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32.2008.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 marzo 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

43 n. 38, pag. 440,

"

c) Art. 43 Abs. 3 ATSG bezieht sich schliesslich

lediglich auf Leistungsbegehren. Soweit die Abklärung eine Versicherungs-unterstellung

oder eine Beitragsfrage betrifft, kann eine Anwendung gegebenenfalls in

analoger Weise erfolgen oder es ist auf die im jeweiligen Einzelgesetz

vorgesehene Sanktion bzw. Folge zurückzugreifen (vgl. z.B. Art. 24 Abs. 5 AHVV

betreffend die Festsetzung von Akontobeiträgen in der AHV).

A pag. 441, n. 40 ad art. 43, l'autore afferma ancora:

"

Die in Art. 43 Abs. 3 ATSG vorgesehenen

Sanktionen können erst nach Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens

angeordnet werden (vgl. dazu BBl 1999 4600). Dieses entspricht demjenigen,

welches nach Art. 21 Abs. 4 ATSG durchzuführen ist (vgl. für näheres

ATSG-Kommentar, Art. 21 Rz. 68 ff.). Es handelt sich um eine ausnahmslos zu

beachtende Verfahrensregel, und es kann auch nicht davon abgewichen werden,

wenn die betreffende Person zu erkennen gibt, dass sie der ihr obliegenden

Pflicht jedenfalls nicht nachkommen will (vgl. BGE 122 V 219 f. in analoger

Anwendung; vgl. ferner SVR 1998 UV Nr. 1 sowie Maeschi, Kommentar, Rz. 20 zu

Art. 87 MVG). Dabei obliegt dem Verwaltungs-träger die Beweislast, wenn der

Nachweis der Mahnung strittig ist (vgl. dazu SVR 1995 IV Nr. 41). Die zu

erlassende Mahnung hat keinen Verfügungscharakter; denn sie betrifft nicht eine

durch-setzbare Rechtspflicht, sondern eine Obliegenheit der Partei (vgl. SVR

1998 UV Nr. 1).".

In sostanza, l'amministrazione, quando deve

effettuare degli accertamenti, può decidere in base agli atti solo se non può

accertare in alcun modo i fatti determinanti e dopo aver diffidato l'assicurato

per iscritto, avvertendolo delle conseguenze giuridiche e impartendogli un

adeguato termine di riflessione.

L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede due possibili sanzioni. L'assicuratore può decidere in base agli atti

di cui dispone oppure può non entrare in materia sulla richiesta di prestazioni.

Al proposito, Kieser (n. 41 ad art. 43) si è così

pronunciato:

"

(…)

Das Gesetz gibt keine Richtlinien, wie zwischen

den beiden Sanktionen zu wählen ist. Immerhin ist nach der Praxis zu beachten,

dass von der Möglichkeit des Nichteintretens zurückhaltend Gebrauch zu machen

ist; soweit aufgrund der vorliegenden Akten ein materieller Entscheid möglich

ist, soll ein Nichteintretensentscheid nicht gefällt werden (vgl. Kölz/Häner,

Rz. 275); diese prioritäre Bedeutung des materiellen Entscheides wird auch in

den Gesetzes-materialien betont (vgl. BBL 1994 V 948 f.). Ein Nichteintreten

hat insoweit insbesondere dort Bedeutung, wo die nicht wahrgenommene

Mitwirkungspflicht eine Eintretensvoraussetzung betrifft (vgl. Kieser,

Verwaltungsverfahren, Rz. 229); hingegen ist diese Sanktion nicht zulässig, wo

der Sachverhalt auch ohne Mitwirkung der Partei sich ohne Schwierigkeiten und

ohne besonderer Aufwand abklären lässt (vgl. SVR 2000 IV Nr. 23). Allemal ist

zu berücksichtigen, dass die für die Partei "günstigere Variante" zu

wählen ist (vgl. BGE 108 V 231 f.).

Wird gegen den betreffenden Entscheid des

Versicherungsträgers ein Rechtsmittel eingelegt, ist im Rahmen der Überprüfung

desselben vorfrageweise zu klären, ob die Mitwirkung, die verlangt wurde,

rechtmässig war oder nicht (vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".

Le sentenze dell'Alta Corte del 23 gennaio 2007 (I 906/05, considd.

5.4 e 6) e del 6 luglio 2007 (U 316/06, consid. 3.1.1) riprendono

la succitata giurisprudenza del 2003 del Tribunale Federale delle Assicurazioni

riguardante l'art. 43 cpv. 3 LPGA e la completano ulteriormente come segue:

"

(…)

5.4 (…) Au lieu de se prononcer sur le fond, en

l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre

une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit

cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue, autrement

dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du dossier (art

43 al. 3 LPGA et 73 RAI; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p.

230; voir également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000,

Zurich 2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no 229, p. 108

s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs-recht, p. 256; Gabriela

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverant-wortung, Fribourg 1999, p. 210).

6.

Conformément au principe inquisitoire, il appartient

en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait

à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en

oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté

d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment

établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des

éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les mesures

nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause, l'assuré

n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire examiner

l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p. 108). S'il

se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et

subjectivement exigible (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 214/01

du 25 octobre 2001, consid. 2b), il prend - délibérément - le risque que sa

demande soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du

droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de

la vraisemblance prépondérante.

En procédure de recours, le juge ne doit alors

examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73

RAI sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts du

Tribunal fédéral des assurances I 906/05 du 23 janvier 2007, consid. 6, U

489/00 du 31 août 2001, consid. 2b et I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 3 et

les références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous

l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le caractère

nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies

jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant

apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le

dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de

cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis

par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet

de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier

ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,

l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se

montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux

mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau

l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une

nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier

une appréciation différente de la situation. (…)" (sottolineature della

redattrice).

Ancora recentemente (STF 8C_417/2008 del 28

ottobre 2008, consid. 6.2) il Tribunale federale ha ribadito che riguardo all'art. 43 LPGA, la giurisprudenza ha precisato

che, malgrado la mancata collaborazione dell'assicurato, l'assicuratore può pronunciarsi

in base agli atti se non è possibile accertare i fatti senza difficoltà né complicazioni

speciali. L'Alta Corte ha in

particolare statuito che l'amministrazione, confrontata con un rifiuto dell'assicurato

di sottoporsi a nuova perizia medica pluridisciplinare, avrebbe dovuto tentare

di chiarire la situazione cercando di raccogliere dapprima presso i primi

esperti dei complementi d'informazione. A questo stadio, non era quindi

autorizzata a pronunciare una decisione fondandosi sugli atti incompleti

dell'incarto (STFA I 700/02 del 24 giugno 2003, consid. 2.2 e 3.3; Ueli Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 41 all'art. 43).

2.4. Riportando

queste conclusioni al caso concreto, l'Ufficio assicurazione invalidità ha

diffidato il ricorrente, dandogli la possibilità di motivare il suo rifiuto a

presentarsi il 15 ottobre 2007 dal perito dr. med. __________ per una visita

reumatologica.

A giustificazione di questa sua assenza, il 17

ottobre 2007 (doc. 62-1 AI) l'UAI

ha ricevuto dal curante dell'assicurato,

dr. med. __________, un certificato datato 15 ottobre 2007 del seguente tenore:

"

Si certifica che il succitato paziente non ha

potuto presentarsi alla visita prevista dall'Assicurazione Invalidità odierna, causa malattia.",

unitamente ad un manoscritto dell'assicurato (doc. 62-2 AI):

"

Egregi signori

Con la presente vi comunico che per motivi di

salute che voi sapete in data 15 ho mancato l'appuntamento medico per l'assicurazione invalidità perché non posso muovermi dal letto e

nemmeno scrivere bene. Richiedo un nuovo appuntamento o una visita da casa mia.

Sono più di due anni che sto male e non posso più lavorare né alzare pesi….

Cerchiamo di aiutare veramente le persone che soffrono.".

Non ritenendo come sufficienti queste

motivazioni, il medico SMR incaricato ha sottoposto dei quesiti al

summenzionato medico curante (doc. 45 AI):

"

(…) Pertanto, affinché possa entrare in materia

di eventuale decisione SMR a riguardo, la prego di inviarmi ulteriori

informazioni sull'A. a margine,

rispettivamente l'ultima visita

di controllo, relative ed attuali diagnosi con ripercussioni sulla propria CL,

da quale periodo queste possono essere valide, nonché i limiti funzionali per

un'attività lavorativa abituale

e/o adeguata.

A seguito di questa richiesta, ci riserveremo di

valutare la richiesta AI ai fini di una assegnazione di rendita e se il caso lo

richieda, di nuova visita peritale per lo stesso scopo. (…).".

Il 6 novembre 2007 (doc. 59 AI) il dr. med. __________,

FMH in medicina interna, ha preso la seguente posizione:

"

Apprendo con un certo stupore dal vostro scritto

del 29.10.2007 come il paziente a margine, incurante delle vostre convocazioni

e delle vostre diffide, non abbia a tutt'oggi ritenuto di doversi presentare presso i vostri servizi, e che

Considerandi

"per poter entrare in materia" io dovrei inviare tutta una somma di

informazioni e dettagli, vale a dire riformulare la pratica da me inoltrata il

28.7.2006

Da parte mia posso precisare che il RI 1 si è

presentato nel mio ambulatorio l'ultima volta in data 18.10.2006, e che in data 15.10.2007 ho

certificato la sua inabilità a presentarsi presso di voi valevole unicamente

per quella data a causa di una banale indisposizione, circostanza che credo di

poter assicurare non avrà più a ripetersi. Sulle sue condizioni di salute non

posso (e non intendo) quindi esprimermi oltre.

Ora mi pare che la questione sia abbastanza

semplice: tocca a voi segnalare che se egli non dovesse presentarsi alla

prossima (e ultima) convocazione, la pratica verrà definitivamente archiviata

e, aggiungo, in futuro non sarò certo io a iniziarne una nuova.".

Infine, come già evidenziato nell'esposizione dei fatti, con le sue

osservazioni del 13 dicembre 2007 (doc. 57 AI) l'assicurato aveva fatto presente che "non è mia intenzione

approfittare di un'eventuale

rendita ai preferirei non avere questi dolori lancinanti che mi bloccano almeno

tre quattro volte al mese fermo a letto, senza poter alzare alcun peso, non

potere camminare o stare seduto per ca. 3-5 giorni finché non fanno effetto le

pastiglie. Sono comunque sfiduciato del sistema, voi avete ricevuto

il mio certificato, non è per una (non precisata malattia) che non mi

sono presentato l'15.10.2007 ecc. ma purtroppo ero a letto infermo,

ho comunque telefonato per avvisare, ma non essendo reperibile il sig. __________

ho parlato con la signora __________. Pertanto faccio formalmente ricorso alla

vostra decisione e chiedo un nuovo appuntamento presso il vostro medico s.m.r.".

Alla luce di queste spiegazioni, nella sua

decisione del 10 gennaio 2008 l'amministrazione ha ritenuto che "non sono stati apportati

sufficienti e oggettivi motivi medici che giustificano il suo comportamento e

le mancate presentazioni agli accertamenti specialistici previsti.".

Pertanto, "non essendo sufficienti gli atti medici per definire con

esattezza il suo stato di salute rispettivamente la sua capacità lavorativa e

di guadagno, conformemente al summenzionato art. 43 LPGA e seguenti, non si

entra nel merito della sua nuova richiesta di prestazioni AI a causa della sua

ingiustificata mancata collaborazione.".

Occorre quindi esaminare se le motivazioni

addotte dal ricorrente a sostegno del fatto di non essersi presentato alla

visita peritale del 15 ottobre 2007 siano valide, ossia se il rifiuto di sottoporsi

a questo accertamento sia giustificato, come richiede il testo dell'art. 43 cpv. 3 LPGA.

2.5

Secondo Kieser, sempre in

ATSG-Kommentar, n. 39 ad art. 43, pag. 440,

"

d) Die Verletzung der Auskunfts- oder

Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise

erfolgt. Es muss sich mithin jedenfalls um eine schuldhafte Verletzung handeln

(vgl. BBl 1991 II 261), wobei das Verhalten der Person nicht mehr

nachvoll-ziehbar sein darf, was etwa dann gegeben ist, wenn ein

Recht-fertigungsgrund nicht einmal ansatzweise erkennbar ist oder wenn das

Verhalten schlechthin unverständlich ist. Damit setzt die Bestimmung höhere

Voraussetzungen fest, als sie etwa nach Art. 13 Abs. 2 VwVG gelten.".

A proposito del carattere ingiustificato del rifiuto commesso da

un assicurato, con sentenza del 1° settembre 2006 (I 371/05) il Tribunale

federale ha rilevato quanto segue:

"

(…).

6.2

Die Verletzung der Auskunfts- und

Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt

(Art. 43 Abs. 3 Satz 1 ATSG (vgl. Erw. 4.1 hievor; BBl 1991 II 261; Kieser,

ATSG-Kommentar, Art. 43 Rz 39). Dies trifft nicht zu, wenn sich die versicherte

Person aus psychogenen Gründen, die Krankheitswert haben, weigert, zu einer

angeordneten Massnahme Hand zu bieten (EVGE 1962 S. 45 Erw. 2; Urteile C. vom

7.

Dezember 2005 Erw. 3.3.2, I 124/05, und S. vom 29. August 2003 Erw. 1.3, I

21/03).

Die Problematik, ob dem Versicherten eine

Begutachtung durch Dr. med. H.________ aus psychischen Gründen unzumutbar ist,

wurde von der IV-Stelle nicht geprüft, da dies vor Erlass der Verfügung vom 6.

Dezember 2004 noch nicht vorgebracht wurde. Die Sache ist somit an die

IV-Stelle zu überweisen, damit sie hierüber befinde." (…).

Ed ancora, il 30 gennaio 2007 (I 166/06) si è così pronunciato:

"

(…)

5.1

Nach dem Wortlaut von Art. 43 Abs. 3 ATSG

liegt eine Verletzung der Mitwirkungspflicht nur dann vor, wenn sie in

unentschuldbarer Weise erfolgt ist. Sie muss somit schuldhaft sein (vgl. auch

Art. 73 IVV). Dies ist dann der Fall, wenn kein Rechtfertigungsgrund erkennbar

ist oder sich das Verhalten der versicherten Person als völlig unverständlich

erweist (Kieser, ATSG-Kommentar, N 39 zu Art. 43). (…).".

Nella sentenza del 6 novembre 2007 (U 48/07), il ricorrente si era

rifiutato di sottoporsi ad una perizia medica pluridisciplinare ordinata dal

giudice, motivando di avere rifiutato di sottoporsi a questa misura d'accertamento

quando è stata ordinata dall'assicuratore, perché aveva perso la fiducia in

quest'ultimo. Il Tribunale federale ha ritenuto che un tale motivo non scusava

il rifiuto dell'assicurato di sottoporsi ad una perizia medica necessaria per l'apprezzamento

del suo caso, dato che le parti potevano, se caso, far valere, presso l'assicuratore,

fondati motivi per ricusare il perito e presentare delle controproposte (art.

44.

LPGA). Pertanto, l'assicuratore era legittimato a decidere sulla scorta

degli atti (cfr. consid. 4.3).

2.6

Nell'evenienza

in esame, quale giustificazione della mancata presenza all'appuntamento con il

perito, il ricorrente ha fornito una motivazione medica.

Nello scritto, di proprio pugno, suesposto, egli ha infatti specificato

trattarsi di motivi di salute esistenti da due anni, che (anche) il 15 ottobre

2007.

l'hanno costretto a letto.

Pure il certificato medico allestito il 15 ottobre 2007 - verosimilmente

a seguito di un colloquio telefonico fra medico curante ed assicurato, visto

che l'ultima visita medica "personale" risale ad un anno prima –

attesta che è a causa di una malattia che il ricorrente è stato impossibilitato

a presentarsi all'accertamento peritale.

Vero è che quest'ultima motivazione appare, in sé, generica, non

specificando di quale tipo di malattia l'assicurato sia affetto.

Tuttavia, essendo certificata da un medico, seppure si tratti del

suo medico curante, la stessa non può essere ignorata.

Come tale, comunque, va contestualizzata alla luce delle risposte

date il 6 novembre 2007 dal dr. med. __________ all'amministrazione ed in

particolare all'affermazione che "in data 15.10.2007 ho certificato la

sua inabilità a presentarsi presso di voi valevole unicamente per quella data a

causa di una banale indisposizione, circostanza che credo di poter assicurare

non avrà a ripetersi.".

Banale o non banale indisposizione, determinante è che un medico

ha accertato che il giorno previsto per procedere all'accertamento il

ricorrente era malato e che quindi non si poteva presentare alla visita

peritale.

Va osservato che questa attestazione è stata redatta sulla fiducia,

ovvero il medico curante si è basato sulle indicazioni che – per telefono – l'assicurato

gli ha fornito riguardo al suo stato di salute. Non va però dimenticato che

sebbene fosse dal 18 ottobre 2006 che il curante non vedeva di persona l'insorgente,

ad ogni buon conto lo specialista conosce(va) comunque la sua anamnesi e

riteneva quindi possibile, quel 15 ottobre 2007, che l'assicurato fosse

veramente impedito a presentarsi all'appuntamento con il dr. med. __________. D'altronde,

la documentazione agli atti rivela che il curante stesso, nel 2006, ha attestato

che almeno dal 1998 l'insorgente è sottoposto a trattamenti medici a causa di

una sindrome lomboradicolare L5 a sinistra su ernia discale paramediana L4-L5

lussata e su piccola ernia discale L5-S1 (doc. 11-1 AI).

In queste circostanze, d'avviso della scrivente Corte, non si può validamente

ritenere che il rifiuto di collaborare opposto (implicitamente) dal ricorrente sia

ingiustificato.

Prova ne è, peraltro, che egli ha reagito immediatamente alla diffida

dell'amministrazione, manifestando risolutamente la propria volontà di (ri)sottoporsi

all'esame previsto chiedendo di potersi (ri)presentare ad una nuova visita presso

il perito o, addirittura, date le sue condizioni di salute, che lo specialista

stesso si recasse al suo domicilio per potere effettuare questo esame.

Anche nelle osservazioni al progetto di decisione l'assicurato ha sollecitato

un nuovo appuntamento, contestando vivamente la conclusione di "non

precisata malattia" a cui è giunto l'UAI.

Questi elementi dimostrano quindi la sua ferma intenzione di addivenire

ad un risultato concreto in merito alla sua situazione valetudinaria e questi

fatti non possono essere ignorati.

Va comunque rammentato che in calce alla

comunicazione standard che l'UAI

effettua agli assicurati informandoli della necessità di un accertamento

medico, l'amministrazione

avvisa tutti gli interessati che "La modifica del suddetto appuntamento

è possibile unicamente per motivi gravi. Questi vanno giustificati

tempestivamente e per iscritto alla persona incaricata di trattare la pratica."

(doc. 40-2 AI).

A questo riguardo, l'insorgente ha affermato di avere avvisato telefonicamente lo stesso

15.

ottobre 2007 il funzionario incaricato della sua domanda di prestazioni (__________)

ma, non essendo riuscito a raggiungerlo, avrebbe parlato con qualcun altro (tale

__________).

Agli atti non v'è tuttavia traccia di questa comunicazione.

Ciò nonostante, il TCA biasima il comportamento del ricorrente, il quale non ha avuto l'accortezza – nonché la cortesia - di avvisare

anche il perito riguardo alla sua impossibilità di presentarsi alla visita

specialistica ordinata dall'UAI.

2.7

Stanti le

considerazioni che precedono, d'avviso della scrivente Corte, l'Ufficio assicurazione invalidità ha violato l'art. 43 cpv. 3 LPGA,

poiché prima di procedere con la chiusura dell'inchiesta e la decisione di non entrare in materia sulla domanda di

prestazioni del ricorrente, avrebbe dovuto, invece, fissare un secondo

appuntamento presso il reumatologo.

Questa soluzione, peraltro, era già stata adottata in occasione

del primo accertamento a cui l'UAI ha sottoposto l'assicurato. In quel caso, le

motivazioni apportate dall'interessato per non essersi presentato alla visita

peritale del 30 gennaio 2007 presso uno psichiatra sono state ritenute valide

e, di conseguenza, gli è stato fissato un nuovo appuntamento, al quale l'insorgente

si è regolarmente presentato.

In concreto, invece, sebbene vada comunque dato atto che l'amministrazione

non si è accontentata del mero rifiuto dell'assicurato, ma ha proceduto ad

accertarne i motivi oltre che ad istruire con complementi la causa, la misura adottata dall'UAI risulta ad ogni buon conto sproporzionata. Occorre evidenziare,

infatti, sia la valida giustificazione del suo rifiuto apportata dal ricorrente,

sia la sua buona volontà di giungere alla definizione delle proprie condizioni

di salute e delle conseguenze che esse comportano sulla sua capacità lavorativa

e di guadagno.

Sulla scorta di quanto precede, l'incarto va dunque

rinviato all'amministrazione per

completare i suoi accertamenti. Essa fisserà all'assicurato un nuovo appuntamento dal perito dr. med. __________ e si

conformerà all'art. 43 cpv. 3 LPGA.

In queste condizioni, la decisione impugnata va

annullata ed il ricorso accolto nelle sue conclusioni "in via

subordinata", mentre è dichiarato irricevibile, come visto in ingresso,

nella misura in cui chiede il riconoscimento di un grado d'invalidità di almeno il 50%.

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1°

luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.-

e Fr. 1'000.- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza le spese, per complessivi Fr. 200.-, sono poste

a carico dell'Ufficio AI, il

quale rifonderà al ricorrente, siccome vincente in causa e patrocinato da un

legale, delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

2.9

L'assicurato ha chiesto di effettuare una

perizia medica che valuti il suo stato di salute qualora i certificati medici

agli atti non siano sufficienti per poter concludere ad un grado d'invalidità di almeno il 50% (doc. I pag. 4).

In virtù delle considerazioni che precedono,

questo Tribunale ha già statuito che l'UAI dovrà riconvocare il ricorrente ad una visita medica peritale. Una

volta in possesso di questi risultati, unitamente agli altri certificati medici

agli atti e, semmai, ad altre perizie che l'amministrazione deciderà di fare esperire, essa si pronuncerà poi

sulla domanda di prestazioni formulata il 21 giugno 2006 dall'assicurato.

Pertanto, la richiesta dell'insorgente, così come formulata, non può

essere tutelata.

2.10

Infine, va

evidenziato che l'istanza di

concessione dell'assistenza

giudiziaria, formulata contestualmente al ricorso, è stata ritirata il 18 marzo

2008.

(doc. VII), perciò non è più oggetto d'esame.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità, affinché

si conformi all'art. 43 cpv. 3

LPGA e fissi quindi al ricorrente un nuovo appuntamento presso il perito

reumatologo già designato.

2. Le spese

di procedura di Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che verserà inoltre all'insorgente la somma di Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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