Lexipedia

Decisione

32.2008.31

Sulla base di una perizia SAM a ragione UAI ritenuto abile al 80% in attiv.leggere.Per fissare reddito da valido tener conto di 52h/sett.(x vacanze).Reddito da inv.non va ridotto del 10%(v.UAI),ma del

5 febbraio 2009Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,

il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti

dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2.

A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante

nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una

perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le

ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza

del 12 marzo 2004 in re N., I

683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale

[ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora

recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è

tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura

della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti

ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i

fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni

alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto,

l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una

diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla

gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare

l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da

parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche

in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I

702/03), il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte

ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso

la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri

qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo

l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF

131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

2.4. Nell’evenienza concreta dalle

carte processuali emerge che nel gennaio 2006 la Dr. med. __________ dell’SMR,

dopo avere esaminato i rapporti dei Dr. med. __________ e __________ prodotti

dall’assicurato a complemento dell’opposizione contro il diniego del diritto a

una rendita di invalidità (cfr. consid. 1.2.), ha ritenuto necessaria una

valutazione peritale specialistica neurologica per determinare l’effettiva

funzionalità fisica rispettivamente l’effettiva capacità lavorativa in attività

adatta, leggera che non richiede spostamenti a piedi rispettivamente la

posizione eretta prolungata (cfr. doc. 25-1).

Al

riguardo va osservato che il Dr. med. __________, spec. FMH in neurochirurgia,

il quale aveva già visitato l’assicurato nel marzo 2004, il 22 novembre 2005,

ha attestato che la situazione era rimasta più o meno invariata, che

l’insorgente continuava ad accusare dolori lombari e alla gamba destra accentuati

con il freddo, che un intervento chirurgico non avrebbe avuto nessun effetto

positivo e che l’assicurato, in considerazione della situazione clinica e

neuroradiologica, presentava un’incapacità lavorativa definitiva del 50% (cfr.

doc. 28-6).

Dal canto

suo il Dr. med. __________, FMH in medicina generale, il 28 novembre 2005,

basandosi sulla visita specialistica presso il Dr. med. __________, ha

confermato un impedimento del 50% anche in un’attività leggera ergonomicamente

favorevole e ha rilevato che tale limitazione era da imputare ai dolori

recidivanti con minima attività fisica e all’indebolimento risentito nell’arto

inferiore destro che aumentava in situazione di sollecitazione (cfr. doc. 28-5)

Il

ricorrente, come suggerito dalla Dr. med. __________ dell’SMR, è stato

esaminato dal Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, il 24 marzo 2006.

Dal

relativo referto si evince che le diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa erano:

"

Pregressa sindrome radicolare deficitaria L5 a

destra (DD lesione del n.peroneo destro) (ICD-10:G55.1) con attualmente:

- dolori cronici e deficit

di sensibilità alla gamba destra senza una grossolana lesione neurogena;

- pseudoparesi alla gamba

destra.” (Doc. 32-5)

Quali

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro sono state indicate:

"

- stato da amputazione parziale della falange

distale del mignolo destro (giugno 2003);

- ipertensione arteriosa

da due anni.” (Doc. 32-5)

Il Dr.

med. __________ ha poi così valutato il caso del ricorrente:

"

(…)

All'esame clinico ed

elettromiografico trovo però parecchie incongruenze. Innanzitutto il trofismo

muscolare al polpaccio destro ed in particolare al muscolo tibiale anteriore

destro è perfettamente conservato: ciò è difficilmente compatibile con una "plegia"

di questo muscolo dovuta ad una lesione radicolare della gravità descritta agli

atti e persistente da oltre due anni. La marcia non presenta un tipico

steppaggio ma piuttosto un trascinamento del piede di tipo antalgico o

funzionale. All'esame clinico il paziente non muove praticamente il piede

destro in estensione (questo anche all'esame elettromiografico) ma è ben

visibile in alcune posizioni della gamba soprattutto quando la gamba è

mantenuta flessa con il paziente sdraiato e si retroflette passivamente il

piede, lasciandolo per qualche tempo libero) una chiara innervazione del

muscolo tibiale anteriore, con una netta tensione del suo tendine ben visibile

anteriormente alla caviglia. Infine il muscolo non è sicuramente plegico,

all'esame elettromiografico è registrabile chiara attività motoria volontaria,

valutabile con difficoltà causa collaborazione non ottimale.

Ulteriore elemento

discrepante è il fatto che all'esame elettromiografico vi sono segni indicativi

di denervazione di vecchia data, ma è stato possibile registrare in numerose

posizioni potenziali di unità motorie, alcuni effettivamente di configurazione

neurogena cronica, ma indicativi comunque di una residua e relativamente

consistente innervazione; inoltre i segni di denervazione persistente (attività

spontanea patologica) sono quasi assenti, al contrario di quanto descritto in

un esame elettromiografico del 2004. Ciò significa che si è verificato un

sicuro e netto miglioramento del reperto con una soddisfacente reinnervazione.

Infine i deficit di sensibilità rilevabili all'esame clinico sono diffusi a

tutta la gamba destra, senza assolutamente una connotazione radicolare e si

estendono pure a livello del tronco e del braccio fino al viso a destra, anche

se in modo meno netto nelle parti superiori del corpo.

Ci troviamo dunque di

fronte ad un A. che ha verosimilmente avuto nel novembre 2003 una sindrome

radicolare deficitaria L5 a destra; nella diagnosi differenziale si deve

pensare anche ad una lesione del n. peroneo, anche se sulla base dei dati a

disposizione non è possibile differenziare tra queste due possibilità: il fatto

che almeno ad un esame elettromiografico non vi erano segni di denervazione nel

m. tibiale posteriore destro rende anche questa seconda ipotesi plausibile;

anche il dottor __________, spec. FMH neurologia, descrive il 17.11.2003

l'assenza di una paresi del m. tibiale posteriore destro: solitamente una grave

lesione radicolare L5 comporta una paresi di questo muscolo.

