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Decisione

32.2008.25

Revisione della rendita non giustificata. Riconsiderazione: la differente valutazione del consulente in integrazione non configura nella fattispecie un errore manifesto

11 giugno 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.4. Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il

SAM. Dal referto 13 settembre 2007 (doc. Al 50) risulta che i periti, dopo aver

esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le

constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche

esterne: psichiatrica (dr.ssa __________) e cardiologica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché delle

diagnosi riportate al capitolo no. 5, i periti hanno ritenuto l’assicurato

inabile all’80% nella sua precedente attività di custode. Dalla perizia risulta

inoltre come la patologia cardiovascolare influenzi la capacità lavorativa

dell’assicurato nell’esercizio dell’attività di custode, mentre quella

psichiatrica non concorre a nessuna riduzione di abilità al lavoro. In attività

leggere di tipo dinamico, per contro, l’abilità è stata valutata al 100%. Va

qui detto che anche in occasione della precedente decisione 12 novembre 2003 l’assicurato

era stato ritenuto pienamente abile in attività adeguate (doc. 12-1).

Vista

la nuova documentazione prodotta in sede ricorsuale, con osservazioni 5 maggio

2008 l’Ufficio AI ha ritenuto necessario espletare una perizia psichiatrica,

proponendo al TCA la retrocessione degli atti (XIII). Secondo lo scrivente Tribunale

questo accertamento non è tuttavia rilevante ai fini della presente vertenza

per i motivi che seguono.

Nel

certificato 3 dicembre 2007 lo psichiatra curante, dr. __________, riferisce di

un’importante instabilità emotiva con depressione, ansia e tendenza all’uso dannoso

di bevande alcoliche (doc. AI 45-5). In quello successivo del 10 marzo 2008

egli conferma che, sulla base degli accertamenti eseguiti, il paziente “è portatore

di una sofferenza psicologica caratterizzata da un’instabilità emotiva con

abbassamenti del tono dell’umore e da ansia marcata “ (doc. O). E` poi seguito

il ricovero presso il __________ nell’aprile 2008 per una sindrome di disadattamento

con un secondario abuso d’alcool a scopo automedicamentoso. Nel relativo

rapporto 16 aprile 2008 i medici del __________, appoggiando la richiesta per

una rendita AI del 100%, evidenziano umore depresso, incapacità di affrontare

le situazioni ed un certo grado di compromissione delle prestazioni nelle

attività quotidiane, il tutto in un quadro di reazione depressiva (doc. P).

In

questo contesto, dunque, nella nota 30 aprile 2008 il dr. __________ del SMR

ritiene che “l’attuale documentazione conferma un possibile peggioramento

della situazione psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa residuo,

peggioramento documentato a partire da 3.12.2007…”, motivo per cui è

stato ritenuto indicato procedere ad una perizia psichiatrica (sottolineatura

del redattore; XIIIbis).

Va

qui ricordato che, secondo costante giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base

alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è

stata resa, in casu l’11 gennaio 2008. I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno

2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella

causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000

pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5

giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi

citate).

Pertanto,

volendo ammettere per ipotesi un peggioramento documentato dal 3 dicembre 2007,

va detto che lo stesso è inferiore ai tre mesi precedenti alla decisione

contestata dell’11 gennaio 2008 e quindi non ne va tenuto conto. Al riguardo occorre

ricordare che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener

conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi

senza interruzione notevole.

Ciò

non toglie che, il documentato peggioramento sarà oggetto di una separata procedura

di revisione. Spetterà pertanto all’Ufficio AI accertare la rilevanza ai sensi

dell’art. 17 LPGA della modifica dello stato di salute dell’assicurato.

2.5. Occorre

ora esaminare se rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.

Siccome,

come già anticipato al considerando precedente, rispetto alla decisione 12

novembre 2003 non vi è stata una modifica dello stato valetudinario

dell’insorgente, l’amministrazione non è legittimata a sopprimere la

prestazione assicurata mediante revisione ex art. 17 LPGA. Del resto, nella risposta

di causa l’Ufficio AI sostiene l’erroneità della citata decisione, la cui rettifica

rivestirebbe una notevole importanza in quanto porta alla soppressione della

rendita.

2.6. L’istituto

della riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che prevede che “l'assicuratore

può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza” (cpv. 2)

Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di

LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare

una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una

sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua

rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non

possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V

422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a

seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994,

pag. 175; DTF 119 V 180).

Per

valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione

di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia

della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).

L'istituto

del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica

iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una

valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell

rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134).

Gli errori in cui è incorsa

l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF

102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).

Un

errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario

alla legge (DTF 103 V 128 e 119 V 483 consid. 4; Kieser, Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure di una valutazione

errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi

fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; 110

V 179; ZAK 1991 pag. 137).

Secondo

Considerandi

il TFA, per contro, l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va

considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; 109 V 113 1c).

Non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento

della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di

diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

In

una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05, consid. 6, l’Alta

Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la

quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di

invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava

una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).

Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se

l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività

sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

Anche

nella sentenza 28 marzo 2006 nella causa M, I 302/04, il TFA ha ritenuto come

errore manifesto l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente

inabile al lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il

diritto ad una rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista

medico egli era stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e

senza procedere alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.

Va

qui rilevato che se una decisione è manifestamente errata, inconciliabile con

le disposizioni legali oppure deriva da una visione errata o incompleta dello

stato di fatto, la modifica della stessa può avvenire in ogni tempo (Valterio,

Droit et pratique de l’assurance invalidité, pag. 267).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale tuttavia né la dottrina né la giurisprudenza

hanno posto criteri generali circa gli effetti del riesame nel tempo (DTF 119 V

184.

consid. 3b).

Ritenuto

che il giudice non può costringere l'amministrazione a procedere al riesame di

una decisione palesemente errata - se non è entrata nel merito della domanda

(DTF 117 V 21 consid. 2d) - bisogna ammettere che non possono esserle

prescritte, in difetto di una norma positiva, le modalità del riesame e in particolare

in quale misura esso debba avere effetto retroattivo (DTF 119 V 180, 184; 110 V

296.

consid. 3c).

Infine,

dal punto di vista procedurale va detto che, a norma dell’art. 53 cpv. 3 LPGA,

l’assicuratore può riconsiderare una decisione o decisione su opposizione,

contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso

all’autorità di ricorso.

2.7

Per

costante giurisprudenza, se una decisione di revisione non soddisfa le

condizioni ex art. 41 vLAI (ora art. 17 LPGA), ma realizza quelle poste per una

riconsiderazione, il giudice può confermarla, mediante sostituzione dei motivi

e previo rispetto del diritto di essere sentito (DTF 125 V 368), con la seconda

motivazione (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 261 con riferimenti ivi citati; Müller, Die

materiellen Vorraussetzungen der Rentenrevisione in der Invalidenverischerung,

Friborgo 2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di giurisprudenza indicati).

Il

giudice non può tuttavia modificare, mediante l’istituto della

riconsiderazione, la precedente decisione se quest’ultima è stata confermata

dalla (non corretta) decisione di revisione. Egli violerebbe altrimenti il

principio della riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere

discrezionale dell’amministrazione, che il giudice non può imporle (RCC 1985

pag. 58 consid. 3 [ZAK 1986 pag. 58 consid. 3] citata da Meyer-Blaser, op. cit,

pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota 363).

In

applicazione del succitato principio, nel caso in cui l’amministrazione ha soppresso

la rendita in via di revisione e non in via di riconsiderazione, il giudice non

può rinviare all’Ufficio AI la causa per l’espletamento di accertamenti riguardanti

i presupposti di una riconsiderazione (RCC 1986 pag. 623 [ZAK 1986 pag. 597]

citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota

365).

Infine,

la riduzione o la soppressione di una rendita a seguito di una riconsiderazione,

eseguita tramite sostituzione dei motivi, della precedente decisione è permessa

solo se nel momento della riduzione o soppressione della rendita non sussiste

un’invalidità giustificante la precedente prestazione (Mayer-Blaser, op. cit.,

pag. 262 e Müller, op. cit., pag. 100 nota 366).

2.8

Ritornando

al caso in esame, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha sostenuto l’esistenza

di un motivo di riconsiderazione senza tuttavia modificare la decisione

impugnata ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 LPGA (cfr. consid. 2.6

in fine), ma ha chiesto la reiezione del ricorso con sostituzione dei motivi

giustificanti la soppressione della mezza rendita.

Occorre

in primo luogo esaminare se la decisione 12 novembre 2003 è da considerata

errata ai sensi della giurisprudenza.

Secondo

l’Ufficio AI l’errore manifesto si riferisce alla errata valutazione operata

l’11 agosto 2003 dall’allora consulente __________ che aveva ritenuto non esigibile

da parte dell'assicurato lo svolgimento di attività adeguate. In particolare, il

consulente aveva rilevato:

"

(…)

Dal punto di vista medico teorico l'attività precedente

non è esigibile in misura maggiore. Il medico ipotizza abilità superiore in

attività leggera e sedentaria.

Il colloquio odierno con l'assicurato ha consentito di sentire

il suo attaccamento al lavoro attuale che svolge con impegno e in modo autonomo

dosando il tempo e le forze secondo le disponibilità del momento. Non vuole

lasciare il suo posto per un lavoro diverso che non conosce, verosimilmente in

fabbrica, al fine di rispettare le indicazioni mediche, dove non saprebbe

soddisfare le esigenze aziendali (regolarità di presenza, di produzione,

confronto con l'operaio sano ed esercitato, ritmi e stress a lui ben noti e soggettivamente

intollerabili).

L'età e lo scarso grado d'istruzione controindicano il

provvedimento della riqualifica o il lavoro di concetto.

Per concludere, mi sono convinto che il signor RI 1

sfrutta la massimo la sua residua capacità di lavoro e di guadagno attraverso

l'attuale occupazione." (Doc. AI 11)

L’amministrazione

rileva ora che all’assicurato non sono precluse diverse attività, così come

evidenziato nel rapporto 5 novembre 2007 della consulente __________:

"

(…)

Da un punto di vista medico teorico, l'A.

risulta essere completamente abile al lavoro in un'attività adeguata e leggera.

Tenuto conto del suo percorso socio professionale, il signor RI 1 potrebbe ancora

essere inserito in un'attività leggera nell'ambito dei trasporti

(autista-fattorino). Inoltre, la valutazione delle prospettive di collocamento

sul mercato del lavoro libero, porta a ritenere esigibili mansioni non

qualificate o semi qualificate e leggere nel settore industriale (produzione o

controllo della qualità), della vendita (addetto all'incasso, venditore

all'interno di piccoli centri di vendita, rappresentante nella promozione di

prodotti in generale o un'attività legata alla vendita-consulenza), oppure

della logistica (con l'ausilio di muletti e carrelli elevatori)." (Doc. AI

37)

Di

conseguenza, ritenendo l’assicurato pienamente abile in attività adeguate, mediante

il raffronto dei redditi, la consulente non ha riscontrato un’incapacità al

guadagno.

Va

ricordato che, in un’analoga fattispecie, nella STCA 13 settembre 2007 nella

causa F. (inc. 32.2006.206), cresciuta in giudicato, questo Tribunale non aveva

riconosciuto l’esistenza di un errore manifesto in presenza di divergenti valutazioni

economiche operate da due differenti consulenti integrazione professionale. In

quel caso, come nel presente, gli stessi due consulenti implicati avevano reso

un diverso parere in merito all’esigibilità di un assicurato nello svolgimento

di attività adeguate.

Inoltre,

le sentenze citate dall’Ufficio AI nella risposta di causa (STFA 27 marzo 2006,

I 302/04 e STCA 13 luglio 2006, I 406/06) e riportate al consid. 2.6, non permettono

di discostarsi da quanto detto sopra. Infatti, in entrambi i casi esaminati il

TFA aveva riconosciuto un errore manifesto poiché l’Ufficio AI non aveva

proceduto all’esame dell’esigibilità di un assicurato nell’espletamento in altre

professioni confacenti il suo stato di salute, esame che in casu è stato eseguito

anche se la valutazione 11 agosto 2003 del consulente __________ può essere

ritenuta discutibile.

2.9

In

conclusione, visto quanto sopra, una soppressione della rendita (sia in via di

revisione ex art. 17 LPGA che di riconsiderazione ex art. 53 LPGA) non appare

giustificata, motivo per cui, annullata la decisione 11 gennaio 2008, l’insorgente

ha diritto al ripristino della mezza rendita dal 1° marzo 2008. Ne consegue dunque

l’accoglimento del ricorso.

Sarà inoltre compito dell’Ufficio AI, al quale gli atti vanno trasmessi,

accertare i presupposti per una revisione della rendita ai sensi del consid.

2.4

.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 11 gennaio 2008 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una

mezza rendita anche dopo il 1° marzo 2008.

2. Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.4.

3. Le

spese per fr. 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso ufficio

verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) di ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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