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Decisione

32.2008.234

Revisione. Sulla sola base degli atti non é possibile concludere per un miglioramento dello stato di salute tale da giustificare un'abilità lavorativa del 100%. Rinvio atti per perizia pluridisciplina

31 marzo 2009Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori, interagisce con gli artigiani e gli operai del cantiere a suo nome.

Descrive dei rapporti stabili anche con i figli. Inoltre l’A è riuscito a

creare degli interessi in particolare l'attività radioamatoriale che coltiva

ormai da quasi 20 anni.

L'A mantiene da anni una terapia medicamentosa blanda e

ha avuto un solo ricovero in ambiente psichiatrico nel 2004 a causa di una

sindrome di somatizzazione nell'ambito di un disturbo ansioso-depressivo. In

quella occasione veniva registrata la presenza di ansia ed irritabilità

probabilmente accentuata anche dal disturbo ansioso-depressivo presente.

Nell'attualità si esclude la presenza di un disturbo affettivo maggiore o di

psicosi. Per quanto riguarda i limiti funzionali a livello psichiatrico può

svolgere mansioni semplici, preferibilmente da solo, in ambienti che non

richiedano eccessive sollecitazioni emotive, in un clima sereno, in cui le

competenze siano ben chiare e distinte. È da tenere comunque presente che l'A

non esercita più un'attività lucrativa dal 1990 e quindi appare adeguato un

reinserimento in modo progressivo.

Dal punto di vista somatico si presenta, in ottime

condizioni generali. Assicurato con diabete mellito, esiti di trauma oculare

con ipovisus destro, esiti di timpano-plastica bilaterale con successivo riscontro

di ipoacusia percettiva bilaterale. L'assicurato ha subito interventi sulle anche

per protesi coxo-femorale bilaterale. Inoltre l'assicurato è stato operato per

discectomia L5-S1 su ernia del disco (1995).

L'esame reumatologico e funzionale odierno ha permesso

di stabilire una conservata capacità funzionale complessiva.

L'assicurato durante la raccolta anamnestica mantiene

la posizione seduta senza difficoltà per 35min..

Durante la raccolta anamnestica, descrive nel dettaglio

le difficoltà della vita quotidiana.

Riferisce in maniera precisa di dover sollevare gli

arti inferiori con le proprie braccia per potersi accomodare sul sedile

dell'automobile oppure nella vasca da bagno.

Riferisce di sollevare con fatica un sacchetto della

spesa definito molto leggero. Inoltre, descrive le attività della vita

quotidiana come molto compromesse per l'impossibilità nel sollevare pesi, impossibilità

nel gestire completamente ed in maniera autonoma la casa.

Riferisce di poter passare l'aspirapolvere ma solo per

brevi periodi e con una prolunga per mantenere la stazione eretta, riferisce di

trasportare la spesa soltanto con l'utilizzo di carrellino, riferisce di necessitare

una continua movimentazione del rachide con frequenti cambi di posizione,

descrivendo di poter guardare la TV per non più di 10 min. nella stessa

posizione.

L'assicurato descrive la sua giornata come occupata

quasi completamente (riferisce 20h su 24) nella sorveglianza dei lavori di

costruzione della casa della compagna e del restante tempo nell'attività di

radio-amatore.

I cambi posturali e la richiesta di passaggio dalla

sedia e all'impiedi e poi sul lettino della visita non mettono in evidenza

nessuna difficoltà di tipo funzionale.

I limiti comunque identificati a tutela della patologia

al rachide e alle anche sono:

può sollevare abitualmente fino a 20 kg e solo

saltuariamente massimo 25 kg. Deve evitare situazioni di precario equilibrio.

L'esame funzionale e reumatologico odierno dimostrano

una notevole discrepanza tra quanto dichiarato in modo preciso dall'assicurato

e quanto ad oggi oggettivabile durante la visita.

L'assicurato ad oggi presenta una capacità lavorativa

del 100% in attività che rispettino i limiti sopra elencati.

