32.2008.239
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10 settembre 2009Italiano73 min
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Numero d'incarto:
32.2008.239
Data decisione, Autorità:
10.09.2009, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione attribuito all'assicurato una rendita intera limitata nel tempo,poi soppressa visto che egli,da marzo 2005,è ancora abile al 100% in attività adeguate.Soppressione tuttavia deve decorre dal 1°giugno 2005,ossia 3 mesi dopo il miglioramento
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.239
cr/sc
Lugano
10 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
novembre 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1964, di formazione verniciatore di automobili, ma poi, a causa dell’insorgenza
di un eczema da contatto alle mani, riformato professionalmente, a partire dal
1990, quale venditore di automobili, in data 8 agosto 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “depressione,
ansia” (doc. 1/1-7).
L’assicurato,
in data 3 luglio 2003, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione
stradale. Con decisione del 26 novembre 2004 (cfr. doc. 3-1 inc. LAINF), poi
confermata con decisione su opposizione del 3 marzo 2005 (cfr. doc. 4/2-7 inc.
LAINF), l’assicuratore infortuni ha dichiarato l’interessato totalmente abile
al lavoro nella sua professione di venditore di automobili a partire dal 1°
febbraio 2005, negando la propria responsabilità in relazione alle affezioni
psichiche di RI 1, ritenute non trovarsi in una relazione di causalità adeguata
con il sinistro.
Tale
decisione è poi stata confermata da questo Tribunale con sentenza 35.2005.42
del 30 aprile 2007, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 64/1-47).
1.2. Esperiti gli
accertamenti del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura
del dr. __________, con decisione del 25 luglio 2005, l’UAI ha attribuito
all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) limitatamente
al periodo compreso fra il 1° luglio 2004 e il 28 febbraio 2005, poi soppressa
a partire dal 1° marzo 2005 a seguito del miglioramento delle condizioni di
salute, che lo rendono pienamente abile al lavoro nella sua precedente attività
(doc. 40/1-2 e doc. 42).
A seguito
dell’opposizione dell’assicurato, l’UAI, dopo avere predisposto l’esecuzione di
una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisione su
opposizione del 20 novembre 2008, ha confermato l’attribuzione all’assicurato
di una rendita intera di invalidità (grado AI 100%) limitatamente al periodo
compreso fra il 1° luglio 2004 e il 28 febbraio 2005, poi soppressa a partire
dal 1° marzo 2005, in mancanza di un grado di invalidità pensionabile (doc.
A1).
1.3. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha
presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che la decisione impugnata
venga annullata e gli atti rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti
medici pluridisciplinari presso il SAM.
Sostanzialmente
il rappresentante dell’assicurato ha contestato la perizia reumatologica del
dr. __________, sottolineando che, a suo avviso, lo specialista sarebbe incorso
in una contraddizione, ritenendo da una parte l’assicurato inabile al lavoro
nella misura del 33.3% nella sua professione di venditore di automobili, ma
considerandolo, d’altra parte, pienamente abile al lavoro in attività leggere
adeguate. A mente del rappresentante, l’attività di venditore di automobili non
può che essere considerata un’attività estremamente leggera dal profilo fisico,
rilevando quindi che “delle due, l’una: il ricorrente, per i danni alla salute,
ha una limitazione funzionale di almeno il 33.3% in tutte le professioni
leggere ed esigibili oppure, ma ovviamente trattasi di una provocazione, è
completamente sano. Altre deduzioni sconfinano da quella logica che conferisce
la forza probante ad una perizia AI”.
Il
rappresentante dell’assicurato ha pure contestato la valutazione peritale
psichiatrica del dr. __________, indicando che “da un punto di vista psichico
non vi sia una valutazione completa ed oggettiva. Se da una parte questo è
dovuto all’attitudine del ricorrente che fatica ad ammettere di avere problemi
di natura psicologica (frequenta poco assiduamente lo psichiatra e ingerisce
solo quando è inevitabile dei medicamenti), la componente psichica invalidante
è certamente da approfondire” (I).
1.4. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI, dopo avere ribadito la correttezza degli
accertamenti peritali effettuati, ha confermato la propria decisione, postulando
la reiezione del ricorso (IV).
1.5. Pendente
causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli di indicare se il
referto RM della colonna cervicale del 27 giugno 2008 è atto a modificare le
conclusioni del suo referto peritale.
Il TCA ha
inoltre chiesto al perito di precisare i motivi per i quali ha considerato che
l’assicurato presenti una riduzione del rendimento di 1/3 nell’attività di
venditore di automobili, mentre è da ritenere pienamente abile al lavoro in
attività leggere adeguate (VI).
La
risposta del dr. __________ alle richieste del TCA è datata 13 luglio 2009
(VII).
1.6. Lo scritto
del dr. __________ è stato trasmesso alle parti per osservazioni (VIII).
L’UAI ha preso posizione con scritto del 27
luglio 2009 (IX), mentre l’assicurato è rimasto silente.
Il doc. IX è stato trasmesso all’assicurato (X),
per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.5. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables
(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante
en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux
traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont
divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à
la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que
le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble
de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale
importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de
reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la
fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible
de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des
conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme
douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur
avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais
remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de
fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont
cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils
insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il
s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à
la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du
droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions
sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence
des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à
une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en
méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise
du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne
laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé
qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation
professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,
il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.7. Nella
decisione su opposizione del 20 novembre 2008, l’UAI ha
attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2004
al 28 febbraio 2005, sopprimendola poi a partire dal 1° marzo 2005, ritenuto
che dal mese di novembre 2004 l’assicurato presenta una piena capacità lavorativa
in attività adatte.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi
2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita
spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° marzo 2005.
2.8. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha dapprima affidato al dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il mandato di esperire una perizia
psichiatrica.
Nel suo
rapporto peritale del 18 settembre 2003, il dr. __________ ha posto le diagnosi
di “disturbo dell’adattamento con ansia, umore depresso misti (ICD10-F43.22);
disturbo passivo-aggressivo di personalità (ICD10-F60.9)” specificando che “queste
diagnosi non hanno delle ripercussioni sulla capacità di lavoro” (doc. 18-6,
sottolineatura della redattrice).
Il dr. __________
ha indicato che l’assicurato, dopo essere stato licenziato dal precedente
datore di lavoro, a causa delle difficoltà incontrate nel potersi reinserire
professionalmente in un ciclo produttivo normale, ha sviluppato ansia e
irrequietezza. Lo specialista ha tuttavia sottolineato che, durante l’esame
clinico, non ha potuto constatare la presenza di un episodio depressivo di
gravità tale da giustificare una inabilità lavorativa, quanto piuttosto la
presenza di una personalità immatura e passiva, che tende ad aggravare una
situazione e a cadere facilmente nel vittimismo e nell’autocommiserazione (doc.
18-6, sottolineatura della redattrice).
Quanto
alla capacità lavorativa, il dr. __________, considerata anche la giovane età
dell’assicurato, ha ritenuto “senza dubbio esigibile, teoricamente, la
ripresa di un’attività lavorativa al 100% nella professione di venditore di
auto” (doc. 18-6, sottolineatura della redattrice).
Il dr. __________
ha pure evidenziato di ritenere che un’attività lavorativa costituisca per
l’assicurato “la migliore terapia anche per acquisire l’autostima e la
fiducia in se stesso” (doc. 18-7, sottolineatura della redattrice).
Nella “proposta medico” dell’11 dicembre 2003 la
dr.ssa __________ del SMR ha osservato che “alla luce delle conclusioni della
perizia del dr. __________, si ritiene l’assicurato totalmente abile al lavoro,
nella sua attuale attività in particolare, dal lato psichico” (doc. 23-1).
Nel rapporto medico del 20 gennaio 2005, il dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e curante dell’interessato, posta la
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “trauma distorsivo
cervicale” e, quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa,
quella di “disturbo ansioso-depressivo”, ha indicato che l’interessato “è
particolarmente sofferente per l’incidente della circolazione subito il 3
luglio 2003. Non mi è possibile esprimermi sulle sue capacità psichiche
riguardanti la sua inabilità lavorativa” (doc. 30-1, sottolineatura della
redattrice).
Il dr. __________ ha osservato che “non penso
che il paziente possa avere bisogno di ulteriori cure psichiatriche, se non
dei colloqui psicoterapeutici di sostegno ed una psicofarmacoterapia. Non
escludo però che questo tipo di intervento debba essere indicato quando vi sarà
un maggiore chiarimento somatico” (doc. 30-2, sottolineatura della redattrice).
Il curante ha poi indicato che l’assicurato
sarebbe in grado di svolgere la sua precedente attività “nel caso in cui migliorassero
le sue condizioni cliniche” (doc. 30-3).
Il dr. __________, infine, ha ritenuto “indicate
delle investigazioni reumatologiche, ortopediche e neurochirurgiche”
(doc. 30-2, sottolineatura della redattrice).
Nelle sue annotazioni del 13 aprile 2005, il dr. __________
del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per
gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR
2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Dalla decisione su opposizione della __________
si nota che:
-
con rapporto 21.02.2005, lo psichiatra, dr. __________,
che aveva già esaminato l’A. su incarico dell’AI, ha ribadito che la causalità
naturale tra l’infortunio e le problematiche psichiche è solo possibile ma non
probabile. Lo specialista conclude in modo sostanzialmente identico alla sua
perizia per l’AI, ritenendo l’A. totalmente abile nella sua professione di
venditore di auto.
-
Per quanto riguarda la situazione organica, la __________
non vede motivo alcuno per mettere in discussione le conclusioni 23.11.2004 del
dr. __________, medico di __________, quando afferma che, nella sua funzione di
venditore di auto, per i soli dolori cervicali su colpo di frusta, l’A. è da
considerarsi abile al lavoro in misura completa.
-
Il rapporto del dr. __________ 20.01.2005 non
aggiunge nulla di nuovo. Pertanto si conferma che non c’è inabilità lavorativa
altra che quella riconosciuta dalla __________.
Si accorda una rendita del 100% dal 1.7.2004,
ovvero dopo la carenza dell’anno di attesa, fino al 28.2.2005 (dopo i 3 mesi),
rispetto alla visita medica di chiusura della __________.” (Doc. 39-1)
In sede di opposizione contro la decisione
dell’UAI che gli attribuiva una rendita solo fino al 28 febbraio 2005,
l’assicurato ha prodotto i seguenti referti medici:
-
referto del 25 luglio 2005 del Prof. dr. __________,
Primario del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________,
indirizzato al curante dell’interessato, dr. __________, nel quale lo
specialista ha attestato, dal profilo neurologico, la presenza di una
sindrome cervicale molto pronunciata con blocco completo in estensione e
subtotale in anteroflessione, rotazione e inclinazione, una dolenzia alla
palpazione delle sedi articolari posteriori a livello di C5-C7 da entrambo i
lati, così come una discreta ipoestesia delle dita I, IV e V a destra e II e
III a sinistra.
Riguardo
all’ulteriore procedere diagnostico/terapeutico egli ha ritenuto indicato
presentare l’assicurato al Prof. dott. __________, spec. FMH in anestesiologia,
per sottoporlo a delle infiltrazioni diagnostiche delle faccette articolari e,
se del caso, a un trattamento di termocoagulazione per radiofrequenze:
" Rivedendo
con il signor RI 1 il profilo clinico, rileviamo che esso non ha subito
mutamenti sostanziali dopo l’infortunio e i disturbi sono di per sé
sovrapponibili a quelli avvertiti dopo la perdita del posto di lavoro ca. nel
2001 (queste constatazioni sarebbero a detta del paziente confermate dallo
psichiatra che lo segue: dr. med. __________).
Sulla base di questi
elementi pensiamo che il caso abbia una chiara obiettività organica,
principalmente nel senso di un coinvolgimento articolare posteriore e solo
secondariamente di carattere discogeno.
Tenuto conto del
fatto che i disturbi sono presenti fin dal momento dell’infortunio, il quale ha
peraltro messo in gioco forze molto rilevanti e che esiste un’obiettività
clinica indiscutibile, non pensiamo che la questione possa essere ricondotta ad
un problema funzionale, rispettivamente a lesioni manifestatesi in occasione
dell’evento traumatico. Quel che emerge dall’analisi di questo caso è l’assenza
di un’investigazione corretta del generatore dei dolori che, secondo i dati
della letteratura, si situa in ca. ¾ dei casi nelle articolazioni vertebrali
posteriori e in 25% dei casi nell’uno o nell’altro disco intersomatico.
Un approfondimento
di questo genere richiede uno studio specialistico secondo il protocollo
dell’ISIS.
In tal senso
raccomandiamo vivamente di sottoporre questo paziente all’attenzione del Prof.
Dr. __________ per le investigazioni, rispettivamente, un trattamento di
termocoagulazione per radiofrequenze (se si trattasse di un problema articolare
posteriore).
Per contro
occorrerebbe essere molto più reticenti con provvedimenti invasivi nel caso in
cui l’origine del problema fosse considerata discogena." (doc. 44/9-10,
sottolineatura della redattrice)
-
referto del 27 marzo 2006 del Prof. dr. __________,
spec. FMH in anestesiologia della Clinique de __________ di __________,
indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:
" Par
la présente je vous informe que nous avons contrôlé M. RI 1 deux mois après une
dénervation de l’articulation C4-C5 à gauche. Sa lésion articulaire est
la conséquence d’un accident de la circulation. Le patient décrit una amélioration de 50% se traduisant entre autres par une diminution de sa consommation
d’analgésiques. Vu le fait que ses problèmes sont bilatéraux et que les
symptômes sont identiques des deux côtés, nous avons procédé à un test de
confirmation afin d’être sûr que la même articulation du côté droit était
symptomatique. Ceci a été prouvé, avec une importante diminution des douleurs
du patient pendant une période conforme à la durée d’action des produits
injectés et nous avons pour cette raison procédé au même traitement à droite que
celui qui s’était avéré efficace pour la gauche. L’intervention a été effectuée le 22 mars dernier
et le patient a regagné son domicile le jour même. Un contrôle est prévu d’ici
deux mois. Il faut cependant imaginer que le résultat à droite ne sera pas
meilleur qu’à gauche et qu’il peut subsister une douleur qui aurait
évidemment une autre origine que les articulations postérieures. Le cas
échéant, il serait donc nécessaire d’explorer d’autres hypothèses, par exemple les
disques au niveau C5-C6 en particulier, le niveau le plus fréquemment
affecté dans le type d’accident qu’a subi M. RI 1. Je vous tiendrai au courant des résultats obtenus et de l’évolution
de la situation.” (doc. 59-2, sottolineature della redattrice)
-
referto del 29 maggio 2006 del Prof. dr. __________,
indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:
" Je
vous envoie un dernier rapport concernant votre patient qui a été revu le 22
mai dernier, deux mois après une dénervation de l’articulation C4-C5 à
droite. Le résultat du traitement à gauche effectué en janvier 2006 reste
ancore valable avec une diminution d’au moins 50% de ses douleurs précédentes.
A droite, le résultat est comparable, le patient présente actuellement des
douleurs situées autour de 4/10. Il est à relever que la composante douloureuse
provoquée par les mouvements de rotation a pratiquement complètement disparu.
Nous avons tout le
temps eu le sentiment que M. RI 1 présentait des douleurs de plusieurs
origines, dont la composante articulaire représente la moitié des douleurs.
Ceci a été alimenté par une composante douloureuse située au milieu de la nuque
qui a toujours persisté après l’anesthésie des articulations qui sont
maintenant dénervées. Pour cette raison, le patient a subi une discographie au
niveau C5-C6 et C6-C7, les deux niveaux apparaissant pathologiques à l’IRM. L’injection
de contraste dans le disque C5-C6 induit des douleurs situés à l’emplacement
habituel, à une intensité de 10/10. Lors de l’injection, le patient fait
également part d’une irradiation vers l’épaule droite. Nous avons ensuite
procédé à l’examen du disque C6-C7, mais il est impossible de pénétrer ce
disque à cause de la présence d’un pont osseux qui en bloque l’accès. Nous
avons pour cette raison arrêté la procédure. L’examen a été effectué sous couverture antibiotique par Zinacef 1,5 mg administré par voie intraveineuse.
L’examen discal
montre bien que le disque C5-C6 pourrait être à l’origine de la composante
douloureuse restante. Il est également possibile que le
disque C6-C7 participe à la genèse des douleurs,
mais nous n’avons pas pu aborder ce disque de façon appopriée pour des raisons
anatomo-techniques. Une discussion avec le Prof. __________
devrait avoir lieu, en vue d’une éventuelle intervention, impliquant
discectomie et fusion."
(doc. 60-2, sottolineature
della redattrice)
Nella “Proposta per medico UAI” del 12 dicembre 2007, l’avv. __________
del Servizio giuridico dell’UAI, dopo avere riassunto il caso, ha chiesto al
dr. __________ del SMR quanto segue:
" Presento
un caso da lei già visto in istruttoria, attualmente in opposizione.
Riassumo di seguito:
-
assicurato del 1964 con attività abituale di venditore di auto;
-
presenta domanda AI in agosto 2002 per depressione (MC dr. __________);
-
SMR ordina perizia psi presso dr. __________, il quale valuta una CL
totale nella precedente attività (perizia 18.9.2003);
-
Subisce un danno organico (colpo di frusta) dopo infortunio stradale,
coperto da __________: __________ reputa l’assicurato abile al lavoro al 100%
nella precedente attività dal 1.2.2005 dal lato organico (in precedenza IL 100%
dal 3.7.2003) e ritiene che le affezioni psi non sono in relazione causale con
l’infortunio (cfr. visita medica di chiusura __________ dr. __________ del
23.11.2004);
-
SMR con nota 13.4.2005 conferma la CL totale dell’assicurato nella
precedente attività sia dal lato psi che organico;
-
UAI emette decisione 25.7.2005 di rendita intera dal 1.7.2004 (dopo un
anno di attesa da IL rilevante) al 28.2.2005 (3 mesi dopo la visita medica di
chiusura __________ 11.2004).
Opposizione (agosto 2005)
Assicurato indica di avere ricorso al TCA contro la decisione su
opp. della __________, che vige una IL rilevante anche dopo marzo 2005 e
produce rapporto 25.7.2005 del dr. __________ e scritti del dr. __________
della Clinique __________ del 29.5.2006, 27.3.2006.
Intanto, il TCA ha emesso la sentenza 30.4.2007, cresciuta in
giudicato, relativa al ricorso interposto dall’assicurato contro la __________
(nella sentenza sono riassunte le questioni mediche; rinvio in particolare al
p.to 2.15 a pag. 32, a pag. 33 e a pag. 37, dove il TCA indica che “tenuto
conto dei soli postumi organici oggettivabili dell’evento infortunistico del 3
luglio 2003, RI 1 aveva ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua
abituale professione di venditore di autovetture, già a decorrere dal
1.2.2005”), nella quale ha ritenuto che l’evento traumatico del 3.7.2003 non ha
avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un
significato decisivo per l’instaurazione delle problematiche di cui l’assicurato
è sofferente.
Domande:
I nuovi doc. medici prodotti in opp. comportano una modifica della
precedente valutazione medica (ovvero, CL totale sia dal lato organico che
psi)?
Dal lato medico è opportuno procedere ad ulteriori accertamenti o
gli atti all’incarto sono sufficienti per valutare il caso?” (Doc. 68-1)
Nelle sue annotazioni del 13 dicembre 2007, il dr. __________ del
SMR ha osservato:
" Trattasi
di opposizione
In data 25.7.2005 il Prof. __________ ha proceduto alla
visita clinica dell’A. che documenta una sindrome cervicale pronunciata con
blocco completo in estensione e subtotale in anteflessione, come pure in
rotazione e inclinazione da entrambi i lati, per questi ultimi movimenti più
verso destra che verso sinistra.
Durante questa indagine, lo specialista ha potuto constatare che
“il profilo clinico non ha subito mutamenti sostanziali dopo l’infortunio e che
i disturbi sono di per sé sovrapponibili a quelli avvertiti dopo la perdita di
lavoro circa nel 2001. Sulla base di questi elementi pensiamo che il caso abbia
una chiara obiettività organica, principalmente nel senso di un coinvolgimento
articolare posteriore e solo secondariamente di carattere discogeno”.
Secondo il Prof. __________ “quello che emerge dall’analisi di
questo caso è l’assenza di un’investigazione corretta del generatore dei dolori
che, secondo i dati della letteratura, si situa in circa ¾ dei casi nelle
articolazioni vertebrali posteriori e in un 25% dei casi nell’uno o nell’altro
disco intersomati. Un approfondimento di questo genere richiede uno studio
specialistico”.
In data 27.3.2006 e 29.5.2006, l’A. è stato visitato dal Prof. __________
a __________, il quale ha ritenuto l’origine traumatica della lesione
dell’articolazione C4-C5 e ha proceduto ad un’infiltrazione diagnostica prima a
sinistra e poi a destra, con risultato positivo conforme alla durata d’azione
dei prodotti analgesici iniettati.
Secondo il perito la componente articolare è responsabile della
metà dei dolori. Questo è provato dal fatto che la componente dolorosa situata
in mezzo alla nuca è rimasta invariata dopo l’anestesia delle articolazioni che
sono attualmente denervate. In questo senso l’A. è stato sottoposto ad una RM
della colonna cervicale. I livelli C5-C6 e C6-C7 appaiono patologici. All’altezza
del disco C6-C7 esiste un ponte osseo, che impedisce di penetrare nel disco.
L’esame mostra che il disco C5-C6 potrebbe essere all’origine della
compressione dolorosa restante. È anche possibile che il disco C6-C7 partecipi
alla genesi dei dolori ma non è stato possibile raggiungere questo disco per
ragioni anatomo-tecniche.
Secondo il perito, una discussione con il Prof. __________
dovrebbe essere programmata, nell’ottica di un eventuale intervento
neurochirurgico.
Valutazione
Esistono verosimilmente patologie organiche indipendenti
dall’infortunio del 3.7.2003, che necessitano ulteriori accertamenti.
Si procede dunque ad una perizia reumatologica, chiedendo
al perito di definire quali sono le lesioni extra-infortunistiche di natura
invalidante, da quando ed in quale misura.” (Doc. 69-1, sottolineature della
redattrice)
L’UAI ha pertanto affidato al dr. __________, spec. FMH in
medicina interna e in reumatologia, l’incarico di eseguire una perizia
specialistica.
Nel suo referto peritale del 18 febbraio 2008, il dr. __________
ha posto le diagnosi di “1. sindrome panvertebrale con componente spondilogena
cervicale e lombare, cronica in ipercifosi della dorsale alta con protrazione
del capo in spondilosi iperostotica (morbo di Ott-Foréstier); alterazioni
degenerative della colonna cervicale (uncartrosi plurisegmentali) e della
colonna lombare (condrosi L4/L5 ed osteocondrosi dorsale L5/S1); esiti da
trauma distorsivo cervicale il 3.7.2003; decondizionamento muscolare; 2.
Periartropatia omeroscapolare a destra in esiti da frattura coracoidea a destra
il 3.7.2003; 3. obesità (peso 92 kg / statura 175.5 cm)” (doc. 74-7).
Il dr. __________ ha considerato l’assicurato pienamente abile al
lavoro, con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 1° marzo 2005, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 74-6). Quanto alla capacità
lavorativa residua nella precedente attività di venditore di automobili, il dr.
__________ ha rilevato che “a seguito dei limiti funzionali e di carico
menzionati nell’allegato, giudico l’assicurato, sempre a decorrere dal 1° marzo
2005, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una
diminuzione del rendimento di 1/3” (doc. 74-7).
Nel rapporto medico del 25
febbraio 2008, il dr. __________ del SMR, poste le diagnosi principali di “1.
sindrome panvertebrale con componente spondilogena cervicale e lombare cronica
in spondilosi iperostotica (morbo di Ott-Forestier); 2. alterazioni
degenerative della colonna cervicale (uncartrosi plurisegmentali) e della
colonna lombare (condrosi L4-L5 e osteocondrosi dorsale L5-S1); 3.
periartropatia omero-scapolare a destra in esiti da frattura coracoidea a
destra il 3.7.2003” (doc. 75-1), ha osservato che:
" (…)
Valutazione:
sulla base degli atti a disposizione, dell’anamnesi richiesta,
dell’esame clinico e radiologico, sono state poste le diagnosi sopra indicate.
Il perito non ha proposte terapeutiche in grado di migliorare la
capacità funzionale residua dell’assicurato.
Vengono definiti i gradi di CL in attività abituale ed in attività
adeguate.
In settembre 2003 era stata effettuata una perizia psichiatrica
presso il dr. __________, che aveva ritenuto le diagnosi di Disturbo
dell’adattamento con ansia, umore depresso misti – Disturbo passivo-aggressivo di
personalità e concluso che queste diagnosi non avessero delle ripercussioni
sulla capacità di lavoro.” (Doc. 75-2)
In data 27 agosto 2008, il rappresentante dell’assicurato ha
trasmesso all’UAI copia del referto del 27 giugno 2008 concernente l’esame di
RM-colonna cervicale, eseguito dal dr. __________,il quale è giunto alle
seguenti conclusioni:
" (…)
-
marcate note degenerative sotto forma di ipertrofia del legamento
longitudinale posteriore probabilmente anche certe zone calcificate: risulta
una globale substenosi del canale spinale e particolarmente una stenosi a
livello di C3-C4. Si manifestano anche diverse focalità erniarie
soprattutto nel neuroforame di C7 destro e bilateralmente nei neuroforami di C6
e a carico di C1 destro.
-
Rottura del disco C5-C6 più paramediana sinistra e inabituale per un
processo degenerativo, qui potrebbe trattarsi di un esito di rottura
post-traumatica; al contrario delle altre lesioni che sono da interpretare nel
contesto di una discopatia estesa che colpisce anche già i livelli dorsali
prossimali con aumentata compressione a livello TH2-TH3 anteriormente.
-
L’estensione dell’ipertrofia legamentare anteriore e posteriore
suggerisce la presenza di un DISH (morbo di Forestier), meno tipico per morbo
di Bechterew.”
-
(Doc. 81/2-3, sottolineature della redattrice)
Nelle sue annotazioni del 3 settembre 2008, il dr. __________ del
SMR, spec. FMH in medicina generale e in medicina manuale, ha
osservato:
" Il
referto radiologico della nuova RM colonna cervicale eseguita il 27.6.2008 non
è sufficiente per affermare un peggioramento dello stato di salute dell’A., in
quanto non esiste alcuna diagnosi, rispettivamente status fisico obiettivante
una sintomatologia clinica riferibile alle conclusioni della RM di cui sopra,
che attesti un cambiamento dello stato di salute rispetto a quanto giudicato
dalla perizia SAM.” (Doc. 84-1)
Con il ricorso, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI
di attribuirgli una rendita di invalidità solo fino al 28 febbraio 2005, senza
tuttavia produrre nuova documentazione medica.
2.9. Pendente causa, il TCA ha sottoposto
al dr. __________ l’esame RM della colonna cervicale del 27 giugno 2008, chiedendogli
di precisare se gli esiti di tale esame sono atti a modificare le sue
conclusioni peritali. Il TCA ha inoltre chiesto al dr. __________ di precisare
per quali motivi ha considerato che l’assicurato presenti una diminuzione del
rendimento di 1/3 nella sua attività di venditore di automobili, ma sia per
contro pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate (doc. VI).
Con scritto del 13 luglio
2009, il dr. __________ ha risposto:
" (…)
Non ritornerò sui dettagli contenuti nella perizia reumatologica
da me redatta il 18.2.2008, a sua conoscenza.
Mi limiterò a ricordare che la perizia reumatologica del 18.2.2008
portava alle diagnosi di sindrome panvertebrale con componente spondilogena
cervicale e lombare, cronica in ipercifosi della dorsale alta con protrazione
del capo in spondilosi iperostotico (morbo di Ott-Foréstier), alterazioni
degenerative della colonna cervicale (uncartrosi plurisegmentali) e della
colonna lombare (condrosi L4/L5 e osteocondrosi dorsale L5/S1), esiti da trauma
distorsivo cervicale il 3.7.2003, decondizionamento muscolare, periartropatia
omeroscapolare a destra in esiti da frattura coracoideo a destra il 3.7.2003,
obesità; ricordo pure che il giorno della perizia, ossia il 18.2.2008, erano
state realizzate radiografie convenzionali della colonna cervicale a/p e
laterale e delle ginocchia bilaterali in due proiezioni, dato che l’assicurato
a suo tempo non aveva portato materiale radiologico; l’esito delle indagini
citate è stato descritto a pagina 5 della perizia in questione. Nel frattempo,
il medico curante dell’assicurato, dr. __________, specialista FMH in medicina
interna di __________, richiedeva una risonanza magnetica della colonna
cervicale, realizzata il 27.6.2008, alla quale lo specialista in radiologia
coinvolto, dr. __________, presso l’Istituto radiologico __________ di __________,
riscontrava le alterazioni strutturali da lei citate a pagina 1 e a pagina 2
dello scritto del 3.7.2009. Le alterazioni strutturali evidenziate danno una
visione più specifica delle alterazioni degenerative già riscontrate all’esame
radiologico convenzionale del 18.2.2008, ossia 4 mesi prima circa e sono in
grado di spiegare i limiti funzionali riscontrati al rachide cervicale, dorsale
e lombare (vedasi referto “colonna vertebrale”) a pagina 4 della perizia
reumatologica del 18.2.2008; gli esiti della risonanza magnetica della colonna
cervicale del 27.6.2008, come referto isolato, non sono tuttavia prova per
un cambiamento della capacità funzionale e di carico residua, descritta
nell’allegato alla perizia (“esame della funzionalità fisica”); di conseguenza
tale referto non è atto a modificare le conclusioni del mio rapporto peritale.
Considerandi
La valutazione della capacità lavorativa si fonda sulla mia
valutazione a riguardo della capacità funzionale e di carico residua profilata,
tenendo pienamente conto degli atti a mia disposizione, dei dati anamnestici
eruiti e dell’esame clinico-radiologico realizzato il 18.2.2008.
Per quanto riguarda l’ultima attività principale di venditore di
automobili svolta dall’assicurato, premesso che questa attività venga svolta
sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, riconosco una
diminuzione del rendimento di 1/3, in quanto il lavoro di venditore di auto
non permette un’ergonomia di lavoro pienamente aderente alle risorse fisiche
descritte appunto nell’allegato “esame della funzionalità fisica”; dagli atti
risulta che l’assicurato era attivo come venditore di automobili usate, impiego
che implica posture inadeguate per il rachide, al quale avverte una
sintomatologia algica cronica (mansioni in parte svolte in posizione eretta con
flessione e torsione del tronco).” (Doc. VII, sottolineature della redattrice)
2.10
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008.
IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.
32.1999
).
2.11
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali
effettuate dal dr. __________ e dal dr. __________, da considerare dettagliate,
approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
2.11.1
Dal profilo somatico, il dr. __________,
nel suo referto peritale del 18 febbraio 2008, ha ritenuto l’assicurato, affetto da “1. sindrome panvertebrale con componente spondilogena
cervicale e lombare, cronica in ipercifosi della dorsale alta con protrazione
del capo in spondilosi iperostotica (morbo di Ott-Foréstier); alterazioni
degenerative della colonna cervicale (uncartrosi plurisegmentali) e della
colonna lombare (condrosi L4/L5 ed osteocondrosi dorsale L5/S1); esiti da
trauma distorsivo cervicale il 3.7.2003; decondizionamento muscolare; 2.
Periartropatia omeroscapolare a destra in esiti da frattura coracoidea a destra
il 3.7.2003; 3. obesità (peso 92 kg / statura 175.5 cm)”, pienamente abile al lavoro, con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 1° marzo 2005, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 74-6), considerando per
contro che, nella sua precedente attività di venditore di automobili,
l’interessato presenti, sempre a decorrere dal 1° marzo 2005, un’abilità al
lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del
rendimento di 1/3, alla luce dei suoi limiti funzionali (doc. 74-7).
Questa valutazione peritale può essere fatta
propria dal TCA. Essa non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
Va infatti sottolineato
che l’assicurato, in sede ricorsuale, non ha prodotto ulteriori certificati
medici specialistici in grado di mettere in dubbio le conclusioni peritali del
dr. __________.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua
portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della
causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Il TCA rileva che l’assicurato si è infatti
limitato a produrre, prima dell’allestimento della perizia del dr. __________,
i referti del Prof. __________ e del dr. __________ indicati in precedenza
(cfr. consid. 2.8.), proprio a seguito dei quali l’amministrazione, sulla base
delle annotazioni del 13 dicembre 2007 del dr. __________ del SMR – il
quale ha ritenuto necessario lo svolgimento di una perizia reumatologica, vista
la presenza, verosimilmente, di patologie organiche indipendenti dall’infortunio
del 3 luglio 2003 (cfr. doc. 69-1) – ha affidato al dr. __________ il compito
di eseguire una perizia specialistica.
Il perito ha quindi debitamente tenuto conto dei referti del Prof.
__________ e del dr. __________ trasmessi dall’assicurato all’UAI, dei quali ha
fatto, del resto, esplicita menzione nel suo referto peritale (cfr. doc. 74-2 e
74-3).
Quanto all’esame di RM-colonna cervicale del 27 giugno 2008 – e
quindi successivo all’esame peritale del dr. __________ – trasmesso
dall’assicurato all’amministrazione prima dell’emissione della decisione
impugnata (cfr. doc. 81/2-3), il TCA rileva che lo stesso non è in grado di
mettere in dubbio le conclusioni peritali del dr. __________, come ritenuto dal
dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 3 settembre 2008 (cfr. doc.
84-1) e come accertato dal TCA pendente causa.
Va infatti sottolineato che questa Corte ha
sottoposto il citato referto del 27 giugno 2008 al dr. __________, il quale, in
data 13 luglio 2009, ha espressamente confermato la correttezza delle proprie
conclusioni peritali, evidenziando che le alterazioni strutturali citate nelle
conclusioni del referto della RM-colonna cervicale del 27 giugno 2008
non fanno altro che dare “una visione più specifica delle alterazioni
degenerative già riscontrate all’esame radiologico convenzionale” eseguito il
18.
febbraio 2008 dallo stesso dr. __________ (cfr. doc. VII).
A mente del dr. __________, dunque, gli
esiti della risonanza magnetica citata “non sono tuttavia la prova per un
cambiamento della capacità funzionale e di carico residua descritta
nell’allegato alla perizia (“esame della funzionalità fisica”); di conseguenza,
tale referto non è atto a modificare le conclusioni del mio rapporto peritale”
(doc. VII).
La
risposta del dr. __________ ha dunque permesso di chiarire la questione
controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Infine, il
TCA rileva che non può essere condivisa la critica ricorsuale relativa alla
presunta incongruenza delle conclusioni peritali in merito alla totale capacità
lavorativa dell’interessato in attività leggere adeguate, ma alla presenza di
una limitazione del rendimento di un terzo nella precedente attività di
venditore di automobili, visto che, secondo il rappresentante dell’assicurato, quest’ultimo
impiego non può che essere considerato adeguato alle limitazioni funzionali
dell’interessato.
A tal
proposito, questo Tribunale non può che fare propria la motivazione fornita nello
scritto del 13 luglio 2009, su esplicita richiesta del TCA, dallo stesso dr. __________,
il quale ha spiegato che l’attività di venditore di automobili usate svolta
dall’interessato “non permette un’ergonomia di lavoro pienamente aderente
alle risorse fisiche descritte nell’allegato “esame della funzionalità fisica”,
dato che “implica posture inadeguate per il rachide”, con lo svolgimento, in
parte, di mansioni in posizione eretta con flessione e torsione del tronco
(doc. VII).
Alla luce
di queste limitazioni funzionali, dunque, il TCA non può che concordare con il
perito circa la presenza di una diminuzione del rendimento dell’assicurato
nello svolgimento della precedente attività di venditore di automobili, ma di
una piena capacità lavorativa in attività adeguate, pienamente rispettose delle
sue limitazioni funzionali.
2.11.2
L’aspetto
psichiatrico è stato valutato dal dr. __________, il quale, nel suo referto
peritale del 18 settembre 2003, poste le diagnosi di “disturbo dell’adattamento
con ansia, umore depresso misti (ICD10-F43.22), disturbo passivo-aggressivo di
personalità (ICD10-F60.9)”, ha evidenziato che tali patologie non hanno delle
ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato. Il perito ha
sottolineato di non avere riscontrato la presenza di un episodio depressivo di
gravità tale da giustificare una inabilità lavorativa, quanto piuttosto
l’esistenza di una personalità immatura e passiva, che tende ad aggravare una
situazione e a cadere facilmente nel vittimismo e nell’autocommiserazione (doc.
18-6). Il perito ha pure aggiunto che lo svolgimento di un’attività lavorativa
costituisce la migliore terapia per permettere all’assicurato di acquisire
autostima e fiducia in se stesso (doc. 18-7).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da
tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie invalidanti, in grado di
influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Va
infatti sottolineato che lo stesso curante dell’assicurato, dr. __________, nel
suo rapporto medico del 20 gennaio 2005 all’attenzione dell’UAI, ha posto quale
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “disturbo
ansioso-depressivo” (cfr. doc. 30-1), sottolineando che l’interessato “accusa
principalmente dei disturbi algici, difficoltà di movimento e disautonomia” e
aggiungendo che “non penso che il paziente abbia bisogno di ulteriori cure
psichiatriche” (doc. 30-2, sottolineature della redattrice).
Si
ricorda comunque nuovamente al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
2.11.3
Alla luce di
quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche del dr. __________ e del dr. __________, le quali hanno permesso
di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che l'assicurato presenta a
partire dal mese di marzo 2005 un’incapacità lavorativa del 33.3% nella
sua abituale attività, mentre in attività adeguate la capacità lavorativa è del
100%.
2.12
Essendo
quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa
del 100% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Ai fini
della valutazione economica, nel rapporto del 25 settembre 2008 (doc. 87-1), il
consulente in integrazione professionale, tenuto conto delle limitazioni
medico-teoriche e della configurazione della realtà economica ticinese, ha
indicato che l’assicurato potrebbe esercitare una vasta gamma di attività sia
nel settore secondario (operaio generico nell’industria farmaceutica,
alimentare, meccanica con mansioni d’assemblaggio, produzione, stampa,
rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità…) che
nel settore terziario (venditore / cassiere non qualificato con attività
rispettose dei limiti funzionali, …) (doc. 87-2).
2.13
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i
dati del 2005 (dato che la rendita è stata soppressa a partire dal 1° marzo
2005).
2.14
Per quanto
concerne il reddito da valido, nel rapporto finale del 25 settembre 2008,
il consulente in integrazione professionale ha indicato che l’assicurato, in
possesso di un AFC quale verniciatore di carrozzerie, “da sempre lavora come
venditore di automobili”, aggiungendo che “dal 1997 al 1999 lavora presso il __________
di __________ e in seguito, per pochi mesi nel 2001, lavora presso __________,
dove viene licenziato non per problemi di salute”, restando poi disoccupato.
Il
consulente ha quindi indicato che “essendo stato licenziato a causa di
problematiche all’infuori del danno alla salute, si determina il salario da
valido su base statistica”, per un importo, di fr. 54'177 nel 2005 (settore
della vendita e riparazioni di auto, divisione economica 50 RSS) (doc. 87-2).
Il consulente ha inoltre evidenziato che tale ammontare si avvicina a quanto
guadagnato dall’assicurato nella sua ultima attività lavorativa svolta nel 2001
(ossia fr. 4'000 mensili, cfr. doc. 8-1), dalla quale è stato licenziato in
tronco dopo pochi mesi per motivi estranei al danno alla salute (doc. 87-2).
Il TCA
non può che considerare corretto il modo di agire dell’amministrazione.
L’assicurato
non ha contestato, del resto, tale ammontare.
2.15
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora
pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la
propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico
riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito
della deduzione per circostanze personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.
4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'812.59 oppure di fr. 57'751.08 per
l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).
2.16
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal
der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000
S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist
denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das
Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich
Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.17
In concreto, il
consulente ha applicato una riduzione dal reddito del 10% per tenere conto dei
seguenti fattori: “attività medio-leggere, necessità di alternare la postura e
delle difficoltà di adattamento dovute al lungo periodo di inattività (doc. 87-2).
La
percentuale del 10% stabilita dal consulente, che tiene conto del lungo periodo
di inattività e delle possibili difficoltà di adattamento in una nuova attività
lavorativa, può essere confermata dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Partendo,
quindi, da un salario da invalido di fr.
57'751.08 considerata un’esigibilità dal profilo medico del 100%, ammettendo una
riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente nel 2005 risulta,
quindi, essere pari a 51'975.97.
Confrontando
questo dato con l'importo di fr. 54’177.--corrispondenti al reddito che l’insorgente
avrebbe conseguito da valido nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.14.), emerge un tasso d’invalidità del 4.06%, arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come
stabilito dall’amministrazione.
Alla
medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da
invalido) al 2008 (dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è
stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici
di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid.
2.2
in fine).
Dal raffronto tra il
reddito da valido, aggiornato al 2008, di fr. 56'818.44 – ossia fr. 54’177 +1.2% per il 2006, +1.6% per il 2007 e +2%
per il 2008 (cfr. tab. relativa
all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al
consumo e dei salari reali, 1990-2008, pubblicati sul sito dell’Ufficio
federale di statistica) - e da invalido di fr. 55’111.9 – ossia fr.
57’751.08 (2005), aggiornati al 2008, per un importo di fr. 61'235.44, cui apportare una riduzione del 10% - emerge infatti un
grado di invalidità del 3%. Tale risultato non dà comunque
diritto ad una rendita di invalidità.
Stante
quanto sopra, non presentando l’assicurato un grado di invalidità, è da
considerare corretto l’agire dell’UAI, con riferimento alla soppressione delle
prestazioni (cfr. STF 8C_688/2007 del 7 agosto 2008).
D’altra
parte, tuttavia, in applicazione dell’art. 88a OAI, la soppressione delle
prestazioni non poteva avere luogo a decorrere dal 1° marzo 2005, come deciso
dall’amministrazione, visto che, come indicato dal dr. __________ nel rapporto
peritale del 18 febbraio 2008 (cfr. doc. 74-8), confermato dal dr. __________
del SMR nel rapporto medico del 25 febbraio 2008 (cfr. doc. 75-2) e ripreso
anche dal consulente IP nel suo rapporto del 25 settembre 2008 (cfr. doc.
87-1), l’interessato va considerato abile al lavoro al 100% in attività adeguate
alle sue condizioni di salute solo a partire dal 1° marzo 2005.
L’art.
88a OAI prevede infatti che se la capacità di guadagno dell’assicurato o la
capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare.
In
concreto, l’UAI ha attribuito all’interessato una rendita solo fino al 28
febbraio 2005 sulla base di quanto indicato, in un primo tempo, nelle
annotazioni del 13 aprile 2005, dal dr. __________ del SMR, il quale aveva osservato
che la rendita andava attribuita fino al 28 febbraio 2005, ossia tre mesi dopo
la visita medica di chiusura della __________ (cfr. doc. 39-1). Infatti, nel rapporto
del 23 novembre 2004, il dr. __________, medico di __________ della __________,
aveva considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro nella sua attività di
venditore di auto (cfr. doc. 3-6 inc. LAINF).
In
seguito, tuttavia, nel referto peritale del 18 febbraio 2008, il dr. __________
ha espressamente indicato che la piena capacità lavorativa dell’assicurato è
presente da marzo 2005 (cfr. doc. 74-8, sottolineatura della
redattrice).
Di
conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della totale capacità lavorativa
dell’assicurato, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 31 maggio 2005 (cfr. SVR
2006.
IV Nr. 13; STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006).
Pertanto, è a partire dal 1° giugno 2005 che
l’assicurato non ha più diritto a prestazioni.
2.18
L’assicurato
ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare SAM (cfr. doc.
I).
Al
proposito va ribadito che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47
n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF
122.
II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente
per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari
ulteriori provvedimenti probatori.
Non è
pertanto necessario procedere alla valutazione peritale richiesta.
2.19
Parzialmente
vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un sindacato,
ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPGA).
2.20
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di
fr.
50.
-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 150.-- a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione del 20
novembre 2008 impugnata è annullata.
§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurato una rendita
intera di invalidità dal 1° luglio 2004 al 31 maggio
2005. Dal 1° giugno 2005 la rendita è soppressa.
2. Le
spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 50.-- a carico
dell’Ufficio AI e di fr. 150.-- a carico di RI 1.
L’UAI
verserà all’assicurato fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili
parziali.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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