32.2008.242
UAI ha a giusta ragione rifiutato di riconoscere all'assicurata il diritto ad una rendita,essendo ella ancora abile al lavoro al 70% nella sua professione come stabilito dalla perizia del SAM
17 agosto 2009Italiano64 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.242
Data decisione, Autorità:
17.08.2009, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione rifiutato di riconoscere all'assicurata il diritto ad una rendita,essendo ella ancora abile al lavoro al 70% nella sua professione come stabilito dalla perizia del SAM
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.242
cr/sc
Lugano
17 agosto
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione del 3 dicembre 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1976, laureata in scienze dei processi socio-educativi, in data 12 aprile 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti in quanto affetta
da “disturbi alla colonna vertebrale , artrosi, dolori forti al minimo sforzo”
(doc. 1/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una
perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico
dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’UAI con progetto di decisione del 29
settembre 2008 (cfr. doc. 24/1-3), poi confermato con decisione del 3 dicembre
2008 (doc. 32/1-3), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata
essendo il grado d’invalidità del 30%.
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
postulando il riconoscimento di prestazioni dell’AI.
Sostanzialmente
la ricorrente ha contestato le valutazioni mediche del SAM, rilevando di stare
male davvero e di non darsi pace a causa del fatto di non essere creduta.
Ella ha
evidenziato di non riuscire ad avere una quotidianità normale, dato che i suoi
“disturbi fisici sono così invalidanti da non concedermi di avere un lavoro e
realizzarmi professionalmente”. Inoltre, ella ha rilevato di non avere “più un
futuro e questa condizione mi sta buttando in una forte depressione”, a causa
del fatto che ella avverte “tanto male, ad ogni minimo sforzo, e movimento”, ma
non è “creduta fino in fondo”.
L’assicurata
ha pure fatto presente di versare in condizioni economiche precarie, ciò che la
costringerà, a gennaio, a disdire anche il contratto con la sua Cassa malati; di vivere grazie al sostegno di terzi e di non essersi ancora rivolta alla
pubblica assistenza per non avere un debito con lo Stato.
L’assicurata
ha altresì osservato che “in questo ultimo periodo il mio stato di salute si è
ulteriormente aggravato da problemi epatici che mi impediscono di assumere i
farmaci necessari per ridurre i dolori” (I).
A
sostegno delle proprie argomentazioni ella ha prodotto gli scritti del dr. __________
del 21 novembre 2008 (doc. A) e del 20 gennaio 2007 (doc. B), oltre agli esiti
degli esami del sangue del 29 ottobre 2008 (doc. D).
RI 1 ha infine
postulato di essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, indicando
di “non potermi permettere di pagare le spese per questo ricorso, solamente se
sono al minimo (fr. 200) potendo pagarle a rate grazie a qualche prestito,
altrimenti non potrei pagare in alcun modo” (I).
1.3. L’UAI, in
risposta - fondandosi sul parere del dr. __________ del SMR, il quale ha
escluso l’insorgenza di un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata
dopo la perizia dei medici del SAM - ha riconfermato la propria decisione,
chiedendo che il ricorso dell’interessata venga respinto (IV + bis).
1.4. In data 10
febbraio 2008, la ricorrente ha ribadito di essersi laureata fuori corso a
causa dei suoi dolori, che le impedivano di frequentare regolarmente gli studi
e che, in seguito, ella ha sempre cercato di lavorare, tramite degli stages, ma
di non essere riuscita a mantenere un posto di lavoro a causa del peggioramento
delle sue condizioni di salute.
L’assicurata ha aggiunto che “le uniche prove a
sua disposizione sono le radiografie e la risonanza magnetica; ma è inutile,
non mi aiuteranno mai” (VI).
1.5. Con
osservazioni del 23 febbraio 2009 l’UAI ha indicato di non avere riconosciuto
all’interessata il diritto ad una rendita o a provvedimenti professionali, ma
di avere “chiaramente indicato all’assicurata di rimanere a disposizione per un
aiuto al collocamento al fine di sostenerla nel reinserimento lavorativo”
(VIII).
1.6. Con scritto
del 24 marzo 2009, l’assicurata ha ribadito di versare in una precaria
situazione economica e di vivere grazie alla madre, che ha sempre provveduto al
suo sostentamento da sola, senza chiedere aiuto allo Stato, ma che “non potrà
continuare a farlo perché sta raggiungendo l’età del pensionamento”.
La
ricorrente ha nuovamente osservato di avere bisogno di un sostegno da parte
dell’AI, dato che ella, per motivi di salute, non può lavorare, aggiungendo che
“se due medici (il dr. __________ e il dr. __________) hanno fatto domanda per
il riconoscimento d’invalidità è perché sussiste un vero problema. Sia le
radiografie che l’esito della risonanza magnetica attestano il disturbo alla
colonna vertebrale”.
L’assicurata
ha aggiunto che “non credo sia giusto che, per soffrire di depressione, debbano
essere sminuiti i miei disturbi fisici ed, addirittura, negate diagnosi fatte
in precedenza”.
Infine,
l’interessata ha contestato la valutazione peritale psichiatrica, osservando
che “non capisco come un perito, che ha avuto la possibilità di parlarmi per
meno di un’ora, possa aver fatto una diagnosi psicologica così dettagliata, da
attestare che soffro di sindrome dissociativa di conversione, con personalità
immatura, egocentrica e dipendente”, descrizione che, a suo modo di vedere,
“non corrisponde in alcun modo alla mia persona” (X).
1.7. In data 16
maggio 2009 l’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria unitamente alla decisione di tassazione
relativa all’anno 2007 (XIII + 1-2).
1.8. In data 20
luglio 2009 l’assicurata ha trasmesso al TCA “le radiografie e l’esito della
risonanza magnetica che attestano i miei disturbi alla colonna vertebrale” (XIV
+ Q1-2).
Questo
scritto dell’assicurata è stato trasmesso all’amministrazione (XV), per
conoscenza.
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto ad una rendita.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.2. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in
quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti
medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile
dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua
sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società
(DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127
V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in
casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una
comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza
qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento
di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,
nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il
disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007
del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante
di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad
uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.3. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di
esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno
valutato la patologia neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________),
ORL (dr. __________) e quella psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto neurologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 27 settembre 2007, ha posto le diagnosi di “emicrania senza aura; dolori cervicali estesi soprattutto verso il
braccio destro non spiegati da patologia neurologica” (doc.
15-35).
Il dr. __________ ha rilevato che “l’esame
neurologico dettagliato è risultato normale, senza deficit focali che
facciano sospettare una lesione delle strutture nervose centrali o
periferiche”. Lo specialista ha pure osservato che già nel 2006 l’assicurata
era stata sottoposta ad indagini neuroradiologiche, tra cui una RM cervicale
nel dicembre 2006, “che non ha mostrato reperti significativi” (doc.
15-34, sottolineature della redattrice).
Il dr. __________ ha sottolineato che l’emicrania
dell’interessata “ha un’evoluzione tutto sommato soddisfacente,
soprattutto anche poiché l’assunzione di un analgesico (Zaldiar) riesce a far
regredire in modo rapido e completo le cefalee, ciò che permette di dunque
affermare che queste non sono limitanti in modo significativo per un’eventuale
attività lavorativa. I dolori localizzati principalmente a livello cervicale,
che rappresentano il sintomo più limitante per la paziente, non trovano per
contro nessun riscontro dal punto di vista neurologico e dovranno essere
valutati in ambito reumatologico” (doc. 15-35, sottolineature della
redattrice).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha considerato l’assicurata, dal profilo neurologico, pienamente abile al
lavoro (doc. 15-35).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto
dell’8 ottobre 2007, ha posto le diagnosi di “cervico-brachialgia a destra su
alterazioni degenerative a carattere osteocondrotico a livello del segmento
C5/C6 con iniziale uncartrosi; tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle
parti molli” (doc. 15-44).
Il dr. __________ ha constatato che dall’esame
clinico risulta una “buona mobilità della colonna cervicale, con dei dolori
alla mobilizzazione in massimale rotazione della flessione e della estensione.
Radiologicamente si apprezza un’osteocondrosi a livello del segmento C5/C6 con
un’uncartrosi a questo segmento”, mentre gli altri segmenti della colonna
cervicale sono normali. Lo specialista ha rilevato che “non vi è nessuna
relazione della problematica a livello cervicale con i disturbi vestibolari e
con le sensazioni di vertigini accusate dalla paziente. In particolar modo, le
patologie degenerative a livello C5/C6 non possono essere ritenute responsabili
di tale sintomatologia”. Quanto alla colonna lombare, il dr. __________ ha
constatato che i disturbi dell’interessata “sono più contenuti ed anche i
reperti clinici e radiologici sono praticamente da considerare normali”.
Inoltre, lo specialista ha rilevato la presenza di disturbi funzionali (quali
disturbi della deglutizione, sensazione di nausea, episodi emicranici e
disturbi del sonno), i quali, associati alla presenza di dolori alla palpazione
nella zona cervicale e toracale e ai glutei bilateralmente, nonché a livello
del trocantere e al pes-anserinus bilateralmente, “lasciano intendere
un’evoluzione verso un reumatismo delle parti molli”, precisando che “non è
presente attualmente un quadro sia dal punto di vista dei disturbi accusati,
come pure dei reperti clinici, comunque già inquadrabile in una diagnosi sicura
di fibromialgia” (doc. 15-45).
Il dr. __________ ha concluso che “per quanto
riguarda quindi le alterazioni a livello dell’apparato muscolo-scheletrico, in
particolar modo i disturbi a livello cervicale e lombare, tenendo in
considerazione i reperti clinici e radiologici, ritengo che le limitazioni
funzionali debbano considerarsi praticamente nulle”. Pertanto, con
riferimento alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurata
“non presenti nessuna limitazione in nessun tipo di attività professionale.
Nessuna limitazione per quanto riguarda l’attività di educatrice da lei appresa
e nessuna limitazione per quanto riguarda l’attività di casalinga” (doc. 15-46,
sottolineature della redattrice).
L’aspetto ORL è stato valutato dal dr. __________,
specialista FMH ORL, il quale, nel suo referto dell’11 settembre 2007, è giunto
alla conclusione che lo stato ORL dell’interessata è “nella norma” (doc.
15-32, sottolineatura della redattrice).
L’aspetto psichico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 1°
ottobre 2007, ha posto le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD10-F45.4); sindrome dissociativa da conversione (ICD10-F44);
disturbo misto di personalità (ICD10-F61.0) istrionica, immatura, dipendente” (doc.
15-25).
Il dr. __________ ha osservato che l’atteggiamento
dell’assicurata “è teatrale ed esagerato, accompagnato da un distacco emotivo
rilevante”. Secondo lo specialista, “la sua tendenza alla somatizzazione e alla
messa in atto di meccanismi conversivi di difesa intrapsichica hanno un
guadagno secondario in quanto da un lato la proteggono da una sofferenza
psichica rimossa e dall’altro lato dal dover assumere, nel mondo delle
relazioni interpersonali “adulte”, un ruolo maturo ed autonomo. Prova di ciò è
il fatto che si dichiara da un lato inabile al lavoro, ma dall’altro bisognosa
di maternità. Si ha l’impressione che attraverso il ruolo di madre e casalinga
si senta protetta, in quanto meno minacciata dal mondo esterno”. Il dr. __________
ha concluso che “tuttavia i sintomi che presenta hanno una scarsa gravità e
sono da considerarsi quantitativamente e qualitativamente lievi da un punto di
vista psichiatrico” (doc. 15-26, sottolineatura della redattrice).
Dal profilo strettamente psichiatrico, lo
specialista ha pertanto considerato che l’assicurata presenta una “incapacità
lavorativa del 30% dalla data della presente valutazione”, giustificata dal
fatto che “i pensieri e i comportamenti pseudoregressivi, secondari alla sua
struttura di personalità, uniti alle somatizzazioni che presenta la rendono
lenta, insicura, imprecisa, con una minore costanza e una maggiore
affaticabilità” (doc. 15-26+27).
Infine, dal profilo internistico, i medici del
SAM hanno rilevato che, dagli esami di laboratorio, è emersa una lieve
epatopatia, aggiungendo che “non siamo in grado di determinare l’origine di
questa epatopatia, che va ricontrollata nel tempo per valutarne
l’evoluzione così come la sua origine”. I medici del SAM hanno comunque
stabilito che “tale patologia non influenza la capacità lavorativa al
momento attuale” (doc. 15-20, sottolineatura della redattrice).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 25 ottobre 2007, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD10-F45.4); sindrome dissociativa da conversione (ICD10-F44);
disturbo di personalità (ICD10-F61.0) istrionica, immatura, dipendente”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
quelle di “cervicobrachialgia a destra su alterazioni degenerative a carattere
osteocondrotico a livello del segmento C5-C6 con iniziale uncartrosi; tendenza
allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli; emicrania senz’aura; lieve
epatopatia d’origine non chiara” (doc. 15-16).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 70% in tutte le attività svolte
in precedenza e nella sua attività di specialista in scienze dell’educazione e
all’80% come casalinga (doc. 15-21).
Fatti
I periti hanno osservato che la patologia
predominante è quella psichiatrica, caratterizzata da un quadro psicopatologico
in cui prevale una sindrome somatoforme da dolore persistente nell’ambito di
una sindrome dissociativa da conversione ed un disturbo di personalità misto,
che riduce la capacità lavorativa nella misura del 30%. Tale situazione
persiste dall’ottobre 2006, senza modifiche di rilievo. Dal profilo
reumatologico, neurologico, ORL e internistico, per contro, a mente dei periti
“non sussistono patologie tali che possano giustificare un’incapacità
lavorativa”.
I medici del SAM hanno aggiunto che “in futuro è
utile una presa a carico psichiatrica e psicoterapica al fine di evitare
pericolose derive psicopatologiche, in particolare per superare il comportamento
pseudoregressivo che l’assicurata ha messo in atto ed elaborare i contenuti
dolorosi con successiva somatizzazione”. I medici del SAM hanno concluso che
“la prognosi è da considerarsi buona se l’assicurata accetterà di essere
seguita dal punto di vista psichiatrico e psicoterapico” (doc. 15-21).
Nel rapporto medico del 20 dicembre 2007, il dr. __________
del SMR, medico generico (sul diritto per gli
assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008
IV Nr. 13), ha osservato:
"
Vista la complessità del quadro clinico e il suo
influsso sulle attività quotidiane dell’assicurata si è fatta una perizia SAM
(25.10.2007), con valutazioni specialistiche: psichiatrica, reumatologica,
neurologica, ORL. È stata anche fatta una valutazione testistica psicologica.
Non sono stati obiettivati reperti patologici
somatici, sia clinicamente che negli esami paraclinici, dai diversi
specialisti.
Lo psichiatra valuta i disturbi nell’ambito di
una sindrome da conversione e pone anche la diagnosi di una sindrome da dolore
somatoforme.
Si riconosce che tutto ciò ha un influsso sul
rendimento dell’assicurata e sul suo quotidiano, ma si ritiene che l’assicurata
disponga ancora di sufficienti risorse.
L’attività abituale è difficile da definire,
essendo l’assicurata laureata in scienze dell’educazione, ma non avendo mai
lavorato, salvo periodi di stage (__________) o come baby sitter in passato.
Si intende attività nel campo dell’educazione
come dal suo curriculum di studi.
Anche per altre attività (se si escludono
attività pesanti) vale la stessa IL.
L’inizio risale al 2001 (impossibile precisare il
mese), come dato dal suo (ex) medico curante nel rapporto AI.” (Doc. 18-2)
L’assicurata ha contestato il progetto di
decisione di rifiuto delle prestazioni dell’UAI, trasmettendo il seguente
referto, datato 21 novembre 2008, redatto dal Prof. dott. __________,
specialista in malattie del sangue, dell’apparato digerente e del ricambio di __________:
"
Su richiesta dell’interessata, si conferma che
la signora RI 1 presenta, all’attuale accertamento clinico e di laboratorio,
uno stato di aggravamento della forma osteo-neuritica precedentemente
certificata in data 20 gennaio 2007.
La paziente accusa un aumento progressivo della
dolorabilità nei movimenti attivi e passivi degli arti superiori, con
diramazioni alla zona dorsale superiore. Tali fenomeni dolorosi si accentuano
particolarmente durante i movimenti richiesti dalle prestazioni della sua
attività lavorativa.
A ciò deve aggiungersi il fatto che i trattamenti
antinfiammatori e antalgici devono essere sottoposti a limitazioni di tipo,
frequenza e dosaggi, essendo emerse in questi ultimi tempi, da accertamenti
ematochimici effettuati, alcune alterazioni di parametri della funzionalità
epatica, che fanno presumere l’esistenza di un’epatite cronica.
La necessità di una forzata discriminazione delle
prestazioni lavorative e l’impossibilità a poter fruire di medicamenti
importanti a dosi efficaci, determinano un’effettiva riduzione della idoneità e
della capacità di lavoro della paziente, che pertanto è da ritenersi in fase
peggiorativa.” (Doc. 29-2)
Nelle sue annotazioni del 27 novembre 2008, il
dr. __________ del SMR ha osservato:
"
La lettera pervenutaci, datata 21.11.2008, del
Prof. dott. __________ non cambia la nostra valutazione precedente, basata
sulla perizia SAM del 25.10.2007.
I presunti peggioramenti clinici e di laboratorio
“della forma osteo-neuritica precedentemente certificata” non sono dimostrati,
cosa difficile nell’ambito delle diagnosi date dalla perizia SAM: sindrome del
dolore somatoforme, sindrome dissociativa da conversione e disturbo di
personalità.
Alterazioni epatiche (degli esami di laboratorio)
erano già note in precedenza.
Conferma della precedente valutazione.” (Doc.
31-1)
2.4. In sede
ricorsuale l’assicurata ha nuovamente contestato la decisione di rifiuto delle
prestazioni dell’amministrazione, limitandosi tuttavia a trasmettere al TCA, a
conferma del suo presunto peggioramento dello stato di salute, i certificati
medici del 20 gennaio 2007 e del 21 novembre 2008 del Prof. dott. __________,
unitamente agli esami di laboratorio del 29 ottobre 2008 (cfr. doc. A, B, D),
già prodotti in sede di osservazioni e quindi già presenti agli atti
dell’incarto AI.
Nelle sue annotazioni del 29 gennaio 2009, il dr.
__________ del SMR, specialista FMH in medicina generale, ha osservato:
"
Assicurata nata nel 1976, laurea fuori corso in
scienze dell’educazione (università __________ di __________). In pratica non
ha mai svolto attività lucrativa.
Richiesta AI 4.2007
SAM 9.2007
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD10-F45.4).
Sindrome dissociativa da conversione (ICD10-F44).
Disturbo di personalità (ICD10-F61.0) istrionica,
immatura, dipendente.
Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Cervicobrachialgia a destra su alterazioni
degenerative a carattere osteocondrotico a livello del segmento C5-C6 con
iniziale uncartrosi.
Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti
molli.
Emicrania senz’aura.
Lieve epatopatia d’origine non chiara.
Conclusioni:
impedimento valutato in un 30%
Decisione UAI del 3.12.2008:
Nessun diritto a rendita o a provvedimenti
professionali in presenza di grado AI inferiore al 40%
Ricorso:
vengono presentati:
rapporto dr. __________ del 21.11.2008:
-
viene attestato un peggioramento della
sintomatologia algica
rapporto dr. __________ del 20.1.2007:
-
viene certificata la presenza di rachialgia
diffusa a livello cervicale e in zona lombo-sacrale
-
si parla pure di polineuropatia (n.b. affezione
non confermata in occasione della perizia del SAM)
esami di laboratorio del 29.10.2008:
-
emogramma: normale
-
ematochimico: lieve rialzo dei valori epatici
(già riscontrati in sede SAM)
-
fattori reumatici/anticorpi antinucleari:
negativi
Valutazione:
i documenti attualmente presentati non mostrano
una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurata. Prevale una
problematica somatoforme vissuta soggettivamente quale altamente
invalidante. Dal lato internistico-reumatologico non vi sono segni (come già
constatato in occasione della perizia SAM) per una affezione
reumatologico-infiammatoria in presenza di esami in pratica normali a parte un
lieve rialzo asintomatico dei valori epatici (invariato rispetto alla perizia
SAM) ev. di origine medicamentosa ma in ogni caso privo di conseguenze pratiche.”
(Doc. IV/bis, sottolineature della redattrice)
In data 20 luglio 2009 l’assicurata ha trasmesso
al TCA la RM della colonna cervicale eseguita dall’Ospedale regionale di __________
il 12 dicembre 2006; la Rx lombosacrale del 6 marzo 2007 e le radiografie della
colonna cervicale ap/lat eseguite dal dr. __________ il 10 aprile 2006 (cfr.
doc. XIV Q1-2).
2.5. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni
peritali dei medici del SAM, da considerare dettagliate, approfondite e quindi
rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Dal profilo
neurologico, alla perizia del dr. __________ del 27 settembre 2007,
completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.
Nel suo
referto peritale, il dr. __________, poste le diagnosi di “emicrania senza
aura; dolori cervicali estesi soprattutto verso il braccio destro non spiegati
da patologia neurologica”, ha evidenziato che, dal profilo neurologico, non vi
è alcuna riduzione della capacità lavorativa dell’assicurata (doc. 15-35).
Questa
conclusione specialistica, che del resto non è stata contestata attraverso dei
referti medico-specialistici attestanti delle patologie neurologiche con
influsso sulla capacità lavorativa residua, può essere fatta propria dal TCA.
Quanto
all’aspetto ORL, nel suo consulto peritale dell’11 settembre 2007, il
dr. __________, dopo avere riportato quanto sostenuto dall’assicurata in merito
ai disturbi che la affliggono (cfr. anamnesi), ha concluso che lo stato ORL è
nella norma (cfr. doc. 15-32).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi nemmeno da queste conclusioni dello specialista
ORL, che non sono del resto state smentite da certificati medico-specialistici
attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
L’aspetto
psichiatrico è stato invece valutato nel contesto della perizia del SAM,
tramite il consulto specialistico del dr. __________, il quale, nel suo
rapporto peritale del 1° ottobre 2007, dopo aver diagnosticato una “sindrome somatoforme
da dolore persistente (ICD10-F45.4); sindrome dissociativa da conversione
(ICD10-F44); disturbo misto di personalità (ICD10-F61.0) istrionica, immatura,
dipendente”, ha rilevato che il quadro psicopatologico attuale comporta una
incapacità lavorativa del 30% (doc. 15/26+27).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale, che del
resto non è stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti.
L’assicurata,
infatti, in sede ricorsuale, si è limitata ad indicare che i disturbi fisici -
a suo avviso altamente invalidanti e che non le permettono di avere un futuro
normale – la stanno “buttando in una forte depressione” (cfr. doc. I) e, nello
scritto del 24 marzo 2009, ha contestato le diagnosi poste dal perito - che non
corrisponderebbero “in alcun modo alla mia persona” (X) - senza tuttavia
produrre dei referti medici specialistici in grado di comprovare le sue
affermazioni, così da mettere in dubbio la valutazione specialistica del dr. __________.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
L’assicurata ha inoltre a
più riprese sottolineato di avere tanto male, ad ogni minimo sforzo e movimento
e di star male sapendo di non essere creduta fino in fondo (cfr. doc. I).
Al riguardo, il TCA non
può che concordare con quanto rilevato dal dr. __________ del SMR nelle sue
annotazioni del 29 gennaio 2009, laddove ha indicato che “prevale una
problematica somatoforme vissuta soggettivamente quale altamente
invalidante” (doc. IV/bis, la sottolineatura è della redattrice).
A proposito della diagnosi
di sindrome del dolore somatoforme persistente, va nuovamente
ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, questa
diagnosi non costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad
un’invalidità. Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da
una sindrome somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.2. e STF
I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).
Considerandi
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.2.), per ritenere eccezionalmente
inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa da parte di un assicurato
che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la giurisprudenza esige
l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità
e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es.
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
Dalla perizia
del SAM è dimostrato che l’assicurata non è affetta da una comorbidità psichica
di notevole gravità, intensità e durata (cfr. sul tema le sentenze del
Tribunale federale I 1093/2006 del 3 dicembre 2007,9C_636/2007 del 28 luglio
2008,9C_167/2008 dell’11 marzo 2009).
Quanto
agli altri criteri qualificati indicati dalla giurisprudenza, va evidenziato che in una sentenza I 1093/2006 del 3 dicembre 2007
il Tribunale federale, in un caso concernente un’assicurata affetta da sindrome
somatoforme dolorosa, constatata l’assenza di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata, ha proceduto alla valutazione della presenza o
meno degli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per considerare
eccezionalmente inesigibile per l’assicurata lo sfruttamento della capacità
lavorativa. In quell’occasione, la nostra Massima Istanza è giunta alla conclusione che, contrariamente a quanto ritenuto dai
primi giudici, il disturbo somatoforme non presentava una gravità tale
da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata
lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.
L’Alta Corte ha infatti osservato:
" (…)
3.
3.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme
les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI
en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un
état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165;
arrêt I 138/98 du 31 janvier 2000, consid. 2b et les références, public
in: VSI 2001 p. 223; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine p. 298).
3.2
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte
à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux
persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6 p. 398). Comme pour
toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante
pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés
qui, par leur intensité et leur constance, rendent la persone incapable de
fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose
pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.
La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de
différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352
consid. 3.3.1 in fine p. 358; voir aussi arrêt I 805/04 du 20 avril 2006,
consid. 5.2.1 et les références). D'autres critères peuvent être déterminants.
Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique
(profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même
avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative
de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et
imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un
effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und
seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
St. Gall 2003, p. 77).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le
droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées
figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,
l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact
(voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur
l'ensemble du sujet ATF 131 V 49).
3.3
Dans un arrêt récent (ATF 132 V 65), le Tribunal
fédéral a considéré que la fibromyalgie présentait de nombreux points communs
avec les troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il se justifiait, sous
l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par
analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles
somatoformes douloureux, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie.
4.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée
souffre d'un syndrome
douloureux, nommé tantôt syndrome douloureux
somatoforme persistant, tantôt fibromyalgie, et qu'elle ne présente pas une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Le
litige porte sur le point de savoir si, à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence, l'assurée est en mesure de fournir l'effort de volonté
raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de sa symptomatologie
douloureuse. Il s'agit-là d'une question de droit que le Tribunal fédéral
examine librement.
5.
5.1
Les premiers juges ont estimé qu'à l'exception
du critère relatif à la perte d'intégration sociale, les autres critères se
manifestaient à un degré suffisant pour que l'on ne puisse exiger de l'assurée
qu'elle exerce une activité lucrative allant au-delà de son temps de travail
actuel.
5.2
En l'occurrence, il convient d'admettre
l'existence d'affections corporelles chroniques (cervico-dorsalgies et
symptomatologie digestive) qui, sans avoir pour elle-mêmes un caractère
invalidant, perturbent depuis de nombreuses années le fonctionnement personnel
et professionnel de l'assurée.
De même convient-il de suivre la juridiction
cantonale lorsque celle-ci
estime que l'assurée ne subit pas de perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de sa vie. Malgré un retrait social
marqué, l'assurée bénéficie d'une vie familiale conservée et est en mesure
d'exercer, certes à temps partiel, une activité professionnelle qui nécessite
des compétences relationnelles importantes.
Pour le reste, l'argumentation des premiers juges ne
convainc pas. Lorsqu'ils considèrent, à la lumière d'éléments biographiques
difficiles (attouchements sexuels durant l'enfance, harcèlement moral sur le
lieu de travail ayant entraîné un état dépressif réactionnel avec tentative de
suicide médicamenteuse, violences conjugales), que l'assurée présente un état
psychique cristallisé, ils émettent des considérations qui ressortissent au
domaine médical et qui ne sont corroborées par aucune pièce médicale versée au
dossier. Ni le docteur C.________ (rapport du 13 avril 2006) ni le docteur
O.________ (rapport du 22 août 2006) ne mettent en évidence d'éléments plaidant
pour l'existence actuelle chez l'assurée d'un conflit intra-psychique permettant
d'expliquer la persistance du syndrome douloureux.
De même, les explications de la doctoresse U.________ restent trop sommaires pour que l'on puisse admettre la réalisation de
ce critère (rapport du 18 octobre 2005). On ne saurait par ailleurs considérer
que la symptomatologie présentée actuellement par l'assurée ne serait plus
susceptible d'évolution sur le plan thérapeutique, comme le soutiennent
pourtant les docteurs U.________ et O.________ (rapports des 18 octobre 2005 et
22.
août 2006).
Certes l'assurée bénéficie, sans effets apparents,
d'une psychothérapie de soutien à raison d'une séance toutes les trois semaines
auprès de la doctoresse U.________ depuis le mois de janvier 2004. Il ressort
cependant des constatations de fait de la Cour cantonale que l'assurée n'a guère suivi le traitement médicamenteux antidépresseur qui lui a été
régulièrement prescrit, par crainte d'effets secondaires importants malgré les
bénéfices qu'il pouvait apporter (rapports de la doctoresse U.________ du 29 septembre 2003 et du professeur G.________ du 4 octobre
2005). De même, les suggestions thérapeutiques faites par les docteurs
U.________ (thérapie cognitivo-comportementale) et G.________ (approche
multidisciplinaire) n'ont pas été mises en oeuvre.
5.3
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le
trouble somatoforme ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point
de vue objectif, la mise en valeur complète de la capacité de travail de
l'assurée ne peut plus être raisonnablement exigée de sa part. L'appréciation
du tribunal cantonal des assurances se révèle par conséquent contraire au droit
fédéral (consid. 2.2). Bien fondé, le recours de l'office AI doit être admis.”
In una sentenza 9C_167/2008 dell’11 marzo 2009
confermando il giudizio del TCA l’Alta Corte ha stabilito che non si era
in presenza degli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per stabilire se
l’assicurato sia in grado di fornire lo sforzo ragionevolmente esigibile per
sormontare gli effetti della sua sintomatologia dolorosa.
Il TFA ha infatti osservato:
"
(...)
5.3.2
Per il resto, l'accertamento del primo
giudice secondo cui la ricorrente non avrebbe presentato (quantomeno nel
periodo soggetto al presente esame giudiziario) una comorbidità psichiatrica
importante quanto a gravità, acutezza e durata, trova conferma nel fatto che
gli atti non mettono in evidenza una patologia psichiatrica maggiore e anzi
riferiscono di una reazione depressiva in fase di remissione (cfr. ad esempio
il rapporto 2 febbraio 2007 del curante, dott. X). Quanto agli altri criteri
elaborati dalla prassi in materia di stabilire se l'assicurato sia in grado di
fornire lo sforzo ragionevolmente esigibile per sormontare gli effetti della
sua sintomatologia dolorosa, il primo giudice ne ha, senza arbitrio, negato la
necessaria intensità e costanza. Così, pur avendo ammesso l'esistenza di
affezioni corporali croniche (cervicotoraco-brachialgia a sinistra, ernia
discale a livello Th2/Th3, lombalgie di tipo recidivante su alterazione
degenerativa iniziale a livello L4/L5), egli ha negato, in maniera certamente
sostenibile, la presenza degli altri fattori determinanti. A sostegno della
tesi che l'assicurata non avrebbe subito un ritiro totale dalla vita sociale
basti rilevare che, per quanto attestato dal suo curante, la ricorrente, ancora
nel febbraio 2007, andava regolarmente 4-5 volte alla settimana in palestra a
fare fitness. La Corte cantonale poteva pertanto, senza arbitrio, concludere
che un'eventuale interruzione dei contatti sociali non era da intendersi in senso
patologico bensì fosse piuttosto riconducibile all'uscita dal mondo lavorativo.
Lo stesso dicasi per l'assenza di uno stato psichico consolidato e per
l'impossibilità di un'evoluzione sul piano terapeutico. La remissione della
reazione depressiva, da un lato, e il beneficio - riconosciuto dall'interessata
stessa in occasione della visita peritale 30 maggio 2006 della dott.ssa X -
tratto dal trattamento farmacologico, dall'altro, potevano legittimamente
indurre il primo giudice a ritenere un'evoluzione positiva sul piano
terapeutico e a negare la presenza di uno stato psichico consolidato,
rispettivamente di un insuccesso dei trattamenti intrapresi conformemente alle
regole dell'arte. Del resto, a conferma di questa valutazione, anche il dott. X
ha riconosciuto che un'adeguata cura specialistica contribuirebbe a
stabilizzare la situazione della paziente in modo tale da consentirle di
riprendere una attività lavorativa in modo quasi completo. (...)"
Nel caso di specie, visto quanto stabilito dal
Tribunale federale nella sentenza appena citata (STF I 1093/2006 del 3 dicembre
2007) e alla luce di quanto stabilito dal dr. __________,
ci si potrebbe chiedere se gli altri criteri
richiesti sono realmente realizzati.
Questa questione può rimanere indecisa visto che
comunque l’inabilità lavorativa accertata del 30%, dal profilo psichiatrico non
permette di riconoscere all’assicurata il diritto alla rendita.
L’aspetto
reumatologico è stato valutato, nel contesto della perizia del SAM, tramite
il consulto specialistico del dr. __________, il quale, nel suo rapporto
peritale dell’8 ottobre 2007, poste le diagnosi di “cervico-brachialgia a
destra su alterazioni degenerative a carattere osteocondrotico a livello del
segmento C5-C6 con iniziale uncartrosi; tendenza allo sviluppo di un reumatismo
delle parti molli”, ha ritenuto l’assicurata pienamente abile al lavoro dal
profilo reumatologico, sottolineando che, in base ai reperti clinici e
radiologici, ella non presenta alcun tipo di limitazione funzionale (doc. 15-46).
Inoltre,
dal profilo internistico, dagli esami di laboratorio svolti, i medici
del SAM hanno riscontrato l’esistenza di una lieve epatopatia di origine non
chiara, che va ricontrollata nel tempo ma che non ha influenza sulla capacità
lavorativa dell’interessata (cfr. doc. 15-20).
L’assicurata
ha contestato queste valutazioni peritali, trasmettendo il referto del 21
novembre 2008 del Prof. dott. __________ di __________, il quale ha attestato
un “aggravamento della forma osteo-neuritica precedentemente certificata in
data 20 gennaio 2007”, indicando che “la paziente accusa un aumento progressivo
della dolorabilità nei movimenti attivi e passivi degli arti superiori, con
diramazioni alla zona dorsale superiore” (doc. 29-2). Il dr. __________ ha pure
indicato che l’assicurata deve limitare, sia con riferimento alla frequenza che
al dosaggio, l’assunzione di farmaci antinfiammatori e antalgici, vista
l’insorgenza “in questi ultimi tempi”, dagli accertamenti ematochimici
effettuati, di alcune alterazioni dei parametri della funzionalità epatica,
“che fanno presumere l’esistenza di una epatite cronica” (doc. 29-2).
I medici
del SMR hanno considerato che tale certificato del dr. __________ non sia in
grado di mettere in dubbio la valutazione peritale dei medici del SAM.
Nelle sue
annotazioni del 27 novembre 2008, il dr. __________ del SMR ha indicato che “i
presunti peggioramenti clinici e di laboratorio “della forma osteo-neuritica
precedentemente certificata” non sono dimostrati” (doc. 31-1,
sottolineatura della redattrice).
Il dr. __________
del SMR, dal canto suo, nelle annotazioni del 29 gennaio 2009, ha osservato, da una parte, che la polineuropatia cui fa riferimento il dr. __________ non è
stata confermata in occasione della perizia del SAM e, dall’altra, che“dal
lato internistico-reumatologico non vi sono segni (come già constatato in
occasione della perizia SAM) per una affezione reumatologico-infiammatoria in
presenza di esami in pratica normali a parte un lieve rialzo asintomatico dei
valori epatici (invariato rispetto alla perizia SAM) eventualmente di origine
medicamentosa ma in ogni caso privo di conseguenze pratiche” (doc. IV/bis,
sottolineatura della redattrice).
Il TCA
può fare proprie queste considerazioni dei medici del SMR.
Va infatti
sottolineato che già nel referto del 20 gennaio 2007 (e quindi precedente alla
perizia del SAM), il dr. __________ aveva indicato che l’assicurata presentava
rachialgie diffuse, specie in zona cervicale e in zona lombo-sacrale, ritenendo
che “il quadro patologico prende facilmente le caratteristiche di una polineuropatia
con frequenti irradiazioni alle zone alte del torace e alle spalle” e ponendo
una prognosi sfavorevole vista la “sindrome morbosa osteo-neuritica in
atto” (cfr. doc. 29-3, sottolineature della redattrice).
Nell’ambito
della perizia SAM, tuttavia, i medici non hanno riscontrato traccia di
questa presunta polineuropatia.
Va qui
nuovamente rilevato che, nel suo consulto peritale del 27 settembre 2007, il
dr. __________ ha diagnosticato una “emicrania senza aura; dolori cervicali
estesi soprattutto verso il braccio destro non spiegati da patologia
neurologica”, evidenziando che, dal profilo neurologico, non vi è alcuna
riduzione della capacità lavorativa dell’assicurata (doc. 15-35).
Inoltre,
a proposito dei “problemi epatici” cui si riferisce l’assicurata nel ricorso a
conferma del peggioramento delle sue condizioni di salute, il TCA constata che
già nella perizia SAM era stata notata una lieve epatopatia, che non
aveva comunque un’influenza sulla capacità lavorativa dell’interessata (cfr.
doc. 15-20, sottolineatura della redattrice).
Il dr. __________
ha inoltre sottolineato che il lieve rialzo dei valori epatici segnalato dal
dr. __________ è invariato rispetto a quanto constatato in occasione
della perizia del SAM (cfr. doc. IV/bis, sottolineatura della redattrice).
È utile
inoltre ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che
le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01
del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in
ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF
125.
