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Decisione

32.2008.27

L'UAI ha a giusta ragione rifiutato la presa a carico, quale mezzo ausiliario, di una pompa ad insulina

7 gennaio 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I mezzi di cura possono essere assunti qualora

siano prescritti dal medico e necessari in connessione con un provvedimento

sanitario integrativo a carico dell'Assicurazione Invalidità.

Considerandi

II mezzo ausiliario in questione non può nemmeno

essere assunto quale mezzo di cura in quanto non è in relazione diretta con un

provvedimento sanitario riconosciuto ed assunto dall'assicurazione Invalidità.

Avverso il progetto di decisione notificato il

27.11

, sono state tempestivamente inoltrate le osservazioni, allo scopo di

indurre l'Ufficio Al al riesame del caso ed all'assunzione delle spese relative

all'acquisto della pompa insulinica già in dotazione all'assicurata. Si tratta

di un mezzo ausiliario rimborsato intanto sottoforma di leasing e le cui spese

sono solo parzialmente riconosciute in ambito LAMal.

A questo proposito, giova ribadire che, per

principio, tramite l'assicurazione invalidità possono essere consegnati i mezzi

ausiliari enumerati nell'elenco allegato all'OMAI (Ordinanza federale sulla

consegna di mezzi ausiliari). Questo elenco è esaustivo. All'interno di una

categoria di mezzi ausiliari si deve poi verificare di caso in caso se

l'enumerazione dei singoli mezzi ausiliari è anche esaustiva oppure

semplicemente esemplificativa (cfr. marginale 1001 della Circolare sui mezzi

ausiliari Al - CMAI).

All'art. 1 cpv. 2 OMAI, viene inoltre citato come

gli apparecchi di cura siano elementi indispensabili di provvedimenti sanitari

d'integrazione ai sensi degli articoli 12 e 13 della LAI (Legge federale). Ciò

significa che debbono essere riconosciuti dall'AI allorché costituiscono un

complemento importante di una misura medica garantita.

Infine, secondo l'art. 2 cpv. 1 OMAI, il diritto

alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati

dall'elenco federale, alla necessità per l'assicurato di farne uso per

spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia.

Nella fattispecie, riesaminati gli atti

dell'incarto, occorre confermare il contestato progetto di decisione, in quanto

la pompa insulinica non risulta contemplata nell'elenco federale succitato e

non risponde ai criteri enunciati dagli art. 1 cpv. 2 OMAI e 2 cpv. 1 OMAI.

Decidiamo pertanto:

la richiesta di prestazioni è respinta.

In caso di difficoltà finanziarie o di altra

natura le raccomandiamo di rivolgersi a un centro di consulenza specializzato.

Se non ce ne fossero a disposizione, Pro Infirmis l'aiuterà volentieri.

La preghiamo di informare i competenti fornitori

di mezzi ausiliari di questa decisione. " (Doc. AI 15-1+2)

1.3

Contro

questa decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato un

tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una prestazione

mensile a titolo d’indennità per l’uso della pompa insulinica e annessi

medicamenti, a far stato dal mese di febbraio 2007.

Sostanzialmente

la ricorrente ha rimproverato all’amministrazione di aver respinto la richiesta

di prestazioni sulla base di una normativa risalente agli anni ’80 e dunque obsoleta.

La pompa insulinica – a mente del rappresentante di RI 1 – è un provvedimento

integrativo necessario per garantire alla ricorrente di svolgere le proprie

mansioni quotidiane a tutti i livelli. La richiesta di garanzia per tale mezzo

ausiliario è ritenuta legittima e conforme allo spirito della legge, in

particolare all’art. 21 cpv. 1 LAI (doc. I).

1.4

In risposta

l’UAI ha sottolineato che la lista dei mezzi ausiliari allegata all’OMAI è

oggetto di costante aggiornamento e la pompa ad insulina richiesta non rientra

nell’elenco dei mezzi ausiliari riconosciuti.

L’UAI ne

esclude la presa a carico anche in applicazione dell’art. 12 LAI e postula la

reiezione integrale dell’impugnativa (doc. IV)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Oggetto

della presente vertenza è l’eventuale presa a carico da parte dell’AI, quale

mezzo ausiliario ex art. 21 LAI, di una pompa ad insulina (cfr. costi elencati

in doc. AI 7-3/4).

2.3

Gli

assicurati invalidi o direttamente minacciati di inva­lidità hanno diritto ai

provvedimenti di integrazione neces­sari e atti a ripristinare, migliorare,

conservare o avva­lorare la capacità al guadagno. Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata del lavoro prevedi­bile (art. 8 cpv. 1

LAI).

Fra i

provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi

ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Questi

provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente

riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito

dell’attività svolta o dell’integrazione sociale, la perdita di alcune parti o

funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a

edizione, Berna 2003, § 36 n.1, p. 241).

2.4

Secondo

l’art. 21 cpv. 1 LAI, nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio 2004 (che

non ha comunque apportato alcuna modifica dal punto di vista sostanziale

rispetto al vecchio art. 21 cpv. 1 LAI; cfr. STFA inedita 28 agosto 2004 nella

causa M, I 3/04, consid. 1), l’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari,

compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno

per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per

conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare

una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.

L’assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni

plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai

provvedimenti sanitari d’integrazione.

Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l’assicurato, il quale a

causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi,

stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha

diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi

ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.

In virtù

di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui

l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é

oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla

consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI,

RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari

(lett. a).

Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari é

stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In

particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato

elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare

un'atti­vità lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per

imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere

l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art.

2.

cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC

1989.

pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

Il

diritto ai mezzi ausiliari si estende anche agli accessori ed agli adeguamenti

resi necessari dall’invalidità (art. 2 cpv. 3 OMAI).

La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui

enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si

deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari

è esaustiva o semplicemente indicativa (D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg.; DTF 131 V 14 consid. 3.4.2, 121 V 260 consid. 2b;

117.

V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).

Secondo la giurisprudenza, non è lecito far derivare un diritto al mezzo

ausiliario non previsto nelle categorie elencate dall’allegato OMAI, facendo

diretto riferimento ai principi generali dell’AI, in quanto il margine di

competenza del Consiglio federale rispettivamente del Dipartimento degli

Interni nella scelta dei singoli mezzi da includere nel succitato allegato non

può essere sostituito né dall’amministrazione né dal giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2 in fine, con riferimento a

SVR IV Nr. 90).

L’allegato OMAI non sfugge comunque all’esame del giudice per quanto concerne

la costituzionalità e la legalità. Disponendo l’autorità esecutiva di un grande

potere di apprezzamento, l’esame del giudice si limita tuttavia ad un controllo

sotto l’aspetto dell’arbitrio (art. 9 Cost), della parità di trattamento (art.

8.

cpv. 1 Cost.) o del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost) (DTF 131

V 15 consid. 3.4.2 con riferimenti giurisprudenziali).

Inoltre, l’art. 21 cpv. 3 LAI prescrive che i mezzi ausiliari sono forniti in

proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato, che l’assicurato deve

assumersi personalmente le spese supplementari di un modello più costoso.

Secondo la giurisprudenza del TFA (DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha

diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione

prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110

V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui

essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e

cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione

ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello

stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche

DTF 107 V 88 consid. 2).

2.5

Nel caso

concreto, questo TCA non può che confermare la decisione negativa

dell’amministrazione.

Va

innanzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto asserito dalla

ricorrente, l’Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte

dell’assicurazione invalidità (OMAI), e il relativo allegato con la lista dei

mezzi ausiliari a cui l’assicurato ha diritto, sono oggetto di costante

aggiornamento.

L’ultimo

risalente al 1° gennaio 2008 (RS 831.232.51).

Ne

discende che il Dipartimento federale dell’interno non ha intenzionalmente

inserito la pompa ad insulina nell’allegato all’OMAI, non ritenendola un mezzo

ausiliario o una prestazione sostitutiva ai sensi degli artt. 21 e 21 bis LAI.

Anche la

ricorrente riconosce che la pompa ad insulina non figura nell’allegato all’OMAI

pur ritenendo, a torto, che la lista in questione non sia stata aggiornata (cfr.

ricorso del 13 febbraio 2008, doc. I).

L’elenco

contenuto nell'allegato all'OMAI è esaustivo nella misura in cui enumera le

categorie dei mezzi che entrano in linea di conto (cfr. consid. 2.4).

Questa

Corte rileva che la pompa insulinica non rientra in nessuna categoria di questo

allegato e non può neppure essere equiparata ad un’altra categoria.

In

considerazione di ciò, la decisione dell’UAI di respingere la domanda di mezzi

ausiliari merita conferma.

2.6

Nella

fattispecie l’amministrazione si è inoltre posta la questione se alla misura

richiesta si potesse applicare o meno l’art. 12 LAI relativo ai provvedimenti

sanitari.

Secondo questa norma, l'assicurato ha

diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del

male, ma direttamente all'integrazione professionale o

a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo

duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le

mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.

In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,

fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i

postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio –

caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà

sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e

notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete

oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I

provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze

mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e

adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI).

Per le

paralisi e le turbe funzionali della motilità, i provvedimenti sanitari

previsti nel capoverso 1 sono assunti a partire dal momento in cui, sul

fondamento delle attuali conoscenze mediche esperimentate, la cura

dell’affezione primaria è, in via generale, considerata come terminata, o non

ha che un’importanza secondaria. Per la paralisi trasversale del midollo

spinale, la poliomielite, tale momento è ritenuto verificatosi, per principio,

quattro settimane dopo l’inizio della paralisi (art. 2 cpv. 2 OAI).

A mente

dell'art. 2 cpv. 3 OAI, se trattandosi di paralisi e altre turbe funzionali

della motilità, sono eseguiti provvedimenti fisioterapeutici nell’ambito dei

provvedimenti sanitari secondo il capoverso 1, il diritto a detti provvedimenti

sussiste fin tanto che con essi la capacità funzionale, da cui dipende la

capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete, può essere

migliorata.

La legge,

con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i

provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere.

Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari,

volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da

ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali.

La giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile

al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto,

ogni provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non

può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità,

nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole alla

reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della reintegrazione

non costituisce di per sé un criterio decisivo, in quanto praticamente ogni

provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo degli effetti

favorevoli sulla vita attiva (cfr. D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg.; SVR 2008 IV

nr. 16; STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; SVR 2004 IV nr. 38; DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid.

3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 e 149, 104 V 82, 102 V 42).

La

condizione posta all'art. 12 LAI si propone di delimitare il campo di

applicazione dell'assicurazione invalidità da quello dell'assicurazione

malattia e infortuni. Questa delimitazione poggia sul principio secondo cui il

trattamento di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata

dell'affezione, riguarda in primo luogo l'assicurazione malattia e infortuni

(STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; DTF 104 V 81 consid. 1, 102 V 41 consid. 1;

RCC 1981 pag. 519 consid. 3a).

Pertanto,

condizione per l'assunzione dei provvedimenti sanitari d'integrazione da parte

dell'AI è che essi possano verosimilmente migliorare in modo duraturo e

sostanziale la capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione

notevole della stessa.

Il

diritto ad una rendita AI non esclude il diritto ai provvedimenti sanitari

d'integrazione purché questi ultimi servano a mantenere o a migliorare la

capacità di guadagno residua e che esista un rapporto ragionevole tra il costo

di questi provvedimenti ed il loro risultato pratico. In generale questo non è

il caso per i beneficiari di rendite intere AI (cfr. marginali 67 ss. delle

Direttive UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione).

L’Alta

Corte in una sentenza pubblicata in RCC 1991, p. 188 per quanto riguarda la

somministrazione d’insulina ha precisato:

"

b. Le diabète sucré est un état pathologique labile

dont l’équilibre ne peut être maintenu que grâce à des mesures médicamenteuse

constantes non limitées dans le temps; ni guérison de la maladie ni

stabilisation de l’état n’interviendraient sans ce traitement. En conséquence,

il ne peut nullement être question d’accorder des prestations en se fondant sur

l’art. 12 LAI. Le cas est plutôt du ressort de

l’assurance-maladie.”

Vista la

natura della patologia di cui soffre RI 1 la pompa d’insulina è da ritenere un

provvedimento inteso a guarire o lenire uno stato patologico labile e di

conseguenza non può essere posto a carico dell’assicurazione per l’invalidità,

nemmeno se questo contribuisce in misura notevole alla reintegrazione.

Le

attestazioni mediche prodotte dalla ricorrente corroborano questa tesi. In

particolare, il certificato medico del 26 novembre 2007 del Dr. med. __________,

spec. FMH in medicina interna, endocrinologia e diabetologia, laddove ha

precisato:

"

(…)

Da febbraio 2007 la paziente è sotto trattamento

intensivo con microinfusore esterno. Questa modalità terapeutica ha permesso di

normalizzare l’equilibrio glicemico medio (precedentemente non ottenibile

malgrado trattamento intensivo con iniezioni multiple) passando da valori di

emoglobina HbA1c da 8,5-10,5 a

7,1-7,3% (metodo DCCT). Il cambio qualitativo del controllo metabolico è radicale

e migliora in modo molto significativo dal punto di vista matematico la

probabilità di comparsa di complicanze del diabete sia micro vascolari che

macrovascolari a medio-lungo termine” (doc. A).

Questa

certificazione conferma come il diabete mellito tipo 1 sia una patologia labile,

non stabilizzata, e il trattamento insulinico mediante la pompa richiesta

dall’assicurata, permetta sostanzialmente di normalizzare l’equilibrio

glicemico medio. Essa è dunque destinata alla cura vera e propria del male, in

quanto mantiene stazionario il quadro valetudinario dell’assicurata evitando

complicanze del diabete sia micro vascolari che macrovascolari a medio-lungo

termine.

In

secondo luogo la pompa a insulina non migliora in modo duraturo e sostanziale

la capacità di guadagno dell’insorgente e neppure evita una diminuzione

notevole di tale capacità.

Dall’incarto

emerge infatti che l’assicurata lavora in qualità di segretaria in un ufficio

legale e notarile ad una percentuale lavorativa (100%) che è sempre rimasta

invariata dopo l’insorgere del danno alla salute e continua tuttora (cfr. doc.

AI 12-3 pto 2.9). Anche lo stipendio mensile non risulta aver subito alcuna

modifica dopo l’introduzione della pompa ad insulina.

Questa

Corte ritiene, dunque, che anche il presupposto del miglioramento duraturo e

sostanziale della capacità di guadagno dell’assicurata non sia adempiuto nella

fattispecie e pertanto la pompa ad insulina oggetto della domanda di

prestazioni AI non possa venire assunta neppure sulla base dell’art. 12 LAI.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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