32.2008.236
La problematica psichiatrica dell'assicurata non è stata chiarita in modo soddisfacente. Necessità di rinviare gli atti all'UAI al fine di predisporre un complemento peritale
22 giugno 2009Italiano57 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.236
Data decisione, Autorità:
22.06.2009, TCA
Titolo:
La problematica psichiatrica dell'assicurata non è stata chiarita in modo soddisfacente. Necessità di rinviare gli atti all'UAI al fine di predisporre un complemento peritale
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.236
cr/sc
Lugano
22 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 dicembre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1959, di formazione scenografa, ma da ultimo attiva quale telefonista a
tempo parziale, in data 20 febbraio 2007 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “disturbo bipolare” (doc.
1/1-8).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia psichiatrica a
cura del dr. __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, con
progetto di decisione del 30 settembre 2008 (doc. 25/1-4), poi confermato con
decisione del 3 dicembre 2008, l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita
intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° febbraio 2006
e il 30 novembre 2006, poi soppressa a partire dal 1° dicembre 2006 a seguito del miglioramento delle
condizioni di salute, che la rendono abile al lavoro all’80% in qualsiasi
attività, con un grado di invalidità inferiore al 40% (doc. B).
1.2. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha
presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che la decisione impugnata
venga annullata e gli atti rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti
medici.
Sostanzialmente
il rappresentante dell’assicurata ha contestato la perizia del dr. __________, sottolineando
che, come rilevato dallo psichiatra curante, dr. __________, la patologia
dell’interessata è difficilmente curabile in ragione di un conclamato disturbo
schizo-affettivo, con frequenti viraggi maniacali deliranti e allucinatori.
Il dr. __________,
infatti, ha contestato la perizia del dr. __________, rilevando che il perito
ha riconosciuto la completa incapacità lavorativa dell’interessata durante le
fasi maniacali, mentre l’ha disconosciuta sia durante le fasi intercritiche
della malattia, che durante quelle depressive.
Il
rappresentante ha quindi considerato che la perizia del dr. __________ è troppo
approssimativa in quanto fondata “su di un unico e sbrigativo colloquio”, senza
tenere adeguatamente conto della grave patologia che affligge l’interessata.
Facendo
riferimento ad una sentenza del Tribunale amministrativo federale in materia di
prestazioni AI per assicurati residenti all’estero - che andrebbe, a suo
parere, applicata anche nel caso di specie - il rappresentante dell’assicurata
ha osservato che in caso di patologie complicate, come quella dell’interessata,
in cui fasi di quiescenza si alternano a fasi di riacutizzazione, la perizia
psichiatrica non può basarsi su di un unico colloquio ed essere sommariamente
motivata, ma dovrebbe al contrario estendersi su di un lasso di tempo più
lungo, comprendendo colloqui approfonditi, accompagnati dall’esecuzione di test
indicativi e da una attenta analisi delle dichiarazioni del paziente (I).
1.3. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere richiesto un parere in merito al
SMR - ha confermato la propria decisione, postulando la reiezione del ricorso, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV +
bis).
1.4. Con scritto
del 23 gennaio 2009, il rappresentante dell’assicurata ha rilevato che il dr. __________
del SMR, non essendo un esperto in materia, non può essere considerato
“arbitro” tra le divergenti posizioni del perito e dello psichiatra curante.
Il signor
RA 1 ha inoltre sottolineato che il dr. __________ ha maturato un’esperienza
professionale ventennale nel trattamento dei pazienti bipolari.
Infine,
il rappresentante ha ribadito che l’assicurata in realtà non ha mai lavorato in
quanto la sua malattia, “esordita nell’adolescenza, ha compromesso in maniera
completa qualsiasi possibilità di curriculum formativo corretto” (VI).
1.5. Con
osservazioni del 12 febbraio 2009, l’UAI ha rilevato che la critica del
rappresentante dell’assicurata circa la mancata specializzazione in psichiatria
del dr. __________ non ha ragion d’essere, visto che il parere del SMR è stato
espresso dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________, psichiatra.
Quanto al
fatto che l’assicurata non abbia potuto completare l’iter formativo,
l’amministrazione ha rilevato che questa affermazione si scontra con la realtà
dei fatti, dato che l’assicurata ha terminato regolarmente la propria
formazione, seguita da inserimenti professionali, come risulta dal suo
curriculum vitae (VIII).
Tale presa
di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurata (IX), con la
facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99
del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime
di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla
rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K.,
Fatti
I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.5. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la
rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics
posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux
persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme
persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les
conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne
les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les
experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait
place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au
motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité
aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé
mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne
suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.
Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce
sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association
d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants
n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait
de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en
méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise
du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne
laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui
eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.7. Nella
decisione del 3 dicembre 2008, l’UAI ha attribuito
all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2006 al 30
novembre 2006, sopprimendola poi a partire dal 1° dicembre 2006, ritenuto che
il dr. __________ ha considerato l’interessata inabile al lavoro al 100% nel
periodo precedente la sua valutazione peritale, ma abile al lavoro a tempo
pieno, ma con una riduzione del rendimento del 20%-25%, in qualsiasi attività,
a partire dal momento dell’esame peritale.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi
2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita
spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° dicembre 2006.
2.8. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Centro peritale per le
assicurazioni sociali il mandato di esperire una perizia psichiatrica.
Nel suo
rapporto peritale del 20 settembre 2007, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia e __________, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di “sindrome affettiva bipolare, attualmente in remissione
(F31.7) con adeguata terapia psicofarmacologica” (doc. 15-7).
Quanto
alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurata
totalmente inabile al lavoro “per quanto riguarda i periodi passati”, come
attestato dal dr. __________, mentre “dal momento dell’attuale valutazione in
avanti, rilevo un grado di incapacità lavorativa del 20%-25%” sia nella sua
attività di scenografa, sia in altre attività (doc. 15-8+9).
Lo
specialista ha sottolineato di condividere la diagnosi posta anche dallo
psichiatra curante, dr. __________, di sindrome affettiva bipolare in
remissione, ma di doversi invece distanziare dalla quantificazione della
incapacità lavorativa espressa da quest’ultimo (ossia presenza di una totale
incapacità lavorativa), considerando che l’assicurata presenti “in un’eventuale
ipotetica attività lavorativa, durante le lunghe fasi di tipo depressivo, una
lieve limitazione del rendimento, con un calo dello stesso nell’arco della
giornata nella misura del 20%-25%”, mentre durante le fasi maniacali, come
ritenuto dal curante, l’incapacità lavorativa è da ritenersi totale (doc.
15-7, sottolineatura della redattrice).
A questo
riguardo, il dr. __________ ha sottolineato che “il problema degli episodi
maniacali non rappresenta un limite medico alla capacità lavorativa, in
quanto essi mostrano di risolversi con adeguata terapia ed un breve periodo di
ricovero” (doc. 15-7). Lo specialista ha poi aggiunto, sempre riferendosi agli
episodi maniacali, che “essi costituiscono piuttosto un problema rispetto
alla tolleranza di possibili ricadute all’interno di realtà professionali
presenti in un mercato del lavoro equilibrato. Occorre infatti
domandarsi se sia possibile trovare un datore di lavoro in grado di tollerare
il fatto che non si possa escludere una eventuale ricaduta nella mania della
signora, che necessiterà di un ricovero ospedaliero presumibilmente, ma non
necessariamente, breve” (doc. 15-7+8, sottolineature della redattrice).
Per tali
ragioni, il dr. __________ ha osservato di ritenere opportuno che l’assicurata
possa “beneficiare di un aiuto al collocamento da parte di vostro personale
qualificato, in un posto idoneo, nel quale si tenga in considerazione sia la
lieve riduzione di rendimento nel corso dei mesi invernali, dovuta alla
flessione depressiva del tono dell’umore, sia la possibilità che avvenga un
nuovo episodio maniacale con un periodo di ospedalizzazione” (doc. 15-8, sottolineatura
della redattrice).
L’ideale posto di lavoro, secondo il dr. __________,
“non dovrebbe prevedere ritmi eccessivamente stressanti, numerose ore di
straordinario o un ambiente interpersonale di tipo iperstimolante e
conflittuale, poiché questi elementi potrebbero rappresentare stimoli
eccessivi che accelererebbero un eventuale scompenso psicopatologico. Si
dovrebbe piuttosto trattare di un ambiente di lavoro ripetitivo, con ritmi
costanti, sempre piuttosto uguali e non eccessivi, in modo tale che
l’assicurata si possa abituare gradualmente e possa trovare dei rinforzi
positivi per la propria autostima, che faciliteranno ulteriormente il suo
adattamento alla realtà nella quale si trova inserita” (doc. 15-8).
Infine, lo specialista ha ritenuto che, “essendo
stata lontana dal lavoro per molti anni, l’assicurata abbia bisogno di un
periodo di transizione, con inizio graduale dell’attività lavorativa, considerata
la fragilità psichica sottostante” (doc. 15-8, sottolineature della
redattrice).
Nel
rapporto medico del 28 settembre 2007, il dr. __________ del SMR, medico
generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere
la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), posta la
diagnosi di “sindrome affettiva bipolare, attualmente in remissione (con
adeguata terapia psicofarmacologica)” e indicati, quali limiti funzionali,
“incapacità a reggere ritmi stressanti, orari straordinari, in ambiente di tipo
iperstimolante o conflittuale. Adatte attività con ritmi costanti, piuttosto
uguali e non eccessivi, di tipo ripetitivo (8 ore al giorno, con riduzione del
rendimento del 20%)”, ha osservato:
"
Perizia psichiatrica: dr. __________ CPAS del
20.09.2007.
Attualmente l’A. si trova in uno stato di
remissione sotto adeguata terapia psicofarmacologica.
Ci sono dei limiti come salariata, nel senso che
sarebbero adatte attività con ritmi non stressanti e con le caratteristiche
descritte sopra.
È giustificato calcolare una diminuzione del
rendimento del 20% per 8 ore di lavoro.
Giustificata IL 100% dal gennaio 2005 (inizio
terapia psichiatrica con dr. __________), in precedenza ci sono stati periodi
brevi di IL, concomitanti con diversi brevi ricoveri, determinati da
circostanze esterne (cambio di domicilio, di attività).
Da un anno la situazione è stabile, sotto
adeguata terapia psicofarmacologica, che può giustificare rendimento ridotto.
Da valutare se sia da considerare come casalinga,
nel qual caso non ci sarebbe IL, o come salariata (è alla ricerca di lavoro,
anche se non iscritta alla DISO).
L’attività “abituale” di scenografa non la svolge
più da anni.
In Ticino ha lavorato 5 mesi al 50% come
operatrice in un servizio di telemarketing, interrotto per fallimento della
ditta.
Necessità di un lavoro più per una sua
indipendenza economica anche se sembrerebbero presenti difficoltà economiche
della coppia.” (Doc. 17/1-2)
Come indicato dall’assicurata nello scritto del
20 novembre 2007 in risposta ad
una richiesta dell’UAI – nel quale ha risposto che, senza il danno alla salute,
ella avrebbe lavorato al 100% (doc. 19-1) – l’amministrazione ha considerato
che, nella valutazione del grado di invalidità, l’interessata vada ritenuta
come salariata a tempo pieno e non anche casalinga.
2.9. In sede
ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI di attribuirle una
rendita intera di invalidità solo dal 1° febbraio 2006 al 30 novembre 2006, poi
soppressa a partire dal 1° dicembre 2006, trasmettendo il seguente referto,
datato 17 dicembre 2008, del suo psichiatra curante, dr. __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia, indirizzato al rappresentante dell’interessata:
"
Prendo spunto dalla recente decisione AI
relativa alla mia paziente / sua patrocinata signora RI 1 e come discusso le
confermo che non sono d’accordo con la decisione dell’Ufficio assicurazione
invalidità, che riconosce una invalidità temporanea alla mia paziente,
dichiarandola di fatto guarita, a mio modo di vedere arbitrariamente.
Tanto che lo IAS dal settembre 2006 ritiene la
mia paziente abile in qualsiasi attività nella misura dell’80%.
Anche rileggendo la valutazione peritale del 20
settembre 2007 del dr. med. __________ non posso essere d’accordo in
particolare con il punto 6 della perizia che non tiene conto dei dati oggettivi,
legati al decorso clinico della malattia e delle conseguenze sulla capacità al
guadagno.
La signora RI 1 in realtà non ha mai lavorato in
quanto la malattia, esordita nell’adolescenza, ha compromesso in maniera
completa qualsiasi possibilità di un curriculum professionale e formativo
corretto.
Gli aspetti citati nella perizia del dr. __________
su di una presunta attività professionale come scenografa svolta in __________
dalla paziente sono più aspetti legati al coté delirante della malattia che non
alla realtà. Il collega riconosce ovviamente la completa incapacità lavorativa
durante le fasi maniacali, ma disconosce l’incapacità lavorativa sia nelle fasi
intercritiche della malattia, che in quelle depressive.
In realtà l’osservazione clinica ininterrotta
dal 19 gennaio 2005 ad oggi mi permette di contestare tale affermazione poiché
le fasi intercritiche – molto brevi – sono sempre state caratterizzate da un
aspetto misto con cicli rapidi, nonostante la congrua farmacoterapia, che
rendono inesigibile una qualsiasi residua capacità di guadagno, necessitando la
paziente, piuttosto di una continua supervisione e di una cura per prevenire le
fasi più francamente maniacali, che sempre hanno necessitato di un ricovero
obbligatorio psichiatrico, mancando completamente critica di malattia da parte
dell’interessata.
In sintesi, il prospettato “aiuto al
collocamento” con un periodo di transizione, richiamato nella perizia del dr. __________,
appare, alla luce di queste mie considerazioni fondate sulla conoscenza clinica
puntuale del caso, come una semplice speculazione teorica.”
(Doc. D, sottolineature della redattrice)
Il rappresentante dell’assicurata ha pure
trasmesso al TCA copia della sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 della III
Corte del Tribunale amministrativo federale, nella quale i giudici federali
hanno considerato non attendibile la perizia psichiatrica eseguita da uno
psichiatra per conto dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero,
per i seguenti motivi:
" (…)
11.1 Lo scrivente Tribunale considera che l'istruttoria non è
stata adeguatamente svolta. La malattia principale di cui soffre l'assicurato
consiste in una sindrome depressiva medio grave ed è caratterizzata da una
labilità evidente che traspare dai numerosi referti specialistici. Vero è che
l'incapacità al lavoro dell'assicurato è di origine infortunistica. L'incidente
alla gamba destra gli ha causato un'invalidità di rilievo ed ha giustificato il
riconoscimento del diritto alla rendita intera AI, dal momento che l'interessato,
dopo il maggio 2001, ha presentato un grado d'invalidità totale, solo
interrotto da tentativi brevi e/o falliti di riprendere il suo precedente
lavoro anche con compiti più leggeri, come risulta dai rapporti dell'I._______.
