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32.2008.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 gennaio 2009Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i dati soggettivi dell'assicurata,

lo stato psichico e le sue conclusioni con la prognosi. Ha così diagnosticato

una sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione (ICD-10 F33.4),

che al momento non causa alcuna inabilità lavorativa.

Sul piano psichico, l'assicurata si sente molto meglio rispetto

al 2005, quando ha avuto un episodio depressivo maggiore di grado severo che l'ha portata ad autoavvelenarsi con un'indigestione di medicamenti ed a tentare il

suicidio: l'interessata ha

ormai accettato la sua situazione, ossia i dolori alla colonna vertebrale che

la fanno soffrire. Lamenta disturbi del sonno, trascorre le sue giornate

meditando, ha pochi amici e conoscenti, ma ha una gran voglia di riprendere un'attività lavorativa adeguata alla sua

situazione somatica e di sentirsi finalmente una persona autonoma e felice dopo

il drammatico e vergognoso contesto con cui ha dovuto fare i conti e che l'ha portata al citato tentamen.

L'analisi clinica ha evidenziato soltanto una

labilità emotiva ed un'affettività

leggermente di tipo depressiva, accompagnata da un leggero stato d'ansia; la percezione è pronta, non v'è nessun disturbo di tipo dispercettivo né

dissociativo e neppure disturbi della sfera cognitiva-comportamentale. Il

perito non ha quindi riscontrato segni psicopatologici maggiori. Grazie al

trattamento ambulatoriale iniziato al termine della degenza in clinica e che

perdura tuttora, la ricorrente ha recuperato gradualmente le sue capacità

lavorative con un miglioramento importante ed un'evoluzione piuttosto positiva, con una prognosi favorevole a

medio-lungo termine, salvo eccezioni. Al momento dell'esame non presentava importanti sintomi depressivi e godeva di una

stabilità psichica importante.

Un eventuale programma

di reintegrazione professionale potrà, con l'avvio di un'attività

lavorativa, migliorare ancora la situazione globale dell'assicurata, offrendole l'occasione di nuovi contatti sociali e così

costruire e realizzare i suoi progetti per il futuro. È comunque molto importante

che continui ad essere seguita regolarmente dalla dr.ssa __________ e che

assuma ancora per il periodo necessario un farmaco antidepressivo.

Valutando globalmente

queste perizie, il SAM ha stabilito che la capacità lavorativa medico-teorica globale

dell'assicurata per la

professione di cameriera è valutabile nella misura del 65-70% (orario di

lavoro normale, con rendimento ridotto e limitazioni funzionali).

Nel tempo, dal 15

ottobre 2004 l'insorgente è

stata totalmente inabile al lavoro quale cameriera per un mese, poi avrebbe potuto

raggiungere una capacità lavorativa di almeno il 65-70%. Dopo l'incidente del 15 gennaio 2005 è stata di

nuovo inabile al 100% fino al marzo 2005, con in seguito una ripresa dell'abilità lavorativa al 65-70%. Durante il soggiorno

alla Clinica __________ l'inabilità

era ancora totale. Da allora la limitazione della sua capacità lavorativa non

ha presentato duraturi mutamenti.

Per quanto concerne le

conseguenze sulla capacità d'integrazione,

vista la grande motivazione ed attitudine positiva dell'interessata, il medico SAM ha ritenuto possibile effettuare provvedimenti

di integrazione professionale.

L'insorgente è in grado di svolgere altre

attività meglio adatte al suo stato di salute, dove non deve sollevare o

trasportare ripetuti pesi superiori agli 8-10 kg, mantenere posture di lavoro

coatte e prolungate oltre i 20-30 minuti e nemmeno posizioni di lavoro monotone

e sedentarie. Con un orientamento professionale favorevole, dovrebbe potere

ottenere una capacità lavorativa praticamente completa.

Quale casalinga, è

abile al lavoro al 70-75%.

8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

9. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli atti,

ritiene che le valutazioni dei medici SAM che si sono espressi in merito alla

situazione valetudinaria dell'insorgente

meritino conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela manifestamente infondata.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, l'Ufficio AI ha affidato

la valutazione dello stato di salute dell'assicurata al Servizio Accertamento Medico, e per esso a due

specialisti FMH: il primo in ortopedia, il secondo in psichiatria e

psicoterapia. Questi periti hanno visitato personalmente la paziente ed hanno potuto

cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la

documentazione medica messa a loro disposizione, hanno allestito un referto

medico completo, scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo

status della paziente, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità

lavorativa sia nell'attività precedente

sia in altre.

Gli specialisti del

SAM, che si sono espressi per ultimi, in ordine di tempo, sulle condizioni

della ricorrente, nel 2007 hanno accertato una situazione clinica migliore

rispetto a quella diagnosticata dai colleghi interpellati sempre dall'Amministrazione nel 2006.

Dal profilo ortopedico,

nell'aprile 2007 il grado di

capacità lavorativa come cameriera – nullo dal 2005 - è stato fissato nel

65-70%, mentre in altre attività più consone e che rispettino determinati

limiti è stato giudicato completo.

Dal profilo

psichiatrico, nell'aprile 2007 la

sindrome depressiva ricorrente era in remissione, ciò che non implicava quindi alcuna

incapacità lavorativa. Va ricordato che nel settembre 2006 la psichiatra

curante aveva certificato che l'attuale abilità lavorativa, viziata da una sindrome somatoforme da

dolore persistente, ma dove il disturbo psichico era in compenso, era calcolabile

in circa il 30%, quando dall'ottobre

2005 fino ad allora era stata nulla.

Nella sua prima

valutazione del 12 giugno 2007 (doc. 19 AI), il medico SMR dr. __________ si è

allineato alle conclusioni dei periti SAM, giudicando non necessari ulteriori

accertamenti medici.

Nella sua seconda e

terza valutazione del 4 (doc. 21 AI) rispettivamente del 18 luglio 2007 (doc. 22

AI), il medico SMR ha giustificato globalmente un'incapacità lavorativa medico-teorica come cameriera del 100% dall'ottobre 2004 al luglio 2006 (quindi a tre

mesi dalla ripresa della terapia psichiatrica) inizialmente per la patologia reumatologica

ed in seguito prettamente per la patologia psichiatrica. Dall'agosto 2006 l'incapacità lavorativa del 35% è invece dovuta alla sola patologia reumatologica,

poiché la patologia psichiatrica è stata ritenuta in remissione. In altre

attività adeguate, l'incapacità

è stata del 100% dall'ottobre

2004 all'agosto 2006, dopodiché

era nulla.

Si osserva, in

particolare, che la problematica psichiatrica è regredita passando da un'incapacità lavorativa del 100% nell'ottobre 2005 ad una del 70% nel settembre

2006, poi nulla nell'aprile

2007, siccome non causava alcuna inabilità lavorativa.

Per quanto concerne la

patologia lombovertebrale cronica in esiti di ernia discale L4-L5 e

sacralizzazione incompleta di L5, anch'essa è migliorata nel tempo. Infatti, va evidenziato che sia il

perito SAM sia i medici curanti dell'assicurata hanno attestato un'inabilità lavorativa totale iniziale nell'ottobre 2004; poi, già nel settembre 2006 il neurochirurgo curante,

dr. __________, l'ha definita

al 50%. Infine, nell'aprile

2007 l'ortopedico interpellato

dall'UAI ha certificato una

capacità lavorativa come cameriera del 65-70%, quindi un'inabilità del 30-35%.

Ora, visti gli evidenziati

miglioramenti attestati dai medici curanti stessi dell'insorgente, a mente di questo Tribunale, non stupisce che vi sia

stato nel tempo un effettivo miglioramento delle sue condizioni di salute e che

ad otto mesi di distanza dall'ultimo

referto medico allestito da uno dei suoi medici curanti (settembre 2006) l'assicurata sia effettivamente stata

dichiarata dai periti (aprile 2007) abile al lavoro di cameriera nella misura

del 35% a causa della patologia reumatologica rispettivamente pienamente abile

in altre attività che si adattino alle limitazioni determinate dal perito ortopedico

SAM.

Il TCA rileva che il presunto peggioramento

delle condizioni di salute dell'insorgente, apparentemente perdurante anche dopo l'agosto 2006, non è stato giustificato a

mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati.

In effetti, la ricorrente non ha minimamente messo in dubbio le conclusioni dei

periti. Non ha mai prodotto un certificato aggiornato di un medico

psichiatra, né di un reumatologo o ortopedico e ciò nemmeno durante l'istruttoria davanti a questo Tribunale. L'assicurata, infatti, nel suo allegato

ricorsuale del 2008 si è limitata ad affermare di essere totalmente inabile al

lavoro, ma a giustificazione delle sue allegazioni ha prodotto un rapporto medico

risalente addirittura al 2005, peraltro già agli atti e quindi già preso in

considerazione dai periti del SAM nelle loro valutazioni.

A questo proposito, va

osservato che la semplice allegazione, della ricorrente secondo cui "la

Considerandi

valutazione offerta dell'UAI risulta essere sommaria e non tien conto della reale, concreta e

stabile incapacità di guadagno dell'assicurata a seguito dei gravi disturbi alla salute di cui ella

soffre ancora a tutt'oggi

nella medesima misura che nel 2006" (doc. I

pag. 5) non trova alcun valido riscontro nella documentazione medica raccolta

dall'Ufficio assicurazione

invalidità e men che meno in quella (non) prodotta dall'assicurata medesima, particolarmente datata ed ininfluente.

Valutati quindi tutti

i rapporti medici agli atti, lo scrivente Tribunale ritiene che le constatazioni oggettive formulate dai due periti incaricati dall'Amministrazione siano complete, convincenti

ed esaurienti e certamente molto approfondite.

Di conseguenza, va

dunque tutelata la valutazione globale del medico SAM, che nel maggio 2007 ha attestato

un'incapacità lavorativa medico-teorica

come cameriera del 65-70%, ritenuto un orario di lavoro normale, con ridotto

rendimento e limitazioni funzionali nel sollevamento e trasporto ripetuto di

pesi oltre gli 8-10 kg e per posture di lavoro coatte prolungate oltre i 20-30

minuti.

Per quanto concerne le

conseguenze sulla capacità d'integrazione,

se da un lato non è possibile migliorare ulteriormente la capacità lavorativa

(del 65-70%) con provvedimenti medici, d'altro lato l'assicurata

è comunque in grado di svolgere altre attività più adatte, dove non viene

confrontata con i summenzionati limiti funzionali (docc. 25-14 e 25-15 AI).

10.

Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 8), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni - ben motivate - a cui sono giunti i periti SAM in

psichiatria ed in ortopedia, che hanno sia incontrato personalmente

l'assicurata sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici

interpellati dall'insorgente,

dall'assicuratore infortuni e

dall'Ufficio AI. Le conclusioni

di questi esperti possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili,

logiche e prive di contraddizioni.

Vanno pure pienamente

condivise le considerazioni degli esperti SAM che hanno valutato nel complesso

- ossia dal punto di vista fisico e psichico - le capacità di lavoro presentate

dalla ricorrente ed hanno stabilito che la capacità lavorativa globale dell'assicurata è del 65-70% nella

precedente attività di cameriera e del 100% in altre attività adeguate.

Dopo attento vaglio di

questi referti, nel 2007 (docc. 19, 21 e 22 AI) il medico SMR ha concluso ad un'inabilità lavorativa come cameriera del 100%

dall'ottobre 2004 al luglio

2006, ossia fino a tre mesi dopo la ripresa della terapia specialistica psichiatrica

messa in atto dopo una riacutizzazione, mentre del 35% dall'agosto 2006, data la presenza della sola

patologia reumatologica.

Anche in attività

adeguate l'inabilità lavorativa

era del 100% dall'ottobre 2004,

ma dall'agosto 2006 essa è diventata

nulla.

In conclusione,

dunque, d'avviso del TCA, gli aspetti reumatologici/ortopedici

come pure psichiatrici dell'affezione

dell'assicurata sono stati

sufficientemente chiariti.

Per questo motivo, la

richiesta di un'ulteriore

perizia formulata dalla ricorrente (doc. I pag. 7) va disattesa.

A tal proposito va

ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

11.

Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute

subìto dalla ricorrente dal profilo economico.

Accertata il 12 giugno

2007.

(doc. 19 AI) rispettivamente il 4 ed il 18 luglio 2007 (docc. 21 e 22 AI)

dal medico SMR __________ una capacità lavorativa medico-teorica globale del 35%

nell'attività di cameriera e

del 100% in attività adeguate, con rapporto del 24 agosto 2007 (doc. 27 AI) la

consulente in integrazione professionale, per la determinazione del grado d'invalidità, ha utilizzato il consueto

metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella

professione precedente (reddito da valida) con quello risultante da un'attività leggera non qualificata desunto

dai salari statistici (reddito da invalida), ottenendo un grado nullo.

Visto che la

giurisprudenza federale (cfr. consid. 4 in fine) ha stabilito che per il

raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita, il TCA, tenuto conto del disposto di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2006,

come del resto riconosciuto dall'UAI (doc. 33 AI).

Riguardo al reddito

da valida, ossia al reddito che l'assicurata avrebbe potuto percepire nel 2006 da sana, va osservato

che l'UAI l'ha quantificato in Fr. 40'660.- (doc.

27-2 AI) e poiché tale importo non è stato contestato in sede di ricorso, lo

stesso può essere ritenuto alla base del calcolo comparativo che segue.

Per

quanto riguarda invece il reddito da invalida, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da

invalido è determinante la situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,

nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

12.

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione

teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella

nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12

ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni della Svizzera.

In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I

790/04), il TFA ha ancora rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

Alla luce di questa

chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole

per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.),

il reddito da invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato

dal TCA in applicazione dei

valori nazionali (Tabella TA1) e non regionali (Tabella TA13).

In merito a questo

cambiamento, ancora di recente (il 23 aprile 2008 con STF 8C_399/2007 consid. 7)

la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a

questa prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per

scostarsene (STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre

2007)".

Recentemente, con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale”.

Nella citata sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l'adeguamento

va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20

novembre 2007).

13.

Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante

il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella

sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla

tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dalle donne per un'attività leggera e ripetitiva

(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali

nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV

Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde a Fr. 48'228.- (Fr.

4'019.- x 12 mesi).

Riportando questo dato

su 41,7 ore settimanali computabili nel 2006 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,

I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:

La Vie économique, 12-2008, pag. 94), il salario lordo medio ammonta a

Fr. 4'189,80 mensili (Fr. 4'019.- : 40 x 41,7) oppure a Fr. 50'277,69

per l'intero anno 2006, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

L'assicurata, quale cameriera, avrebbe

guadagnato nel 2006 un importo di Fr. 40'660.- all'anno (cfr.

consid. 11) per un'occupazione

a tempo pieno, corrispondenti a Fr. 3'388.- al mese (Fr. 40'660.- : 12 mesi).

Tale reddito si situa,

per ragioni estranee all'invalidità,

sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente

svolta al 100% nel 2006 da una donna (cioè Fr. 43'948.- all'anno rispettivamente Fr. 3'662.- al mese:

cfr. Tabella TA1 punto 55 "alberghi e ristoranti", livello di

qualifica 4: Fr. 3'513.- x 12

mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 42'156.- ma che, riportato

su 41,7 ore/settimana per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2006, dà un

importo di Fr. 43'948.- (Fr. 42'156.- : 40

x 41,7), quindi superiore al reddito da valida conseguito dall'assicurata).

Più precisamente, il

salario che la ricorrente avrebbe percepito lavorando a tempo pieno presso lo

stesso datore di lavoro è inferiore del 7,48% ([Fr. 43'948.- – Fr. 40'660.-] x 100 : Fr.

43'948.-) a quello

statistico svizzero di quel preciso settore professionale (cfr. citata STF U

8/07).

Sono perciò realizzati

i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalida che

la ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2006 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di

salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del

20.

febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.

Visto quanto precede,

il reddito statistico da considerare ammonta pertanto a Fr. 46'517.- (Fr. 50'278.- - [Fr. 50'278.- x 7,48 : 100]).

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr.

DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale

del salario statistico medio.

Nella presente

evenienza, l'UAI ha applicato

una riduzione del 5% per attività leggere. Alla luce della giurisprudenza sopra

citata, vista l'età della

ricorrente (nata nel 1965), la sua nazionalità (svizzera), la scolarità (elementare)

e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute nella misura del 100%, il

TCA non vede alcun motivo per

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro

i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Partendo quindi da un

salario da invalida rivalutato di Fr. 46'517.- e ritenuta un'esigibilità

del 100% in altre attività (cfr. consid. 10), ammettendo una riduzione del 5%

per circostanze personali, nell'anno 2006 il reddito ipotetico da invalida

della ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 44'191.- ([Fr. 46'517.- - [Fr. 46'517.- x 5 : 100]).

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 40'660.- corrispondente al reddito che l'assicurata

avrebbe conseguito da valida nell'anno 2006, emerge un'incapacità al guadagno nulla ([Fr. 40'660.- - Fr. 44'191.-] : Fr. 40'660.- x 100).

14.

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta un tasso di invalidità dello 0%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto al diritto ad

una rendita d'invalidità

stabilito dall'Amministrazione

con la decisione del 14 gennaio 2008 in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI. Il ricorso va dunque respinto.

Al riguardo è comunque

utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla

valutazione della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al

momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell'8 novembre

2005).

Un eventuale

aggravamento dello stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata

può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio

2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

15.

La

ricorrente ha chiesto di far esperire una perizia (doc. I pag. 7). Questo TCA, alla luce dei convincenti rapporti

medici dei dr. med. __________, come già indicato ritiene la fattispecie sufficientemente

chiarita e rinuncia all'allestimento

di altre perizie (cfr. a questo proposito, la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007,

consid. 3.3).

16.

Secondo l'art. 69

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.-

sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 200.-- sono poste a carico dell'assicurata.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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