32.2008.42
Riduzione della rendita da intera a mezza. Conferma perizia SAM (psichica e somatica)
6 aprile 2009Italiano27 min
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Numero d'incarto:
32.2008.42
Data decisione, Autorità:
06.04.2009, TCA
Titolo:
Riduzione della rendita da intera a mezza. Conferma perizia SAM (psichica e somatica)
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DECORRENZA DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.42
BS/sc
Lugano
6 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 febbraio 2008 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1949, precedentemente attiva quale collaboratrice domestica,
nell’ottobre 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti
indicando, quale danno alla salute, dolori alle ginocchia (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici del caso, con due decisioni 14 dicembre 2006 (preavvisate
il 12 giugno 2006) l’Ufficio AI le ha riconosciuto una rendita intera
d’invalidità dal 1° giugno 2005, ridotta a mezza rendita (grado d’incapacità al
guadagno del 51%) a far da tempo dal 1° settembre 2005 (doc. AI 26 e 27).
Contro
la menzionata decisione, l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, datato 29 gennaio 2007 (doc. AI 34).
Condividendo
la critica dell’assicurata circa il mancato aggiornamento dell’evoluzione clinica
a seguito dell’intervento di artroplastica al ginocchio sinistro, effettuato il
27 febbraio 2006, con risposta di causa 19 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha
proposto la retrocessione degli atti per l’espletamento di ulteriori
accertamenti medici, in particolare di una perizia multidisciplinare avendo riscontrato
anche una problematica psichica e asmatica (doc. AI 37-1).
A
tale proposta l’insorgente, con scritto 1° marzo 2007, ha di-chiarato di
aderire, motivo per cui con decreto 5 marzo 2007 il Vicepresidente del TCA ha
omologato l’intervenuta transazione e stralciato la causa dai ruoli (inc.
32.2007.38; doc. AI 38).
1.2. L’Ufficio
AI ha di conseguenza incaricato il SAM (Servizio accertamento medico dell’AI)
di effettuare una perizia multidisciplinare.
Tenuto
conto della valutazione conclusiva del SAM (grado di capacità lavorativa, per
motivi fisici e psichici, nella misura del 60% nell’attività di governante; cfr.
referto 20 settembre 2007; doc. AI 46), l’Ufficio AI ha confermato il diritto
alla rendita intera dal 1° giugno 2005 ed alla mezza rendita dal 1° settembre
2005, riducendola tuttavia ad un quarto (grado d’invalidità del 40%) dal 1°
giugno 2006 (doc. AI 56-1).
Con
decisione 7 febbraio 2008 (preavvisata il 9 novembre 2007) l’Ufficio AI ha di
conseguenza erogato un quarto di rendita con effetto dal 1° aprile 2008 (doc.
AI 57).
Le
prestazioni arretrate sono state invece oggetto di due decisioni 12 febbraio
2008, richiamate dal TCA (XVIII).
1.3. Avverso
la decisione 7 febbraio 2008, l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
è nuovamente insorta contestando in definitiva la riduzione ad un quarto di
rendita. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto.
1.4. Il
12 marzo 2008 l’insorgente ha inoltrato istanza di ammissione all’assistenza
giudiziaria (IV), producendo in seguito la pertinente documentazione (V).
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e
la conferma della decisione contestata.
1.6. L’insorgente
ha prodotto ulteriore documentazione medica (XII, XIV).
1.7. Il
29 gennaio 2009 il TCA ha posto delle domande all’Ufficio AI (XVI), ricevendo
risposta il 24 febbraio 2009 (XVIII) e 3 marzo 2009 (XIX).
In
data 23 marzo 2009 il legale dell’assicurata ha preso posizione in merito
all’accertamento eseguito (XXII).
Le
risultanze del citato accertamento verranno esposte nei considerandi di diritto.
considerato in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. L’assicurata
sostiene innanzitutto che, rispetto alle prime decisioni, la querelata
pronunzia espleta gli effetti di una “reformatio in peius”. Secondo
l’insorgente il 14 dicembre 2006 l’Ufficio AI aveva riconosciuto una rendita
dal 1° giugno 2005 ed una mezza rendita dal 1° settembre 2005, mentre con la
decisione qui contestata (7 febbraio 2008) l’amministrazione ha stabilito, a
suo detrimento, una riduzione della rendita ad un quarto dal 1° aprile 2008.
Avesse l’Ufficio AI prospettato una reformatio peius, la ricorrente avrebbe
ritirato il ricorso 29 gennaio 2007, continuando così a percepire una mezza rendita.
Invocando in sostanza una violazione del diritto di essere sentito, essa
sostiene che la decisione impugnata debba essere annullata.
Come
rettamente evidenziato nella risposta di causa, non si tratta di una reformatio
in peius delle decisioni 14 dicembre 2006 ma di una revisione delle stesse. Da
una parte la decisione qui contestata ha confermato il diritto alla rendita, rispettivamente
la mezza rendita. Tuttavia, avendo successivamente accertato in sede di perizia
SAM un rilevante e duraturo miglioramento (fatto risalire al mese di giugno
2006, tre mesi dopo l’intervento di artroplastica), con conseguente diminuzione
del grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha operato una revisione ex art. 17 LPGA,
motivo per cui gli effetti della riduzione del grado d’invalidità sono stati posti,
conformemente all’art. 88 cpv. 2 lett. a OAI (primo giorno del secondo mese che
segue la notifica della decisione), al 1° aprile 2008.
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita ridotta del
40% dal 1° aprile 2008.
Pacifica
è l’assegnazione della rendita intera (dal 1° giugno 2005) rispettivamente
della mezza rendita (dal 1° settembre 2005).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.5. Nel
caso in esame, dopo lo stralcio per omologazione, l’Ufficio AI ha ordinato una
perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 20 marzo 2007 (doc. Al 46)
risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate
le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a consultazioni
specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________), reumatologico (dr. __________),
cardiologico (dr. __________), e pneumologico (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei
rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le
seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
"
(...)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome fibromialgica generalizzata.
Decondizionamento muscolare.
Rizartrosi bilaterale.
Esiti da impianto di protesi totale:
● al ginocchio destro il 16.6.2004.
● al ginocchio sinistro il 26.2.2006.
Alterazioni degenerative della colonna cervicale
(osteocondrosi C3/4, C6/7, osteocondrosi grave C5/6, uncartrosi e
spondilosi iperostotica, associati).
Alterazioni degenerative della colonna lombare
(discopatia pluri - segmentale):
● esiti da intervento
neurochirurgico alla colonna lombare per ernia discale negli anni 70.
Stato depressivo agitato.
Indebolimento dell'io.
Probabile asma bronchiale leggera. (...)" (Doc. AI
46-10+11)
Accertato
che le conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie
reumatologica (40% d’inabilità quale governante, 0% in attività adeguate), psichiatrica
(40% in qualsiasi attività) e pneumologica (20% in attività pesanti, 0% in
attività adeguate), i periti hanno valutato che la residua abilità lavorativa medico-teorica
globale dell’assicurata nell’ultima attività lavorativa di governante è da porre
nella misura del 60%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco
dell’intera giornata, dal 1° giugno 2006 (tre mesi dopo l’artoplastica al
ginocchio sinistro).
Riguardo
alla residua capacità lavorativa in attività adeguate, al capitolo no. 9, i
periti hanno concluso per un grado di capacità lavorativa del 60%, dovuto alle
conseguenze del danno alla salute psichico, e del 100% quale casalinga.
Con
il presente ricorso l’assicurata contesta la valutazione medico-teorica della
residua capacità lavorativa, in particolare quella psichiatrica.
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 31; Pratique VSI
2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre
1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986
p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il
l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel
senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178;
Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle
prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia
essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.7. Ritornando
alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per
mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno
debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è portatrice,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la capacità
lavorativa del 60% sia nella sua originaria attività lucrativa di governante
che in altre professioni adeguate.
2.7.1. Dal
punto di vista fisico, riportate le diagnosi d’ordine reumatologico, il dr. __________
ha evidenziato le limitazioni dell’assicurata per quanto riguarda il
sollevamento ed il trasporto di pesi, nel maneggiare attrezzi, nell’eseguire
lavori al di sopra della testa, nell’assunzione di posizioni inergonomiche, nella
mobilità del rachide e nel salire le scale. La capacità lavorativa nell’ultima
attività svolta è stata quantificata nella misura del 60% (doc. AI 46-33).
Il
dr. __________, diagnosticata una probabile asma bronchiale leggera, non
trattata, ha valutato una limitazione massima del 20% in lavori fisici pesanti
ed una piena abilità lavorativa invece in attività leggere (doc. AI 46-24).
Nessuna
limitazione della capacità lavorativa è stata accertata dal punto di vista
cardiaco (doc. AI 46-28).
2.7.2. L’assicurata
è stata visitata dal dr. __________. Con dettagliato rapporto 27 luglio 2007 lo
specialista in psichiatria e psicoterapia, diagnosticato uno stato depressivo
agitato (ICD10- F41.2), ha concluso:
"
(...)
L'A. è una persona che ha dato il meglio di sè stessa
ai suoi ex datori di lavoro dai quali è stata liquidata dopo trentacinque anni
di servizio senza alcuna considerazione per i suoi meriti. L'A. ritiene di aver
Considerandi
fatto interamente il suo dovere e di aver sacrificato la sua gioventù e la sua
vita affettiva in nome della professionalità e della dedizione. Ciò che l'ha
ferita profondamente è stato quindi l'irrispettoso trattamento riservatole e
soprattutto la mancanza di riconoscenza nei suoi confronti. Dal momento del
licenziamento in avanti l'A. ha trattenuto dentro di sè intensi sentimenti di
rabbia, umiliazione, ingiustizia che le hanno tolto quasi interamente la gioia
di vivere. Sul piano clinico è costatabile una timia chiaramente deflessa, uno
stato di agitazione interiore, un impoverimento della personalità, sentimenti
di delusione profonda, disturbi nictemerali. Tenuto conto della problematica
psichica piuttosto pesante con indebolimento dell'io ritengo importante che
l'A. venga posta al benefico di una presa a carico specialistica. (...)"
(Doc. AI 46-22)
Il
perito ha valutato un’incapacità lavorativa del 40%.
Pendente causa, l’assicurata, sulla base di due certificati dello psichiatra
curante, dr. __________, ha invece sostenuto un’incapacità lavorativa del 75%.
Nel rapporto datato 1°
luglio 2008 il succitato specialista ha rilevato:
"
Ho rivisto la paziente
in data 6 giugno e in data odierna 1 luglio 2008. Ora la sintomatologia è dominata
da un importante quadro ansioso nell'ambito del quale sono venute a galla
alcune fobie importanti come ad esempio lo spostarsi in automobile. La paziente
inoltre dichiara di non essere più in grado guidare l'auto poiché non si sente
sicura e teme di provocare qualche incidente. Per questo motivo resta a casa
per la maggior parte della giornata uscendo soltanto per fare la spesa, ma soltanto
se trova qualcuno che l'accompagna. Lamenta importanti disturbi di sonno oltre
a tutta una serie di disturbi somatoformi. Vi è anche una certa aggressività e
rancore nei confronti degli assicuratori che secondo lei sarebbero condizionati
e mossi da sentimenti razzisti. La paziente ritiene che è stata trattata in
malo modo da tutti proprio a causa della sua condizione di straniera immigrata
e che il trattamento riservato a lei non sarebbe stato tale se fosse una del
posto. Visto il suo impegno nell'arco 35 anni è convinta di essere stata trattata
male, si sente offesa e così sviluppa una serie di pensieri persecutori. Dal
punto di vista psichiatrico in un quadro così è poco probabile che un trattamento
medicamentoso migliori le condizioni psicologiche. Di conseguenza il mio intervento
si limita soltanto alla psicoterapia di sostegno e la proposta di farmaci capaci
di migliorare la sedazione notturna." (Doc. XIV/1)
Occorre
qui evidenziare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, nel caso in esame il 7
febbraio 2008, e che i fatti accaduti posteriormente, che hanno modificato
questa situazione, devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo
(cfr. fra le tante DTF 130 V 138)
In
specie, quanto sostenuto dal dr. __________ (incapacità lavorativa del 75%),
posteriormente alla decisione contestata, non permette di distanziarsi dalla convincente
ed esaustiva perizia del dr. __________. Da una parte egli non ha fornito una
diagnosi secondo i crismi internazionali (in una sentenza I 384/06 del 4 luglio
2007.
il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente”), dall’altra egli non è stato in grado di precisare da
quando sussiste un’inabilità al lavoro al 75% (cfr. XIV/2).
2.7.3
Sulla
scorta dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno concluso per una
residua capacità lavorativa globale come governante nella misura del 60% poiché
“… le incapacità lavorative determinate dai nostri consulenti non devono essere
sommate in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità
lavorativa comportano sempre una riduzione di rendimento” (doc. AI 46-15). In
attività adeguate, il grado di abilità lavorativa è stato parimenti valutato al
60% (doc. AI 46-16).
Occorre
qui rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado
di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si
devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad
un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra
tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la
questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del
caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio
il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella
causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza
inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre
precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va
di regola eseguito nell’ambito di una perizia.
Ritornando
al caso in esame, la motivazione adottata dai periti circa la valutazione globale
del grado di capacità lavorativa risulta essere insufficiente. Invitato dal TCA
ad una precisazione, con scritto 2 marzo 2009 il SAM ha osservato:
"
Riferendosi alla perizia
SAM effettuata in luglio 2007 (atto 20.09.2007) viene chiesta una dettagliata
ed esaustiva spiegazione in merito al non "sommare" le singole
incapacità lavorative. A tale riguardo possiamo precisare che i limiti funzionali
per le varie patologie con influsso sulla capacità lavorativa descritte nella
perizia comportano tutte una riduzione del rendimento sull'arco di una normale
giornata di lavoro, sovrapponendosi.
Ciò significa che anche le limitazioni temporali che
queste patologie comportano si sovrappongono e che quindi non devono essere sommate."
(Doc. XIX/bis)
Orbene,
questa Corte non ha motivo per non aderire alle conclusioni del SAM, frutto di
una discussione tra i periti.
2.7.4
In
conclusione, sulla base della perizia del SAM, alla quale va
dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l’insorgente, sino al momento della decisione contestata, presenta
un’abilità lavorativa del 60% nella sua originaria professione ed in attività
adeguate.
Va
comunque fatto presente che eventuali peggioramenti dello stato di
salute, debitamente comprovati dalla necessaria documentazione medica,
subentrati successivamente alla decisione qui impugnata, possono essere fatti
valere dall’assicurata mediante introduzione di una domanda di revisione.
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223
consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR
2001.
IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,
cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti).
2.8
Accertata
dunque, dal punto di vista medico-teorico, una capacità lavorativa sia
nell’attività di governante che in attività adeguate del 60%, l’Ufficio AI ha
quantificato un grado d’invalidità del 40%.
In
merito alle modalità di calcolo, su richiesta del TCA con scritto 24 febbraio
2009.
l’Ufficio AI ha precisato:
"
(...)
Le comunichiamo inoltre che, dopo la perizia
pluridisciplinare, non è stata eseguita una valutazione economica da parte del
consulente in integrazione professionale in quanto, considerato che la persona
presso la quale la ricorrente era impiegata quale governante è deceduta, anche
il salario da valida - così come il salario da invalida - si dovrebbe
determinare sulla base delle tabelle RSS. Nella fattispecie l'incapacità al
guadagno coincide dunque con l'incapacità lavorativa. In effetti ritenuto
che dal punto di vista medico l'assicurata è reintegrabile nella sua attività
abituale di governante (in misura del 60%), non si può/deve procedere con
ulteriori riduzioni e si è quindi provveduto a definire direttamente il grado
d'invalidità (pari al 40%). (...)" (Doc. XVIII)
Difatti,
tenuto conto che l'assicurata presenta, secondo i periti medici, un grado di
capacità lavorativa del 60% nella sua attività abituale governante ed in
attività adeguate, è indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V
313.
consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag.
154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nella causa B.).
In
effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in
casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola
il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa
medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità
di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313,
consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella
causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella
causa G).
Vista
in concreto un’incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione di
governante, il grado di invalidità è stato quindi correttamente fissato al 40%,
ciò che comporta la riduzione della rendita ad un quarto.
In
queste circostanze dunque la decisione contestata merita conferma ed il ricorso
va respinto.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.11).
2.10
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il
quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi
patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA
mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110.
V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella
causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova
nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1
Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Dalla
documentazione allegata al certificato per l’ammissione dell’assistenza
giudiziaria risulta che l’assicurata percepisce, oltre al quarto di rendita
(fr. 425), una prestazione complementare di fr. 1'409 al mese, di cui fr. 349
versati all’assicurazione malattia. Essa ha indicato quali spese mensili: fr. 700
di affitto (8'400 all’anno), fr. 113 di contributi AVS trimestrali. Va poi
aggiunto l’importo base mensile per persona singola pari a fr. 1'110, stabilito
per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e
fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio
2001.
Non disponendo l’assicurata di un’eccedenza, il requisito dell’indigenza
è dato. Vista la scarsa formazione scolastica dell’insorgente e la complessità
della fattispecie, l’intervento di un legale doveva essere ritenuto perlomeno indicato
e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
La
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito partrocinio va di conseguenza
ammesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la
situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61
lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;
relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.
152.
cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;
STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che la ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assi-curata. A
seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento
assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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