Lexipedia

Decisione

32.2008.237

UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato il diritto ad una riformazione professionale,dato che egli,che è ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate,presenta un grado di invalidità in

24 giugno 2009Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nel caso di

specie, dal profilo medico, l’assicurato è stato considerato dal SMR pienamente

abile al lavoro in attività adeguate.

Tale

conclusione è stata presa sulla base della valutazione peritale del dr. __________,

eseguita su incarico dell’assicuratore malattia e del rapporto d’uscita dalla Clinica

di __________, come indicato dal dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei

medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nelle sue

annotazioni del 4 luglio 2008 (cfr. doc. 45-1).

Nella

valutazione peritale del 20 dicembre 2006, eseguita su incarico

dell’assicuratore malattia, il dr. __________, spec. FMH in malattie

reumatiche, fisiatria e riabilitazione, ha posto le diagnosi di

“anamnesticamente sindrome lombovertebrale recidivante con attualmente

residuale irritabilità meccanica della cerniera lombosacrale in presenza di

turbe statiche (rachide tendenzialmente piatto) ed alterazioni degenerative

(condrosi e spondilartrosi L5/S1); obesità (BMI 30)”.

Il dr. __________

ha spiegato che all’origine dell’inabilità lavorativa dell’interessato vi è una

sintomatologia dolorosa in zona lombare senza ripercussioni periferiche, senza

che siano adempiuti i criteri clinici per diagnosticare una sindrome vertebrale.

Lo specialista ha rilevato che “la ripresa

dell’attività lucrativa appare quindi ostacolata sostanzialmente dalla

sintomatologia dolorosa, senza che vi siano (ulteriori) patologie funzionali

significative”.

Il dr. __________ ha quindi consigliato lo

svolgimento di “una prova di lavoro al consueto posto (riparatore di

autoveicoli pesanti) a partire dal 1° gennaio 2007, dapprima nella misura

parziale del 50% (mezza giornata con rendimento normale) e, dopo un massimo di

tre settimane, al 100%”. Lo specialista ha aggiunto che “un cambiamento professionale

andrebbe invece preso in considerazione qualora questo tentativo dovesse

fallire”, considerando l’assicurato “abile al lavoro in forma normale

per un’attività che gli permetta di evitare l’alzare e spostare pesi superiori

a 20 kg circa e che non

implichi regolarmente delle posizioni inergonomiche per il rachide (lavori

necessitanti della flessione prolungata del rachide o lavori manuali sopra

l’altezza della testa). Se il lavoro dovesse essere svolto prettamente in piedi

sarebbe necessario che il paziente si possa muovere di tanto in tanto non

potendo restare in piedi fermo per più di un’ora circa” (doc. 26-5,

sottolineature della redattrice).

Nel rapporto del 2 novembre 2006 concernente la

degenza dal 18 settembre 2006 al 7 ottobre 2006, il dr. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica, in fisiatria e riabilitazione e Primario della Clinica

di riabilitazione di __________ e la dr.ssa __________, medico assistente,

hanno posto le diagnosi di “sindrome lombare con/su ipolordosi ed artrosi L4/L5

e L5/S1 con dolori a livello dell’articolazione sacro-iliaca bilateralmente e

raccorciamento della gamba destra”. I medici hanno osservato che, alla

dimissione, la mobilità della colonna lombare appariva più libera ma ancora

parzialmente bloccata all’anteroflessione ed alla lateroflessione

bilateralmente, senza prescrivere alcuna terapia medicamentosa ed indicando,

con riferimento alla incapacità lavorativa, che “il paziente insisteva per

valutarla con il suo medico curante” (doc. 11-2).

Nel referto del 30 marzo 2007, indirizzato

all’assicuratore malattia, il curante dell’interessato, dr. __________, spec.

FMH in medicina generale, posta la diagnosi di “sindrome lombare su ipolordosi

ed artrosi L4-L5 con dolori a livello dell’articolazione sacro-iliaca bilateralmente

e raccorciamento della gamba destra”, ha comunicato a __________ che

l’assicurato “non ha potuto riprendere il lavoro alla data prevista dal

dr. __________ il 22 gennaio 2007 a causa dell’improvviso peggioramento dei suoi dolori lombari conosciuti”, aggiungendo che “il paziente non può più lavorare presso la

ditta __________ in quanto il lavoro è troppo pesante e deve alzare pesi

notevoli”, ma ritenendo che “a partire dal 1° aprile 2007 il paziente è totalmente

abile al lavoro per lavori leggeri che non comportino in particolar modo il

sollevamento di pesi” (doc. 19-1, sottolineature della redattrice).

Ancora, nel rapporto del 12 febbraio 2008, il dr.

__________ ha ribadito che l’assicurato “accusa dal 2006 forti dolori lombari

che non gli permettono di lavorare in qualità di meccanico” (doc. 34-2),

aggiungendo che “egli ha ripreso a lavorare al 100% dal 1° dicembre 2007

come apprendista venditore in quanto questo lavoro non comporta nessuno sforzo

particolare per la schiena” (doc. 34-4, sottolineatura della redattrice).

Infine, alla richiesta del funzionario incaricato

di valutare se “in base alla documentazione all’incarto, nonché al suo percorso

scolastico, l’assicurato può essere considerato un art. 26 OAI” (cfr. doc.

49-1), il dr. __________ del SMR ha risposto che l’interessato “non rientra

Considerandi

nell’art. 26 OAI” (doc. 49-1).

Sulla base di quanto sopra esposto, il TCA non ha

motivo per distanziarsi dalla valutazione del SMR, il quale ha ritenuto che

l’assicurato disponga di una piena capacità lavorativa in attività adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali, come stabilito nel referto peritale del

20.

dicembre 2006 dal dr. __________ e confermato dal curante, dr. __________,

nel referto del 30 marzo 2007 e in quello del 12 febbraio 2008.

L’assicurato, del resto, si è limitato a

lapidariamente indicare, in sede ricorsuale, che “la sua situazione medica non

gli permetterà – a medio termine – un’attività a pieno impiego” (cfr. doc. I), senza

tuttavia apportare dei referti specialistici in grado di corroborare tale sua

sommaria ed immotivata affermazione, in modo da poter mettere in dubbio le

conclusioni del dr. __________.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato sia inabile al lavoro nella sua precedente attività di autista di

furgone, ma sia abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei

limiti funzionali indicati dal dr. __________ in sede peritale.

2.8

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico, visto che l’invalidità nell’ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto economico-giuridico e non medico (cfr. D.

Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in Le perizie

giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag.

203.

seg. (211 n. 6)).

2.9

Per quel che

concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’UAI ha

quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2007 in fr. 42’624.- (cfr. doc. 41-3),

conformemente a quanto indicato dalla consulente incaricata nel rapporto del 7

maggio 2008 (cfr. doc. 41-3), sulla base di quanto segnalato dal precedente

datore di lavoro (cfr. questionario per il datore di lavoro, in cui è stato

indicato uno stipendio orario totale di fr. 22.20, doc. 38/1-6) e confermato in

data 6 maggio 2008 dalla signora __________ della ditta __________ (doc. 41-3).

L’assicurato

non ha contestato tale ammontare.

2.10

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino

in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311

seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che

"nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può

compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista

intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla

media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e

ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in

conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata

in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con

riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando, conformemente alla

giurisprudenza appena esposta, i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, e non, come preteso dal ricorrente, i dati

di cui alla tabella TA13, l’assicurato, svolgendo nel 2006 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'732.

Riportato

su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili

oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tabella B 10.3,

pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr.

60'226.07.

L’assicurato,

quale autista di furgone presso la ditta __________, avrebbe guadagnato, nel

2007, fr. 42’624/anno per un’occupazione a tempo pieno.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente

(Tabella TA 1 2006, p.to 60, livello di qualifica 4: fr. 4’649 riportato su

41.7

ore/settimana = fr. 58'159 + adeguamento 2007 all'indice dei salari

nominali = fr. 59’089.54).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

3.3

In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella

Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel

corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto

limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%

(consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori

estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il

reddito statistico da invalido (fr. 60'226.07) va

dunque ridotto, in applicazione della giurisprudenza appena citata, del 22.86%

- percentuale corrispondente al gap salariale del 27.86% (fr. 42’624 vs.

fr. 59'089.54), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si

attesta pertanto a fr. 46’458.39.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.7.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il

reddito statistico citato non va ulteriormente ridotto.

Confrontando, quindi, il salario da invalido di fr. 46’458.39 con l'importo di fr. 42'624.-- corrispondente al reddito che l’insorgente

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2007 (cfr. consid. 2.9.), non

emerge un’incapacità al guadagno, come stabilito dall’amministrazione.

Non

presentando, quindi, l’assicurato, conformemente a quanto esposto in precedenza

(cfr. consid. 2.4.), una perdita di guadagno pari almeno al 20%, è quindi a

giusta ragione che l’UAI ha negato all’assicurato il diritto ad una

riformazione professionale.

Come correttamente

indicato dalla consulente IP nel rapporto del 7 maggio 2008, l’assicurato, al

fine di poter ottenere, come da lui richiesto (cfr. doc. 24-7), un “contributo

per la mia riqualifica professionale”, può richiedere un sussidio all’Ufficio

delle borse di studio e dei sussidi (cfr. doc. 41-2).

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster