4).
Il
dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico 14 maggio 2008
(doc. AI 224/2-3) – posta la diagnosi di “(…) ● PTA sinistra gennaio 2003, PTA destra ottobre 2003 su necrosi
asettica della testa del femore - lesione del nervo femorale di natura
iatrogena destra post-operativa - tenotomia dell’ileo psoas a sinistra per
dolori residui post-operativi (sospetta sindrome dell’ileo psoas) ● sindrome lombo-verte-brale - stato
dopo operazione per ernia discale lombare ● stato dopo operazioni multiple all’occhio destro dopo incidente con
cemento liquido nel ’75 con posa di protesi dell’occhio dx ● diabete mellito tipo II trattato con dieta ● sindrome
ansioso-depressiva reattiva - disturbo della personalità di tipo paranoide (…)” (doc. AI 224/2) –, ha concluso che “(…) il sig. RI 1 è da anni a beneficio di una
rendita intera AI e, a 25 anni dall’infortunio invalidante, negli ultimi 10
anni ha accusato un peggioramento del suo stato di salute con diagnosi diverse
come diabete mellito, necrosi della testa del femore necessitante di una posa
di endoprotesi, operazione di ernia al disco, sviluppo di uno stato ansioso
depressivo reattivo. Paziente collaborante, che si presenta regolarmente alle
consultazioni per i controlli del caso. Dal punto di vista medico non è plausibile
che lamentando un peggioramento dello stato di salute comprovato da operazioni,
ricoveri in clinica, esami e perizie specialistiche, il grado di invalidità
possa essere ridefinito d’ufficio al 14%, rispettivamente una capacità di
guadagno residua dell’86%. (…)” (doc. AI 224/3).
Dal
rapporto d’uscita 19 maggio 2008 dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI
224/4-6), sottoscritto dal dr. __________, primario, dal dr. __________, capo
clinica e dal dr. __________, medico assistente, si evince che – posta, oltre
a quelle note, la diagnosi di “(…) tentamen farmacologico con/su: ● assunzione di benzodiazepine a scopo
suicidale ● noto
disturbo della personalità di tipo paranoide ● nota sindrome ansioso-depressiva (…)”
(doc. AI 224/4) – “(…) il paziente viene, quindi, ricoverato in cure intense per
stretta sorveglianza. Durante tale periodo non si sono rilevati problemi. Il
paziente si è sempre mantenuto stabile ed asintomatico senza la necessità di
somministrare antagonisti delle benzodiazepine. In seconda giornata il paziente
viene visitato dal consulente psichiatra dr. __________ che ritiene indicata
una valutazione in ambito psichiatrico stazionario. Il paziente accetta di buon
grado tale proposta, per cui, dopo accordi telefonici con il dr. __________,
organizziamo il trasferimento del paziente presso la clinica psichiatrica __________
di __________. (…)” (doc. AI 224/5).
Nel
rapporto 6 giugno 2008 della Clinica __________, la dr.ssa __________, capo
clinica e il dr. __________, medico assistente – posta la diagnosi di “(…) ● sindrome mista ansioso-de-pressiva
(ICD-10 : F 41.2) ● disturbo di personalità paranoide (ICD – 10 : F 60.0) (…)” – hanno concluso che “(…) durante il corso del ricovero le
condizioni cliniche si sono stabilizzate. Il paziente viene affidato alle cure
della Dr.ssa __________ del __________ di __________, con la quale è stato
concordato un appuntamento per il giorno 16.06.08 alle ore 16:00. (…)”
(doc. AI 224/7).
La
dr.ssa __________, FMH in oftalmologia, nel rapporto 23 giugno 2008 – posta la
diagnosi di “(…) stato dopo enucleazione per distrofia corneale destra –
stato dopo cheratoplastica destra (Prof. __________, __________) – ipermetropia,
astigmatismo misto, presbiopia (…)” (doc. AI 224/8) –, ha attestato:
"
(…)
lo stato oculare attuale è il seguente:
OS visione da lontano com + 1,25 sf. = - 0.50/100°: 1,0
parziale
visione da vicino 0,8.
Pressione endoculare 19 mmHg.
Campo visivo sinistro nel limite della norma.
Segmento anteriore perfettamente calmo, cristallino
chiaro. Fondo dell’occhio in midriasi in oftalmoscopia indiretta: papilla con
escavazione fisiologica normale, a bordi netti: regione maculare pulita, vasi a
calibro regolari, periferia s.p..
Essendo una situazione di monocolo, un controllo
oftalmologico sarebbe indicato una volta all’anno.
(…)." (doc. AI 224/8)
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 luglio 2008, ha
concluso che: “(…) la nuova documentazione medica fornita in questa fase non è
tale da modificare le nostre prese di posizione anteriori. Non sono state
prodotte nuove diagnosi né un’obiettività che potrebbero inficiare con la
capacità lavorativa. Viene dunque confermato, dal punto di vista medico, quanto
riferito nel progetto di decisione.” (doc. AI 226/1).
Il
dr. __________, medico capo servizio __________ e la dr.ssa __________, medico
assistente, nel rapporto medico 20 agosto 2008 (doc. AI 228/1-6) – posta, in
particolare, la diagnosi di “(…) disturbo di personalità paranoide. ICD-10
F60.0 – recente episodio depressivo grave con tentamen suicidale. ICD-10 F32.2
– sindrome mista ansioso- depressiva. ICD-10 F41.2 (…)” (doc. AI 228/2),
ritenute le seguenti constatazioni oggettive “(…) il paziente si presenta
ordinato nell’aspetto generale, nell’igiene personale e dei vestiti. Lucido,
collaborante, ben orientato nei quattro domini. Eloquio fluido, corretto nella
forma; il contenuto è incentrato prevalentemente sulla problematica col vicino
di casa che a suo dire, d’accordo con il sindaco, farebbe di tutto per arrecare
danno e disturbo a lui ed ai suoi familiari. Il paziente non sembra essere
francamente delirante quando esprime questi contenuti, ma è probabilmente
presente un tratto di personalità paranoide per il quale gli aspetti
persecutori e interpretativi divengono preponderanti ed imprimono la nota di
fondo all’intera sfera emozionale del paziente. Mimica poco espressiva, gestualità
contenuta e congrua. Tono dell’umore deflesso con ideazione suicidale
attualmente assente. (…)” (doc. AI 228/3) e attestata una incapacità
lavorativa, quale minatore, del “(…) 100% dal 1992 al 2008 (…)” (doc. AI
228/2) – hanno escluso la possibilità di esercitare un’attività lavorativa
(doc. AI 228/2, punto 6.2) e osservato: “(…) paziente 57enne in precarie
condizioni psichiche, a causa dello stato ansioso-depressivo presente e con
capacità cognitive limitate forse fin dall’infanzia (si segnala diagnosi di
ritardo mentale lieve all’origine del suo invio alle scuole speciali. (…)” (doc.
AI 228/5).
Dal
rapporto d’uscita 26 agosto 2008 della Clinica __________ (doc. AI 229/1-4),
sottoscritto dalla dr.ssa __________, capo clinica e dal dr. __________, direttore
medico e sanitario, si evince che – posta la diagnosi di “(…) sindrome
mista ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2) – disturbo di personalità paranoide
(ICD-10: F60.0) – “(…) durante i colloqui avuti in reparto il paziente ha esternato
il vissuto di avere subito delle ingiustizie dal proprio vicino di casa e questa
convinzione è risultata impermeabile alla critica. Nei primi giorni di colloqui
inoltre il paziente appariva diffidente e moderatamente interpretativo anche
nei confronti del personale della clinica, sintomatologia che è andata diminuendo
nel corso del ricovero. L’ansia e l’irritabilità apparivano reattive alla
situazione che si era venuta a creare con il vicino di casa. Comunque durante i
congedi al domicilio non sono emersi rilevanti problemi e il paziente ha sempre
mostrato un buon compenso psichico. Il sostegno del nucleo familiare è sembrato
essere di buona qualità. Durante il ricovero è stata impostata una terapia con
Risperidone in quanto il paziente nella prima parte del ricovero ha mostrato umore
disforico, un costante stato di tensione interna, rabbia, interpretatività e il
vissuto di aver ricevuto un danno. Dopo la titolazione della terapia il
paziente si è mostrato maggiormente adeguato e tranquillo. Nel corso del
ricovero il paziente ha sostenuto colloqui psicologici individuali con la
dottoressa __________, ha frequentato il gruppo psicoterapico di sostegno ed ha
beneficiato delle attività fisiorilassanti. Il paziente viene affidato alle
cure della Dr.ssa __________ del __________ di __________. (…)” (doc. AI 229/4).
Al
riguardo, la dr.ssa __________, nelle annotazioni 11 novembre 2008 (doc. AI
230/1-2), ha concluso che:
"
(…)
La certificazione del __________ riporta la presenza
contemporaneamente di un episodio depressivo e di una sindrome
ansioso-depressiva, diagnosi la cui compresenza è incompatibile secondo ICD 10.
Il quadro clinico descritto inoltre non soddisfa i
criteri per un episodio depressivo maggiore per di più grave, mentre l’orientamento
verso una sindrome depressiva come anche descritto durante la degenza appare
più adeguata.
Inoltre il trattamento dichiarato in atto non contempla
la prescrizione di medicamenti antidepressivi che rappresentano la terapia
d’elezione del disturbo depressivo maggiore in particolare se grave.
Per quanto riguarda la diagnosi segnalata di ritardo
mentale lieve questa era stata smentita per valutazione testistica del 1985.
In conclusione la nuova documentazione non fornisce
elementi clinici che giustifichino una modificazione dello stato di salute e
della CL.
(…)." (doc. AI 230/2)
L’Ufficio
AI, con decisione 12 novembre 2008 (doc. AI 231/1-4), ha quindi soppresso il
diritto alla rendita intera con effetto dal 1. gennaio 2009.
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi
in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V
212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001
pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già
di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, sulla sola
base degli atti di causa, non può concludere con la sufficiente tranquillità
per una capacità lavorativa del 100% in attività rispettose dei limiti
funzionali posti a contare dal mese di marzo 2008.
Nel
rapporto 10 marzo 2008 (doc. AI 208/1-9), i medici SMR, non hanno evidenziato
chiaramente in cosa sia consistito, quando sarebbe intervenuto e a cosa fosse
riconducibile il miglioramento della situazione valetudinaria che ha loro permesso
di concludere per una totale capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico.
Va
qui evidenziato che, il dr. __________, nella perizia 30 maggio 1985 (doc. AI
105/1-7), aveva attestato un’incapacità lavorativa totale per motivi
psichiatrici: “(…) il signor RI 1 soffre di una gravissima nevrosi d’abbandono.
Finché il suo stato di salute fisico era integro egli riusciva a lavorare al
100%.
L’enucleazione
dell’occhio destro e l’affezione alle anche hanno – sovrapposte alla
psicopatologia del per. e interagendo con essa – reso il per. dal punto di vista
medico psichiatrico inabile al lavoro alle (ndr. recte: nella) misure (ndr.
recte: misura) del 100% a partire dal mese di agosto 1981. Sia un trattamento
psicoterapico sia provvedimenti d’ordine professionale hanno pochissime
probabilità di successo. (…). (doc. AI 105/7).
Il
dr. __________, nel suo consulto psichiatrico 11 settembre 1985 (svolto nell’ambito
della perizia 13 settembre 1985 del SAM, doc. AI 108/1-12 e 109/1-5), rifacendosi
alla perizia del dr. __________, aveva concluso che “(…) per ciò che concerne il
grado di invalidità e di incapacità lavorativa ci tengo ancora a ripetere e
sottolineare che lo stesso RI 1 ha avuto il desiderio di non sentirsi invalido
totalmente, ma vorrebbe una porta aperta per poter trovare anche una occupazione
a tempo parziale. Il grado di incapacità lavorativa e rispettivamente di
invalidità dal profilo psichiatrico può essere valutato attualmente ed in
questo momento nella ragione del 25%. […] La prognosi ovviamente rimane
riservata sotto ogni aspetto. (…)” (doc. AI 109/4-5).
Il
dr. __________, nella perizia 5 febbraio 1990 (doc. AI 61/1-4) – ordinata
dall’Ufficio AI nell’ambito della revisione intrapresa nel 1988 – aveva poi
concluso che:
"
(…)
Nel signor RI 1 posso confermare la mia precedente
diagnosi: trattasi di una gravissima nevrosi d'abbandono.
Questa psicopatologia contiene tutte le manifestazioni
nevrotiche: da tratti caratteriali a quelli depressivi, da tratti isterici ad
altri di tipo narcisistico, da tratti ansiosi a quelli fobico-ossessivi ecc..
La conseguenza principale sono le turbe relazionali del periziando, che hanno
coinvolto tutte le sfere, inclusa quella lavorativa. La diagnosi. corrisponde
alla cifra 14.1.2 delle direttive sull'invalidità.
Le conseguenze di questa psicopatologia sulla capacità
lavorativa e sulle possibilità di migliorarla tramite provvedimenti d'ordine
professionale oppure tramite provvedimenti sanitari sono quelle descritte dal
Prof. Dr. med. __________ nella sua perizia del 29 settembre 1989: reazioni
improvvise, non controllate, grossolanità, imprevvidenza delle parole e degli
atti, parziale asocialità ecc. condizionano da un punto di vista medico-psichiatrico
una incapacità lavorativa del 100% e neutralizzano qualsiasi tentativo di
migliorare la capacità lavorativa del periziando. Del resto la valutazione
psicopatologica del sottoscritto corrisponde a quella fatta dal Dr. __________,
psichiatria e psicoterapia FMH, __________, nella sua perizia dell'11 settembre
1985. La conclusione per un'incapacità lavorativa limitata al 25% sembra essere
più dovuta al desiderio del periziando di non sentirsi, invalido totalmente.