Tuttavia, nell'estate ed autunno 2002, al quadro patologico
prettamente post-infortunistico si è aggiunta, in modo sempre più insistente
una patologia psichiatrica. Il 1° settembre 2002, l'interessato avrebbe dovuto iniziare un tirocinio come disegnatore metalcostruttore,
nell'ambito delle normative per la reintegrazione professionale previste dalla
LAI. Già nel dicembre successivo, venivano riscontrate continue assenze per
malattia regolarmente certificate dal medico curante. L'assicurato era allora
seguito da uno psichiatra in I._______ (Dott. P._______) per una sindrome
depressiva. Visto questo stato di fatto, l'AI ha fatto eseguire una perizia
psichiatrica dalla Dott.ssa C._______, la quale, il 2 aprile 2003, certificava
un episodio depressivo di media gravità che escludeva la possibilità, per il
momento, di intraprendere dei provvedimenti professionali; l'esperto incaricato
suggeriva invece un accertamento professionale al Centro di G._______. Nel
gennaio 2004, anche questa iniziativa si rivelava priva di successo, sempre per
ragioni inerenti la patologia psichica. Dal gennaio 2004, A._______ era seguito, a carico dell'I._______, dal Dott. T._______, psichiatra a L._______.
Questo sanitario si occupa ancora della patologia psichica dell'assicurato.
All'inizio del 2006, preso atto della visita medica di chiusura da
parte dell'I._______ che concludeva per un'invalidità del 25%, l'Ufficio AI
cantonale ha proposto una nuova visita psichiatrica.
11.2 La qualità del rapporto del Dott. To._______ non sembra
corrispondere a quelle esigenze dettate in materia di perizie, soprattutto nel
campo psichiatrico. Il perito si limita, nelle prime 5 pagine della sua
relazione, ad elencare i dati clinici sulla scorta dei documenti già menzionati
in questo giudizio e riprende il vissuto del paziente già ampiamente riferito
dalla Dott.ssa C._______ il 9 aprile 2003 e riassunti anche dal Dott. T._______
il 1° marzo 2004. Dopo aver riferito i dati soggettivi dell'assicurato,
l'esperto incaricato propone delle constatazioni obbiettive succinte e poco
indicative.
Alla luce dei precedenti rapporti e vista la principale
caratteristica della patologia in esame che consiste in fasi di quiescenza e
fasi di riacutizzazione, la perizia psichiatrica avrebbe dovuto estendersi su
di un lasso di tempo più lungo, segnato da colloqui approfonditi ed
accompagnato dall'esecuzione di test indicativi ed un'attenta analisi delle
dichiarazioni del paziente. In altre parole, il parere del Dott. To._______,
fondato su di un unico colloquio ed una scarsa motivazione, non può essere tenuto
quale fondamento della soppressione della rendita AI. A titolo di confronto si
può paragonare la perizia del Dott. To._______ con quella della Dott.ssa C._______,
ove, specialmente nelle rubriche "disturbi lamentati dall'assicurato ed
esame oggettivo" si spiega in maniera convincente tutta la problematica,
affinché l'amministrazione (ed eventualmente il giudice) possano esprimere il
loro parere in modo convincente e senza esitazioni. Se, il giorno della visita
specialistica, il perito non ha riscontrato nulla di patologico ed invalidante
può essere anche imputabile alla circostanza che l'interessato fosse in un
periodo di relativa quiescienza del male. Va qui segnalato, oltretutto, che
egli assume dosi di antidepressivi massicce; questa posologia è verosimilmente
stata cambiata in occasione del ricovero presso la Clinica di riabilitazione di
N._______.
11.3 La patologia che lo colpisce è iniziata, perlomeno, nel 2002
ed è problematico condividere l'affermazione, piuttosto apodittica, che ora
sarebbe tutto risolto. In effetti, il Dott. T._______, che ha in cura il
paziente da più di 4 anni, non è dello stesso parere. Già nella relazione del
1° marzo 2004, lo specialista rendeva attenta l'I._______ sulla profonda
depressione, accompagnata da molteplici problematiche, che colpiva il paziente
e sulla necessità di continuare le terapie farmacologiche e psicologiche. Il
Dott. T._______ confermava la terapia e le altre cure in corso nel suo breve
rapporto all'UAI ticinese del 28 novembre 2005 ed ammetteva, solo a determinate
condizioni, che il paziente avrebbe potuto avere una residua capacità
lavorativa, intesa come globale, del 50%. Il 17 gennaio 2006, un medico
responsabile del D._______ di L._______ (struttura psico-sociale) ammetteva una
capacità al lavoro limitata al 50% (massimo 4 ore giornaliere in lavoro
leggero) e non 25% come ritenuto dall'amministrazione. Infine, in sede
ricorsuale e di replica, il Dott. T._______ ha espresso i suoi dubbi circa il
parere del Dott. To._______ Nel suo rapporto del 3 aprile 2007, lo psichiatra
indica che il paziente riceve ben 80mg die di Citalopram e 0,75 mg die di
Xanax, che la sindrome depressiva è solo in parziale remissione e che la
decisione dell'AI penalizza in maniera grave il paziente nella sua volontà di
riscatto. A questo proposito questo tribunale osserva che anche un esame sugli
effetti secondari della terapia in un'ottica di capacità al lavoro sarebbe
necessario, atteso che dosi così massicce di medicinali provocano, oltre al
resto, uno stato di iporeattività generale. Nel suo rapporto del 14 agosto
2007, il Dott. T._______ riferisce un quadro nettamente patologico ed
invalidante, nonostante le terapie in atto; l'esame oggettivo attesta una
situazione psicologica grave e debilitante. Vero è che questo rapporto, come
osservato dall'UAI cantonale e dal proprio medico di fiducia, esula dal periodo
di cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle assicurazioni sociali può
tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata decisione
quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V
366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 99 V 102).
Considerandi
In conclusione quindi, questo tribunale non può trarre idonei,
conclusivi e convincenti pareri dalla perizia del Dott. To_______ nella misura
in cui lo stato di salute del paziente ivi descritto e la conseguente
valutazione della capacità di lavoro, sembra piuttosto riferita ad una fase di
momentaneo benessere che non ad una situazione temporalmente più corrispondente
alla realtà.
11.4
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si
trova nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità
esisterebbe.” (Doc. E)
Nelle annotazioni del 9 gennaio 2009, il dr. __________,
spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, psichiatra, del SMR,
hanno osservato:
"
Assicurata nata nel 1959 peritata dal dr. __________
il 12.9.2007:
Diagnosi: sindrome
affettiva bipolare, attualmente in remissione F31.7
Viene
ritenuta una riduzione del rendimento del 20%-25%
Decisione UAI del 3.12.2008: rendita AI dal 1.2.2006
al 30.11.2006, da settembre 2006 l’assicurata viene ritenuta abile all’80%,
base perizia dr. __________.
Ricorso:
rapporto dr. __________ del 17.12.2008:
in pratica viene criticata la conclusione
peritale del dr. __________ affermando che i periodi intercritici siano troppo
brevi per permettere un’attività lavorativa regolare.
Viene allegata una sentenza del Tribunale
amministrativo federale del 5.12.2008
Concernente un altro assicurato (decisione non
anonimizzata!) a comprova del fatto che trovandosi confrontati con fasi di
quiescenza e fasi di riacutizzazione la perizia avrebbe dovuto estendersi su un
tempo più lungo.
In particolare il dr. __________ nella lettera
inviata al consulente Sig. __________ del 17.12.2008 esprime il suo disaccordo
circa le conclusioni giunte dal dr. __________ nella sua valutazione peritale
del 20.09.2007 ritenendo che non siano stati presi in considerazione i dati
oggettivi legati al decorso clinico della malattia e delle conseguenze sulla
capacità di guadagno.
Il dr. __________ nella sua valutazione peritale
riporta in maniera puntuale, ripercorrendo il decorso clinico, il funzionamento
personale durante le fasi attive e intercritiche del disturbo bipolare. Vengono
descritti i ricoveri avvenuti sempre in fasi di scompenso maniacale o misto,
caratterizzati da breve durata e da una restitutio-ad-integrum delle
condizioni psichiche. Sono stati analizzati anche i periodi intercritici il cui
funzionamento è sempre stato buono ad esclusione del periodo invernale in cui
si verifica una deflessione lieve dell’umore che però non interferisce
significativamente con le attività quotidiane e con la progettualità e per la
quale il perito riconosce una limitazione del rendimento valutato in misura del
20%-25%.
Il dr. __________ sostiene inoltre che la sua
osservazione clinica ininterrotta dal 19.01.2005 ha messo in evidenza fasi
intercritiche molto brevi, caratterizzate da un aspetto misto con cicli rapidi,
nonostante la congrua terapia, che rendono inesigibile una qualsiasi residua
capacità di guadagno.
Nel rapporto per l’AI datato 26.06.2007, lo
psichiatra curante dr. __________ riporta la diagnosi di Sindrome affettiva
bipolare, attualmente in remissione (F31.7), diagnosi concorde a quella posta
dal dr. __________ ed afferma che dopo il ricovero del 2006 avvenuto in __________
(secondo il curante protrattosi tutta l’estate, secondo il dr. __________ che
ha preso atto della documentazione portata dall’assicurata è durato dal 19 al
27.
agosto 2006) ha mantenuto un buon equilibrio timico sotto terapia “…Questo
ricovero si protrae per quasi tutta l’estate e alla fine in condizioni
ristabilite viene rimpatriata e riprende il contatto con il sottoscritto
ambulatorialmente mantenendo fino ad oggi condizioni di buon equilibrio timico
sotto terapia neurolettica e stabilizzatrice dell’umore”.
Indica inoltre un parziale rendimento in
un’attività adeguata allo stato di salute sin da subito.
Tali elementi si discostano da quelli attualmente
sostenuti senza che vi siano state descritte modificazioni dello stato di
salute (peggioramenti) posteriori alla perizia del Centro Peritale.
Il dr. __________ sostiene che il disturbo
psichiatrico sia insorto nell’adolescenza, che questo abbia compromesso in
maniera completa qualsiasi possibilità di un curriculum professionale e
formativo corretto e a suo giudizio gli aspetti citati nella perizia del dr. __________
su di una presunta attività professionale come scenografa sono più aspetti
legati al coté delirante della malattia che non alla realtà (ma nel suo
rapporto del 26.06.2007 scrive “avrebbe lavorato in passato come scenografa e
pittrice ruotando nell’ambito artistico e del cinema a __________ [__________] nell’adolescenza”).
L’A. mostra di avere però terminato la propria
formazione artistica ottenendo il diploma.
La documentazione in esame quindi non modifica le
conclusioni a cui era giunta la valutazione peritale del 20.09.2007.” (Doc.
IV/bis)
2.10
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109.
consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125.
V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV
Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254)).
In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.
32.1999
).
2.11
Nel caso di
specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato
dell’amministrazione.
La
problematica psichiatrica non è infatti stata chiarita in modo soddisfacente.
Nell’ambito
della perizia presso il Centro peritale, l’assicurata è stata sottoposta ad un
esame psichiatrico da parte del dr. __________, dal quale è emerso che ella, affetta
da “una sindrome affettiva bipolare, attualmente in remissione (ICD10-F31.7)”,
è da considerare, a partire dal momento della valutazione peritale, abile al
lavoro al 100%, con una riduzione del rendimento del 20%-25%, sia nella sua
precedente attività di scenografa, sia in altre attività adeguate, che non
comportino ritmi eccessivamente stressanti, numerose ore di straordinario o un
ambiente interpersonale di tipo iperstimolante e conflittuale, vista l’assenza
da oltre un anno di episodi maniacali critici, che hanno limitato, in
precedenza, la sua capacità lavorativa in maniera totale (cfr. doc. 15-8+9).
Queste considerazioni del dr. __________ sono
state contestate dallo psichiatra curante dell’assicurata, dr. __________, il
quale, nel suo referto del 17 dicembre 2008, ha rilevato di non essere d’accordo
con le conclusioni alle quali è giunto il perito, il quale ha considerato
l’assicurata totalmente inabile al lavoro durante le fasi maniacali del suo
disturbo psichico, ma, per contro, abile al lavoro in maniera completa, con una
riduzione del rendimento del 20%-25%, durante le lunghe fasi intercritiche e
depressive.
Le critiche dello psichiatra curante non sono
state ritenute dal SMR sufficienti per mettere in dubbio il referto peritale
del dr. __________.
Secondo i medici del SMR, le affermazioni del dr.
__________ del 17 dicembre 2008 si scontrano con quanto da lui stesso sostenuto
nel rapporto medico per l’UAI del 26 giugno 2007, nel quale il curante aveva
indicato un parziale rendimento dell’assicurata, “fin da subito”, in attività
adeguate al suo stato di salute.
Nelle annotazioni del 9 gennaio 2009, il dr. __________
e la dr.ssa __________ hanno quindi ritenuto che lo scritto del 17 dicembre
2008.
del dr. __________ non modifichi le conclusioni della valutazione peritale
del 20 settembre 2007 (doc. IV/bis).
Il TCA non può fare proprie queste considerazioni
del SMR, ritenuto che, come verrà esposto qui di seguito, nella valutazione
peritale psichiatrica vi sono alcuni aspetti che non sono stati chiariti a
sufficienza e che necessitano quindi di ulteriori approfondimenti.
Questo Tribunale constata innanzitutto che, come
indicato dai medici del SMR, il dr. __________, nel suo rapporto medico per
l’UAI del 26 giugno 2007, ha
effettivamente considerato che l’assicurata, affetta da anni da “sindrome
affettiva bipolare, attualmente in remissione (F31.7)”, dopo l’ultimo ricovero
nell’estate del 2006, in __________,
è tornata in Svizzera “in condizioni ristabilite”, “mantenendo fino
ad oggi condizioni di buon equilibrio timico sotto terapia neurolettica e
stabilizzatrice dell’umore” (doc. 9-3, sottolineatura della redattice),
ritenendo comunque l’interessata totalmente inabile al lavoro dal 19 gennaio
2005.
(cfr. doc. 9-2), ma anche che ella presenti un parziale rendimento in
attività adeguate “da subito” (doc. 9-6, sottolineatura della redattice).
Il dr. __________, nel referto peritale del 20
settembre 2007, dopo avere indicato di concordare con la diagnosi posta dal
curante nel rapporto medico del 26 giugno 2007, si è tuttavia discostato dalla
valutazione del dr. __________ relativa ad una totale incapacità lavorativa,
considerando, per contro, l’assicurata inabile al lavoro al 20%-25% a
partire dal momento del suo esame peritale, mentre, per i periodi
precedenti, ha ammesso la limitazione della capacità lavorativa certificata dal
curante (doc. 15-8, sottolineatura della redattice).
Al riguardo, il TCA constata che, in assenza di
ulteriori precisazioni al riguardo, non è dato sapere per quale motivo il dr. __________
abbia ritenuto che il grado di abilità lavorativa del 75%-80% dell’interessata
sia presente “solo” a partire dal momento dell’esame peritale e non, invece, a
partire dal momento delle dimissioni dopo l’ultimo ricovero dell’estate del
2006, allorquando, secondo lo stesso psichiatra curante, ella ha recuperato un
buon equilibrio timico, che è perdurato sicuramente fino al momento della
visita peritale del dr. __________, rendendo l’interessata parzialmente abile
al lavoro in attività adeguate, come attestato dallo stesso dr. __________.
D’altra parte, questo Tribunale rileva che il dr.
__________ del SMR, nel rapporto medico del 28 settembre 2007 (cfr. doc. 17-2) –
prendendo, di fatto, le distanze dalle conclusioni peritali - ha considerato
che la percentuale di capacità lavorativa indicata dal dr. __________ sia
presente da settembre 2006 e non, come stabilito dal perito stesso, da
settembre 2007, senza tuttavia esprimere le sue perplessità al dr.__________ e chiedere
al perito, specialista in materia, di esporre i motivi che lo hanno spinto a
giungere alle sue conclusioni in merito alla decorrenza della capacità
lavorativa residua.
Tale aspetto merita quindi di essere
ulteriormente approfondito dall’UAI, dopo avere interpellato al riguardo il dr.
__________.
Il TCA rileva, inoltre, che, nel suo referto
peritale, il dr. __________ ha sottolineato che “da più di un anno
l’assicurata non ha presentato episodi maniacali critici che abbiano
determinato ulteriori ricoveri”, ciò che a suo avviso porta a concludere
che le fasi maniacali, invalidanti, “non sono così frequenti da inficiare la
capacità lavorativa in modo duraturo” (doc. 15-7, la sottolineatura è della
redattrice).
Lo psichiatra curante ha contestato queste
considerazioni del perito, rilevando, alla luce della sua lunga osservazione
clinica (dal 19 gennaio 2005 ad oggi), di non potere condividere le
conclusioni del dr. __________, dato che le fasi intercritiche, molto brevi,
sono sempre state caratterizzate da un aspetto misto, rendendo inesigibile dall’assicurata
lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, ma richiedendo una continua
supervisione e una cura per prevenire le fasi più francamente maniacali
(doc. D, sottolineature della redattrice).
A tale proposito, il TCA rileva che dalla
anamnesi psicopatologica riportata nella perizia del dr. __________, emerge che
l’assicurata, dopo un primo ricovero psichiatrico nel 1996, a __________, non ha più necessitato
di altri ricoveri fino al 2001. Dal 2001 in poi, per contro, ella ha
necessitato quasi ogni anno, a causa del suo disturbo bipolare e
nonostante la psicofarmacoterapia assunta, di ricoveri psichiatrici: ella è
stata infatti ricoverata dal 20 giugno 2001 al 4 luglio 2001; dal 3 giugno 2003
al 13 giugno 2003; dal 10 settembre 2004 al 16 settembre 2004; dal 19 agosto
2006.
al 27 agosto 2006 (cfr. doc. 15/3+4).
Dalla documentazione agli atti e, in particolare,
dallo scritto del 17 dicembre 2008 dello psichiatra curante, non risulta se
l’assicurata abbia dovuto subire, dopo l’estate del 2006, ulteriori ricoveri,
che abbiano limitato la sua capacità lavorativa e che possano giustificare
l’opinione del dr. __________ di una completa inabilità lavorativa
dell’assicurata, viste le brevi fasi intercritiche del suo disturbo
psichiatrico, “caratterizzate da un aspetto misto con cicli rapidi”
(doc. D, sottolineatura della redattice).
L’UAI dovrà verificare anche questo aspetto.
Inoltre, a mente del TCA, l’UAI dovrà pure - alla
luce delle critiche espresse in sede ricorsuale dal rappresentante
dell’interessata e vista la sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 del Tribunale amministrativo federale
prodotta agli atti e sopra riprodotta, per quanto di interesse, per esteso
(cfr. consid. 2.9.) - chiedere al dr. __________ di precisare per quali motivi
egli ha considerato sufficiente, per esprimere la propria valutazione, un solo
giorno di colloquio peritale e non ha invece ritenuto necessario ricorrere ad
un numero maggiore di incontri con l’assicurata.
Infine e soprattutto, il TCA evidenzia che lo
stesso dr. __________, nel suo referto peritale - dopo avere ritenuto che
l’assicurata presenta una incapacità lavorativa totale durante le fasi
maniacali del suo disturbo psichico, mentre è da ritenere inabile al lavoro al
20%-25% negli altri periodi, per tenere conto del calo di rendimento che
subisce durante le fasi depressive della sua patologia - ha evidenziato che “il
problema degli episodi maniacali non rappresenta un limite medico alla
capacità lavorativa, in quanto essi mostrano di risolversi con adeguata terapia
ed un breve periodo di ricovero. Piuttosto essi costituiscono un problema
rispetto alla tolleranza di possibili ricadute all’interno di realtà
professionali presenti in un mercato del lavoro equilibrato. Occorre
infatti domandarsi se sia possibile trovare un datore di lavoro in grado di
tollerare il fatto che non si possa escludere una eventuale ricaduta nella
mania della signora, che necessiterà un ricovero ospedaliero presumibilmente,
ma non necessariamente, breve” (doc. 15-7+8, sottolineature della
redattrice).
Il perito non ha tuttavia precisato che cosa
intendesse dire esattamente con quelle sue affermazioni.
In particolare, lo specialista non ha specificato
se le patologie dell’interessata e il rischio di possibili ricadute maniacali,
invalidanti e necessitanti di un ricovero ospedaliero, rendano, a suo parere, l’assicurata
abile al lavoro non sul mercato generale del lavoro, ma soltanto in un ambiente
protetto.
Conclusione
questa, alla quale è giunto lo psichiatra curante, il quale, nel suo scritto
del 17 dicembre 2008, ha rilevato
che “il prospettato aiuto al collocamento” - cui fa riferimento il dr. __________
nel suo referto peritale – “appare, alla luce di queste mie considerazioni
fondate sulla conoscenza clinica puntuale del caso, come una semplice
speculazione teorica” (doc. D, sottolineratura della redattrice).
Questo
aspetto, di decisiva importanza per l'esito della presente causa, non è stato
tuttavia affrontato dall'amministrazione.
L’UAI non
ha infatti ritenuto opportuno richiedere ulteriori chiarimenti al dr. __________
riguardo alle sue affermazioni, né ha espresso alcun genere di commento
sull’argomento, neanche alla luce delle considerazioni riportate dal dr. __________
nello scritto del 17 dicembre 2008.
A tale
riguardo, va sottolineato che, in una recente sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio
2009, il Tribunale federale - chiamato a giudicare il caso di un assicurato il
cui disturbo della personalità (personalità borderline) implicava la necessità
di lavorare in un ambiente confinato e protetto, fuori da ogni stress
professionale e sociale - ha ritenuto che le concessioni smisurate che
verrebbero richieste a un potenziale datore di lavoro, rendevano l’esercizio di
un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo
economico.
L’Alta
Corte ha formulato al riguardo le considerazioni seguenti, citiamo:
"
A la différence de simples fluctuations
conjoncturelles (arrêt I 198/76 du 4 octobre 1976 consid. 2, in RCC 1977 p. 206), les modifications
structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances
dont il y a lieu de tenir compte en matière d'assurance-invalidité (arrêt I
436/92 du 29 septembre 1993 consid. 4c et 5b). La structure actuelle du marché
du travail n'offre plus les conditions qui permettaient encore à une personne
comme le recourant, à l'aube des années nonante, de trouver un emploi et
d'exercer par intermittence une activité lucrative. L'augmentation de la
productivité au sein des entreprises, la pression sur la rentabilité ou encore
les nécessités liées à la maîtrise des coûts salariaux pèsent sur les salariés
qui doivent désormais faire preuve d'engagement et d'efficacité, s'intégrer
dans une structure d'entreprise et, partant, montrer des facultés d'adaptation
importantes. Si le marché du travail présentait par le passé une souplesse
suffisante permettant, tant bien que mal, d'intégrer en son sein la personne du
recourant, la nature et l'importance du trouble de la personnalité constitue,
au regard des conditions actuelles du marché du travail, des obstacles
irrémédiables à la reprise d'une activité lucrative salariée. En ce
sens, il convient d'admettre que les circonstances économiques prévalant au
moment de l'octroi de la demi-rente d'invalidité se sont modifiées de telle
sorte que le recourant n'est plus en mesure de retrouver un emploi adapté à la
structure de sa personnalité sur un marché équilibré du travail. Faute de
capacité résiduelle de travail, il présente une invalidité totale et, partant,
a droit à une rente entière d'invalidité.”
Il TCA ha
applicato la giurisprudenza appena citata anche nella sentenza 35.2008.111 del
17.
giugno 2009, ritenendo che, come concluso dallo specialista in psichiatria
incaricato di esperire una perizia da parte dell’Istituto assicuratore, la
messa a frutto della residua capacità lavorativa da parte dell’assicurato era
semplicemente teorica, siccome condizionata al reperimento di un’occupazione
che gli garantisse “condizioni ottimali” ed “il necessario supporto emotivo”.
Nel caso
di specie, l’UAI, chiamato ad effettuare ulteriori accertamenti, dovrà tener
conto anche di questi aspetti al momento di valutare se, visti i disturbi di
cui soffre l'assicurata, ella dispone realmente di una capacità lavorativa
residua, sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro.
Per fare
ciò, l’amministrazione dovrà interpellare il dr. __________, chiedendogli di
precisare se, con le sue considerazioni, egli intendesse affermare che
l’assicurata può sfruttare la sua capacità lavorativa residua solo in un
ambiente lavorativo protetto.
Stante quanto sopra esposto, visti i punti della
perizia del dr. __________ non chiari e che necessitano di essere ulteriormente
indagati, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad
ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto
di vista psichiatrico, RI 1 sia abile al lavoro al 100%, con una riduzione del
rendimento del 20%-25%, sia nella sua professione, che in altre attività
adeguate.
Si impongono dunque ulteriori accertamenti.
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente
accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,
affinché, previo complemento peritale da parte del dottor __________ del Centro
peritale per le assicurazioni sociali, chiarisca sia l'aspetto diagnostico, sia
le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurata.
La
richiesta dell’assicurata di procedere ad una nuova valutazione peritale (doc. I)
è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi
accertamenti psichiatrici.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’assicurata
ha protestato spese e ripetibili.
Per
quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di
regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81
consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4).
L’indennità
è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche
quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per
la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il
patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V
271.
= RCC 1983 p. 329).
Nel caso in esame, viste le pertinenti e giuridicamente valide
argomentazioni addotte e ritenuto che in altre occasioni ha curato gli
interessi di altri assicurati in ambito di prestazioni AI, il rappresentante
dell’assicurata è sicuramente persona che possiede buone conoscenze nelle
assicurazioni sociali e che non ha agito gratuitamente (cfr. anche STCA
32.2008.84
del 6 aprile 2009 e STCA 32.2007.361 del 6 novembre 2008).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 3 dicembre 2008 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.11..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI
verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster