32.2008.27
L'UAI ha a giusta ragione rifiutato la presa a carico, quale mezzo ausiliario, di una pompa ad insulina
7 gennaio 2009Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.27
Data decisione, Autorità:
07.01.2009, TCA
Titolo:
L'UAI ha a giusta ragione rifiutato la presa a carico, quale mezzo ausiliario, di una pompa ad insulina
MEZZI AUSILIARI
PROVVEDIMENTO SANITARIO
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 3 let. d LAI
art. 12 LAI
art. 21 cpv. 1 LAI
art. 21 cpv. 2 LAI
art. 21 cpv. 3 LAI
art. 21bis LAI
art. 69bis cpv. 1 LAI
art. 2 cpv. 1 OAI
art. 2 cpv. 2 OAI
art. 2 cpv. 3 OAI
art. 14 OAI
art. 2 cpv. 1 OMAI
art. 2 cpv. 2 OMAI
art. 2 cpv. 3 OMAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.27
LG/DC/sc
Lugano
7 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 gennaio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1974, attiva in qualità di impiegata di commercio e affetta da “diabete
mellito tipo 1 – insulino dipendente”, in data 27 aprile 2007 ha presentato una richiesta
all’Ufficio AI tendente ad ottenere la garanzia di copertura dei costi, a
titolo di mezzi ausiliari, di una pompa ad insulina (doc. AI 13-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti del caso, con decisione del 15 gennaio 2008 (doc. AI 15-1), preavvisata
con progetto del 27 novembre 2007 (doc. AI 5-1), l’amministrazione ha respinto
la domanda, motivando come segue il provvedimento preso:
"
(...)
Assumiamo il costo di mezzi ausiliari di tipo
semplice e adeguato, se:
- sono elencati nella lista esaustiva annessa all'ordinanza sulla
consegna dei mezzi ausiliari, oppure
- se possono essere assimilati a una delle categorie menzionate in
questa lista (art. 21 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI)).
La pompa ad insulina non è elencata in questa
lista e non può essere equiparata a nessuna delle categorie contenute nella
stessa.
Fatti
I mezzi di cura possono essere assunti qualora
siano prescritti dal medico e necessari in connessione con un provvedimento
sanitario integrativo a carico dell'Assicurazione Invalidità.
Considerandi
II mezzo ausiliario in questione non può nemmeno
essere assunto quale mezzo di cura in quanto non è in relazione diretta con un
provvedimento sanitario riconosciuto ed assunto dall'assicurazione Invalidità.
Avverso il progetto di decisione notificato il
27.11
, sono state tempestivamente inoltrate le osservazioni, allo scopo di
indurre l'Ufficio Al al riesame del caso ed all'assunzione delle spese relative
all'acquisto della pompa insulinica già in dotazione all'assicurata. Si tratta
di un mezzo ausiliario rimborsato intanto sottoforma di leasing e le cui spese
sono solo parzialmente riconosciute in ambito LAMal.
A questo proposito, giova ribadire che, per
principio, tramite l'assicurazione invalidità possono essere consegnati i mezzi
ausiliari enumerati nell'elenco allegato all'OMAI (Ordinanza federale sulla
consegna di mezzi ausiliari). Questo elenco è esaustivo. All'interno di una
categoria di mezzi ausiliari si deve poi verificare di caso in caso se
l'enumerazione dei singoli mezzi ausiliari è anche esaustiva oppure
semplicemente esemplificativa (cfr. marginale 1001 della Circolare sui mezzi
ausiliari Al - CMAI).
All'art. 1 cpv. 2 OMAI, viene inoltre citato come
gli apparecchi di cura siano elementi indispensabili di provvedimenti sanitari
d'integrazione ai sensi degli articoli 12 e 13 della LAI (Legge federale). Ciò
significa che debbono essere riconosciuti dall'AI allorché costituiscono un
complemento importante di una misura medica garantita.
Infine, secondo l'art. 2 cpv. 1 OMAI, il diritto
alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati
dall'elenco federale, alla necessità per l'assicurato di farne uso per
spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia.
Nella fattispecie, riesaminati gli atti
dell'incarto, occorre confermare il contestato progetto di decisione, in quanto
la pompa insulinica non risulta contemplata nell'elenco federale succitato e
non risponde ai criteri enunciati dagli art. 1 cpv. 2 OMAI e 2 cpv. 1 OMAI.
Decidiamo pertanto:
la richiesta di prestazioni è respinta.
In caso di difficoltà finanziarie o di altra
natura le raccomandiamo di rivolgersi a un centro di consulenza specializzato.
Se non ce ne fossero a disposizione, Pro Infirmis l'aiuterà volentieri.
La preghiamo di informare i competenti fornitori
di mezzi ausiliari di questa decisione. " (Doc. AI 15-1+2)
1.3
Contro
questa decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato un
tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una prestazione
mensile a titolo d’indennità per l’uso della pompa insulinica e annessi
medicamenti, a far stato dal mese di febbraio 2007.
Sostanzialmente
la ricorrente ha rimproverato all’amministrazione di aver respinto la richiesta
di prestazioni sulla base di una normativa risalente agli anni ’80 e dunque obsoleta.
La pompa insulinica – a mente del rappresentante di RI 1 – è un provvedimento
integrativo necessario per garantire alla ricorrente di svolgere le proprie
mansioni quotidiane a tutti i livelli. La richiesta di garanzia per tale mezzo
ausiliario è ritenuta legittima e conforme allo spirito della legge, in
particolare all’art. 21 cpv. 1 LAI (doc. I).
1.4
In risposta
l’UAI ha sottolineato che la lista dei mezzi ausiliari allegata all’OMAI è
oggetto di costante aggiornamento e la pompa ad insulina richiesta non rientra
nell’elenco dei mezzi ausiliari riconosciuti.
L’UAI ne
esclude la presa a carico anche in applicazione dell’art. 12 LAI e postula la
reiezione integrale dell’impugnativa (doc. IV)
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Oggetto
della presente vertenza è l’eventuale presa a carico da parte dell’AI, quale
mezzo ausiliario ex art. 21 LAI, di una pompa ad insulina (cfr. costi elencati
in doc. AI 7-3/4).
2.3
Gli
assicurati invalidi o direttamente minacciati di invalidità hanno diritto ai
provvedimenti di integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare,
conservare o avvalorare la capacità al guadagno. Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata del lavoro prevedibile (art. 8 cpv. 1
LAI).
Fra i
provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi
ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Questi
provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente
riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito
dell’attività svolta o dell’integrazione sociale, la perdita di alcune parti o
funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a
edizione, Berna 2003, § 36 n.1, p. 241).
2.4
Secondo
l’art. 21 cpv. 1 LAI, nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio 2004 (che
non ha comunque apportato alcuna modifica dal punto di vista sostanziale
rispetto al vecchio art. 21 cpv. 1 LAI; cfr. STFA inedita 28 agosto 2004 nella
causa M, I 3/04, consid. 1), l’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari,
compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno
per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per
conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare
una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.
L’assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni
plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai
provvedimenti sanitari d’integrazione.
Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l’assicurato, il quale a
causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi,
stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha
diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi
ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
In virtù
di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui
l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é
oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla
consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI,
RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari
(lett. a).
Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari é
stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In
particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato
elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare
un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per
imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere
l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art.
2.
cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC
1989.
pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
Il
diritto ai mezzi ausiliari si estende anche agli accessori ed agli adeguamenti
resi necessari dall’invalidità (art. 2 cpv. 3 OMAI).
La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui
enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si
deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari
è esaustiva o semplicemente indicativa (D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg.; DTF 131 V 14 consid. 3.4.2, 121 V 260 consid. 2b;
117.
V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
Secondo la giurisprudenza, non è lecito far derivare un diritto al mezzo
ausiliario non previsto nelle categorie elencate dall’allegato OMAI, facendo
diretto riferimento ai principi generali dell’AI, in quanto il margine di
competenza del Consiglio federale rispettivamente del Dipartimento degli
Interni nella scelta dei singoli mezzi da includere nel succitato allegato non
può essere sostituito né dall’amministrazione né dal giudice delle
assicurazioni sociali (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2 in fine, con riferimento a
SVR IV Nr. 90).
L’allegato OMAI non sfugge comunque all’esame del giudice per quanto concerne
la costituzionalità e la legalità. Disponendo l’autorità esecutiva di un grande
potere di apprezzamento, l’esame del giudice si limita tuttavia ad un controllo
sotto l’aspetto dell’arbitrio (art. 9 Cost), della parità di trattamento (art.
8.
cpv. 1 Cost.) o del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost) (DTF 131
V 15 consid. 3.4.2 con riferimenti giurisprudenziali).
Inoltre, l’art. 21 cpv. 3 LAI prescrive che i mezzi ausiliari sono forniti in
proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato, che l’assicurato deve
assumersi personalmente le spese supplementari di un modello più costoso.
Secondo la giurisprudenza del TFA (DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha
diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione
prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110
V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui
essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e
cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione
ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello
stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche
DTF 107 V 88 consid. 2).
2.5
Nel caso
concreto, questo TCA non può che confermare la decisione negativa
dell’amministrazione.
Va
innanzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto asserito dalla
ricorrente, l’Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte
dell’assicurazione invalidità (OMAI), e il relativo allegato con la lista dei
mezzi ausiliari a cui l’assicurato ha diritto, sono oggetto di costante
aggiornamento.
L’ultimo
risalente al 1° gennaio 2008 (RS 831.232.51).
Ne
discende che il Dipartimento federale dell’interno non ha intenzionalmente
inserito la pompa ad insulina nell’allegato all’OMAI, non ritenendola un mezzo
ausiliario o una prestazione sostitutiva ai sensi degli artt. 21 e 21 bis LAI.
Anche la
ricorrente riconosce che la pompa ad insulina non figura nell’allegato all’OMAI
pur ritenendo, a torto, che la lista in questione non sia stata aggiornata (cfr.
ricorso del 13 febbraio 2008, doc. I).
L’elenco
contenuto nell'allegato all'OMAI è esaustivo nella misura in cui enumera le
categorie dei mezzi che entrano in linea di conto (cfr. consid. 2.4).
Questa
Corte rileva che la pompa insulinica non rientra in nessuna categoria di questo
allegato e non può neppure essere equiparata ad un’altra categoria.
In
considerazione di ciò, la decisione dell’UAI di respingere la domanda di mezzi
ausiliari merita conferma.
2.6
Nella
fattispecie l’amministrazione si è inoltre posta la questione se alla misura
richiesta si potesse applicare o meno l’art. 12 LAI relativo ai provvedimenti
sanitari.
Secondo questa norma, l'assicurato ha
diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del
male, ma direttamente all'integrazione professionale o
a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo
duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le
mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.
In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,
fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i
postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio –
caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà
sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e
notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I
provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze
mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e
adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI).
Per le
paralisi e le turbe funzionali della motilità, i provvedimenti sanitari
previsti nel capoverso 1 sono assunti a partire dal momento in cui, sul
fondamento delle attuali conoscenze mediche esperimentate, la cura
dell’affezione primaria è, in via generale, considerata come terminata, o non
ha che un’importanza secondaria. Per la paralisi trasversale del midollo
spinale, la poliomielite, tale momento è ritenuto verificatosi, per principio,
quattro settimane dopo l’inizio della paralisi (art. 2 cpv. 2 OAI).
A mente
dell'art. 2 cpv. 3 OAI, se trattandosi di paralisi e altre turbe funzionali
della motilità, sono eseguiti provvedimenti fisioterapeutici nell’ambito dei
provvedimenti sanitari secondo il capoverso 1, il diritto a detti provvedimenti
sussiste fin tanto che con essi la capacità funzionale, da cui dipende la
capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete, può essere
migliorata.
La legge,
con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i
provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere.
Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari,
volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da
ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali.
La giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile
al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto,
ogni provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non
può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità,
nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole alla
reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della reintegrazione
non costituisce di per sé un criterio decisivo, in quanto praticamente ogni
provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo degli effetti
favorevoli sulla vita attiva (cfr. D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg.; SVR 2008 IV
nr. 16; STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; SVR 2004 IV nr. 38; DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid.
3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 e 149, 104 V 82, 102 V 42).
La
condizione posta all'art. 12 LAI si propone di delimitare il campo di
applicazione dell'assicurazione invalidità da quello dell'assicurazione
malattia e infortuni. Questa delimitazione poggia sul principio secondo cui il
trattamento di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata
dell'affezione, riguarda in primo luogo l'assicurazione malattia e infortuni
(STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; DTF 104 V 81 consid. 1, 102 V 41 consid. 1;
RCC 1981 pag. 519 consid. 3a).
Pertanto,
condizione per l'assunzione dei provvedimenti sanitari d'integrazione da parte
dell'AI è che essi possano verosimilmente migliorare in modo duraturo e
sostanziale la capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione
notevole della stessa.
Il
diritto ad una rendita AI non esclude il diritto ai provvedimenti sanitari
d'integrazione purché questi ultimi servano a mantenere o a migliorare la
capacità di guadagno residua e che esista un rapporto ragionevole tra il costo
di questi provvedimenti ed il loro risultato pratico. In generale questo non è
il caso per i beneficiari di rendite intere AI (cfr. marginali 67 ss. delle
Direttive UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione).
L’Alta
Corte in una sentenza pubblicata in RCC 1991, p. 188 per quanto riguarda la
somministrazione d’insulina ha precisato:
"
b. Le diabète sucré est un état pathologique labile
dont l’équilibre ne peut être maintenu que grâce à des mesures médicamenteuse
constantes non limitées dans le temps; ni guérison de la maladie ni
stabilisation de l’état n’interviendraient sans ce traitement. En conséquence,
il ne peut nullement être question d’accorder des prestations en se fondant sur
l’art. 12 LAI. Le cas est plutôt du ressort de
l’assurance-maladie.”
Vista la
natura della patologia di cui soffre RI 1 la pompa d’insulina è da ritenere un
provvedimento inteso a guarire o lenire uno stato patologico labile e di
conseguenza non può essere posto a carico dell’assicurazione per l’invalidità,
nemmeno se questo contribuisce in misura notevole alla reintegrazione.
Le
attestazioni mediche prodotte dalla ricorrente corroborano questa tesi. In
particolare, il certificato medico del 26 novembre 2007 del Dr. med. __________,
spec. FMH in medicina interna, endocrinologia e diabetologia, laddove ha
precisato:
"
(…)
Da febbraio 2007 la paziente è sotto trattamento
intensivo con microinfusore esterno. Questa modalità terapeutica ha permesso di
normalizzare l’equilibrio glicemico medio (precedentemente non ottenibile
malgrado trattamento intensivo con iniezioni multiple) passando da valori di
emoglobina HbA1c da 8,5-10,5 a
7,1-7,3% (metodo DCCT). Il cambio qualitativo del controllo metabolico è radicale
e migliora in modo molto significativo dal punto di vista matematico la
probabilità di comparsa di complicanze del diabete sia micro vascolari che
macrovascolari a medio-lungo termine” (doc. A).
Questa
certificazione conferma come il diabete mellito tipo 1 sia una patologia labile,
non stabilizzata, e il trattamento insulinico mediante la pompa richiesta
dall’assicurata, permetta sostanzialmente di normalizzare l’equilibrio
glicemico medio. Essa è dunque destinata alla cura vera e propria del male, in
quanto mantiene stazionario il quadro valetudinario dell’assicurata evitando
complicanze del diabete sia micro vascolari che macrovascolari a medio-lungo
termine.
In
secondo luogo la pompa a insulina non migliora in modo duraturo e sostanziale
la capacità di guadagno dell’insorgente e neppure evita una diminuzione
notevole di tale capacità.
Dall’incarto
emerge infatti che l’assicurata lavora in qualità di segretaria in un ufficio
legale e notarile ad una percentuale lavorativa (100%) che è sempre rimasta
invariata dopo l’insorgere del danno alla salute e continua tuttora (cfr. doc.
AI 12-3 pto 2.9). Anche lo stipendio mensile non risulta aver subito alcuna
modifica dopo l’introduzione della pompa ad insulina.
Questa
Corte ritiene, dunque, che anche il presupposto del miglioramento duraturo e
sostanziale della capacità di guadagno dell’assicurata non sia adempiuto nella
fattispecie e pertanto la pompa ad insulina oggetto della domanda di
prestazioni AI non possa venire assunta neppure sulla base dell’art. 12 LAI.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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