La valutazione del dossier clinico permette di

stabilire che la condizione funziona e sembra essere stabile fin dal 1995, cioè

dopo l'esito dell'intervento chirurgico di discectomia su La/S1.

L'assicurato non necessita di presidi ortopedici.

(…)." (doc. AI 208/7-9)

Il

dr. __________, nelle annotazioni 7 aprile 2008, ha precisato che “(…) l’A. risulta

stabile nella sua capacità funzionale in riferimento all’intervento di protesizzazione

delle anche. La precisazione nello descrivere il tempo di posizione statica seduto

non significa che l’A. presenta limiti nelle posizioni statiche. Le problematiche

riferibili allo stato dopo timpano plastica con ipoacusia e la protesi oculare

destra non determinano nuove limitazioni. L’A. risulta invariato nel tempo dal

punto di vista delle patologie ORL. Risulta quindi invariato nel tempo rispetto

alle perizie ORL presenti nel dossier, inoltre come indicato nel mio rapporto medico,

nell’anamnesi sistemica l’A. dichiara di portare l’apparecchio acustico “solo

raramente”. (…)” (doc. AI 210/1).

Viste

le risultanze appena esposte e considerate le note 23 aprile 2003 dei consulenti

in integrazione professionale (doc. AI 213/1-3) e 28 aprile 2008 dell’avv. __________

(doc. AI 214/1-3), con progetto di decisione 28 aprile 2008, l’Ufficio AI ha

preannunciato all’assicurato la soppressione del diritto alla rendita intera

con effetto dalla fine del mese che segue l’inti-mazione della decisione (doc.

AI 215/1-4).

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico 14 maggio 2008

(doc. AI 224/2-3) – posta la diagnosi di “(…) ● PTA sinistra gennaio 2003, PTA destra ottobre 2003 su necrosi

asettica della testa del femore - lesione del nervo femorale di natura

iatrogena destra post-operativa - tenotomia dell’ileo psoas a sinistra per

dolori residui post-operativi (sospetta sindrome dell’ileo psoas) ● sindrome lombo-verte-brale - stato

dopo operazione per ernia discale lombare ● stato dopo operazioni multiple all’occhio destro dopo incidente con

cemento liquido nel ’75 con posa di protesi dell’occhio dx ● diabete mellito tipo II trattato con dieta ● sindrome

ansioso-depressiva reattiva - disturbo della personalità di tipo paranoide (…)” (doc. AI 224/2) –, ha concluso che “(…) il sig. RI 1 è da anni a beneficio di una

rendita intera AI e, a 25 anni dall’infortunio invalidante, negli ultimi 10

anni ha accusato un peggioramento del suo stato di salute con diagnosi diverse

come diabete mellito, necrosi della testa del femore necessitante di una posa

di endoprotesi, operazione di ernia al disco, sviluppo di uno stato ansioso

depressivo reattivo. Paziente collaborante, che si presenta regolarmente alle

consultazioni per i controlli del caso. Dal punto di vista medico non è plausibile

che lamentando un peggioramento dello stato di salute comprovato da operazioni,

ricoveri in clinica, esami e perizie specialistiche, il grado di invalidità

possa essere ridefinito d’ufficio al 14%, rispettivamente una capacità di

guadagno residua dell’86%. (…)” (doc. AI 224/3).

Dal

rapporto d’uscita 19 maggio 2008 dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI

224/4-6), sottoscritto dal dr. __________, primario, dal dr. __________, capo

clinica e dal dr. __________, medico assistente, si evince che – posta, oltre

a quelle note, la diagnosi di “(…) tentamen farmacologico con/su: ● assunzione di benzodiazepine a scopo

suicidale ● noto

disturbo della personalità di tipo paranoide ● nota sindrome ansioso-depressiva (…)”

(doc. AI 224/4) – “(…) il paziente viene, quindi, ricoverato in cure intense per

stretta sorveglianza. Durante tale periodo non si sono rilevati problemi. Il

paziente si è sempre mantenuto stabile ed asintomatico senza la necessità di

somministrare antagonisti delle benzodiazepine. In seconda giornata il paziente

viene visitato dal consulente psichiatra dr. __________ che ritiene indicata

una valutazione in ambito psichiatrico stazionario. Il paziente accetta di buon

grado tale proposta, per cui, dopo accordi telefonici con il dr. __________,

organizziamo il trasferimento del paziente presso la clinica psichiatrica __________

di __________. (…)” (doc. AI 224/5).

Nel

rapporto 6 giugno 2008 della Clinica __________, la dr.ssa __________, capo

clinica e il dr. __________, medico assistente – posta la diagnosi di “(…) ● sindrome mista ansioso-de-pressiva

(ICD-10 : F 41.2) ● disturbo di personalità paranoide (ICD – 10 : F 60.0) (…)” – hanno concluso che “(…) durante il corso del ricovero le

condizioni cliniche si sono stabilizzate. Il paziente viene affidato alle cure

della Dr.ssa __________ del __________ di __________, con la quale è stato

concordato un appuntamento per il giorno 16.06.08 alle ore 16:00. (…)”

(doc. AI 224/7).

La

dr.ssa __________, FMH in oftalmologia, nel rapporto 23 giugno 2008 – posta la

diagnosi di “(…) stato dopo enucleazione per distrofia corneale destra –

stato dopo cheratoplastica destra (Prof. __________, __________) – ipermetropia,

astigmatismo misto, presbiopia (…)” (doc. AI 224/8) –, ha attestato:

"

(…)

lo stato oculare attuale è il seguente:

OS visione da lontano com + 1,25 sf. = - 0.50/100°: 1,0

parziale

visione da vicino 0,8.

Pressione endoculare 19 mmHg.

Campo visivo sinistro nel limite della norma.

Segmento anteriore perfettamente calmo, cristallino

chiaro. Fondo dell’occhio in midriasi in oftalmoscopia indiretta: papilla con

escavazione fisiologica normale, a bordi netti: regione maculare pulita, vasi a

calibro regolari, periferia s.p..

Essendo una situazione di monocolo, un controllo

oftalmologico sarebbe indicato una volta all’anno.

(…)." (doc. AI 224/8)

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 luglio 2008, ha

concluso che: “(…) la nuova documentazione medica fornita in questa fase non è

tale da modificare le nostre prese di posizione anteriori. Non sono state

prodotte nuove diagnosi né un’obiettività che potrebbero inficiare con la

capacità lavorativa. Viene dunque confermato, dal punto di vista medico, quanto

riferito nel progetto di decisione.” (doc. AI 226/1).

Il

dr. __________, medico capo servizio __________ e la dr.ssa __________, medico

assistente, nel rapporto medico 20 agosto 2008 (doc. AI 228/1-6) – posta, in

particolare, la diagnosi di “(…) disturbo di personalità paranoide. ICD-10

F60.0 – recente episodio depressivo grave con tentamen suicidale. ICD-10 F32.2

– sindrome mista ansioso- depressiva. ICD-10 F41.2 (…)” (doc. AI 228/2),

ritenute le seguenti constatazioni oggettive “(…) il paziente si presenta

ordinato nell’aspetto generale, nell’igiene personale e dei vestiti. Lucido,

collaborante, ben orientato nei quattro domini. Eloquio fluido, corretto nella

forma; il contenuto è incentrato prevalentemente sulla problematica col vicino

di casa che a suo dire, d’accordo con il sindaco, farebbe di tutto per arrecare

danno e disturbo a lui ed ai suoi familiari. Il paziente non sembra essere

francamente delirante quando esprime questi contenuti, ma è probabilmente

presente un tratto di personalità paranoide per il quale gli aspetti

persecutori e interpretativi divengono preponderanti ed imprimono la nota di

fondo all’intera sfera emozionale del paziente. Mimica poco espressiva, gestualità

contenuta e congrua. Tono dell’umore deflesso con ideazione suicidale

attualmente assente. (…)” (doc. AI 228/3) e attestata una incapacità

lavorativa, quale minatore, del “(…) 100% dal 1992 al 2008 (…)” (doc. AI

228/2) – hanno escluso la possibilità di esercitare un’attività lavorativa

(doc. AI 228/2, punto 6.2) e osservato: “(…) paziente 57enne in precarie

condizioni psichiche, a causa dello stato ansioso-depressivo presente e con

capacità cognitive limitate forse fin dall’infanzia (si segnala diagnosi di

ritardo mentale lieve all’origine del suo invio alle scuole speciali. (…)” (doc.

AI 228/5).

Dal

rapporto d’uscita 26 agosto 2008 della Clinica __________ (doc. AI 229/1-4),

sottoscritto dalla dr.ssa __________, capo clinica e dal dr. __________, direttore

medico e sanitario, si evince che – posta la diagnosi di “(…) sindrome

mista ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2) – disturbo di personalità paranoide

(ICD-10: F60.0) – “(…) durante i colloqui avuti in reparto il paziente ha esternato

il vissuto di avere subito delle ingiustizie dal proprio vicino di casa e questa

convinzione è risultata impermeabile alla critica. Nei primi giorni di colloqui

inoltre il paziente appariva diffidente e moderatamente interpretativo anche

nei confronti del personale della clinica, sintomatologia che è andata diminuendo

nel corso del ricovero. L’ansia e l’irritabilità apparivano reattive alla

situazione che si era venuta a creare con il vicino di casa. Comunque durante i

congedi al domicilio non sono emersi rilevanti problemi e il paziente ha sempre

mostrato un buon compenso psichico. Il sostegno del nucleo familiare è sembrato

essere di buona qualità. Durante il ricovero è stata impostata una terapia con

Risperidone in quanto il paziente nella prima parte del ricovero ha mostrato umore

disforico, un costante stato di tensione interna, rabbia, interpretatività e il

vissuto di aver ricevuto un danno. Dopo la titolazione della terapia il

paziente si è mostrato maggiormente adeguato e tranquillo. Nel corso del

ricovero il paziente ha sostenuto colloqui psicologici individuali con la

dottoressa __________, ha frequentato il gruppo psicoterapico di sostegno ed ha

beneficiato delle attività fisiorilassanti. Il paziente viene affidato alle

cure della Dr.ssa __________ del __________ di __________. (…)” (doc. AI 229/4).

Al

riguardo, la dr.ssa __________, nelle annotazioni 11 novembre 2008 (doc. AI

230/1-2), ha concluso che:

"

(…)

La certificazione del __________ riporta la presenza

contemporaneamente di un episodio depressivo e di una sindrome

ansioso-depressiva, diagnosi la cui compresenza è incompatibile secondo ICD 10.

Il quadro clinico descritto inoltre non soddisfa i

criteri per un episodio depressivo maggiore per di più grave, mentre l’orientamento

verso una sindrome depressiva come anche descritto durante la degenza appare

più adeguata.

Inoltre il trattamento dichiarato in atto non contempla

la prescrizione di medicamenti antidepressivi che rappresentano la terapia

d’elezione del disturbo depressivo maggiore in particolare se grave.

Per quanto riguarda la diagnosi segnalata di ritardo

mentale lieve questa era stata smentita per valutazione testistica del 1985.

In conclusione la nuova documentazione non fornisce

elementi clinici che giustifichino una modificazione dello stato di salute e

della CL.

(…)." (doc. AI 230/2)

L’Ufficio

AI, con decisione 12 novembre 2008 (doc. AI 231/1-4), ha quindi soppresso il

diritto alla rendita intera con effetto dal 1. gennaio 2009.

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi

in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V

212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già

di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, sulla sola

base degli atti di causa, non può concludere con la sufficiente tranquillità

per una capacità lavorativa del 100% in attività rispettose dei limiti

funzionali posti a contare dal mese di marzo 2008.

Nel

rapporto 10 marzo 2008 (doc. AI 208/1-9), i medici SMR, non hanno evidenziato

chiaramente in cosa sia consistito, quando sarebbe intervenuto e a cosa fosse

riconducibile il miglioramento della situazione valetudinaria che ha loro permesso

di concludere per una totale capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico.

