32.2008.4
Sulla base degli atti non é possibile concludere per una costante capacità lavorativa del 50% da novembre 2002. Rinvio per accertamenti medici e resa di un nuovo provvedimento. Assistenza giudiziaria
21 gennaio 2009Italiano44 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2008.4
Data decisione, Autorità:
21.01.2009, TCA
Titolo:
Sulla base degli atti non é possibile concludere per una costante capacità lavorativa del 50% da novembre 2002. Rinvio per accertamenti medici e resa di un nuovo provvedimento. Assistenza giudiziaria
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.4
FS/td
Lugano
21 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 14 e 26 novembre 2007
emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attiva quale rappresentante presso la __________
di __________ (doc. AI 73/1), nel mese di marzo 2003 ha inoltrato una richiesta
di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da depressione (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________
e del dr. __________, direttore rispettivamente caposervizio, del __________ di
__________, con decisioni 14 e 26 novembre 2007 (doc. AI 108/1-2, 109/1-2,
110/1-2, 111/1-2, 112/1-2, 113/1-2, 114/1-2 e 115/1-2) – considerata
l’assicurata quale salariata al 100%, viste le osservazioni dell’avv. RA 1 al
progetto di decisione 14 settembre 2006; cfr. doc. AI 62/1-3, 68/1-6, 75/1,
86/1 e 116/14-17 –, preavvisate con progetto 14 settembre 2006 (doc. AI 62/1-3),
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicura-ta il diritto a un quarto di rendita
(grado d’invalidità 47% dal 1. novembre 2002 e 45% dal 1. gennaio 2004) dal 1.
novembre 2002.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentanta dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e
economica – ha chiesto:
"
(…)
a. In limine litis
1) All’insorgente è concessa l’assistenza
giudiziaria, con beneficio del gratuito patrocinio e l’esenzione dal pagamento
di tasse e spese.
2) Protestate tasse, spese e ripetibili.
b. Nel merito
1) Il ricorso è accolto. Di conseguenza,
§ le decisioni impugnata sono
annullate e riformate nel senso che all’insorgente è riconosciuta una rendita
d’invalidità di ¾ ovvero una mezza rendita a far tempo dal 1° novembre 2002,
rispettivamente l’incarto è rinviato all’Ufficio assicurazione invalidità per
nuovi accertamenti nel senso dei considerandi;
§§ all’insorgente è riconosciuta
l’assistenza giudiziaria, con beneficio del gratuito patrocinio, nell’ambito
del procedimento di prima istanza, e ciò a far tempo dal 23 ottobre 2006.
2) Protestate tasse, spese e ripetibili.
(…)." (doc. AI 116/4)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – confermata la valutazione medica e corretta
quella economica applicando i dati statistici della tabella TA1 anche per il
calcolo del reddito da valido – ha proposto al TCA di riformare le decisioni
impugnate riconoscendo all’assicurata il diritto ad una mezza rendita (grado
d’invalidità del 54% per gli anni dal 2002 al 2005).
1.5. Con
scritto 6 febbraio 2008 al TCA l’avv. RA 1 – ribadita la contestazione della
valutazione medica e evidenziato che l’Ufficio AI non spiega perché si
giustifica una riduzione del reddito da invalido solo dell’8% e non si è
determinato, ledendo così il diritto di essere sentito, né sull’incidenza che
hanno le limitazioni (di almeno il 30%) nell’espletamento delle attività
domestiche, né sulla richiesta di concessione dell’assi-stenza giudiziaria
nella procedura amministrativa – ha chiesto “(…) l’allestimento di una perizia
giudiziaria e che venga giudicato così come richiesto con il ricorso. (…)” (VI,
pag. 4).
1.6. Con
osservazioni 12 febbraio 2008 l’Ufficio AI – confermata la
valutazione medica e rilevato che il consulente in integrazione professionale
ha motivato la riduzione dell’8% che non può essere sostituita dal giudice,
senza valido motivo, con il suo apprezzamento – ha sostenuto che
un’eventuale lesione del diritto di essere sentito “(…) risulta semmai sanata
con la presente procedura di ricorso davanti al TCA; disponendo quest’ultimo di
pieno potere cognitivo. (…)” e che la richiesta di una perizia giudiziaria è
“(…) in netto contrasto con il principio di celerità che caratterizza la
procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, così come imposto dall’art.
61 cpv. 1 lett. a LPGA. (…)” (VIII, pag. 2).
1.7. Con
scritto 4 agosto 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato dalla relativa documentazione.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se le decisioni 14 e 26 novembre 2007 – con le quali
all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. novembre
2002 – sono conformi o meno alla legislazione federale.
E’
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413,
consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274,
consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
Al
riguardo va rilevato che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una
decisione costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa
contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente
procedura di ricorso di diritto amministrativo e, in assenza di una
concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione
coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura
amministrativa (DTF 130 V 389).
Per la giurisprudenza infatti l'autorità di ricorso può pronunciarsi
su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione, se del caso su
opposizione, emessa da un’autorità amministrativa (cfr. DTF 131 V 164 consid.
2.1; DTF 130 V 388; SVR 2005 AHV Nr. 9; SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre
2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre
2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR
2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA
4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Nel caso concreto, la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio, formulata dall’avv. RA 1 contestual-mente alle osservazioni 23
ottobre 2006 (doc. AI 68/1-6), non è mai stata decisa dall’amministrazione.
Di
conseguenza, relativamente alla richiesta formulata con il ricorso e volta al riconoscimento
del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa, il gravame deve essere
dichiarato irricevibile e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci
su detta domanda.
Nel
merito
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile
l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003) secondo cui:
"
Qualora l’assicurato
eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni
consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità
patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa
o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno
alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla
rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente
secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
La
giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I
156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa
è stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e nella STF I 126/07
del 6 agosto 2007 (DTF 133 V 504).
2.7. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno
esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262;
AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF
120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag.
109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht,
BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.8. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.9. Il
TCA rileva innanzitutto che va data piena conferma alla qualificazione della ricorrente,
data dall’Ufficio AI, quale salariata al 100%.
Emerge infatti dall’inserto che – come rettamente concluso nella
comunicazione 9 gennaio 2007 (doc. AI 75/1) dal funzionario capo team sig. __________
– l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di salute, lavorava al
100% presso la ditta __________ di __________ (doc. AI 73/1) e che senza il
danno alla salute avrebbe continuato a lavorare in detta percentuale.
Del
resto è lo stesso avv. __________ che, nelle osservazioni 23 ottobre 2006 (doc.
AI 68/1-6), aveva evidenziato che “(…) la mia assistita,
quando si ammalò (22 novembre 2001), era attiva al 100%, dall’ottobre
2001, presso la __________ di __________, quale rappresentante. (…)” (doc. AI
68/1). Il legale non ha poi mai contestato il fatto che la sua assistita sia in
seguito stata considerata salariata al 100%.
E’
dunque a ragione che l’Ufficio AI, per il calcolo del grado d’invalidità, ha
applicato il metodo consueto del raffronto dei redditi ad esclusione di quello
specifico e misto (cfr. consid. 2.4, 2.5 e 2.6).
Parimenti,
per il fatto che l’Ufficio AI non abbia più considerato le risultanze
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
5 agosto 2005 (doc. AI 42/1-7), non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di
essere sentita. I risultati di detto accertamento vanno infatti ritenuti solo
allorquando torna applicabile il metodo misto, visto che l’interessata esercita
e/o vuole esercitare un’attività lavorativa a tempo parziale e per il resto è
attiva quale casalinga.
2.10. La
dr.ssa __________, medico SMR, nel rapporto medico 23 agosto 2004 (doc. AI
29/1-2), ha concluso per la necessità di una perizia psichiatrica.
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia psichiatrica a cura dell’__________ (doc. AI
30/ 1-2).
Nella
perizia 6 giugno 2005 (doc. AI 35/1-13), il dr. __________ e il dr. __________,
direttore rispettivamente caposervizio, del __________ di __________ – posta la diagnosi
di “(…) sindrome depressiva ricorrente, in trattamento, attualmente di entità
lieve anamnesticamente grave con predominanza presente di ansia di tipo fobico,
conseguente e correlata a livello sindromico con la prognosi principale, con
gerarchia inferiore (ICD 10 F 33.0 attuale F 33.2 anamnestica) – disturbo di
personalità misto (ICD 10:F61.1) con caratteristiche dipendenti, istrioniche,
ed emotivamente instabili – esistenti da molti anni (il disturbo di personalità
sin dall’adole-scenza e prima età adulta) con peggioramento rispetto alla
capacità di lavoro dal 2000 circa (…)” (doc. AI 35/8) –, hanno espresso
la seguente valutazione e prognosi:
"
(...)
L'esame psichiatrico da noi condotto e l'esame degli
atti, nonché i colloqui telefonici con i curanti, portano a diagnosticare nella
p. una sindrome afattiva (depressione), particolarmente attiva e fenomenologicamente
evidente dagli anni attorno al 2000 con un'anamnesi però già chiaramente deponente
per questa. Attualmente tale sindrome, almeno nelle sue manifestazioni più
evidenti e riferite, si colora di aspetti ansioso-fobici che peraltro ne sono
connessi. La diagnosi principale, essendo questi in funzione di rango
inferiore, resta quella di depressione ricorrente. La storia di vita e le modalità
interattive della p. peraltro indicano anche l'esistenza di un disturbo di
personalità di tipo misto ove emergono tratti di dipendenza, istrionici e di
impulsività su base emotiva.
Fatti
I confronti di tali ipotesi diagnostiche con gli atti
comportanti i giudizi dei curanti e dei periti (dr. __________, dr.ssa __________,
dr.ssa __________, Clinica __________) confermano tale giudizio. Rispetto allo
stato attuale la depressione non appare fortemente attiva. La dr.ssa __________,
telefonicamente contattata, riferiva di non aver insistito con la medicazione e
di vedere l'interessata per sostegno e per fare il punto della sua situazione
una volta al mese. Sulla capacità lavorativa residua i contatti telefonici sia
con la dr.ssa __________ che con la psicologa __________ hanno portato a una
valutazione pessimistica sulla possibilità residua. Il giudizio "non ce la
fa" è stato più volte evocato. Forse due ore al giorno, dice la dr.ssa __________
ma anche su questo è dubbiosa. Attualmente la p. sembra essersi trovata una
nicchia protettiva, circondata da animali che accudisce e che abbandona sempre
meno volentieri. Nella progettualità mal si vede nuovamente attiva sul piano
professionale. E' completamente inattiva e al beneficio dell'assistenza.
Anche la dr.ssa __________ nelle sue perizie __________
2001, 2002 parla per lei di una grossa problematica intrapsichica complicata da
gravi eventi di tipo psico-sociale, di una tendenza regressiva e di una
mancanza di autonomia. La dr.ssa __________ poneva una prognosi molto incerta
con rischi di ricadute e necessità di un lavoro psicoterapeutico intenso per
cercare di migliorare la pte sul piano psico-emotivo ed evolutivo. Solo il Dr __________,
probabilmente la sua proposizione è a monte della richiesta peritale, riteneva
fosse possibile individuare un'attività per la perizianda che la valorizzasse,
evitando così una rendita eventualmente al 50%. Però indicava genericamente per
lei un'attività leggera con libertà di organizzare le ore di lavoro. Si
atteneva comunque per un giudizio più complessivo agli psichiatri a cui aveva
indirizzato la sua paziente. Riteniamo adeguati i giudizi dei curanti e dei
periti. Comprensibile, seppur piuttosto idealistico nella possibilità di
evitare una rendita, quello del dr __________. La diminuzione della capacità
lavorativa presente nell'assicurata per motivi di salute psichica al 100% dal
22.11.2001, al 50% dal 1.11.2002 appare ormai stabilizzata. La perizianda non
ha più fatto tentativi di ripresa di lavoro neanche per la percentuale
concessale. E' totalmente inattiva dal novembre 2001. Il rischio di ricadute
nella malattia, rispetto all'anamnesi ed alla dimensione di personalità ed alla
sua situazione sociale in equilibrio precario, esiste. Quindi è certa la sua
incapacità lavorativa al 50% e c'è da dire che verosimilmente il grado sarebbe
anche aumentabile. Pensiamo però di accogliere il suggerimento del curante dr __________
e della dr.ssa __________ di puntare sulla possibilità (peraltro vista con un
valore terapeutico) per la perizianda di reperire un'attività leggera cui sia
possibile determinarsi un orario di lavoro. Suggeriamo pertanto, su queste
basi, una revisione del suo grado di invalidità fra due anni (rivolgendosi a
questo punto ai curanti) a vedere se i fatti abbiano comprovato tale
possibilità o se la sua situazione si sia ancor più cronicizzata con esclusione
a quel punto anche della medesima possibilità.
Come casalinga invece la perizianda non dovrebbe avere
eccessive limitazioni data la dimensione territoriale e relazionale a lei più
favorevole.
(…)." (doc. AI 35/9-10)
I
periti, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’inte-grazione, hanno
così risposto alle domande poste:
"
(...)
1 Menomazioni (qualitative e quantitative)
dovute ai disturbi constatati
1.1 a livello psicologico e mentale
1.2 a livello fisico
1.3 nell'ambito sociale
Risposta 1.1 - 1.3
Esistono menomazioni dovute ai disturbi sovra esposti,
maggiormente evidenti a livello psicologico e mentale (inibizione depressiva,
paralisi ansiosa) e sociale (relazioni interpersonali difficoltose o disturbate).
Considerandi
2.
Conseguenze dei disturbi sull'attività
attuale
2.1
Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale
dell'assicurato?
2.2
L'attività attuale è ancora praticabile?
2.3
Se sì in quale misura (ore al giorno)?
2.4
E' compatibile un diminuzione della capacità di
lavoro?
2.5
Se sì in che misura?
2.6
Da quanto esiste una limitazione della capacità di
lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?
2.7
Quale è stato da allora lo sviluppo della
limitazione della capacità di lavoro?
Risposta: 2.1-2.7
Limitazioni sulle possibilità pragmatiche e lavorative.
L'attività attuale (cameriera, venditrice) potrebbe essere ancora praticabile
in via ipotetico-teorica (con i presupposti indicati nella valutazione) al 50%
- 4 ore al di. E' constatabile infatti una limitazione della capacità del
lavoro nella misura del 50%. Dal 22.11.2001 si pone l'inizio della limitazione
(allora già al 100% poi al 50% dall'1.11.2002) permanendo la perizianda in tale
limitazione (50%) a data odierna e verosimilmente per il futuro sempre che,
vedi valutazione e prognosi, non abbia ad aggravarsi.
3.
L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in
grado di sopportarne i disturbi psichici?
Teoricamente non è impossibile ma attualmente si tratta
di un ambito virtuale. La p. è completamente inattiva sul piano professionale
dal 2001 e ha perduto i contatti con il datore di lavoro precedente.
(…)
1.
E possibile effettuare provvedimenti di
Integrazione? Ve ne sono In corso? Ne sono previsti?
1.1
Se sì la preghiamo di descrivere il piano di
riabilitazione in special modo per quanto riguarda l'abitudine al processo
lavorativo, l'esercizio di capacità sociali di base, l'utilizzazione delle risorse
disponibili
1.2
se no la preghiamo di darcene ragione
Le possibilità di organizzare provvedimenti di
integrazione (vedi anamnesi da terzi) in passato non ha ottenuto risultati anzi
non è potuta nemmeno iniziare. La particolare disposizione di personalità e la
malattia della perizianda hanno condotto l'interessata a rapporti
interpersonali difficili anche sul piano professionale. Attualmente si può
essere soddisfatti dell'ottenimento di un certo risultato terapeutico nella
salute e nella qualità di vita. Non si ritiene, visto il quadro di equilibrio
instabile ove si colloca la perizianda, di poter agire significativamente con
progetti di riabilitazione. Vanno considerati senza dubbio anche l'età e il grado
di formazione di base della perizianda, però innanzi tutto l'evoluzione della
malattia e lo stato attuale con le limitazioni indicate.
2.
E' possibile migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro
attuale?
2.1
Se sì con quali ragionevoli provvedimenti (per es.
provvedimenti medici)?
2.2
Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti
sulla capacità di lavoro?
No la capacità lavorativa attuale situabile al 50%
sembra essere il massimo esigibile (vedi valutazione) e potrebbe essere anche
derivata da una stima per eccesso rispetto all'evoluzione futura e quindi da
rivedere. Dobbiamo comunque ancora sottolineare che si tratta rispetto ad un
lavoro attuale di una proposizione veramente ipotetico-teorica perché la
perizianda dopo l'ultimo lavoro cessato nel novembre 2001 non ha più ripreso
alcuna attività andando a beneficio della disoccupazione e perdendo i contatti
con il mondo professionale.
3.
L'assicurato è in grado di svolgere altre
attività?
3.1
Se si a quali esigenze deve rispondere il posto di
lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra
attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento, clima di
lavoro ecc..)?
3.2
In che misura si possono svolgere attività consone
alle menomazioni (ore al giorno)?
3.3
E' constatabile una riduzione della capacità di
lavoro?
3.4
Se si in che misura?
3.5
Qualora non siano possibili altre attività: per
quali motivi?
Risposta 3.1-3.5
I curanti suggeriscono, con valore terapeutico, di
lasciare all'interessata la possibilità di reperirsi un'attività leggera in cui
si possa permettere di organizzare l'orario di lavoro e questo per una percentuale
variabile tra il 50% o meno, il 20%. Questo per tentare di valorizzare la
personalità dell'interessata peraltro in considerazione degli elementi
limitativi della malattia e delle difficoltà interpersonali accertate. Quanto
questa ipotesi possa aver avuto fattibilità, è da rivalutare nel futuro tramite
una revisione (può essere chiesta direttamente ai curanti) verosimilmente fra
due anni.
(…)." (doc. AI 35/10-12)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze della perizia psichiatrica e ritenuto il rapporto finale
9.
giugno 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 59/1-2) –,
con progetto di decisione 14 settembre 2006 (doc. AI 62/1-3), ha negato
all’assicurata il diritto a prestazioni.
Con
osservazioni 23 ottobre 2006 (doc. AI 68/1-6) l’assicura-ta, sempre tramite
l’avv. RA 1 – contestata la valutazione medica e economica –, ha prodotto il rapporto
2.
febbraio 2007 della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapeuta
(doc. AI 80/2).
Al
riguardo, nelle annotazioni 2 maggio 2007, il dr. __________, medico SMR, ha
osservato che: “(…) questo rapporto riporta le valutazioni soggettive
dell’assicurata che corrispondono in circa al quadro riscontrato in occasione
della perizia psichiatrica – l’assicurata non assume più nessun antidepressivo
[…] dall’attuale certificato della dr.ssa __________ non risulta una modifica
sostanziale dello stato di salute – in considerazione della patologia
dell’assicurata sicuramente l’attività di rappresentante non è adatta e quindi
non è esigibile (vedi limiti funzionali nella valutazione SMR del 19.9.2006),
esigibile invece attività al 50% rispettosa dei limiti esposti. (…)” (doc. AI
87/1).
Con
decisioni 14 e 26 novembre 2007 l’Ufficio AI – ritenuta l’assicurata quale
salariata al 100% e sulla base del rapporto finale 9 maggio 2007 della consulente
in integrazione professionale e delle tabelle allestite lo stesso giorno (doc.
AI 90/1-3, 91/1, 91/2, 93/1 e 94/1) – ha riconosciuto all’assicurata il diritto
ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2002 (doc. AI 108/1-2, 109/1-2,
110/1-2, 111/1-2, 112/1-2, 113/1-2, 114/1-2 e 115/1-2).
2.11
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi
in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V
212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001.
pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già
di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,
consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1
et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571.
seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.12
Nel
caso concreto, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici e da un attento esame degli atti, questo TCA non
può confermare la decisione contestata. Più precisamente, senza ulteriori accertamenti
medici, non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità che
l’assicurata presenti una costante capacità lavorativa del 50% dal 1. novembre
2002.
per i seguenti motivi.
La
dr.ssa __________, nel rapporto medico 4 agosto 2003 (doc. AI 18/1-3) – posta
la diagnosi di “(…) stato ansioso depressivo persistente e sindrome da disadattamento
(…)” (doc. AI 18/1) – ha attestato un’inabilità totale al lavoro, nella sua
professione e in un’attività adeguata, dal 22 novembre 2001 e al 50% dal 1.
novembre 2002.
Nella
perizia psichiatrica 6 giugno 2005 (doc. AI 35/1-13), riguardo al colloquio
telefonico 12 maggio 2005 con la dr.ssa __________, i periti, dr. __________ e
dr __________, riportano che “(…) la Dr.ssa __________ riferisce ancora dello
stato depressivo nella perizianda e della sua personalità labile ed i suoi
problemi di relazione. Dapprima la seguiva con una frequenza di due volte al
mese ora solo di una volta. A suo dire è chiara la difficoltà in ambito
lavorativo a causa della problematica psicologica e relazionale. Forse
potrebbe tentare di lavorare alcune ore, magari due ore al giorno, ma anche
queste solo ipotetiche, con difficoltà, soprattutto per quello che riguarda
la continuità. (…)” (doc. AI 35/7, sottolineatura del redattore).
Dalle
risultanze del colloquio telefonico con la dr.ssa __________ – non contraddette
dai periti – sembrerebbe dunque che, dopo il rapporto medico 4 agosto 2003, la
situazione valetudinaria è peggiorata tanto che, a differenza della precedente
abilità lavorativa del 50% in qualsiasi attività adeguata, la dr.ssa __________
ha posto unicamente una capacità lavorativa di due ore al giorno oltretutto
ipotetica.
Già
per questa ragione, tramite un complemento peritale, l’Ufficio AI avrebbe dovuto
chiedere ai periti di precisare compiutamente su quale base hanno potuto
comunque concludere per una capacità lavorativa teorica del 50% in qualsiasi attività
adeguata.
Questo
vale a maggiore ragione se si considera che gli stessi periti hanno evidenziato
che “(…) la diminuzione della capacità lavorativa presente nell’assicurata per
motivi di salute psichica al 100% dal 22.11.2001, al 50% dal 1.11.2002 appare
ormai stabilizzata. La perizianda non ha più fatto tentativi di ripresa di
lavoro neanche per la percentuale concessale. E’ totalmente inattiva dal
novembre 2001. Il rischio di ricadute nella malattia, rispetto all’anamnesi
ed alla dimensione di personalità ed alla situazione sociale in equilibrio
precario, esiste. Quindi è certa la sua incapacità lavorativa al 50% e c’è
da dire che verosimilmente il grado sarebbe anche aumentabile. Pensiamo però
di accogliere il suggerimento del curante dr. __________ e della dr.ssa __________
di puntare sulla possibilità (peraltro vista con un valore terapeutico) per la
perizianda di reperire un’attività leggera cui sia possibile determinarsi un
orario di lavoro. Suggeriamo pertanto, su queste basi, una revisione del suo
grado di invalidità fra due anni (rivolgendosi a questo punto ai curanti) a
vedere se i fatti abbiano comprovato tale possibilità o se la situazione si sia
ancor più cronicizzata con esclusione a quel punto anche della medesima
possibilità. (…)” (doc. AI 35/10, sottolineature del redattore).
In
ogni caso, ritenuto che al momento delle decisioni (novembre 2007) erano già
trascorsi i due anni indicati dai periti per intraprendere una revisione,
l’Ufficio AI avrebbe dovuto, quantomeno, aggiornare gli atti medici prima di
pronunciarsi sulla domanda di prestazioni.
Questo
vale a maggiore ragione visto che gli stessi periti, alla domanda volta a
sapere se è possibile migliorare la capacità di lavoro, hanno risposto: “(…) no
la capacità lavorativa attuale situabile al 50% sembra essere il massimo
esigibile (vedi la valutazione) e potrebbe essere anche derivata da una
stima per eccesso rispetto all’evoluzione futura e quindi da rivedere.
Dobbiamo comunque ancora sottolineare che si tratta rispetto ad un lavoro
attuale di una proposizione veramente ipotetico-teorica perché la perizianda
dopo l’ultimo lavoro cessato nel novembre 2001 non ha più ripreso alcuna
attività andando a beneficio della disoccupazione e perdendo i contatti con il
mondo professionale. (…)” (doc. AI 35/12, sottolineatura del redattore).
Del
resto, la dr.ssa __________, nel rapporto 2 febbraio 2007 (doc. AI 80/2), ha
riferito che:
"
(...)
Del rapporto dell'assistente sociale del 05.09.05 posso
confermare le affermazioni della sig.ra RI 1 sui suoi pensieri negativi, sulla
bassa stima di sé, sui pochi interessi verso l'esterno, a parte i figli e gli
animali, sulla sua difficoltà [a] affrontare situazioni problematiche,
difficoltà aggravate dal suo sentimento di ina-deguatezza e impotenza. Questi
disturbi portano la paziente a disinvestire il suo futuro, a rinunciare
anticipatamente ad un progetto lavorativo che richiede impegno e regolarità.
Nonostante ciò la signora RI 1 si dice comunque
disponibile per un'attività creativa di poche ore al giorno (forse due) per
lavori da eseguire in casa, ad es. assemblaggio di oggetti; si dichiara in
effetti non in grado di accettare orari regolari né a stare in compagnia di
altre persone. Queste limitazioni sono correlate al suo stato d'animo, a volte
così altamente carico di ansia e depressione da toglierle l'energia di
occuparsi delle comuni attività casalinghe, a quanto riferisce.
Condivido in parte la diagnosi del dr. __________ del
06.06.2005
nel senso che la sindrome depressiva non è, a mio parere, di
"entità lieve", ma importante e inoltre ha ripercussioni sulle
capacità lavorative. Inoltre non ho potuto constatare nessun miglioramento dal
2002.
Quanto al trattamento farmacologico gli antidepressivi prescritti da me negli
scorsi anni (Seropram, Remeron, Zoloft, Yarsin) sono stati abbandonati per
effetti collaterali importanti riportati dalla paziente stessa (nausea,
vertigini, pensieri agitati e confusi, peggioramento dell'ansia). In
particolare ritengo adeguate le considerazioni da pag. 11, sotto "C.
Conseguenze sulla capacità di integrazione".
(…)." (doc. AI 80/2)
E’
vero che il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 2 maggio 2007, ha
osservato che: “(…) questo rapporto riporta le valutazioni soggettive dell’assicurata
che corrispondono in circa al quadro riscontrato in occasione della perizia psichiatrica
– l’assicurata non assume più nessun antidepressivo […] dall’attuale
certificato della dr.ssa __________ non risulta una modifica sostanziale dello
stato di salute – in considerazione della patologia dell’assicurata sicuramente
l’attività di rappresentante non è adatta e quindi non è esigibile (vedi limiti
funzionali nella valutazione SMR del 19.9.2006), esigibile invece attività al
50% rispettosa dei limiti esposti. (…)” (doc. AI 87/1).
Al
riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialista in
psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del rapporto
2.
febbraio 2007 della dr.ssa __________ non era di competenza del dr. __________.
Più
in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico
stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un
medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della
controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07
del 31 agosto 2007).
In
questo contesto – visto il tempo intercorso (più di due anni) tra la perizia psichiatrica
(giugno 2005) e le decisioni impugnate (novembre 2007) e ribadita la necessità
(evidenziata a più riprese anche dai periti ) di aggiornare gli atti medici –,
merita di essere pure sottolineato che, in caso di perizia psichiatrica, per la
nostra Corte federale riveste una importanza fondamentale il contatto personale
fra perito e peritando, nel senso che essa non può di principio essere
allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (DTF 127 I 54 consid.
2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, pag. 345s.; STF U 229/06 del 10
settembre 2007 consid. 8.1.).
2.13
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno annullate
e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti i necessari accertamenti
medici volti ad appurare compiutamente la capacità lavorativa residua, nel tempo,
dell’assicurata, renda un nuovo provvedimento.
L’amministrazione
dovrà altresì pronunciarsi in merito alla domanda di gratuito patrocinio per la
sede amministrativa (cfr. consid. 2.2).
In
questo senso la domanda volta ad ottenere l’allestimento di una perizia giudiziaria
è superata.
2.14
Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente.
Questo
Tribunale si limita qui ad indicare che l’Alta Corte ha stabilito che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Inoltre,
alla luce delle risultanze degli accertamenti medici effettuati, anche la
consulente in integrazione professionale dovrà aggiornare il proprio rapporto.
2.15
Visto l’esito del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha
diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di
ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF
124.
V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA
del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato
al consid. 2.13.
2.
Le
spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto
l’istanza di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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