V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA U 278/02 del 10 ottobre 2003,
consid. 2.2; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Si ribadisce comunque che il presente giudizio non pregiudica eventuali
diritti dell’assicurata nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Infine, a proposito delle radiografie della
colonna cervicale ap/lat eseguite dal dr. __________ il 10 aprile 2006, della
Rx lombosacrale del 6 marzo 2007 e della RM della colonna cervicale eseguita
dall’Ospedale regionale di __________ il 12 dicembre 2006, trasmesse al TCA
dall’assicurata in data 20 luglio 2009 (cfr. doc. XIV Q1-2), questo Tribunale
sottolinea che questa documentazione è già stata esaminata dai medici del SAM
al momento della valutazione peritale del 25 ottobre 2007 (cfr. doc. 15-7) e
non è quindi in grado di mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni
peritali.
Il TCA rileva, in particolare, che le radiografie
e la RM prodotte dall’assicurata erano a disposizione del perito reumatologo,
dr. __________, il quale, nel suo referto peritale dell’8 ottobre 2007, ha espressamente indicato, al paragrafo “3.2 Radiografie”, quanto segue:
"
3.2
Radiografie
- Colonna
cervicale ap/lat eseguita dal dr. __________ in data 10.4.2006
Appiattimento della lordosi fisiologica. Alterazioni
osteocondrotiche C5-C6. Spondilosi posteriore a questo segmento. Iniziale
uncartrosi.
- Colonna lombare ap/lat eseguita in data
6.3.2007
Leggera scoliosi destro-convessa con componente rotatoria a
livello del passaggio lombare. Per il resto reperto sostanzialmente nella norma,
senza segni degenerativi significativi.
- RM
della colonna cervicale eseguita in data 12.12.2006 presso l’Ospedale regionale
di __________
Presenza di una discopatia a livello C5/C6. Il forame C5/C6 a
sinistra mostra riduzione del diametro, causata dalla presenza dell’artrosi
unco-vertebrale a sinistra. Non segni per erniazione. I restanti reperti sono
nella norma.”
(Doc. 15-44)
Alla luce di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di
valore probatorio dei referti medici (cfr. consid. 2.5.), il TCA ritiene che lo
stato di salute dell’assicurata, dal profilo reumatologico-internistico, sia
stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal dr. __________ e dai
medici del SAM e che i referti del dr. __________ non apportano nuovi elementi,
non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulle valutazioni
specialistiche dei periti dell’amministrazione. Le conclusioni del medico
curante, seppur parzialmente divergenti per quanto riguarda la diagnosi e la
valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano nuovi
elementi oggettivi ignorati dai referti peritali del SAM e vanno quindi intese
nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie
dell’interessata hanno sulla sua capacità di lavoro.
Pertanto,
sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche SAM, richiamato
inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche
Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),
è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento
determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140)
l'assicurata presentava una residua capacità lavorativa del 70% sia nell’attività
di specialista in scienze dell’educazione, sia in attività adeguate.
In queste
condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurata conserva una capacità
lavorativa residua del 70% nella sua attività di specialista in scienze
dell’educazione, nella quale è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua
capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 70% del reddito
realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che, come indicato
dall’UAI, l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al 30% (cfr. al
riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del
14.
agosto 2008), percentuale che non dà diritto ad una rendita
d’invalidità.
Va qui
rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è
arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato
inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Nella
misura in cui l’UAI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita di
invalidità (grado del 30%), la decisione del dicembre 2008 deve, perciò, essere
confermata.
2.7
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente
superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,
ritenuto che la consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di
natura professionale. Nel rapporto del 31 luglio 2008, infatti, la consulente
ha indicato che “il calcolo dei redditi secondo le tabelle RSS è stato eseguito
più per scrupolo assicurativo che non per effettiva necessità essendo
l’assicurata ritenuta abile al lavoro al 70% anche nella professione appresa di
educatrice e al di là dell’effettiva intenzione dell’assicurata di inserirsi in
un contesto lavorativo” (cfr. doc. 23-3).
Questo Tribunale rileva comunque che la consulente IP, nel rapporto del 31 luglio 2008, ha indicato che “chiudo quindi il caso sulla
base di un grado di invalidità medico-teorico del 30% e propongo la sua
attribuzione al collocatore di riferimento per tentare un aiuto al
collocamento” (doc. 23-3).
In un’annotazione per l’incarto del 26 settembre
2008, inoltre, il funzionario incaricato ha segnalato di avere discusso il caso
con il collocatore designato, indicando che “nel caso concreto l’assicurata può
avere diritto ad un aiuto al collocamento. Sulla decisione indicheremo pertanto
che se l’assicurata lo desidera il nostro ufficio rimane a disposizione per un
aiuto al collocamento” (doc. 25-1).
Spetta dunque all’assicurata attivarsi, facendone
richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurata, la quale ha fatto presente di versare in una precaria
condizione economica, di dipendere economicamente dalla madre e di non avere
ancora chiesto di potere beneficiare di prestazioni dell’assistenza pubblica solo
per non avere debiti nei confronti dello Stato, chiedendo quindi di essere
posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria limitatamente all’esonero dal
pagamento delle spese processuali (cfr. doc. I).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I presupposti
(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati
rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art.
14.
cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr.
anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura
in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a
con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul
patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag);
Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nel caso
in esame, l’assicurata si trova nel bisogno visto che, come emerge dalla
decisione di tassazione relativa al 2007, allegata al certificato per
l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. doc. XIII/2), ella non dispone né
di reddito, né di sostanza.
Ritenuto
come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole, la
ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali
(cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente. A seguito della concessione dell’esonero dal
pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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