32.2008.32
UAI,sulla base della perizia del SAM,che ha considerato l'assicurata ancora abile al lavoro all'80% in attività adatte,ha a giusta ragione rifiutato il diritto a prestazioni,in difetto di un grado di
29 gennaio 2009Italiano85 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.32
Data decisione, Autorità:
29.01.2009, TCA
Titolo:
UAI,sulla base della perizia del SAM,che ha considerato l'assicurata ancora abile al lavoro all'80% in attività adatte,ha a giusta ragione rifiutato il diritto a prestazioni,in difetto di un grado di invalidità almeno del 40%
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.32
cr/sc
Lugano
29 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 gennaio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, allora attiva a tempo parziale quale operaia nel reparto
imballaggio di caramelle di una ditta, in data 31 luglio 1997 ha presentato una prima domanda di
prestazioni (doc. 52/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 34/1-7), con
decisione del 5 marzo 1999, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurata una
rendita intera di invalidità (grado del 67%) limitatamente al periodo dal 1°
luglio 1997 al 28 febbraio 1998 (doc. 29), negando in seguito il diritto a
prestazioni dato che ella era nuovamente abile al lavoro nella sua precedente
attività.
1.2. In data 20
ottobre 2005 l’assicurata, attiva al 100% in qualità di operaia presso un
atelier di orologi, ha presentato una nuova domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti (doc. 20/1-7), indicando di essere affetta da “dolori
cervicali con limitazioni dei movimenti che si irradiano verso la nuca, che mi
provocano dolori di testa e a volte vertigini, dolori al braccio destro e non
riesco ad alzarlo, limitando i movimenti normali (torsione e 2 piccole ernie cervicali),
ernia lombare, dolori alla gamba che mi provoca problemi alla deambulazione.
Già l’esame radiologico esperito il 6.8.1996 ha evidenziato una torsione con
raddrizzamento e iniziale spondilosi deformante della colonna lombare,
discopatia L5/S1 (operata nel 1997) e una spondilartrosi L3/L4 e più
pronunciata L4/L5; dal 1997 soffro di depressione”.
Esperiti
gli accertamenti del caso, in particolare dopo avere disposto l’allestimento di
una perizia pluridisciplinare da parte del Servizio di accertamento medico
(SAM) di __________, con progetto di decisione del 10 ottobre 2007 (doc. 60/1-3),
poi confermato con decisione del 30 gennaio 2008 (doc. A1), l’Ufficio AI ha
rifiutato il diritto a prestazioni, ritenuto un grado d’invalidità del 21%.
1.3. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera
di invalidità.
Sostanzialmente
il patrocinatore ha contestato la perizia del SAM, con riferimento al consulto
peritale reumatologico del dr. __________ e a quello neurologico del dr. __________,
indicando che l’assicurata presenta un’inabilità lavorativa del 70%, come
attestato dal dr. __________.
Il
patrocinatore ha poi contestato anche la valutazione economica effettuata
dall’amministrazione, criticando sia l’ammontare del reddito da valido –
calcolato sulla base dei valori statistici regionali, mentre quello da invalido
in considerazione dei valori statistici nazionali – sia l’ammontare della
riduzione percentuale – ritenuta insufficiente, chiedendo l’applicazione della
riduzione massima del 25% (I).
1.4. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere ribadito la correttezza della
valutazione eseguita dai medici del SAM e osservato che anche tenendo conto di
un reddito da valido calcolato sulla base dei valori statistici nazionali, il
risultato non cambierebbe - ha invece postulato la reiezione del ricorso, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV +
bis).
1.5. In data 15
maggio 2008, il patrocinatore dell’interessata ha prodotto nuovi referti
medici, tra i quali una perizia reumatologica di parte eseguita dal dr. __________
(X + D1-4).
1.6. Con scritto
del 2 giugno 2008, l’amministrazione ha osservato che la documentazione medica
prodotta dall’assicurata permette di confermare la valutazione del danno alla
salute e dell’invalidità espressa nella decisione impugnata, chiedendo quindi
nuovamente la reiezione del ricorso (XIV).
1.7. In data 21
maggio 2008 il patrocinatore dell’interessata ha poi trasmesso al TCA ulteriori
referti medici (XII + E1-2).
1.8. Con scritto
del 3 giugno 2008, l’UAI ha rilevato che la documentazione presentata
dall’assicurata era già stata prodotta con la lettera del 15 maggio 2008,
ribadendo la correttezza della decisione impugnata e la richiesta di reiezione
del ricorso (XV).
Le
osservazioni dell’UAI sono state trasmesse all’assicurata (XVI), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò
non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
Fatti
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle
affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto
in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia
depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara)
tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65
consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.4. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di
esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno
valutato la patologia reumatologica (dr. __________), quella neurologica (dr. __________)
e quella psichiatrica (dr.ssa __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 17 aprile 2007, ha posto le diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome fibromialgica
generalizzata; decondizionamento muscolare; periartropatia omeroscapolare a
destra; note alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatie C5/C6
e C6/C7); note alterazioni degenerative lombari (discopatie L4/L5 e L5/S1)”,
mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di
“esito da discectomia microchirurgica L5/S1 a sinistra per ernia discale mediolaterale
L5/S1 a sinistra il 25.4.1997; disturbi statici del rachide (appiattimento
della dorsale, iperlordosi prolungata lombare, scoliosi sinistroconvessa
toracolombare compensata); piedi piatti con alluci valghi e dita a martello;
obesità (peso 68.5 kg / statura
161.5 cm)” (doc. 76-30).
Il dr. __________ ha elencato i seguenti limiti
funzionali:
"
(...)
Per quanto riguarda la capacità funzionale
residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta
tra 5-10 kg fino all'altezza
dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai
oltre 45 kg fino all'altezza
dei fianchi; l'assicurata può di rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto con il
braccio destro, molto spesso con il braccio sinistro, di rado pesi
oltrepassanti i 5 kg sopra
l'altezza del petto con il braccio destro, molto spesso con il braccio
sinistro. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,
spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, di rado
maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata
può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la
rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in
avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere
la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata
può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la
posizione in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto spesso camminare
fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi
tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire
le scale, di rado salire su scale a pioli.
I limiti funzionali concernenti la spalla destra
possono venire a cadere in caso di successo alle terapie per la spalla destra
suggerite sopra. (...)" (Doc. 76-32)
Il dr. __________ ha considerato l’assicurata, a
partire dal 1° ottobre 2004, abile al lavoro al 100%, con una diminuzione del
rendimento del 30%, nella sua precedente attività di operaia in un atelier di
orologi. Secondo lo specialista, la diminuzione del rendimento è dovuta
principalmente ai limiti funzionali della spalla destra (che potrebbero venire
meno con un trattamento adeguato) e alla sintomatologia algica generalizzata
(doc. 76-32).
Il dr. __________ ha poi ritenuto l’assicurata
abile al lavoro al 100%, con un rendimento del 100%, in un’attività adatta al
suo stato di salute, a partire dal 1° novembre 1997, a distanza di circa 6 mesi
dall’intervento neurochirurgico al rachide lombare (doc. 76-32).
L’aspetto neurologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 2 aprile 2007, ha posto le diagnosi di “stato da
discectomia L5/S1 a sinistra per probabile discopatia irritativa S1 da questo
lato: attualmente senza deficit neurologici agli arti inferiori né indizi per
una radicolopatia irritativa residua; dolori cervicali cronici senza indizi per
una lesione neurogena a livello cervicale” (doc. 76-20).
Il dr. __________ ha considerato che, dal punto
di vista neurologico, non vi è alcuna diminuzione della capacità lavorativa
(doc. 76-20).
Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dalla
dr.ssa __________, medico-chirurgo specialista in psichiatria, la quale, nel
suo referto del 21 aprile 2007, ha posto le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD10-F45.4); sindrome depressiva reattiva ai fatti del 2006 che hanno
coinvolto il figlio (ICD10-F43.21); sfumati temi fobici poco-non organizzati
(ICD10-F40.9); ansia (ICD10-F41)” (doc. 76-24).
La dr.ssa __________ ha considerato l’assicurata
inabile al lavoro al 20% nella sua precedente attività e in tutte le altre
attività teoricamente esigibili (doc. 76-24).
La dr.ssa __________ ha poi consigliato una nuova
valutazione dell’assicurata a distanza di un anno dal suo esame peritale (doc.
76-25).
La specialista ha evidenziato come sarebbe utile
per l’assicurata la ripresa di una attività lavorativa compatibile con le sue
competenze e i suoi disagi fisici, così da ridurre il rischio di una
cronicizzazione e di un peggioramento del quadro clinico (doc. 76-25).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 30 maggio 2007, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome fibromialgica generalizzata;
decondizionamento muscolare; periartropatia omeroscapolare a destra; note
alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatie C5/C6 e C6/C7);
note alterazioni degenerative lombari (discopatie L4/L5 e L5/S1); sindrome
somatoforme da dolore persistente; sindrome depressiva reattiva ai fatti del
2006 che hanno coinvolto il figlio; sfumati temi fobici poco o non-organizzati;
ansia”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle
di “stato da discectomia L5-S1 a sinistra, per probabile discopatia irritativa
S1 da questo lato, attualmente senza deficit neurologici agli arti inferiori,
né indizi per una radicolopatia irritativa residua; disturbi statici del
rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi prolungata lombare, scoliosi
sinistro-convessa toracolombare compensata); piedi piatti con alluci valghi e
dita a martello; obesità; colecistectomia per colecistite litiasica (1993);
appendicectomia nel 1979; ipercolesterolemia” (doc. 76-12).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurata, dal 1° marzo 2005, abile al lavoro al 70% nella
sua attività di operaia in un atelier di orologi e all’80% come casalinga (doc.
76-15).
I medici del SAM hanno poi indicato che
l’assicurata è da ritenere abile al lavoro al 100%, con un rendimento del 100%,
in attività lavorative adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di
natura reumatologica, a decorrere dal 1° novembre 1997, ossia a distanza di 6
mesi dall’intervento neurochirurgico al rachide lombare (doc. 76-17).
Quanto alla possibilità per l’assicurata di
beneficiare di provvedimenti di riformazione professionale, i medici del SAM
non li hanno considerati utili, in quanto destinati al fallimento (doc. 76-17).
Nelle sue annotazioni del 18 luglio 2007, il dr. __________
del SMR, specialista FMH in medicina interna (sul
diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,
cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Operaia di atelier di orologi.
Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli
status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni
sulle esigibilità residuali citate nel SAM 5.2007 (reumatologico, psichiatrico
e neurologico) e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed
ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale
pluridisciplinare quale un SAM.
Si giustifica pertanto una IL 100% dal 10.2004,
50% dal 2.2005 e 30% nella sua attività dal 3.2005 prevalentemente per la
componente locomotoria.
In attività adeguate ergonomicamente (vedi pag.
16 della perizia SAM) si giustifica per limitazione psichiatrica una IL 20% dal
3.2005." (Doc. 58-1)
A seguito delle osservazioni presentate dal
patrocinatore dell’assicurata contro il progetto dell’UAI di rifiuto della
rendita e in particolare della documentazione medica prodotta per contestare le
conclusioni alle quali erano giunti i medici del SAM (cfr. doc. 68-2, 69-1,
71-1, 71-2), il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 24 gennaio 2008, ha indicato:
"
Vedi mia nota del 18.7.2007.
Audizione al progetto di decisione AI del
10.10.2007.
Documentazione medica attuale da parte avvocato
di parte riporta una TAC lombare del 2005 che era già nota al SAM, gli
ulteriori accertamenti per la patologia alla spalla destra anch'essa già
evidenziata con le limitazioni presso il SAM e la valutazione del medico
curante dr. __________ del 12.2007 che si esprime convalidando lo stato
invariato a livello clinico rispetto al periodo precedente.
Dopo queste osservazioni puramente dal lato
medico non posso che convalidare le esigibilità lavorative riportate presso il
SAM, non mi esprimo su problematica economica non di mia competenza.
Ricordo inoltre che sono le limitazioni
funzionali dettate naturalmente da patologie somatiche o psichiche che portano
ad un danno economico ai fini AI e non esclusivamente la presenza di nuove
diagnosi a motivare una nuova valutazione o riconsiderare il danno alla salute
ai fini assicurativi.
In conclusione, attualmente in fase di audizione
non vi sono a livello puramente medico i presupposti per discostarsi dalla
valutazione specialistica pluridisciplinare del SAM." (Doc. 63-1)
2.5. Nella
procedura di ricorso davanti al TCA, l’assicurata ha contestato le conclusioni
dei medici del SAM, producendo i seguenti certificati medici:
-
referto del 24 dicembre 2007, concernente
l’esame di MRI alla spalla destra, indirizzato al dr. __________ da parte della
dr.ssa __________, la quale è giunta alle seguenti conclusioni:
" (...)
Lama di versamento
nella borsa sottoacromiale - sottodeltoidea.
Lesione nella parte
intermedia del tendine del sovraspinato, all'inserzione sul trochite, che pone
la diagnosi differenziale tra una lesione parziale borsale subtotale o una
lesione transmurale." (Doc. B)
-
scritto del 27 novembre 2007 del dr. __________
del centro di medicina e chirurgia dello sport di __________, indirizzato al
dr. __________, del seguente tenore:
" Ti
ringrazio per averci indirizzato la succitata paziente per una terapia con onde
d'urto.
Purtroppo dopo 4
applicazioni la paziente lamenta tutt'ora importanti forti dolori che rendono
improbabile un successo finale. In data odierna (27.11.07) ho rivisto la
paziente che è fortemente disturbata. Ha un inizio di un dolore analogo anche alla
spalla sinistra. Inoltre è sofferente anche a quanto pare per le note ernie
discali cervicali. Per questo motivo penso debba essere rivalutata,
eventualmente dal collega __________, discutendo se del caso gli ulteriori
accertamenti (MRI? ed un eventuale approccio chirurgico)." (Doc. C)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 7 marzo
2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
"
Professione: operaia generica.
Perizia SAM 4.2007:
DIAGNOSI
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome fibromialgica generalizzata.
Decondizionamento muscolare.
Periartropatia omeroscapolare a destra.
Note alterazioni degenerative della colonna
cervicale (discopatie C5/C6 e C6/C7).
Note alterazioni degenerative lombari (discopatie
L4/5 e L5/S1).
Sindrome somatoforme da dolore persistente.
Sindrome depressiva reattiva ai fatti del 2006,
che hanno coinvolto il figlio.
Sfumati temi fobici poco o non-organizzati.
Ansia.
Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Stato da discectomia L5-S1 a sin. per probabile
discopatia irritativa Si da questo lato, attualmente senza deficit neurologici
agli arti inf., nè indizi per una radicolopatia irritativa residua.
Disturbi statici del rachide (appiattimento della
dorsale, iperlordosi prolungata lombare, scoliosi sin.-convessa toracolombare
compensata).
Piedi piatti con alluci valghi e dita a martello.
Obesità.
Colecistectomia per colecistite litiasica (1993).
Appendicectomia nel 1979.
Ipercolesterolemia.
Conclusioni SAM:
impedimento neurologico: assenza di impedimento
impedimento psichiatrico: 20%
impedimento reumatologico: abile al 100% in
attività rispettosa dei seguenti limiti funzionali.
Per quanto riguarda la capacità funzionale
residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta
tra 5-10 kg fino all'altezza
dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai
oltre 45 kg fino all'altezza
dei fianchi; l'assicurata può di rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto con il
braccio destro, molto spesso con il braccio sinistro, di rado pesi
oltrepassanti i 5 kg sopra
l'altezza del petto con il braccio destro, molto spesso con il braccio
sinistro. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,
spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, di rado
maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata
può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la
rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in
avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere
la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia.
L'assicurata può assumere talvolta la posizione
seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata.
L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri,
talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno
accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
Attività abituale: impedimento del 30%
(rendimento) principalmente per la spalla destra.
Decisone UAI del 30.1.2008: nessun diritto a
rendita in presenza di grado AI 21% dopo CGR.
Documentazione presentata in sede di ricorso:
- MRI
spalla destra il 24.12.2007: lesione nella parte intermedia del tendine
sovraspinato che pone la diagnosi differenziale tra una lesione parziale
borsale subtotale o una lesione trasmurale.
- Rapporto
dr. __________ del 27.11.2007 che riferisce di fallimento del trattamento con
onde d'urto.
Valutazione:
l'attuale documentazione di novembre / dicembre
2007 conferma la presenza d'una problematica a livello della spalla destra,
problematica già riscontrata nella valutazione peritale del dr. __________ in
ambito SAM e riassunta sotto la diagnosi di periartropatia spalla destra. In
occasione della perizia reumatologica questa problematica è stata debitamente
presa in considerazione riconoscendo i relativi limiti funzionali, ossia
limitazione per attività da svolgere sopra l'altezza della testa e comportante
il sollevamento di pesi. Per l'attività abituale è stata riconosciuta una
riduzione del rendimento del 30% in pratica unicamente a causa della spalla
destra.
Conclusione:
l'attuale documentazione presentata non modifica
la valutazione peritale eseguita in ambito SAM." (Doc. IV/bis)
L’assicurata ha poi trasmesso al TCA la seguente
documentazione medica:
-
referto del 27 febbraio 2008, redatto dal dr. __________
dell’Istituto radiologico __________ di __________, concernente l’esame di
RM-artrografia della spalla destra, in cui si conclude che:
" (...)
CONCLUSIONI
● Rottura sostanziale delle porzioni superiori
ed inferiori a livello muscolo-tendineo del muscolo subscapolare con parziale
ritrazione del muscolo e parziale atrofia.
● I tendini centrali sono normalmente attaccati a
livello del piccolo tubercolo. Non altre lesioni intrinseche apprezzabili.
● Modico impingement da parte dell'estremità acromiale
della clavicola senza borsiti." (Doc. D3)
-
referto del dr. __________ del 27 febbraio 2008
concernente l’esame di RX-dopo artrografia alla spalla, del seguente tenore:
" Buona
posizione del contrasto. Distensione del recesso ascellare.
Non calcificazioni a
carico delle parti molli. Non ipertrofia dell’articolazione
acromio-clavicolare.” (Doc. D4)
-
rapporto peritale del 2 maggio 2008, redatto, su
incarico del patrocinatore dell’interessata, dal dr. __________, specialista
FMH in reumatologia e medicina interna.
Nel suo
referto peritale, basato sull’anamnesi e lo stato clinico constatato il 18
aprile 2008, l’esame della documentazione medica e radiologica a disposizione
(in particolare la perizia del SAM del 30 maggio 2007) e la cartella clinica
dal 1997 al 2005 dello stesso specialista, il dr. __________ ha posto le
diagnosi di “1. sindrome fibromialgica (ossia disturbo funzionale del dolore);
2. Periartropatia omeroscapolare (PSH) destra con reazione iperalgica con/su
lesione (reperto RMN) a livello del passaggio muscolo-tendineo del
subscapolare; non chiari indizi per impingement sotto-acromiale o altre lesioni
della cuffia; 3. PSH sinistra semplice, tendinotica (calcarea sec. rapporto dr.
__________); 4. sindrome cervicale cronica senza neurologia su/con discopatia
C5/C6 e C6/C7; 5. sindrome lombovertebrale cronica senza neurologia su/con
osteocondrosi L5/S1 in stato dopo microdiscectomia nel 1997; discopatia L4/L5;
6. TOS vascolare destra asintomatica; 7. lievi alterazioni della statica
vertebrale” (doc. D1 pag. 10).
Il dr. __________
ha poi osservato:
" (...)
VALUTAZIONE:
Si tratta dunque di
una paz. che ha presentato inizialmente una sind. lomboradicolare S1 a sx per
cui è stata operata di microdiscectomia nel 1997 all'__________, con decorso
favorevole per quanto riguarda la componente radicolare sia nell'espressione di
dolori che dei deficit neurologici in seguito assenti. Ha però continuato a
soffrire di dolori lombari (vedi cartella clinica periodo 1997-1998). Nel corso
degli ultimi anni l'assicurata descrive un aumento nell'intensità dei dolori
cervicobrachiali dx (e delle vertigini), l'apparizione di dolori inguinali
soprattutto a dx ma da ultimo anche a sx, ed un bloccaggio acuto della spalla
dx nella primavera 2007 (dopo la visita da Dr. __________) per cui si é recata
al Pronto Soccorso.
Per quanto riguarda
la sintomatologia cervicale e lombare non vi sono criteri di un peggioramento
oggettivo evidente negli ultimi anni. La sintomatologia trova un correlato
radiologico nelle alterazioni discali degenerative a livello cervicale e
lombare, le quali non possono tuttavia spiegare se non in parte i disturbi
(vedi discussione più avanti). Le modeste alterazioni statiche non spiegano i
dolori o sono d'importanza molto relativa.
L'evoluzione è
soprattutto stata caratterizzata dall'estensione e tendenza alla
generalizzazione delle algie a partire dal 2003, dunque ben oltre la regione
cervicale e lombare, con diagnosi di sind. fibromialgica e netta impressione di
un disturbo funzionale del dolore già all'inizio del 2005. Anche in occasione
di questa visita questa tendenza evolutiva è in progressione. Attualmente 18
tender points su 18 sono dolorosi (sec. criteri ACR, ossia American College of
Rheumatology, del 1990). In effetti si tratta di dolori muscolo-tendinei alla
pressione, per cui ne sono richiesti almeno 11 dolorosi per la classificazione
di una sindrome dolorosa cronica sotto il termine di fibromialgia (meglio
sindrome fibromialgica). Nel corso degli anni migliaia di pubblicazioni
scientifiche sono state dedicate all'argomento, senza che si sia mai potuta
evidenziare una patologia di natura organica all'origine di questo tipo di
dolori. Questi criteri (ACR) intesi inizialmente nell'ottica di cercare di
classificare dei paz. con dolori cronici o generalizzati, sono poi stati
considerati una malattia vera e propria (fibromialgia), non da ultimo da parte
di organizzazioni di pazienti con relative rivendicazioni assicurative. In
pratica si tratta di una sindrome dolorosa cronica parificabile ad una soglia
del dolore molto bassa, senza alcuna base organica, definita anche sind. somatoforme
dai psichiatri o sind. miofasciale dai neurologi. In fondo si tratta di una
differente denominazione di dolori funzionali a seconda dal punto di vista, per
cui non vi è alcuna contraddizione in questi termini che descrivono in fondo
esattamente la stessa cosa. È risaputo che questi disturbi funzionali del
dolore sono spesso associati a disturbi della sfera psichiatrica, situazioni di
stress, sono peggiorati da conflitti assicurativi o difficili situazioni
socio-professionali, tendono a non rispondere (logicamente) alle terapie
convenzionali incentrate sugli aspetti somatici, sono spesso associati a vari
altri disturbi quali stanchezza, cefalee, vertigini, ecc. In effetti vi è
costantemente una forte discrepanza tra l'intensità dei dolori e l'handicap
funzionale (anche per attività di per sé molto leggere) come risentiti dal paz.,
da una parte, e i reperti oggettivi, dall'altra. Discrepanza poi all'origine di
innumerevoli controversie assicurative e giuridiche, in fondo logiche quando si
tratta di determinare il diritto a prestazioni per dei dolori per i quali non
vi è modo di avere dei parametri oggettivi.
La storia della paz.
è piuttosto tipica e caratteristica, nel senso che tutto è iniziato con una
problematica oggettiva ed inequivocabile alla cerniera lombosacrale. In
seguito, nel corso degli anni, si assiste ad un continuo peggiorare dei dolori
ed a una loro estensione/generalizzazione. È inoltre fuori dubbio che vi siano
nel caso in questione delle alterazioni oggettive sia a livello
lombare/cervicale sia alla spalla dx.
Il dolore supera
tuttavia ampiamente sia per estensione che per intensità ciò che ci si potrebbe
aspettare.
Rispetto agli anni
scorsi (14:18 tender points nel gennaio 2005, 15:18 alla visita del Dr. __________)
ho dunque potuto constatare una sicura tendenza evolutiva di questa sind. fibromialgica
(attualmente 18:18 tender points dolorosi). Che vi sia un importante contesto funzionale
risulta anche da una forza di presa estremamente debole, non spiegabile dal
punto di vista somatico. Il peggioramento di questo quadro funzionale spiega a
mio modo di vedere il peggioramento nell'intensità dei dolori che la paz. ha
avvertito negli ultimi anni.
I dolori
cervicobrachiali dx dapprima piuttosto diffusi si sono per contro
progressivamente focalizzati sulla spalla dx con diagnosi di PSH dx in
occasione della visita da Dr. __________. Una settimana dopo questa visita vi è
stato un "bloccaggio acuto" per cui si è recata al PS dell'__________
(referto radiologico di PSH calcarea dx). Vari tentativi di terapia
(infiltrazioni locali di steroidi, onde d'urto, fisioterapia) si sono rivelati
inefficaci. La paz. ha continuato a lamentare forti dolori ed una impotenza
maggiore di questa spalla, per cui non riesce quasi più a fare niente. Recenti
indagini radiologiche (RMN ed artro-RMN del dicembre e gennaio u.s.) hanno
evidenziato una lesione al passaggio muscolo-tendineo del subscapolare.
Non vi sono per
contro altre lesioni della cuffia né a livello gleno-omerale, né un chiaro impingement
sottoacromiale. A questo riguardo occorre dire che la lesione evidenziata
alla artro-RMN non permette di spiegare in modo esaustivo il quadro clinico,
caratterizzato da una situazione iperalgica (forti dolori a digito-pressioni
molto modeste ed a tutti i movimenti sia attivi che passivi), da inquadrare nel
contesto della soglia del dolore molto bassa. Dopo un anno di evoluzione
sorprende inoltre l'assenza di una ipotrofia muscolare del cingolo scapolare e
dell'arto superiore dx. I forti dolori e la mobilità della spalla dx,
attualmente ridotta rispetto a quanto descritto un anno fa da Dr. __________, non
sembrano dunque essere un fatto unicamente organico e causato da lesioni
anatomo-strutturali. L'esame clinico e le indagini RMN permettono di escludere
una capsulite retrattile o adesiva. Anche il fatto che da parte del chirurgo
ortopedico non sia stata ritenuta un'indicazione operatoria (nonostante
richiesta da parte della paz.) e persino che sia stato richiesto un secondo
parere, significa che l'ortopedico dubita che l'intervento e dunque il sanare
chirurgicamente la lesione evidenziata alla RMN possa migliorare i disturbi
della paz. Inoltre è noto che un intervento chirurgico potrebbe rappresentare
un ulteriore fattore di stress e portare ad un ulteriore peggioramento della sind.
polialgica. (...)"
(Doc. D1, pag. 10-12)
Il dr. __________ ha
quindi così risposto alle domande del patrocinatore dell’interessata:
" (...)
B. RISPOSTA
ALLE SUE DOMANDE
B.1 Con riferimento alla problematica che ci occupa, quali sono i
disturbi attualmente lamentati dalla signora RI 1? Diagnosi.
Vedi quanto
precede (A.1, A.4).
B.2 Qual è stata la loro evoluzione dall'ottobre 2004 e fino ad
oggi?
In definitiva non vi
è stata dal punto di vista reumatologico una evidente evoluzione dei disturbi
cervicali e lombari in questi ultimi anni, se non per l'intensità e
l'estensione dei dolori, da ricondurre tuttavia al disturbo funzionale del
dolore (sinonimi: sind. fibromialgica, fibromialgia, sind. polialgica di natura
funzionale).
Nel contesto della
paz. tale problematica (definita anche sind. somatoforme dal punto di vista
psichiatrico) é da correlare con ogni evidenza ai disturbi depressivi, per i
quali è già in cura da molti anni.
Per quanto
riguarda le spalle vedi punti successivo.
B.3 Sono subentrate nuove problematiche rispetto alla visita del
SAM?
Riferendomi a quanto
precede, rispetto alla perizia SAM dell'aprile 2007, è segnalato da parte della
paz. un improvviso peggioramento dei dolori alla spalla dx con un handicap
maggiore anche per piccole attività della vita domestica. Il peggioramento è
avvenuto bruscamente un anno fa, senza fattore scatenante evidente. La lesione
del subscapolare evidenziata alla RMN non è sufficiente a permettere di
spiegare il quadro dei dolori e la marcata limitazione di mobilità di questa
spalla. Sorprende inoltre dopo un anno d'evoluzione, l'assenza di una chiara
ipotrofia muscolare del cingolo scapolare o dell'arto superiore dx. Per quanto
attiene l'aspetto reumatologico, questo peggioramento è almeno in parte in
relazione a problemi di natura funzionale e non somatica (soglia del dolore
molto bassa, aumento della sind. polialgica funzionale, rispettivamente
somatoforme). Così i dolori alla spalla sx ed i dolori inguinali sono da
intendere come espressione di una dolenza muscolo-tendinea nel quadro della sind.
fibromialgica.
B.4 Ritiene necessaria, attualmente o eventualmente in futuro,
una cura medica oppure speciali terapie?
La problematica del
dolore non è influenzabile se non marginalmente (come dimostra l'evoluzione in
questi ultimi 10 anni) con misure terapeutiche convenzionali (p.es.
medicamenti, fisioterapia, infiltrazioni, ecc.). Non mi sembra inoltre che le
cure psichiatriche siano risultate particolarmente efficaci a riguardo.
Per quanto riguarda
la problematica della colonna cervicale e lombare, la terapia scelta consiste
in regolari esercizi di ginnastica vertebrale e posturale per mantenere/migliorare
il trofismo ed il tono della muscolatura paraspinale.
Per la spalla dx ha
beneficiato della misure terapeutiche usuali (infiltrazioni locali, onde
d'urto, fisioterapia) senza alcun beneficio. Ev. possibilità terapeutiche di
ordine chirurgico non sono di mia competenza. Personalmente sono tuttavia
perplesso riguardo alla possibilità di migliorare sostanzialmente i dolori e la
mobilità di questa spalla con un'operazione.
B.5 Qual è la capacità lavorativa della paz. nell'ambito della
precedente attività lavorativa, rispettivamente in altre attività più leggere?
Qual è stata l'evoluzione dall'ottobre 2004 ad oggi? Per quali motivi?
La paz. ha
beneficiato di un'incapacità lavorativa del 100% dall'ottobre 2004 e del 50%
per il mese di febbraio 2005. Dal mese di marzo è stata riconosciuta alla paz.
una IL del 30% per il suo precedente lavoro nell'atelier di orologeria
(incapacità lavorativa del 20% in attività adeguata per motivi di ordine
psichiatrico).
Dal mio punto di
vista reumatologico, nel certificato medico per l'AI del novembre 2005, avevo
ritenuto una IL del 50% per il lavoro precedente e del 20% in un'attività
adeguata. La capacità lavorativa della paz. non mi sembra attualmente
significativamente differente da quella di 3 anni fa. Questa IL è comprensiva
sia delle limitazioni inerenti la spalla dx che di quelle vertebrali.
Per quanto riguarda
i limiti funzionali riterrei che non deve fare lavori di forza, prolungati o
ripetitivi con gli arti superiori sopra l'altezza delle spalle, manipolare
oggetti pesanti, tirare o spingere oggetti pesanti, sollevare o portare pesi
superiori a 5-10 kg. Un'attività adeguata dovrebbe inoltre essere leggera e
variata, evitando posture monotone prolungate per più ore senza poter cambiare
posizione di tanto in tanto.
La differenza di
valutazione della capacità lavorativa rispetto alla perizia SAM ed in
particolare alla valutazione del Dr. __________ è, a mio modo di vedere,
contenuta, se si considera il quadro generale della paz. In effetti tale
differenza rende conto della difficoltà di giudicare dei casi come questo con
dolori generalizzati e cronici.
B.6 In quali movimenti à impedita la paz.? Qual è stata
l'evoluzione dall'ottobre 2004 a tutt'oggi? Per quali motivi?
Se si eccettua la
spalla, non vi è stata particolare evoluzione degli impedimenti della paz.. I
limiti funzionali della paz. sono descritti in dettaglio nella perizia del SAM.
I limiti funzionali
per la spalla dx sono descritti nel punto precedente.
Per la spalla dx il
peggioramento avvenuto a partire dal 24.4.2007 è difficilmente quantificabile,
l'intensità delle algie essendo un parametro inaffidabile in questo caso a
causa del disturbo funzionale del dolore. Come detto sopra, all'esame attuale
(come già in precedenza a partire dal gennaio 2005), si ha la netta impressione
che la componente funzionale e il disturbo funzionale del dolore giochi un
ruolo determinante.
B.7 È d'accordo con le valutazioni della perizia SAM e con le
valutazioni ivi annesse? La perizia del SAM è completa ed esaustiva?
La perizia del SAM appare
ben strutturata, dettagliata ed accurata, completata da tre consulti
specialistici a livello psichiatrico, reumatologico e neurologico.
Evidentemente non mi pronuncio sul lato psichiatrico, non di mia competenza. Le
considerazioni del neurologo sembrano evidenti in assenza di una patologia
neurologica. Per quanto riguarda le problematiche dell'apparato locomotorio,
riguardo alle considerazioni del Dr. __________, non ho rilevato particolari
lacune, anomalie o incongruenze.
B.8 Ulteriori
osservazioni.
Quale casalinga la
paz. è limitata per dei lavori pesanti tuttavia non richiesti di frequente
(lavare vetri, sbattere tappeti o materassi, pulizia a fondo dei pavimenti).
Talune altre attività possono richiedere un lasso di tempo maggiore (stirare,
lavori di pulizia in genere). Globalmente per un'attività di casalinga riterrei
un'incapacità lavorativa del 20%."
(Doc. D1, pag. 13-15)
L’assicurata
ha poi nuovamente trasmesso al TCA i referti del 27 febbraio 2008 concernenti
gli esami di RX-dopo artrografia alla spalla (doc. E1) e di RM-artrografia
della spalla destra (doc. E2), redatti dal dr. __________, già trasmessi in
precedenza (doc. D4 e D3).
2.6. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.
4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c
pag. 314; 105 V 156 consid. 1
pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
Considerandi
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125.
V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV
Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629,
nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal SAM il 30 maggio 2007, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurata è stata infatti sottoposta ad un accurato esame
psichiatrico, grazie al consulto specialistico della dr.ssa __________, dal
quale è emerso che ella, affetta da una sindrome somatoforme da dolore
persistente, da una sindrome depressiva reattiva ai fatti del 2006 che hanno
coinvolto il figlio, da sfumati temi fobici poco-non organizzati e da ansia,
presenta un’inabilità lavorativa del 20% sia nella sua precedente attività, sia
in altre adeguate (doc. 76-24).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità
lavorativa residua dell’interessata.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurata è stata pure sottoposta, in data 2 aprile 2007
ad un esame neurologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________,
dal quale è emerso che ella non presenta delle patologie invalidanti ed è
quindi, da questo profilo, pienamente abile al lavoro (doc. 76-20).
Anche queste conclusioni specialistiche, che del
resto non sono state contestate attraverso dei referti medico-specialistici
attestanti delle patologie neurologiche con influsso sulla capacità lavorativa
residua, possono essere fatte proprie dal TCA.
Sempre
nel contesto della perizia SAM, l’assicurata è stata infine sottoposta, in data
17.
aprile 2007, ad un esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del
dr. __________, dal quale è emerso che ella, affetta da “sindrome fibromialgica
generalizzata; decondizionamento muscolare; periartropatia omeroscapolare
destra; note alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatie C5/C6
e C6/C7); note alterazioni degenerative lombari (discopatie L4/L5 e L5/S1)”, è
da considerare inabile al lavoro al 30% nella sua precedente attività, ma
pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose delle sue
limitazioni funzionali (doc. 76-32).
Il dr. __________
ha proposto una riabilitazione funzionale per la spalla destra e ha raccomandato
un ricondizionamento della muscolatura e un calo ponderale (doc. 76-32).
Queste
conclusioni sono state contestate dall’assicurata, attraverso una perizia “di
parte” eseguita il 18 aprile 2008 dal dr. __________doc. D1). Nel suo referto
peritale del 2 maggio 2008, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “sindrome
fibromialgica; periartropatia omeroscapolare destra con reazione iperalgica;
periartropatia omeroscapolare sinistra semplice, tendinotica; sindrome
cervicale cronica senza neurologia su discopatia C5/C6 e C6/C7; sindrome
lombovertebrale cronica senza neurologia su osteocondrosi L5-S1 in stato dopo
microdiscectomia nel 1997 e discopatia L4/L5; TOS vascolare destra
asintomatica; lievi alterazioni della statica vertebrale” (doc. D1 pag. 10). Lo
specialista ha considerato che, a causa di queste patologie, l’assicurata sia
da considerare inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività e al 20%
in attività adeguate (doc. D1 pag. 14).
Per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 30 gennaio 2008 – quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR
2003.
IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il referto del dr. __________ del 2 maggio 2008
(doc. D1) è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in
considerazione, dato che il dr. __________ ha valutato l’evoluzione dello stato
di salute dell’assicurata dal 2004
in poi.
Pertanto,
potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute
dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è
rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza
elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione
del 30 gennaio 2008 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Dal referto peritale del dr. __________, emerge che
l’assicurata ha segnalato un improvviso peggioramento dei dolori alla spalla
destra, intervenuti dopo la perizia del SAM dell’aprile 2007.
Al riguardo, lo specialista ha osservato che la
lesione del subscapolare evidenziata alla RMN non è sufficiente per
permettere di spiegare il quadro dei dolori dell’interessata e la marcata
limitazione di mobilità della spalla. Inoltre, il dr. __________ ha
evidenziato che “sorprende inoltre, dopo un anno di evoluzione, l’assenza di
una chiara ipotrofia muscolare del cingolo scapolare o dell’arto superiore
destro”.
Secondo lo specialista, “per quanto attiene
all’aspetto reumatologico, questo peggioramento è almeno in parte in relazione
con problemi di natura funzionale e non somatica (soglia del dolore
molto bassa, aumento della sindrome polialgica funzionale, rispettivamente
somatoforme). Così i dolori alla spalla sinistra e i dolori inguinali sono da
intendere come espressione di una dolenza muscolo-tendinea nel quadro della
sindrome fibromialgica” (doc. D1 pag. 13, il corsivo è della redattrice).
Chiamato
ad esprimersi circa l’evoluzione della capacità lavorativa, il dr. __________
ha indicato che rispetto a quanto da lui indicato nel rapporto medico per l’UAI
redatto nel novembre 2005 – in cui aveva considerato l’interessata inabile al
lavoro al 50% nella sua attività di operaia in un atelier di orologi e al 20%
in attività adeguate – non vi sono state modifiche sostanziali (egli ha infatti
osservato che “la capacità lavorativa della paziente non mi sembra
attualmente significativamente differente da quella di 3 anni fa”, doc. D1
pag. 14, il corsivo è della redattrice).
Quanto
poi alla divergenza rispetto alla valutazione peritale del dr. __________ - il
quale ha ritenuto l’interessata inabile al lavoro al 30% nella sua precedente
attività, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate (cfr. doc. 76-32) –
il dr. __________ ha rilevato che la differente valutazione, a suo modo di
vedere “contenuta”, è dovuta alle difficoltà nel giudicare i casi che
presentano, come quello in questione, dolori generalizzati e cronici (doc.
D1 pag. 14, il corsivo è della redattrice).
Il dr. __________
ha poi sottolineato come la perizia del SAM sia “ben strutturata,
dettagliata ed accurata, completata da tre consulti specialistici a livello
psichiatrico, reumatologico e neurologico”, aggiungendo che “le considerazioni
del neurologo sembrano evidenti in assenza di una patologia neurologica. Per
quanto riguarda le problematiche dell’apparato locomotorio, riguardo alle
considerazioni del dr. __________, non ho rilevato particolari lacune,
anomalie o incongruenze” (doc. D1 pag. 15, il corsivo è della redattrice).
Lo
specialista ha poi rilevato come i limiti funzionali dell’assicurata siano
stati descritti nel dettaglio nella perizia del SAM e che il peggioramento
intervenuto alla spalla destra nel mese di aprile 2007 “è difficilmente
quantificabile, l’intensità delle algie essendo un parametro inaffidabile
in questo caso a causa del disturbo funzionale del dolore”, aggiungendo che
“all’esame attuale (come già in precedenza a partire dal gennaio 2005) si ha la
netta impressione che la componente funzionale e il disturbo funzionale del
dolore giochi un ruolo determinante” (doc. D1 pag. 15, il corsivo è della
redattrice).
Pertanto,
a mente di questo Tribunale, dal referto del dr. __________ - viste anche le
sue considerazioni in merito alla correttezza della perizia del SAM - non
emergono degli aspetti sufficientemente pertinenti per poter mettere in dubbio
le conclusioni del dr. __________ (cfr. la giurisprudenza esposta al consid.
2.7
).
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
In
conclusione, poiché la perizia del SAM rispetta i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può
essere fatto riferimento.
Inoltre, ritenuto
che dal punto di vista neurologico, l’assicurata è abile al lavoro al 100% sia
nella sua precedente attività, sia in altre attività; che da quello reumatologico
è inabile al 30% nella sua precedente attività, ma è da considerare abile al
lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, mentre
presenta, dal profilo psichiatrico, una limitazione della capacità lavorativa
del 20% sia nella sua attività che in altre attività adatte, il TCA
ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.
2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che la ricorrente, da ottobre
2004, è inabile al lavoro al 30% nella sua precedente occupazione, ma è abile
al lavoro all’80% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali
di natura reumatologica.
La
questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di
competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007
del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.6.).
Ora, nel
caso concreto, il consulente IP, nel suo rapporto del 3 ottobre 2007, ha indicato che “i limiti invalidanti
espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività
sia nel settore secondario (operaia generica nell’industria farmaceutica,
alimentare, meccanica con mansioni di assemblaggio, produzione, stampa,
rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità di
piccoli elementi e con la possibilità di cambiare la posizione al bisogno), che
nel settore terziario (venditrice / cassiera non qualificata, aiuto ufficio, …)
(doc. 59-2).
Con il ricorso, il patrocinatore ha contestato il
fatto che esista per l’assicurata, in considerazione delle sue patologie, della
sua età e della sua formazione limitata, un mercato del lavoro sufficientemente
ampio (I).
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria
professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività
lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle
sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su
quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr.
A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza
ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente
d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine di idee,
il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati
esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano
generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre
attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha,
tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi
assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e
nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso
tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.
3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).
Anche in questo ambito,
vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come
è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
È inoltre utile rilevare
che l’Alta Corte in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003,
relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:
" Il
concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione
quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio
tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato
in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo
questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a
profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da
escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile
opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato
lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta
lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le
possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non
realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag.
331.
consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). In proposito va
rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati -
come nel caso di specie - è in generale limitato a dei lavori di manodopera o
ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Tuttavia
nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono
eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le
attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3b).”
(STFA succitata, consid. 4.5.)
Il
TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
35, ha
precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto
deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire
un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.
Nel
caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita
intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi
all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo
medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali
presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa
non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.
Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di
reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati
dall'assicurata (si tratterebbe di un’attività leggera che consenta di
risparmiare l’arto superiore destro; circa la possibilità di reperire
un’attività con delle simili caratteristiche sul mercato del lavoro, cfr. STFA
inedita del 12.11.1996 nella causa I.; STCA 35.1997.23 dell’11.9.2000
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell’8.5.2002, STFA U 240/99 del
7.8
, parz. pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., STFA U 329/01 e U
330/01 del 25.2.2003, nonché STFA I 27/06 e U 18/06 del 24.8.2006) e con le sue
condizioni personali (51 anni), non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali
ai sensi della giurisprudenza federale (RCC 1991, p. 332 consid. 3c).
Da notare
che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un
certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche
un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e
precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali
richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).
D’altro canto, il TCA non
ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò
rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella
causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106
consid. 5b e riferimenti).
Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto,
questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la
nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli
infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276
consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
In tale ipotesi deve
semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - dal punto di
vista medico - l'assicurata è limitata nell’esercizio della sua abituale
professione di operaia in un atelier di orologi.
Nondimeno,
sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di
controllo e di sorveglianza, che l’assicurata, nonostante i disturbi che
interessano l’arto superiore destro, sarebbe in grado di esercitare all’80%.
In questo
contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
2.8
Essendo
quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa,
dell’80%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.9
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto, come correttamente ritenuto dall’amministrazione,
sono determinanti i dati del 2005 (visto che l’assicurata è inabile al lavoro a
partire dal mese di ottobre 2004).
2.10
Per quel che
concerne il reddito da valido, nel suo rapporto del 3 ottobre 2007, il
consulente IP ha indicato che “considerando che l’assicurata perde il lavoro
prima dell’inizio dell’inabilità di lunga durata, non è possibile tenere in
considerazione il reddito che percepiva come operaia per la determinazione del
reddito da valido”. Il consulente ha di conseguenza calcolato il reddito da
valida dell’assicurata sulla base dei dati statistici regionali del Canton
Ticino, per un importo pari a fr. 40'764 (2005) (cfr. doc. 59-2).
L’assicurata
ha contestato tale modo di procedere dell’amministrazione, chiedendo che il
reddito da valida sia determinato sulla base dei rilevamenti statistici
nazionali, analogamente a quanto effettuato per calcolare il reddito da
invalido, oppure che entrambi i redditi, da valido e da invalido, vengano
stabiliti sulla base dei dati statistici regionali (I).
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto
la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).
Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile. Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul
salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella
stessa azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per
il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz’altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l’assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29
pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d’intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 200 pag. 161 consid. 3b (I 357/01) e dottrina citata).
Nel caso
di specie, l’assicurata ha lavorato, da ultimo, presso la ditta __________ di __________
dal novembre 1999 al maggio 2004, allorquando è stata licenziata a causa della
diminuzione del lavoro in azienda e non per motivi dovuti ai suoi disturbi di
salute (cfr. doc. 3-7 inc. disoccupazione).
In
considerazione di ciò, il reddito da valido va determinato sulla base di dati
statistici: come giustamente rilevato dalla ricorrente, tuttavia, occorre
applicare i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, in attività
semplici e ripetitive e non, come erroneamente effettuato dall’UAI, i dati
statistici regionali.
Applicando
i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2004,
categoria 4, attività semplici e ripetitive, si ottiene un importo annuale di
fr. 48'584.64, che aggiornato al 2005 è pari a fr.
49'119.89.
2.11
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Recentemente
con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'048.72
mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'093.32 oppure di fr. 49'119.89 per
l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.8.), da un punto di vista medico, l’assicurata può
esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il
reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 39’295.91 (fr. 49’119.89 ridotti del 20%).
2.12
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere
sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti
funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter
lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung
C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002
S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,
für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas
über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität
differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12
sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser
Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der
Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den
Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra
pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante
un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di
domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo
dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione
del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.13
In concreto,
l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 18% così
calcolata: “8% per attività leggera e 10% per le limitazioni reumatologiche che
non vengono tenute in considerazione dalla limitazione della capacità
lavorativa” (doc. 59-3).
L’assicurata
ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo bassa,
chiedendo che venga applicata la riduzione massima consentita del 25% per
tenere conto dei seguenti fattori: “la particolare situazione medica, che è
veramente difficile; la situazione sociale; l’attuale stato del mercato del
lavoro; la sua formazione professionale e scolastica veramente carente; la sua
età (51 anni)” (I).
La
percentuale del 18% stabilita dal consulente, in considerazione dei problemi di
salute dell’assicurata, del fatto che può svolgere solo attività leggere, a
tempo parziale, può essere confermata dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Partendo da
un salario da invalido di fr. 49’119.89, considerata un’esigibilità, dal
profilo medico, dell’80% e ammettendo
la riduzione del 18%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2005
risulta, quindi, essere pari a fr. 32'222.65 (fr. 39'295.91
- (fr. 39'295.91 x 18 : 100)).
Confrontando questo dato con l'importo di
fr. 49'119.89 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da
valido nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.10.), emerge un’incapacità al guadagno
pari a 34.4% ([fr. 49’119.89 – fr. 32'222.65] x 100 : fr. 49'119.89), arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Alla medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi
(da valido e da invalido) al 2007 (ultimi dati disponibili) (dato che, come
visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al
momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.2. in fine), ritenuto che sia il reddito da valido, sia quello da invalido, vanno
determinati sulla base dei dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 e,
di conseguenza, il grado di invalidità dell’assicurata in attività leggere
adeguate corrisponde alle percentuali di riduzione applicate (con riferimento
alla capacità lavorativa residua dal profilo medico e per tenere conto delle
circostanze personali).
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.14
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente
superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,
ritenuto che il consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di
natura professionale (cfr. doc. 59-3).
Nel
rapporto del 3 ottobre 2007, infatti, il consulente ha indicato che “pur avendo
un grado di invalidità superiore al 20%, considerando l’iter
scolastico-professionale dell’assicurata, non riteniamo sia opportuno mettere
in atto provvedimenti di ordine professionale” (doc. 59-3).
Questo Tribunale rileva comunque che il
consulente IP, nel rapporto del 3 ottobre 2007, ha sottolineato che “su richiesta
scritta, restiamo a disposizione per valutare l’adozione di un eventuale aiuto
al collocamento” (doc. 59-3).
Spetta dunque all’assicurata attivarsi, facendone
richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.
2.15
L’assicurata
ha chiesto al TCA di richiamare le cartelle cliniche in possesso del dr. __________
e del dr. __________ (I e X).
Al
proposito va ribadito che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere all’edizione
delle cartelle mediche richieste.
2.16
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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