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32.2008.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2009Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal dr. __________ il 4 settembre 2007, da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

L’assicurato

è stato infatti sottoposto ad un accurato esame reumatologico, grazie al

consulto specialistico della dr. __________, dal quale è emerso che egli,

affetto da una periartropatia scapolo-omerale destra con sintomatologia di

impingement con tendinopatia del sovraspinato da ottobre 2005 e, sempre da

ottobre 2005, da incipiente gonartrosi interna in stato dopo meniscectomia

parziale mediale posteriore del ginocchio destro il 24 marzo 2006, presenta

un’inabilità lavorativa del 100% nella sua precedente attività, ma sia invece

abile al lavoro all’80% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali (doc. 18-6+7).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

Va inoltre sottolineato come la valutazione

peritale del dr. __________ confermi in sostanza quanto già rilevato dal dr. __________,

specialista FMH in medicina interna, nella sua valutazione peritale effettuata

per conto dell’assicuratore malattia. Nel suo referto peritale del 19 giugno

2006, il dr. __________ aveva posto le diagnosi di “sindrome da attrito

sottoacromiale spalla destra in presenza di lieve limitazione funzionale in

elevazione, verosimilmente su disturbi degenerativi (indagini radiologiche non

a disposizione); stato dopo meniscectomia parziale mediale posteriore al

ginocchio destro il 24 marzo 2006 in presenza di lesioni degenerative ma in assenza di condropatia”

(doc. 6-8). Il dr. __________ aveva poi concluso che “in un’attività

medio-leggera come quella di venditore il paziente è a mio parere attualmente

da ritenersi abile al lavoro in forma completa”, aggiungendo che “ovviamente se

questa attività si limita allo spostamento dei carrelli incolonnati e

soprattutto su un terreno in salita allora concordo con l’incapacità lavorativa

completa certificata dal medico curante. In qualsiasi altra attività

medio-leggera il paziente può essere attualmente ritenuto abile in forma

completa. Le limitazioni del paziente sono attualmente soprattutto nelle

attività con le braccia sopra l’orizzontale per un periodo prolungato. Per

tutte le attività che si svolgono sotto i 90° in abduzione egli non ha attualmente

limitazioni se si eccettua il sollevamento di pesi sopra i 20 kg in modo ripetitivo” (doc. 6-9).

In

conclusione, poiché la perizia del dr. __________ rispetta i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), alla

stessa può essere fatto riferimento.

Pertanto,

il TCA ritiene dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente,

da ottobre 2005, è inabile al lavoro al 100% nella sua precedente occupazione,

ma è abile al lavoro all’80% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali di natura reumatologica.

La

questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di

competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007

del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.4.).

Ora, nel

caso concreto, la consulente IP,

nel suo rapporto del 22 ottobre 2007, ha indicato quanto segue:

"

(...)

Attività esigibili -

senza (ri)formazione specifica

Le possibilità di

reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili

dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle

residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo

dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul

mercato nei vari settori economici.

A priori si escludono

quindi tutte le attività amministrative (citate nella perizia) a causa del

trascorso scolastico e professionale dell'assicurato.

Si tratta perciò di

identificare delle attività semplici, leggere e non qualificate accessibili

alle residue abilità del soggetto. In concreto non si ritiene che l'A.

disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in

tempi ragionevoli ad una categoria di attività avanzata o qualificata.

Partendo dalle

limitazioni medico-teoriche e tendo conto della configurazione della realtà

economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur considerando le

componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro

accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.

A livello teorico, l'A.

potrebbe essere occupato (nella misura dell'80%) nelle seguenti attività:

● operaio

generico in ambito industriale (in posizioni non

strettamente legate

ad una catena di produzione continua)

● addetto al

controllo / sorveglianza del funzionamento e della

qualità

● portiere /

custode

● autista / fattorino

(per piccoli trasporti e per viaggi brevi)

● commesso di

vendita / cassiere non qualificato (eventualmente

presso centri del

"fai da te" e/o del giardinaggio)

● collaboratore

/ tuttofare in un garage oppure presso alberghi o

altre strutture con

compiti di sorveglianza, accoglienza, piccoli

lavori di

manutenzione.

● ...

(Doc. 24-2+3)

Con il ricorso, il rappresentante ha contestato

il fatto che l’assicurato possa essere considerato abile al lavoro all’80%

nell’attività di commesso di vendita / cassiere non qualificato, visto che il

dr. __________ stesso ha indicato che la precedente attività lavorativa

dell’interessato non è più esigibile alla luce dei suoi impedimenti funzionali

(I).

Al riguardo, il TCA sottolinea innanzitutto che, nel

suo referto peritale del 4 settembre 2007, il dr. __________ ha espressamente

rilevato di ritenere l’assicurato inabile al lavoro al 100% nella sua

precedente attività consistente nello spostamento di carrelli (doc. 18-6,

il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________, per contro, ha considerato

l’assicurato ancora abile al lavoro, nella misura dell’80%, in attività

adeguate alle sue condizioni di salute: fra queste, il perito ha indicato anche

l’attività di venditore, precisando espressamente che dovrebbe trattarsi

di un’attività prevalentemente di cassiere o di magazziniere, senza dover

stare per troppo tempo in piedi (cfr. doc. 18-7, il corsivo è della

redattrice).

In

secondo luogo, va rilevato che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un

assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può

pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto

della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi

menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente

d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine di idee,

il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati

esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano

generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre

attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha,

tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi

assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e

nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e

sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.

3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).

Anche in questo ambito,

vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come

è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

È inoltre utile rilevare

che l’Alta Corte in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003,

relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:

"

Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato

del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se

l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,

l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività

esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non

rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in

misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67

consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai

lavoratori non qualificati - come nel caso di specie - è in generale limitato a

dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid.

4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui

aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49

consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).”

(STFA succitata, consid. 4.5.)

Il

TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

35, ha

precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto

deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire

un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.

Nel

caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita

intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi

all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo

medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali

presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa

non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.

Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di

reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati

dall'assicurato (si tratterebbe di un’attività leggera che consenta di risparmiare

l’arto superiore destro; circa la possibilità di reperire un’attività con delle

simili caratteristiche sul mercato del lavoro, cfr. STFA inedita del 12.11.1996

nella causa I.; STCA 35.1997.23 dell’11.9.2000 confermata dal TFA con sentenza

U 449/00 dell’8.5.2002, STFA U 240/99 del 7.8.2001, parz. pubblicata in RAMI

2001 U 439, p. 347ss., STFA U 329/01 e U 330/01 del 25.2.2003, nonché STFA I

27/06 e U 18/06 del 24.8.2006) e con le sue condizioni personali (60 anni), non

devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della

giurisprudenza federale (RCC 1991, p. 332 consid. 3c).

Da notare

che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un

certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche

un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e

precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali

richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).

D’altro canto, il TCA non

Considerandi

ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò

rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella

causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106

consid. 5b e riferimenti).

Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione

contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

In tale ipotesi deve

semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che, da un punto di

vista medico, l'assicurato è impedito nell’esercizio dell’attività consistente

nello spostamento di carrelli svolta in precedenza.

Nondimeno,

sul mercato generale del lavoro esistono delle attività che egli sarebbe in

grado di esercitare in misura dell’80%, nonostante il danno alla salute.

È

peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI

1998.

p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Ancora

recentemente, trattandosi di un assicurato giudicato in grado di esercitare,

nella misura del 70%, delle attività sostitutive “che permettano una libera

scelta della posizione, rispettivamente un cambiamento regolare della stessa,

che non comportino movimenti frequenti oppure posizioni prolungate di flessione

o torsione del tronco, che consentano di effettuare regolarmente spostamenti/trasferte

anche prolungate a piedi in condizioni favorevoli, che non implichino il

trasporto/sollevamento di pesi (superiori a 5-10 kg talvolta, a 10 kg raramente), che non comportino

l’esposizione a vibrazioni, a movimenti bruschi, a cambiamenti repentini o

frequenti del grado di umidità o della temperatura ambientale, …”, il TF ha

ribadito che, in casi con limitazioni funzionali analoghe, citiamo: “… esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V

247; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).

Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui

vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione

(sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481

consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).“ (STF 9C_635/2007del

21.

agosto 2008 consid. 3.3 - il corsivo é della redattrice).

2.6

Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per

cui nel caso concreto, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, sono

determinanti i dati del 2006 (visto che l’assicurato è inabile al lavoro a

partire dal mese di ottobre 2005).

2.7

Per quel che

concerne il reddito da valido, nel suo rapporto del 22 ottobre

2007, la consulente IP ha tenuto

conto di un salario (2006) di fr. 44'317 (doc. 24-3), conformemente a quanto

indicato dallo stesso datore di lavoro nel questionario del 1° dicembre 2006

(cfr. doc. 8-1).

L’assicurato

non ha contestato questo ammontare.

2.8

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che

"nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può

compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista

intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla

media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e

ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in

conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata

in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con

riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006, il

ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4’732.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr.

4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato,

quale addetto al servizio tecnico presso __________ di __________, avrebbe

guadagnato, nel 2006, fr. 44’317/anno per un’occupazione a tempo pieno. Tale

reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cioè fr. 54’831.33/anno; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 52 “Commercio al dettaglio”,

livello di qualifica 4: fr. 4’383.-- X 12 mesi : 40 x 41.7

[La Vie économique, 12-2008, pag. 94, tabella B9.2]).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in

applicazione della giurisprudenza appena citata, il reddito statistico da

invalido (fr. 59'197.32) va dunque ridotto del 19.18%,

percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 44’317 vs. fr. 54'831.33),

e si attesta pertanto a fr. 47’843.27.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.5.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il

reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 38'274.62 (fr. 47’843.27 ridotti del 20%).

2.9

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse

und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen

hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer

zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)."

Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben

festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von

teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000

S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen

der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist

(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non

influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata

(cfr., in questo senso, la STFA

del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.10

In concreto,

l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 20%

così calcolata: “5% per attività leggera e 15% per svantaggi salariali derivanti

da contingenze particolari (età, periodo di inattività e potenziale difficoltà

di adattamento / cambiamento professionale” (doc. 24-3).

La

percentuale del 20% stabilita dalla consulente, in considerazione dei problemi

di salute dell’assicurato, della sua età e del fatto che può svolgere solo

attività leggere, a tempo parziale, può essere confermata dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione

senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Partendo,

quindi, da un salario da invalido di fr. 47’843.27, considerata un’esigibilità,

dal profilo medico, dell’80% e ammettendo

la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2006

risulta, quindi, essere pari a fr. 30'619.69 (fr. 38'274.62

- (fr. 38'274.62 x 20 : 100)).

Confrontando questo dato con l'importo di

fr. 44'317.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da

valido nell'anno 2006 (cfr. consid. 2.7.), emerge un’incapacità al guadagno

pari a 30.91% ([fr. 44’317 – fr. 30’619.69] x 100 : fr. 44'317), arrotondato al 31% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito

dall’amministrazione.

Alla medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi

(da valido e da invalido) al 2007 (ultimi dati disponibili) (dato che, come

visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al

momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.2. in fine).

Dal raffronto tra il

reddito da valido, aggiornato al 2007, di fr. 45'026.07 – ossia fr. 44’317.-- +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione

dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007,

pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica - e da invalido

di fr. 31’151.81 – ossia fr. 59'197.32 (2006) aggiornati al 2007, per un

importo di fr. 60'226.07 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in

La Vie économique, 9-2008, p. 99), cui apportare

una riduzione del 19.18 per il gap salariale, del 20% per motivi medici e del

20% per altri motivi - emerge infatti un grado di invalidità del 30.81%,

arrotondato al 31%, percentuale che pure non dà diritto ad una

rendita.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.11

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

ritenuto che la consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di

natura professionale (cfr. doc. 24-4).

Nel

rapporto del 22 ottobre 2007, infatti, la consulente ha indicato che “considerata

l’esistenza sul mercato del lavoro di sufficienti attività accessibili e

confacenti con il danno alla salute, si ritiene che l’assicurato sia

direttamente integrabile nel ciclo produttivo” (doc. 24-4).

Questo Tribunale rileva comunque che la consulente IP, nel rapporto del 22 ottobre 2007, ha sottolineato che “qualora

l’assicurato lo richiedesse, si resta peraltro a disposizione per valutare se

vi sono i presupposti per un aiuto al collocamento da parte dell’AI” (doc. 24-4).

Spetta dunque all’assicurato attivarsi, facendone

richiesta, al fine di ottenere un eventuale aiuto al collocamento.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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