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Decisione

32.2008.28

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5 febbraio 2009Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende

verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione,

quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di

prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel

merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata

in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI

valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).

5. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF

127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag.

318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29

settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 2003, pag. 128).

Nella STFA del 29 settembre 1998 (I 148/98), pag. 10 consid. 3b, l'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" Tra

i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della

capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona

volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)".

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag.

10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza del 4 luglio 2007 (I 384/06), il

Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4).”.

6. Con

la decisione impugnata l'UAI ha concesso al ricorrente, già beneficiario di una

mezza rendita, il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2004

al 28 febbraio 2005, mentre dal 1° marzo 2005 questo diritto è stato fissato -

come in precedenza - ad una mezza rendita d'invalidità, poiché il raffronto fra

il reddito conseguito senza invalidità ed il reddito ottenibile in un'attività

ragionevolmente esigibile al 50% dà una perdita di guadagno (grado d'invalidità)

del 51,37% (doc. AI 92).

Dal lato medico, il perito psichiatra incaricato dall'Ufficio AI

ha accertato il 21 marzo 2007 (doc. AI 93-29) che l'incapacità lavorativa dell'assicurato

era del 50% a partire dalla precedente perizia SAM, ossia dal 15 dicembre 2004

(doc. AI 48-11).

Il neurologo interpellato dal SAM ha concluso il 23 marzo 2007

(doc. AI 93-22) che i dolori lombari ed ai polpacci aspecifici non influenzano

la capacità lavorativa dell'assicurato nell'attività da ultimo svolta. Anche

per l'esercizio di altre attività lucrative non v'è alcuna limitazione dal

punto di vista neurologico.

Dal profilo reumatologico, il 26 marzo 2007 (doc. AI 93-28) lo

specialista ha riferito che tanto come operaio presso la caserma di __________ quanto

in qualsiasi attività, siano esse anche pesanti, il ricorrente è abile al lavoro

al 100%.

Sulla scorta della valutazione finale del SAM del

21 giugno 2007 (doc. AI 93), confermata il 9 agosto

2007 (doc. AI 82) dal dr. med. __________, medico presso il Servizio Medico Regionale, è stato stabilito

in Fr. 58'875.- il salario da valido del ricorrente nel 2004 senza il danno

alla salute se avesse ancora lavorato come operaio specializzato presso il suo

datore di lavoro (doc. AI 92).

Il suo reddito ipotetico conseguibile nell'anno 2004 ammonta(va) a

Fr. 57'258.-, calcolato riportando su 41,6 ore lavorative nel 2004 la media del

salario ipotetico per gli uomini a livello nazionale per un'attività semplice e

ripetitiva ([Fr. 4'588.- : 40 ore x 41,6 ore] x 12 mesi). Riportando questo

dato su una capacità lavorativa residua del 50% e ritenuta alcuna diminuzione personale,

l'UAI ha ottenuto un reddito da invalido di Fr. 28'629.-, quindi una capacità

di guadagno residua del 48,63%, rispettivamente un grado di incapacità di

guadagno (grado AI) del 51,37%.

Il ricorrente sostiene che il suo stato di salute non è minimamente

migliorato ma, anzi, è peggiorato a tal punto da impedirgli l'esercizio di

qualsiasi attività. La sua psichiatra ritiene infatti che si giustifica un

aumento della rendita d'invalidità al 100%, proprio perché egli evidenzia

ancora una sindrome ansioso depressiva grave, resistente con un'evoluzione

verso la cronicità. Peraltro, a dire della specialista, la sua ripresa

lavorativa nel 2005 ha peggiorato il suo stato psichico, tanto da renderlo

sempre più angosciato ed ansioso. Inoltre, il medico di famiglia ha attestato

la presenza di infiammazioni croniche (meningo-mielite) e dolori ai polpacci

che gli rendono difficile e problematico stare in piedi per varie ore e quindi

esercitare l'attività di magazziniere.

A sostegno della fondatezza del suo ricorso, l'assicurato ha fatto capo sia a dei referti allestiti

nel 2005 dalla sua psichiatra, sia ad altri redatti il 7 febbraio 2008 (doc. B)

dal suo medico di famiglia rispettivamente il 19 febbraio 2008 (doc. F) dalla

medesima psichiatra.

7. In occasione

della procedura di revisione avviata dall'amministrazione nel marzo 2004, come visto il ricorrente è stato

sottoposto ad una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio Accertamento

Medico su incarico dell'Ufficio

AI. Dopo avere esposto l'anamnesi

familiare, personale, sociale, professionale, patologica, sistemica, le

affezioni attuali, le constatazioni obiettive e gli esami effettuati, la

perizia del 15 dicembre 2004 (doc. AI 48) ha posto la diagnosi, con influsso

sulla capacità lavorativa, di sindrome mista ansioso depressiva, di disturbo di

personalità di tipo schizoide e di lombalgia aspecifica su iniziale condrosi

L5-S1. I dolori cronici agli arti inferiori di eziologia indeterminata, la trombocitopenia,

la dislipidemia e la pregressa meningomielite linfocitaria non sono invece

state giudicate influenti sulla capacità lavorativa.

Tre sono gli specialisti che hanno peritato l'assicurato.

Il 16 novembre 2004 (doc. AI 48-11) il dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, ha visitato il ricorrente ed il 23 successivo

ha stilato il suo rapporto esponendo il riassunto anamnestico, l'anamnesi patologica, i dati soggettivi dell'assicurato, lo stato psichico e le sue

conclusioni con la prognosi. La diagnosi è di una sindrome mista ansioso depressiva

(ICD-10 F41.2) e di un disturbo di personalità di tipo schizoide diagnosticato

da tempo.

Dal profilo soggettivo, l'insorgente lamentava importanti dolori alla colonna vertebrale ed

alle gambe, in particolare ai polpacci, osservando che questi dolori sono

presenti da anni e gradualmente sono peggiorati. L'esperto ha poi esposto il parere della dr. med. __________, dal 2002

psichiatra curante dell'assicurato,

che aveva concluso ad un'inabilità

lavorativa completa. Il perito ha proseguito affermando che "Recentemente

la sua psicofarmacoterapia è stata cambiata probabilmente anche a causa della

sedazione dei neurolettici classici ed a quanto pare vi è un miglioramento per

quel che riguarda l'evoluzione

della sua patologia psichiatrica e la sua prognosi dovrebbe essere considerato

migliore a quello di qualche anno fa. La sua inabilità lavorativa attuale dal

punto di vista puramente psichiatrico è nella misura del 50% e la sua patologia

psichiatrica influenza la sua capacità lavorativa praticamente nell'attività finora svolta al massimo nella

misura del 50%, vale a dire circa 4 ore lavorative al giorno." (doc. AI 48-14).

In merito all'evoluzione della patologia depressiva, lo specialista ha

sottolineato il miglioramento avvenuto negli ultimi mesi, visto che l'interessato sta già meglio grazie alla

riduzione della terapia neurolettica, ma comunque rimane un'inabilità lavorativa del 50% ed egli non

crede "che le possibilità terapeutiche possono migliorare

ulteriormente questa capacità lavorativa.".

Data l'età e l'entusiasmo

dimostrato dall'assicurato nel

svolgere un'attività lucrativa,

se non nel lavoro precedente è auspicabile un reinserimento in un lavoro

adeguato con l'aiuto della sua

psicoterapeuta.

Il perito dr. med. __________, specialista FMH in

medicina interna ed in malattie reumatiche, il 26 novembre 2004 ha visitato

ambulatorialmente il ricorrente e tre giorni dopo ha redatto il suo referto

(doc. AI 48-15), analizzando l'anamnesi

personale, sistemica, familiare, sociale, reumatologica da terzi, i dati soggettivi

ed oggettivi (stato generale, sistema locomotore, sistema nervoso cursorio,

laboratorio, radiologico). Ha posto la diagnosi di lombalgia aspecifica con

iniziale condrosi L5-S1, dolori cronici nelle gambe di origine non chiara,

dolori di natura lombospondilogena, neuropatici e vascolari, sindrome ansioso depressiva

con disturbo di personalità di carattere schizoide. Nel suo esame non ha riscontrato

patologie di rilievo; vi sono leggeri deficit di mobilità a livello

toracolombare, comunque non dolente; lo stato articolare non presenta

particolarità di rilievo; non è possibile evocare dolori all'intero sistema locomotore. Nemmeno vi sono

indizi per una radicolopatia o per una patologia infiammatoria sistemica.

Radiologicamente v'è solo un'incipiente condrosi L5-S1. Pertanto, l'esperto ha ritenuto che l'assicurato è in grado di svolgere la sua

professione presso la caserma di __________ con una sola leggera limitazione della

sua capacità lavorativa di non oltre il 15%, ritenuto che non dovrebbe

sollevare pesi superiori ai 15-20 kg o eseguire lavori prolungati con il tronco

flesso.

Infine, il perito neurologo, dr. med. __________,

ha visto l'interessato il 18

novembre 2004 ed il giorno successivo ha reso il suo rapporto (doc. AI 48-19),

in cui ha rilevato che malgrado la lieve sindrome lombo-vertebrale, la

sintomatologia di cui soffre il ricorrente non ha agganci precisi rispetto ad

una patologia definibile. Tutte le investigazioni precedenti sono risultate

negative ed attualmente non vi sono indici di sospetto in direzione del

concorso di nuovi elementi. Dal profilo neurologico non vi sono quindi limitazioni

dell'attività lavorativa

svolta.

Nella valutazione globale, il SAM ha quindi giudicato

la capacità lavorativa dell'insorgente

nella misura del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento

ridotto) come artigiano presso la caserma di __________ (lavori di pulizia

interna ed esterna), con le limitazioni reumatologiche citate.

Un peggioramento è stato ipotizzato dal luglio

2003 con una capacità lavorativa dello 0% fino al momento degli esami del SAM,

dove è stato constatato un miglioramento della patologia psichiatrica, motivo

per il quale la capacità lavorativa è stata definita del 50% dal

novembre 2004, anche in attività leggere.

Il 27 aprile 2005 (doc. AI 68-12) si è espressa

la dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, dal 2002

curante dell'insorgente, la

quale ha inizialmente riassunto brevemente gli antefatti d'importanza medica. Ella ha poi precisato

che nell'aprile 2003, dopo l'ultimo ricovero alla Clinica __________ di __________

per difficoltà sul posto di lavoro con un'incapacità a raggiungere un rendimento del 50% ed a incomprensioni

con il suo superiore ed i colleghi sorte già nel novembre precedente, l'assicurato ha sviluppato un'importante sindrome ansioso depressiva con

apatia, abulia, astenia, anedonia, facile esauribilità, che giustificavano un'inabilità lavorativa del 100%. La curante

ha evidenziato che dal 2003 a tutt'oggi non ha assistito ad alcun miglioramento della sintomatologia

ansioso depressiva sempre grave caratterizzata da apatia, abulia, anedonia,

ansia, ideazioni paranoidi di persecuzione. Negli ultimi due anni, l'evoluzione del paziente dal punto di vista

psicopatologico è stata negativa, con un'impossibilità di recupero di una percentuale della capacità

lavorativa. Pertanto, a tuttora l'assicurato è inabile al 100% e come tale è da considerarsi duratura

e permanente sulla base di una sindrome ansioso depressiva grave tuttora

resistente ed evolvente verso la cronicità nonostante una psicoterapia

ambulatoriale intensiva ed una terapia farmacologica adeguata.

Nel successivo referto del 2 novembre 2005 (doc.

68-15), la stessa psichiatra ha ribadito come dall'aprile 2003 l'interessato

sia inabile al lavoro al 100% per grave apatia, abulia, disforia, anedonia,

ansia, insonnia, difficoltà di concentrazione e di attenzione. Pertanto, dal

2003 al giugno 2005 l'esperta

non ha constatato alcun miglioramento della sintomatologia depressiva. Il

ricorrente appare sempre molto chiuso, ritirato, astenico, apatico, abulico,

anedonico, facilmente esauribile. Vi è anche un peggioramento della

sintomatologia dolorosa agli arti inferiori, specie ai polpacci, con difficoltà

a mantenere a lungo la posizione eretta. La specialista ha aggiunto che negli

ultimi anni si è assistito ad un ritiro in sé del paziente, con esitamento dei

contatti sociali sempre per l'ideazione

paranoide che gli altri possano non considerarlo normale o pensare che possa

utilizzare i suoi disturbi fisici per ottenere benefici secondari.

Pertanto, ha espresso la sua contrarietà nei

confronti della decisione dell'UAI

del 2005, siccome l'inabilità

lavorativa del 100% è duratura e permanente, giustificata dalla sindrome

ansioso depressiva tuttora grave, resistente ed evoluta verso la cronicità

nonostante la psicoterapia ambulatoriale intensiva ed una terapia farmacologia

adeguata.

Nel luglio 2005 l'assicurato ha ripreso al 50% l'attività lavorativa in caserma, ma a dire dell'esperta ciò ha comportato un peggioramento

del suo stato psichico, dato che è sempre più angosciato, teso, vive nella

paura di essere licenziato, è incapace di sostenere l'attività lavorativa a mezza giornata, non riesce a mantenere una

concentrazione ed un'attenzione

sufficienti per potere svolgere un lavoro gratificante e soddisfacente. È l'ansia ad essere peggiorata notevolmente nel

corso degli ultimi mesi, oltre che le ideazioni di colpa, rovina e fallimento.

Dando seguito a quanto deciso da questo Tribunale

con sentenza del 28 settembre 2006, nel marzo 2007 il SAM ha sottoposto il

ricorrente ad una nuova (terza) visita peritale pluridisciplinare. Dopo avere

ripercorso l'anamnesi

familiare, personale, sociale, professionale, patologica, sistematica, le

affezioni attuali, i disturbi soggettivi attuali, le constatazioni obiettive, gli

esami di laboratorio e radiologici, il SAM ha tracciato da un lato la diagnosi

con influenza sulla capacità lavorativa, evidenziando la sindrome depressiva

ricorrente, non specificata, di media gravità (ICD-10 F33.9) ed il disturbo del

pensiero in disturbi di personalità misti (ICD-10 F60.1) schizoide, paranoide e

dipendente. D'altro lato, la

diagnosi ininfluente ai fini assicurativi, quali lombalgie croniche comuni, dolori

cronici ai polpacci di origine indeterminata, stato dopo meningomielite

diagnosticata nel 1983, stato dopo contusione della spalla destra nel 2006, anamnesticamente

stato da meningoradicolite nel 1983-1984 (risoltasi), lieve ipercolesterolemia

e trombocitopenia.

Il dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, il 21 novembre 2007 (doc. AI 93-29) ha esaminato l'insorgente esponendo l'anamnesi, lo status psichico, la diagnosi,

la sua valutazione e le conclusioni ed ha risposto ai quesiti sottoposti dall'UAI. Lo specialista ha rilevato che dal

luglio 2005 l'assicurato è tornato

a lavorare presso la caserma nella misura del 50%. Inoltre, per quanto concerne

i suoi disturbi psichici, egli stesso ha dichiarato: "i miei problemi

non sono psichici, non sto male di mente, i miei problemi attuali sono i

dolori, noti da anni e localizzati in sede lombare e ad entrambi gli arti

inferiori. Riconosco che ho avuto una serie di problemi con i miei capi e con i

colleghi di lavoro, ma nell'ultimo anno la partenza per pensionamento di uno dei capi ha

contribuito a mantenere più stabile la mia situazione.".

L'interessato è sempre in cura dalla dr. __________. Nell'esame dello stato psichico, il tono dell'umore è eutimico, v'è una quota d'angoscia

di lieve entità, una quota d'ansia

libera elevata, ma non appare apatico né abulico. Le funzioni cognitive sono in

parte alterate, sebbene il ricorrente neghi tali disturbi, ma lamenti vuoti di

memoria. Altresì è stata notata una diminuzione della funzione mnestica di

fissazione e di rievocazione. Dopo un'ora di colloquio, l'assicurato

non ha mostrato segni di stanchezza mentale. Il contenuto del suo pensiero,

peraltro fluido e senza fuga di idee, né fenomeni di blocco e deragliamento del

pensiero, è incentrato su temi legati ad un'ideazione rivendicativa di fondo in relazione alla mancanza di

riconoscimento da parte dell'assicurazione

militare dei suoi malanni fisici. È inoltre presente un'evidente tendenza querulomane e persecutoria nei confronti dei

colleghi di lavoro e dei suoi superiori. Tutto ciò non è vissuto con un

accompagnamento emotivo di rabbia - come è tipico dei disturbi paranoici -,

bensì da un certo distacco, con una certa indifferenza. La sua ideazione è

inoltre focalizzata sulla sua sintomatologia algica, dove afferma: "i

dolori sono come prima, ma mi rendo conto che gli anni passano anche per me, e

mi sento più stanco di prima.". Non sono presenti idee di tipo ossessivo,

idee di autocolpevolezza, né di rimorso e neppure turbe dispercettive.

La diagnosi è di sindrome depressiva ricorrente,

non specificata, di media gravità (ICD-10 F33.9) e di disturbo del pensiero in

disturbo di personalità misti (ICD-10 F.60.1) schizoide, paranoide, dipendente.

Nella sua valutazione lo psichiatra evidenzia che

l'assicurato presenta una forma

depressiva atipica, poiché la sintomatologia prevalente non è una deflessione

del tono dell'umore né sintomi

che coinvolgono le funzioni biologiche o volitive, bensì una quota elevata d'ansia libera, alimentata dall'irruzione continua di idee al limite del

delirante di tipo interpretativo, a sfondo persecutorio e rivendicativo. La

forma di pensiero è limitata, come limitate sono le sue capacità adattative di

tipo relazionale. L'esperto ipotizza

che la fonte del pensiero persecutorio sia soprattutto il mondo esterno, poiché

potenziale fonte di esperienze emotive fallimentari. L'interessato è però totalmente inconsapevole di tale stato e nega

ogni coinvolgimento psichico del suo malessere. Anzi, tende a focalizzare l'attenzione sui dolori e sulle

manifestazioni fisiche più che su quelle psichiche. Non sarebbe da escludere anche

una componente somatoforme della sintomatologia algica, tuttavia non emergono

sufficienti criteri per diagnosticare la sindrome somatoforme da dolore

persistente.

Lo sviluppo del decorso clinico è stato

stazionario rispetto alla valutazione eseguita in precedenza dal collega dr. __________.

Rispondendo alle domande poste dall'UAI, il perito ha indicato che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa del 50% per

ragioni psichiatriche a partire dalla perizia SAM eseguita nel dicembre 2004 a

tuttora. La prognosi potrebbe essere stazionaria.

La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta

soprattutto alla sintomatologia che compromette l'ideazione, l'ansia

libera e le funzioni cognitive. Ciò comporta che l'assicurato è lento nell'esecuzione delle mansioni, incostante, impreciso e si affatica maggiormente.

Quali possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa, il perito

ha indicato un adeguato trattamento psicoterapico e psicofarmacologico a lungo

termine. Quanto ai provvedimenti di integrazione professionale, essi non sono

possibili, visti l'età, la

sintomatologia attuale e le ridotte capacità di adattamento. Tuttavia, l'assicurato presenta sempre un'incapacità lavorativa del 50% anche per

altre attività medico teoriche.

Nel rapporto del 23 marzo 2007 (doc. AI 93-22) il

dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha esposto l'anamnesi, lo stato neurologico e le sue

conclusioni a seguito della visita peritale esperita il giorno precedente. Il

perito ha ripercorso cronologicamente le tappe significative dal profilo

neurologico, per giungere alla situazione attuale dove l'assicurato lamenta soprattutto dolori

lombari ed ai polpacci, i quali sono dolenti solitamente per periodi molto

brevi di pochi minuti durante il giorno. Lamenta inoltre un'eccessiva e rapida affaticabilità.

Tuttavia, l'esame neurologico

dettagliato è perfettamente normale, ossia non vi sono indizi in favore di una

lesione cerebrale o midollare né elementi sospetti per una persistente sindrome

infiammatoria radicolare o comunque per un danno neurogeno periferico rilevante.

Rispetto agli anni 1983-1984, ora la situazione può essere considerata

assolutamente normale, senza reperti significativi determinanti un'inabilità lavorativa anche solo parziale.

Gli attuali sintomi non trovano una spiegazione organica neurologica, pertanto,

dal profilo neurologico, l'assicurato

può essere considerato abile al lavoro al 100% sia nella precedente sia

in altre attività.

Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, ha

visitato il ricorrente il 22 marzo 2007 e nel suo referto del 26 seguente (doc.

AI 93-25) ha esposto l'anamnesi

attuale, remota, familiare, sociale recente, lo status, la radiologia e la

diagnosi, pronunciandosi poi sulla capacità lavorativa dell'insorgente.

L'interessato ha evidenziato di avere mal di schiena dal 1978,

migliorato nel tempo, ma mai guarito. I dolori, localizzati a livello lombare

basso, si manifestano agli sforzi o a dipendenza della posizione assunta. Dal

1981 soffre inoltre di dolori ai polpacci che si manifestano a livello dell'una o dell'altra gamba, anche quando è seduto. Questi dolori durano da un

secondo ad un minuto, poi si massaggia il polpaccio e la situazione migliora. A

causa di un incidente in motocicletta avvenuto nel dicembre 2006, ha subìto uno

strappo alla spalla sinistra senza traumi diretti, che da allora gli causa

dolori ai movimenti estremi.

L'esperto ha diagnosticato lombalgie croniche comuni, dolori cronici

ai polpacci di origine indeterminata, stato dopo meningomielite diagnosticata

nel 1983, stato dopo contusione della spalla destra nel dicembre 2006.

L'esame clinico è normale, le indagini radiologiche a disposizione non

mostrano anomalie di rilievo. L'assicurato presenta dolori intermittenti ai polpacci di breve durata

che, contrariamente a quanto si afferma negli atti, sembrano anamnesticamente

migliorati rispetto all'inizio

ed in particolare non disturbano più il paziente durante la notte. Non v'è evidenza di un peggioramento.

Il perito non ha una spiegazione reumatologica

per i dolori ai polpacci, che finora sono stati attribuiti ad esiti da

poliradicolite nell'ambito di

una meningomielite diagnosticata nel 1983.

Nella funzione di operaio presso la citata

caserma, dove lavora tuttora al 50%, l'assicurato è totalmente abile al lavoro.

Non vi sono cambiamenti di rilievo nel corso

degli ultimi anni.

Dal punto di vista reumatologico, l'interessato è in grado di svolgere

qualunque attività, anche molto pesante, senza restrizioni.

Nella sua valutazione globale di queste perizie,

il 21 giugno 2007 (doc. AI 93) il SAM ha considerato l'assicurato abile al lavoro al 50% nelle attività finora

svolte, non avendo potuto riconoscere un peggioramento del suo stato di salute

rispetto alla precedente valutazione del SAM del dicembre 2004.

La patologia psichiatrica è predominante,

caratterizzata da una problematica ansioso depressiva e da un disturbo di

personalità misto, ciò che riduce la capacità lavorativa del ricorrente rendendolo

più lento ed impreciso nel lavoro svolto.

Dal profilo neurologico e reumatologico non vi

sono elementi per giustificare un'incapacità lavorativa.

Pertanto, il SAM ha confermato il grado d'incapacità lavorativa del 50% dal

dicembre 2004, data della precedente perizia SAM, dato che l'evoluzione è senz'altro positiva ed attesta un miglioramento dello stato psichico. Dal

punto di vista fisico non è stato possibile oggettivare un peggioramento dello

stato di salute dell'assicurato,

ma, anzi, piuttosto un miglioramento.

Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità

d'integrazione, l'incapacità lavorativa del 50% va

considerata dal dicembre 2004 in poi; da allora lo stato di salute del

ricorrente non ha mostrato modifiche importanti; la prognosi è da considerare

positiva e l'assicurato

necessita sempre di continuare con una presa a carico psichiatrica.

Con il ricorso, l'assicurato ha trasmesso il certificato medico del 7 febbraio 2008

(doc. B) del suo curante, dr. med. __________, specialista FMH in medicina

interna, il quale ha posto la diagnosi cronologica dell'interessato partendo dal 1982. Egli ha indicato di avere visto il

paziente il giorno precedente, il quale gli ha riferito la persistenza di

dolori lombo-sacrali ed agli arti inferiori, soprattutto ai polpacci alla stazione

eretta, in posizione seduta o anche a letto soprattutto durante periodi

prolungati; assenza di parestesie o di cedimenti delle gambe. Questa

sintomatologia, a dire dell'assicurato,

sarebbe peggiorata negli ultimi 4-5 anni.

Clinicamente v'è una buona motilità della colonna lombo-sacrale, movimenti delle

anche e delle ginocchia senza particolarità. Sensibilità tattile e vibratoria

agli arti inferiori normale. Forza muscolare agli arti inferiori conservata. A

dire del curante, la problematica delle gambe appare stabile nel tempo, sebbene

l'interessato, soggettivamente,

ritenga che la sintomatologia sia peggiorata negli ultimi anni.

Il 19 febbraio 2008 (doc. F) la dr. med. __________

si è nuovamente pronunciata sulle condizioni di salute del ricorrente, evidenziando

che egli continua a presentare una sindrome mista ansioso depressiva (ICD-10

F41.2) ed un disturbo di personalità di tipo schizoide. Riferisce che "La

sua inabilità lavorativa attuale dal punto di vista puramente psichiatrico è

alterata nonostante il paziente sia abile al 50% la sua patologia influenza la

sua capacità lavorativa nella quale il paziente non riesce a dare continuità e

coerenza alle attività lavorative in maniera continuata al 50%.". V'è stata nel corso degli ultimi anni un'evoluzione fluttuante della sintomatologia

depressiva e, visto il decorso, la specialista non ritiene che vi siano le

possibilità terapeutiche che possano migliorare la sua capacità lavorativa fino

al 50%. Il ricorrente fa fatica a raggiungere un rendimento del 50% e la

situazione lavorativa lo porta a sviluppare situazioni conflittuali ed

ideazioni paranoiche. Pertanto, a suo giudizio l'incapacità lavorativa del 100% è duratura e permanente.

Ricorda che dall'aprile 2003 aveva dichiarato il paziente inabile al 100% e fino al

giugno 2005 non aveva constatato alcun miglioramento della sintomatologia

depressiva. Nel corso degli ultimi due anni le condizioni di salute dei

genitori sono molto peggiorate, verso cui egli nutre forti preoccupazioni.

Dal 4 maggio 2006 al 28 ottobre 2006 l'insorgente è stato nuovamente inabile al

lavoro al 100% quando aveva ripreso a lavorare al 50%, manifestando da subito

le note difficoltà di tensione. Teme il licenziamento e non si sente di rendere

al 50% come dovrebbe.

Dopo l'incidente in motocicletta, il 21 gennaio 2007 ha ripreso il lavoro e

dal 4 ottobre 2007 la psichiatra l'ha nuovamente dichiarato inabile al 100% a causa di un notevole

peggioramento della sintomatologia ansiosa, della tensione endopsichica in

relazione alla preoccupazione per la salute dei genitori.

Dal 14 gennaio 2008 ha ripreso a lavorare al 50%.

L'esperta conclude affermando che "Le riprese dell'attività lavorativa hanno sempre

rappresentato tentativi rilevatisi del tutto fallimentari entro breve termine;

a più riprese sono stata sollecitata anche dai suoi superiori, in alcuni

momenti particolarmente preoccupati per le esternazioni delle idee etero

aggressive formulate dal paziente. Ritengo che sia stato fatto tutto quanto

possibile sia da parte mia sia da parte del paziente che dei suoi superiori

affinché lo stesso possa mantenere una capacità lavorativa del 50% che per la

patologia presentata non è possibile. Ritengo che il paziente debba essere

messo a beneficio di una rendita AI intera.".

8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già

avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied

un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

9. Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli atti, ritiene che le

valutazioni dei medici SAM che si sono espressi nel 2007 in merito alla situazione

valetudinaria dell'insorgente

meritino conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela infondata.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, l'Ufficio AI ha (ri)affidato la valutazione

dello stato di salute dell'assicurato

al Servizio Accertamento Medico, e per esso a tre (altri, rispetto a quelli del

2004) specialisti FMH: il primo in psichiatria e psicoterapia, il secondo in

neurologia ed il terzo in reumatologia. Questi periti hanno visitato

personalmente il paziente ed hanno potuto cerziorarsi direttamente delle sue

condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a loro

disposizione, hanno allestito un referto medico completo, scevro di contraddizioni

ed approfondito, soffermandosi sullo status dell'assicurato, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua

capacità lavorativa sia nell'attività

precedente sia in altre.

Gli specialisti del SAM, che si sono espressi per

ultimi, in ordine di tempo, sulle condizioni della ricorrente prima che fosse

emanata la decisione impugnata (21 gennaio 2008), nel 2007 non hanno accertato

una situazione clinica peggiore rispetto a quella diagnosticata dai colleghi

interpellati sempre dall'Amministrazione

nel 2004, ma hanno confermato il grado d'incapacità lavorativa del 50% dal dicembre 2004, ovvero dalla

precedente perizia. Affermano, infatti, che l'evoluzione è senz'altro

positiva ed attestano un miglioramento dello stato psichico dell'assicurato.

Infatti, dal profilo psichiatrico, nel marzo 2007

il perito ha stabilito che dal dicembre 2004 l'incapacità lavorativa del 50% era giustificata dalla sintomatologia

che comprometteva l'ideazione,

l'ansia libera e le funzioni

cognitive, rendendolo lento nell'esecuzione delle mansioni, incostante, impreciso e con maggiore

affaticabilità.

Dal punto di vista reumatologico, lo specialista

ha dichiarato l'assicurato

totalmente abile al lavoro nell'attività precedentemente svolta ed in qualsiasi altra addirittura

pesante, dato che gli esami clinici eseguiti risultavano normali. Se un

peggioramento (soggettivo) v'è

stato, esso è dovuto al trascorrere dell'età biologica.

In merito all'aspetto neurologico, la situazione clinica è assolutamente normale,

senza reperti significativi determinanti un'inabilità lavorativa anche parziale.

Nella sua valutazione del 9 agosto 2007 (doc. AI

82), il medico SMR dr. __________ si è allineato alle conclusioni dei periti

SAM, giudicandole coerenti, ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità

richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM. Egli ha

evidenziato che con questa valutazione si giustifica prettamente per la

componente psichiatrica la limitazione del 50% presente a partire dalla

precedente perizia SAM, del dicembre 2004, perciò, obiettivamente, non c'è stato un peggioramento clinico tale da

essere significativo ai fini assicurativi di una rendita. A suo avviso, lo

stato clinico globale, considerato il decorso e le patologie presenti, non

porterà cambiamenti significativi delle abilità sul medio periodo; pertanto,

una revisione è indicata solo sul lungo periodo e solo ai fini amministrativi.

Si osserva, in particolare, riguardo al periodo

di rilievo, che la problematica psichiatrica è dapprima peggiorata, poi regredita,

passando da un'incapacità

lavorativa del 50% al 100%, poi nuovamente del 50%, così come diagnosticata

nella seconda perizia giudiziaria del dicembre 2004 e confermato anche nella

terza del giugno 2007.

Va osservato, in proposito, che i periti, che si

sono pronunciati per la terza volta sulle condizioni di salute del ricorrente

disponevano dell'intera precedente

documentazione medica, quindi anche della seconda perizia SAM, che non

hanno messo in discussione ma, anzi, hanno confermato. Pertanto, anch'essi hanno ammesso che dal luglio 2003 vi

sia stato un peggioramento, che è tuttavia durato fino al dicembre 2004. Da

quel momento, infatti, tanto dal profilo reumatologico (i dolori ai polpacci sembrano

anamnesticamente migliorati rispetto all'inizio, soprattutto perché non disturbano più il ricorrente durante

la notte; inoltre, anamnesticamente non vi sono evidenze per un peggioramento

negli anni di questi dolori) quanto, soprattutto, da quello psichico (l'interessato stesso attesta un miglioramento

del suo stato psicologico dal luglio 2005, anche in relazione al fatto che un suo

superiore è andato in pensione), v'è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato.

In merito alla valutazione medica del 7 febbraio

2008 (doc. B) effettuata dal dr. med. __________, prodotta con il suo ricorso,

va ricordato che conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in

base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è

stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

Il TCA deve quindi considerare tutti gli atti determinanti emessi sino al

gennaio 2008 compresi. Il nuovo certificato, successivo nel tempo, non può

dunque essere ritenuto ai fini del presente giudizio, siccome documenta una

situazione posteriore al momento della decisione impugnata.

A prescindere da ciò, il curante ha affermato che

sebbene il paziente ritenga che i dolori lombo-sacrali ed agli arti inferiori

siano peggiorati negli ultimi 4-5 anni, l'esame clinico ha per contro evidenziato che la problematica delle

gambe sia stabile nel tempo.

Il TCA rileva che il presunto peggioramento delle condizioni di salute

dell'insorgente, apparentemente

perdurante anche dopo il novembre 2004, si riferisce, semmai, al solo profilo

psichico.

La dr. med. __________, infatti, tanto nel 2005

quanto nel 2007 ha osservato che l'evoluzione del paziente dal punto di vista psichico è stata

negativa, con un'impossibilità

di recupero della precedente capacità lavorativa del 50% malgrado gli sforzi

intrapresi. Come allora, anche nel suo recente certificato ha affermato che a

tuttora esiste un'inabilità al lavoro

del 100% e come tale è da considerarsi duratura e permanente sulla base di una

sindrome mista ansioso depressiva e di un disturbo di personalità di tipo schizoide.

Malgrado questa attestata totale incapacità

lavorativa sin dall'aprile

2003, questo Tribunale rileva che, comunque, dal luglio 2005 il ricorrente ha

regolarmente ripreso a metà tempo la sua attività lavorativa presso la nota

caserma (doc. AI 93-30, doc. D).

Va tuttavia dato atto, in virtù di quanto

affermato dalla psichiatra curante, che sono seguiti dei momenti di inabilità

del 100% dovuti ai noti problemi psichici (dal 4 maggio al 28 ottobre 2006 e

dal 4 ottobre 2007 al 13 gennaio 2008, doc. F).

Ciò non toglie, a ben vedere, che l'assicurato è riuscito, nonostante i suoi

disturbi, a mantenere - fatti salvi due periodi in cui è stato assente per

malattia al 100% ed uno per infortunio (dal 7 ottobre 2006 al 20 gennaio 2007,

doc. F) - il suo grado di capacità lavorativa del 50% a tutti gli effetti dal

luglio 2005 e, teoricamente, come hanno stabilito i periti, già dal dicembre

2004.

D'avviso di questo Tribunale, il ricorrente non

ha fornito sufficienti elementi tali da porre in discussione le valutazioni

precedenti sulle quali l'UAI si è fondato per concedere la rendita al 100% dal

1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005 e, da quel momento in poi, la mezza rendita

AI. L'insorgente non ha reso sufficientemente verosimile non tanto l'esistenza

di momentanee incapacità lavorative conseguenti a momentanei peggioramenti, ma

un peggioramento duraturo avente incidenza costante nella sua capacità lavorativa.

Dalle risultanze mediche appena esposte risulta

pertanto che sotto l'aspetto

medico-teorico non vi è stata (negli anni) alcuna sostanziale e duratura

modifica della capacità lavorativa del ricorrente atta a giustificare un

aumento permanente della rendita in via di revisione.

Valutati quindi tutti i rapporti medici agli

atti, lo scrivente Tribunale ritiene che le

constatazioni oggettive formulate dai tre periti incaricati dall'Amministrazione siano complete, convincenti

ed esaurienti e certamente molto approfondite.

Non va peraltro dimenticato che ancora

recentemente il Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità

dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,

consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con

il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

10. Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 9), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni a cui sono giunti i periti SAM in psichiatria,

neurologia e reumatologia, che hanno sia incontrato personalmente l'assicurato

sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente, dall'assicuratore infortuni e dall'Ufficio AI. Le conclusioni di questi esperti possono quindi essere

definite chiare, complete, affidabili, logiche e prive di contraddizioni.

Di conseguenza, vanno tutelate le considerazioni

degli esperti SAM che hanno valutato nel complesso - ossia dal punto di

vista fisico e psichico - le capacità di lavoro presentate dal ricorrente,

attestando nel giugno 2007 un'incapacità

lavorativa medico-teorica nella precedente attività del 50%, in essere dal

dicembre 2004.

Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità

d'integrazione, la circostanza

che lo stato di salute dell'assicurato,

dal dicembre 2004, non ha mostrato modifiche importanti, fa sì che anche in tal

caso l'incapacità lavorativa

sia stata stabilita nel 50%.

Gli esperti hanno peraltro sottolineato che la

prognosi è da considerarsi positiva, non tralasciando comunque di segnalare l'importanza di continuare a seguire il

trattamento da tempo adottato dalla psichiatra curante.

11. In

conclusione, dunque, d'avviso

del TCA, gli aspetti psichiatrici,

neurologici e reumatologici delle affezioni dell'assicurato

sono stati sufficientemente chiariti dai convincenti rapporti medici dei dr.

med. __________, __________ e __________, perciò ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita. Rinuncia pertanto all'allestimento di altre perizie (cfr. a questo proposito, la STF U

397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3) ed all'acquisizione degli incarti dei medici curanti dr. __________ e __________,

così come richiesto dall'insorgente

(doc. I).

A tal proposito va ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

12. Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Accertata il 9 agosto 2007 (doc. AI 82) dal

medico SMR __________ una capacità lavorativa medico-teorica globale del 50% in

qualsiasi attività, per la determinazione del grado d'invalidità l'UAI ha

utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il

danno alla salute nella professione precedente (reddito da valido) con quello

risultante da un'attività

leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido),

ottenendo un grado del 51%.

Visto che la giurisprudenza federale (cfr.

consid. 4 in fine) ha stabilito che per il raffronto dei redditi

ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita, il TCA,

tenuto conto del disposto di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2005, poiché

la contestazione porta sul mancato (continuo) aumento del grado d'invalidità dal 1° marzo 2005 in poi, mentre

l'Amministrazione ha

riconosciuto il 2004 come anno di partenza.

13. Riguardo al reddito

da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di

ricorso, l'UAI (doc. AI 92) ha

quantificato in Fr. 58'875.-

(Fr. 29'437,50 [reddito annuo

nel 2004 al 50%] x 2) il reddito che l'assicurato avrebbe potuto percepire da sano, quindi lavorando a

tempo pieno, secondo quanto dichiarato dal datore di lavoro nel questionario

del 30 marzo 2004 (doc. AI 35). Adattando questa somma all'evoluzione salariale (nel 2005: 1%, vedi

in: La vie économique, 12-2008, tabella B 10.2, pag. 95), si ottiene un reddito

annuo da valido di Fr. 59'463,75 (Fr. 58'875.- [conseguiti nel 2004 senza danno] + 1% [rincaro nel 2005]).

14. Per quanto

concerne invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da

invalido è determinante la situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente

alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali

ufficiali, edite dall'Ufficio federale di

statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie

di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag.

485 consid. 3b).

Inoltre, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.),

non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza che,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

15. Al fine di non discriminare

gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più

bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è

quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro

Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva

deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da

invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare

la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12 ottobre 2006 (U 75/03),

pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i

valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione

alle grandi regioni della Svizzera.

In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora

rilevato:

"

(…) Quanto alla questione della tabella

applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del

10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali

desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi

regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid.

3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito

ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della

tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel

settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per

ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi

giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino

cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche

sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso

d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

Alla luce di questa chiara giurisprudenza

federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione

dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.), il reddito da

invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali

(Tabella TA1) e non regionali (Tabella TA13).

In merito a questo cambiamento, ancora di recente

(il 23 aprile 2008 con STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato

che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il Tribunale

federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06 del 20

novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)".

Recentemente, con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale”.

Nella citata sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile

2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

16. Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno

alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del

7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1

2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva

(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali

nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV

Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde ad

un importo di Fr. 55'056.- (Fr. 4'588.- x 12 mesi).

Riportando questo dato su 41,6 ore settimanali

computabili nel 2004 e nel 2005 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4 e cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in: La vie économique, 12-2008, pag.

94), il salario lordo medio ammonta a Fr. 4'771,52 mensili (Fr. 4'588.- : 40 x 41,6) oppure

a Fr. 57'258.- per l'intero anno 2004, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid.

3a). Adattando questa somma all'evoluzione salariale (STF U 8/07 del 20 febbraio 2008), si ottiene

per il 2005 (rincaro dell'1%, vedi in: La vie économique, 12-2008, tabella B 10.2, pag. 95) un

importo di Fr. 57'831.- (Fr. 57'258.- +

[Fr. 57'258.- x 1 : 100]).

L'assicurato, quale operaio presso la caserma di __________ avrebbe

guadagnato nel 2005 un importo di Fr. 59'463,75 all'anno (cfr. consid. 14) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti alla somma di Fr. 4'955.- al mese (Fr. 59'463,75 : 12 mesi).

Tale reddito si situa sopra la media dei

salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al 100% nel 2005 da

un uomo (cioè Fr. 51'179.- all'anno rispettivamente Fr. 4'348.- al mese: cfr. Tabella TA1 punto 90-93

"altri servizi pubblici e personali", livello di qualifica 4: Fr. 4'181.- x 12 mesi [importo già comprensivo

della tredicesima] = Fr. 50'172.- ma che, riportato su 41,6 ore/ settimana per

un tempo di lavoro medio esigibile nel 2005, dà un importo di Fr. 52'179.- (Fr. 50'172.- : 40 x 41,6), quindi inferiore al reddito da valido

conseguito dall'assicurato).

Non sono pertanto realizzati i presupposti per

ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della

giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008

sopra menzionata, che ammonta quindi a Fr. 57'831.-.

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre

in seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se

del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Nella presente evenienza, l'UAI non ha applicato delle riduzioni

personali ed il TCA non vede

alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione. Va infatti evidenziato che

dal 1978 il ricorrente lavora presso la caserma di __________ e dal 1999 è al

beneficio di una mezza rendita d'invalidità, ciò che non l'ha tuttavia impedito di continuare a lavorare al 50%. Visto che il TCA ha stabilito che dal dicembre 2004 egli

è nuovamente abile al 50% nella precedente ed in altre attività –

rispettivamente dal 1° marzo 2005, ritenuta la decorrenza di 3 mesi dopo l'avvenuto miglioramento – e che dal luglio

2005 effettivamente l'assicurato

ha ripreso la sua attività presso la caserma, non vi sono motivi per ridurre la

sua capacità di guadagno.

Partendo quindi da un salario da invalido

rivalutato di Fr. 57'831.- e ritenuta un'esigibilità del 50% in altre

attività (cfr. consid. 11), non ammettendo riduzioni per circostanze personali,

nell'anno 2005 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta

di conseguenza assommare a Fr. 28'915.- (Fr. 57'831.- x 50 : 100).

Confrontando ora questo dato con l'ammontare

di Fr.

59'464.- corrispondente al reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla

salute, quindi nemmeno senza l'incapacità del 50% presente dal 1998) nell'anno

2005 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 51,37% ([Fr. 59'464.-

- Fr. 28'915.-] : Fr. 59'464.- x 100), che deve essere arrotondata al 51% (DTF

130 V 121).

17. Alla luce di

tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso di invalidità del 51%, questo Tribunale non può che confermare il diritto ad una mezza

rendita d'invalidità stabilito

dall'Amministrazione con la

decisione del 21 gennaio 2008 in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI.

Il ricorso va dunque

respinto.

Un eventuale aggravamento dello stato di salute

dell'assicurato intervenuto in

epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una

nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio

2007).

18. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1°

luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.-

e Fr. 1'000.- in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico del

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

Considerandi

2.

Le spese

di Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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