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Decisione

32.2008.241

Metodo misto. L'UAI ha attribuito all'assicurata, precedentemente attiva quale operaia / casalinga una rendita intera d'invalidità dal 1.9.2007 al 31.1.2008 poi soppressa essendo il grado d'invalidità

26 agosto 2009Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XI

e XII sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XIII, XIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa

graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio

2008.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003) secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2003):

"

Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

La

giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I

156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Essa è

stata ribadita in una STF 9C

15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata

in DTF 133 V 504.

2.5. Al fine di

determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V

150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;

Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG

über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

2.6. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131

V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa

K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19

ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,

12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno

2004 nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.7. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.8. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au

motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité

aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les

critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces

conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence

des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à

une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente:

l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et

ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de

santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.9. Nella

decisione del 18 novembre 2008, l’UAI ha attribuito

all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2007 al 31

gennaio 2008, sopprimendola poi a partire dal 1° febbraio 2008, fondandosi

sulle valutazioni del Dr. __________ e del SMR che hanno considerato

l’interessata abile al lavoro al 100%, in un’attività pienamente rispettosa dei

limiti funzionali, dal 1° febbraio 2008.

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.6.,

2.7. e 2.8., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI

1 a far tempo dal 1° febbraio 2008.

2.10. Per chiarire

la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Dr. __________, spec.

FMH in reumatologia e medicina interna, il mandato di esperire una perizia reumatologica.

Nel suo

rapporto peritale dell’11 marzo 2008 lo specialista, dopo aver illustrato

l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive ha

posto la seguente diagnosi:

"

(…)

Dolori lombosciatalgici cronici bilaterali in

- Esiti

da duplice intervento neurochirurgico alla colonna lombare, nel 1999 ed il

20.4.2007

- Alterazioni degenerative del rachide lombare

- Disturbi

statici del rachide (accentuazione della cifosi dorsale alta con protrazione

del capo, iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale,

destroconvessa lombare, scompensata)

- Esiti

da impianto di protesi totale alle anche bilaterali, il 22.11.2006 a destra il

23.10.2007 a sinistra

Tendenza allo sviluppo di un reumatismo dalle

parti molli

Decondizionamento muscolare

Obesità (peso 91 kg / statura 156 cm)” (doc. AI 24-6).

Per

quanto riguarda le conseguenze sulla capacità di lavoro il Dr. __________ ha

evidenziato quanto segue:

"

(…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale

residua, descritta nell’allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo

del 100% dall’1.2.2008, quindi a distanza di circa 3 mesi dall’ultimo

intervento ortopedico.

Nella sua ultima attività principale come

operaia, attiva nel montaggio di piccole componenti elettromeccaniche, tenendo

conto del mansionario fornitoci dal datore di lavoro, sopramenzionato, giudico

l’assicurata, sempre a partire dall’1.2.2008, abile al lavoro sull’arco di una

giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento di 1/3, a

seguito dei dolori cronici, dei limiti funzionali e di carico, citati

nell’allegato, della necessità di dover alternare frequentemente le posizioni

corporee”

Da parte

sua la ricorrente ha prodotto la relazione medica del 22 luglio 2008 del Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, dal seguente tenore:

"

La signora RI 1 mi ha comunicato che la

richiesta di prestazioni Al è stata respinta e che è sua intenzione fare

ricorso contro la decisione.

La signora RI 1 è venuta alla mia consultazione

l'ultima volta il 21.07.2008 a causa soprattutto della persistenza di una

lombosciatalgia destra.

Per quanto riguarda il riassunto dell'anamnesi

fino al 18.07.2007 allego il rapporto per la richiesta di prestazione Al da me

allestito in tale data.

Anamnesi intermedia:

Il 23.10.2007 intervento elettivo di protesi

totale all'anca sinistra a causa dell'importante coxartrosi sinistra (fecit

dottor __________, __________). Il decorso post‑operatorio è stato allora

privo di complicanze. Dal 03.11.2007 al 25.11.2007 la paziente è stata

ricoverata alla Clinica di Riabilitazione di __________ per un programma di

riabilitazione (allego rapporto dottor __________). La paziente presenta una

sindrome lombo‑vertebrale e lombo‑spondilogena cronica con evoluzione

non favorevole. Il 19.02.2008 veniva diagnosticata tramite gastroscopia

(dottoressa __________, __________) una gastrite antrale micro‑erosiva

unitamente a esofagite tubulare. Si è trattata di una gastrite dovuta all'uso

continuo di FANS per via dei dolori, nonostante la protezione con PPI (Nexium).

Nel corso degli ultimi mesi la paziente è stata rivalutata anche dal dottor __________,

specialista FMH chirurgia ortopedica e dottor __________ specialista FMH

neurochirurgia (vedi anche loro relazioni). Oltre al trattamento con farmaci

analgesici (in particolare Co‑Dafalgan), attualmente è in corso un ciclo

di fisioterapia.

Status:

Peso 92 kg. statura 156 cm.

Tensione arteriosa 130/85 mmHg, frequenza cardiaca 76 bpm regolare.

La paziente deambula con zoppia di Trendelemburg

a destra, deambulazione molto difficoltosa e limitata sulla punta dei piedi e

sui talloni in particolare a destra. Importante sindrome lombo‑vertebrale

con Schober lombare 10/12 cm, DDS 33 cm, importante limitazione dell'estensione del rachide lombare di 2/3,

della lateroflessione sia sinistra che destra di 1/2. Dolori diffusi alla

digitopressione lungo tutto il tratto lombare del rachide, in sede paralombare

e parasacrale destra, e di tutta la muscolatura gluteare a destra. Lasègue 90'

DDP. Non segni clinici per sindrome radicolare agli arti inferiori. Anche: in

esiti di artroplastica bilaterale, articolarità nei limiti.

Diagnosi:

‑ Coxartrosi bilaterale, stato da impianto protesi anca

destra 22.11.2006, stato da impianto protesi anca sinistra 23.10.2007.

‑ Sindrome lombo‑vertebrale cronica con stato da PLIF

L5‑S1 (1999), stato da PLIF L4‑L5 con gabbia in composite

fissazione posteriore da L3‑S1, dinamica in L3‑L4 (20.04.2007).

‑ Cardiopatia ischemica, stato da PTCA‑Stent

(2003).

‑ Arteriopatia periferica stadio Il con stato da PTA più

posa di Stent arteria iliaca comune sinistra (2002).

‑ Diabete tipo 2 non insulino‑dipendente.

‑ Nefrolitiasi a sinistra, stato da pielolitotomia (1990),

stato da ESWL sinistra (2005).

‑ Stato da colecistectomia dicembre 2006 per colecistite

acuta su colecistolitiasi.

‑ Stato da laparoplastica con grande rete in prolene per

lombocele al fianco sinistro (aprile 2006).

‑ Gastrite microerosiva (febbraio 2008).

‑ Dupuytren stadio I raggio III mano destra.

Discussione:

Si tratta di un operaia 61 enne che negli ultimi

anni ha subito un ingente numero di interventi chirurgici, in particolare negli

ultimi due anni (vedi sopra). Nonostante le varie patologie da lei presentate e

i rilevanti dolori, soprattutto a livello lombare ed alle anche, con notevole

abnegazione ha sempre cercato di continuare a fare il suo lavoro fino a quando

praticamente non ce l'ha più fatta. Anche dopo numerosi interventi recenti (in

particolare revisione di spondilodesi aprile 2006, artroprotesi anca destra

novembre 2006, artroprotesi anca sinistra ottobre 2007), presenta una

lombosciatalgia destra ribelle al trattamento per il quale non esistono più

ulteriori opzioni chirurgiche. Data l'evoluzione ormai a 9 mesi dall'ultimo intervento

penso che l'evoluzione sia suscettibile piuttosto di un peggioramento e che un

miglioramento non appare molto probabile. Sono certo, anche a prescindere dalla

decisione dell'Al, che la signora RI 1 non sarà più in grado di lavorare come

operaia, anche in un lavoro di intensità fisica leggera o moderata in quanto

non riesco assolutamente a pensare ad una tipologia di lavoro compatibile con

il suo stato di salute attuale ed in proiezione futura.” (doc. B).

In sede

di osservazioni è stato inoltre prodotto il certificato medico del 25 luglio

2008 del Dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, qui riprodotto:

"

Gentili Signore, Egregi Signori,

La soprannominata paziente si lamenta dal

1998/1999 di dolori lombari recidivanti. Gli accertamenti neuroradiologici

avevano confermato a quell'epoca una grave discopatia vacuolare L5/S1 con

un'ernia laterale a sx. In seguito a questa diagnosi in novembre 1999 ha avuto luogo una fissazione

intersomatica del segmento L5/S1. Dopo il suddetto intervento per molti anni la

paziente ha goduto di una situazione stabile con dolori fluttuanti, ma non

eccessivi.

Inizio del 2007 esacerbazione dei dolori lombari

divenuti nuovamente molto importanti. Una nuova RM lombare confermava un'ottima

fusione L5/S1, ma presentava ora discopatie importanti in L4/5 e leggere in L3/4.

A causa dei dolori relativamente invalidanti, in

aprile dei 2007 ha avuto luogo

una fissazione intersomatica 1‑415 con una fissazione dinamica 1‑314.

Dopo il suddetto intervento la situazione è

decisamente migliorata con notevole riduzione dei dolori lombari ed alle gambe.

Tuttavia persiste un dolore lombare residuale intermittente. Dolori in parte

accentuati anche dalla presenza di artrosi delle anche. Attualmente la paziente

deambula con il supporto di una canna a causa dei dolori alla gamba dx in

presenza di un punto Trigger attivo nel gluteo. L'esame neurologico risulta

tuttavia normale in assenza di evidenti compressioni radicolari.

Date le circostanze ritengo che la paziente

presenti un'inabilità lavorativa definitiva nettamente superiore al 50%. Una

reintegrazione in un lavoro leggero ed ergonomicamente favorevole è da

considerarsi difficoltoso, quindi poco probabile.” (doc. C).

La

ricorrente ha quindi trasmesso lo scritto del 26 agosto 2008 del Dr. __________,

medico aggiunto in ortopedia dell’Ospedale Regionale di __________:

"

Egregi Signori,

con la presente confermo che la sunnominata

paziente è stata operata di impianto di protesi totale all'anca sinistra il

23.10.2007, presenta esiti di protesi totale all'anca destra il 22.11.2006,

presenta esiti di intervento di stabilizzazione a livello della colonna per

spondilolistesi L5 S1 nel 1999 ed L1 ed S1 nel 2006, nell'anamnesi si ritiene

una cardiopatia ischemica, un'arteriopatia periferica di stadio 2 con impianto

di stent arteria iliaca comune sinistra nel 2002, un diabete mellito non

insulino‑dipendente, una nefrolitiasi, diversi interventi chirurgici a

livello del rene sinistro nel 1990 e nel 2005, esiti da colecistectomia nel

2006, attualmente dal punto di vista ortopedico e quadro clinico in particolare

a livello delle due anche è soddisfacente; permangono forti problemi a livello

della colonna lombare precedentemente operata che spesso costringono la

paziente ad usufruire delle stampelle ed a sottoporsi di cicli di fisioterapia,

ragion per la quale tenuto conto dei fattori ortopedici e dei fattori

internistici presentati dalla paziente un'abilità lavorativa al 100% è più che

giustificata e si ritiene giustificata una richiesta dì invalidità al 100% ,

attualmente non è proponibile nessuna attività lavorativa a questa paziente con

importante polipatologia di tipo misto ortopedico internistico e cardiologico.”

(doc. D).

2.11. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

Considerandi

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità, ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti

del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha

precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1

et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254)).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999

).

2.12

Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata svolgesse un’attività

lucrativa quale operaia presso la __________ a tempo parziale, l’ha considerata

salariata nella misura del 68% (27,90 ore alla settimana su un totale di 41,25)

e casalinga per il restante 32% applicando il metodo misto.

Questa suddivisione merita

conferma. In via ricorsuale il rappresentante dell’assicurata ha confermato

l’attività lucrativa a tempo parziale di RI 1 indicando una percentuale del 50%

(doc. I) che tuttavia alla luce del questionario del datore di lavoro del 17

luglio 2007 (doc. AI 8-1), ripreso dall’Ufficio AI (doc. AI 26-2), va giustamente

corretto al 68%.

2.13

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal Dr. __________, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

L’assicurata

è stata sottoposta ad un esame reumatologico da parte del Dr. __________, dal

quale è emerso che ella è affetta da “dolori lombosciatalgici cronici

bilaterali in: - esiti da duplice intervento neurochirurgico alla colonna

lombare, nel 1999 ed il 20.4.2007. - Alterazioni degenerative del rachide

lombare. - Disturbi statici del rachide (accentuazione della cifosi dorsale

alta con protrazione del capo, iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa

dorsale, destroconvessa lombare, scompensata). - Esiti da impianto di protesi

totale alle anche bilaterali, il 22.11.2006 a destra il 23.10.2007 a sinistra.

Tendenza allo sviluppo di un reumatismo dalle parti molli. Decondizionamento

muscolare e obesità (peso 91 kg

/ statura 156 cm)” (doc. AI

24-6).

A mente

del perito RI 1, a far tempo dal 1° febbbraio 2008, nella sua ultima attività

di operaia è ritenuta abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa

normale, ma con una diminuzione del rendimento di 1/3, a seguito dei dolori

cronici, dei limiti funzionali e di carico e della necessità di dover alternare

frequentemente le posizioni corporee. Per contro, in un lavoro adatto allo

stato di salute, ella è considerata abile al lavoro nella misura del 100% con

un rendimento massimo del 100% dall’1.2.2008 (doc. AI 24-7).

Queste

conclusioni del Dr. __________ sono state contestate dalla ricorrente per il

tramite di tre referti medici che tuttavia non permettono a questa Corte di scalfire

la valutazione peritale, per le ragioni che seguono.

Il Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e non specialista in reumatologia, nella

relazione medica del 22 luglio 2008 ha fornito una diagnosi che sostanzialmente ricalca quella del Dr. __________

per quanto riguarda le patologie lombari e alle anche (la coxartrosi bilaterale

e la sindrome lombo-vertebrale cronica), ma indicando come la ricorrente non

sia “più in grado di lavorare come operaia, anche in un lavoro di intensità

fisico leggero e moderato” (doc. B).

Da parte

sua il Dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, ha evidenziato il dolore

lombare intermittente patito dalla ricorrente e accentuato dalla presenza

dell’artrosi alle anche. Il neurologo ha concluso precisando che la paziente

presenta un’inabilità lavorativa nettamente superiore al 50% e ritenendo poco

probabile una sua reintegrazione in un lavoro leggero ed ergonomicamente

favorevole (doc. C).

Infine,

il Dr. __________, medico aggiunto in ortopedia dell’Ospedale Regionale di __________,

dopo aver esposto brevemente l’anamnesi della paziente ha indicato che

“attualmente dal punto di vista ortopedico e quadro clinico in particolare a

livello delle due anche è soddisfacente; permangono forti problemi a livello

della colonna lombare precedentemente operata che spesso costringono la

paziente ad usufruire delle stampelle ed a sottoporsi di cicli di fisioterapia,

ragion per la quale tenuto conto dei fattori ortopedici e dei fattori

internistici presentati dalla paziente un’abilità lavorativa al 100% è più che

giustificata e si ritiene giustificata una richiesta di invalidità al 100%

attualmente non è proponibile nessuna attività lavorativa a questa paziente con

importante polipatologia di tipo misto ortopedico internistico e cardiologico”

(doc. D).

Questa

Corte, nell’intento di superare le incertezze valutative circa la capacità

lavorativa della ricorrente, ha interpellato il perito in merito ai referti

prodotti in sede ricorsuale.

Per

quanto riguarda la valutazione del Dr. __________, il Dr. __________, nello scritto

del 13 luglio 2009, si è così espresso:

"

Ho preso atto della relazione medica redatta dal

Dr. __________, specialista FMH in medicina interna di __________, il

22.7

, la quale riprende praticamente gli stessi dati anamnestici da me

formulati in dettaglio a pagina 2 e pagina 3 della perizia: anche per quanto

riguarda i dati oggettivi, lo stato clinico riportato, riprende le

constatazioni oggettive da me formulate a pagine 4 e 5 della perizia,

ritrovando una colonna lombare altamente limitata in ogni direzione, riferendo

di esiti di artroplastica bilaterale alle anche con particolarità nei limiti;

il Dr. __________, nel suo scritto del 22.7.2008, conclude: “sono certo,

anche a prescindere dalla decisione dell’AI, che la signora RI 1 non sarà più

in grado di lavorare come operaia, anche in un lavoro di intensità fisica

leggero o moderato in quanto non riesco assolutamente a pensare ad una

tipologia di lavoro compatibile con il suo stato di salute attuale ed in

proiezione futura”. Bisogna notare che il Dr. __________, giunge a questa conclusione,

sulla base degli stessi dati anamnestici e clinici, già riportati nella mia

perizia dell’11.3.2008, si tratta dunque di un differente giudizio formulato

sugli stessi dati soggettivi ed oggettivi; bisogna inoltre notare che il Dr.

__________ formula queste conclusioni, senza esprimersi nei dettagli sulla

capacità funzionale e di carico residua presenti nella sua paziente,

limitandosi ad osservare di non riuscire assolutamente a pensare ad una

tipologia di lavoro compatibile con il suo stato di salute attuale ed in

proiezione futura.”

(doc. IX, la sottolineatura è del redattore).

In merito

alla valutazione del Dr. __________, il Dr. __________ ha fornito la seguente

precisazione:

"

Ho pure preso atto del certificato medico del

25.7

, stilato dallo specialista in neurochirurgia curante Dr. __________

di __________, il quale a sua volta riprendeva brevemente l’anamnesi

neurochirurgica, sottolineando che dopo l’intervento neurochirurgico

dell’aprile 2007, la situazione nella sua paziente era decisamente migliorata

con notevole riduzione dei dolori lombari e alle gambe, permanendo tuttavia un

dolore lombare residuo intermittente, dolori, in parte riferibili anche ad una

coxartrosi alle anche (il Dr. __________ non menziona gli esiti da impianto di

artroprotesi dell’anca sinistra nel 2007 e a destra nel 2006); all’esame

clinico, il Dr. __________, non prende posizione sulla mobilità del rachide

lombare, limitandosi ad osservare che “l’esame neurologico risulta tuttavia

normale in assenza di evidenti compressioni radicolari”; il Dr. __________

conclude il suo certificato medico osservando: “date le circostanze ritengo

che la paziente presenta un’inabilità lavorativa definitiva nettamente

superiore al 50%. Una reintegrazione in un lavoro leggero ed ergonomicamente

favorevole è da considerarsi difficoltoso, quindi poco probabile”; queste

conclusioni non vengono motivate dal neurochirurgo, il quale non formula informazioni a riguardo della

capacità funzionale e di carico residua, limitandosi ad osservare che una

reintegrazione in un lavoro leggero ed ergonomicamente favorevole è da

considerarsi difficoltosa, senza motivarne la causa.”

(doc. IX, la sottolineatura è del redattore)

Il Dr. __________,

interpellato dal TCA anche sul referto del Dr. __________, ha puntualizzato

quanto segue:

"

Da ultimo ho preso atto dello scritto redatto

dello specialista FMH in ortopedia Dr. __________ di __________, redatto

all’attenzione della signora RI 1, in data 26.8.2008, nel quale leggiamo che

“attualmente dal punto di vista ortopedico e quadro clinico in particolare a

livello delle due anche è soddisfacente”, l’ortopedico segnalava la presenza di

“forti problemi a livello della colonna lombare precedentemente operata”, senza

specificare nei dettagli in che cosa consistono questi problemi, non lasciando

comparire nello scritto, un esame clincio dettagliato del rachide lombare; il

Dr. __________ conclude il suo scritto, osservando: ”tenuto conto dei fattori

ortopedici e dei fattori internistici presentati dalla paziente, un’abilità

lavorativa al 100%, è più che giustificata e si ritiene giustificata una

richiesta d’invalidità al 100%, attualmente non è proponibile nessuna attività

lavorativa a questa paziente con importante polipatologia di tipo misto

ortopedico internistico e cardiologico”. Il Dr. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica, si esprime dunque sull’inabilità lavorativa, soltanto

basandosi su dati anamnestici, rinunciando ad esprimersi sulla capacità

funzionale e di carico residua nell’assicurata, motivando in parte l’inabilità

lavorativa completa con patologie internistiche non inerenti al suo campo di

specialità.

In conclusione, tenendo pienamente conto di

quanto precede, posso soltanto riconfermare la mia valutazione peritale

reumatologica dell’11.3.2008.” (doc. IX, la sottolineatura è del redattore).

Il Dr. __________ nella risposta del 13 luglio

2009.

si è espresso in modo articolato e completo su tutti i punti controversi,

confrontandosi in termini esaustivi con le argomentazioni di segno contrario e

confutandole secondo modalità che possono essere condivise da questa Corte

(cfr. per un caso analogo la STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).

Alla luce

di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio

(consid. 2.11.) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal

profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato

dal Dr. __________ e che i referti del Dr. __________, del Dr. __________ e del

Dr. __________ non apportano nuovi elementi, non apprezzati in sede peritale,

in grado di influire sulla valutazione specialistica del perito

dell’amministrazione. Le conclusioni dei medici curanti seppur divergenti per

quanto concerne la valutazione della capacità lavorativa, ma non per quanto

riguarda la diagnosi, non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dal

perito e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle

conseguenze che le patologie dell’interessata hanno sulla sua capacità di

lavoro.

È utile

inoltre ricordare che la nostra Massima Istanza ha

ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se

specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid.

2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA del 10

ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances

sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea

2000, p. 269s.).

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11.),

alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,

a partire dal mese di febbraio 2008, in attività adeguate al suo stato di salute l’assicurata è abile al

lavoro in misura piena (100%).

La

consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 9 giugno

2008, per quanto riguarda le attività esigibili ha indicato che l’assicurata

potrebbe essere reintegrata nel mercato occupazionale riservato a personale

femminile non qualificato o semi qualificato in cui vi è una sufficiente

offerta di posti di lavoro, in particolare nell’industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione come ad esempio:

- addetta alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni combinate del

tipo servisol, con compiti essenzialmente d’incasso; - operaia ausiliaria in

lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo, imballaggio,

etichettatura, spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo

dell’abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili;

- operaia

generica nell’industria cioccolatiera; - operaia nell’industria farmaceutica

(controlli, condizionamento); - operaia assemblatrice nel campo della

componentistica elettromeccanica ed elettronica; operaia generica

nell’orologeria industriale; impacchettatrice, imballatrice e simili (MM) (doc.

AI 26-2).

2.14

Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI, sulla base del miglioramento dello stato di salute riscontrato

dalla perizia reumatologica ha correttamente ritenuto che l’assicurata non

presenta alcuna limitazione della capacità lavorativa e ha rinunciato ad

esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica (cfr. doc. AI 28-1).

Il TCA

rileva peraltro che il risultato finale non cambierebbe anche volendo

considerare come ipotesi di lavoro una limitazione parziale o totale nelle

mansioni domestiche (cfr. consid. 2.20).

2.15

In simili

condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurata a partire dal mese di

febbraio 2008 presenta una capacità lavorativa residua del 100% in attività

adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno

alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008 (visto che nella

decisione del 18 novembre 2008 la rendita è stata negata a partire dal 1°

febbraio 2008).

L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei

redditi con riferimento all’anno 2006, motivo per il quale i redditi da valido

e da invalido vanno aggiornati al 2008.

2.16

Per quel che

concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2006 in fr. 20’039.- (cfr. doc. 26-2),

conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro, __________

(doc. AI 8-3). Adeguando tale importo al 2008, si ottiene un reddito da valido

di fr. 20'766.81 (cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 91)

2.17

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora

pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza

del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella

TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente,

svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4'019.--

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a

fr. 4'179.76 mensili oppure a fr. 50'157.12 per l'intero anno (fr. 4'179.76 x

12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2008, un reddito mensile di fr. 4'334.05

oppure di fr. 52'008.71 per l'intero anno (fr. 4'334.05 x 12).

L’assicurata,

quale operaia, avrebbe guadagnato nel 2008, fr. 20'766.81 / anno per

un’occupazione al 68% che proiettati al 100% danno un importo di fr. 30'539.42.

Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei

salari per un'attività equivalente (cioè fr. 50'339.36 annui per il 2008; cfr.

Tabella TA1 2006 p.to 36,37 “Altre industrie manifatturiere”, livello di

qualifica 4, dopo adeguamento all'evoluzione salariale

per il 2008: 3’890.-- x 12 mesi = 46’680.--, riportato su 41.6 +

adeguamento all’indice dei salari nominali).

Se si

riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza

di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 34,3 % (parte

percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di

fr. 34'325.74.

2.18

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben,

Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer

Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der

Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau

4.

(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.

Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),

auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.19

In concreto,

l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 5% per attività

leggera e del 20% in considerazione dell’età (60 anni), del periodo di

inattività e delle difficoltà di adattamento in una nuova attività lavorativa

(doc. AI 26-2).

Nel caso

di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione

percentuale del 25% applicata dall’amministrazione.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un

salario da invalido di fr. 34'325.74,

ammettendo la riduzione del 25%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 25'744.30 (fr. 34'325.74 - (fr. 34'325.74

x 25 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 20'766.81

(consid. 2.16.), non emerge alcun grado d’invalidità.

2.20

Viste le

quote parti tra attività salariata (68%) e mansioni casalinghe (32%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così dello 0% (68 X 0% + 32 X 0%) in applicazione del metodo misto,

percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito

dall’amministrazione.

Come

anticipato al consid. 2.14 il risultato finale non cambia anche volendo

considerare una limitazione complessiva del 100% nelle mansioni di casalinga.

Viste le

quote parti tra attività salariata (68%) e mansioni casalinghe (32%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

sarebbe infatti solo del 32% (68 X 0% + 32 X 100%), percentuale che non dà

diritto comunque ad una rendita d’invalidità.

L’UAI ha

pertanto agito correttamente, procedendo alla riduzione delle prestazioni, in

applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato

o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare – a partire dal 1° febbraio 2008.

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d’invalidità a

far tempo dal 1° febbraio 2008 la sua decisione formale del 18 novembre 2008

merita quindi conferma.

2.21

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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