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Decisione

32.2008.30

Compensazione con rendita LAINF e anticipi di terzi giusta l'art. 85bis OAI

17 giugno 2009Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 pag. 137).

2.6. L’art.

22 cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può

essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia

che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono

essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se

questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

D’altra

parte, secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile anche

all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 2 LAI), possono essere compensati

con prestazioni scadute:

- i

crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e LAF nell’agricoltura (lett. a );

- i

crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);

- i crediti per la

restituzione di rendite e indennità giornaliere della LAINF, LAMF, LADI e LAMAL

(lett. c).

Questa

norma ha carattere obbligatorio e la Cassa di compensazione ha non solo il

diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere

alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 p. 206, 1986 p. 304,

1971 p. 478, 1961 p. 117). La possibilità di compensare presuppone non solo la

riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima persona, ma anche

un rapporto stretto dal punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa

tra il diritto alla prestazione e il credito invocato (RCC 1983 p. 69, 1956 p.

194; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pp. 235 e 237). La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a

condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 p. 477).

L’art.

85bis OAI (entrato in vigore con effetto al 1. gennaio 1994) prescrive che:

" 1 I datori di lavoro, gli istituti di

previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi

d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con

sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita

dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si

versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza

dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20

LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro

diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della

domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si

sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento

dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui

il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere

dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che

ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel

quale sono stati forniti."

Il

succitato disposto d'ordinanza, dal titolo "versamento dell'arretrato di

una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi", (che non è stato

modificato dall’art. 22 cpv. 2 LPGA [SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52] e nemmeno dalla

5a revisione dell’AI, entrata in vigore al 1. gennaio 2008), è stato dichiarato

conforme a legge e Costituzione dalla nostra massima istanza giudiziaria (DTF

123 V 26). Esso codifica la prassi amministrativa precedentemente in vigore,

confermata dalla giurisprudenza, secondo cui pagamenti retroattivi di rendite

potevano essere effettuati, su richiesta, a uffici assistenziali pubblici o

privati. Questi versamenti a terzi presupponevano, prima dell'entrata in vigore

della norma summenzionata, che gli anticipi fossero stati effettivamente

versati e che l'avente diritto alle prestazioni rispettivamente il suo

rappresentante legale avesse acconsentito per iscritto al versamento (DTF 118 V

88 consid. 1b; Meyer-Blaser, p. 289; STFA non pubbl. del 10 maggio 2000 in re

K; STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W. p. 4).

Va

qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza

equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una

norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

Le

cifre marginali 10069 e 10070 Direttive sulle rendite (DR) prevedono che

l’accordo scritto dell’assicurato è necessario in tutti i casi in cui dal

contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di

esigere il rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI e che il terzo che ha

concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve annunciare la sua pretesa

alla cassa di compensazione competente, presentando a tale scopo il formulario

318.183.

2.7. Con

la decisione 5 giugno 2007 (doc. AI 67/2-13) l’Ufficio AI aveva riconosciuto il

diritto ad una rendita intera dal 1. ottobre 2002 e a un quarto di rendita dal

1. luglio 2007 argomentando:

" (...)

In considerazione

degli atti valetudinari e pecuniari acquisiti all'incarto risulta che il danno

alla salute del quale l'assicurato è portatore comporta un'incapacità al lavoro

e di conseguenza al guadagno.

Secondo la

documentazione medica esaminata dal Servizio medi-co regionale dell'AI si

evince che l'attività attuale quale macchini-sta (il cui reddito da sano attualizzato

è pari a Fr. 95040.-) è proponibile in misura nulla dal 2.10.2001 mentre in una

professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di

salute la capacità lavorativa medico teorica è completa dall'aprile 2006.

Il medico riassume i

seguenti limiti funzionali: può svolgere un'attività professionale che non sia

quella di macchinista di un treno. Anche un'altra attività in presenza di treni

circolanti appare controindicata.

Il consulente per

l'integrazione professionale Al, in considerazione delle limitazioni sopra

esposte, esprime le seguenti annotazioni in merito alle attività alternative

adeguate ancora esigibili: partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo

conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può

ritenere che in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia

ancora apprezzabilmente esteso. Da quanto emerge dal rapporto medico risulta

infatti che l'assicurato può svolgere qualsiasi attività lavorativa che non sia

quella di macchinista di treni o in cui vi siano dei treni in circolazione. A

titolo d'esempio si ritengono esigibili le seguenti attività:

- Operaio generico (mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura,

lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo,

di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura).

- Vendita al dettaglio (es. addetto alla vendita di carburanti e

servizi collaterali.

- Addetto alla

logistica (magazziniere, con l'ausilio del muletto).

- Aiuto in attività manuali/artigianali (aiuto-fiorista,

aiuto-giardiniere, ...).

- Cassiere, venditore non qualificato, impiegato d'ufficio di

livello A.

- Agente di

custodia, usciere.

- Autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a

domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici).

- Portiere,

custode, guardarobiere in campo alberghiero.

- Compiti di controllo/manutenzione tipici delle organizzazioni

comunali (letturista, ripristino dei cestini, pulizia fontane, servizi).

- Personale ausiliario addetto ad attività collaterali semplici,

per lo più di tipo manuale (archivio; servizi meccanografici, di duplicazione,

economato e similari).

Oltre a ciò

l'orientatrice Al indica che il reddito esigibile in attività adeguate allo

stato di salute debba essere ridimensionato ulteriormente del 5% in considerazione

della possibile difficoltà nel cambiamento di attività lavorativa (più di 20 anni

presso lo stesso datore di lavoro).

Considerati tutti i

fattori sopra esposti si conclude che il reddito da invalido viene valutato

pari a Fr. 54939.-, importo che considera l'eventuale discapito economico del

precedente salario rispetto alla media svizzera dei redditi corrisposti nel

settore di riferimento, delle limitazioni di cui sopra e della capacità

lavorativa residua.

A tal proposito si

richiama la recente giurisprudenza e le indicazioni della corte plenaria del

Tribunale Federale delle assicurazioni che sancisce l'inapplicabilità dei

valori regionali. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido

va determinato in applicazione dei valori nazionali. Utilizzando i dati forniti

dall'Ufficio federale di statistica, l'assicurato nel 2004 potrebbe realizzare

un salario mensile di Fr. 4588.-. che, riportato a 41.6 ore settimanali,

ammonta a Fr. 57258.- per l'intero anno.

Reddito annuale

esigibile:

senza invalidità CHF

95040.-

con invalidità CHF

54939.-

Perdita di guadagno

CHF 40101.- = Grado d'invalidità 42%

Fa quindi d'uopo

concludere con un'inabilità come sopra descritto, invalidità che apre il

diritto a prestazioni Al alla scadenza dell'anno d'attesa dall'insorgenza del

danno alla salute secondo l'art 29 LAI.

In caso di mutamento

della capacità di guadagno occorre tener conto del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza notevole

interruzione e che continuerà presumibilmente a durare (art. 88a, cpv. 2

dell'Ordinanza sull'Assicurazione per l'invalidità (OAI)).

Audizione

In fase di audizione,

l'assicurato produce un rapporto del Dr. __________ del 26 marzo 2007 il quale

descrive un progressivo peggioramento dello stato di salute dell'assicurato

dall'ottobre 2002. Il grado di capacità lavorativa non supera il 20% per ogni

attività esigibile a partire dall'ottobre 2001 con brevi interruzioni. Il Dr. __________

ricorda i tentativi di reintegrazione presso lo stesso datore di lavoro

deplorando la scarsa volontà dello stesso e la durata dell'inattività da ormai

sei anni. Inoltre sarebbero subentrati problemi familiari. Egli sottolinea

l'effetto "iatrogeno" sul decorso protratto e propone di attribuire

dapprima una rendita e di cercare successivamente di reintegrare l'assicurato

gradualmente. Egli non condivide la valutazione della capacità lavorativa

indicata totale dall'aprile 2006 ribadendo di non aver osservato alcun

miglioramento dello stato di salute.

Le considerazioni del

Dr. __________ sono focalizzate sulla situazione professionale, economica e

familiare. Lo stato clinico considerato stazionario rispettivamente

suscettibile di peggioramento progressivo non è caratterizzato in dettaglio. La

valutazione (rapporto medico del Servizio medico regionale del 4 settembre

2006) si basa sul rapporto dettagliato della PI 1 del 5 aprile 2006 sulla valutazione

medico-psichiatrica da parte del Dr. __________ del 3 aprile 2006, la quale espone

in dettaglio ed in modo coerente anamnesi, stato clinico e valutazione della

capacità lavorativa residuale.

Si conferma quindi

quanto valutato in precedenza.

Decidiamo

pertanto:

Dal 1.10.2002

l'assicurato ha diritto ad una rendita intera che scema al quarto di rendita

dal 1.7.2006.

Considerati tutti gli

elementi che l'esame del caso ha messo in luce, non si ritiene che la residua

capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente migliorata mediante

provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.

(…)" (doc. AI

67/10-12)

L’Ufficio

AI – a seguito del decreto di stralcio 3 agosto 2007 (doc. AI 75/1-2)

con il quale il TCA ha omologato l’intervenuta transazione e rinviato gli atti

per nuovi accertamenti medici (cfr. cosid. 1.2) – ha ordinato una perizia

a cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 79/1).

La

dr.ssa __________, capoclinica dell’Ospedale __________, Servizio di

Psichiatria, nella perizia psichiatrica 15 ottobre 2007 (doc. AI 82/3-7) – evidenziato

il motivo della perizia: “(…) valutazioni divergenti tra Curante e Perito PI 1.

Il Curante attesta un peggioramento delle condizioni psichiche, rispetto al

2006. Valutare le condizioni psichiche attuali e le loro ricadute sulla CL

(vedi annotazione del Dr. __________ del 13.07.07) (…)” (doc. AI 82/3) e posta

la seguente diagnosi: “(…) reazione depressiva grave e prolungata in sindrome

post traumatica da stress (ICD 10: F 44.9, F 43.1) (…)” (doc. AI 82/6) – ha espresso

la seguente valutazione:

" (...)

Soggettivamente

L'A descrive la

propria attuale condizione psichica, caratterizzata da un pervasivo sentimento

di stanchezza ed abulia, oltre ad un costante sentimento di tristezza, come

conseguenza del mancato aiuto da parte del datore di lavoro. Non intravede

prospettive rosee per il futuro, percependosi come "tagliato fuori"

dal contesto sociale. Si sente tradito e disconosciuto, nonostante sia sempre

stato un lavoratore attento al proprio compito ed interpreta l'atteggiamento

del datore di lavoro come una strategia per eliminare personale in

soprannumero.

Obiettivamente

L'osservazione

clinica mostra una condizione psicopatologica cronicizzata, che ha avuto, in

passato, oscillazioni. Questo dato può aiutare la lettura di pareri differenti

fra Curante (Dr. __________) e Perito ( Dr. __________).

L'analisi

dell'anamnesi psicopatologica pone in evidenza un assetto del carattere

tendente all'anergia ed alla dipendenza dalle figure di autorità: nella

descrizione, che l'A fa della propria storia personale, non compaiono momenti

di conflitto o ribellione, il che depone per una modalità dipendente di

relazione interpersonale e, certamente, una ben scarsa intraprendenza. Questi

elementi non configurano il quadro di un disturbo di personalità, ma possono

dar lettura della modalità passiva con cui l'A ha affrontato le difficoltà di

reinserimento lavorativo.

Determinazione

della capacità lavorativa

Come sopra descritto

gli elementi di cronicità sono ascrivibili ad una forma depressiva grave, che

peggiora le caratteristiche di struttura di personalità dell'A.

Non vi sono dubbi per

quanto riguarda la totale IL in qualità di macchinista delle ferrovie.

La CL, nel suo

complesso, risulta inficiata nella misura dell'80%, in relazione sia alle

caratteristiche della patologia psichiatrica in atto, sia come conseguenza di

un tardivo programma di reintegro nel contesto lavorativo.