Va

qui evidenziato che, il dr. __________, nella perizia 30 maggio 1985 (doc. AI

105/1-7), aveva attestato un’incapacità lavorativa totale per motivi

psichiatrici: “(…) il signor RI 1 soffre di una gravissima nevrosi d’abbandono.

Finché il suo stato di salute fisico era integro egli riusciva a lavorare al

100%.

L’enucleazione

dell’occhio destro e l’affezione alle anche hanno – sovrapposte alla

psicopatologia del per. e interagendo con essa – reso il per. dal punto di vista

medico psichiatrico inabile al lavoro alle (ndr. recte: nella) misure (ndr.

recte: misura) del 100% a partire dal mese di agosto 1981. Sia un trattamento

psicoterapico sia provvedimenti d’ordine professionale hanno pochissime

probabilità di successo. (…). (doc. AI 105/7).

Il

dr. __________, nel suo consulto psichiatrico 11 settembre 1985 (svolto nell’ambito

della perizia 13 settembre 1985 del SAM, doc. AI 108/1-12 e 109/1-5), rifacendosi

alla perizia del dr. __________, aveva concluso che “(…) per ciò che concerne il

grado di invalidità e di incapacità lavorativa ci tengo ancora a ripetere e

sottolineare che lo stesso RI 1 ha avuto il desiderio di non sentirsi invalido

totalmente, ma vorrebbe una porta aperta per poter trovare anche una occupazione

a tempo parziale. Il grado di incapacità lavorativa e rispettivamente di

invalidità dal profilo psichiatrico può essere valutato attualmente ed in

questo momento nella ragione del 25%. […] La prognosi ovviamente rimane

riservata sotto ogni aspetto. (…)” (doc. AI 109/4-5).

Il

dr. __________, nella perizia 5 febbraio 1990 (doc. AI 61/1-4) – ordinata

dall’Ufficio AI nell’ambito della revisione intrapresa nel 1988 – aveva poi

concluso che:

"

(…)

Nel signor RI 1 posso confermare la mia precedente

diagnosi: trattasi di una gravissima nevrosi d'abbandono.

Questa psicopatologia contiene tutte le manifestazioni

nevrotiche: da tratti caratteriali a quelli depressivi, da tratti isterici ad

altri di tipo narcisistico, da tratti ansiosi a quelli fobico-ossessivi ecc..

La conseguenza principale sono le turbe relazionali del periziando, che hanno

coinvolto tutte le sfere, inclusa quella lavorativa. La diagnosi. corrisponde

alla cifra 14.1.2 delle direttive sull'invalidità.

Le conseguenze di questa psicopatologia sulla capacità

lavorativa e sulle possibilità di migliorarla tramite provvedimenti d'ordine

professionale oppure tramite provvedimenti sanitari sono quelle descritte dal

Prof. Dr. med. __________ nella sua perizia del 29 settembre 1989: reazioni

improvvise, non controllate, grossolanità, imprevvidenza delle parole e degli

atti, parziale asocialità ecc. condizionano da un punto di vista medico-psichiatrico

una incapacità lavorativa del 100% e neutralizzano qualsiasi tentativo di

migliorare la capacità lavorativa del periziando. Del resto la valutazione

psicopatologica del sottoscritto corrisponde a quella fatta dal Dr. __________,

psichiatria e psicoterapia FMH, __________, nella sua perizia dell'11 settembre

1985. La conclusione per un'incapacità lavorativa limitata al 25% sembra essere

più dovuta al desiderio del periziando di non sentirsi, invalido totalmente.

Infatti il Dr. __________ conclude con le seguenti parole: "la prognosi

ovviamente rimane riservata sotto ogni aspetto".

(…)." (doc. AI 61/3-4)

L’assicurato

è poi stato degente dal 8 al 10 settembre 2004 presso la __________ Clinica __________

per una esacerbazione dello stato depressivo (doc. AI 203/1-2) e, in seguito,

dal 10 al 15 settembre 2004, presso la Clinica __________ (doc. AI 203/3-5),

dove il dr. __________, medico responsabile, e il dr. __________, medico

assistente, hanno espresso la seguente valutazione: “(…) il pz. viene messo al

beneficio di trattamento combinato consistente in psicofarmacoterapia per os,

fisioterapia e colloqui. Si tratta di un pz piuttosto ansioso ed irritabile

dove importanti sono i vissuti abbandonici: appare piuttosto infantile nei

colloqui confermando questo aspetto anche nel comportamento. Nei colloqui,

finalizzati soprattutto ad offrire un sostegno, rassicurazione e contenimento,

il pz ha cominciato a ritrovare una base di serenità. […] Anche a causa

dell’irritabilità del pz, difficile risulta la condivisione della camera

comune, motivo per il quale il pz lascia di sua spontanea volontà la clinica.

(…)” (doc. AI 203/4).

Anche

se i medici SMR hanno osservato che “(…) nel corso degli anni l’A ha mostrato

un miglioramento per quanto riguarda la dimensione dell’impulsività e

dell’instabilità anche a livello affettivo e il disturbo di personalità è

diventato meno evidente man mano che l’A è diventato più adulto, probabilmente

anche grazie al percorso psicoterapeutico intrapreso anni fa. Nonostante la

separazione dalla terza moglie mantiene con lei una stabilità affettiva;

infatti continua a frequentarla (a tal proposito dice che sono buoni amici), si

occupa delle sue questioni amministrative, legali, passa intere giornate a casa

della moglie a seguire i lavori, interagisce con gli artigiani e gli operai del

cantiere a suo nome. Descrive dei rapporti stabili anche con i figli. Inoltre

l’A è riuscito a creare degli interessi in particolare l’attività

radioamatoriale che coltiva ormai da quasi 20 anni. (…)” (doc. AI 208/7-8),

l’assicurato è stato degente dal 18 al 19 maggio 2008 presso l’Ospedale

Regionale di __________ per un tentamen farmacologico (doc. AI 224/4-6) e, in

seguito, dal 19 maggio al 6 giugno 2008 presso la Clinica __________ di __________

dove è stata posta la diagnosi di “(…) sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2) – disturbo di personalità paranoide (ICD-10:

F60.0) (…)” (doc. AI 224/7).

Va

qui rilevato che la diagnosi di sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2), anche se posta a più riprese da diversi

specialisti, non è stata ritenuta dai medici dell’SMR e che la dr.ssa __________,

nelle annotazioni 22 novembre 2008 (doc. AI 230/1-2), riferendosi al rapporto

20 agosto 2008 del __________ di __________ (doc. AI 228/1-6), si è

limitata ad osservare che “(…) la certificazione del __________ riporta la presenza

contemporanea di un episodio depressivo e di una sindrome ansioso-depressiva,

diagnosi la cui compresenza è incompatibile secondo ICD 10. (…)” (doc. AI

230/2).

L’assicurato

è stato poi seguito dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________, del __________

di __________ (doc. AI 228/1-6), che, ancora con rapporto 20 novembre 2008,

hanno attestato che “(…) vedo regolarmente il signor RI 1 presso il __________

di __________ dal giugno 2008, dopo un suo ricovero in Cure intense presso

l’Ospedale __________, per assunzione incongrua di medicamenti. I nostri

incontri si sono susseguiti a scadenza quindicinale, allo scopo di monitorare

le sue condizioni psichiche e di controllare la farmacoterapia. Nel corso di

questi mesi è stato possibile verificare una progressiva stabilizzazione

emotiva del paziente, che tuttavia presenta una diagnosi di “disturbo di

personalità paranoide” e di “sindrome ansioso-depressiva”. (…)” (doc. 1).

Anche

per quanto riguarda gli aspetti somatici i medici SMR non hanno evidenziato chiaramente in cosa sia consistito, quando sarebbe

intervenuto e a cosa fosse riconducibile il miglioramento della situazione

valetudinaria che ha loro permesso di concludere per una totale capacità

lavorativa allorquando il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel suo

consulto 10 settembre 1985 (doc. AI 110/1-3), nell’ambito della perizia 13

settembre 1985 del SAM (doc. AI 108/1-12), aveva concluso che:

"

(…)

Il risultato ottenuto con queste osteotomie con

trapianto spugnosa è sicuramente ottimo.

Disturbi residuali sono senz'altro credibili.

Queste anche saranno sempre meno resistenti a sforzi e

il paziente dovrà assolutamente evitare di portare o alzare pesi eccessivi.

Dopo osteotomia varizzante si ha sempre una certa

insufficienza degli abduttori.

Una leggera zoppia di tipo Trendelenburg è inevitabile.

La prognosi a lungo termine è insicura.

Si deve prevedere lo sviluppo di un'artrosi delle

anche, ma non si può dire quanti anni passeranno fin quanto questa artrosi

diventerà sintomatica.

Un trattamento con sostanze condroprotettive

(Arteparon, Structum) è consigliabile, una volta all'anno un ciclo di tre mesi.

Misure chirurgiche non sono da prevedere nei prossimi

anni.

Il paziente necessita di un lavoro che gli permetta di

essere parzialmente seduto, ma anche di camminare senza obbligo di alzare o

portare pesi. Per un lavoro di tale tipo egli può raggiungere una capacità

lavorativa di almeno il 75%.

(…)." (doc. AI 110/2-3)

Va

qui rilevato che il dr. __________, nel certificato medico 14

maggio 2008 (doc. AI 224/2-3, sostanzialmente identico a quello del 20 novembre

2008 prodotto sub doc. 2) – posta la diagnosi di “(…) ● PTA sinistra gennaio 2003, PTA destra ottobre 2003 su necrosi

asettica della testa del femore - lesione del nervo femorale di natura

iatrogena destra post-operativa - tenotomia dell’ileo psoas a sinistra per

dolori residui post-operativi (sospetta sindrome dell’ileo psoas) ● sindrome lombovertebrale stato dopo

operazione per ernia discale lombare ● stato dopo operazioni multiple all’occhio destro dopo incidente con

cemento liquido nel ’75 con posa di protesi dell’occhio dx ● diabete mellito tipo II trattato con dieta ● sindrome

ansioso-depressiva reattiva - disturbo della personalità di tipo paranoide (…)” (doc. AI 224/2) –, ha attestato un peggioramento dello stato di salute da un punto di

vista somatico e che il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto

14 maggio 2008, ha posto la seguente valutazione “(…) anamnesticamente e

clinicamente sembra trattarsi di una problematica del tendine del muscolo

ileo-psoas nel senso di una irritazione di quest’ultimo a livello della cupola

della protesi. Ho discusso con il paziente la possibilità di eseguire una

infiltrazione locale del tendine, possibilità che il paziente esclude a causa

di una fobia per punture. Gli ho quindi prescritto alcune sedute di fisioterapia

soprattutto di analgesia locale e streching. Al momento non vedo indicazioni ad

un cambio della cupola, sebbene questa rimane un'opzione terapeutica. (…)”

(doc. 4).

Va

poi ancora evidenziato che l’assicurato è monocolo (doc. AI 224/8), che necessita

di un apparecchio acustico (doc. AI 167/1-2, 168/1-2 e 208/2) e che ha

minacciato un gesto estremo (XI, cfr. consid. 1.11).

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché, predisposto al più presto un accertamento medico

pluridisciplinare volto ad aggiornare compiutamente la situazione valetudinaria

e a stabilire precisamente i limiti funzionali, si pronunci nuovamente sul

diritto a prestazioni.

In

questo senso la domanda di audizione personale e del dr. __________ presentata

dal ricorrente nelle more della presente procedura è superata dal rinvio degli

atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici e resa di un nuovo

provvedimento.

2.9. Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la

situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è

possibile esprimersi compiutamente.

Alla

luce delle nuove risultanze mediche anche i consulenti in integrazione professionale

dovranno aggiornare il loro rapporto.

2.10. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

La

sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa

pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 6 marzo 2009 nella

causa G.,9C_313/2008; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA

del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’am-ministrazione affinché proceda

conformemente ai considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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