Lexipedia

Decisione

32.2008.32

UAI,sulla base della perizia del SAM,che ha considerato l'assicurata ancora abile al lavoro all'80% in attività adatte,ha a giusta ragione rifiutato il diritto a prestazioni,in difetto di un grado di

29 gennaio 2009Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle

affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza

9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22

luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto

in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia

depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara)

tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65

consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

2.4. Per chiarire

la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al SAM il mandato di

esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno

valutato la patologia reumatologica (dr. __________), quella neurologica (dr. __________)

e quella psichiatrica (dr.ssa __________).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 17 aprile 2007, ha posto le diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome fibromialgica

generalizzata; decondizionamento muscolare; periartropatia omeroscapolare a

destra; note alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatie C5/C6

e C6/C7); note alterazioni degenerative lombari (discopatie L4/L5 e L5/S1)”,

mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di

“esito da discectomia microchirurgica L5/S1 a sinistra per ernia discale mediolaterale

L5/S1 a sinistra il 25.4.1997; disturbi statici del rachide (appiattimento

della dorsale, iperlordosi prolungata lombare, scoliosi sinistroconvessa

toracolombare compensata); piedi piatti con alluci valghi e dita a martello;

obesità (peso 68.5 kg / statura

161.5 cm)” (doc. 76-30).

Il dr. __________ ha elencato i seguenti limiti

funzionali:

"

(...)

Per quanto riguarda la capacità funzionale

residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta

tra 5-10 kg fino all'altezza

dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai

oltre 45 kg fino all'altezza

dei fianchi; l'assicurata può di rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto con il

braccio destro, molto spesso con il braccio sinistro, di rado pesi

oltrepassanti i 5 kg sopra

l'altezza del petto con il braccio destro, molto spesso con il braccio

sinistro. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,

spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, di rado

maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata

può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la

rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in

avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere

la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata

può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la

posizione in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto spesso camminare

fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi

tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire

le scale, di rado salire su scale a pioli.

I limiti funzionali concernenti la spalla destra

possono venire a cadere in caso di successo alle terapie per la spalla destra

suggerite sopra. (...)" (Doc. 76-32)

Il dr. __________ ha considerato l’assicurata, a

partire dal 1° ottobre 2004, abile al lavoro al 100%, con una diminuzione del

rendimento del 30%, nella sua precedente attività di operaia in un atelier di

orologi. Secondo lo specialista, la diminuzione del rendimento è dovuta

principalmente ai limiti funzionali della spalla destra (che potrebbero venire

meno con un trattamento adeguato) e alla sintomatologia algica generalizzata

(doc. 76-32).

Il dr. __________ ha poi ritenuto l’assicurata

abile al lavoro al 100%, con un rendimento del 100%, in un’attività adatta al

suo stato di salute, a partire dal 1° novembre 1997, a distanza di circa 6 mesi

dall’intervento neurochirurgico al rachide lombare (doc. 76-32).

L’aspetto neurologico è stato vagliato dal dr. __________,

specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 2 aprile 2007, ha posto le diagnosi di “stato da

discectomia L5/S1 a sinistra per probabile discopatia irritativa S1 da questo

lato: attualmente senza deficit neurologici agli arti inferiori né indizi per

una radicolopatia irritativa residua; dolori cervicali cronici senza indizi per

una lesione neurogena a livello cervicale” (doc. 76-20).

Il dr. __________ ha considerato che, dal punto

di vista neurologico, non vi è alcuna diminuzione della capacità lavorativa

(doc. 76-20).

Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dalla

dr.ssa __________, medico-chirurgo specialista in psichiatria, la quale, nel

suo referto del 21 aprile 2007, ha posto le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD10-F45.4); sindrome depressiva reattiva ai fatti del 2006 che hanno

coinvolto il figlio (ICD10-F43.21); sfumati temi fobici poco-non organizzati

(ICD10-F40.9); ansia (ICD10-F41)” (doc. 76-24).

La dr.ssa __________ ha considerato l’assicurata

inabile al lavoro al 20% nella sua precedente attività e in tutte le altre

attività teoricamente esigibili (doc. 76-24).

La dr.ssa __________ ha poi consigliato una nuova

valutazione dell’assicurata a distanza di un anno dal suo esame peritale (doc.

76-25).

La specialista ha evidenziato come sarebbe utile

per l’assicurata la ripresa di una attività lavorativa compatibile con le sue

competenze e i suoi disagi fisici, così da ridurre il rischio di una

cronicizzazione e di un peggioramento del quadro clinico (doc. 76-25).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 30 maggio 2007, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome fibromialgica generalizzata;

decondizionamento muscolare; periartropatia omeroscapolare a destra; note

alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatie C5/C6 e C6/C7);

note alterazioni degenerative lombari (discopatie L4/L5 e L5/S1); sindrome

somatoforme da dolore persistente; sindrome depressiva reattiva ai fatti del

2006 che hanno coinvolto il figlio; sfumati temi fobici poco o non-organizzati;

ansia”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle

di “stato da discectomia L5-S1 a sinistra, per probabile discopatia irritativa

S1 da questo lato, attualmente senza deficit neurologici agli arti inferiori,

né indizi per una radicolopatia irritativa residua; disturbi statici del

rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi prolungata lombare, scoliosi

sinistro-convessa toracolombare compensata); piedi piatti con alluci valghi e

dita a martello; obesità; colecistectomia per colecistite litiasica (1993);

appendicectomia nel 1979; ipercolesterolemia” (doc. 76-12).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurata, dal 1° marzo 2005, abile al lavoro al 70% nella

sua attività di operaia in un atelier di orologi e all’80% come casalinga (doc.

76-15).