Con ciò non si vuole

escludere, in maniera definitiva, la possibilità di un reinserimento lavorativo

guidato (soluzione, peraltro, che l'A stesso auspica), ma si esclude che la

condizione psicopatologica attuale consenta all'A stesso la ricerca attiva e

l'applicarsi in maniera proficua ad attività produttive.

Ciò a far data

dall'attuale osservazione clinica. Per quanto riguarda il pregresso non si

ravvisano elementi per contestare le certificazioni prodotte.

(…)" (doc. AI

82/6-7)

La

dr. __________ – rispondendo alle domande postele dal dr. __________ (doc. AI

82/2), FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del Centro peritale per le

assicurazioni sociali –, nel complemento peritale 2 novembre 2007, ha precisato

che:

" (...)

Ho ricevuto la tua

del 19.10.07 e, dopo un colloquio telefonico con il Dr. __________, psichiatra

curante dell'A in oggetto, sono in grado di fornire le informazioni da te richieste.

Per quanto riguarda

la componente paranoide, riscontrata anche in sede di perizia e, perciò, citata

nello "Status" si tratta di un elemento che "prende vigore"

quando l'A è sottoposto a sollecitazioni stressanti e di tipo frustrante.

Intendo dire, d'accordo con lo psichiatra curante, che in un contesto di

personalità fragile come quella dell'A, il veder fallire, per esempio, il

tentativo di reintegro nelle PI 3 viene letto con modalità distorta.

Ciò non mi sembra in

contrasto con l'ipotesi di un'osservazione a __________, se presentata come

tentativo di reinserimento lavorativo.

Per quanto riguarda

le strategie farmacologiche poste in atto, nel corso degli ultimi sei anni, il

Dr __________ dichiara di aver utilizzato, senza beneficio, i seguenti antidepressivi:

Deroxat, Remeron, Sertralina, Fluoxetina, Limhitrol, Amitriptilina, Trazodone,

Mianserina, Mirtazapina.

L'attuale terapia con

Zyprexa 20 mg die sembra la strategia migliore, a detta del Dr __________, per

mantenere sotto controllo la carica di angoscia. Va, per completezza, precisato

che i controlli specialistici hanno, da sei anni a questa parte, cadenza

quindicinale, nei periodi di maggior disagio l'A viene visto una volta alla settimana.

(…)" (doc. AI

82/1)

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversiche-rungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto

2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre

nella causa N.,9C_142/2008, consid.

Considerandi

2.

)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571.

seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9

Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza

in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene

innanzitutto che alla perizia 15 ottobre 2007 della dr.ssa __________ vada

riconosciuta forza probatoria piena.

Le

decisioni 17 gennaio 2008 – qui impugnate e oggetto della presente vertenza –

non tengono conto della suddetta perizia.

Al

riguardo la Cassa federale di compensazione, nella lettera 21 maggio 2008, ha

dichiarato che “(…) was die Auszahlung einer Viertelsrente ad 1. Juli 2007 angeht, möchten wir darauf hinweisen, dass die Verfügung

vom 17. Januar 2008 auf eine mitteilung der IV-Stelle Tessin vom 26. Februar

2007.

beruht. Da unsere Kasse über das Urteil des Versicherungsgericht des

Kantons Tessin vom 3. August 2007 nicht orientiert war, gab es keinen Anlass,

diese Rente zu stornieren. (…)” (VII/Bis) e l’Ufficio

AI, nella risposta di causa, ha osservato che “(…) la decisione del 5 giugno

2007.

è da ritenersi annullata a seguito del rinvio degli atti disposto da

codesto Tribunale con decreto 3 agosto 2007. La Cassa federale di compensazione,

la quale non era a conoscenza del succitato decreto, ha materialmente emanato i

due provvedimenti qui contestati, basandosi, per l’appunto, sulla decisione

annullata del 5 giugno 2008 (cfr. scritto del 21 maggio 2008 della Cassa

federale di compensazione). Stante quanto precede, si ritiene che le due

decisioni del 17 gennaio 2008 debbano essere considerate nulle, mancando

qualsiasi valida delibera sul grado d’invalidità che possa giustificarle. Si

precisa a questo proposito, che l’Ufficio AI emanerà la nuova decisione nel

merito non appena conclusa l’istruttoria in corso. (…)” (VII, pag. 2).

Di

conseguenza, ritenuto che dalla perizia della dr.ssa __________ – dettagliata, approfondita e che considera

tutta la documentazione medica agli atti – non risulta che nel mese di aprile

2006.

sia subentrato un miglioramento della situazione valetudinaria e

considerato che la perita ha concluso che “(…) la CL, nel suo complesso,

risulta inficiata nella misura dell’80%, in relazione sia alle caratteristiche

della patologia psichiatrica in atto, sia come conseguenza di un tardivo programma

di reintegro nel contesto lavorativo. (…)” (doc. AI 82/7), la rendita intera

accordatagli dal 1. ottobre 2002 non poteva essere ridotta a un quarto, con

effetto dal 1. luglio 2006.

In

questo senso le decisioni impugnate vanno annullate e riformate nel senso che

all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera a contare dal 1.

ottobre 2002.

Va

qui rilevato che – ancorché

l’abbia fatto dopo la risposta di causa a valere pertanto quale proposta al

giudice (cfr. consid. 1.7): l’autorità amministrativa non può infatti statuire

su un oggetto sul quale vi è litispendenza salvo nell’ipotesi in cui lo faccia

tramite una decisione di riconsiderazione emanata nel termine della risposta di

causa – anche l’Ufficio AI, prima

con progetto di decisione 9 giugno 2008 (XI/Bis) e in seguito con decisioni 25

settembre 2008 (XXI/2), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una

rendita intera dal 1. luglio 2006.

2.10

Quanto

alle compensazioni effettuate con prestazioni versate dalla PI 1 per fr. 100'320.--, dalla PI 2 Pensionskasse per complessivi fr.

15'458.70 (10'864.50 + 4'594.20 = 15'458.70) e dalla PI 2 per fr. 66'150.--, il

TCA rileva quanto segue.

2.10.1

Compensazione

a favore della PI 1.

Secondo

l’art. 20 cpv. 2 lett. c LAVS, applicabile anche all'assicurazione

invalidità (art. 50 cpv. 2 LAI), i crediti per la restituzione di rendite e

indennità giornaliere della LAINF possono essere compensati con prestazioni scadute

(cfr. consid. 2.7).

Dai

documenti dell’incarto della Cassa federale di compensazione (XXVII/1-42)

risulta che la PI 1, nel formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi

dell’AVS/AI” 14 gennaio 2008, ha richiesto una compensazione in base alla LAINF,

per un importo di fr. 100'320.--, riferito al periodo da

ottobre 2002 a giugno 2007 (doc. 22). Questo importo,

visto l’aumento del diritto alla rendita dal 1. luglio 2006, è stato in seguito

aumentato di fr. 41'190.-- (per complessivi fr. 141'150.--) riferiti al periodo

luglio 2006 settembre 2008 (cfr. il formulario “Compensazione di pagamenti

retroattivi dell’AVS/AI” 8 settembre 2008, sub. doc. 12).

Dai

documenti dell’incarto LAINF (XXXIII/1-2) risulta che l’as-sicurato ha ritirato

l’opposizione cautelativa interposta contro la decisione 14 gennaio 2008 con la

quale la PI 1 gli aveva chiesto la restituzione dell’importo di fr. 100'320.--

da compensare con gli arretrati della rendita AI (doc. 168 e 147) e che non ha

interposto opposizione alla decisione 8 settembre 2008 con la quale la PI 1 gli

ha chiesto la restituzione del saldo a loro favore di fr. 41'190.-- da

compensare con gli arretrati della rendita AI (doc. 157).

Avendo

la PI 1 fatto valere i suoi diritti per mezzo del relativo formulario prima del

provvedimento con cui l’Ufficio AI ha assegnato la rendita intera dal 1. ottobre 2002 al 30 giugno 2006 e un quarto di rendita dal 1.

luglio 2006, appurata la base legale della domanda di compensazione

formulata (art. 20 cpv. 2 lett. c LAVS) e la correttezza dei periodi

considerati, ritenuto che all’assicurato va riconosciuto il diritto ad una rendita

intera dal mese di ottobre 2002 (cfr. consid. 2.10), dall’importo della rendita

retroattiva va dunque dedotta la somma di fr. 141'150.-- da versare alla PI 1.

2.10.2

Compensazione

a favore della PI 2 Pensionskasse.

Per

quanto riguarda la compensazione di rendite arretrate con la prestazione

sostitutiva concessa dalla PI 2 Pensionskasse la stessa deve

essere – peraltro incontestatamente – considerata come anticipo di terzi giusta

l’art. 85bis OAI.

Dai

documenti dell’incarto della Cassa federale di compensazione (XXVII/1-42)

risulta che la PI 2 Pensionskasse, nel formulario

“Verrechnung von Nachzahlungen del AHV/IV” 6 giugno 2007, ha richiesto una

compensazione, per le prestazioni anticipate prima del riconoscimento del

diritto ad una rendita, per un importo complessivo di fr. 15'458.70, riferito al periodo dal 1. gennaio 2004 al 30 giugno 2007 (doc.

27).

Dalla

lettera 7 giugno 2007 indirizzata all’assicurato (XXIX/1, scritto nel quale la PI

2.

Pensionskasse afferma di aver motivato e fatto valere il suo diritto alla

compensazione [XXIX]) si evince che, conformemente all’art. 36 del Regolamento

di previdenza in vigore dal 1. gennaio 2007, la PI 2 Pensionskasse

ha anticipato una pensione di sostituzione AI, dal 1. gennaio 2004 al 30 giugno

2007, per un importo di fr. 15'458.70. Nella lettera è infatti

specificato che “(…) conformemente all’articolo 36 del nostro regolamento di

previdenza, lei ha percepito finora, oltre alla pensione d’invalidità, una

pensione di sostituzione AI.

Quest’ultima

viene però accordata solamente fino al momento in cui sorge il diritto ad una

rendita ordinaria AVS o AI. Per conseguenza, abbiamo soppresso la pensione di sostituzione

AI per il periodo dal 1. gennaio 2004 al 30 giugno 2006 e ridotta a 483.75

franchi [dal] 1° luglio 2006 rispettivamente 497.25 franchi dal 1° gennaio

2007.

In seguito alla riduzione del grado d’invalidità dal 1° aprile 2007

ammonta a 338.15 franchi. Le prestazioni di 15'458.70 franchi che le abbiamo

versato di troppo per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2007 dovranno

esserci restituite. Non appena riceveremo il dettaglio del pagamento

retroattivo della Cassa federale di compensazione, le invieremo un conteggio

per il periodo sopraccitato. (…)” (XXIX/1).

Va

qui evidenziato che sia il periodo per il quale è fatta valere che l’importo

chiesto in compensazione corrispondono a quelli indicati e dettagliati nel

formulario “Verrechnung von Nachzahlungen del AHV/IV” 6 giugno 2007 (doc. 27

dell’in-carto della Cassa federale di compensazione).

Questo

Tribunale – anche se la PI 2 Pensionskasse lo ha indicato

quale specifica base delle loro richieste (XXIX) – rileva che l’art. 25 del

Regolamento di previdenza regola il sovraindennizzo mentre che l’art. 36 cpv.

11.

stabilisce che “(…) allorché l’AI corrisponde delle rendite retroattive,

l’importo delle pensioni di sostituzione AI della Cassa pagato in eccedenza va

rimborsato. La Cassa può far valere il suo diritto al rimborso di

prestazioni già corrisposte direttamente presso l’AI e compensarle con le

prestazioni dell’AI (…)“ (la sottolineatura é del redattore).

Va

qui evidenziato che già l’art. 11 cpv. 4 del Regolamento valido dal 1. gennaio

2004.

stabiliva che “(…) nel caso in cui l’Ufficio AI dovesse concedere

rendite retroattive, la Cassa pensioni potrà farsi valere direttamente all’AI e

compensare le prestazioni già versate con le stesse rendite. (…)” (la

sottolineatura è del redattore).

Avendo

la PI 2 Pensionskasse fatto valere i suoi diritti per mezzo del relativo

formulario prima del provvedimento con cui l’Ufficio AI ha assegnato la rendita

intera dal 1. ottobre 2002 al 30 giugno 2006 e un quarto di

rendita dal 1. luglio 2006, appurata la base contrattuale della domanda

di compensazione formulata (art. 11 cpv. 4 del Regolamento in

vigore dal 1. gennaio 2004 e art. 36 cpv. 11 del Regolamento di

previdenza in vigore dal 1. gennaio 2007) dalla quale può essere

dedotto senza equivoco il diritto al rimborso e vista la correttezza dei

periodi considerati, dall’importo della rendita retroattiva va dunque dedotta

la somma di fr. 15'458.70 da versare alla PI 2 Pensionskasse.

2.10.3

Compensazione

a favore della PI 2.

Per

quanto riguarda la compensazione di rendite arretrate con le prestazioni concesse

dalla PI 2 in base al Contratto collettivo di lavoro PI 3

2001-2003 (XXXII/1-2), le stesse devono essere – peraltro incontestatamente –

considerate come anticipo di terzi giusta l’art. 85bis OAI.

Come

si evince dalla lettera 18 marzo 2009 (XXXII), dal “Berechnungsblatt für die

Anrechnung von IV-Renten auf die Besoldung vom 16.03.2009” (XXXII/1) e dal

formulario “Verrechnung von Nachzahlungen der AHV/IV” 5 giugno 2007 (doc. 28

dell’incarto della Cassa federale di compensazione), risulta che la PI 3 ha anticipato prestazioni dal 1. ottobre 2002 al 31 dicembre 2003

per fr. 66'150.-- in base al Contratto collettivo di lavoro PI 3 2001-2003.

Come

visto sopra (cfr. consid. 2.6), affinché si possa parlare di

un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve

riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid.

8.3

con riferimenti).

Va

qui ricordato che sul concetto di "diritto inequivocabile al

rimborso" ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il TFA si è pronunciato

in una sentenza emanata il 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, riguardante

il diritto al rimborso di un istituto di diritto privato. La sentenza è stata

riassunta e pubblicata solo parzialmente in SZS 2000, p. 379-380 (cfr. Fessler,

Zur Auszahlung rückwirkend zugesprochener Rentenleistungen der Invalidenversicherung

an Dritte zwecks Verrechnung mit von diesen erbrachten Taggeldleistungen aus

einem privatrechtlichen Vertrag; per il vecchio diritto cfr. STFA non pubbl.

del 3 dicembre 1993 nella causa W consid. 2c).

In

questa sentenza il TFA ha precisato che:

" (…)

bb) Ziff. 26 AVB enthält

somit eine Bestimmung über die Rückforderung. Dieses Rückforderungsrecht

richtet sich indessen ausdrücklich gegen den Versicherten selbst und nicht

gegen den ebenfalls Leistungen erbringenden Sozialversicherungsträger. Diesen

Rechtsumstand hatte die kantonale Rekurskommission in dem in DTF 123 V 25

beurteilten Fall als für die Verneinung eines eindeutigen Rückforderungsrechtes

im Sinne von Art. 85bis cpv. 2 lett. b IVV entscheidend betrachtet, was das

Eidgenössische Versicherungsgericht, wie erwähnt (consid. 5a), in Rahmen der

Willkürprüfung nicht benstandete. An dieser Betrachtungsweise ist auch bei

freier Prüfung des Bundesrechts (art. 104 lett. a OG) festzuhalten. Der

Anspruch auf die in Art. 85bis IVV vorgesehene Drittauszahlung geht weit über

den blossen Rückerstattungsan-spruch hinaus, welcher einem Versicherungsträger

wegen unrechtmässigen Leistungsbezuges ‑ etwa aus Gründen der

Oberversicherung ‑ gegenüber dem Versicherten zusteht. Die Drittauszahlung

setzt nicht nur die materiellrechtliche Begründetheit der Rückforderung und die

Rückkommensvoraus-setzungen (BGE 110 V 176) voraus, sondern geht mit einem

Schuldner‑ und Gläubigerwechsel einher, welcher die Verrechnung von

Nachzahlung und Rückforderung erst möglich macht. Dem BSV ist daher beizupflichten,

wenn es unter Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil P. vom 20. Mai 1999

(I 397/398) verlangt, dass ein gegenüber der Invalidenversicherung

bestehender direkter Rückerstattungsanspruch normativ festgehalten sein muss,

damit von einem "eindeutigen Rückforderungsrecht" gesprochen werden

kann. (…)" (cfr. STFA del 10 maggio 2000, I 282/99, consid.

5b/bb, la sottolineatura è del redattore)

Il

TFA ha inoltre aggiunto (consid. 5c):

" (…)

Was für

öffentlichrechtliche Leistungen mit Vorschusscharakter gilt, hat auch für

privatrechtliche Vorlesitungen massegebend zu sein. Ein direktes

Rückforde-rungsrecht gegenüber der nachträglich leistenden

Invalidenversicherung muss in den vertraglichen Grundlagen, etwa in den AVB,

festgehalten werden.

(…)" (cfr. STFA del 10 maggio

2000, I 282/99, consid. 5c)

Alla luce della giurisprudenza federale succitata il diritto al

rimborso degli enti indicati all'art. 85bis OAI, sia di diritto pubblico che di

diritto privato, dev'essere previsto inequivocabilmente nelle loro basi

"legali" (legge o condizioni generali) e cumulativamente nei

confronti dell'Ufficio assicurazione invalidità (non solo dell'assicurato

interessato) (STCA del 10 febbraio 2003 nella causa 0., 32.2002.103, del 10

giugno 2002 nella causa G., 32.2002.08).

Dalle

norme del Contratto collettivo di lavoro PI 3 2001-2003 prodotte

dalla PI 2 con lo scritto 18 marzo 2009 (XXXII e allegato

XXXII/2) non risulta alcuna disposizione dalla quale si possa concludere per

l’esistenza di un "diritto inequivocabile al rimborso" ai sensi

dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI e della succitata giurisprudenza.

In

particolare, dall’art. 100 – che

regola il “Computo” e secondo il quale “le indennità giornaliere e le

prestazioni pensionistiche di assicurazioni sociali nazionali ed estere (compreso

il supplemento per l’integrazione AI) vengono computati sulle prestazioni a cui

si ha diritto nella misura in cui le oltrepassano.” – non è possibile dedurre senza equivoco il diritto al

rimborso nei confronti dell’assicurazione invalidità.

Va

qui rilevato che a differenza del suenunciato art. 100 (qui determinate visti

gli anni per i quali la PI 2 fa valere la compensazione con rendite arretrate) il

cpv. 2 dell’art. 137 del Contratto collettivo di lavoro PI 3

2007-2010 (che pure regola il computo nel caso di prestazioni in caso di

malattia o infortunio) stabilisce che “(…) se a causa di malattia o

infortunio viene versata una rendita dell’assicura-zione obbligatoria contro

gli infortuni, dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione militare, la PI

3.

ha il diritto di chiedere all’assicuratore la restituzione del salario che

essa ha fornito nonostante l’incapacità lavorativa totale o parziale, fino a

concorrenza dell’importo corrispondente della rendita da versare per quel

periodo. (…)”.

Sulla

base di queste considerazioni questo TCA deve concludere che in concreto non

può essere validamente riconosciuta una compensazione a favore della PI 2, con rendite arretrate di spettanza dell’assicurato.

2.11

In

conclusione le decisioni impugnate devono essere annullate e riformate nel

senso che a RI 1 è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. ottobre

2002, ritenuta una compensazione con rendite arretrate per fr. 141'150.-- a favore

della PI 1 e per fr. 15'458.70 a favore della PI 2 Pensionskasse.

2.12

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

Le

decisioni impugnate sono annullate e riformate nel senso che all’assicurato è

riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2002

ritenuta una compensazione con rendite arretrate per fr. 141'150.-- a favore

della PI 1 e per

fr.

15'458.70 a favore della PI 2 Pensionskasse.

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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