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Decisione

32.2008.42

Riduzione della rendita da intera a mezza. Conferma perizia SAM (psichica e somatica)

6 aprile 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.5. Nel

caso in esame, dopo lo stralcio per omologazione, l’Ufficio AI ha ordinato una

perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 20 marzo 2007 (doc. Al 46)

risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate

le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a consultazioni

specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________), reumatologico (dr. __________),

cardiologico (dr. __________), e pneumologico (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei

rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le

seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

"

(...)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Decondizionamento muscolare.

Rizartrosi bilaterale.

Esiti da impianto di protesi totale:

● al ginocchio destro il 16.6.2004.

● al ginocchio sinistro il 26.2.2006.

Alterazioni degenerative della colonna cervicale

(osteocondrosi C3/4, C6/7, osteocondrosi grave C5/6, uncartrosi e

spondilosi iperostotica, associati).

Alterazioni degenerative della colonna lombare

(discopatia pluri - segmentale):

● esiti da intervento

neurochirurgico alla colonna lombare per ernia discale negli anni 70.

Stato depressivo agitato.

Indebolimento dell'io.

Probabile asma bronchiale leggera. (...)" (Doc. AI

46-10+11)

Accertato

che le conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie

reumatologica (40% d’inabilità quale governante, 0% in attività adeguate), psichiatrica

(40% in qualsiasi attività) e pneumologica (20% in attività pesanti, 0% in

attività adeguate), i periti hanno valutato che la residua abilità lavorativa medico-teorica

globale dell’assicurata nell’ultima attività lavorativa di governante è da porre

nella misura del 60%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco

dell’intera giornata, dal 1° giugno 2006 (tre mesi dopo l’artoplastica al

ginocchio sinistro).

Riguardo

alla residua capacità lavorativa in attività adeguate, al capitolo no. 9, i

periti hanno concluso per un grado di capacità lavorativa del 60%, dovuto alle

conseguenze del danno alla salute psichico, e del 100% quale casalinga.

Con

il presente ricorso l’assicurata contesta la valutazione medico-teorica della

residua capacità lavorativa, in particolare quella psichiatrica.

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 31; Pratique VSI

2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre

1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986

p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel

senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178;

Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle

prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia

essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.7. Ritornando

alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per

mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno

debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è portatrice,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la capacità

lavorativa del 60% sia nella sua originaria attività lucrativa di governante

che in altre professioni adeguate.

2.7.1. Dal

punto di vista fisico, riportate le diagnosi d’ordine reumatologico, il dr. __________

ha evidenziato le limitazioni dell’assicurata per quanto riguarda il

sollevamento ed il trasporto di pesi, nel maneggiare attrezzi, nell’eseguire

lavori al di sopra della testa, nell’assunzione di posizioni inergonomiche, nella

mobilità del rachide e nel salire le scale. La capacità lavorativa nell’ultima

attività svolta è stata quantificata nella misura del 60% (doc. AI 46-33).

Il

dr. __________, diagnosticata una probabile asma bronchiale leggera, non

trattata, ha valutato una limitazione massima del 20% in lavori fisici pesanti

ed una piena abilità lavorativa invece in attività leggere (doc. AI 46-24).

Nessuna

limitazione della capacità lavorativa è stata accertata dal punto di vista

cardiaco (doc. AI 46-28).

2.7.2. L’assicurata

è stata visitata dal dr. __________. Con dettagliato rapporto 27 luglio 2007 lo

specialista in psichiatria e psicoterapia, diagnosticato uno stato depressivo

agitato (ICD10- F41.2), ha concluso:

"

(...)

L'A. è una persona che ha dato il meglio di sè stessa

ai suoi ex datori di lavoro dai quali è stata liquidata dopo trentacinque anni

di servizio senza alcuna considerazione per i suoi meriti. L'A. ritiene di aver

Considerandi

fatto interamente il suo dovere e di aver sacrificato la sua gioventù e la sua

vita affettiva in nome della professionalità e della dedizione. Ciò che l'ha

ferita profondamente è stato quindi l'irrispettoso trattamento riservatole e

soprattutto la mancanza di riconoscenza nei suoi confronti. Dal momento del

licenziamento in avanti l'A. ha trattenuto dentro di sè intensi sentimenti di

rabbia, umiliazione, ingiustizia che le hanno tolto quasi interamente la gioia

di vivere. Sul piano clinico è costatabile una timia chiaramente deflessa, uno

stato di agitazione interiore, un impoverimento della personalità, sentimenti

di delusione profonda, disturbi nictemerali. Tenuto conto della problematica

psichica piuttosto pesante con indebolimento dell'io ritengo importante che

l'A. venga posta al benefico di una presa a carico specialistica. (...)"

(Doc. AI 46-22)

Il

perito ha valutato un’incapacità lavorativa del 40%.

Pendente causa, l’assicurata, sulla base di due certificati dello psichiatra

curante, dr. __________, ha invece sostenuto un’incapacità lavorativa del 75%.

Nel rapporto datato 1°

luglio 2008 il succitato specialista ha rilevato:

"

Ho rivisto la paziente

in data 6 giugno e in data odierna 1 luglio 2008. Ora la sintomatologia è dominata

da un importante quadro ansioso nell'ambito del quale sono venute a galla

alcune fobie importanti come ad esempio lo spostarsi in automobile. La paziente

inoltre dichiara di non essere più in grado guidare l'auto poiché non si sente

sicura e teme di provocare qualche incidente. Per questo motivo resta a casa

per la maggior parte della giornata uscendo soltanto per fare la spesa, ma soltanto

se trova qualcuno che l'accompagna. Lamenta importanti disturbi di sonno oltre

a tutta una serie di disturbi somatoformi. Vi è anche una certa aggressività e

rancore nei confronti degli assicuratori che secondo lei sarebbero condizionati

e mossi da sentimenti razzisti. La paziente ritiene che è stata trattata in

malo modo da tutti proprio a causa della sua condizione di straniera immigrata

e che il trattamento riservato a lei non sarebbe stato tale se fosse una del

posto. Visto il suo impegno nell'arco 35 anni è convinta di essere stata trattata

male, si sente offesa e così sviluppa una serie di pensieri persecutori. Dal

punto di vista psichiatrico in un quadro così è poco probabile che un trattamento

medicamentoso migliori le condizioni psicologiche. Di conseguenza il mio intervento

si limita soltanto alla psicoterapia di sostegno e la proposta di farmaci capaci

di migliorare la sedazione notturna." (Doc. XIV/1)

Occorre

qui evidenziare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente

al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, nel caso in esame il 7

febbraio 2008, e che i fatti accaduti posteriormente, che hanno modificato

questa situazione, devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo

(cfr. fra le tante DTF 130 V 138)

In

specie, quanto sostenuto dal dr. __________ (incapacità lavorativa del 75%),

posteriormente alla decisione contestata, non permette di distanziarsi dalla convincente

ed esaustiva perizia del dr. __________. Da una parte egli non ha fornito una

diagnosi secondo i crismi internazionali (in una sentenza I 384/06 del 4 luglio

2007.

il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute

psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente”), dall’altra egli non è stato in grado di precisare da

quando sussiste un’inabilità al lavoro al 75% (cfr. XIV/2).

2.7.3

Sulla

scorta dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno concluso per una

residua capacità lavorativa globale come governante nella misura del 60% poiché

“… le incapacità lavorative determinate dai nostri consulenti non devono essere

sommate in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità

lavorativa comportano sempre una riduzione di rendimento” (doc. AI 46-15). In

attività adeguate, il grado di abilità lavorativa è stato parimenti valutato al

60% (doc. AI 46-16).

Occorre

qui rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la

questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del

caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza

inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre

precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va

di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

Ritornando

al caso in esame, la motivazione adottata dai periti circa la valutazione globale

del grado di capacità lavorativa risulta essere insufficiente. Invitato dal TCA

ad una precisazione, con scritto 2 marzo 2009 il SAM ha osservato:

"

Riferendosi alla perizia

SAM effettuata in luglio 2007 (atto 20.09.2007) viene chiesta una dettagliata

ed esaustiva spiegazione in merito al non "sommare" le singole

incapacità lavorative. A tale riguardo possiamo precisare che i limiti funzionali

per le varie patologie con influsso sulla capacità lavorativa descritte nella

perizia comportano tutte una riduzione del rendimento sull'arco di una normale

giornata di lavoro, sovrapponendosi.

Ciò significa che anche le limitazioni temporali che

queste patologie comportano si sovrappongono e che quindi non devono essere sommate."

(Doc. XIX/bis)

Orbene,

questa Corte non ha motivo per non aderire alle conclusioni del SAM, frutto di

una discussione tra i periti.

2.7.4

In

conclusione, sulla base della perizia del SAM, alla quale va

dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l’insorgente, sino al momento della decisione contestata, presenta

un’abilità lavorativa del 60% nella sua originaria professione ed in attività

adeguate.

Va

comunque fatto presente che eventuali peggioramenti dello stato di

salute, debitamente comprovati dalla necessaria documentazione medica,

subentrati successivamente alla decisione qui impugnata, possono essere fatti

valere dall’assicurata mediante introduzione di una domanda di revisione.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223

consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR

2001.

IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,

cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti).

2.8

Accertata

dunque, dal punto di vista medico-teorico, una capacità lavorativa sia

nell’attività di governante che in attività adeguate del 60%, l’Ufficio AI ha

quantificato un grado d’invalidità del 40%.

In

merito alle modalità di calcolo, su richiesta del TCA con scritto 24 febbraio

2009.

l’Ufficio AI ha precisato:

"

(...)

Le comunichiamo inoltre che, dopo la perizia

pluridisciplinare, non è stata eseguita una valutazione economica da parte del

consulente in integrazione professionale in quanto, considerato che la persona

presso la quale la ricorrente era impiegata quale governante è deceduta, anche

il salario da valida - così come il salario da invalida - si dovrebbe

determinare sulla base delle tabelle RSS. Nella fattispecie l'incapacità al

guadagno coincide dunque con l'incapacità lavorativa. In effetti ritenuto

che dal punto di vista medico l'assicurata è reintegrabile nella sua attività

abituale di governante (in misura del 60%), non si può/deve procedere con

ulteriori riduzioni e si è quindi provveduto a definire direttamente il grado

d'invalidità (pari al 40%). (...)" (Doc. XVIII)

Difatti,

tenuto conto che l'assicurata presenta, secondo i periti medici, un grado di

capacità lavorativa del 60% nella sua attività abituale governante ed in

attività adeguate, è indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V

313.

consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag.

154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nella causa B.).

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola

il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori

all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che

esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa

medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità

di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313,

consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella

causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella

causa G).

Vista

in concreto un’incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione di

governante, il grado di invalidità è stato quindi correttamente fissato al 40%,

ciò che comporta la riduzione della rendita ad un quarto.

In

queste circostanze dunque la decisione contestata merita conferma ed il ricorso

va respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.11).

2.10

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il

quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi

patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA

mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110.

V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Dalla

documentazione allegata al certificato per l’ammissione dell’assistenza

giudiziaria risulta che l’assicurata percepisce, oltre al quarto di rendita

(fr. 425), una prestazione complementare di fr. 1'409 al mese, di cui fr. 349

versati all’assicurazione malattia. Essa ha indicato quali spese mensili: fr. 700

di affitto (8'400 all’anno), fr. 113 di contributi AVS trimestrali. Va poi

aggiunto l’importo base mensile per persona singola pari a fr. 1'110, stabilito

per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e

fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio

2001.

Non disponendo l’assicurata di un’eccedenza, il requisito dell’indigenza

è dato. Vista la scarsa formazione scolastica dell’insorgente e la complessità

della fattispecie, l’intervento di un legale doveva essere ritenuto perlomeno indicato

e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

La

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito partrocinio va di conseguenza

ammesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assi-curata. A

seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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