I medici del SAM hanno poi indicato che

l’assicurata è da ritenere abile al lavoro al 100%, con un rendimento del 100%,

in attività lavorative adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di

natura reumatologica, a decorrere dal 1° novembre 1997, ossia a distanza di 6

mesi dall’intervento neurochirurgico al rachide lombare (doc. 76-17).

Quanto alla possibilità per l’assicurata di

beneficiare di provvedimenti di riformazione professionale, i medici del SAM

non li hanno considerati utili, in quanto destinati al fallimento (doc. 76-17).

Nelle sue annotazioni del 18 luglio 2007, il dr. __________

del SMR, specialista FMH in medicina interna (sul

diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,

cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

Operaia di atelier di orologi.

Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli

status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni

sulle esigibilità residuali citate nel SAM 5.2007 (reumatologico, psichiatrico

e neurologico) e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed

ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale

pluridisciplinare quale un SAM.

Si giustifica pertanto una IL 100% dal 10.2004,

50% dal 2.2005 e 30% nella sua attività dal 3.2005 prevalentemente per la

componente locomotoria.

In attività adeguate ergonomicamente (vedi pag.

16 della perizia SAM) si giustifica per limitazione psichiatrica una IL 20% dal

3.2005." (Doc. 58-1)

A seguito delle osservazioni presentate dal

patrocinatore dell’assicurata contro il progetto dell’UAI di rifiuto della

rendita e in particolare della documentazione medica prodotta per contestare le

conclusioni alle quali erano giunti i medici del SAM (cfr. doc. 68-2, 69-1,

71-1, 71-2), il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 24 gennaio 2008, ha indicato:

"

Vedi mia nota del 18.7.2007.

Audizione al progetto di decisione AI del

10.10.2007.

Documentazione medica attuale da parte avvocato

di parte riporta una TAC lombare del 2005 che era già nota al SAM, gli

ulteriori accertamenti per la patologia alla spalla destra anch'essa già

evidenziata con le limitazioni presso il SAM e la valutazione del medico

curante dr. __________ del 12.2007 che si esprime convalidando lo stato

invariato a livello clinico rispetto al periodo precedente.

Dopo queste osservazioni puramente dal lato

medico non posso che convalidare le esigibilità lavorative riportate presso il

SAM, non mi esprimo su problematica economica non di mia competenza.

Ricordo inoltre che sono le limitazioni

funzionali dettate naturalmente da patologie somatiche o psichiche che portano

ad un danno economico ai fini AI e non esclusivamente la presenza di nuove

diagnosi a motivare una nuova valutazione o riconsiderare il danno alla salute

ai fini assicurativi.

In conclusione, attualmente in fase di audizione

non vi sono a livello puramente medico i presupposti per discostarsi dalla

valutazione specialistica pluridisciplinare del SAM." (Doc. 63-1)

2.5. Nella

procedura di ricorso davanti al TCA, l’assicurata ha contestato le conclusioni

dei medici del SAM, producendo i seguenti certificati medici:

-

referto del 24 dicembre 2007, concernente

l’esame di MRI alla spalla destra, indirizzato al dr. __________ da parte della

dr.ssa __________, la quale è giunta alle seguenti conclusioni:

" (...)

Lama di versamento

nella borsa sottoacromiale - sottodeltoidea.

Lesione nella parte

intermedia del tendine del sovraspinato, all'inserzione sul trochite, che pone

la diagnosi differenziale tra una lesione parziale borsale subtotale o una

lesione transmurale." (Doc. B)

-

scritto del 27 novembre 2007 del dr. __________

del centro di medicina e chirurgia dello sport di __________, indirizzato al

dr. __________, del seguente tenore:

" Ti

ringrazio per averci indirizzato la succitata paziente per una terapia con onde

d'urto.

Purtroppo dopo 4

applicazioni la paziente lamenta tutt'ora importanti forti dolori che rendono

improbabile un successo finale. In data odierna (27.11.07) ho rivisto la

paziente che è fortemente disturbata. Ha un inizio di un dolore analogo anche alla

spalla sinistra. Inoltre è sofferente anche a quanto pare per le note ernie

discali cervicali. Per questo motivo penso debba essere rivalutata,

eventualmente dal collega __________, discutendo se del caso gli ulteriori

accertamenti (MRI? ed un eventuale approccio chirurgico)." (Doc. C)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 7 marzo

2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

"

Professione: operaia generica.

Perizia SAM 4.2007:

DIAGNOSI

Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Decondizionamento muscolare.

Periartropatia omeroscapolare a destra.

Note alterazioni degenerative della colonna

cervicale (discopatie C5/C6 e C6/C7).

Note alterazioni degenerative lombari (discopatie

L4/5 e L5/S1).

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

Sindrome depressiva reattiva ai fatti del 2006,

che hanno coinvolto il figlio.

Sfumati temi fobici poco o non-organizzati.

Ansia.

Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Stato da discectomia L5-S1 a sin. per probabile

discopatia irritativa Si da questo lato, attualmente senza deficit neurologici

agli arti inf., nè indizi per una radicolopatia irritativa residua.

Disturbi statici del rachide (appiattimento della

dorsale, iperlordosi prolungata lombare, scoliosi sin.-convessa toracolombare

compensata).

Piedi piatti con alluci valghi e dita a martello.

Obesità.

Colecistectomia per colecistite litiasica (1993).

Appendicectomia nel 1979.

Ipercolesterolemia.

Conclusioni SAM:

impedimento neurologico: assenza di impedimento

impedimento psichiatrico: 20%

impedimento reumatologico: abile al 100% in

attività rispettosa dei seguenti limiti funzionali.

Per quanto riguarda la capacità funzionale

residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta

tra 5-10 kg fino all'altezza

dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai

oltre 45 kg fino all'altezza

dei fianchi; l'assicurata può di rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto con il

braccio destro, molto spesso con il braccio sinistro, di rado pesi

oltrepassanti i 5 kg sopra

l'altezza del petto con il braccio destro, molto spesso con il braccio

sinistro. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,

spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, di rado

maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata

può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la

rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in

avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere

la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

L'assicurata può assumere talvolta la posizione

seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata.

L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri,

talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno

accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

Attività abituale: impedimento del 30%

(rendimento) principalmente per la spalla destra.

Decisone UAI del 30.1.2008: nessun diritto a

rendita in presenza di grado AI 21% dopo CGR.

Documentazione presentata in sede di ricorso:

- MRI

spalla destra il 24.12.2007: lesione nella parte intermedia del tendine

sovraspinato che pone la diagnosi differenziale tra una lesione parziale

borsale subtotale o una lesione trasmurale.

- Rapporto

dr. __________ del 27.11.2007 che riferisce di fallimento del trattamento con

onde d'urto.

Valutazione:

l'attuale documentazione di novembre / dicembre

2007 conferma la presenza d'una problematica a livello della spalla destra,

problematica già riscontrata nella valutazione peritale del dr. __________ in

ambito SAM e riassunta sotto la diagnosi di periartropatia spalla destra. In

occasione della perizia reumatologica questa problematica è stata debitamente

presa in considerazione riconoscendo i relativi limiti funzionali, ossia

limitazione per attività da svolgere sopra l'altezza della testa e comportante

il sollevamento di pesi. Per l'attività abituale è stata riconosciuta una

riduzione del rendimento del 30% in pratica unicamente a causa della spalla

destra.

Conclusione:

l'attuale documentazione presentata non modifica

la valutazione peritale eseguita in ambito SAM." (Doc. IV/bis)

L’assicurata ha poi trasmesso al TCA la seguente

documentazione medica:

-

referto del 27 febbraio 2008, redatto dal dr. __________

dell’Istituto radiologico __________ di __________, concernente l’esame di

RM-artrografia della spalla destra, in cui si conclude che:

" (...)

CONCLUSIONI

● Rottura sostanziale delle porzioni superiori

ed inferiori a livello muscolo-tendineo del muscolo subscapolare con parziale

ritrazione del muscolo e parziale atrofia.

● I tendini centrali sono normalmente attaccati a

livello del piccolo tubercolo. Non altre lesioni intrinseche apprezzabili.

● Modico impingement da parte dell'estremità acromiale

della clavicola senza borsiti." (Doc. D3)

-

referto del dr. __________ del 27 febbraio 2008

concernente l’esame di RX-dopo artrografia alla spalla, del seguente tenore:

" Buona

posizione del contrasto. Distensione del recesso ascellare.

Non calcificazioni a

carico delle parti molli. Non ipertrofia dell’articolazione

acromio-clavicolare.” (Doc. D4)

-

rapporto peritale del 2 maggio 2008, redatto, su

incarico del patrocinatore dell’interessata, dal dr. __________, specialista

FMH in reumatologia e medicina interna.

Nel suo

referto peritale, basato sull’anamnesi e lo stato clinico constatato il 18

aprile 2008, l’esame della documentazione medica e radiologica a disposizione

(in particolare la perizia del SAM del 30 maggio 2007) e la cartella clinica

dal 1997 al 2005 dello stesso specialista, il dr. __________ ha posto le

diagnosi di “1. sindrome fibromialgica (ossia disturbo funzionale del dolore);

2. Periartropatia omeroscapolare (PSH) destra con reazione iperalgica con/su

lesione (reperto RMN) a livello del passaggio muscolo-tendineo del

subscapolare; non chiari indizi per impingement sotto-acromiale o altre lesioni

della cuffia; 3. PSH sinistra semplice, tendinotica (calcarea sec. rapporto dr.

__________); 4. sindrome cervicale cronica senza neurologia su/con discopatia

C5/C6 e C6/C7; 5. sindrome lombovertebrale cronica senza neurologia su/con

osteocondrosi L5/S1 in stato dopo microdiscectomia nel 1997; discopatia L4/L5;

6. TOS vascolare destra asintomatica; 7. lievi alterazioni della statica

vertebrale” (doc. D1 pag. 10).

Il dr. __________

ha poi osservato:

" (...)

VALUTAZIONE:

Si tratta dunque di

una paz. che ha presentato inizialmente una sind. lomboradicolare S1 a sx per

cui è stata operata di microdiscectomia nel 1997 all'__________, con decorso

favorevole per quanto riguarda la componente radicolare sia nell'espressione di

dolori che dei deficit neurologici in seguito assenti. Ha però continuato a

soffrire di dolori lombari (vedi cartella clinica periodo 1997-1998). Nel corso

degli ultimi anni l'assicurata descrive un aumento nell'intensità dei dolori

cervicobrachiali dx (e delle vertigini), l'apparizione di dolori inguinali

soprattutto a dx ma da ultimo anche a sx, ed un bloccaggio acuto della spalla

dx nella primavera 2007 (dopo la visita da Dr. __________) per cui si é recata

al Pronto Soccorso.

Per quanto riguarda

la sintomatologia cervicale e lombare non vi sono criteri di un peggioramento

oggettivo evidente negli ultimi anni. La sintomatologia trova un correlato

radiologico nelle alterazioni discali degenerative a livello cervicale e

lombare, le quali non possono tuttavia spiegare se non in parte i disturbi

(vedi discussione più avanti). Le modeste alterazioni statiche non spiegano i

dolori o sono d'importanza molto relativa.

L'evoluzione è

soprattutto stata caratterizzata dall'estensione e tendenza alla

generalizzazione delle algie a partire dal 2003, dunque ben oltre la regione

cervicale e lombare, con diagnosi di sind. fibromialgica e netta impressione di

un disturbo funzionale del dolore già all'inizio del 2005. Anche in occasione

di questa visita questa tendenza evolutiva è in progressione. Attualmente 18

tender points su 18 sono dolorosi (sec. criteri ACR, ossia American College of

Rheumatology, del 1990). In effetti si tratta di dolori muscolo-tendinei alla

pressione, per cui ne sono richiesti almeno 11 dolorosi per la classificazione

di una sindrome dolorosa cronica sotto il termine di fibromialgia (meglio

sindrome fibromialgica). Nel corso degli anni migliaia di pubblicazioni

scientifiche sono state dedicate all'argomento, senza che si sia mai potuta

evidenziare una patologia di natura organica all'origine di questo tipo di

dolori. Questi criteri (ACR) intesi inizialmente nell'ottica di cercare di

classificare dei paz. con dolori cronici o generalizzati, sono poi stati

considerati una malattia vera e propria (fibromialgia), non da ultimo da parte

di organizzazioni di pazienti con relative rivendicazioni assicurative. In

pratica si tratta di una sindrome dolorosa cronica parificabile ad una soglia

del dolore molto bassa, senza alcuna base organica, definita anche sind. somatoforme

dai psichiatri o sind. miofasciale dai neurologi. In fondo si tratta di una

differente denominazione di dolori funzionali a seconda dal punto di vista, per

cui non vi è alcuna contraddizione in questi termini che descrivono in fondo

esattamente la stessa cosa. È risaputo che questi disturbi funzionali del

dolore sono spesso associati a disturbi della sfera psichiatrica, situazioni di

stress, sono peggiorati da conflitti assicurativi o difficili situazioni

socio-professionali, tendono a non rispondere (logicamente) alle terapie

convenzionali incentrate sugli aspetti somatici, sono spesso associati a vari

altri disturbi quali stanchezza, cefalee, vertigini, ecc. In effetti vi è

costantemente una forte discrepanza tra l'intensità dei dolori e l'handicap

funzionale (anche per attività di per sé molto leggere) come risentiti dal paz.,

da una parte, e i reperti oggettivi, dall'altra. Discrepanza poi all'origine di

innumerevoli controversie assicurative e giuridiche, in fondo logiche quando si

tratta di determinare il diritto a prestazioni per dei dolori per i quali non

vi è modo di avere dei parametri oggettivi.

La storia della paz.

è piuttosto tipica e caratteristica, nel senso che tutto è iniziato con una

problematica oggettiva ed inequivocabile alla cerniera lombosacrale. In

seguito, nel corso degli anni, si assiste ad un continuo peggiorare dei dolori

ed a una loro estensione/generalizzazione. È inoltre fuori dubbio che vi siano

nel caso in questione delle alterazioni oggettive sia a livello

lombare/cervicale sia alla spalla dx.

Il dolore supera

tuttavia ampiamente sia per estensione che per intensità ciò che ci si potrebbe

aspettare.

Rispetto agli anni

scorsi (14:18 tender points nel gennaio 2005, 15:18 alla visita del Dr. __________)

ho dunque potuto constatare una sicura tendenza evolutiva di questa sind. fibromialgica

(attualmente 18:18 tender points dolorosi). Che vi sia un importante contesto funzionale

risulta anche da una forza di presa estremamente debole, non spiegabile dal

punto di vista somatico. Il peggioramento di questo quadro funzionale spiega a

mio modo di vedere il peggioramento nell'intensità dei dolori che la paz. ha

avvertito negli ultimi anni.

I dolori

cervicobrachiali dx dapprima piuttosto diffusi si sono per contro

progressivamente focalizzati sulla spalla dx con diagnosi di PSH dx in

occasione della visita da Dr. __________. Una settimana dopo questa visita vi è

stato un "bloccaggio acuto" per cui si è recata al PS dell'__________

(referto radiologico di PSH calcarea dx). Vari tentativi di terapia

(infiltrazioni locali di steroidi, onde d'urto, fisioterapia) si sono rivelati

inefficaci. La paz. ha continuato a lamentare forti dolori ed una impotenza

maggiore di questa spalla, per cui non riesce quasi più a fare niente. Recenti

indagini radiologiche (RMN ed artro-RMN del dicembre e gennaio u.s.) hanno

evidenziato una lesione al passaggio muscolo-tendineo del subscapolare.

Non vi sono per

contro altre lesioni della cuffia né a livello gleno-omerale, né un chiaro impingement

sottoacromiale. A questo riguardo occorre dire che la lesione evidenziata

alla artro-RMN non permette di spiegare in modo esaustivo il quadro clinico,

caratterizzato da una situazione iperalgica (forti dolori a digito-pressioni

molto modeste ed a tutti i movimenti sia attivi che passivi), da inquadrare nel

contesto della soglia del dolore molto bassa. Dopo un anno di evoluzione

sorprende inoltre l'assenza di una ipotrofia muscolare del cingolo scapolare e

dell'arto superiore dx. I forti dolori e la mobilità della spalla dx,

attualmente ridotta rispetto a quanto descritto un anno fa da Dr. __________, non

sembrano dunque essere un fatto unicamente organico e causato da lesioni

anatomo-strutturali. L'esame clinico e le indagini RMN permettono di escludere

una capsulite retrattile o adesiva. Anche il fatto che da parte del chirurgo

ortopedico non sia stata ritenuta un'indicazione operatoria (nonostante

richiesta da parte della paz.) e persino che sia stato richiesto un secondo

parere, significa che l'ortopedico dubita che l'intervento e dunque il sanare

chirurgicamente la lesione evidenziata alla RMN possa migliorare i disturbi

della paz. Inoltre è noto che un intervento chirurgico potrebbe rappresentare

un ulteriore fattore di stress e portare ad un ulteriore peggioramento della sind.

polialgica. (...)"

(Doc. D1, pag. 10-12)

Il dr. __________ ha

quindi così risposto alle domande del patrocinatore dell’interessata:

" (...)

B. RISPOSTA

ALLE SUE DOMANDE

B.1 Con riferimento alla problematica che ci occupa, quali sono i

disturbi attualmente lamentati dalla signora RI 1? Diagnosi.

Vedi quanto

precede (A.1, A.4).

B.2 Qual è stata la loro evoluzione dall'ottobre 2004 e fino ad

oggi?

In definitiva non vi

è stata dal punto di vista reumatologico una evidente evoluzione dei disturbi

cervicali e lombari in questi ultimi anni, se non per l'intensità e

l'estensione dei dolori, da ricondurre tuttavia al disturbo funzionale del

dolore (sinonimi: sind. fibromialgica, fibromialgia, sind. polialgica di natura

funzionale).

Nel contesto della

paz. tale problematica (definita anche sind. somatoforme dal punto di vista

psichiatrico) é da correlare con ogni evidenza ai disturbi depressivi, per i

quali è già in cura da molti anni.

Per quanto

riguarda le spalle vedi punti successivo.

B.3 Sono subentrate nuove problematiche rispetto alla visita del

SAM?

Riferendomi a quanto

precede, rispetto alla perizia SAM dell'aprile 2007, è segnalato da parte della

paz. un improvviso peggioramento dei dolori alla spalla dx con un handicap

maggiore anche per piccole attività della vita domestica. Il peggioramento è

avvenuto bruscamente un anno fa, senza fattore scatenante evidente. La lesione

del subscapolare evidenziata alla RMN non è sufficiente a permettere di

spiegare il quadro dei dolori e la marcata limitazione di mobilità di questa

spalla. Sorprende inoltre dopo un anno d'evoluzione, l'assenza di una chiara

ipotrofia muscolare del cingolo scapolare o dell'arto superiore dx. Per quanto

attiene l'aspetto reumatologico, questo peggioramento è almeno in parte in

relazione a problemi di natura funzionale e non somatica (soglia del dolore

molto bassa, aumento della sind. polialgica funzionale, rispettivamente

somatoforme). Così i dolori alla spalla sx ed i dolori inguinali sono da

intendere come espressione di una dolenza muscolo-tendinea nel quadro della sind.

fibromialgica.

B.4 Ritiene necessaria, attualmente o eventualmente in futuro,

una cura medica oppure speciali terapie?

La problematica del

dolore non è influenzabile se non marginalmente (come dimostra l'evoluzione in

questi ultimi 10 anni) con misure terapeutiche convenzionali (p.es.

medicamenti, fisioterapia, infiltrazioni, ecc.). Non mi sembra inoltre che le

cure psichiatriche siano risultate particolarmente efficaci a riguardo.

Per quanto riguarda

la problematica della colonna cervicale e lombare, la terapia scelta consiste

in regolari esercizi di ginnastica vertebrale e posturale per mantenere/migliorare

il trofismo ed il tono della muscolatura paraspinale.

Per la spalla dx ha

beneficiato della misure terapeutiche usuali (infiltrazioni locali, onde

d'urto, fisioterapia) senza alcun beneficio. Ev. possibilità terapeutiche di

ordine chirurgico non sono di mia competenza. Personalmente sono tuttavia

perplesso riguardo alla possibilità di migliorare sostanzialmente i dolori e la

mobilità di questa spalla con un'operazione.

B.5 Qual è la capacità lavorativa della paz. nell'ambito della

precedente attività lavorativa, rispettivamente in altre attività più leggere?

Qual è stata l'evoluzione dall'ottobre 2004 ad oggi? Per quali motivi?

La paz. ha

beneficiato di un'incapacità lavorativa del 100% dall'ottobre 2004 e del 50%

per il mese di febbraio 2005. Dal mese di marzo è stata riconosciuta alla paz.

una IL del 30% per il suo precedente lavoro nell'atelier di orologeria

(incapacità lavorativa del 20% in attività adeguata per motivi di ordine

psichiatrico).

Dal mio punto di

vista reumatologico, nel certificato medico per l'AI del novembre 2005, avevo

ritenuto una IL del 50% per il lavoro precedente e del 20% in un'attività

adeguata. La capacità lavorativa della paz. non mi sembra attualmente

significativamente differente da quella di 3 anni fa. Questa IL è comprensiva

sia delle limitazioni inerenti la spalla dx che di quelle vertebrali.

Per quanto riguarda

i limiti funzionali riterrei che non deve fare lavori di forza, prolungati o

ripetitivi con gli arti superiori sopra l'altezza delle spalle, manipolare

oggetti pesanti, tirare o spingere oggetti pesanti, sollevare o portare pesi

superiori a 5-10 kg. Un'attività adeguata dovrebbe inoltre essere leggera e

variata, evitando posture monotone prolungate per più ore senza poter cambiare

posizione di tanto in tanto.

La differenza di

valutazione della capacità lavorativa rispetto alla perizia SAM ed in

particolare alla valutazione del Dr. __________ è, a mio modo di vedere,

contenuta, se si considera il quadro generale della paz. In effetti tale

differenza rende conto della difficoltà di giudicare dei casi come questo con

dolori generalizzati e cronici.

B.6 In quali movimenti à impedita la paz.? Qual è stata

l'evoluzione dall'ottobre 2004 a tutt'oggi? Per quali motivi?

Se si eccettua la

spalla, non vi è stata particolare evoluzione degli impedimenti della paz.. I

limiti funzionali della paz. sono descritti in dettaglio nella perizia del SAM.

I limiti funzionali

per la spalla dx sono descritti nel punto precedente.

Per la spalla dx il

peggioramento avvenuto a partire dal 24.4.2007 è difficilmente quantificabile,

l'intensità delle algie essendo un parametro inaffidabile in questo caso a

causa del disturbo funzionale del dolore. Come detto sopra, all'esame attuale

(come già in precedenza a partire dal gennaio 2005), si ha la netta impressione

che la componente funzionale e il disturbo funzionale del dolore giochi un

ruolo determinante.

B.7 È d'accordo con le valutazioni della perizia SAM e con le

valutazioni ivi annesse? La perizia del SAM è completa ed esaustiva?

La perizia del SAM appare

ben strutturata, dettagliata ed accurata, completata da tre consulti

specialistici a livello psichiatrico, reumatologico e neurologico.

Evidentemente non mi pronuncio sul lato psichiatrico, non di mia competenza. Le

considerazioni del neurologo sembrano evidenti in assenza di una patologia

neurologica. Per quanto riguarda le problematiche dell'apparato locomotorio,

riguardo alle considerazioni del Dr. __________, non ho rilevato particolari

lacune, anomalie o incongruenze.

B.8 Ulteriori

osservazioni.

Quale casalinga la

paz. è limitata per dei lavori pesanti tuttavia non richiesti di frequente

(lavare vetri, sbattere tappeti o materassi, pulizia a fondo dei pavimenti).

Talune altre attività possono richiedere un lasso di tempo maggiore (stirare,

lavori di pulizia in genere). Globalmente per un'attività di casalinga riterrei

un'incapacità lavorativa del 20%."

(Doc. D1, pag. 13-15)

L’assicurata

ha poi nuovamente trasmesso al TCA i referti del 27 febbraio 2008 concernenti

gli esami di RX-dopo artrografia alla spalla (doc. E1) e di RM-artrografia

della spalla destra (doc. E2), redatti dal dr. __________, già trasmessi in

precedenza (doc. D4 e D3).

2.6. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.

4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c

pag. 314; 105 V 156 consid. 1

pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

Considerandi

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629,

nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM il 30 maggio 2007, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata infatti sottoposta ad un accurato esame

psichiatrico, grazie al consulto specialistico della dr.ssa __________, dal

quale è emerso che ella, affetta da una sindrome somatoforme da dolore

persistente, da una sindrome depressiva reattiva ai fatti del 2006 che hanno

coinvolto il figlio, da sfumati temi fobici poco-non organizzati e da ansia,

presenta un’inabilità lavorativa del 20% sia nella sua precedente attività, sia

in altre adeguate (doc. 76-24).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessata.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata pure sottoposta, in data 2 aprile 2007

ad un esame neurologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________,

dal quale è emerso che ella non presenta delle patologie invalidanti ed è

quindi, da questo profilo, pienamente abile al lavoro (doc. 76-20).

Anche queste conclusioni specialistiche, che del

resto non sono state contestate attraverso dei referti medico-specialistici

attestanti delle patologie neurologiche con influsso sulla capacità lavorativa

residua, possono essere fatte proprie dal TCA.

Sempre

nel contesto della perizia SAM, l’assicurata è stata infine sottoposta, in data

17.

aprile 2007, ad un esame reumatologico, grazie al consulto specialistico del

dr. __________, dal quale è emerso che ella, affetta da “sindrome fibromialgica

generalizzata; decondizionamento muscolare; periartropatia omeroscapolare

destra; note alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatie C5/C6

e C6/C7); note alterazioni degenerative lombari (discopatie L4/L5 e L5/S1)”, è

da considerare inabile al lavoro al 30% nella sua precedente attività, ma

pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose delle sue

limitazioni funzionali (doc. 76-32).

Il dr. __________

ha proposto una riabilitazione funzionale per la spalla destra e ha raccomandato

un ricondizionamento della muscolatura e un calo ponderale (doc. 76-32).

Queste

conclusioni sono state contestate dall’assicurata, attraverso una perizia “di

parte” eseguita il 18 aprile 2008 dal dr. __________doc. D1). Nel suo referto

peritale del 2 maggio 2008, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “sindrome

fibromialgica; periartropatia omeroscapolare destra con reazione iperalgica;

periartropatia omeroscapolare sinistra semplice, tendinotica; sindrome

cervicale cronica senza neurologia su discopatia C5/C6 e C6/C7; sindrome

lombovertebrale cronica senza neurologia su osteocondrosi L5-S1 in stato dopo

microdiscectomia nel 1997 e discopatia L4/L5; TOS vascolare destra

asintomatica; lievi alterazioni della statica vertebrale” (doc. D1 pag. 10). Lo

specialista ha considerato che, a causa di queste patologie, l’assicurata sia

da considerare inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività e al 20%

in attività adeguate (doc. D1 pag. 14).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 30 gennaio 2008 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il referto del dr. __________ del 2 maggio 2008

(doc. D1) è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in

considerazione, dato che il dr. __________ ha valutato l’evoluzione dello stato

di salute dell’assicurata dal 2004

in poi.

Pertanto,

potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute

dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è

rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza

elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione

del 30 gennaio 2008 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Dal referto peritale del dr. __________, emerge che

l’assicurata ha segnalato un improvviso peggioramento dei dolori alla spalla

destra, intervenuti dopo la perizia del SAM dell’aprile 2007.

Al riguardo, lo specialista ha osservato che la

lesione del subscapolare evidenziata alla RMN non è sufficiente per

permettere di spiegare il quadro dei dolori dell’interessata e la marcata

limitazione di mobilità della spalla. Inoltre, il dr. __________ ha

evidenziato che “sorprende inoltre, dopo un anno di evoluzione, l’assenza di

una chiara ipotrofia muscolare del cingolo scapolare o dell’arto superiore

destro”.

Secondo lo specialista, “per quanto attiene

all’aspetto reumatologico, questo peggioramento è almeno in parte in relazione

con problemi di natura funzionale e non somatica (soglia del dolore

molto bassa, aumento della sindrome polialgica funzionale, rispettivamente

somatoforme). Così i dolori alla spalla sinistra e i dolori inguinali sono da

intendere come espressione di una dolenza muscolo-tendinea nel quadro della

sindrome fibromialgica” (doc. D1 pag. 13, il corsivo è della redattrice).

Chiamato

ad esprimersi circa l’evoluzione della capacità lavorativa, il dr. __________

ha indicato che rispetto a quanto da lui indicato nel rapporto medico per l’UAI

redatto nel novembre 2005 – in cui aveva considerato l’interessata inabile al

lavoro al 50% nella sua attività di operaia in un atelier di orologi e al 20%

in attività adeguate – non vi sono state modifiche sostanziali (egli ha infatti

osservato che “la capacità lavorativa della paziente non mi sembra

attualmente significativamente differente da quella di 3 anni fa”, doc. D1

pag. 14, il corsivo è della redattrice).

Quanto

poi alla divergenza rispetto alla valutazione peritale del dr. __________ - il

quale ha ritenuto l’interessata inabile al lavoro al 30% nella sua precedente

attività, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate (cfr. doc. 76-32) –

il dr. __________ ha rilevato che la differente valutazione, a suo modo di

vedere “contenuta”, è dovuta alle difficoltà nel giudicare i casi che

presentano, come quello in questione, dolori generalizzati e cronici (doc.

D1 pag. 14, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________

ha poi sottolineato come la perizia del SAM sia “ben strutturata,

dettagliata ed accurata, completata da tre consulti specialistici a livello

psichiatrico, reumatologico e neurologico”, aggiungendo che “le considerazioni

del neurologo sembrano evidenti in assenza di una patologia neurologica. Per

quanto riguarda le problematiche dell’apparato locomotorio, riguardo alle

considerazioni del dr. __________, non ho rilevato particolari lacune,

anomalie o incongruenze” (doc. D1 pag. 15, il corsivo è della redattrice).

Lo

specialista ha poi rilevato come i limiti funzionali dell’assicurata siano

stati descritti nel dettaglio nella perizia del SAM e che il peggioramento

intervenuto alla spalla destra nel mese di aprile 2007 “è difficilmente

quantificabile, l’intensità delle algie essendo un parametro inaffidabile

in questo caso a causa del disturbo funzionale del dolore”, aggiungendo che

“all’esame attuale (come già in precedenza a partire dal gennaio 2005) si ha la

netta impressione che la componente funzionale e il disturbo funzionale del

dolore giochi un ruolo determinante” (doc. D1 pag. 15, il corsivo è della

redattrice).

Pertanto,

a mente di questo Tribunale, dal referto del dr. __________ - viste anche le

sue considerazioni in merito alla correttezza della perizia del SAM - non

emergono degli aspetti sufficientemente pertinenti per poter mettere in dubbio

le conclusioni del dr. __________ (cfr. la giurisprudenza esposta al consid.

2.7

).

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

In

conclusione, poiché la perizia del SAM rispetta i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre, ritenuto

che dal punto di vista neurologico, l’assicurata è abile al lavoro al 100% sia

nella sua precedente attività, sia in altre attività; che da quello reumatologico

è inabile al 30% nella sua precedente attività, ma è da considerare abile al

lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, mentre

presenta, dal profilo psichiatrico, una limitazione della capacità lavorativa

del 20% sia nella sua attività che in altre attività adatte, il TCA

ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che la ricorrente, da ottobre

2004, è inabile al lavoro al 30% nella sua precedente occupazione, ma è abile

al lavoro all’80% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali

di natura reumatologica.

La

questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di

competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007

del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.6.).

Ora, nel

caso concreto, il consulente IP, nel suo rapporto del 3 ottobre 2007, ha indicato che “i limiti invalidanti

espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività

sia nel settore secondario (operaia generica nell’industria farmaceutica,

alimentare, meccanica con mansioni di assemblaggio, produzione, stampa,

rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità di

piccoli elementi e con la possibilità di cambiare la posizione al bisogno), che

nel settore terziario (venditrice / cassiera non qualificata, aiuto ufficio, …)

(doc. 59-2).

Con il ricorso, il patrocinatore ha contestato il

fatto che esista per l’assicurata, in considerazione delle sue patologie, della

sua età e della sua formazione limitata, un mercato del lavoro sufficientemente

ampio (I).

Secondo la dottrina e la

giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria

professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività

lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle

sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su

quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr.

A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza

ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente

d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine di idee,

il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati

esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano

generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre

attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha,

tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi

assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e

nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso

tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e

sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.

3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).

Anche in questo ambito,

vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come

è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

È inoltre utile rilevare

che l’Alta Corte in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003,

relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:

" Il

concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato

in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo

questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a

profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da

escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile

opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta

lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag.

331.

consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). In proposito va

rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati -

come nel caso di specie - è in generale limitato a dei lavori di manodopera o

ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Tuttavia

nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono

eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le

attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b).”

(STFA succitata, consid. 4.5.)

Il

TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

35, ha

precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto

deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire

un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.

Nel

caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita

intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi

all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo

medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali

presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa

non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.

Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di

reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati

dall'assicurata (si tratterebbe di un’attività leggera che consenta di

risparmiare l’arto superiore destro; circa la possibilità di reperire

un’attività con delle simili caratteristiche sul mercato del lavoro, cfr. STFA

inedita del 12.11.1996 nella causa I.; STCA 35.1997.23 dell’11.9.2000

confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell’8.5.2002, STFA U 240/99 del

7.8

, parz. pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., STFA U 329/01 e U

330/01 del 25.2.2003, nonché STFA I 27/06 e U 18/06 del 24.8.2006) e con le sue

condizioni personali (51 anni), non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali

ai sensi della giurisprudenza federale (RCC 1991, p. 332 consid. 3c).

Da notare

che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un

certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche

un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e

precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali

richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).

D’altro canto, il TCA non

ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò

rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella

causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106

consid. 5b e riferimenti).

Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto,

questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la

nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli

infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276

consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

In tale ipotesi deve

semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - dal punto di

vista medico - l'assicurata è limitata nell’esercizio della sua abituale

professione di operaia in un atelier di orologi.

Nondimeno,

sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di

controllo e di sorveglianza, che l’assicurata, nonostante i disturbi che

interessano l’arto superiore destro, sarebbe in grado di esercitare all’80%.

In questo

contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

2.8

Essendo

quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa,

dell’80%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.9

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto, come correttamente ritenuto dall’amministrazione,

sono determinanti i dati del 2005 (visto che l’assicurata è inabile al lavoro a

partire dal mese di ottobre 2004).

2.10

Per quel che

concerne il reddito da valido, nel suo rapporto del 3 ottobre 2007, il

consulente IP ha indicato che “considerando che l’assicurata perde il lavoro

prima dell’inizio dell’inabilità di lunga durata, non è possibile tenere in

considerazione il reddito che percepiva come operaia per la determinazione del

reddito da valido”. Il consulente ha di conseguenza calcolato il reddito da

valida dell’assicurata sulla base dei dati statistici regionali del Canton

Ticino, per un importo pari a fr. 40'764 (2005) (cfr. doc. 59-2).

L’assicurata

ha contestato tale modo di procedere dell’amministrazione, chiedendo che il

reddito da valida sia determinato sulla base dei rilevamenti statistici

nazionali, analogamente a quanto effettuato per calcolare il reddito da

invalido, oppure che entrambi i redditi, da valido e da invalido, vengano

stabiliti sulla base dei dati statistici regionali (I).

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto

la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).

Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile. Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per

il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz’altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l’assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29

pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d’intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 200 pag. 161 consid. 3b (I 357/01) e dottrina citata).

Nel caso

di specie, l’assicurata ha lavorato, da ultimo, presso la ditta __________ di __________

dal novembre 1999 al maggio 2004, allorquando è stata licenziata a causa della

diminuzione del lavoro in azienda e non per motivi dovuti ai suoi disturbi di

salute (cfr. doc. 3-7 inc. disoccupazione).

In

considerazione di ciò, il reddito da valido va determinato sulla base di dati

statistici: come giustamente rilevato dalla ricorrente, tuttavia, occorre

applicare i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, in attività

semplici e ripetitive e non, come erroneamente effettuato dall’UAI, i dati

statistici regionali.

Applicando

i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2004,

categoria 4, attività semplici e ripetitive, si ottiene un importo annuale di

fr. 48'584.64, che aggiornato al 2005 è pari a fr.

49'119.89.

2.11

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Recentemente

con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'048.72

mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'093.32 oppure di fr. 49'119.89 per

l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12).

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.8.), da un punto di vista medico, l’assicurata può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il

reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 39’295.91 (fr. 49’119.89 ridotti del 20%).

2.12

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere

sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti

funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter

lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung

C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002

S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,

für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas

über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität

differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12

sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser

Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der

Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den

Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In un’altra

pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante

un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di

domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo

dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione

del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.13

In concreto,

l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 18% così

calcolata: “8% per attività leggera e 10% per le limitazioni reumatologiche che

non vengono tenute in considerazione dalla limitazione della capacità

lavorativa” (doc. 59-3).

L’assicurata

ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo bassa,

chiedendo che venga applicata la riduzione massima consentita del 25% per

tenere conto dei seguenti fattori: “la particolare situazione medica, che è

veramente difficile; la situazione sociale; l’attuale stato del mercato del

lavoro; la sua formazione professionale e scolastica veramente carente; la sua

età (51 anni)” (I).

La

percentuale del 18% stabilita dal consulente, in considerazione dei problemi di

salute dell’assicurata, del fatto che può svolgere solo attività leggere, a

tempo parziale, può essere confermata dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Partendo da

un salario da invalido di fr. 49’119.89, considerata un’esigibilità, dal

profilo medico, dell’80% e ammettendo

la riduzione del 18%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2005

risulta, quindi, essere pari a fr. 32'222.65 (fr. 39'295.91

- (fr. 39'295.91 x 18 : 100)).

Confrontando questo dato con l'importo di

fr. 49'119.89 corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da

valido nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.10.), emerge un’incapacità al guadagno

pari a 34.4% ([fr. 49’119.89 – fr. 32'222.65] x 100 : fr. 49'119.89), arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

Alla medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi

(da valido e da invalido) al 2007 (ultimi dati disponibili) (dato che, come

visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al

momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.2. in fine), ritenuto che sia il reddito da valido, sia quello da invalido, vanno

determinati sulla base dei dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 e,

di conseguenza, il grado di invalidità dell’assicurata in attività leggere

adeguate corrisponde alle percentuali di riduzione applicate (con riferimento

alla capacità lavorativa residua dal profilo medico e per tenere conto delle

circostanze personali).

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.14

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

ritenuto che il consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di

natura professionale (cfr. doc. 59-3).

Nel

rapporto del 3 ottobre 2007, infatti, il consulente ha indicato che “pur avendo

un grado di invalidità superiore al 20%, considerando l’iter

scolastico-professionale dell’assicurata, non riteniamo sia opportuno mettere

in atto provvedimenti di ordine professionale” (doc. 59-3).

Questo Tribunale rileva comunque che il

consulente IP, nel rapporto del 3 ottobre 2007, ha sottolineato che “su richiesta

scritta, restiamo a disposizione per valutare l’adozione di un eventuale aiuto

al collocamento” (doc. 59-3).

Spetta dunque all’assicurata attivarsi, facendone

richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.

2.15

L’assicurata

ha chiesto al TCA di richiamare le cartelle cliniche in possesso del dr. __________

e del dr. __________ (I e X).

Al

proposito va ribadito che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere all’edizione

delle cartelle mediche richieste.

2.16

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster