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Decisione

32.2008.236

La problematica psichiatrica dell'assicurata non è stata chiarita in modo soddisfacente. Necessità di rinviare gli atti all'UAI al fine di predisporre un complemento peritale

22 giugno 2009Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19

ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,

12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno

2004 nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.4. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.5. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg

2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet

constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la

rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics

posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux

persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme

persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les

conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne

les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les

experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait

place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au

motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité

aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne

suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.

Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce

sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association

d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants

n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait

de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne

laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui

eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.6. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

2.7. Nella

decisione del 3 dicembre 2008, l’UAI ha attribuito

all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2006 al 30

novembre 2006, sopprimendola poi a partire dal 1° dicembre 2006, ritenuto che

il dr. __________ ha considerato l’interessata inabile al lavoro al 100% nel

periodo precedente la sua valutazione peritale, ma abile al lavoro a tempo

pieno, ma con una riduzione del rendimento del 20%-25%, in qualsiasi attività,

a partire dal momento dell’esame peritale.

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi

2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita

spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° dicembre 2006.

2.8. Per chiarire

la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Centro peritale per le

assicurazioni sociali il mandato di esperire una perizia psichiatrica.

Nel suo

rapporto peritale del 20 settembre 2007, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia e __________, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “sindrome affettiva bipolare, attualmente in remissione

(F31.7) con adeguata terapia psicofarmacologica” (doc. 15-7).

Quanto

alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurata

totalmente inabile al lavoro “per quanto riguarda i periodi passati”, come

attestato dal dr. __________, mentre “dal momento dell’attuale valutazione in

avanti, rilevo un grado di incapacità lavorativa del 20%-25%” sia nella sua

attività di scenografa, sia in altre attività (doc. 15-8+9).

Lo

specialista ha sottolineato di condividere la diagnosi posta anche dallo

psichiatra curante, dr. __________, di sindrome affettiva bipolare in

remissione, ma di doversi invece distanziare dalla quantificazione della

incapacità lavorativa espressa da quest’ultimo (ossia presenza di una totale

incapacità lavorativa), considerando che l’assicurata presenti “in un’eventuale

ipotetica attività lavorativa, durante le lunghe fasi di tipo depressivo, una

lieve limitazione del rendimento, con un calo dello stesso nell’arco della

giornata nella misura del 20%-25%”, mentre durante le fasi maniacali, come

ritenuto dal curante, l’incapacità lavorativa è da ritenersi totale (doc.

15-7, sottolineatura della redattrice).

A questo

riguardo, il dr. __________ ha sottolineato che “il problema degli episodi

maniacali non rappresenta un limite medico alla capacità lavorativa, in

quanto essi mostrano di risolversi con adeguata terapia ed un breve periodo di

ricovero” (doc. 15-7). Lo specialista ha poi aggiunto, sempre riferendosi agli

episodi maniacali, che “essi costituiscono piuttosto un problema rispetto

alla tolleranza di possibili ricadute all’interno di realtà professionali

presenti in un mercato del lavoro equilibrato. Occorre infatti

domandarsi se sia possibile trovare un datore di lavoro in grado di tollerare

il fatto che non si possa escludere una eventuale ricaduta nella mania della

signora, che necessiterà di un ricovero ospedaliero presumibilmente, ma non

necessariamente, breve” (doc. 15-7+8, sottolineature della redattrice).

Per tali

ragioni, il dr. __________ ha osservato di ritenere opportuno che l’assicurata

possa “beneficiare di un aiuto al collocamento da parte di vostro personale

qualificato, in un posto idoneo, nel quale si tenga in considerazione sia la

lieve riduzione di rendimento nel corso dei mesi invernali, dovuta alla

flessione depressiva del tono dell’umore, sia la possibilità che avvenga un

nuovo episodio maniacale con un periodo di ospedalizzazione” (doc. 15-8, sottolineatura

della redattrice).

L’ideale posto di lavoro, secondo il dr. __________,

“non dovrebbe prevedere ritmi eccessivamente stressanti, numerose ore di

straordinario o un ambiente interpersonale di tipo iperstimolante e

conflittuale, poiché questi elementi potrebbero rappresentare stimoli

eccessivi che accelererebbero un eventuale scompenso psicopatologico. Si

dovrebbe piuttosto trattare di un ambiente di lavoro ripetitivo, con ritmi

costanti, sempre piuttosto uguali e non eccessivi, in modo tale che

l’assicurata si possa abituare gradualmente e possa trovare dei rinforzi

positivi per la propria autostima, che faciliteranno ulteriormente il suo

adattamento alla realtà nella quale si trova inserita” (doc. 15-8).

Infine, lo specialista ha ritenuto che, “essendo

stata lontana dal lavoro per molti anni, l’assicurata abbia bisogno di un

periodo di transizione, con inizio graduale dell’attività lavorativa, considerata

la fragilità psichica sottostante” (doc. 15-8, sottolineature della

redattrice).

Nel

rapporto medico del 28 settembre 2007, il dr. __________ del SMR, medico

generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere

la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), posta la

diagnosi di “sindrome affettiva bipolare, attualmente in remissione (con

adeguata terapia psicofarmacologica)” e indicati, quali limiti funzionali,

“incapacità a reggere ritmi stressanti, orari straordinari, in ambiente di tipo

iperstimolante o conflittuale. Adatte attività con ritmi costanti, piuttosto

uguali e non eccessivi, di tipo ripetitivo (8 ore al giorno, con riduzione del

rendimento del 20%)”, ha osservato:

"

Perizia psichiatrica: dr. __________ CPAS del

20.09.2007.

Attualmente l’A. si trova in uno stato di

remissione sotto adeguata terapia psicofarmacologica.

Ci sono dei limiti come salariata, nel senso che

sarebbero adatte attività con ritmi non stressanti e con le caratteristiche

descritte sopra.

È giustificato calcolare una diminuzione del

rendimento del 20% per 8 ore di lavoro.

Giustificata IL 100% dal gennaio 2005 (inizio

terapia psichiatrica con dr. __________), in precedenza ci sono stati periodi

brevi di IL, concomitanti con diversi brevi ricoveri, determinati da

circostanze esterne (cambio di domicilio, di attività).

Da un anno la situazione è stabile, sotto

adeguata terapia psicofarmacologica, che può giustificare rendimento ridotto.

Da valutare se sia da considerare come casalinga,

nel qual caso non ci sarebbe IL, o come salariata (è alla ricerca di lavoro,

anche se non iscritta alla DISO).

L’attività “abituale” di scenografa non la svolge

più da anni.

In Ticino ha lavorato 5 mesi al 50% come

operatrice in un servizio di telemarketing, interrotto per fallimento della

ditta.

Necessità di un lavoro più per una sua

indipendenza economica anche se sembrerebbero presenti difficoltà economiche

della coppia.” (Doc. 17/1-2)

Come indicato dall’assicurata nello scritto del

20 novembre 2007 in risposta ad

una richiesta dell’UAI – nel quale ha risposto che, senza il danno alla salute,

ella avrebbe lavorato al 100% (doc. 19-1) – l’amministrazione ha considerato

che, nella valutazione del grado di invalidità, l’interessata vada ritenuta

come salariata a tempo pieno e non anche casalinga.

2.9. In sede

ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI di attribuirle una

rendita intera di invalidità solo dal 1° febbraio 2006 al 30 novembre 2006, poi

soppressa a partire dal 1° dicembre 2006, trasmettendo il seguente referto,

datato 17 dicembre 2008, del suo psichiatra curante, dr. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia, indirizzato al rappresentante dell’interessata:

"

Prendo spunto dalla recente decisione AI

relativa alla mia paziente / sua patrocinata signora RI 1 e come discusso le

confermo che non sono d’accordo con la decisione dell’Ufficio assicurazione

invalidità, che riconosce una invalidità temporanea alla mia paziente,

dichiarandola di fatto guarita, a mio modo di vedere arbitrariamente.

Tanto che lo IAS dal settembre 2006 ritiene la

mia paziente abile in qualsiasi attività nella misura dell’80%.

Anche rileggendo la valutazione peritale del 20

settembre 2007 del dr. med. __________ non posso essere d’accordo in

particolare con il punto 6 della perizia che non tiene conto dei dati oggettivi,

legati al decorso clinico della malattia e delle conseguenze sulla capacità al

guadagno.

La signora RI 1 in realtà non ha mai lavorato in

quanto la malattia, esordita nell’adolescenza, ha compromesso in maniera

completa qualsiasi possibilità di un curriculum professionale e formativo

corretto.

Gli aspetti citati nella perizia del dr. __________

su di una presunta attività professionale come scenografa svolta in __________

dalla paziente sono più aspetti legati al coté delirante della malattia che non

alla realtà. Il collega riconosce ovviamente la completa incapacità lavorativa

durante le fasi maniacali, ma disconosce l’incapacità lavorativa sia nelle fasi

intercritiche della malattia, che in quelle depressive.

In realtà l’osservazione clinica ininterrotta

dal 19 gennaio 2005 ad oggi mi permette di contestare tale affermazione poiché

le fasi intercritiche – molto brevi – sono sempre state caratterizzate da un

aspetto misto con cicli rapidi, nonostante la congrua farmacoterapia, che

rendono inesigibile una qualsiasi residua capacità di guadagno, necessitando la

paziente, piuttosto di una continua supervisione e di una cura per prevenire le

fasi più francamente maniacali, che sempre hanno necessitato di un ricovero

obbligatorio psichiatrico, mancando completamente critica di malattia da parte

dell’interessata.

In sintesi, il prospettato “aiuto al

collocamento” con un periodo di transizione, richiamato nella perizia del dr. __________,

appare, alla luce di queste mie considerazioni fondate sulla conoscenza clinica

puntuale del caso, come una semplice speculazione teorica.”

(Doc. D, sottolineature della redattrice)

Il rappresentante dell’assicurata ha pure

trasmesso al TCA copia della sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 della III

Corte del Tribunale amministrativo federale, nella quale i giudici federali

hanno considerato non attendibile la perizia psichiatrica eseguita da uno

psichiatra per conto dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero,

per i seguenti motivi:

" (…)

11.1 Lo scrivente Tribunale considera che l'istruttoria non è

stata adeguatamente svolta. La malattia principale di cui soffre l'assicurato

consiste in una sindrome depressiva medio grave ed è caratterizzata da una

labilità evidente che traspare dai numerosi referti specialistici. Vero è che

l'incapacità al lavoro dell'assicurato è di origine infortunistica. L'incidente

alla gamba destra gli ha causato un'invalidità di rilievo ed ha giustificato il

riconoscimento del diritto alla rendita intera AI, dal momento che l'interessato,

dopo il maggio 2001, ha presentato un grado d'invalidità totale, solo

interrotto da tentativi brevi e/o falliti di riprendere il suo precedente

lavoro anche con compiti più leggeri, come risulta dai rapporti dell'I._______.

Tuttavia, nell'estate ed autunno 2002, al quadro patologico

prettamente post-infortunistico si è aggiunta, in modo sempre più insistente

una patologia psichiatrica. Il 1° settembre 2002, l'interessato avrebbe dovuto iniziare un tirocinio come disegnatore metalcostruttore,

nell'ambito delle normative per la reintegrazione professionale previste dalla

LAI. Già nel dicembre successivo, venivano riscontrate continue assenze per

malattia regolarmente certificate dal medico curante. L'assicurato era allora

seguito da uno psichiatra in I._______ (Dott. P._______) per una sindrome

depressiva. Visto questo stato di fatto, l'AI ha fatto eseguire una perizia

psichiatrica dalla Dott.ssa C._______, la quale, il 2 aprile 2003, certificava

un episodio depressivo di media gravità che escludeva la possibilità, per il

momento, di intraprendere dei provvedimenti professionali; l'esperto incaricato

suggeriva invece un accertamento professionale al Centro di G._______. Nel

gennaio 2004, anche questa iniziativa si rivelava priva di successo, sempre per

ragioni inerenti la patologia psichica. Dal gennaio 2004, A._______ era seguito, a carico dell'I._______, dal Dott. T._______, psichiatra a L._______.

Questo sanitario si occupa ancora della patologia psichica dell'assicurato.

All'inizio del 2006, preso atto della visita medica di chiusura da

parte dell'I._______ che concludeva per un'invalidità del 25%, l'Ufficio AI

cantonale ha proposto una nuova visita psichiatrica.

11.2 La qualità del rapporto del Dott. To._______ non sembra

corrispondere a quelle esigenze dettate in materia di perizie, soprattutto nel

campo psichiatrico. Il perito si limita, nelle prime 5 pagine della sua

relazione, ad elencare i dati clinici sulla scorta dei documenti già menzionati

in questo giudizio e riprende il vissuto del paziente già ampiamente riferito

dalla Dott.ssa C._______ il 9 aprile 2003 e riassunti anche dal Dott. T._______

il 1° marzo 2004. Dopo aver riferito i dati soggettivi dell'assicurato,

l'esperto incaricato propone delle constatazioni obbiettive succinte e poco

indicative.

Alla luce dei precedenti rapporti e vista la principale

caratteristica della patologia in esame che consiste in fasi di quiescenza e

fasi di riacutizzazione, la perizia psichiatrica avrebbe dovuto estendersi su

di un lasso di tempo più lungo, segnato da colloqui approfonditi ed

accompagnato dall'esecuzione di test indicativi ed un'attenta analisi delle

dichiarazioni del paziente. In altre parole, il parere del Dott. To._______,

fondato su di un unico colloquio ed una scarsa motivazione, non può essere tenuto

quale fondamento della soppressione della rendita AI. A titolo di confronto si

può paragonare la perizia del Dott. To._______ con quella della Dott.ssa C._______,

ove, specialmente nelle rubriche "disturbi lamentati dall'assicurato ed

esame oggettivo" si spiega in maniera convincente tutta la problematica,

affinché l'amministrazione (ed eventualmente il giudice) possano esprimere il

loro parere in modo convincente e senza esitazioni. Se, il giorno della visita

specialistica, il perito non ha riscontrato nulla di patologico ed invalidante

può essere anche imputabile alla circostanza che l'interessato fosse in un

periodo di relativa quiescienza del male. Va qui segnalato, oltretutto, che

egli assume dosi di antidepressivi massicce; questa posologia è verosimilmente

stata cambiata in occasione del ricovero presso la Clinica di riabilitazione di

N._______.

11.3 La patologia che lo colpisce è iniziata, perlomeno, nel 2002

ed è problematico condividere l'affermazione, piuttosto apodittica, che ora

sarebbe tutto risolto. In effetti, il Dott. T._______, che ha in cura il

paziente da più di 4 anni, non è dello stesso parere. Già nella relazione del

1° marzo 2004, lo specialista rendeva attenta l'I._______ sulla profonda

depressione, accompagnata da molteplici problematiche, che colpiva il paziente

e sulla necessità di continuare le terapie farmacologiche e psicologiche. Il

Dott. T._______ confermava la terapia e le altre cure in corso nel suo breve

rapporto all'UAI ticinese del 28 novembre 2005 ed ammetteva, solo a determinate

condizioni, che il paziente avrebbe potuto avere una residua capacità

lavorativa, intesa come globale, del 50%. Il 17 gennaio 2006, un medico

responsabile del D._______ di L._______ (struttura psico-sociale) ammetteva una

capacità al lavoro limitata al 50% (massimo 4 ore giornaliere in lavoro

leggero) e non 25% come ritenuto dall'amministrazione. Infine, in sede

ricorsuale e di replica, il Dott. T._______ ha espresso i suoi dubbi circa il

parere del Dott. To._______ Nel suo rapporto del 3 aprile 2007, lo psichiatra

indica che il paziente riceve ben 80mg die di Citalopram e 0,75 mg die di

Xanax, che la sindrome depressiva è solo in parziale remissione e che la

decisione dell'AI penalizza in maniera grave il paziente nella sua volontà di

riscatto. A questo proposito questo tribunale osserva che anche un esame sugli

effetti secondari della terapia in un'ottica di capacità al lavoro sarebbe

necessario, atteso che dosi così massicce di medicinali provocano, oltre al

resto, uno stato di iporeattività generale. Nel suo rapporto del 14 agosto

2007, il Dott. T._______ riferisce un quadro nettamente patologico ed

invalidante, nonostante le terapie in atto; l'esame oggettivo attesta una

situazione psicologica grave e debilitante. Vero è che questo rapporto, come

osservato dall'UAI cantonale e dal proprio medico di fiducia, esula dal periodo

di cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle assicurazioni sociali può

tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata decisione

quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V

366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 99 V 102).

Considerandi

In conclusione quindi, questo tribunale non può trarre idonei,

conclusivi e convincenti pareri dalla perizia del Dott. To_______ nella misura

in cui lo stato di salute del paziente ivi descritto e la conseguente

valutazione della capacità di lavoro, sembra piuttosto riferita ad una fase di

momentaneo benessere che non ad una situazione temporalmente più corrispondente

alla realtà.

11.4

Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si

trova nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di

lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità

esisterebbe.” (Doc. E)

Nelle annotazioni del 9 gennaio 2009, il dr. __________,

spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, psichiatra, del SMR,

hanno osservato:

"

Assicurata nata nel 1959 peritata dal dr. __________

il 12.9.2007:

Diagnosi: sindrome

affettiva bipolare, attualmente in remissione F31.7

Viene

ritenuta una riduzione del rendimento del 20%-25%

Decisione UAI del 3.12.2008: rendita AI dal 1.2.2006

al 30.11.2006, da settembre 2006 l’assicurata viene ritenuta abile all’80%,

base perizia dr. __________.

Ricorso:

rapporto dr. __________ del 17.12.2008:

in pratica viene criticata la conclusione

peritale del dr. __________ affermando che i periodi intercritici siano troppo

brevi per permettere un’attività lavorativa regolare.

Viene allegata una sentenza del Tribunale

amministrativo federale del 5.12.2008

Concernente un altro assicurato (decisione non

anonimizzata!) a comprova del fatto che trovandosi confrontati con fasi di

quiescenza e fasi di riacutizzazione la perizia avrebbe dovuto estendersi su un

tempo più lungo.

In particolare il dr. __________ nella lettera

inviata al consulente Sig. __________ del 17.12.2008 esprime il suo disaccordo

circa le conclusioni giunte dal dr. __________ nella sua valutazione peritale

del 20.09.2007 ritenendo che non siano stati presi in considerazione i dati

oggettivi legati al decorso clinico della malattia e delle conseguenze sulla

capacità di guadagno.

Il dr. __________ nella sua valutazione peritale

riporta in maniera puntuale, ripercorrendo il decorso clinico, il funzionamento

personale durante le fasi attive e intercritiche del disturbo bipolare. Vengono

descritti i ricoveri avvenuti sempre in fasi di scompenso maniacale o misto,

caratterizzati da breve durata e da una restitutio-ad-integrum delle

condizioni psichiche. Sono stati analizzati anche i periodi intercritici il cui

funzionamento è sempre stato buono ad esclusione del periodo invernale in cui

si verifica una deflessione lieve dell’umore che però non interferisce

significativamente con le attività quotidiane e con la progettualità e per la

quale il perito riconosce una limitazione del rendimento valutato in misura del

20%-25%.

Il dr. __________ sostiene inoltre che la sua

osservazione clinica ininterrotta dal 19.01.2005 ha messo in evidenza fasi

intercritiche molto brevi, caratterizzate da un aspetto misto con cicli rapidi,

nonostante la congrua terapia, che rendono inesigibile una qualsiasi residua

capacità di guadagno.

Nel rapporto per l’AI datato 26.06.2007, lo

psichiatra curante dr. __________ riporta la diagnosi di Sindrome affettiva

bipolare, attualmente in remissione (F31.7), diagnosi concorde a quella posta

dal dr. __________ ed afferma che dopo il ricovero del 2006 avvenuto in __________

(secondo il curante protrattosi tutta l’estate, secondo il dr. __________ che

ha preso atto della documentazione portata dall’assicurata è durato dal 19 al

27.

agosto 2006) ha mantenuto un buon equilibrio timico sotto terapia “…Questo

ricovero si protrae per quasi tutta l’estate e alla fine in condizioni

ristabilite viene rimpatriata e riprende il contatto con il sottoscritto

ambulatorialmente mantenendo fino ad oggi condizioni di buon equilibrio timico

sotto terapia neurolettica e stabilizzatrice dell’umore”.

Indica inoltre un parziale rendimento in

un’attività adeguata allo stato di salute sin da subito.

Tali elementi si discostano da quelli attualmente

sostenuti senza che vi siano state descritte modificazioni dello stato di

salute (peggioramenti) posteriori alla perizia del Centro Peritale.

Il dr. __________ sostiene che il disturbo

psichiatrico sia insorto nell’adolescenza, che questo abbia compromesso in

maniera completa qualsiasi possibilità di un curriculum professionale e

formativo corretto e a suo giudizio gli aspetti citati nella perizia del dr. __________

su di una presunta attività professionale come scenografa sono più aspetti

legati al coté delirante della malattia che non alla realtà (ma nel suo

rapporto del 26.06.2007 scrive “avrebbe lavorato in passato come scenografa e

pittrice ruotando nell’ambito artistico e del cinema a __________ [__________] nell’adolescenza”).

L’A. mostra di avere però terminato la propria

formazione artistica ottenendo il diploma.

La documentazione in esame quindi non modifica le

conclusioni a cui era giunta la valutazione peritale del 20.09.2007.” (Doc.

IV/bis)

2.10

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109.

consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254)).

In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999

).

2.11

Nel caso di

specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato

dell’amministrazione.

La

problematica psichiatrica non è infatti stata chiarita in modo soddisfacente.

Nell’ambito

della perizia presso il Centro peritale, l’assicurata è stata sottoposta ad un

esame psichiatrico da parte del dr. __________, dal quale è emerso che ella, affetta

da “una sindrome affettiva bipolare, attualmente in remissione (ICD10-F31.7)”,

è da considerare, a partire dal momento della valutazione peritale, abile al

lavoro al 100%, con una riduzione del rendimento del 20%-25%, sia nella sua

precedente attività di scenografa, sia in altre attività adeguate, che non

comportino ritmi eccessivamente stressanti, numerose ore di straordinario o un

ambiente interpersonale di tipo iperstimolante e conflittuale, vista l’assenza

da oltre un anno di episodi maniacali critici, che hanno limitato, in

precedenza, la sua capacità lavorativa in maniera totale (cfr. doc. 15-8+9).

Queste considerazioni del dr. __________ sono

state contestate dallo psichiatra curante dell’assicurata, dr. __________, il

quale, nel suo referto del 17 dicembre 2008, ha rilevato di non essere d’accordo

con le conclusioni alle quali è giunto il perito, il quale ha considerato

l’assicurata totalmente inabile al lavoro durante le fasi maniacali del suo

disturbo psichico, ma, per contro, abile al lavoro in maniera completa, con una

riduzione del rendimento del 20%-25%, durante le lunghe fasi intercritiche e

depressive.

Le critiche dello psichiatra curante non sono

state ritenute dal SMR sufficienti per mettere in dubbio il referto peritale

del dr. __________.

Secondo i medici del SMR, le affermazioni del dr.

__________ del 17 dicembre 2008 si scontrano con quanto da lui stesso sostenuto

nel rapporto medico per l’UAI del 26 giugno 2007, nel quale il curante aveva

indicato un parziale rendimento dell’assicurata, “fin da subito”, in attività

adeguate al suo stato di salute.

Nelle annotazioni del 9 gennaio 2009, il dr. __________

e la dr.ssa __________ hanno quindi ritenuto che lo scritto del 17 dicembre

2008.

del dr. __________ non modifichi le conclusioni della valutazione peritale

del 20 settembre 2007 (doc. IV/bis).

Il TCA non può fare proprie queste considerazioni

del SMR, ritenuto che, come verrà esposto qui di seguito, nella valutazione

peritale psichiatrica vi sono alcuni aspetti che non sono stati chiariti a

sufficienza e che necessitano quindi di ulteriori approfondimenti.

Questo Tribunale constata innanzitutto che, come

indicato dai medici del SMR, il dr. __________, nel suo rapporto medico per

l’UAI del 26 giugno 2007, ha

effettivamente considerato che l’assicurata, affetta da anni da “sindrome

affettiva bipolare, attualmente in remissione (F31.7)”, dopo l’ultimo ricovero

nell’estate del 2006, in __________,

è tornata in Svizzera “in condizioni ristabilite”, “mantenendo fino

ad oggi condizioni di buon equilibrio timico sotto terapia neurolettica e

stabilizzatrice dell’umore” (doc. 9-3, sottolineatura della redattice),

ritenendo comunque l’interessata totalmente inabile al lavoro dal 19 gennaio

2005.

(cfr. doc. 9-2), ma anche che ella presenti un parziale rendimento in

attività adeguate “da subito” (doc. 9-6, sottolineatura della redattice).

Il dr. __________, nel referto peritale del 20

settembre 2007, dopo avere indicato di concordare con la diagnosi posta dal

curante nel rapporto medico del 26 giugno 2007, si è tuttavia discostato dalla

valutazione del dr. __________ relativa ad una totale incapacità lavorativa,

considerando, per contro, l’assicurata inabile al lavoro al 20%-25% a

partire dal momento del suo esame peritale, mentre, per i periodi

precedenti, ha ammesso la limitazione della capacità lavorativa certificata dal

curante (doc. 15-8, sottolineatura della redattice).

Al riguardo, il TCA constata che, in assenza di

ulteriori precisazioni al riguardo, non è dato sapere per quale motivo il dr. __________

abbia ritenuto che il grado di abilità lavorativa del 75%-80% dell’interessata

sia presente “solo” a partire dal momento dell’esame peritale e non, invece, a

partire dal momento delle dimissioni dopo l’ultimo ricovero dell’estate del

2006, allorquando, secondo lo stesso psichiatra curante, ella ha recuperato un

buon equilibrio timico, che è perdurato sicuramente fino al momento della

visita peritale del dr. __________, rendendo l’interessata parzialmente abile

al lavoro in attività adeguate, come attestato dallo stesso dr. __________.

D’altra parte, questo Tribunale rileva che il dr.

__________ del SMR, nel rapporto medico del 28 settembre 2007 (cfr. doc. 17-2) –

prendendo, di fatto, le distanze dalle conclusioni peritali - ha considerato

che la percentuale di capacità lavorativa indicata dal dr. __________ sia

presente da settembre 2006 e non, come stabilito dal perito stesso, da

settembre 2007, senza tuttavia esprimere le sue perplessità al dr.__________ e chiedere

al perito, specialista in materia, di esporre i motivi che lo hanno spinto a

giungere alle sue conclusioni in merito alla decorrenza della capacità

lavorativa residua.

Tale aspetto merita quindi di essere

ulteriormente approfondito dall’UAI, dopo avere interpellato al riguardo il dr.

__________.

Il TCA rileva, inoltre, che, nel suo referto

peritale, il dr. __________ ha sottolineato che “da più di un anno

l’assicurata non ha presentato episodi maniacali critici che abbiano

determinato ulteriori ricoveri”, ciò che a suo avviso porta a concludere

che le fasi maniacali, invalidanti, “non sono così frequenti da inficiare la

capacità lavorativa in modo duraturo” (doc. 15-7, la sottolineatura è della

redattrice).

Lo psichiatra curante ha contestato queste

considerazioni del perito, rilevando, alla luce della sua lunga osservazione

clinica (dal 19 gennaio 2005 ad oggi), di non potere condividere le

conclusioni del dr. __________, dato che le fasi intercritiche, molto brevi,

sono sempre state caratterizzate da un aspetto misto, rendendo inesigibile dall’assicurata

lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, ma richiedendo una continua

supervisione e una cura per prevenire le fasi più francamente maniacali

(doc. D, sottolineature della redattrice).

A tale proposito, il TCA rileva che dalla

anamnesi psicopatologica riportata nella perizia del dr. __________, emerge che

l’assicurata, dopo un primo ricovero psichiatrico nel 1996, a __________, non ha più necessitato

di altri ricoveri fino al 2001. Dal 2001 in poi, per contro, ella ha

necessitato quasi ogni anno, a causa del suo disturbo bipolare e

nonostante la psicofarmacoterapia assunta, di ricoveri psichiatrici: ella è

stata infatti ricoverata dal 20 giugno 2001 al 4 luglio 2001; dal 3 giugno 2003

al 13 giugno 2003; dal 10 settembre 2004 al 16 settembre 2004; dal 19 agosto

2006.

al 27 agosto 2006 (cfr. doc. 15/3+4).

Dalla documentazione agli atti e, in particolare,

dallo scritto del 17 dicembre 2008 dello psichiatra curante, non risulta se

l’assicurata abbia dovuto subire, dopo l’estate del 2006, ulteriori ricoveri,

che abbiano limitato la sua capacità lavorativa e che possano giustificare

l’opinione del dr. __________ di una completa inabilità lavorativa

dell’assicurata, viste le brevi fasi intercritiche del suo disturbo

psichiatrico, “caratterizzate da un aspetto misto con cicli rapidi”

(doc. D, sottolineatura della redattice).

L’UAI dovrà verificare anche questo aspetto.

Inoltre, a mente del TCA, l’UAI dovrà pure - alla

luce delle critiche espresse in sede ricorsuale dal rappresentante

dell’interessata e vista la sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 del Tribunale amministrativo federale

prodotta agli atti e sopra riprodotta, per quanto di interesse, per esteso

(cfr. consid. 2.9.) - chiedere al dr. __________ di precisare per quali motivi

egli ha considerato sufficiente, per esprimere la propria valutazione, un solo

giorno di colloquio peritale e non ha invece ritenuto necessario ricorrere ad

un numero maggiore di incontri con l’assicurata.

Infine e soprattutto, il TCA evidenzia che lo

stesso dr. __________, nel suo referto peritale - dopo avere ritenuto che

l’assicurata presenta una incapacità lavorativa totale durante le fasi

maniacali del suo disturbo psichico, mentre è da ritenere inabile al lavoro al

20%-25% negli altri periodi, per tenere conto del calo di rendimento che

subisce durante le fasi depressive della sua patologia - ha evidenziato che “il

problema degli episodi maniacali non rappresenta un limite medico alla

capacità lavorativa, in quanto essi mostrano di risolversi con adeguata terapia

ed un breve periodo di ricovero. Piuttosto essi costituiscono un problema

rispetto alla tolleranza di possibili ricadute all’interno di realtà

professionali presenti in un mercato del lavoro equilibrato. Occorre

infatti domandarsi se sia possibile trovare un datore di lavoro in grado di

tollerare il fatto che non si possa escludere una eventuale ricaduta nella

mania della signora, che necessiterà un ricovero ospedaliero presumibilmente,

ma non necessariamente, breve” (doc. 15-7+8, sottolineature della

redattrice).

Il perito non ha tuttavia precisato che cosa

intendesse dire esattamente con quelle sue affermazioni.

In particolare, lo specialista non ha specificato

se le patologie dell’interessata e il rischio di possibili ricadute maniacali,

invalidanti e necessitanti di un ricovero ospedaliero, rendano, a suo parere, l’assicurata

abile al lavoro non sul mercato generale del lavoro, ma soltanto in un ambiente

protetto.

Conclusione

questa, alla quale è giunto lo psichiatra curante, il quale, nel suo scritto

del 17 dicembre 2008, ha rilevato

che “il prospettato aiuto al collocamento” - cui fa riferimento il dr. __________

nel suo referto peritale – “appare, alla luce di queste mie considerazioni

fondate sulla conoscenza clinica puntuale del caso, come una semplice

speculazione teorica” (doc. D, sottolineratura della redattrice).

Questo

aspetto, di decisiva importanza per l'esito della presente causa, non è stato

tuttavia affrontato dall'amministrazione.

L’UAI non

ha infatti ritenuto opportuno richiedere ulteriori chiarimenti al dr. __________

riguardo alle sue affermazioni, né ha espresso alcun genere di commento

sull’argomento, neanche alla luce delle considerazioni riportate dal dr. __________

nello scritto del 17 dicembre 2008.

A tale

riguardo, va sottolineato che, in una recente sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio

2009, il Tribunale federale - chiamato a giudicare il caso di un assicurato il

cui disturbo della personalità (personalità borderline) implicava la necessità

di lavorare in un ambiente confinato e protetto, fuori da ogni stress

professionale e sociale - ha ritenuto che le concessioni smisurate che

verrebbero richieste a un potenziale datore di lavoro, rendevano l’esercizio di

un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo

economico.

L’Alta

Corte ha formulato al riguardo le considerazioni seguenti, citiamo:

"

A la différence de simples fluctuations

conjoncturelles (arrêt I 198/76 du 4 octobre 1976 consid. 2, in RCC 1977 p. 206), les modifications

structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances

dont il y a lieu de tenir compte en matière d'assurance-invalidité (arrêt I

436/92 du 29 septembre 1993 consid. 4c et 5b). La structure actuelle du marché

du travail n'offre plus les conditions qui permettaient encore à une personne

comme le recourant, à l'aube des années nonante, de trouver un emploi et

d'exercer par intermittence une activité lucrative. L'augmentation de la

productivité au sein des entreprises, la pression sur la rentabilité ou encore

les nécessités liées à la maîtrise des coûts salariaux pèsent sur les salariés

qui doivent désormais faire preuve d'engagement et d'efficacité, s'intégrer

dans une structure d'entreprise et, partant, montrer des facultés d'adaptation

importantes. Si le marché du travail présentait par le passé une souplesse

suffisante permettant, tant bien que mal, d'intégrer en son sein la personne du

recourant, la nature et l'importance du trouble de la personnalité constitue,

au regard des conditions actuelles du marché du travail, des obstacles

irrémédiables à la reprise d'une activité lucrative salariée. En ce

sens, il convient d'admettre que les circonstances économiques prévalant au

moment de l'octroi de la demi-rente d'invalidité se sont modifiées de telle

sorte que le recourant n'est plus en mesure de retrouver un emploi adapté à la

structure de sa personnalité sur un marché équilibré du travail. Faute de

capacité résiduelle de travail, il présente une invalidité totale et, partant,

a droit à une rente entière d'invalidité.”

Il TCA ha

applicato la giurisprudenza appena citata anche nella sentenza 35.2008.111 del

17.

giugno 2009, ritenendo che, come concluso dallo specialista in psichiatria

incaricato di esperire una perizia da parte dell’Istituto assicuratore, la

messa a frutto della residua capacità lavorativa da parte dell’assicurato era

semplicemente teorica, siccome condizionata al reperimento di un’occupazione

che gli garantisse “condizioni ottimali” ed “il necessario supporto emotivo”.

Nel caso

di specie, l’UAI, chiamato ad effettuare ulteriori accertamenti, dovrà tener

conto anche di questi aspetti al momento di valutare se, visti i disturbi di

cui soffre l'assicurata, ella dispone realmente di una capacità lavorativa

residua, sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro.

Per fare

ciò, l’amministrazione dovrà interpellare il dr. __________, chiedendogli di

precisare se, con le sue considerazioni, egli intendesse affermare che

l’assicurata può sfruttare la sua capacità lavorativa residua solo in un

ambiente lavorativo protetto.

Stante quanto sopra esposto, visti i punti della

perizia del dr. __________ non chiari e che necessitano di essere ulteriormente

indagati, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad

ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto

di vista psichiatrico, RI 1 sia abile al lavoro al 100%, con una riduzione del

rendimento del 20%-25%, sia nella sua professione, che in altre attività

adeguate.

Si impongono dunque ulteriori accertamenti.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché, previo complemento peritale da parte del dottor __________ del Centro

peritale per le assicurazioni sociali, chiarisca sia l'aspetto diagnostico, sia

le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurata.

La

richiesta dell’assicurata di procedere ad una nuova valutazione peritale (doc. I)

è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi

accertamenti psichiatrici.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’assicurata

ha protestato spese e ripetibili.

Per

quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81

consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4).

L’indennità

è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche

quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per

la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il

patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V

271.

= RCC 1983 p. 329).

Nel caso in esame, viste le pertinenti e giuridicamente valide

argomentazioni addotte e ritenuto che in altre occasioni ha curato gli

interessi di altri assicurati in ambito di prestazioni AI, il rappresentante

dell’assicurata è sicuramente persona che possiede buone conoscenze nelle

assicurazioni sociali e che non ha agito gratuitamente (cfr. anche STCA

32.2008.84

del 6 aprile 2009 e STCA 32.2007.361 del 6 novembre 2008).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 3 dicembre 2008 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.11..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI

verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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