Attualmente sulla base di

quanto discusso più sopra, vi è una notevole discrepanza tra i reperti clinici

e paraclinici oggettivi e l'asserzione dell'A. di non riuscire assolutamente a

muovere il piede destro. Ritengo al momento attuale di poter asserire con buona

certezza che non sussistono deficit motori radicolari limitanti. I deficit

sensitivi non hanno connotazione radicolare ma non si può escludere che almeno

una parte di essi sia effettivamente di origine organica dovuta alla pregressa

compressione radicolare, per la quale vi è almeno un reperto radiologico

congruente anche se discreto, come aveva rilevato anche il dottor __________,

Caposervizio del reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale __________. Rimane da

valutare la componente algica neurologica: anche a questo proposito entità e

localizzazione dei sintomi sono relativamente poco convincenti almeno per quel

che riguarda le loro caratteristiche cliniche: segnalo in particolare che non

vi è assolutamente un segno di Lasègue e che il paziente non ha dolori al colpo

di tosse. Tutto sommato la componente algica radicolare, pur non potendo essere

negata completamente, non sembra essere l'unica spiegazione dei sintomi del

paziente.

Con ciò non voglio

affermare che ci troviamo di fronte ad una simulazione, ritengo però che buona

parte dei sintomi non siano spiegabili con una lesione neurogena almeno

attualmente in primo piano, ma che siano instaurati secondariamente in forma di

dolori cronici e risparmio della gamba destra probabilmente con una componente

funzionale importante. Fino a che punto una componente psichiatrica o

reumatologica può determinare un'inabilità lavorativa esula dalle mie

competenze neurologiche e dovrebbe eventualmente essere valutato in ambito

specialistico o pluridisciplinare.

(…)”(Doc. 32-6, 32-7)

Il

neurologo ha, infine, certificato, da un lato, che erano intatte le funzioni

agli arti superiori e alla gamba sinistra; le funzioni alla gamba destra almeno

per quel che riguardava gli aspetti oggettivi neurologici erano da considerare

pure relativamente ben conservate con deficit di origine organica di lieve

entità. Dall’altro, che gli aspetti prettamente neurologici facevano pensare

che anche l’attività di giardiniere sarebbe stata ancora proponibile in misura

maggiore del 75-80%, aggiungendo che gli aspetti più soggettivi e algici ma non

imputabili a una lesione esclusivamente neurologica avrebbero potuto essere

maggiormente limitanti e che ciò avrebbe dovuto essere eventualmente valutato

anche in ambito reumatologico e eventualmente psichiatrico, rispettivamente

pluridisciplinare. Egli ha, inoltre, indicato che l’assicurato era in grado di

svolgere altre attività e che le limitazioni prettamente neurologiche erano

relativamente contenute. Il medico ha specificato che avrebbe comunque evitato

lavori estremamente pesanti dal punto di vista fisico, per ridurre il rischio

di un eventuale peggioramento della situazione radicolare lombare, come pure

che riteneva in linea di principio, per quel che riguardava gli aspetti

neurologici, che l’assicurato avrebbe potuto svolgere un’attività a tempo pieno

e che la riduzione del rendimento avrebbe potuto essere valutabile a un massimo

del 20-25% (cfr. doc. 32-8; 32-9).

Il Dr.

med. __________ ha in ogni caso ribadito che a complemento della valutazione

neurologica, per escludere eventuali altre patologie favorenti l’insorgenza di

una sintomatologia con dolori cronici, avrebbe potuto essere utile una

valutazione ulteriore in ambito pluridisciplinare (cfr. doc. 32-10).

E’ stata

conseguentemente prevista una perizia pluridisciplinare SAM con lo scopo di

accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato.

Nel

contesto di tale perizia hanno avuto luogo, il 12 luglio 2006, un consulto

psichiatrico da parte del Dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia (cfr. doc. 56-20), il 17 luglio 2006 una visita reumatologica da

parte del Dr. med. __________, FMH in reumatologia (cfr. doc. 56-34), il 21

luglio 2006 un consulto neurologico da parte del Dr. med. __________, FMH in

neurologia (cfr. doc. 56-26).

Dal

rapporto peritale del 31 agosto 2006, quale diagnosi, risulta:

"

5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Paresi al piede destro da novembre 2003

attualmente non valutabile per mancanza di collaborazione, DD origine

radicolare L5 in presenza di una probabile piccola ernia discale L4/L5

foraminale a destra, senza evidente neurocompressione alla RM del 17.11.2003 e

del 09.08.2004, oppure paresi del nervo peroneo (vedasi valutazione

neurologica).

Sindrome lombospondilogena cronica con:

- avanzate alterazioni degenerative L3-S1

attualmente senza segni clinici d'irritazione radicolare.

Sindrome cervico-spondilogena cronica attualmente

senza segni clinici d'irritazione radicolare né deficit neurologici con:

- ernia discale C5/C6 a destra alla RM del

06.06.2003.

Sindrome di Raynaud anamnestica probabilmente

primaria con:

- microscopia capillare del 17.07.2006 nella

norma.

Sindrome da somatizzazione, ICD 10 F45.0.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Pregressa neuropatia del nervo peroneo profondo destro.

Dolori cronici agli avambracci d'origine

indeterminata.

Stato da amputazione traumatica dell'ultima

falange del V° dito della mano destra.

Sospetta aggravazione.

Epatopatia di probabile origine nutrizionale.

Ipercolesterolemia.

Ipertensione arteriosa trattata." (Doc. AI

56-12)

Il

Dr. med. __________, dal profilo psichiatrico, ha segnatamente, rilevato che:

"

(…)

La valutazione clinica

odierna dell’assicurato, ha messo n evidenza una somatizzazione con aspetti

floridi a livello degli arti. Si tratta di una sintomatologia che va inquadrata

nell’ambito di una sindrome da somatizzazione, in quanto riunisce tutti i

criteri per porre tale diagnosi.

Si constata inoltre una

tendenza del soggetto all’esagerazione della sintomatologia.

Egli presenta un pensiero

concreto e con scarse risorse intellettive e introspettive. Questi aspetti

della sua personalità spiegano come egli abbia una forte tendenza alla

somatizzazione dei conflitti intrapsichici da lui negati.

Con ogni probabilità si è

trattato di un processo lento di somatizzazione che si è accentuato in seguito

alla perdita del suo ruolo sociale come lavoratore.

La sintomatologia è di

lieve entità.” (Doc. 56-22)

Inoltre

lo psichiatra ha attestato che l’assicurato presentava un’incapacità lavorativa

del 10% sia nella sua attività che in altre attività adatte e che la

diminuzione della capacità lavorativa era data dalla perdita di forza e dalla

sensazione soggettiva di anestesia e formicolii che lo rendevano meno

resistente, più lento nell’esecuzione delle mansioni e meno affidabile (cfr.

doc. 56-22, 56-23).

Dal canto

suo il Dr. med. __________ ha valutato lo stato neurologico dell’insorgente

come segue:

"

(…)

Lo stato clinico conferma

la netta discrepanza tra i sintomi riferiti dal paziente e l'oggettività clinica

come già segnalato dal Dr. med. __________ nella sua perizia di aprile 2006 e

dal Dr. med. __________ nel 2004. Il paziente riferisce un'impossibilità di

effettuare la flessione dorsale del piede destro (muscolo tibiale anteriore),

alla valutazione della forza muscolare del piede destro, esame che necessità la

collaborazione da parte del paziente, il paziente non effettua nessun movimento

sia con il muscolo tibiale anteriore destro che con il muscolo tibiale

posteriore destro e i muscoli peronei destri. Sarebbero possibili solo

movimenti di lieve flessione-estensione delle dita del piede e dell'alluce

destro, con la forza M4 del M.gastrocnemio destro. Viene anche riferita

un'ipoestesia a tutto l'arto inferiore destro maggiormente pronunciato sulla parte

laterale della gamba destra, della caviglia destra e del piede destro sia sul

lato dorsale che plantare. Questo deficit sensitivo non presenta una

distribuzione dermatogena.

Contro un effettivo

deficit di forza dei muscoli esaminati parla chiaramente il quadro

deambulatorio del paziente, in caso di una forza M0 dei muscoli tibiali

anteriore e posteriore la deambulazione sarebbe caratterizzata da un chiaro

piede cadente con importante steppage, invece durante la deambulazione il

paziente mantiene costantemente il piede ad un'angolazione di 90°, posizione

possibile solo con attivazione dei 2 muscoli che quindi non sono plegici o

paretici. Il paziente cammina anche normalmente con delle ciabatte con la

stringa sopra il piede, in caso di paresi dei muscoli tibiale anteriore e

posteriore sarebbe impossibile camminare con questo tipo di ciabatta. Una

paresi di origine neurogena può inoltre essere esclusa a causa del trofismo del

M. tibiale anteriore conservato ossia del tutto nella norma. Questa

conservazione del trofismo parla anche contro una sintomatologia algica

importante in questa sede riferita dal paziente, in questo caso si dovrebbe

avere un risparmio dell'arto durante la deambulazione con minore appoggio dello

stesso, il che non avviene come viene anche mostrato dal trofismo muscolare

conservato (in caso di risparmio di un aiuto vi sarebbe un'ipotrofia dell'arto

stesso).

Per contro vi sono tuttora

segni elettrofisiologici per una pregressa lesione del N. peroneo destro. Vi è

ancora una lieve riduzione della velocità di conduzione motorica del N. peroneo

motorio profondo destro di lieve entità nel suo tratto distale come è

osservabile in caso di pregressa neuropatia del nervo, all'esame EMG vi sono

dei chiari segni per una denervazione neurogena pregressa con innervazione

avvenuta del M. estensore lungo dell'alluce destro. Nelle precedenti

valutazioni neurologiche si era molto discusso della diagnosi differenziale tra

neuropatia del N. peroneo destro e radicolopatia L5 destra, a mio avviso

proprio la storia clinica ed elettrofisiologica pone chiaramente per la

diagnosi di neuropatia del N. peroneo profondo destro. Questo in quanto già

alla prima valutazione nel novembre 2003 da parte del Dr. med. __________

veniva descritta una paresi M0 dei muscoli peronei e tibiale anteriore a

destra, ma con forza muscolare del tibiale posteriore destro conservata, egli

concludeva per una radicolopatia L5 dove questo reperto clinico da lui rilevato

parla contro questa diagnosi in quanto il M. tibiale posteriore è innervato dalla

radice L5 ed il M. peroneo dalla radice S1. Inoltre le valutazioni della Dr.ssa

__________ a fine dicembre 2003 e settembre 2004 parlano chiaramente per una

neuropatia del N. peroneo profondo destro come da lei stessa descritto, non mi

sembra chiaro perché la Dr.ssa __________ a un certo punto prima parla per una

chiara neuropatia del N. peroneo destro ed in un secondo momento di una

probabile neuropatia L5 a destra, sembrerebbe piuttosto un errore di

trascrizione.

Si può quindi concludere

che nel novembre 2003 il paziente ha effettivamente sviluppato una neuropatia

del N. peroneo destro, ai tempi la Dr.ssa __________ rilevava anche

un'ipotrofia del M. tibiale anteriore destro. Nel frattempo la neuropatia del

N. peroneo profondo destro è in pratica regredita completamente dal punto di

vista elettrofisiologico, con trofismo muscolare completamente restituito

mentre una paresi medio o grave residua, come riferita dal paziente, può essere

del tutto esclusa. Non posso però escludere una minima o lieve paresi residua

anche se pare improbabile. Non vi è una spiegazione neurologica per la netta

discrepanza tra i sintomi riferiti dal paziente con l'impossibilità alla

flessione dorsale del piede destro e nell'attivazione dei muscoli tibiale

anteriore e posteriore nonché dei peronei a destra alla valutazione della forza

muscolare e l'oggettività alla deambulazione. Sembrerebbe che in seguito al

danno avvenuto nel 2003 si è sviluppata una paresi funzionale somatoforme.

Clinicamente non vi sono

inoltre segni per una radicolopatia cervicale, il tono e trofismo muscolare

agli arti superiori è del tutto nella norma, i riflessi sono ben evocabili e

simmetrici, la motilità cervicale è indenne, non trovo chiare miogelosi o

contratture cervicali." (Doc. 56-30segg.)

Per quanto

attiene all’abilità lavorativa, il Dr. med. __________ ha evidenziato che anche

se vi fossero ancora stati dei lievi o minimi residui della neuropatia del

nervo peroneo profondo destro, dal lato neurologico non avrebbero determinato

un’incapacità lavorativa né nel suo lavoro abituale né per altri lavori.

Egli ha,

altresì, indicato che non vi erano evidenze di un dolore neuropatico residuo a

livello della caviglia e del piede destro, che un dolore neuropatico avrebbe

avuto caratteristiche diverse da quelle descritte dal paziente e che mancavano

del tutto segni indiretti di intensa sintomatologia algica in tale sede che

avrebbero comportato un risparmio dell’arto inferiore destro (cfr. doc. 56-32).

Il Dr.

med. __________ ha asserito che la situazione appariva migliorata per quanto

riguardava la sindrome radicolare C6 a destra ed era probabilmente migliorata

anche per quanto concerneva la paresi del piede destro, ma che nel frattempo il

paziente aveva sviluppato progressivamente una sindrome del dolore cronico e

mostrava a quel momento un aggravamento volontario.

Il

reumatologo ha specificato che nell’attività originaria di

muratore/giardiniere, come pure in attività pesanti, implicanti il regolare

sollevamento e/o trasporto di carichi superiori a 25 kg nonché movimenti

ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco l’assicurato era

inabile al lavoro nella misura del 50% inteso come lavoro a tempo pieno con

rendimento proporzionalmente ridotto. In un lavoro mediamente pesante,

implicante il regolare sollevamento e/o trasporto di carichi fino a 25 kg

(eccezionalmente 45 kg) nonché saltuariamente movimenti di flessione-estensione

o rotazione del tronco l’assicurato era inabile al lavoro nella misura del 40%

inteso come tempo pieno con rendimento proporzionalmente ridotto. In

un’attività leggera e adatta che evitasse movimenti ripetitivi di

flessione-estensione o rotazione del tronco e permettesse il rispetto delle

regole di ergonomia della schiena, nonché idealmente una certa alternanza delle

posizioni, l’assicurato era abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento

ridotto nella misura del 15% (cfr. doc. 56-39).

I medici

del SAM, per quanto attiene alle conseguenze delle diverse patologie

sull’abilità al lavoro complessiva, hanno concluso che l’assicurato,

nell’attività abituale di muratore/giardiniere, era abile al lavoro nella

misura del 50% se il lavoro richiedeva regolarmente il sollevamento o trasporto

di carichi superiori a 25 kg nonché movimenti ripetitivi frequenti di

flessione-estensione o rotazione del tronco oppure del 40% (inteso come lavoro

a tempo pieno con rendimento proporzionalmente ridotto) se, invece, il lavoro richiedeva

regolarmente il sollevamento o trasporto di carichi sino a un massimo di 25 kg

(eccezionalmente fino a 45 kg), solo saltuariamente movimenti di

flessione-estensione o rotazione del tronco.

In

attività leggera e adatta rispettosa dei criteri posti dal Dr. med. __________

il ricorrente era abile al lavoro nella misura dell’80% (cfr. doc. 56-17,

56-18).

2.5. Pendente

causa il ricorrente ha prodotto un rapporto del 13 maggio 2008 del Dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, dal quale è stato esaminato nei mesi di

aprile e maggio 2008 durante quattro incontri.

Lo

psichiatra ha diagnosticato:

"

ICD 10-F45.0

Sindrome di somatizzazione

Associata a:

ICD 10-F62.8

Modificazione duratura

della personalità consecutiva a una serie di problematiche somatiche accorsegli

negli anni 2002-2004 e che hanno provocato la strutturazione del funzionamento

della personalità su di un registro istrionico-psicosomatico.” (Doc. C)

Il Dr.

med. __________ ha così valutato le condizioni psichiche dell’assicurato:

"

(…)

Personalmente, pur

riconoscendo il fatto che il signor RI 1 dia effettivamente l'impressione di

esagerare l'espressione sintomatica dei suoi disturbi, sono però dell'avviso

che non vi sia alcuna volontarietà o consapevolezza. In effetti, in occasione

dei 4 incontri avuti con lui, ho potuto mettere in evidenza un registro di

funzionamento della personalità di tipo istrionico-psicosomatico che, associato

ad una organizzazione psico-cognitiva estremamente poco differenziata se non

addirittura rudimentale, fa del paziente un individuo poco avvezzo all'utilizzo

delle competenze intellettuali, incapace di introspezione, inconsapevole del

proprio vissuto emotivo (alessitimia) e dunque nell'impossibilità di esprimere

verbalmente le proprie sofferenze e che scarica dunque sul corpo, in modo anche

apparentemente dimostrativo-esagerato, tutto il suo dolore e tutte le sue pene.

Tenendo conto di ciò e del

fatto che i disturbi fisici di cui ha sofferto tra il 2002 ed il 2004 lo hanno

totalmente minato nelle sue attività professionali, investimento principale e

quasi unico nella sua esistenza dai 12 anni in poi, possiamo ben comprendere

come nel corso di questi ultimi 4-5 anni la patologie psicosomatica abbia

massicciamente cronicizzato il suo stato clinico.

Attualmente il signor RI

1__________ si presenta clinicamente come una persona diminuita sul piano del

funzionamento fisico, si lamenta di parecchi problemi locomotori, muscolari e

osteo-articolari, senza grandi risorse-energie, affaticabile e discontinuo nel

portare a termine svariate mansioni.

A parte questa patologia

di natura psicosomatica, non presenta altre turbe clinicamente inquietanti.

L'umore è subdepressivo e descrive una persistente apprensività.

Sul piano psichiatrico

psicoterapeutico non sussistono indicazioni urgenti per una cura specialistica

poiché, come già ben evocato dal Dr. __________ nel suo rapporto del 18.7.2006,

pazienti affetti da turbe psicosomatiche, a maggior ragione quelli poco

differenziati sul piano cognitivo, non possono beneficiare di trattamenti

psicoterapeutici ed in generale tollerano molto male gli psicofarmaci.

Da un punto di vista

prognostico l'evoluzione clinico-esistenziale rischia di essere cronicamente

perturbata dall'attuale patologia psicosomatica.

Per quel che riguarda di

divenire socio-occupazionale sono del parere che la prognosi potrebbe essere

relativamente favorevole visto che il paziente si dice motivato per una ripresa

delle attività lavorative, ben intenso tenendo conto delle limitazioni ben

repertoriate nelle valutazioni specialistiche, reumatologica e neurologiche, e

considerando il fatto che lo stesso non presenta alcuna rivendicazione

particolare e non è affetto da nevrosi da risarcimento.

Tengo però a precisare che

da un punto di vista psichiatrico, in particolare a causa del marcato

ipofunzionamento cognitivo e del mediocre adattamento socio-culturale, il

signor RI 1 è da considerare assolutamente incapace di trovare lavoro da solo e

necessita dunque di un aiuto consistente, costante e personalizzato, che solo

specialisti nella reintegrazione professionale sono in grado di assicurare.

Inoltre, tenuto conto

della psicopatologia attuale e delle limitazioni fisiche, è a mio avviso

ragionevole affermare che, pure riuscendo a trovare un impiego a pieno tempo

facile, leggero e rispettoso delle limitazioni, il paziente non è più in grado

di assicurare un guadagno superiore al 50% di quanto percepiva negli anni in

cui lavorava regolarmente." (Doc. C)

Infine lo

psichiatra ha ribadito che l’assicurato a suo parere è inabile al guadagno

nella misura del 50%, anche se teoricamente in grado di reggere un impiego a

tempo pieno (cfr. doc. C pag. 5).

L’apprezzamento

del Dr. med. __________ è stato sottoposto ai medici dell’SMR, Dr. med. __________,

FMH medicina generale, e __________, spec. in psichiatria.

Essi si

sono espressi al riguardo con annotazioni del 29 maggio 2008:

"

(…)

Il Dr. med. __________ nel

rapporto medico specialistico del 13.05.2008 conferma la diagnosi di Sindrome

da Somatizzazione (ICD 10 F 45.0) già posta durante la valutazione peritale SAM

del 2006 ma aggiunge la presenza di una modificazione duratura della

personalità consecutiva ad una serie di problematiche somatiche accorsegli

negli anni 2002-2004 e che hanno provocato la strutturazione del funzionamento

della personalità su di un registro istrionico-psicosomatico (ICD 10 F 62.8).

Il Dr. med. __________ giunge alla conclusione che "…un registro di

funzionamento della personalità di tipo istrionico-psicosomatico che, associato

ad una organizzazione psicognitiva estremamente poco differenziata se non

addirittura rudimentale, fa del paziente un individuo poco avvezzo all'utilizzo

delle competenze intellettuali, incapace di introspezione…. e che scarica

dunque sul corpo, in modo anche apparentemente dimostrativo-esagerato, tutto il

suo dolore e tutte le sue pene". alla stessa conclusione era giunto il Dr.

med. __________ che aveva riportato nella sua perizia come la presenza di un

pensiero concreto e con scarse risorse intellettive ed introspettive, aspetti

della personalità dell'A. , spieghino la forte tendenza alla somatizzazione dei

conflitti intrapsichici da lui negati. La diagnosi di un disturbo duraturo di

personalità non ha modificato il quadro clinico e lo stato di salute dell'A.

In entrambe le valutazioni

specialistiche non emergono elementi che depongano per un ritiro totale dalla

vita sociale. Nella valutazione SAM ha un funzionamento familiare

soddisfacente: l'intesa matrimoniale è descritta come buona, l'A si sente

sostenuto ed aiutato dalla consorte, anche a livello psicologico e così anche

nella valutazione del Dr. __________ avvenuta quasi a due anni di distanza

viene riportato come la presenza della moglie lo abbia aiutato ad riacquisire

una vita quotidiana molto più tranquilla, ritmata.

L'A scandisce la propria

giornata recandosi quotidianamente in un magazzino-deposito del precedente

datore di lavoro dove alleva polli e conigli e coltiva verdure, trascorre le

giornate a passeggiare.

L'A nella valutazione del

Dr. __________ viene inoltre descritto come "… una persona con origini

sfavorite, con un'insufficiente scolarizzazione, totalmente identificato sia

nel suo ruolo professionale che nella ditta che lo impiega, ragionevolmente ben

integrato per quel che riguarda gli aspetti del nostro funzionamento sociale ma

massicciamente distante sul piano socio-culturale. Tali fattori psicosociali

non rappresentano un danno alla salute.

A livello terapeutico il

Dr. med. __________ considera che non sussistano indicazioni urgenti per una

cura specialistica poiché la tipologia di tali pazienti non possono beneficiare

di trattamenti psicoterapeutici e in generale tollerano molto male gli

psicofarmaci. Durante la valutazione SAM del 2006 viene riportato che l'A

assume al bisogno Temesta e Seresta, farmaci ansiolitici, per dormire o far

fronte agli stati di nervosismo o agli episodi di mancamento, quindi l'A in caso

di bisogno ricorre ad un aiuto psicofarmacologico, non mostrando

"resistenze" verso questo tipo di approccio terapeutico.

La certificazione del Dr.

med. __________ prodotta in sede di ricorso non apporta elementi in favore

d'una modifica sostanziale dello stato di salute dell'A rispetto alla perizia

per il SAM da parte del Dr. __________ che va confermata nelle sue

Considerandi

conclusioni."

(Doc. XIIbis)

Per

consolidata giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF

127.

V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto il referto del Dr. med. __________ e l’annotazione dei medici

dell’SMR, __________ e __________, menzionati sopra, sono posteriori alla

decisione impugnata. Tuttavia quanto riscontrato dai medici citati può

permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al

provvedimento contestato. Pertanto tali rapporti sono rilevanti ai fini del

presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 25

aprile 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

2.6

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité

et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF

123.

V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne

signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et

médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)."

Va ancora ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine è utile rilevare che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere

fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza

in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene

che le conclusioni esposte nella perizia pluridisciplinare del SAM del 31

agosto 2006, secondo cui l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 80%

in attività leggere e adatte, possano validamente costituire da supporto

probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario

procedere a ulteriori atti istruttori.

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed.,

p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

rapporto peritale SAM (cfr. doc. 56-1 segg.) non contiene, in effetti,

contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in

particolare, i periti hanno tenuto conto delle singole patologie invalidanti di

cui l’assicurato è affetto e hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro,

motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso,

e meglio fondandosi sullo studio del dossier dell’insorgente, su diverse visite

del paziente e sui referti degli esami esperiti.

Per

quanto attiene all’aspetto reumatologico, agli atti non risulta del

resto alcuna valutazione medica in senso opposto che metta in dubbio la perizia

pluridisciplinare del SAM.

Relativamente

alle problematiche neurologiche, va osservato che il Dr. med. __________

ha attestato, da un lato, un trofismo muscolare del muscolo tibiale conservato,

dall’altro, una notevole discrepanza tra i reperti clinici oggettivi e

l’asserzione del ricorrente di non poter muovere il piede destro (cfr. doc.

32-6).

Questi

elementi corrispondo peraltro a quanto certificato in seguito dal Dr. med. __________,

perito SAM (cfr. doc. 56-30segg.).

Per

quanto concerne l’esigibilità lavorativa, il Dr. med. __________ si è limitato

ad affermare che l’assicurato può svolgere un’attività a tempo pieno con

diminuzione del rendimento al massimo del 20-25% e che non sono adatte attività

troppo pesanti. Per il resto egli non ha distinto la capacità lavorativa

dell’insorgente nell’attività svolta in precedenza da quella in attività

realmente idonee al suo stato di salute dal profilo neurologico. Il Dr. med. __________

si è sì riferito ad altre attività, ma senza specificare se intendeva

occupazioni leggere, o comunque adeguate, o più in generale qualsiasi tipo di

impiego non troppo pesante.

Non va

poi dimenticato che è stato lo specialista medesimo ad auspicare l’esperimento

di una perizia pluridisciplinare al fine di meglio valutare le condizioni

dell’assicurato (cfr. doc. 32-, 32-10).

Questa

Corte non ignora che il Dr. med. __________ aveva indicato, nel novembre 2005,

che in considerazione della situazione clinica e neuroradiologica era convinto

che l’assicurato presentasse una limitazione della capacità lavorativa anche in

attività leggere ed ergonomicamente favorevoli, ritenendo giustificata

un’incapacità al lavoro definitiva del 50% (cfr. doc. 28-7)

Tuttavia

tale apprezzamento non è suscettibile di scalfire il valore probante della

valutazione del perito SAM, Dr. med. __________.

La

certificazione del Dr. med. __________ appare piuttosto laconica e non

sufficientemente motivata. La stessa risulta essere fondata più che altro sulla

sintomatologia soggettiva lamentata dall’assicurato. La paresi dell’arto

inferiore destro non è infatti stata approfonditamente indagata, come per

contro poi effettuato dai medici Dr. __________ e __________. Il Dr. med. __________

stesso, inoltre, ha attestato che il prolasso mediale presente nella RM del

2003.

(contestuale a una discopatia L4/5 con una protrusione a base larga) si

era praticamente assorbito (cfr. doc. 28-7).

Per

quanto riguarda l’aspetto psichico, il Dr. med. __________ ha sì

rilevato che l’assicurato presentava una somatizzazione con aspetti floridi a

livello degli arti che andava inquadrata nell’ambito di una sindrome da

somatizzazione, ma ha anche sottolineato che il soggetto tendeva

all’esagerazione dei sintomi e che comunque la sintomatologia era di lieve

entità. Egli ha, dunque, concluso per un’inabilità al lavoro nella misura del

10% (cfr. doc. 56-22).

Il

rapporto del Dr. med. __________ non inficia le conclusioni a cui è giunto il

perito psichiatra.

Lo

psichiatra consultato privatamente dal ricorrente ha in effetti, tra l’altro,

anch’egli diagnosticato, analogamente al Dr. med. __________, una sindrome di

somatizzazione. Inoltre il medico ha riconosciuto il fatto che l’assicurato dia

l’impressione di esagerare l’espressione sintomatica dei suoi disturbi,

precisando però di essere dell’avviso che non vi sia alcuna volontarietà o

consapevolezza (cfr. doc. C).

Al

riguardo va sottolineato che, contrariamente a quanto fatto valere dal Dr. med.

__________, il Dr. med. __________ non ha attestato alcuna intenzionalità da

parte dell’insorgente (cfr. doc. 56-20 segg.).

Anche il

Dr. med. __________, come già posto in luce dal Dr. med. __________ (cfr. doc.

56-22), ha, poi, evidenziato che l’assicurato presentava un’organizzazione

psico-cognitiva estremamente poco differenziata, se non addirittura

rudimentale, che rendeva il paziente un individuo poco avvezzo all’utilizzo

delle competenze intellettuali, incapace di introspezione, inconsapevole del

proprio vissuto emotivo (cfr. doc. C).

In

relazione all’ulteriore diagnosi di “ICD 10-F62.8 modificazione duratura della

personalità consecutiva a una serie di problematiche somatiche accorsegli negli

anni 2002-2004 e che hanno provocato la strutturazione del funzionamento della

personalità su di un registro istrionico-psicosomatico” formulata dal Dr. med. __________

(cfr. doc. C), giova rilevare che la stessa non è fondata su alcun elemento

oggettivamente verificabile ignorato dalla perizia del Dr. med. __________ e

sufficientemente pertinente per rimettere in discussione le conclusioni del

perito psichiatra (cfr. STF I 113/06 del 7 marzo 2007).

Per quanto

attiene agli aspetti menzionati dal Dr. med __________ riguardanti

l’assicurato, e meglio le sue origini sfavorite, un’insufficiente

scolarizzazione, una buona integrazione a livello operativo del nostro

funzionamento sociale, ma massiccia distanza sul piano socio-culturale, è utile

puntualizzare che, come accennato dai medici dell’SMR, __________ e __________

(cfr. doc. XIIbis), per costante giurisprudenza i fattori psicosociali o socioculturali

non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare

un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. STFA inedite

del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I

404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi

sanciti in DTF 127 V 294).

L’attestazione

del Dr. med. __________, secondo la quale l’assicurato, benché teoricamente in

grado di reggere un impiego a tempo pieno, non potrebbe più conseguire un

guadagno superiore al 50% di quanto percepiva prima del danno alla salute (cfr.

doc. C), si rivela, altresì, ininfluente.

Al

medico, in effetti, spetta soltanto fornire una precisa descrizione dello stato

di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti

ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18.

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

Il medico non deve, per

contro, determinare l’incapacità di guadagno presentata da un assicurato, la

quale va stabilita procedendo a un raffronto dei redditi come indicato al

consid. 2.3.

Infine va

osservato che un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza è quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 ha precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…) "

Si

ricorda, in ogni caso, al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

2.8

Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Visto che

la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.

2.2

), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,

ritiene determinante il 2004, come del resto riconosciuto dall’UAI (cfr.

doc. B) e non contestato dall’assicurato.

Per

quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che l’amministrazione,

nella decisione formale del 6 ottobre 2005, ha considerato, a questo titolo, un

importo pari a fr. 50'965.-- (cfr. doc. 5-2).

La

consulente di integrazione professionale, poi, nel settembre 2006, ha fatto

capo a un reddito da valido di fr. 61'878.--, ritenuto, segnatamente, un

salario orario di fr. 28.-- e 48 settimane lavorative annue (cfr. doc. 40-2).

Nella

decisione su opposizione impugnata, dando seguito a quanto addotto dal

ricorrente il 5 dicembre 2005 a complemento della propria opposizione (cfr.

doc. 28-1), l’UAI ha tenuto conto, anche se solo per ipotesi di lavoro, del

reddito indicato dall’assicurato di fr. 67'034.--, calcolato, in particolare,

partendo da uno stipendio di fr. 28.--/ora e da 52 settimane annue (cfr. doc.

B).

Questa

Corte può senz’altro aderire all’ammontare appena menzionato di fr.

67'034.-- (fr. 28.--/ora x 8.5 ore x 5 giorni x 52 settimane + 8.33% quota

parte di tredicesima. A quest’ultimo riguardo cfr. doc. 8-1; 11-2 da cui emerge

che l’assicurato presso __________ percepiva la tredicesima), peraltro fatto

valere dall’insorgente pure nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I), considerando

che, contrariamente a quanto indicato dalla consulente di integrazione

professionale, le settimane annue da calcolare sono effettivamente 52 e non 48.

2.9

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

2.10

Utilizzando i

dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, e

non come preteso dal ricorrente i dati di cui alla tabella TA13 (cfr. consid.

2.9

) - rivelandosi ininfluente, al fine del tipo di tabella da applicare,

l’anno di riferimento per il calcolo del grado di invalidità -, l’assicurato,

svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4'588.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2008, pag. 94), esso ammonta a

fr. 4'771.50 mensili

oppure a fr. 57'258.-- per l'intero anno

(fr. 4'771.50 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

L’assicurato,

quale muratore/giardiniere presso __________, costruzione e manutenzione di

giardini, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 67’034.--/anno

per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.), corrispondenti a fr.

5’586.-/mese.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente, cioè

fr. 53’444.--/anno e 4’454.--/mese (al riguardo si è tenuto conto di una media

dei salari previsti per l’ortofloricoltura, le costruzioni e il commercio; cfr.

Tabella TA1 2004 p.ti 01, 45, 50-52, livello di qualifica 4: fr. 4’282.-- X 12 mesi =

51’388.--, riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 53’444.--).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008 e STCA 32.2007.165 del 7 aprile

2008, menzionate al considerando precedente.

2.11

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten

zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen

und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.12

In concreto,

l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 10% per

tenere conto della necessità di alternare la postura e dell’esperienza

professionale sempre nello stesso settore (doc. I, 40-2).

Va qui

rilevato che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla

valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80

consid. 5b/dd e 6).

Egli può

tuttavia farlo in presenza di validi motivi.

Ad

esempio, in una sentenza 8C_675/2008 del 22 ottobre 2008, il Tribunale federale

ha confermato, visti i validi motivi addotti dall’istanza cantonale, l’aumento

della percentuale di riduzione del salario statistico decisa dal primo giudice

per tenere adeguatamente conto delle circostanze specifiche del caso concreto,

osservando:

"

2.

2.1

Die Frage, ob die von der IV-Stelle

angenommene, bloss 50%ige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit angesichts der

zahlreichen somatischen Befunde (beidseitige Knie- und Rückenbeschwerden,

dilatative Kardiomyopathie [Herzmuskelerkrankung], Amaurose links), deren

Berücksichtigung bei der Beurteilung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit nur teilweise

gesichert ist, den konkreten Verhältnissen gerecht zu werden vermag, liess das

kantonale Gericht in seinem Entscheid vom 5. August 2008 trotz erheblichen

Zweifeln offen. Zur Zusprechung einer ganzen Invalidenrente und damit zur

Gutheissung des von ihm zu prüfenden Rechtsmittels gelangte es bereits, weil es

der Auffassung war, im Rahmen eines Einkommensvergleichs sei bei der Bestimmung

des Invalideneinkommens ein höherer als der von der Verwaltung angenommene

behinderungsbedingte Abzug von den in der LSE statistisch ausgewiesenen Löhnen

zuzubilligen. Dabei hat es in seinem Entscheid dargelegt, die IV-Stelle habe

einzig wegen dem unabdingbaren Erfordernis einer körperlich leichten,

wechselseitigen Tätigkeit einen Abzug von 15 % gewährt; wegen der vielschichtigen

Polymorbidität müsse aber mit einem weit unterdurchschnittlichen Einkommen

gerechnet werden, weshalb sich der nach der Rechtsprechung maximal zulässige

behinderungsbedingte Abzug von 25 % (BGE 126 V 75

E. 5b/cc S. 80) rechtfertige.

2.2

Die Vorinstanz hat damit entgegen der

Argumentation in der Beschwerdeschrift ihr Ermessen nicht missbraucht, sondern

sogar triftige Gründe für ihre von der Ansicht der Verwaltung abweichende

Ermessensausübung angeführt. Angesichts der dem Bundesgericht bezüglich der Höhe

eines behinderungsbedingten Abzuges zustehenden Überprüfungsbefugnis besteht

kein Anlass zu einer Korrektur des angefochtenen Entscheids.”

Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che la riduzione del

10% stabilita dall’UAI non sia sufficiente, per i motivi che seguono.

Il TCA

rileva innanzitutto che, nella presente fattispecie, a dipendenza del danno

alla salute, l'assicurato è stato sì giudicato in grado di esercitare

un'attività sostitutiva, ma nella misura dell’80%.

Ora,

secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il

reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato possa svolgere

un’attività adeguata soltanto in misura parziale:

"

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig

festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der

Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im

Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr

ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann

mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums

lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden

Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.

Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung

tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen

(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit

unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden

(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So

kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle

spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung

möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines

Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit

einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der

trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls

dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des

Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des

Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn

in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE

129.

V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese

Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der

verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch

alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen

(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“ (STFA del 15 marzo 2006

nella causa L., U 471/05)

Inoltre,

occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata

in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di

confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido

nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata

unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera

precisa.

In quel

caso, relativo a un assicurato ancora abile al lavoro soltanto in misura del

50%, la riduzione del reddito è stata quantificata al 10% (contrariamente a

quanto ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una

riduzione del 9%).

Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli

impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il

Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la

riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita

dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali

derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista

medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato

di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,

l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza

motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era

giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il

precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%)

dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito

da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.

Tutto ben

considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza appena citata, il TCA è

dell’avviso che con una riduzione globale del 15% (cfr. anche Ufficio federale

di statistica, Enquête suisse sur la structure des salaires - Panorama salarial

2006, Neuchâtel 2008, pag. 16 T2*) si tenga adeguatamente conto delle

specifiche circostanze del caso concreto, ossia del fatto che lavorando

a tempo parziale (80%; cfr. consid. 2.7.) l’interessato può percepire un

salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100% e degli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute.

Partendo

da un salario da invalido di fr. 57'258.-- (cfr. consid. 2.10.) e ritenuta un’esigibilità

dal profilo medico dell’80% (cfr. consid. 2.7.), ammettendo una riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta a fr. 38'935.—[fr. 45’806.--

- (fr. 45’806.-- x 15 : 100)].

Confrontando

ora questo dato con l'importo di fr. 67’034.-- corrispondente al reddito che l’insorgente

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004 (cfr. consid. 2.8.), emerge

un’incapacità al guadagno pari a 41.92%, arrotondato al 42% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.

41).

Ne discende che

l’insorgente ha diritto a un quarto di rendita di invalidità dal novembre 2004

(cfr. consid. 2.2.).

2.13

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un sindacato, ha diritto a

un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 100.-- che vanno a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ L’assicurato

ha diritto a un quarto di rendita d’invalidità a far tempo dal novembre 2004.

2. Le spese,

per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 100.-- a carico dell’assicurato.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster