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Decisione

32.2008.4

Sulla base degli atti non é possibile concludere per una costante capacità lavorativa del 50% da novembre 2002. Rinvio per accertamenti medici e resa di un nuovo provvedimento. Assistenza giudiziaria

21 gennaio 2009Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I confronti di tali ipotesi diagnostiche con gli atti

comportanti i giudizi dei curanti e dei periti (dr. __________, dr.ssa __________,

dr.ssa __________, Clinica __________) confermano tale giudizio. Rispetto allo

stato attuale la depressione non appare fortemente attiva. La dr.ssa __________,

telefonicamente contattata, riferiva di non aver insistito con la medicazione e

di vedere l'interessata per sostegno e per fare il punto della sua situazione

una volta al mese. Sulla capacità lavorativa residua i contatti telefonici sia

con la dr.ssa __________ che con la psicologa __________ hanno portato a una

valutazione pessimistica sulla possibilità residua. Il giudizio "non ce la

fa" è stato più volte evocato. Forse due ore al giorno, dice la dr.ssa __________

ma anche su questo è dubbiosa. Attualmente la p. sembra essersi trovata una

nicchia protettiva, circondata da animali che accudisce e che abbandona sempre

meno volentieri. Nella progettualità mal si vede nuovamente attiva sul piano

professionale. E' completamente inattiva e al beneficio dell'assistenza.

Anche la dr.ssa __________ nelle sue perizie __________

2001, 2002 parla per lei di una grossa problematica intrapsichica complicata da

gravi eventi di tipo psico-sociale, di una tendenza regressiva e di una

mancanza di autonomia. La dr.ssa __________ poneva una prognosi molto incerta

con rischi di ricadute e necessità di un lavoro psicoterapeutico intenso per

cercare di migliorare la pte sul piano psico-emotivo ed evolutivo. Solo il Dr __________,

probabilmente la sua proposizione è a monte della richiesta peritale, riteneva

fosse possibile individuare un'attività per la perizianda che la valorizzasse,

evitando così una rendita eventualmente al 50%. Però indicava genericamente per

lei un'attività leggera con libertà di organizzare le ore di lavoro. Si

atteneva comunque per un giudizio più complessivo agli psichiatri a cui aveva

indirizzato la sua paziente. Riteniamo adeguati i giudizi dei curanti e dei

periti. Comprensibile, seppur piuttosto idealistico nella possibilità di

evitare una rendita, quello del dr __________. La diminuzione della capacità

lavorativa presente nell'assicurata per motivi di salute psichica al 100% dal

22.11.2001, al 50% dal 1.11.2002 appare ormai stabilizzata. La perizianda non

ha più fatto tentativi di ripresa di lavoro neanche per la percentuale

concessale. E' totalmente inattiva dal novembre 2001. Il rischio di ricadute

nella malattia, rispetto all'anamnesi ed alla dimensione di personalità ed alla

sua situazione sociale in equilibrio precario, esiste. Quindi è certa la sua

incapacità lavorativa al 50% e c'è da dire che verosimilmente il grado sarebbe

anche aumentabile. Pensiamo però di accogliere il suggerimento del curante dr __________

e della dr.ssa __________ di puntare sulla possibilità (peraltro vista con un

valore terapeutico) per la perizianda di reperire un'attività leggera cui sia

possibile determinarsi un orario di lavoro. Suggeriamo pertanto, su queste

basi, una revisione del suo grado di invalidità fra due anni (rivolgendosi a

questo punto ai curanti) a vedere se i fatti abbiano comprovato tale

possibilità o se la sua situazione si sia ancor più cronicizzata con esclusione

a quel punto anche della medesima possibilità.

Come casalinga invece la perizianda non dovrebbe avere

eccessive limitazioni data la dimensione territoriale e relazionale a lei più

favorevole.

(…)." (doc. AI 35/9-10)

I

periti, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’inte-grazione, hanno

così risposto alle domande poste:

"

(...)

1 Menomazioni (qualitative e quantitative)

dovute ai disturbi constatati

1.1 a livello psicologico e mentale

1.2 a livello fisico

1.3 nell'ambito sociale

Risposta 1.1 - 1.3

Esistono menomazioni dovute ai disturbi sovra esposti,

maggiormente evidenti a livello psicologico e mentale (inibizione depressiva,

paralisi ansiosa) e sociale (relazioni interpersonali difficoltose o disturbate).

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività

attuale

2.1

Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale

dell'assicurato?

2.2

L'attività attuale è ancora praticabile?

2.3

Se sì in quale misura (ore al giorno)?

2.4

E' compatibile un diminuzione della capacità di

lavoro?

2.5

Se sì in che misura?

2.6

Da quanto esiste una limitazione della capacità di

lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?

2.7

Quale è stato da allora lo sviluppo della

limitazione della capacità di lavoro?

Risposta: 2.1-2.7

Limitazioni sulle possibilità pragmatiche e lavorative.

L'attività attuale (cameriera, venditrice) potrebbe essere ancora praticabile

in via ipotetico-teorica (con i presupposti indicati nella valutazione) al 50%

- 4 ore al di. E' constatabile infatti una limitazione della capacità del

lavoro nella misura del 50%. Dal 22.11.2001 si pone l'inizio della limitazione

(allora già al 100% poi al 50% dall'1.11.2002) permanendo la perizianda in tale

limitazione (50%) a data odierna e verosimilmente per il futuro sempre che,

vedi valutazione e prognosi, non abbia ad aggravarsi.

3.

L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in

grado di sopportarne i disturbi psichici?

Teoricamente non è impossibile ma attualmente si tratta

di un ambito virtuale. La p. è completamente inattiva sul piano professionale

dal 2001 e ha perduto i contatti con il datore di lavoro precedente.

(…)

1.

E possibile effettuare provvedimenti di

Integrazione? Ve ne sono In corso? Ne sono previsti?

1.1

Se sì la preghiamo di descrivere il piano di

riabilitazione in special modo per quanto riguarda l'abitudine al processo

lavorativo, l'esercizio di capacità sociali di base, l'utilizzazione delle risorse

disponibili

1.2

se no la preghiamo di darcene ragione

Le possibilità di organizzare provvedimenti di

integrazione (vedi anamnesi da terzi) in passato non ha ottenuto risultati anzi

non è potuta nemmeno iniziare. La particolare disposizione di personalità e la

malattia della perizianda hanno condotto l'interessata a rapporti

interpersonali difficili anche sul piano professionale. Attualmente si può

essere soddisfatti dell'ottenimento di un certo risultato terapeutico nella

salute e nella qualità di vita. Non si ritiene, visto il quadro di equilibrio

instabile ove si colloca la perizianda, di poter agire significativamente con

progetti di riabilitazione. Vanno considerati senza dubbio anche l'età e il grado

di formazione di base della perizianda, però innanzi tutto l'evoluzione della

malattia e lo stato attuale con le limitazioni indicate.

2.

E' possibile migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro

attuale?

2.1

Se sì con quali ragionevoli provvedimenti (per es.

provvedimenti medici)?

2.2

Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti

sulla capacità di lavoro?

No la capacità lavorativa attuale situabile al 50%

sembra essere il massimo esigibile (vedi valutazione) e potrebbe essere anche

derivata da una stima per eccesso rispetto all'evoluzione futura e quindi da

rivedere. Dobbiamo comunque ancora sottolineare che si tratta rispetto ad un

lavoro attuale di una proposizione veramente ipotetico-teorica perché la

perizianda dopo l'ultimo lavoro cessato nel novembre 2001 non ha più ripreso

alcuna attività andando a beneficio della disoccupazione e perdendo i contatti

con il mondo professionale.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere altre

attività?

3.1

Se si a quali esigenze deve rispondere il posto di

lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra

attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento, clima di

lavoro ecc..)?

3.2

In che misura si possono svolgere attività consone

alle menomazioni (ore al giorno)?

3.3

E' constatabile una riduzione della capacità di

lavoro?

3.4

Se si in che misura?

3.5

Qualora non siano possibili altre attività: per

quali motivi?

Risposta 3.1-3.5

I curanti suggeriscono, con valore terapeutico, di

lasciare all'interessata la possibilità di reperirsi un'attività leggera in cui

si possa permettere di organizzare l'orario di lavoro e questo per una percentuale

variabile tra il 50% o meno, il 20%. Questo per tentare di valorizzare la

personalità dell'interessata peraltro in considerazione degli elementi

limitativi della malattia e delle difficoltà interpersonali accertate. Quanto

questa ipotesi possa aver avuto fattibilità, è da rivalutare nel futuro tramite

una revisione (può essere chiesta direttamente ai curanti) verosimilmente fra

due anni.

(…)." (doc. AI 35/10-12)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze della perizia psichiatrica e ritenuto il rapporto finale

9.

giugno 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 59/1-2) –,

con progetto di decisione 14 settembre 2006 (doc. AI 62/1-3), ha negato

all’assicurata il diritto a prestazioni.

Con

osservazioni 23 ottobre 2006 (doc. AI 68/1-6) l’assicura-ta, sempre tramite

l’avv. RA 1 – contestata la valutazione medica e economica –, ha prodotto il rapporto

2.

febbraio 2007 della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapeuta

(doc. AI 80/2).

Al

riguardo, nelle annotazioni 2 maggio 2007, il dr. __________, medico SMR, ha

osservato che: “(…) questo rapporto riporta le valutazioni soggettive

dell’assicurata che corrispondono in circa al quadro riscontrato in occasione

della perizia psichiatrica – l’assicurata non assume più nessun antidepressivo

[…] dall’attuale certificato della dr.ssa __________ non risulta una modifica

sostanziale dello stato di salute – in considerazione della patologia

dell’assicurata sicuramente l’attività di rappresentante non è adatta e quindi

non è esigibile (vedi limiti funzionali nella valutazione SMR del 19.9.2006),

esigibile invece attività al 50% rispettosa dei limiti esposti. (…)” (doc. AI

87/1).

Con

decisioni 14 e 26 novembre 2007 l’Ufficio AI – ritenuta l’assicurata quale

salariata al 100% e sulla base del rapporto finale 9 maggio 2007 della consulente

in integrazione professionale e delle tabelle allestite lo stesso giorno (doc.

AI 90/1-3, 91/1, 91/2, 93/1 e 94/1) – ha riconosciuto all’assicurata il diritto

ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2002 (doc. AI 108/1-2, 109/1-2,

110/1-2, 111/1-2, 112/1-2, 113/1-2, 114/1-2 e 115/1-2).

2.11

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi

in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V

212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già

di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1

et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571.

seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.12

Nel

caso concreto, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici e da un attento esame degli atti, questo TCA non

può confermare la decisione contestata. Più precisamente, senza ulteriori accertamenti

medici, non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità che

l’assicurata presenti una costante capacità lavorativa del 50% dal 1. novembre

2002.

per i seguenti motivi.

La

dr.ssa __________, nel rapporto medico 4 agosto 2003 (doc. AI 18/1-3) – posta

la diagnosi di “(…) stato ansioso depressivo persistente e sindrome da disadattamento

(…)” (doc. AI 18/1) – ha attestato un’inabilità totale al lavoro, nella sua

professione e in un’attività adeguata, dal 22 novembre 2001 e al 50% dal 1.

novembre 2002.

Nella

perizia psichiatrica 6 giugno 2005 (doc. AI 35/1-13), riguardo al colloquio

telefonico 12 maggio 2005 con la dr.ssa __________, i periti, dr. __________ e

dr __________, riportano che “(…) la Dr.ssa __________ riferisce ancora dello

stato depressivo nella perizianda e della sua personalità labile ed i suoi

problemi di relazione. Dapprima la seguiva con una frequenza di due volte al

mese ora solo di una volta. A suo dire è chiara la difficoltà in ambito

lavorativo a causa della problematica psicologica e relazionale. Forse

potrebbe tentare di lavorare alcune ore, magari due ore al giorno, ma anche

queste solo ipotetiche, con difficoltà, soprattutto per quello che riguarda

la continuità. (…)” (doc. AI 35/7, sottolineatura del redattore).

Dalle

risultanze del colloquio telefonico con la dr.ssa __________ – non contraddette

dai periti – sembrerebbe dunque che, dopo il rapporto medico 4 agosto 2003, la

situazione valetudinaria è peggiorata tanto che, a differenza della precedente

abilità lavorativa del 50% in qualsiasi attività adeguata, la dr.ssa __________

ha posto unicamente una capacità lavorativa di due ore al giorno oltretutto

ipotetica.

Già

per questa ragione, tramite un complemento peritale, l’Ufficio AI avrebbe dovuto

chiedere ai periti di precisare compiutamente su quale base hanno potuto

comunque concludere per una capacità lavorativa teorica del 50% in qualsiasi attività

adeguata.

Questo

vale a maggiore ragione se si considera che gli stessi periti hanno evidenziato

che “(…) la diminuzione della capacità lavorativa presente nell’assicurata per

motivi di salute psichica al 100% dal 22.11.2001, al 50% dal 1.11.2002 appare

ormai stabilizzata. La perizianda non ha più fatto tentativi di ripresa di

lavoro neanche per la percentuale concessale. E’ totalmente inattiva dal

novembre 2001. Il rischio di ricadute nella malattia, rispetto all’anamnesi

ed alla dimensione di personalità ed alla situazione sociale in equilibrio

precario, esiste. Quindi è certa la sua incapacità lavorativa al 50% e c’è

da dire che verosimilmente il grado sarebbe anche aumentabile. Pensiamo però

di accogliere il suggerimento del curante dr. __________ e della dr.ssa __________

di puntare sulla possibilità (peraltro vista con un valore terapeutico) per la

perizianda di reperire un’attività leggera cui sia possibile determinarsi un

orario di lavoro. Suggeriamo pertanto, su queste basi, una revisione del suo

grado di invalidità fra due anni (rivolgendosi a questo punto ai curanti) a

vedere se i fatti abbiano comprovato tale possibilità o se la situazione si sia

ancor più cronicizzata con esclusione a quel punto anche della medesima

possibilità. (…)” (doc. AI 35/10, sottolineature del redattore).

In

ogni caso, ritenuto che al momento delle decisioni (novembre 2007) erano già

trascorsi i due anni indicati dai periti per intraprendere una revisione,

l’Ufficio AI avrebbe dovuto, quantomeno, aggiornare gli atti medici prima di

pronunciarsi sulla domanda di prestazioni.

Questo

vale a maggiore ragione visto che gli stessi periti, alla domanda volta a

sapere se è possibile migliorare la capacità di lavoro, hanno risposto: “(…) no

la capacità lavorativa attuale situabile al 50% sembra essere il massimo

esigibile (vedi la valutazione) e potrebbe essere anche derivata da una

stima per eccesso rispetto all’evoluzione futura e quindi da rivedere.

Dobbiamo comunque ancora sottolineare che si tratta rispetto ad un lavoro

attuale di una proposizione veramente ipotetico-teorica perché la perizianda

dopo l’ultimo lavoro cessato nel novembre 2001 non ha più ripreso alcuna

attività andando a beneficio della disoccupazione e perdendo i contatti con il

mondo professionale. (…)” (doc. AI 35/12, sottolineatura del redattore).

Del

resto, la dr.ssa __________, nel rapporto 2 febbraio 2007 (doc. AI 80/2), ha

riferito che:

"

(...)

Del rapporto dell'assistente sociale del 05.09.05 posso

confermare le affermazioni della sig.ra RI 1 sui suoi pensieri negativi, sulla

bassa stima di sé, sui pochi interessi verso l'esterno, a parte i figli e gli

animali, sulla sua difficoltà [a] affrontare situazioni problematiche,

difficoltà aggravate dal suo sentimento di ina-deguatezza e impotenza. Questi

disturbi portano la paziente a disinvestire il suo futuro, a rinunciare

anticipatamente ad un progetto lavorativo che richiede impegno e regolarità.

Nonostante ciò la signora RI 1 si dice comunque

disponibile per un'attività creativa di poche ore al giorno (forse due) per

lavori da eseguire in casa, ad es. assemblaggio di oggetti; si dichiara in

effetti non in grado di accettare orari regolari né a stare in compagnia di

altre persone. Queste limitazioni sono correlate al suo stato d'animo, a volte

così altamente carico di ansia e depressione da toglierle l'energia di

occuparsi delle comuni attività casalinghe, a quanto riferisce.

Condivido in parte la diagnosi del dr. __________ del

06.06.2005

nel senso che la sindrome depressiva non è, a mio parere, di

"entità lieve", ma importante e inoltre ha ripercussioni sulle

capacità lavorative. Inoltre non ho potuto constatare nessun miglioramento dal

2002.

Quanto al trattamento farmacologico gli antidepressivi prescritti da me negli

scorsi anni (Seropram, Remeron, Zoloft, Yarsin) sono stati abbandonati per

effetti collaterali importanti riportati dalla paziente stessa (nausea,

vertigini, pensieri agitati e confusi, peggioramento dell'ansia). In

particolare ritengo adeguate le considerazioni da pag. 11, sotto "C.

Conseguenze sulla capacità di integrazione".

(…)." (doc. AI 80/2)

E’

vero che il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 2 maggio 2007, ha

osservato che: “(…) questo rapporto riporta le valutazioni soggettive dell’assicurata

che corrispondono in circa al quadro riscontrato in occasione della perizia psichiatrica

– l’assicurata non assume più nessun antidepressivo […] dall’attuale

certificato della dr.ssa __________ non risulta una modifica sostanziale dello

stato di salute – in considerazione della patologia dell’assicurata sicuramente

l’attività di rappresentante non è adatta e quindi non è esigibile (vedi limiti

funzionali nella valutazione SMR del 19.9.2006), esigibile invece attività al

50% rispettosa dei limiti esposti. (…)” (doc. AI 87/1).

Al

riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialista in

psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del rapporto

2.

febbraio 2007 della dr.ssa __________ non era di competenza del dr. __________.

Più

in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico

stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un

medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della

controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07

del 31 agosto 2007).

In

questo contesto – visto il tempo intercorso (più di due anni) tra la perizia psichiatrica

(giugno 2005) e le decisioni impugnate (novembre 2007) e ribadita la necessità

(evidenziata a più riprese anche dai periti ) di aggiornare gli atti medici –,

merita di essere pure sottolineato che, in caso di perizia psichiatrica, per la

nostra Corte federale riveste una importanza fondamentale il contatto personale

fra perito e peritando, nel senso che essa non può di principio essere

allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (DTF 127 I 54 consid.

2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, pag. 345s.; STF U 229/06 del 10

settembre 2007 consid. 8.1.).

2.13

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni impugnate vanno annullate

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti i necessari accertamenti

medici volti ad appurare compiutamente la capacità lavorativa residua, nel tempo,

dell’assicurata, renda un nuovo provvedimento.

L’amministrazione

dovrà altresì pronunciarsi in merito alla domanda di gratuito patrocinio per la

sede amministrativa (cfr. consid. 2.2).

In

questo senso la domanda volta ad ottenere l’allestimento di una perizia giudiziaria

è superata.

2.14

Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Questo

Tribunale si limita qui ad indicare che l’Alta Corte ha stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Inoltre,

alla luce delle risultanze degli accertamenti medici effettuati, anche la

consulente in integrazione professionale dovrà aggiornare il proprio rapporto.

2.15

Visto l’esito del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha

diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di

ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF

124.

V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA

del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato

al consid. 2.13.

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto

l’istanza di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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