32.2008.237
UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato il diritto ad una riformazione professionale,dato che egli,che è ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate,presenta un grado di invalidità in
24 giugno 2009Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2008.237
Data decisione, Autorità:
24.06.2009, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato il diritto ad una riformazione professionale,dato che egli,che è ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate,presenta un grado di invalidità inferiore al 20%
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RIFORMAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.237
cr/sc
Lugano
24 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 novembre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1980, ha beneficiato di
provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica dal 1° settembre 1986 al 60
giugno 1988 e dal 1° settembre 1991 al 30 giugno 1992 (cfr. doc. 7-1).
1.2. In data 8
gennaio 2008, l’assicurato, di formazione meccanico di autoveicoli, ma da
ultimo attivo in qualità di autista di furgone presso la ditta __________, ha
presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (avviamento ad altra
professione), in quanto affetto da “artrosi alle vertebre” (doc. 24/1-9).
Nella
lettera dell’8 gennaio 2008, allegata a tale richiesta, l’assicurato ha
spiegato di avere dovuto cessare, nel marzo 2006, la sua attività presso la
ditta __________, di essere stato licenziato e di essersi quindi iscritto alla
disoccupazione, senza tuttavia reperire una attività confacente alle sue
condizioni di salute.
L’assicurato
ha aggiunto di avere reperito una opportunità di impiego quale apprendista
magazziniere di pezzi di ricambio presso una importante ditta del settore,
della durata di tre anni, forse riducibili a due in considerazione della sua
precedente formazione, chiedendo all’UAI “un contributo per la mia riqualifica
professionale in considerazione dell’impossibilità di esercitare l’attività
precedentemente imparata per ragioni di salute” (doc. 24-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 2
ottobre 2008 (doc. 50/12), poi confermato con decisione del 19 novembre 2008 (doc.
B), l’UAI ha negato il diritto a prestazioni assicurative, non presentando
l’assicurato un grado di invalidità almeno del 20%.
1.3. In data 19
dicembre 2008 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA chiedendo di essere messo al beneficio di una
riformazione professionale dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2011.
Sostanzialmente
il patrocinatore ha contestato il calcolo dei redditi operato
dall’amministrazione, indicando che “è vero che egli (ossia l’assicurato,
n.d.r.) è destinato a terminare con successo il proprio nuovo tirocinio.
Tuttavia, la sua situazione medica non gli permetterà – a medio termine –
un’attività a pieno impiego”. Inoltre, il patrocinatore ha contestato l’applicazione,
nella determinazione del reddito da invalido, delle tabelle statistiche
nazionali, dato che “il Cantone Ticino soffre in effetti di un livello
salariale inferiore al resto della Confederazione, così che i valori medi
riportati nella decisione dell’UAI non sono applicabili nel nostro Cantone. E
ciò a maggior ragione se si considera il dumping salariale in atto nel settore
a causa dell’introduzione degli accordi bilaterali tra la Confederazione Svizzera e l’Unione Europea” (I).
1.4. L’UAI, in risposta,
richiamate la valutazione del 7 maggio 2008 effettuata dalla consulente in
integrazione e l’annotazione del medico del SMR del 4 luglio 2008, ha ribadito la correttezza del
raffronto dei redditi operato dall’amministrazione e, in particolare, del
reddito teorico riferito ad attività adeguate, chiedendo quindi la reiezione
del ricorso (VI).
1.5. Con scritto
del 6 marzo 2009, il patrocinatore dell’assicurato ha nuovamente confermato
quanto già esposto in sede ricorsuale VIII).
Questo
scritto è stato trasmesso all’amministrazione (IX), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Con il
ricorso, il patrocinatore dell’interessato ha rilevato che “l’UAI ha applicato
in merito le tabelle RSS, senza sottoporle preventivamente in visione
all’assicurato e senza offrirgli la possibilità di esprimersi in merito (violazione
del diritto di essere sentito)” (doc. I).
Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa
J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il
diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di
poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF
del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
una sentenza C 128/04 del 20 settembre 2005, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)
ha rammentato che :
"
1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung
ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra
2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November
2002,4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b
betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf
eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG
sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht
ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit
erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.
Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die
Versicherte ausreichend Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen
(vgl. Erw. 1.1 hievor).
Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu
einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen,
führen würden, sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht
verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört wurde."
In
concreto, sia nel progetto di decisione del 2 ottobre 2008 (cfr. doc. 50), sia
nella decisione del 19 novembre 2008 (cfr. doc. B), l’UAI ha indicato
l’ammontare del reddito da invalido ritenuto per il calcolo del grado di
invalidità, spiegando di avere applicato, conformemente alla giurisprudenza
federale, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni.
L’insorgente ha quindi potuto
comprendere su quali basi l’amministrazione si è fondata per giungere dapprima
al progetto di decisione del 2 ottobre 2008 e, poi, alla decisione del 19
novembre 2008. Egli ha pure avuto la possibilità di impugnare sia il progetto
di decisione del 2 ottobre 2008 davanti all’amministrazione, sia, in seguito, la
decisione formale del 19 novembre 2008 davanti al TCA, che, va qui ricordato, gode di un pieno potere cognitivo.
Non è
dunque possibile concludere per una violazione del diritto di essere sentito.
Il TCA deve
pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto ad una riformazione professionale.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti
pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.4. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima
formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa
formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.6. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C
13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV
Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nel caso di
specie, dal profilo medico, l’assicurato è stato considerato dal SMR pienamente
abile al lavoro in attività adeguate.
Tale
conclusione è stata presa sulla base della valutazione peritale del dr. __________,
eseguita su incarico dell’assicuratore malattia e del rapporto d’uscita dalla Clinica
di __________, come indicato dal dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nelle sue
annotazioni del 4 luglio 2008 (cfr. doc. 45-1).
Nella
valutazione peritale del 20 dicembre 2006, eseguita su incarico
dell’assicuratore malattia, il dr. __________, spec. FMH in malattie
reumatiche, fisiatria e riabilitazione, ha posto le diagnosi di
“anamnesticamente sindrome lombovertebrale recidivante con attualmente
residuale irritabilità meccanica della cerniera lombosacrale in presenza di
turbe statiche (rachide tendenzialmente piatto) ed alterazioni degenerative
(condrosi e spondilartrosi L5/S1); obesità (BMI 30)”.
Il dr. __________
ha spiegato che all’origine dell’inabilità lavorativa dell’interessato vi è una
sintomatologia dolorosa in zona lombare senza ripercussioni periferiche, senza
che siano adempiuti i criteri clinici per diagnosticare una sindrome vertebrale.
Lo specialista ha rilevato che “la ripresa
dell’attività lucrativa appare quindi ostacolata sostanzialmente dalla
sintomatologia dolorosa, senza che vi siano (ulteriori) patologie funzionali
significative”.
Il dr. __________ ha quindi consigliato lo
svolgimento di “una prova di lavoro al consueto posto (riparatore di
autoveicoli pesanti) a partire dal 1° gennaio 2007, dapprima nella misura
parziale del 50% (mezza giornata con rendimento normale) e, dopo un massimo di
tre settimane, al 100%”. Lo specialista ha aggiunto che “un cambiamento professionale
andrebbe invece preso in considerazione qualora questo tentativo dovesse
fallire”, considerando l’assicurato “abile al lavoro in forma normale
per un’attività che gli permetta di evitare l’alzare e spostare pesi superiori
a 20 kg circa e che non
implichi regolarmente delle posizioni inergonomiche per il rachide (lavori
necessitanti della flessione prolungata del rachide o lavori manuali sopra
l’altezza della testa). Se il lavoro dovesse essere svolto prettamente in piedi
sarebbe necessario che il paziente si possa muovere di tanto in tanto non
potendo restare in piedi fermo per più di un’ora circa” (doc. 26-5,
sottolineature della redattrice).
Nel rapporto del 2 novembre 2006 concernente la
degenza dal 18 settembre 2006 al 7 ottobre 2006, il dr. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica, in fisiatria e riabilitazione e Primario della Clinica
di riabilitazione di __________ e la dr.ssa __________, medico assistente,
hanno posto le diagnosi di “sindrome lombare con/su ipolordosi ed artrosi L4/L5
e L5/S1 con dolori a livello dell’articolazione sacro-iliaca bilateralmente e
raccorciamento della gamba destra”. I medici hanno osservato che, alla
dimissione, la mobilità della colonna lombare appariva più libera ma ancora
parzialmente bloccata all’anteroflessione ed alla lateroflessione
bilateralmente, senza prescrivere alcuna terapia medicamentosa ed indicando,
con riferimento alla incapacità lavorativa, che “il paziente insisteva per
valutarla con il suo medico curante” (doc. 11-2).
Nel referto del 30 marzo 2007, indirizzato
all’assicuratore malattia, il curante dell’interessato, dr. __________, spec.
FMH in medicina generale, posta la diagnosi di “sindrome lombare su ipolordosi
ed artrosi L4-L5 con dolori a livello dell’articolazione sacro-iliaca bilateralmente
e raccorciamento della gamba destra”, ha comunicato a __________ che
l’assicurato “non ha potuto riprendere il lavoro alla data prevista dal
dr. __________ il 22 gennaio 2007 a causa dell’improvviso peggioramento dei suoi dolori lombari conosciuti”, aggiungendo che “il paziente non può più lavorare presso la
ditta __________ in quanto il lavoro è troppo pesante e deve alzare pesi
notevoli”, ma ritenendo che “a partire dal 1° aprile 2007 il paziente è totalmente
abile al lavoro per lavori leggeri che non comportino in particolar modo il
sollevamento di pesi” (doc. 19-1, sottolineature della redattrice).
Ancora, nel rapporto del 12 febbraio 2008, il dr.
__________ ha ribadito che l’assicurato “accusa dal 2006 forti dolori lombari
che non gli permettono di lavorare in qualità di meccanico” (doc. 34-2),
aggiungendo che “egli ha ripreso a lavorare al 100% dal 1° dicembre 2007
come apprendista venditore in quanto questo lavoro non comporta nessuno sforzo
particolare per la schiena” (doc. 34-4, sottolineatura della redattrice).
Infine, alla richiesta del funzionario incaricato
di valutare se “in base alla documentazione all’incarto, nonché al suo percorso
scolastico, l’assicurato può essere considerato un art. 26 OAI” (cfr. doc.
49-1), il dr. __________ del SMR ha risposto che l’interessato “non rientra
Considerandi
nell’art. 26 OAI” (doc. 49-1).
Sulla base di quanto sopra esposto, il TCA non ha
motivo per distanziarsi dalla valutazione del SMR, il quale ha ritenuto che
l’assicurato disponga di una piena capacità lavorativa in attività adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali, come stabilito nel referto peritale del
20.
dicembre 2006 dal dr. __________ e confermato dal curante, dr. __________,
nel referto del 30 marzo 2007 e in quello del 12 febbraio 2008.
L’assicurato, del resto, si è limitato a
lapidariamente indicare, in sede ricorsuale, che “la sua situazione medica non
gli permetterà – a medio termine – un’attività a pieno impiego” (cfr. doc. I), senza
tuttavia apportare dei referti specialistici in grado di corroborare tale sua
sommaria ed immotivata affermazione, in modo da poter mettere in dubbio le
conclusioni del dr. __________.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato sia inabile al lavoro nella sua precedente attività di autista di
furgone, ma sia abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei
limiti funzionali indicati dal dr. __________ in sede peritale.
2.8
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico, visto che l’invalidità nell’ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto economico-giuridico e non medico (cfr. D.
Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in Le perizie
giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag.
203.
seg. (211 n. 6)).
2.9
Per quel che
concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’UAI ha
quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2007 in fr. 42’624.- (cfr. doc. 41-3),
conformemente a quanto indicato dalla consulente incaricata nel rapporto del 7
maggio 2008 (cfr. doc. 41-3), sulla base di quanto segnalato dal precedente
datore di lavoro (cfr. questionario per il datore di lavoro, in cui è stato
indicato uno stipendio orario totale di fr. 22.20, doc. 38/1-6) e confermato in
data 6 maggio 2008 dalla signora __________ della ditta __________ (doc. 41-3).
L’assicurato
non ha contestato tale ammontare.
2.10
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino
in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella
stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima
percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311
seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che
"nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può
compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista
intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla
media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e
ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in
conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata
in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con
riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008).
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando, conformemente alla
giurisprudenza appena esposta, i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, e non, come preteso dal ricorrente, i dati
di cui alla tabella TA13, l’assicurato, svolgendo nel 2006 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'732.
Riportato
su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili
oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).
Dopo adeguamento
all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tabella B 10.3,
pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr.
60'226.07.
L’assicurato,
quale autista di furgone presso la ditta __________, avrebbe guadagnato, nel
2007, fr. 42’624/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente
(Tabella TA 1 2006, p.to 60, livello di qualifica 4: fr. 4’649 riportato su
41.7
ore/settimana = fr. 58'159 + adeguamento 2007 all'indice dei salari
nominali = fr. 59’089.54).
Ora,
qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una
persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività
paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e
di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che
essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da
valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che
l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi
estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato
equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.
STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
"
3.3
In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella
Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito
differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel
corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto
limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%
(consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori
estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In
casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che
fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il
reddito statistico da invalido (fr. 60'226.07) va
dunque ridotto, in applicazione della giurisprudenza appena citata, del 22.86%
- percentuale corrispondente al gap salariale del 27.86% (fr. 42’624 vs.
fr. 59'089.54), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si
attesta pertanto a fr. 46’458.39.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.7.), da un punto di vista medico, l’assicurato può
esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il
reddito statistico citato non va ulteriormente ridotto.
Confrontando, quindi, il salario da invalido di fr. 46’458.39 con l'importo di fr. 42'624.-- corrispondente al reddito che l’insorgente
avrebbe conseguito da valido nell'anno 2007 (cfr. consid. 2.9.), non
emerge un’incapacità al guadagno, come stabilito dall’amministrazione.
Non
presentando, quindi, l’assicurato, conformemente a quanto esposto in precedenza
(cfr. consid. 2.4.), una perdita di guadagno pari almeno al 20%, è quindi a
giusta ragione che l’UAI ha negato all’assicurato il diritto ad una
riformazione professionale.
Come correttamente
indicato dalla consulente IP nel rapporto del 7 maggio 2008, l’assicurato, al
fine di poter ottenere, come da lui richiesto (cfr. doc. 24-7), un “contributo
per la mia riqualifica professionale”, può richiedere un sussidio all’Ufficio
delle borse di studio e dei sussidi (cfr. doc. 41-2).
2.11
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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