Infatti il Dr. __________ conclude con le seguenti parole: "la prognosi
ovviamente rimane riservata sotto ogni aspetto".
(…)." (doc. AI 61/3-4)
L’assicurato
è poi stato degente dal 8 al 10 settembre 2004 presso la __________ Clinica __________
per una esacerbazione dello stato depressivo (doc. AI 203/1-2) e, in seguito,
dal 10 al 15 settembre 2004, presso la Clinica __________ (doc. AI 203/3-5),
dove il dr. __________, medico responsabile, e il dr. __________, medico
assistente, hanno espresso la seguente valutazione: “(…) il pz. viene messo al
beneficio di trattamento combinato consistente in psicofarmacoterapia per os,
fisioterapia e colloqui. Si tratta di un pz piuttosto ansioso ed irritabile
dove importanti sono i vissuti abbandonici: appare piuttosto infantile nei
colloqui confermando questo aspetto anche nel comportamento. Nei colloqui,
finalizzati soprattutto ad offrire un sostegno, rassicurazione e contenimento,
il pz ha cominciato a ritrovare una base di serenità. […] Anche a causa
dell’irritabilità del pz, difficile risulta la condivisione della camera
comune, motivo per il quale il pz lascia di sua spontanea volontà la clinica.
(…)” (doc. AI 203/4).
Anche
se i medici SMR hanno osservato che “(…) nel corso degli anni l’A ha mostrato
un miglioramento per quanto riguarda la dimensione dell’impulsività e
dell’instabilità anche a livello affettivo e il disturbo di personalità è
diventato meno evidente man mano che l’A è diventato più adulto, probabilmente
anche grazie al percorso psicoterapeutico intrapreso anni fa. Nonostante la
separazione dalla terza moglie mantiene con lei una stabilità affettiva;
infatti continua a frequentarla (a tal proposito dice che sono buoni amici), si
occupa delle sue questioni amministrative, legali, passa intere giornate a casa
della moglie a seguire i lavori, interagisce con gli artigiani e gli operai del
cantiere a suo nome. Descrive dei rapporti stabili anche con i figli. Inoltre
l’A è riuscito a creare degli interessi in particolare l’attività
radioamatoriale che coltiva ormai da quasi 20 anni. (…)” (doc. AI 208/7-8),
l’assicurato è stato degente dal 18 al 19 maggio 2008 presso l’Ospedale
Regionale di __________ per un tentamen farmacologico (doc. AI 224/4-6) e, in
seguito, dal 19 maggio al 6 giugno 2008 presso la Clinica __________ di __________
dove è stata posta la diagnosi di “(…) sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2) – disturbo di personalità paranoide (ICD-10:
F60.0) (…)” (doc. AI 224/7).
Va
qui rilevato che la diagnosi di sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2), anche se posta a più riprese da diversi
specialisti, non è stata ritenuta dai medici dell’SMR e che la dr.ssa __________,
nelle annotazioni 22 novembre 2008 (doc. AI 230/1-2), riferendosi al rapporto
20 agosto 2008 del __________ di __________ (doc. AI 228/1-6), si è
limitata ad osservare che “(…) la certificazione del __________ riporta la presenza
contemporanea di un episodio depressivo e di una sindrome ansioso-depressiva,
diagnosi la cui compresenza è incompatibile secondo ICD 10. (…)” (doc. AI
230/2).
L’assicurato
è stato poi seguito dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________, del __________
di __________ (doc. AI 228/1-6), che, ancora con rapporto 20 novembre 2008,
hanno attestato che “(…) vedo regolarmente il signor RI 1 presso il __________
di __________ dal giugno 2008, dopo un suo ricovero in Cure intense presso
l’Ospedale __________, per assunzione incongrua di medicamenti. I nostri
incontri si sono susseguiti a scadenza quindicinale, allo scopo di monitorare
le sue condizioni psichiche e di controllare la farmacoterapia. Nel corso di
questi mesi è stato possibile verificare una progressiva stabilizzazione
emotiva del paziente, che tuttavia presenta una diagnosi di “disturbo di
personalità paranoide” e di “sindrome ansioso-depressiva”. (…)” (doc. 1).
Anche
per quanto riguarda gli aspetti somatici i medici SMR non hanno evidenziato chiaramente in cosa sia consistito, quando sarebbe
intervenuto e a cosa fosse riconducibile il miglioramento della situazione
valetudinaria che ha loro permesso di concludere per una totale capacità
lavorativa allorquando il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel suo
consulto 10 settembre 1985 (doc. AI 110/1-3), nell’ambito della perizia 13
settembre 1985 del SAM (doc. AI 108/1-12), aveva concluso che:
"
(…)
Il risultato ottenuto con queste osteotomie con
trapianto spugnosa è sicuramente ottimo.
Disturbi residuali sono senz'altro credibili.
Queste anche saranno sempre meno resistenti a sforzi e
il paziente dovrà assolutamente evitare di portare o alzare pesi eccessivi.
Dopo osteotomia varizzante si ha sempre una certa
insufficienza degli abduttori.
Una leggera zoppia di tipo Trendelenburg è inevitabile.
La prognosi a lungo termine è insicura.
Si deve prevedere lo sviluppo di un'artrosi delle
anche, ma non si può dire quanti anni passeranno fin quanto questa artrosi
diventerà sintomatica.
Un trattamento con sostanze condroprotettive
(Arteparon, Structum) è consigliabile, una volta all'anno un ciclo di tre mesi.
Misure chirurgiche non sono da prevedere nei prossimi
anni.
Il paziente necessita di un lavoro che gli permetta di
essere parzialmente seduto, ma anche di camminare senza obbligo di alzare o
portare pesi. Per un lavoro di tale tipo egli può raggiungere una capacità
lavorativa di almeno il 75%.
(…)." (doc. AI 110/2-3)
Va
qui rilevato che il dr. __________, nel certificato medico 14
maggio 2008 (doc. AI 224/2-3, sostanzialmente identico a quello del 20 novembre
2008 prodotto sub doc. 2) – posta la diagnosi di “(…) ● PTA sinistra gennaio 2003, PTA destra ottobre 2003 su necrosi
asettica della testa del femore - lesione del nervo femorale di natura
iatrogena destra post-operativa - tenotomia dell’ileo psoas a sinistra per
dolori residui post-operativi (sospetta sindrome dell’ileo psoas) ● sindrome lombovertebrale stato dopo
operazione per ernia discale lombare ● stato dopo operazioni multiple all’occhio destro dopo incidente con
cemento liquido nel ’75 con posa di protesi dell’occhio dx ● diabete mellito tipo II trattato con dieta ● sindrome
ansioso-depressiva reattiva - disturbo della personalità di tipo paranoide (…)” (doc. AI 224/2) –, ha attestato un peggioramento dello stato di salute da un punto di
vista somatico e che il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto
14 maggio 2008, ha posto la seguente valutazione “(…) anamnesticamente e
clinicamente sembra trattarsi di una problematica del tendine del muscolo
ileo-psoas nel senso di una irritazione di quest’ultimo a livello della cupola
della protesi. Ho discusso con il paziente la possibilità di eseguire una
infiltrazione locale del tendine, possibilità che il paziente esclude a causa
di una fobia per punture. Gli ho quindi prescritto alcune sedute di fisioterapia
soprattutto di analgesia locale e streching. Al momento non vedo indicazioni ad
un cambio della cupola, sebbene questa rimane un'opzione terapeutica. (…)”
(doc. 4).
Va
poi ancora evidenziato che l’assicurato è monocolo (doc. AI 224/8), che necessita
di un apparecchio acustico (doc. AI 167/1-2, 168/1-2 e 208/2) e che ha
minacciato un gesto estremo (XI, cfr. consid. 1.11).
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI affinché, predisposto al più presto un accertamento medico
pluridisciplinare volto ad aggiornare compiutamente la situazione valetudinaria
e a stabilire precisamente i limiti funzionali, si pronunci nuovamente sul
diritto a prestazioni.
In
questo senso la domanda di audizione personale e del dr. __________ presentata
dal ricorrente nelle more della presente procedura è superata dal rinvio degli
atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici e resa di un nuovo
provvedimento.
2.9. Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la
situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è
possibile esprimersi compiutamente.
Alla
luce delle nuove risultanze mediche anche i consulenti in integrazione professionale
dovranno aggiornare il loro rapporto.
2.10. Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata
DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
La
sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa
pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 6 marzo 2009 nella
causa G.,9C_313/2008; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA
del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti rinviati all’am-ministrazione affinché proceda
conformemente ai considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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