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Decisione

32.2008.3

Contestazione dell'ammontare della rendita AI e della rendita AVS. entrambe le prestazioni sono state calcolate correttamente. Esame di tutti gli elementi di calcolo delle rendite

23 marzo 2009Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

4 marzo 2008 il Vicepresidente del TCA ha congiunto la causa con quella

promossa con ricorso del 31 dicembre 2007 e l’ha sospesa fino al 30 maggio 2008

in attesa degli sviluppi in ambito penale (doc. XV, inc. 32.2008.3).

L.

In data 28 maggio 2008 l’insorgente, “considerato il fatto che si è sempre

in attesa delle risultanze del __________” ha chiesto di prorogare il

termine di sospensione delle cause (doc. XVI, inc. 32.2008.3).

M. Con

scritto del 3 giugno 2008 il Vicepresidente del TCA ha chiesto all’insorgente

di precisare “a quali “risultanze del __________” (indicazione esatta dell’incarto)

si riferisce la sua richiesta di ulteriore sospensione della causa.” (doc.

XVII, inc. 32.2008.3).

N. Il

14 giugno 2008 l’insorgente ha precisato la sua posizione (doc. XVIII) ed il 17

giugno 2008 il Vicepresidente del TCA ha sospeso le cause “in attesa

dell’esito definitivo dei procedimenti di cui agli incarti CRP__________ e __________.”

(doc. XIX, inc. 32.2008.3).

O. Il

25 giugno 2008 RI 1 è insorta contro la decisione su opposizione del 20 maggio

2008 tramite la quale la Cassa __________ ha confermato la decisione formale

del 13 dicembre 2007 con cui è stato fissato provvisoriamente, giacché i

redditi degli anni 2005, 2006 e 2007 sono oggetto di accertamenti da parte del

servizio affiliazioni e contributi della Cassa, l’ammontare della rendita semplice

di vecchiaia dovuta all’assicurata dal 1° gennaio 2008 e calcolata sulla base

di un RAM di fr. 63'648, una durata del periodo effettivo di contribuzione di 32

anni, una scala di rendita 34, per un importo mensile di fr. 1'708 (doc. I,

inc. 30.2008.36). L’insorgente ha in parte fatto valere argomentazioni già

evidenziate nel ricorso contro la decisione della rendita AI, sottolineando inoltre

come:

" (…)

Con decisione 20 maggio 2008 l’__________ qui avversato ha

riconfermato la propria decisione 13 dicembre 2007 adducendo le proprie

motivazioni a sostegno dei criteri di calcolo della rendita ecc. che la

ricorrente solo cautelativamente ha ed ancora deve contestare. Pertanto tutte

le considerazioni e norme evidenziate sub punto n. 4 per esempio della

decisione impugnata saranno sicuramente corrette e chi scrive sinceramente non

è nemmeno in grado di argomentare dato il campo molto speciale e tecnico, che

presuppone un’adeguata preparazione.

Il punto del contendere non sono quindi i criteri e metodi o

tecnicalità del specifico settore AVS ad essere in questione, ma, bensì i

mancati contributi AVS per il periodo che intercorre dal giorno dell’infortunio

avvenuto il giorno 31 luglio 2005 sino al 31 dicembre 2007, a torto non versati

dal datore di lavoro, essenzialmente in ragione del fatto dell’infortunio della

ricorrente.”

(doc. I, inc. 30.2008.36)

P. In

data 30 settembre 2008 il Vicepresidente del TCA ha assegnato alle parti 10

giorni per produrre nuove prove nell’ambito dell’incarto 32.2008.3 ed all’UAI

un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa nell’incarto

32.2008.35 (doc. III, inc. 32.2008.35).

Q. Il

6 ottobre 2008 l’insorgente ha chiesto, ed ottenuto, una proroga del termine

per produrre nuove prove (doc. XXI e XXII, 32.2008.3). Il 13 ottobre 2008 l’UAI

ha chiesto il richiamo degli incarti pendenti presso la __________ e la proroga

del termine per produrre la risposta di causa (doc. XXIII, 32.2008.3). Il 20

ottobre 2008 la ricorrente ha chiesto un’ulteriore proroga (doc. XXIV, 32.2008.3).

R. Con

risposta del 6 ottobre 2008 la Cassa __________ ha proposto la reiezione del

ricorso contro la decisione in materia di rendita di vecchiaia, rammentando in

particolare che il provvedimento impugnato riguarda la fissazione “in via

provvisoria” della rendita AVS e che l’interessata, “percependo una

rendita di CHF 1'708.00 (doc. 5), è già al beneficio della rendita massima

prevista dalla scala 34 riferita alle persone vedove” (doc. IX, inc.

30.2008.36).

S. Con

scritto del 21 ottobre 2008 il Giudice delegato del TCA ha informato le parti

di essere subentrato al Vicepresidente nella trattazione delle due procedure

relative agli incarti AI, ha prorogato il termine per l’inoltro della risposta

di causa e della presentazione di nuove prove ed ha comunicato che avrebbe domandato

alla CRP l’accesso agli atti penali completi (doc. XXV, 32.2008.3).

T. Lo

stesso giorno il Giudice delegato del TCA ha presentato un’istanza di

compulsazione degli atti alla __________ (doc. XXVI, 32.2008.3).

U. Il

24 ottobre 2008 l’insorgente ha prodotto la replica nell’ambito dell’incarto

30.2008.36, ribadendo le sue motivazioni (doc. XI, inc. 30.2008.36) ed ha

notificato nuovi mezzi di prova, tra le quali in particolare l’assunzione di

una perizia giudiziaria in cui un esperto in materia delle assicurazioni

sociali, in particolare AVS, dovrebbe rispondere al quesito circa

l’assoggettamento delle prestazioni LAINF al prelievo dei contributi sociali

(doc. XII, inc. 30.2008.36).

V. Il

10 novembre 2008 la ricorrente ha prodotto nuovi mezzi di prova, trasmettendo

ulteriore documentazione (doc. XXVIII, 32.2008.3). L’insorgente ha rammentato

che l’oggetto del contendere è costituito essenzialmente dal quesito che

attiene ai mancati contributi AVS per il periodo dal 31 luglio 2005 al termine

del rapporto di lavoro, ha contestato in particolare la decisione __________ in

ambito di fissazione dei contributi e ha chiesto l’allestimento di una perizia

giudiziaria da parte di un esperto in materia di assicurazioni sociali, in particolare

AVS/AI, per rispondere al quesito circa l’assoggettamento delle indennità LAINF

percepite dal luglio 2005 al 2007 al pagamento dei contributi sociali.

L’insorgente rileva inoltre che in occasione dell’ispezione dell’__________

presso la __________ __________ del 1° aprile 2008 sono emerse delle

irregolarità, di cui tuttavia non è a conoscenza. L’amministrazione le avrebbe

comunicato che il datore di lavoro dovrebbe restituirle degli importi. L’assicurata

richiama di conseguenza il rapporto dell’ispezione presso il suo ex-datore di

lavoro (doc. XXVIII, 32.2008.3).

Lo

stesso giorno la Cassa __________ ha preso posizione sulla replica e sulla

notifica dei nuovi mezzi di prova dell’insorgente (doc. XIV, inc. 30.2008.36).

Z. Con

sentenza del 17 novembre 2008 la __________ ha accolto l’istanza del Giudice

delegato del TCA, autorizzandolo a compulsare gli atti degli incarti __________

e __________ ed a estrarre eventuali copie degli atti necessari alla conduzione

delle cause assicurative (doc. XXIX, 32.2008.3).

AA. Nell’ambito

della contestazione della rendita di vecchiaia, l’insorgente, il 18 novembre

2008, ha prodotto nuove osservazioni, tramite le quali chiede l’edizione delle

marg. 3070-3072 DRC e l’edizione da parte della Cassa del rapporto dell’ispezione

effettuata presso la __________ __________ di __________ del 1° aprile 2008,

rilevando che “o la Cassa ordina all’ex datore di lavoro di restituire le

somme illegittimamente defalcate come da ispezione esperita il 1 aprile 2008,

oppure la Cassa notifica il relativo rapporto alla ricorrente affinché sia ella

a promuovere la richiesta.” Infine ha segnalato che il ricorso presentato

al TCA in ambito LAINF è stato accolto e l’incarto è stato nel frattempo

retrocesso all’assicuratore contro gli infortuni per una nuova definizione del

diritto a prestazioni dell’assicurata (doc. XVI, inc. 30.2008.36).

BB. Il

28 novembre 2008 il Giudice delegato del TCA ha scritto all’UAI e alla

ricorrente parti affermando:

" con riferimento al mio scritto del 21 ottobre 2008,

vi informo che la __________ ha trasmesso a questo Tribunale gli atti formanti

gli incarti __________ e __________ del __________ aperti in seguito ad un

esposto di RI 1.

In tale ambito il __________ ha aperto un procedimento penale a carico

di una persona attiva presso l’ex datore di lavoro di RI 1, tra l’altro per

appropriazione indebita di trattenute salariali.

Il procedimento si è concluso con un decreto di non luogo a procedere

del __________ (__________), avverso il quale è stata presentata un’istanza di

promozione dell’accusa respinta dalla __________ il __________ (inc. __________).

Con ulteriori esposti, RI 1 ha chiesto al __________ la riapertura del

procedimento penale. La richiesta è stata respinta con decisione di non luogo a

procedere del __________ (__________), confermata dalla sentenza del __________

della __________ (inc. __________).

Rilevo in particolare che con il decreto di non luogo a procedere del __________

il __________ ha affermato:

“Dalla denuncia si evince che il reddito indicato alla [… omissis ….],

da parte della denunciata X, in qualità di datore di lavoro della signora RI 1

[… omissis ….], sarebbe errato, poiché inferiore a quello rivendicato da

quest’ultima, con conseguente asserita diminuzione della rendita AI riconosciutale

dall’__________, Ufficio assicurazione invalidità.

Orbene, a prescindere dal fatto che dai conteggi allegati alla

denuncia (certificati di salario e conteggi mensili di stipendio) non emerge

che fra gli stessi vi siano delle divergenze, nel senso che vi sia una

differenza fra lo stipendio effettivamente versato alla Sua patrocinata e

quello indicato, invece, dal datore di lavoro, nei certificati di stipendio,

non è comunque assolutamente dimostrato, né reso altamente verosimile, che il

datore di lavoro si sia appropriato delle trattenute salariali e/o dei

contributi sociali dedotti dallo stipendio della signora [… omissis ….].”

Vi comunico che per l’evasione del ricorso questo Tribunale estrarrà

copie degli atti allegati da RI 1 alla denuncia penale dell’__________.

All’UAI viene trasmessa la notifica delle prove che RI 1 ha prodotto

il 10 novembre 2008 (doc. XXVIII e allegati).

Ricordo all’UAI la scadenza del termine del 9 dicembre 2008 per

presentare la risposta di causa (doc. XXV).” (doc. XXXI, 32.2008.3)

CC. Con

scritto 2 dicembre 2008 l’UAI ha chiesto una nuova sospensione delle cause

(doc. XXXII, 32.2008.3).

DD. Il

9 dicembre 2008 il TCA ha informato l’UAI che le cause non sarebbero più state

sospese ed ha prorogato il termine per presentare la risposta di causa al 17

dicembre 2008 (doc. XXXIII, 32.2008.3).

EE. Con

risposta del 17 dicembre 2008 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso (doc.

IV, inc. 32.2008.35).

L’amministrazione

ha innanzitutto rilevato che il periodo di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b

vLAI è iniziato il 31 luglio 2005, ciò che determina la corresponsione della

rendita a decorrere dal 1° luglio 2006, ossia dopo un anno ininterrotto

d’incapacità lavorativa pari almeno al 40% in media. In secondo luogo l’UAI

rammenta che la modifica della qualifica di aiuto animatrice/terapeuta in

animatrice/terapeuta è irrilevante poiché non ha proceduto ad alcun raffronto

dei redditi. L’amministrazione rileva abbondanzialmente che l’assicurata è

effettivamente stata assunta quale animatrice/terapeuta.

Infine,

l’UAI ritiene che il calcolo della rendita sia corretto, con argomentazioni

che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.

FF. Il

12 gennaio 2009 la ricorrente ha chiesto una proroga del termine per produrre

ulteriori mezzi di prova (doc. VII, inc. 32.2008.35), concessale il 16 gennaio

2009 (doc. VIII, inc. 32.2009.35).

GG. Il

28 gennaio 2009 il TCA ha posto alcune domande alla Cassa __________ (doc. IX,

inc. 32.2008.35), la quale il 6 febbraio 2009 ha trasmesso l’incarto completo

relativo all’ispezione effettuata presso la __________ __________ di __________

il 1° aprile 2008 per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 ed ha

affermato che “la decisione di tassazione d’ufficio non è stata notificata

alla signora RI 1 poiché nel caso specifico si trattava di contributi che il

datore di lavoro ha pagato in più. In questi casi, non si notifica alcuna

decisione di tassazione d’ufficio neppure nei confronti del datore di lavoro,

che è però reso edotto, dapprima verbalmente in sede di revisione e poi in

forma scritta con il rapporto di revisione, che al salariato deve essere

restituita la parte dei contributi paritari da esso pagati su tali salari.

Evidenziamo che, nel caso di specie, è stata notificata una decisione di

tassazione d’ufficio nei confronti del DL (cresciuta in giudicato

incontestata), siccome sono state effettuate anche delle riprese per salari

notificati in meno, riguardanti altri dipendenti. Annettiamo parimenti

l’estratto conto individuale della signora RI 1, osservando che le rettifiche

sono state registrate, nelle settimane seguenti la revisione.” (doc. XXXIV,

inc. 32.2008.35). Lo stesso giorno l’insorgente ha prodotto ulteriori

osservazioni (doc. XIII, inc. 32.2008.35).

HH. Il

12 febbraio 2009 il TCA ha interpellato la ricorrente, alla quale ha trasmesso

lo scritto del TCA del 28 gennaio 2009 e la risposta della Cassa del 6 febbraio

2009, nonché l’estratto conto di RI 1 dal 1983 e la distinta di rettifica dei

conti individuali, anonimizzata, per osservazioni (doc. XXXV, 32.2008.3).

Considerandi

II. Il

20.

febbraio 2009 la ricorrente ha chiesto una proroga (doc. XXXVI, 32.2008.3),

concessale (doc. XXXVII, 32.2008.3), prorogata un’ultima volta fino al 12 marzo

2009.

(doc. XXXVIII, 32.2008.3).

LL. Con

osservazioni del 12 marzo 2009 la ricorrente ha ribadito le sue argomentazioni,

rilevando in particolare che oggetto del contendere è costituito,

essenzialmente, dai mancati contributi AVS per il periodo dal 31 luglio 2005 al

termine del rapporto di lavoro al 20 luglio 2007 (doc. XLI, 32.2008.3). La

ricorrente chiede che venga accertato che il salario percepito direttamente e

come sempre dal suo datore di lavoro sia qualificato quale salario soggetto

all’AVS. Essa afferma inoltre che “o la Cassa __________ ordina all’ex

datore di lavoro di restituire le somme illegittimamente defalcate come da

ispezione esperita il 1 aprile 2008, oppure la Cassa notifica il relativo

rapporto alla ricorrente affinché sia ella a promuovere la richiesta. Altrimenti

non è chiaro come la ricorrente possa far valere i propri diritti del caso.”

ed infine ha affermato che “vista la confusione di cifre che non hanno

permesso di giungere a una risposta esauriente e precisa, si chiede a codesto

onorevole giudice di volere giudicare anche in merito ai contributi pagati in

eccedenza dalla ricorrente, anche per motivi di economia procedurale”.

MM. Infine,

il Giudice delegato del TCA ha retrocesso l’incarto penale al __________.

in

diritto

In ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,

I 707/00).

2.

L’insorgente

ha chiesto di congiungere le due cause inerenti il calcolo della rendita AI

(inc. 32.2008.3 e 32.2008.35), con gli incarti pendenti presso questo Tribunale

in ambito AVS, e meglio con il ricorso del 25 giugno 2008 contro il calcolo provvisorio

della rendita di vecchiaia (inc. 30.2008.36) e con l’impugnativa dell’11

settembre 2008 contro la decisione di fissazione dei contributi del 2006 (inc.

30.2008

).

L'art.

72.

del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al

diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA del 6

aprile 1961, applicabile ai casi di specie a norma dell’art. 32 della nuova Lptca

in vigore dal 1° ottobre 2008, giusta il quale le contestazioni promosse sotto

il regime della procedura anteriore restano disciplinate da quest’ultima, prevede

che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

a) quando sia dato un caso

di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per

ragione di materia;

b) quando, essendo dirette

contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

Nell'evenienza

concreta, visto che il ricorso presentato contro il calcolo della rendita di

vecchiaia di cui all’inc. 30.2008.36 è diretto contro una decisione che si

fonda sui medesimi parametri posti a fondamento del calcolo della rendita AI, è

accertata la connessione tra le cause.

Per

economia processuale le procedure ricorsuali 32.2008.3, 32.2008.35 e 30.2008.36

sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. sentenza

C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; sentenza C

23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; sentenza K 150/04 e K 151/04 del 4 agosto

2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; sentenza K 52/00, K 53/00,

54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; sentenza K 139+142/97 consid. 1 del 29

settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).

Per

contro, il ricorso presentato contro la decisione di fissazione dei contributi

del 2006 (inc. 30.2008.41) sarà evaso tramite una sentenza separata poiché,

come si vedrà meglio in seguito, anche se, per pura ipotesi di lavoro, i contributi

per gli anni 2005, 2006 e 2007, dovessero essere superiori rispetto a quelli

registrati attualmente nel foglio di calcolo, l’ammontare delle rendite, nel

preciso caso di specie, non sarebbe modificato.

3.

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto

delle decisioni impugnate e cioè sulle rendite assegnate alla ricorrente.

Le

altre questioni evocate dall’insorgente nel suo ricorso (come ad esempio le

asserite vessazioni di cui sarebbe stata vittima da parte della dirigente della

__________ __________), esulano invece dalla presente vertenza.

Per

quanto concerne la vertenza in ambito LAINF, va evidenziato come nel frattempo

questo Tribunale, con sentenza del 29 settembre 2008 (inc. 35.2008.54 + 55),

abbia accolto il ricorso e retrocesso l’incarto all’assicuratore affinché definisca di nuovo il diritto a prestazioni a contare dal 1°

febbraio 2008.

Circa

la questione a sapere se le indennità dell’assicuratore contro gli infortuni

versate dal 2005 al 2007 fanno parte del salario determinante, e meglio se

trova applicazione l’art. 7 lett. m OAVS o l’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS, va

ribadito che il quesito verrà esaminato nell’ambito del ricorso inoltrato

contro la fissazione del contributo 2006 (inc. 30.2008.41), poiché come già rilevato

in precedenza e come si vedrà meglio in seguito, un eventuale aumento del

reddito registrato nel conto individuale della ricorrente per gli anni 2005,

2006.

e 2007, non ha nessuna influenza sull’ammontare delle rendite d’invalidità

e di vecchiaia, poiché l’interessata percepisce già l’ammontare massimo della

sua scala di rendita, quale persona precedentemente beneficiaria di una rendita

vedovile.

Per

quanto riguarda le presunte violazioni in ambito penale, va sottolineato che le

autorità competenti si sono già pronunciate non ravvisando alcun reato.

Infine,

non è oggetto del presente procedimento neppure la richiesta di restituzione di

contributi AVS asseritamente pagati in troppo, giacché le decisioni impugnate

si pronunciano unicamente circa le rendite d’invalidità e di vecchiaia da

versare all’insorgente e non su eventuali restituzioni o fissazioni di

contributi.

Nel

merito

Rendita

d’invalidità

4.

Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame la rendita d’invalidità è versata dal 1° luglio

2006.

al 31 dicembre 2007, ossia per un periodo antecedente all’entrata in

vigore delle modifiche della 5.a revisione della LAI, le nuove disposizioni non

sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno

riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

5.

L’insorgente

contesta, “prudenzialmente”, l’inizio del diritto alla rendita stabilita

“a far tempo dal 1° novembre 2007.” (doc. I, inc. 32.2008.3).

In

realtà, come emerge dal dispositivo della decisione impugnata (e anche dalla

risposta di causa), l’inizio del diritto alla rendita è stato fissato con

effetto dal 1° luglio 2006 (cfr. decisione impugnata: “Dal 01.07.2006 (dopo

un anno di attesa) la signora RI 1 ha diritto ad una rendita intera AI di grado

100%”), ossia dopo un anno ininterrotto di incapacità lavorativa pari

almeno al 40% a partire dell’incidente della circolazione avvenuto il 31 luglio

2005.

La

decisione va confermata poiché conforme a quanto prevede l’art. 29 cpv. 1 lett.

b LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 ed applicabile al caso

concreto, per il quale il diritto alla rendita secondo l’articolo 28 nasce il

più presto nel momento in cui l’assicurato è stato, per un anno senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in

media.

In

secondo luogo l’insorgente contesta la motivazione dell’UAI laddove viene fatto

riferimento alla sua precedente attività di aiuto terapista/animatrice e non

solo di terapista/animatrice.

Questo

Tribunale rileva che la questione, nell’ambito del calcolo della rendita AI, è

irrilevante giacché l’amministrazione ha rinunciato a procedere al raffronto

dei redditi poiché l’interessata, vista l’età, non è più stata giudicata

reintegrabile in nessun altro posto di lavoro. L’UAI ha pertanto ritenuto

giustificato “il riconoscimento di una rendita intera AI di grado 100%.”

Inoltre

il riferimento all’attività di aiuto terapista-animatrice è stato fatto solo

indirettamente laddove l’amministrazione ha citato le risultanze del dossier

trasmesso dall’assicuratore contro gli infortuni ed ha affermato, che in

quell’ambito, “è stata ritenuta inabile al 75% nella sua attività di aiuto

terapista-animatrice e abile in misura del 50% in attività più adeguate allo

stato di salute.”, ma non lo ha posto a fondamento della motivazione, giacché

l’amministrazione ha poi aggiunto che in seguito alle osservazioni presentate

al progetto di decisione “il dossier è stato nuovamente valutato” ed è

stato giustificato il riconoscimento di una rendita intera AI di grado 100%.

Ritenuto

che la problematica non ha alcuna influenza né sul diritto alla rendita AI, né

sul suo ammontare, rilevato che la domanda di modifica concerne unicamente un

passaggio della motivazione della decisione ma non il suo dispositivo, preso

atto che in sede di risposta l’UAI ha confermato che “l’assicurata è stata

assunta dalla __________ di __________ in qualità di animatrice terapista (cfr.

i doc. M1/M2 prodotti da controparte nel ricorso 31.12.2007 di cui all’incarto

nr. 32.2008.3 giacente presso questo lodevole TCA)” e ribadito che

nell’ambito della parallela procedura LAINF questo Tribunale ha retrocesso

l’incarto all’assicuratore contro gli infortuni per una nuova definizione del diritto

a prestazioni dell'assicurata a contare dal 1° febbraio 2008 (inc.

35.2008

+55), la censura va respinta.

Per

contro, anche se la questione non è stata sollevata, questo Tribunale ritiene

necessario modificare d’ufficio l’indicazione di un grado d’invalidità del 75%

contenuta nella decisione del 25 gennaio 2008, essendo in contrasto con il dispositivo

e con la motivazione della decisione del 14 novembre 2007 nonché con la

risposta di causa dell’UAI (cfr. anche doc. AI 42-1:”Con progetto di

decisione del 27.7.2007 è stata proposta l’attribuzione di una rendita intera

AI di grado 75%, come da rapporto peritale Dr. __________ del 12.4.2007 per la __________.

Dal rapporto stilato dalla consulente IP il 17 luglio 2007 risulta che il

contratto di lavoro è nel frattempo stato sciolto e che l’assicurata non è

reinseribile in alcuna attività lavorativa. E’ quindi giustificato il

riconoscimento di una rendita AI di grado 100% dal 1.7.2006.” e lettera del

12.

ottobre 2007 dell’UAI alla Cassa di compensazione con la quale viene

chiesto: “vi invitiamo a correggere il grado d’invalidità dal 75% al 100%”).

Trattandosi di un semplice errore di trascrizione (“lapsus calami vel

machinae”) e non avendo alcuna influenza sull’ammontare della rendita il

ricorso non va tuttavia neppure parzialmente accolto.

Per

quanto concerne invece l’indicazione figurante nel foglio di calcolo della

rendita circa un tasso d’invalidità del 75%, oltre a non avere alcuna influenza

sull’ammontare della rendita, non può essere modificato da questo Tribunale non

facendo parte della decisione impugnata.

6.

Accertato il diritto ad una rendita d’invalidità

al 100% con effetto dal 1° luglio 2006, va ora esaminato se il calcolo della

prestazione è stato effettuato correttamente.

Ai

sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli

assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta,

hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto

salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono

applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie.

L’amministrazione ha fissato l’ammontare della prestazione sulla base

di un reddito annuo medio determinante di fr. 66'300, una durata di

contribuzione di 31 anni, una scala di rendite 33 ed un grado d’invalidità del

100%, per un importo mensile di fr. 1'613 nel 2006 e fr. 1'658 nel 2007. La

rendita d’invalidità viene erogata in sostituzione della precedente rendita

vedovile di fr. 924 (doc. I, inc. 32.2008.3).

Va

qui rilevato che la rendita vedovile è calcolata in base alla durata di

contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto

dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o

assistenziali (art. 33 cpv. 1 LAVS). Inoltre, giusta l'art. 36 LAVS la rendita

vedovile è pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al

reddito annuo medio determinante.

La

rendita d’invalidità è stata calcolata in base al periodo di contribuzione e al

reddito annuo medio della ricorrente, tenendo conto dell'art. 35 bis LAVS,

secondo il quale le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia

hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita.

Ora,

ai sensi dell'art. 24b LAVS, se una persona soddisfa contemporaneamente le

condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di

vecchiaia o di una rendita secondo la LAI è versata soltanto la rendita più

elevata.

Per questo motivo la Cassa ha dapprima determinato la rendita d’invalidità per

poi compararla alla rendita di vedovanza. Poiché la prima risulta più elevata

rispetto alla rendita vedovile l'amministrazione eroga all'insorgente le

prestazioni calcolate sulla base dei parametri della rendita di invalidità.

Il

calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha

compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento

assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

L’importo

delle rendite d’invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia

dell’AVS (art. 37 cpv. 1 LAI) e se un assicurato con una durata intera di

contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell’insorgenza

dell’invalidità, la sua rendita d’invalidità e le eventuali rendite completive

ammontano ad almeno il 1331/3 per cento dell’importo

minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).

Il

calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza

tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20

anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29

bis cpv. 1 LAVS).

7.

Periodo

di contribuzione/scala di rendita

7.1

A

seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti

oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,

egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b

LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita

completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso

numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.

29.

ter cpv. 1 LAVS).

Secondo

l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,

durante i quali:

-

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha

versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

-

possono essere computati accrediti per compiti educativi o

d’assistenza (lett. c).

7.2

Nella

fattispecie per il calcolo della rendita di invalidità dell’assicurata (nata

nel 1943) fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1964

(1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 2005

(31 dicembre che precede l’insorgenza dell'evento assicurato, in casu

l’invalidità).

Dall’esame

dei conti individuali della ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i

redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS

(art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che l'insorgente presenta un

periodo di contribuzione effettivo di 31 anni, essendo entrata in Svizzera il

20.

gennaio 1975, come del resto indicato in sede di ricorso (pag. 15, doc. I,

inc. 32.2008.3). Giustamente la Cassa ha computato i mesi contributivi del 2006

in cui è sorta l’invalidità fino all’inizio del diritto alla rendita (art. 52c

OAVS). Va qui rilevato che mentre il periodo contributivo effettuato nel 2006,

sino al sorgere del diritto alla rendita, va preso in considerazione, i

relativi redditi invece non dovranno essere computati nel calcolo del reddito

annuo medio. Infatti per l’art. 52c OAVS i periodi di contribuzione tra il 31

dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto

alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I

redditi provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo

non sono tuttavia presi in considerazione.

In

base alle tabelle sulle rendite dell'UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30

bis LAVS, con un periodo di contribuzione come quello dell’insorgente si

ottiene la scala di rendita 33, corrispondente a quello calcolato

dall’UAI.

8.

Reddito

annuo medio

8.1

La

rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art.

29.

quater LAVS).

Esso

si compone:

-

dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

-

degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

-

degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La

somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il

fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il

reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque

necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve

unicamente a fissare la corrispondente rendita;

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa

sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29.

bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità

parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.

52e e f OAVS). L’accredito per compiti educativi assegnato alle persone

coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i

coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Generalmente l’anno di inizio

dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento

del 16mo anno di età dell’ultimo figlio. Nessun accredito è attribuito per

l’anno in cui sorge il diritto, mentre è attribuito per l’anno in cui il

diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L’accredito corrispondente all’anno

di scioglimento del matrimonio o all’anno del decesso di uno dei genitori è

concesso al genitore al quale è stata attribuita l’autorità parentale o al

genitore superstite (art. 52f cpv. 2 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

8.2

Nel

caso in esame, va innanzitutto ribadito che per il calcolo del reddito annuo

medio della rendita d’invalidità vanno presi in considerazione unicamente i

redditi conseguiti fino al 31 dicembre 2005.

Dal

già citato foglio di calcolo della rendita (doc. T1, inc. 32.2008.3) risulta

che l’amministrazione ha sommato tutti i redditi iscritti nel conto individuale

dell’assicurata nel periodo di contribuzione, tenuto conto del riparto dei

redditi a metà tra i coniugi per il periodo durante il quale erano entrambi

assoggettati all’AVS ed è giunta così all'importo di fr. 1'439’188.

Va

a questo proposito rilevato che il reddito annuo medio dell’assicurata risulta

essere composto dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa

e dalla metà dei redditi coniugali conseguiti durante il matrimonio.

L’insorgente

contesta l’ammontare del reddito annuo medio, affermando in particolare che vi

sarebbero degli errori per quanto concerne gli anni dal 2005 al 2007. Inoltre, l’interessata

afferma che viste le inesattezze relative a questi tre anni “il legittimo

dubbio sorge anche per gli anni in cui la ricorrente è stata dipendente dell’__________”

(doc. I).

Va

preliminarmente rammentato che, a norma dell'art. 30ter LAVS, per ogni

assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale (CI)

dove sono iscritti i redditi da attività lucrativa.

Secondo

l'art. 141 OAVS gli assicurati hanno facoltà di richiedere un estratto del loro

CI (cpv. 1). L’assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una

rettificazione dell’estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di

compensazione si pronuncia mediante decisione (cpv. 2).

Se

non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la

richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle

registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in

cui si verifica l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di

registrazione siano evidenti o debitamente provati (cfr. art. 141 cpv. 3 OAVS).

Questo vale anche se si tratta di iscrizioni non complete, come la non

registrazione di contributi versati (DTF 110 V 97 consid. 4).

Il

TFA ha anche precisato che la regola in tema di prova indicata all'art. 141

cpv. 3 OAVS, non esclude l'applica­zione del principio inquisitorio. La prova

piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere

della prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare

della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC 1992 pag.

378, STFA 11 novembre 1994 in re W.B./ AKA.; 28 agosto 1992 in re.

M.T. - L.).

Le

correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione

dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi

arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di

perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460

consid. 1).

Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a

statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva

sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).

Secondo

la giurisprudenza federale i contributi versati a nome di uno dei coniugi ed

iscritti nel proprio CI non possono essere più trasferiti, dopo il termine di

cinque anni della perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS, nel conto dell'altro

coniuge, a meno che si tratti di un errore di registrazione ai sensi del citato

art. 141 cpv. 3 OAVS. Trattasi di un errore di registrazione quando i

contributi sono iscritti nel conto individuale della moglie, ma versati dal

marito, a seguito delle decisioni di contribuzione intimate a quest'ultimo

(cfr. RCC 1984 pag. 459).

In

concreto, ritenuto che per il calcolo del reddito annuo medio fanno stato solo

i redditi conseguiti fino al 31 dicembre 2005, eventuali inesattezze nel

calcolo dei contributi soggetti a contribuzione nel 2006 e nel 2007 non hanno

alcuna influenza sul calcolo della rendita AI.

In

secondo luogo, per quanto concerne gli anni dal 1993 al 2004, va evidenziato

come il TCA ha richiamato dalla Cassa di compensazione presso la quale era

affiliata l’insorgente il suo conto individuale dove sono stati registrati

tutti i redditi conseguiti dall’insorgente nel periodo contestato e l’ha

trasmesso all’assicurata. Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito

l’interessata non ha sollevato obiezioni e non ha comprovato e neppure reso

verosimile, che vi siano stati errori nella registrazione dei redditi

conseguiti in quel periodo. Va del resto rilevato che dagli atti non emergono

incongruenze per quanto concerne la registrazione di contributi fino al 2004.

Infine,

per quanto concerne il 2005, nel foglio di calcolo figura un importo di fr.

43'186. L’interessata afferma che esso dovrebbe semmai ammontare perlomeno a

fr. 49’102.70 (pag. 14 doc. I, inc. 32.2008.3).

Interpellata

in merito dal TCA, la Cassa di compensazione ha prodotto le risultanze dell’ispezione

del 1° aprile 2008 presso l’ex-datore di lavoro dell’insorgente. Dalla distinta

di rettifica dei conti individuali e dal conto individuale aggiornato,

trasmessi in forma anonimizzata all’insorgente (cfr. doc. XXXV, inc. 32.2008.3)

emerge che per il 2005 l’ammontare corretto da prendere in considerazione

sarebbe quello di fr. 34'415, poiché le indennità dell’assicuratore contro gli

infortuni non fanno parte del reddito determinante.

L’insorgente

ritiene al contrario che tutto l’importo va assoggettato ai contributi.

La

questione, per i motivi che seguono, non merita tuttavia, in questa procedura,

approfondimento.

Infatti,

da una parte, va rilevato che a partire da un reddito annuo medio (di seguito: RAM)

di fr. 50'310 l’importo della rendita d’invalidità (e della rendita di

vecchiaia) per una persona precedentemente beneficiaria di una rendita vedovile,

ammonta sempre a fr. 1'613, corrispondente all’importo massimo previsto per

tutti gli assicurati con la scala 33 e a quello che percepisce l’assicurata.

In

concreto, come si vedrà di seguito, il RAM calcolato, correttamente, dall’UAI per

l’insorgente ammonta a fr. 66'300. Per cui l’interessata non potrebbe avere

diritto ad un importo maggiore ed anche prendendo in considerazione l’importo

più basso di fr. 34'415, l’ammontare della rendita rimarrebbe il medesimo.

D’altra

parte la controversia sarà oggetto di esame approfondito da parte di questo

Tribunale nell’ambito dell’evasione del ricorso dell’11 settembre 2008 contro

la decisione su opposizione del 4 luglio 2008 relativa alla fissazione del

contributo del 2006 (inc. 30.2008.41).

Nel

dettaglio, per il calcolo del RAM la somma dei redditi da attività lucrativa

deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle

rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS

(rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito

dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di

calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto

nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il

cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della

prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

Se

l’assicurato presenta una durata di contribuzione incompleta, il fattore di

rivalutazione viene determinato secondo l’anno civile nel quale la lacuna ha

potuto essere colmata.

Nel

caso che ci occupa, mediante i mesi dell’inizio del diritto alla rendita, è

stata colmata la lacuna del 1974. Per cui dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione

risulta essere l'1,159.

L'importo

rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (31 anni). Non sono computabili i mesi di contributi versati dalla ricorrente

nel 2006 (anno dell’inizio del diritto alla rendita), esulando dal periodo di

contribuzione. Questi contributi, come visto, sono comunque serviti per il

calcolo del fattore di rivalutazione all’inizio del diritto alla rendita.

Ne

discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 53'807.--.

(1'439'188 x 1,159 : 31 anni).

Per

ogni anno in cui l’assicurata ha provveduto all’educazione dei figli minori di

16.

anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita

minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.

L'assicurata

ha avuto una figlia (__________) nel __________ e un figlio (__________) nel __________.

In

concreto vanno pertanto attribuiti accrediti dal 1964 (anno susseguente la

nascita della figlia) al 1987 (compimento del 16.o anno di età del secondo

filgio). Infatti, nessun accredito è attribuito per l’anno in

cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si

estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). Tuttavia nessun accredito è assegnato per il

periodo durante il quale l’interessata era all’estero e non era assicurata in

Svizzera, ossia dal 1964 al 1974.

Da

rilevare inoltre che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone

coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i

coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

Inoltre,

le disposizioni transitorie relative all'introduzione della 10.a revisione

dell'AVS prevedono che nel calcolare le rendite di vecchiaia (e d’invalidità)

da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si

tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile

computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o

assistenziali (lett. c cpv. 2 delle disposizioni transitorie).

L’accredito

transitorio è pari a mezzo accredito per compiti educativi all’insorgere

dell’evento assicurato (marg. 5609 direttive sulle rendite).

La

media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la

seguente formula:

(rendita

di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

durata di

contribuzione computabile

(marg. 5446

delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

Ne

consegue quindi che vanno computati all'insorgente 13 mezzi accrediti, ossia

fr. 8'115 (1'075 X 12 X 3 X 6.5 : 31) e 3 accrediti transitori ossia fr. 1’873 (1'075

X 12 X 3 X 3 : 31 : 2) per un totale di fr. 9’988.

Il

reddito annuo medio (RAM) della rendita corrisponde pertanto a fr. 64’500.-- (53'807

+ 9’988 = 63’795, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le

tabelle UFAS), per una rendita mensile di fr. 1'613 nel 2006 e a fr. 66'300 per

una prestazione di fr. 1'658 nel 2007, come calcolato dall’UAI.

Questo

importo, come già detto, è il massimo che l’insorgente, beneficiaria di una

rendita vedovile, può ottenere con la scala 33 a partire da un RAM di fr. 51'600

nel 2006 e fr. 53'040 nel 2007 e corrisponde alla rendita d’invalidità massima

conseguibile con la scala di rendita 33 (cfr. tabelle UFAS). Per cui qualsiasi

aumento del reddito registrato nel conto individuale non avrebbe alcuna

conseguenza sull’ammontare della rendita d’invalidità.

Da

rilevare inoltre che se, per pura ipotesi di lavoro, si utilizzasse, per il

2005, il reddito di fr. 34'415 frutto dell’ispezione presso l’ex-datrice di

lavoro della ricorrente, in luogo dell’importo di fr. 43'186 utilizzato dalla

Cassa per il calcolo della rendita, il reddito, prima della rivalutazione, ammonterebbe

a fr. 1'430'417 (1'439'188 – 43'186 + 34'415), per una media di fr. 53’479

(1'430'417 X 1,159 : 31 anni). Aggiungendo i fr. 9’988 di accrediti si

raggiungerebbe un RAM di fr. 64'500 (53'479 + 9'988 = 63'467, arrotondato

all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS),

come in precedenza, per una rendita di fr. 1'613 nel 2006 e 1'658 nel 2007, erogata

dall’UAI.

Di

conseguenza la rendita calcolata dall’UAI è corretta e va confermata.

Rendita

di vecchiaia

9.

L’insorgente

ha contestato l’ammontare della rendita di vecchiaia, nonché l’inizio del diritto.

L’amministrazione

ha assegnato alla ricorrente, con effetto dal 1° gennaio 2008, una rendita di

fr. 1'708 al mese, calcolata sulla base di un reddito annuo medio determinante

di fr. 63'648, una durata di contribuzione computabile di 32 anni e la scala

34.

Nella

decisione su opposizione, e in sede di risposta di causa, la Cassa ha

giustamente precisato che per il calcolo della prestazione sono stati

utilizzati i redditi registrati nel conto individuale dell’insorgente al

momento dell’emanazione della decisione. Per cui la rendita è stata calcolata

provvisoriamente, per permettere alla ricorrente di ricevere, mensilmente, la

prestazione di vecchiaia, in attesa dei dati definitivi da iscrivere nel conto

individuale. Ciò vale per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Va

a questo proposito evidenziato che, secondo costante

giurisprudenza federale, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso

alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la

decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

In

concreto il TCA deve pertanto basarsi sui dati iscritti nel conto individuale

della ricorrente al momento dell’emissione della decisione impugnata, ossia il

20.

maggio 2008 (doc. A, inc. 30.2008.36). La rendita definitiva, ed in

particolare l’ammontare esatto del reddito annuo medio posto a fondamento della

rendita di vecchiaia, sarà pertanto stabilita al momento in cui tutti i

contributi dovuti dal 2005 al 2007 saranno stati fissati definitivamente dalla

Cassa di compensazione ed in particolare in seguito alla sentenza che questo

Tribunale emanerà nell’ambito del ricorso dell’11 settembre 2008 contro la

decisione su opposizione del 4 luglio 2008 (inc. 30.2008.41).

Va

qui evidenziato, come si vedrà meglio in seguito e come del resto è già stato

il caso per il calcolo della rendita AI, che l’insorgente percepisce

l’ammontare massimo possibile versato agli assicurati della scala 34 (fr.

1'708). Per cui anche nel caso di un aumento dei redditi registrati nel conto

individuale per gli anni dal 2005 al 2007 non cambierebbe assolutamente nulla

per quanto concerne l’ammontare della prestazione, ritenuto inoltre come i

redditi registrati nel 2007 sono ininfluenti ai fini del calcolo del reddito

annuo medio della ricorrente, trattandosi di importi conseguiti nell’anno di

inizio della rendita e non potendo pertanto essere presi in considerazione nel

calcolo della prestazione (cfr. art. 52 c OAVS), ma solo per la durata del

periodo di contribuzione (cfr. anche supra, consid. 8).

A

proposito dell’inizio del diritto alla rendita, rilevato che l’insorgente è

nata il __________, a giusta ragione la Cassa ha fissato l’inizio del versamento

della prestazione al 1° gennaio 2008. Infatti, l’art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS

prevede che hanno diritto alla rendita di vecchiaia le donne che hanno compiuto

i 64 anni, mentre il cpv. 2 prevede che il diritto alla rendita di vecchiaia

nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta

l’età stabilita nel capoverso 1.

In

concreto per il calcolo della rendita di vecchiaia

dell’assicurata (nata nel 1943), il periodo di contribuzione va dal 1° gennaio 1964 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età)

fino al 31 dicembre 2006 (31 dicembre che precede l’insorgenza dell'evento

assicurato).

Dall’esame

dei conti individuali della ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i

redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS

(art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che l'insorgente presenta un

periodo di contribuzione effettivo di 32 anni, essendo entrata in Svizzera il

20.

gennaio 1975. Giustamente la Cassa ha computato i 12 mesi contributivi del

2007, anno in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 52c OAVS). Va qui

rilevato che mentre il periodo contributivo effettuato nel 2007, sino al

sorgere del diritto alla rendita va preso in considerazione, i relativi redditi

invece non dovranno essere computati nel calcolo del reddito annuo medio.

Infatti per l’art. 52c OAVS i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre

precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla

rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi

provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono

tuttavia presi in considerazione.

Complessivamente

sono dunque rettamente stati computati 33 anni di contribuzione (32 anni

effettivi).

In

base alle tabelle sulle rendite dell'UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30

bis LAVS, con un simile periodo di contribuzione si ottiene la scala di

rendita 34, come calcolato dalla Cassa.

Il

reddito complessivo conseguito dalla ricorrente dopo la ripartizione dei

redditi coniugali, ammonta, secondo il calcolo della Cassa a fr. 1'443'396

(cfr. doc. T11).

Per

quanto concerne la contestazione dell’ammontare del reddito iscritto nel conto

individuale, si rinvia alle spiegazioni fornite nell’ambito dell’esame della

rendita AI, non senza ribadire che, anche in questo caso, come più volte segnalato,

anche volendo aumentare il reddito, come richiede l’insorgente, non cambierebbe

alcunché, poiché percepisce già il massimo della rendita che potrebbe

conseguire con la scala 34.

Anche

volendo prendere i dati più recenti (ed inferiori) emersi nel corso

dell’ispezione presso la __________ __________, l’ammontare della rendita, come

si vedrà, non subirebbe modifiche.

Nel

dettaglio con i 12 mesi di contribuzione del 2007, è stata

colmata la lacuna del 1974, ciò che permette di utilizzare il fattore di

rivalutazione 1,177.

L'importo

rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (32 anni). Non sono computabili i mesi di contributi versati dalla ricorrente

nel 2007 (anno in cui ha compiuto i 64 anni), esulando dal periodo di

contribuzione. Questi contributi, come visto, sono comunque serviti per il

calcolo del fattore di rivalutazione all’inizio del diritto alla rendita.

Ne

discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 53'090.--.

(1'443'396 x 1,177 : 32 anni).

Anche

in questo caso, come in precedenza, vanno aggiunti gli accrediti educativi e

transitori aggiornati al 2007, ossia 13 mezzi accrediti, per fr. 8'080 (1'105 X

12.

X 3 X 6.5 : 32) e 3 accrediti transitori ossia fr. 1’865 (1'105 X 12 X 3 X 3

: 32 : 2) per un totale di fr. 9’945.

Il

reddito annuo medio (RAM) della rendita di corrisponde pertanto a fr. 63’648.--

(53'090 + 9’945 = 63’035, arrotondato all’importo immediatamente superiore

secondo le tabelle UFAS), per una rendita mensile di fr. 1'708, come calcolato

dalla Cassa e che, essendo superiore alla rendita d’invalidità di fr. 1'658, la

sostituisce (cfr. art. 33 bis cpv. 1 LAVS).

Questo

importo, come già detto, è il massimo che l’insorgente, già beneficiaria di una

rendita vedovile, può ottenere con la scala 34 a partire da un RAM di fr.

53'040 nel 2007. Per cui qualsiasi aumento del reddito non avrebbe alcuna

conseguenza sull’ammontare della rendita di vecchiaia.

Da

rilevare che non muterebbe nulla neppure se si prendessero in considerazione i

redditi (inferiori) derivanti dall’ispezione effettuata dalla Cassa presso l’ex

datore di lavoro della ricorrente. In particolare utilizzando l’importo di fr.

34'415 nel 2005 (in luogo di fr. 43'186) e di fr. 2'384 nel 2006 (invece di fr.

4'208), il reddito prima della rivalutazione sarebbe di fr. 1'432'801 (1'443'396

– 43'186 + 34'415 – 4'208 + 2'384), per una media di fr. 52’700 (1'432'801 X

1,177 : 32 anni), cui vanno ancora aggiunti i fr. 9'945 di accrediti per un RAM

di fr. 63'648 (52'700 + 9'945 = 62'645, arrotondato all’importo

immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS), come in

precedenza.

Infine,

anche tenendo in considerazione per il 2006 sia l’importo di fr. 2'384 che

quello di fr. 4'208, il reddito prima della rivalutazione sarebbe di fr. 1'437'009

(1'443'396 – 43'186 + 34'415 + 2’384), per una media di fr. 52'855 (1'437'009 X

1,177 : 32 anni), cui vanno ancora aggiunti i fr. 9'945 di accrediti per un RAM

di fr. 63'648 (52'855 + 9'945 = 62'800 arrotondato

all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS),

come calcolato dalla Cassa.

In

queste condizioni anche il calcolo della rendita AVS va confermato.

10.

L’insorgente,

con i propri allegati, chiede l’assunzione di numero-se prove, tra cui testi,

perizia ad opera di un esperto versato nelle assicurazioni sociali,

interrogatorio formale ed informale, edizione documenti, ispezione, sopralluogo

e il richiamo dell’incarto dell’__________, dell’UAI, dell’assicuratore contro

gli infortuni, della __________, del __________ ed ogni altra necessaria.

Il

TCA ha richiamato l’intero incarto dall’UAI, l’incarto relativo alla denuncia

penale inoltrata dalla ricorrente, nonché tutta la documentazione inerente l’ispezione

effettuata dalla Cassa di compensazione presso l’ex-datore di lavoro

dell’insorgente.

Alla

luce delle risultanze della documentazione prodotta dalle parti e di quella

richiamata dal TCA, rilevato che le DRC (ossia le direttive sulle rendite) sono

accessibili a tutti nel sito internet della Confederazione, ritenuto in

particolare che l’interessata percepisce le prestazioni massime delle

rispettive scale di rendita, nonché della circostanza che comunque la questione

relativa alla qualifica di salario determinante delle prestazioni LAINF

percepite dal luglio 2005 verrà esaminata nell’ambito del ricorso dell’11

settembre 2008 contro la decisione di fissazione dei contributi 2006 (inc.

30.2008

), questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove che,

per i motivi sopra evocati, non modificherebbero l’esito del procedimento.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

11.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto i ricorsi vanno integralmente respinti ai

sensi dei considerandi.

Tuttavia

la decisione del 25 gennaio 2008 dell’UAI va modificata laddove figura un grado

d’invalidità del 75%, nel senso che va indicato un grado d’invalidità del 100%.

Mentre

il ricorso contro le decisione su opposizione in ambito AVS va respinta senza

carico di tasse e spese, per quanto concerne l’assicurazione federale per

l’invalidità secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito delle due vertenze in ambito AI, le spese per complessivi fr. 400.--

sono poste a carico dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le

procedure derivanti dai ricorsi del 31 dicembre 2007 (inc. 32.2008.3), del 3

marzo 2008 (inc. 32.2008.35) e del 25 giugno 2008 (inc. 30.2008.36), sono congiunte.

2. Nella

misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti ai sensi dei

considerandi.

3. Le spese,

per fr. 400.--, sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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