32.2008.33
Compensazione di rendite arretrate e scadute con pretese di restituzione di indennità giornaliere e di anticipi dall'ex datore di lavoro
6 ottobre 2008Italiano42 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.33
Data decisione, Autorità:
06.10.2008, TCA
Ricorso:
TF,9C_938/2008, 26.11.2009
Titolo:
Compensazione di rendite arretrate e scadute con pretese di restituzione di indennità giornaliere e di anticipi dall'ex datore di lavoro
COORDINAMENTO DELLE PRESTAZIONI
art. 20 cpv. 2 LAVS
art. 22 LPGA
art. 85bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.33
FC/sc
Lugano
6 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza
del 21 febbraio 2008 del TF nella causa promossa con ricorso del 14 settembre
2005 (32.2005.150) da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su
opposizione del 20 luglio 2005 emanata da
parte chiamata in causa:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
PI 1, __________ __________
ritenuto, in
fatto
1.1. Per
decisione 15 dicembre 2004 - confermata con decisione su opposizione 20 luglio
2005 - l'Ufficio AI ha assegnato a RI 1 una rendita intera d’invalidità di fr.
1'891.-- mensili per l’anno 2003/2004 oltre una rendita completiva per la moglie
di fr. 567.-- e due rendite per figli di fr. 756.-- ognuna (VIII/2).
Con
suddetta decisione l’amministrazione ha inoltre compensato le rendite arretrate
(riconosciute per il periodo 1. settembre 2003 - 30 novembre 2004 per
complessivi fr. 59'550.-) con un credito di restituzione di anticipi forniti
dal datore di lavoro dell’assicurato (__________) nel periodo settembre 2003 - settembre
2004 di fr. 7'378.-, con un credito di restituzione di prestazioni fornite
dalla PI 1, in virtù di una assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in
caso malattia ai sensi della LCA nel periodo 1. settembre 2003 - 16 settembre
2004 di complessivi fr. 49'728.-, nonché con un credito di restituzione di fr.
1860.- a favore del Fondo di compensazione.
1.2. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, si è aggravato
al TCA contestando la compensazione effettuata dall’amministrazione sia a
favore della PI 1 che del datore di lavoro, facendo in sostanza rilevare, dopo
aver richiamato il principio secondo cui arretrati di rendita possono essere
versati a chi ha concesso anticipi fino a concorrenza di questi e per lo stesso
periodo in cui sono stati forniti, come unicamente l’importo complessivo di fr.
49'728.30 (corrispondente alle rendite arretrate relative al periodo 1. settembre
2003 - 16 settembre 2004) avrebbe potuto fare oggetto di compensazione e
avrebbe dovuto quindi essere proporzionalmente suddiviso tra i due citati
richiedenti la compensazione, concludendo per un versamento a suo favore a
titolo di rendite retroattive riferite al periodo 16 settembre - 30 novembre
2004 di fr. 9'925.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame.
1.4. Dopo
aver richiamato dalla PI 1 le Condizioni generali d’assicurazione applicabili
al caso di specie, per pronuncia del 23 giugno 2006 il TCA ha parzialmente
accolto la petizione dell’assicurato e annullato la decisione
dell’amministrazione nella misura della compensazione di fr. 49'728 operata a
favore della PI 1. Esposte le norme di diritto applicabili e le norme
regolamentari della PI 1, questo TCA ha affermato:
" (…)
- Ora, dall’art. B4.4 CGA il diritto al rimborso delle prestazioni
fornite dall'assicuratore da parte dell’AI non può essere "dedotto senza
equivoco" ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI. Tale norma
contrattuale (secondo cui “se la PI 1 versa delle prestazioni al posto di un
terzo responsabile, l’assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura
corrispondente alle prestazioni da essa effettuate“) si riferisce alla
surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato nei confronti di un
terzo responsabile, prevista nei casi di regresso, ciò che non corrisponde alla
fattispecie in esame. Altrettanto non pertinente per giustificare tale
restituzione da parte dell’Ufficio AI è l’art. B 4.1 CGA che stabilisce il
diritto dell’assicurato di ricevere dalla PI 1, nei limiti del proprio obbligo
di prestazione, la differenza tra le prestazioni di un’assicurazione statale
aziendale (o di un terzo responsabile) e l'indennità assicurata. Determinante è
che l’art. B4.2 CGA stabilisce che l’assicuratore può chiedere
all’assicurazione sociale il rimborso di quanto versato a titolo di anticipo,
solo previo accordo scritto dell’assicurato, accordo che nella specie
non risulta essere stato né richiesto né tanto meno dato al momento della
corresponsione delle indennità all’epoca in cui il diritto alla rendita non era
ancora stato accertato (per un caso analogo cfr. STCA 31 luglio 2002
nella causa V., inc. 32.2002.34);
- ricordato che ai sensi dall’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI sono
considerati anticipi le prestazioni versate contrattualmente o legalmente,
nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una
rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge,
ritenuto che la PI 1 al momento di concedere le indennità giornaliere in
parola, prima dell’accertamento del diritto alla rendita AI
dell’assicurato, non si è premunita dell’accordo scritto del ricorrente ai
sensi dell’art. B4.2 CGA, le premesse giustificanti il pagamento a terzi che
hanno concesso anticipi non appaiono adempiute. Per il resto, la sottoscrizione
(in data 24 novembre 2004) da parte dell’assicurato del formulario relativo
alla “Compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” nulla muta a tale
conclusione, ritenuto che nel formulario non è stato in nessun modo precisato
su cosa si basava la richiesta di compensazione (se relativa a prestazioni fornite
su disposizioni legali o contrattuali o se si trattava per contro di
prestazioni liberamente consentite nel qual caso il pagamento dell’arretrato al
terzo che ha concesso l’anticipo necessitava del consenso scritto, cfr. art.
85bis cpv. 2 lett. b OAI), quando si consideri che la corretta indicazione, da
parte dell’assicuratore, che la richiesta di compensazione trovava in concreto
fondamento in disposizioni contrattuali (che andavano per altro, come richiesto
nel formulario, allegate al medesimo) avrebbe permesso all’interessato - stante
il tenore dell’art. B4 CGA - di rendersi conto del mancato adempimento delle
premesse giustificanti una compensazione a favore della PI 1 giusta suddetta
norma contrattuale (in tale contesto, relativamente cioè all’ipotesi normativa
di cui all’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI, giova per altro ricordare che il
consenso dato sul formulario ufficiale non ha portata decisiva (DTF 131
V 249);
- ne consegue che una compensazione a favore della PI 1 con
rendite arretrate di spettanza di RI 1 non può in casu essere validamente riconosciuta;”
(STCA 32.2005.150)
1.5. Contro
tale pronuncia si è aggravata al Tribunale Federale la PI 1 chiedendone
l’annullamento e la conferma della decisione su opposizione dell’Ufficio AI con
conseguente riconoscimento del suo diritto alla compensazione con le rendite
arretrate per l’importo di fr. 49'728.
1.6. Mediante
pronuncia del 21 febbraio 2008 il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
Rilevato un accertamento incompleto dei fatti e comunque in violazione di norme
essenziali di procedura, in particolare essendo stato omesso di chiamare in
causa la PI 1, la Corte federale ha concluso per l’annullamento del giudizio
cantonale del 23 giugno 2006 e il rinvio della causa al TCA affinché, proceduto
alla chiamata in causa della PI 1 (e se del caso di altre parti cointeressate),
rendesse un nuovo giudizio.
1.7. Il
TCA, richiamati dall’assicurato e dall’Ufficio AI gli atti prodotti nella precedente
procedura 32.2005.150 (II, III, IV, V), ha quindi proceduto in data 1. aprile
2008 alla chiamata in causa della PI 1 trasmettendole gli allegati e la documentazione
acquisita agli atti con assegnazione di un termine di 15 giorni per
determinarsi in merito (VI).
1.8. Con
allegato del 16 aprile 2008 la __________ (subentrata con effetto al 19 marzo
2008 alla __________, già “PI 1” Società Svizzera di Assicurazioni; cfr. doc.
15) ha chiesto la conferma di principio della decisione di compensazione
dell’Ufficio AI pur nella limitata misura di fr. 43'303. Nelle sue motivazioni
ha, fra l’altro, argomentato:
" (...)
3.2
La menzionata tesi giuridica del TCA si fonda, a
mente dell'__________, su una interpretazione errata dell'art. 50 LAI in
relazione all'ad. 85bis cpv. 2 lett. a e b OAI:
Nella sentenza 1632/03 del 09.12.05, consid.
3.3.3 - 3.3.4, il TFA ha infatti ritenuto e precisato che una base contrattuale
per una richiesta di rimborso unitamente all'esplicita autorizzazione
della persona assicurata, rappresentano una base legale sufficiente ai sensi dell'ad.
85bis lett. b OAI. Proprio una fattispecie in tal senso è oggetto della
presente vertenza: In data 23.11.04 la (ex) PI 1 ha comunicato alla parte convenuta, con esplicito riferimento all'art B4 cpv. 1 delle proprie CGA
(ed. 5.1999, all. 7), che vista la sovrassicurazione derivante dalla
concorrenza delle due prestazioni, avrebbe richiesto un rimborso per l'importo
di CHF 49728.30 alla cassa AI. Al contempo ha pregato l'assicurato di
sottoscrivere il formulario di compensazione allegato (vedi all. 2). II
formulario in questione è stato firmato in data 24.11.04 dal signor RI 1 (all.
3). Sulla scorta dello stesso la (ex) PI 1 ha inoltrato alla Cassa Al la richiesta di compensazione (all. 3 - 4).
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice
cantonale nella sentenza del 23.06.06, le CGA menzionate unitamente alla
lettera/conteggio della PI 1 del 23.11.04 e all'autorizzazione esplicita del
signor RI 1 alla "compensazione dei pagamenti retroattivi
dell'AVS/AI" (ali. 2, 3 e 7), rappresentano complessivamente una
base legale sufficientemente chiara e sicura per una compensazione delle
rendite retroattive AI.
In un caso analogo, oggetto della sentenza del
TFA 1632/03 del 09.12.05, la Corte Federale ha del resto testualmente ritenuto
a riguardo: "Anders als im erwähnten Urteil geht aus dem von der __________
eingereichten Antragsformular "Verrechnung von Nachzahlungen der AHV/
IV" hervor, dass die __________ in der Funktion als 'Kollektivtaggeldversicherer
gemäss Versicherungsvertragsgesetz Leistungen erbracht hat, und das mit dem
Antragsformular eingereichte Rockforderungsschreiben vom 19. März 2002 an den
Beschwerdeführer weist klar aus, wann welche Leistungen ausgerichtet wurden. Weiter kann - wie die Vorinstanz mit Recht festgestellt hat - gestützt
auf Art. 10 lit. f AVB grundsätzlich vom Bestehen einer vertraglichen Rockerstattungspflicht
des Beschwerdeführers ausgegangen werden. Unter diesen Umständen ist - auch
wenn kein im Sinne von Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV eindeutiges, gegenüber der
Invalidenversicherung bestehendes Rückforderungsrecht der __________ vorliegt -
nicht einzusehen, weshalb die unterschriftliche Zustimmung des Versicherten zur
direkten Überweisung an den bevorschussenden Dritten als Rechtfertigung für die
streitige Drittauszahlung an die __________ nicht genügen sollte. Dies
entspricht im Übrigen auch Rz 10069 der vom BSV herausgegebenen Wegleitung Ober
die Renten (RWL; in der ab 1. Januar 2005 gültigen Fassung), wonach die
unterschriftliche Zustimmung immer dann erforderlich ist, wenn sich aus Vertrag
oder Gesetz kein ausdrücklicher direkter Rockforderungsanspruch gegenüber der
AHV oder der IV ergibt" (consid. 3.3.3, s.d.r.). Le premesse menzionate
sono parimenti adempiute anche nel caso concreto.
Resta da aggiungere, che __________ non condivide
neppure le asserzioni dell'istanza cantonale nella misura in cui a p. 6 della
sentenza del 23.06.06 viene "criticato" l'operato della (ex) PI 1 in relazione alla sottoscrizione del formulario di compensazione del 24.11.04: In primo luogo va
ribadito che nella lettera accompagnatoria del 23.11.04 viene fatto esplicito
e chiaro riferimento alla base contrattuale della richiesta di rimborso
(vedi all. 2). Non si vede pertanto in che misura possa venire considerata
"scorretta" o risultare censurabile l'indicazione a riguardo del
fondamento giuridico della richiesta di compensazione.
Inoltre, qualora l'assicurato avesse
effettivamente ritenuto determinante il contenuto delle CGA al fine di decidere
se concedere l'autorizzazione alla compensazione, avrebbe potuto e dovuto
richiedere copia delle disposizioni contrattuali prima di firmare il
formulario in oggetto: II fatto che non l'abbia fatto allora, al momento della
concessione dell'autorizzazione, ma si sia opposto solo in un secondo tempo e
parzialmente alla compensazione - senza del resto mai mettere in discussione di
principio il diritto alla compensazione dell'assicuratore LCA -, è una prova
evidente che ci si trova confrontati - se del caso - non tanto con un rilevante
"errore essenziale (di fatto)", bensì con un irrilevante "errore
di diritto" (sog. "Rechtsirrtum", cfr. art. 24 cpv. 2 CO) a
riguardo dell'autorizzazione alla compensazione.
Visto quanto precede, risulta senz'altro
corretta, di principio, la decisione della Cassa AI del 15.12.04 di concedere
alla (ex) PI 1 la compensazione con la rendita Al concessa retroattivamente al ricorrente. Resta da definire, percontro, l'entità esatta dell'importo di compensazione.
3.2
Risultano infatti corrette, di principio, le
censure sollevate dal ricorrente a riguardo del problema della
"connessione temporale" delle prestazioni di compensazione: una
compensazione da parte dell'assicuratore LCA di indennità giornaliera
presuppone infatti che sia data una "congruenza temporale" tra la rendita Al concessa retroattivamente e l'anticipo di prestazioni (vedi cfr. marginale 10063
della Direttiva sulle Rendite AI, ed. 2006, risp. cfr. marginale 10057,
dell'ed. 2001, nella versione italiana). In proposito va comunque sottolineato,
nel caso in oggetto, che la stessa (ex) PI 1 non ha mai richiesto il
rimborso di rendite AI per un periodo per il quale non ha anticipato
prestazioni (cfr. conteggio/lettera del 24.11.04, all. 2).
Nella misura in cui per il periodo 01.09.2003
- 15.09.04, la richiesta di compensazione dell'assicuratore di indennità
giornaliera LCA concorre effettivamente con una richiesta di rimborso del
datore di lavoro per l'importo di CHF 7'378.--, l'importo totale delle rendite
retroattive per tale periodo (CHF 49'728.--) va suddiviso tra datore di lavoro
e assicuratore LCA in relazione all'importo anticipato (vedi cfr. marginale
10075 della Direttiva sulle Rendite Al, ed. 2006, risp. cfr. marginale 10066,
ed. 2001).
La decisione di compensazione della Cassa
cantonale del 15.12.04 va di conseguenza confermata di principio (in merito al
diritto al rimborso quanto tale), riducendo l'importo concesso alla (ex) PI 1 a CHF 43'303.-- sulla base dei criteri appena menzionati (riduzione proporzionale
dell'importo in relazione all'importo anticipato = CHF 57'106.-- (49'728.-- +
7'378.--): 49'728.-- x 100 = 87,08 % di CHF 49'728 = CHF 43'303.--). Al
contempo va concessa anche al datore di lavoro unicamente una compensazione
ridotta di CHF 6'425.--. In tale senso il ricorso va parzialmente accolto.
In definitiva va quindi confermato di principio
il diritto alla compensazione della (ex) PI 1, ma ridotto proporzionalmente
l'importo di compensazione a CHF 43'303.- sulla base dei criteri appena menzionati. (...)" (Doc. VIII)
Con ulteriore
allegato del 5 maggio 2008 la __________ SA ha fatto valere:
" (...)
2. In fatto:
Per i fatti rilevanti
della vertenza rinviamo alla fattispecie descritta nelle considerazioni 2.1 -
2.4 della precedente presa di posizione e agli atti inoltrati in tale occasione.
La documentazione delle procedure giudiziarie, l'incarto Al e la documentazione
della cassa di compensazione, confermano quanto espresso dall'__________ in
precedenza. In particolare confermano il fatto che il ricorrente non ha mai
contestato in sede cantonale e/o di procedura d'opposizione Al, il diritto al
rimborso quanto tale della ex PI 1, ma solo il fatto che la compensazione sia
stata concessa anche per le rendite versate retroattivamente per il periodo
17.09.04 a 30.11.04 (all. I della causa 32.2005.150 e opposizione del 22.12.05;
all. 37 della cassa compen-sazione). Dalla documentazione della cassa di
compensazione risulta inoltre che il datore di lavoro, __________, ha
effettivamente richiesto la compensazione per l'importo complessivo di CHF
7'378.-- versato a titolo di salario risp. di differenza tra salario e
prestazioni d'assicurazione di indennità giornaliera per il periodo 01.09.03 -
16.09.04 (all. 40 atti della cassa di compensazione). (...)" (Doc. XII)
1.9. Nel
suo scritto 20 maggio 2008 l’assicurato, sempre assistito dall’avv. RA 1, ha affermato:
" (...)
Preliminarmente il
ricorrente si riconferma integralmente nella proprie allegazioni e domande di
cui al ricorso del 14 settembre 2005.
Nelle osservazioni
delle __________ si dà atto che, almeno nella misura di fr. 6'425.--,
l'assicuratore dell'indennità giornaliera LCA aderisce al ricorso del signor RI
1. Considerata l'acquiescenza dell'istituto resistente il ricorso dovrà in ogni
caso essere accolto almeno in tale misura con le tasse, spese e ripetibili a
carico dei resistenti. L'Ufficio assicurazione invalidità non avrà motivo per
opporsi all'acquiescenza della __________ ritenuto che l'importo riconosciuto
verrà in ogni caso versato da tale istituto.
Il ricorrente ritiene
comunque che la __________ non ha fornito alcun valido argomento per poter
ottenere una modifica della decisione 23 giugno 2006 di codesto Tribunale
cantonale delle assicurazioni.
Per questi motivi si
ribadisce la richiesta di integrale accoglimento del ricorso del 14 settembre
2005 con conferma della sentenza 23 giugno 2006 del Tribunale cantonale delle
assicurazioni." (Doc. XIV)
L’Ufficio
AI, dal canto suo, ha preso posizione come segue:
" Con
riferimento al ricorso in oggetto ed alle osservazioni 16 aprile e 5 maggio
2008 della spettabile __________ (doc. VIII: XII inc. TCA), si richiama e
conferma la risposta 30.9.2005 dell'Ufficio Al al ricorso e si prende atto
della riduzione della richiesta di compensazione espressa della spettabile __________
con la conseguente proposta di riforma del decisione impugnata." (Doc. XV)
In data 9 giugno
2008 la __________ ha fatto ulteriormente valere:
" Facciamo
riferimento alla procedura summenzionata, segnatamente alla comunicazione del
TCA del 26.05.08 e vi ringraziamo per averci trasmesso copia delle lettere
della cassa Al e dell'avv. RA 1 del 20/21.05.08.
A riguardo vi
segnaliamo che I'__________ non ha osservazioni particolari a riguardo dei
menzionati scritti, che non contengono palesemente elementi nuovi ai fini della
definizione del caso. Resta da segnalare, percontro, che lo stesso ricorrente,
il quale apparentemente ritiene che l'__________ "non abbia fornito alcun
valido argomento per poter ottenere una modifica della decisione del 23 giugno
2006", nel suo ultimo scritto del 20.05.08 non rimette minimamente in
discussione il diritto alla compensazione da parte dell'assicuratore di
indennità giornaliera. Egli si limita infatti nuovamente a riconfermare le
proprie domande e allegazioni secondo il ricorso del 14.09.05, con il quale
viene fatto valere in sostanza un "errore di calcolo" da parte della
cassa Al.
Visto quanto precede
non vi è alcun valido motivo, a mente dell'__________, per discutere
ulteriormente un tema processuale che lo stesso ricorrente nel corso della
presente procedura, durata oltre 2 anni e mezzo, non ha mai seriamente messo in
discussione." (Doc. XIX)
in
diritto
2.1. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.2. Oggetto
del contendere è la compensazione, operata dall'Ufficio AI, di rendite
arretrate e scadute con pretese di restituzione vantate dalla PI 1 (ora: __________),
rispettivamente dalla __________, nei confronti dell'assicurato.
2.3. L’art.
22 cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può
essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia
che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono
essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se
questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
D’altra
parte, secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile anche
all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 2 LAI), possono essere compensati
con prestazioni scadute:
- i
crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura
(lett. a ):
-
Fatti
i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
-
i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,
LAMF,
LADI, LAMAL (lett. c).
Questa
norma ha carattere obbligatorio e la Cassa di compensazione ha non solo il
diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere
alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 p. 206, 1986 p. 304,
1971 p. 478, 1961 p. 117). La possibilità di compensare presuppone non solo la
riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima persona, ma
anche un rapporto stretto dal punto di vista giuridico o della tecnica
assicurativa tra il diritto alla prestazione e il credito invocato (RCC 1983
p. 69, 1956 p. 194; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants, pp. 235 e 237). La compensazione può essere esercitata in ogni
momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977
p. 477).
D’altra
parte, l’art. 85bis OAI (entrato in vigore con effetto al 1. gennaio 1994) prescrive
che:
" 1 I datori di lavoro, gli istituti di
previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi
d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con
sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione
invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato
di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È
fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che
hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un
formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più
tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.
2 Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo;
b. versate
contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in
caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco
dal contratto o dalla legge.
3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che
ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel
quale sono stati forniti."
Il
succitato disposto d'ordinanza, dal titolo "versamento dell'arretrato di
una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi", entrato in vigore nel
1994, è stato dichiarato conforme a legge e Costituzione dalla nostra massima
istanza giudiziaria (DTF 123 V 26). Esso codifica la prassi amministrativa
precedentemente in vigore, confermata dalla giurisprudenza, secondo cui
pagamenti retroattivi di rendite potevano essere effettuati, su richiesta, a uffici
assistenziali pubblici o privati. Questi versamenti a terzi presupponevano,
prima dell'entrata in vigore della norma summenzionata, che gli anticipi
fossero stati effettivamente versati e che l'avente diritto alle prestazioni
rispettivamente il suo rappresentante legale avesse acconsentito per iscritto
al versamento (DTF 118 V 88 consid. 1b; Meyer- Blaser, p. 289; STFA non pubbl.
del 10 maggio 2000 in re K; STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W. p. 4).
D’altra
parte, per quanto riguarda il diritto di terzi che hanno concesso anticipi, la
cifra marginale 10070 Direttive sulle rendite (DR) prevede inoltre che il terzo
che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua
richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso
prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo
scopo deve utilizzare esclusivamente il modulo 318.183.
Infine,
secondo la cifra marg. 10057 DIR e la cifra marg. 2006 della Circolare
concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in
restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute, se la richiesta di
compensazione emana da una cassa malati non riconosciuta dalla Confederazione
si applicano le disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi. La
cifra marg. 10057 DR precisa inoltre che sono considerate casse malati
riconosciute solo quegli assicuratori-malattie che forniscono prestazioni
conformemente alla LAMal, mentre non è da considerarsi tale chi concede prestazioni
giusta la LCA. Le domande di compensazione di questo tipo di casse sono
regolate dalle disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi.
2.4. Nel
caso in esame, per quanto riguarda la compensazione di rendite arretrate con
indennità giornaliere di malattia concesse dalla PI 1 ad RI 1 ai sensi della
LCA, le stesse devono essere – peraltro incontestatamente - considerate come
anticipi di terzi giusta l’art. 85bis OAI.
Come
visto, l'amministrazione ha posto in compensazione il pagamento retroattivo di
rendite scadute sia con il credito di restituzione di fr. 49'728.30 vantato
dalla PI 1 sia con quello di fr. 7'378.- fatto valere dal datore di lavoro (__________)
nei confronti del ricorrente.
Come
si evince dalla pronuncia del 23 giugno 2006, dalla documentazione relativa
alla richiesta di compensazione formulata dalla citata assicurazione mediante
il modulo ufficiale 318.183 risulta che la PI 1 ha anticipato prestazioni dal 1. settembre 2003 al 16 settembre 2004 per fr. 49'728.30 a seguito di un’assicurazione collettiva d'indennità giornaliera stipulata con la __________
quale datore di lavoro dell’assicurato (VIII/1+2).
Emerge
inoltre che con scritto 23 novembre 2004 a RI 1, la citata assicurazione ha informato l’assicurato che l’importo di fr. 49'728.30 sarebbe stato posto in
compensazione con la rendita AI. Lo scritto è del seguente tenore:
" Ci
riferiamo al caso citato a margine concernente la sua malattia del 18.09.2002.
L'Istituto delle
assicurazioni sociali ci ha informato che ha diritto ad una rendita retroattiva
a partire dal 01.09.2003.
Secondo le Condizioni
Generali d'Assicurazione, art. B4 cap. 1, se l'assicurato ha diritto alle
prestazioni di un'assicurazione statale o aziendale, la PI 1 integra dette
prestazioni entro i limiti del proprio obbligo di prestazione, fino a
concorrenza dell'ammontare dell'indennità assicurata.
Rendita AI
01.09.2003
- 31.08.2004 = 12 mesi a Frs. 3'970.--
Frs. 47'640.--
01.09.2004
- 16.09.2004 = 16 giorni a Frs. 130.52
(Frs.
3'970 x 12 : 365) Frs. 2'088.30
____________
Totale
Frs. 49'728.30
Chiederemo pertanto
all'istituto delle assicurazioni sociali, conformemente al contratto
assicurativo, di dedurre dalla rendita che le deve essere versata a partire dal
01.09.2003, l'importo di Frs. 49'728.30 e di girarlo a nostro favore.
Alleghiamo alla
presente il formulario "compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI"
con la preghiera di volerlo sottoscrivere al punto evidenziato e ritornarcelo
al più presto." (VIII/2)
Il
formulario allegato “compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” è
quindi stato sottoscritto dall’assicurato il 24 novembre 2004, senza tuttavia
che sull’apposito formulario fosse indicato, mediante apposizione della
relativa croce, se la “richiesta di compensazione di altri fornitori di
prestazioni si basava” su “disposizioni legali”, “disposizioni contrattuali” o
“consenso firmato della persona che ha ricevuto gli anticipi” (doc. VIII/3).
Inoltre
allo stesso non erano allegate le “disposizioni corrispondenti” richieste
espressamente dal formulario stesso. Il formulario, ritornato
all’assicurazione, è da questa quindi stato trasmesso all’Ufficio AI in data 30
novembre 2004 (doc. VIII/2 e 3).
Alla
luce delle disposizioni di legge e della giurisprudenza citata si tratta quindi
in concreto di esaminare se sono dati i presupposti per procedere al versamento
delle rendite AI direttamente alla __________, già PI 1, a compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI.
Va
detto infatti che la lettera a dell'art. 85bis cpv. 2 OAI non entra in linea di
conto, ritenuto che nel caso di specie gli anticipi forniti dall’allora PI 1 si
fondano sulle norme contrattuali disciplinanti l’assicurazione collettiva
d’indennità giornaliera e non si tratta quindi di prestazioni versate
liberamente ai sensi della lettera a (cfr. DTF 123 V 31 consid. 5; STFA del 10
maggio 2000 nella causa K., I 282/99, consid. 4b).
In
proposito val la pena di precisare che sul concetto di "diritto
inequivocabile al rimborso" ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il
TFA si è pronunciato in una sentenza emanata il 10 maggio 2000 nella causa K.,
I 282/99, riguardante il diritto al rimborso di un istituto di diritto privato.
La sentenza è stata riassunta e pubblicata solo parzialmente in SZS 2000, p.
379-380 (cfr. Fessler, Zur Auszahlung rückwirkend zugesprochener Rentenleistungen
der Invalidenversicherung an Dritte zwecks Verrechnung mit von diesen
erbrachten Taggeldleistungen aus einem privatrechtlichen Vertrag; per il
vecchio diritto cfr. STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 nella causa W consid.
2c).
Nella
sentenza del 10 maggio 2000 non pubblicata il TFA ha precisato che (consid.
5b.bb p. 7):
" Ziff.
26 AVB enthält somit eine Bestimmung über die Rückforderung. Dieses Rückforderungsrecht
richtet sich indessen ausdrücklich gegen den Versicherten selbst und nicht
gegen den ebenfalls Leistungen erbringenden Sozialversicherungsträger. Diesen
Rechtsumstand hatte die kantonale Rekurskommission in dem in DTF 123 V 25
beurteilten Fall als für die Verneinung eines eindeutigen Rückforderungsrechtes
im Sinne von Art. 85bis cpv. 2 lett. b IVV entscheidend betrachtet, wad das
Eidgenössische Versicherungsgericht, wie erwähnt (consid. 5a), in Rahmen der
Willkürprüfung nicht benstandete. An dieser Betrachtungsweise ist auch bei
freier Prüfung des Bundesrechts (art. 104 lett. a OG) festzuhalten. Der
Anspruch auf die in Art. 85bis IVV vorgesehene Drittauszahlung geht weit über
den blossen Rückerstattungsanspruch hinaus, welcher einem Versicherungsträger
wegen unrechtmässigen Leistungsbezuges ‑ etwa aus Gründen der
Oberversicherung ‑ gegenüber dem Versicherten zusteht. Die
Drittauszahlung setzt nicht nur die materiellrechtliche Begründetheit der
Rückforderung und die Rückkommensvoraussetzungen (BGE 110 V 176) voraus,
sondern geht mit einem Schuldner‑ und Gläubigerwechsel einher, welcher
die Verrechnung von Nachzahlung und Rückforderung erst möglich macht. Dem BSV
ist daher beizupflichten, wenn es unter Hinweis auf das nicht veröffentlichte
Urteil P. vom 20. Mai 1999 (I 397/398) verlangt, dass ein gegenüber der
Invalidenversicherung bestehender direkter Rückerstattungsanspruch normativ
festgehalten sein muss, damit von einem 'eindeutigen Rückforderungsrecht'
gesprochen werden kann. (…)" (la
sottolineatura è nostra).
Il TFA ha inoltre
aggiunto (consid. 5c):
" Was
für öffentlichrechtliche Leistungen mit Vorschusscharakter gilt, hat auch für
privatrechtliche Vorlesitungen massegebend zu sein. Ein direktes Rückforde-rungsrecht
gegenüber der nachträglich leistenden Invalidenversicherung muss in den
vertraglichen Grundlagen, etwa in den AVB, festgehalten werden."
Alla luce della giurisprudenza federale succitata il diritto al rimborso
degli enti indicati all'art. 85bis OAI, sia di diritto pubblico che di diritto privato,
dev'essere previsto inequivocabilmente nelle loro basi "legali"
(legge o condizioni generali) e cumulativamente nei confronti
dell'Ufficio assicurazione invalidità (non solo dell'assicurato interessato)
(STCA del 10 febbraio 2003 nella causa 0., 32.2002.103, del 10 giugno 2002
nella causa G., 32.2002.08).
2.5. Nella
fattispecie, l’art. B4 delle CGA relative alla “nuova Assicurazione collettiva
di un’indennità giornaliera in caso di malattia per il personale“ della PI 1 in vigore dal mese di maggio 1999 e sottoposta alla LCA (VIII/2) prevede quanto segue:
" (…)
1.
Se l'assicurato ha diritto alle prestazioni di
un'assicurazione statale aziendale, oppure a quelle da effettuarsi da un terzo
responsabile, la PI 1 integra dette prestazioni - entro i limiti del proprio
obbligo di prestazione - fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennità
assicurata.
Considerandi
2.
Qualora non sia stato ancora accertato il
diritto alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, la PI 1
corrisponde l'indennità giornaliera assicurata sotto forma di versamento anticipato,
a condizione però che l'assicurato dia alla PI 1 il suo accordo scritto,
affinché questa possa richiedere dagli assicuratori di cui sopra il rimborso di
quanto da essa versato a titolo di anticipo.
3.
Nei casi in cui l’indennità viene corrisposta in
misura ridotta in conseguenza del diritto alle prestazioni fatto valere nei
confronti di terzi, i rispettivi giorni contano interamente ai fini del calcolo
della dura delle prestazioni e del termine di attesa.
4.
Se la PI 1 versa delle prestazioni al posto di
un terzo responsabile, l’assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura
corrispondente alle prestazioni da essa effettuate."
2.6
Come
già esposto nella pronuncia del 23 giugno 2006, questo TCA deve innanzitutto
ribadire che dall’art. B4.4 CGA il diritto al rimborso delle prestazioni
fornite dall'assicuratore da parte dell’AI non può essere "dedotto senza
equivoco" ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI, tale norma
contrattuale (secondo cui “Se la PI 1 versa delle prestazioni al posto di un
terzo responsabile, l’assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura
corrispondente alle prestazioni da essa effettuate“) riferendosi in
effetti ad altra fattispecie di quella in esame e meglio alla surrogazione dell’assicuratore
nei diritti dell’assicurato nei confronti di un terzo responsabile, prevista
nei casi di regresso.
D’altra
parte, la contestata restituzione da parte dell’Ufficio AI nemmeno può fondarsi
sull’art. B 4.1 CGA che stabilisce soltanto il diritto dell’assicurato
di ricevere dalla PI 1, nei limiti del proprio obbligo di prestazione, la
differenza tra le prestazioni di un’assicurazione statale aziendale (o di un
terzo responsabile) e l'indennità assicurata. In questo senso il riferimento a
tale disposto contrattuale nella lettera all’assicurato del 23 novembre 2004
con cui la PI 1 gli ha comunicato l’intenzione di chiedere la compensazione con
le rendite riconosciute dall’AI appare poco pertinente (cfr. sopra consid. 2.4).
Risulta
per contro determinante, ai fini del presente contendere, l’art. B4.2 CGA che stabilisce
in sostanza che l’assicuratore può chiedere all’assicurazione sociale il
rimborso di quanto versato “sotto forma di versamento anticipato”, solo previo
accordo scritto dell’assicurato, accordo che secondo il tenore esplicito
della norma contrattuale in oggetto deve comunque essere concesso prima
della corresponsione dell’indennità assicurata e del riconoscimento della
rendita da parte dell’AI (“Qualora non sia stato ancora accertato il diritto
alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, cfr. sopra consid. 2.5).
Ora,
nella specie un siffatto accordo non risulta essere stato né richiesto né tanto
meno dato al momento della corresponsione delle indennità all’epoca in cui il
diritto alla rendita non era ancora stato accertato. Si rammenti infatti che la
rendita è stata riconosciuta con effetto retroattivo dall’AI mediante decisione
su opposizione del 20 luglio 2005, confermativa di un provvedimen-to del 15
dicembre 2004, mentre che l’__________, già PI 1, ha erogato le indennità giornaliere all’assicurato dal settembre 2003 al settembre 2004 vale a
dire in un periodo ampiamente antecedente alla decisione dell’AI (per un caso
analogo cfr. STCA 31 luglio 2002 nella causa V., inc. 32.2002.34).
Ricordato
come ai sensi dall’art. 85bis cpv. 2 lett. OAI sono considerati anticipi le
prestazioni versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il
diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza
equivoco dal contratto o dalla legge, osservato come la PI 1 al momento di
concedere le indennità giornaliere in parola, prima dell’accertamento
del diritto alla rendita AI dell’assicurato, non si è, come visto, premunita di
ottenere l’accordo scritto del ricorrente richiesto dalle condizioni
contrattuali e meglio dall’art. B4.2 CGA, ne discende che le premesse
giustificanti, in base al disciplinamento legale e contrattuale qui
applicabile, il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi non possono essere
considerate adempiute.
Per
il resto, la sottoscrizione (in data 24 novembre 2004) da parte dell’assicurato
del formulario relativo alla “Compensazione dei pagamenti retroattivi
dell’AVS/AI” non può mutare, secondo il TCA, a tale conclusione. In effetti, in
tale formulario non è stato in nessun modo precisato su cosa si basava la
richiesta di compensazione (se relativa a prestazioni fornite su disposizioni
legali o contrattuali o se si trattava per contro di prestazioni liberamente consentite
nel qual caso il pagamento dell’arretrato al terzo che ha concesso l’anticipo
necessitava del consenso scritto, cfr. art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI). La
corretta indicazione, da parte dell’assicuratore, che la richiesta di
compensazione trovava in concreto fondamento in disposizioni contrattuali (che peraltro
andavano, come richiesto nel formulario, allegate al medesimo) avrebbe peraltro
permesso all’interessato - stante il tenore dell’art. B4 CGA - di rendersi
conto del mancato adempimento delle premesse giustificanti una compensazione a
favore della PI 1 giusta la suddetta norma contrattuale.
Sulla
base di queste considerazioni questo TCA, nella pronuncia del 23 giugno 2006, ha negato che potesse essere validamente riconosciuta una compensazione a favore della PI 1 con
rendite arretrate di spettanza di RI 1.
2.7
Le
conclusioni della pronuncia 23 giugno 2006 sono contestate dalla __________, per
la quale in sostanza, richiamata la giurisprudenza del TF, segnatamente una
pronuncia del 9 dicembre 2005 nella causa Z. (I 632/03), nel caso concreto la
documentazione esistente, formata dalle GCA unitamente alla lettera/conteggio
della PI 1 del 23 novembre 2004 oltre alla sottoscrizione da parte
dell’assicurato del formulario “compensazione dei pagamenti retroattivi
dell’AVS/AI”, rappresenterebbe complessivamente una base legale sufficiente per
una compensazione delle rendite retroattive (cfr. VIII e sopra consid. 1.3).
Questo
TCA non può aderire a tale assunto.
Nella fattispecie
decisa mediante la STF del 9 dicembre 2005 si trattava di esaminare la
compensazione decisa dall’amministra-zione con riferimento a rendite arretrate
riconosciute all’assicu-rato con un credito di restituzione di prestazioni
fornite dalla __________ in virtù di una assicurazione collettiva d’indennità
giornaliera in caso di malattia ai sensi della LCA. La __________ motivava il
proprio diritto alla compensazione sulla base da un lato del formulario di
compensazione di pagamenti retroattivi all’AI sottoscritto dall’assicurato e
dall’altro dell’art. 10 lett. f cpv. 1 delle Condizioni Generali
d’assicurazione della __________ (“Leistungen Dritter”) recitante come segue:
" Stehen
dem Versicherten auch Leistungen von staatlichen oder betrieblichen
Versicherungen zu oder hat ein haftpflichtiger Dritter solche erbracht, ergänzt
die __________ diese Leistungen bis zur Höhe des versicherten Taggeldes des
Versicherten. Tage mit reduziertem Lestungsbezug zählen
für die Bemessung der Leistungsdauer voll. Die vorstehende Bestimmung ist auch
auf entsprechende Versicherungsinstitutionen mit Sitz im Ausland anwendbar."
Il TF è giunto
alla conclusione che erano date le premesse giustificanti il pagamento diretto
alla __________ che aveva effettuato l’anticipo sulla base delle seguenti motivazioni:
" 3.3.1
Damit stellt sich die Frage, ob - wie die Vorinstanz angenommen hat - die unterschriftliche
Zustimmung des Beschwerdeführers die nunmehr beanstandete Drittauszahlung an
die Zürich zu rechtfertigen vermag.
Allein der Wortlaut
von Art. 85bis Abs. 2 IVV spricht an sich dagegen, ist lit. a der Bestimmung
doch nur auf freiwillig erbrachte Leistungen anwendbar, während lit. b
ausdrücklich ein 'eindeutiges Rückforderungsrecht' verlangt, das sich aus dem
der Leistungserbringung zu Grunde liegenden Gesetz oder Vertrag ergibt. Die
Drittauszahlung an die Zürich lässt sich - stellt man streng auf den Wortlaut
der Bestimmung ab - unter keine der beiden Varianten subsumieren. Eine solche
Betrachtungsweise würde indessen eine kaum zu begründende Unterscheidung
treffen, indem doch nicht einzusehen wäre, weshalb bei freiwillig erbrachten
Leistungen die unterschriftliche Einwilligung des Versicherten für eine
Drittauszahlung genügen sollte, bei vertraglich oder gesetzlich erbrachten
Leistungen hingegen nicht.
Wie das Eidgenössische
Versicherungsgericht im Urteil W. vom 1. März 2000 (I 493/98 [nicht I 33/00 wie
im kantonalen Entscheid irrtümlich zitiert]) ausgeführt hat, sind die Pflicht
zur Rückerstattung von Vorschussleistungen einerseits und die Zustimmungserklärung
für die Drittauszahlung andererseits klar auseinander zu halten. Erstere gründe
auf einer gesetzlichen Regelung oder einer Abrede zwischen Versichertem und
bevorschussendem Dritten, während der Leistungsberechtigte bei Letzterer
lediglich zuhanden der Verwaltung erklärt, dass die Nachzahlung zwecks Erfüllung
der Rückerstattungsschuld dem Dritten auszurichten ist. Daraus hat das Gericht
im genannten Urteil geschlossen, dass die Unterzeichnung des Leistungsberechtigten
auf dem von der Verwaltung für die Zustimmungserklärung vorgesehenen Formular
"Überweisung von Nachzahlungen der AHV/IV an Dritte, die Vorschussleistungen
erbracht haben" für sich allein noch keine Rückerstattungspflicht
begründet; im Abschnitt D des Formulars werde mit Bezug auf Vereinbarungen als
Grundlage für die Drittauszahlung denn auch ausdrücklich vorgeschrieben, dass
die Vorschussleistungen bereits unter Vorbehalt der Rückerstattung erbracht
worden sein müssen.
Anders als im
erwähnten Urteil geht aus dem von der__________ eingereichten Antragsformular
"Verrechnung von Nachzahlungen der AHV/ IV" hervor, dass die __________
in der Funktion als 'Kollektivtaggeldversicherer gemäss
Versicherungsvertragsgesetz' Leistungen erbracht hat, und das mit dem
Antragsformular eingereichte Rückforderungsschreiben vom 19. März 2002 an den
Beschwerdeführer weist klar aus, wann welche Leistungen ausgerichtet wurden.
Weiter kann - wie die Vorinstanz mit Recht festgestellt hat - gestützt auf Art.
10.
lit. f AVB grundsätzlich vom Bestehen einer vertraglichen
Rückerstattungspflicht des Beschwerdeführers ausgegangen werden. Unter diesen
Umständen ist - auch wenn kein im Sinne von Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV
eindeutiges, gegenüber der Invalidenversicherung bestehendes Rückforderungsrecht
der __________ vorliegt - nicht einzusehen, weshalb die unterschriftliche Zustimmung
des Versicherten zur direkten Überweisung an den bevorschussenden Dritten als
Rechtfertigung für die streitige Drittauszahlung an die Zürich nicht genügen
sollte. Dies entspricht im Übrigen auch Rz 10069 der vom BSV herausgegebenen
Wegleitung über die Renten (RWL; in der ab 1. Januar
2005.
gültigen Fassung), wonach die unterschriftliche Zustimmung immer dann
erforderlich ist, wenn sich aus Vertrag oder Gesetz kein ausdrücklicher
direkter Rückforderungsanspruch gegenüber der AHV oder der IV ergibt."
Vale la pena in
questa sede rammentare come comunque tale pronuncia del 9 dicembre 2005 non
pubblicata sembra differire, almeno parzialmente, dalla STFA del 5 agosto 2005
pubblicata in DTF 131 V 242segg.. In tale sentenza la massima Corte federale ha sottolineato che, contrariamente a quanto previsto dalla
giurisprudenza in vigore prima della promulgazione dell’art. 85bis OAI, l’art.
85bis lett. b OAI, altrimenti che la lett. a del medesimo disposto, non prevede
il presupposto del consenso dell’assicurato, essendo tale consenso sostituito
dal presuppo-sto di un diritto al rimborso “senza equivoco”. In effetti,
secondo il TF alla concessione del consenso dell’assicurato sull’apposito
formulario non può essere attribuita portata decisiva e, meglio, non la medesima
portata attribuitale dalla giurisprudenza resa prima dell’entrata in vigore, il
1.
gennaio 1994, dell’art. 85bis OAI. Per contro l’obbligo di cui all’art.
85bis cpv. 1 terza frase OAI per gli organismi che hanno consentito anticipi di
fare valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale rappresenta una
semplice prescrizione d’ordine.
Mentre dunque nella
STFA pubblicata del 5 agosto 2005 viene sottolineata la portata non
decisiva da attribuire, nell’ambito della fattispecie contemplata dall’art.
85bis OAI, al consenso dato dall’assicurato sul formulario ufficiale, nella
pronuncia federale, non pubblicata, del 9 dicembre 2005 viene conferita
addirittura portata decisiva, nel senso di attribuire, a determinate condizioni,
al consenso scritto dell’assicurato alla compensazione diretta al terzo che ha
effettuato gli anticipi titolo sufficiente per giustificare la compensazione
dei medesimi anticipi.
Per
tornare alla fattispecie concreta, aperto il tema dell’effettiva ed esatta portata
da riconoscere in base alla giurisprudenza al consenso scritto espresso
dall’assicurato, questa Corte deve considerare che la fattispecie che ha fatto
oggetto della pronuncia del TF richiamata dalla __________ differisce comunque da
quella oggetto della presente procedura.
Appare
in particolare decisivo il fatto che nella fattispecie oggetto di pronuncia
federale la __________ non poteva di fatto fondare la propria richiesta su una
norma contrattuale dalla quale potesse essere "dedotto senza
equivoco" ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il diritto al
rimborso delle prestazioni anticipate. In effetti la citata disposizione di cui
all’art. 10 lett. f cpv. 1 delle CGA, analogamente all’art. B4.1 delle
CGA della PI 1, stabilisce semplicemente il diritto dell’assicurato di ricevere
dalla __________, nei limiti del proprio obbligo di prestazione, la differenza
tra le prestazioni di un’assicurazione statale aziendale (o di un terzo
responsabile) e l'indennità assicurata e non costituisce pertanto manifestamente
alcun titolo ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI. Da una tale norma può
semmai essere dedotto un obbligo contrattuale di restituzione dell’assicurato,
non invece un diritto al rimborso delle prestazioni anticipate del terzo nei
confronti dell’amministrazione (con riferimento alla distinzione tra l’obbligo di
restituzione di prestazioni dell’assicurato – “Pflicht zur Rückerstattung von
Vorschussleistungen” – da un lato, e la dichiarazione di consenso per il rimborso
a terzi – “Zustimmungserklärung für die Drittauszahlung” – dall’altro cfr.
anche STFA del 1 marzo 2000 nella causa W., I 493/98).
Non
esistendo quindi una base contrattuale, secondo il TF, analogamente al caso in
cui vengono fornite prestazioni liberamente, doveva essere ritenuto
sufficiente, per motivare il diritto della __________ alla compensazione il
consenso dato per scritto dall’assicurato sull’apposito formulario.
In
concreto invece la fattispecie differisce da quella appena illustrata nel senso
che le CG della __________, già PI 1, prevedono invece, come detto, una base
contrattuale regolante l’eventuale diritto al rimborso. L’art. B4.2 stabilisce infatti
chiaramente che l’assicuratore può chiedere all’assicurazione sociale il
rimborso di quanto versato, solo previo accordo scritto dell’assicurato,
accordo che secondo il tenore esplicito della norma contrattuale in oggetto
deve essere concesso prima del riconoscimento della rendita da
parte dell’AI (“Qualora non sia stato ancora accertato il diritto alla
rendita di un'assicurazione statale o aziendale, cfr. sopra al consid.
2.
). Solo l’accordo scritto dell’assicurato prima, o comunque contestualmente,
al versamento delle prestazioni assicurate, conferisce in altre parole alle
stesse il carattere di “anticipo” che poi motiva, se del caso, la richiesta di
rimborso.
Come è stato
detto, nella fattispecie concreta tale norma contrattuale non è tuttavia stata
adempiuta, un accordo ai sensi della medesima non risultando essere stato né
richiesto né tanto meno dato da RI 1 al momento della corresponsione delle
indennità, all’epoca in cui il diritto alla rendita non era ancora stato
accertato né del resto nemmeno successivamente.
Emerge infatti
incontestatamente che le prestazioni assicurate sono state erogate, in assenza
di un qualsivoglia accordo dell’assicurato ad un eventuale successivo rimborso
delle stesse, in un periodo ampiamente antecedente alla decisione dell’Ufficio
AI di attribuzione della rendita AI (per un caso analogo, peraltro concernente la medesima PI 1, cfr. STCA 31 luglio 2002 nella causa V., inc. 32.2002.34; cfr. anche STF
del 3 dicembre 1993 nella causa W., I 405/92).
Ora, considerato
come in base alle condizioni contrattuali applicabili (art. B4.2), presupposto
fondamentale per la richiesta di rimborso nel caso in cui prestazioni di
indennità giornaliere vengano versate prima dell’accertamento del diritto alla
rendita di un’assicurazione statale o aziendale, è il preventivo accordo
scritto dell’assicurato all’eventuale successiva richiesta di rimborso da parte
dell’assicurazione, osservato come la PI 1 al momento di concedere le indennità
giornaliere in parola, prima dell’accertamento del diritto alla rendita
AI dell’assicurato, non si è, come visto, premunita di ottenere l’accordo scritto
del ricorrente richiesto dalle condizioni contrattuali, ne discende che le
premesse giustificanti il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi non possono
essere considerate adempiute.
Né
del resto si può ritenere che la sottoscrizione, da parte dell’assicurato, in
data 24 novembre 2004, del formulario relativo alla “Compensazione dei
pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” possa posteriormente in qualche modo sanare
il mancato ossequio della prescrizione contrattuale di cui all’art. B4.2 GCA.
In effetti, a parte il fatto che, come detto (cfr. consid. 2.6), su tale
formulario non è stato in nessun modo precisato su cosa si basava la richiesta
di compensazione, lo scritto 23 novembre 2004 con il quale la PI 1 ha inviato all’assicurato tale formulario per la sottoscrizione è addirittura fuorviante in quanto
motiva, erroneamente, la prospettata richiesta di compensazione all’Ufficio AI sulla
base dell’art. B4.1 delle GCA. Inoltre, al formulario inviato all’interessato non
sono state allegate le pertinenti disposizioni contrattuali come è invece
richiesto espressamente sul formulario stesso (doc. VIII/2 e 3).
Aperto quindi il
tema di sapere se con la sottoscrizione del formulario sottopostogli dalla PI 1
l’assicurato abbia dato o meno il proprio consenso al versamento di prestazioni
a terzi, determinante nel caso concreto è che, diversamente che nel caso
trattato dal TF, ci troviamo di fronte ad una disposizione contrattuale chiara
ed esplicita in merito all’eventuale diritto al rimborso per prestazioni
anticipate. Non essendo i requisiti posti da tale norma contrattuale stati, nel
caso concreto, adempiuti, segnatamente non essendo stato raccolto il
preventivo accordo dell’assicurato, le premesse giustificanti il pagamento
a terzi che hanno concesso anticipi non possono essere considerate adempiute. La
giurisprudenza del TF non può, a questo proposito, per i motivi addotti, modificare
tale conclusione.
Del
resto vale la pena di aggiungere che anche questo TCA ha gia avuto modo di
ribadire che ai fini dell’applicazione dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI
risulta irrilevante il fatto che l’assicurato abbia sottoscritto il formulario
di compensazione rispettivamente il tema di sapere se con la sottoscrizione di
tale formulario abbia dato o meno il proprio consenso al versamento di
prestazioni al terzo che ha effettuato anticipi, dovendosi primariamente esaminare
se il diritto al rimborso possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o
dalla legge (cfr. STCA del 18 giugno 2003 nella causa S., 32.2002.140).
Diversamente che
nel caso giudicato dal TF nel giudizio richiamato dalla __________ quindi, non
si può nel presente caso ammettere l’esistenza di un obbligo di rimborso
contrattuale in difetto dell’adempimento della clausola di cui all’art. B4.2
delle GCA.
Né
infine può mutare a queste conclusioni il richiamo alla cifra marginale n.
10069.
delle Direttive sulle rendite (DR) dell’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), per la quale, in materia di versamenti
retroattivi a dei terzi che hanno effettuato degli anticipi, l’accordo scritto
dell’assicurato è necessario in tutti i casi in cui né la legge né il contratto
contengano delle disposizioni esplicite conferenti un diritto ad ottenere il
rimborso degli anticipi direttamente dall’AVS o dall’AI. Secondo tale disposizione
in effetti il consenso dell’assicurato può essere ritenuto “necessario”, in
difetto di un fondamento legale o contrattuale, e questo manifestamente per
ovviare alla concreta difficoltà di determinare, in taluni casi, il titolo
giuridico su cui si fonda la domanda (cfr. anche Pratique VSI 1994 p. 61).
Questo naturalmente non significa che nei casi in cui, come in quello che ci occupa,
il diritto al rimborso sia, invece, regolato dal contratto, un eventuale
mancato ossequio del relativo disciplinamento contrattuale possa direttamente e
in ogni caso venir sanato dal successivo consenso da parte dell’assicurato.
Sulla
base di queste considerazioni questo TCA, come già nella pronuncia del 23 giugno
2006, deve concludere che in concreto non può essere validamente riconosciuta
una compensazione a favore della __________, già PI 1, con rendite arretrate di
spettanza di RI 1.
2.8
Per
quanto riguarda per contro la compensazione operata a favore del datore di
lavoro, la stessa risulta dagli atti essere stata richiesta dalla __________
con precisa indicazione, nell’apposito formulario sottoscritto dall’assicurato,
circa la necessità di consenso da parte di quest’ultimo (cfr. art. 85bis cpv. 2
lett. a OAI) non trattandosi di anticipi di prestazioni legalmente o contrattualmente
stabiliti, ritenuto per il resto che la chiesta compensazione si riferisce a
versamenti effettuati dal datore di lavoro in ragione di complessivi fr.
7'378.- nel periodo settembre 2003-settembre 2004 e gli arretrati di rendita
essendo relativi al periodo settembre 2003-novembre 2004.
2.9
In conclusione
il querelato provvedimento deve essere annullato laddove ha stabilito una
compensazione di fr. 49'728.- a favore della PI 1.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata limitatamente alla compensazione di fr. 49'728.- operata a favore
della PI 1.
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster