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Decisione

32.2008.33

Compensazione di rendite arretrate e scadute con pretese di restituzione di indennità giornaliere e di anticipi dall'ex datore di lavoro

6 ottobre 2008Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);

-

i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,

LAMF,

LADI, LAMAL (lett. c).

Questa

norma ha carattere obbligatorio e la Cassa di compensazione ha non solo il

diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere

alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 p. 206, 1986 p. 304,

1971 p. 478, 1961 p. 117). La possibilità di compensare presuppone non solo la

riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima perso­na, ma

anche un rapporto stretto dal punto di vista giuri­dico o della tecnica

assicurativa tra il diritto alla presta­zione e il credito invocato (RCC 1983

p. 69, 1956 p. 194; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse

et survivants, pp. 235 e 237). La compensazione può essere esercitata in ogni

momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977

p. 477).

D’altra

parte, l’art. 85bis OAI (entrato in vigore con effetto al 1. gennaio 1994) prescrive

che:

" 1 I datori di lavoro, gli istituti di

previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi

d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con

sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione

invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato

di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È

fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che

hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un

formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più

tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

concesso l'anticipo;

b. versate

contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in

caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco

dal contratto o dalla legge.

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che

ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel

quale sono stati forniti."

Il

succitato disposto d'ordinanza, dal titolo "versamento dell'arretrato di

una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi", entrato in vigore nel

1994, è stato dichiarato conforme a legge e Costituzione dalla nostra massima

istanza giudiziaria (DTF 123 V 26). Esso codifica la prassi amministrativa

precedentemente in vigore, confermata dalla giurisprudenza, secondo cui

pagamenti retroattivi di rendite potevano essere effettuati, su richiesta, a uffici

assistenziali pubblici o privati. Questi versamenti a terzi presupponevano,

prima dell'entrata in vigore della norma summenzionata, che gli anticipi

fossero stati effettivamente versati e che l'avente diritto alle prestazioni

rispettivamente il suo rappresentante legale avesse acconsentito per iscritto

al versamento (DTF 118 V 88 consid. 1b; Meyer- Blaser, p. 289; STFA non pubbl.

del 10 maggio 2000 in re K; STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W. p. 4).

D’altra

parte, per quanto riguarda il diritto di terzi che hanno concesso anticipi, la

cifra marginale 10070 Direttive sulle rendite (DR) prevede inoltre che il terzo

che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua

richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso

prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo

scopo deve utilizzare esclusivamente il modulo 318.183.

Infine,

secondo la cifra marg. 10057 DIR e la cifra marg. 2006 della Circolare

concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in

restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute, se la richiesta di

compensazione emana da una cassa malati non riconosciuta dalla Confederazione

si applicano le disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi. La

cifra marg. 10057 DR precisa inoltre che sono considerate casse malati

riconosciute solo quegli assicuratori-malattie che forniscono prestazioni

conformemente alla LAMal, mentre non è da considerarsi tale chi concede prestazioni

giusta la LCA. Le domande di compensazione di questo tipo di casse sono

regolate dalle disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi.

2.4. Nel

caso in esame, per quanto riguarda la compensazione di rendite arretrate con

indennità giornaliere di malattia concesse dalla PI 1 ad RI 1 ai sensi della

LCA, le stesse devono essere – peraltro incontestatamente - considerate come

anticipi di terzi giusta l’art. 85bis OAI.

Come

visto, l'amministrazione ha posto in compensazione il pagamento retroattivo di

rendite scadute sia con il credito di restituzione di fr. 49'728.30 vantato

dalla PI 1 sia con quello di fr. 7'378.- fatto valere dal datore di lavoro (__________)

nei confronti del ricorrente.

Come

si evince dalla pronuncia del 23 giugno 2006, dalla documentazione relativa

alla richiesta di compensazione formulata dalla citata assicurazione mediante

il modulo ufficiale 318.183 risulta che la PI 1 ha anticipato prestazioni dal 1. settembre 2003 al 16 settembre 2004 per fr. 49'728.30 a seguito di un’assicurazione collettiva d'indennità giornaliera stipulata con la __________

quale datore di lavoro dell’assicurato (VIII/1+2).

Emerge

inoltre che con scritto 23 novembre 2004 a RI 1, la citata assicurazione ha informato l’assicurato che l’importo di fr. 49'728.30 sarebbe stato posto in

compensazione con la rendita AI. Lo scritto è del seguente tenore:

" Ci

riferiamo al caso citato a margine concernente la sua malattia del 18.09.2002.

L'Istituto delle

assicurazioni sociali ci ha informato che ha diritto ad una rendita retroattiva

a partire dal 01.09.2003.

Secondo le Condizioni

Generali d'Assicurazione, art. B4 cap. 1, se l'assicurato ha diritto alle

prestazioni di un'assicurazione statale o aziendale, la PI 1 integra dette

prestazioni entro i limiti del proprio obbligo di prestazione, fino a

concorrenza dell'ammontare dell'indennità assicurata.

Rendita AI

01.09.2003

- 31.08.2004 = 12 mesi a Frs. 3'970.--

Frs. 47'640.--

01.09.2004

- 16.09.2004 = 16 giorni a Frs. 130.52

(Frs.

3'970 x 12 : 365) Frs. 2'088.30

____________

Totale

Frs. 49'728.30

Chiederemo pertanto

all'istituto delle assicurazioni sociali, conformemente al contratto

assicurativo, di dedurre dalla rendita che le deve essere versata a partire dal

01.09.2003, l'importo di Frs. 49'728.30 e di girarlo a nostro favore.

Alleghiamo alla

presente il formulario "compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI"

con la preghiera di volerlo sottoscrivere al punto evidenziato e ritornarcelo

al più presto." (VIII/2)

Il

formulario allegato “compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” è

quindi stato sottoscritto dall’assicurato il 24 novembre 2004, senza tuttavia

che sull’apposito formulario fosse indicato, mediante apposizione della

relativa croce, se la “richiesta di compensazione di altri fornitori di

prestazioni si basava” su “disposizioni legali”, “disposizioni contrattuali” o

“consenso firmato della persona che ha ricevuto gli anticipi” (doc. VIII/3).

Inoltre

allo stesso non erano allegate le “disposizioni corrispondenti” richieste

espressamente dal formulario stesso. Il formulario, ritornato

all’assicurazione, è da questa quindi stato trasmesso all’Ufficio AI in data 30

novembre 2004 (doc. VIII/2 e 3).

Alla

luce delle disposizioni di legge e della giurisprudenza citata si tratta quindi

in concreto di esaminare se sono dati i presupposti per procedere al versamento

delle rendite AI direttamente alla __________, già PI 1, a compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI.

Va

detto infatti che la lettera a dell'art. 85bis cpv. 2 OAI non entra in linea di

conto, ritenuto che nel caso di specie gli anticipi forniti dall’allora PI 1 si

fondano sulle norme contrattuali disciplinanti l’assicurazione collettiva

d’indennità giornaliera e non si tratta quindi di prestazioni versate

liberamente ai sensi della lettera a (cfr. DTF 123 V 31 consid. 5; STFA del 10

maggio 2000 nella causa K., I 282/99, consid. 4b).

In

proposito val la pena di precisare che sul concetto di "diritto

inequivocabile al rimborso" ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il

TFA si è pronunciato in una sentenza emanata il 10 maggio 2000 nella causa K.,

I 282/99, riguardante il diritto al rimborso di un istituto di diritto privato.

La sentenza è stata riassunta e pubblicata solo parzialmente in SZS 2000, p.

379-380 (cfr. Fessler, Zur Auszahlung rückwirkend zugesprochener Rentenleistungen

der Invalidenversicherung an Dritte zwecks Verrechnung mit von diesen

erbrachten Taggeldleistungen aus einem privatrechtlichen Vertrag; per il

vecchio diritto cfr. STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 nella causa W consid.

2c).

Nella

sentenza del 10 maggio 2000 non pubblicata il TFA ha precisato che (consid.

5b.bb p. 7):

" Ziff.

26 AVB enthält somit eine Bestimmung über die Rückforderung. Dieses Rückforderungsrecht

richtet sich indessen ausdrücklich gegen den Versicherten selbst und nicht

gegen den ebenfalls Leistungen erbringenden Sozialversicherungsträger. Diesen

Rechtsumstand hatte die kantonale Rekurskommission in dem in DTF 123 V 25

beurteilten Fall als für die Verneinung eines eindeutigen Rückforderungsrechtes

im Sinne von Art. 85bis cpv. 2 lett. b IVV entscheidend betrachtet, wad das

Eidgenössische Versicherungsgericht, wie erwähnt (consid. 5a), in Rahmen der

Willkürprüfung nicht benstandete. An dieser Betrachtungsweise ist auch bei

freier Prüfung des Bundesrechts (art. 104 lett. a OG) festzuhalten. Der

Anspruch auf die in Art. 85bis IVV vorgesehene Drittauszahlung geht weit über

den blossen Rückerstattungsanspruch hinaus, welcher einem Versicherungsträger

wegen unrechtmässigen Leistungsbezuges ‑ etwa aus Gründen der

Oberversicherung ‑ gegenüber dem Versicherten zusteht. Die

Drittauszahlung setzt nicht nur die materiellrechtliche Begründetheit der

Rückforderung und die Rückkommensvoraussetzungen (BGE 110 V 176) voraus,

sondern geht mit einem Schuldner‑ und Gläubigerwechsel einher, welcher

die Verrechnung von Nachzahlung und Rückforderung erst möglich macht. Dem BSV

ist daher beizupflichten, wenn es unter Hinweis auf das nicht veröffentlichte

Urteil P. vom 20. Mai 1999 (I 397/398) verlangt, dass ein gegenüber der

Invalidenversicherung bestehender direkter Rückerstattungsanspruch normativ

festgehalten sein muss, damit von einem 'eindeutigen Rückforderungsrecht'

gesprochen werden kann. (…)" (la

sottolineatura è nostra).

Il TFA ha inoltre

aggiunto (consid. 5c):

" Was

für öffentlichrechtliche Leistungen mit Vorschusscharakter gilt, hat auch für

privatrechtliche Vorlesitungen massegebend zu sein. Ein direktes Rückforde-rungsrecht

gegenüber der nachträglich leistenden Invalidenversicherung muss in den

vertraglichen Grundlagen, etwa in den AVB, festgehalten werden."

Alla luce della giurisprudenza federale succitata il diritto al rimborso

degli enti indicati all'art. 85bis OAI, sia di diritto pubblico che di diritto privato,

dev'essere previsto inequivocabilmente nelle loro basi "legali"

(legge o condizioni generali) e cumulativamente nei confronti

dell'Ufficio assicurazione invalidità (non solo dell'assicurato interessato)

(STCA del 10 febbraio 2003 nella causa 0., 32.2002.103, del 10 giugno 2002

nella causa G., 32.2002.08).

2.5. Nella

fattispecie, l’art. B4 delle CGA relative alla “nuova Assicurazione collettiva

di un’indennità giornaliera in caso di malattia per il personale“ della PI 1 in vigore dal mese di maggio 1999 e sottoposta alla LCA (VIII/2) prevede quanto segue:

" (…)

1.

Se l'assicurato ha diritto alle prestazioni di

un'assicurazione statale aziendale, oppure a quelle da effettuarsi da un terzo

responsabile, la PI 1 integra dette prestazioni - entro i limiti del proprio

obbligo di prestazione - fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennità

assicurata.

Considerandi

2.

Qualora non sia stato ancora accertato il

diritto alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, la PI 1

corrisponde l'indennità giornaliera assicurata sotto forma di versamento anticipato,

a condizione però che l'assicurato dia alla PI 1 il suo accordo scritto,

affinché questa possa richiedere dagli assicuratori di cui sopra il rimborso di

quanto da essa versato a titolo di anticipo.

3.

Nei casi in cui l’indennità viene corrisposta in

misura ridotta in conseguenza del diritto alle prestazioni fatto valere nei

confronti di terzi, i rispettivi giorni contano interamente ai fini del calcolo

della dura delle prestazioni e del termine di attesa.

4.

Se la PI 1 versa delle prestazioni al posto di

un terzo responsabile, l’assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura

corrispondente alle prestazioni da essa effettuate."

2.6

Come

già esposto nella pronuncia del 23 giugno 2006, questo TCA deve innanzitutto

ribadire che dall’art. B4.4 CGA il diritto al rimborso delle prestazioni

fornite dall'assicuratore da parte dell’AI non può essere "dedotto senza

equivoco" ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI, tale norma

contrattuale (secondo cui “Se la PI 1 versa delle prestazioni al posto di un

terzo responsabile, l’assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura

corrispondente alle prestazioni da essa effettuate“) riferendosi in

effetti ad altra fattispecie di quella in esame e meglio alla surrogazione dell’assicuratore

nei diritti dell’assicurato nei confronti di un terzo responsabile, prevista

nei casi di regresso.

D’altra

parte, la contestata restituzione da parte dell’Ufficio AI nemmeno può fondarsi

sull’art. B 4.1 CGA che stabilisce soltanto il diritto dell’assicurato

di ricevere dalla PI 1, nei limiti del proprio obbligo di prestazione, la

differenza tra le prestazioni di un’assicurazione statale aziendale (o di un

terzo responsabile) e l'indennità assicurata. In questo senso il riferimento a

tale disposto contrattuale nella lettera all’assicurato del 23 novembre 2004

con cui la PI 1 gli ha comunicato l’intenzione di chiedere la compensazione con

le rendite riconosciute dall’AI appare poco pertinente (cfr. sopra consid. 2.4).

Risulta

per contro determinante, ai fini del presente contendere, l’art. B4.2 CGA che stabilisce

in sostanza che l’assicuratore può chiedere all’assicurazione sociale il

rimborso di quanto versato “sotto forma di versamento anticipato”, solo previo

accordo scritto dell’assicurato, accordo che secondo il tenore esplicito

della norma contrattuale in oggetto deve comunque essere concesso prima

della corresponsione dell’indennità assicurata e del riconoscimento della

rendita da parte dell’AI (“Qualora non sia stato ancora accertato il diritto

alla rendita di un'assicurazione statale o aziendale, cfr. sopra consid. 2.5).

Ora,

nella specie un siffatto accordo non risulta essere stato né richiesto né tanto

meno dato al momento della corresponsione delle indennità all’epoca in cui il

diritto alla rendita non era ancora stato accertato. Si rammenti infatti che la

rendita è stata riconosciuta con effetto retroattivo dall’AI mediante decisione

su opposizione del 20 luglio 2005, confermativa di un provvedimen-to del 15

dicembre 2004, mentre che l’__________, già PI 1, ha erogato le indennità giornaliere all’assicurato dal settembre 2003 al settembre 2004 vale a

dire in un periodo ampiamente antecedente alla decisione dell’AI (per un caso

analogo cfr. STCA 31 luglio 2002 nella causa V., inc. 32.2002.34).

Ricordato

come ai sensi dall’art. 85bis cpv. 2 lett. OAI sono considerati anticipi le

prestazioni versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il

diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza

equivoco dal contratto o dalla legge, osservato come la PI 1 al momento di

concedere le indennità giornaliere in parola, prima dell’accertamento

del diritto alla rendita AI dell’assicurato, non si è, come visto, premunita di

ottenere l’accordo scritto del ricorrente richiesto dalle condizioni

contrattuali e meglio dall’art. B4.2 CGA, ne discende che le premesse

giustificanti, in base al disciplinamento legale e contrattuale qui

applicabile, il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi non possono essere

considerate adempiute.

Per

il resto, la sottoscrizione (in data 24 novembre 2004) da parte dell’assicurato

del formulario relativo alla “Compensazione dei pagamenti retroattivi

dell’AVS/AI” non può mutare, secondo il TCA, a tale conclusione. In effetti, in

tale formulario non è stato in nessun modo precisato su cosa si basava la

richiesta di compensazione (se relativa a prestazioni fornite su disposizioni

legali o contrattuali o se si trattava per contro di prestazioni liberamente consentite

nel qual caso il pagamento dell’arretrato al terzo che ha concesso l’anticipo

necessitava del consenso scritto, cfr. art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI). La

corretta indicazione, da parte dell’assicuratore, che la richiesta di

compensazione trovava in concreto fondamento in disposizioni contrattuali (che peraltro

andavano, come richiesto nel formulario, allegate al medesimo) avrebbe peraltro

permesso all’interessato - stante il tenore dell’art. B4 CGA - di rendersi

conto del mancato adempimento delle premesse giustificanti una compensazione a

favore della PI 1 giusta la suddetta norma contrattuale.

Sulla

base di queste considerazioni questo TCA, nella pronuncia del 23 giugno 2006, ha negato che potesse essere validamente riconosciuta una compensazione a favore della PI 1 con

rendite arretrate di spettanza di RI 1.

2.7

Le

conclusioni della pronuncia 23 giugno 2006 sono contestate dalla __________, per

la quale in sostanza, richiamata la giurisprudenza del TF, segnatamente una

pronuncia del 9 dicembre 2005 nella causa Z. (I 632/03), nel caso concreto la

documentazione esistente, formata dalle GCA unitamente alla lettera/conteggio

della PI 1 del 23 novembre 2004 oltre alla sottoscrizione da parte

dell’assicurato del formulario “compensazione dei pagamenti retroattivi

dell’AVS/AI”, rappresenterebbe complessivamente una base legale sufficiente per

una compensazione delle rendite retroattive (cfr. VIII e sopra consid. 1.3).

Questo

TCA non può aderire a tale assunto.

Nella fattispecie

decisa mediante la STF del 9 dicembre 2005 si trattava di esaminare la

compensazione decisa dall’amministra-zione con riferimento a rendite arretrate

riconosciute all’assicu-rato con un credito di restituzione di prestazioni

fornite dalla __________ in virtù di una assicurazione collettiva d’indennità

giornaliera in caso di malattia ai sensi della LCA. La __________ motivava il

proprio diritto alla compensazione sulla base da un lato del formulario di

compensazione di pagamenti retroattivi all’AI sottoscritto dall’assicurato e

dall’altro dell’art. 10 lett. f cpv. 1 delle Condizioni Generali

d’assicurazione della __________ (“Leistungen Dritter”) recitante come segue:

" Stehen

dem Versicherten auch Leistungen von staatlichen oder betrieblichen

Versicherungen zu oder hat ein haftpflichtiger Dritter solche erbracht, ergänzt

die __________ diese Leistungen bis zur Höhe des versicherten Taggeldes des

Versicherten. Tage mit reduziertem Lestungsbezug zählen

für die Bemessung der Leistungsdauer voll. Die vorstehende Bestimmung ist auch

auf entsprechende Versicherungsinstitutionen mit Sitz im Ausland anwendbar."

Il TF è giunto

alla conclusione che erano date le premesse giustificanti il pagamento diretto

alla __________ che aveva effettuato l’anticipo sulla base delle seguenti motivazioni:

" 3.3.1

Damit stellt sich die Frage, ob - wie die Vorinstanz angenommen hat - die unterschriftliche

Zustimmung des Beschwerdeführers die nunmehr beanstandete Drittauszahlung an

die Zürich zu rechtfertigen vermag.

Allein der Wortlaut

von Art. 85bis Abs. 2 IVV spricht an sich dagegen, ist lit. a der Bestimmung

doch nur auf freiwillig erbrachte Leistungen anwendbar, während lit. b

ausdrücklich ein 'eindeutiges Rückforderungsrecht' verlangt, das sich aus dem

der Leistungserbringung zu Grunde liegenden Gesetz oder Vertrag ergibt. Die

Drittauszahlung an die Zürich lässt sich - stellt man streng auf den Wortlaut

der Bestimmung ab - unter keine der beiden Varianten subsumieren. Eine solche

Betrachtungsweise würde indessen eine kaum zu begründende Unterscheidung

treffen, indem doch nicht einzusehen wäre, weshalb bei freiwillig erbrachten

Leistungen die unterschriftliche Einwilligung des Versicherten für eine

Drittauszahlung genügen sollte, bei vertraglich oder gesetzlich erbrachten

Leistungen hingegen nicht.

Wie das Eidgenössische

Versicherungsgericht im Urteil W. vom 1. März 2000 (I 493/98 [nicht I 33/00 wie

im kantonalen Entscheid irrtümlich zitiert]) ausgeführt hat, sind die Pflicht

zur Rückerstattung von Vorschussleistungen einerseits und die Zustimmungserklärung

für die Drittauszahlung andererseits klar auseinander zu halten. Erstere gründe

auf einer gesetzlichen Regelung oder einer Abrede zwischen Versichertem und

bevorschussendem Dritten, während der Leistungsberechtigte bei Letzterer

lediglich zuhanden der Verwaltung erklärt, dass die Nachzahlung zwecks Erfüllung

der Rückerstattungsschuld dem Dritten auszurichten ist. Daraus hat das Gericht

im genannten Urteil geschlossen, dass die Unterzeichnung des Leistungsberechtigten

auf dem von der Verwaltung für die Zustimmungserklärung vorgesehenen Formular

"Überweisung von Nachzahlungen der AHV/IV an Dritte, die Vorschussleistungen

erbracht haben" für sich allein noch keine Rückerstattungspflicht

begründet; im Abschnitt D des Formulars werde mit Bezug auf Vereinbarungen als

Grundlage für die Drittauszahlung denn auch ausdrücklich vorgeschrieben, dass

die Vorschussleistungen bereits unter Vorbehalt der Rückerstattung erbracht

worden sein müssen.

Anders als im

erwähnten Urteil geht aus dem von der__________ eingereichten Antragsformular

"Verrechnung von Nachzahlungen der AHV/ IV" hervor, dass die __________

in der Funktion als 'Kollektivtaggeldversicherer gemäss

Versicherungsvertragsgesetz' Leistungen erbracht hat, und das mit dem

Antragsformular eingereichte Rückforderungsschreiben vom 19. März 2002 an den

Beschwerdeführer weist klar aus, wann welche Leistungen ausgerichtet wurden.

Weiter kann - wie die Vorinstanz mit Recht festgestellt hat - gestützt auf Art.

10.

lit. f AVB grundsätzlich vom Bestehen einer vertraglichen

Rückerstattungspflicht des Beschwerdeführers ausgegangen werden. Unter diesen

Umständen ist - auch wenn kein im Sinne von Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV

eindeutiges, gegenüber der Invalidenversicherung bestehendes Rückforderungsrecht

der __________ vorliegt - nicht einzusehen, weshalb die unterschriftliche Zustimmung

des Versicherten zur direkten Überweisung an den bevorschussenden Dritten als

Rechtfertigung für die streitige Drittauszahlung an die Zürich nicht genügen

sollte. Dies entspricht im Übrigen auch Rz 10069 der vom BSV herausgegebenen

Wegleitung über die Renten (RWL; in der ab 1. Januar

2005.

gültigen Fassung), wonach die unterschriftliche Zustimmung immer dann

erforderlich ist, wenn sich aus Vertrag oder Gesetz kein ausdrücklicher

direkter Rückforderungsanspruch gegenüber der AHV oder der IV ergibt."

Vale la pena in

questa sede rammentare come comunque tale pronuncia del 9 dicembre 2005 non

pubblicata sembra differire, almeno parzialmente, dalla STFA del 5 agosto 2005

pubblicata in DTF 131 V 242segg.. In tale sentenza la massima Corte federale ha sottolineato che, contrariamente a quanto previsto dalla

giurisprudenza in vigore prima della promulgazione dell’art. 85bis OAI, l’art.

85bis lett. b OAI, altrimenti che la lett. a del medesimo disposto, non prevede

il presupposto del consenso dell’assicurato, essendo tale consenso sostituito

dal presuppo-sto di un diritto al rimborso “senza equivoco”. In effetti,

secondo il TF alla concessione del consenso dell’assicurato sull’apposito

formulario non può essere attribuita portata decisiva e, meglio, non la medesima

portata attribuitale dalla giurisprudenza resa prima dell’entrata in vigore, il

1.

gennaio 1994, dell’art. 85bis OAI. Per contro l’obbligo di cui all’art.

85bis cpv. 1 terza frase OAI per gli organismi che hanno consentito anticipi di

fare valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale rappresenta una

semplice prescrizione d’ordine.

Mentre dunque nella

STFA pubblicata del 5 agosto 2005 viene sottolineata la portata non

decisiva da attribuire, nell’ambito della fattispecie contemplata dall’art.

85bis OAI, al consenso dato dall’assicurato sul formulario ufficiale, nella

pronuncia federale, non pubblicata, del 9 dicembre 2005 viene conferita

addirittura portata decisiva, nel senso di attribuire, a determinate condizioni,

al consenso scritto dell’assicurato alla compensazione diretta al terzo che ha

effettuato gli anticipi titolo sufficiente per giustificare la compensazione

dei medesimi anticipi.

Per

tornare alla fattispecie concreta, aperto il tema dell’effettiva ed esatta portata

da riconoscere in base alla giurisprudenza al consenso scritto espresso

dall’assicurato, questa Corte deve considerare che la fattispecie che ha fatto

oggetto della pronuncia del TF richiamata dalla __________ differisce comunque da

quella oggetto della presente procedura.

Appare

in particolare decisivo il fatto che nella fattispecie oggetto di pronuncia

federale la __________ non poteva di fatto fondare la propria richiesta su una

norma contrattuale dalla quale potesse essere "dedotto senza

equivoco" ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il diritto al

rimborso delle prestazioni anticipate. In effetti la citata disposizione di cui

all’art. 10 lett. f cpv. 1 delle CGA, analogamente all’art. B4.1 delle

CGA della PI 1, stabilisce semplicemente il diritto dell’assicurato di ricevere

dalla __________, nei limiti del proprio obbligo di prestazione, la differenza

tra le prestazioni di un’assicurazione statale aziendale (o di un terzo

responsabile) e l'indennità assicurata e non costituisce pertanto manifestamente

alcun titolo ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI. Da una tale norma può

semmai essere dedotto un obbligo contrattuale di restituzione dell’assicurato,

non invece un diritto al rimborso delle prestazioni anticipate del terzo nei

confronti dell’amministrazione (con riferimento alla distinzione tra l’obbligo di

restituzione di prestazioni dell’assicurato – “Pflicht zur Rückerstattung von

Vorschussleistungen” – da un lato, e la dichiarazione di consenso per il rimborso

a terzi – “Zustimmungserklärung für die Drittauszahlung” – dall’altro cfr.

anche STFA del 1 marzo 2000 nella causa W., I 493/98).

Non

esistendo quindi una base contrattuale, secondo il TF, analogamente al caso in

cui vengono fornite prestazioni liberamente, doveva essere ritenuto

sufficiente, per motivare il diritto della __________ alla compensazione il

consenso dato per scritto dall’assicurato sull’apposito formulario.

In

concreto invece la fattispecie differisce da quella appena illustrata nel senso

che le CG della __________, già PI 1, prevedono invece, come detto, una base

contrattuale regolante l’eventuale diritto al rimborso. L’art. B4.2 stabilisce infatti

chiaramente che l’assicuratore può chiedere all’assicurazione sociale il

rimborso di quanto versato, solo previo accordo scritto dell’assicurato,

accordo che secondo il tenore esplicito della norma contrattuale in oggetto

deve essere concesso prima del riconoscimento della rendita da

parte dell’AI (“Qualora non sia stato ancora accertato il diritto alla

rendita di un'assicurazione statale o aziendale, cfr. sopra al consid.

2.

). Solo l’accordo scritto dell’assicurato prima, o comunque contestualmente,

al versamento delle prestazioni assicurate, conferisce in altre parole alle

stesse il carattere di “anticipo” che poi motiva, se del caso, la richiesta di

rimborso.

Come è stato

detto, nella fattispecie concreta tale norma contrattuale non è tuttavia stata

adempiuta, un accordo ai sensi della medesima non risultando essere stato né

richiesto né tanto meno dato da RI 1 al momento della corresponsione delle

indennità, all’epoca in cui il diritto alla rendita non era ancora stato

accertato né del resto nemmeno successivamente.

Emerge infatti

incontestatamente che le prestazioni assicurate sono state erogate, in assenza

di un qualsivoglia accordo dell’assicurato ad un eventuale successivo rimborso

delle stesse, in un periodo ampiamente antecedente alla decisione dell’Ufficio

AI di attribuzione della rendita AI (per un caso analogo, peraltro concernente la medesima PI 1, cfr. STCA 31 luglio 2002 nella causa V., inc. 32.2002.34; cfr. anche STF

del 3 dicembre 1993 nella causa W., I 405/92).

Ora, considerato

come in base alle condizioni contrattuali applicabili (art. B4.2), presupposto

fondamentale per la richiesta di rimborso nel caso in cui prestazioni di

indennità giornaliere vengano versate prima dell’accertamento del diritto alla

rendita di un’assicurazione statale o aziendale, è il preventivo accordo

scritto dell’assicurato all’eventuale successiva richiesta di rimborso da parte

dell’assicurazione, osservato come la PI 1 al momento di concedere le indennità

giornaliere in parola, prima dell’accertamento del diritto alla rendita

AI dell’assicurato, non si è, come visto, premunita di ottenere l’accordo scritto

del ricorrente richiesto dalle condizioni contrattuali, ne discende che le

premesse giustificanti il pagamento a terzi che hanno concesso anticipi non possono

essere considerate adempiute.

del resto si può ritenere che la sottoscrizione, da parte dell’assicurato, in

data 24 novembre 2004, del formulario relativo alla “Compensazione dei

pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” possa posteriormente in qualche modo sanare

il mancato ossequio della prescrizione contrattuale di cui all’art. B4.2 GCA.

In effetti, a parte il fatto che, come detto (cfr. consid. 2.6), su tale

formulario non è stato in nessun modo precisato su cosa si basava la richiesta

di compensazione, lo scritto 23 novembre 2004 con il quale la PI 1 ha inviato all’assicurato tale formulario per la sottoscrizione è addirittura fuorviante in quanto

motiva, erroneamente, la prospettata richiesta di compensazione all’Ufficio AI sulla

base dell’art. B4.1 delle GCA. Inoltre, al formulario inviato all’interessato non

sono state allegate le pertinenti disposizioni contrattuali come è invece

richiesto espressamente sul formulario stesso (doc. VIII/2 e 3).

Aperto quindi il

tema di sapere se con la sottoscrizione del formulario sottopostogli dalla PI 1

l’assicurato abbia dato o meno il proprio consenso al versamento di prestazioni

a terzi, determinante nel caso concreto è che, diversamente che nel caso

trattato dal TF, ci troviamo di fronte ad una disposizione contrattuale chiara

ed esplicita in merito all’eventuale diritto al rimborso per prestazioni

anticipate. Non essendo i requisiti posti da tale norma contrattuale stati, nel

caso concreto, adempiuti, segnatamente non essendo stato raccolto il

preventivo accordo dell’assicurato, le premesse giustificanti il pagamento

a terzi che hanno concesso anticipi non possono essere considerate adempiute. La

giurisprudenza del TF non può, a questo proposito, per i motivi addotti, modificare

tale conclusione.

Del

resto vale la pena di aggiungere che anche questo TCA ha gia avuto modo di

ribadire che ai fini dell’applicazione dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI

risulta irrilevante il fatto che l’assicurato abbia sottoscritto il formulario

di compensazione rispettivamente il tema di sapere se con la sottoscrizione di

tale formulario abbia dato o meno il proprio consenso al versamento di

prestazioni al terzo che ha effettuato anticipi, dovendosi primariamente esaminare

se il diritto al rimborso possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o

dalla legge (cfr. STCA del 18 giugno 2003 nella causa S., 32.2002.140).

Diversamente che

nel caso giudicato dal TF nel giudizio richiamato dalla __________ quindi, non

si può nel presente caso ammettere l’esistenza di un obbligo di rimborso

contrattuale in difetto dell’adempimento della clausola di cui all’art. B4.2

delle GCA.

infine può mutare a queste conclusioni il richiamo alla cifra marginale n.

10069.

delle Direttive sulle rendite (DR) dell’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), per la quale, in materia di versamenti

retroattivi a dei terzi che hanno effettuato degli anticipi, l’accordo scritto

dell’assicurato è necessario in tutti i casi in cui né la legge né il contratto

contengano delle disposizioni esplicite conferenti un diritto ad ottenere il

rimborso degli anticipi direttamente dall’AVS o dall’AI. Secondo tale disposizione

in effetti il consenso dell’assicurato può essere ritenuto “necessario”, in

difetto di un fondamento legale o contrattuale, e questo manifestamente per

ovviare alla concreta difficoltà di determinare, in taluni casi, il titolo

giuridico su cui si fonda la domanda (cfr. anche Pratique VSI 1994 p. 61).

Questo naturalmente non significa che nei casi in cui, come in quello che ci occupa,

il diritto al rimborso sia, invece, regolato dal contratto, un eventuale

mancato ossequio del relativo disciplinamento contrattuale possa direttamente e

in ogni caso venir sanato dal successivo consenso da parte dell’assicurato.

Sulla

base di queste considerazioni questo TCA, come già nella pronuncia del 23 giugno

2006, deve concludere che in concreto non può essere validamente riconosciuta

una compensazione a favore della __________, già PI 1, con rendite arretrate di

spettanza di RI 1.

2.8

Per

quanto riguarda per contro la compensazione operata a favore del datore di

lavoro, la stessa risulta dagli atti essere stata richiesta dalla __________

con precisa indicazione, nell’apposito formulario sottoscritto dall’assicurato,

circa la necessità di consenso da parte di quest’ultimo (cfr. art. 85bis cpv. 2

lett. a OAI) non trattandosi di anticipi di prestazioni legalmente o contrattualmente

stabiliti, ritenuto per il resto che la chiesta compensazione si riferisce a

versamenti effettuati dal datore di lavoro in ragione di complessivi fr.

7'378.- nel periodo settembre 2003-settembre 2004 e gli arretrati di rendita

essendo relativi al periodo settembre 2003-novembre 2004.

2.9

In conclusione

il querelato provvedimento deve essere annullato laddove ha stabilito una

compensazione di fr. 49'728.- a favore della PI 1.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata limitatamente alla compensazione di fr. 49'728.- operata a favore

della PI 1.

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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