32.2008.28
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
5 febbraio 2009Italiano56 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.28
Data decisione, Autorità:
05.02.2009, TCA
Titolo:
Beneficiario mezza rendita AI.Aumento grado AI al 100%,poi riduzione al 50%.Revisione.Perizia pluridisciplinare.SAM attesta abilità del 50% in tutto.Peraltro,lavora al 50% anche se psichiatra curante ha attestato 100% IL.Non ha reso verosimile peggioramento duraturo.Calcolo grado AI:51%.No riduzioni
AFFEZIONE PSICHICA
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.28
TB
Lugano
5 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 gennaio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. Dal
1° gennaio 1999 (doc. AI 15) RI 1, nato nel 1957, è al beneficio di una rendita
d'invalidità del 50%.
Nel marzo 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha avviato d'ufficio una procedura di revisione, accertando
lo stato di salute dell'assicurato
sia presso i medici curanti sia sottoponendolo ad un accertamento medico pluridisciplinare
SAM (doc. AI 48). Con decisione del 14 aprile 2005 (doc. AI 51-8), confermata
con decisione su opposizione del 18 ottobre 2005 (doc. AI 62), l'UAI ha aumentato il suo diritto portandolo
ad una rendita intera dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005 (doc. AI 51-2) e ripristinando
poi da quel momento il diritto alla mezza rendita (doc. AI 51-11).
L'assicurato ha inoltrato un ricorso (inc. 32.2005.203) contro questa
decisione ed il 28 settembre 2006 (doc. AI 73) questo Tribunale l'ha accolto, rinviando gli atti all'Amministrazione affinché, una volta
ordinato un complemento di perizia, si pronunciasse nuovamente sul diritto alle
prestazioni dell'assicurato.
Conformandosi al predetto giudizio, il 20 marzo
2007 l'interessato è stato
peritato dal SAM e, sentito il medico SMR (doc. AI 82), con decisione del 21
gennaio 2008 (doc. AI 89) l'Amministrazione
ha confermato l'incapacità
lavorativa del 50% in qualsiasi professione, concludendo ad un grado d'invalidità del 50%. Pertanto, la richiesta
di aumento del grado di rendita è stata respinta.
B. Con ricorso
del 12 febbraio 2008 (doc. I) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare quest'ultima decisione, di sottoporlo ad una perizia medica neutra presso
uno specialista designato dal TCA e di dichiararlo inabile al lavoro al 100% dal 1° gennaio 2006. A
suo avviso, il suo stato di salute non è migliorato, anzi, è peggiorato a tal
punto da impedirgli l'esercizio
di qualsiasi attività. Secondo la psichiatra curante, si giustifica un aumento
della rendita al 100%, siccome egli presenta ancora una sindrome ansiosa
depressiva grave, resistente con un'evoluzione verso la cronicità, peggiorata in modo grave negli ultimi
mesi. Vi sono inoltre infiammazioni croniche e dolori ai polpacci che rendono
difficile stare in piedi per varie ore.
Nella risposta del 5 marzo 2008 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
osservato di avere sottoposto la documentazione allestita dalla psichiatra e
dal medico curante al medico SMR, il quale non ha rilevato modifiche dello
stato di salute del ricorrente con ripercussioni prolungate sulla capacità
lavorativa (doc. VIbis), ossia le sue condizioni sono invariate rispetto alla
perizia pluridisciplinare del 2007, perciò l'UAI ha confermato la decisione impugnata, che si è basata sulla
perizia SAM.
L'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VII).
considerato in
diritto
in ordine
1. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le
norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel
diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore
al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF
129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di
fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno
riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel
merito
2. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente concedendo al ricorrente,
beneficiario di una mezza rendita AI, il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo
2004 al 28 febbraio 2005, poi ripristinando il precedente diritto del 50%.
3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli
artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre dunque che il danno alla salute abbia
cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte
sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali
del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale
ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere
qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione
oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a
trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza
del 14 luglio 2006, U 156/05,
consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid.
2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato
che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei
redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla
rendita (e non quello della decisione).
4. Se il
grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante
del grado d'invalidità o di
grande invalidità o dell'assistenza
dovuta all'invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se
è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d'invalidità o di grande
invalidità o il volume dell'assistenza
dovuta all'invalidità è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI).
Se la capacità al guadagno o la capacità di
svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si
aggrava o l'assistenza dovuta
all'invalidità aumenta, occorre
tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv.
2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P.
pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una
rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto
di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in una situazione concreta se vi
sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare
paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con
quelli esistenti nell'istante
della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista, un
provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è
rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag.
268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, pag. 258).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA
ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il
principio inquisitorio, secondo cui
Fatti
i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende
verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione,
quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di
prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel
merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata
in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI
valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).
5. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF
127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag.
318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29
settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 2003, pag. 128).
Nella STFA del 29 settembre 1998 (I 148/98), pag. 10 consid. 3b, l'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" Tra
i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona
volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata
nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)".
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag.
10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza del 4 luglio 2007 (I 384/06), il
Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4).”.
6. Con
la decisione impugnata l'UAI ha concesso al ricorrente, già beneficiario di una
mezza rendita, il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2004
al 28 febbraio 2005, mentre dal 1° marzo 2005 questo diritto è stato fissato -
come in precedenza - ad una mezza rendita d'invalidità, poiché il raffronto fra
il reddito conseguito senza invalidità ed il reddito ottenibile in un'attività
ragionevolmente esigibile al 50% dà una perdita di guadagno (grado d'invalidità)
del 51,37% (doc. AI 92).
Dal lato medico, il perito psichiatra incaricato dall'Ufficio AI
ha accertato il 21 marzo 2007 (doc. AI 93-29) che l'incapacità lavorativa dell'assicurato
era del 50% a partire dalla precedente perizia SAM, ossia dal 15 dicembre 2004
(doc. AI 48-11).
Il neurologo interpellato dal SAM ha concluso il 23 marzo 2007
(doc. AI 93-22) che i dolori lombari ed ai polpacci aspecifici non influenzano
la capacità lavorativa dell'assicurato nell'attività da ultimo svolta. Anche
per l'esercizio di altre attività lucrative non v'è alcuna limitazione dal
punto di vista neurologico.
Dal profilo reumatologico, il 26 marzo 2007 (doc. AI 93-28) lo
specialista ha riferito che tanto come operaio presso la caserma di __________ quanto
in qualsiasi attività, siano esse anche pesanti, il ricorrente è abile al lavoro
al 100%.
Sulla scorta della valutazione finale del SAM del
21 giugno 2007 (doc. AI 93), confermata il 9 agosto
2007 (doc. AI 82) dal dr. med. __________, medico presso il Servizio Medico Regionale, è stato stabilito
in Fr. 58'875.- il salario da valido del ricorrente nel 2004 senza il danno
alla salute se avesse ancora lavorato come operaio specializzato presso il suo
datore di lavoro (doc. AI 92).
Il suo reddito ipotetico conseguibile nell'anno 2004 ammonta(va) a
Fr. 57'258.-, calcolato riportando su 41,6 ore lavorative nel 2004 la media del
salario ipotetico per gli uomini a livello nazionale per un'attività semplice e
ripetitiva ([Fr. 4'588.- : 40 ore x 41,6 ore] x 12 mesi). Riportando questo
dato su una capacità lavorativa residua del 50% e ritenuta alcuna diminuzione personale,
l'UAI ha ottenuto un reddito da invalido di Fr. 28'629.-, quindi una capacità
di guadagno residua del 48,63%, rispettivamente un grado di incapacità di
guadagno (grado AI) del 51,37%.
Il ricorrente sostiene che il suo stato di salute non è minimamente
migliorato ma, anzi, è peggiorato a tal punto da impedirgli l'esercizio di
qualsiasi attività. La sua psichiatra ritiene infatti che si giustifica un
aumento della rendita d'invalidità al 100%, proprio perché egli evidenzia
ancora una sindrome ansioso depressiva grave, resistente con un'evoluzione
verso la cronicità. Peraltro, a dire della specialista, la sua ripresa
lavorativa nel 2005 ha peggiorato il suo stato psichico, tanto da renderlo
sempre più angosciato ed ansioso. Inoltre, il medico di famiglia ha attestato
la presenza di infiammazioni croniche (meningo-mielite) e dolori ai polpacci
che gli rendono difficile e problematico stare in piedi per varie ore e quindi
esercitare l'attività di magazziniere.
A sostegno della fondatezza del suo ricorso, l'assicurato ha fatto capo sia a dei referti allestiti
nel 2005 dalla sua psichiatra, sia ad altri redatti il 7 febbraio 2008 (doc. B)
dal suo medico di famiglia rispettivamente il 19 febbraio 2008 (doc. F) dalla
medesima psichiatra.
7. In occasione
della procedura di revisione avviata dall'amministrazione nel marzo 2004, come visto il ricorrente è stato
sottoposto ad una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio Accertamento
Medico su incarico dell'Ufficio
AI. Dopo avere esposto l'anamnesi
familiare, personale, sociale, professionale, patologica, sistemica, le
affezioni attuali, le constatazioni obiettive e gli esami effettuati, la
perizia del 15 dicembre 2004 (doc. AI 48) ha posto la diagnosi, con influsso
sulla capacità lavorativa, di sindrome mista ansioso depressiva, di disturbo di
personalità di tipo schizoide e di lombalgia aspecifica su iniziale condrosi
L5-S1. I dolori cronici agli arti inferiori di eziologia indeterminata, la trombocitopenia,
la dislipidemia e la pregressa meningomielite linfocitaria non sono invece
state giudicate influenti sulla capacità lavorativa.
Tre sono gli specialisti che hanno peritato l'assicurato.
Il 16 novembre 2004 (doc. AI 48-11) il dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, ha visitato il ricorrente ed il 23 successivo
ha stilato il suo rapporto esponendo il riassunto anamnestico, l'anamnesi patologica, i dati soggettivi dell'assicurato, lo stato psichico e le sue
conclusioni con la prognosi. La diagnosi è di una sindrome mista ansioso depressiva
(ICD-10 F41.2) e di un disturbo di personalità di tipo schizoide diagnosticato
da tempo.
Dal profilo soggettivo, l'insorgente lamentava importanti dolori alla colonna vertebrale ed
alle gambe, in particolare ai polpacci, osservando che questi dolori sono
presenti da anni e gradualmente sono peggiorati. L'esperto ha poi esposto il parere della dr. med. __________, dal 2002
psichiatra curante dell'assicurato,
che aveva concluso ad un'inabilità
lavorativa completa. Il perito ha proseguito affermando che "Recentemente
la sua psicofarmacoterapia è stata cambiata probabilmente anche a causa della
sedazione dei neurolettici classici ed a quanto pare vi è un miglioramento per
quel che riguarda l'evoluzione
della sua patologia psichiatrica e la sua prognosi dovrebbe essere considerato
migliore a quello di qualche anno fa. La sua inabilità lavorativa attuale dal
punto di vista puramente psichiatrico è nella misura del 50% e la sua patologia
psichiatrica influenza la sua capacità lavorativa praticamente nell'attività finora svolta al massimo nella
misura del 50%, vale a dire circa 4 ore lavorative al giorno." (doc. AI 48-14).
In merito all'evoluzione della patologia depressiva, lo specialista ha
sottolineato il miglioramento avvenuto negli ultimi mesi, visto che l'interessato sta già meglio grazie alla
riduzione della terapia neurolettica, ma comunque rimane un'inabilità lavorativa del 50% ed egli non
crede "che le possibilità terapeutiche possono migliorare
ulteriormente questa capacità lavorativa.".
Data l'età e l'entusiasmo
dimostrato dall'assicurato nel
svolgere un'attività lucrativa,
se non nel lavoro precedente è auspicabile un reinserimento in un lavoro
adeguato con l'aiuto della sua
psicoterapeuta.
Il perito dr. med. __________, specialista FMH in
medicina interna ed in malattie reumatiche, il 26 novembre 2004 ha visitato
ambulatorialmente il ricorrente e tre giorni dopo ha redatto il suo referto
(doc. AI 48-15), analizzando l'anamnesi
personale, sistemica, familiare, sociale, reumatologica da terzi, i dati soggettivi
ed oggettivi (stato generale, sistema locomotore, sistema nervoso cursorio,
laboratorio, radiologico). Ha posto la diagnosi di lombalgia aspecifica con
iniziale condrosi L5-S1, dolori cronici nelle gambe di origine non chiara,
dolori di natura lombospondilogena, neuropatici e vascolari, sindrome ansioso depressiva
con disturbo di personalità di carattere schizoide. Nel suo esame non ha riscontrato
patologie di rilievo; vi sono leggeri deficit di mobilità a livello
toracolombare, comunque non dolente; lo stato articolare non presenta
particolarità di rilievo; non è possibile evocare dolori all'intero sistema locomotore. Nemmeno vi sono
indizi per una radicolopatia o per una patologia infiammatoria sistemica.
Radiologicamente v'è solo un'incipiente condrosi L5-S1. Pertanto, l'esperto ha ritenuto che l'assicurato è in grado di svolgere la sua
professione presso la caserma di __________ con una sola leggera limitazione della
sua capacità lavorativa di non oltre il 15%, ritenuto che non dovrebbe
sollevare pesi superiori ai 15-20 kg o eseguire lavori prolungati con il tronco
flesso.
Infine, il perito neurologo, dr. med. __________,
ha visto l'interessato il 18
novembre 2004 ed il giorno successivo ha reso il suo rapporto (doc. AI 48-19),
in cui ha rilevato che malgrado la lieve sindrome lombo-vertebrale, la
sintomatologia di cui soffre il ricorrente non ha agganci precisi rispetto ad
una patologia definibile. Tutte le investigazioni precedenti sono risultate
negative ed attualmente non vi sono indici di sospetto in direzione del
concorso di nuovi elementi. Dal profilo neurologico non vi sono quindi limitazioni
dell'attività lavorativa
svolta.
Nella valutazione globale, il SAM ha quindi giudicato
la capacità lavorativa dell'insorgente
nella misura del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento
ridotto) come artigiano presso la caserma di __________ (lavori di pulizia
interna ed esterna), con le limitazioni reumatologiche citate.
Un peggioramento è stato ipotizzato dal luglio
2003 con una capacità lavorativa dello 0% fino al momento degli esami del SAM,
dove è stato constatato un miglioramento della patologia psichiatrica, motivo
per il quale la capacità lavorativa è stata definita del 50% dal
novembre 2004, anche in attività leggere.
Il 27 aprile 2005 (doc. AI 68-12) si è espressa
la dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, dal 2002
curante dell'insorgente, la
quale ha inizialmente riassunto brevemente gli antefatti d'importanza medica. Ella ha poi precisato
che nell'aprile 2003, dopo l'ultimo ricovero alla Clinica __________ di __________
per difficoltà sul posto di lavoro con un'incapacità a raggiungere un rendimento del 50% ed a incomprensioni
con il suo superiore ed i colleghi sorte già nel novembre precedente, l'assicurato ha sviluppato un'importante sindrome ansioso depressiva con
apatia, abulia, astenia, anedonia, facile esauribilità, che giustificavano un'inabilità lavorativa del 100%. La curante
ha evidenziato che dal 2003 a tutt'oggi non ha assistito ad alcun miglioramento della sintomatologia
ansioso depressiva sempre grave caratterizzata da apatia, abulia, anedonia,
ansia, ideazioni paranoidi di persecuzione. Negli ultimi due anni, l'evoluzione del paziente dal punto di vista
psicopatologico è stata negativa, con un'impossibilità di recupero di una percentuale della capacità
lavorativa. Pertanto, a tuttora l'assicurato è inabile al 100% e come tale è da considerarsi duratura
e permanente sulla base di una sindrome ansioso depressiva grave tuttora
resistente ed evolvente verso la cronicità nonostante una psicoterapia
ambulatoriale intensiva ed una terapia farmacologica adeguata.
Nel successivo referto del 2 novembre 2005 (doc.
68-15), la stessa psichiatra ha ribadito come dall'aprile 2003 l'interessato
sia inabile al lavoro al 100% per grave apatia, abulia, disforia, anedonia,
ansia, insonnia, difficoltà di concentrazione e di attenzione. Pertanto, dal
2003 al giugno 2005 l'esperta
non ha constatato alcun miglioramento della sintomatologia depressiva. Il
ricorrente appare sempre molto chiuso, ritirato, astenico, apatico, abulico,
anedonico, facilmente esauribile. Vi è anche un peggioramento della
sintomatologia dolorosa agli arti inferiori, specie ai polpacci, con difficoltà
a mantenere a lungo la posizione eretta. La specialista ha aggiunto che negli
ultimi anni si è assistito ad un ritiro in sé del paziente, con esitamento dei
contatti sociali sempre per l'ideazione
paranoide che gli altri possano non considerarlo normale o pensare che possa
utilizzare i suoi disturbi fisici per ottenere benefici secondari.
Pertanto, ha espresso la sua contrarietà nei
confronti della decisione dell'UAI
del 2005, siccome l'inabilità
lavorativa del 100% è duratura e permanente, giustificata dalla sindrome
ansioso depressiva tuttora grave, resistente ed evoluta verso la cronicità
nonostante la psicoterapia ambulatoriale intensiva ed una terapia farmacologia
adeguata.
Nel luglio 2005 l'assicurato ha ripreso al 50% l'attività lavorativa in caserma, ma a dire dell'esperta ciò ha comportato un peggioramento
del suo stato psichico, dato che è sempre più angosciato, teso, vive nella
paura di essere licenziato, è incapace di sostenere l'attività lavorativa a mezza giornata, non riesce a mantenere una
concentrazione ed un'attenzione
sufficienti per potere svolgere un lavoro gratificante e soddisfacente. È l'ansia ad essere peggiorata notevolmente nel
corso degli ultimi mesi, oltre che le ideazioni di colpa, rovina e fallimento.
Dando seguito a quanto deciso da questo Tribunale
con sentenza del 28 settembre 2006, nel marzo 2007 il SAM ha sottoposto il
ricorrente ad una nuova (terza) visita peritale pluridisciplinare. Dopo avere
ripercorso l'anamnesi
familiare, personale, sociale, professionale, patologica, sistematica, le
affezioni attuali, i disturbi soggettivi attuali, le constatazioni obiettive, gli
esami di laboratorio e radiologici, il SAM ha tracciato da un lato la diagnosi
con influenza sulla capacità lavorativa, evidenziando la sindrome depressiva
ricorrente, non specificata, di media gravità (ICD-10 F33.9) ed il disturbo del
pensiero in disturbi di personalità misti (ICD-10 F60.1) schizoide, paranoide e
dipendente. D'altro lato, la
diagnosi ininfluente ai fini assicurativi, quali lombalgie croniche comuni, dolori
cronici ai polpacci di origine indeterminata, stato dopo meningomielite
diagnosticata nel 1983, stato dopo contusione della spalla destra nel 2006, anamnesticamente
stato da meningoradicolite nel 1983-1984 (risoltasi), lieve ipercolesterolemia
e trombocitopenia.
Il dr. med. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, il 21 novembre 2007 (doc. AI 93-29) ha esaminato l'insorgente esponendo l'anamnesi, lo status psichico, la diagnosi,
la sua valutazione e le conclusioni ed ha risposto ai quesiti sottoposti dall'UAI. Lo specialista ha rilevato che dal
luglio 2005 l'assicurato è tornato
a lavorare presso la caserma nella misura del 50%. Inoltre, per quanto concerne
i suoi disturbi psichici, egli stesso ha dichiarato: "i miei problemi
non sono psichici, non sto male di mente, i miei problemi attuali sono i
dolori, noti da anni e localizzati in sede lombare e ad entrambi gli arti
inferiori. Riconosco che ho avuto una serie di problemi con i miei capi e con i
colleghi di lavoro, ma nell'ultimo anno la partenza per pensionamento di uno dei capi ha
contribuito a mantenere più stabile la mia situazione.".
L'interessato è sempre in cura dalla dr. __________. Nell'esame dello stato psichico, il tono dell'umore è eutimico, v'è una quota d'angoscia
di lieve entità, una quota d'ansia
libera elevata, ma non appare apatico né abulico. Le funzioni cognitive sono in
parte alterate, sebbene il ricorrente neghi tali disturbi, ma lamenti vuoti di
memoria. Altresì è stata notata una diminuzione della funzione mnestica di
fissazione e di rievocazione. Dopo un'ora di colloquio, l'assicurato
non ha mostrato segni di stanchezza mentale. Il contenuto del suo pensiero,
peraltro fluido e senza fuga di idee, né fenomeni di blocco e deragliamento del
pensiero, è incentrato su temi legati ad un'ideazione rivendicativa di fondo in relazione alla mancanza di
riconoscimento da parte dell'assicurazione
militare dei suoi malanni fisici. È inoltre presente un'evidente tendenza querulomane e persecutoria nei confronti dei
colleghi di lavoro e dei suoi superiori. Tutto ciò non è vissuto con un
accompagnamento emotivo di rabbia - come è tipico dei disturbi paranoici -,
bensì da un certo distacco, con una certa indifferenza. La sua ideazione è
inoltre focalizzata sulla sua sintomatologia algica, dove afferma: "i
dolori sono come prima, ma mi rendo conto che gli anni passano anche per me, e
mi sento più stanco di prima.". Non sono presenti idee di tipo ossessivo,
idee di autocolpevolezza, né di rimorso e neppure turbe dispercettive.
La diagnosi è di sindrome depressiva ricorrente,
non specificata, di media gravità (ICD-10 F33.9) e di disturbo del pensiero in
disturbo di personalità misti (ICD-10 F.60.1) schizoide, paranoide, dipendente.
Nella sua valutazione lo psichiatra evidenzia che
l'assicurato presenta una forma
depressiva atipica, poiché la sintomatologia prevalente non è una deflessione
del tono dell'umore né sintomi
che coinvolgono le funzioni biologiche o volitive, bensì una quota elevata d'ansia libera, alimentata dall'irruzione continua di idee al limite del
delirante di tipo interpretativo, a sfondo persecutorio e rivendicativo. La
forma di pensiero è limitata, come limitate sono le sue capacità adattative di
tipo relazionale. L'esperto ipotizza
che la fonte del pensiero persecutorio sia soprattutto il mondo esterno, poiché
potenziale fonte di esperienze emotive fallimentari. L'interessato è però totalmente inconsapevole di tale stato e nega
ogni coinvolgimento psichico del suo malessere. Anzi, tende a focalizzare l'attenzione sui dolori e sulle
manifestazioni fisiche più che su quelle psichiche. Non sarebbe da escludere anche
una componente somatoforme della sintomatologia algica, tuttavia non emergono
sufficienti criteri per diagnosticare la sindrome somatoforme da dolore
persistente.
Lo sviluppo del decorso clinico è stato
stazionario rispetto alla valutazione eseguita in precedenza dal collega dr. __________.
Rispondendo alle domande poste dall'UAI, il perito ha indicato che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa del 50% per
ragioni psichiatriche a partire dalla perizia SAM eseguita nel dicembre 2004 a
tuttora. La prognosi potrebbe essere stazionaria.
La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta
soprattutto alla sintomatologia che compromette l'ideazione, l'ansia
libera e le funzioni cognitive. Ciò comporta che l'assicurato è lento nell'esecuzione delle mansioni, incostante, impreciso e si affatica maggiormente.
Quali possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa, il perito
ha indicato un adeguato trattamento psicoterapico e psicofarmacologico a lungo
termine. Quanto ai provvedimenti di integrazione professionale, essi non sono
possibili, visti l'età, la
sintomatologia attuale e le ridotte capacità di adattamento. Tuttavia, l'assicurato presenta sempre un'incapacità lavorativa del 50% anche per
altre attività medico teoriche.
Nel rapporto del 23 marzo 2007 (doc. AI 93-22) il
dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha esposto l'anamnesi, lo stato neurologico e le sue
conclusioni a seguito della visita peritale esperita il giorno precedente. Il
perito ha ripercorso cronologicamente le tappe significative dal profilo
neurologico, per giungere alla situazione attuale dove l'assicurato lamenta soprattutto dolori
lombari ed ai polpacci, i quali sono dolenti solitamente per periodi molto
brevi di pochi minuti durante il giorno. Lamenta inoltre un'eccessiva e rapida affaticabilità.
Tuttavia, l'esame neurologico
dettagliato è perfettamente normale, ossia non vi sono indizi in favore di una
lesione cerebrale o midollare né elementi sospetti per una persistente sindrome
infiammatoria radicolare o comunque per un danno neurogeno periferico rilevante.
Rispetto agli anni 1983-1984, ora la situazione può essere considerata
assolutamente normale, senza reperti significativi determinanti un'inabilità lavorativa anche solo parziale.
Gli attuali sintomi non trovano una spiegazione organica neurologica, pertanto,
dal profilo neurologico, l'assicurato
può essere considerato abile al lavoro al 100% sia nella precedente sia
in altre attività.
Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, ha
visitato il ricorrente il 22 marzo 2007 e nel suo referto del 26 seguente (doc.
AI 93-25) ha esposto l'anamnesi
attuale, remota, familiare, sociale recente, lo status, la radiologia e la
diagnosi, pronunciandosi poi sulla capacità lavorativa dell'insorgente.
L'interessato ha evidenziato di avere mal di schiena dal 1978,
migliorato nel tempo, ma mai guarito. I dolori, localizzati a livello lombare
basso, si manifestano agli sforzi o a dipendenza della posizione assunta. Dal
1981 soffre inoltre di dolori ai polpacci che si manifestano a livello dell'una o dell'altra gamba, anche quando è seduto. Questi dolori durano da un
secondo ad un minuto, poi si massaggia il polpaccio e la situazione migliora. A
causa di un incidente in motocicletta avvenuto nel dicembre 2006, ha subìto uno
strappo alla spalla sinistra senza traumi diretti, che da allora gli causa
dolori ai movimenti estremi.
L'esperto ha diagnosticato lombalgie croniche comuni, dolori cronici
ai polpacci di origine indeterminata, stato dopo meningomielite diagnosticata
nel 1983, stato dopo contusione della spalla destra nel dicembre 2006.
L'esame clinico è normale, le indagini radiologiche a disposizione non
mostrano anomalie di rilievo. L'assicurato presenta dolori intermittenti ai polpacci di breve durata
che, contrariamente a quanto si afferma negli atti, sembrano anamnesticamente
migliorati rispetto all'inizio
ed in particolare non disturbano più il paziente durante la notte. Non v'è evidenza di un peggioramento.
Il perito non ha una spiegazione reumatologica
per i dolori ai polpacci, che finora sono stati attribuiti ad esiti da
poliradicolite nell'ambito di
una meningomielite diagnosticata nel 1983.
Nella funzione di operaio presso la citata
caserma, dove lavora tuttora al 50%, l'assicurato è totalmente abile al lavoro.
Non vi sono cambiamenti di rilievo nel corso
degli ultimi anni.
Dal punto di vista reumatologico, l'interessato è in grado di svolgere
qualunque attività, anche molto pesante, senza restrizioni.
Nella sua valutazione globale di queste perizie,
il 21 giugno 2007 (doc. AI 93) il SAM ha considerato l'assicurato abile al lavoro al 50% nelle attività finora
svolte, non avendo potuto riconoscere un peggioramento del suo stato di salute
rispetto alla precedente valutazione del SAM del dicembre 2004.
La patologia psichiatrica è predominante,
caratterizzata da una problematica ansioso depressiva e da un disturbo di
personalità misto, ciò che riduce la capacità lavorativa del ricorrente rendendolo
più lento ed impreciso nel lavoro svolto.
Dal profilo neurologico e reumatologico non vi
sono elementi per giustificare un'incapacità lavorativa.
Pertanto, il SAM ha confermato il grado d'incapacità lavorativa del 50% dal
dicembre 2004, data della precedente perizia SAM, dato che l'evoluzione è senz'altro positiva ed attesta un miglioramento dello stato psichico. Dal
punto di vista fisico non è stato possibile oggettivare un peggioramento dello
stato di salute dell'assicurato,
ma, anzi, piuttosto un miglioramento.
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità
d'integrazione, l'incapacità lavorativa del 50% va
considerata dal dicembre 2004 in poi; da allora lo stato di salute del
ricorrente non ha mostrato modifiche importanti; la prognosi è da considerare
positiva e l'assicurato
necessita sempre di continuare con una presa a carico psichiatrica.
Con il ricorso, l'assicurato ha trasmesso il certificato medico del 7 febbraio 2008
(doc. B) del suo curante, dr. med. __________, specialista FMH in medicina
interna, il quale ha posto la diagnosi cronologica dell'interessato partendo dal 1982. Egli ha indicato di avere visto il
paziente il giorno precedente, il quale gli ha riferito la persistenza di
dolori lombo-sacrali ed agli arti inferiori, soprattutto ai polpacci alla stazione
eretta, in posizione seduta o anche a letto soprattutto durante periodi
prolungati; assenza di parestesie o di cedimenti delle gambe. Questa
sintomatologia, a dire dell'assicurato,
sarebbe peggiorata negli ultimi 4-5 anni.
Clinicamente v'è una buona motilità della colonna lombo-sacrale, movimenti delle
anche e delle ginocchia senza particolarità. Sensibilità tattile e vibratoria
agli arti inferiori normale. Forza muscolare agli arti inferiori conservata. A
dire del curante, la problematica delle gambe appare stabile nel tempo, sebbene
l'interessato, soggettivamente,
ritenga che la sintomatologia sia peggiorata negli ultimi anni.
Il 19 febbraio 2008 (doc. F) la dr. med. __________
si è nuovamente pronunciata sulle condizioni di salute del ricorrente, evidenziando
che egli continua a presentare una sindrome mista ansioso depressiva (ICD-10
F41.2) ed un disturbo di personalità di tipo schizoide. Riferisce che "La
sua inabilità lavorativa attuale dal punto di vista puramente psichiatrico è
alterata nonostante il paziente sia abile al 50% la sua patologia influenza la
sua capacità lavorativa nella quale il paziente non riesce a dare continuità e
coerenza alle attività lavorative in maniera continuata al 50%.". V'è stata nel corso degli ultimi anni un'evoluzione fluttuante della sintomatologia
depressiva e, visto il decorso, la specialista non ritiene che vi siano le
possibilità terapeutiche che possano migliorare la sua capacità lavorativa fino
al 50%. Il ricorrente fa fatica a raggiungere un rendimento del 50% e la
situazione lavorativa lo porta a sviluppare situazioni conflittuali ed
ideazioni paranoiche. Pertanto, a suo giudizio l'incapacità lavorativa del 100% è duratura e permanente.
Ricorda che dall'aprile 2003 aveva dichiarato il paziente inabile al 100% e fino al
giugno 2005 non aveva constatato alcun miglioramento della sintomatologia
depressiva. Nel corso degli ultimi due anni le condizioni di salute dei
genitori sono molto peggiorate, verso cui egli nutre forti preoccupazioni.
Dal 4 maggio 2006 al 28 ottobre 2006 l'insorgente è stato nuovamente inabile al
lavoro al 100% quando aveva ripreso a lavorare al 50%, manifestando da subito
le note difficoltà di tensione. Teme il licenziamento e non si sente di rendere
al 50% come dovrebbe.
Dopo l'incidente in motocicletta, il 21 gennaio 2007 ha ripreso il lavoro e
dal 4 ottobre 2007 la psichiatra l'ha nuovamente dichiarato inabile al 100% a causa di un notevole
peggioramento della sintomatologia ansiosa, della tensione endopsichica in
relazione alla preoccupazione per la salute dei genitori.
Dal 14 gennaio 2008 ha ripreso a lavorare al 50%.
L'esperta conclude affermando che "Le riprese dell'attività lavorativa hanno sempre
rappresentato tentativi rilevatisi del tutto fallimentari entro breve termine;
a più riprese sono stata sollecitata anche dai suoi superiori, in alcuni
momenti particolarmente preoccupati per le esternazioni delle idee etero
aggressive formulate dal paziente. Ritengo che sia stato fatto tutto quanto
possibile sia da parte mia sia da parte del paziente che dei suoi superiori
affinché lo stesso possa mantenere una capacità lavorativa del 50% che per la
patologia presentata non è possibile. Ritengo che il paziente debba essere
messo a beneficio di una rendita AI intera.".
8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie
mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già
avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied
un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
9. Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli atti, ritiene che le
valutazioni dei medici SAM che si sono espressi nel 2007 in merito alla situazione
valetudinaria dell'insorgente
meritino conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela infondata.
Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, l'Ufficio AI ha (ri)affidato la valutazione
dello stato di salute dell'assicurato
al Servizio Accertamento Medico, e per esso a tre (altri, rispetto a quelli del
2004) specialisti FMH: il primo in psichiatria e psicoterapia, il secondo in
neurologia ed il terzo in reumatologia. Questi periti hanno visitato
personalmente il paziente ed hanno potuto cerziorarsi direttamente delle sue
condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a loro
disposizione, hanno allestito un referto medico completo, scevro di contraddizioni
ed approfondito, soffermandosi sullo status dell'assicurato, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua
capacità lavorativa sia nell'attività
precedente sia in altre.
Gli specialisti del SAM, che si sono espressi per
ultimi, in ordine di tempo, sulle condizioni della ricorrente prima che fosse
emanata la decisione impugnata (21 gennaio 2008), nel 2007 non hanno accertato
una situazione clinica peggiore rispetto a quella diagnosticata dai colleghi
interpellati sempre dall'Amministrazione
nel 2004, ma hanno confermato il grado d'incapacità lavorativa del 50% dal dicembre 2004, ovvero dalla
precedente perizia. Affermano, infatti, che l'evoluzione è senz'altro
positiva ed attestano un miglioramento dello stato psichico dell'assicurato.
Infatti, dal profilo psichiatrico, nel marzo 2007
il perito ha stabilito che dal dicembre 2004 l'incapacità lavorativa del 50% era giustificata dalla sintomatologia
che comprometteva l'ideazione,
l'ansia libera e le funzioni
cognitive, rendendolo lento nell'esecuzione delle mansioni, incostante, impreciso e con maggiore
affaticabilità.
Dal punto di vista reumatologico, lo specialista
ha dichiarato l'assicurato
totalmente abile al lavoro nell'attività precedentemente svolta ed in qualsiasi altra addirittura
pesante, dato che gli esami clinici eseguiti risultavano normali. Se un
peggioramento (soggettivo) v'è
stato, esso è dovuto al trascorrere dell'età biologica.
In merito all'aspetto neurologico, la situazione clinica è assolutamente normale,
senza reperti significativi determinanti un'inabilità lavorativa anche parziale.
Nella sua valutazione del 9 agosto 2007 (doc. AI
82), il medico SMR dr. __________ si è allineato alle conclusioni dei periti
SAM, giudicandole coerenti, ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità
richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM. Egli ha
evidenziato che con questa valutazione si giustifica prettamente per la
componente psichiatrica la limitazione del 50% presente a partire dalla
precedente perizia SAM, del dicembre 2004, perciò, obiettivamente, non c'è stato un peggioramento clinico tale da
essere significativo ai fini assicurativi di una rendita. A suo avviso, lo
stato clinico globale, considerato il decorso e le patologie presenti, non
porterà cambiamenti significativi delle abilità sul medio periodo; pertanto,
una revisione è indicata solo sul lungo periodo e solo ai fini amministrativi.
Si osserva, in particolare, riguardo al periodo
di rilievo, che la problematica psichiatrica è dapprima peggiorata, poi regredita,
passando da un'incapacità
lavorativa del 50% al 100%, poi nuovamente del 50%, così come diagnosticata
nella seconda perizia giudiziaria del dicembre 2004 e confermato anche nella
terza del giugno 2007.
Va osservato, in proposito, che i periti, che si
sono pronunciati per la terza volta sulle condizioni di salute del ricorrente
disponevano dell'intera precedente
documentazione medica, quindi anche della seconda perizia SAM, che non
hanno messo in discussione ma, anzi, hanno confermato. Pertanto, anch'essi hanno ammesso che dal luglio 2003 vi
sia stato un peggioramento, che è tuttavia durato fino al dicembre 2004. Da
quel momento, infatti, tanto dal profilo reumatologico (i dolori ai polpacci sembrano
anamnesticamente migliorati rispetto all'inizio, soprattutto perché non disturbano più il ricorrente durante
la notte; inoltre, anamnesticamente non vi sono evidenze per un peggioramento
negli anni di questi dolori) quanto, soprattutto, da quello psichico (l'interessato stesso attesta un miglioramento
del suo stato psicologico dal luglio 2005, anche in relazione al fatto che un suo
superiore è andato in pensione), v'è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato.
In merito alla valutazione medica del 7 febbraio
2008 (doc. B) effettuata dal dr. med. __________, prodotta con il suo ricorso,
va ricordato che conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in
base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è
stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
Il TCA deve quindi considerare tutti gli atti determinanti emessi sino al
gennaio 2008 compresi. Il nuovo certificato, successivo nel tempo, non può
dunque essere ritenuto ai fini del presente giudizio, siccome documenta una
situazione posteriore al momento della decisione impugnata.
A prescindere da ciò, il curante ha affermato che
sebbene il paziente ritenga che i dolori lombo-sacrali ed agli arti inferiori
siano peggiorati negli ultimi 4-5 anni, l'esame clinico ha per contro evidenziato che la problematica delle
gambe sia stabile nel tempo.
Il TCA rileva che il presunto peggioramento delle condizioni di salute
dell'insorgente, apparentemente
perdurante anche dopo il novembre 2004, si riferisce, semmai, al solo profilo
psichico.
La dr. med. __________, infatti, tanto nel 2005
quanto nel 2007 ha osservato che l'evoluzione del paziente dal punto di vista psichico è stata
negativa, con un'impossibilità
di recupero della precedente capacità lavorativa del 50% malgrado gli sforzi
intrapresi. Come allora, anche nel suo recente certificato ha affermato che a
tuttora esiste un'inabilità al lavoro
del 100% e come tale è da considerarsi duratura e permanente sulla base di una
sindrome mista ansioso depressiva e di un disturbo di personalità di tipo schizoide.
Malgrado questa attestata totale incapacità
lavorativa sin dall'aprile
2003, questo Tribunale rileva che, comunque, dal luglio 2005 il ricorrente ha
regolarmente ripreso a metà tempo la sua attività lavorativa presso la nota
caserma (doc. AI 93-30, doc. D).
Va tuttavia dato atto, in virtù di quanto
affermato dalla psichiatra curante, che sono seguiti dei momenti di inabilità
del 100% dovuti ai noti problemi psichici (dal 4 maggio al 28 ottobre 2006 e
dal 4 ottobre 2007 al 13 gennaio 2008, doc. F).
Ciò non toglie, a ben vedere, che l'assicurato è riuscito, nonostante i suoi
disturbi, a mantenere - fatti salvi due periodi in cui è stato assente per
malattia al 100% ed uno per infortunio (dal 7 ottobre 2006 al 20 gennaio 2007,
doc. F) - il suo grado di capacità lavorativa del 50% a tutti gli effetti dal
luglio 2005 e, teoricamente, come hanno stabilito i periti, già dal dicembre
2004.
D'avviso di questo Tribunale, il ricorrente non
ha fornito sufficienti elementi tali da porre in discussione le valutazioni
precedenti sulle quali l'UAI si è fondato per concedere la rendita al 100% dal
1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005 e, da quel momento in poi, la mezza rendita
AI. L'insorgente non ha reso sufficientemente verosimile non tanto l'esistenza
di momentanee incapacità lavorative conseguenti a momentanei peggioramenti, ma
un peggioramento duraturo avente incidenza costante nella sua capacità lavorativa.
Dalle risultanze mediche appena esposte risulta
pertanto che sotto l'aspetto
medico-teorico non vi è stata (negli anni) alcuna sostanziale e duratura
modifica della capacità lavorativa del ricorrente atta a giustificare un
aumento permanente della rendita in via di revisione.
Valutati quindi tutti i rapporti medici agli
atti, lo scrivente Tribunale ritiene che le
constatazioni oggettive formulate dai tre periti incaricati dall'Amministrazione siano complete, convincenti
ed esaurienti e certamente molto approfondite.
Non va peraltro dimenticato che ancora
recentemente il Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità
dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,
consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con
il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).
10. Richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(consid. 9), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni a cui sono giunti i periti SAM in psichiatria,
neurologia e reumatologia, che hanno sia incontrato personalmente l'assicurato
sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente, dall'assicuratore infortuni e dall'Ufficio AI. Le conclusioni di questi esperti possono quindi essere
definite chiare, complete, affidabili, logiche e prive di contraddizioni.
Di conseguenza, vanno tutelate le considerazioni
degli esperti SAM che hanno valutato nel complesso - ossia dal punto di
vista fisico e psichico - le capacità di lavoro presentate dal ricorrente,
attestando nel giugno 2007 un'incapacità
lavorativa medico-teorica nella precedente attività del 50%, in essere dal
dicembre 2004.
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità
d'integrazione, la circostanza
che lo stato di salute dell'assicurato,
dal dicembre 2004, non ha mostrato modifiche importanti, fa sì che anche in tal
caso l'incapacità lavorativa
sia stata stabilita nel 50%.
Gli esperti hanno peraltro sottolineato che la
prognosi è da considerarsi positiva, non tralasciando comunque di segnalare l'importanza di continuare a seguire il
trattamento da tempo adottato dalla psichiatra curante.
11. In
conclusione, dunque, d'avviso
del TCA, gli aspetti psichiatrici,
neurologici e reumatologici delle affezioni dell'assicurato
sono stati sufficientemente chiariti dai convincenti rapporti medici dei dr.
med. __________, __________ e __________, perciò ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita. Rinuncia pertanto all'allestimento di altre perizie (cfr. a questo proposito, la STF U
397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3) ed all'acquisizione degli incarti dei medici curanti dr. __________ e __________,
così come richiesto dall'insorgente
(doc. I).
A tal proposito va ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223
consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
12. Si tratta
ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Accertata il 9 agosto 2007 (doc. AI 82) dal
medico SMR __________ una capacità lavorativa medico-teorica globale del 50% in
qualsiasi attività, per la determinazione del grado d'invalidità l'UAI ha
utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il
danno alla salute nella professione precedente (reddito da valido) con quello
risultante da un'attività
leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido),
ottenendo un grado del 51%.
Visto che la giurisprudenza federale (cfr.
consid. 4 in fine) ha stabilito che per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita, il TCA,
tenuto conto del disposto di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2005, poiché
la contestazione porta sul mancato (continuo) aumento del grado d'invalidità dal 1° marzo 2005 in poi, mentre
l'Amministrazione ha
riconosciuto il 2004 come anno di partenza.
13. Riguardo al reddito
da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di
ricorso, l'UAI (doc. AI 92) ha
quantificato in Fr. 58'875.-
(Fr. 29'437,50 [reddito annuo
nel 2004 al 50%] x 2) il reddito che l'assicurato avrebbe potuto percepire da sano, quindi lavorando a
tempo pieno, secondo quanto dichiarato dal datore di lavoro nel questionario
del 30 marzo 2004 (doc. AI 35). Adattando questa somma all'evoluzione salariale (nel 2005: 1%, vedi
in: La vie économique, 12-2008, tabella B 10.2, pag. 95), si ottiene un reddito
annuo da valido di Fr. 59'463,75 (Fr. 58'875.- [conseguiti nel 2004 senza danno] + 1% [rincaro nel 2005]).
14. Per quanto
concerne invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da
invalido è determinante la situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali
ufficiali, edite dall'Ufficio federale di
statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie
di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag.
485 consid. 3b).
Inoltre, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.),
non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza che,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
15. Al fine di non discriminare
gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più
bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è
quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro
Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva
deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da
invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare
la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).
Nella sentenza del 12 ottobre 2006 (U 75/03),
pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i
valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione
alle grandi regioni della Svizzera.
In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora
rilevato:
"
(…) Quanto alla questione della tabella
applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del
10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali
desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi
regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid.
3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito
ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel
settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per
ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi
giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino
cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche
sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso
d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”
Alla luce di questa chiara giurisprudenza
federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione
dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.), il reddito da
invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali
(Tabella TA1) e non regionali (Tabella TA13).
In merito a questo cambiamento, ancora di recente
(il 23 aprile 2008 con STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato
che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il Tribunale
federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06 del 20
novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)".
Recentemente, con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale”.
Nella citata sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile
2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui
il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.
45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
16. Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno
alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del
7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1
2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva
(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali
nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV
Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde ad
un importo di Fr. 55'056.- (Fr. 4'588.- x 12 mesi).
Riportando questo dato su 41,6 ore settimanali
computabili nel 2004 e nel 2005 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4 e cfr.
tabella B 9.2, pubblicata in: La vie économique, 12-2008, pag.
94), il salario lordo medio ammonta a Fr. 4'771,52 mensili (Fr. 4'588.- : 40 x 41,6) oppure
a Fr. 57'258.- per l'intero anno 2004, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid.
3a). Adattando questa somma all'evoluzione salariale (STF U 8/07 del 20 febbraio 2008), si ottiene
per il 2005 (rincaro dell'1%, vedi in: La vie économique, 12-2008, tabella B 10.2, pag. 95) un
importo di Fr. 57'831.- (Fr. 57'258.- +
[Fr. 57'258.- x 1 : 100]).
L'assicurato, quale operaio presso la caserma di __________ avrebbe
guadagnato nel 2005 un importo di Fr. 59'463,75 all'anno (cfr. consid. 14) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti alla somma di Fr. 4'955.- al mese (Fr. 59'463,75 : 12 mesi).
Tale reddito si situa sopra la media dei
salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al 100% nel 2005 da
un uomo (cioè Fr. 51'179.- all'anno rispettivamente Fr. 4'348.- al mese: cfr. Tabella TA1 punto 90-93
"altri servizi pubblici e personali", livello di qualifica 4: Fr. 4'181.- x 12 mesi [importo già comprensivo
della tredicesima] = Fr. 50'172.- ma che, riportato su 41,6 ore/ settimana per
un tempo di lavoro medio esigibile nel 2005, dà un importo di Fr. 52'179.- (Fr. 50'172.- : 40 x 41,6), quindi inferiore al reddito da valido
conseguito dall'assicurato).
Non sono pertanto realizzati i presupposti per
ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della
giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008
sopra menzionata, che ammonta quindi a Fr. 57'831.-.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre
in seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se
del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
Nella presente evenienza, l'UAI non ha applicato delle riduzioni
personali ed il TCA non vede
alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione. Va infatti evidenziato che
dal 1978 il ricorrente lavora presso la caserma di __________ e dal 1999 è al
beneficio di una mezza rendita d'invalidità, ciò che non l'ha tuttavia impedito di continuare a lavorare al 50%. Visto che il TCA ha stabilito che dal dicembre 2004 egli
è nuovamente abile al 50% nella precedente ed in altre attività –
rispettivamente dal 1° marzo 2005, ritenuta la decorrenza di 3 mesi dopo l'avvenuto miglioramento – e che dal luglio
2005 effettivamente l'assicurato
ha ripreso la sua attività presso la caserma, non vi sono motivi per ridurre la
sua capacità di guadagno.
Partendo quindi da un salario da invalido
rivalutato di Fr. 57'831.- e ritenuta un'esigibilità del 50% in altre
attività (cfr. consid. 11), non ammettendo riduzioni per circostanze personali,
nell'anno 2005 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta
di conseguenza assommare a Fr. 28'915.- (Fr. 57'831.- x 50 : 100).
Confrontando ora questo dato con l'ammontare
di Fr.
59'464.- corrispondente al reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla
salute, quindi nemmeno senza l'incapacità del 50% presente dal 1998) nell'anno
2005 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 51,37% ([Fr. 59'464.-
- Fr. 28'915.-] : Fr. 59'464.- x 100), che deve essere arrotondata al 51% (DTF
130 V 121).
17. Alla luce di
tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso di invalidità del 51%, questo Tribunale non può che confermare il diritto ad una mezza
rendita d'invalidità stabilito
dall'Amministrazione con la
decisione del 21 gennaio 2008 in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI.
Il ricorso va dunque
respinto.
Un eventuale aggravamento dello stato di salute
dell'assicurato intervenuto in
epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una
nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio
2007).
18. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1°
luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.-
e Fr. 1'000.- in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico del
ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
Considerandi
2.
Le spese
di Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster