32.2008.24
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5 marzo 2009Italiano28 min
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Numero d'incarto:
32.2008.24
Data decisione, Autorità:
05.03.2009, TCA
Titolo:
Decisione di non entrata in materia ex art. 43 cpv. 3 LPGA perché assicurato non si è presentato alla visita peritale. Certificato medico è stato ritenuto non sufficiente da UAI.Ma seppure generica,la giustificazione medica non va ignorata.Il rifiuto di collaborare è giustificato.UAI ha violato LPGA
NON ENTRATA IN MATERIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 43 cpv. 3 LPGA
art. 69 cpv. 2 OAI
art. 73 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.24
TB
Lugano
5 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 febbraio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 gennaio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Il 21 giugno
2006 (doc. 14 AI) RI 1, nato nel 1976, ha presentato una nuova domanda di
prestazioni dall'assicurazione
invalidità a causa di continui dolori alla schiena ed alle gambe.
1.2. Il medico
SMR dell'Ufficio assicurazione
invalidità ha innanzitutto proposto di sottoporre l'assicurato ad una valutazione peritale psichiatrica (doc. 30 AI), per
esperire la quale il 23 ottobre 2006 (doc. 39-6 AI) ha incaricato il dr. med. __________.
Il 30 gennaio 2007 (doc. 32 AI) l'assicurato non si è presentato presso lo
specialista e neppure l'ha
avvisato della sua assenza.
Facendo seguito all'invio raccomandato dell'UAI di pari data (doc. 33 AI), il 6 febbraio 2007 (doc. 38 AI) l'amministrazione ha ricevuto uno scritto
dell'assicurato, che dichiarava
di avere letto male la data della visita e, scusandosi per la sua assenza, chiedeva
la fissazione di un altro appuntamento dallo specialista.
L'UAI ha ammesso questa giustificazione (doc. 34 AI) ed ha così fissato
per il 24 aprile 2007 un nuovo appuntamento per l'accertamento medico ambulatoriale (doc. 35 AI), a seguito del quale
il perito ha reso il suo parere (doc. 39 AI).
1.3. Valutando la
necessità di un accertamento reumatologico (doc. 37 AI), il 6 settembre 2007
(doc. 40 AI) l'amministrazione
ha comunicato all'interessato di
sottoporsi ad una visita medica il 15 ottobre 2007 presso il dr. med. __________.
Tuttavia, l'assicurato né si è
presentato né ha avvisato dell'assenza
(doc. 41 AI).
Il 15 ottobre 2007 (doc. 42 AI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
diffidato l'assicurato, il
quale a giustificazione della sua mancata presenza alla visita peritale ha trasmesso
sia un certificato di pari data allestito dal suo medico curante (doc. 62-1 AI)
sia uno scritto di suo pugno (doc. 62-2 AI).
Ritenendo il summenzionato certificato come non
sufficientemente circostanziato per potere essere considerato quale valido
giustificativo (doc. 44 AI), il 29 ottobre 2007 (doc. 45 AI) l'UAI ha interpellato il medico curante in
merito alle condizioni di salute dell'assicurato ed alla sua capacità lavorativa.
1.4. Tanto con il
progetto di decisione del 19 novembre 2007 (doc. 51 AI) quanto con la decisione
del 10 gennaio 2008 (doc. 55 AI), fondandosi sull'art. 43 cpv. 3 LPGA l'UAI ha deciso la non entrata in materia sulla nuova richiesta di
prestazioni per ingiustificata mancata collaborazione dell'assicurato. Ciò ha comportato che il suo stato
di salute e quindi la sua capacità lavorativa e di guadagno non hanno potuto
essere determinati, non essendo sufficienti gli atti medici. L'amministrazione non ha quindi ritenuto valide
né le giustificazioni fornite dal curante, né tanto meno le motivazioni
formulate dall'interessato stesso
il 13 dicembre 2007 (doc. 57 AI), secondo cui "purtroppo ero a letto
infermo, ho comunque telefonato per avvisare, ma non essendo stato reperibile
il sig. __________ ho parlato con la signora __________.".
1.5. Con ricorso
dell'11 febbraio 2008 (doc. I) RI
1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha
chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e, conseguentemente, di riconoscergli in via principale un
grado d'invalidità del 50%.
In via subordinata, ha postulato di esperire una
perizia giudiziaria con successiva emanazione di una nuova decisione sulla base
del relativo referto medico.
A suo dire, è incomprensibile come la
giustificazione data dal medico curante il 6 novembre 2007 non sia stata
ritenuta valida e quindi l'UAI
non abbia fissato un ultimo appuntamento onde accertare definitivamente il suo serio
stato di salute. Rifiutando l'entrata
in materia, l'amministrazione
ha violato il principio di proporzionalità, poiché non ordinando una nuova
perizia gli ha precluso la possibilità di ottenere una rendita d'invalidità.
Nella risposta del 5 marzo 2008 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha ribadito
la sua posizione, evidenziando che nemmeno con le osservazioni riguardo al
progetto di decisione l'assicurato
ha apportato elementi concreti per giustificare la sua mancata collaborazione,
in particolare certificati medici circostanziati che potessero suffragare la
tesi dell'impedimento. Pertanto,
la proporzionalità del provvedimento adottato è data dalla circostanza che già
in passato l'interessato era
stato diffidato per lo stesso comportamento.
Il 18 marzo 2008 il ricorrente ha prodotto un
certificato medico del precedente 12 marzo (doc. E), che l'UAI ha giudicato ininfluente (doc. IX), e contestualmente
ha ritirato l'istanza di assistenza
giudiziaria (doc. VII) presentata unitamente al ricorso.
in
diritto
2.1. Oggetto del
ricorso è soltanto la validità della non entrata in materia da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità sulla
domanda di prestazioni formulata il 21 giugno 2006 dall'assicurato.
La valutazione, nel merito, del suo stato di
salute e quindi della sua capacità lavorativa e di guadagno non può essere
oggetto del presente ricorso, siccome il competente Ufficio non si è pronunciato
in proposito mediante una decisione impugnabile in virtù dell'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI. Va dichiarata
quindi irricevibile.
2.2. A norma dell'art. 1 cpv. 1 LAI,
le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(artt. 1-26bis e 28-70), sempre che la legge non preveda espressamente una
deroga.
Ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati
ed il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione
delle varie leggi d'assicurazione sociale.
Per l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina
le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni
di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per
iscritto.
Secondo l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari
e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del
caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA, se l'assicurato o
altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano
in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informazione o di collaborare,
l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
In virtù dell'art. 69 cpv. 1 OAI, norma riguardante l'istruttoria, l'Ufficio
AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in collaborazione con la
cassa di compensazione competente giusta l'art. 44.
Per l'art. 69 cpv. 2 OAI, se tali condizioni sono adempiute, l'Ufficio AI procura gli atti necessari, in
particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione.
A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate
perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi.
Giusta il capoverso 3 dell'art. 69 OAI, gli Uffici AI possono convocare
gli assicurati per un colloquio. La convocazione deve essere notificata agli
assicurati almeno 10 giorni in anticipo.
A norma dell'art. 69 cpv. 4 OAI, al fine di esaminare le condizioni mediche del
diritto alle prestazioni, gli Uffici AI sottopongono i necessari incarti al
competente servizio medico regionale. L'Ufficio federale può prevedere deroghe alla regola dell'esame da parte del servizio medico
regionale.
Secondo l'art. 73 OAI, se l'assicurato
rifiuta, senza scuse valide, un esame medico (art. 49 cpv. 2), una perizia
(art. 69 cpv. 2), un colloquio con l'Ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 28
LPGA), l'Ufficio AI può, dopo
aver fissato un termine adeguato ed esposto le conseguenze della negligenza,
decidere in base agli atti oppure sospendere gli accertamenti e decidere la non
entrata nel merito.
2.3. A proposito
dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, in una causa inerente l'assicurazione contro le
malattie (DTF 129 V 267), nel 2003 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato
quanto segue:
"
(…)
5.3 En relation avec les circonstances de fait qui
déterminent la quotité de la surprime (motif du retard et situation financière
de l'intéressé), la caisse ne pouvait non plus, comme l'ont relevé à juste
titre les premiers juges appliquer le taux maximum prévu par la loi (50%) sans
avoir au préalable cherché à établir d'une manière ou d'une autre les
circonstances déterminantes (motifs du retard et situation personnelle de
l'intéressé). Il est vrai que les déclarations de ce dernier en procédure
cantonale (lettre du 16 novembre 2001) laissent augurer certaines difficultés
quant à sa collaboration à la procédure. Il convient toutefois de rappeler, sur
ce point, que selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un
manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai
pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra
rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont
elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b
et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du
dossier, l'assureur peut également, cas échéant, rendre une décision
d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230 s. consid.
2; v. également UELI KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, ch. 229, pp. 108
s.; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich
1995, pp. 172 ss, ainsi que l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais
l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en
matière - le choix de l'une ou l'autre décision dépendra notamment de
l'avancement de l'instruction de la cause et de ses conséquences pour l'assuré
ou d'éventuels tiers intéressés -, que s'il ne lui est pas possible
d'élucider les questions de faits encore ouvertes sans difficultés ni
complications particulières malgré l'absence de collaboration de l'assuré
(cf. ATF 108 V 231 ss, 97 V 177; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 255)."
(sottolineature della redattrice).
Inoltre, secondo Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art.
Fatti
43 n. 38, pag. 440,
"
c) Art. 43 Abs. 3 ATSG bezieht sich schliesslich
lediglich auf Leistungsbegehren. Soweit die Abklärung eine Versicherungs-unterstellung
oder eine Beitragsfrage betrifft, kann eine Anwendung gegebenenfalls in
analoger Weise erfolgen oder es ist auf die im jeweiligen Einzelgesetz
vorgesehene Sanktion bzw. Folge zurückzugreifen (vgl. z.B. Art. 24 Abs. 5 AHVV
betreffend die Festsetzung von Akontobeiträgen in der AHV).
A pag. 441, n. 40 ad art. 43, l'autore afferma ancora:
"
Die in Art. 43 Abs. 3 ATSG vorgesehenen
Sanktionen können erst nach Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens
angeordnet werden (vgl. dazu BBl 1999 4600). Dieses entspricht demjenigen,
welches nach Art. 21 Abs. 4 ATSG durchzuführen ist (vgl. für näheres
ATSG-Kommentar, Art. 21 Rz. 68 ff.). Es handelt sich um eine ausnahmslos zu
beachtende Verfahrensregel, und es kann auch nicht davon abgewichen werden,
wenn die betreffende Person zu erkennen gibt, dass sie der ihr obliegenden
Pflicht jedenfalls nicht nachkommen will (vgl. BGE 122 V 219 f. in analoger
Anwendung; vgl. ferner SVR 1998 UV Nr. 1 sowie Maeschi, Kommentar, Rz. 20 zu
Art. 87 MVG). Dabei obliegt dem Verwaltungs-träger die Beweislast, wenn der
Nachweis der Mahnung strittig ist (vgl. dazu SVR 1995 IV Nr. 41). Die zu
erlassende Mahnung hat keinen Verfügungscharakter; denn sie betrifft nicht eine
durch-setzbare Rechtspflicht, sondern eine Obliegenheit der Partei (vgl. SVR
1998 UV Nr. 1).".
In sostanza, l'amministrazione, quando deve
effettuare degli accertamenti, può decidere in base agli atti solo se non può
accertare in alcun modo i fatti determinanti e dopo aver diffidato l'assicurato
per iscritto, avvertendolo delle conseguenze giuridiche e impartendogli un
adeguato termine di riflessione.
L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede due possibili sanzioni. L'assicuratore può decidere in base agli atti
di cui dispone oppure può non entrare in materia sulla richiesta di prestazioni.
Al proposito, Kieser (n. 41 ad art. 43) si è così
pronunciato:
"
(…)
Das Gesetz gibt keine Richtlinien, wie zwischen
den beiden Sanktionen zu wählen ist. Immerhin ist nach der Praxis zu beachten,
dass von der Möglichkeit des Nichteintretens zurückhaltend Gebrauch zu machen
ist; soweit aufgrund der vorliegenden Akten ein materieller Entscheid möglich
ist, soll ein Nichteintretensentscheid nicht gefällt werden (vgl. Kölz/Häner,
Rz. 275); diese prioritäre Bedeutung des materiellen Entscheides wird auch in
den Gesetzes-materialien betont (vgl. BBL 1994 V 948 f.). Ein Nichteintreten
hat insoweit insbesondere dort Bedeutung, wo die nicht wahrgenommene
Mitwirkungspflicht eine Eintretensvoraussetzung betrifft (vgl. Kieser,
Verwaltungsverfahren, Rz. 229); hingegen ist diese Sanktion nicht zulässig, wo
der Sachverhalt auch ohne Mitwirkung der Partei sich ohne Schwierigkeiten und
ohne besonderer Aufwand abklären lässt (vgl. SVR 2000 IV Nr. 23). Allemal ist
zu berücksichtigen, dass die für die Partei "günstigere Variante" zu
wählen ist (vgl. BGE 108 V 231 f.).
Wird gegen den betreffenden Entscheid des
Versicherungsträgers ein Rechtsmittel eingelegt, ist im Rahmen der Überprüfung
desselben vorfrageweise zu klären, ob die Mitwirkung, die verlangt wurde,
rechtmässig war oder nicht (vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".
Le sentenze dell'Alta Corte del 23 gennaio 2007 (I 906/05, considd.
5.4 e 6) e del 6 luglio 2007 (U 316/06, consid. 3.1.1) riprendono
la succitata giurisprudenza del 2003 del Tribunale Federale delle Assicurazioni
riguardante l'art. 43 cpv. 3 LPGA e la completano ulteriormente come segue:
"
(…)
5.4 (…) Au lieu de se prononcer sur le fond, en
l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre
une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit
cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue, autrement
dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du dossier (art
43 al. 3 LPGA et 73 RAI; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p.
230; voir également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000,
Zurich 2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no 229, p. 108
s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs-recht, p. 256; Gabriela
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverant-wortung, Fribourg 1999, p. 210).
6.
Conformément au principe inquisitoire, il appartient
en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en
oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment
établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des
éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les mesures
nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause, l'assuré
n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire examiner
l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p. 108). S'il
se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et
subjectivement exigible (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 214/01
du 25 octobre 2001, consid. 2b), il prend - délibérément - le risque que sa
demande soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du
droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de
la vraisemblance prépondérante.
En procédure de recours, le juge ne doit alors
examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73
RAI sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts du
Tribunal fédéral des assurances I 906/05 du 23 janvier 2007, consid. 6, U
489/00 du 31 août 2001, consid. 2b et I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 3 et
les références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous
l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le caractère
nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies
jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant
apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le
dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de
cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis
par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet
de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier
ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se
montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux
mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau
l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une
nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier
une appréciation différente de la situation. (…)" (sottolineature della
redattrice).
Ancora recentemente (STF 8C_417/2008 del 28
ottobre 2008, consid. 6.2) il Tribunale federale ha ribadito che riguardo all'art. 43 LPGA, la giurisprudenza ha precisato
che, malgrado la mancata collaborazione dell'assicurato, l'assicuratore può pronunciarsi
in base agli atti se non è possibile accertare i fatti senza difficoltà né complicazioni
speciali. L'Alta Corte ha in
particolare statuito che l'amministrazione, confrontata con un rifiuto dell'assicurato
di sottoporsi a nuova perizia medica pluridisciplinare, avrebbe dovuto tentare
di chiarire la situazione cercando di raccogliere dapprima presso i primi
esperti dei complementi d'informazione. A questo stadio, non era quindi
autorizzata a pronunciare una decisione fondandosi sugli atti incompleti
dell'incarto (STFA I 700/02 del 24 giugno 2003, consid. 2.2 e 3.3; Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 41 all'art. 43).
2.4. Riportando
queste conclusioni al caso concreto, l'Ufficio assicurazione invalidità ha
diffidato il ricorrente, dandogli la possibilità di motivare il suo rifiuto a
presentarsi il 15 ottobre 2007 dal perito dr. med. __________ per una visita
reumatologica.
A giustificazione di questa sua assenza, il 17
ottobre 2007 (doc. 62-1 AI) l'UAI
ha ricevuto dal curante dell'assicurato,
dr. med. __________, un certificato datato 15 ottobre 2007 del seguente tenore:
"
Si certifica che il succitato paziente non ha
potuto presentarsi alla visita prevista dall'Assicurazione Invalidità odierna, causa malattia.",
unitamente ad un manoscritto dell'assicurato (doc. 62-2 AI):
"
Egregi signori
Con la presente vi comunico che per motivi di
salute che voi sapete in data 15 ho mancato l'appuntamento medico per l'assicurazione invalidità perché non posso muovermi dal letto e
nemmeno scrivere bene. Richiedo un nuovo appuntamento o una visita da casa mia.
Sono più di due anni che sto male e non posso più lavorare né alzare pesi….
Cerchiamo di aiutare veramente le persone che soffrono.".
Non ritenendo come sufficienti queste
motivazioni, il medico SMR incaricato ha sottoposto dei quesiti al
summenzionato medico curante (doc. 45 AI):
"
(…) Pertanto, affinché possa entrare in materia
di eventuale decisione SMR a riguardo, la prego di inviarmi ulteriori
informazioni sull'A. a margine,
rispettivamente l'ultima visita
di controllo, relative ed attuali diagnosi con ripercussioni sulla propria CL,
da quale periodo queste possono essere valide, nonché i limiti funzionali per
un'attività lavorativa abituale
e/o adeguata.
A seguito di questa richiesta, ci riserveremo di
valutare la richiesta AI ai fini di una assegnazione di rendita e se il caso lo
richieda, di nuova visita peritale per lo stesso scopo. (…).".
Il 6 novembre 2007 (doc. 59 AI) il dr. med. __________,
FMH in medicina interna, ha preso la seguente posizione:
"
Apprendo con un certo stupore dal vostro scritto
del 29.10.2007 come il paziente a margine, incurante delle vostre convocazioni
e delle vostre diffide, non abbia a tutt'oggi ritenuto di doversi presentare presso i vostri servizi, e che
Considerandi
"per poter entrare in materia" io dovrei inviare tutta una somma di
informazioni e dettagli, vale a dire riformulare la pratica da me inoltrata il
28.7.2006
Da parte mia posso precisare che il RI 1 si è
presentato nel mio ambulatorio l'ultima volta in data 18.10.2006, e che in data 15.10.2007 ho
certificato la sua inabilità a presentarsi presso di voi valevole unicamente
per quella data a causa di una banale indisposizione, circostanza che credo di
poter assicurare non avrà più a ripetersi. Sulle sue condizioni di salute non
posso (e non intendo) quindi esprimermi oltre.
Ora mi pare che la questione sia abbastanza
semplice: tocca a voi segnalare che se egli non dovesse presentarsi alla
prossima (e ultima) convocazione, la pratica verrà definitivamente archiviata
e, aggiungo, in futuro non sarò certo io a iniziarne una nuova.".
Infine, come già evidenziato nell'esposizione dei fatti, con le sue
osservazioni del 13 dicembre 2007 (doc. 57 AI) l'assicurato aveva fatto presente che "non è mia intenzione
approfittare di un'eventuale
rendita ai preferirei non avere questi dolori lancinanti che mi bloccano almeno
tre quattro volte al mese fermo a letto, senza poter alzare alcun peso, non
potere camminare o stare seduto per ca. 3-5 giorni finché non fanno effetto le
pastiglie. Sono comunque sfiduciato del sistema, voi avete ricevuto
il mio certificato, non è per una (non precisata malattia) che non mi
sono presentato l'15.10.2007 ecc. ma purtroppo ero a letto infermo,
ho comunque telefonato per avvisare, ma non essendo reperibile il sig. __________
ho parlato con la signora __________. Pertanto faccio formalmente ricorso alla
vostra decisione e chiedo un nuovo appuntamento presso il vostro medico s.m.r.".
Alla luce di queste spiegazioni, nella sua
decisione del 10 gennaio 2008 l'amministrazione ha ritenuto che "non sono stati apportati
sufficienti e oggettivi motivi medici che giustificano il suo comportamento e
le mancate presentazioni agli accertamenti specialistici previsti.".
Pertanto, "non essendo sufficienti gli atti medici per definire con
esattezza il suo stato di salute rispettivamente la sua capacità lavorativa e
di guadagno, conformemente al summenzionato art. 43 LPGA e seguenti, non si
entra nel merito della sua nuova richiesta di prestazioni AI a causa della sua
ingiustificata mancata collaborazione.".
Occorre quindi esaminare se le motivazioni
addotte dal ricorrente a sostegno del fatto di non essersi presentato alla
visita peritale del 15 ottobre 2007 siano valide, ossia se il rifiuto di sottoporsi
a questo accertamento sia giustificato, come richiede il testo dell'art. 43 cpv. 3 LPGA.
2.5
Secondo Kieser, sempre in
ATSG-Kommentar, n. 39 ad art. 43, pag. 440,
"
d) Die Verletzung der Auskunfts- oder
Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise
erfolgt. Es muss sich mithin jedenfalls um eine schuldhafte Verletzung handeln
(vgl. BBl 1991 II 261), wobei das Verhalten der Person nicht mehr
nachvoll-ziehbar sein darf, was etwa dann gegeben ist, wenn ein
Recht-fertigungsgrund nicht einmal ansatzweise erkennbar ist oder wenn das
Verhalten schlechthin unverständlich ist. Damit setzt die Bestimmung höhere
Voraussetzungen fest, als sie etwa nach Art. 13 Abs. 2 VwVG gelten.".
A proposito del carattere ingiustificato del rifiuto commesso da
un assicurato, con sentenza del 1° settembre 2006 (I 371/05) il Tribunale
federale ha rilevato quanto segue:
"
(…).
6.2
Die Verletzung der Auskunfts- und
Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt
(Art. 43 Abs. 3 Satz 1 ATSG (vgl. Erw. 4.1 hievor; BBl 1991 II 261; Kieser,
ATSG-Kommentar, Art. 43 Rz 39). Dies trifft nicht zu, wenn sich die versicherte
Person aus psychogenen Gründen, die Krankheitswert haben, weigert, zu einer
angeordneten Massnahme Hand zu bieten (EVGE 1962 S. 45 Erw. 2; Urteile C. vom
7.
Dezember 2005 Erw. 3.3.2, I 124/05, und S. vom 29. August 2003 Erw. 1.3, I
21/03).
Die Problematik, ob dem Versicherten eine
Begutachtung durch Dr. med. H.________ aus psychischen Gründen unzumutbar ist,
wurde von der IV-Stelle nicht geprüft, da dies vor Erlass der Verfügung vom 6.
Dezember 2004 noch nicht vorgebracht wurde. Die Sache ist somit an die
IV-Stelle zu überweisen, damit sie hierüber befinde." (…).
Ed ancora, il 30 gennaio 2007 (I 166/06) si è così pronunciato:
"
(…)
5.1
Nach dem Wortlaut von Art. 43 Abs. 3 ATSG
liegt eine Verletzung der Mitwirkungspflicht nur dann vor, wenn sie in
unentschuldbarer Weise erfolgt ist. Sie muss somit schuldhaft sein (vgl. auch
Art. 73 IVV). Dies ist dann der Fall, wenn kein Rechtfertigungsgrund erkennbar
ist oder sich das Verhalten der versicherten Person als völlig unverständlich
erweist (Kieser, ATSG-Kommentar, N 39 zu Art. 43). (…).".
Nella sentenza del 6 novembre 2007 (U 48/07), il ricorrente si era
rifiutato di sottoporsi ad una perizia medica pluridisciplinare ordinata dal
giudice, motivando di avere rifiutato di sottoporsi a questa misura d'accertamento
quando è stata ordinata dall'assicuratore, perché aveva perso la fiducia in
quest'ultimo. Il Tribunale federale ha ritenuto che un tale motivo non scusava
il rifiuto dell'assicurato di sottoporsi ad una perizia medica necessaria per l'apprezzamento
del suo caso, dato che le parti potevano, se caso, far valere, presso l'assicuratore,
fondati motivi per ricusare il perito e presentare delle controproposte (art.
44.
LPGA). Pertanto, l'assicuratore era legittimato a decidere sulla scorta
degli atti (cfr. consid. 4.3).
2.6
Nell'evenienza
in esame, quale giustificazione della mancata presenza all'appuntamento con il
perito, il ricorrente ha fornito una motivazione medica.
Nello scritto, di proprio pugno, suesposto, egli ha infatti specificato
trattarsi di motivi di salute esistenti da due anni, che (anche) il 15 ottobre
2007.
l'hanno costretto a letto.
Pure il certificato medico allestito il 15 ottobre 2007 - verosimilmente
a seguito di un colloquio telefonico fra medico curante ed assicurato, visto
che l'ultima visita medica "personale" risale ad un anno prima –
attesta che è a causa di una malattia che il ricorrente è stato impossibilitato
a presentarsi all'accertamento peritale.
Vero è che quest'ultima motivazione appare, in sé, generica, non
specificando di quale tipo di malattia l'assicurato sia affetto.
Tuttavia, essendo certificata da un medico, seppure si tratti del
suo medico curante, la stessa non può essere ignorata.
Come tale, comunque, va contestualizzata alla luce delle risposte
date il 6 novembre 2007 dal dr. med. __________ all'amministrazione ed in
particolare all'affermazione che "in data 15.10.2007 ho certificato la
sua inabilità a presentarsi presso di voi valevole unicamente per quella data a
causa di una banale indisposizione, circostanza che credo di poter assicurare
non avrà a ripetersi.".
Banale o non banale indisposizione, determinante è che un medico
ha accertato che il giorno previsto per procedere all'accertamento il
ricorrente era malato e che quindi non si poteva presentare alla visita
peritale.
Va osservato che questa attestazione è stata redatta sulla fiducia,
ovvero il medico curante si è basato sulle indicazioni che – per telefono – l'assicurato
gli ha fornito riguardo al suo stato di salute. Non va però dimenticato che
sebbene fosse dal 18 ottobre 2006 che il curante non vedeva di persona l'insorgente,
ad ogni buon conto lo specialista conosce(va) comunque la sua anamnesi e
riteneva quindi possibile, quel 15 ottobre 2007, che l'assicurato fosse
veramente impedito a presentarsi all'appuntamento con il dr. med. __________. D'altronde,
la documentazione agli atti rivela che il curante stesso, nel 2006, ha attestato
che almeno dal 1998 l'insorgente è sottoposto a trattamenti medici a causa di
una sindrome lomboradicolare L5 a sinistra su ernia discale paramediana L4-L5
lussata e su piccola ernia discale L5-S1 (doc. 11-1 AI).
In queste circostanze, d'avviso della scrivente Corte, non si può validamente
ritenere che il rifiuto di collaborare opposto (implicitamente) dal ricorrente sia
ingiustificato.
Prova ne è, peraltro, che egli ha reagito immediatamente alla diffida
dell'amministrazione, manifestando risolutamente la propria volontà di (ri)sottoporsi
all'esame previsto chiedendo di potersi (ri)presentare ad una nuova visita presso
il perito o, addirittura, date le sue condizioni di salute, che lo specialista
stesso si recasse al suo domicilio per potere effettuare questo esame.
Anche nelle osservazioni al progetto di decisione l'assicurato ha sollecitato
un nuovo appuntamento, contestando vivamente la conclusione di "non
precisata malattia" a cui è giunto l'UAI.
Questi elementi dimostrano quindi la sua ferma intenzione di addivenire
ad un risultato concreto in merito alla sua situazione valetudinaria e questi
fatti non possono essere ignorati.
Va comunque rammentato che in calce alla
comunicazione standard che l'UAI
effettua agli assicurati informandoli della necessità di un accertamento
medico, l'amministrazione
avvisa tutti gli interessati che "La modifica del suddetto appuntamento
è possibile unicamente per motivi gravi. Questi vanno giustificati
tempestivamente e per iscritto alla persona incaricata di trattare la pratica."
(doc. 40-2 AI).
A questo riguardo, l'insorgente ha affermato di avere avvisato telefonicamente lo stesso
15.
ottobre 2007 il funzionario incaricato della sua domanda di prestazioni (__________)
ma, non essendo riuscito a raggiungerlo, avrebbe parlato con qualcun altro (tale
__________).
Agli atti non v'è tuttavia traccia di questa comunicazione.
Ciò nonostante, il TCA biasima il comportamento del ricorrente, il quale non ha avuto l'accortezza – nonché la cortesia - di avvisare
anche il perito riguardo alla sua impossibilità di presentarsi alla visita
specialistica ordinata dall'UAI.
2.7
Stanti le
considerazioni che precedono, d'avviso della scrivente Corte, l'Ufficio assicurazione invalidità ha violato l'art. 43 cpv. 3 LPGA,
poiché prima di procedere con la chiusura dell'inchiesta e la decisione di non entrare in materia sulla domanda di
prestazioni del ricorrente, avrebbe dovuto, invece, fissare un secondo
appuntamento presso il reumatologo.
Questa soluzione, peraltro, era già stata adottata in occasione
del primo accertamento a cui l'UAI ha sottoposto l'assicurato. In quel caso, le
motivazioni apportate dall'interessato per non essersi presentato alla visita
peritale del 30 gennaio 2007 presso uno psichiatra sono state ritenute valide
e, di conseguenza, gli è stato fissato un nuovo appuntamento, al quale l'insorgente
si è regolarmente presentato.
In concreto, invece, sebbene vada comunque dato atto che l'amministrazione
non si è accontentata del mero rifiuto dell'assicurato, ma ha proceduto ad
accertarne i motivi oltre che ad istruire con complementi la causa, la misura adottata dall'UAI risulta ad ogni buon conto sproporzionata. Occorre evidenziare,
infatti, sia la valida giustificazione del suo rifiuto apportata dal ricorrente,
sia la sua buona volontà di giungere alla definizione delle proprie condizioni
di salute e delle conseguenze che esse comportano sulla sua capacità lavorativa
e di guadagno.
Sulla scorta di quanto precede, l'incarto va dunque
rinviato all'amministrazione per
completare i suoi accertamenti. Essa fisserà all'assicurato un nuovo appuntamento dal perito dr. med. __________ e si
conformerà all'art. 43 cpv. 3 LPGA.
In queste condizioni, la decisione impugnata va
annullata ed il ricorso accolto nelle sue conclusioni "in via
subordinata", mentre è dichiarato irricevibile, come visto in ingresso,
nella misura in cui chiede il riconoscimento di un grado d'invalidità di almeno il 50%.
2.8
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1°
luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.-
e Fr. 1'000.- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza le spese, per complessivi Fr. 200.-, sono poste
a carico dell'Ufficio AI, il
quale rifonderà al ricorrente, siccome vincente in causa e patrocinato da un
legale, delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
2.9
L'assicurato ha chiesto di effettuare una
perizia medica che valuti il suo stato di salute qualora i certificati medici
agli atti non siano sufficienti per poter concludere ad un grado d'invalidità di almeno il 50% (doc. I pag. 4).
In virtù delle considerazioni che precedono,
questo Tribunale ha già statuito che l'UAI dovrà riconvocare il ricorrente ad una visita medica peritale. Una
volta in possesso di questi risultati, unitamente agli altri certificati medici
agli atti e, semmai, ad altre perizie che l'amministrazione deciderà di fare esperire, essa si pronuncerà poi
sulla domanda di prestazioni formulata il 21 giugno 2006 dall'assicurato.
Pertanto, la richiesta dell'insorgente, così come formulata, non può
essere tutelata.
2.10
Infine, va
evidenziato che l'istanza di
concessione dell'assistenza
giudiziaria, formulata contestualmente al ricorso, è stata ritirata il 18 marzo
2008.
(doc. VII), perciò non è più oggetto d'esame.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità, affinché
si conformi all'art. 43 cpv. 3
LPGA e fissi quindi al ricorrente un nuovo appuntamento presso il perito
reumatologo già designato.
2. Le spese
di procedura di Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che verserà inoltre all'insorgente la somma di Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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